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T. e altri","altre_parti":"Unione Camere Penali Italiane, S. T., M. I. A. K., H. U., A. S. M. I.","testo_atto":"N. 218 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 ottobre 2025\n\r\nOrdinanza del 23 ottobre  2025  della  Corte  d\u0027assise  di  Roma  nel\nprocedimento penale a carico di S. T. e altri. \n \nSpese di giustizia - Processo penale - Nomina del consulente  tecnico\n  - Denunciata previsione che,  consentendo  alle  parti  private  la\n  nomina di un consulente tecnico a spese dello Stato, ove sia  stata\n  ammessa perizia, rinvia alla disciplina  sul  gratuito  patrocinio,\n  segnatamente agli artt. 102 e 107 del d.P.R. n. 115 del  2002,  che\n  subordinano la nomina  e  la  conseguente  anticipazione  a  carico\n  dell\u0027Erario  all\u0027avvenuta  ammissione  al  patrocinio  - Denunciata\n  conseguente preclusione della nomina del  consulente  tecnico,  con\n  spesa anticipata dall\u0027Erario, da parte del difensore d\u0027ufficio  che\n  assista un imputato, dichiarato assente ai sensi dell\u0027art. 420-bis,\n  comma 3, cod. proc. pen., nell\u0027ambito di un processo  pendente  per\n  delitti commessi mediante gli atti di tortura quando, a causa della\n  mancata assistenza dello Stato di  appartenenza  dell\u0027imputato,  e\u0027\n  risultato  impossibile  avere  la  prova  che   quest\u0027ultimo,   pur\n  consapevole del procedimento, sia stato messo  a  conoscenza  della\n  pendenza del processo per delitti commessi  mediante  gli  atti  di\n  tortura definiti dall\u0027art. 1 della Convenzione di New  York  contro\n  la tortura (CAT). \n- Codice di procedura penale, art. 225, comma 2,  in  relazione  agli\n  artt. 102 e 107, comma 3, lettera d), del  decreto  del  Presidente\n  della  Repubblica  30  maggio  2002,  n.  115  (Testo  unico  delle\n  disposizioni legislative e regolamentari in  materia  di  spese  di\n  giustizia (Testo A)). \n\n\r\n(GU n. 46 del 12-11-2025)\n\r\n \n                          TRIBUNALE DI ROMA \n                          1° Corte d\u0027Assise \n \n    La Corte d\u0027Assise,  1ª  Sezione,  letti  gli  atti  del  processo\npendente nei confronti di: \n      1.  T.  S.,  nato  in...  nel...,  titolare  di  documento   di\nidentificazione  miliare  n...,  generale  della  Polizia  presso  il\nDipartimento di  Sicurezza  Nazionale,  LIBERO-ASSENTE;  assistito  e\ndifeso d\u0027ufficio dall\u0027avv. Paola Armellin, del Foro di Roma; \n      2. A. K. M. I., nato in... nel...,  titolare  di  documento  di\nidentificazione miliare n..., colonnello,  attualmente  direttore  di\nispezione presso la Direzione della Sicurezza di... gia\u0027  Capo  delle\nInvestigazioni Giudiziarie del  Cairo,  LIBERO-ASSENTE;  assistito  e\ndifeso d\u0027ufficio dall\u0027avv. Tranquillino Sarno, del Foro di Roma; \n      3. U. H., colonnello, nato in... nel..., titolare di  documento\ndi identificazione miliare n..., attualmente in  servizio  presso  la\nDirezione  Passaporti  e  Immigrazione,  gia\u0027  in  forza  presso   la\nDirezione di Sicurezza Nazionale (National Security), LIBERO-ASSENTE;\nassistito e difeso d\u0027ufficio dall\u0027avv. Filomena Pollastro,  del  Foro\ndi Roma; \n      4. M. I. A. S., nato in... il..., Maggiore in  servizio  presso\nSicurezza Nazionale (National Security), LIBERO-ASSENTE; assistito  e\ndifeso d\u0027ufficio dall\u0027avv. Anna Lisi Ticconi, del Foro di Roma. \n    Imputati dei seguenti reati: \n      a) Delitto di cui agli  articoli  110,  605,  primo  e  secondo\ncomma, n. 2), 61 n. 1), e 4), c.p. perche\u0027, in concorso  tra  loro  e\ncon altri soggetti allo  stato  non  identificati,  a  seguito  della\ndenuncia presentata, negli uffici della National Security, da  S.  M.\nA., rappresentante del sindacato indipendente dei venditori ambulanti\nde Il Cairo Ovest, dopo avere osservato e  controllato,  direttamente\ned  indirettamente,  dall\u0027autunno...  alla  sera  del...,  dottorando\nitaliano della Cambridge University, abusando delle loro qualita\u0027  di\npubblici  ufficiali  egiziani,  lo   bloccavano   all\u0027interno   della\nmetropolitana de... e, dopo averlo condotto contro la sua volonta\u0027 ed\nal di fuori da  ogni  attivita\u0027  istituzionale,  dapprima  presso  il\nCommissariato di... e successivamente presso  un  edificio  a...,  lo\nprivavano della liberta\u0027 personale per nove giorni. \n    In..., dal... al... \n    Per il solo M. I. A. S. anche le seguenti imputazioni: \n      b) delitto di cui agli articoli 110, 582, 583, nr. 2,  585,  in\nrelazione all\u0027art. 576 n. 2), e 61 n. 1), 4) e 9), c.p. perche\u0027, dopo\naver posto in essere il delitto  di  cui  al  capo  che  precede,  in\nconcorso con soggetti allo stato non identificati, per motivi abietti\ne futili ed abusando dei loro poteri, con crudelta\u0027,  cagionava  a...\nlesioni, che gli  avrebbero  impedito  di  attendere  alle  ordinarie\noccupazioni   per   oltre   quaranta   giorni   nonche\u0027    comportato\nl\u0027indebolimento e la perdita permanente di piu\u0027 organi, seviziandolo,\ncon acute sofferenze fisiche, in piu\u0027 occasioni ed a distanza di piu\u0027\ngiorni: \n        attraverso strumenti dotati di margine affilato  e  tagliente\ned azioni con meccanismo urente, con  cui  gli  cagionavano  numerose\nlesioni traumatiche a livello della  testa,  del  volto,  del  tratto\ncervico-dorsale e degli arti inferiori; \n        attraverso ripetuti urti ad opera di mezzi contundenti (calci\no pugni e/o l\u0027uso di strumenti personali di  offesa,  quali  bastoni,\nmazze) e meccanismi di proiezione ripetuta  del  corpo  dello  stesso\ncontro superfici rigide  ed  anelastiche  con  cui  gli  cagionavano:\nfrattura degli elementi dentari 11, 12, 31, 41 e 42;  frattura  della\nscapola di sinistra e  di  destra;  frattura  dell\u0027omero  di  destra;\nfrattura composta di ossa del trapezio e del  trapezoide  capitato  e\ndell\u0027uncinato polso destro; frattura della falange prossima/e del II°\ndito di destra; frattura della base del  I°  metacarpo  di  sinistra,\nfrattura del III° medio della  falange  prossimale  del  I°  dito  di\nsinistra; frattura base del V° metatarso di destra; frattura del III°\ndistale del V° metatarso di destra, frattura della falange prossimale\ndel V° dito di destra; frattura della testa  del  perone  di  destra;\ndistacco corticale dell\u0027apice del perone di sinistra. \n    In..., dal... al... \n      c) Delitto di cui agli articoli 110, 575, 576 nr. 2), 61 n. 1),\n2), 4), e 9), c.p., perche\u0027, nelle circostanze di tempo e di luogo di\ncui ai precedenti capi e dopo aver posto in essere i delitti  di  cui\nsopra, in concorso con soggetti allo stato non identificati, al  fine\ndi occultare la commissione dei delitti suindicati, abusando dei suoi\npoteri di pubblico  ufficiale  egiziano,  con  sevizie  e  crudelta\u0027,\nmediante una violenta azione contusivo, esercitata sui vari distretti\ncorporei  cranico-cervicodorsali,  cagionava  imponenti  lesioni   di\nnatura  traumatica  a...  da   cui   conseguiva   una   insufficienza\nrespiratoria acuta di tipo centrale che lo portava a morte. Il  corpo\nveniva, poi, rinvenuto il..., lungo la... \n    In..., in epoca ricompresa tra il... e il... \n    Ha pronunciato la seguente ordinanza. \n    La  Corte  d\u0027Assise  dubita  della  legittimita\u0027   costituzionale\ndell\u0027art. 225, comma 2 c.p.p. in relazione agli articoli 102  e  107,\ncomma 3, lett. d),  del  d.P.R.  30  maggio  2002,  n.  115,  laddove\nconsentendo alle parti private la nomina di un consulente  tecnico  a\nspese dello Stato, rinvia alla disciplina  sul  gratuito  patrocinio,\nsegnatamente all\u0027art. 102, che, a sua volta, condiziona la  nomina  e\nla  conseguente  liquidazione  quale  spesa  anticipata   dall\u0027Erario\nall\u0027avvenuta ammissione al patrocinio, non consentendo la nomina  del\nconsulente tecnico con anticipazione a carico  dell\u0027Erario  da  parte\ndel difensore d\u0027ufficio che assista un imputato,  dichiarato  assente\nai sensi dell\u0027art. 420-bis, comma 3 del codice di  procedura  penale,\nnell\u0027ambito di un processo pendente per delitti commessi mediante gli\natti di tortura definiti dall\u0027art.  1,  comma  1,  della  Convenzione\ncontro la tortura ed altre pene  o  trattamenti  crudeli,  inumani  o\ndegradanti, adottata a New York il 10  dicembre  1984  (ratificata  e\nresa esecutiva con legge 3 novembre 1988, n. 498),  quando,  a  causa\ndella mancata assistenza dello Stato di  appartenenza  dell\u0027imputato,\ne\u0027  risultato  impossibile  avere  la  prova  che  quest\u0027ultimo,  pur\nconsapevole del procedimento, sia  stato  messo  a  conoscenza  della\npendenza del processo. \n    Si  ritiene  altresi\u0027  che  la  questione  sia  rilevante  e  non\nmanifestamente infondata. \n  1. Svolgimento del processo. \n    Innanzi a questa Corte d\u0027Assise pende il processo  nei  confronti\ndegli imputati sopra indicati, tutti accusati  di  avere  sequestrato\nnel periodo tra il... e il... il ricercatore italiano..., e  il  solo\nM... I... altresi\u0027  di  avergli  inflitto  con  crudelta\u0027  gravissime\nlesioni sino a cagionargli la morte, avvenuta in  data  compresa  tra\nil... e il... \n    E\u0027 noto che a seguito di  una  prima  dichiarazione  di  nullita\u0027\ndella vocatio in jus da parte della Corte d\u0027Assise di Roma in data 14\ngennaio  2022,  motivata  dalla  mancata   prova   della   volontaria\nsottrazione al processo degli imputati,  di  cui  non  era  certa  la\nconoscenza del processo, a seguito della rimessione della questione a\nquesta Corte costituzionale da parte del GUP, in data 26 ottobre 2023\ne\u0027  stata  dichiarata   l\u0027illegittimita\u0027   costituzionale   dell\u0027art.\n420-bis, comma 3, del codice di procedura penale «nella parte in  cui\nnon prevede che il giudice procede in assenza per i delitti  commessi\nmediante gli atti di tortura definiti dall\u0027art.  1,  comma  1,  della\nConvenzione contro la tortura ed altre pene  o  trattamenti  crudeli,\ninumani o degradanti, adottata  a  New  York  il  10  dicembre  1984,\nratificata e resa esecutiva  con  legge  3  novembre  1988,  n.  498,\nquando, a causa della mancata assistenza dello Stato di  appartenenza\ndell\u0027imputato, e\u0027 impossibile avere la prova  che  quest\u0027ultimo,  pur\nconsapevole del procedimento, sia  stato  messo  a  conoscenza  della\npendenza del processo, fatto salvo il diritto dell\u0027imputato stesso  a\nun nuovo processo in presenza per il riesame del merito della  causa»\n(sentenza n. 192 del 2023). \n    Disposto nuovo rinvio a giudizio  da  parte  del  GUP  presso  il\nTribunale di Roma, previa dichiarazione di assenza degli imputati, in\ndata 20 febbraio 2024 questo Ufficio ha  aperto  il  dibattimento  ed\navviato l\u0027attivita\u0027 istruttoria richiesta dalle parti:  tra  esse,  i\ndifensori  d\u0027ufficio  nominati  a  favore  degli  imputati  ai  sensi\ndell\u0027art. 97, 1°  comma  c.p.p.,  sin  dalla  fase  conclusiva  delle\nindagini, mai essendo intervenuta alcuna nomina fiduciaria ed,  anzi,\nproprio su tale premessa essendo  fondata  a  declaratoria  detta  di\nincostituzionalita\u0027. \n    L\u0027intero  dibattimento.   sviluppato   attraverso   numerosissime\nudienze (ad oggi ventotto) e pressoche\u0027  prossimo  alla  conclusione,\narticolato  nell\u0027ascolto  di  trentotto  testimoni  (di  cui   alcuni\nrichiamati piu\u0027 volte) e nell\u0027acquisizione  di  ventotto  verbali  di\ns.i.t. (talora definiti «interrogatori» dalla Procura del Cairo),  e\u0027\nstato celebrato nella persistente assenza degli imputati,  di  cui  i\ndifensori hanno costantemente  lamentato  il  silenzio  e  la  totale\nmancanza di contatti e comunicazioni di qualsiasi natura. \n    Ne sarebbe conseguito grave pregiudizio in termini di facolta\u0027 di\nreplica rispetto all\u0027ampio compendio, orale  e  documentale,  offerto\ndal pubblico ministero e dalle parti civili, uniche parti processuali\ncui e\u0027 stata consentita di  fatto  l\u0027iniziativa  probatoria:  sicche\u0027\nl\u0027attivita\u0027  defensionale  si  sarebbe  interamente  esaurita   nella\nvalutazione   critica   e    puramente    cartolare    dell\u0027attivita\u0027\ninvestigativa compiuta in autonomia dal pubblico  ministero,  con  il\nfattivo contributo delle parti civili, senza alcuna  possibilita\u0027  di\ncontraddire concretamente sulla bonta\u0027, correttezza e sull\u0027univocita\u0027\ndel  dato  probatorio,  essendo  mancata  in  termini   assoluti   la\npossibilita\u0027 di un qualsiasi contatto con il rispettivo assistito. \n    Tale  critica  ha  attraversato  l\u0027intero  dibattimento,  con  la\ncostante rappresentazione del deficit di posizione e, soprattutto, di\ncontraddittorio  reale  e  di  difesa,  sostanzialmente  ridotta   ed\nesaurita  nella  ricerca  di  eventuali  contraddizioni   intrinseche\nrispetto  ad  un\u0027iniziativa  processuale  rimessa   totalmente   alle\ncontroparti,  nella  citazione  di  alcuni  testimoni  italiani  gia\u0027\nindividuati in fase di indagini dal pubblico ministero ovvero  auditi\nin sede di Commissione Parlamentare di Inchiesta  (i  cui  atti  sono\nstati parimenti prodotti),  e  nella  ricerca  dell\u0027altrui  consenso,\nperaltro libero, al fine  di  ottenere  l\u0027acquisizione  di  atti  del\nfascicolo delle indagini ai sensi  dell\u0027art.  493,  comma  3  c.p.p.,\ncosi\u0027 da estendere l\u0027orizzonte valutativo della Corte. \n    Nell\u0027ambito della vasta istruzione dibattimentale, questa  Corte,\nsu istanza del pubblico  ministero,  in  data  12  dicembre  2024  ha\nproceduto  all\u0027acquisizione  mediante  lettura  ai  sensi   dell\u0027art.\n512-bis. c.p.p., tra i vari, dei verbali di  dichiarazioni  rese  dal\nsindacalista egiziano... l\u002711  aprile  2016  ed  il  10  maggio  2016\ndinanzi l\u0027Autorita\u0027 egiziana, pervenuti in lingua araba. \n    Conferito incarico peritale di traduzione degli stessi in  lingua\nitaliana alla dott.ssa B.A., seguiva primo deposito  degli  elaborati\nin data 17 febbraio 2025; alla successiva udienza dell\u00278 aprile  2025\nil pubblico ministero, contestatane la significativa  parzialita\u0027  se\nnon l\u0027erroneita\u0027  su  punti  qualificanti,  cosi\u0027  come  dedotte  dal\nproprio interprete di  lingua  araba  (l\u0027appuntato  scelto  W.H.,  in\nservizio  presso  il  ROS  dei  Carabinieri  di  Roma),  chiedeva  la\nrinnovazione  dell\u0027attivita\u0027  in  contraddittorio  con   il   proprio\nconsulente, unico sino ad allora nominato dalle parti. \n    Depositati i nuovi elaborati in Cancelleria in data 5 maggio 2025\ned assunto il perito a chiarimenti in occasione dell\u0027udienza  del  15\nluglio 2025, con  ordinanza  dd.  17  settembre  2025  questa  Corte,\nrilevate le importanti contraddizioni interne ed incertezze che hanno\ncaratterizzato  la   doppia   traduzione   dei   verbali   effettuata\ndall\u0027interprete di lingua araba, puntualmente indicate nella  memoria\ndella difesa del M. I., tali da  rendere  di  fatto  la  ritraduzione\ncoincidente con quella dell\u0027esperto del pubblico ministero, obiezioni\nrisultate  prive  di  seria  giustificazione,   ha   ordinato   nuova\ntraduzione dei medesimi atti, nominando altra esperta di lingua araba\n(la  dott.ssa  I.D.C.),  attesa  la  delicatezza  e  centralita\u0027  del\ncontenuto dei verbali datati 11 aprile 2016 e 10 maggio 2016 rispetto\nad alcune posizioni. \n    Immediatamente dopo la lettura dell\u0027ordinanza, ribadita la nomina\npregressa del proprio interprete quale consulente  tecnico  da  parte\ndel pubblico ministero e riservatesi sul punto le  parti  civili,  le\ndifese chiedevano di essere ammesse a nominare un proprio consulente,\nal  contempo  sollevando  la  questione  di   costituzionalita\u0027   qui\ndiscussa. \n    Illustrate attraverso apposite memorie  le  rispettive  posizioni\nentro il termine concesso del 30 settembre 2025, con replica proposta\ndall\u0027avvocato  Ticconi  in  data  2  ottobre  2025,   la   Corte,   a\nscioglimento della riserva, osserva: \n  2. Il quadro normativo. \n    E\u0027 dato storicamente qui presupposto  che  alcuno  dei  difensori\nd\u0027ufficio ha potuto presentare istanza di ammissione al patrocinio ai\nsensi dell\u0027art. 78, decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio\n2002, n. 115, a tacer d\u0027altro per  il  difetto  del  primo  requisito\nprevisto a pena di inammissibilita\u0027, ossia  la  sottoscrizione  della\ndomanda  da  parte  dell\u0027interessato:  condizione  preliminare   alla\nvalutazione  dei  requisiti  formali  e  sostanziali  costituenti  il\ncontenuto dell\u0027istanza stessa, quali richiesti dall\u0027art. 79,  decreto\ndel Presidente della Repubblica cit., tra i quali il tetto massimo di\nreddito  previsto  dall\u0027art.  76,   comma   1,   secondo   i   limiti\nperiodicamente fissati con decreto dirigenziale del  Ministero  della\nGiustizia (art. 77). \n    La  totale  assenza  di  contatti  tra  ciascun  difensore  e  il\nrispettivo assistito ha, infatti, impedito ai primi l\u0027informazione su\ntale diritto a favore dei secondi e, a  seguire,  la  verifica  della\nsussistenza delle condizioni  che  avrebbero  consentito  l\u0027eventuale\npresentazione all\u0027Ufficio della domanda di ammissione al  patrocinio,\nove sussistenti i requisiti legali. \n    Non vi e\u0027 alcun motivo  per  dubitare  dell\u0027asserzione  difensiva\nrelativa all\u0027impossibilita\u0027 di comunicazioni di qualsiasi natura  con\ngli imputati: che, se per il periodo antecedente e\u0027 stata  dimostrata\nproprio  dalle  condizioni  di   fatto   che   hanno   portato   alla\ndichiarazione di incostituzionalita\u0027, e\u0027 rimasta tale anche in  corso\ndi dibattimento. \n    Prova  induttiva  si  ricava  dall\u0027atteggiamento  assunto   dalla\nRepubblica Araba d\u0027Egitto che, in  data  17  giugno  2024,  ha  fatto\npervenire una nota, trasmessa  dal  Ministero  degli  affari  esteri,\nmediante la quale la Procura egiziana  rappresentava  le  motivazioni\nper cui non intendeva  dar  luogo  alla  rogatoria  presentata  dalla\nProcura di Roma per vie diplomatiche, finalizzata alla  citazione  in\ngiudizio di alcuni testimoni ai sensi dell\u0027art. 9  della  Convenzione\nInternazionale sulla  Tortura,  contemplante  l\u0027impegno  degli  Stati\ncontraenti e, quindi, pure  di  Italia  ed  Egitto  alla  piu\u0027  vasta\ncooperazione giudiziaria possibile. \n    Tra tali testi era compreso, appunto, anche l\u0027..., rispetto a cui\nsi motivava il diniego, sostenendo che «l\u0027esecuzione della  richiesta\ndi assistenza giudiziaria cui si fa riferimento al punto precedente -\ne la richiesta di assistenza giudiziaria relativa alla  notifica  del\nteste per comparire davanti al  Tribunale  e  deporre,  basata  sulle\nregole di cortesia internazionale - contraddirebbero le  disposizioni\ndella Costituzione, le leggi vigenti nella Repubblica Araba d\u0027Egitto,\ni principi  giuridici  vigenti  e  le  regole  dell\u0027ordine  pubblico.\nInfatti,  l\u0027art.  454  del  codice  di   procedura   penale   prevede\nl\u0027impossibilita\u0027 di processare una persona per lo  stesso  fallo  due\nvolte.  A  questo   principio   e\u0027   stato   attribuito   un   valore\ncostituzionale in  quanto  connesso  ai  diritti  dell\u0027uomo  cui  sia\nl\u0027Egitto che l\u0027Italia si attengono». \n    La   completa   e   definitiva   interruzione   ufficiale   della\ncollaborazione delle Autorita\u0027 egiziane, che  hanno  provveduto  alla\nchiusura delle indagini interne nei confronti degli odierni  imputati\ncon  provvedimento  di  archiviazione  del  26   dicembre   2020   (c\n·«Memorandum»),  al  punto   da   negare   persino   l\u0027attivita\u0027   di\nnotificazione  delle  citazioni  testimoniati  a   comparire,   rende\naltamente credibile l\u0027impossibilita\u0027 dei difensori di avere  contatti\ndi sorta con gli assistiti:  sia  volti  a  costruire  una  strategia\nprocessuale, sia, in tesi, mirati ad accertare la  sussistenza  delle\ncondizioni che garantiscano loro la miglior difesa, ivi  comprese  le\nampie facolta\u0027 che l\u0027ammissione al patrocinio gratuito offre. \n    D\u0027altra parte, la situazione di fatto creatasi spiega le  ragioni\nper cui il pubblico ministero, a sua volta, e\u0027 stato  impossibilitato\nad adempiere  un  obbligo  strumentale  «nei  casi  in  cui  si  deve\nprocedere   alla   nomina   di   un   difensore   d\u0027ufficio»,   ossia\nl\u0027informazione «(al)la  persona  interessata  delle  disposizioni  in\nmateria  di  patrocinio  a  spese  dello  Stato  e  dell\u0027obbligo   di\nretribuire il difensore che eventualmente e\u0027 nominato  d\u0027ufficio,  se\nnon ricorrono i presupposti per l\u0027ammissione a tale beneficio»  (art.\n103, decreto del Presidente della Repubblica n. 115, cit.). \n    Attraverso tale doverosa informazione prevista dalla legge si  e\u0027\nfatta cosi\u0027 specifica  applicazione  del  principio  secondo  cui  la\ngaranzia dei mezzi di  azione  e  di  difesa  apprestata  per  i  non\nabbienti dall\u0027art. 24, terzo comma, della  Costituzione,  costituisce\napplicazione nel campo particolare del processo  -  in  cui  vige  la\nregola dell\u0027inviolabilita\u0027 della difesa (art. 24,  secondo  comma)  -\ndel generale  principio  di  uguaglianza  di  cui  all\u0027art.  3  della\nCostituzione; e che l\u0027assoluta uguaglianza delle parti, in  relazione\nalle facolta\u0027 processuali  esercitabili  per  la  tutela  dei  propri\ninteressi, e\u0027  l\u0027essenza  stessa  del  contraddittorio,  cardine  del\nprocesso moderno. \n    Neppure attraverso tale strumento pubblicistico ad iniziativa del\ngiudice, del pubblico ministero o della polizia giudiziaria,  dunque,\ngli imputati sono stati provatamente portati  a  conoscenza  di  tale\ndiritto in quanto mai raggiunti da alcuna notificazione di  atti  del\nprocedimento  penale  o  del  processo,  ivi  incluse,  appunto,   le\ninformazioni prescritte dall\u0027art. 103, decreto del  Presidente  della\nRepubblica  n.  115,  cit.  rientranti  nello  statuto  dei   diritti\ndell\u0027indagato/imputato. \n    Tale considerazione vale di per se\u0027 a sgombrare  il  campo  dalla\nsituazione, totalmente diversa in fatto, in cui la persona sottoposta\nad indagini ovvero imputata, cui  sia  stato  nominato  un  difensore\nd\u0027ufficio   in   assenza   di   designazione    fiduciaria,    riceva\nl\u0027informazione  sulle  disposizioni  in  materia  di  patrocinio   e,\nall\u0027opposto, del dovere di retribuire il proprio difensore  ai  sensi\ndell\u0027art. 103, e per negligenza, incuria o disinteresse non attivi la\nrelativa procedura,  pur  avendone  astrattamente  diritto  a  fronte\ndell\u0027incapacita\u0027  economica:  e\u0027  evidente,  infatti,   la   profonda\ndifferenza che vi e\u0027 rispetto a chi non sia stato affatto  portato  a\nconoscenza del relativo diritto  per  ragioni  da  lui  indipendenti,\nrimesse ad una decisione conseguente «alla mancata  assistenza  dello\nStato di appartenenza»·, in qualche modo subita incolpevolmente dagli\nstessi imputati. \n    Nessuno di essi e\u0027 stato quindi messo - neppure  astrattamente  -\nin condizione di accedere all\u0027istituto, che ben poteva contribuire ad\noffrire al proprio legale, oltre  agli  argomenti  fattuali  utili  a\ndiscolpa, pure  la  tranquillita\u0027  economica  nello  svolgimento  del\nmandato defensionale. \n    Quello che la difesa in realta\u0027 contesta non e\u0027  l\u0027impossibilita\u0027\nin se\u0027 di ammissione al gratuito patrocinio, essendo ben  consapevole\nche al difensore  d\u0027ufficio  e\u0027  comunque  garantita,  attraverso  il\npagamento degli onorari e delle spese, una remunerazione, sia pur nel\ncaso di specie minimamente compensativa,  a  fronte  di  un  processo\neccezionalmente oneroso, impegnativo per l\u0027elevata complessita\u0027 delle\nquestioni tecniche, dispendioso, non  solo  temporalmente,  avendo  i\ndifensori sino ad oggi affrontato a proprie spese e con anticipazioni\ndi denaro un dibattimento straordinario che si  snoda  da  quasi  due\nanni. \n    Trattasi, effettivamente,  del  presidio,  posto  nella  medesima\nottica attuativa del diritto incondizionato alla difesa,  contemplato\ndagli articoli 116 (a favore  del  difensore  d\u0027ufficio  che  risulti\nimpossibilitato a percepire il  compenso  dall\u0027assistito  dopo  avere\nesperito le procedure per il recupero del  credito  professionale)  e\n117, decreto del Presidente della Repubblica n.  115,  cit.  (per  il\ndifensore d\u0027ufficio  dell\u0027irreperibile):  a  quest\u0027ultimo  la  stessa\ndifesa efficacemente allude, con  rinvio  alla  figura  della  fictio\niuris della dichiarazione processuale di assenza degli  imputati  (di\nfatto irreperibili, e pur nonostante  dichiarati  assenti  a  seguito\ndella sentenza della Corte n. 192 del 2023). \n    Cio\u0027 di cui in realta\u0027 la difesa si lamenta  e\u0027  l\u0027impossibilita\u0027\nattuale di procedere alla nomina di un proprio consulente (nel  caso:\nun interprete di lingua araba) con cui assicurarsi il contraddittorio\nin occasione del rinnovo peritale delle  traduzioni,  disposto  dalla\nCorte, dei verbali in lingua araba  dell\u0027...,  la  cui  rilevanza  e\u0027\ndimostrata proprio dallo stallo del processo da alcuni mesi a  fronte\ndelle contrapposte contestazioni: sulla base della corretta  premessa\nche tale facolta\u0027 sia riservata e limitata ai difensori d\u0027ufficio  di\nimputati ammessi al patrocinio  gratuito,  ai  sensi  dell\u0027art.  225,\ncomma 2 in combinato con l\u0027art. 102,  decreto  del  Presidente  della\nRepubblica n. 115, cit. \n    Non colgono quindi nel segno le obiezioni del pubblico  ministero\ne delle parti civili secondo cui la questione mirerebbe a  colpire  e\nscardinare l\u0027intero istituto come attualmente normato, sino quasi  ad\nevocare  l\u0027obiettivo  dell\u0027introduzione   nell\u0027ordinamento   di   una\npresunzione iuris et de iure di ammissione al patrocinio  laddove  vi\nsia una difesa d\u0027ufficio, a prescindere dalla prova  dell\u0027incapacita\u0027\nreddituale: atteso che il vulnus  e\u0027  stato  espressamente  collegato\nproprio alla deminutio di tale specifica facolta\u0027 difensiva piuttosto\nche all\u0027intero istituto. \n    Ad ogni buon conto, i poteri officiosi di cui si dispone  rendono\nirrilevanti prospettazioni piu\u0027 ampie o impostazioni della  questione\ndifformi comunque dedotte,  trattandosi  di  ambiti  e  di  parametri\noramai devoluti al giudizio, libero e autonomo  rispetto  ai  confini\ndella domanda, di questo Ufficio. \n    In altri termini, qui non si intendera\u0027 mettere in discussione  e\ncontestare  l\u0027odierna  struttura  portante  del  beneficio,  a  tacer\nd\u0027altro per la ritenuta impossibilita\u0027 di svincolarlo  dai  requisiti\nreddituali e patrimoniali che ne rappresentano l\u0027essenza, tanto  piu\u0027\nnell\u0027ignoranza nel caso di specie della loro consistenza,  alla  pari\ndi qualsiasi altra informazione personale sugli imputati. \n  3. La disciplina ordinamentale del consulente tecnico di parte  nel\nprocesso penale. \n    Limitato l\u0027ambito motivazionale a quanto di stretto interesse, e\u0027\nprincipio da  tempo  fatto  proprio  dalla  Corte  costituzionale  la\ncentralita\u0027 in  ottica  difensiva  del  diritto  alla  nomina  di  un\nconsulente tecnico nell\u0027interesse dell\u0027imputato,  al  punto  che  sin\ndall\u0027anno  1983  ebbe  ad  affermare  che  «il  diritto   di   difesa\ncostituzionalmente  protetto  e\u0027   in   primo   luogo   garanzia   di\ncontraddittorio   e   di   assistenza   tecnico-professionale.   Tale\nprincipio, riferito al difensore, va esteso al consulente tecnico  di\nparte, il quale svolge funzioni paragonabili a quelle  dell\u0027avvocato,\nsia pure limitatamente  al  piano  tecnico.  essendo  la  nomina  del\nconsulente di parte prevista a maggior garanzia della regolarita\u0027 del\ncontraddittorio. E\u0027 pertanto  costituzionalmente  illegittimo  -  per\ncontrasto con l\u0027art. 21 della  Costituzione  -  l\u0027art.  11,  R.D.  30\ndicembre 1923, n.  3282  nella  parte  in  cui  non  prevede  che  il\nbeneficio del gratuito patrocinio  si  estenda  alla  facolta\u0027  della\nparte non abbiente di farsi assistere da consulenti tecnici». \n    Abrogato l\u0027art. 11, R.D. n. 3282 del 1923 dalla legge n. 134  del\n29 marzo 2001 ed esteso l\u0027ambito di copertura del gratuito patrocinio\nanche al consulente tecnico, quale parte integrante  dell\u0027ufficio  di\ndifesa dell\u0027imputato a cui favore presta la propria opera di  apporto\ntecnico mediante rilievi, argomenti  ed  osservazioni  che  hanno  la\nnatura sostanziale di atti defensionali (cosi\u0027  Corte  costituzionale\nn. 199 del 1974), la costruzione dello  specifico  ordinamento  della\nfigura e\u0027 transitata attraverso  la  declaratoria  di  illegittimita\u0027\ndell\u0027art. 4, comma 2, legge n. 217 del 1990, per  contrasto  con  gli\narticoli 3 e 24 della Costituzione.,  «nella  parte  in  cui,  per  i\nconsulenti tecnici, limita gli effetti della ammissione al patrocinio\na spese dello Stato ai casi in cui e\u0027 disposta perizia. Infatti (...)\nle prestazioni del consulente di parte ineriscono  all\u0027esercizio  del\ndiritto  di  difesa,  sicche\u0027  privarne  il  non  abbiente  significa\nnegargli il diritto di  difendersi  in  un  suo  aspetto  essenziale.\nPeraltro, ove si consideri  che,  conformemente  all\u0027attuale  modello\naccusatorio e sul fondamento dell\u0027obbligatorieta\u0027 dell\u0027azione penale,\nal pubblico ministero per sostenere l\u0027accusa e\u0027 consentito  avvalersi\ndi esperti nei piu\u0027 svariati settori della scienza  e  della  tecnica\nsenza  limitazioni  di  oneri  economici,  nella  garanzia  affermata\ndall\u0027art. 24, terzo comma, della Costituzione non puo\u0027 non  ritenersi\ncompresa una istanza di riequilibrio Ira le parli del processo penale\nnei procedimenti nei quali  siano  coinvolte  persone  sprovviste  di\nmezzi ed ammesse al patrocinio a spese dello Stato. Ne  consegue  che\nla  dichiarazione  di  illegittimita\u0027  costituzionale   della   norma\nimpugnata deve essere circoscritta a quanto impone la Costituzione  a\ntutela del diritto di difesa dei non abbienti, ai quali  deve  essere\npertanto riconosciuta la facolta\u0027 di farsi assistere  a  spese  dello\nStato  da  un  consulente  per  ogni  accertamento  tecnico  ritenuto\nnecessario» (sentenza n. 33 del 1999). \n    Rileva ulteriormente la pronuncia di incostituzionalita\u0027  che  ha\navuto  ad  oggetto  l\u0027art.  106-bis,  decreto  del  Presidente  della\nRepubblica n. 115 del 2002 laddove  imponeva  la  diminuzione  di  un\nterzo degli importi spettanti al consulente tecnico di parte in  caso\ndi applicazione di previsioni tariffarie non  adeguate  ai  sensi  di\nlegge: motivata sul rilievo che «l\u0027irragionevole decurtazione (tra le\ncui   ricadute   di   sistema   non   e\u0027    implausibile    includere\nl\u0027allontanamento  dei  migliori  professionisti  dal  circuito  delle\nconsulenze) rende altresi\u0027 percepibile una disparita\u0027  di  condizione\nfra le parti del processo  penale  in  cui  siano  coinvolte  persone\nsprovviste di mezzi e ammesse al  patrocinio  a  spese  dello  Stato,\nderivante dalla circostanza - non di mero fatto, e dunque lesiva  del\ndiritto di difesa assicurato anche ai non abbienti  -  che  la  parte\nprivata puo\u0027 sentirsi opporre un rifiuto della  consulenza,  motivato\ndalla  prevedibile  esiguita\u0027  del  compenso,  mentre   il   pubblico\nministero puo\u0027 avvalersi di consulenti i cui onorari non subiscono la\nriduzione e che non possono rifiutare l\u0027incarico (art. 359 del codice\ndi procedura penale)» (sentenza n. 178 del 2017). \n    Significativa altresi\u0027 nell\u0027ottica presente la sentenza  con  cui\ne\u0027 stata dichiarata l\u0027incostituzionalita\u0027 per violazione dell\u0027art.  3\ndella  Costituzione,  dell\u0027art.  131,  comma  3,  del   decreto   del\nPresidente della Repubblica n. 115  del  2002,  nella  parte  in  cui\nprevedeva che gli  onorari  e  le  indennita\u0027  dovuti  al  consulente\ntecnico di parte e all\u0027ausiliario del magistrato  nell\u0027ambito  di  un\nprocedimento civile siano «prenotati a debito, a domanda», «se non e\u0027\npossibile   la   ripetizione»,   anziche\u0027   direttamente   anticipati\ndall\u0027erario come avveniva nel processo penale. Anche nel caso  si  e\u0027\nargomentata l\u0027irragionevolezza sistematica della norma  «perche\u0027,  in\nluogo dell\u0027anticipazione da parte dell\u0027erario, prevede, a carico  dei\nsoggetti che hanno prestato l\u0027attivita\u0027 di assistenza, l\u0027onere  della\nprevia intimazione di pagamento e l\u0027eventuale successiva prenotazione\na  debito  del  relativo  importo.  Tale  meccanismo  procedimentale,\nunitamente  all\u0027applicazione  dell\u0027istituto  della   prenotazione   a\ndebito, impedisce  il  rispetto  della  coerenza  interna  del  nuovo\nsistema normativa incentrato sulla regola dell\u0027assunzione,  a  carico\ndello Stato, degli oneri afferenti al patrocinio  del  non  abbiente.\nPer costante giurisprudenza costituzionale, la  finalita\u0027  del  nuovo\nistituto del patrocinio a spese dello Stato e\u0027 quella  di  assicurare\nla tutela dell\u0027indigente con carico all\u0027erario in tutti i casi in cui\nparticolari categorie professionali espletano attivita\u0027 di assistenza\nnei confronti dell\u0027indigente medesimo. Cio\u0027 esclude  che  per  alcune\nfattispecie vi possano essere deroghe ispirate alla  superata  logica\ndel gratuito patrocinio» (sentenza n. 217 del 2019). \n    Coessenziale all\u0027inserimento nell\u0027ambito del patrocinio e\u0027 dunque\npure  la  spesa  per  l\u0027assistenza  tecnica  oltre  che  per   quella\ndefensionale in senso stretto, tanto che risulta tramontata la logica\ndel gratuito patrocinio, sostituita dal  patrocinio  a  carico  dello\nStato: con la conseguenza che lo Stato assume su  di  se\u0027  gli  oneri\ndella difesa attraverso l\u0027attuale art. 83 del decreto del  Presidente\ndella Repubblica n. 115 che prevede la liquidazione diretta da  parte\ndel   giudice   dell\u0027onorario   e   delle   spese   spettanti    pure\n«all\u0027ausiliario del magistrato e al consulente tecnico». \n    Il consulente  dispone,  dunque,  laddove  l\u0027imputato  sia  stato\nammesso al patrocinio, di un titolo autonomo verso l\u0027Erario volto  ad\nottenere la liquidazione dei propri compensi: ne  consegue  che,  non\ntrattandosi di  un  onere  oggetto  di  anticipazione  da  parte  del\ndifensore, non potra\u0027 neppure rientrare nel regolamento  delle  spese\ndi cui agli articoli 116, comma 1 e 117, comma 1 del Testo unico  ed,\nanzi, nulla sara\u0027 dovuto al difensore  semmai  ne  avesse  anticipato\nl\u0027importo, non trattandosi  di  una  spesa  in  senso  tecnico  (cfr.\naltresi\u0027 l\u0027art. 107, comma 3, lettera d) che enuncia  tra  le  «spese\nanticipale  dall\u0027Erario  ...l\u0027onorario  ...a  consulenti  tecnici  di\nparte», passibili di  recupero  da  parte  dello  Stato  in  sede  di\nripetizione da parte dell\u0027imputato  che  non  sia  stato  ammesso  al\npatrocinio, ai sensi degli articoli 116  comma  2  e  117,  comma  2,\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 115). \n  4. La rilevanza della questione. \n    Si premette che la disciplina sino ad ora commentata,  avente  ad\noggetto la figura del consulente tecnico di parte, ben si adatta all\u0027\nipotesi  della  richiesta  di  nomina  di  un  traduttore,  nel  caso\nconoscitore delia lingua  araba,  atteso  che  il  mezzo  processuale\nattraverso cui  tale  contributo  linguistico  verra\u0027  veicolato  nel\nprocesso  e\u0027  la  perizia:  unico  strumento  che  consente  di   far\npartecipare attivamente la parte pubblica e le parti private al  fine\ndi recare eventualmente i propri apporti. \n    D\u0027altra parte, se la perizia e\u0027 quel mezzo di prova che  permette\ngenericamente  l\u0027acquisizione  di  dati   specialistici   richiedenti\nparticolari competenze, non si  vede  perche\u0027  non  possa  estendersi\nall\u0027opera di  traduzione  di  scritti  dalla  lingua  straniera,  che\ntransitera\u0027 dunque attraverso la procedura garantita di cui  all\u0027art.\n221 c.p.p. \n    Ad essa consegue il diritto delle parti di  avvalersi  di  propri\nconsulenti, alle condizioni poste dall\u0027art. 225 c.p.p., compresa, per\nle parti private, quella di nominarle uno «a spese dello  Stato»·«nei\ncasi e alle condizioni previste dalla legge  sul  patrocinio  statale\ndei non abbienti» (comma 2). \n    Sotto questo profilo la  prospettata  questione  di  legittimita\u0027\ncostituzionale e\u0027 senz\u0027altro rilevante essendo  stata  formulata  nel\ncorso dell\u0027udienza del 17  settembre  2025,  immediatamente  dopo  la\nlettura del provvedimento  dispositivo  della  rinnovazione  peritale\ndell\u0027attivita\u0027 di traduzione dei verbali di interesse; ne\u0027 rileva  la\ncircostanza  che  in  passato  i   difensori   non   abbiano   inteso\navvalersene, trattandosi di un diritto potestativo il  cui  esercizio\ne\u0027  rimesso  alla  strategia  processuale,  liberamente  gestita  dal\ndifensore  stesso  rispetto  agli  specifici  momenti  processuali  e\nall\u0027interesse  degli  atti,  laddove  e\u0027  stato  proprio  l\u0027esame  in\ncontraddittorio svolto in data 15 luglio 2025 del primo traduttore di\nlingua araba, dopo la vistosa rielaborazione delle sue traduzioni, ad\navere indotto e determinato l\u0027esigenza difensiva data la  centralita\u0027\ndelle dichiarazioni dell\u0027..., tanto che la Corte  ha  disposto  nuova\nperizia sul punto. \n    Nessuna obiezione di tardivita\u0027 puo\u0027 quindi proporsi. \n    Il dato della rilevanza, a seguire, e\u0027 dimostrato dal  fatto  che\nessendo stato affidato in data 17 settembre 2025  nuovo  incarico  al\nperito I.D.C., conoscitore della  lingua  araba,  gia\u0027  integrato  il\ncontraddittorio  da  parte  del  pubblico  ministero  attraverso   la\nconferma della nomina del suo consulente, l\u0027avvio  dell\u0027attivita\u0027  e\u0027\nin concreto condizionato  dalla  decisione  sul  buon  diritto  delle\ndifese di avvalersi di  un  proprio  traduttore  sin  dall\u0027avvio  dei\nlavori  e,  dunque,  dalla  sorte   della   presente   questione   di\ncostituzionalita\u0027 atteso che gli strumenti normativi ad oggi presenti\nnell\u0027ordinamento   non   consentono   loro   l\u0027accesso   all\u0027istituto\nrichiesto; ne\u0027 vi e\u0027 modo di superare i  dubbi  di  costituzionalita\u0027\nche si andranno ad esplicitare non  essendo  consentito  forzare  gli\nistituti ai solo fine di ottenere un risultato sentito come giusto  e\ntale da riequilibrare i rapporti tra le parti. \n  5. La non manifesta infondatezza della questione. \n    5.1. Tanto  premesso  in  punto  di  rilevanza  della  questione,\nritiene la Corte che la disposizione censurata violi gli articoli  3,\n24 comma 2, 111 comma 2 e 117 comma  1,  della  Costituzione,  per  i\nmotivi di seguito esposti. \n    Va in primo luogo offerta la considerazione che  l\u0027impossibilita\u0027\nche qui si contesta  non  e\u0027  di  tipo  fattuale,  bensi\u0027  di  ordine\nnormativo: in altri termini, ben  potrebbero  i  difensori  procedere\nalla nomina di consulenti  di  parte,  ma  dovrebbero  provvedervi  a\nproprie spese, attesa  l\u0027impossibilita\u0027  descritta  di  procedere  al\nrecupero di tale voce di costo sia, assai verosimilmente, dai  propri\nassistiti (residenti in Egitto presso indirizzi  sconosciuti  poiche\u0027\nlo Stato egiziano si e\u0027 rifiutato  di  dame  comunicazione);  sia  da\nparte dello Stato, che si e\u0027 assunto l\u0027onere  del  pagamento  diretto\ndel professionista tecnico ai sensi degli articoli 83, 107, 116 c.  2\ne 117, comma 2 T.U., non trattandosi dunque di spesa rimborsabile per\nil legale. \n    L\u0027alternativa che si  pone,  dunque,  e\u0027  quella  di  imporre  al\ndifensore un onere economico ingiustificato, ovvero  di  costringerlo\nad una difesa condizionata e sminuita rispetto alle  possibilita\u0027  di\nesercizio di cui dispongono le restanti parti processuali, pubblica e\nprivata, dopo che l\u0027intero dibattimento e\u0027 stato  gia\u0027  connotato  da\nuna  difesa  sostanzialmente  passiva  e   concretamente   priva   di\npossibilita\u0027 di iniziativa autonoma rispetto  alle  prove  introdotte\ndal pubblico ministero e dalle parti  civili:  alternativa  che,  dal\npunto di vista valoriale e dei principi, va ben al di la\u0027 del rischio\nprofessionale del mancato pagamento che sempre accompagna l\u0027attivita\u0027\ndel difensore di fiducia e del difensore d\u0027ufficio  di  imputato  che\nnon possa (o non voglia) essere ammesso al gratuito patrocinio. \n    La ratio cui la Corte costituzionale si e\u0027 costantemente ispirata\nnelle decisioni in materia e\u0027 stata da un lato quella di  attuare  il\ndiritto all\u0027inviolabilita\u0027 della difesa anche attraverso la presenza,\nove ritenuta necessaria, dell\u0027assistenza di un consulente in funzione\ndi salvaguardia di una reale dialettica delle posizioni: si\u0027  che  il\nconsulente entra  a  far  parte  integrante  dell\u0027ufficio  di  difesa\ndell\u0027imputato, nel cui interesse presta la propria opera,  attraverso\nargomenti, rilievi ed osservazioni tecniche che hanno sostanzialmente\nnatura di attivita\u0027 difensiva e che  vengono  veicolate  al  giudice,\nquali elementi di prova, attraverso la relazione  scritta  e  il  suo\nesame dibattimentale. \n    Dall\u0027altro lato, la Corte si e\u0027 premurata di garantire  anche  la\nqualita\u0027 dell\u0027esperto di parte affermando che, se certamente  risulta\nnon conforme ai principi che il professionista debba prestare la  sua\nopera  gratuitamente  laddove  l\u0027imputato  necessiti  di  una  difesa\nspecialistica e sia privo di mezzi economici  sufficienti,  anche  un\ncompenso inadeguato puo\u0027 pregiudicare  il  diritto  di  difesa  delle\nparti  «allontanando  i  consulenti  tecnici  dotati  delle  migliori\nprofessionalita\u0027. Infatti,  questi  ultimi,  proprio  a  causa  della\ndecurtazione dei propri onorari, sarebbero indotti  a  rifiutare  gli\nincarichi  conferiti  da  soggetti  ammessi  al  patrocinio»   (cosi\u0027\nsentenza  n.  178  del  2017,   all\u0027atto   della   dichiarazione   di\nincostituzionalita\u0027 dell\u0027art. 106-bis, decreto del  Presidente  della\nRepubblica n. 115, cit.). \n    La facolta\u0027 di avvalersi di un consulente di  parte  si  iscrive,\ndunque, a pieno titolo sotto piu\u0027 profili nell\u0027area  di  operativita\u0027\ndella garanzia di cui all\u0027art. 24 della Costituzione  e  privarne  il\nnon abbiente significa negargli il diritto di difendersi  su  aspetti\nessenziali dell\u0027accusa, soprattutto ove si consideri che il  pubblico\nministero per sostenerla puo\u0027 avvalersi di esperti nei piu\u0027  svariati\nsettori senza limitazione di oneri economici. \n    La stessa giurisprudenza costituzionale ha  sempre  affermato  la\nmassima espansione di tale diritto, da  ultimo  dichiarando  che  «il\ngiusto processo, nel quale si attua la giurisdizione e si realizza il\ndiritto inviolabile di difesa, comporta necessariamente che  esso  si\nsvolga nel contraddittorio tra le  parti  nonche\u0027  in  condizioni  di\nparita\u0027, davanti a giudice terzo e  imparziale.  Il  contraddittorio,\nprimaria e fondamentale garanzia del giusto processo, consiste  nella\nnecessita\u0027 che tanto l\u0027attore, quanto il contraddittore,  partecipino\no siano messi in condizione di partecipare al procedimento, anche  se\nal   legislatore   e\u0027   consentito   di   differenziare   la   tutela\ngiurisdizionale con riguardo  alla  particolarita\u0027  del  rapporto  da\nregolare. Il principio del contraddittorio costituisce  un  connotato\nintrinseco del processo, nel quale deve essere assicurato il  diritto\ndi  difesa,  che  spetta  a  tutti  i  cittadini   nei   procedimenti\ngiurisdizionali.  Esso  e\u0027  un  momento  fondamentale  del  giudizio,\ncardine della ricerca dialettica della verita\u0027 processuale,  condotta\ndal giudice con la collaborazione delle parti, volta  alla  pronuncia\ndi una decisione che sia il piu\u0027 possibile «giusta» (cfr. sentenza n.\n96 del 2024; per l\u0027affermazione che «in via  generale,  il  principio\ndel contraddittorio consacrato nell\u0027articolo costituzionale  indicato\nimpone esclusivamente di garantire che ogni  giudizio  si  svolga  in\nmodo tale da assicurare alle parti la possibilita\u0027 di  incidere,  con\nmezzi   paritetici,   sul   convincimento   del    giudice»,    Corte\ncostituzionale, sentenza n. 73 del 2022). \n    La stessa sentenza  che  ha  consentito  questo  dibattimento  ha\nproclamato l\u0027inviolabilita\u0027 della difesa, peraltro bilanciandola  con\nl\u0027esigenza di ordine costituzionale, convenzionale ed  internazionale\ndi  accertare  i  crimini  di  tortura  nelle  forme  pubbliche   del\ndibattimento penale, «gia\u0027 solo per questo ... mai inutile, ove anche\ncircostanze esterne lo privino del contraddittorio dell\u0027imputato», al\nfine di impedire l\u0027epilogo inaccettabile della radicale  frustrazione\ndel processo quando si risolve nella  creazione  di  un\u0027immunita\u0027  di\nfatto, ostativa all\u0027accertamento dei crimini di tortura. \n    Il  vulnus  che  consequenzialmente  si  e\u0027  creato  nell\u0027odierno\nprocesso a sfavore della  difesa,  dotata  di  facolta\u0027  d\u0027iniziativa\nassolutamente ridona e sbilanciata rispetto alle restanti parti,  non\nsi ritiene possa essere colmato dal rimedio che la  stessa  Corte  ha\nindividuato al fine di garantire il rispetto dei diritti fondamentali\nprotetti dagli articoli 111 Cost. e 6  CEDU,  ossia  la  restituzione\nnelle  facolta\u0027  processuali  a  favore  degli  imputati,   i   quali\npotrebbero comparire in ogni momento, «anche prima della pronuncia di\nun\u0027eventuale   condanna,   e   quindi   anche   senza   ricorrere   a\nun\u0027impugnazione», in  alternativa  al  diritto  alla  riapertura  del\nprocesso in presenza e a loro richiesta, con il  riesame  del  merito\ndella causa. \n    Non vi e\u0027 chi non veda che da un lato si tratta di situazione del\ntutto teorica e virtuale, priva di agganci al reale, anche  a  fronte\ndel successivo atteggiamento  delle  Autorita\u0027  egiziane;  dall\u0027altro\nlato non vi e\u0027 ragione perche\u0027 la difesa  debba  essere  privata  nel\npresente processo delle facolta\u0027 consentite dall\u0027ordinamento e non le\npossa sfruttare integralmente, anche  rimuovendo  limiti  rispetto  a\ndiritti che qui  si  ritengono  discutibilmente  negati  per  difetto\nsistematico, cosi\u0027 da ridurre  il  dibattimento  ad  un  simulacro  a\ngaranzie ridotte. \n    Ne\u0027 puo\u0027 sottacersi che, nell\u0027eventualita\u0027 di condanna di  uno  o\npiu\u0027  degli  imputati,  risulterebbe  di  fatto  impossibile  per  il\ndifensore la proposizione di un\u0027impugnazione volta  a  riesaminare  i\ntemi  di  prova,  attesa  la  necessita\u0027  di  disporre  a   pena   di\ninammissibilita\u0027 di uno specifico mandato, che incontrera\u0027 i medesimi\nlimiti odierni, in ragione  delle  condizioni  poste  dall\u0027art.  581,\ncomma 1-quater. c.p.p. («nel caso di imputato rispetto al quale si e\u0027\nproceduto in assenza, con l\u0027atto di  impugnazione  del  difensore  e\u0027\ndepositato,  a  pena  di  inammissibilita\u0027,  specifico   mandato   ad\nimpugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza  e  contenente\nla dichiarazione o l\u0027elezione di  domicilio  dell\u0027imputato,  ai  fini\ndella notificazione del decreto di citazione a giudizio»). \n    Risulta, quindi,  vieppiu\u0027  necessario  l\u0027integrale  sfruttamento\ndegli istituti di difesa  consentiti  in  giudizio,  a  fronte  della\nlesione che si puo\u0027 proiettare in prospettiva ma che attualmente gia\u0027\ne\u0027  insita  nella   creazione,   attraverso   la   dichiarazione   di\nincostituzionalita\u0027  dell\u0027art.  420-bis,  comma  3,  c.p.p.,  di  una\npartecipazione  straordinaria  al  processo  dell\u0027imputato,  di  tipo\nvirtuale,  essendosi  delineata  un\u0027assenza  cui   e\u0027   estranea   la\nconoscenza certa del processo, che e\u0027 risultata fonte di  adeguamento\ndi alcuni istituti tradizionali. gia\u0027 sperimentato rispetto  a  varie\nquestioni postesi nel corso del dibattimento. \n    In altri termini, ad un processo straordinario, nel  senso  della\nsua instaurazione in deroga agli ordinari  criteri  del  processo  in\nassenza  posti  dall\u0027art.  420-bis,  commi  1  e  2  c.p.p.,   devono\nconseguire  adattamenti  di  istituti   concepiti   sulla   base   di\npresupposti diversi, unicamente rispetto ai quali risultano  conformi\nai  principi  generali  del  sistema;   ne\u0027   l\u0027astratta,   eventuale\npossibilita\u0027 di rinnovazione del processo  puo\u0027  autorizzare  che  il\npresente si sviluppi con parzialita\u0027 dei diritti difensivi. \n    La questione attuale non appare risolvibile in via interpretativa\nattraverso un\u0027interpretazione costituzionalmente  conforme  a  fronte\ndel dato normativo testuale inequivoco posto dall\u0027art. 225, commi 1 e\n2 c.p.p. che, pur consentendo  astrattamente  alla  difesa,  compresa\nquella d\u0027ufficio, la nomina del consulente tecnico di parte, nel caso\ndi specie - a fronte dell\u0027impossibilita\u0027 di presentare  richiesta  di\nammissione al  patrocinio  gratuito  con  la  conseguente  assunzione\ndell\u0027onere economico a carico dell\u0027Erario - ne  condiziona  di  fatto\nl\u0027opzione  prevista  dall\u0027art.  102,  decreto  del  Presidente  della\nRepubblica cit. all\u0027alternativa di sopportare direttamente l\u0027onorario\ndell\u0027esperto, o di rivolgersi ad  un  professionista  ·«conveniente»,\nnon selezionato tra i migliori del circuito, i  quali  verosimilmente\nopporrebbero un  rifiuto  dell\u0027accettazione  gratuita  dell\u0027incarico,\novvero - ulteriormente - di rinunciare all\u0027esercizio di tale  diritto\ndi valore costituzionale» (sentenza n. 96 del 2024). \n    Non  risulta  di  rilievo  l\u0027ignoranza  di  fatto  delle  attuali\ncondizioni patrimoniali degli imputati, a loro volta non  accertabili\nneppure d\u0027ufficio, e, quindi, l\u0027eventuale diritto  all\u0027ammissione  al\npatrocinio  in  concreto  poiche\u0027  cio\u0027  che  si  richiede   non   e\u0027\nl\u0027ammissione al patrocinio a carico dell\u0027Erario,  sub  condicione  di\naccertamento della sussistenza dei requisiti reddituali: quel che qui\nsi propone e\u0027 l\u0027attribuzione anticipata degli effetti di  un  diritto\ndifensivo insopprimibile, ossia la facolta\u0027 di nomina di  un  proprio\nconsulente, nel caso fortemente pregiudicata, con anticipazione degli\noneri  ex  art.   107   a   carico   dell\u0027Erario,   che   provvedera\u0027\nsuccessivamente al recupero nei confronti degli imputati, secondo  il\nmeccanismo disegnato dagli articoli 116  comma  2  e  117,  comma  2,\ndecreto del Presidente della Repubblica  n.  115/2002,  salva  futura\nammissione al patrocinio a loro favore. \n    Si  tratta,  quindi,  a  parere  della  Corte,   di   un\u0027evidente\nmenomazione del diritto di difesa che, a prescindere dalle condizioni\ndi accertamento dell\u0027abbienza, monoma grandemente la possibilita\u0027  di\nefficacemente contraddire sulla  questione  rispetto  alla  quale  e\u0027\nstata ammessa perizia, senza che cio\u0027 possa  essere  controbilanciato\nda rilievi  legati  alla  necessita\u0027  del  contenimento  della  spesa\npubblica entro giusti limiti che lo stesso  legislatore  ha  in  piu\u0027\noccasioni inteso  superare  privilegiando  considerazioni  di  natura\ndiversa volte a valorizzare  il  diritto  di  difesa,  in  ogni  caso\nreputato prevalente rispetto alla tutela dell\u0027equilibrio del bilancio\nstatuale (cfr. gli articoli 76 commi 4-ter, e 4-quater,  decreto  del\nPresidente della Repubblica n. 115, cit.). \n    Si ritiene che la lesione, anziche\u0027 attingere  l\u0027intero  impianto\ndel patrocinio a carico dell\u0027Erario ed, in particolare, gli  articoli\n74 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del  2002,\nevocati dalla difesa,  vada  limitata  e  circoscritta  quale  frutto\ndiretto del  combinato  dell\u0027art.  225,  commi  1  e  2  c.p.p.,  che\nfacoltizzando la nomina ad opera  delle  parti  del  processo  di  un\nproprio consulente nei casi in cui sia stata ammessa perizia. rinvia,\nin presenza di situazioni di indisponibilita\u0027 economica  delle  parti\nprivate,  alle  (sole)  condizioni  imposte   dalla   normativa   sul\npatrocinio dei non abbienti,  ossia  all\u0027art.  102  del  decreto  del\nPresidente della Repubblica n. 115 del 2002, qui  inaccessibile,  non\nessendo stati gli imputati informati del relativo  diritto  ai  sensi\ndell\u0027art. 103, cit., ne\u0027 avendo potuto i loro  difensori  valutare  e\nsollecitarne l\u0027adesione, trattandosi  di  un  processo  celebrato  in\nassenza, pur in difetto di prova certa  sulla  conoscenza  della  sua\npendenza in capo agli imputati  stessi,  come  disposto  dalla  Corte\ncostituzionale con sentenza n. 192 del 2023. \n    Ne\u0027 potrebbe porsi la questione limitatamente al  solo  art.  225\nc.p.p., poiche\u0027 a cio\u0027 non conseguirebbe l\u0027effetto inseguito di porre\na carico dello Stato quale anticipazione la relativa spesa, ai  sensi\ndell\u0027art. 107, comma  3,  lett.  d),  decreto  del  Presidente  della\nRepubblica: sicche\u0027 si ritiene che  il  dubbio  di  costituzionalita\u0027\nprospettato sia frutto della lettura congiunta delle varie norme  qui\nindividuate e commentate. \n    5.2. Un\u0027altra rilevante ragione di accoglimento  delle  questioni\nattiene alla violazione del principio fondamentale di  uguaglianza  e\ndella parita\u0027 delle parti se e\u0027 vero che, tra le ricadute di  sistema\nprodotte  dall\u0027irragionevole  situazione  di  fatto  e   di   diritto\ncensurata, potrebbe esservi quella dell\u0027allontanamento  dei  soggetti\ndotati  delle  migliori  professionalita\u0027,  tanto  piu\u0027  che   mentre\nl\u0027ausiliario del magistrato rende prestazioni non  rifiutabili  (art.\n221 c.p.p.), sul consulente di parte non grava tale obbligo. \n    Ma anche a prescindere da cio\u0027, decisiva e\u0027  la  circostanza  per\ncui il  pubblico  ministero  puo\u0027  scegliere  il  proprio  consulente\ntecnico senza che costui possa rifiutare  l\u0027incarico  (art.  359  del\ncodice di procedura penale) e tutte le disposizioni del  testo  unico\nin  materia  di  spese  di  giustizia  riferite  all\u0027ausiliario   del\nmagistrato vanno intese come comprensive dei consulenti  della  parte\npubblica (secondo la definizione  contenuta  nell\u0027art.  3,  comma  1,\nlettera a, del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  115  del\n2002). \n    Ne consegue, nell\u0027ambito di un  rito  di  tipo  accusatorio,  una\npercepibile disparita\u0027  di  condizione  tra  le  parti  del  processo\npenale, nei  procedimenti  nei  quali  siano  coinvolte  persone  non\nammesse al patrocinio a spese dello Stato perche\u0027 non informate e non\ninformabili del relativo diritto, in  maniera  tale  da  condizionare\nanche  le  facolta\u0027  accessorie,  quale  la  nomina  di  un   proprio\nconsulente da parte  del  difensore:  dove  la  parte  pubblica  puo\u0027\navvalersi dei migliori esperti, senza limitazioni di onorari,  mentre\nla parte privata puo\u0027 sentirsi opporre  un  rifiuto,  motivato  dalla\nprevedibile esiguita\u0027 del compenso, erogabile  a  proprie  spese  dal\ndifensore, se non dalla gratuita\u0027, quand\u0027anche taluno  degli  esperti\nne accettasse la nomina. \n    Si tratta, all\u0027evidenza, di una disparita\u0027 di condizione fattuale\nche, oltre a ledere il diritto di difesa, introduce una significativa\ndisparita\u0027  sostanziale  tra  le  parti  processuali,   pur   vietata\ndall\u0027art. 111, comma 2 della Costituzione («ogni processo  si  svolge\nnel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parita\u0027...») e tra\ni consulenti tecnici stessi. \n    A tali complessive considerazioni non potrebbe opporsi che si  e\u0027\nin presenza di circostanze di  mero  fatto,  non  suscettibili,  come\ntali,  di  incidere  sulla   legittimita\u0027   costituzionale   di   una\ndisposizione di legge: giacche\u0027, in realta\u0027, la discrasia sottoposta,\nidonea a pregiudicare la piena garanzia del diritto di  difesa,  lede\naltresi\u0027 il principio di  parita\u0027  e  il  diritto  di  uguaglianza  e\ndiscende direttamente dal descritto contesto  normativo  in  tema  di\nnomina dei consulenti di parte privata, letto  in  combinato  con  il\nregime attuale delle spese di giustizia. \n    5.3. Un ulteriore parametro che si reputa violato e\u0027 quello posto\ndall\u0027art. 117, comma 1 della Costituzione, in  rapporto  all\u0027art.  6,\npar.  3  lett.   d)   CEDU   e   all\u0027interpretazione   datane   nella\ngiurisprudenza della Corte europea  dei  diritti  (cfr.  sentenza  27\nmarzo 2014, Matitsyna contro Russia e sentenza 24 aprile 2014,  Dusko\nIvanovski contro ex Repubblica Jugoslava di  Macedonia),  laddove  e\u0027\nstato sottolineato il diritto all\u0027ammissione della prova  scientifica\nin capo all\u0027imputato e sanzionata  l\u0027iniquita\u0027  delle  procedure  che\navevano portato alla condanna dei ricorrenti a  causa  della  mancata\nammissione della stessa, pregiudicando la possibilita\u0027  della  difesa\ndi contraddire l\u0027accusa ad armi pari. \n    Ogni qualvolta, dunque, il difensore non sia posto  m  condizione\ndi confutare efficacemente tramite propri esperti le conclusioni  dei\nconsulenti dell\u0027accusa vi e\u0027  violazione  del  diritto  alla  parita\u0027\ndelle parti e  alla  possibilita\u0027  di  confutare  adeguatamente  ogni\nelemento di prova a carico: valori tutelati a livello  sovranazionale\nquale profilo specifico del diritto di difesa  e  dell\u0027equo  processo\nconvenzionale. \n    5.4. Tutto quanto argomentato porta alla conclusione secondo  cui\nle norme censurate, vietando di fatto ai difensori, nei termini sopra\nillustrati, il libero esercizio di una facolta\u0027  loro  spettante,  in\nquanto insita nei diritti inviolabili di difesa e  di  parita\u0027  delle\narmi nonche\u0027 del principio di  uguaglianza,  idonee  a  limitarne  il\npieno  esercizio  quale  garantito  dagli  ambiti  costituzionali   e\nsovranazionali  richiamati,  risultano  non  conformi   ai   principi\nfondamentali che governano i l processo penale. \n    La questione di costituzionalita\u0027, dunque, che qui  si  sottopone\nd\u0027ufficio alla Corte, appare rilevante al fine della definizione  del\ngiudizio e non manifestamente infondata avuto riguardo  ai  parametri\nindicati di cui agli articoli 3, 24, comma 2, 111,  comma  2  e  117,\ncomma 1 della Costituzione. \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    Letto l\u0027art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87 dichiara rilevante  e\nnon   manifestamente   infondata   la   questione   di   legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art.  225,  comma  2  c.p.p.  in  relazione  agli\narticoli 102 e 107, comma 3, lettera d), del decreto  del  Presidente\ndella Repubblica 30 maggio 2002, n.  115,  laddove  consentendo  alle\nparti private la nomina di un consulente tecnico a spese dello  Stato\nove sia stata ammessa perizia, rinvia alla  disciplina  sul  gratuito\npatrocinio, segnatamente agli articoli 102 e 107, che, a loro  volta,\nsubordinano  la  nomina  e  la  conseguente  anticipazione  a  carico\ndell\u0027Erario all\u0027avvenuta ammissione al patrocinio, non consentendo la\nnomina del consulente tecnico, con spesa anticipata  dall\u0027Erario,  da\nparte del difensore d\u0027ufficio che  assista  un  imputato,  dichiarato\nassente ai sensi dell\u0027art. 420-bis, comma 3, del codice di  procedura\npenale, nell\u0027ambito di un  processo  pendente  per  delitti  commessi\nmediante gli atti di tortura quando, a causa della mancata assistenza\ndello Stato di appartenenza dell\u0027imputato, e\u0027  risultato  impossibile\navere la prova che quest\u0027ultimo, pur  consapevole  del  procedimento,\nsia stato messo a conoscenza della pendenza del processo per  delitti\ncommessi mediante gli atti di tortura definiti  dall\u0027art.  1  C.A.T.,\nper contrasto con gli articoli 3, comma 1, 24, comma 2, 111, comma  2\ne 117, comma 1 della Costituzione. \n    Ordina la sospensione del procedimento  in  corso  e  l\u0027immediata\ntrasmissione degli atti alla Corte costituzionale. \n    Dispone  che  la  presente  ordinanza,  comunicata  al   pubblico\nministero  e  notificata  alle  restanti  parti,  sia  notificata  al\nPresidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente  del\nSenato e al Presidente della Camera dei Deputati. \n      Cosi\u0027 deciso in Roma, 23 ottobre 2025 \n \n                         Il Presidente: Roja \n \n \n                                      Il 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