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P.    -    elettivamente    domiciliato    presso\navvgiancarlopica@puntopec.it \n    avente ad oggetto l\u0027impugnazione di: \n        pronuncia  sentenza  n.  4258/2024  emessa  dalla  Corte   di\ngiustizia tributaria primo grado Roma  sez.  13  e  pubblicata  il  2\naprile 2024; \n    atti impositivi: \n        avviso di intimazione n. ... IRPEF-ALTRO; \n    a seguito di discussione  in  camera  di  consiglio  e  visto  il\ndispositivo n. 681/2024 depositato il 13 dicembre 2024. \n \n                     Elementi in fatto e diritto \n \n    A)  La  sentenza,  qui  impugnata  (della  Corte   di   giustizia\ntributaria di primo grado di Roma, Sezione  13,  2  aprile  2024,  n.\n4258), ha osservato quanto segue. \n    «P. M. proponeva ricorso nei confronti dell\u0027Agenzia delle entrate\n-  Riscossione  contestando  l\u0027intimazione  di  pagamento   n.   ...,\nnotificata il ..., con la quale veniva richiesto il  pagamento  della\nsomma di euro 27.941,87 in relazione alla cartella  di  pagamento  n.\n..., asseritamente notificata il ... e relativa a IVA, IRAP  e  IRPEF\nper l\u0027anno .... \n    Proponeva i seguenti motivi di ricorso: \n        mancata  notifica  degli  atti  presupposti   e   conseguente\nnullita\u0027 dell\u0027atto impugnato; \n        intervenuta prescrizione. \n    Concludeva chiedendo l\u0027annullamento degli atti impugnati. \n    Si costituiva in giudizio l\u0027Agenzia delle entrate  -  Riscossione\nche, con proprie controdeduzioni,  sosteneva  la  piena  legittimita\u0027\ndell\u0027atto  in  contestazione,  producendo  documentazione   volta   a\ndimostrare la regolare notifica della cartella di pagamento e,  prima\ndella incontestata notifica dell\u0027intimazione impugnata,  la  notifica\ndi altro avviso n. ... in data ... non opposto dal contribuente. \n    Concludeva  chiedendo  il  rigetto   della   domanda   di   parte\nricorrente. \n    Il ricorso e\u0027 fondato e, pertanto, deve essere accolto. \n    Deve, infatti, ritenersi fondato il  motivo  di  ricorso  con  il\nquale il ricorrente eccepisce l\u0027intervenuta prescrizione. \n    Occorre  innanzitutto  premettere  che,  trattandosi  di  crediti\nriferiti  a  tributi  erariali,  il  termine   di   prescrizione   di\nriferimento e\u0027 quello ordinario di dieci anni. \n    Dall\u0027esame della  documentazione  versata  in  atti  dall\u0027Agenzia\ndelle entrate - Riscossione emerge l\u0027avvenuta  notifica  cartella  n.\n..., presupposto dell\u0027impugnata intimazione, avvenuta il .... \n    Successivamente, e prima della intimazione in questione, e\u0027 stato\nnotificato il ... un ulteriore avviso avente ad oggetto  la  cartella\nche,  quindi,  secondo  quanto  sostenuto  da  parte  resistente,  ha\ninterrotto il decorso del termine  di  prescrizione,  rendendo  cosi\u0027\nlegittimo l\u0027atto oggi impugnato. \n    La Corte deve, invece, osservare come dalla notifica  dell\u0027ultimo\natto (...) e la notifica dell\u0027intimazione (...) sia stato superato il\ntermine di  prescrizione  decennale  con  conseguente  illegittimita\u0027\ndell\u0027intimazione stessa che deve quindi essere annullata. \n    Per quanto detto, il  ricorso  appare  fondato  e  meritevole  di\naccoglimento». \n    B) Ha proposto ricorso  in  appello  l\u0027Agenzia  delle  entrate  -\nRiscossione deducendo, per quel che qui rileva, quanto segue. \n    «Nell\u0027odierno giudizio  l\u0027odierna  parte  appellante  oltre  alla\nrituale   notifiche   della   cartella   e   prima   della   notifica\n(incontestata) dell\u0027avi impugnato, deduceva e  dimostrava  l\u0027avvenuta\nnotifica, in data ..., dell\u0027avi ... che, in quanto  non  opposto,  ha\nfatto decorrere  nuovo  termine  di  prescrizione  dalla  data  dello\nstesso. \n    L\u0027odierna appellante richiamava in atti il comma 4-bis  dell\u0027art.\n68 del decreto-legge n. 18/2020 che prevede: \n        \"Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie\ne non tributarie, affidati all\u0027agente della  riscossione  durante  il\nperiodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e,  successivamente,\nfino alla data del 31 dicembre 2021, .... sono prorogati: \na) di dodici mesi, il termine di cui all\u0027art. 19, comma 2, lettera a)\ndel decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; \nb) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni  dell\u0027art.\n3, comma 3, della legge 27 luglio  2000,  n.  212,  e  a  ogni  altra\ndisposizione di legge vigente, i termini di decadenza e  prescrizione\nrelativi alle stesse entrate\". \n    Tale  previsione  e\u0027  stata  ripresa  anche   dall\u0027art.   4   del\ndecreto-legge  n.  41/2021  (cosiddetto  Decreto  Sostegni)  che   ha\nprevisto una proroga di 24 mesi sia per i termini  di  decadenza  che\nper i termini di prescrizione degli atti impositivi di Agenzia  delle\nentrate - Riscossione. \n    Nel caso di specie, trattandosi di tributo per mancato  pagamento\ndi IVA, IRAP e IRPEF, la relativa prescrizione decennale  sulla  base\ndella richiamata sospensione della prescrizione sopra richiamata  non\ne\u0027 decorsa e la sentenza della Corte di giustizia di primo  grado  va\nriformata. \n    L\u0027attivita\u0027 di sospensione della notifica delle cartelle e  degli\natti di riscossione durante il periodo emergenziale  COVID  (8  marzo\n2020 - 31 agosto 2021)  ex  art.  68  del  decreto-legge  n.  18/2020\nconvertito  in  legge  n.  27/2020  comporta  che   il   termine   di\nprescrizione che scade in detto periodo e\u0027 prorogato al  31  dicembre\ndel secondo anno successivo alla scadenza  originale  della  notifica\ndell\u0027atto. \n    Da quanto sopra se ne ricava che alla  data  dell\u0027avi  opposto  4\nagosto 2022 non era decorsa  prescrizione  decennale  dalla  notifica\ndell\u0027avi del .... La sentenza va, pertanto, riformata». \n    C) Parte appellata  (sig.  M.  P.  )  non  si  e\u0027  costituita  in\ngiudizio, cosicche\u0027 il giudice adito deve dar  conto  della  corretta\ninstaurazione del contraddittorio nei suoi confronti. \n    Parte  appellante,  rappresentata  e  difesa  dall\u0027avv.  Loredana\nAlcamo, ha notificato il ricorso in appello ad entrambi  i  difensori\n(in primo grado) di parte appellata: avvocati Giancarlo Pica e  Maria\nCherubini. \n    Si trascrive la ricevuta  di  accettazione  della  p.e.c.  (posta\nelettronica certificata). \n    «Ricevuta di accettazione. \n    Il giorno 16/04/2024  alle  ore  15:47:05  (+0200)  il  messaggio\n\"attenzione trattasi di notificazione ai sensi  della  legge  53  del\n1994\"  proveniente  da   \"loredanaalcamo@ordineavvocatiroma.org\"   ed\nindirizzato a: \n        avvmariacherubini@puntopec.it \n        (\"posta certificata\") \n        avvgiancarlopica@puntopec.it \n        (\"posta certificata\") \n        e\u0027 stato accettato dal sistema ed inoltrato. \n    Identificativo messaggio: \n        31EC8294.0271675C.E729455B.D8733378.posta-certificata@legalma\nil.it. \n    Questa ricevuta, per sua garanzia, e\u0027 firmata digitalmente. \n    La  preghiamo  di  conservarla  come  attestato  dell\u0027invio   del\nmessaggio». \n    Si  trascrivono  le  ricevute  di  consegna  della   p.e.c.   sia\nall\u0027avvocato Maria Cherubini, che all\u0027avvocato Giancarlo Pica. \n    «Ricevuta di avvenuta consegna. \n    Il giorno 16/04/2024 alle ore 15:47:07 (+0200) il messaggio \n    \"attenzione trattasi di notificazione ai sensi della legge 53 del\n1994\" \n    proveniente da \"loredanaalcamo@ordineavvocatiroma.org\" \n    ed indirizzato a \"avvmariacherubini@puntopec.it\" \n    e\u0027 stato consegnato nella casella di destinazione. \n    Identificativo messaggio: \n        31EC8294.0271675C.E729455B.D8733378.posta-certificata@legalma\nil.it». \n    «Ricevuta di avvenuta consegna. \n    Il giorno 16/04/2024 alle ore 15:47:07 (+0200) il messaggio \n    \"attenzione trattasi di notificazione ai sensi della legge 53 del\n1994\" \n    proveniente da \"loredanaalcamo@ordineavvocatiroma.org\" \n    ed indirizzato a \"avvgiancarlopica@puntopec.it\" \n    e\u0027 stato consegnato nella casella di destinazione. \n    Identificativo messaggio: \n        31EC8294.0271675C.E729455B.D8733378.posta-certificata@legalma\nil.it». \n    D) Le ricevute trascritte dimostrano  la  corretta  instaurazione\ndel contraddittorio nei confronti di parte appellata. \n \n                                ***** \n \n    E\u0027 pacifico in atti che parte appellata ha ricevuto (in data ...)\nla cartella ... per un importo complessivo di euro 27.941,87. \n    La sentenza qui impugnata ha riconosciuto che successivamente,  e\nprima della intimazione su cui si controverte, e\u0027 stato notificato in\ndata ... un ulteriore avviso  [l\u0027intimazione  di  pagamento  n.  ...]\navente ad oggetto la cartella or ora richiamata. \n    I suddetti atti (cartella e intimazione) non sono stati impugnati\nnei  termini  di  decadenza  e,  quindi,  il  loro  contenuto  si  e\u0027\nconsolidato: contro essi non possono essere piu\u0027 proposte censure  di\nmerito. \n    Questo Collegio ritiene di dover (sin d\u0027ora) evidenziare  (e  per\nle  ragioni  che  saranno  esplicitate  piu\u0027  innanzi)  che  tra   la\nnotificazione   della   cartella    (...)    e    la    notificazione\ndell\u0027intimazione (...) erano trascorsi meno di 5 anni. \n    La sentenza ha accolto il ricorso perche\u0027  tra  la  notificazione\ndell\u0027avviso di intimazione del  7  aprile  2011  e  l\u0027intimazione  di\npagamento n. ... (impugnata da parte appellata) del 4 agosto 2022 era\nstato  superato  il  termine  di  prescrizione  decennale,   ritenuto\napplicabile alle imposte erariali richieste con gli atti richiamati. \n    Parte appellante ha dedotto un solo motivo di ricorso in  appello\n(e da qui la rilevanza della questione di costituzionalita\u0027, che  qui\nsi solleva). \n    Parte  appellante  ha  invocato  il  comma  4-bis  dell\u0027art.   68\n(Sospensione  dei  termini  di  versamento   dei   carichi   affidati\nall\u0027agente della riscossione) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,\nconvertito, con modificazioni dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27\n(Misure di  potenziamento  dei  Servizio  sanitario  nazionale  e  di\nsostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse\nall\u0027emergenza epidemiologica da COVID-19). \n    La norma disponeva: \n        «Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie\ne non tributarie, affidati all\u0027agente della  riscossione  durante  il\nperiodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e,  successivamente,\nfino alla data del 31 dicembre 2021, [...] sono prorogati: \na) [...]; \nb) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni  dell\u0027art.\n3, comma 3, della legge 27 luglio  2000,  n.  212,  e  a  ogni  altra\ndisposizione di legge vigente, i termini di decadenza e  prescrizione\nrelativi alle stesse entrate». \n    Dal ... (data di notificazione dell\u0027intimazione di  pagamento  n.\n...) decorreva un ulteriore termine di  prescrizione  decennale,  che\nsarebbe scaduto il .... \n    In pendenza del nuovo termine di prescrizione (e,  per  quel  che\npiu\u0027 conta, prima della sua scadenza) e\u0027 intervenuta (nell\u0027anno 2020)\nla proroga legislativa or ora richiamata che ha prolungato il termine\ndi 24 mesi. \n    L\u0027Agenzia delle entrate - Riscossione  poteva  quindi  notificare\nuna nuova intimazione di pagamento entro  il  ....  L\u0027intimazione  di\npagamento n. ..., notificata  il  ...,  dovrebbe  essere  considerata\ntempestiva e il ricorso  in  appello  dovrebbe  essere  accolto,  con\nconseguente rigetto del ricorso di primo grado. \n \n                                ***** \n \n    Rilevanza della questione di  costituzionalita\u0027  delle  norme  di\nseguito indicate. \n    Questo Collegio ritiene, pero\u0027, di dover sollevare  questione  di\ncostituzionalita\u0027  delle  norme  che,  in  via  di   interpretazione,\napplicano il termine di prescrizione decennale alla  riscossione  dei\ntributi erariali. \n    Il ricorso in appello (come gia\u0027 detto) dovrebbe  essere  accolto\nalla luce della proroga legislativa invocata da  parte  appellante  e\nnon tenuta in conto dal giudice di primo grado. \n    Ove,  al  contrario,  dovesse  essere  accolta  la  questione  di\ncostituzionalita\u0027 dedotta, nel  senso  di  applicare  il  termine  di\nprescrizione  quinquennale  anche  alla   riscossione   dei   tributi\nerariali, il ricorso in appello dovrebbe essere respinto. \n    Infatti dopo  la  notificazione  della  prima  intimazione  [...]\navvenuta il ... l\u0027Agenzia delle entrate - Riscossione avrebbe  dovuto\nnotificare un nuovo avviso di intimazione entro il .... Cio\u0027  non  ha\nfatto e, di conseguenza, il  ricorso  in  appello  non  puo\u0027  trovare\naccoglimento. \n    La proroga  legislativa  piu\u0027  su  richiamata  non  puo\u0027  giovare\nall\u0027appellante perche\u0027 essa e\u0027 intervenuta (con il  decreto-legge  17\nmarzo 2020, n. 18) quando oramai il termine di  prescrizione  si  era\nconsumato. \n    La diversita\u0027 dell\u0027esito del ricorso in appello (rigetto in luogo\ndell\u0027accoglimento) dimostra la rilevanza della questione. \n \n                                ***** \n \n    Questa Corte di giustizia tributaria di secondo grado  del  Lazio\nritiene rilevante, e non manifestamente infondata,  la  questione  di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 2946 del codice civile  («Salvi\ni casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si  estinguono\nper prescrizione con il decorso di dieci anni»), per quanto applicato\ndalla giurisprudenza di legittimita\u0027  alla  riscossione  dei  tributi\nerariali (IRPEF - IVA e IRAP). \n    La questione viene sollevata (se e per  quanto  possa  occorrere)\nanche nei confronti del comma 6 dell\u0027art. 20 (Procedura di  discarico\nper inesigibilita\u0027 e reiscrizione nei ruoli) del decreto  legislativo\n13 aprile  1999,  n.  112  (Riordino  del  servizio  nazionale  della\nriscossione), nella parte in cui l\u0027ente creditore puo\u0027, a  condizione\nche non sia decorso il termine di prescrizione decennale,  riaffidare\nin riscossione le somme non riscosse. \n \n                                ***** \n \nLa   legislazione   a   supporto   della   dedotta    questione    di\ncostituzionalita\u0027 \n    A) La legislazione in tema di accertamento. \n    A1) Il termine per l\u0027accertamento delle imposte dirette  (tra  le\nquali  l\u0027IRPEF,  imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche)   e\u0027\ndisciplinato dall\u0027art. 43 (Termine per  l\u0027accertamento)  del  decreto\ndel  Presidente  della  Repubblica  29   settembre   1973,   n.   600\n(Disposizioni comuni in materia di  accertamento  delle  imposte  sui\nredditi). \n    La norma dispone:  «Gli  avvisi  di  accertamento  devono  essere\nnotificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno\nsuccessivo a quello in cui e\u0027 stata presentata la dichiarazione». \n    A2) Il termine per l\u0027accertamento dell\u0027IVA  (imposta  sul  valore\naggiunto, istituita con decreto del Presidente  della  Repubblica  26\nottobre 1972, n. 633) e\u0027 disciplinato dell\u0027art. 57 (Termine  per  gli\naccertamenti). \n    La  norma  dispone:  «In  caso  di  omessa  presentazione   della\ndichiarazione, l\u0027avviso di  accertamento  dell\u0027imposta  a  norma  del\nprimo comma dell\u0027art. 55 puo\u0027 essere notificato fino al  31  dicembre\ndel quinto anno successivo a quello in cui la  dichiarazione  avrebbe\ndovuto essere presentata. [...]». \n    A3) Il termine per l\u0027accertamento  dell\u0027IRAP  (Imposta  regionale\nsulle attivita\u0027 produttive,  istituita  con  decreto  legislativo  15\ndicembre 1997, n.  446)  e\u0027  disciplinato  dall\u0027art.  25  (Disciplina\ntemporanea). \n    La norma dispone: «Fino a  quando  non  hanno  effetto  le  leggi\nregionali di cui  all\u0027art.  24,  per  le  attivita\u0027  di  controllo  e\nrettifica  della  dichiarazione,  per   l\u0027accertamento   e   per   la\nriscossione  dell\u0027imposta  regionale,   nonche\u0027   per   il   relativo\ncontenzioso si applicano le disposizioni in materia  di  imposte  sui\nredditi ad eccezione [...]». \n    A4) Il termine per l\u0027accertamento dei tributi locali (tra i quali\nassume  particolare  rilevanza  l\u0027IMU,  imposta  municipale  propria,\nistituita con il decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito\ndalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 13)  e\u0027  disciplinato  dal\ncomma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni  per  la\nformazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato). \n    La norma dispone: «Gli enti locali, relativamente ai  tributi  di\npropria competenza,  procedono  alla  rettifica  delle  dichiarazioni\nincomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti,  nonche\u0027\nall\u0027accertamento d\u0027ufficio delle omesse dichiarazioni o degli  omessi\nversamenti, notificando al  contribuente,  ...,  un  apposito  avviso\nmotivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d\u0027ufficio  devono\nessere notificati, a pena di decadenza,  entro  il  31  dicembre  del\nquinto anno  successivo  a  quello  in  cui  la  dichiarazione  o  il\nversamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli\nstessi termini  devono  essere  contestate  o  irrogate  le  sanzioni\namministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto\nlegislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni». \n    A5) Il termine per l\u0027accertamento delle sanzioni e\u0027  disciplinato\ndall\u0027art. 20 (Decadenza e prescrizione) del  decreto  legislativo  18\ndicembre 1997, n. 472 («Disposizioni generali in materia di  sanzioni\namministrative  per  le  violazioni  di  norme  tributarie,  a  norma\ndell\u0027art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»). \n    La norma dispone: «-1. L\u0027atto di contestazione  di  cui  all\u0027art.\n16, ovvero l\u0027atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di\ndecadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo  a  quello\nin cui e\u0027 avvenuta la violazione o nel diverso termine  previsto  per\nl\u0027accertamento dei singoli tributi. Entro gli stessi  termini  devono\nessere resi esecutivi i ruoli nei quali  sono  iscritte  le  sanzioni\nirrogate ai sensi dell\u0027art. 17, comma 3. \n    -2. Se la notificazione e\u0027 stata eseguita  nei  termini  previsti\ndal comma 1 ad almeno uno degli autori dell\u0027infrazione o dei soggetti\nobbligati in solido, il termine e\u0027 prorogato di un anno. \n    -3. II  diritto  alla  riscossione  della  sanzione  irrogata  si\nprescrive  nel   termine   di   cinque   anni.   L\u0027impugnazione   del\nprovvedimento di irrogazione  interrompe  la  prescrizione,  che  non\ncorre fino alla definizione del procedimento». \n    B) Dall\u0027esame delle norme  richiamate  si  evince  che  (a  parte\npeculiarita\u0027 alle quali non si e\u0027 fatto riferimento) il  termine  per\nl\u0027accertamento delle imposte dirette, dell\u0027iva, dell\u0027irap, dell\u0027imu e\ndelle sanzioni e\u0027 sempre di 5 anni. \n    C) La legislazione in tema di riscossione. \n    La legislazione non prevede nessun termine di prescrizione per la\nriscossione dei crediti erariali derivanti dagli atti di accertamento\ndelle imposte innanzi esaminate. La prescrizione e\u0027 stata individuata\ndalla   giurisprudenza   richiamando   discipline   di   altri   rami\ndell\u0027ordinamento. \n    Solo per le sanzioni il legislatore  ha  previsto  uno  specifico\ntermine di prescrizione indicato al comma 3 dell\u0027art. 20 del  decreto\nlegislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in  precedenza  richiamato  sub\nlettera A5). \n    D) La legislazione in tema di dimezzamento dei termini. \n    D1) La modificazione del codice di procedura civile. \n    L\u0027originaria formulazione  del  primo  comma  dell\u0027art.  327  del\ncodice di procedura civile (approvato con regio  decreto  28  ottobre\n1940, n. 1443)  prevedeva:  «Indipendentemente  dalla  notificazione,\n..., il ricorso per cassazione  e  la  revocazione  ...  non  possono\nproporsi dopo decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza». \n    La norma in vigore (come modificata dall\u0027art. 46, comma 17, della\nlegge 18  giugno  2009,  n.  69)  dispone:  «indipendentemente  dalla\nnotificazione  ...,  l\u0027appello,  il  ricorso  per  cassazione  e   la\nrevocazione ..., non possono proporsi dopo  decorsi  sei  mesi  dalla\npubblicazione della sentenza». \n    D2)   La   domanda   di   fissazione   d\u0027udienza   nel   processo\namministrativo. \n    L\u0027art. 23 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 («Istituzione  dei\ntribunali amministrativi regionali») prevedeva: «La  discussione  del\nricorso deve essere  richiesta  dal  ricorrente  [...]  con  apposita\nistanza da presentarsi entro il  termine  massimo  di  due  anni  dal\ndeposito del ricorso». \n    L\u0027art. 9, comma  2,  della  legge  21  luglio  2000,  n.  205  ha\ndisposto:  «A  cura  della  segreteria  e\u0027  notificato   alle   parti\ncostituite, dopo il decorso di dieci anni dalla data di deposito  dei\nricorsi, apposito avviso in virtu\u0027 del  quale  e\u0027  fatto  onere  alle\nparti  ricorrenti  di  presentare   nuova   istanza   di   fissazione\ndell\u0027udienza [...]». \n    Il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo\namministrativo) attualmente in vigore prevede al comma 1 dell\u0027art. 71\n(Fissazione dell\u0027udienza): «La fissazione dell\u0027udienza di discussione\ndeve essere chiesta da una delle  parti  con  apposita  istanza,  non\nrevocabile, da presentare entro il termine massimo  di  un  anno  dal\ndeposito del ricorso [...]». \n    Il successivo art. 82 (Perenzione dei ricorsi ultraquinquennali),\nal comma 1, dispone: «Dopo il decorso di cinque anni  dalla  data  di\ndeposito del ricorso, la segreteria comunica  alle  parti  costituite\napposito avviso in virtu\u0027 del quale e\u0027 fatto onere al  ricorrente  di\npresentare nuova istanza di fissazione di udienza [...].  In  difetto\ndi tale nuova istanza, il ricorso e\u0027 dichiarato perento». \n    L\u0027efficacia  della  domanda   di   fissazione   d\u0027udienza   (atto\nindispensabile del processo amministrativo per ottenere la  pronuncia\ndel giudice) e\u0027 passata del tempo indeterminato dell\u0027anno del 1971 al\ntermine quinquennale del codice attualmente in vigore. \n    E) ll decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110 (Disposizioni in\nmateria di riordino del sistema nazionale della riscossione)  art.  3\n(Discarico automatico o anticipato). \n    La norma, per quel che qui rileva, dispone: «1. Le quote affidate\nall\u0027Agenzia delle entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025\ne non riscosse entro il 31 dicembre  del  quinto  anno  successivo  a\nquello di affidamento sono automaticamente discaricate secondo quanto\nstabilito con decreto del Ministero dell\u0027economia e delle finanze». \n    F) La legislazione sui termini per la proposizione dei ricorsi. \n    F1) Nella giustizia civile. \n    Il comma secondo dell\u0027art. 325 del  codice  di  procedura  civile\ndispone: «Il termine per proporre il ricorso  per  cassazione  e\u0027  di\ngiorni sessanta». \n    Il primo comma dell\u0027art.  369  del  codice  di  procedura  civile\ndispone: «Il ricorso e\u0027 depositato, a pena di  improcedibilita\u0027,  nel\ntermine di giorni venti dall\u0027ultima notificazione alle  parti  contro\nle quali e\u0027 proposto». \n    F2) Nella giustizia amministrativa. \n    Il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo\namministrativo) prevede, all\u0027art. 29 (Azione di  annullamento),  che:\n«L\u0027azione di annullamento per violazione di  legge,  incompetenza  ed\neccesso di potere si propone nel termine  di  decadenza  di  sessanta\ngiorni». \n    Il successivo art. 45 (Deposito del ricorso e  degli  altri  atti\nprocessuali) dispone:  «Il  ricorso  e  gli  altri  atti  processuali\nsoggetti a preventiva notificazione sono depositati nella  segreteria\ndel giudice nel  termine  perentorio  di  trenta  giorni,  decorrente\n[...]». \n    Il medesimo decreto legislativo prevede, all\u0027art. 92 (Termini per\nle impugnazioni): «..., le impugnazioni si propongono con  ricorso  e\ndevono essere notificate entro  il  termine  perentorio  di  sessanta\ngiorni decorrenti dalla notificazione della sentenza». \n    Il successivo art. 94 (Deposito delle impugnazioni) prevede: «...\nil ricorso deve essere depositato nella segreteria del giudice adito,\na pena di decadenza, entro trenta  giorni  dall\u0027ultima  notificazione\n...». \n    F3) Nella giustizia tributaria. \n    Si fa riferimento al decreto legislativo 14 novembre 2024, n, 175\n(Testo unico della giustizia tributaria, in  vigore  dal  1°  gennaio\n2026), che, attesa la sua natura compilativa,  richiama  disposizioni\ndell\u0027ordinamento vigente. \n    Art. 67 (Termine per la proposizione del ricorso)  (art.  21  del\ndecreto legislativo  n.  546  del  1992):  «Il  ricorso  deve  essere\nproposto a pena di inammissibilita\u0027 entro sessanta giorni dalla  data\ndi notificazione dell\u0027atto impugnato». \n    Art. 68 (Costituzione in giudizio del ricorrente)  (art.  22  del\ndecreto legislativo n. 546 del 1992): «Il  ricorrente,  entro  trenta\ngiorni dalla proposizione del ricorso, a pena  d\u0027inammissibilita\u0027  lo\ndeposita telematicamente, nella segreteria della corte  di  giustizia\ntributaria di primo e secondo grado adita, ovvero, [...]». \n    Art.  104  (I  mezzi  d\u0027impugnazione)  (art.   50   del   decreto\nlegislativo n. 546 del 1992): «I  mezzi  per  impugnare  le  sentenze\ndelle corti di giustizia tributaria di primo  e  secondo  grado  sono\nl\u0027appello, il ricorso per cassazione e la revocazione». \n    Art.  105  (Termini  d\u0027impugnazione)   (art.   51   del   decreto\nlegislativo n. 546 del 1992): «Se la legge non  dispone  diversamente\nil termine  per  impugnare  la  sentenza  della  corte  di  giustizia\ntributaria di primo e secondo grado e\u0027 di sessanta giorni, decorrente\ndalla sua notificazione ad istanza di parte,  salvo  quanto  disposto\ndall\u0027art. 87, comma 3». \n    Art. 107 (Forma dell\u0027appello) (art. 53 del decreto legislativo n.\n546 del 1992): «-1. Il ricorso in  appello  contiene  [...].  -2.  Il\nricorso in appello e\u0027 proposto nelle forme di cui all\u0027art. 66,  commi\n1 e 2, nei confronti di tutte  le  parti  che  hanno  partecipato  al\ngiudizio di primo grado e deve essere depositato  a  norma  dell\u0027art.\n68, commi 1, 2 e 3». \n    G) Tutte le  norme  richiamate  sono  accomunate  da  un\u0027identica\nprevisione: il ricorso deve essere proposto nel termine  di  sessanta\ngiorni e depositato nel successivo termine di  trenta  giorni,  fatta\neccezione per il ricorso in Cassazione che deve essere depositato nel\npiu\u0027 breve termine di 20 giorni. \n    H) La legislazione sulla ragionevole durata del processo. \n    La legge 24 marzo 2001, n. 89 («Previsione di equa riparazione in\ncaso di violazione del termine ragionevole  del  processo  e  [...]»)\nall\u0027art. 2 (Diritto  all\u0027equa  riparazione),  commi  2-bis  e  2-ter,\nprevede: «2-bis. Si considera rispettato il  termine  ragionevole  di\ncui al comma 1 se il processo non eccede la durata  di  tre  anni  in\nprimo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di\nlegittimita\u0027  [...].  2-ter.  Si  considera  comunque  rispettato  il\ntermine  ragionevole  se  il  giudizio   viene   definito   in   modo\nirrevocabile in un tempo non superiore a sei anni». \n \n                                ***** \n \nLa giurisprudenza della Corte di cassazione \n    A) La giurisprudenza della Corte di cassazione in tema di tributi\nerariali. \n    La Corte di  cassazione,  in  tema  di  riscossione  dei  tributi\nerariali, ha costantemente affermato il seguente  principio:  «Questa\nCorte, sulla scia della pronuncia nomofilattica S.U. n. 23397/2016 ha\nprecisato che: \"In tema IRPEF, IVA, IRAP ed imposta di  registro,  il\ncredito erariale per la loro riscossione si prescrive  nell\u0027ordinario\ntermine decennale assumendo rilievo, quanto all\u0027imposta di  registro,\nl\u0027espresso disposto di cui all\u0027art. 78  del  decreto  del  Presidente\ndella Repubblica n.  131  del  1986  e,  quanto  alle  altre  imposte\ndirette,  l\u0027assenza  di  un\u0027espressa  previsione,   con   conseguente\napplicabilita\u0027  dell\u0027art.  2946  del codice  civile,  non   potendosi\napplicare l\u0027estinzione per decorso  quinquennale  prevista  dall\u0027art.\n2948, comma 1, n. 4, del codice  civile  \u0027per  tutto  cio\u0027  che  deve\npagarsi periodicamente ad anno o in termini piu\u0027  brevi\u0027,  in  quanto\nl\u0027obbligazione tributaria,  pur  consistendo  in  una  prestazione  a\ncadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario  ed  il  pagamento\nnon e\u0027 mai legato ai precedenti bensi\u0027 risente di nuove  ed  autonome\nvalutazioni in ordine alla sussistenza  dei  presupposti  impositivi\"\n(Cassazione civ., Sez. V, ord., 12 febbraio 2024, n. 3827). \n    Identiche affermazioni  si  rinvengono  nelle  seguenti  pronunce\ndella Corte: 28 agosto 2024, n. 23215; 29 novembre 2023, n. 33213; 15\ngiugno 2023, n. 17234; 13 novembre 2020, n. 25716; 26 giugno 2020, n.\n12740; 17 dicembre 2019,  n.  33266;  11  dicembre  2019,  n.  32308;\nSezioni unite 17 novembre 2016, n. 23397; 13 maggio 2011, n. 10540; 9\nfebbraio 2007, n. 2941; 8 settembre 2004, n. 18110. \n    Questo Collegio ritiene di dover  evidenziare  che  la  pronuncia\ndella Corte di cassazione, a Sezioni  unite,  17  novembre  2016,  n.\n23397, era stata adottata in  un  ricorso  (n.  20394/2014)  proposto\ndall\u0027INPS (Istituto nazionale della  previdenza  sociale)  contro  la\nSerit Sicilia s.p.a., per la cassazione della  sentenza  n.  456/2014\ndella Corte d\u0027appello di Catania, depositata il 16 maggio 2014. \n    La sentenza trattava di contributi previdenziali e non di tributi\nerariali. \n    La prescrizione per la riscossione dei  contributi  previdenziali\nsi matura in 5 anni. \n    La prescrizione per la riscossione dei tributi erariali si matura\nin 10 anni. \n    I richiami a detta sentenza contenuti non solo in atti di  parte,\nma anche in  pronunce  giurisdizionali  dei  giudici  di  merito  per\napplicare anche ai tributi erariali una prescrizione di  5  anni  non\npossono (ovviamente) essere condivisi. \n    B) La giurisprudenza della Corte di cassazione in tema di tributi\nlocali. \n    La Corte di cassazione, in tema di imposta municipale propria, ha\naffermato: «L\u0027imposta comunale sugli immobili (ICI)  [e,  oggi,  IMU,\nimposta municipale propria] soggiace alla  prescrizione  quinquennale\ndi cui all\u0027art. 2948, n. 4,  c.c.,  configurandosi  alla  stregua  di\nun\u0027obbligazione periodica o di durata e  non  rientrando  nel  novero\ndelle prestazioni unitarie, per le quali  rileva  una  pluralita\u0027  di\ntermini successivi per  un  adempimento  che  strutturalmente  rimane\neseguibile   anche   \"uno   actu\",   con   correlata   applicabilita\u0027\ndell\u0027ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 del codice civile\"\n(Cassazione 3 luglio 2020, n. 13683; Cassazione 29 novembre 2017,  n.\n28576)» (Cassazione n. 31260 del 9 novembre 2023). \n    C) La  giurisprudenza  della  Corte  di  cassazione  in  tema  di\nsanzioni. \n    La Corte di cassazione, in tema di sanzioni,  ha  affermato:  «In\ncaso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una  sentenza\npassata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale  deve\nessere fatta valere l\u0027obbligazione tributaria relativa alle  sanzioni\ne\u0027 quello quinquennale, cosi\u0027 come previsto dall\u0027art.  20,  comma  3,\ndel decreto legislativo n. 472 del 1997 (Cassazione 8 marzo 2022,  n.\n7486; Cassazione 6 dicembre 2022, n.  35769;  Cassazione,  22  luglio\n2011, n. 16099), con decorrenza dall\u0027iscrizione a ruolo del  credito,\nossia  dall\u0027emissione  dell\u0027atto  di   irrogazione   della   (allora)\nsoprattassa (Cassazione, 7 novembre 2011, n. 20600). \n    Il termine decennale riguarda invece esclusivamente i crediti per\nsanzioni per la violazione di norme tributarie \"derivanti da sentenza\npassata  in  giudicato\"   applicandosi   allora   l\u0027art.   2953   del\ncodice civile, che disciplina specificamente ed in  via  generale  la\ncosiddetta \"actio iudicati\" (cfr. Cassazione, Sez.  U.,  10  dicembre\n2009, n. 25790; conf., tra altre, Cassazione 11 marzo 2011, n. 5337). \n    La  disciplina  prescrizionale  di  diritto  speciale,   prevista\ndall\u0027art. 20 del decreto legislativo n. 472/1997, e\u0027 esaustiva stante\nil  carattere  speciale  dell\u0027illecito  tributario  (Cassazione,   24\ngennaio 2023, n. 2095; Cassazione  2  ottobre  2000,  n.  12989).  La\nsuddetta  disciplina  speciale  della  prescrizione  in  materia   di\nsanzioni  tributarie  e\u0027  conforme  al  sistema  e  alle   norme   di\ncontabilita\u0027 pubblica e il carattere  di  specialita\u0027  rispetto  alle\nnorme di diritto comune trova \"fondamento nei vincoli  di  competenza\ndel bilancio  della  Stato,  in  forza  dei  quali  l\u0027amministrazione\nfinanziaria deve potere,  almeno  per  grandi  linee,  programmare  e\nprevedere per ciascun anno  il  gettito  fiscale  ed  i  tempi  della\nriscossione, tenendo conto anche delle proprie risorse  di  uomini  e\nmezzi (bilancio di previsione)\" (Cassazione,  Sez.  U.,  10  dicembre\n2009, n. 25790; conf. Cassazione, Sez. V, 9 agosto 2016, n. 16730). \n    La generalizzata durata quinquennale obbedisce anche  a  esigenze\ndi certezza e di tutela del  contribuente,  in  ordine  ai  tempi  di\nirrogazione della  sanzione  stessa.  Il  regime  prescrizionale,  in\nquanto generalizzato per qualunque provvedimento  sanzionatorio,  non\npuo\u0027 essere limitato alle  sole  sanzioni  non  contestuali  all\u0027atto\nimpositivo  e   costituisce   principio   generale   dell\u0027ordinamento\ntributario (Cassazione 24 gennaio 2023,  n.  2095  cit.)»  (Corte  di\ncassazione, 9 novembre 2023, n.  31260;  idem,  26  agosto  2024,  n.\n23099)». \n \n                                ***** \n \n    L\u0027applicazione  della  prescrizione  decennale  alla  riscossione\ndelle imposte erariali e\u0027 un postulato della giustizia tributaria. \n    La  giurisprudenza  della  Corte  di  cassazione  ha   introdotto\nnell\u0027ordinamento  tributario  l\u0027art.  2946  del  codice   civile.   I\nprecedenti  giurisprudenziali  che   ricoprono   senza   oscillazioni\nl\u0027ultimo ventennio impediscono al giudice del merito  di  prospettare\nuna diversa soluzione interpretativa, in  assenza  di  una  norma  di\nrango legislativo che  (fatta  eccezione  per  la  riscossione  delle\nsanzioni) disciplini il termine  per  la  riscossione  delle  imposte\nerariali. \n    Il giudice del merito, per ricondurre ad unitarieta\u0027 temporale il\nsistema della riscossione, puo\u0027 solo sottoporre al vaglio di  codesta\nCorte la questione di costituzionalita\u0027 dell\u0027articolo in rassegna. \n \n                                ***** \n \n    Questa Corte di giustizia tributaria di secondo grado  del  Lazio\nritiene   non    manifestamente    infondata    la    questione    di\ncostituzionalita\u0027  dell\u0027art.  2946  del  codice  civile  (per  quanto\napplicato alla riscossione dei tributi erariali) per violazione degli\narticoli 3, comma  1,  97  e  111  della  Costituzione,  nonche\u0027  per\nviolazione  dei  principi  di   proporzionalita\u0027   e   ragionevolezza\ndell\u0027azione amministrativa. \n \n                                ***** \n \n    A) Violazione dell\u0027art. 3, comma 1, della Costituzione. \n    La norma (per come applicata) viola innanzitutto il principio  di\nparita\u0027 e uguaglianza enunciato dall\u0027art. 3 della  Costituzione.  Non\nv\u0027e\u0027 ragione per differenziare  i  termini  di  prescrizione  per  la\nriscossione delle imposte statali (dieci  anni)  e  comunali  (cinque\nanni). Riconoscere alle imposte erariali  un  tempo  di  prescrizione\ndoppio rispetto alle imposte comunali si risolve in un ingiustificato\nprivilegio per l\u0027amministrazione statale. \n    B) Violazione dell\u0027art. 97 della Costituzione. \n    Questo Collegio ritiene di poter partire da  un  dato  di  comune\nesperienza, che non abbisogna di  specifiche  indicazioni  normative:\nl\u0027utilizzazione dei mezzi informatici nei rapporti  con  la  pubblica\namministrazione. La partecipazione a un procedimento  (nella  nozione\npiu\u0027 ampia), disciplinato  da  norme  di  qualsiasi  rango,  richiede\nl\u0027utilizzazione  di  uno  strumento  elettronico  (computer,  tablet,\nsmartphone) che sia in grado di produrre un documento  informatico  e\ndi inviarlo, via etere, al suo destinatario. \n    L\u0027introduzione dei  mezzi  informatici  ha  (in  alcuni  settori)\nannullato i tempi di attesa per l\u0027operazione richiesta. \n    Quando la redazione degli atti avveniva su supporto cartaceo,  il\ncompimento dell\u0027atto  di  notificazione  richiedeva  giorni.  Codesta\nCorte intervenne con la sentenza 26 novembre 2002,  n.  477,  con  la\nquale si dichiarava  l\u0027illegittimita\u0027  costituzionale  del  combinato\ndisposto dell\u0027art. 149 del codice di procedura civile e dell\u0027art.  4,\ncomma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890  (Notificazioni  di\natti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse  con  la\nnotificazione di atti giudiziari), nella parte in cui prevede(va) che\nla notificazione si perfeziona(sse), per il notificante, alla data di\nricezione dell\u0027atto da parte  del  destinatario  anziche\u0027  a  quella,\nantecedente, di consegna dell\u0027atto all\u0027ufficiale giudiziario. \n    La  sentenza  aveva  il  fine  di  consentire  al  ricorrente  di\nutilizzare  appieno  il  tempo  riconosciuto  dalla  legge   per   il\ncompimento dell\u0027atto. \n    Oggi quella pronuncia risulta  superata  dall\u0027introduzione  delle\ntecnologie informatiche. \n    Nel caso di specie (come risulta dalle ricevute di accettazione e\ndi consegna della p.e.c. con la quale e\u0027 stato inviato il ricorso  in\nappello) tra la spedizione (accettazione) e la ricezione della p.e.c.\n(consegna) sono trascorsi solo 2 secondi. \n    E\u0027 pacifico che l\u0027Agenzia delle entrate  -  Riscossione  utilizzi\nstrumenti informatici di varia complessita\u0027 per  lo  svolgimento  dei\nsuoi compiti istituzionali. \n    Ma l\u0027utilizzazione  dei  mezzi  informatici  non  puo\u0027  andare  a\nbeneficio della sola amministrazione finanziaria  per  il  compimento\ndei propri atti; deve avere delle ricadute anche per il contribuente. \n    Se l\u0027utilizzazione dei mezzi informatici ha ridotto i  tempi  per\nil   compimento   dell\u0027attivita\u0027   dell\u0027amministrazione,   non   puo\u0027\nmantenersi in vita una norma (l\u0027art. 2946 del codice civile approvato\ncon regio decreto 16 marzo 1942, n. 262) entrata in vigore quando  il\nprimo computer di tipo commerciale non era stato nemmeno immaginato. \n    Se la norma (applicata alla riscossione delle  imposte  erariali)\npoteva  avere  una  giustificazione  nell\u0027anno  2004  (Cassazione,  8\nsettembre 2004, n. 18110), non puo\u0027 piu\u0027 averla oggi. \n    Codesta Corte ha riconosciuto  che  una  norma  «puo\u0027  diventare»\nincostituzionale. \n    Valga l\u0027esempio della pronuncia (alle cui ragioni si  rinvia)  di\ncodesta Corte n. 50 del 16 febbraio 1989 con la quale  si  dichiarava\nl\u0027illegittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.  39,  primo  comma,   del\ndecreto del Presidente della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  636\n(Revisione della disciplina del contenzioso tributario), nella  parte\nin  cui  escludeva  l\u0027applicabilita\u0027  dell\u0027art.  128  del  codice  di\nprocedura civile  (pubblicita\u0027  delle  udienze)  ai  giudizi  che  si\nsvolgono dinanzi alle commissioni tributarie di primo  e  di  secondo\ngrado, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa\nsentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, ferma restando la\nvalidita\u0027 di tutti gli atti anteriormente compiuti. \n    C) Violazione  dell\u0027art.  97  della  Costituzione  per  l\u0027anomala\nprevisione di un termine decennale in tema di riscossione dei tributi\nerariali. \n    Si e\u0027 visto che l\u0027ordinamento prevede: a) un termine quinquennale\nper  l\u0027accertamento  delle  imposte  dirette,  dell\u0027iva,   dell\u0027irap,\ndell\u0027imu  e  delle  sanzioni;  b)  un  termine  quinquennale  per  la\nriscossione dell\u0027imu e delle sanzioni; c) un termine quinquennale  di\nefficacia  della  domanda  di  fissazione  d\u0027udienza   nel   processo\namministrativo e (last but non least) d) un termine quinquennale  per\nil discarico automatico (art. 3 del  decreto  legislativo  29  luglio\n2024, n. 110, in precedenza richiamato). \n    L\u0027ultima  norma  non  puo\u0027  trovare  applicazione  diretta  nella\nfattispecie in esame perche\u0027 il discarico automatico opera  solo  per\nle quote affidate all\u0027Agenzia delle entrate - Riscossione a decorrere\ndal  1°  gennaio  2025.  In  caso  contrario  (ossia   di   immediata\napplicazione anche ai rapporti pendenti) il  ricorso  in  trattazione\ndoveva essere dichiarato inammissibile  perche\u0027  (non  essendo  state\neffettivamente riscosse le somme richieste) avrebbe dovuto operare il\ndiscarico automatico. \n    La norma, pero\u0027, esprime una tendenza generale  dell\u0027ordinamento:\nil termine quinquennale e\u0027 oramai percepito come  il  termine  ultimo\nentro il quale debbono essere compiute determinate  attivita\u0027  ovvero\ncome il termine che (se superato) determina l\u0027inefficacia dell\u0027atto. \n    Prevedere ancora (in  tale  contesto)  un  termine  decennale  e\u0027\nun\u0027anomalia che si pone in contrasto con il parametro  costituzionale\ninvocato. \n    D) Violazione  dell\u0027art.  97  della  Costituzione  per  l\u0027anomala\nprevisione (sotto altro profilo) di un termine decennale in  tema  di\nriscossione  dei  tributi  erariali.  Violazione  dei   principi   di\nragionevolezza e di proporzionalita\u0027. \n    Questo Collegio ha richiamato la normativa sulla  disciplina  dei\nricorsi giurisdizionali (innanzi alla Corte  di  cassazione,  innanzi\nalla  giurisdizione  amministrativa  e  innanzi  alla   giurisdizione\ntributaria)  per  evidenziare  come  il  tempo  riconosciuto  per  la\nredazione del ricorso (sessanta giorni) sia sempre doppio rispetto al\ntempo assegnato per il suo deposito; e cio\u0027  perche\u0027  l\u0027attivita\u0027  di\nredazione  del   ricorso   richiede   uno   sforzo   di   creativita\u0027\nintellettuale che il deposito (mera attivita\u0027 materiale) non esige. \n    Questo Collegio ritiene di poter stabilire  un  parallelismo  tra\nricorso e deposito (da un lato)  e  tra  accertamento  e  riscossione\n(dall\u0027altro). \n    L\u0027accertamento e\u0027 l\u0027atto  (a  volte  molto  complesso)  che  deve\nessere motivato e, quindi,  richiede  uno  sforzo  intellettuale  non\ninsignificante.  L\u0027esecuzione,  al  contrario,  presuppone  il   solo\nconsolidamento dell\u0027accertamento. \n    Il paradosso (e, quindi, la sussistenza dei vizi  denunciati)  e\u0027\nche (allo stato della legislazione e dell\u0027interpretazione)  il  tempo\nriservato all\u0027accertamento  (cinque  anni)  e\u0027  la  meta\u0027  del  tempo\nriconosciuto per l\u0027attivita\u0027 di riscossione (10 anni). \n    E)  Violazione  del  principio   di   coerenza   dell\u0027ordinamento\ngiuridico. \n    Nell\u0027ultimo quindicennio (dal 2009 ad  oggi)  il  legislatore  ha\ndimezzato i  termini  per  il  compimento  di  determinate  attivita\u0027\nprocessuali. \n    Al di la\u0027 delle singole fattispecie,  l\u0027accelerazione  e\u0027  indice\ndella tendenza (giustificata dall\u0027introduzione dei mezzi informatici)\nad accorciare i tempi per il compimento di determinate attivita\u0027. \n    Il Legislatore ha dimezzato (da un anno a sei  mesi)  il  termine\nper il passaggio in  giudicato  della  sentenza  non  notificata.  Ha\nridotto da 10 a 5 anni il  termine  di  efficacia  della  domanda  di\nfissazione d\u0027udienza nel processo amministrativo. \n    Anche in  questa  prospettiva  la  conservazione  di  un  termine\ndecennale contrasta con la tendenza dell\u0027ordinamento. \n    F) Violazione dell\u0027art. 111 della Costituzione sulla  ragionevole\ndurata del processo e, in subordine, dell\u0027art. 97 della Costituzione. \n    La norma costituzionale invocata dispone che la legge assicura la\nragionevole durata del processo. \n    La legge 24 marzo 2001, n. 89 (in precedenza richiamata) fissa in\nsei anni complessivi il termine ragionevole per  la  conclusione  del\ngiudizio. \n    Questo  Collegio  e\u0027  ovviamente  e  pienamente  consapevole  che\nprocesso e procedimento sono  entita\u0027  ontologicamente  distinte;  ma\ncio\u0027 non vale ad escludere che anche il procedimento tributario debba\navere una ragionevole durata. \n    Non puo\u0027 non rimarcarsi che la  controversia  in  esame  riguarda\nimposte dell\u0027anno .... \n    Dall\u0027anno per il quale il contribuente era tenuto  a  determinati\nversamenti e la  data  di  passaggio  in  decisione  del  ricorso  in\ntrattazione sono trascorsi 25 anni, periodo  di  tempo  assolutamente\nirragionevole. \n \n                                ***** \n \nConseguenze   dell\u0027accoglimento   della   sottoposta   questione   di\ncostituzionalita\u0027 \n    L\u0027accoglimento  della  dedotta  questione  di   costituzionalita\u0027\ncomporta il rigetto del ricorso in appello. \n    L\u0027accoglimento della questione non  comporta  alcuna  conseguenza\nnegativa per l\u0027Erario per tutti i procedimenti pendenti alla data  di\npubblicazione  della  sentenza  di  (eventuale)  accoglimento   della\nquestione. \n    L\u0027art. 136 della Costituzione dispone: «Quando la Corte  dichiara\nl\u0027illegittimita\u0027 costituzionale di una  norma  di  legge  o  di  atto\navente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia  dal  giorno\nsuccessivo alla pubblicazione della decisione». \n    L\u0027unico onere che la sentenza di  accoglimento  porra\u0027  a  carico\ndell\u0027Agenzia delle entrate - Riscossione  e\u0027  la  notificazione  (nel\nquinquennio decorrente dalla data in cui il diritto di  credito  puo\u0027\nesser fatto valere) dell\u0027avviso previsto dal comma 2 dell\u0027art. 50 del\ndecreto del Presidente della Repubblica 29  settembre  1973,  n.  602\n(«Se l\u0027espropriazione non e\u0027 iniziata entro un  anno  dalla  notifica\ndella cartella di  pagamento,  l\u0027espropriazione  stessa  deve  essere\npreceduta dalla notifica, da effettuarsi con  le  modalita\u0027  previste\ndall\u0027art. 26, di un avviso che contiene  l\u0027intimazione  ad  adempiere\nl\u0027obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni»). \n    La vicenda sottoposta al giudizio di questa Corte attiene  a  una\nquestione di prescrizione. \n    E la prescrizione, ai sensi dell\u0027art.  2943  del  codice  civile,\npuo\u0027  sempre  essere  interrotta  infinite  volte  dal  titolare  del\ndiritto. \n    L\u0027accoglimento della questione di costituzionalita\u0027 non incide in\nalcun modo sui diritti di credito che, alla data della  pubblicazione\ndella decisione, siano stati richiesti da un periodo superiore  ai  5\nanni;  per  questi  diritti  continuera\u0027  a  trascorrere  l\u0027ulteriore\nperiodo (inferiore ai 5 anni) fino al compimento del decennio. \n    Per i diritti, per i quali,  alla  data  di  pubblicazione  della\ndecisione, non si sia compiuto un quinquennio, decorrera\u0027 l\u0027ulteriore\ntermine  quinquennale,  per  un  periodo  complessivo  inferiore   al\ndecennio. \n    Ove l\u0027Agenzia delle entrate - Riscossione  vorra\u0027  prolungare  il\ntermine di  prescrizione  dovra\u0027  necessariamente  notificare  l\u0027atto\ninterruttivo di cui si e\u0027 detto. \n    Questo Collegio ritiene che onerare  l\u0027Agenzia  delle  entrate  -\nRiscossione di un ulteriore  avviso  (che  si  aggiunge  ai  numerosi\navvisi gia\u0027 previsti  dalla  legislazione  tributaria,  ivi  compresi\nquelli  postali)  non   sia   adempimento   oltremodo   gravoso,   in\nconsiderazione del personale e dei mezzi di cui essa dispone. \n    Questo  Collegio  ritiene  poi  di  dover  evidenziare  che   nel\nprocedimento esaminato in questo giudizio, l\u0027Agenzia delle entrate  -\nRiscossione  aveva  notificato  al  contribuente  (in  data  ...)  la\ncartella di pagamento n. .... \n    In data ... l\u0027Agenzia  delle  entrate  -  Riscossione  notificava\nl\u0027avviso di intimazione n. .... \n    Tra i due atti era trascorso un periodo inferiore al quinquennio. \n    Cio\u0027 dimostra che gia\u0027 nell\u0027anno ... (e  con  i  mezzi  all\u0027epoca\ndisponibili) l\u0027Agenzia delle entrate - Riscossione  aveva  effettuato\nl\u0027adempimento che l\u0027accoglimento della questione di costituzionalita\u0027\nimporra\u0027 in via generalizzata. \n \n                                ***** \n \n    In conclusione questa Corte di giustizia  tributaria  di  secondo\ngrado del Lazio chiede a codesta Corte costituzionale di adottare una\npronuncia (nelle forme ritenute piu\u0027 opportune) che riduca il periodo\ndi prescrizione per la riscossione tributi statali a 5 anni. \n    La presente ordinanza e\u0027 stata  redatta  sulla  base  degli  atti\npubblicati e delle  norme  in  vigore  alla  data  del  passaggio  in\ndecisione del ricorso indicato in epigrafe (11 dicembre 2024). \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio cosi\u0027\nprovvede: \n        visto l\u0027art. 23 della legge n. 87/1953; \n        rimette alla Corte costituzionale, ritenendone la rilevanza e\nla non manifesta infondatezza nei termini di cui in  motivazione,  la\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.  2946  del  codice\ncivile, per quanto applicato  dalla  giurisprudenza  di  legittimita\u0027\nalla riscossione dei tributi erariali (IRPEF -  IVA  e  IRAP)  e  del\ncomma 6 dell\u0027art. 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; \n        sospende il giudizio a quo e dispone l\u0027immediata trasmissione\ndegli atti alla Corte costituzionale; \n        dispone che la presente  ordinanza  sia  notificata,  a  cura\ndella segreteria, alle parti e  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei\nministri, e sia comunicata ai presidenti dei due rami del Parlamento. \n \n                        Il Presidente: Perla \n \n \n                                                 Il relatore: Pannone","elencoNorme":[{"id":"63843","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"cc","denominaz_legge":"codice civile","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"2946","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""},{"id":"63844","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"13/04/1999","data_nir":"1999-04-13","numero_legge":"112","descrizionenesso":"","legge_articolo":"20","specificaz_art":"","comma":"6","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112~art20"}],"elencoParametri":[{"id":"80172","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80173","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"97","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80174","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"111","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}"
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