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\n        Eugenio Musumeci, consigliere; \n        Giancarlo Astegiano, consigliere relatore; \n        Marco Smiroldo, consigliere; \n        Daniele Bertuzzi, consigliere; \n        Maria Cristina Razzano, consigliere; \n        Domenico Cerqua, primo referendario; \n    ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto  al  n.\n718/SR/RIS del registro di segreteria, proposto, ai  sensi  dell\u0027art.\n11, comma 6, lettera b, e 123 ss. del decreto legislativo n. 174  del\n2016, dalla Federazione Italiana Triathlon, rappresentata  e  difesa,\ncome da mandato su foglio separato, unito telematicamente al ricorso,\ndagli avvocati  Damiano  Lipani  e  Francesca  Sbrana,  elettivamente\ndomiciliata presso il loro Studio in Roma, via  Vittoria  Colonna  n.\n40,      indirizzi      PEC:      damianolipani@pec.lipani.it       e\nfrancescasbana@pec.lipani.it \n    contro l\u0027Istituto nazionale di statistica - ISTAT, in persona del\nlegale   rappresentante   pro   tempore,   rappresentato   e   difeso\ndall\u0027Avvocatura  generale   dello   Stato,   presso   la   cui   sede\nistituzionale in Roma, via dei  Portoghesi,  n.  12  e\u0027  domiciliato,\nnonche\u0027 nei confronti della Procura generale della Corte dei conti; \n    Per  l\u0027accertamento  dell\u0027insussistenza   dei   presupposti   per\nl\u0027inclusione  della  Federazione  nell\u0027elenco  delle  amministrazioni\npubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  individuate  ai\nsensi dell\u0027art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196  e\nsuccessive modificazioni,  elaborato  ed  annualmente  aggiornato  da\nISTAT, e per il conseguente annullamento in parte qua dell\u0027Elenco  da\nultimo aggiornato per il 2021, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale\ndella Repubblica italiana - Serie generale - n. 242 del 30  settembre\n2020 (di seguito anche solo «Elenco ISTAT» o «Elenco»). \n    Visti il ricorso e i relativi allegati; \n    Viste le memorie depositate dalle parti; \n    Visti tutti gli atti della causa; \n    Uditi  nell\u0027udienza  pubblica  del  giorno  16  luglio  2025,  il\nrelatore, cons. Giancarlo Astegiano, i difensori di parte ricorrente,\nin persona dell\u0027avv. Damiano  Lipani  e  dell\u0027avv.  Jacopo  Polinari,\ndelegato  dall\u0027avv.  Francesca  Sbrana,  l\u0027avv.  dello  Stato  Pietro\nGarofoli per l\u0027ISTAT e il pubblico ministero, nella persona del  vice\nprocuratore generale Luigi D\u0027Angelo, come specificato nel verbale; \n \n                          Premesso in fatto \n \n    1. Con ricorso in data 15 dicembre 2020, notificato  all\u0027ISTAT  e\nalla Procura generale in pari data, e depositato presso la Segreteria\ndelle Sezioni riunite in  data  23  dicembre  2020,  iscritto  al  n.\n718/SR/RIS, la Federazione Italiana Triathlon (Fitri)  ha  contestato\nla  legittimita\u0027   dell\u0027inserimento   dell\u0027Ente   nell\u0027elenco   delle\namministrazioni pubbliche, predisposto dall\u0027Istat,  pubblicato  nella\nGazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.\n242,  del   30   settembre   2020,   formulando   articolati   motivi\nd\u0027impugnazione. \n    Nell\u0027atto introduttivo del presente giudizio,  la  ricorrente  ha\nsottolineato che la Fitri era stata inserita da ISTAT  per  la  prima\nvolta nell\u0027elenco delle amministrazioni  pubbliche  nel  2010  e  che\nl\u0027inclusione (unitamente  a  quella  di  numerose  altre  federazioni\nsportive) era stata annullata dal Tribunale amministrativo  regionale\nper il Lazio (all\u0027epoca giurisdizionalmente competente) con  sentenza\nn. 6209 del 2011, in ragione  dell\u0027insussistenza  del  requisito  del\ncontrollo pubblico ai sensi del regolamento UE n. 2223/96-SEC95. \n    Ha evidenziato che la Federazione era stata nuovamente inclusa in\noccasione dell\u0027aggiornamento annuale dell\u0027elenco per il 2015 e che  a\nseguito dell\u0027impugnazione le Sezioni riunite in speciale composizione\navevano respinto il ricorso con sentenza n. 31/2015/RIS del 30 giugno\n2015. \n    Ha sottolineato che negli anni compresi fra il 2015 ed il 2020 il\ncontenzioso era stato ampio, coinvolgendo varie Federazioni sportive,\ne che l\u0027Ente era stato inserito nell\u0027elenco per l\u0027anno  2021  stilato\ndall\u0027ISTAT per ragioni ritenute illegittime. \n    Ha concluso, chiedendo  alla  Corte  di  disporre  l\u0027annullamento\ndell\u0027Elenco ISTAT nella parte in cui include FITRI. \n    2. Nel giudizio si sono costituite le parti alle quali era  stato\nnotificato l\u0027atto introduttivo. \n    2.1. Con memoria in data 17 febbraio 2021  si  e\u0027  costituita  la\nProcura generale presso la Corte dei  conti  che  ha  argomentato  in\nordine all\u0027infondatezza della pretesa della Fitri, ed ha concluso, in\nvia pregiudiziale, con la richiesta che venisse  sollevata  questione\ndi  legittimita\u0027   costituzionale   dell\u0027art.   5,   comma   2,   del\ndecreto-legge n. 154/2020 e dell\u0027art. 1,  comma  2,  della  legge  n.\n176/2020, e, nel merito, che venisse  respinto  il  ricorso,  con  la\nconferma    dell\u0027inclusione    della    Fitri    nell\u0027elenco    delle\n«Amministrazioni  pubbliche»  pubblicato  dall\u0027Istat   in   data   30\nsettembre 2020. \n    2.2. L\u0027Avvocatura generale dello Stato si e\u0027 costituita per conto\ndell\u0027ISTAT con memoria in data 18 febbraio  2021,  rilevando  che  la\nFederazione era soggetto produttore di beni e servizi non destinabili\nalla vendita e sottoposto al controllo pubblico, concludendo, quindi,\nper l\u0027inammissibilita\u0027 o comunque infondatezza del ricorso. \n    3. All\u0027esito delle udienze di discussione del 3 marzo 2021 e  del\n15 aprile 2021, nonche\u0027 delle memorie depositate  in  data  31  marzo\n2021 dall\u0027Avvocatura generale dello Stato,  in  data  2  aprile  2021\ndalla ricorrente e in data 1° aprile  2021  dalla  Procura  generale,\nqueste Sezioni riunite, con l\u0027ordinanza  n.  6/2021,  hanno  disposto\nrinvio pregiudiziale alla Corte  di  giustizia  dell\u0027Unione  europea,\nchiedendo al giudice unionale di pronunciarsi, ai sensi dell\u0027art. 267\nTFUE,  in  relazione  agli  effetti  dell\u0027applicazione  al   giudizio\ndell\u0027art. 23-quater del decreto-legge n. 137/2020, conv. con legge n.\n176/2020, sulle «questioni interpretative pregiudiziali formulate  in\nmotivazione in riferimento all\u0027art. 47, comma 1,  Carta  dei  Diritti\nFondamentali  dell\u0027Unione  europea,  con   richiesta   di   procedura\nd\u0027urgenza ai sensi dell\u0027art. 23-bis  dello  Statuto  della  Corte  di\ngiustizia dell\u0027Unione europea e  dell\u0027art.  105  del  regolamento  di\nprocedura della medesima Corte di Giustizia;» (ordinanza n. 6/2021) e\nsospendendo,  in  via  cautelare,  l\u0027iscrizione   della   Federazione\nnell\u0027Elenco Istat per il 2021. \n    4. Con sentenza in data 13 luglio 2023,  la  Corte  di  giustizia\ndell\u0027Unione  europea  ha  dichiarato  che  «Il  regolamento  (UE)  n.\n473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio  2013,\nsulle disposizioni comuni per il monitoraggio e  la  valutazione  dei\ndocumenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi\neccessivi negli Stati membri della zona euro, il regolamento (UE)  n.\n549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio  2013,\nrelativo  al  Sistema  europeo  dei  conti  nazionali   e   regionali\nnell\u0027Unione europea, la direttiva 2011/85/UE  del  Consiglio,  dell\u00278\nnovembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di  bilancio  degli\nStati membri, e l\u0027art. 19, paragrafo 1,  secondo  comma,  TUE,  letti\nalla  luce  dell\u0027art.  47  della  Carta  dei   diritti   fondamentali\ndell\u0027Unione europea e dei principi di equivalenza e di  effettivita\u0027,\ndevono essere interpretati nel senso che:  essi  non  ostano  ad  una\nnormativa nazionale che limiti la competenza del giudice contabile  a\nstatuire sulla fondatezza  dell\u0027iscrizione  di  un  ente  nell\u0027elenco\ndelle amministrazioni pubbliche, purche\u0027  siano  garantiti  l\u0027effetto\nutile dei regolamenti e  della  direttiva  summenzionati  nonche\u0027  la\ntutela giurisdizionale effettiva imposta dal diritto dell\u0027Unione». \n    5. A seguito della  riassunzione  del  giudizio  da  parte  della\nFitri, delle note di udienza della Procura  generale,  depositate  in\ndata 12 febbraio 2024, della memoria del  Ministero  dell\u0027economia  e\ndelle finanze e dell\u0027Istat depositata in data  15  febbraio  2024,  e\ndella memoria della ricorrente depositata in data 16  febbraio  2024,\nall\u0027esito dell\u0027udienza del 28 febbraio 2024, queste Sezioni  riunite,\ncon ordinanza n. 6/2024, hanno preso atto della proposizione da parte\ndel Ministero dell\u0027economia e delle finanze e dell\u0027ISTAT  di  ricorso\nper motivi di giurisdizione presso la Corte di cassazione, introdotto\nnell\u0027ambito  di  un  giudizio  avente  oggetto  analogo  promosso  da\nAutobrennero S.p.a., ed hanno sospeso il giudizio fino alla decisione\ndella controversia, ritenuta comunque pregiudiziale. \n    6. Con sentenza n. 30220, in data 25 novembre 2024, decidendo  il\nricorso proposto da Autobrennero S.p.a., la Corte  di  cassazione,  a\nSezioni unite, ha affermato il seguente  principio  di  diritto:  «In\ntema  di  impugnazione  dell\u0027elenco  annuale  ISTAT  delle  pubbliche\namministrazioni  predisposto  ai   sensi   del   SEC   2010,   l\u0027art.\n23-quater decreto-legge  n.  137  del   2020,   nel   delimitare   la\ngiurisdizione della Corte  dei  conti -  Sezioni  riunite  alla  sola\napplicazione della disciplina nazionale sul contenimento della  spesa\npubblica, non ha determinato un vuoto di tutela o il mancato rispetto\ndell\u0027effetto utile della disciplina unionale, restando attribuita  la\ngiurisdizione, per ogni ulteriore ambito, al giudice amministrativo». \n    7.  In  data  10  gennaio  2025,  la  Federazione  ricorrente  ha\ndepositato atto di riassunzione del presente giudizio  in  base  alla\ncircostanza che era «venuta meno - con la  comunicazione  alle  Parti\ndella sentenza della Corte di cassazione - la causa di sospensione di\ncui  all\u0027ordinanza  n.  6/2024/RIS  del  28  febbraio  2024  (...)  e\nchiedendo  la  fissazione  dell\u0027udienza  per  la   prosecuzione   del\ngiudizio. \n    8. A seguito della fissazione  dell\u0027udienza  di  discussione,  in\ndata 2 luglio 2025 la Procura generale ha depositato una memoria  con\nla quale ha confermato le precedenti difese ed  ha  chiesto,  in  via\nprincipale, di sollevare, per i motivi  illustrati  negli  atti  gia\u0027\ndepositati, la questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.  5,\ncomma 2, del decreto-legge n. 154/2020 e dell\u0027art. 1, comma 2,  della\nlegge n. 176/2020,  ovvero,  ove  ritenuti  applicabili  al  presente\ngiudizio,  dell\u0027art.  23-quater  del  decreto-legge  n.  137/2020   e\ndell\u0027art. 1,  comma  1,  della  legge  n.  176/2020  e  del  relativo\nallegato; in subordine ha  domandato  alla  Corte  di  sospendere  il\npresente giudizio all\u0027esito della questione di costituzionalita\u0027 gia\u0027\npromossa con le ordinanze n. 5 e n. 6  del  2025  di  queste  Sezioni\nriunite. La richiesta e\u0027 stata ulteriormente ribadita  ed  illustrata\ncon note di udienza depositate il 9 luglio 2025. \n    9.  All\u0027udienza  del  16   luglio   2025,   dopo   la   relazione\nintroduttiva, la difesa di Fitri  ha  chiesto  che  il  giudizio  sia\nsospeso  e  che  sia   sollevata   la   questione   di   legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 23-quater, del  decreto-legge  n.  137/2020,\naderendo  alla  prospettazione  della   Procura   generale   e   alle\nmotivazioni  formulate  dalle  Sezioni   riunite   nelle   precedenti\nordinanze di rimessione alla Corte costituzionale n. 5  e  n.  6  del\n2025, sottolineando, inoltre, che  la  Corte  di  giustizia  U.E.  ha\nprecisato che per  ogni  unita\u0027  istituzionale,  inclusa  nell\u0027elenco\nIstat, occorre che ci sia, comunque, una tutela giurisdizionale. \n    L\u0027Avvocatura generale dello Stato si e\u0027 opposta alla proposizione\ndi questione di costituzionalita\u0027 della normativa ed ha dichiarato di\nnon opporsi ad una sospensione  impropria  del  giudizio,  in  attesa\ndella decisione del Giudice delle leggi sui casi gia\u0027 pendenti. \n    La Procura generale ha insistito nella richiesta che sia proposta\nla questione di legittimita\u0027  costituzionale,  con  riferimento  alle\nragioni piu\u0027 volte esplicitate negli atti depositati. \n    All\u0027esito della discussione, il giudizio e\u0027  stato  trattenuto  a\ndecisione. \n \n                               Diritto \n \n    1. L\u0027oggetto del presente giudizio e\u0027 costituito dalla  richiesta\ndella  Federazione  Italiana  Triathlon -   Fitri   dell\u0027accertamento\ndell\u0027insussistenza dei presupposti per l\u0027inclusione della Federazione\nricorrente nell\u0027Elenco delle amministrazioni pubbliche  inserite  nel\nconto economico consolidato, individuate ai sensi dell\u0027art. 1,  comma\n3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni ed\nintegrazioni, elaborato e aggiornato annualmente dall\u0027ISTAT, e per il\nconseguente annullamento dell\u0027Elenco per il 2021 nella parte  in  cui\ne\u0027 ricompresa la Fitri. \n    La ricorrente ha censurato l\u0027inserimento nell\u0027elenco e, all\u0027esito\ndelle articolate vicende che hanno caratterizzato il giudizio, queste\nSezioni riunite in s.c. ritengono che, pregiudiziale  alla  decisione\ndel  merito,  sia   necessario   verificare   la   conformita\u0027   alla\nCostituzione dell\u0027art. 23-quater del decreto-legge 28  ottobre  2020,\nn. 137, inserito dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176. \n    Con la citata norma il legislatore, intervenendo sulla disciplina\ndegli effetti dell\u0027inserimento nell\u0027elenco ISTAT, previsto  dall\u0027art.\n1, comma 3,  della  legge  n.  196  del  2009,  ha  previsto  che  la\ngiurisdizione  della  Corte  dei  conti  si  esplichi  unicamente  in\nrelazione  alla  verifica  della   legittimita\u0027   delle   limitazioni\namministrative previste per i soggetti inseriti nel citato elenco. \n    2. La rilevanza della questione \n    La  questione   della   legittimita\u0027   costituzionale   dell\u0027art.\n23-quater del decreto-legge n. 137 del 2020 e\u0027 rilevante ai fini  del\npresente giudizio poiche\u0027 il ricorso introduttivo e\u0027  stato  proposto\nda Fitri  per  ottenere  l\u0027annullamento  dell\u0027iscrizione  nell\u0027elenco\nISTAT  delle  unita\u0027  istituzionali  appartenenti  al  settore  delle\namministrazioni pubbliche.  Conseguentemente,  al  fine  di  decidere\nsulla domanda proposta dalla ricorrente, deve essere  conosciuta  non\nsolo la norma che ha previsto le limitazioni ma anche quella riferita\nai  presupposti  delle  stesse,  vale  a  dire  quella  che   prevede\nl\u0027inserimento   nell\u0027elenco,   poiche\u0027   il   riconoscimento    della\nlegittimita\u0027 o meno dell\u0027iscrizione e\u0027 presupposto  per  la  verifica\ndell\u0027incidenza    sulle    attivita\u0027     dell\u0027Ente     e,     quindi,\nsull\u0027applicabilita\u0027  o  meno  delle  limitazioni  amministrative.  La\ncognizione piena, infatti, e\u0027 impedita dal citato art. 23-quater  del\ndecreto-legge n. 137 del 2020, che  ha  limitato  e  circoscritto  la\ncognizione  del  giudice   contabile,   escludendola   in   relazione\nall\u0027accertamento dei presupposti per l\u0027inserimento nel citato elenco. \n    Infatti, occorre evidenziare  che  le  limitazioni  all\u0027attivita\u0027\nalle quali sono tenuti gli Enti inseriti nell\u0027elenco non sono fini  a\nse\u0027 stesse, ma rispondono all\u0027esigenza  di  contenere  la  spesa  dei\nsoggetti che concorrono a formare il perimetro delle  amministrazioni\npubbliche che  individuano  l\u0027aggregato  nazionale  sul  quale  viene\nvalutata l\u0027osservanza delle regole di finanza pubblica, anche ai fini\nunionali.  In  conclusione,  il  requisito  della   rilevanza   della\nquestione, presupposto per la proposizione di  costituzionalita\u0027,  e\u0027\nsicuramente sussistente poiche\u0027 dalla  decisione  sulla  legittimita\u0027\ndella  norma  dipende  la  possibilita\u0027  di  decidere  sulla  domanda\nproposta dalla ricorrente. \n    3. La non manifesta infondatezza \n    3.1. Al fine  di  meglio  individuare  e  definire  le  questioni\nsottese  alla  ritenuta   illegittimita\u0027   costituzionale   dell\u0027art.\n23-quater del  decreto-legge  n.  137  del  2020,  occorre  non  solo\nesaminare il testo della disposizione, ma anche  delinearne  l\u0027ambito\ndi operativita\u0027 e le finalita\u0027 perseguite dal legislatore. \n    In sede di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,\nrecante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della  salute,\nsostegno  ai  lavoratori  e  alle  imprese,  giustizia  e  sicurezza,\nconnesse all\u0027emergenza epidemiologica da COVID-19», e\u0027 stato inserito\nl\u0027art. 23-quater disciplinante «Unita\u0027 ulteriori che concorrono  alla\ndeterminazione dei saldi di  finanza  pubblica  del  conto  economico\nconsolidato delle amministrazioni pubbliche». \n    La disposizione  prevede  che  «agli  enti  indicati  nell\u0027elenco\nannesso al presente decreto, in quanto unita\u0027  che,  secondo  criteri\nstabiliti  dal  Sistema  europeo  dei  conti  nazionali  e  regionali\nnell\u0027Unione europea  (SEC  2010),  di  cui  al  regolamento  (UE)  n.\n549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio  2013,\nconcorrono alla determinazione dei  saldi  di  finanza  pubblica  del\nconto  economico  consolidato  delle  amministrazioni  pubbliche,  si\napplicano in ogni caso le disposizioni in materia di  equilibrio  dei\nbilanci e sostenibilita\u0027 del debito delle amministrazioni  pubbliche,\nai sensi e per gli effetti degli  articoli  3  e  4  della  legge  24\ndicembre 2012, n. 243, nonche\u0027  quelle  in  materia  di  obblighi  di\ncomunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in  materia  di\nfinanza pubblica» (comma 1). \n    Il secondo comma stabilisce che «all\u0027art. 11,  comma  6,  lettera\nb), del codice della giustizia contabile, di cui  all\u0027allegato  1  al\ndecreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, dopo le parole:  \"operata\ndall\u0027ISTAT\"  sono   aggiunte   le   seguenti:   \",   ai   soli   fini\ndell\u0027applicazione della normativa nazionale  sul  contenimento  della\nspesa pubblica\"». \n    3.2. Al riguardo, occorre precisare  che  la  legge  31  dicembre\n2009, n. 196, recante «Legge di contabilita\u0027 e finanza pubblica»,  ha\nprevisto all\u0027art. 1 che «Le amministrazioni pubbliche  concorrono  al\nperseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in  ambito\nnazionale  in  coerenza  con  le  procedure  e  i  criteri  stabiliti\ndall\u0027Unione europea e ne condividono le conseguenti  responsabilita\u0027.\nIl concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo  i\nprincipi fondamentali dell\u0027armonizzazione dei bilanci pubblici e  del\ncoordinamento della finanza pubblica» (comma 1). \n    La norma medesima, al secondo comma ha delineato il criterio  per\nl\u0027individuazione  del  perimetro   dei   soggetti   definibili   come\namministrazioni pubbliche ai fini  dell\u0027osservanza  delle  regole  di\nfinanza pubblica e,  in  particolare,  dei  parametri  e  vincoli  di\nderivazione dall\u0027Unione europea ed ha richiamato le attivita\u0027  svolte\ndall\u0027ISTAT,  stabilendo,  in  fine,  che  annualmente  l\u0027istituto  di\nstatistica predisponesse un elenco valido per l\u0027esercizio  successivo\n(comma 3: «La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui  al\ncomma 2 e\u0027 operata annualmente dall\u0027ISTAT con proprio provvedimento e\npubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  entro\nil 30 settembre»). \n    L\u0027affidamento  all\u0027ISTAT   della   ricognizione   annuale   delle\namministrazioni pubbliche e\u0027 stato  motivato  dalla  circostanza  che\nesso e\u0027 parte integrante del sistema  statistico  europeo  ed  e\u0027  il\nsoggetto chiamato ad applicarne le regole  a  livello  nazionale  per\neffettuare i calcoli  della  contabilita\u0027  nazionale,  in  base  alle\nregole  EUROSTAT,  che  concorrono  a  rendere  omogenei  i  dati  di\ncontabilita\u0027 pubblica degli Stati che compongono l\u0027Unione europea. In\nsostanza,  nella  predisposizione  annuale   dei   conti   nazionali,\napplicando le regole unionali, ISTAT deve, preliminarmente,  definire\nl\u0027ambito delle amministrazioni pubbliche da considerare in base  alle\nregole  del  Sistema  nazionale  dei  conti  (SEC  2010,  di  cui  al\nregolamento UE n. 549/2013 relativo  al  Sistema  europeo  dei  conti\nnazionali e regionali dell\u0027Unione europea). \n    In altri termini, l\u0027attribuzione all\u0027ISTAT della  predisposizione\nannuale dell\u0027elenco dei  soggetti  che  rientrano  nell\u0027ambito  delle\namministrazioni pubbliche non ha mere finalita\u0027  statistiche,  ma  e\u0027\nelemento  costitutivo  dei  conti  della  contabilita\u0027  nazionale  e,\nquindi, serve a definire  tutte  le  grandezze  di  finanza  pubblica\nnazionali, anche per la  verifica  dell\u0027osservanza  dei  parametri  e\nvincoli  europei.  Le  grandezze   finanziarie   che   caratterizzano\nl\u0027attivita\u0027 di ciascuno dei soggetti inseriti nell\u0027elenco predisposto\ndall\u0027ISTAT concorrono a formare i saldi della contabilita\u0027 nazionale. \n    E\u0027 indubbio, quindi, che  la  disciplina  normativa  che  prevede\nl\u0027inserimento, in un elenco annuale, di tutti i soggetti che in  base\nalle regole del SEC 2010 rientrano nell\u0027ambito delle  amministrazioni\npubbliche, ha la finalita\u0027 di definire i conti nazionali e, in ultima\nanalisi   di   assicurare   l\u0027equilibrio   dei   bilanci    pubblici,\nnell\u0027osservanza dei vincoli e parametri  di  appartenenza  all\u0027Unione\neuropea. \n    3.3. Il legislatore del 2020 ha modificato  un  quadro  normativo\nche, a partire dal 2012, aveva previsto  la  giurisdizione  esclusiva\ndella Corte dei conti sull\u0027inclusione degli  Enti  nell\u0027elenco  delle\namministrazioni pubbliche, stilato annualmente dall\u0027ISTAT. \n    Infatti, l\u0027art. 1, comma 169, della legge 24  dicembre  2012,  n.\n228, successivamente ripreso dall\u0027art. 11, comma 6, lettera  b),  del\ncodice della giustizia contabile di cui  al  decreto  legislativo  n.\n174/2016, aveva attribuito alla Corte dei conti la  giurisdizione  in\nordine alla  sussistenza  o  meno  della  natura  di  amministrazione\npubblica in  capo  alle  societa\u0027  inserite  annualmente  nell\u0027elenco\npredisposto annualmente dall\u0027ISTAT ed  alle  conseguenti  limitazioni\namministrative previste dal legislatore. \n    Piu\u0027  nello  specifico,  la  disposizione  da  ultimo  richiamata\nprevedeva,  nel  testo  originario,  che   «avverso   gli   atti   di\nricognizione  delle  amministrazioni  pubbliche  operata  annualmente\ndall\u0027ISTAT ai sensi dell\u0027art. 1, comma 3,  della  legge  31  dicembre\n2009, n. 196, e\u0027 ammesso ricorso alle Sezioni riunite della Corte dei\nconti, in speciale composizione,  ai  sensi  dell\u0027art.  103,  secondo\ncomma, della Costituzione». \n    Era quindi affidata alla giurisdizione contabile la decisione  in\nordine alle controversie che  potessero  insorgere  in  relazione  al\nriconoscimento della natura di amministrazione pubblica  in  capo  ad\nEnti o societa\u0027  effettuato  annualmente  dall\u0027ISTAT  ai  fini  della\npredisposizione dei conti annuali. \n    3.4. La scelta operata dal citato art. 1, comma 169, della  legge\nn. 228 del 2012, ripresa poi dall\u0027art. 11  del  codice  di  giustizia\ncontabile,  era  coerente  con  il  disegno  insito   nella   riforma\ncostituzionale del 2012 (legge costituzionale  n.  1  del  20  aprile\n2012), con la quale, tra l\u0027altro, sono stati modificati gli  articoli\n81, 97 e 119 della Costituzione. \n    Nell\u0027ambito della complessa riforma  della  finanza  pubblica  si\ncolloca  altresi\u0027  la  direttiva  2011/85/UE,  dell\u00278  novembre  2011\n(relativa  ai  «requisiti  per  i  quadri  di  bilancio  degli  Stati\nmembri»), attuata con  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  54,\nnonche\u0027 con l\u0027art. 30 della legge 30 ottobre 2014,  n.  161,  che  ha\nassegnato   alla   Corte   dei   conti   compiti   di    monitoraggio\nsull\u0027osservanza   delle   regole   di   bilancio   delle    pubbliche\namministrazioni. \n    Inoltre, l\u0027art. 5 della medesima legge costituzionale n.  1/2012,\nnel definire i principi  vincolanti  che  deve  rispettare  la  legge\n«rinforzata» prevista dal comma 6 dell\u0027art. 81 della Costituzione, ha\nprevisto  lo  svolgimento,  in  modo  dinamico,  di  controlli  lungo\nl\u0027intero ciclo finanziario dei bilanci del «complesso delle pubbliche\namministrazioni»,  da  attuare  mediante  «verifiche,  preventive   e\nconsuntive, sugli andamenti di finanza pubblica». \n    Coerentemente  con  tali  presupposti,  l\u0027art.  20  della   legge\nrinforzata 24 dicembre 2012, n. 243, riconosce alla Corte  dei  conti\nil compito di  svolgere  funzioni  di  controllo  sui  bilanci  delle\namministrazioni  pubbliche,  espressamente  ancorate  «ai  fini   del\ncoordinamento della finanza pubblica e dell\u0027equilibrio dei bilanci di\ncui all\u0027art. 97 della Costituzione». \n    E\u0027 indubbio, quindi, che  l\u0027intervento  legislativo  operato  nel\n2020 dall\u0027art. 23-quater del decreto-legge n. 137 del  2020,  che  ha\ncircoscritto e limitato la giurisdizione della Corte dei  conti  alla\nsola   verifica   delle   limitazioni   amministrative    conseguenti\nall\u0027inserimento nell\u0027elenco ISTAT  dei  soggetti  ritenuti  pubblici,\nescludendola, di fatto, in relazione all\u0027inserimento nell\u0027elenco, non\nsolo ha menomato le attribuzioni della Corte dei conti, ma ha violato\nl\u0027art. 81, comma 6, e l\u0027art. 97, comma 1, della Costituzione, poiche\u0027\nha  inciso  negativamente  sulla  possibilita\u0027   di   verificare   il\ncomplessivo equilibrio dei bilanci pubblici, anche  alla  luce  della\ndisciplina eurounitaria. Il legislatore e\u0027 intervenuto nella  materia\ndella contabilita\u0027 pubblica, propria  della  magistratura  contabile,\nescludendo la giurisdizione della Corte dei conti  in  relazione  non\ngia\u0027 alla mera verifica sulla legittimita\u0027 di un atto  amministrativo\n(inserimento nell\u0027elenco ISTAT) ma all\u0027accertamento sostanziale della\nnatura di amministrazione pubblica in  capo  ai  soggetti  risultanti\ndall\u0027elenco. In altri termini, e\u0027 stato inibito al giudice  contabile\ndi verificare se in base alla disciplina di  contabilita\u0027  nazionale,\nche ha recepito a questo fine quella europea (SEC2010),  un  soggetto\nsia qualificabile o meno come amministrazione pubblica, con incidenza\nsui saldi di finanza pubblica della contabilita\u0027 nazionale. \n    In altri termini, la limitazione dell\u0027ambito della  giurisdizione\ncontabile  operata  con  il   comma   2   dell\u0027art.   23-quater   del\ndecreto-legge n. 137/2020, come convertito dalla legge n. 176/2020 «,\nai  soli  fini  dell\u0027applicazione  della  normativa   nazionale   sul\ncontenimento  della  spesa  pubblica»,  ha  inteso  inammissibilmente\nsottrarre al giudice naturale della controversia - cui pure  continua\na riconoscersi espressamente la competenza  «esclusiva»  in  tema  di\ncontabilita\u0027 pubblica - la possibilita\u0027 di erogare una  tutela  piena\nalle pretese dei ricorrenti,  in  violazione  innanzitutto  dell\u0027art.\n103, comma 2, in relazione agli articoli 81 e 97, della Costituzione. \n    Escludendo la giurisdizione della Corte dei  conti  in  relazione\nalla  rilevanza  eurounitaria  degli  atti  di   ricognizione   delle\namministrazioni  pubbliche   operata   annualmente   dall\u0027ISTAT,   il\nlegislatore interviene su quel nucleo di attribuzioni attinenti  alla\nperimetrazione  delle  amministrazioni  pubbliche  da  cui   derivano\nprecisi obblighi di natura finanziaria, in primo luogo di  concorrere\nalla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico\nconsolidato delle amministrazioni pubbliche, ossia  del  computo  dei\nsaldi sulla base dei quali si sviluppano le relazioni finanziarie tra\ngli Stati membri dell\u0027Unione europea. \n    In questo modo, il legislatore ha impedito al  giudice  contabile\ndi conoscere delle  controversie  riguardanti  i  principali  effetti\ndell\u0027inserimento  nel   citato   elenco,   operando   una   recisione\ndell\u0027unitaria materia contabile in esame, in cui i collegamenti tra i\nprofili di rilevanza interna e quelli  di  rilevanza  sovranazionale,\ndai quali i primi sono condizionati, risultano con ogni evidenza  del\ntutto inscindibili. Oltretutto, e\u0027 stata  limitata  la  giurisdizione\nalla valutazione di effetti che possono  sussistere  solo  se  l\u0027Ente\ninteressato  rientra  fra  le  amministrazioni  pubbliche  ed  appare\nsingolare che  il  giudice  della  contabilita\u0027  pubblica  non  possa\nconoscere del presupposto - la natura di amministrazione pubblica che\nsi basa sulle regole della contabilita\u0027 - ma solo delle conseguenze. \n    L\u0027irrazionalita\u0027 della scelta del legislatore del 2020 appare poi\nevidente, tanto piu\u0027 se si considera che nello stesso art.  23-quater\nha previsto la permanenza della giurisdizione contabile in  relazione\nalle  limitazioni  amministrative  che   conseguono   all\u0027inserimento\nnell\u0027elenco  («ai  soli  fini   dell\u0027applicazione   della   normativa\nnazionale  sul  contenimento  della  spesa  pubblica»).  Cio\u0027,  senza\nevidentemente considerare  che  le  limitazioni  amministrative,  che\nconseguono alla presenza nell\u0027elenco annuale stilato dall\u0027ISTAT, sono\nuna conseguenza diretta dell\u0027inserimento e, pertanto, la decisione in\nordine alla loro applicazione e\u0027 conseguente alla decisione in ordine\nalla qualifica di amministrazione pubblica. \n    3.5. Un ulteriore elemento deve essere evidenziato. \n    La disciplina risultante dalla novella del 2020 non  ha  indicato\nespressamente quale tutela  sia  riconosciuta  al  soggetto  inserito\nnell\u0027elenco  ISTAT  che  voglia  contestare  la   qualificazione   di\namministrazione  pubblica  per  finalita\u0027  diverse   da   quella   di\napplicazione delle limitazioni amministrative. \n    Al riguardo,  la  Corte  di  cassazione,  investita  in  sede  di\ngiurisdizione, ha asserito che «occorre rilevare,  in  via  generale,\nche l\u0027inclusione nell\u0027elenco ISTAT ha natura provvedimentale, cui  si\ncontrappone, in capo agli enti coinvolti,  una  situazione  giuridica\nsoggettiva di interesse legittimo, ambito che,  in  quanto  tale,  ai\nsensi  dell\u0027art.  7  c.p.a.,   e\u0027   riferibile   alla   giurisdizione\namministrativa»   facendo   riferimento   alla    circostanza    che:\n«anteriormente all\u0027intervento operato con l\u0027art. 1, comma 169,  legge\nn. 228 del 2012 (che ha previsto  il  ricorso  alle  Sezioni  riunite\ndella Corte dei conti), il  relativo  contenzioso  era  pacificamente\ninstaurabile innanzi al giudice amministrativo»  (par.  15),  con  la\nconseguenza  che  a  fronte  della  «contrazione»  dell\u0027ambito  della\ngiurisdizione contabile non vi sarebbe vuoto di tutela in quanto  «si\ndeve ritenere che si sia, contestualmente, riespansa la giurisdizione\ndel giudice amministrativo» (par. 15.3). \n    L\u0027argomentazione svolta dalla Cassazione non  appare  aver  colto\nnel segno in ordine a quale sia la effettiva natura dell\u0027elenco ISTAT\nin base alle specifiche finalita\u0027 cui e\u0027 preordinato, che si  pongono\nsu un piano  diverso  rispetto  alla  semplice  tutela  di  posizioni\nindividuali.  Infatti,  la  finalita\u0027  dell\u0027elenco  e\u0027   strettamente\ndipendente  dalle  esigenze  di  finanza  pubblica   collegate   alla\nassorbente necessita\u0027 di verificare la sussistenza  delle  condizioni\npreviste  dal  SEC  2010   per   individuare   il   perimetro   delle\namministrazioni pubbliche che concorrono alla formazione dei saldi di\nfinanza pubblica. La posizione soggettiva degli enti interessati deve\nessere vista, valutata  e  considerata  in  relazione  alla  predetta\nfinalita\u0027. \n    In proposito, infatti, non si puo\u0027 ignorare che l\u0027art.  24  della\nCostituzione garantisce a tutti di agire in  giudizio  a  tutela  dei\npropri diritti ed interessi legittimi  e,  analogamente,  l\u0027art.  113\nprecisa  e  delimita  gli  ambiti  di   intervento   giurisdizionale,\nprevedendo che la  legge  determini  quali  organi  di  giurisdizione\npossono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi  e\ncon gli effetti previsti dalla legge stessa, ovviamente nel  rispetto\ndei principi del giusto processo, come richiamati dall\u0027art. 111 della\nCostituzione. \n    La previsione contenuta nell\u0027art. 11, comma  6,  lettera  b)  del\ncodice di giustizia contabile,  stabilendo  che  le  Sezioni  riunite\ngiurisdizionali  in  speciale  composizione,  «nell\u0027esercizio   della\npropria giurisdizione esclusiva in  tema  di  contabilita\u0027  pubblica,\ndecidono  in  unico  grado  sui  giudizi:  [...]  b)  in  materia  di\nricognizione delle  amministrazioni  pubbliche  operata  dall\u0027ISTAT»,\nsenza ulteriori specificazioni, aveva espressamente  riconosciuto  al\ngiudice contabile la competenza  a  decidere  delle  controversie  in\nesame con il potere di  assicurare  tutte  le  tutele  richieste  dai\nsoggetti  interessati,  ossia  di  statuire  su  tutte   le   domande\nastrattamente proponibili,  con  esclusione  di  altre  giurisdizioni\nconcorrenti, assicurando in tal modo piena tutela giurisdizionale, in\nattuazione degli articoli 24 e 113 della Costituzione. \n    La  disciplina  risultante  dalla  novella  del  2020  viola  gli\narticoli 24 e 111 della Costituzione, che attribuiscono alla funzione\ngiurisdizionale lo scopo di assicurare, attraverso il giudizio, piena\ntutela delle situazioni  soggettive  qualificate,  imponendo  che  la\ndisciplina dei rapporti tra giudici appartenenti a ordini diversi  si\nispiri al principio secondo cui l\u0027individuazione del  giudice  munito\ndi giurisdizione non  deve  sacrificare  il  diritto  delle  parti  a\nottenere una risposta  in  ordine  al  bene  della  vita  oggetto  di\ninteresse, nonche\u0027  dell\u0027art.  113,  primo  e  secondo  comma,  della\nCostituzione, che dell\u0027art. 24 costituisce sostanzialmente  specifica\napplicazione,  secondo   cui   contro   gli   atti   della   pubblica\namministrazione e\u0027  sempre  ammessa  la  tutela  giurisdizionale  dei\ndiritti e degli interessi legittimi e tale tutela giurisdizionale non\npuo\u0027 essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione  o\nper determinate categorie di atti. \n    L\u0027art.  111  della  Costituzione  risulta   violato   anche   con\nriferimento al diverso e  complementare  profilo  della  lesione  del\nprincipio di ragionevole durata del processo, riguardato  nell\u0027ottica\ndel  principio  di  concentrazione  delle  tutele,  ove  si   accolga\nl\u0027opzione ermeneutica  che  ammette  la  possibilita\u0027  di  un  doppio\nricorso, al giudice amministrativo e a quello contabile,  in  materia\ndi elenchi ISTAT, con i rischi e le criticita\u0027 - che saranno a  breve\nesaminati - derivanti dall\u0027eventuale  pendenza  di  due  giudizi  sul\nmedesimo oggetto, con possibili  implicazioni  in  termini  anche  di\nnecessita\u0027  di  sospensione  del  processo  contabile  e  conseguente\ndilatazione  dei   tempi   processuali   del   relativo   contenzioso\n(«dipendente»). \n    Orbene,   il   sistema   risultante   dall\u0027art.   23-quater   del\ndecreto-legge n. 137 del 2020, cosi\u0027 come interpretato dalle  Sezioni\nunite della Cassazione in sede di conflitto di giurisdizione, si pone\nin contrasto con le norme  costituzionali  richiamate  sopra  poiche\u0027\nrende difficoltoso l\u0027accesso alla giurisdizione e il diritto di agire\nin giudizio, rendendo necessario rivolgersi a due giudici diversi per\nottenere l\u0027accertamento della non sussistenza  delle  condizioni  per\nl\u0027inserimento  nell\u0027elenco  ISTAT  e  per  contestare   le   relative\nlimitazioni amministrative. Se pero\u0027 si tiene conto che queste ultime\ndipendono dall\u0027inserimento o meno nell\u0027elenco, appare  evidente  come\nil  sistema  delineato  dalla  norma  sospettata  di   illegittimita\u0027\ncostituzionale sia irrazionale e,  di  fatto,  non  in  linea  con  i\nprecetti costituzionali richiamati sopra. \n    3.6. La limitazione della giurisdizione esclusiva della Corte dei\nconti in materia  di  ricognizione  delle  amministrazioni  pubbliche\noperata dall\u0027ISTAT «ai soli fini  dell\u0027applicazione  della  normativa\nnazionale sul contenimento della spesa pubblica», disposta  dall\u0027art.\n23-quater del decreto-legge  n.  137/2020  come  convertito,  risulta\naltresi\u0027  in  contrasto  con  l\u0027art.  3  della   Costituzione,   data\nl\u0027assoluta irragionevolezza della previsione. \n    I  particolari  connotati  del  giudizio  in  esame   legittimano\nl\u0027attribuzione  delle  relative  controversie   alla   giurisdizione,\nesclusiva ed in unico grado, delle Sezioni riunite  della  Corte  dei\nconti, non limitata  a  una  verifica  sulla  legittimita\u0027  generale,\nbensi\u0027  piena  e  di  merito,  di  accertamento  della  qualita\u0027   di\namministrazione  pubblica  in  capo   ad   una   determinata   unita\u0027\nistituzionale. \n    Nelle controversie in  esame  la  Corte  e\u0027,  cioe\u0027,  chiamata  a\nvalutare le situazioni di fatto alla stregua di  regole  tecniche  di\nparticolare complessita\u0027 - contenute nel SEC 2010 - onde accertare la\nqualita\u0027 di produttore di beni e servizi destinabili alla  vendita  o\nnon destinabili alla vendita. \n    A tali fini, come noto, concorrono un criterio «qualitativo» (che\nimpone di verificare se l\u0027ente interessato si  dedichi  o  meno  alla\nproduzione di servizi ausiliari, sia o meno l\u0027unico fornitore di beni\ne servizi dell\u0027amministrazione pubblica e sia o meno  incentivato  ad\nadeguare l\u0027offerta per realizzare un\u0027attivita\u0027  redditizia,  operando\nalle condizioni di mercato  e  rispettando  le  proprie  obbligazioni\nfinanziarie) e un «test quantitativo» (paragrafi 20.29  e  segg.  del\nSEC) per stabilire se un\u0027unita\u0027 istituzionale produca beni e  servizi\ndestinabili  alla  vendita   (c.d.   criterio   market/non   market),\nincentrato sul rapporto tra vendite e costi di produzione,  esaminato\nper un periodo pluriennale continuativo. \n    Ora, a fronte del riconoscimento  della  giurisdizione  esclusiva\nconformata   nei   termini    finora    rappresentati,    e\u0027    stata\nlegislativamente prevista, con la norma del 2020, una limitazione  al\nsuo ambito di operativita\u0027  che  addirittura  capovolge  l\u0027ordine  di\nrilevanza dei possibili effetti dell\u0027esercizio della  cognizione:  si\nescludono quelli strettamente attinenti alla determinazione dei saldi\ndi  finanza  pubblica   del   conto   economico   consolidato   delle\namministrazioni pubbliche e si consente la  verifica  giudiziaria  ai\nlimitati  fini  dell\u0027applicazione  della  normativa  (peraltro,  solo\nnazionale) sul contenimento della spesa pubblica, ossia per finalita\u0027\npiu\u0027 latamente riguardanti la materia della finanza pubblica  per  le\nquali, ove fosse mancata la previsione di una giurisdizione esclusiva\ndel giudice contabile, la  questione  dell\u0027eventuale  competenza  del\ngiudice amministrativo avrebbe potuto piu\u0027 fondatamente proporsi. \n    L\u0027illegittimita\u0027   costituzionale,   conseguente   alla    palese\nillogicita\u0027 e irragionevolezza della disposizione  in  esame,  emerge\naltresi\u0027 quando si  consideri  che,  confinando  la  rilevanza  della\ngiurisdizione  esclusiva  della  Corte  dei  conti   alla   normativa\nnazionale  sul  contenimento  della  spesa  pubblica,  ne  deriva  un\nsignificativo svuotamento. \n    Infatti, la legittimita\u0027 costituzionale di tale riparto  potrebbe\nsostenersi solo a condizione che gli effetti del sindacato giudiziale\ndel giudice amministrativo e del giudice contabile  risultassero  tra\nloro  «non  comunicanti»,  essendo  ben  distinte   e   autonome   le\ndisposizioni   normative   operanti   nei   due   diversi    comparti\ngiurisdizionali (SEC 2010 e disposizioni sulla spending review). \n    Al contrario, come  anche  evidenziato  dalla  Procura  generale,\nl\u0027ammissibilita\u0027 di un c.d. doppio ricorso deve  ritenersi  di  fatto\nprecluso rispetto al contenzioso in esame, laddove le  due  normative\napplicabili si  compenetrano  al  punto  che  risulta  di  fatto  non\nipotizzabile, sul piano giuridico, una loro operativita\u0027 «atomistica»\no «irrelata». Cio\u0027,  in  quanto  l\u0027eventuale  sindacato  del  giudice\ncontabile,  nella  prospettiva  dell\u0027operativita\u0027  (o   meno)   delle\ndisposizioni nazionali sul  contenimento  della  spesa  pubblica  nel\nquadro  del  rispetto  degli  obiettivi  di  finanza   pubblica,   e\u0027\nnecessariamente condizionato dalla previa e corretta attribuzione  al\nsoggetto privato di diritto interno della qualificazione eurounitaria\ndi  «pubblica  amministrazione»,  scaturente  dalla  sua   iscrizione\nnell\u0027elenco ISTAT. \n    In  altri  termini,  nel  caso  in  esame,  l\u0027operativita\u0027  della\nnormativa europea SEC 2010 e\u0027 configurata come presupposto legale per\nl\u0027applicazione  (anche)  della  normativa  nazionale  sulla  spending\nreview, il cui dispiegarsi richiede, quindi, che sia stata risolta la\nquestione della qualificazione di  un  soggetto  di  diritto  interno\nquale  pubblica  amministrazione  europea  nella  prospettiva   della\ncontabilita\u0027 pubblica. \n    Sul piano processuale, in caso di pendenza di giudizi  presso  la\ngiurisdizione  amministrativa   e   quella   contabile   l\u0027ipotizzato\nriparto - che, non a caso, non e\u0027 stato delineato dal legislatore del\n2020 -  determinerebbe  il   sorgere   di   insormontabili   ostacoli\ngiuridici, a meno di  configurare  il  giudizio  davanti  al  giudice\namministrativo, circa la corretta attribuzione di  una  soggettivita\u0027\npubblicistica europea all\u0027ente di diritto interno ricorrente iscritto\nnell\u0027elenco ISTAT, come vera e propria causa  pregiudiziale  ex  art.\n295 codice di procedura civile e  art.  106  c.g.c.,  situazione  non\ncompatibile con l\u0027ingiustificato aggravio dei poteri di azione  degli\ninteressati  e  con  la  finalita\u0027  della   verifica   sul   corretto\ninserimento nell\u0027elenco ISTAT, da determinare in base alle regole  di\ncontabilita\u0027  e  finanza  pubblica,  l\u0027interpretazione  delle   quali\nrientra nella giurisdizione esclusiva della magistratura contabile. \n    In conclusione, l\u0027art. 23-quater del decreto-legge  n.  137/2020,\ncome convertito, presenta insuperabili criticita\u0027  interpretative  in\nragione del suo  significato  non  chiaro,  al  punto  da  indurre  a\nprospettare soluzioni ermeneutiche che giungono a  forzare  i  limiti\nconsentiti dall\u0027enunciato testuale  nel  tentativo  di  offrirne  una\ncoerenza sistematica non consentita dai principi costituzionali,  con\nil rischio che l\u0027attivita\u0027 ermeneutica trasmodi  in  una  sostanziale\nintegrazione normativa, tenuto anche conto che «ciascun consociato ha\nun\u0027ovvia aspettativa a che la legge definisca ex ante, e  in  maniera\nragionevolmente affidabile, i limiti entro i quali i suoi  diritti  e\ninteressi legittimi potranno trovare tutela, si\u0027 da poter compiere su\nquelle basi le proprie libere scelte d\u0027azione» (Corte costituzionale,\nsent. 5 giugno 2023, n. 110). \n    Deve,  pertanto,  ritenersi  che  le  disposizioni   foriere   di\nincertezza nella loro applicazione concreta si pongano  in  contrasto\ncon il canone di ragionevolezza della legge di cui all\u0027art.  3  della\nCostituzione,  nella  misura  in  cui  il  loro  significato  risulti\nradicalmente inintelligibile o particolarmente  ambiguo,  soprattutto\nin materie come quella del riparto di giurisdizione, che attiene a un\npresupposto in senso ampio del processo e presenta  una  rilevanza  -\nper sua natura - pregiudiziale. \n    3.7. La disposizione limitativa contenuta nell\u0027art. 23-quater del\ndecreto-legge n. 137 del 2020,  viola,  altresi\u0027,  l\u0027art.  117  della\nCostituzione, che prevede l\u0027osservanza da parte del  legislatore  dei\nvincoli  derivanti  dall\u0027ordinamento  comunitario  e  dagli  obblighi\ninternazionali, nella parte in cui esclude il sindacato degli effetti\neurounitari dell\u0027iscrizione nell\u0027elenco ISTAT dinanzi ad un giudice. \n    La lettera della disposizione - anche in rapporto  all\u0027art.  103,\ncomma 2, della Costituzione - e i lavori preparatori non  autorizzano\na prospettare una concorrenza  di  giurisdizioni  sulla  materia,  in\nquanto l\u0027effetto innovativo della previsione riguarda non l\u0027an, ma il\nquomodo  della  giurisdizione:   il   legislatore   avrebbe,   cioe\u0027,\nridefinito l\u0027oggetto della tutela (in relazione sia  al  petitum  che\nalla causa petendi), attraverso la  limitazione  dei  «fini» -  ossia\ndegli effetti - della giurisdizione contabile. \n    L\u0027illegittimita\u0027   costituzionale   discende,    allora,    dalla\nlimitazione  dell\u0027oggetto  della  tutela   del   giudice   contabile,\ncombinata  con  l\u0027immodificata   (e   immodificabile)   giurisdizione\nesclusiva  sulla  materia  della  ricognizione  operata   dall\u0027ISTAT,\nconforme agli articoli 100 e  103  della  Costituzione.  Infatti,  in\nassenza della tutela disapplicativa (e di annullamento)  del  giudice\ncontabile, il sistema giurisdizionale non assicurerebbe alcun rimedio\ncontro gli effetti antieuropei dell\u0027atto  di  ricognizione  dianzi  a\nqualsiasi altro giudice. \n    In ogni caso, l\u0027art. 117  risulta  comunque  violato  perche\u0027  la\nnovella del 2020 ha imposto agli enti iscritti nell\u0027elenco ISTAT  che\nintendano contestare gli effetti eurounitari della loro  designazione\nquali amministrazioni pubbliche e che abbiano gia\u0027  proposto  ricorso\nal giudice contabile,  di  presentare  necessariamente  due  distinti\nricorsi, il secondo dei quali dinanzi al giudice  amministrativo  per\nchiedere l\u0027annullamento erga omnes della decisione che li ha iscritti\nnell\u0027elenco. Invero, dinanzi alla Corte dei conti essi non potrebbero\nmai «contestare le  conseguenze  della  loro  iscrizione  nell\u0027elenco\nsuddetto  e  ottenere,  eventualmente,  in  maniera  incidentale,  la\ndisapplicazione  di  tale  iscrizione»  (punto  97  della  richiamata\nsentenza della  Corte  di  giustizia),  posto  che  tale  incidentale\ndisapplicazione rileva, in base alla novella del 2020, ai  soli  fini\ndella disciplina nazionale sul contenimento della spesa pubblica. \n    Tuttavia, la  qualificazione  ai  sensi  del  SEC  2010,  operata\ndall\u0027autorita\u0027 nazionale competente (nel  caso  italiano  dall\u0027ISTAT,\nattraverso la compilazione dell\u0027elenco di cui all\u0027art. 1 della  legge\nn. 196/2009) non puo\u0027 non comportare effetti sia  oggettivi  (vincoli\ndi bilancio su tutte le «amministrazioni pubbliche»,  qualificate  ai\nsensi del SEC  2010)  che  soggettivi  (il  radicarsi  di  situazioni\ngiuridiche sui soggetti classificati, tra cui  quello  alla  corretta\nqualificazione e il connesso diritto ad un ricorso effettivo). \n    Pertanto, escludendo la possibilita\u0027 di  assicurare  il  rispetto\ndel  principio   di   effettivita\u0027   della   tutela   giurisdizionale\n«esclusiva», l\u0027art.  23-quater  impedisce  il  legittimo  dispiegarsi\ndell\u0027effetto utile della normativa  UE,  considerato  che  la  tutela\ngiurisdizionale assicurabile dal giudice contabile  non  soddisfa  il\nprincipio dell\u0027autosufficienza del ricorso, secondo cui  il  soggetto\nqualificato deve poter proporre, con un  unico  ricorso,  la  domanda\ntendente a impedire l\u0027applicazione nei suoi confronti  degli  effetti\ncomunitari dell\u0027iscrizione. \n    4. Alla luce di tutto quanto  sin  qui  esposto  e  motivato,  va\npertanto rimessa alla Corte costituzionale, ai  sensi  dell\u0027art.  134\ndella Costituzione, dell\u0027art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio\n1948, n. 1, e dell\u0027art. 23, della legge 11  marzo  1953,  n.  87,  la\nquestione di  legittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.  23-quater  del\ndecreto-legge 28 ottobre  2020,  n.  137,  inserito  dalla  legge  di\nconversione 18 dicembre 2020, n. 176 per la sospetta violazione degli\narticoli 3, 24, 81, 97, 103, 111, 113 e 117 della Costituzione.  \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    La Corte dei conti, a Sezioni riunite in sede giurisdizionale  in\nspeciale composizione, non definitivamente pronunciando  sul  ricorso\nin epigrafe: \n        dichiara  rilevante  e  non  manifestamente   infondata,   in\nrelazione agli articoli 3, 24, 81, 97, 103,  111,  113  e  117  della\nCostituzione, la questione di legittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.\n23-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,  inserito  dalla\nlegge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176; \n        dispone la sospensione del  presente  giudizio  e  ordina  la\nimmediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. \n    Ordina che, a cura della Segreteria, la  presente  ordinanza  sia\nnotificata alle parti e al Presidente del Consiglio  dei  ministri  e\ncomunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e  della  Camera\ndei deputati. \n    Riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore  statuizione  in\nrito, nel merito ed in ordine alle spese. \n      Cosi\u0027 deciso in Roma, nella Camera di consiglio del  16  luglio\n2025. \n \n                     Il Presdente: Della Ventura","elencoNorme":[{"id":"63917","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"28/10/2020","data_nir":"2020-10-28","numero_legge":"137","descrizionenesso":"inserito dalla","legge_articolo":"23","specificaz_art":"quater","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2020-10-28;137~art23"},{"id":"63947","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"lcv","denominaz_legge":"legge di conversione","data_legge":"18/12/2020","data_nir":"2020-12-18","numero_legge":"176","descrizionenesso":"","legge_articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge.di.conversione:2020-12-18;176"}],"elencoParametri":[{"id":"80285","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80286","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"24","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80287","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"81","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80288","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"97","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80289","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"103","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80290","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"111","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80291","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"113","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80292","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}"
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