Reg. ord. n. 240 del 2025 pubbl. su G.U. del 26/11/2025 n. 48

Ordinanza del Corte dei conti  del 13/11/2025

Tra: Federazione Italiana Triathlon  C/ Istituto nazionale di statistica - ISTAT



Oggetto:

Bilancio e contabilità pubblica – Finanza pubblica – Enti indicati nell'elenco 1 annesso al decreto-legge n. 137 del 2020, come convertito, concorrenti, in quanto unità, alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, secondo i criteri stabiliti dal Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (SEC 2010), di cui al regolamento (UE) 2013/549 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 – Previsione che a tali enti si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 4 della legge n. 243 del 2012, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica – Previsione che all'art. 11, comma 6, lettera b), del codice della giustizia contabile, di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo n. 174 del 2016, dopo le parole: “operata dall'ISTAT” sono aggiunte le seguenti: “, ai soli fini dell'applicazione della normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica”.

Norme impugnate:

decreto-legge  del 28/10/2020  Num. 137  Art. 23

legge di conversione  del 18/12/2020  Num. 176



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.  

Costituzione  Art. 24   Co.  

Costituzione  Art. 81   Co.  

Costituzione  Art. 97   Co.  

Costituzione  Art. 103   Co.  

Costituzione  Art. 111   Co.  

Costituzione  Art. 113   Co.  

Costituzione  Art. 117   Co.  




Testo dell'ordinanza

                        N. 240 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 novembre 2025

Ordinanza del 13 novembre 2025 della Corte dei conti sezioni  riunite
in  sede  giurisdizionale sul  ricorso  proposto  dalla   Federazione
italiana triathlon contro Istituto nazionale di statistica - ISTAT. 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Finanza pubblica -  Enti  indicati
  nell'elenco 1 annesso  al  decreto-legge  n.  137  del  2020,  come
  convertito, concorrenti, in quanto unita', alla determinazione  dei
  saldi di finanza pubblica del  conto  economico  consolidato  delle
  amministrazioni pubbliche, secondo i criteri stabiliti dal  Sistema
  europeo dei conti nazionali e regionali  nell'Unione  europea  (SEC
  2010), di cui al regolamento (UE) 2013/549 del Parlamento europeo e
  del Consiglio, del 21 maggio 2013 - Previsione che a tali  enti  si
  applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei
  bilanci  e  sostenibilita'   del   debito   delle   amministrazioni
  pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 4 della legge
  n.  243  del  2012,  nonche'  quelle  in  materia  di  obblighi  di
  comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di
  finanza pubblica - Previsione che all'art. 11, comma 6, lettera b),
  del codice della giustizia contabile,  di  cui  all'Allegato  1  al
  decreto legislativo n. 174  del  2016,  dopo  le  parole:  "operata
  dall'ISTAT"  sono  aggiunte  le   seguenti:   ",   ai   soli   fini
  dell'applicazione della normativa nazionale sul contenimento  della
  spesa pubblica". 
- Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti  in
  materia di tutela della  salute,  sostegno  ai  lavoratori  e  alle
  imprese,   giustizia   e    sicurezza,    connesse    all'emergenza
  epidemiologica da COVID-19), convertito, con  modificazioni,  nella
  legge 18 dicembre 2020, n. 176, art. 23-quater. 


(GU n. 48 del 26-11-2025)

 
                         LA CORTE DEI CONTI 
               Sezioni riunite in sede giurisdizionale 
                      in speciale composizione 
 
    composta dai signori magistrati: 
        Piergiorgio Della Ventura, Presidente; 
        Eugenio Musumeci, consigliere; 
        Giancarlo Astegiano, consigliere relatore; 
        Marco Smiroldo, consigliere; 
        Daniele Bertuzzi, consigliere; 
        Maria Cristina Razzano, consigliere; 
        Domenico Cerqua, primo referendario; 
    ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto  al  n.
718/SR/RIS del registro di segreteria, proposto, ai  sensi  dell'art.
11, comma 6, lettera b, e 123 ss. del decreto legislativo n. 174  del
2016, dalla Federazione Italiana Triathlon, rappresentata  e  difesa,
come da mandato su foglio separato, unito telematicamente al ricorso,
dagli avvocati  Damiano  Lipani  e  Francesca  Sbrana,  elettivamente
domiciliata presso il loro Studio in Roma, via  Vittoria  Colonna  n.
40,      indirizzi      PEC:      damianolipani@pec.lipani.it       e
francescasbana@pec.lipani.it 
    contro l'Istituto nazionale di statistica - ISTAT, in persona del
legale   rappresentante   pro   tempore,   rappresentato   e   difeso
dall'Avvocatura  generale   dello   Stato,   presso   la   cui   sede
istituzionale in Roma, via dei  Portoghesi,  n.  12  e'  domiciliato,
nonche' nei confronti della Procura generale della Corte dei conti; 
    Per  l'accertamento  dell'insussistenza   dei   presupposti   per
l'inclusione  della  Federazione  nell'elenco  delle  amministrazioni
pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  individuate  ai
sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196  e
successive modificazioni,  elaborato  ed  annualmente  aggiornato  da
ISTAT, e per il conseguente annullamento in parte qua dell'Elenco  da
ultimo aggiornato per il 2021, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 242 del 30  settembre
2020 (di seguito anche solo «Elenco ISTAT» o «Elenco»). 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Viste le memorie depositate dalle parti; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Uditi  nell'udienza  pubblica  del  giorno  16  luglio  2025,  il
relatore, cons. Giancarlo Astegiano, i difensori di parte ricorrente,
in persona dell'avv. Damiano  Lipani  e  dell'avv.  Jacopo  Polinari,
delegato  dall'avv.  Francesca  Sbrana,  l'avv.  dello  Stato  Pietro
Garofoli per l'ISTAT e il pubblico ministero, nella persona del  vice
procuratore generale Luigi D'Angelo, come specificato nel verbale; 
 
                          Premesso in fatto 
 
    1. Con ricorso in data 15 dicembre 2020, notificato  all'ISTAT  e
alla Procura generale in pari data, e depositato presso la Segreteria
delle Sezioni riunite in  data  23  dicembre  2020,  iscritto  al  n.
718/SR/RIS, la Federazione Italiana Triathlon (Fitri)  ha  contestato
la  legittimita'   dell'inserimento   dell'Ente   nell'elenco   delle
amministrazioni pubbliche, predisposto dall'Istat,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
242,  del   30   settembre   2020,   formulando   articolati   motivi
d'impugnazione. 
    Nell'atto introduttivo del presente giudizio,  la  ricorrente  ha
sottolineato che la Fitri era stata inserita da ISTAT  per  la  prima
volta nell'elenco delle amministrazioni  pubbliche  nel  2010  e  che
l'inclusione (unitamente  a  quella  di  numerose  altre  federazioni
sportive) era stata annullata dal Tribunale amministrativo  regionale
per il Lazio (all'epoca giurisdizionalmente competente) con  sentenza
n. 6209 del 2011, in ragione  dell'insussistenza  del  requisito  del
controllo pubblico ai sensi del regolamento UE n. 2223/96-SEC95. 
    Ha evidenziato che la Federazione era stata nuovamente inclusa in
occasione dell'aggiornamento annuale dell'elenco per il 2015 e che  a
seguito dell'impugnazione le Sezioni riunite in speciale composizione
avevano respinto il ricorso con sentenza n. 31/2015/RIS del 30 giugno
2015. 
    Ha sottolineato che negli anni compresi fra il 2015 ed il 2020 il
contenzioso era stato ampio, coinvolgendo varie Federazioni sportive,
e che l'Ente era stato inserito nell'elenco per l'anno  2021  stilato
dall'ISTAT per ragioni ritenute illegittime. 
    Ha concluso, chiedendo  alla  Corte  di  disporre  l'annullamento
dell'Elenco ISTAT nella parte in cui include FITRI. 
    2. Nel giudizio si sono costituite le parti alle quali era  stato
notificato l'atto introduttivo. 
    2.1. Con memoria in data 17 febbraio 2021  si  e'  costituita  la
Procura generale presso la Corte dei  conti  che  ha  argomentato  in
ordine all'infondatezza della pretesa della Fitri, ed ha concluso, in
via pregiudiziale, con la richiesta che venisse  sollevata  questione
di  legittimita'   costituzionale   dell'art.   5,   comma   2,   del
decreto-legge n. 154/2020 e dell'art. 1,  comma  2,  della  legge  n.
176/2020, e, nel merito, che venisse  respinto  il  ricorso,  con  la
conferma    dell'inclusione    della    Fitri    nell'elenco    delle
«Amministrazioni  pubbliche»  pubblicato  dall'Istat   in   data   30
settembre 2020. 
    2.2. L'Avvocatura generale dello Stato si e' costituita per conto
dell'ISTAT con memoria in data 18 febbraio  2021,  rilevando  che  la
Federazione era soggetto produttore di beni e servizi non destinabili
alla vendita e sottoposto al controllo pubblico, concludendo, quindi,
per l'inammissibilita' o comunque infondatezza del ricorso. 
    3. All'esito delle udienze di discussione del 3 marzo 2021 e  del
15 aprile 2021, nonche' delle memorie depositate  in  data  31  marzo
2021 dall'Avvocatura generale dello Stato,  in  data  2  aprile  2021
dalla ricorrente e in data 1° aprile  2021  dalla  Procura  generale,
queste Sezioni riunite, con l'ordinanza  n.  6/2021,  hanno  disposto
rinvio pregiudiziale alla Corte  di  giustizia  dell'Unione  europea,
chiedendo al giudice unionale di pronunciarsi, ai sensi dell'art. 267
TFUE,  in  relazione  agli  effetti  dell'applicazione  al   giudizio
dell'art. 23-quater del decreto-legge n. 137/2020, conv. con legge n.
176/2020, sulle «questioni interpretative pregiudiziali formulate  in
motivazione in riferimento all'art. 47, comma 1,  Carta  dei  Diritti
Fondamentali  dell'Unione  europea,  con   richiesta   di   procedura
d'urgenza ai sensi dell'art. 23-bis  dello  Statuto  della  Corte  di
giustizia dell'Unione europea e  dell'art.  105  del  regolamento  di
procedura della medesima Corte di Giustizia;» (ordinanza n. 6/2021) e
sospendendo,  in  via  cautelare,  l'iscrizione   della   Federazione
nell'Elenco Istat per il 2021. 
    4. Con sentenza in data 13 luglio 2023,  la  Corte  di  giustizia
dell'Unione  europea  ha  dichiarato  che  «Il  regolamento  (UE)  n.
473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio  2013,
sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e  la  valutazione  dei
documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi
eccessivi negli Stati membri della zona euro, il regolamento (UE)  n.
549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio  2013,
relativo  al  Sistema  europeo  dei  conti  nazionali   e   regionali
nell'Unione europea, la direttiva 2011/85/UE  del  Consiglio,  dell'8
novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di  bilancio  degli
Stati membri, e l'art. 19, paragrafo 1,  secondo  comma,  TUE,  letti
alla  luce  dell'art.  47  della  Carta  dei   diritti   fondamentali
dell'Unione europea e dei principi di equivalenza e di  effettivita',
devono essere interpretati nel senso che:  essi  non  ostano  ad  una
normativa nazionale che limiti la competenza del giudice contabile  a
statuire sulla fondatezza  dell'iscrizione  di  un  ente  nell'elenco
delle amministrazioni pubbliche, purche'  siano  garantiti  l'effetto
utile dei regolamenti e  della  direttiva  summenzionati  nonche'  la
tutela giurisdizionale effettiva imposta dal diritto dell'Unione». 
    5. A seguito della  riassunzione  del  giudizio  da  parte  della
Fitri, delle note di udienza della Procura  generale,  depositate  in
data 12 febbraio 2024, della memoria del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e dell'Istat depositata in data  15  febbraio  2024,  e
della memoria della ricorrente depositata in data 16  febbraio  2024,
all'esito dell'udienza del 28 febbraio 2024, queste Sezioni  riunite,
con ordinanza n. 6/2024, hanno preso atto della proposizione da parte
del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'ISTAT  di  ricorso
per motivi di giurisdizione presso la Corte di cassazione, introdotto
nell'ambito  di  un  giudizio  avente  oggetto  analogo  promosso  da
Autobrennero S.p.a., ed hanno sospeso il giudizio fino alla decisione
della controversia, ritenuta comunque pregiudiziale. 
    6. Con sentenza n. 30220, in data 25 novembre 2024, decidendo  il
ricorso proposto da Autobrennero S.p.a., la Corte  di  cassazione,  a
Sezioni unite, ha affermato il seguente  principio  di  diritto:  «In
tema  di  impugnazione  dell'elenco  annuale  ISTAT  delle  pubbliche
amministrazioni  predisposto  ai   sensi   del   SEC   2010,   l'art.
23-quater decreto-legge  n.  137  del   2020,   nel   delimitare   la
giurisdizione della Corte  dei  conti -  Sezioni  riunite  alla  sola
applicazione della disciplina nazionale sul contenimento della  spesa
pubblica, non ha determinato un vuoto di tutela o il mancato rispetto
dell'effetto utile della disciplina unionale, restando attribuita  la
giurisdizione, per ogni ulteriore ambito, al giudice amministrativo». 
    7.  In  data  10  gennaio  2025,  la  Federazione  ricorrente  ha
depositato atto di riassunzione del presente giudizio  in  base  alla
circostanza che era «venuta meno - con la  comunicazione  alle  Parti
della sentenza della Corte di cassazione - la causa di sospensione di
cui  all'ordinanza  n.  6/2024/RIS  del  28  febbraio  2024  (...)  e
chiedendo  la  fissazione  dell'udienza  per  la   prosecuzione   del
giudizio. 
    8. A seguito della fissazione  dell'udienza  di  discussione,  in
data 2 luglio 2025 la Procura generale ha depositato una memoria  con
la quale ha confermato le precedenti difese ed  ha  chiesto,  in  via
principale, di sollevare, per i motivi  illustrati  negli  atti  gia'
depositati, la questione di legittimita' costituzionale dell'art.  5,
comma 2, del decreto-legge n. 154/2020 e dell'art. 1, comma 2,  della
legge n. 176/2020,  ovvero,  ove  ritenuti  applicabili  al  presente
giudizio,  dell'art.  23-quater  del  decreto-legge  n.  137/2020   e
dell'art. 1,  comma  1,  della  legge  n.  176/2020  e  del  relativo
allegato; in subordine ha  domandato  alla  Corte  di  sospendere  il
presente giudizio all'esito della questione di costituzionalita' gia'
promossa con le ordinanze n. 5 e n. 6  del  2025  di  queste  Sezioni
riunite. La richiesta e' stata ulteriormente ribadita  ed  illustrata
con note di udienza depositate il 9 luglio 2025. 
    9.  All'udienza  del  16   luglio   2025,   dopo   la   relazione
introduttiva, la difesa di Fitri  ha  chiesto  che  il  giudizio  sia
sospeso  e  che  sia   sollevata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 23-quater, del  decreto-legge  n.  137/2020,
aderendo  alla  prospettazione  della   Procura   generale   e   alle
motivazioni  formulate  dalle  Sezioni   riunite   nelle   precedenti
ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale n. 5  e  n.  6  del
2025, sottolineando, inoltre, che  la  Corte  di  giustizia  U.E.  ha
precisato che per  ogni  unita'  istituzionale,  inclusa  nell'elenco
Istat, occorre che ci sia, comunque, una tutela giurisdizionale. 
    L'Avvocatura generale dello Stato si e' opposta alla proposizione
di questione di costituzionalita' della normativa ed ha dichiarato di
non opporsi ad una sospensione  impropria  del  giudizio,  in  attesa
della decisione del Giudice delle leggi sui casi gia' pendenti. 
    La Procura generale ha insistito nella richiesta che sia proposta
la questione di legittimita'  costituzionale,  con  riferimento  alle
ragioni piu' volte esplicitate negli atti depositati. 
    All'esito della discussione, il giudizio e'  stato  trattenuto  a
decisione. 
 
                               Diritto 
 
    1. L'oggetto del presente giudizio e' costituito dalla  richiesta
della  Federazione  Italiana  Triathlon -   Fitri   dell'accertamento
dell'insussistenza dei presupposti per l'inclusione della Federazione
ricorrente nell'Elenco delle amministrazioni pubbliche  inserite  nel
conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'art. 1,  comma
3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni ed
integrazioni, elaborato e aggiornato annualmente dall'ISTAT, e per il
conseguente annullamento dell'Elenco per il 2021 nella parte  in  cui
e' ricompresa la Fitri. 
    La ricorrente ha censurato l'inserimento nell'elenco e, all'esito
delle articolate vicende che hanno caratterizzato il giudizio, queste
Sezioni riunite in s.c. ritengono che, pregiudiziale  alla  decisione
del  merito,  sia   necessario   verificare   la   conformita'   alla
Costituzione dell'art. 23-quater del decreto-legge 28  ottobre  2020,
n. 137, inserito dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176. 
    Con la citata norma il legislatore, intervenendo sulla disciplina
degli effetti dell'inserimento nell'elenco ISTAT, previsto  dall'art.
1, comma 3,  della  legge  n.  196  del  2009,  ha  previsto  che  la
giurisdizione  della  Corte  dei  conti  si  esplichi  unicamente  in
relazione  alla  verifica  della   legittimita'   delle   limitazioni
amministrative previste per i soggetti inseriti nel citato elenco. 
    2. La rilevanza della questione 
    La  questione   della   legittimita'   costituzionale   dell'art.
23-quater del decreto-legge n. 137 del 2020 e' rilevante ai fini  del
presente giudizio poiche' il ricorso introduttivo e'  stato  proposto
da Fitri  per  ottenere  l'annullamento  dell'iscrizione  nell'elenco
ISTAT  delle  unita'  istituzionali  appartenenti  al  settore  delle
amministrazioni pubbliche.  Conseguentemente,  al  fine  di  decidere
sulla domanda proposta dalla ricorrente, deve essere  conosciuta  non
solo la norma che ha previsto le limitazioni ma anche quella riferita
ai  presupposti  delle  stesse,  vale  a  dire  quella  che   prevede
l'inserimento   nell'elenco,   poiche'   il   riconoscimento    della
legittimita' o meno dell'iscrizione e' presupposto  per  la  verifica
dell'incidenza    sulle    attivita'     dell'Ente     e,     quindi,
sull'applicabilita'  o  meno  delle  limitazioni  amministrative.  La
cognizione piena, infatti, e' impedita dal citato art. 23-quater  del
decreto-legge n. 137 del 2020, che  ha  limitato  e  circoscritto  la
cognizione  del  giudice   contabile,   escludendola   in   relazione
all'accertamento dei presupposti per l'inserimento nel citato elenco. 
    Infatti, occorre evidenziare  che  le  limitazioni  all'attivita'
alle quali sono tenuti gli Enti inseriti nell'elenco non sono fini  a
se' stesse, ma rispondono all'esigenza  di  contenere  la  spesa  dei
soggetti che concorrono a formare il perimetro delle  amministrazioni
pubbliche che  individuano  l'aggregato  nazionale  sul  quale  viene
valutata l'osservanza delle regole di finanza pubblica, anche ai fini
unionali.  In  conclusione,  il  requisito  della   rilevanza   della
questione, presupposto per la proposizione di  costituzionalita',  e'
sicuramente sussistente poiche' dalla  decisione  sulla  legittimita'
della  norma  dipende  la  possibilita'  di  decidere  sulla  domanda
proposta dalla ricorrente. 
    3. La non manifesta infondatezza 
    3.1. Al fine  di  meglio  individuare  e  definire  le  questioni
sottese  alla  ritenuta   illegittimita'   costituzionale   dell'art.
23-quater del  decreto-legge  n.  137  del  2020,  occorre  non  solo
esaminare il testo della disposizione, ma anche  delinearne  l'ambito
di operativita' e le finalita' perseguite dal legislatore. 
    In sede di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,
recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della  salute,
sostegno  ai  lavoratori  e  alle  imprese,  giustizia  e  sicurezza,
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», e' stato inserito
l'art. 23-quater disciplinante «Unita' ulteriori che concorrono  alla
determinazione dei saldi di  finanza  pubblica  del  conto  economico
consolidato delle amministrazioni pubbliche». 
    La disposizione  prevede  che  «agli  enti  indicati  nell'elenco
annesso al presente decreto, in quanto unita'  che,  secondo  criteri
stabiliti  dal  Sistema  europeo  dei  conti  nazionali  e  regionali
nell'Unione europea  (SEC  2010),  di  cui  al  regolamento  (UE)  n.
549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio  2013,
concorrono alla determinazione dei  saldi  di  finanza  pubblica  del
conto  economico  consolidato  delle  amministrazioni  pubbliche,  si
applicano in ogni caso le disposizioni in materia di  equilibrio  dei
bilanci e sostenibilita' del debito delle amministrazioni  pubbliche,
ai sensi e per gli effetti degli  articoli  3  e  4  della  legge  24
dicembre 2012, n. 243, nonche'  quelle  in  materia  di  obblighi  di
comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in  materia  di
finanza pubblica» (comma 1). 
    Il secondo comma stabilisce che «all'art. 11,  comma  6,  lettera
b), del codice della giustizia contabile, di cui  all'allegato  1  al
decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, dopo le parole:  "operata
dall'ISTAT"  sono   aggiunte   le   seguenti:   ",   ai   soli   fini
dell'applicazione della normativa nazionale  sul  contenimento  della
spesa pubblica"». 
    3.2. Al riguardo, occorre precisare  che  la  legge  31  dicembre
2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»,  ha
previsto all'art. 1 che «Le amministrazioni pubbliche  concorrono  al
perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in  ambito
nazionale  in  coerenza  con  le  procedure  e  i  criteri  stabiliti
dall'Unione europea e ne condividono le conseguenti  responsabilita'.
Il concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo  i
principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e  del
coordinamento della finanza pubblica» (comma 1). 
    La norma medesima, al secondo comma ha delineato il criterio  per
l'individuazione  del  perimetro   dei   soggetti   definibili   come
amministrazioni pubbliche ai fini  dell'osservanza  delle  regole  di
finanza pubblica e,  in  particolare,  dei  parametri  e  vincoli  di
derivazione dall'Unione europea ed ha richiamato le attivita'  svolte
dall'ISTAT,  stabilendo,  in  fine,  che  annualmente  l'istituto  di
statistica predisponesse un elenco valido per l'esercizio  successivo
(comma 3: «La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui  al
comma 2 e' operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  entro
il 30 settembre»). 
    L'affidamento  all'ISTAT   della   ricognizione   annuale   delle
amministrazioni pubbliche e' stato  motivato  dalla  circostanza  che
esso e' parte integrante del sistema  statistico  europeo  ed  e'  il
soggetto chiamato ad applicarne le regole  a  livello  nazionale  per
effettuare i calcoli  della  contabilita'  nazionale,  in  base  alle
regole  EUROSTAT,  che  concorrono  a  rendere  omogenei  i  dati  di
contabilita' pubblica degli Stati che compongono l'Unione europea. In
sostanza,  nella  predisposizione  annuale   dei   conti   nazionali,
applicando le regole unionali, ISTAT deve, preliminarmente,  definire
l'ambito delle amministrazioni pubbliche da considerare in base  alle
regole  del  Sistema  nazionale  dei  conti  (SEC  2010,  di  cui  al
regolamento UE n. 549/2013 relativo  al  Sistema  europeo  dei  conti
nazionali e regionali dell'Unione europea). 
    In altri termini, l'attribuzione all'ISTAT della  predisposizione
annuale dell'elenco dei  soggetti  che  rientrano  nell'ambito  delle
amministrazioni pubbliche non ha mere finalita'  statistiche,  ma  e'
elemento  costitutivo  dei  conti  della  contabilita'  nazionale  e,
quindi, serve a definire  tutte  le  grandezze  di  finanza  pubblica
nazionali, anche per la  verifica  dell'osservanza  dei  parametri  e
vincoli  europei.  Le  grandezze   finanziarie   che   caratterizzano
l'attivita' di ciascuno dei soggetti inseriti nell'elenco predisposto
dall'ISTAT concorrono a formare i saldi della contabilita' nazionale. 
    E' indubbio, quindi, che  la  disciplina  normativa  che  prevede
l'inserimento, in un elenco annuale, di tutti i soggetti che in  base
alle regole del SEC 2010 rientrano nell'ambito delle  amministrazioni
pubbliche, ha la finalita' di definire i conti nazionali e, in ultima
analisi   di   assicurare   l'equilibrio   dei   bilanci    pubblici,
nell'osservanza dei vincoli e parametri  di  appartenenza  all'Unione
europea. 
    3.3. Il legislatore del 2020 ha modificato  un  quadro  normativo
che, a partire dal 2012, aveva previsto  la  giurisdizione  esclusiva
della Corte dei conti sull'inclusione degli  Enti  nell'elenco  delle
amministrazioni pubbliche, stilato annualmente dall'ISTAT. 
    Infatti, l'art. 1, comma 169, della legge 24  dicembre  2012,  n.
228, successivamente ripreso dall'art. 11, comma 6, lettera  b),  del
codice della giustizia contabile di cui  al  decreto  legislativo  n.
174/2016, aveva attribuito alla Corte dei conti la  giurisdizione  in
ordine alla  sussistenza  o  meno  della  natura  di  amministrazione
pubblica in  capo  alle  societa'  inserite  annualmente  nell'elenco
predisposto annualmente dall'ISTAT ed  alle  conseguenti  limitazioni
amministrative previste dal legislatore. 
    Piu'  nello  specifico,  la  disposizione  da  ultimo  richiamata
prevedeva,  nel  testo  originario,  che   «avverso   gli   atti   di
ricognizione  delle  amministrazioni  pubbliche  operata  annualmente
dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, e' ammesso ricorso alle Sezioni riunite della Corte dei
conti, in speciale composizione,  ai  sensi  dell'art.  103,  secondo
comma, della Costituzione». 
    Era quindi affidata alla giurisdizione contabile la decisione  in
ordine alle controversie che  potessero  insorgere  in  relazione  al
riconoscimento della natura di amministrazione pubblica  in  capo  ad
Enti o societa'  effettuato  annualmente  dall'ISTAT  ai  fini  della
predisposizione dei conti annuali. 
    3.4. La scelta operata dal citato art. 1, comma 169, della  legge
n. 228 del 2012, ripresa poi dall'art. 11  del  codice  di  giustizia
contabile,  era  coerente  con  il  disegno  insito   nella   riforma
costituzionale del 2012 (legge costituzionale  n.  1  del  20  aprile
2012), con la quale, tra l'altro, sono stati modificati gli  articoli
81, 97 e 119 della Costituzione. 
    Nell'ambito della complessa riforma  della  finanza  pubblica  si
colloca  altresi'  la  direttiva  2011/85/UE,  dell'8  novembre  2011
(relativa  ai  «requisiti  per  i  quadri  di  bilancio  degli  Stati
membri»), attuata con  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  54,
nonche' con l'art. 30 della legge 30 ottobre 2014,  n.  161,  che  ha
assegnato   alla   Corte   dei   conti   compiti   di    monitoraggio
sull'osservanza   delle   regole   di   bilancio   delle    pubbliche
amministrazioni. 
    Inoltre, l'art. 5 della medesima legge costituzionale n.  1/2012,
nel definire i principi  vincolanti  che  deve  rispettare  la  legge
«rinforzata» prevista dal comma 6 dell'art. 81 della Costituzione, ha
previsto  lo  svolgimento,  in  modo  dinamico,  di  controlli  lungo
l'intero ciclo finanziario dei bilanci del «complesso delle pubbliche
amministrazioni»,  da  attuare  mediante  «verifiche,  preventive   e
consuntive, sugli andamenti di finanza pubblica». 
    Coerentemente  con  tali  presupposti,  l'art.  20  della   legge
rinforzata 24 dicembre 2012, n. 243, riconosce alla Corte  dei  conti
il compito di  svolgere  funzioni  di  controllo  sui  bilanci  delle
amministrazioni  pubbliche,  espressamente  ancorate  «ai  fini   del
coordinamento della finanza pubblica e dell'equilibrio dei bilanci di
cui all'art. 97 della Costituzione». 
    E' indubbio, quindi, che  l'intervento  legislativo  operato  nel
2020 dall'art. 23-quater del decreto-legge n. 137 del  2020,  che  ha
circoscritto e limitato la giurisdizione della Corte dei  conti  alla
sola   verifica   delle   limitazioni   amministrative    conseguenti
all'inserimento nell'elenco ISTAT  dei  soggetti  ritenuti  pubblici,
escludendola, di fatto, in relazione all'inserimento nell'elenco, non
solo ha menomato le attribuzioni della Corte dei conti, ma ha violato
l'art. 81, comma 6, e l'art. 97, comma 1, della Costituzione, poiche'
ha  inciso  negativamente  sulla  possibilita'   di   verificare   il
complessivo equilibrio dei bilanci pubblici, anche  alla  luce  della
disciplina eurounitaria. Il legislatore e' intervenuto nella  materia
della contabilita' pubblica, propria  della  magistratura  contabile,
escludendo la giurisdizione della Corte dei conti  in  relazione  non
gia' alla mera verifica sulla legittimita' di un atto  amministrativo
(inserimento nell'elenco ISTAT) ma all'accertamento sostanziale della
natura di amministrazione pubblica in  capo  ai  soggetti  risultanti
dall'elenco. In altri termini, e' stato inibito al giudice  contabile
di verificare se in base alla disciplina di  contabilita'  nazionale,
che ha recepito a questo fine quella europea (SEC2010),  un  soggetto
sia qualificabile o meno come amministrazione pubblica, con incidenza
sui saldi di finanza pubblica della contabilita' nazionale. 
    In altri termini, la limitazione dell'ambito della  giurisdizione
contabile  operata  con  il   comma   2   dell'art.   23-quater   del
decreto-legge n. 137/2020, come convertito dalla legge n. 176/2020 «,
ai  soli  fini  dell'applicazione  della  normativa   nazionale   sul
contenimento  della  spesa  pubblica»,  ha  inteso  inammissibilmente
sottrarre al giudice naturale della controversia - cui pure  continua
a riconoscersi espressamente la competenza  «esclusiva»  in  tema  di
contabilita' pubblica - la possibilita' di erogare una  tutela  piena
alle pretese dei ricorrenti,  in  violazione  innanzitutto  dell'art.
103, comma 2, in relazione agli articoli 81 e 97, della Costituzione. 
    Escludendo la giurisdizione della Corte dei  conti  in  relazione
alla  rilevanza  eurounitaria  degli  atti  di   ricognizione   delle
amministrazioni  pubbliche   operata   annualmente   dall'ISTAT,   il
legislatore interviene su quel nucleo di attribuzioni attinenti  alla
perimetrazione  delle  amministrazioni  pubbliche  da  cui   derivano
precisi obblighi di natura finanziaria, in primo luogo di  concorrere
alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico
consolidato delle amministrazioni pubbliche, ossia  del  computo  dei
saldi sulla base dei quali si sviluppano le relazioni finanziarie tra
gli Stati membri dell'Unione europea. 
    In questo modo, il legislatore ha impedito al  giudice  contabile
di conoscere delle  controversie  riguardanti  i  principali  effetti
dell'inserimento  nel   citato   elenco,   operando   una   recisione
dell'unitaria materia contabile in esame, in cui i collegamenti tra i
profili di rilevanza interna e quelli  di  rilevanza  sovranazionale,
dai quali i primi sono condizionati, risultano con ogni evidenza  del
tutto inscindibili. Oltretutto, e' stata  limitata  la  giurisdizione
alla valutazione di effetti che possono  sussistere  solo  se  l'Ente
interessato  rientra  fra  le  amministrazioni  pubbliche  ed  appare
singolare che  il  giudice  della  contabilita'  pubblica  non  possa
conoscere del presupposto - la natura di amministrazione pubblica che
si basa sulle regole della contabilita' - ma solo delle conseguenze. 
    L'irrazionalita' della scelta del legislatore del 2020 appare poi
evidente, tanto piu' se si considera che nello stesso art.  23-quater
ha previsto la permanenza della giurisdizione contabile in  relazione
alle  limitazioni  amministrative  che   conseguono   all'inserimento
nell'elenco  («ai  soli  fini   dell'applicazione   della   normativa
nazionale  sul  contenimento  della  spesa  pubblica»).  Cio',  senza
evidentemente considerare  che  le  limitazioni  amministrative,  che
conseguono alla presenza nell'elenco annuale stilato dall'ISTAT, sono
una conseguenza diretta dell'inserimento e, pertanto, la decisione in
ordine alla loro applicazione e' conseguente alla decisione in ordine
alla qualifica di amministrazione pubblica. 
    3.5. Un ulteriore elemento deve essere evidenziato. 
    La disciplina risultante dalla novella del 2020 non  ha  indicato
espressamente quale tutela  sia  riconosciuta  al  soggetto  inserito
nell'elenco  ISTAT  che  voglia  contestare  la   qualificazione   di
amministrazione  pubblica  per  finalita'  diverse   da   quella   di
applicazione delle limitazioni amministrative. 
    Al riguardo,  la  Corte  di  cassazione,  investita  in  sede  di
giurisdizione, ha asserito che «occorre rilevare,  in  via  generale,
che l'inclusione nell'elenco ISTAT ha natura provvedimentale, cui  si
contrappone, in capo agli enti coinvolti,  una  situazione  giuridica
soggettiva di interesse legittimo, ambito che,  in  quanto  tale,  ai
sensi  dell'art.  7  c.p.a.,   e'   riferibile   alla   giurisdizione
amministrativa»   facendo   riferimento   alla    circostanza    che:
«anteriormente all'intervento operato con l'art. 1, comma 169,  legge
n. 228 del 2012 (che ha previsto  il  ricorso  alle  Sezioni  riunite
della Corte dei conti), il  relativo  contenzioso  era  pacificamente
instaurabile innanzi al giudice amministrativo»  (par.  15),  con  la
conseguenza  che  a  fronte  della  «contrazione»  dell'ambito  della
giurisdizione contabile non vi sarebbe vuoto di tutela in quanto  «si
deve ritenere che si sia, contestualmente, riespansa la giurisdizione
del giudice amministrativo» (par. 15.3). 
    L'argomentazione svolta dalla Cassazione non  appare  aver  colto
nel segno in ordine a quale sia la effettiva natura dell'elenco ISTAT
in base alle specifiche finalita' cui e' preordinato, che si  pongono
su un piano  diverso  rispetto  alla  semplice  tutela  di  posizioni
individuali.  Infatti,  la  finalita'  dell'elenco  e'   strettamente
dipendente  dalle  esigenze  di  finanza  pubblica   collegate   alla
assorbente necessita' di verificare la sussistenza  delle  condizioni
previste  dal  SEC  2010   per   individuare   il   perimetro   delle
amministrazioni pubbliche che concorrono alla formazione dei saldi di
finanza pubblica. La posizione soggettiva degli enti interessati deve
essere vista, valutata  e  considerata  in  relazione  alla  predetta
finalita'. 
    In proposito, infatti, non si puo' ignorare che l'art.  24  della
Costituzione garantisce a tutti di agire in  giudizio  a  tutela  dei
propri diritti ed interessi legittimi  e,  analogamente,  l'art.  113
precisa  e  delimita  gli  ambiti  di   intervento   giurisdizionale,
prevedendo che la  legge  determini  quali  organi  di  giurisdizione
possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi  e
con gli effetti previsti dalla legge stessa, ovviamente nel  rispetto
dei principi del giusto processo, come richiamati dall'art. 111 della
Costituzione. 
    La previsione contenuta nell'art. 11, comma  6,  lettera  b)  del
codice di giustizia contabile,  stabilendo  che  le  Sezioni  riunite
giurisdizionali  in  speciale  composizione,  «nell'esercizio   della
propria giurisdizione esclusiva in  tema  di  contabilita'  pubblica,
decidono  in  unico  grado  sui  giudizi:  [...]  b)  in  materia  di
ricognizione delle  amministrazioni  pubbliche  operata  dall'ISTAT»,
senza ulteriori specificazioni, aveva espressamente  riconosciuto  al
giudice contabile la competenza  a  decidere  delle  controversie  in
esame con il potere di  assicurare  tutte  le  tutele  richieste  dai
soggetti  interessati,  ossia  di  statuire  su  tutte   le   domande
astrattamente proponibili,  con  esclusione  di  altre  giurisdizioni
concorrenti, assicurando in tal modo piena tutela giurisdizionale, in
attuazione degli articoli 24 e 113 della Costituzione. 
    La  disciplina  risultante  dalla  novella  del  2020  viola  gli
articoli 24 e 111 della Costituzione, che attribuiscono alla funzione
giurisdizionale lo scopo di assicurare, attraverso il giudizio, piena
tutela delle situazioni  soggettive  qualificate,  imponendo  che  la
disciplina dei rapporti tra giudici appartenenti a ordini diversi  si
ispiri al principio secondo cui l'individuazione del  giudice  munito
di giurisdizione non  deve  sacrificare  il  diritto  delle  parti  a
ottenere una risposta  in  ordine  al  bene  della  vita  oggetto  di
interesse, nonche'  dell'art.  113,  primo  e  secondo  comma,  della
Costituzione, che dell'art. 24 costituisce sostanzialmente  specifica
applicazione,  secondo   cui   contro   gli   atti   della   pubblica
amministrazione e'  sempre  ammessa  la  tutela  giurisdizionale  dei
diritti e degli interessi legittimi e tale tutela giurisdizionale non
puo' essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione  o
per determinate categorie di atti. 
    L'art.  111  della  Costituzione  risulta   violato   anche   con
riferimento al diverso e  complementare  profilo  della  lesione  del
principio di ragionevole durata del processo, riguardato  nell'ottica
del  principio  di  concentrazione  delle  tutele,  ove  si   accolga
l'opzione ermeneutica  che  ammette  la  possibilita'  di  un  doppio
ricorso, al giudice amministrativo e a quello contabile,  in  materia
di elenchi ISTAT, con i rischi e le criticita' - che saranno a  breve
esaminati - derivanti dall'eventuale  pendenza  di  due  giudizi  sul
medesimo oggetto, con possibili  implicazioni  in  termini  anche  di
necessita'  di  sospensione  del  processo  contabile  e  conseguente
dilatazione  dei   tempi   processuali   del   relativo   contenzioso
(«dipendente»). 
    Orbene,   il   sistema   risultante   dall'art.   23-quater   del
decreto-legge n. 137 del 2020, cosi' come interpretato dalle  Sezioni
unite della Cassazione in sede di conflitto di giurisdizione, si pone
in contrasto con le norme  costituzionali  richiamate  sopra  poiche'
rende difficoltoso l'accesso alla giurisdizione e il diritto di agire
in giudizio, rendendo necessario rivolgersi a due giudici diversi per
ottenere l'accertamento della non sussistenza  delle  condizioni  per
l'inserimento  nell'elenco  ISTAT  e  per  contestare   le   relative
limitazioni amministrative. Se pero' si tiene conto che queste ultime
dipendono dall'inserimento o meno nell'elenco, appare  evidente  come
il  sistema  delineato  dalla  norma  sospettata  di   illegittimita'
costituzionale sia irrazionale e,  di  fatto,  non  in  linea  con  i
precetti costituzionali richiamati sopra. 
    3.6. La limitazione della giurisdizione esclusiva della Corte dei
conti in materia  di  ricognizione  delle  amministrazioni  pubbliche
operata dall'ISTAT «ai soli fini  dell'applicazione  della  normativa
nazionale sul contenimento della spesa pubblica», disposta  dall'art.
23-quater del decreto-legge  n.  137/2020  come  convertito,  risulta
altresi'  in  contrasto  con  l'art.  3  della   Costituzione,   data
l'assoluta irragionevolezza della previsione. 
    I  particolari  connotati  del  giudizio  in  esame   legittimano
l'attribuzione  delle  relative  controversie   alla   giurisdizione,
esclusiva ed in unico grado, delle Sezioni riunite  della  Corte  dei
conti, non limitata  a  una  verifica  sulla  legittimita'  generale,
bensi'  piena  e  di  merito,  di  accertamento  della  qualita'   di
amministrazione  pubblica  in  capo   ad   una   determinata   unita'
istituzionale. 
    Nelle controversie in  esame  la  Corte  e',  cioe',  chiamata  a
valutare le situazioni di fatto alla stregua di  regole  tecniche  di
particolare complessita' - contenute nel SEC 2010 - onde accertare la
qualita' di produttore di beni e servizi destinabili alla  vendita  o
non destinabili alla vendita. 
    A tali fini, come noto, concorrono un criterio «qualitativo» (che
impone di verificare se l'ente interessato si  dedichi  o  meno  alla
produzione di servizi ausiliari, sia o meno l'unico fornitore di beni
e servizi dell'amministrazione pubblica e sia o meno  incentivato  ad
adeguare l'offerta per realizzare un'attivita'  redditizia,  operando
alle condizioni di mercato  e  rispettando  le  proprie  obbligazioni
finanziarie) e un «test quantitativo» (paragrafi 20.29  e  segg.  del
SEC) per stabilire se un'unita' istituzionale produca beni e  servizi
destinabili  alla  vendita   (c.d.   criterio   market/non   market),
incentrato sul rapporto tra vendite e costi di produzione,  esaminato
per un periodo pluriennale continuativo. 
    Ora, a fronte del riconoscimento  della  giurisdizione  esclusiva
conformata   nei   termini    finora    rappresentati,    e'    stata
legislativamente prevista, con la norma del 2020, una limitazione  al
suo ambito di operativita'  che  addirittura  capovolge  l'ordine  di
rilevanza dei possibili effetti dell'esercizio della  cognizione:  si
escludono quelli strettamente attinenti alla determinazione dei saldi
di  finanza  pubblica   del   conto   economico   consolidato   delle
amministrazioni pubbliche e si consente la  verifica  giudiziaria  ai
limitati  fini  dell'applicazione  della  normativa  (peraltro,  solo
nazionale) sul contenimento della spesa pubblica, ossia per finalita'
piu' latamente riguardanti la materia della finanza pubblica  per  le
quali, ove fosse mancata la previsione di una giurisdizione esclusiva
del giudice contabile, la  questione  dell'eventuale  competenza  del
giudice amministrativo avrebbe potuto piu' fondatamente proporsi. 
    L'illegittimita'   costituzionale,   conseguente   alla    palese
illogicita' e irragionevolezza della disposizione  in  esame,  emerge
altresi' quando si  consideri  che,  confinando  la  rilevanza  della
giurisdizione  esclusiva  della  Corte  dei  conti   alla   normativa
nazionale  sul  contenimento  della  spesa  pubblica,  ne  deriva  un
significativo svuotamento. 
    Infatti, la legittimita' costituzionale di tale riparto  potrebbe
sostenersi solo a condizione che gli effetti del sindacato giudiziale
del giudice amministrativo e del giudice contabile  risultassero  tra
loro  «non  comunicanti»,  essendo  ben  distinte   e   autonome   le
disposizioni   normative   operanti   nei   due   diversi    comparti
giurisdizionali (SEC 2010 e disposizioni sulla spending review). 
    Al contrario, come  anche  evidenziato  dalla  Procura  generale,
l'ammissibilita' di un c.d. doppio ricorso deve  ritenersi  di  fatto
precluso rispetto al contenzioso in esame, laddove le  due  normative
applicabili si  compenetrano  al  punto  che  risulta  di  fatto  non
ipotizzabile, sul piano giuridico, una loro operativita' «atomistica»
o «irrelata». Cio',  in  quanto  l'eventuale  sindacato  del  giudice
contabile,  nella  prospettiva  dell'operativita'  (o   meno)   delle
disposizioni nazionali sul  contenimento  della  spesa  pubblica  nel
quadro  del  rispetto  degli  obiettivi  di  finanza   pubblica,   e'
necessariamente condizionato dalla previa e corretta attribuzione  al
soggetto privato di diritto interno della qualificazione eurounitaria
di  «pubblica  amministrazione»,  scaturente  dalla  sua   iscrizione
nell'elenco ISTAT. 
    In  altri  termini,  nel  caso  in  esame,  l'operativita'  della
normativa europea SEC 2010 e' configurata come presupposto legale per
l'applicazione  (anche)  della  normativa  nazionale  sulla  spending
review, il cui dispiegarsi richiede, quindi, che sia stata risolta la
questione della qualificazione di  un  soggetto  di  diritto  interno
quale  pubblica  amministrazione  europea  nella  prospettiva   della
contabilita' pubblica. 
    Sul piano processuale, in caso di pendenza di giudizi  presso  la
giurisdizione  amministrativa   e   quella   contabile   l'ipotizzato
riparto - che, non a caso, non e' stato delineato dal legislatore del
2020 -  determinerebbe  il   sorgere   di   insormontabili   ostacoli
giuridici, a meno di  configurare  il  giudizio  davanti  al  giudice
amministrativo, circa la corretta attribuzione di  una  soggettivita'
pubblicistica europea all'ente di diritto interno ricorrente iscritto
nell'elenco ISTAT, come vera e propria causa  pregiudiziale  ex  art.
295 codice di procedura civile e  art.  106  c.g.c.,  situazione  non
compatibile con l'ingiustificato aggravio dei poteri di azione  degli
interessati  e  con  la  finalita'  della   verifica   sul   corretto
inserimento nell'elenco ISTAT, da determinare in base alle regole  di
contabilita'  e  finanza  pubblica,  l'interpretazione  delle   quali
rientra nella giurisdizione esclusiva della magistratura contabile. 
    In conclusione, l'art. 23-quater del decreto-legge  n.  137/2020,
come convertito, presenta insuperabili criticita'  interpretative  in
ragione del suo  significato  non  chiaro,  al  punto  da  indurre  a
prospettare soluzioni ermeneutiche che giungono a  forzare  i  limiti
consentiti dall'enunciato testuale  nel  tentativo  di  offrirne  una
coerenza sistematica non consentita dai principi costituzionali,  con
il rischio che l'attivita' ermeneutica trasmodi  in  una  sostanziale
integrazione normativa, tenuto anche conto che «ciascun consociato ha
un'ovvia aspettativa a che la legge definisca ex ante, e  in  maniera
ragionevolmente affidabile, i limiti entro i quali i suoi  diritti  e
interessi legittimi potranno trovare tutela, si' da poter compiere su
quelle basi le proprie libere scelte d'azione» (Corte costituzionale,
sent. 5 giugno 2023, n. 110). 
    Deve,  pertanto,  ritenersi  che  le  disposizioni   foriere   di
incertezza nella loro applicazione concreta si pongano  in  contrasto
con il canone di ragionevolezza della legge di cui all'art.  3  della
Costituzione,  nella  misura  in  cui  il  loro  significato  risulti
radicalmente inintelligibile o particolarmente  ambiguo,  soprattutto
in materie come quella del riparto di giurisdizione, che attiene a un
presupposto in senso ampio del processo e presenta  una  rilevanza  -
per sua natura - pregiudiziale. 
    3.7. La disposizione limitativa contenuta nell'art. 23-quater del
decreto-legge n. 137 del 2020,  viola,  altresi',  l'art.  117  della
Costituzione, che prevede l'osservanza da parte del  legislatore  dei
vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli  obblighi
internazionali, nella parte in cui esclude il sindacato degli effetti
eurounitari dell'iscrizione nell'elenco ISTAT dinanzi ad un giudice. 
    La lettera della disposizione - anche in rapporto  all'art.  103,
comma 2, della Costituzione - e i lavori preparatori non  autorizzano
a prospettare una concorrenza  di  giurisdizioni  sulla  materia,  in
quanto l'effetto innovativo della previsione riguarda non l'an, ma il
quomodo  della  giurisdizione:   il   legislatore   avrebbe,   cioe',
ridefinito l'oggetto della tutela (in relazione sia  al  petitum  che
alla causa petendi), attraverso la  limitazione  dei  «fini» -  ossia
degli effetti - della giurisdizione contabile. 
    L'illegittimita'   costituzionale   discende,    allora,    dalla
limitazione  dell'oggetto  della  tutela   del   giudice   contabile,
combinata  con  l'immodificata   (e   immodificabile)   giurisdizione
esclusiva  sulla  materia  della  ricognizione  operata   dall'ISTAT,
conforme agli articoli 100 e  103  della  Costituzione.  Infatti,  in
assenza della tutela disapplicativa (e di annullamento)  del  giudice
contabile, il sistema giurisdizionale non assicurerebbe alcun rimedio
contro gli effetti antieuropei dell'atto  di  ricognizione  dianzi  a
qualsiasi altro giudice. 
    In ogni caso, l'art. 117  risulta  comunque  violato  perche'  la
novella del 2020 ha imposto agli enti iscritti nell'elenco ISTAT  che
intendano contestare gli effetti eurounitari della loro  designazione
quali amministrazioni pubbliche e che abbiano gia'  proposto  ricorso
al giudice contabile,  di  presentare  necessariamente  due  distinti
ricorsi, il secondo dei quali dinanzi al giudice  amministrativo  per
chiedere l'annullamento erga omnes della decisione che li ha iscritti
nell'elenco. Invero, dinanzi alla Corte dei conti essi non potrebbero
mai «contestare le  conseguenze  della  loro  iscrizione  nell'elenco
suddetto  e  ottenere,  eventualmente,  in  maniera  incidentale,  la
disapplicazione  di  tale  iscrizione»  (punto  97  della  richiamata
sentenza della  Corte  di  giustizia),  posto  che  tale  incidentale
disapplicazione rileva, in base alla novella del 2020, ai  soli  fini
della disciplina nazionale sul contenimento della spesa pubblica. 
    Tuttavia, la  qualificazione  ai  sensi  del  SEC  2010,  operata
dall'autorita' nazionale competente (nel  caso  italiano  dall'ISTAT,
attraverso la compilazione dell'elenco di cui all'art. 1 della  legge
n. 196/2009) non puo' non comportare effetti sia  oggettivi  (vincoli
di bilancio su tutte le «amministrazioni pubbliche»,  qualificate  ai
sensi del SEC  2010)  che  soggettivi  (il  radicarsi  di  situazioni
giuridiche sui soggetti classificati, tra cui  quello  alla  corretta
qualificazione e il connesso diritto ad un ricorso effettivo). 
    Pertanto, escludendo la possibilita' di  assicurare  il  rispetto
del  principio   di   effettivita'   della   tutela   giurisdizionale
«esclusiva», l'art.  23-quater  impedisce  il  legittimo  dispiegarsi
dell'effetto utile della normativa  UE,  considerato  che  la  tutela
giurisdizionale assicurabile dal giudice contabile  non  soddisfa  il
principio dell'autosufficienza del ricorso, secondo cui  il  soggetto
qualificato deve poter proporre, con un  unico  ricorso,  la  domanda
tendente a impedire l'applicazione nei suoi confronti  degli  effetti
comunitari dell'iscrizione. 
    4. Alla luce di tutto quanto  sin  qui  esposto  e  motivato,  va
pertanto rimessa alla Corte costituzionale, ai  sensi  dell'art.  134
della Costituzione, dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio
1948, n. 1, e dell'art. 23, della legge 11  marzo  1953,  n.  87,  la
questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  23-quater  del
decreto-legge 28 ottobre  2020,  n.  137,  inserito  dalla  legge  di
conversione 18 dicembre 2020, n. 176 per la sospetta violazione degli
articoli 3, 24, 81, 97, 103, 111, 113 e 117 della Costituzione.  

 
                               P.Q.M. 
 
    La Corte dei conti, a Sezioni riunite in sede giurisdizionale  in
speciale composizione, non definitivamente pronunciando  sul  ricorso
in epigrafe: 
        dichiara  rilevante  e  non  manifestamente   infondata,   in
relazione agli articoli 3, 24, 81, 97, 103,  111,  113  e  117  della
Costituzione, la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.
23-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,  inserito  dalla
legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176; 
        dispone la sospensione del  presente  giudizio  e  ordina  la
immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Ordina che, a cura della Segreteria, la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti e al Presidente del Consiglio  dei  ministri  e
comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e  della  Camera
dei deputati. 
    Riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore  statuizione  in
rito, nel merito ed in ordine alle spese. 
      Cosi' deciso in Roma, nella Camera di consiglio del  16  luglio
2025. 
 
                     Il Presdente: Della Ventura
                    
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