HTTP Client
1
Total requests
0
HTTP errors
Clients
http_client 1
Requests
| POST | https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/219 | |
|---|---|---|
| Request options | [ "headers" => [ "Content-Type" => "application/json" ] "auth_basic" => [ "corteservizisito" "corteservizisito,2021+1" ] ] |
|
| Response |
200
[ "info" => [ "header_size" => 166 "request_size" => 301 "total_time" => 0.239491 "namelookup_time" => 0.000435 "connect_time" => 0.031128 "pretransfer_time" => 0.074293 "size_download" => 66089.0 "speed_download" => 276523.0 "starttransfer_time" => 0.074318 "primary_ip" => "66.22.43.24" "primary_port" => 443 "local_ip" => "65.108.230.242" "local_port" => 38454 "http_version" => 3 "protocol" => 2 "scheme" => "HTTPS" "appconnect_time_us" => 74203 "connect_time_us" => 31128 "namelookup_time_us" => 435 "pretransfer_time_us" => 74293 "starttransfer_time_us" => 74318 "total_time_us" => 239491 "start_time" => 1765352617.1472 "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/219" "pause_handler" => Closure(float $duration) {#830 : "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse" : { : CurlHandle {#809 …} : Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#797 …} : -9223372036854775808 } } "debug" => """ * Trying 66.22.43.24...\n * TCP_NODELAY set\n * Connected to ws.cortecostituzionale.it (66.22.43.24) port 443 (#0)\n * ALPN, offering h2\n * ALPN, offering http/1.1\n * successfully set certificate verify locations:\n * CAfile: /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt\n CApath: none\n * SSL connection using TLSv1.3 / TLS_AES_256_GCM_SHA384\n * ALPN, server accepted to use h2\n * Server certificate:\n * subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n * start date: Nov 19 00:00:00 2024 GMT\n * expire date: Dec 20 23:59:59 2025 GMT\n * subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n * issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n * SSL certificate verify ok.\n * Using HTTP2, server supports multi-use\n * Connection state changed (HTTP/2 confirmed)\n * Copying HTTP/2 data in stream buffer to connection buffer after upgrade: len=0\n * Using Stream ID: 1 (easy handle 0x16ac0b0)\n > POST /servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/219 HTTP/2\r\n Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n Content-Type: application/json\r\n Accept: */*\r\n Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n Accept-Encoding: gzip\r\n Content-Length: 0\r\n \r\n * Connection state changed (MAX_CONCURRENT_STREAMS == 128)!\n < HTTP/2 200 \r\n < content-type: application/json;charset=UTF-8\r\n < cache-control: no-cache\r\n < pragma: no-cache\r\n < content-encoding: UTF-8\r\n < date: Wed, 10 Dec 2025 07:43:37 GMT\r\n < \r\n """ ] "response_headers" => [ "HTTP/2 200 " "content-type: application/json;charset=UTF-8" "cache-control: no-cache" "pragma: no-cache" "content-encoding: UTF-8" "date: Wed, 10 Dec 2025 07:43:37 GMT" ] "response_content" => [ "{"dtoOrdinanza":{"anno":"2025","numero":"219","numero_parte":"1","autorita":"Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - Sezione distaccata di Brescia","localita_autorita":"","data_deposito":"09/10/2025","data_emissione":"","data_gazzetta":"19/11/2025","numero_gazzetta":"47","anno_decisione":"","numero_decisione":"","data_seduta":"","descrizione_fissazione":"","stato_fissazione":"","relatore":"","oggetto_lungo":"\u003cp\u003eAmbiente – Rifiuti – Norme della Regione Lombardia – Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) – Autorità competenti – Previsione che le province sono amministrazioni procedenti nell’ambito della conferenza di servizi regolata dall’art. 27-bis, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006 e dagli artt. 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990, la cui determinazione motivata di conclusione con esito favorevole costituisce provvedimento autorizzatorio unico regionale – Denunciata introduzione, da parte del legislatore regionale, di un modello di distribuzione delle competenze decisionali in contrasto con la disciplina statale di riferimento che non prevede la possibilità, per le regioni titolari della funzione di rilascio del predetto provvedimento, di allocare, a loro volta, tali funzioni a enti di livello di governo inferiore – Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Legge della Regione Lombardia 2 febbraio 2010, n. 5, art. 2, comma 7-quinquies.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Costituzione art. 117, secondo comma, lettera s); decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152, art. 27-bis.\u003c/p\u003e","prima_parte":"Comune di Brescia e altri","prima_controparte":"Provincia di Brescia","altre_parti":"Regione Lombardia, La Castella srl, Regione Lombardia, La Castella srl, Comune di Brescia, Comune di Rezzato, Comune di Borgosatollo, Comune di Castenedolo, Comune di Mazzano","testo_atto":"N. 219 ORDINANZA (Atto di promovimento) 09 ottobre 2025\n\r\nOrdinanza del 9 ottobre 2025 del Tribunale amministrativo regionale\nper la Lombardia - Sezione staccata di Brescia sul ricorso proposto\ndal Comune di Brescia e altri contro la Provincia di Brescia, la\nRegione Lombardia e La Castella S.r.l.. \n \nAmbiente - Rifiuti - Norme della Regione Lombardia - Provvedimento\n autorizzatorio unico regionale (PAUR) - Autorita\u0027 competenti -\n Previsione che le province sono amministrazioni procedenti\n nell\u0027ambito della conferenza di servizi regolata dall\u0027art. 27-bis,\n comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006 e dagli artt. 14 e seguenti\n della legge n. 241 del 1990, la cui determinazione motivata di\n conclusione con esito favorevole costituisce provvedimento\n autorizzatorio unico regionale. \n- Legge della Regione Lombardia 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in\n materia di valutazione di impatto ambientale), art. 2, comma\n 7-quinquies. \n\n\r\n(GU n. 47 del 19-11-2025)\n\r\n \n IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA \n Sezione staccata di Brescia (Sezione prima) \n \n Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di\nregistro generale 507 del 2024, integrato da motivi aggiunti,\nproposto da Comune di Brescia, in persona del sindaco pro tempore,\nrappresentato e difeso dagli avv.ti Francesca Moniga e Francesco\nValente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia\ne domicilio eletto presso lo studio della prima in Brescia, corsetto\nS. Agata, 11/B; \n Contro: \n Provincia di Brescia, in persona del legale rappresentante\npro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Magda Poli e\nRaffaella Rizzardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di\ngiustizia e domicilio eletto presso lo studio della prima in Brescia,\nPalazzo Broletto piazza Paolo VI, 29; \n Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro\ntempore, rappresentata e difesa dall\u0027avv. Piera Pujatti, con\ndomicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio\neletto presso lo studio dell\u0027avv. Donatella Mento in Brescia, via\nCipro, 30; \n Nei confronti: \n La Castella S.r.l., in persona del legale rappresentante pro\ntempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenico Bezzi, Mauro\nRenna e Nicola Sabbini, con domicilio digitale come da PEC da\nRegistri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo\nin Brescia, via Diaz, 13/C; \n ATS Brescia, Agenzia regionale protezione ambiente (ARPA) -\nLombardia, Associazione nazionale Legambiente Onlus, non costituiti\nin giudizio; \n E con l\u0027intervento di: \n Comune di Rezzato, Comune di Castenedolo, Comune di\nBorgosatollo e Comune di Mazzano in persona del rispettivo sindaco\npro tempore, rappresentati e difesi dall\u0027avv. Mario Gorlani, con\ndomicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio\neletto presso il suo studio in Brescia, via Romanino, 16; \n Comitato Difesa Salute Ambiente - Co.Di.Sa. Odv, in persona\ndel legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso\ndall\u0027avv. Carlo Capretti, con domicilio digitale come da PEC da\nRegistri di giustizia; \n Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: \n per l\u0027annullamento \n a) della determinazione dirigenziale n. 1296/2024 del 10\naprile 2024 della Provincia di Brescia, Settore sostenibilita\u0027\nambientale e protezione civile, che ha disposto di adottare, ai sensi\ndell\u0027art. 27-bis decreto legislativo n. 152/2006, la determinazione\nmotivata di conclusione con esito favorevole della conferenza dei\nservizi decisoria, costituente Provvedimento autorizzatorio unico\n(PAU) per il progetto di un impianto integrato per lo smaltimento\n(D1) di rifiuti non pericolosi per un totale di 905.000 mc sita in\nComune di Rezzato (BS), loc. Cascina Castella; \n b) di tutte le singole autorizzazioni contestualmente\nrilasciate e ricomprese nel PAU, tra cui la pronuncia di\ncompatibilita\u0027 ambientale, l\u0027Autorizzazione integrata ambientale\n(AIA) ai sensi degli articoli 29-quater e 29-sexies decreto\nlegislativo n. 152/2006 per la categoria di cui al punto 5.4.\ndell\u0027allegato VIII e per la sottocategoria di discarica per rifiuti\ninorganici a basso contenuto organico o biodegradabile,\nl\u0027Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto\ndi produzione FER ai sensi dell\u0027art. 12 decreto legislativo n.\n387/2003, il permesso di costruire acquisito ai sensi dell\u0027art.\n14-ter, comma 7, legge n. 241/1990, il giudizio di impatto\npaesistico; \n c) delle relazioni tecniche istruttorie denominate «Allegato\nVIA», «Allegato Tecnico AIA», «Allegato Tecnico AU/FER», «Allegato\nEdilizia e Titoli Comunali» e «Allegato Derivazioni Acque»; \n d) di tutti gli atti del procedimento, compresi i verbali\ndelle conferenze di servizio del 29 giugno 2021, 20 marzo 2023, 19\nluglio 2023 e 27 settembre 2023, e ogni altro atto presupposto e/o\nconseguente, anche se allo stato di contenuto non noto. \n Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal Comune di\nBrescia il 20 giugno 2025: \n per l\u0027annullamento \n e) del provvedimento p.g. 85192/2025 del 6 maggio 2025\nadottato dal direttore del Settore sostenibilita\u0027 ambientale e\nprotezione civile della Provincia di Brescia (doc. n. 84), che ha\nconcesso la proroga di un anno del termine di inizio dei lavori per\nl\u0027approntamento della discarica in Comune di Rezzato (BS), loc.\nCascina Castella autorizzata con A.D. n. 1296/2024 del 10 aprile 2024\ndella Provincia di Brescia; \n Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; \n Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di\nBrescia, della Regione Lombardia, di La Castella S.r.l., dei Comuni\ndi Rezzato, Castenedolo, Borgosatollo e Mazzano e del Comitato\nCo.Di.Sa. Odv; \n Visti l\u0027art. 134 della Costituzione, l\u0027art. 1 della legge\ncostituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l\u0027art. 23 della legge 11 marzo\n1953, n. 87; \n Visto l\u0027art. 79, comma 1, c.p.a.; \n Visti tutti gli atti della causa; \n Relatore nell\u0027udienza pubblica del giorno 16 luglio 2025 la\ndott.ssa Francesca Siccardi e uditi per le parti i difensori come\nspecificato nel verbale. \n 1. - Nel gennaio 2021 La Castella S.r.l. (gia\u0027 Castella S.r.l.)\ndeposito\u0027 un\u0027istanza per il rilascio del Provvedimento autorizzatorio\nunico (PAU), ai sensi dell\u0027art. 27-bis del decreto legislativo n.\n152/2006, relativo ad un progetto per la realizzazione di un impianto\nintegrato per lo smaltimento (D1) di rifiuti non pericolosi, con per\nuna volumetria complessiva pari a 905.000 mc, comprendente attivita\u0027\ndi deposito preliminare (D15) dei rifiuti non pericolosi in ingresso,\ndel percolato e delle acque meteoriche di prima pioggia e di recupero\nenergetico da fonti rinnovabili (R1): tale PAU avrebbe dovuto\nincludere la pronuncia di compatibilita\u0027 ambientale, l\u0027Autorizzazione\nintegrata ambientale (AIA), ai sensi dell\u0027art. 29-quater e sexies del\ndecreto legislativo n. 152/2006 per installazione IPPC per la\ncategoria 5.4 dell\u0027allegato VIII alla parte II del medesimo testo\nnormativo, nonche\u0027 l\u0027Autorizzazione unica alla costruzione e\nall\u0027esercizio di un nuovo impianto di produzione di energia da fonti\nrinnovabili (FER) ai sensi dell\u0027art. 12, comma 3 del decreto\nlegislativo n. 387/2003. \n 2.1. - L\u0027istanza del 2021 era stata preceduta da due analoghe\nrichieste. \n 2.2. - Il 20 luglio 2011, infatti, Castella S.r.l. aveva\npresentato un primo progetto per la realizzazione di un impianto\nintegrato di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi, con\nannesso impianto di smaltimento e di produzione di energia elettrica\nda fonte rinnovabile nel Comune di Rezzato (localita\u0027 La Castella),\nper una volumetria complessiva di 1.890.000 mc., valutato\nnegativamente, sotto il profilo della compatibilita\u0027 ambientale, da\nRegione Lombardia con provvedimento dell\u00278 febbraio 2016, impugnato\ndalla societa\u0027 presso il TAR Brescia. \n Il ricorso era stato rigettato con sentenza n. 153 del 2 febbraio\n2017, passata in giudicato, per la quale il provvedimento di diniego\nera immune dai vizi denunciati, in considerazione della\n«delicatissima e fragilissima situazione del territorio coinvolto»,\nche, unitamente alle lacune progettuali, rendeva «la scelta compiuta\nsufficientemente ponderata alla luce dei pregnanti valori in gioco». \n 2.3.1. - Successivamente, a dicembre 2016, La Castella S.r.l.\n(gia\u0027 Castella S.r.l.) aveva presentato, questa volta alla Provincia\ndi Brescia, nel frattempo divenuta competente in tale materia, una\nseconda istanza per la Valutazione di impatto ambientale e la\ncontestuale Autorizzazione integrata ambientale (AIA), per la\nrealizzazione di diversa discarica di rifiuti non pericolosi ed\nannesso impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile da\nrealizzarsi nella medesima localita\u0027 - c.d. Cascina Castella, in un\nlotto confinante con quello oggetto del primo progetto e con\nriduzione della volumetria totale di rifiuti in mc. 905.000. \n 2.3.2. - La provincia accolse la nuova istanza, ma i conseguenti\ndecreti di compatibilita\u0027 ambientale del progetto, l\u0027AIA e\nl\u0027autorizzazione alla discarica furono impugnati dal Comune di\nRezzato dinnanzi a questo TAR, che respinse il ricorso con sentenza\nn. 570 del 13 giugno 2019, riformata dal Consiglio di Stato con la\npronuncia n. 4893 del 3 agosto 2020, che annullo\u0027 gli atti impugnati\nravvisando un vizio istruttorio per «mancata effettiva ponderazione\ndegli effetti derivanti dalla localizzazione della discarica di\nrifiuti non pericolosi rispetto ad un contesto territoriale gia\u0027\ngravemente pregiudicato a livello ambientale e sottoposto a fattori\ndi rischio e di pressione fortemente impattanti», incompleta\nvalutazione del tema «alternativa zero» anche per inadeguato\napprofondimento circa la possibile realizzazione del\ntermovalorizzatore e carenze motivazionali. \n 3. - Il progetto di cui alla terza istanza, di cui si e\u0027 dato\natto al punto 1, prevede la localizzazione dell\u0027impianto nel medesimo\nsito delle due richieste precedenti, ovverosia quello della localita\u0027\nCastella, ai mappali 1, 6, 13, 14, 16, 46, 47, 48, 50, 52, 55 e 56\ndel foglio n. 33 del Comune di Rezzato, che ricade all\u0027interno\ndell\u0027ATEg25 del Piano Cave previgente della Provincia di Brescia -\nSettore sabbie e ghiaia, confinante ad ovest con il territorio del\nComune di Brescia, e include altresi\u0027 la realizzazione di una nuova\ninstallazione di produzione di energia da fonti rinnovabili. \n 4. - Il procedimento esitato nell\u0027atto dirigenziale impugnato con\nil ricorso in esame ha avuto una durata di circa tre anni e mezzo,\nessendosi rese necessarie ben quattro conferenze di servizi,\ninframezzate da diverse sospensioni procedimentali per consentire\nl\u0027espletamento di indagini ambientali nel sito oggetto di intervento. \n In particolare, per quanto di rilievo ai fini di causa: \n il 29 giugno 2021 si e\u0027 tenuta la prima seduta di conferenza\ndi servizi istruttoria, cui ha fatto seguito, il 12 luglio 2021, un\nsopralluogo presso l\u0027area di localizzazione dell\u0027impianto e la\nproduzione di documentazione integrativa da parte di La Castella\nS.r.l., come richiesto dalla provincia; \n quest\u0027ultima, ha quindi pubblicato un nuovo avviso al\npubblico, in data 22 febbraio 2022, assegnando termine per\nosservazioni; \n il Comitato Difesa Salute Ambiente (d\u0027ora in poi Co.Di.Sa.),\npoi costituitosi nel giudizio, ed i Comuni di Mazzano, Castenedolo,\nBrescia, Borgosatollo e Rezzato hanno proposto osservazioni,\nrappresentando quest\u0027ultimo che, a seguito di campionamenti eseguiti\npresso l\u0027area di cava sarebbe emersa la presenza di materiali\ncontaminati; \n la Provincia di Brescia, pertanto, in data 30 marzo 2022, ha\ndisposto la sospensione del procedimento, riattivato con successiva\nnota del 31 maggio 2022, chiedendo al contempo alla proponente di\nprocedere alla definizione dello stato di fatto dell\u0027area e\nsospendendo nuovamente il procedimento con note del 15 luglio 2022,\n14 ottobre 2022 e 13 dicembre 2022; \n nel frattempo Panni S.r.l. - che svolge l\u0027attivita\u0027\nestrattiva in loco - in contraddittorio con ARPA ha svolto\nun\u0027indagine ambientale avente per oggetto la caratterizzazione dei\nmateriali di riporto presenti sul fondo e dei terreni naturali\nsottostanti, nonche\u0027 delle acque sotterranee, da cui e\u0027 emersa la\npresenza di un quantitativo di riporti pari a 153.490 mc, il\nritrovamento di frammenti di eternit ed il riscontro di superamenti\ndelle CSC della colonna A della tabella 1 dell\u0027allegato 5 al titolo V\ndella parte IV del decreto legislativo n. 152/2006 in alcune trincee\nnell\u0027«area nord», nonche\u0027 superamenti delle CSC delle acque\nsotterranee per il parametro 1, 2, 3-tricloropropano nel piezometro\nPz.21.r.; \n con nota del 30 dicembre 2022 il Comune di Rezzato ha\npresentato osservazioni sugli esiti dell\u0027indagine ambientale,\nevidenziando la sussistenza di uno stato di fatto dell\u0027area non\nconforme alle autorizzazioni di cava, sia sotto il profilo di fine\nescavazione, sia sotto quello del ripristino del fondo cava\napprovato; \n con nota del 2 febbraio 2023 la provincia ha riattivato il\nprocedimento, convocando la prima conferenza di servizi decisoria per\nla data del 1° marzo 2023; \n con nota del 28 febbraio 2023 ARPA ha evidenziato che «le\nipotesi tecniche/progettuali sulle quasi si basa l\u0027intero progetto,\nin particolare quelle relative alla definizione del piano di\nriferimento della discarica a partire dalla quota di ripristino della\ncava autorizzata, risultano, alla luce degli approfondimenti\ncondotti, non verificabili e pertanto non valutabili ai fini\nistruttori» e che «i risultati delle indagini, finora eseguite in\nsito, delineano un potenziale scenario amministrativo dagli esiti\nincerti, che potrebbe ridefinire i presupposti ambientali e tecnici\nsu cui il progetto stesso si basa», demandando alla provincia le\nvalutazioni di detti aspetti; \n nel corso della conferenza di servizi del 1° marzo 2023 la\nprovincia ha ritenuto di non potere ricondurre «l\u0027eventuale\nrisoluzione delle problematiche connesse all\u0027attivita\u0027 di recupero\ndell\u0027area estrattiva all\u0027interno del procedimento di PAU, in quanto\nnon prevista dal progetto e i soggetti coinvolti sono diversi da\nquelli dei soggetti proponenti... la risoluzione di queste\nproblematiche, una volta terminati tutti gli accertamenti del caso,\ndeve essere valutata da parte delle autorita\u0027 competenti»,\nrichiedendo comunque alla proponente di fornire un cronoprogramma\nrelativo alle tempistiche certe per la realizzazione della discarica\ne la dimostrazione che i presupposti progettuali e di valutazione\nambientale non sono venuti meno e siano confermati; \n in data 4 luglio 2023 e 19 luglio 2023 si sono tenute la\nseconda e la terza seduta della conferenza di servizi decisoria, con\ntrasmissione da parte di ARPA del proprio contributo tecnico\nscientifico e parere sul Piano di monitoraggio; \n con nota dell\u002711 settembre 2023 il Comune di Rezzato ha\ntrasmesso indicazioni sulle opere compensative, confermando comunque\nla contrarieta\u0027 al progetto, ribadito in via definitiva con nota del\n27 settembre 2023; \n nella data del 27 settembre 2023 si e\u0027 tenuta l\u0027ultima\nconferenza di servizi, poi aggiornata al 6 ottobre 2023; \n infine, il 10 aprile 2024 la Provincia di Brescia ha\nrilasciato il provvedimento autorizzativo 1964/2024, integrato dai\nrelativi allegati tecnici. \n 5. - Con ricorso notificato alla Provincia di Brescia, a Regione\nLombardia, nonche\u0027 a La Castella S.r.l. quale controinteressata e\ndandone, altresi\u0027, notizia ai Comuni di Rezzato, di Borgosatollo, di\nMazzano, di Castenedolo, al Co.Di.Sa., all\u0027Associazione nazionale\nLegambiente Onlus, ad ATS Brescia, all\u0027Agenzia regionale protezione\nambiente (ARPA) - Lombardia ed a Panni S.r.l., il Comune di Brescia\nha impugnato l\u0027atto dirigenziale n. 1296/2024 del 10 aprile 2024 con\ncui la Provincia di Brescia, Settore sostenibilita\u0027 ambientale e\nprotezione civile ha adottato, ex art. 27-bis decreto legislativo n.\n152/2006, «la determinazione motivata di conclusione con esito\nfavorevole della conferenza dei servizi decisoria, costituente\nProvvedimento autorizzatorio unico (PAU) per il progetto di un\nimpianto integrato per lo smaltimento (D1) di rifiuti non pericolosi\nper una volumetria complessiva pari a 905.000 mc, sito nel Comune di\nRezzato (BS) in loc. Cascina Castella comprendente attivita\u0027 di\ndeposito preliminare (D15) dei rifiuti non pericolosi in ingresso,\ndel percolato e delle acque meteoriche di prima pioggia e di recupero\nenergetico da fonti non rinnovabili (R1)», nonche\u0027 le singole\nautorizzazioni ricomprese nel PAU, nonche\u0027 le relazioni tecniche e\ngli atti del procedimento, chiedendone l\u0027annullamento. \n 6. - Si sono costituiti in giudizio la Provincia di Brescia,\nRegione Lombardia, La Castella S.r.l., nonche\u0027, con atti di\nsostanziale intervento ad adiuvandum, il Comitato Difesa Salute\nAmbiente ed i Comuni di Rezzato, Borgosatollo, Mazzano e Castenedolo. \n 7.1. - Successivamente le parti hanno depositato documenti,\nmemorie e repliche nei termini di cui all\u0027art. 73 c.p.a. \n 7.2. - Il Comune di Brescia e quello di Rezzato, in particolare,\nhanno dato atto dei fatti sopravvenuti all\u0027impugnazione del\nprovvedimento, riferiti al ritrovamento all\u0027interno del sito\nestrattivo ATEg25, attualmente gestito da Panni S.r.l., di riporti\ndifformi dall\u0027autorizzazione per 153.490 mc, dallo stesso comune\ncompetente qualificati come rifiuti, in assenza di elementi che ne\ndimostrassero l\u0027origine e cioe\u0027: \n l\u0027emissione, in data 20-25 novembre 2024, delle ordinanze 317\ne 328 di rimozione dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi\nnei confronti di Gaburri S.p.a., ex operatore di cava individuato\ncome responsabile del deposito; \n la proposizione di ricorso, da parte di quest\u0027ultima\nsocieta\u0027, avverso detto provvedimento con ricorso sub RG 139/2025\ndinnanzi al TAR Brescia, nel corso del quale la domanda cautelare e\u0027\nstata rinunciata, attesa la sospensione provvisoria dell\u0027esecuzione\ndei provvedimenti da parte del Comune di Rezzato; \n la presentazione alla Provincia di Brescia, l\u00278 agosto 2024,\nda parte di Panni S.r.l. di una «istanza di variante non essenziale\nal recupero a destinazione finale dell\u0027area nord de La Castella»\nvolta alla modifica dell\u0027originario piano di recupero del fondo cava,\nal fine di mantenere in loco il quantitativo di rifiuti inerti ivi\npresente, rigettata dalla provincia per asserita incompetenza,\noggetto di impugnazione dinnanzi al TAR Brescia sub RG 915/2024; \n la presentazione alla Provincia di Brescia, in data 3\nfebbraio 2025, da parte de La Castella S.r.l. di un\u0027istanza di\nautorizzazione ex art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006 per\nl\u0027attivita\u0027 di recupero di circa 158.000 mc di rifiuti inerti, di cui\nal codice EER 170504 (terre e rocce da scavo), depositati a fondo\ncava, finalizzata alla cessazione della qualifica di rifiuto e al\nloro riutilizzo in situ per la ricostruzione del piano di fondo cava,\nsino alla quota di 121,80 m.s.l.m. e di un\u0027istanza di verifica di\nassoggettabilita\u0027 a VIA; \n l\u0027avvio del procedimento da parte della provincia con nota\ndel 28 febbraio 2025; \n la rappresentazione da parte del Comune di Rezzato\ndell\u0027improcedibilita\u0027 dell\u0027istanza, in quanto finalizzata a una\nmodifica surrettizia delle condizioni previste nel PAU per l\u0027avvio\ndei lavori di realizzazione del nuovo impianto ed al mantenimento in\nsitu di materiale difforme dall\u0027autorizzazione di cava vigente,\nanziche\u0027 al recupero ambientale del fondo cava, con la precisazione\nche gli accertamenti eseguiti documenterebbero che i rifiuti inerti\nsarebbero immersi in falda, per essere la quota d\u0027imposta degli\nstessi inferiore alla quota di massima risalita della falda indicata\ndalla proponente; \n la rappresentazione di analoghe osservazioni critiche anche\nda parte del Comune di Brescia; \n la richiesta rivolta da La Castella S.r.l. alla provincia, in\ndata 3 marzo 2025, di una proroga di dodici mesi del termine per\nl\u0027avvio dei lavori oggetto di PAU, concessa dall\u0027amministrazione con\nprovvedimento del 6 maggio 2025; \n l\u0027espletamento di una riunione tecnica, in data 10 aprile\n2025, presso la Provincia di Brescia per la valutazione delle misure\ndi soggiacenza della falda presso l\u0027ATEg25, a seguito dei dati\npiezometrici censiti da ARPA all\u0027interno dell\u0027area ATEg25 e trasmessi\nda Co.Di.Sa., attestanti quale quota massima di escursione della\nfalda, per il mese di luglio 2020, la misura di 122,95 m.s.l.m.,\nsuperiore a quella di 120,20 dichiarata da La Castella S.r.l. ed\nutilizzata per il progetto autorizzativo della discarica. \n 7.3. - Nella propria memoria di replica La Castella S.r.l. ha\neccepito: \n i). - l\u0027inammissibilita\u0027 degli atti di costituzione dei\nComuni di Mazzano, Castenedolo e Borgosatollo, nonche\u0027 di Co.Di.Sa.,\nin quanto soggetti che avrebbero potuto proporre autonomamente\nricorso avverso i provvedimenti impugnati, apparendo la notifica\neffettuata nei loro confronti dal Comune di Brescia un abuso di\nstrumento processuale; \n ii). - l\u0027inammissibilita\u0027 del ricorso per difetto di\ninteresse in capo al Comune di Brescia, che avrebbe potuto formulare\nil proprio dissenso al progetto esclusivamente secondo le forme di\ncui agli articoli 14-quater e quinquies della legge n. 241/1990 e non\nmediante l\u0027impugnativa proposta. \n 8. - Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 20 giugno\n2025, successivamente depositato, il Comune di Brescia ha impugnato\naltresi\u0027 il provvedimento n. 85192 del 6 maggio 2025 con cui la\nProvincia di Brescia ha concesso la proroga di un anno del termine di\ninizio dei lavori per l\u0027approntamento della discarica gia\u0027\nautorizzata con A.D. n. 1296 del 10 aprile 2024. \n 9. - Prima di esaminare le censure di merito, il Collegio rileva\nl\u0027infondatezza dell\u0027eccezione di inammissibilita\u0027 del ricorso\nformulata da La Castella S.r.l.: sussiste, invero, un interesse\nconcreto, diretto ed attuale in capo al Comune di Brescia, il cui\nterritorio confina con quello del Comune di Rezzato, sul quale\ninsiste il progetto de La Castella S.r.l., ritenuto fonte di\npregiudizio, anche considerata l\u0027ampiezza della legittimazione ad\nimpugnare riconosciuta a coloro che si affermino lesi da\ndeterminazioni amministrative in materia ambientale. \n Inoltre - in disparte l\u0027inconferenza del richiamo all\u0027art.\n14-quinquies legge n. 241/1990, che disciplina i rimedi per le\namministrazioni portatrici di interessi sensibili espressamente\nindicati, quale non e\u0027 il comune ricorrente - la possibilita\u0027 di\nagire in giudizio attraverso il rimedio di cui all\u0027art. 29 c.p.a. non\npuo\u0027 essere ricavata per implicito da quanto previsto dal comma II\ndell\u0027art. 14-quater legge n. 241/1990: quest\u0027ultima norma, come\nemerge dal suo tenore letterale, si limita ad attribuire alle\n«amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione\nmotivata di conclusione della conferenza» la mera facolta\u0027 di\n«sollecitare... l\u0027amministrazione procedente ad assumere\n...determinazioni in via di autotutela», in ottica deflattiva e\ncoerente con lo spirito di semplificazione proprio del modulo\nprocedimentale della conferenza di servizi, ma non gia\u0027 un rimedio\nsostitutivo rispetto alla proposizione di un\u0027azione giurisdizionale. \n Del resto, l\u0027esclusione della possibilita\u0027 di agire in giudizio\nin capo ad un soggetto - per l\u0027importanza delle conseguenze sulla sua\nsfera giuridica - deve essere oggetto di una previsione esplicita e\npuntuale e non e\u0027 suscettibile di essere ricavata dall\u0027interprete da\nuna norma, quale quella invocata, da cui non pare affatto poter\nessere ricavata l\u0027interpretazione fatta propria da La Castella S.r.l. \n 10.1. - Si puo\u0027 cosi\u0027 passare a esaminare il merito della\ncontroversia. \n 10.2. - Il ricorso introduttivo contiene nove motivi di\ndoglianza, rivolti avverso il provvedimento autorizzativo provinciale\nn. 1964 del 10 aprile 2024, cosi\u0027 compendiati: \n i). - «Questione di legittimita\u0027 costituzionale del combinato\ndisposto dell\u0027art. 10, comma 1, lettera b) n. 7) della legge\nregionale n. 36/2017 che ha introdotto il comma 7-quinquies dell\u0027art.\n2 della legge regionale n. 5/2010, e degli articoli 2, comma 3, e\nart. 4, commi 3 e 3-bis, della legge regionale n. 5/2010 per\nviolazione dell\u0027art. 117, comma 2, lettera s), e 118, comma 2 della\nCostituzione in relazione all\u0027art. 27-bis del decreto legislativo n.\n152/2006»; \n ii). - «Violazione dell\u0027art. 97 della Costituzione e del\nprincipio del giusto procedimento. Violazione e/o falsa applicazione\ndell\u0027art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006. Violazione\ndegli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), e 14-ter, comma 7, della\nlegge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.\nViolazione del principio del tempus regit actum - Eccesso di potere\nper contraddittorieta\u0027, illogicita\u0027 e irragionevolezza»; \n iii). - «Violazione e/o falsa applicazione dell\u0027art. 27-bis\ndecreto legislativo n. 152/2006 e dell\u0027art. 11 decreto del Presidente\ndella Repubblica n. 380/2001 per insussistenza della disponibilita\u0027\ndell\u0027area oggetto dell\u0027intervento - Eccesso di potere per difetto di\nistruttoria, travisamento di fatti, sviamento ed illogicita\u0027 -\nContraddittorieta\u0027 manifesta - Violazione del principio del tempus\nregit actum»; \n iv). - «Violazione dell\u0027art. 9, comma 3 della Costituzione -\nViolazione dell\u0027art. 191 Trattato fondamentale dell\u0027Unione europea e\ndell\u0027art. 3-ter del decreto legislativo n. 152/2006 recante il\nprincipio di precauzione in materia ambientale - Eccesso di potere\nper difetto di istruttoria per omesso accertamento dello stato di\nfatto - Motivazione carente e contraddittoria»; \n v). - «Eccesso di potere per conflitto di interesse.\nViolazione del principio di imparzialita\u0027 dell\u0027azione amministrativa.\nViolazione dell\u0027art. 7-bis, comma 6, del decreto legislativo n.\n152/2006. Sviamento. Motivazione carente e contraddittoria»; \n vi). - «Violazione degli articoli 15, comma 4, e 59, comma\n7-ter, della legge regionale n. 12/2005 - Eccesso di potere per\ncontraddittorieta\u0027 con il PTCP - Difetto di istruttoria e di\nmotivazione in ordine alla variante urbanistica - Violazione\ndell\u0027art. 208 decreto legislativo n. 152/2006»; \n vii). - «Violazione dell\u0027art. 179 decreto legislativo n.\n152/2006 e dell\u0027art. 20 delle N.T.A. del Programma regionale di\ngestione dei rifiuti approvato con D.G.R. n. 6408 del 23 maggio 2022\n- Difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e motivazione\ncarente e contraddittoria in ordine all\u0027\"alternativa zero\"»; \n viii). - «Violazione degli articoli 1, 4 e 6 decreto\nlegislativo n. 18/2023. Violazione dell\u0027art. 7 della direttiva UE\n2020/2184. Violazione dell\u0027art. 191 Trattato fondamentale dell\u0027Unione\neuropea e dell\u0027art. 3-ter del decreto legislativo n. 152/2006 recante\nil principio di precauzione in materia ambientale - Eccesso di potere\nper difetto di istruttoria e per travisamento di fatti in ordine alla\ntutela della risorsa idrica - Motivazione carente e contraddittoria -\nMancato coinvolgimento nella procedura autorizzatoria degli enti\ngestori della rete idrica»; \n ix). - «Violazione e/o falsa applicazione dell\u0027art. 14-ter,\ncomma 7, legge n. 241/1990. Eccesso di potere per motivazione\napparente e/o insufficiente in ordine all\u0027individuazione e alla\nvalutazione delle posizioni prevalenti». \n 10.3. - Il ricorso per motivi aggiunti, proposto per\nl\u0027annullamento del provvedimento con cui il 6 maggio 2025 la\nProvincia di Brescia ha assentito la proroga del termine di inizio\ndei lavori per la realizzazione della discarica, si affida a quattro\nmotivi di censura: \n i). - «Incompetenza assoluta della Provincia di Brescia per\naver adottato il provvedimento di proroga del termine di inizio dei\nlavori di competenza del Comune di Rezzato. Violazione e/o falsa\napplicazione dell\u0027art. 27-bis, comma 9, decreto legislativo n.\n152/2006, degli articoli 2, 13 e 15 decreto del Presidente della\nRepubblica n. 380/2001 e dell\u0027art. 32 legge regionale n. 12/2005.\nViolazione del contraddittorio procedimentale. Eccesso di potere per\ndifetto di istruttoria»; \n ii). - «Violazione dell\u0027art. 15, comma 2, decreto del\nPresidente della Repubblica n. 380/2001. Eccesso di potere per\nviolazione del principio di continuita\u0027 temporale sotteso\nall\u0027istituto della proroga dei termini»; \n iii). - «Violazione e/o falsa applicazione dell\u0027art. 15,\ncommi 2 e 2-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.\nEccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento di fatti,\nsviamento ed illogicita\u0027 - Contraddittorieta\u0027 manifesta - Motivazione\ncarente e/o insufficiente»; \n iv). - «Motivazione carente e contraddittoria - Eccesso di\npotere per illogicita\u0027, irragionevolezza e incoerenza -\nContraddittorieta\u0027 manifesta». \n 11. - Il principale e potenzialmente assorbente thema decidendum,\ntraducendosi in un vizio d\u0027incompetenza dell\u0027Autorita\u0027 emanante i\nprovvedimenti impugnati, e\u0027 contenuto nel I motivo del ricorso\nintroduttivo, in cui si chiede al Collegio di sollevare questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 2, commi 3 e 7-quinquies, della\nlegge regionale n. 5/2010, in combinato disposto con l\u0027art. 4, commi\n3 e 3-bis, della medesima legge, nella parte in cui individua nella\nprovincia l\u0027Autorita\u0027 competente al rilascio del PAUR, stabilendo «3.\nLa provincia sul cui territorio si prevede di realizzare l\u0027intervento\ne\u0027, secondo la decorrenza stabilita dall\u0027art. 14, comma 8, Autorita\u0027\ncompetente all\u0027espletamento delle procedure di VIA e di verifica di\nassoggettabilita\u0027 a VIA con riferimento ai progetti di cui all\u0027art.\n1, comma 1: a) per i quali e\u0027 competente all\u0027approvazione o\nall\u0027autorizzazione; b) individuati nella parte II dell\u0027allegato C; c)\nlocalizzati nel territorio di piu\u0027 comuni» e «7-quinquies. Le\nautorita\u0027 competenti di cui al presente articolo sono amministrazioni\nprocedenti nell\u0027ambito della conferenza di servizi di cui all\u0027art.\n27-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006 e agli articoli\n14 e seguenti della legge n. 241/1990». \n La norma sarebbe in contrasto con gli articoli 117, comma 2,\nlettera s) e 118, comma 2 della Costituzione (come modificati dalla\nlegge costituzionale n. 3/2001), avendo la regione delegato alle\nprovince le funzioni amministrative in materia di PAUR (come tale\nrientrante nella potesta\u0027 legislativa esclusiva statale ex art. 117,\ncomma 2, lettera \"s\" della Costituzione, venendo in rilievo la\n«tutela dell\u0027ambiente e dell\u0027ecosistema e dei beni culturali», che\npacificamente ricomprenderebbe la materia della gestione dei rifiuti)\nche il decreto legislativo n. 152/2006 - cd. TU dell\u0027Ambiente,\nattribuisce espressamente alle regioni, in assenza di una espressa\nprevisione normativa a livello statale che consenta tale\nriallocazione. \n Tale delega regionale, quindi, contrasterebbe con il modello di\ndistribuzione delle competenze decisionali stabilite dal legislatore\nnazionale, che ha invece attribuito, con l\u0027art. 27-bis del decreto\nlegislativo n. 152 del 2006, dette competenze esclusivamente alle\nregioni, senza prevederne una delegabilita\u0027 ulteriore, con\nconseguente violazione della riserva di competenza legislativa\nesclusiva statale stabilita dall\u0027art. 117, comma 2, lettera s) della\nCostituzione. \n Detta illegittimita\u0027 non potrebbe essere superata dalla\nprevisione di cui al comma 8 dell\u0027art. 7-bis del decreto legislativo\nn. 152/2006 (secondo cui «le regioni ... disciplinano con proprie\nleggi o regolamenti l\u0027organizzazione e le modalita\u0027 di esercizio\ndelle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA,\nnonche\u0027 l\u0027eventuale conferimento di tali funzioni o di compiti\nspecifici agli altri enti territoriali sub-regionali»), ne\u0027 dalla\nprevisione dell\u0027art. 22 decreto-legge n. 104/2023, nel testo\nconvertito ex legge n. 136/2023 (secondo cui «Le regioni possono\nconferire, con legge, le funzioni amministrative di cui agli articoli\n194, comma 6, lettera a), 208, 242 e 242-bis del decreto legislativo\n3 aprile 2006, n. 152, agli enti locali di cui all\u0027art. 114 della\nCostituzione, tenendo conto in particolare del principio di\nadeguatezza... Sono fatte salve le disposizioni regionali, vigenti\nalla data di entrata in vigore della presente disposizione, che hanno\ntrasferito le funzioni amministrative predette»), dal momento che\ntali disposizioni si limitano a facoltizzare le regioni a delegare le\nproprie competenze esclusivamente in merito al provvedimento di VIA e\nal provvedimento di AIA, ma non consentono di delegare anche la\ncompetenza unitaria al rilascio del piu\u0027 ampio PAUR di cui all\u0027art.\n27-bis decreto legislativo n. 152/2006. \n Il PAUR, infatti, sarebbe espressione di una nuova competenza a\nse\u0027 stante rispetto alla VIA e all\u0027AIA, che supera e trascende le\ndistinte competenze delle amministrazioni chiamate a partecipare alla\nconferenza di servizi: pertanto, se il legislatore nazionale avesse\ninteso consentire la delega all\u0027adozione del citato Provvedimento\nunico, oltre che della VIA e dell\u0027AIA singolarmente considerate, lo\navrebbe dovuto espressamente prevedere. Posto che alcuna disposizione\nnormativa autorizzerebbe alla riallocazione delle funzioni in materia\ndi PAUR, la delega in favore delle province operata dalla legge\nregionale n. 5/2010 contrasterebbe con l\u0027art. 117, comma 2, lettera\ns) e con l\u0027art. 118, comma 2 della Costituzione. \n 12. - Il Collegio ritiene rilevante e non manifestamente\ninfondata la questione di legittimita\u0027 costituzionale prospettata dal\nComune di Brescia. \n 13.1. - Per cio\u0027 che attiene alla rilevanza nel presente\ngiudizio, il Collegio osserva come la censura su cui la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale prospettata si riverbera sia\nevidentemente prioritaria e assorbente, rispetto a ogni altra\ndedotta, sia con il ricorso introduttivo, sia con quello per motivi\naggiunti. \n Il suo carattere pregiudiziale e\u0027, infatti, dato, piuttosto che\ndalla gradazione proposta dalla parte, della tipologia del vizio\ncensurato, vale a dire la compatibilita\u0027 della norma attributiva del\npotere esercitato dalla Provincia di Brescia con la Carta\ncostituzionale e, quindi, se sussista la competenza della provincia\nstessa ad adottare l\u0027autorizzazione impugnata, con la logica\nconseguenza che il loro accoglimento, escludendo tale competenza,\ncomporterebbe necessariamente quello del ricorso introduttivo e dei\nsuccessivi motivi aggiunti sotto tale profilo, ovverosia per difetto\nassoluto di attribuzione, con assorbimento di ogni altra censura\nformulata e con effetti invalidanti altresi\u0027 del provvedimento di\nproroga, impugnato con ricorso per motivi aggiunti. \n 13.2. - Tale conclusione e\u0027 del resto coerente con quanto\naffermato dal Consiglio di Stato per cui lo stesso potere del\nricorrente di graduare i motivi di ricorso incontra un limite nel\nvizio di incompetenza per cui «l\u0027accoglimento del ricorso\ngiurisdizionale per la riconosciuta sussistenza del vizio di\nincompetenza comporta l\u0027assorbimento degli ulteriori motivi di\nimpugnazione, in quanto la valutazione del merito della controversia\nsi risolverebbe in un giudizio meramente ipotetico sull\u0027ulteriore\nattivita\u0027 amministrativa dell\u0027organo competente, cui spetta\nl\u0027effettiva valutazione della vicenda e che potrebbe emanare, o non,\nl\u0027atto in questione e comunque, provvedere con un contenuto diverso»\n(C.d.S., A.P. n. 5 del 27 aprile 2015). \n 14.1. - Quanto al concorrente profilo della non manifesta\ninfondatezza della questione, il Collegio ritiene necessario\neffettuare le seguenti precisazioni. \n 14.2. - La riforma del titolo V della Costituzione, avvenuta con\nlegge costituzionale n. 3/2001, ha fortemente inciso sul riparto\ndelle competenze legislative tra Stato e regioni e sull\u0027allocazione\ndelle competenze amministrative. \n In merito al primo aspetto e per quanto di rilievo ai presenti\nfini, l\u0027art. 117, comma 2, lettera \"s\" della Costituzione attribuisce\nallo Stato la legislazione esclusiva nella materia «tutela\ndell\u0027ambiente, dell\u0027ecosistema e dei beni culturali». \n In merito al secondo profilo, il novellato art. 118 della\nCostituzione ha superato la previgente regola del «parallelismo delle\nfunzioni» (in base al quale il titolare del potere legislativo in una\ndeterminata materia era altresi\u0027 titolato garantirne l\u0027esecuzione in\nvia amministrativa) in favore dell\u0027allocazione delle funzioni\namministrative «ai comuni salvo che, per assicurarne l\u0027esercizio\nunitario, siano conferite a province, citta\u0027 metropolitane, regioni e\nStato, sulla base dei principi di sussidiarieta\u0027, differenziazione ed\nadeguatezza» (comma I), con la precisazione che «I comuni, le\nprovince e le citta\u0027 metropolitane sono titolari di funzioni\namministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o\nregionale, secondo le rispettive competenze» (comma II). \n La giurisprudenza costituzionale, piu\u0027 volte pronunciatasi in\nipotesi di leggi regionali che hanno allocato a livelli inferiori di\ngoverno funzioni alle stesse attribuite dalla normativa statale nella\nmateria della «tutela dell\u0027ambiente» - rientrante nella legislazione\nesclusiva statale ex art. 117, comma 2, lettera \"s\" della\nCostituzione, ha chiarito che «tale potesta\u0027 esclusiva comporta che\nil solo legislatore nazionale sia competente a definire\nl\u0027organizzazione delle corrispondenti funzioni amministrative anche\nattraverso l\u0027allocazione di competenze presso enti diversi dai comuni\n- ai quali esse devono ritenersi generalmente attribuite secondo il\ncriterio espresso dall\u0027art. 118 della Costituzione - tutte le volte\nin cui l\u0027esigenza di esercizio unitario della funzione trascenda il\nrelativo ambito territoriale di governo» e che cio\u0027 «risponde, del\nresto, a ineludibili esigenze di protezione di un bene unitario e di\nvalore primario quale e\u0027 l\u0027ambiente (sentenze n. 246 del 2017 e n.\n641 del 1987), che risulterebbero vanificate ove si riconoscesse alla\nregione la facolta\u0027 di rimetterne indiscriminatamente la cura a un\nente territoriale di dimensioni minori, in deroga alla valutazione di\nadeguatezza compiuta dal legislatore statale con l\u0027individuazione del\nlivello regionale (sentenze n. 60 del 2023 e n. 189 del 2021)» (cfr.,\nda ultimo sentenza n. 2/2024, nonche\u0027 precedenti n. 160/2023 e\n189/2021). \n La concreta collocazione delle funzioni, pertanto, non puo\u0027 che\ntrovare base nella legge, con la conseguenza, che «sara\u0027 sempre la\nlegge, statale o regionale, in relazione al riparto delle competenze\nlegislative, a operare la concreta collocazione delle funzioni, in\nconformita\u0027 alla generale attribuzione costituzionale ai comuni o in\nderoga ad essa per esigenze di \"esercizio unitario\", a livello\nsovracomunale, delle funzioni medesime» (Corte costituzionale n.\n43/2004), anche perche\u0027 il conferimento di una funzione\namministrativa al livello di governo ritenuto piu\u0027 adeguato, e\u0027\nfrutto di una specifica valutazione da parte dell\u0027ente titolare della\ncompetenza legislativa in ordine alle «concrete situazioni relative\nai diversi settori, alla luce dei principi di sussidiarieta\u0027,\ndifferenziazione ed adeguatezza in riferimento alle caratteristiche\nproprie del sistema di amministrazione locale» (Corte costituzionale,\nsentenza n. 379 del 2004). \n 14.3. - La Regione Lombardia, con l\u0027art. 10, comma 1, lettera b),\nn. 7) della legge regionale n. 36/2017 ha inserito il comma\n7-quinquies all\u0027art. 2 della legge regionale n. 5/2010, secondo cui\n«Le autorita\u0027 competenti di cui al presente articolo sono\namministrazioni procedenti nell\u0027ambito della conferenza di servizi di\ncui all\u0027art. 27-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006 e\nagli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990», cosi\u0027\nricollegandosi a quanto stabilito nel comma 3 in merito alla\ncompetenza provinciale, ovverosia che «La provincia sul cui\nterritorio si prevede di realizzare l\u0027intervento e\u0027, secondo la\ndecorrenza stabilita dall\u0027art. 14, comma 8, Autorita\u0027 competente\nall\u0027espletamento delle procedure di VIA e di verifica di\nassoggettabilita\u0027 a VIA con riferimento ai progetti di cui all\u0027art.\n1, comma 1: a) per i quali e\u0027 competente all\u0027approvazione o\nall\u0027autorizzazione; b) individuati nella parte II dell\u0027allegato C; c)\nlocalizzati nel territorio di piu\u0027 comuni». \n A livello nazionale, invece, l\u0027art. 27-bis decreto legislativo n.\n152/2006 (introdotto dal decreto legislativo n. 104/2017 e rubricato\n«Provvedimento autorizzatorio unico regionale») prevede che «Nel caso\ndi procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta\nall\u0027Autorita\u0027 competente un\u0027istanza» per il rilascio del PAUR, cosi\u0027\nindividuando nella regione l\u0027Autorita\u0027 competente. \n Difetta una espressa previsione normativa di rango statale in\nmerito alla delegabilita\u0027 di dette funzioni da parte delle regioni ad\nenti di livello piu\u0027 prossimo ai cittadini. \n Secondo Regione Lombardia la possibilita\u0027 di delega discenderebbe\ndall\u0027art. 7-bis, comma 8, decreto legislativo n. 152/2006 (parimenti\nintrodotto dal decreto legislativo n. 104/2017): l\u0027ente sostiene che\n«in assenza di indicazioni normative contrarie, nonche\u0027 in coerenza\ncon l\u0027assetto del riparto delle competenze delineato dal codice\nambiente» si debba ritenere «che il legislatore statale non abbia\ninteso operare alcuna differenza tra Autorita\u0027 competente in materia\ndi VIA e Autorita\u0027 competente in materia di PAUR e che,\nconseguentemente, abbia confermato l\u0027attribuzione alle regioni e alle\nprovince autonome la possibilita\u0027 di decentrare anche le funzioni\namministrative in materia di PAUR». A sostegno dell\u0027assunto Regione\nLombardia richiama quanto affermato dal Consiglio di Stato, ovverosia\nche «non vi e\u0027 dubbio che il decreto legislativo n. 104 del 2017,\nnell\u0027attribuire alle regioni (e alle province autonome) il potere di\nconferire le funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di\nVIA «agli altri enti territoriali sub-regionali», le abbia\nautorizzate, in astratto, anche a decentrare le funzioni\namministrative in materia di P.A.U.R.» (C.d.S., Sez. IV, 6195 del 2\nsettembre 2021). \n Il Collegio, tuttavia, non puo\u0027 escludere come manifestamente\ninfondato, l\u0027ipotizzato contrasto tra l\u0027art. 2, comma 7-quinquies,\ndella legge regionale n. 5/2010 e l\u0027art. 117, comma 2, lettera \"s\"\ndella Costituzione, in quanto: \n l\u0027art. 27-bis decreto legislativo n. 152/2006 si limita a\nstabilire che «Nel caso di procedimenti di VIA di competenza\nregionale» l\u0027istanza di rilascio del «Provvedimento autorizzatorio\nunico regionale» (PAUR) vada proposta all\u0027Autorita\u0027 competente,\novverosia alla regione - senza prevedere alcuna possibilita\u0027 di\ndelega della funzione da parte di quest\u0027ultima; \n l\u0027art. 7-bis, comma 2, decreto legislativo n. 152/2006,\nrubricato «Competenze in materia di VIA e di verifica di\nassoggettabilita\u0027 a VIA», stabilisce «Le regioni e le Province\nautonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi o\nregolamenti l\u0027organizzazione e le modalita\u0027 di esercizio delle\nfunzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA, nonche\u0027\nl\u0027eventuale conferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli\naltri enti territoriali sub-regionali. La potesta\u0027 normativa di cui\nal presente comma e\u0027 esercitata in conformita\u0027 alla legislazione\neuropea e nel rispetto di quanto previsto nel presente decreto, fatto\nsalvo il potere di stabilire regole particolari ed ulteriori per la\nsemplificazione dei procedimenti, per le modalita\u0027 della\nconsultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici\npotenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e\ndelle autorizzazioni di competenza regionale e locale, nonche\u0027 per la\ndestinazione alle finalita\u0027 di cui all\u0027art. 29, comma 8, dei proventi\nderivanti dall\u0027applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.\nIn ogni caso non sono derogabili i termini procedimentali massimi di\ncui agli articoli 19 e 27-bis»; \n quest\u0027ultima norma prevede che le regioni (e le Province\nautonome di Trento e Bolzano) disciplinino con leggi o regolamenti\n«l\u0027organizzazione e le modalita\u0027 di esercizio delle funzioni\namministrative ad esse attribuite in materia di VIA», attribuendo\naltresi\u0027 il potere di un «eventuale conferimento di tali funzioni\n(ovverosia in materia di VIA) o di compiti specifici agli altri enti\nterritoriali sub-regionali»; con riferimento alla potesta\u0027 normativa\nil legislatore nazionale ha specificato che essa debba essere\nesercitata in conformita\u0027 alle legislazione europea (essendo il\ndecreto legislativo n. 104/2017 che ha introdotto la previsione in\nesame attuazione della direttiva 2014/52/UE) e nel rispetto del TU\ndell\u0027Ambiente, salva la possibilita\u0027 «di stabilire regole particolari\ned ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per le\nmodalita\u0027 della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti\npubblici potenzialmente interessati, per il coordinamento dei\nprovvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e\nlocale, nonche\u0027 per la destinazione alle finalita\u0027 di cui all\u0027art.\n29, comma 8, dei proventi derivanti dall\u0027applicazione delle sanzioni\namministrative pecuniarie», senza tuttavia poter derogare ai «termini\nprocedimentali massimi di cui agli articoli 19 e 27-bis»; \n difetta una previsione espressa circa la possibilita\u0027 che le\nregioni (e le province autonome), titolari della funzione di rilascio\ndel Provvedimento di autorizzazione unica regionale - cd. PAUR,\npossano, a loro volta, delegare tali funzioni ad enti di livello di\ngoverno inferiore; \n tale previsione non pare ricavabile, per implicito, dal\npredetto art. 7-bis, comma 8, decreto legislativo n. 152/2006, in\nquanto: i) secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale\n«Posto che la predeterminazione normativa della distribuzione dei\ncompiti costituisce una proiezione del principio di legalita\u0027, che,\nai sensi dell\u0027art. 97 della Costituzione, regola l\u0027agire\namministrativo, l\u0027attitudine della delega a modificare la competenza\nne giustifica il condizionamento al duplice presupposto della\ntitolarita\u0027 originaria, in capo al conferente, del potere che ne\nforma oggetto e dell\u0027espressa previsione e delimitazione ad opera\ndella stessa fonte normativa che attribuisce la competenza a\ndelegare» (§ 6.1. della sentenza n. 189/2021); ii) il richiamo che\nl\u0027ultimo periodo di tale norma effettua all\u0027art. 27-bis del decreto\nlegislativo n. 152/2006 deve ritenersi riferito alla «potesta\u0027\nnormativa» di regioni e province autonome e non gia\u0027 al conferimento\ndelle funzioni amministrative in materia di VIA, militando in tal\nsenso la lettera della norma (che non consente la deroga dei termini\nprocedimentali, chiaramente riferita al potere regolatorio), oltre\nche il costrutto sintattico del periodo; iii) il rilievo che il PAUR\nsia un procedimento finalizzato a semplificare e velocizzare la VIA\ndi competenza regionale non consente di affermare che la\ndelegabilita\u0027 di quest\u0027ultima - espressamente consentita dal\nlegislatore statale - implichi, per implicito, la delegabilita\u0027 del\nPAUR stesso, giacche\u0027 «Esso ha, dunque, una natura per cosi\u0027 dire\nunitaria, includendo in un unico atto i singoli titoli abilitativi\nemessi a seguito della conferenza di servizi che, come noto, riunisce\nin unica sede decisoria le diverse amministrazioni competenti... il\nProvvedimento unico regionale non e\u0027 quindi un atto sostitutivo,\nbensi\u0027 comprensivo delle altre autorizzazioni necessarie alla\nrealizzazione del progetto. Evidente, allora, la riconducibilita\u0027\ndella disposizione alla competenza esclusiva in materia ambientale,\nai sensi dell\u0027art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione»\n(Corte costituzionale, sentenza n. 198/2018), costituendo un quid\npluris rispetto alla VIA. \n Cio\u0027 posto, il Collegio - ritenuto che l\u0027art. 117, comma 2,\nlettera s) della Costituzione e le norme statali passate in rassegna\nconfermano che le province, nella loro qualita\u0027 di enti esponenziali\ndella relativa comunita\u0027, non sono titolari, in materia ambientale,\ndi funzioni amministrative proprie - e\u0027 dell\u0027avviso che il\nlegislatore regionale lombardo, nell\u0027attribuire alle province le\nfunzioni di rilascio del PAUR di cui all\u0027art. 2, comma 7-quinquies,\nlegge regionale n. 5/2010, abbia introdotto un modello di\ndistribuzione delle competenze decisionali che viola la riserva della\ncompetenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela\ndell\u0027ambiente e dell\u0027ecosistema, in quanto contrastante con l\u0027art.\n27-bis del decreto legislativo n. 152/2006, che disciplina il\nProvvedimento autorizzatorio unico regionale con riferimento ai soli\nprogetti sottoposti a VIA di competenza regionale: appare, quindi,\npregiudicata «la legittimazione del solo legislatore nazionale a\ndefinire l\u0027organizzazione delle corrispondenti funzioni\namministrative anche attraverso l\u0027allocazione di competenze presso\nenti diversi dai comuni - ai quali devono ritenersi generalmente\nattribuite secondo il criterio espresso dall\u0027art. 118, primo comma\ndella Costituzione - tutte le volte in cui l\u0027esigenza di esercizio\nunitario della funzione trascenda tale ambito territoriale di\ngoverno» (Corte costituzionale, sentenza n. 189/2021, nonche\u0027 n.\n160/2023 e n. 2/2024). \n L\u0027art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione, nello\nstabilire che lo Stato ha legislazione esclusiva nella materia della\n«tutela dell\u0027ambiente, dell\u0027ecosistema e dei beni culturali»,\nfornisce una chiara e univoca indicazione della fonte legislativa\nlegittimata ad operare, in via esclusiva, la distribuzione delle\nconnesse funzioni amministrative tra i vari livelli territoriali,\nsicche\u0027 deve escludersi che il codice dell\u0027ambiente, nel conferire\nalle regioni la relativa competenza, ne abbia anche consentito\nl\u0027allocazione ad un diverso livello amministrativo: va esclusa,\npertanto, la possibilita\u0027 di delegare tali funzioni alle province\ncosti\u0027 insistenti, anche qualora il progetto oggetto di\nautorizzazione unica sia «localizzato nel territorio di piu\u0027 comuni»\n(cfr. art. 2, comma 3, legge regionale n. 5/2010). \n Depone, in tal senso, anche una lettura combinata con l\u0027art. 118\ndella Costituzione, il quale prevede, infatti, che in generale «le\nfunzioni amministrative sono attribuite ai comuni» a meno che le\nstesse «per assicurare l\u0027esercizio unitario, siano conferite a\nprovince, citta\u0027 metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei\nprincipi di sussidiarieta\u0027, differenziazione e adeguatezza»: in tal\nmodo il legislatore costituzionale ha inteso introdurre un elemento\ndi elasticita\u0027 nell\u0027attribuzione delle funzioni amministrative,\ncorrelato alle esigenze unitarie di esercizio «sovraterritoriale»\ndelle medesime, attraverso la valorizzazione dei predetti canoni di\nsussidiarieta\u0027 verticale, differenziazione e adeguatezza, quali\ncriteri guida della diversa distribuzione delle competenze. \n A supporto della dedotta incompatibilita\u0027 milita anche la gia\u0027\nrichiamata decisione della Corte costituzionale (n. 189/2021), sopra\ncitata, la quale, in omaggio ad un orientamento giurisprudenziale\nconsolidato, ha ribadito che nelle materie riservate dalla\nCostituzione alla competenza legislativa dello Stato, una discrasia\nnormativa tra la norma statale (che stabilisce un determinato assetto\ndi attribuzione delle funzioni) e la norma regionale (che finisce per\nalterarne, entro il proprio ambito territoriale, il riparto)\ngiustifica di per se\u0027 l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale di quest\u0027ultima\nper violazione dell\u0027art. 117, comma 2, lettera s), che a livello\ncostituzionale ne attribuisce la disciplina al legislatore nazionale. \n Quanto fin qui osservato induce a concludere nuovamente che,\nnella materia della «tutela dell\u0027ambiente e dell\u0027ecosistema», non\npossono essere ammesse iniziative del legislatore regionale di\nregolamentazione, nel proprio ambito territoriale, delle funzioni\namministrative che modifichino l\u0027assetto delle competenze come\ndelineato dalla legge statale, ponendosi la relativa normativa quale\nlimite inderogabile anche da parte regioni (cfr. Corte costituzionale\nn. 314 del 2009 e n. 62 del 2008). \n Alla luce delle considerazioni sin qui esposte il Collegio\nsottopone alla Corte, poiche\u0027 rilevante e non manifestamente\ninfondata, la questione di legittimita\u0027 costituzionale concernente il\ncontrasto dell\u0027art. 2, comma 7-quinquies, della legge regionale n.\n5/2010 con l\u0027art. 117, comma 2, lettera \"s\" della Costituzione, nella\nparte in cui attribuisce alle province le funzioni amministrative, in\nmateria di rilascio del PAUR, che il legislatore statale ha, con\nl\u0027art. 27-bis decreto legislativo n. 152/2006, attribuito\nesclusivamente alle regioni. \n 15. - Alla luce di quanto esposto, il Collegio dispone la\nsospensione del presente giudizio e la rimessione della predetta\nquestione alla Corte costituzionale, ai sensi dell\u0027art. 23 della\nlegge 11 marzo 1953, n. 87. \n\n \n P.Q.M. \n \n Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - Sezione\nstaccata di Brescia (Sezione prima) rimette alla Corte costituzionale\nla questione di legittimita\u0027 costituzionale illustrata in\nmotivazione, relativa all\u0027art. 2, comma 7-quinquies, della legge\ndella Regione Lombardia 2 febbraio 2010, n. 5. \n Dispone, conseguentemente, la sospensione del presente giudizio,\ncon rinvio al definitivo per ogni ulteriore statuizione in rito, nel\nmerito e sulle spese di lite, e l\u0027immediata trasmissione degli atti\nalla Corte costituzionale. \n Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza venga\nnotificata alle parti in causa e al Presidente della Giunta regionale\ndella Lombardia e che venga comunicata al Presidente del Consiglio\nregionale della Lombardia. \n Cosi\u0027 deciso in Brescia nella Camera di consiglio del giorno 16\nluglio 2025 con l\u0027intervento dei magistrati: \n Angelo Gabbricci, Presidente; \n Alessandro Fede, referendario; \n Francesca Siccardi, referendario, estensore. \n \n Il Presidente: Gabbricci \n \n \n L\u0027estensore: Siccardi","elencoNorme":[{"id":"63840","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"lrlo","denominaz_legge":"legge della Regione Lombardia","data_legge":"02/02/2010","data_nir":"2010-02-02","numero_legge":"5","descrizionenesso":"","legge_articolo":"2","specificaz_art":"","comma":"7","specificaz_comma":"quinquies","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":""}],"elencoParametri":[{"id":"80170","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"lett.s)","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80204","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"dlgs","descriz_costit":"decreto legislativo","numero_legge":"152","data_legge":"03/04/2006","articolo":"27","specificaz_art":"bis","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo;152~art27","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54967","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Regione Lombardia","data_costit_part":"","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"C","descrizione_tipologia_parte":"Controparte","sigla_parte":""},{"id":"54968","num_progressivo":"","nominativo_parte":"La Castella srl","data_costit_part":"","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"C","descrizione_tipologia_parte":"Controparte","sigla_parte":""},{"id":"55041","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Regione Lombardia","data_costit_part":"26/11/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"C","descrizione_tipologia_parte":"Controparte","sigla_parte":""},{"id":"55064","num_progressivo":"","nominativo_parte":"La Castella srl","data_costit_part":"05/12/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"C","descrizione_tipologia_parte":"Controparte","sigla_parte":""},{"id":"55066","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Comune di Brescia","data_costit_part":"05/12/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":""},{"id":"55072","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Comune di Rezzato","data_costit_part":"09/12/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":""},{"id":"55075","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Comune di Borgosatollo","data_costit_part":"09/12/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":""},{"id":"55076","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Comune di Castenedolo","data_costit_part":"09/12/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":""},{"id":"55077","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Comune di Mazzano","data_costit_part":"09/12/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":""}]}}" ] ] |
|