GET https://cc.strategiedigitali.net/scheda-ordinanza/2025/219

HTTP Client

1 Total requests
0 HTTP errors

Clients

http_client 1

Requests

POST https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/219
Request options
[
  "headers" => [
    "Content-Type" => "application/json"
  ]
  "auth_basic" => [
    "corteservizisito"
    "corteservizisito,2021+1"
  ]
]
Response 200
[
  "info" => [
    "header_size" => 166
    "request_size" => 301
    "total_time" => 0.239491
    "namelookup_time" => 0.000435
    "connect_time" => 0.031128
    "pretransfer_time" => 0.074293
    "size_download" => 66089.0
    "speed_download" => 276523.0
    "starttransfer_time" => 0.074318
    "primary_ip" => "66.22.43.24"
    "primary_port" => 443
    "local_ip" => "65.108.230.242"
    "local_port" => 38454
    "http_version" => 3
    "protocol" => 2
    "scheme" => "HTTPS"
    "appconnect_time_us" => 74203
    "connect_time_us" => 31128
    "namelookup_time_us" => 435
    "pretransfer_time_us" => 74293
    "starttransfer_time_us" => 74318
    "total_time_us" => 239491
    "start_time" => 1765352617.1472
    "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/219"
    "pause_handler" => Closure(float $duration) {#830
      class: "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse"
      use: {
        $ch: CurlHandle {#809 …}
        $multi: Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#797 …}
        $execCounter: -9223372036854775808
      }
    }
    "debug" => """
      *   Trying 66.22.43.24...\n
      * TCP_NODELAY set\n
      * Connected to ws.cortecostituzionale.it (66.22.43.24) port 443 (#0)\n
      * ALPN, offering h2\n
      * ALPN, offering http/1.1\n
      * successfully set certificate verify locations:\n
      *   CAfile: /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt\n
        CApath: none\n
      * SSL connection using TLSv1.3 / TLS_AES_256_GCM_SHA384\n
      * ALPN, server accepted to use h2\n
      * Server certificate:\n
      *  subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n
      *  start date: Nov 19 00:00:00 2024 GMT\n
      *  expire date: Dec 20 23:59:59 2025 GMT\n
      *  subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n
      *  issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n
      *  SSL certificate verify ok.\n
      * Using HTTP2, server supports multi-use\n
      * Connection state changed (HTTP/2 confirmed)\n
      * Copying HTTP/2 data in stream buffer to connection buffer after upgrade: len=0\n
      * Using Stream ID: 1 (easy handle 0x16ac0b0)\n
      > POST /servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/219 HTTP/2\r\n
      Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n
      Content-Type: application/json\r\n
      Accept: */*\r\n
      Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n
      User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n
      Accept-Encoding: gzip\r\n
      Content-Length: 0\r\n
      \r\n
      * Connection state changed (MAX_CONCURRENT_STREAMS == 128)!\n
      < HTTP/2 200 \r\n
      < content-type: application/json;charset=UTF-8\r\n
      < cache-control: no-cache\r\n
      < pragma: no-cache\r\n
      < content-encoding: UTF-8\r\n
      < date: Wed, 10 Dec 2025 07:43:37 GMT\r\n
      < \r\n
      """
  ]
  "response_headers" => [
    "HTTP/2 200 "
    "content-type: application/json;charset=UTF-8"
    "cache-control: no-cache"
    "pragma: no-cache"
    "content-encoding: UTF-8"
    "date: Wed, 10 Dec 2025 07:43:37 GMT"
  ]
  "response_content" => [
    "{"dtoOrdinanza":{"anno":"2025","numero":"219","numero_parte":"1","autorita":"Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - Sezione distaccata di Brescia","localita_autorita":"","data_deposito":"09/10/2025","data_emissione":"","data_gazzetta":"19/11/2025","numero_gazzetta":"47","anno_decisione":"","numero_decisione":"","data_seduta":"","descrizione_fissazione":"","stato_fissazione":"","relatore":"","oggetto_lungo":"\u003cp\u003eAmbiente – Rifiuti – Norme della Regione Lombardia – Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) – Autorità competenti – Previsione che le province sono amministrazioni procedenti nell’ambito della conferenza di servizi regolata dall’art. 27-bis, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006 e dagli artt. 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990, la cui determinazione motivata di conclusione con esito favorevole costituisce provvedimento autorizzatorio unico regionale – Denunciata introduzione, da parte del legislatore regionale, di un modello di distribuzione delle competenze decisionali in contrasto con la disciplina statale di riferimento che non prevede la possibilità, per le regioni titolari della funzione di rilascio del predetto provvedimento, di allocare, a loro volta, tali funzioni a enti di livello di governo inferiore – Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Legge della Regione Lombardia 2 febbraio 2010, n. 5, art. 2, comma 7-quinquies.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Costituzione art. 117, secondo comma, lettera s); decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152, art. 27-bis.\u003c/p\u003e","prima_parte":"Comune di Brescia e altri","prima_controparte":"Provincia di Brescia","altre_parti":"Regione Lombardia, La Castella srl, Regione Lombardia, La Castella srl, Comune di Brescia, Comune di Rezzato, Comune di Borgosatollo, Comune di Castenedolo, Comune di Mazzano","testo_atto":"N. 219 ORDINANZA (Atto di promovimento) 09 ottobre 2025\n\r\nOrdinanza del 9 ottobre 2025 del Tribunale  amministrativo  regionale\nper la Lombardia - Sezione staccata di Brescia sul  ricorso  proposto\ndal Comune di Brescia e altri contro  la  Provincia  di  Brescia,  la\nRegione Lombardia e La Castella S.r.l.. \n \nAmbiente - Rifiuti - Norme della Regione  Lombardia  -  Provvedimento\n  autorizzatorio unico regionale  (PAUR)  -  Autorita\u0027  competenti  -\n  Previsione  che  le  province   sono   amministrazioni   procedenti\n  nell\u0027ambito della conferenza di servizi regolata dall\u0027art.  27-bis,\n  comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006 e dagli  artt.  14  e  seguenti\n  della legge n. 241 del 1990,  la  cui  determinazione  motivata  di\n  conclusione  con   esito   favorevole   costituisce   provvedimento\n  autorizzatorio unico regionale. \n- Legge della Regione Lombardia 2  febbraio  2010,  n.  5  (Norme  in\n  materia di  valutazione  di  impatto  ambientale),  art.  2,  comma\n  7-quinquies. \n\n\r\n(GU n. 47 del 19-11-2025)\n\r\n \n       IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA \n             Sezione staccata di Brescia (Sezione prima) \n \n    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di\nregistro  generale  507  del  2024,  integrato  da  motivi  aggiunti,\nproposto da Comune di Brescia, in persona del  sindaco  pro  tempore,\nrappresentato e difeso dagli  avv.ti  Francesca  Moniga  e  Francesco\nValente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di  giustizia\ne domicilio eletto presso lo studio della prima in Brescia,  corsetto\nS. Agata, 11/B; \n    Contro: \n        Provincia di Brescia, in persona  del  legale  rappresentante\npro tempore,  rappresentata  e  difesa  dagli  avv.ti  Magda  Poli  e\nRaffaella Rizzardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di\ngiustizia e domicilio eletto presso lo studio della prima in Brescia,\nPalazzo Broletto piazza Paolo VI, 29; \n        Regione Lombardia, in persona del legale  rappresentante  pro\ntempore,  rappresentata  e  difesa  dall\u0027avv.  Piera   Pujatti,   con\ndomicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia  e  domicilio\neletto presso lo studio dell\u0027avv. Donatella  Mento  in  Brescia,  via\nCipro, 30; \n    Nei confronti: \n        La Castella S.r.l., in persona del legale rappresentante  pro\ntempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti  Domenico  Bezzi,  Mauro\nRenna e Nicola  Sabbini,  con  domicilio  digitale  come  da  PEC  da\nRegistri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio  del  primo\nin Brescia, via Diaz, 13/C; \n        ATS Brescia, Agenzia regionale protezione ambiente  (ARPA)  -\nLombardia, Associazione nazionale Legambiente Onlus,  non  costituiti\nin giudizio; \n    E con l\u0027intervento di: \n        Comune  di  Rezzato,  Comune  di   Castenedolo,   Comune   di\nBorgosatollo e Comune di Mazzano in persona  del  rispettivo  sindaco\npro tempore, rappresentati e  difesi  dall\u0027avv.  Mario  Gorlani,  con\ndomicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia  e  domicilio\neletto presso il suo studio in Brescia, via Romanino, 16; \n        Comitato Difesa Salute Ambiente - Co.Di.Sa. Odv,  in  persona\ndel  legale  rappresentante  pro  tempore,  rappresentato  e   difeso\ndall\u0027avv. Carlo Capretti, con  domicilio  digitale  come  da  PEC  da\nRegistri di giustizia; \n    Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: \n    per l\u0027annullamento \n        a) della determinazione  dirigenziale  n.  1296/2024  del  10\naprile  2024  della  Provincia  di  Brescia,  Settore  sostenibilita\u0027\nambientale e protezione civile, che ha disposto di adottare, ai sensi\ndell\u0027art. 27-bis decreto legislativo n. 152/2006,  la  determinazione\nmotivata di conclusione con esito  favorevole  della  conferenza  dei\nservizi decisoria,  costituente  Provvedimento  autorizzatorio  unico\n(PAU) per il progetto di un impianto  integrato  per  lo  smaltimento\n(D1) di rifiuti non pericolosi per un totale di 905.000  mc  sita  in\nComune di Rezzato (BS), loc. Cascina Castella; \n        b)  di  tutte  le  singole   autorizzazioni   contestualmente\nrilasciate  e  ricomprese  nel  PAU,  tra   cui   la   pronuncia   di\ncompatibilita\u0027  ambientale,  l\u0027Autorizzazione  integrata   ambientale\n(AIA)  ai  sensi  degli  articoli  29-quater  e   29-sexies   decreto\nlegislativo n. 152/2006  per  la  categoria  di  cui  al  punto  5.4.\ndell\u0027allegato VIII e per la sottocategoria di discarica  per  rifiuti\ninorganici   a   basso   contenuto   organico    o    biodegradabile,\nl\u0027Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di  un  impianto\ndi produzione FER  ai  sensi  dell\u0027art.  12  decreto  legislativo  n.\n387/2003, il permesso  di  costruire  acquisito  ai  sensi  dell\u0027art.\n14-ter,  comma  7,  legge  n.  241/1990,  il  giudizio   di   impatto\npaesistico; \n        c) delle relazioni tecniche istruttorie denominate  «Allegato\nVIA», «Allegato Tecnico AIA», «Allegato  Tecnico  AU/FER»,  «Allegato\nEdilizia e Titoli Comunali» e «Allegato Derivazioni Acque»; \n        d) di tutti gli atti del  procedimento,  compresi  i  verbali\ndelle conferenze di servizio del 29 giugno 2021, 20  marzo  2023,  19\nluglio 2023 e 27 settembre 2023, e ogni altro  atto  presupposto  e/o\nconseguente, anche se allo stato di contenuto non noto. \n    Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati  dal  Comune  di\nBrescia il 20 giugno 2025: \n    per l\u0027annullamento \n        e) del  provvedimento  p.g.  85192/2025  del  6  maggio  2025\nadottato  dal  direttore  del  Settore  sostenibilita\u0027  ambientale  e\nprotezione civile della Provincia di Brescia (doc.  n.  84),  che  ha\nconcesso la proroga di un anno del termine di inizio dei  lavori  per\nl\u0027approntamento della discarica  in  Comune  di  Rezzato  (BS),  loc.\nCascina Castella autorizzata con A.D. n. 1296/2024 del 10 aprile 2024\ndella Provincia di Brescia; \n    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; \n    Visti gli atti di costituzione in  giudizio  della  Provincia  di\nBrescia, della Regione Lombardia, di La Castella S.r.l.,  dei  Comuni\ndi Rezzato,  Castenedolo,  Borgosatollo  e  Mazzano  e  del  Comitato\nCo.Di.Sa. Odv; \n    Visti  l\u0027art.  134  della  Costituzione,  l\u0027art.  1  della  legge\ncostituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l\u0027art. 23 della legge 11 marzo\n1953, n. 87; \n    Visto l\u0027art. 79, comma 1, c.p.a.; \n    Visti tutti gli atti della causa; \n    Relatore nell\u0027udienza pubblica  del  giorno  16  luglio  2025  la\ndott.ssa Francesca Siccardi e uditi per le  parti  i  difensori  come\nspecificato nel verbale. \n    1. - Nel gennaio 2021 La Castella S.r.l. (gia\u0027  Castella  S.r.l.)\ndeposito\u0027 un\u0027istanza per il rilascio del Provvedimento autorizzatorio\nunico (PAU), ai sensi dell\u0027art. 27-bis  del  decreto  legislativo  n.\n152/2006, relativo ad un progetto per la realizzazione di un impianto\nintegrato per lo smaltimento (D1) di rifiuti non pericolosi, con  per\nuna volumetria complessiva pari a 905.000 mc, comprendente  attivita\u0027\ndi deposito preliminare (D15) dei rifiuti non pericolosi in ingresso,\ndel percolato e delle acque meteoriche di prima pioggia e di recupero\nenergetico  da  fonti  rinnovabili  (R1):  tale  PAU  avrebbe  dovuto\nincludere la pronuncia di compatibilita\u0027 ambientale, l\u0027Autorizzazione\nintegrata ambientale (AIA), ai sensi dell\u0027art. 29-quater e sexies del\ndecreto  legislativo  n.  152/2006  per  installazione  IPPC  per  la\ncategoria 5.4 dell\u0027allegato VIII alla parte  II  del  medesimo  testo\nnormativo,  nonche\u0027  l\u0027Autorizzazione  unica   alla   costruzione   e\nall\u0027esercizio di un nuovo impianto di produzione di energia da  fonti\nrinnovabili  (FER)  ai  sensi  dell\u0027art.  12,  comma  3  del  decreto\nlegislativo n. 387/2003. \n    2.1. - L\u0027istanza del 2021 era stata  preceduta  da  due  analoghe\nrichieste. \n    2.2.  -  Il  20  luglio  2011,  infatti,  Castella  S.r.l.  aveva\npresentato un primo progetto per  la  realizzazione  di  un  impianto\nintegrato di recupero e smaltimento di rifiuti  non  pericolosi,  con\nannesso impianto di smaltimento e di produzione di energia  elettrica\nda fonte rinnovabile nel Comune di Rezzato (localita\u0027  La  Castella),\nper  una  volumetria   complessiva   di   1.890.000   mc.,   valutato\nnegativamente, sotto il profilo della compatibilita\u0027  ambientale,  da\nRegione Lombardia con provvedimento dell\u00278 febbraio  2016,  impugnato\ndalla societa\u0027 presso il TAR Brescia. \n    Il ricorso era stato rigettato con sentenza n. 153 del 2 febbraio\n2017, passata in giudicato, per la quale il provvedimento di  diniego\nera   immune   dai   vizi   denunciati,   in   considerazione   della\n«delicatissima e fragilissima situazione del  territorio  coinvolto»,\nche, unitamente alle lacune progettuali, rendeva «la scelta  compiuta\nsufficientemente ponderata alla luce dei pregnanti valori in gioco». \n    2.3.1. - Successivamente, a dicembre  2016,  La  Castella  S.r.l.\n(gia\u0027 Castella S.r.l.) aveva presentato, questa volta alla  Provincia\ndi Brescia, nel frattempo divenuta competente in  tale  materia,  una\nseconda istanza  per  la  Valutazione  di  impatto  ambientale  e  la\ncontestuale  Autorizzazione  integrata  ambientale  (AIA),   per   la\nrealizzazione di diversa  discarica  di  rifiuti  non  pericolosi  ed\nannesso impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile da\nrealizzarsi nella medesima localita\u0027 - c.d. Cascina Castella,  in  un\nlotto  confinante  con  quello  oggetto  del  primo  progetto  e  con\nriduzione della volumetria totale di rifiuti in mc. 905.000. \n    2.3.2. - La provincia accolse la nuova istanza, ma i  conseguenti\ndecreti  di  compatibilita\u0027  ambientale   del   progetto,   l\u0027AIA   e\nl\u0027autorizzazione  alla  discarica  furono  impugnati  dal  Comune  di\nRezzato dinnanzi a questo TAR, che respinse il ricorso  con  sentenza\nn. 570 del 13 giugno 2019, riformata dal Consiglio di  Stato  con  la\npronuncia n. 4893 del 3 agosto 2020, che annullo\u0027 gli atti  impugnati\nravvisando un vizio istruttorio per «mancata  effettiva  ponderazione\ndegli effetti  derivanti  dalla  localizzazione  della  discarica  di\nrifiuti non pericolosi rispetto  ad  un  contesto  territoriale  gia\u0027\ngravemente pregiudicato a livello ambientale e sottoposto  a  fattori\ndi  rischio  e  di  pressione  fortemente   impattanti»,   incompleta\nvalutazione  del  tema  «alternativa  zero»  anche   per   inadeguato\napprofondimento    circa    la    possibile     realizzazione     del\ntermovalorizzatore e carenze motivazionali. \n    3. - Il progetto di cui alla terza istanza, di  cui  si  e\u0027  dato\natto al punto 1, prevede la localizzazione dell\u0027impianto nel medesimo\nsito delle due richieste precedenti, ovverosia quello della localita\u0027\nCastella, ai mappali 1, 6, 13, 14, 16, 46, 47, 48, 50, 52,  55  e  56\ndel foglio n. 33  del  Comune  di  Rezzato,  che  ricade  all\u0027interno\ndell\u0027ATEg25 del Piano Cave previgente della Provincia  di  Brescia  -\nSettore sabbie e ghiaia, confinante ad ovest con  il  territorio  del\nComune di Brescia, e include altresi\u0027 la realizzazione di  una  nuova\ninstallazione di produzione di energia da fonti rinnovabili. \n    4. - Il procedimento esitato nell\u0027atto dirigenziale impugnato con\nil ricorso in esame ha avuto una durata di circa tre  anni  e  mezzo,\nessendosi  rese  necessarie  ben  quattro  conferenze   di   servizi,\ninframezzate da diverse  sospensioni  procedimentali  per  consentire\nl\u0027espletamento di indagini ambientali nel sito oggetto di intervento. \n    In particolare, per quanto di rilievo ai fini di causa: \n        il 29 giugno 2021 si e\u0027 tenuta la prima seduta di  conferenza\ndi servizi istruttoria, cui ha fatto seguito, il 12 luglio  2021,  un\nsopralluogo  presso  l\u0027area  di  localizzazione  dell\u0027impianto  e  la\nproduzione di documentazione integrativa  da  parte  di  La  Castella\nS.r.l., come richiesto dalla provincia; \n        quest\u0027ultima,  ha  quindi  pubblicato  un  nuovo  avviso   al\npubblico,  in  data  22  febbraio  2022,   assegnando   termine   per\nosservazioni; \n        il Comitato Difesa Salute Ambiente (d\u0027ora in poi  Co.Di.Sa.),\npoi costituitosi nel giudizio, ed i Comuni di  Mazzano,  Castenedolo,\nBrescia,  Borgosatollo  e  Rezzato   hanno   proposto   osservazioni,\nrappresentando quest\u0027ultimo che, a seguito di campionamenti  eseguiti\npresso l\u0027area  di  cava  sarebbe  emersa  la  presenza  di  materiali\ncontaminati; \n        la Provincia di Brescia, pertanto, in data 30 marzo 2022,  ha\ndisposto la sospensione del procedimento, riattivato  con  successiva\nnota del 31 maggio 2022, chiedendo al  contempo  alla  proponente  di\nprocedere  alla  definizione  dello  stato  di  fatto   dell\u0027area   e\nsospendendo nuovamente il procedimento con note del 15  luglio  2022,\n14 ottobre 2022 e 13 dicembre 2022; \n        nel  frattempo  Panni  S.r.l.  -   che   svolge   l\u0027attivita\u0027\nestrattiva  in  loco  -  in  contraddittorio  con  ARPA   ha   svolto\nun\u0027indagine ambientale avente per oggetto  la  caratterizzazione  dei\nmateriali di riporto  presenti  sul  fondo  e  dei  terreni  naturali\nsottostanti, nonche\u0027 delle acque sotterranee, da  cui  e\u0027  emersa  la\npresenza di  un  quantitativo  di  riporti  pari  a  153.490  mc,  il\nritrovamento di frammenti di eternit ed il riscontro  di  superamenti\ndelle CSC della colonna A della tabella 1 dell\u0027allegato 5 al titolo V\ndella parte IV del decreto legislativo n. 152/2006 in alcune  trincee\nnell\u0027«area  nord»,  nonche\u0027  superamenti  delle   CSC   delle   acque\nsotterranee per il parametro 1, 2, 3-tricloropropano  nel  piezometro\nPz.21.r.; \n        con nota del  30  dicembre  2022  il  Comune  di  Rezzato  ha\npresentato  osservazioni  sugli   esiti   dell\u0027indagine   ambientale,\nevidenziando la sussistenza di  uno  stato  di  fatto  dell\u0027area  non\nconforme alle autorizzazioni di cava, sia sotto il  profilo  di  fine\nescavazione,  sia  sotto  quello  del  ripristino  del   fondo   cava\napprovato; \n        con nota del 2 febbraio 2023 la provincia  ha  riattivato  il\nprocedimento, convocando la prima conferenza di servizi decisoria per\nla data del 1° marzo 2023; \n        con nota del 28 febbraio 2023 ARPA  ha  evidenziato  che  «le\nipotesi tecniche/progettuali sulle quasi si basa  l\u0027intero  progetto,\nin  particolare  quelle  relative  alla  definizione  del  piano   di\nriferimento della discarica a partire dalla quota di ripristino della\ncava  autorizzata,  risultano,  alla   luce   degli   approfondimenti\ncondotti,  non  verificabili  e  pertanto  non  valutabili  ai   fini\nistruttori» e che «i risultati delle  indagini,  finora  eseguite  in\nsito, delineano un potenziale  scenario  amministrativo  dagli  esiti\nincerti, che potrebbe ridefinire i presupposti ambientali  e  tecnici\nsu cui il progetto stesso si  basa»,  demandando  alla  provincia  le\nvalutazioni di detti aspetti; \n        nel corso della conferenza di servizi del 1°  marzo  2023  la\nprovincia  ha  ritenuto  di  non   potere   ricondurre   «l\u0027eventuale\nrisoluzione delle problematiche connesse  all\u0027attivita\u0027  di  recupero\ndell\u0027area estrattiva all\u0027interno del procedimento di PAU,  in  quanto\nnon prevista dal progetto e i  soggetti  coinvolti  sono  diversi  da\nquelli  dei  soggetti  proponenti...   la   risoluzione   di   queste\nproblematiche, una volta terminati tutti gli accertamenti  del  caso,\ndeve  essere  valutata  da   parte   delle   autorita\u0027   competenti»,\nrichiedendo comunque alla proponente  di  fornire  un  cronoprogramma\nrelativo alle tempistiche certe per la realizzazione della  discarica\ne la dimostrazione che i presupposti  progettuali  e  di  valutazione\nambientale non sono venuti meno e siano confermati; \n        in data 4 luglio 2023 e 19 luglio  2023  si  sono  tenute  la\nseconda e la terza seduta della conferenza di servizi decisoria,  con\ntrasmissione  da  parte  di  ARPA  del  proprio  contributo   tecnico\nscientifico e parere sul Piano di monitoraggio; \n        con nota dell\u002711 settembre  2023  il  Comune  di  Rezzato  ha\ntrasmesso indicazioni sulle opere compensative, confermando  comunque\nla contrarieta\u0027 al progetto, ribadito in via definitiva con nota  del\n27 settembre 2023; \n        nella data del  27  settembre  2023  si  e\u0027  tenuta  l\u0027ultima\nconferenza di servizi, poi aggiornata al 6 ottobre 2023; \n        infine,  il  10  aprile  2024  la  Provincia  di  Brescia  ha\nrilasciato il provvedimento autorizzativo  1964/2024,  integrato  dai\nrelativi allegati tecnici. \n    5. - Con ricorso notificato alla Provincia di Brescia, a  Regione\nLombardia, nonche\u0027 a La Castella  S.r.l.  quale  controinteressata  e\ndandone, altresi\u0027, notizia ai Comuni di Rezzato, di Borgosatollo,  di\nMazzano, di Castenedolo,  al  Co.Di.Sa.,  all\u0027Associazione  nazionale\nLegambiente Onlus, ad ATS Brescia, all\u0027Agenzia  regionale  protezione\nambiente (ARPA) - Lombardia ed a Panni S.r.l., il Comune  di  Brescia\nha impugnato l\u0027atto dirigenziale n. 1296/2024 del 10 aprile 2024  con\ncui la Provincia di  Brescia,  Settore  sostenibilita\u0027  ambientale  e\nprotezione civile ha adottato, ex art. 27-bis decreto legislativo  n.\n152/2006,  «la  determinazione  motivata  di  conclusione  con  esito\nfavorevole  della  conferenza  dei  servizi  decisoria,   costituente\nProvvedimento autorizzatorio  unico  (PAU)  per  il  progetto  di  un\nimpianto integrato per lo smaltimento (D1) di rifiuti non  pericolosi\nper una volumetria complessiva pari a 905.000 mc, sito nel Comune  di\nRezzato (BS) in  loc.  Cascina  Castella  comprendente  attivita\u0027  di\ndeposito preliminare (D15) dei rifiuti non  pericolosi  in  ingresso,\ndel percolato e delle acque meteoriche di prima pioggia e di recupero\nenergetico  da  fonti  non  rinnovabili  (R1)»,  nonche\u0027  le  singole\nautorizzazioni ricomprese nel PAU, nonche\u0027 le  relazioni  tecniche  e\ngli atti del procedimento, chiedendone l\u0027annullamento. \n    6. - Si sono costituiti in  giudizio  la  Provincia  di  Brescia,\nRegione  Lombardia,  La  Castella  S.r.l.,  nonche\u0027,  con   atti   di\nsostanziale intervento  ad  adiuvandum,  il  Comitato  Difesa  Salute\nAmbiente ed i Comuni di Rezzato, Borgosatollo, Mazzano e Castenedolo. \n    7.1. -  Successivamente  le  parti  hanno  depositato  documenti,\nmemorie e repliche nei termini di cui all\u0027art. 73 c.p.a. \n    7.2. - Il Comune di Brescia e quello di Rezzato, in  particolare,\nhanno  dato  atto  dei  fatti   sopravvenuti   all\u0027impugnazione   del\nprovvedimento,  riferiti  al  ritrovamento   all\u0027interno   del   sito\nestrattivo ATEg25, attualmente gestito da Panni  S.r.l.,  di  riporti\ndifformi dall\u0027autorizzazione per  153.490  mc,  dallo  stesso  comune\ncompetente qualificati come rifiuti, in assenza di  elementi  che  ne\ndimostrassero l\u0027origine e cioe\u0027: \n        l\u0027emissione, in data 20-25 novembre 2024, delle ordinanze 317\ne 328 di rimozione dei rifiuti e ripristino dello  stato  dei  luoghi\nnei confronti di Gaburri S.p.a., ex  operatore  di  cava  individuato\ncome responsabile del deposito; \n        la  proposizione  di  ricorso,  da  parte   di   quest\u0027ultima\nsocieta\u0027, avverso detto provvedimento con  ricorso  sub  RG  139/2025\ndinnanzi al TAR Brescia, nel corso del quale la domanda cautelare  e\u0027\nstata rinunciata, attesa la sospensione  provvisoria  dell\u0027esecuzione\ndei provvedimenti da parte del Comune di Rezzato; \n        la presentazione alla Provincia di Brescia, l\u00278 agosto  2024,\nda parte di Panni S.r.l. di una «istanza di variante  non  essenziale\nal recupero a destinazione finale  dell\u0027area  nord  de  La  Castella»\nvolta alla modifica dell\u0027originario piano di recupero del fondo cava,\nal fine di mantenere in loco il quantitativo di  rifiuti  inerti  ivi\npresente,  rigettata  dalla  provincia  per  asserita   incompetenza,\noggetto di impugnazione dinnanzi al TAR Brescia sub RG 915/2024; \n        la  presentazione  alla  Provincia  di  Brescia,  in  data  3\nfebbraio 2025, da parte  de  La  Castella  S.r.l.  di  un\u0027istanza  di\nautorizzazione ex art. 208 del decreto legislativo  n.  152/2006  per\nl\u0027attivita\u0027 di recupero di circa 158.000 mc di rifiuti inerti, di cui\nal codice EER 170504 (terre e rocce da  scavo),  depositati  a  fondo\ncava, finalizzata alla cessazione della qualifica  di  rifiuto  e  al\nloro riutilizzo in situ per la ricostruzione del piano di fondo cava,\nsino alla quota di 121,80 m.s.l.m. e di  un\u0027istanza  di  verifica  di\nassoggettabilita\u0027 a VIA; \n        l\u0027avvio del procedimento da parte della  provincia  con  nota\ndel 28 febbraio 2025; \n        la  rappresentazione  da  parte   del   Comune   di   Rezzato\ndell\u0027improcedibilita\u0027  dell\u0027istanza,  in  quanto  finalizzata  a  una\nmodifica surrettizia delle condizioni previste nel  PAU  per  l\u0027avvio\ndei lavori di realizzazione del nuovo impianto ed al mantenimento  in\nsitu di  materiale  difforme  dall\u0027autorizzazione  di  cava  vigente,\nanziche\u0027 al recupero ambientale del fondo cava, con  la  precisazione\nche gli accertamenti eseguiti documenterebbero che i  rifiuti  inerti\nsarebbero immersi in falda,  per  essere  la  quota  d\u0027imposta  degli\nstessi inferiore alla quota di massima risalita della falda  indicata\ndalla proponente; \n        la rappresentazione di analoghe osservazioni  critiche  anche\nda parte del Comune di Brescia; \n        la richiesta rivolta da La Castella S.r.l. alla provincia, in\ndata 3 marzo 2025, di una proroga di  dodici  mesi  del  termine  per\nl\u0027avvio dei lavori oggetto di PAU, concessa dall\u0027amministrazione  con\nprovvedimento del 6 maggio 2025; \n        l\u0027espletamento di una riunione tecnica,  in  data  10  aprile\n2025, presso la Provincia di Brescia per la valutazione delle  misure\ndi soggiacenza della  falda  presso  l\u0027ATEg25,  a  seguito  dei  dati\npiezometrici censiti da ARPA all\u0027interno dell\u0027area ATEg25 e trasmessi\nda Co.Di.Sa., attestanti quale  quota  massima  di  escursione  della\nfalda, per il mese di luglio 2020,  la  misura  di  122,95  m.s.l.m.,\nsuperiore a quella di 120,20 dichiarata  da  La  Castella  S.r.l.  ed\nutilizzata per il progetto autorizzativo della discarica. \n    7.3. - Nella propria memoria di replica  La  Castella  S.r.l.  ha\neccepito: \n        i). -  l\u0027inammissibilita\u0027  degli  atti  di  costituzione  dei\nComuni di Mazzano, Castenedolo e Borgosatollo, nonche\u0027 di  Co.Di.Sa.,\nin  quanto  soggetti  che  avrebbero  potuto  proporre  autonomamente\nricorso avverso i  provvedimenti  impugnati,  apparendo  la  notifica\neffettuata nei loro confronti dal  Comune  di  Brescia  un  abuso  di\nstrumento processuale; \n        ii).  -  l\u0027inammissibilita\u0027  del  ricorso  per   difetto   di\ninteresse in capo al Comune di Brescia, che avrebbe potuto  formulare\nil proprio dissenso al progetto esclusivamente secondo  le  forme  di\ncui agli articoli 14-quater e quinquies della legge n. 241/1990 e non\nmediante l\u0027impugnativa proposta. \n    8. - Con ricorso per motivi  aggiunti  notificato  il  20  giugno\n2025, successivamente depositato, il Comune di Brescia  ha  impugnato\naltresi\u0027 il provvedimento n. 85192 del  6  maggio  2025  con  cui  la\nProvincia di Brescia ha concesso la proroga di un anno del termine di\ninizio  dei  lavori  per   l\u0027approntamento   della   discarica   gia\u0027\nautorizzata con A.D. n. 1296 del 10 aprile 2024. \n    9. - Prima di esaminare le censure di merito, il Collegio  rileva\nl\u0027infondatezza  dell\u0027eccezione  di   inammissibilita\u0027   del   ricorso\nformulata da La  Castella  S.r.l.:  sussiste,  invero,  un  interesse\nconcreto, diretto ed attuale in capo al Comune  di  Brescia,  il  cui\nterritorio confina con  quello  del  Comune  di  Rezzato,  sul  quale\ninsiste  il  progetto  de  La  Castella  S.r.l.,  ritenuto  fonte  di\npregiudizio, anche considerata  l\u0027ampiezza  della  legittimazione  ad\nimpugnare  riconosciuta  a  coloro   che   si   affermino   lesi   da\ndeterminazioni amministrative in materia ambientale. \n    Inoltre  -  in  disparte  l\u0027inconferenza  del  richiamo  all\u0027art.\n14-quinquies legge n.  241/1990,  che  disciplina  i  rimedi  per  le\namministrazioni  portatrici  di  interessi  sensibili   espressamente\nindicati, quale non e\u0027 il comune  ricorrente  -  la  possibilita\u0027  di\nagire in giudizio attraverso il rimedio di cui all\u0027art. 29 c.p.a. non\npuo\u0027 essere ricavata per implicito da quanto previsto  dal  comma  II\ndell\u0027art. 14-quater  legge  n.  241/1990:  quest\u0027ultima  norma,  come\nemerge dal  suo  tenore  letterale,  si  limita  ad  attribuire  alle\n«amministrazioni i cui  atti  sono  sostituiti  dalla  determinazione\nmotivata  di  conclusione  della  conferenza»  la  mera  facolta\u0027  di\n«sollecitare...    l\u0027amministrazione    procedente    ad     assumere\n...determinazioni in via  di  autotutela»,  in  ottica  deflattiva  e\ncoerente  con  lo  spirito  di  semplificazione  proprio  del  modulo\nprocedimentale della conferenza di servizi, ma non  gia\u0027  un  rimedio\nsostitutivo rispetto alla proposizione di un\u0027azione giurisdizionale. \n    Del resto, l\u0027esclusione della possibilita\u0027 di agire  in  giudizio\nin capo ad un soggetto - per l\u0027importanza delle conseguenze sulla sua\nsfera giuridica - deve essere oggetto di una previsione  esplicita  e\npuntuale e non e\u0027 suscettibile di essere ricavata dall\u0027interprete  da\nuna norma, quale quella invocata,  da  cui  non  pare  affatto  poter\nessere ricavata l\u0027interpretazione fatta propria da La Castella S.r.l. \n    10.1. - Si  puo\u0027  cosi\u0027  passare  a  esaminare  il  merito  della\ncontroversia. \n    10.2.  -  Il  ricorso  introduttivo  contiene  nove   motivi   di\ndoglianza, rivolti avverso il provvedimento autorizzativo provinciale\nn. 1964 del 10 aprile 2024, cosi\u0027 compendiati: \n        i). - «Questione di legittimita\u0027 costituzionale del combinato\ndisposto dell\u0027art.  10,  comma  1,  lettera  b)  n.  7)  della  legge\nregionale n. 36/2017 che ha introdotto il comma 7-quinquies dell\u0027art.\n2 della legge regionale n. 5/2010, e degli articoli  2,  comma  3,  e\nart. 4, commi  3  e  3-bis,  della  legge  regionale  n.  5/2010  per\nviolazione dell\u0027art. 117, comma 2, lettera s), e 118, comma  2  della\nCostituzione in relazione all\u0027art. 27-bis del decreto legislativo  n.\n152/2006»; \n        ii). - «Violazione dell\u0027art.  97  della  Costituzione  e  del\nprincipio del giusto procedimento. Violazione e/o falsa  applicazione\ndell\u0027art. 27-bis del  decreto  legislativo  n.  152/2006.  Violazione\ndegli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), e 14-ter, comma 7,  della\nlegge  n.  241/1990  e  successive  modificazioni  ed   integrazioni.\nViolazione del principio del tempus regit actum - Eccesso  di  potere\nper contraddittorieta\u0027, illogicita\u0027 e irragionevolezza»; \n        iii). - «Violazione e/o falsa applicazione  dell\u0027art.  27-bis\ndecreto legislativo n. 152/2006 e dell\u0027art. 11 decreto del Presidente\ndella Repubblica n. 380/2001 per insussistenza  della  disponibilita\u0027\ndell\u0027area oggetto dell\u0027intervento - Eccesso di potere per difetto  di\nistruttoria,  travisamento  di  fatti,  sviamento  ed  illogicita\u0027  -\nContraddittorieta\u0027 manifesta - Violazione del  principio  del  tempus\nregit actum»; \n        iv). - «Violazione dell\u0027art. 9, comma 3 della Costituzione  -\nViolazione dell\u0027art. 191 Trattato fondamentale dell\u0027Unione europea  e\ndell\u0027art. 3-ter  del  decreto  legislativo  n.  152/2006  recante  il\nprincipio di precauzione in materia ambientale -  Eccesso  di  potere\nper difetto di istruttoria per omesso  accertamento  dello  stato  di\nfatto - Motivazione carente e contraddittoria»; \n        v).  -  «Eccesso  di  potere  per  conflitto  di   interesse.\nViolazione del principio di imparzialita\u0027 dell\u0027azione amministrativa.\nViolazione dell\u0027art. 7-bis,  comma  6,  del  decreto  legislativo  n.\n152/2006. Sviamento. Motivazione carente e contraddittoria»; \n        vi). - «Violazione degli articoli 15, comma 4,  e  59,  comma\n7-ter, della legge regionale n.  12/2005  -  Eccesso  di  potere  per\ncontraddittorieta\u0027  con  il  PTCP  -  Difetto  di  istruttoria  e  di\nmotivazione  in  ordine  alla  variante  urbanistica   -   Violazione\ndell\u0027art. 208 decreto legislativo n. 152/2006»; \n        vii). - «Violazione  dell\u0027art.  179  decreto  legislativo  n.\n152/2006 e dell\u0027art. 20  delle  N.T.A.  del  Programma  regionale  di\ngestione dei rifiuti approvato con D.G.R. n. 6408 del 23 maggio  2022\n- Difetto  di  istruttoria,  travisamento  dei  fatti  e  motivazione\ncarente e contraddittoria in ordine all\u0027\"alternativa zero\"»; \n        viii).  -  «Violazione  degli  articoli  1,  4  e  6  decreto\nlegislativo n. 18/2023. Violazione dell\u0027art.  7  della  direttiva  UE\n2020/2184. Violazione dell\u0027art. 191 Trattato fondamentale dell\u0027Unione\neuropea e dell\u0027art. 3-ter del decreto legislativo n. 152/2006 recante\nil principio di precauzione in materia ambientale - Eccesso di potere\nper difetto di istruttoria e per travisamento di fatti in ordine alla\ntutela della risorsa idrica - Motivazione carente e contraddittoria -\nMancato coinvolgimento  nella  procedura  autorizzatoria  degli  enti\ngestori della rete idrica»; \n        ix). - «Violazione e/o falsa applicazione  dell\u0027art.  14-ter,\ncomma 7,  legge  n.  241/1990.  Eccesso  di  potere  per  motivazione\napparente e/o  insufficiente  in  ordine  all\u0027individuazione  e  alla\nvalutazione delle posizioni prevalenti». \n    10.3.  -  Il  ricorso   per   motivi   aggiunti,   proposto   per\nl\u0027annullamento  del  provvedimento  con  cui  il  6  maggio  2025  la\nProvincia di Brescia ha assentito la proroga del  termine  di  inizio\ndei lavori per la realizzazione della discarica, si affida a  quattro\nmotivi di censura: \n        i). - «Incompetenza assoluta della Provincia di  Brescia  per\naver adottato il provvedimento di proroga del termine di  inizio  dei\nlavori di competenza del Comune  di  Rezzato.  Violazione  e/o  falsa\napplicazione  dell\u0027art.  27-bis,  comma  9,  decreto  legislativo  n.\n152/2006, degli articoli 2, 13 e  15  decreto  del  Presidente  della\nRepubblica n. 380/2001 e dell\u0027art. 32  legge  regionale  n.  12/2005.\nViolazione del contraddittorio procedimentale. Eccesso di potere  per\ndifetto di istruttoria»; \n        ii).  -  «Violazione  dell\u0027art.  15,  comma  2,  decreto  del\nPresidente della  Repubblica  n.  380/2001.  Eccesso  di  potere  per\nviolazione   del   principio   di   continuita\u0027   temporale   sotteso\nall\u0027istituto della proroga dei termini»; \n        iii). - «Violazione  e/o  falsa  applicazione  dell\u0027art.  15,\ncommi 2 e 2-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.\nEccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento di  fatti,\nsviamento ed illogicita\u0027 - Contraddittorieta\u0027 manifesta - Motivazione\ncarente e/o insufficiente»; \n        iv). - «Motivazione carente e contraddittoria  -  Eccesso  di\npotere   per   illogicita\u0027,   irragionevolezza   e    incoerenza    -\nContraddittorieta\u0027 manifesta». \n    11. - Il principale e potenzialmente assorbente thema decidendum,\ntraducendosi in un vizio  d\u0027incompetenza  dell\u0027Autorita\u0027  emanante  i\nprovvedimenti impugnati,  e\u0027  contenuto  nel  I  motivo  del  ricorso\nintroduttivo, in cui si chiede al Collegio di sollevare questione  di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 2, commi 3 e 7-quinquies, della\nlegge regionale n. 5/2010, in combinato disposto con l\u0027art. 4,  commi\n3 e 3-bis, della medesima legge, nella parte in cui  individua  nella\nprovincia l\u0027Autorita\u0027 competente al rilascio del PAUR, stabilendo «3.\nLa provincia sul cui territorio si prevede di realizzare l\u0027intervento\ne\u0027, secondo la decorrenza stabilita dall\u0027art. 14, comma 8,  Autorita\u0027\ncompetente all\u0027espletamento delle procedure di VIA e di  verifica  di\nassoggettabilita\u0027 a VIA con riferimento ai progetti di  cui  all\u0027art.\n1,  comma  1:  a)  per  i  quali  e\u0027  competente  all\u0027approvazione  o\nall\u0027autorizzazione; b) individuati nella parte II dell\u0027allegato C; c)\nlocalizzati  nel  territorio  di  piu\u0027  comuni»  e  «7-quinquies.  Le\nautorita\u0027 competenti di cui al presente articolo sono amministrazioni\nprocedenti nell\u0027ambito della conferenza di servizi  di  cui  all\u0027art.\n27-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006 e agli  articoli\n14 e seguenti della legge n. 241/1990». \n    La norma sarebbe in contrasto con  gli  articoli  117,  comma  2,\nlettera s) e 118, comma 2 della Costituzione (come  modificati  dalla\nlegge costituzionale n. 3/2001),  avendo  la  regione  delegato  alle\nprovince le funzioni amministrative in materia  di  PAUR  (come  tale\nrientrante nella potesta\u0027 legislativa esclusiva statale ex art.  117,\ncomma 2, lettera  \"s\"  della  Costituzione,  venendo  in  rilievo  la\n«tutela dell\u0027ambiente e dell\u0027ecosistema e dei  beni  culturali»,  che\npacificamente ricomprenderebbe la materia della gestione dei rifiuti)\nche il decreto  legislativo  n.  152/2006  -  cd.  TU  dell\u0027Ambiente,\nattribuisce espressamente alle regioni, in assenza  di  una  espressa\nprevisione  normativa   a   livello   statale   che   consenta   tale\nriallocazione. \n    Tale delega regionale, quindi, contrasterebbe con il  modello  di\ndistribuzione delle competenze decisionali stabilite dal  legislatore\nnazionale, che ha invece attribuito, con l\u0027art.  27-bis  del  decreto\nlegislativo n. 152 del 2006,  dette  competenze  esclusivamente  alle\nregioni,  senza   prevederne   una   delegabilita\u0027   ulteriore,   con\nconseguente  violazione  della  riserva  di  competenza   legislativa\nesclusiva statale stabilita dall\u0027art. 117, comma 2, lettera s)  della\nCostituzione. \n    Detta  illegittimita\u0027  non   potrebbe   essere   superata   dalla\nprevisione di cui al comma 8 dell\u0027art. 7-bis del decreto  legislativo\nn. 152/2006 (secondo cui «le regioni  ...  disciplinano  con  proprie\nleggi o regolamenti l\u0027organizzazione  e  le  modalita\u0027  di  esercizio\ndelle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia  di  VIA,\nnonche\u0027 l\u0027eventuale  conferimento  di  tali  funzioni  o  di  compiti\nspecifici agli altri enti  territoriali  sub-regionali»),  ne\u0027  dalla\nprevisione  dell\u0027art.  22  decreto-legge  n.  104/2023,   nel   testo\nconvertito ex legge n. 136/2023  (secondo  cui  «Le  regioni  possono\nconferire, con legge, le funzioni amministrative di cui agli articoli\n194, comma 6, lettera a), 208, 242 e 242-bis del decreto  legislativo\n3 aprile 2006, n. 152, agli enti locali di  cui  all\u0027art.  114  della\nCostituzione,  tenendo  conto  in  particolare   del   principio   di\nadeguatezza... Sono fatte salve le  disposizioni  regionali,  vigenti\nalla data di entrata in vigore della presente disposizione, che hanno\ntrasferito le funzioni amministrative  predette»),  dal  momento  che\ntali disposizioni si limitano a facoltizzare le regioni a delegare le\nproprie competenze esclusivamente in merito al provvedimento di VIA e\nal provvedimento di AIA, ma  non  consentono  di  delegare  anche  la\ncompetenza unitaria al rilascio del piu\u0027 ampio PAUR di  cui  all\u0027art.\n27-bis decreto legislativo n. 152/2006. \n    Il PAUR, infatti, sarebbe espressione di una nuova  competenza  a\nse\u0027 stante rispetto alla VIA e all\u0027AIA, che  supera  e  trascende  le\ndistinte competenze delle amministrazioni chiamate a partecipare alla\nconferenza di servizi: pertanto, se il legislatore  nazionale  avesse\ninteso consentire la delega  all\u0027adozione  del  citato  Provvedimento\nunico, oltre che della VIA e dell\u0027AIA singolarmente  considerate,  lo\navrebbe dovuto espressamente prevedere. Posto che alcuna disposizione\nnormativa autorizzerebbe alla riallocazione delle funzioni in materia\ndi PAUR, la delega in  favore  delle  province  operata  dalla  legge\nregionale n. 5/2010 contrasterebbe con l\u0027art. 117, comma  2,  lettera\ns) e con l\u0027art. 118, comma 2 della Costituzione. \n    12.  -  Il  Collegio  ritiene  rilevante  e  non   manifestamente\ninfondata la questione di legittimita\u0027 costituzionale prospettata dal\nComune di Brescia. \n    13.1.  -  Per  cio\u0027  che  attiene  alla  rilevanza  nel  presente\ngiudizio, il Collegio osserva come la censura su cui la questione  di\nlegittimita\u0027   costituzionale   prospettata    si    riverbera    sia\nevidentemente  prioritaria  e  assorbente,  rispetto  a  ogni   altra\ndedotta, sia con il ricorso introduttivo, sia con quello  per  motivi\naggiunti. \n    Il suo carattere pregiudiziale e\u0027, infatti, dato,  piuttosto  che\ndalla gradazione proposta dalla  parte,  della  tipologia  del  vizio\ncensurato, vale a dire la compatibilita\u0027 della norma attributiva  del\npotere  esercitato  dalla  Provincia  di   Brescia   con   la   Carta\ncostituzionale e, quindi, se sussista la competenza  della  provincia\nstessa  ad  adottare  l\u0027autorizzazione  impugnata,  con   la   logica\nconseguenza che il loro  accoglimento,  escludendo  tale  competenza,\ncomporterebbe necessariamente quello del ricorso introduttivo  e  dei\nsuccessivi motivi aggiunti sotto tale profilo, ovverosia per  difetto\nassoluto di attribuzione, con  assorbimento  di  ogni  altra  censura\nformulata e con effetti invalidanti  altresi\u0027  del  provvedimento  di\nproroga, impugnato con ricorso per motivi aggiunti. \n    13.2. -  Tale  conclusione  e\u0027  del  resto  coerente  con  quanto\naffermato dal Consiglio  di  Stato  per  cui  lo  stesso  potere  del\nricorrente di graduare i motivi di ricorso  incontra  un  limite  nel\nvizio  di  incompetenza   per   cui   «l\u0027accoglimento   del   ricorso\ngiurisdizionale  per  la  riconosciuta  sussistenza  del   vizio   di\nincompetenza  comporta  l\u0027assorbimento  degli  ulteriori  motivi   di\nimpugnazione, in quanto la valutazione del merito della  controversia\nsi risolverebbe in un  giudizio  meramente  ipotetico  sull\u0027ulteriore\nattivita\u0027   amministrativa   dell\u0027organo   competente,   cui   spetta\nl\u0027effettiva valutazione della vicenda e che potrebbe emanare, o  non,\nl\u0027atto in questione e comunque, provvedere con un contenuto  diverso»\n(C.d.S., A.P. n. 5 del 27 aprile 2015). \n    14.1.  -  Quanto  al  concorrente  profilo  della  non  manifesta\ninfondatezza  della  questione,  il   Collegio   ritiene   necessario\neffettuare le seguenti precisazioni. \n    14.2. - La riforma del titolo V della Costituzione, avvenuta  con\nlegge costituzionale n. 3/2001,  ha  fortemente  inciso  sul  riparto\ndelle competenze legislative tra Stato e regioni  e  sull\u0027allocazione\ndelle competenze amministrative. \n    In merito al primo aspetto e per quanto di  rilievo  ai  presenti\nfini, l\u0027art. 117, comma 2, lettera \"s\" della Costituzione attribuisce\nallo  Stato  la  legislazione   esclusiva   nella   materia   «tutela\ndell\u0027ambiente, dell\u0027ecosistema e dei beni culturali». \n    In merito  al  secondo  profilo,  il  novellato  art.  118  della\nCostituzione ha superato la previgente regola del «parallelismo delle\nfunzioni» (in base al quale il titolare del potere legislativo in una\ndeterminata materia era altresi\u0027 titolato garantirne l\u0027esecuzione  in\nvia  amministrativa)  in  favore  dell\u0027allocazione   delle   funzioni\namministrative «ai comuni  salvo  che,  per  assicurarne  l\u0027esercizio\nunitario, siano conferite a province, citta\u0027 metropolitane, regioni e\nStato, sulla base dei principi di sussidiarieta\u0027, differenziazione ed\nadeguatezza» (comma  I),  con  la  precisazione  che  «I  comuni,  le\nprovince  e  le  citta\u0027  metropolitane  sono  titolari  di   funzioni\namministrative proprie e di quelle  conferite  con  legge  statale  o\nregionale, secondo le rispettive competenze» (comma II). \n    La giurisprudenza costituzionale,  piu\u0027  volte  pronunciatasi  in\nipotesi di leggi regionali che hanno allocato a livelli inferiori  di\ngoverno funzioni alle stesse attribuite dalla normativa statale nella\nmateria della «tutela dell\u0027ambiente» - rientrante nella  legislazione\nesclusiva  statale  ex  art.  117,  comma  2,   lettera   \"s\"   della\nCostituzione, ha chiarito che «tale potesta\u0027 esclusiva  comporta  che\nil   solo   legislatore   nazionale   sia   competente   a   definire\nl\u0027organizzazione delle corrispondenti funzioni  amministrative  anche\nattraverso l\u0027allocazione di competenze presso enti diversi dai comuni\n- ai quali esse devono ritenersi generalmente attribuite  secondo  il\ncriterio espresso dall\u0027art. 118 della Costituzione - tutte  le  volte\nin cui l\u0027esigenza di esercizio unitario della funzione  trascenda  il\nrelativo ambito territoriale di governo» e che  cio\u0027  «risponde,  del\nresto, a ineludibili esigenze di protezione di un bene unitario e  di\nvalore primario quale e\u0027 l\u0027ambiente (sentenze n. 246 del  2017  e  n.\n641 del 1987), che risulterebbero vanificate ove si riconoscesse alla\nregione la facolta\u0027 di rimetterne indiscriminatamente la  cura  a  un\nente territoriale di dimensioni minori, in deroga alla valutazione di\nadeguatezza compiuta dal legislatore statale con l\u0027individuazione del\nlivello regionale (sentenze n. 60 del 2023 e n. 189 del 2021)» (cfr.,\nda ultimo sentenza  n.  2/2024,  nonche\u0027  precedenti  n.  160/2023  e\n189/2021). \n    La concreta collocazione delle funzioni, pertanto, non  puo\u0027  che\ntrovare base nella legge, con la conseguenza, che  «sara\u0027  sempre  la\nlegge, statale o regionale, in relazione al riparto delle  competenze\nlegislative, a operare la concreta collocazione  delle  funzioni,  in\nconformita\u0027 alla generale attribuzione costituzionale ai comuni o  in\nderoga ad essa  per  esigenze  di  \"esercizio  unitario\",  a  livello\nsovracomunale, delle  funzioni  medesime»  (Corte  costituzionale  n.\n43/2004),   anche   perche\u0027   il   conferimento   di   una   funzione\namministrativa al livello  di  governo  ritenuto  piu\u0027  adeguato,  e\u0027\nfrutto di una specifica valutazione da parte dell\u0027ente titolare della\ncompetenza legislativa in ordine alle «concrete  situazioni  relative\nai  diversi  settori,  alla  luce  dei  principi  di  sussidiarieta\u0027,\ndifferenziazione ed adeguatezza in riferimento  alle  caratteristiche\nproprie del sistema di amministrazione locale» (Corte costituzionale,\nsentenza n. 379 del 2004). \n    14.3. - La Regione Lombardia, con l\u0027art. 10, comma 1, lettera b),\nn.  7)  della  legge  regionale  n.  36/2017  ha  inserito  il  comma\n7-quinquies all\u0027art. 2 della legge regionale n. 5/2010,  secondo  cui\n«Le  autorita\u0027  competenti  di  cui   al   presente   articolo   sono\namministrazioni procedenti nell\u0027ambito della conferenza di servizi di\ncui all\u0027art. 27-bis, comma 7, del decreto legislativo n.  152/2006  e\nagli  articoli  14  e  seguenti  della  legge  n.  241/1990»,   cosi\u0027\nricollegandosi  a  quanto  stabilito  nel  comma  3  in  merito  alla\ncompetenza  provinciale,  ovverosia  che  «La   provincia   sul   cui\nterritorio si prevede  di  realizzare  l\u0027intervento  e\u0027,  secondo  la\ndecorrenza stabilita dall\u0027art.  14,  comma  8,  Autorita\u0027  competente\nall\u0027espletamento  delle  procedure  di   VIA   e   di   verifica   di\nassoggettabilita\u0027 a VIA con riferimento ai progetti di  cui  all\u0027art.\n1,  comma  1:  a)  per  i  quali  e\u0027  competente  all\u0027approvazione  o\nall\u0027autorizzazione; b) individuati nella parte II dell\u0027allegato C; c)\nlocalizzati nel territorio di piu\u0027 comuni». \n    A livello nazionale, invece, l\u0027art. 27-bis decreto legislativo n.\n152/2006 (introdotto dal decreto legislativo n. 104/2017 e  rubricato\n«Provvedimento autorizzatorio unico regionale») prevede che «Nel caso\ndi procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta\nall\u0027Autorita\u0027 competente un\u0027istanza» per il rilascio del PAUR,  cosi\u0027\nindividuando nella regione l\u0027Autorita\u0027 competente. \n    Difetta una espressa previsione normativa  di  rango  statale  in\nmerito alla delegabilita\u0027 di dette funzioni da parte delle regioni ad\nenti di livello piu\u0027 prossimo ai cittadini. \n    Secondo Regione Lombardia la possibilita\u0027 di delega discenderebbe\ndall\u0027art. 7-bis, comma 8, decreto legislativo n. 152/2006  (parimenti\nintrodotto dal decreto legislativo n. 104/2017): l\u0027ente sostiene  che\n«in assenza di indicazioni normative contrarie, nonche\u0027  in  coerenza\ncon l\u0027assetto del  riparto  delle  competenze  delineato  dal  codice\nambiente» si debba ritenere «che il  legislatore  statale  non  abbia\ninteso operare alcuna differenza tra Autorita\u0027 competente in  materia\ndi  VIA  e  Autorita\u0027  competente  in  materia   di   PAUR   e   che,\nconseguentemente, abbia confermato l\u0027attribuzione alle regioni e alle\nprovince autonome la possibilita\u0027 di  decentrare  anche  le  funzioni\namministrative in materia di PAUR». A sostegno  dell\u0027assunto  Regione\nLombardia richiama quanto affermato dal Consiglio di Stato, ovverosia\nche «non vi e\u0027 dubbio che il decreto legislativo  n.  104  del  2017,\nnell\u0027attribuire alle regioni (e alle province autonome) il potere  di\nconferire le funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di\nVIA  «agli  altri  enti   territoriali   sub-regionali»,   le   abbia\nautorizzate,  in   astratto,   anche   a   decentrare   le   funzioni\namministrative in materia di P.A.U.R.» (C.d.S., Sez. IV, 6195  del  2\nsettembre 2021). \n    Il Collegio, tuttavia, non  puo\u0027  escludere  come  manifestamente\ninfondato, l\u0027ipotizzato contrasto tra l\u0027art.  2,  comma  7-quinquies,\ndella legge regionale n. 5/2010 e l\u0027art. 117, comma  2,  lettera  \"s\"\ndella Costituzione, in quanto: \n        l\u0027art. 27-bis decreto legislativo n.  152/2006  si  limita  a\nstabilire  che  «Nel  caso  di  procedimenti  di  VIA  di  competenza\nregionale» l\u0027istanza di rilascio  del  «Provvedimento  autorizzatorio\nunico  regionale»  (PAUR)  vada  proposta  all\u0027Autorita\u0027  competente,\novverosia alla regione  -  senza  prevedere  alcuna  possibilita\u0027  di\ndelega della funzione da parte di quest\u0027ultima; \n        l\u0027art. 7-bis,  comma  2,  decreto  legislativo  n.  152/2006,\nrubricato  «Competenze  in  materia  di  VIA   e   di   verifica   di\nassoggettabilita\u0027 a  VIA»,  stabilisce  «Le  regioni  e  le  Province\nautonome di Trento e di Bolzano  disciplinano  con  proprie  leggi  o\nregolamenti  l\u0027organizzazione  e  le  modalita\u0027  di  esercizio  delle\nfunzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA, nonche\u0027\nl\u0027eventuale conferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli\naltri enti territoriali sub-regionali. La potesta\u0027 normativa  di  cui\nal presente comma e\u0027  esercitata  in  conformita\u0027  alla  legislazione\neuropea e nel rispetto di quanto previsto nel presente decreto, fatto\nsalvo il potere di stabilire regole particolari ed ulteriori  per  la\nsemplificazione   dei   procedimenti,   per   le   modalita\u0027    della\nconsultazione  del  pubblico  e  di   tutti   i   soggetti   pubblici\npotenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti  e\ndelle autorizzazioni di competenza regionale e locale, nonche\u0027 per la\ndestinazione alle finalita\u0027 di cui all\u0027art. 29, comma 8, dei proventi\nderivanti dall\u0027applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.\nIn ogni caso non sono derogabili i termini procedimentali massimi  di\ncui agli articoli 19 e 27-bis»; \n        quest\u0027ultima norma prevede che  le  regioni  (e  le  Province\nautonome di Trento e Bolzano) disciplinino con  leggi  o  regolamenti\n«l\u0027organizzazione  e  le  modalita\u0027  di  esercizio   delle   funzioni\namministrative ad esse attribuite in  materia  di  VIA»,  attribuendo\naltresi\u0027 il potere di un «eventuale  conferimento  di  tali  funzioni\n(ovverosia in materia di VIA) o di compiti specifici agli altri  enti\nterritoriali sub-regionali»; con riferimento alla potesta\u0027  normativa\nil  legislatore  nazionale  ha  specificato  che  essa  debba  essere\nesercitata in  conformita\u0027  alle  legislazione  europea  (essendo  il\ndecreto legislativo n. 104/2017 che ha introdotto  la  previsione  in\nesame attuazione della direttiva 2014/52/UE) e nel  rispetto  del  TU\ndell\u0027Ambiente, salva la possibilita\u0027 «di stabilire regole particolari\ned  ulteriori  per  la  semplificazione  dei  procedimenti,  per   le\nmodalita\u0027 della consultazione del pubblico  e  di  tutti  i  soggetti\npubblici  potenzialmente  interessati,  per  il   coordinamento   dei\nprovvedimenti  e  delle  autorizzazioni  di  competenza  regionale  e\nlocale, nonche\u0027 per la destinazione alle finalita\u0027  di  cui  all\u0027art.\n29, comma 8, dei proventi derivanti dall\u0027applicazione delle  sanzioni\namministrative pecuniarie», senza tuttavia poter derogare ai «termini\nprocedimentali massimi di cui agli articoli 19 e 27-bis»; \n        difetta una previsione espressa circa la possibilita\u0027 che  le\nregioni (e le province autonome), titolari della funzione di rilascio\ndel Provvedimento di  autorizzazione  unica  regionale  -  cd.  PAUR,\npossano, a loro volta, delegare tali funzioni ad enti di  livello  di\ngoverno inferiore; \n        tale previsione  non  pare  ricavabile,  per  implicito,  dal\npredetto art. 7-bis, comma 8, decreto  legislativo  n.  152/2006,  in\nquanto: i)  secondo  la  giurisprudenza  della  Corte  costituzionale\n«Posto che la predeterminazione  normativa  della  distribuzione  dei\ncompiti costituisce una proiezione del principio di  legalita\u0027,  che,\nai  sensi   dell\u0027art.   97   della   Costituzione,   regola   l\u0027agire\namministrativo, l\u0027attitudine della delega a modificare la  competenza\nne  giustifica  il  condizionamento  al  duplice  presupposto   della\ntitolarita\u0027 originaria, in capo al  conferente,  del  potere  che  ne\nforma oggetto e dell\u0027espressa previsione  e  delimitazione  ad  opera\ndella  stessa  fonte  normativa  che  attribuisce  la  competenza   a\ndelegare» (§ 6.1. della sentenza n. 189/2021); ii)  il  richiamo  che\nl\u0027ultimo periodo di tale norma effettua all\u0027art. 27-bis  del  decreto\nlegislativo  n.  152/2006  deve  ritenersi  riferito  alla  «potesta\u0027\nnormativa» di regioni e province autonome e non gia\u0027 al  conferimento\ndelle funzioni amministrative in materia di  VIA,  militando  in  tal\nsenso la lettera della norma (che non consente la deroga dei  termini\nprocedimentali, chiaramente riferita al  potere  regolatorio),  oltre\nche il costrutto sintattico del periodo; iii) il rilievo che il  PAUR\nsia un procedimento finalizzato a semplificare e velocizzare  la  VIA\ndi  competenza  regionale  non   consente   di   affermare   che   la\ndelegabilita\u0027  di  quest\u0027ultima  -   espressamente   consentita   dal\nlegislatore statale - implichi, per implicito, la  delegabilita\u0027  del\nPAUR stesso, giacche\u0027 «Esso ha, dunque, una  natura  per  cosi\u0027  dire\nunitaria, includendo in un unico atto i  singoli  titoli  abilitativi\nemessi a seguito della conferenza di servizi che, come noto, riunisce\nin unica sede decisoria le diverse amministrazioni  competenti...  il\nProvvedimento unico regionale non  e\u0027  quindi  un  atto  sostitutivo,\nbensi\u0027  comprensivo  delle  altre  autorizzazioni   necessarie   alla\nrealizzazione del progetto.  Evidente,  allora,  la  riconducibilita\u0027\ndella disposizione alla competenza esclusiva in  materia  ambientale,\nai sensi dell\u0027art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione»\n(Corte costituzionale, sentenza n.  198/2018),  costituendo  un  quid\npluris rispetto alla VIA. \n    Cio\u0027 posto, il Collegio -  ritenuto  che  l\u0027art.  117,  comma  2,\nlettera s) della Costituzione e le norme statali passate in  rassegna\nconfermano che le province, nella loro qualita\u0027 di enti  esponenziali\ndella relativa comunita\u0027, non sono titolari, in  materia  ambientale,\ndi  funzioni  amministrative  proprie  -  e\u0027   dell\u0027avviso   che   il\nlegislatore regionale  lombardo,  nell\u0027attribuire  alle  province  le\nfunzioni di rilascio del PAUR di cui all\u0027art. 2,  comma  7-quinquies,\nlegge  regionale  n.  5/2010,  abbia   introdotto   un   modello   di\ndistribuzione delle competenze decisionali che viola la riserva della\ncompetenza  legislativa  esclusiva  statale  in  materia  di   tutela\ndell\u0027ambiente e dell\u0027ecosistema, in quanto  contrastante  con  l\u0027art.\n27-bis  del  decreto  legislativo  n.  152/2006,  che  disciplina  il\nProvvedimento autorizzatorio unico regionale con riferimento ai  soli\nprogetti sottoposti a VIA di competenza  regionale:  appare,  quindi,\npregiudicata «la legittimazione  del  solo  legislatore  nazionale  a\ndefinire    l\u0027organizzazione    delle     corrispondenti     funzioni\namministrative anche attraverso l\u0027allocazione  di  competenze  presso\nenti diversi dai comuni -  ai  quali  devono  ritenersi  generalmente\nattribuite secondo il criterio espresso dall\u0027art.  118,  primo  comma\ndella Costituzione - tutte le volte in cui  l\u0027esigenza  di  esercizio\nunitario  della  funzione  trascenda  tale  ambito  territoriale   di\ngoverno» (Corte costituzionale,  sentenza  n.  189/2021,  nonche\u0027  n.\n160/2023 e n. 2/2024). \n    L\u0027art.  117,  comma  2,  lettera  s)  della  Costituzione,  nello\nstabilire che lo Stato ha legislazione esclusiva nella materia  della\n«tutela  dell\u0027ambiente,  dell\u0027ecosistema  e  dei   beni   culturali»,\nfornisce una chiara e univoca  indicazione  della  fonte  legislativa\nlegittimata ad operare, in  via  esclusiva,  la  distribuzione  delle\nconnesse funzioni amministrative tra  i  vari  livelli  territoriali,\nsicche\u0027 deve escludersi che il codice  dell\u0027ambiente,  nel  conferire\nalle regioni  la  relativa  competenza,  ne  abbia  anche  consentito\nl\u0027allocazione ad  un  diverso  livello  amministrativo:  va  esclusa,\npertanto, la possibilita\u0027 di delegare  tali  funzioni  alle  province\ncosti\u0027   insistenti,   anche   qualora   il   progetto   oggetto   di\nautorizzazione unica sia «localizzato nel territorio di piu\u0027  comuni»\n(cfr. art. 2, comma 3, legge regionale n. 5/2010). \n    Depone, in tal senso, anche una lettura combinata con l\u0027art.  118\ndella Costituzione, il quale prevede, infatti, che  in  generale  «le\nfunzioni amministrative sono attribuite ai  comuni»  a  meno  che  le\nstesse  «per  assicurare  l\u0027esercizio  unitario,  siano  conferite  a\nprovince, citta\u0027 metropolitane,  regioni  e  Stato,  sulla  base  dei\nprincipi di sussidiarieta\u0027, differenziazione e adeguatezza»:  in  tal\nmodo il legislatore costituzionale ha inteso introdurre  un  elemento\ndi  elasticita\u0027  nell\u0027attribuzione  delle  funzioni   amministrative,\ncorrelato alle esigenze  unitarie  di  esercizio  «sovraterritoriale»\ndelle medesime, attraverso la valorizzazione dei predetti  canoni  di\nsussidiarieta\u0027  verticale,  differenziazione  e  adeguatezza,   quali\ncriteri guida della diversa distribuzione delle competenze. \n    A supporto della dedotta incompatibilita\u0027 milita  anche  la  gia\u0027\nrichiamata decisione della Corte costituzionale (n. 189/2021),  sopra\ncitata, la quale, in omaggio  ad  un  orientamento  giurisprudenziale\nconsolidato,  ha  ribadito  che   nelle   materie   riservate   dalla\nCostituzione alla competenza legislativa dello Stato,  una  discrasia\nnormativa tra la norma statale (che stabilisce un determinato assetto\ndi attribuzione delle funzioni) e la norma regionale (che finisce per\nalterarne,  entro  il  proprio  ambito  territoriale,   il   riparto)\ngiustifica di per se\u0027 l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale di quest\u0027ultima\nper violazione dell\u0027art. 117, comma 2,  lettera  s),  che  a  livello\ncostituzionale ne attribuisce la disciplina al legislatore nazionale. \n    Quanto fin qui osservato  induce  a  concludere  nuovamente  che,\nnella materia della «tutela  dell\u0027ambiente  e  dell\u0027ecosistema»,  non\npossono  essere  ammesse  iniziative  del  legislatore  regionale  di\nregolamentazione, nel proprio  ambito  territoriale,  delle  funzioni\namministrative  che  modifichino  l\u0027assetto  delle  competenze   come\ndelineato dalla legge statale, ponendosi la relativa normativa  quale\nlimite inderogabile anche da parte regioni (cfr. Corte costituzionale\nn. 314 del 2009 e n. 62 del 2008). \n    Alla luce  delle  considerazioni  sin  qui  esposte  il  Collegio\nsottopone  alla  Corte,  poiche\u0027  rilevante  e   non   manifestamente\ninfondata, la questione di legittimita\u0027 costituzionale concernente il\ncontrasto dell\u0027art. 2, comma 7-quinquies, della  legge  regionale  n.\n5/2010 con l\u0027art. 117, comma 2, lettera \"s\" della Costituzione, nella\nparte in cui attribuisce alle province le funzioni amministrative, in\nmateria di rilascio del PAUR, che  il  legislatore  statale  ha,  con\nl\u0027art.   27-bis   decreto   legislativo   n.   152/2006,   attribuito\nesclusivamente alle regioni. \n    15. - Alla  luce  di  quanto  esposto,  il  Collegio  dispone  la\nsospensione del presente giudizio  e  la  rimessione  della  predetta\nquestione alla Corte costituzionale,  ai  sensi  dell\u0027art.  23  della\nlegge 11 marzo 1953, n. 87. \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia -  Sezione\nstaccata di Brescia (Sezione prima) rimette alla Corte costituzionale\nla   questione   di   legittimita\u0027   costituzionale   illustrata   in\nmotivazione, relativa all\u0027art.  2,  comma  7-quinquies,  della  legge\ndella Regione Lombardia 2 febbraio 2010, n. 5. \n    Dispone, conseguentemente, la sospensione del presente  giudizio,\ncon rinvio al definitivo per ogni ulteriore statuizione in rito,  nel\nmerito e sulle spese di lite, e l\u0027immediata trasmissione  degli  atti\nalla Corte costituzionale. \n    Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza venga\nnotificata alle parti in causa e al Presidente della Giunta regionale\ndella Lombardia e che venga comunicata al  Presidente  del  Consiglio\nregionale della Lombardia. \n    Cosi\u0027 deciso in Brescia nella Camera di consiglio del  giorno  16\nluglio 2025 con l\u0027intervento dei magistrati: \n        Angelo Gabbricci, Presidente; \n        Alessandro Fede, referendario; \n        Francesca Siccardi, referendario, estensore. \n \n                      Il Presidente: Gabbricci \n \n \n                                                L\u0027estensore: Siccardi","elencoNorme":[{"id":"63840","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"lrlo","denominaz_legge":"legge della Regione Lombardia","data_legge":"02/02/2010","data_nir":"2010-02-02","numero_legge":"5","descrizionenesso":"","legge_articolo":"2","specificaz_art":"","comma":"7","specificaz_comma":"quinquies","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":""}],"elencoParametri":[{"id":"80170","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"lett.s)","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80204","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"dlgs","descriz_costit":"decreto legislativo","numero_legge":"152","data_legge":"03/04/2006","articolo":"27","specificaz_art":"bis","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo;152~art27","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54967","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Regione Lombardia","data_costit_part":"","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"C","descrizione_tipologia_parte":"Controparte","sigla_parte":""},{"id":"54968","num_progressivo":"","nominativo_parte":"La Castella srl","data_costit_part":"","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"C","descrizione_tipologia_parte":"Controparte","sigla_parte":""},{"id":"55041","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Regione Lombardia","data_costit_part":"26/11/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"C","descrizione_tipologia_parte":"Controparte","sigla_parte":""},{"id":"55064","num_progressivo":"","nominativo_parte":"La Castella srl","data_costit_part":"05/12/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"C","descrizione_tipologia_parte":"Controparte","sigla_parte":""},{"id":"55066","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Comune di Brescia","data_costit_part":"05/12/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":""},{"id":"55072","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Comune di Rezzato","data_costit_part":"09/12/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":""},{"id":"55075","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Comune di Borgosatollo","data_costit_part":"09/12/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":""},{"id":"55076","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Comune di Castenedolo","data_costit_part":"09/12/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":""},{"id":"55077","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Comune di Mazzano","data_costit_part":"09/12/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":""}]}}"
  ]
]