Reg. ord. n. 219 del 2025 pubbl. su G.U. del 19/11/2025 n. 47

Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - Sezione distaccata di Brescia  del 09/10/2025

Tra: Comune di Brescia e altri  C/ Provincia di Brescia



Oggetto:

Ambiente – Rifiuti – Norme della Regione Lombardia – Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) – Autorità competenti – Previsione che le province sono amministrazioni procedenti nell’ambito della conferenza di servizi regolata dall’art. 27-bis, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006 e dagli artt. 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990, la cui determinazione motivata di conclusione con esito favorevole costituisce provvedimento autorizzatorio unico regionale – Denunciata introduzione, da parte del legislatore regionale, di un modello di distribuzione delle competenze decisionali in contrasto con la disciplina statale di riferimento che non prevede la possibilità, per le regioni titolari della funzione di rilascio del predetto provvedimento, di allocare, a loro volta, tali funzioni a enti di livello di governo inferiore – Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

- Legge della Regione Lombardia 2 febbraio 2010, n. 5, art. 2, comma 7-quinquies.

- Costituzione art. 117, secondo comma, lettera s); decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152, art. 27-bis.

Norme impugnate:

legge della Regione Lombardia  del 02/02/2010  Num. 5  Art. 2  Co. 7



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art. 117   Co.

decreto legislativo  Art. 27   Co.  




Testo dell'ordinanza

                        N. 219 ORDINANZA (Atto di promovimento) 09 ottobre 2025

Ordinanza del 9 ottobre 2025 del Tribunale  amministrativo  regionale
per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia sul  ricorso  proposto
dal Comune di Brescia e altri contro  la  Provincia  di  Brescia,  la
Regione Lombardia e La Castella S.r.l.. 
 
Ambiente - Rifiuti - Norme della Regione  Lombardia  -  Provvedimento
  autorizzatorio unico regionale  (PAUR)  -  Autorita'  competenti  -
  Previsione  che  le  province   sono   amministrazioni   procedenti
  nell'ambito della conferenza di servizi regolata dall'art.  27-bis,
  comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006 e dagli  artt.  14  e  seguenti
  della legge n. 241 del 1990,  la  cui  determinazione  motivata  di
  conclusione  con   esito   favorevole   costituisce   provvedimento
  autorizzatorio unico regionale. 
- Legge della Regione Lombardia 2  febbraio  2010,  n.  5  (Norme  in
  materia di  valutazione  di  impatto  ambientale),  art.  2,  comma
  7-quinquies. 


(GU n. 47 del 19-11-2025)

 
       IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 
             Sezione staccata di Brescia (Sezione prima) 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro  generale  507  del  2024,  integrato  da  motivi  aggiunti,
proposto da Comune di Brescia, in persona del  sindaco  pro  tempore,
rappresentato e difeso dagli  avv.ti  Francesca  Moniga  e  Francesco
Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di  giustizia
e domicilio eletto presso lo studio della prima in Brescia,  corsetto
S. Agata, 11/B; 
    Contro: 
        Provincia di Brescia, in persona  del  legale  rappresentante
pro tempore,  rappresentata  e  difesa  dagli  avv.ti  Magda  Poli  e
Raffaella Rizzardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
giustizia e domicilio eletto presso lo studio della prima in Brescia,
Palazzo Broletto piazza Paolo VI, 29; 
        Regione Lombardia, in persona del legale  rappresentante  pro
tempore,  rappresentata  e  difesa  dall'avv.  Piera   Pujatti,   con
domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia  e  domicilio
eletto presso lo studio dell'avv. Donatella  Mento  in  Brescia,  via
Cipro, 30; 
    Nei confronti: 
        La Castella S.r.l., in persona del legale rappresentante  pro
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti  Domenico  Bezzi,  Mauro
Renna e Nicola  Sabbini,  con  domicilio  digitale  come  da  PEC  da
Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio  del  primo
in Brescia, via Diaz, 13/C; 
        ATS Brescia, Agenzia regionale protezione ambiente  (ARPA)  -
Lombardia, Associazione nazionale Legambiente Onlus,  non  costituiti
in giudizio; 
    E con l'intervento di: 
        Comune  di  Rezzato,  Comune  di   Castenedolo,   Comune   di
Borgosatollo e Comune di Mazzano in persona  del  rispettivo  sindaco
pro tempore, rappresentati e  difesi  dall'avv.  Mario  Gorlani,  con
domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia  e  domicilio
eletto presso il suo studio in Brescia, via Romanino, 16; 
        Comitato Difesa Salute Ambiente - Co.Di.Sa. Odv,  in  persona
del  legale  rappresentante  pro  tempore,  rappresentato  e   difeso
dall'avv. Carlo Capretti, con  domicilio  digitale  come  da  PEC  da
Registri di giustizia; 
    Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 
    per l'annullamento 
        a) della determinazione  dirigenziale  n.  1296/2024  del  10
aprile  2024  della  Provincia  di  Brescia,  Settore  sostenibilita'
ambientale e protezione civile, che ha disposto di adottare, ai sensi
dell'art. 27-bis decreto legislativo n. 152/2006,  la  determinazione
motivata di conclusione con esito  favorevole  della  conferenza  dei
servizi decisoria,  costituente  Provvedimento  autorizzatorio  unico
(PAU) per il progetto di un impianto  integrato  per  lo  smaltimento
(D1) di rifiuti non pericolosi per un totale di 905.000  mc  sita  in
Comune di Rezzato (BS), loc. Cascina Castella; 
        b)  di  tutte  le  singole   autorizzazioni   contestualmente
rilasciate  e  ricomprese  nel  PAU,  tra   cui   la   pronuncia   di
compatibilita'  ambientale,  l'Autorizzazione  integrata   ambientale
(AIA)  ai  sensi  degli  articoli  29-quater  e   29-sexies   decreto
legislativo n. 152/2006  per  la  categoria  di  cui  al  punto  5.4.
dell'allegato VIII e per la sottocategoria di discarica  per  rifiuti
inorganici   a   basso   contenuto   organico    o    biodegradabile,
l'Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di  un  impianto
di produzione FER  ai  sensi  dell'art.  12  decreto  legislativo  n.
387/2003, il permesso  di  costruire  acquisito  ai  sensi  dell'art.
14-ter,  comma  7,  legge  n.  241/1990,  il  giudizio   di   impatto
paesistico; 
        c) delle relazioni tecniche istruttorie denominate  «Allegato
VIA», «Allegato Tecnico AIA», «Allegato  Tecnico  AU/FER»,  «Allegato
Edilizia e Titoli Comunali» e «Allegato Derivazioni Acque»; 
        d) di tutti gli atti del  procedimento,  compresi  i  verbali
delle conferenze di servizio del 29 giugno 2021, 20  marzo  2023,  19
luglio 2023 e 27 settembre 2023, e ogni altro  atto  presupposto  e/o
conseguente, anche se allo stato di contenuto non noto. 
    Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati  dal  Comune  di
Brescia il 20 giugno 2025: 
    per l'annullamento 
        e) del  provvedimento  p.g.  85192/2025  del  6  maggio  2025
adottato  dal  direttore  del  Settore  sostenibilita'  ambientale  e
protezione civile della Provincia di Brescia (doc.  n.  84),  che  ha
concesso la proroga di un anno del termine di inizio dei  lavori  per
l'approntamento della discarica  in  Comune  di  Rezzato  (BS),  loc.
Cascina Castella autorizzata con A.D. n. 1296/2024 del 10 aprile 2024
della Provincia di Brescia; 
    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 
    Visti gli atti di costituzione in  giudizio  della  Provincia  di
Brescia, della Regione Lombardia, di La Castella S.r.l.,  dei  Comuni
di Rezzato,  Castenedolo,  Borgosatollo  e  Mazzano  e  del  Comitato
Co.Di.Sa. Odv; 
    Visti  l'art.  134  della  Costituzione,  l'art.  1  della  legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo
1953, n. 87; 
    Visto l'art. 79, comma 1, c.p.a.; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore nell'udienza pubblica  del  giorno  16  luglio  2025  la
dott.ssa Francesca Siccardi e uditi per le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale. 
    1. - Nel gennaio 2021 La Castella S.r.l. (gia'  Castella  S.r.l.)
deposito' un'istanza per il rilascio del Provvedimento autorizzatorio
unico (PAU), ai sensi dell'art. 27-bis  del  decreto  legislativo  n.
152/2006, relativo ad un progetto per la realizzazione di un impianto
integrato per lo smaltimento (D1) di rifiuti non pericolosi, con  per
una volumetria complessiva pari a 905.000 mc, comprendente  attivita'
di deposito preliminare (D15) dei rifiuti non pericolosi in ingresso,
del percolato e delle acque meteoriche di prima pioggia e di recupero
energetico  da  fonti  rinnovabili  (R1):  tale  PAU  avrebbe  dovuto
includere la pronuncia di compatibilita' ambientale, l'Autorizzazione
integrata ambientale (AIA), ai sensi dell'art. 29-quater e sexies del
decreto  legislativo  n.  152/2006  per  installazione  IPPC  per  la
categoria 5.4 dell'allegato VIII alla parte  II  del  medesimo  testo
normativo,  nonche'  l'Autorizzazione  unica   alla   costruzione   e
all'esercizio di un nuovo impianto di produzione di energia da  fonti
rinnovabili  (FER)  ai  sensi  dell'art.  12,  comma  3  del  decreto
legislativo n. 387/2003. 
    2.1. - L'istanza del 2021 era stata  preceduta  da  due  analoghe
richieste. 
    2.2.  -  Il  20  luglio  2011,  infatti,  Castella  S.r.l.  aveva
presentato un primo progetto per  la  realizzazione  di  un  impianto
integrato di recupero e smaltimento di rifiuti  non  pericolosi,  con
annesso impianto di smaltimento e di produzione di energia  elettrica
da fonte rinnovabile nel Comune di Rezzato (localita'  La  Castella),
per  una  volumetria   complessiva   di   1.890.000   mc.,   valutato
negativamente, sotto il profilo della compatibilita'  ambientale,  da
Regione Lombardia con provvedimento dell'8 febbraio  2016,  impugnato
dalla societa' presso il TAR Brescia. 
    Il ricorso era stato rigettato con sentenza n. 153 del 2 febbraio
2017, passata in giudicato, per la quale il provvedimento di  diniego
era   immune   dai   vizi   denunciati,   in   considerazione   della
«delicatissima e fragilissima situazione del  territorio  coinvolto»,
che, unitamente alle lacune progettuali, rendeva «la scelta  compiuta
sufficientemente ponderata alla luce dei pregnanti valori in gioco». 
    2.3.1. - Successivamente, a dicembre  2016,  La  Castella  S.r.l.
(gia' Castella S.r.l.) aveva presentato, questa volta alla  Provincia
di Brescia, nel frattempo divenuta competente in  tale  materia,  una
seconda istanza  per  la  Valutazione  di  impatto  ambientale  e  la
contestuale  Autorizzazione  integrata  ambientale  (AIA),   per   la
realizzazione di diversa  discarica  di  rifiuti  non  pericolosi  ed
annesso impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile da
realizzarsi nella medesima localita' - c.d. Cascina Castella,  in  un
lotto  confinante  con  quello  oggetto  del  primo  progetto  e  con
riduzione della volumetria totale di rifiuti in mc. 905.000. 
    2.3.2. - La provincia accolse la nuova istanza, ma i  conseguenti
decreti  di  compatibilita'  ambientale   del   progetto,   l'AIA   e
l'autorizzazione  alla  discarica  furono  impugnati  dal  Comune  di
Rezzato dinnanzi a questo TAR, che respinse il ricorso  con  sentenza
n. 570 del 13 giugno 2019, riformata dal Consiglio di  Stato  con  la
pronuncia n. 4893 del 3 agosto 2020, che annullo' gli atti  impugnati
ravvisando un vizio istruttorio per «mancata  effettiva  ponderazione
degli effetti  derivanti  dalla  localizzazione  della  discarica  di
rifiuti non pericolosi rispetto  ad  un  contesto  territoriale  gia'
gravemente pregiudicato a livello ambientale e sottoposto  a  fattori
di  rischio  e  di  pressione  fortemente   impattanti»,   incompleta
valutazione  del  tema  «alternativa  zero»  anche   per   inadeguato
approfondimento    circa    la    possibile     realizzazione     del
termovalorizzatore e carenze motivazionali. 
    3. - Il progetto di cui alla terza istanza, di  cui  si  e'  dato
atto al punto 1, prevede la localizzazione dell'impianto nel medesimo
sito delle due richieste precedenti, ovverosia quello della localita'
Castella, ai mappali 1, 6, 13, 14, 16, 46, 47, 48, 50, 52,  55  e  56
del foglio n. 33  del  Comune  di  Rezzato,  che  ricade  all'interno
dell'ATEg25 del Piano Cave previgente della Provincia  di  Brescia  -
Settore sabbie e ghiaia, confinante ad ovest con  il  territorio  del
Comune di Brescia, e include altresi' la realizzazione di  una  nuova
installazione di produzione di energia da fonti rinnovabili. 
    4. - Il procedimento esitato nell'atto dirigenziale impugnato con
il ricorso in esame ha avuto una durata di circa tre  anni  e  mezzo,
essendosi  rese  necessarie  ben  quattro  conferenze   di   servizi,
inframezzate da diverse  sospensioni  procedimentali  per  consentire
l'espletamento di indagini ambientali nel sito oggetto di intervento. 
    In particolare, per quanto di rilievo ai fini di causa: 
        il 29 giugno 2021 si e' tenuta la prima seduta di  conferenza
di servizi istruttoria, cui ha fatto seguito, il 12 luglio  2021,  un
sopralluogo  presso  l'area  di  localizzazione  dell'impianto  e  la
produzione di documentazione integrativa  da  parte  di  La  Castella
S.r.l., come richiesto dalla provincia; 
        quest'ultima,  ha  quindi  pubblicato  un  nuovo  avviso   al
pubblico,  in  data  22  febbraio  2022,   assegnando   termine   per
osservazioni; 
        il Comitato Difesa Salute Ambiente (d'ora in poi  Co.Di.Sa.),
poi costituitosi nel giudizio, ed i Comuni di  Mazzano,  Castenedolo,
Brescia,  Borgosatollo  e  Rezzato   hanno   proposto   osservazioni,
rappresentando quest'ultimo che, a seguito di campionamenti  eseguiti
presso l'area  di  cava  sarebbe  emersa  la  presenza  di  materiali
contaminati; 
        la Provincia di Brescia, pertanto, in data 30 marzo 2022,  ha
disposto la sospensione del procedimento, riattivato  con  successiva
nota del 31 maggio 2022, chiedendo al  contempo  alla  proponente  di
procedere  alla  definizione  dello  stato  di  fatto   dell'area   e
sospendendo nuovamente il procedimento con note del 15  luglio  2022,
14 ottobre 2022 e 13 dicembre 2022; 
        nel  frattempo  Panni  S.r.l.  -   che   svolge   l'attivita'
estrattiva  in  loco  -  in  contraddittorio  con  ARPA   ha   svolto
un'indagine ambientale avente per oggetto  la  caratterizzazione  dei
materiali di riporto  presenti  sul  fondo  e  dei  terreni  naturali
sottostanti, nonche' delle acque sotterranee, da  cui  e'  emersa  la
presenza di  un  quantitativo  di  riporti  pari  a  153.490  mc,  il
ritrovamento di frammenti di eternit ed il riscontro  di  superamenti
delle CSC della colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V
della parte IV del decreto legislativo n. 152/2006 in alcune  trincee
nell'«area  nord»,  nonche'  superamenti  delle   CSC   delle   acque
sotterranee per il parametro 1, 2, 3-tricloropropano  nel  piezometro
Pz.21.r.; 
        con nota del  30  dicembre  2022  il  Comune  di  Rezzato  ha
presentato  osservazioni  sugli   esiti   dell'indagine   ambientale,
evidenziando la sussistenza di  uno  stato  di  fatto  dell'area  non
conforme alle autorizzazioni di cava, sia sotto il  profilo  di  fine
escavazione,  sia  sotto  quello  del  ripristino  del   fondo   cava
approvato; 
        con nota del 2 febbraio 2023 la provincia  ha  riattivato  il
procedimento, convocando la prima conferenza di servizi decisoria per
la data del 1° marzo 2023; 
        con nota del 28 febbraio 2023 ARPA  ha  evidenziato  che  «le
ipotesi tecniche/progettuali sulle quasi si basa  l'intero  progetto,
in  particolare  quelle  relative  alla  definizione  del  piano   di
riferimento della discarica a partire dalla quota di ripristino della
cava  autorizzata,  risultano,  alla   luce   degli   approfondimenti
condotti,  non  verificabili  e  pertanto  non  valutabili  ai   fini
istruttori» e che «i risultati delle  indagini,  finora  eseguite  in
sito, delineano un potenziale  scenario  amministrativo  dagli  esiti
incerti, che potrebbe ridefinire i presupposti ambientali  e  tecnici
su cui il progetto stesso si  basa»,  demandando  alla  provincia  le
valutazioni di detti aspetti; 
        nel corso della conferenza di servizi del 1°  marzo  2023  la
provincia  ha  ritenuto  di  non   potere   ricondurre   «l'eventuale
risoluzione delle problematiche connesse  all'attivita'  di  recupero
dell'area estrattiva all'interno del procedimento di PAU,  in  quanto
non prevista dal progetto e i  soggetti  coinvolti  sono  diversi  da
quelli  dei  soggetti  proponenti...   la   risoluzione   di   queste
problematiche, una volta terminati tutti gli accertamenti  del  caso,
deve  essere  valutata  da   parte   delle   autorita'   competenti»,
richiedendo comunque alla proponente  di  fornire  un  cronoprogramma
relativo alle tempistiche certe per la realizzazione della  discarica
e la dimostrazione che i presupposti  progettuali  e  di  valutazione
ambientale non sono venuti meno e siano confermati; 
        in data 4 luglio 2023 e 19 luglio  2023  si  sono  tenute  la
seconda e la terza seduta della conferenza di servizi decisoria,  con
trasmissione  da  parte  di  ARPA  del  proprio  contributo   tecnico
scientifico e parere sul Piano di monitoraggio; 
        con nota dell'11 settembre  2023  il  Comune  di  Rezzato  ha
trasmesso indicazioni sulle opere compensative, confermando  comunque
la contrarieta' al progetto, ribadito in via definitiva con nota  del
27 settembre 2023; 
        nella data del  27  settembre  2023  si  e'  tenuta  l'ultima
conferenza di servizi, poi aggiornata al 6 ottobre 2023; 
        infine,  il  10  aprile  2024  la  Provincia  di  Brescia  ha
rilasciato il provvedimento autorizzativo  1964/2024,  integrato  dai
relativi allegati tecnici. 
    5. - Con ricorso notificato alla Provincia di Brescia, a  Regione
Lombardia, nonche' a La Castella  S.r.l.  quale  controinteressata  e
dandone, altresi', notizia ai Comuni di Rezzato, di Borgosatollo,  di
Mazzano, di Castenedolo,  al  Co.Di.Sa.,  all'Associazione  nazionale
Legambiente Onlus, ad ATS Brescia, all'Agenzia  regionale  protezione
ambiente (ARPA) - Lombardia ed a Panni S.r.l., il Comune  di  Brescia
ha impugnato l'atto dirigenziale n. 1296/2024 del 10 aprile 2024  con
cui la Provincia di  Brescia,  Settore  sostenibilita'  ambientale  e
protezione civile ha adottato, ex art. 27-bis decreto legislativo  n.
152/2006,  «la  determinazione  motivata  di  conclusione  con  esito
favorevole  della  conferenza  dei  servizi  decisoria,   costituente
Provvedimento autorizzatorio  unico  (PAU)  per  il  progetto  di  un
impianto integrato per lo smaltimento (D1) di rifiuti non  pericolosi
per una volumetria complessiva pari a 905.000 mc, sito nel Comune  di
Rezzato (BS) in  loc.  Cascina  Castella  comprendente  attivita'  di
deposito preliminare (D15) dei rifiuti non  pericolosi  in  ingresso,
del percolato e delle acque meteoriche di prima pioggia e di recupero
energetico  da  fonti  non  rinnovabili  (R1)»,  nonche'  le  singole
autorizzazioni ricomprese nel PAU, nonche' le  relazioni  tecniche  e
gli atti del procedimento, chiedendone l'annullamento. 
    6. - Si sono costituiti in  giudizio  la  Provincia  di  Brescia,
Regione  Lombardia,  La  Castella  S.r.l.,  nonche',  con   atti   di
sostanziale intervento  ad  adiuvandum,  il  Comitato  Difesa  Salute
Ambiente ed i Comuni di Rezzato, Borgosatollo, Mazzano e Castenedolo. 
    7.1. -  Successivamente  le  parti  hanno  depositato  documenti,
memorie e repliche nei termini di cui all'art. 73 c.p.a. 
    7.2. - Il Comune di Brescia e quello di Rezzato, in  particolare,
hanno  dato  atto  dei  fatti   sopravvenuti   all'impugnazione   del
provvedimento,  riferiti  al  ritrovamento   all'interno   del   sito
estrattivo ATEg25, attualmente gestito da Panni  S.r.l.,  di  riporti
difformi dall'autorizzazione per  153.490  mc,  dallo  stesso  comune
competente qualificati come rifiuti, in assenza di  elementi  che  ne
dimostrassero l'origine e cioe': 
        l'emissione, in data 20-25 novembre 2024, delle ordinanze 317
e 328 di rimozione dei rifiuti e ripristino dello  stato  dei  luoghi
nei confronti di Gaburri S.p.a., ex  operatore  di  cava  individuato
come responsabile del deposito; 
        la  proposizione  di  ricorso,  da  parte   di   quest'ultima
societa', avverso detto provvedimento con  ricorso  sub  RG  139/2025
dinnanzi al TAR Brescia, nel corso del quale la domanda cautelare  e'
stata rinunciata, attesa la sospensione  provvisoria  dell'esecuzione
dei provvedimenti da parte del Comune di Rezzato; 
        la presentazione alla Provincia di Brescia, l'8 agosto  2024,
da parte di Panni S.r.l. di una «istanza di variante  non  essenziale
al recupero a destinazione finale  dell'area  nord  de  La  Castella»
volta alla modifica dell'originario piano di recupero del fondo cava,
al fine di mantenere in loco il quantitativo di  rifiuti  inerti  ivi
presente,  rigettata  dalla  provincia  per  asserita   incompetenza,
oggetto di impugnazione dinnanzi al TAR Brescia sub RG 915/2024; 
        la  presentazione  alla  Provincia  di  Brescia,  in  data  3
febbraio 2025, da parte  de  La  Castella  S.r.l.  di  un'istanza  di
autorizzazione ex art. 208 del decreto legislativo  n.  152/2006  per
l'attivita' di recupero di circa 158.000 mc di rifiuti inerti, di cui
al codice EER 170504 (terre e rocce da  scavo),  depositati  a  fondo
cava, finalizzata alla cessazione della qualifica  di  rifiuto  e  al
loro riutilizzo in situ per la ricostruzione del piano di fondo cava,
sino alla quota di 121,80 m.s.l.m. e di  un'istanza  di  verifica  di
assoggettabilita' a VIA; 
        l'avvio del procedimento da parte della  provincia  con  nota
del 28 febbraio 2025; 
        la  rappresentazione  da  parte   del   Comune   di   Rezzato
dell'improcedibilita'  dell'istanza,  in  quanto  finalizzata  a  una
modifica surrettizia delle condizioni previste nel  PAU  per  l'avvio
dei lavori di realizzazione del nuovo impianto ed al mantenimento  in
situ di  materiale  difforme  dall'autorizzazione  di  cava  vigente,
anziche' al recupero ambientale del fondo cava, con  la  precisazione
che gli accertamenti eseguiti documenterebbero che i  rifiuti  inerti
sarebbero immersi in falda,  per  essere  la  quota  d'imposta  degli
stessi inferiore alla quota di massima risalita della falda  indicata
dalla proponente; 
        la rappresentazione di analoghe osservazioni  critiche  anche
da parte del Comune di Brescia; 
        la richiesta rivolta da La Castella S.r.l. alla provincia, in
data 3 marzo 2025, di una proroga di  dodici  mesi  del  termine  per
l'avvio dei lavori oggetto di PAU, concessa dall'amministrazione  con
provvedimento del 6 maggio 2025; 
        l'espletamento di una riunione tecnica,  in  data  10  aprile
2025, presso la Provincia di Brescia per la valutazione delle  misure
di soggiacenza della  falda  presso  l'ATEg25,  a  seguito  dei  dati
piezometrici censiti da ARPA all'interno dell'area ATEg25 e trasmessi
da Co.Di.Sa., attestanti quale  quota  massima  di  escursione  della
falda, per il mese di luglio 2020,  la  misura  di  122,95  m.s.l.m.,
superiore a quella di 120,20 dichiarata  da  La  Castella  S.r.l.  ed
utilizzata per il progetto autorizzativo della discarica. 
    7.3. - Nella propria memoria di replica  La  Castella  S.r.l.  ha
eccepito: 
        i). -  l'inammissibilita'  degli  atti  di  costituzione  dei
Comuni di Mazzano, Castenedolo e Borgosatollo, nonche' di  Co.Di.Sa.,
in  quanto  soggetti  che  avrebbero  potuto  proporre  autonomamente
ricorso avverso i  provvedimenti  impugnati,  apparendo  la  notifica
effettuata nei loro confronti dal  Comune  di  Brescia  un  abuso  di
strumento processuale; 
        ii).  -  l'inammissibilita'  del  ricorso  per   difetto   di
interesse in capo al Comune di Brescia, che avrebbe potuto  formulare
il proprio dissenso al progetto esclusivamente secondo  le  forme  di
cui agli articoli 14-quater e quinquies della legge n. 241/1990 e non
mediante l'impugnativa proposta. 
    8. - Con ricorso per motivi  aggiunti  notificato  il  20  giugno
2025, successivamente depositato, il Comune di Brescia  ha  impugnato
altresi' il provvedimento n. 85192 del  6  maggio  2025  con  cui  la
Provincia di Brescia ha concesso la proroga di un anno del termine di
inizio  dei  lavori  per   l'approntamento   della   discarica   gia'
autorizzata con A.D. n. 1296 del 10 aprile 2024. 
    9. - Prima di esaminare le censure di merito, il Collegio  rileva
l'infondatezza  dell'eccezione  di   inammissibilita'   del   ricorso
formulata da La  Castella  S.r.l.:  sussiste,  invero,  un  interesse
concreto, diretto ed attuale in capo al Comune  di  Brescia,  il  cui
territorio confina con  quello  del  Comune  di  Rezzato,  sul  quale
insiste  il  progetto  de  La  Castella  S.r.l.,  ritenuto  fonte  di
pregiudizio, anche considerata  l'ampiezza  della  legittimazione  ad
impugnare  riconosciuta  a  coloro   che   si   affermino   lesi   da
determinazioni amministrative in materia ambientale. 
    Inoltre  -  in  disparte  l'inconferenza  del  richiamo  all'art.
14-quinquies legge n.  241/1990,  che  disciplina  i  rimedi  per  le
amministrazioni  portatrici  di  interessi  sensibili   espressamente
indicati, quale non e' il comune  ricorrente  -  la  possibilita'  di
agire in giudizio attraverso il rimedio di cui all'art. 29 c.p.a. non
puo' essere ricavata per implicito da quanto previsto  dal  comma  II
dell'art. 14-quater  legge  n.  241/1990:  quest'ultima  norma,  come
emerge dal  suo  tenore  letterale,  si  limita  ad  attribuire  alle
«amministrazioni i cui  atti  sono  sostituiti  dalla  determinazione
motivata  di  conclusione  della  conferenza»  la  mera  facolta'  di
«sollecitare...    l'amministrazione    procedente    ad     assumere
...determinazioni in via  di  autotutela»,  in  ottica  deflattiva  e
coerente  con  lo  spirito  di  semplificazione  proprio  del  modulo
procedimentale della conferenza di servizi, ma non  gia'  un  rimedio
sostitutivo rispetto alla proposizione di un'azione giurisdizionale. 
    Del resto, l'esclusione della possibilita' di agire  in  giudizio
in capo ad un soggetto - per l'importanza delle conseguenze sulla sua
sfera giuridica - deve essere oggetto di una previsione  esplicita  e
puntuale e non e' suscettibile di essere ricavata dall'interprete  da
una norma, quale quella invocata,  da  cui  non  pare  affatto  poter
essere ricavata l'interpretazione fatta propria da La Castella S.r.l. 
    10.1. - Si  puo'  cosi'  passare  a  esaminare  il  merito  della
controversia. 
    10.2.  -  Il  ricorso  introduttivo  contiene  nove   motivi   di
doglianza, rivolti avverso il provvedimento autorizzativo provinciale
n. 1964 del 10 aprile 2024, cosi' compendiati: 
        i). - «Questione di legittimita' costituzionale del combinato
disposto dell'art.  10,  comma  1,  lettera  b)  n.  7)  della  legge
regionale n. 36/2017 che ha introdotto il comma 7-quinquies dell'art.
2 della legge regionale n. 5/2010, e degli articoli  2,  comma  3,  e
art. 4, commi  3  e  3-bis,  della  legge  regionale  n.  5/2010  per
violazione dell'art. 117, comma 2, lettera s), e 118, comma  2  della
Costituzione in relazione all'art. 27-bis del decreto legislativo  n.
152/2006»; 
        ii). - «Violazione dell'art.  97  della  Costituzione  e  del
principio del giusto procedimento. Violazione e/o falsa  applicazione
dell'art. 27-bis del  decreto  legislativo  n.  152/2006.  Violazione
degli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), e 14-ter, comma 7,  della
legge  n.  241/1990  e  successive  modificazioni  ed   integrazioni.
Violazione del principio del tempus regit actum - Eccesso  di  potere
per contraddittorieta', illogicita' e irragionevolezza»; 
        iii). - «Violazione e/o falsa applicazione  dell'art.  27-bis
decreto legislativo n. 152/2006 e dell'art. 11 decreto del Presidente
della Repubblica n. 380/2001 per insussistenza  della  disponibilita'
dell'area oggetto dell'intervento - Eccesso di potere per difetto  di
istruttoria,  travisamento  di  fatti,  sviamento  ed  illogicita'  -
Contraddittorieta' manifesta - Violazione del  principio  del  tempus
regit actum»; 
        iv). - «Violazione dell'art. 9, comma 3 della Costituzione  -
Violazione dell'art. 191 Trattato fondamentale dell'Unione europea  e
dell'art. 3-ter  del  decreto  legislativo  n.  152/2006  recante  il
principio di precauzione in materia ambientale -  Eccesso  di  potere
per difetto di istruttoria per omesso  accertamento  dello  stato  di
fatto - Motivazione carente e contraddittoria»; 
        v).  -  «Eccesso  di  potere  per  conflitto  di   interesse.
Violazione del principio di imparzialita' dell'azione amministrativa.
Violazione dell'art. 7-bis,  comma  6,  del  decreto  legislativo  n.
152/2006. Sviamento. Motivazione carente e contraddittoria»; 
        vi). - «Violazione degli articoli 15, comma 4,  e  59,  comma
7-ter, della legge regionale n.  12/2005  -  Eccesso  di  potere  per
contraddittorieta'  con  il  PTCP  -  Difetto  di  istruttoria  e  di
motivazione  in  ordine  alla  variante  urbanistica   -   Violazione
dell'art. 208 decreto legislativo n. 152/2006»; 
        vii). - «Violazione  dell'art.  179  decreto  legislativo  n.
152/2006 e dell'art. 20  delle  N.T.A.  del  Programma  regionale  di
gestione dei rifiuti approvato con D.G.R. n. 6408 del 23 maggio  2022
- Difetto  di  istruttoria,  travisamento  dei  fatti  e  motivazione
carente e contraddittoria in ordine all'"alternativa zero"»; 
        viii).  -  «Violazione  degli  articoli  1,  4  e  6  decreto
legislativo n. 18/2023. Violazione dell'art.  7  della  direttiva  UE
2020/2184. Violazione dell'art. 191 Trattato fondamentale dell'Unione
europea e dell'art. 3-ter del decreto legislativo n. 152/2006 recante
il principio di precauzione in materia ambientale - Eccesso di potere
per difetto di istruttoria e per travisamento di fatti in ordine alla
tutela della risorsa idrica - Motivazione carente e contraddittoria -
Mancato coinvolgimento  nella  procedura  autorizzatoria  degli  enti
gestori della rete idrica»; 
        ix). - «Violazione e/o falsa applicazione  dell'art.  14-ter,
comma 7,  legge  n.  241/1990.  Eccesso  di  potere  per  motivazione
apparente e/o  insufficiente  in  ordine  all'individuazione  e  alla
valutazione delle posizioni prevalenti». 
    10.3.  -  Il  ricorso   per   motivi   aggiunti,   proposto   per
l'annullamento  del  provvedimento  con  cui  il  6  maggio  2025  la
Provincia di Brescia ha assentito la proroga del  termine  di  inizio
dei lavori per la realizzazione della discarica, si affida a  quattro
motivi di censura: 
        i). - «Incompetenza assoluta della Provincia di  Brescia  per
aver adottato il provvedimento di proroga del termine di  inizio  dei
lavori di competenza del Comune  di  Rezzato.  Violazione  e/o  falsa
applicazione  dell'art.  27-bis,  comma  9,  decreto  legislativo  n.
152/2006, degli articoli 2, 13 e  15  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 380/2001 e dell'art. 32  legge  regionale  n.  12/2005.
Violazione del contraddittorio procedimentale. Eccesso di potere  per
difetto di istruttoria»; 
        ii).  -  «Violazione  dell'art.  15,  comma  2,  decreto  del
Presidente della  Repubblica  n.  380/2001.  Eccesso  di  potere  per
violazione   del   principio   di   continuita'   temporale   sotteso
all'istituto della proroga dei termini»; 
        iii). - «Violazione  e/o  falsa  applicazione  dell'art.  15,
commi 2 e 2-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.
Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento di  fatti,
sviamento ed illogicita' - Contraddittorieta' manifesta - Motivazione
carente e/o insufficiente»; 
        iv). - «Motivazione carente e contraddittoria  -  Eccesso  di
potere   per   illogicita',   irragionevolezza   e    incoerenza    -
Contraddittorieta' manifesta». 
    11. - Il principale e potenzialmente assorbente thema decidendum,
traducendosi in un vizio  d'incompetenza  dell'Autorita'  emanante  i
provvedimenti impugnati,  e'  contenuto  nel  I  motivo  del  ricorso
introduttivo, in cui si chiede al Collegio di sollevare questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 3 e 7-quinquies, della
legge regionale n. 5/2010, in combinato disposto con l'art. 4,  commi
3 e 3-bis, della medesima legge, nella parte in cui  individua  nella
provincia l'Autorita' competente al rilascio del PAUR, stabilendo «3.
La provincia sul cui territorio si prevede di realizzare l'intervento
e', secondo la decorrenza stabilita dall'art. 14, comma 8,  Autorita'
competente all'espletamento delle procedure di VIA e di  verifica  di
assoggettabilita' a VIA con riferimento ai progetti di  cui  all'art.
1,  comma  1:  a)  per  i  quali  e'  competente  all'approvazione  o
all'autorizzazione; b) individuati nella parte II dell'allegato C; c)
localizzati  nel  territorio  di  piu'  comuni»  e  «7-quinquies.  Le
autorita' competenti di cui al presente articolo sono amministrazioni
procedenti nell'ambito della conferenza di servizi  di  cui  all'art.
27-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006 e agli  articoli
14 e seguenti della legge n. 241/1990». 
    La norma sarebbe in contrasto con  gli  articoli  117,  comma  2,
lettera s) e 118, comma 2 della Costituzione (come  modificati  dalla
legge costituzionale n. 3/2001),  avendo  la  regione  delegato  alle
province le funzioni amministrative in materia  di  PAUR  (come  tale
rientrante nella potesta' legislativa esclusiva statale ex art.  117,
comma 2, lettera  "s"  della  Costituzione,  venendo  in  rilievo  la
«tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e dei  beni  culturali»,  che
pacificamente ricomprenderebbe la materia della gestione dei rifiuti)
che il decreto  legislativo  n.  152/2006  -  cd.  TU  dell'Ambiente,
attribuisce espressamente alle regioni, in assenza  di  una  espressa
previsione  normativa   a   livello   statale   che   consenta   tale
riallocazione. 
    Tale delega regionale, quindi, contrasterebbe con il  modello  di
distribuzione delle competenze decisionali stabilite dal  legislatore
nazionale, che ha invece attribuito, con l'art.  27-bis  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006,  dette  competenze  esclusivamente  alle
regioni,  senza   prevederne   una   delegabilita'   ulteriore,   con
conseguente  violazione  della  riserva  di  competenza   legislativa
esclusiva statale stabilita dall'art. 117, comma 2, lettera s)  della
Costituzione. 
    Detta  illegittimita'  non   potrebbe   essere   superata   dalla
previsione di cui al comma 8 dell'art. 7-bis del decreto  legislativo
n. 152/2006 (secondo cui «le regioni  ...  disciplinano  con  proprie
leggi o regolamenti l'organizzazione  e  le  modalita'  di  esercizio
delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia  di  VIA,
nonche' l'eventuale  conferimento  di  tali  funzioni  o  di  compiti
specifici agli altri enti  territoriali  sub-regionali»),  ne'  dalla
previsione  dell'art.  22  decreto-legge  n.  104/2023,   nel   testo
convertito ex legge n. 136/2023  (secondo  cui  «Le  regioni  possono
conferire, con legge, le funzioni amministrative di cui agli articoli
194, comma 6, lettera a), 208, 242 e 242-bis del decreto  legislativo
3 aprile 2006, n. 152, agli enti locali di  cui  all'art.  114  della
Costituzione,  tenendo  conto  in  particolare   del   principio   di
adeguatezza... Sono fatte salve le  disposizioni  regionali,  vigenti
alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che hanno
trasferito le funzioni amministrative  predette»),  dal  momento  che
tali disposizioni si limitano a facoltizzare le regioni a delegare le
proprie competenze esclusivamente in merito al provvedimento di VIA e
al provvedimento di AIA, ma  non  consentono  di  delegare  anche  la
competenza unitaria al rilascio del piu' ampio PAUR di  cui  all'art.
27-bis decreto legislativo n. 152/2006. 
    Il PAUR, infatti, sarebbe espressione di una nuova  competenza  a
se' stante rispetto alla VIA e all'AIA, che  supera  e  trascende  le
distinte competenze delle amministrazioni chiamate a partecipare alla
conferenza di servizi: pertanto, se il legislatore  nazionale  avesse
inteso consentire la delega  all'adozione  del  citato  Provvedimento
unico, oltre che della VIA e dell'AIA singolarmente  considerate,  lo
avrebbe dovuto espressamente prevedere. Posto che alcuna disposizione
normativa autorizzerebbe alla riallocazione delle funzioni in materia
di PAUR, la delega in  favore  delle  province  operata  dalla  legge
regionale n. 5/2010 contrasterebbe con l'art. 117, comma  2,  lettera
s) e con l'art. 118, comma 2 della Costituzione. 
    12.  -  Il  Collegio  ritiene  rilevante  e  non   manifestamente
infondata la questione di legittimita' costituzionale prospettata dal
Comune di Brescia. 
    13.1.  -  Per  cio'  che  attiene  alla  rilevanza  nel  presente
giudizio, il Collegio osserva come la censura su cui la questione  di
legittimita'   costituzionale   prospettata    si    riverbera    sia
evidentemente  prioritaria  e  assorbente,  rispetto  a  ogni   altra
dedotta, sia con il ricorso introduttivo, sia con quello  per  motivi
aggiunti. 
    Il suo carattere pregiudiziale e', infatti, dato,  piuttosto  che
dalla gradazione proposta dalla  parte,  della  tipologia  del  vizio
censurato, vale a dire la compatibilita' della norma attributiva  del
potere  esercitato  dalla  Provincia  di   Brescia   con   la   Carta
costituzionale e, quindi, se sussista la competenza  della  provincia
stessa  ad  adottare  l'autorizzazione  impugnata,  con   la   logica
conseguenza che il loro  accoglimento,  escludendo  tale  competenza,
comporterebbe necessariamente quello del ricorso introduttivo  e  dei
successivi motivi aggiunti sotto tale profilo, ovverosia per  difetto
assoluto di attribuzione, con  assorbimento  di  ogni  altra  censura
formulata e con effetti invalidanti  altresi'  del  provvedimento  di
proroga, impugnato con ricorso per motivi aggiunti. 
    13.2. -  Tale  conclusione  e'  del  resto  coerente  con  quanto
affermato dal Consiglio  di  Stato  per  cui  lo  stesso  potere  del
ricorrente di graduare i motivi di ricorso  incontra  un  limite  nel
vizio  di  incompetenza   per   cui   «l'accoglimento   del   ricorso
giurisdizionale  per  la  riconosciuta  sussistenza  del   vizio   di
incompetenza  comporta  l'assorbimento  degli  ulteriori  motivi   di
impugnazione, in quanto la valutazione del merito della  controversia
si risolverebbe in un  giudizio  meramente  ipotetico  sull'ulteriore
attivita'   amministrativa   dell'organo   competente,   cui   spetta
l'effettiva valutazione della vicenda e che potrebbe emanare, o  non,
l'atto in questione e comunque, provvedere con un contenuto  diverso»
(C.d.S., A.P. n. 5 del 27 aprile 2015). 
    14.1.  -  Quanto  al  concorrente  profilo  della  non  manifesta
infondatezza  della  questione,  il   Collegio   ritiene   necessario
effettuare le seguenti precisazioni. 
    14.2. - La riforma del titolo V della Costituzione, avvenuta  con
legge costituzionale n. 3/2001,  ha  fortemente  inciso  sul  riparto
delle competenze legislative tra Stato e regioni  e  sull'allocazione
delle competenze amministrative. 
    In merito al primo aspetto e per quanto di  rilievo  ai  presenti
fini, l'art. 117, comma 2, lettera "s" della Costituzione attribuisce
allo  Stato  la  legislazione   esclusiva   nella   materia   «tutela
dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali». 
    In merito  al  secondo  profilo,  il  novellato  art.  118  della
Costituzione ha superato la previgente regola del «parallelismo delle
funzioni» (in base al quale il titolare del potere legislativo in una
determinata materia era altresi' titolato garantirne l'esecuzione  in
via  amministrativa)  in  favore  dell'allocazione   delle   funzioni
amministrative «ai comuni  salvo  che,  per  assicurarne  l'esercizio
unitario, siano conferite a province, citta' metropolitane, regioni e
Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta', differenziazione ed
adeguatezza» (comma  I),  con  la  precisazione  che  «I  comuni,  le
province  e  le  citta'  metropolitane  sono  titolari  di   funzioni
amministrative proprie e di quelle  conferite  con  legge  statale  o
regionale, secondo le rispettive competenze» (comma II). 
    La giurisprudenza costituzionale,  piu'  volte  pronunciatasi  in
ipotesi di leggi regionali che hanno allocato a livelli inferiori  di
governo funzioni alle stesse attribuite dalla normativa statale nella
materia della «tutela dell'ambiente» - rientrante nella  legislazione
esclusiva  statale  ex  art.  117,  comma  2,   lettera   "s"   della
Costituzione, ha chiarito che «tale potesta' esclusiva  comporta  che
il   solo   legislatore   nazionale   sia   competente   a   definire
l'organizzazione delle corrispondenti funzioni  amministrative  anche
attraverso l'allocazione di competenze presso enti diversi dai comuni
- ai quali esse devono ritenersi generalmente attribuite  secondo  il
criterio espresso dall'art. 118 della Costituzione - tutte  le  volte
in cui l'esigenza di esercizio unitario della funzione  trascenda  il
relativo ambito territoriale di governo» e che  cio'  «risponde,  del
resto, a ineludibili esigenze di protezione di un bene unitario e  di
valore primario quale e' l'ambiente (sentenze n. 246 del  2017  e  n.
641 del 1987), che risulterebbero vanificate ove si riconoscesse alla
regione la facolta' di rimetterne indiscriminatamente la  cura  a  un
ente territoriale di dimensioni minori, in deroga alla valutazione di
adeguatezza compiuta dal legislatore statale con l'individuazione del
livello regionale (sentenze n. 60 del 2023 e n. 189 del 2021)» (cfr.,
da ultimo sentenza  n.  2/2024,  nonche'  precedenti  n.  160/2023  e
189/2021). 
    La concreta collocazione delle funzioni, pertanto, non  puo'  che
trovare base nella legge, con la conseguenza, che  «sara'  sempre  la
legge, statale o regionale, in relazione al riparto delle  competenze
legislative, a operare la concreta collocazione  delle  funzioni,  in
conformita' alla generale attribuzione costituzionale ai comuni o  in
deroga ad essa  per  esigenze  di  "esercizio  unitario",  a  livello
sovracomunale, delle  funzioni  medesime»  (Corte  costituzionale  n.
43/2004),   anche   perche'   il   conferimento   di   una   funzione
amministrativa al livello  di  governo  ritenuto  piu'  adeguato,  e'
frutto di una specifica valutazione da parte dell'ente titolare della
competenza legislativa in ordine alle «concrete  situazioni  relative
ai  diversi  settori,  alla  luce  dei  principi  di  sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza in riferimento  alle  caratteristiche
proprie del sistema di amministrazione locale» (Corte costituzionale,
sentenza n. 379 del 2004). 
    14.3. - La Regione Lombardia, con l'art. 10, comma 1, lettera b),
n.  7)  della  legge  regionale  n.  36/2017  ha  inserito  il  comma
7-quinquies all'art. 2 della legge regionale n. 5/2010,  secondo  cui
«Le  autorita'  competenti  di  cui   al   presente   articolo   sono
amministrazioni procedenti nell'ambito della conferenza di servizi di
cui all'art. 27-bis, comma 7, del decreto legislativo n.  152/2006  e
agli  articoli  14  e  seguenti  della  legge  n.  241/1990»,   cosi'
ricollegandosi  a  quanto  stabilito  nel  comma  3  in  merito  alla
competenza  provinciale,  ovverosia  che  «La   provincia   sul   cui
territorio si prevede  di  realizzare  l'intervento  e',  secondo  la
decorrenza stabilita dall'art.  14,  comma  8,  Autorita'  competente
all'espletamento  delle  procedure  di   VIA   e   di   verifica   di
assoggettabilita' a VIA con riferimento ai progetti di  cui  all'art.
1,  comma  1:  a)  per  i  quali  e'  competente  all'approvazione  o
all'autorizzazione; b) individuati nella parte II dell'allegato C; c)
localizzati nel territorio di piu' comuni». 
    A livello nazionale, invece, l'art. 27-bis decreto legislativo n.
152/2006 (introdotto dal decreto legislativo n. 104/2017 e  rubricato
«Provvedimento autorizzatorio unico regionale») prevede che «Nel caso
di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta
all'Autorita' competente un'istanza» per il rilascio del PAUR,  cosi'
individuando nella regione l'Autorita' competente. 
    Difetta una espressa previsione normativa  di  rango  statale  in
merito alla delegabilita' di dette funzioni da parte delle regioni ad
enti di livello piu' prossimo ai cittadini. 
    Secondo Regione Lombardia la possibilita' di delega discenderebbe
dall'art. 7-bis, comma 8, decreto legislativo n. 152/2006  (parimenti
introdotto dal decreto legislativo n. 104/2017): l'ente sostiene  che
«in assenza di indicazioni normative contrarie, nonche'  in  coerenza
con l'assetto del  riparto  delle  competenze  delineato  dal  codice
ambiente» si debba ritenere «che il  legislatore  statale  non  abbia
inteso operare alcuna differenza tra Autorita' competente in  materia
di  VIA  e  Autorita'  competente  in  materia   di   PAUR   e   che,
conseguentemente, abbia confermato l'attribuzione alle regioni e alle
province autonome la possibilita' di  decentrare  anche  le  funzioni
amministrative in materia di PAUR». A sostegno  dell'assunto  Regione
Lombardia richiama quanto affermato dal Consiglio di Stato, ovverosia
che «non vi e' dubbio che il decreto legislativo  n.  104  del  2017,
nell'attribuire alle regioni (e alle province autonome) il potere  di
conferire le funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di
VIA  «agli  altri  enti   territoriali   sub-regionali»,   le   abbia
autorizzate,  in   astratto,   anche   a   decentrare   le   funzioni
amministrative in materia di P.A.U.R.» (C.d.S., Sez. IV, 6195  del  2
settembre 2021). 
    Il Collegio, tuttavia, non  puo'  escludere  come  manifestamente
infondato, l'ipotizzato contrasto tra l'art.  2,  comma  7-quinquies,
della legge regionale n. 5/2010 e l'art. 117, comma  2,  lettera  "s"
della Costituzione, in quanto: 
        l'art. 27-bis decreto legislativo n.  152/2006  si  limita  a
stabilire  che  «Nel  caso  di  procedimenti  di  VIA  di  competenza
regionale» l'istanza di rilascio  del  «Provvedimento  autorizzatorio
unico  regionale»  (PAUR)  vada  proposta  all'Autorita'  competente,
ovverosia alla regione  -  senza  prevedere  alcuna  possibilita'  di
delega della funzione da parte di quest'ultima; 
        l'art. 7-bis,  comma  2,  decreto  legislativo  n.  152/2006,
rubricato  «Competenze  in  materia  di  VIA   e   di   verifica   di
assoggettabilita' a  VIA»,  stabilisce  «Le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano  disciplinano  con  proprie  leggi  o
regolamenti  l'organizzazione  e  le  modalita'  di  esercizio  delle
funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA, nonche'
l'eventuale conferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli
altri enti territoriali sub-regionali. La potesta' normativa  di  cui
al presente comma e'  esercitata  in  conformita'  alla  legislazione
europea e nel rispetto di quanto previsto nel presente decreto, fatto
salvo il potere di stabilire regole particolari ed ulteriori  per  la
semplificazione   dei   procedimenti,   per   le   modalita'    della
consultazione  del  pubblico  e  di   tutti   i   soggetti   pubblici
potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti  e
delle autorizzazioni di competenza regionale e locale, nonche' per la
destinazione alle finalita' di cui all'art. 29, comma 8, dei proventi
derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
In ogni caso non sono derogabili i termini procedimentali massimi  di
cui agli articoli 19 e 27-bis»; 
        quest'ultima norma prevede che  le  regioni  (e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano) disciplinino con  leggi  o  regolamenti
«l'organizzazione  e  le  modalita'  di  esercizio   delle   funzioni
amministrative ad esse attribuite in  materia  di  VIA»,  attribuendo
altresi' il potere di un «eventuale  conferimento  di  tali  funzioni
(ovverosia in materia di VIA) o di compiti specifici agli altri  enti
territoriali sub-regionali»; con riferimento alla potesta'  normativa
il  legislatore  nazionale  ha  specificato  che  essa  debba  essere
esercitata in  conformita'  alle  legislazione  europea  (essendo  il
decreto legislativo n. 104/2017 che ha introdotto  la  previsione  in
esame attuazione della direttiva 2014/52/UE) e nel  rispetto  del  TU
dell'Ambiente, salva la possibilita' «di stabilire regole particolari
ed  ulteriori  per  la  semplificazione  dei  procedimenti,  per   le
modalita' della consultazione del pubblico  e  di  tutti  i  soggetti
pubblici  potenzialmente  interessati,  per  il   coordinamento   dei
provvedimenti  e  delle  autorizzazioni  di  competenza  regionale  e
locale, nonche' per la destinazione alle finalita'  di  cui  all'art.
29, comma 8, dei proventi derivanti dall'applicazione delle  sanzioni
amministrative pecuniarie», senza tuttavia poter derogare ai «termini
procedimentali massimi di cui agli articoli 19 e 27-bis»; 
        difetta una previsione espressa circa la possibilita' che  le
regioni (e le province autonome), titolari della funzione di rilascio
del Provvedimento di  autorizzazione  unica  regionale  -  cd.  PAUR,
possano, a loro volta, delegare tali funzioni ad enti di  livello  di
governo inferiore; 
        tale previsione  non  pare  ricavabile,  per  implicito,  dal
predetto art. 7-bis, comma 8, decreto  legislativo  n.  152/2006,  in
quanto: i)  secondo  la  giurisprudenza  della  Corte  costituzionale
«Posto che la predeterminazione  normativa  della  distribuzione  dei
compiti costituisce una proiezione del principio di  legalita',  che,
ai  sensi   dell'art.   97   della   Costituzione,   regola   l'agire
amministrativo, l'attitudine della delega a modificare la  competenza
ne  giustifica  il  condizionamento  al  duplice  presupposto   della
titolarita' originaria, in capo al  conferente,  del  potere  che  ne
forma oggetto e dell'espressa previsione  e  delimitazione  ad  opera
della  stessa  fonte  normativa  che  attribuisce  la  competenza   a
delegare» (§ 6.1. della sentenza n. 189/2021); ii)  il  richiamo  che
l'ultimo periodo di tale norma effettua all'art. 27-bis  del  decreto
legislativo  n.  152/2006  deve  ritenersi  riferito  alla  «potesta'
normativa» di regioni e province autonome e non gia' al  conferimento
delle funzioni amministrative in materia di  VIA,  militando  in  tal
senso la lettera della norma (che non consente la deroga dei  termini
procedimentali, chiaramente riferita al  potere  regolatorio),  oltre
che il costrutto sintattico del periodo; iii) il rilievo che il  PAUR
sia un procedimento finalizzato a semplificare e velocizzare  la  VIA
di  competenza  regionale  non   consente   di   affermare   che   la
delegabilita'  di  quest'ultima  -   espressamente   consentita   dal
legislatore statale - implichi, per implicito, la  delegabilita'  del
PAUR stesso, giacche' «Esso ha, dunque, una  natura  per  cosi'  dire
unitaria, includendo in un unico atto i  singoli  titoli  abilitativi
emessi a seguito della conferenza di servizi che, come noto, riunisce
in unica sede decisoria le diverse amministrazioni  competenti...  il
Provvedimento unico regionale non  e'  quindi  un  atto  sostitutivo,
bensi'  comprensivo  delle  altre  autorizzazioni   necessarie   alla
realizzazione del progetto.  Evidente,  allora,  la  riconducibilita'
della disposizione alla competenza esclusiva in  materia  ambientale,
ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione»
(Corte costituzionale, sentenza n.  198/2018),  costituendo  un  quid
pluris rispetto alla VIA. 
    Cio' posto, il Collegio -  ritenuto  che  l'art.  117,  comma  2,
lettera s) della Costituzione e le norme statali passate in  rassegna
confermano che le province, nella loro qualita' di enti  esponenziali
della relativa comunita', non sono titolari, in  materia  ambientale,
di  funzioni  amministrative  proprie  -  e'   dell'avviso   che   il
legislatore regionale  lombardo,  nell'attribuire  alle  province  le
funzioni di rilascio del PAUR di cui all'art. 2,  comma  7-quinquies,
legge  regionale  n.  5/2010,  abbia   introdotto   un   modello   di
distribuzione delle competenze decisionali che viola la riserva della
competenza  legislativa  esclusiva  statale  in  materia  di   tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema, in quanto  contrastante  con  l'art.
27-bis  del  decreto  legislativo  n.  152/2006,  che  disciplina  il
Provvedimento autorizzatorio unico regionale con riferimento ai  soli
progetti sottoposti a VIA di competenza  regionale:  appare,  quindi,
pregiudicata «la legittimazione  del  solo  legislatore  nazionale  a
definire    l'organizzazione    delle     corrispondenti     funzioni
amministrative anche attraverso l'allocazione  di  competenze  presso
enti diversi dai comuni -  ai  quali  devono  ritenersi  generalmente
attribuite secondo il criterio espresso dall'art.  118,  primo  comma
della Costituzione - tutte le volte in cui  l'esigenza  di  esercizio
unitario  della  funzione  trascenda  tale  ambito  territoriale   di
governo» (Corte costituzionale,  sentenza  n.  189/2021,  nonche'  n.
160/2023 e n. 2/2024). 
    L'art.  117,  comma  2,  lettera  s)  della  Costituzione,  nello
stabilire che lo Stato ha legislazione esclusiva nella materia  della
«tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema  e  dei   beni   culturali»,
fornisce una chiara e univoca  indicazione  della  fonte  legislativa
legittimata ad operare, in  via  esclusiva,  la  distribuzione  delle
connesse funzioni amministrative tra  i  vari  livelli  territoriali,
sicche' deve escludersi che il codice  dell'ambiente,  nel  conferire
alle regioni  la  relativa  competenza,  ne  abbia  anche  consentito
l'allocazione ad  un  diverso  livello  amministrativo:  va  esclusa,
pertanto, la possibilita' di delegare  tali  funzioni  alle  province
costi'   insistenti,   anche   qualora   il   progetto   oggetto   di
autorizzazione unica sia «localizzato nel territorio di piu'  comuni»
(cfr. art. 2, comma 3, legge regionale n. 5/2010). 
    Depone, in tal senso, anche una lettura combinata con l'art.  118
della Costituzione, il quale prevede, infatti, che  in  generale  «le
funzioni amministrative sono attribuite ai  comuni»  a  meno  che  le
stesse  «per  assicurare  l'esercizio  unitario,  siano  conferite  a
province, citta' metropolitane,  regioni  e  Stato,  sulla  base  dei
principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza»:  in  tal
modo il legislatore costituzionale ha inteso introdurre  un  elemento
di  elasticita'  nell'attribuzione  delle  funzioni   amministrative,
correlato alle esigenze  unitarie  di  esercizio  «sovraterritoriale»
delle medesime, attraverso la valorizzazione dei predetti  canoni  di
sussidiarieta'  verticale,  differenziazione  e  adeguatezza,   quali
criteri guida della diversa distribuzione delle competenze. 
    A supporto della dedotta incompatibilita' milita  anche  la  gia'
richiamata decisione della Corte costituzionale (n. 189/2021),  sopra
citata, la quale, in omaggio  ad  un  orientamento  giurisprudenziale
consolidato,  ha  ribadito  che   nelle   materie   riservate   dalla
Costituzione alla competenza legislativa dello Stato,  una  discrasia
normativa tra la norma statale (che stabilisce un determinato assetto
di attribuzione delle funzioni) e la norma regionale (che finisce per
alterarne,  entro  il  proprio  ambito  territoriale,   il   riparto)
giustifica di per se' l'illegittimita' costituzionale di quest'ultima
per violazione dell'art. 117, comma 2,  lettera  s),  che  a  livello
costituzionale ne attribuisce la disciplina al legislatore nazionale. 
    Quanto fin qui osservato  induce  a  concludere  nuovamente  che,
nella materia della «tutela  dell'ambiente  e  dell'ecosistema»,  non
possono  essere  ammesse  iniziative  del  legislatore  regionale  di
regolamentazione, nel proprio  ambito  territoriale,  delle  funzioni
amministrative  che  modifichino  l'assetto  delle  competenze   come
delineato dalla legge statale, ponendosi la relativa normativa  quale
limite inderogabile anche da parte regioni (cfr. Corte costituzionale
n. 314 del 2009 e n. 62 del 2008). 
    Alla luce  delle  considerazioni  sin  qui  esposte  il  Collegio
sottopone  alla  Corte,  poiche'  rilevante  e   non   manifestamente
infondata, la questione di legittimita' costituzionale concernente il
contrasto dell'art. 2, comma 7-quinquies, della  legge  regionale  n.
5/2010 con l'art. 117, comma 2, lettera "s" della Costituzione, nella
parte in cui attribuisce alle province le funzioni amministrative, in
materia di rilascio del PAUR, che  il  legislatore  statale  ha,  con
l'art.   27-bis   decreto   legislativo   n.   152/2006,   attribuito
esclusivamente alle regioni. 
    15. - Alla  luce  di  quanto  esposto,  il  Collegio  dispone  la
sospensione del presente giudizio  e  la  rimessione  della  predetta
questione alla Corte costituzionale,  ai  sensi  dell'art.  23  della
legge 11 marzo 1953, n. 87. 

 
                               P.Q.M. 
 
    Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia -  Sezione
staccata di Brescia (Sezione prima) rimette alla Corte costituzionale
la   questione   di   legittimita'   costituzionale   illustrata   in
motivazione, relativa all'art.  2,  comma  7-quinquies,  della  legge
della Regione Lombardia 2 febbraio 2010, n. 5. 
    Dispone, conseguentemente, la sospensione del presente  giudizio,
con rinvio al definitivo per ogni ulteriore statuizione in rito,  nel
merito e sulle spese di lite, e l'immediata trasmissione  degli  atti
alla Corte costituzionale. 
    Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza venga
notificata alle parti in causa e al Presidente della Giunta regionale
della Lombardia e che venga comunicata al  Presidente  del  Consiglio
regionale della Lombardia. 
    Cosi' deciso in Brescia nella Camera di consiglio del  giorno  16
luglio 2025 con l'intervento dei magistrati: 
        Angelo Gabbricci, Presidente; 
        Alessandro Fede, referendario; 
        Francesca Siccardi, referendario, estensore. 
 
                      Il Presidente: Gabbricci 
 
 
                                                L'estensore: Siccardi
                    
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