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C.","altre_parti":"","testo_atto":"N. 213 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 settembre 2025\n\r\nOrdinanza del 23 settembre 2025 del Tribunale di Varese nel\nprocedimento penale a carico di L. C.. \n \nReati e pene - Violazione degli obblighi di assistenza familiare in\n caso di separazione o di scioglimento del matrimonio - Mancata\n previsione della procedibilita\u0027 a querela della persona offesa in\n caso di violazione degli obblighi di natura economica concernenti\n le statuizioni per il mantenimento del coniuge, dettate in sede di\n separazione. \n- Codice penale, art. 570-bis. \n\n\r\n(GU n. 45 del 05-11-2025)\n\r\n \n TRIBUNALE DI VARESE \n Sezione penale \n \n Il giudice Andrea Crema della sezione penale del Tribunale di\nVarese, dato atto che: \n pende a carico di C... L..., nato a ... il ..., difeso di\nfiducia dall\u0027avv. Luca Profita del foro di Busto Arsizio, il processo\nr.g.t. 1614/2021, r.g.n.r. 5147/2019, nell\u0027ambito del quale e\u0027\nimputato «del reato di cui all\u0027art. 570-bis del codice penale\nperche\u0027, essendo in fase di separazione da V... C..., violava gli\nobblighi di natura economica derivanti dall\u0027ordinanza del Tribunale\ndi Varese dell\u002711 marzo 2019, omettendo di corrispondere euro 1.000\nmensili a titolo di contributo per il mantenimento della moglie»,\nprocesso nell\u0027ambito del quale si era costituita parte civile V...\nC..., difesa dall\u0027avv. Mattia Ludovico Piantanida del foro di Busto\nArsizio; \n in seguito all\u0027apertura del dibattimento e all\u0027ammissione\ndelle prove, dopo l\u0027esame di un teste, e\u0027 pervenuta la remissione di\nquerela del 4 gennaio 2024 da parte della parte civile V... C... (con\ncontestuale rinuncia alla costituzione di parte civile); \n alla luce del pressoche\u0027 univoco orientamento di legittimita\u0027\n(cfr., da ultimo, Cass. 34275/2024) e, implicitamente, anche di\nquello della Corte Costituzionale formatosi sulle precedenti\nidentiche fattispecie di cui agli articoli 12-sexies della legge n.\n898/1970 e 3 della legge n. 54/2006, il reato di cui all\u0027art. 570-bis\ndel codice penale e\u0027 una fattispecie autonoma di reato che mutua dal\nprimo comma dell\u0027art. 570 del codice penale il trattamento\nsanzionatorio, ma non il regime di procedibilita\u0027, che e\u0027 dunque\nquello ordinario d\u0027ufficio. \n Ritenuto che: \n dato il tenore letterale dell\u0027art. 570-bis del codice penale,\nnon e\u0027 percorribile un\u0027interpretazione differente da quella corrente\nnella giurisprudenza delle piu\u0027 alte Corti in ordine al regime di\nprocedibilita\u0027 della fattispecie; \n sussiste il fondato dubbio che tale regime di procedibilita\u0027\nin caso di violazione degli obblighi economici tra coniugi derivanti\ndalla separazione sia in contrasto con il principio di ragionevolezza\ne il finalismo rieducativo della pena ricavabili rispettivamente\ndagli articoli 3 e 27 della Costituzionale; \n la questione di costituzionalita\u0027 e\u0027 rilevante nel giudizio a\nquo, comportando l\u0027eventuale declaratoria di incostituzionalita\u0027\nl\u0027immediata improseguibilita\u0027 dell\u0027azione penale per intervenuta\nestinzione del reato per remissione della querela, non avendo\nl\u0027imputato esercitato la facolta\u0027 di ricusa di cui all\u0027art. 155 del\ncodice penale. \n \n Osserva \n \n Il Tribunale non ignora che secondo la Corte costituzionale le\nscelte sul regime di procedibilita\u0027 dei reati prescindono dalla loro\ngravita\u0027, ma va sollecitata a rimeditare tale conclusione\nnell\u0027ipotesi - che si ritiene sussistente nel caso concreto - di\nmanifesta irrazionalita\u0027 della scelta del legislatore sul regime di\nprocedibilita\u0027 in caso di significativa sproporzione nel trattamento\nsanzionatorio tra fattispecie penali che, sebbene forse non di tale\nidentica struttura da sollecitare uno scrutinio sotto il profilo\ndella violazione piena del principio della parita\u0027 di trattamento,\nabbiamo comunque tratti di accentuata somiglianza strutturale (in\nparticolare, per quanto qui rileva, per il fatto che entrambe si\nincentrano ed esauriscono su analogo oggetto materiale di tipo\npatrimoniale). \n Per effetto dell\u0027art. 649, secondo comma, del codice penale che\nprevede la procedibilita\u0027 a querela di parte dei reati di cui al\nTitolo XIII del codice penale commessi in danno del coniuge\nlegalmente separato e, piu\u0027 in generale, della previsione della\nprocedibilita\u0027 a querela introdotta al terzo comma dell\u0027art. 624 del\ncodice penale dall\u0027art. 2 del decreto legislativo n. 150/2022, si e\u0027\nin presenza di un sistema punitivo in cui coesiste la procedibilita\u0027\nd\u0027ufficio del delitto di cui all\u0027art. 570-bis del codice penale anche\nquando avente ad oggetto solo prestazioni patrimoniali tra coniugi\nseparati - reato che potrebbe essere punito, ex art. 570, primo\ncomma, del codice penale, anche con la sola pena pecuniaria (nel\nmassimo di euro 1.032 di multa) - con la procedibilita\u0027 a querela di\nparte del delitto di cui agli articoli 624-625, ultimo comma, del\ncodice penale, che potrebbe in ipotesi vedere come protagonisti dal\nlato attivo e passivo gli stessi ex coniugi separati ed avente\nanch\u0027esso ad oggetto beni patrimoniali (e, in ipotesi, persino le\nstesse somme oggetto dell\u0027obbligo di mantenimento), passibile di\nessere punito nel massimo con una pena di dieci anni di reclusione\n(oltre alla pena pecuniaria). \n La previsione della punibilita\u0027 a querela di parte della\nfattispecie di cui agli articoli 624-625, ultimo comma, del codice\npenale relativamente ai fatti intercorsi tra coniugi separati sembra\nrendere manifestamente irragionevole e, pertanto lesiva dell\u0027art. 3\ndella Costituzione, la scelta del legislatore di prevedere la\npunibilita\u0027 d\u0027ufficio per la fattispecie di cui all\u0027art. 570-bis del\ncodice penale in caso di violazione degli obblighi patrimoniali tra\nconiugi discendenti dalla separazione. \n La ragionevolezza di un tale assetto non puo\u0027 essere fatta\ndiscendere dal fatto che nella fattispecie di cui all\u0027art. 570-bis\ndel codice penale, a differenza della fattispecie di cui all\u0027art. 624\ndel codice penale, e\u0027 presente il vulnus ad un provvedimento\ngiudiziale, perche\u0027 il legislatore ha previsto nell\u0027art. 388 del\ncodice penale la procedibilita\u0027 a querela di parte per numerose\ncondotte agite in spregio di provvedimenti dell\u0027autorita\u0027\ngiudiziaria. \n La ragionevolezza non puo\u0027 essere fatta discendere da connotati\ndi rilievo pubblicistici del credito di cui all\u0027art. 156 del codice\ncivile, perche\u0027, per costante giurisprudenza di legittimita\u0027, in sede\ndi separazione l\u0027assegno di mantenimento ha principalmente funzione\ndi mantenere a favore del coniuge con minore capacita\u0027 reddituale il\ntenore di vita goduto in costanza di matrimonio (cfr., da ultime,\nCassazione n. 4530/2025 e n. 3551/2025). \n Ne\u0027 la ragionevolezza della procedibilita\u0027 d\u0027ufficio sembra possa\nessere giustificata dalla sua maggiore attitudine a costituire\nstrumento di stimolo all\u0027adempimento poiche\u0027, al di la\u0027 che\nevidentemente il legislatore non ha fatto un simile ragionamento nel\nprevedere la procedibilita\u0027 a querela per le condotte oggetto\ndell\u0027art. 388 del codice penale, dalla diuturna prassi giudiziaria -\nche, va osservato incidentalmente, a giudicare dal numero dei rilievi\ndi costituzionalita\u0027 sollevati nel corso del tempo avverso le norme\nsuccedutesi in materia, in generale mal digerisce la procedibilita\u0027\nd\u0027ufficio delle condotte di inadempimento agli obblighi di\nmantenimento connessi con la crisi della famiglia - sembra potersi\nricavare, diversamente da quanto autorevolmente sostenuto nella\nsentenza n. 71/2024 della Corte costituzionale (peraltro\nrelativamente ad un\u0027altra fattispecie incriminatrice), che e\u0027 la\nprocedibilita\u0027 a querela, e non quella di ufficio, a costituire\nindiretto strumento persuasivo. \n Il debitore e\u0027, infatti, concretamente indotto ad attivarsi per\nil pagamento per eliminare la prospettiva di una condanna (come\navvenuto nel caso di specie) solo una volta che e\u0027 stato\neffettivamente sottoposto a procedimento a penale, laddove la\nprocedibilita\u0027 di ufficio non sembra poter avere concreti effetti\npreventivi (non solo per la scarsa conoscenza del regime di\nprocedibilita\u0027 dei reati da parte della generalita\u0027 dei consociati,\nma anche perche\u0027 la prospettiva di una condanna prima della\npresentazione di denunce-querela appare ai debitori fisiologicamente\nastratta e lontana), ne\u0027 sembra poter stimolare comportamenti\nriparatori successivi (restando indifferente, ai fini della\ndeclaratoria di responsabilita\u0027, un eventuale pagamento tardivo, al\ndi fuori degli angusti limiti della novella apportata al primo comma\ndell\u0027art. 131-bis del codice penale dal citato decreto legislativo n.\n150/2022). \n In altri termini, e\u0027 il regime di procedibilita\u0027 a querela che\ncostituisce un utile strumento per la composizione stragiudiziale del\nconflitto (cio\u0027 che sembra quantomeno implicitamente riconosciuto\nanche dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 248/2020, sebbene\navente ad oggetto altre fattispecie penali, e dalle considerazioni\nespresse nell\u0027ordinanza n. 106/2024 della stessa Corte) e,\nindipendentemente da una tale composizione, comunque un incentivo per\nl\u0027autore del reato a ristorare anche in via unilaterale la vittima\nnella prospettiva di poter beneficiare dell\u0027effetto estintivo di cui\nall\u0027art. 162-ter del codice penale. \n Sotto il profilo della violazione dell\u0027art. 27, terzo comma,\ndella Costituzione, esaurendosi il reato di cui all\u0027art. 570-bis del\ncodice penale in caso di violazione degli obblighi economici tra\nconiugi separati nel mero inadempimento di un\u0027obbligazione\ncivilistica di pagamento, percepito nella prassi dal soggetto attivo\ne passivo del reato nella sua dimensione squisitamente economica (di\ncui e\u0027 clastico esempio il caso di specie, ove la persona offesa, nel\ngiustificare la rimessione della querela e la rinuncia alla\ncostituzione di parte civile, «dichiara di avere percepito tutto\nquanto dovuto a titolo di mantenimento e di non avere piu\u0027 interesse\na proseguire nell\u0027azione penale»), la previsione di una comminatoria\ndi pena anche nell\u0027ipotesi in cui la parte beneficiaria\ndell\u0027attribuzione patrimoniale non abbia manifestato volonta\u0027\npunitiva o, ancora peggio, l\u0027abbia revocata (come nel caso di\nspecie), farebbe percepire all\u0027autore del reato come ingiusta la\ncomminatoria e l\u0027espiazione di una pena. \n\n \n P.Q.M. \n \n Visto l\u0027art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenutane la\nrilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva, nei termini\ndianzi indicati, questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.\n570-bis del codice penale nella parte in cui non prevede la\nprocedibilita\u0027 a querela della persona offesa in caso di violazione\ndegli obblighi di natura economica concernenti le statuizioni per il\nmantenimento del coniuge dettate in sede di separazione. \n Sospende il giudizio in corso sino all\u0027esito del giudizio\nincidentale di legittimita\u0027 costituzionale. \n Dispone che, a cura della cancelleria, gli atti siano trasmessi\nalla Corte costituzionale, e che la presente ordinanza sia notificata\nal Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti\ndelle due Camere del Parlamento. \n Varese, 23 settembre 2025 \n \n Il giudice: Crema","elencoNorme":[{"id":"63820","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"cp","denominaz_legge":"codice penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"570","specificaz_art":"bis","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"id":"80124","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80125","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"27","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}" ] ] |
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