Reg. ord. n. 213 del 2025 pubbl. su G.U. del 05/11/2025 n. 45

Ordinanza del Tribunale di Varese  del 23/09/2025

Tra: L. C.

Oggetto:

Reati e pene – Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio – Mancata previsione della procedibilità a querela della persona offesa in caso di violazione degli obblighi di natura economica concernenti le statuizioni per il mantenimento del coniuge, dettate in sede di separazione – Violazione del principio di ragionevolezza, a fronte della previsione della punibilità a querela di parte delle fattispecie di cui agli artt. 624, terzo comma, e 625, ultimo comma, cod. pen., relativamente ai fatti intercorsi tra coniugi separati – Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.

Norme impugnate:

codice penale  del  Num.  Art. 570



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.  

Costituzione  Art. 27   Co.



Camera di Consiglio del 23 marzo 2026 rel. PATRONI GRIFFI


Testo dell'ordinanza

                        N. 213 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 settembre 2025

Ordinanza  del  23  settembre  2025  del  Tribunale  di  Varese   nel
procedimento penale a carico di L. C.. 
 
Reati e pene - Violazione degli obblighi di assistenza  familiare  in
  caso di separazione o di  scioglimento  del  matrimonio  -  Mancata
  previsione della procedibilita' a querela della persona  offesa  in
  caso di violazione degli obblighi di natura  economica  concernenti
  le statuizioni per il mantenimento del coniuge, dettate in sede  di
  separazione. 
- Codice penale, art. 570-bis. 


(GU n. 45 del 05-11-2025)

 
                         TRIBUNALE DI VARESE 
                           Sezione penale 
 
    Il giudice Andrea Crema della sezione  penale  del  Tribunale  di
Varese, dato atto che: 
        pende a carico di C... L..., nato a ...  il  ...,  difeso  di
fiducia dall'avv. Luca Profita del foro di Busto Arsizio, il processo
r.g.t.  1614/2021,  r.g.n.r.  5147/2019,  nell'ambito  del  quale  e'
imputato «del  reato  di  cui  all'art.  570-bis  del  codice  penale
perche', essendo in fase di separazione da  V...  C...,  violava  gli
obblighi di natura economica derivanti dall'ordinanza  del  Tribunale
di Varese dell'11 marzo 2019, omettendo di corrispondere  euro  1.000
mensili a titolo di contributo per  il  mantenimento  della  moglie»,
processo nell'ambito del quale si era costituita  parte  civile  V...
C..., difesa dall'avv. Mattia Ludovico Piantanida del foro  di  Busto
Arsizio; 
        in seguito all'apertura  del  dibattimento  e  all'ammissione
delle prove, dopo l'esame di un teste, e' pervenuta la remissione  di
querela del 4 gennaio 2024 da parte della parte civile V... C... (con
contestuale rinuncia alla costituzione di parte civile); 
        alla luce del pressoche' univoco orientamento di legittimita'
(cfr., da ultimo,  Cass.  34275/2024)  e,  implicitamente,  anche  di
quello  della  Corte  Costituzionale   formatosi   sulle   precedenti
identiche fattispecie di cui agli articoli 12-sexies della  legge  n.
898/1970 e 3 della legge n. 54/2006, il reato di cui all'art. 570-bis
del codice penale e' una fattispecie autonoma di reato che mutua  dal
primo  comma  dell'art.  570  del  codice   penale   il   trattamento
sanzionatorio, ma non il regime  di  procedibilita',  che  e'  dunque
quello ordinario d'ufficio. 
    Ritenuto che: 
        dato il tenore letterale dell'art. 570-bis del codice penale,
non e' percorribile un'interpretazione differente da quella  corrente
nella giurisprudenza delle piu' alte Corti in  ordine  al  regime  di
procedibilita' della fattispecie; 
        sussiste il fondato dubbio che tale regime di  procedibilita'
in caso di violazione degli obblighi economici tra coniugi  derivanti
dalla separazione sia in contrasto con il principio di ragionevolezza
e il finalismo  rieducativo  della  pena  ricavabili  rispettivamente
dagli articoli 3 e 27 della Costituzionale; 
        la questione di costituzionalita' e' rilevante nel giudizio a
quo,  comportando  l'eventuale  declaratoria  di  incostituzionalita'
l'immediata  improseguibilita'  dell'azione  penale  per  intervenuta
estinzione  del  reato  per  remissione  della  querela,  non  avendo
l'imputato esercitato la facolta' di ricusa di cui all'art.  155  del
codice penale. 
 
                               Osserva 
 
    Il Tribunale non ignora che secondo la  Corte  costituzionale  le
scelte sul regime di procedibilita' dei reati prescindono dalla  loro
gravita',  ma  va   sollecitata   a   rimeditare   tale   conclusione
nell'ipotesi - che si ritiene sussistente  nel  caso  concreto  -  di
manifesta irrazionalita' della scelta del legislatore sul  regime  di
procedibilita' in caso di significativa sproporzione nel  trattamento
sanzionatorio tra fattispecie penali che, sebbene forse non  di  tale
identica struttura da sollecitare  uno  scrutinio  sotto  il  profilo
della violazione piena del principio della  parita'  di  trattamento,
abbiamo comunque tratti di  accentuata  somiglianza  strutturale  (in
particolare, per quanto qui rileva, per  il  fatto  che  entrambe  si
incentrano ed  esauriscono  su  analogo  oggetto  materiale  di  tipo
patrimoniale). 
    Per effetto dell'art. 649, secondo comma, del codice  penale  che
prevede la procedibilita' a querela di parte  dei  reati  di  cui  al
Titolo  XIII  del  codice  penale  commessi  in  danno  del   coniuge
legalmente separato e,  piu'  in  generale,  della  previsione  della
procedibilita' a querela introdotta al terzo comma dell'art. 624  del
codice penale dall'art. 2 del decreto legislativo n. 150/2022, si  e'
in presenza di un sistema punitivo in cui coesiste la  procedibilita'
d'ufficio del delitto di cui all'art. 570-bis del codice penale anche
quando avente ad oggetto solo prestazioni  patrimoniali  tra  coniugi
separati - reato che potrebbe  essere  punito,  ex  art.  570,  primo
comma, del codice penale, anche con  la  sola  pena  pecuniaria  (nel
massimo di euro 1.032 di multa) - con la procedibilita' a querela  di
parte del delitto di cui agli articoli  624-625,  ultimo  comma,  del
codice penale, che potrebbe in ipotesi vedere come  protagonisti  dal
lato attivo e passivo  gli  stessi  ex  coniugi  separati  ed  avente
anch'esso ad oggetto beni patrimoniali (e,  in  ipotesi,  persino  le
stesse somme oggetto  dell'obbligo  di  mantenimento),  passibile  di
essere punito nel massimo con una pena di dieci  anni  di  reclusione
(oltre alla pena pecuniaria). 
    La  previsione  della  punibilita'  a  querela  di  parte   della
fattispecie di cui agli articoli 624-625,  ultimo  comma,  del codice
penale relativamente ai fatti intercorsi tra coniugi separati  sembra
rendere manifestamente irragionevole e, pertanto lesiva  dell'art.  3
della  Costituzione,  la  scelta  del  legislatore  di  prevedere  la
punibilita' d'ufficio per la fattispecie di cui all'art. 570-bis  del
codice penale in caso di violazione degli obblighi  patrimoniali  tra
coniugi discendenti dalla separazione. 
    La ragionevolezza di  un  tale  assetto  non  puo'  essere  fatta
discendere dal fatto che nella fattispecie di  cui  all'art.  570-bis
del codice penale, a differenza della fattispecie di cui all'art. 624
del  codice  penale,  e'  presente  il  vulnus  ad  un  provvedimento
giudiziale, perche' il legislatore  ha  previsto  nell'art.  388  del
codice penale la procedibilita'  a  querela  di  parte  per  numerose
condotte   agite   in   spregio   di   provvedimenti   dell'autorita'
giudiziaria. 
    La ragionevolezza non puo' essere fatta discendere  da  connotati
di rilievo pubblicistici del credito di cui all'art. 156  del  codice
civile, perche', per costante giurisprudenza di legittimita', in sede
di separazione l'assegno di mantenimento ha  principalmente  funzione
di mantenere a favore del coniuge con minore capacita' reddituale  il
tenore di vita goduto in costanza di  matrimonio  (cfr.,  da  ultime,
Cassazione n. 4530/2025 e n. 3551/2025). 
    Ne' la ragionevolezza della procedibilita' d'ufficio sembra possa
essere  giustificata  dalla  sua  maggiore  attitudine  a  costituire
strumento  di  stimolo  all'adempimento  poiche',  al  di   la'   che
evidentemente il legislatore non ha fatto un simile ragionamento  nel
prevedere  la  procedibilita'  a  querela  per  le  condotte  oggetto
dell'art. 388 del codice penale, dalla diuturna prassi giudiziaria  -
che, va osservato incidentalmente, a giudicare dal numero dei rilievi
di costituzionalita' sollevati nel corso del tempo avverso  le  norme
succedutesi in materia, in generale mal digerisce  la  procedibilita'
d'ufficio  delle  condotte  di   inadempimento   agli   obblighi   di
mantenimento connessi con la crisi della famiglia  -  sembra  potersi
ricavare,  diversamente  da  quanto  autorevolmente  sostenuto  nella
sentenza   n.   71/2024   della   Corte   costituzionale    (peraltro
relativamente ad un'altra  fattispecie  incriminatrice),  che  e'  la
procedibilita' a querela, e  non  quella  di  ufficio,  a  costituire
indiretto strumento persuasivo. 
    Il debitore e', infatti, concretamente indotto ad  attivarsi  per
il pagamento per eliminare  la  prospettiva  di  una  condanna  (come
avvenuto  nel  caso  di  specie)  solo  una  volta   che   e'   stato
effettivamente  sottoposto  a  procedimento  a  penale,  laddove   la
procedibilita' di ufficio non sembra  poter  avere  concreti  effetti
preventivi  (non  solo  per  la  scarsa  conoscenza  del  regime   di
procedibilita' dei reati da parte della generalita'  dei  consociati,
ma  anche  perche'  la  prospettiva  di  una  condanna  prima   della
presentazione di denunce-querela appare ai debitori  fisiologicamente
astratta  e  lontana),  ne'  sembra  poter  stimolare   comportamenti
riparatori  successivi  (restando   indifferente,   ai   fini   della
declaratoria di responsabilita', un eventuale pagamento  tardivo,  al
di fuori degli angusti limiti della novella apportata al primo  comma
dell'art. 131-bis del codice penale dal citato decreto legislativo n.
150/2022). 
    In altri termini, e' il regime di procedibilita'  a  querela  che
costituisce un utile strumento per la composizione stragiudiziale del
conflitto (cio' che  sembra  quantomeno  implicitamente  riconosciuto
anche dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 248/2020, sebbene
avente ad oggetto altre fattispecie penali,  e  dalle  considerazioni
espresse  nell'ordinanza  n.  106/2024   della   stessa   Corte)   e,
indipendentemente da una tale composizione, comunque un incentivo per
l'autore del reato a ristorare anche in via  unilaterale  la  vittima
nella prospettiva di poter beneficiare dell'effetto estintivo di  cui
all'art. 162-ter del codice penale. 
    Sotto il profilo della  violazione  dell'art.  27,  terzo  comma,
della Costituzione, esaurendosi il reato di cui all'art. 570-bis  del
codice penale in caso di  violazione  degli  obblighi  economici  tra
coniugi  separati   nel   mero   inadempimento   di   un'obbligazione
civilistica di pagamento, percepito nella prassi dal soggetto  attivo
e passivo del reato nella sua dimensione squisitamente economica  (di
cui e' clastico esempio il caso di specie, ove la persona offesa, nel
giustificare  la  rimessione  della  querela  e  la   rinuncia   alla
costituzione di parte civile,  «dichiara  di  avere  percepito  tutto
quanto dovuto a titolo di mantenimento e di non avere piu'  interesse
a proseguire nell'azione penale»), la previsione di una  comminatoria
di  pena  anche   nell'ipotesi   in   cui   la   parte   beneficiaria
dell'attribuzione  patrimoniale  non   abbia   manifestato   volonta'
punitiva o,  ancora  peggio,  l'abbia  revocata  (come  nel  caso  di
specie), farebbe percepire all'autore  del  reato  come  ingiusta  la
comminatoria e l'espiazione di una pena. 

 
                               P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,  ritenutane  la
rilevanza e la  non  manifesta  infondatezza,  solleva,  nei  termini
dianzi indicati, questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.
570-bis  del  codice  penale  nella  parte  in  cui  non  prevede  la
procedibilita' a querela della persona offesa in caso  di  violazione
degli obblighi di natura economica concernenti le statuizioni per  il
mantenimento del coniuge dettate in sede di separazione. 
    Sospende  il  giudizio  in  corso  sino  all'esito  del  giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale. 
    Dispone che, a cura della cancelleria, gli atti  siano  trasmessi
alla Corte costituzionale, e che la presente ordinanza sia notificata
al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata  ai  Presidenti
delle due Camere del Parlamento. 
        Varese, 23 settembre 2025 
 
                          Il giudice: Crema
                    

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