Reg. ord. n. 213 del 2025 pubbl. su G.U. del 05/11/2025 n. 45
Ordinanza del Tribunale di Varese del 23/09/2025
Tra: L. C.
Oggetto:
Reati e pene – Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio – Mancata previsione della procedibilità a querela della persona offesa in caso di violazione degli obblighi di natura economica concernenti le statuizioni per il mantenimento del coniuge, dettate in sede di separazione – Violazione del principio di ragionevolezza, a fronte della previsione della punibilità a querela di parte delle fattispecie di cui agli artt. 624, terzo comma, e 625, ultimo comma, cod. pen., relativamente ai fatti intercorsi tra coniugi separati – Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.
Norme impugnate:
codice penale
del
Num.
Art. 570
Parametri costituzionali:
Costituzione
Art. 3
Co.
Costituzione
Art. 27
Co. 3
Camera di Consiglio del 23 marzo 2026 rel. PATRONI GRIFFI
Testo dell'ordinanza
N. 213 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 settembre 2025
Ordinanza del 23 settembre 2025 del Tribunale di Varese nel
procedimento penale a carico di L. C..
Reati e pene - Violazione degli obblighi di assistenza familiare in
caso di separazione o di scioglimento del matrimonio - Mancata
previsione della procedibilita' a querela della persona offesa in
caso di violazione degli obblighi di natura economica concernenti
le statuizioni per il mantenimento del coniuge, dettate in sede di
separazione.
- Codice penale, art. 570-bis.
(GU n. 45 del 05-11-2025)
TRIBUNALE DI VARESE
Sezione penale
Il giudice Andrea Crema della sezione penale del Tribunale di
Varese, dato atto che:
pende a carico di C... L..., nato a ... il ..., difeso di
fiducia dall'avv. Luca Profita del foro di Busto Arsizio, il processo
r.g.t. 1614/2021, r.g.n.r. 5147/2019, nell'ambito del quale e'
imputato «del reato di cui all'art. 570-bis del codice penale
perche', essendo in fase di separazione da V... C..., violava gli
obblighi di natura economica derivanti dall'ordinanza del Tribunale
di Varese dell'11 marzo 2019, omettendo di corrispondere euro 1.000
mensili a titolo di contributo per il mantenimento della moglie»,
processo nell'ambito del quale si era costituita parte civile V...
C..., difesa dall'avv. Mattia Ludovico Piantanida del foro di Busto
Arsizio;
in seguito all'apertura del dibattimento e all'ammissione
delle prove, dopo l'esame di un teste, e' pervenuta la remissione di
querela del 4 gennaio 2024 da parte della parte civile V... C... (con
contestuale rinuncia alla costituzione di parte civile);
alla luce del pressoche' univoco orientamento di legittimita'
(cfr., da ultimo, Cass. 34275/2024) e, implicitamente, anche di
quello della Corte Costituzionale formatosi sulle precedenti
identiche fattispecie di cui agli articoli 12-sexies della legge n.
898/1970 e 3 della legge n. 54/2006, il reato di cui all'art. 570-bis
del codice penale e' una fattispecie autonoma di reato che mutua dal
primo comma dell'art. 570 del codice penale il trattamento
sanzionatorio, ma non il regime di procedibilita', che e' dunque
quello ordinario d'ufficio.
Ritenuto che:
dato il tenore letterale dell'art. 570-bis del codice penale,
non e' percorribile un'interpretazione differente da quella corrente
nella giurisprudenza delle piu' alte Corti in ordine al regime di
procedibilita' della fattispecie;
sussiste il fondato dubbio che tale regime di procedibilita'
in caso di violazione degli obblighi economici tra coniugi derivanti
dalla separazione sia in contrasto con il principio di ragionevolezza
e il finalismo rieducativo della pena ricavabili rispettivamente
dagli articoli 3 e 27 della Costituzionale;
la questione di costituzionalita' e' rilevante nel giudizio a
quo, comportando l'eventuale declaratoria di incostituzionalita'
l'immediata improseguibilita' dell'azione penale per intervenuta
estinzione del reato per remissione della querela, non avendo
l'imputato esercitato la facolta' di ricusa di cui all'art. 155 del
codice penale.
Osserva
Il Tribunale non ignora che secondo la Corte costituzionale le
scelte sul regime di procedibilita' dei reati prescindono dalla loro
gravita', ma va sollecitata a rimeditare tale conclusione
nell'ipotesi - che si ritiene sussistente nel caso concreto - di
manifesta irrazionalita' della scelta del legislatore sul regime di
procedibilita' in caso di significativa sproporzione nel trattamento
sanzionatorio tra fattispecie penali che, sebbene forse non di tale
identica struttura da sollecitare uno scrutinio sotto il profilo
della violazione piena del principio della parita' di trattamento,
abbiamo comunque tratti di accentuata somiglianza strutturale (in
particolare, per quanto qui rileva, per il fatto che entrambe si
incentrano ed esauriscono su analogo oggetto materiale di tipo
patrimoniale).
Per effetto dell'art. 649, secondo comma, del codice penale che
prevede la procedibilita' a querela di parte dei reati di cui al
Titolo XIII del codice penale commessi in danno del coniuge
legalmente separato e, piu' in generale, della previsione della
procedibilita' a querela introdotta al terzo comma dell'art. 624 del
codice penale dall'art. 2 del decreto legislativo n. 150/2022, si e'
in presenza di un sistema punitivo in cui coesiste la procedibilita'
d'ufficio del delitto di cui all'art. 570-bis del codice penale anche
quando avente ad oggetto solo prestazioni patrimoniali tra coniugi
separati - reato che potrebbe essere punito, ex art. 570, primo
comma, del codice penale, anche con la sola pena pecuniaria (nel
massimo di euro 1.032 di multa) - con la procedibilita' a querela di
parte del delitto di cui agli articoli 624-625, ultimo comma, del
codice penale, che potrebbe in ipotesi vedere come protagonisti dal
lato attivo e passivo gli stessi ex coniugi separati ed avente
anch'esso ad oggetto beni patrimoniali (e, in ipotesi, persino le
stesse somme oggetto dell'obbligo di mantenimento), passibile di
essere punito nel massimo con una pena di dieci anni di reclusione
(oltre alla pena pecuniaria).
La previsione della punibilita' a querela di parte della
fattispecie di cui agli articoli 624-625, ultimo comma, del codice
penale relativamente ai fatti intercorsi tra coniugi separati sembra
rendere manifestamente irragionevole e, pertanto lesiva dell'art. 3
della Costituzione, la scelta del legislatore di prevedere la
punibilita' d'ufficio per la fattispecie di cui all'art. 570-bis del
codice penale in caso di violazione degli obblighi patrimoniali tra
coniugi discendenti dalla separazione.
La ragionevolezza di un tale assetto non puo' essere fatta
discendere dal fatto che nella fattispecie di cui all'art. 570-bis
del codice penale, a differenza della fattispecie di cui all'art. 624
del codice penale, e' presente il vulnus ad un provvedimento
giudiziale, perche' il legislatore ha previsto nell'art. 388 del
codice penale la procedibilita' a querela di parte per numerose
condotte agite in spregio di provvedimenti dell'autorita'
giudiziaria.
La ragionevolezza non puo' essere fatta discendere da connotati
di rilievo pubblicistici del credito di cui all'art. 156 del codice
civile, perche', per costante giurisprudenza di legittimita', in sede
di separazione l'assegno di mantenimento ha principalmente funzione
di mantenere a favore del coniuge con minore capacita' reddituale il
tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (cfr., da ultime,
Cassazione n. 4530/2025 e n. 3551/2025).
Ne' la ragionevolezza della procedibilita' d'ufficio sembra possa
essere giustificata dalla sua maggiore attitudine a costituire
strumento di stimolo all'adempimento poiche', al di la' che
evidentemente il legislatore non ha fatto un simile ragionamento nel
prevedere la procedibilita' a querela per le condotte oggetto
dell'art. 388 del codice penale, dalla diuturna prassi giudiziaria -
che, va osservato incidentalmente, a giudicare dal numero dei rilievi
di costituzionalita' sollevati nel corso del tempo avverso le norme
succedutesi in materia, in generale mal digerisce la procedibilita'
d'ufficio delle condotte di inadempimento agli obblighi di
mantenimento connessi con la crisi della famiglia - sembra potersi
ricavare, diversamente da quanto autorevolmente sostenuto nella
sentenza n. 71/2024 della Corte costituzionale (peraltro
relativamente ad un'altra fattispecie incriminatrice), che e' la
procedibilita' a querela, e non quella di ufficio, a costituire
indiretto strumento persuasivo.
Il debitore e', infatti, concretamente indotto ad attivarsi per
il pagamento per eliminare la prospettiva di una condanna (come
avvenuto nel caso di specie) solo una volta che e' stato
effettivamente sottoposto a procedimento a penale, laddove la
procedibilita' di ufficio non sembra poter avere concreti effetti
preventivi (non solo per la scarsa conoscenza del regime di
procedibilita' dei reati da parte della generalita' dei consociati,
ma anche perche' la prospettiva di una condanna prima della
presentazione di denunce-querela appare ai debitori fisiologicamente
astratta e lontana), ne' sembra poter stimolare comportamenti
riparatori successivi (restando indifferente, ai fini della
declaratoria di responsabilita', un eventuale pagamento tardivo, al
di fuori degli angusti limiti della novella apportata al primo comma
dell'art. 131-bis del codice penale dal citato decreto legislativo n.
150/2022).
In altri termini, e' il regime di procedibilita' a querela che
costituisce un utile strumento per la composizione stragiudiziale del
conflitto (cio' che sembra quantomeno implicitamente riconosciuto
anche dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 248/2020, sebbene
avente ad oggetto altre fattispecie penali, e dalle considerazioni
espresse nell'ordinanza n. 106/2024 della stessa Corte) e,
indipendentemente da una tale composizione, comunque un incentivo per
l'autore del reato a ristorare anche in via unilaterale la vittima
nella prospettiva di poter beneficiare dell'effetto estintivo di cui
all'art. 162-ter del codice penale.
Sotto il profilo della violazione dell'art. 27, terzo comma,
della Costituzione, esaurendosi il reato di cui all'art. 570-bis del
codice penale in caso di violazione degli obblighi economici tra
coniugi separati nel mero inadempimento di un'obbligazione
civilistica di pagamento, percepito nella prassi dal soggetto attivo
e passivo del reato nella sua dimensione squisitamente economica (di
cui e' clastico esempio il caso di specie, ove la persona offesa, nel
giustificare la rimessione della querela e la rinuncia alla
costituzione di parte civile, «dichiara di avere percepito tutto
quanto dovuto a titolo di mantenimento e di non avere piu' interesse
a proseguire nell'azione penale»), la previsione di una comminatoria
di pena anche nell'ipotesi in cui la parte beneficiaria
dell'attribuzione patrimoniale non abbia manifestato volonta'
punitiva o, ancora peggio, l'abbia revocata (come nel caso di
specie), farebbe percepire all'autore del reato come ingiusta la
comminatoria e l'espiazione di una pena.
P.Q.M.
Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenutane la
rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva, nei termini
dianzi indicati, questione di legittimita' costituzionale dell'art.
570-bis del codice penale nella parte in cui non prevede la
procedibilita' a querela della persona offesa in caso di violazione
degli obblighi di natura economica concernenti le statuizioni per il
mantenimento del coniuge dettate in sede di separazione.
Sospende il giudizio in corso sino all'esito del giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale.
Dispone che, a cura della cancelleria, gli atti siano trasmessi
alla Corte costituzionale, e che la presente ordinanza sia notificata
al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti
delle due Camere del Parlamento.
Varese, 23 settembre 2025
Il giudice: Crema
Oggetto:
Reati e pene – Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio – Mancata previsione della procedibilità a querela della persona offesa in caso di violazione degli obblighi di natura economica concernenti le statuizioni per il mantenimento del coniuge, dettate in sede di separazione – Violazione del principio di ragionevolezza, a fronte della previsione della punibilità a querela di parte delle fattispecie di cui agli artt. 624, terzo comma, e 625, ultimo comma, cod. pen., relativamente ai fatti intercorsi tra coniugi separati – Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.
Norme impugnate:
codice penale del Num. Art. 570
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3 Co.
Costituzione Art. 27 Co. 3
Camera di Consiglio del 23 marzo 2026 rel. PATRONI GRIFFI
Testo dell'ordinanza
N. 213 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 settembre 2025
Ordinanza del 23 settembre 2025 del Tribunale di Varese nel
procedimento penale a carico di L. C..
Reati e pene - Violazione degli obblighi di assistenza familiare in
caso di separazione o di scioglimento del matrimonio - Mancata
previsione della procedibilita' a querela della persona offesa in
caso di violazione degli obblighi di natura economica concernenti
le statuizioni per il mantenimento del coniuge, dettate in sede di
separazione.
- Codice penale, art. 570-bis.
(GU n. 45 del 05-11-2025)
TRIBUNALE DI VARESE
Sezione penale
Il giudice Andrea Crema della sezione penale del Tribunale di
Varese, dato atto che:
pende a carico di C... L..., nato a ... il ..., difeso di
fiducia dall'avv. Luca Profita del foro di Busto Arsizio, il processo
r.g.t. 1614/2021, r.g.n.r. 5147/2019, nell'ambito del quale e'
imputato «del reato di cui all'art. 570-bis del codice penale
perche', essendo in fase di separazione da V... C..., violava gli
obblighi di natura economica derivanti dall'ordinanza del Tribunale
di Varese dell'11 marzo 2019, omettendo di corrispondere euro 1.000
mensili a titolo di contributo per il mantenimento della moglie»,
processo nell'ambito del quale si era costituita parte civile V...
C..., difesa dall'avv. Mattia Ludovico Piantanida del foro di Busto
Arsizio;
in seguito all'apertura del dibattimento e all'ammissione
delle prove, dopo l'esame di un teste, e' pervenuta la remissione di
querela del 4 gennaio 2024 da parte della parte civile V... C... (con
contestuale rinuncia alla costituzione di parte civile);
alla luce del pressoche' univoco orientamento di legittimita'
(cfr., da ultimo, Cass. 34275/2024) e, implicitamente, anche di
quello della Corte Costituzionale formatosi sulle precedenti
identiche fattispecie di cui agli articoli 12-sexies della legge n.
898/1970 e 3 della legge n. 54/2006, il reato di cui all'art. 570-bis
del codice penale e' una fattispecie autonoma di reato che mutua dal
primo comma dell'art. 570 del codice penale il trattamento
sanzionatorio, ma non il regime di procedibilita', che e' dunque
quello ordinario d'ufficio.
Ritenuto che:
dato il tenore letterale dell'art. 570-bis del codice penale,
non e' percorribile un'interpretazione differente da quella corrente
nella giurisprudenza delle piu' alte Corti in ordine al regime di
procedibilita' della fattispecie;
sussiste il fondato dubbio che tale regime di procedibilita'
in caso di violazione degli obblighi economici tra coniugi derivanti
dalla separazione sia in contrasto con il principio di ragionevolezza
e il finalismo rieducativo della pena ricavabili rispettivamente
dagli articoli 3 e 27 della Costituzionale;
la questione di costituzionalita' e' rilevante nel giudizio a
quo, comportando l'eventuale declaratoria di incostituzionalita'
l'immediata improseguibilita' dell'azione penale per intervenuta
estinzione del reato per remissione della querela, non avendo
l'imputato esercitato la facolta' di ricusa di cui all'art. 155 del
codice penale.
Osserva
Il Tribunale non ignora che secondo la Corte costituzionale le
scelte sul regime di procedibilita' dei reati prescindono dalla loro
gravita', ma va sollecitata a rimeditare tale conclusione
nell'ipotesi - che si ritiene sussistente nel caso concreto - di
manifesta irrazionalita' della scelta del legislatore sul regime di
procedibilita' in caso di significativa sproporzione nel trattamento
sanzionatorio tra fattispecie penali che, sebbene forse non di tale
identica struttura da sollecitare uno scrutinio sotto il profilo
della violazione piena del principio della parita' di trattamento,
abbiamo comunque tratti di accentuata somiglianza strutturale (in
particolare, per quanto qui rileva, per il fatto che entrambe si
incentrano ed esauriscono su analogo oggetto materiale di tipo
patrimoniale).
Per effetto dell'art. 649, secondo comma, del codice penale che
prevede la procedibilita' a querela di parte dei reati di cui al
Titolo XIII del codice penale commessi in danno del coniuge
legalmente separato e, piu' in generale, della previsione della
procedibilita' a querela introdotta al terzo comma dell'art. 624 del
codice penale dall'art. 2 del decreto legislativo n. 150/2022, si e'
in presenza di un sistema punitivo in cui coesiste la procedibilita'
d'ufficio del delitto di cui all'art. 570-bis del codice penale anche
quando avente ad oggetto solo prestazioni patrimoniali tra coniugi
separati - reato che potrebbe essere punito, ex art. 570, primo
comma, del codice penale, anche con la sola pena pecuniaria (nel
massimo di euro 1.032 di multa) - con la procedibilita' a querela di
parte del delitto di cui agli articoli 624-625, ultimo comma, del
codice penale, che potrebbe in ipotesi vedere come protagonisti dal
lato attivo e passivo gli stessi ex coniugi separati ed avente
anch'esso ad oggetto beni patrimoniali (e, in ipotesi, persino le
stesse somme oggetto dell'obbligo di mantenimento), passibile di
essere punito nel massimo con una pena di dieci anni di reclusione
(oltre alla pena pecuniaria).
La previsione della punibilita' a querela di parte della
fattispecie di cui agli articoli 624-625, ultimo comma, del codice
penale relativamente ai fatti intercorsi tra coniugi separati sembra
rendere manifestamente irragionevole e, pertanto lesiva dell'art. 3
della Costituzione, la scelta del legislatore di prevedere la
punibilita' d'ufficio per la fattispecie di cui all'art. 570-bis del
codice penale in caso di violazione degli obblighi patrimoniali tra
coniugi discendenti dalla separazione.
La ragionevolezza di un tale assetto non puo' essere fatta
discendere dal fatto che nella fattispecie di cui all'art. 570-bis
del codice penale, a differenza della fattispecie di cui all'art. 624
del codice penale, e' presente il vulnus ad un provvedimento
giudiziale, perche' il legislatore ha previsto nell'art. 388 del
codice penale la procedibilita' a querela di parte per numerose
condotte agite in spregio di provvedimenti dell'autorita'
giudiziaria.
La ragionevolezza non puo' essere fatta discendere da connotati
di rilievo pubblicistici del credito di cui all'art. 156 del codice
civile, perche', per costante giurisprudenza di legittimita', in sede
di separazione l'assegno di mantenimento ha principalmente funzione
di mantenere a favore del coniuge con minore capacita' reddituale il
tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (cfr., da ultime,
Cassazione n. 4530/2025 e n. 3551/2025).
Ne' la ragionevolezza della procedibilita' d'ufficio sembra possa
essere giustificata dalla sua maggiore attitudine a costituire
strumento di stimolo all'adempimento poiche', al di la' che
evidentemente il legislatore non ha fatto un simile ragionamento nel
prevedere la procedibilita' a querela per le condotte oggetto
dell'art. 388 del codice penale, dalla diuturna prassi giudiziaria -
che, va osservato incidentalmente, a giudicare dal numero dei rilievi
di costituzionalita' sollevati nel corso del tempo avverso le norme
succedutesi in materia, in generale mal digerisce la procedibilita'
d'ufficio delle condotte di inadempimento agli obblighi di
mantenimento connessi con la crisi della famiglia - sembra potersi
ricavare, diversamente da quanto autorevolmente sostenuto nella
sentenza n. 71/2024 della Corte costituzionale (peraltro
relativamente ad un'altra fattispecie incriminatrice), che e' la
procedibilita' a querela, e non quella di ufficio, a costituire
indiretto strumento persuasivo.
Il debitore e', infatti, concretamente indotto ad attivarsi per
il pagamento per eliminare la prospettiva di una condanna (come
avvenuto nel caso di specie) solo una volta che e' stato
effettivamente sottoposto a procedimento a penale, laddove la
procedibilita' di ufficio non sembra poter avere concreti effetti
preventivi (non solo per la scarsa conoscenza del regime di
procedibilita' dei reati da parte della generalita' dei consociati,
ma anche perche' la prospettiva di una condanna prima della
presentazione di denunce-querela appare ai debitori fisiologicamente
astratta e lontana), ne' sembra poter stimolare comportamenti
riparatori successivi (restando indifferente, ai fini della
declaratoria di responsabilita', un eventuale pagamento tardivo, al
di fuori degli angusti limiti della novella apportata al primo comma
dell'art. 131-bis del codice penale dal citato decreto legislativo n.
150/2022).
In altri termini, e' il regime di procedibilita' a querela che
costituisce un utile strumento per la composizione stragiudiziale del
conflitto (cio' che sembra quantomeno implicitamente riconosciuto
anche dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 248/2020, sebbene
avente ad oggetto altre fattispecie penali, e dalle considerazioni
espresse nell'ordinanza n. 106/2024 della stessa Corte) e,
indipendentemente da una tale composizione, comunque un incentivo per
l'autore del reato a ristorare anche in via unilaterale la vittima
nella prospettiva di poter beneficiare dell'effetto estintivo di cui
all'art. 162-ter del codice penale.
Sotto il profilo della violazione dell'art. 27, terzo comma,
della Costituzione, esaurendosi il reato di cui all'art. 570-bis del
codice penale in caso di violazione degli obblighi economici tra
coniugi separati nel mero inadempimento di un'obbligazione
civilistica di pagamento, percepito nella prassi dal soggetto attivo
e passivo del reato nella sua dimensione squisitamente economica (di
cui e' clastico esempio il caso di specie, ove la persona offesa, nel
giustificare la rimessione della querela e la rinuncia alla
costituzione di parte civile, «dichiara di avere percepito tutto
quanto dovuto a titolo di mantenimento e di non avere piu' interesse
a proseguire nell'azione penale»), la previsione di una comminatoria
di pena anche nell'ipotesi in cui la parte beneficiaria
dell'attribuzione patrimoniale non abbia manifestato volonta'
punitiva o, ancora peggio, l'abbia revocata (come nel caso di
specie), farebbe percepire all'autore del reato come ingiusta la
comminatoria e l'espiazione di una pena.
P.Q.M.
Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenutane la
rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva, nei termini
dianzi indicati, questione di legittimita' costituzionale dell'art.
570-bis del codice penale nella parte in cui non prevede la
procedibilita' a querela della persona offesa in caso di violazione
degli obblighi di natura economica concernenti le statuizioni per il
mantenimento del coniuge dettate in sede di separazione.
Sospende il giudizio in corso sino all'esito del giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale.
Dispone che, a cura della cancelleria, gli atti siano trasmessi
alla Corte costituzionale, e che la presente ordinanza sia notificata
al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti
delle due Camere del Parlamento.
Varese, 23 settembre 2025
Il giudice: Crema