GET https://cc.strategiedigitali.net/scheda-ordinanza/2025/234

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Antonio Lombardi, a scioglimento della formulata\nriserva, ha pronunciato la seguente ordinanza ex art.  23,  comma  2,\nlegge n. 87/1953, nel  procedimento  ex  art.  281-decies  codice  di\nprocedura civile e art. 28 decreto legislativo  n.  150/2011  (azione\ncivile contro la discriminazione) pendente tra: \n        CGIL  -  Confederazione  generale  italiana  del   lavoro   -\nLombardia, APN - Avvocati per niente ONLUS, ASGI -  Associazione  per\ngli studi  giuridici  sull\u0027immigrazione,  NAGA  -  Organizzazione  di\nvolontariato per l\u0027assistenza socio-sanitaria  e  per  i  diritti  di\ncittadini stranieri, Rom  e  Sinti;  ricorrenti  con  l\u0027avv.  Alberto\nGuariso e l\u0027avv. Livio Neri; \n        Contro il Ministero della giustizia, in persona del  Ministro\npro tempore; resistente con l\u0027Avvocatura distrettuale dello Stato. \n \n                          Ritenuto in fatto \n \n    Con ricorso ex art. 281-decies codice di procedura civile e  art.\n28 decreto legislativo n. 150/2011 i ricorrenti CGIL - Confederazione\ngenerale italiana del lavoro - Lombardia, APN - Avvocati  per  niente\nONLUS, ASGI - Associazione per gli studi giuridici sull\u0027immigrazione,\nNAGA   -   Organizzazione   di    volontariato    per    l\u0027assistenza\nsocio-sanitaria e per i diritti di cittadini stranieri, Rom e  Sinti,\nhanno convenuto in  giudizio  dinanzi  al  Tribunale  di  Milano,  in\nfunzione di Giudice del lavoro,  il  Ministero  della  giustizia,  in\npersona del Ministro pro tempore. \n    Le parti ricorrenti hanno rappresentato: \n        che  fino  all\u0027entrata  in  vigore  della  legge  n.  55/2024\nl\u0027esercizio   delle   professioni    di    educatore    professionale\nsocio-pedagogico  e  di  pedagogista  era  regolato  dalla  legge  n.\n205/2017, che, all\u0027art. 1, commi  595  e  596,  aveva  introdotto  il\nrequisito della laurea magistrale (L19 per l\u0027educatore  professionale\nsocio-pedagogico, LM-50, LM-57,  LM-85,  LM-93  per  il  pedagogista,\nL/SNT2 per l\u0027educatore professionale socio-sanitario); \n        che la disciplina  previgente  non  prevedeva  requisiti  che\navessero un collegamento con lo status civitatis dei candidati; \n        che la legge n. 55/2024, recante «Disposizioni in materia  di\nordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e  istituzione\ndei relativi albi professionali», ha precisato i requisiti di accesso\na tali professioni come segue: «per l\u0027esercizio della professione  di\npedagogista e\u0027  necessaria  l\u0027iscrizione  nell\u0027albo  dei  pedagogisti\ndell\u0027Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito  ai\nsensi del comma 1 dell\u0027art. 5, previo  conseguimento  del  titolo  di\nstudio e accertamento delle competenze professionali acquisite con il\ntirocinio previsto dal corso di studio» (art.  2,  comma  3)  e  «per\nesercitare  la  professione  di  educatore  socio-pedagogico   e   di\neducatore nei servizi educativi per  l\u0027infanzia  di  cui  al  decreto\nlegislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonche\u0027 all\u0027art. 1, commi da 594 a\n599, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono necessari:  (...)  c)\nl\u0027iscrizione nell\u0027albo degli educatori professionali socio-pedagogici\ndell\u0027Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito  ai\nsensi del comma 2 dell\u0027art. 5» (art. 4, comma 1, lettera c); \n        che, pertanto, per effetto di  tali  disposizioni  normative,\nl\u0027educatore e il pedagogista, pur in possesso di  titoli  abilitanti,\nnon possono piu\u0027 esercitare la professione se non iscritti all\u0027albo; \n        che, nell\u0027indicare i requisiti generali  di  iscrizione  agli\nalbi, l\u0027art. 7, comma 1, lettera  a),  legge  n.  55/2024,  indica  i\nseguenti:  «essere  cittadino  italiano  o  di   uno   stato   membro\ndell\u0027Unione europea  o  di  uno  Stato  rispetto  al  quale  vige  la\ncondizione di reciprocita\u0027»; \n        che, invece, la disciplina rivolta agli educatori che operano\nnel settore socio-sanitario, contenuta nel decreto ministeriale (Min.\nSal.) 13 marzo 2018, non prescrive quale requisito di  iscrizione  al\nrelativo albo alcuna condizione di reciprocita\u0027 in capo ai  cittadini\ndi Stati non membri dell\u0027Unione europea; \n        che,  pertanto,   la   prescrizione   della   condizione   di\nreciprocita\u0027 per i cittadini di  Stati  non  membri  dell\u0027UE  risulta\nviolativa del principio di non discriminazione. \n    Le parti ricorrenti hanno, inoltre, riferito: \n        che l\u0027istituzione dei due albi si troverebbe  ancora  in  una\nfase transitoria,  avendo  il  Ministero  della  giustizia  nominato,\npresso ciascuna Corte d\u0027appello,  i  commissari  provvisori,  con  la\nfunzione  di  formulare  un  primo   elenco   degli   aventi   titolo\nall\u0027iscrizione e di indire le elezioni, prodromiche alla costituzione\ndegli ordini; \n        che tutti i  commissari  regionali  avrebbero  predisposto  i\nmoduli di domanda di iscrizione prevedendo l\u0027onere per il richiedente\ndi attestare (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.\n445/2000, esponendosi alle relative sanzioni in caso di dichiarazioni\nmendaci) la sussistenza di tutti i requisiti di legge, ivi  compreso,\nin caso di cittadinanza extra UE, la sussistenza della condizione  di\nreciprocita\u0027, della quale spesso il richiedente non  ha  e  non  puo\u0027\navere adeguata certezza; \n    Alla luce di quanto allegato e dedotto, le parti ricorrenti hanno\nchiesto: \n        accertarsi il carattere discriminatorio del comportamento del\nMinistero della giustizia, e per esso dei  commissari  preposti  alla\nraccolta e pubblicazione delle domande di iscrizione negli  albi  dei\npedagogisti  e  degli   educatori   professionali   socio-pedagogici,\nconsistente nel richiedere ai candidati di cittadinanza extra  UE  la\ndichiarazione della sussistenza della condizione  di  reciprocita\u0027  e\nnell\u0027aver omesso di diramare una disposizione ove  si  chiarisce  che\ntutti gli stranieri regolarmente soggiornanti e titolari di  permesso\nche consente di lavorare (o in subordine tutti gli  stranieri  aventi\nun titolo di soggiorno compreso nell\u0027elenco di cui all\u0027art. 1 decreto\ndel Presidente della Repubblica n. 394/99) hanno diritto di  accedere\nall\u0027iscrizione ai predetti albi indipendentemente dal requisito della\nreciprocita\u0027; \n        operarsi un\u0027interpretazione  costituzionalmente  estensiva  e\nconforme delle norme in commento, ovvero  disapplicare  la  normativa\ninterna per contrasto con il generale divieto di  discriminazione  di\ncui all\u0027art 5 della direttiva n. 2018/958/UE, tali da  consentire  di\nordinare al Ministero della giustizia: \n          «di   sospendere   l\u0027indizione    delle    elezioni    sino\nal novantesimo giorno successivo alla emananda sentenza  al  fine  di\nconsentire  la  presentazione  della  domanda  di  iscrizione  e   la\npartecipazione alle elezioni anche ai cittadini stranieri; \n          di annullare le elezioni gia\u0027 eventualmente svolte; \n          di diramare  una  circolare  interpretativa  indirizzata  a\ntutti i commissari, contenente l\u0027indicazione che tutte le domande  di\ncittadini  stranieri  regolarmente   soggiornanti   potranno   essere\npresentate e dovranno essere accolte indipendentemente dalla verifica\ndella condizione di reciprocita\u0027, fermo ogni altro requisito; \n          di adottare ogni altro provvedimento  ritenuto  utile  alla\nintegrale rimozione della discriminazione»; \n        per il caso di diniego di  tali  interpretazioni,  rimettersi\ngli  atti  alla  Corte  costituzionale   per   la   declaratoria   di\nillegittimita\u0027 costituzionale  dell\u0027art.  7,  lettera  a),  legge  n.\n55/2024, per violazione degli articoli 3, 4 e  117,  comma  1,  della\nCostituzione; \n        in ogni caso,  considerato  il  carattere  infungibile  degli\nobblighi di fare, le parti ricorrenti hanno chiesto di: \n          «condannare il Ministero  della  giustizia  a  pagare  alle\nassociazioni  ricorrente,  ai  sensi  dell\u0027art.  614-bis  codice   di\nprocedura civile la somma di euro 100  per  ogni  giorno  di  ritardo\nnell\u0027adozione  dei  provvedimenti  sopra  indicati,  a  partire   dal\ntrentesimo  giorno  successivo  alla  comunicazione  della   emananda\nsentenza; \n          ordinare   al   Ministero   convenuto   la    pubblicazione\ndell\u0027emanando provvedimento sul sito istituzionale con modalita\u0027 tali\nda garantirne adeguata visibilita\u0027,  nonche\u0027,  ove  ritenuto,  di  un\nestratto del provvedimento su un giornale a tiratura nazionale». \n    Il  Ministero  della  giustizia  si  e\u0027  costituito  in  giudizio\nevidenziando che: \n        il requisito della reciprocita\u0027 risulta previsto da una norma\ndi rango primario, con  conseguente  inaccoglibilita\u0027  della  domanda\nattesa la necessita\u0027 di  tutela  del  principio  di  separazione  tra\npoteri  dello  Stato  e  delle   prerogative   statuali   di   natura\nlegislativa, potendo al piu\u0027 il  giudice  ordinario  provvedere  alla\ndisapplicazione    dei    provvedimenti    amministrativi    ritenuti\nillegittimi, ma non certo ordinare un  facere  specifico  sostitutivo\ndelle attivita\u0027 proprie e riservate alla sfera amministrativa; \n        la censurata violazione delle norme del  diritto  comunitario\ndeve  ritenersi  insussistente,  avendo  la  norma  da   disapplicare\nfunzione di garantire una regolamentazione del mercato del lavoro non\narbitraria ne\u0027 illegittima; \n        la   questione   di   legittimita\u0027   costituzionale   risulta\ninfondata, venendo in rilievo  diritto  fondamentali  della  persona,\nquale il diritto alla  salute  a  favore  dell\u0027utente  del  servizio,\nintendendo il legislatore esercitare una  prerogativa  finalizzata  a\ngarantire un sistema fondato  su  principi  di  concorrenza  leale  e\ncorretta, anche al fine di evitare manifestazioni di  discriminazione\nal contrario. \n    Alla luce di quanto  dedotto  ha  chiesto,  ogni  altra  istanza,\neccezione e deduzione disattesa, respingere le domande formulate  dei\nricorrenti, in quanto ritenute inammissibili e infondate. \n \n                       Considerato in diritto \n \nLa normativa rilevante. \n    1.  L\u0027esercizio  delle  professioni  di  educatore  professionale\nsocio-pedagogico e di pedagogista e\u0027 attualmente  disciplinato  dalla\nlegge n. 55/2024, recante «Disposizioni  in  materia  di  ordinamento\ndelle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi\nalbi professionali». \n    Fino all\u0027entrata in vigore di tale testo  normativo,  la  materia\nera regolata dalla legge n. 205/2017 che, all\u0027art.  1,  commi  595  e\n596, prevedeva il requisito della laurea magistrale quale  condizione\nper  il  rilascio  della   qualifica   di   educatore   professionale\nsocio-pedagogico e di educatore professionale socio-sanitario. \n    L\u0027attuale  disciplina  normativa,  oltre  a  definire  le  figure\nprofessionali  del   pedagogista   e   dell\u0027educatore   professionale\nsocio-pedagogico, contiene la  previsione  di  precisi  requisiti  di\naccesso alle professioni: \n        in base  all\u0027art.  2,  legge  cit.,  «1.  Per  esercitare  la\nprofessione di pedagogista e\u0027  necessario  il  possesso  di  uno  dei\nseguenti titoli di studio: \n          a) laurea specialistica o magistrale  in  programmazione  e\ngestione dei servizi educativi, classi 56/S e LM-50; \n          b)   laurea   specialistica   o   magistrale   in   scienze\ndell\u0027educazione degli adulti e della formazione continua, classi 65/S\ne LM-57; \n          c)   laurea   specialistica   o   magistrale   in   scienze\npedagogiche, classi 87/S e LM-85; \n          d)  laurea  specialistica  o   magistrale   in   teorie   e\nmetodologie dell\u0027e-learning e della media education,  classi  87/S  e\nLM-93; \n          e)  laurea  in  scienze  dell\u0027educazione  o  in  pedagogia,\nrilasciata ai sensi dell\u0027ordinamento previgente alla data di  entrata\nin  vigore  del  regolamento  di  cui   al   decreto   del   Ministro\ndell\u0027universita\u0027 e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre\n1999, n. 509. \n    2. Possono altresi\u0027 esercitare la professione  di  pedagogista  i\nprofessori universitari ordinari e  associati  e  i  ricercatori  che\ninsegnano o hanno insegnato  discipline  pedagogiche  in  universita\u0027\nitaliane o estere e in enti pubblici di ricerca italiani o esteri. \n    3. Per l\u0027esercizio della professione di pedagogista e\u0027 necessaria\nl\u0027iscrizione nell\u0027albo dei pedagogisti dell\u0027Ordine delle  professioni\npedagogiche ed educative, istituito ai sensi del comma 1 dell\u0027art. 5,\nprevio conseguimento  del  titolo  di  studio  e  accertamento  delle\ncompetenze professionali acquisite  con  il  tirocinio  previsto  dal\ncorso di studi». \n    In base all\u0027art. 4, legge cit.: «1. Per esercitare la professione\ndi educatore socio-pedagogico e di educatore  nei  servizi  educativi\nper l\u0027infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017,  n.  65,\nnonche\u0027 all\u0027art. 1, commi da 594 a 599, della legge 27 dicembre 2017,\nn. 205, sono necessari: \n        a) il conseguimento del titolo di  laurea  triennale,  previo\naccertamento  delle  competenze  professionali   acquisite   con   il\ntirocinio previsto dal corso di  studi.  La  prova  valutativa  delle\ncompetenze professionali acquisite con il tirocinio svolto presso una\nstruttura, attestato congiuntamente dalla struttura medesima e  dagli\norgani accademici,  e\u0027  sostenuta  alla  presenza  di  un  componente\ndesignato dall\u0027Ordine professionale. La prova valutativa  di  cui  al\nperiodo precedente e\u0027 svolta prima della discussione  della  tesi  di\nlaurea, nell\u0027ambito dell\u0027esame finale per il conseguimento del titolo\ndi studio abilitante all\u0027esercizio  della  professione  di  educatore\nprofessionale socio-pedagogico; \n        b) in alternativa rispetto al requisito di cui  alla  lettera\na), il possesso della corrispondente qualifica  attribuita  ai  sensi\ndei commi 595, primo periodo, 597 e 598 dell\u0027art. 1  della  legge  27\ndicembre 2017, n. 205; \n        c)  l\u0027iscrizione  nell\u0027albo  degli  educatori   professionali\nsocio-pedagogici  dell\u0027Ordine  delle   professioni   pedagogiche   ed\neducative, istituito ai sensi del comma 2 dell\u0027art. 5». \n    L\u0027art.  7,  comma  1,  lettera  a),  subordina  l\u0027iscrizione   ai\nmenzionati albi al possesso del seguente ulteriore requisito: «essere\ncittadino italiano o di uno Stato membro dell\u0027Unione europea o di uno\nStato  rispetto  al  quale  vige  in   materia   la   condizione   di\nreciprocita\u0027». \n    2. Al fine di dare esecuzione  alla  richiamata  disciplina  sono\nstati  predisposti  moduli  di   domanda   di   iscrizione   all\u0027albo\nriproduttivi delle previsioni normative, tra  le  quali  si  registra\nl\u0027onere di attestazione in capo al richiedente, ai sensi del  decreto\ndel Presidente della Repubblica n. 445/2000,  della  sussistenza  del\nrequisito della condizione di reciprocita\u0027. \n    Il decreto ministeriale cui e\u0027 demandata la definitiva attuazione\ndella legge n. 55/2024 non e\u0027 ancora  intervenuto  ma,  dapprima  con\ndecreto-legge n. 202/2024, poi decreto-legge n.  117/2025,  e\u0027  stata\nprorogata al 31 marzo 2026 la scadenza del  termine  ultimo  indicato\nper la presentazione delle domande di iscrizione ai relativi albi. \n    3. Giova, sul punto, rimarcare la differente regolamentazione che\nafferisce agli educatori che operano nel settore sociosanitario. \n    Il decreto ministeriale (Min. Sal.)  13  marzo  2018,  istitutivo\ndella professione sanitaria di educatore  professionale,  all\u0027art.  2\nprevede quali requisiti di accesso: la «a) cittadinanza italiana o di\naltro Paese dell\u0027Unione europea, salvo quanto previsto dal  comma  3;\n(...)». \n    Il richiamato comma 3 dell\u0027art. 2 cosi\u0027 dispone: «i cittadini non\nappartenenti a  un  Paese  dell\u0027Unione  europea,  possono  iscriversi\nall\u0027albo professionale se in possesso, oltre che dei requisiti di cui\nal comma 1,  del  riconoscimento  del  titolo  di  studio  abilitante\nall\u0027esercizio della professione sanitaria  effettuato  dal  Ministero\ndella salute, ai sensi del decreto legislativo 9  novembre  2007,  n.\n206  e  successive  modifiche,  recante  norme  di  attuazione  della\ndirettiva 2005/36/CE, relativa  al  riconoscimento  delle  qualifiche\nprofessionali». In altri termini, il cittadino non appartenente a  un\nPaese  dell\u0027Unione  europea,  in  possesso  di   titolo   di   studio\nabilitante, in assenza di prova circa la sussistenza della condizione\ndi reciprocita\u0027, puo\u0027 esercitare il lavoro di educatore professionale\nnel settore socio-sanitario, ma non in quello psico-pedagogico. \nLa natura discriminatoria della situazione prospettata. \n    1.  I  ricorrenti  hanno  promosso  un\u0027azione  civile  contro  la\ndiscriminazione,  ai  sensi  degli  articoli  281-decies,  codice  di\nprocedura civile e 28, decreto legislativo n.  150/2011,  denunciando\nuna  situazione  discriminatoria  nell\u0027accesso  alla  professione  di\npedagogista e di educatore professionale socio-pedagogico, dipendente\ndall\u0027attuazione dell\u0027art. 7, comma 1, lettera a),  legge  n.  55/2024\nche, nel regolare i requisiti di accesso all\u0027albo dei  pedagogisti  e\ndegli educatori professionali socio-pedagogici, distingue i requisiti\ndi accesso tra cittadini italiani o di uno Stato  membro  dell\u0027Unione\neuropea e cittadini di Stati terzi. \n    Con riferimento a tale ultima categoria, si richiede  di  fornire\nprova non solo del possesso dei titoli di studio e  delle  competenze\nprofessionali, ma della sussistenza di una condizione di reciprocita\u0027\nnello Stato di provenienza. Incombe, dunque, sul richiedente extra UE\nl\u0027onere  di  attestare  il  fatto  che  il  diritto  di  svolgere  le\nprofessioni di pedagogista  e  di  educatore  socio-pedagogico  possa\nessere normativamente esercitato dal cittadino italiano  nel  proprio\nStato di provenienza. \n    2.  La  situazione  discriminatoria  appare  ricorrere  sotto  un\nduplice profilo. \n    In primo luogo, la previsione di cui all\u0027art. 7, comma 1, lettera\na,) legge n.  55/2024,  determina  una  discriminazione  diretta  per\nmotivi di nazionalita\u0027 specificamente vietata ai  sensi  dell\u0027art.  2\ndel decreto del Presidente della Repubblica n. 137/2012,  recante  la\nriforma degli ordinamenti professionali, ove si legge: «1.(...)  Sono\nvietate limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali  che  non\nsono fondate  su  espresse  previsioni  inerenti  al  possesso  o  al\nriconoscimento dei titoli previsti dalla legge  per  la  qualifica  e\nl\u0027esercizio professionale, ovvero alla mancanza di condanne penali  o\ndisciplinari irrevocabili o ad altri motivi imperativi  di  interesse\ngenerale. 2.  L\u0027esercizio  della  professione  e\u0027  libero  e  fondato\nsull\u0027autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale  e  tecnico.\nLa formazione  di  albi  speciali,  legittimanti  specifici  esercizi\ndell\u0027attivita\u0027  professionale,  fondati  su  specializzazioni  ovvero\ntitoli o esami ulteriori, e\u0027 ammessa solo su previsione  espressa  di\nlegge. 3. Non sono ammesse limitazioni,  in  qualsiasi  forma,  anche\nattraverso previsioni deontologiche, del numero di persone titolate a\nesercitare la professione, con attivita\u0027 anche abituale e prevalente,\nsu tutto o parte del territorio dello Stato, salve  deroghe  espresse\nfondate su ragioni di  pubblico  interesse,  quale  la  tutela  della\nsalute.   E\u0027   fatta   salva   l\u0027applicazione   delle    disposizioni\nsull\u0027esercizio delle funzioni notarili. 4. Sono in ogni caso  vietate\nlimitazioni   discriminatorie,   anche   indirette,   all\u0027accesso   e\nall\u0027esercizio  della  professione,  fondate  sulla  nazionalita\u0027  del\nprofessionista o sulla sede legale dell\u0027associazione professionale  o\ndella societa\u0027 tra professionisti». \n    Sempre nell\u0027ambito dell\u0027ordinamento domestico e\u0027  di  particolare\nimportanza quanto stabilito dal decreto legislativo n. 142/2020  che,\nconformandosi alle prescrizioni della direttiva n. 2018/958/UE (1)  ,\nall\u0027art.  4  dispone:  «1.  Le  nuove  disposizioni   legislative   o\nregolamentari che limitano l\u0027accesso alle professioni regolamentate o\nil loro esercizio o le disposizioni che modificano  quelle  esistenti\nnon possono introdurre discriminazioni, ne\u0027 in via  diretta,  ne\u0027  in\nvia indiretta, sulla base della nazionalita\u0027 o della residenza». \n    Ebbene, non e\u0027 revocabile in dubbio che la norma in  questa  sede\ncensurata imponga a tutti i cittadini extra UE, benche\u0027  regolarmente\nsoggiornanti, condizioni diverse e piu\u0027 gravose  da  quelle  previste\nper i cittadini italiani o di Stati membri per lo  svolgimento  delle\nprofessioni di pedagogista e educatore socio-pedagogico.  Il  vincolo\ndella condizione di reciprocita\u0027 introduce, difatti, un  elemento  di\ndiscriminazione  collegato  allo  status  civitatis  dei  richiedenti\nl\u0027iscrizione, con riferimento ai cittadini extra UE, che godono di un\ntrattamento pacificamente deteriore rispetto ai cittadini italiani  o\ndi Stati membri della UE. La circostanza che lo stato di  provenienza\nnon consenta al  cittadino  italiano  l\u0027esercizio  delle  professioni\ndetermina l\u0027esclusione del  cittadino  extracomunitario  dall\u0027accesso\nagli albi, quand\u0027anche dimostri il possesso del titolo  di  studio  e\ndei medesimi titoli abilitanti del cittadino italiano o UE. \n    3. La discriminazione introdotta dall\u0027art. 7, legge  n.  55/2024,\nrispetto ai cittadini extra UE appare operare anche sotto il  profilo\nindiretto, avuto riguardo alle previsioni del decreto ministeriale 13\nmarzo 2018, il cui art. 2 prescrive: «i cittadini non appartenenti  a\nun   Paese   dell\u0027Unione   europea,   possono   iscriversi   all\u0027albo\nprofessionale se in possesso, oltre che dei requisiti di cui al comma\n1, del riconoscimento del titolo di studio  abilitante  all\u0027esercizio\ndella professione sanitaria effettuato dal Ministero della salute, ai\nsensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.  206  e  successive\nmodifiche, recante norme di attuazione  della  direttiva  2005/36/CE,\nrelativa al riconoscimento delle qualifiche professionali». \n    Per   effetto   di   tale   disposizione,   quindi,   del   tutto\nillogicamente, al cittadino straniero che non  possa  far  valere  il\nrequisito della reciprocita\u0027 e\u0027 consentito svolgere  le  mansioni  di\neducatore professionale  nel  settore  socio-sanitario,  ma  non  nel\nsettore psico-pedagogico. \nLa  rimozione  della  discriminazione   in   via   interpretativa   o\ndisapplicativa - Esclusione. \n    1. Al fine di  rimuovere  la  censurata  discriminazione  non  si\nritiene, innanzitutto, praticabile l\u0027opzione ermeneutica dell\u0027art. 7,\ncomma 1, lettera a), legge n. 55/2024,  prospettata  dai  ricorrenti,\ntale per  cui  la  condizione  di  reciprocita\u0027  non  opererebbe  con\nriferimento ai diritti fondamentali,  tra  i  quali  si  annovera  il\ndiritto al lavoro, anche nei casi in cui tali diritti si appuntino in\ncapo  a  cittadini  extracomunitari  regolarmente  soggiornanti   nel\nterritorio italiano, i quali  avrebbero  pieno  diritto  di  accedere\nall\u0027iscrizione ai predetti albi indipendentemente  dal  requisito  di\nreciprocita\u0027. \n    Dall\u0027accoglimento   di    tale    tesi    discenderebbe,    nella\nprospettazione dei ricorrenti, la fondatezza delle domande  formulate\nin via principale tese al riconoscimento del  diritto  all\u0027iscrizione\nnegli albi  professionali  senza  necessita\u0027  di  transitare  per  la\ndeclaratoria di illegittimita\u0027 costituzionale della norma in parola. \n    I  ricorrenti  hanno,  in  particolare,   enfatizzato   come   la\ncondizione di reciprocita\u0027 integri un requisito che incide sulla sola\nsfera dell\u0027esercizio di un  diritto,  ma  non  sulla  sua  esistenza:\n«l\u0027art. 7 della legge n.  55/2024  genera  cosi\u0027  nei  confronti  del\ncittadino straniero regolarmente soggiornante un diritto \"potenziale\"\nche  diventa  effettivo  ed  efficace  solo  al   verificarsi   della\ncondizione ulteriore - e non richiesta per  i  cittadini  italiani  e\ncomunitari - di reciprocita\u0027». \n    A suffragio della tesi  la  difesa  dei  ricorrenti  richiama  un\nconsolidato insegnamento giurisprudenziale in base al quale l\u0027art. 16\ndelle disposizioni sulla legge in generale (preleggi), che prevede la\ncondizione di  reciprocita\u0027  per  l\u0027esercizio  di  qualsiasi  diritto\ncivile dello straniero, non troverebbe applicazione  con  riferimento\nai  diritti  fondamentali  della  persona.  Cosi\u0027   da   ultimo,   la\ngiurisprudenza di legittimita\u0027: «l\u0027art. 16 delle  disposizioni  sulla\nlegge  in  generale   (cc.dd.   \"preleggi\")   sulla   condizione   di\nreciprocita\u0027  e\u0027  applicabile  solo  in  relazione  ai  diritti   non\nfondamentali della persona dal momento che  i  diritti  fondamentali,\ncome quelli  alla  vita,  all\u0027incolumita\u0027  ed  alla  salute,  siccome\nriconosciuti dalla Costituzione, non possono essere limitati da  tale\narticolo, con la conseguenza  che  la  relativa  tutela  deve  essere\nassicurata, senza  alcuna  disparita\u0027  di  trattamento,  a  tutte  le\npersone, indipendentemente dalla cittadinanza, italiana,  comunitaria\ned extracomunitaria» (Cass. civ., sez. lav., 18  settembre  2023,  n.\n26741). \n    Rientrando pacificamente il diritto  al  lavoro  nel  novero  dei\ndiritti fondamentali della  persona  (cfr.  Corte  costituzionale  22\ngennaio  2024,  n.  7)  risulterebbe  preclusa   l\u0027operativita\u0027   del\nrequisito della reciprocita\u0027. \n    L\u0027interpretazione  costituzionalmente   conforme   dell\u0027art.   7,\nfondata sui richiamati principi giurisprudenziali, tuttavia, non puo\u0027\ntrovare seguito. \n    L\u0027art. 16 preleggi, norma equiordinata rispetto all\u0027art. 7, legge\nn. 55/2024, ha introdotto un limite di ordine  generale  in  capo  al\ncittadino straniero, ammettendolo  a  godere  dei  diritti  civili  a\ncondizione di reciprocita\u0027, fatte  salve  le  disposizioni  contenute\nnelle leggi speciali. Il relativo  corpo  normativo,  introdotto  con\nregio  decreto  n.  262/1942,  ha   fronteggiato   un   processo   di\norientamento interpretativo, successivo all\u0027introduzione della  Carta\ncostituzionale, di cui la sentenza richiamata appare espressione.  La\ncondizione di reciprocita\u0027 nel godimento  dei  diritti  civili  posta\ndalla norma trova, dunque, un limite nei diritti  fondamentali  della\npersona, di rilievo costituzionale, rispetto ai quali non vige alcuna\ncondizione di reciprocita\u0027. \n    Cio\u0027 non impedisce, tuttavia, che altra norma settoriale, qual e\u0027\nl\u0027art. 7, condizioni l\u0027esercizio  di  specifici  diritti  in  capo  a\ntaluni  soggetti  alla  condizione  di  reciprocita\u0027,  non  potendosi\nrimuovere il limite sulla base dell\u0027ermeneutica formata sull\u0027art.  16\npreleggi   che,   come   testualmente   affermato,    si    riferisce\nesclusivamente ai  limiti  posti  «da  tale  articolo»  e  non  puo\u0027,\npertanto, considerarsi estensibile a ogni condizione di reciprocita\u0027,\nintrodotta da norme di rango primario, che  ostacoli  l\u0027esercizio  di\ndiritti fondamentali della persona. \n    2.   Secondo   la   difesa   dei   ricorrenti   l\u0027interpretazione\ncostituzionalmente conforme sarebbe, per altro  verso,  resa  agevole\ndall\u0027art. 1, decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  394/1999\n(regolamento d\u0027attuazione  del  TU  immigrazione)  ove  e\u0027  previsto:\n«L\u0027accertamento  di  cui  al  comma  1  (cioe\u0027  l\u0027accertamento  della\ncondizione  di  reciprocita\u0027),  non  e\u0027  richiesto  per  i  cittadini\nstranieri titolari della carta di soggiorno di  cui  all\u0027art.  9  del\ntesto unico,  nonche\u0026#x0301;  per  i  cittadini  stranieri  titolari  di  un\npermesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato  o  di  lavoro\nautonomo, per l\u0027esercizio di un\u0027impresa individuale,  per  motivi  di\nfamiglia, per motivi umanitari e  per  motivi  di  studio,  e  per  i\nrelativi familiari in regola con  il  soggiorno».  L\u0027applicazione  di\ntale disposizione al caso in esame garantirebbe l\u0027accesso agli albi a\ntutti gli stranieri regolarmente soggiornanti. \n    La norma  richiamata  non  puo\u0027,  in  evidenza,  fondare  in  via\nautonoma  l\u0027interpretazione  auspicata,  trattandosi  di   norma   di\nregolamentare, di rango secondario, inserita in un  plesso  normativo\nsettoriale, che governa la specifica materia dell\u0027immigrazione. \n    3.  In  linea  generale,   l\u0027interpretazione   costituzionalmente\nconforme o orientata della norma censurata  appare  impraticabile  in\nragione   dei   principi   espressi   dalla   Corte   costituzionale,\nnell\u0027ordinanza interlocutoria 1° ottobre 2014, n. 20661, secondo cui:\n«il giudice comune ha il potere ed il dovere di uniformare il diritto\ndi cui e\u0027 chiamato a dare applicazione  al  contenuto  precettivo  di\nfonti prevalenti su quelle interpretate: rientra pertanto tra i  suoi\ncompiti ricercare gia\u0027  sul  piano  della  applicazione  della  legge\nsoluzioni ermeneutiche suscettibili di far penetrare la  Costituzione\nin profondita\u0027 nell\u0027ordinamento e di armonizzare cosi\u0027 le sfere della\nlegalita\u0027 ordinaria e  della  legalita\u0027  costituzionale.  E\u0027  infatti\ninsegnamento costante della Corte costituzionale  che  \"in  linea  di\nprincipio, le leggi non si dichiarano costituzionalmente  illegittime\nperche\u0027  e\u0027  possibile  darne  interpretazioni  incostituzionali   (e\nqualche giudice ritenga di darne), ma perche\u0027  e\u0027  impossibile  darne\ninterpretazioni costituzionali\" (cosi\u0027 la sentenza n. 356  del  1996;\npiu\u0027 di recente, la sentenza n. 21 del  2013).  Ma  l\u0027interpretazione\nadeguatrice deve muoversi nel rispetto delle potenzialita\u0027  obiettive\ndel dato testuale. Essa non  puo\u0027  essere  condotta  oltre  i  limiti\nestremi segnati dall\u0027univoco tenore della  norma  interpretata:  tale\ncircostanza segna il \"confine\", \"in presenza del quale  il  tentativo\ninterpretativo deve cedere il  passo  al  sindacato  di  legittimita\u0027\ncostituzionale\" (Corte cost., sentenze n. 219 del  2008,  n.  78  del\n2012, n. 232 del 2013)». \n    Nel  caso  in  esame,  la  chiarezza  e  univocita\u0027  del  dettato\nnormativo di cui all\u0027art. 7, comma 1, lettera a), e\u0027 inconfutabile  e\nnega alcuna possibilita\u0027 ermeneutica adeguatrice, segnando il vincolo\ndella condizione di reciprocita\u0027  il  limite  invalicabile  alla  sua\napplicazione ai cittadini extracomunitari in possesso dei soli titoli\ndi studio e abilitanti. \n    4. Ne\u0027 appare,  del  resto,  percorribile  la  strada,  del  pari\nauspicata dalla difesa dei  ricorrenti,  della  disapplicazione,  per\ncontrasto  della  norma  in   commento   con   norme   sovranazionali\nself-executing, e in particolare con  la  direttiva  n.  2018/958/UE,\nart. 5 (il cui testo e\u0027 riportato in  nota  1)  -  che  introduce  il\ndivieto di discriminazione  diretta  o  indiretta  sulla  base  della\nnazionalita\u0027 o  residenza  nell\u0027introduzione  di  nuove  disposizioni\nlegislative, regolamentari o amministrative  che  limitano  l\u0027accesso\nalle professioni regolamentari o il loro esercizio -  avuto  riguardo\nalla natura della direttiva, alla  qualita\u0027  dei  ricorrenti  e  alla\ntipologia delle domande azionate. \n    Innanzitutto, i requisiti affinche\u0027 la norma sovranazionale possa\nqualificarsi autoesecutiva sono la chiarezza e precisione, ovvero  la\nprevisione   di   disposizioni   sufficientemente    dettagliate    e\ninequivocabili, e  la  c.d.  incondizionalita\u0027,  ovvero  l\u0027attitudine\nall\u0027applicazione non mediata da ulteriori provvedimenti o condizioni. \n    La  direttiva  n.  2018/958/UE  non  puo\u0027,  tuttavia,   ritenersi\nself-executing, ovvero direttamente applicabile  ai  cittadini  degli\nStati membri, necessitando di un\u0027attivita\u0027 di  recepimento  da  parte\ndegli  Stati  membri,   tenuti   a   introdurre   o   modificare   le\nregolamentazioni delle  professioni  nel  rispetto  dei  principi  di\nproporzionalita\u0027 e non discriminazione. \n    Appare opportuno rammentare come gli  enti  ricorrenti  agiscano,\nprevio accertamento della natura discriminatoria della  condotta  del\nMinistero della giustizia e, per esso, dei Commissari  preposti  alla\nraccolta e pubblicazione delle domande di iscrizione negli  albi  dei\npedagogisti e degli  educatori  professionali  socio-pedagogici,  per\nl\u0027adozione di un piano di rimozione della discriminazione,  ai  sensi\ndell\u0027art. 28, comma 5, decreto legislativo n.  150/2011,  nell\u0027ambito\ndel quale ordinare la  sospensione  delle  elezioni  indette  per  la\ncostituzione degli  Ordini  professionali  o  annullare  quelle  gia\u0027\nsvolte, e imporre l\u0027assunzione di ogni  opportuno  provvedimento  per\nconsentire l\u0027accoglimento delle domande di iscrizione  dei  cittadini\nstranieri regolarmente soggiornanti «indipendentemente dalla verifica\ndella condizione di reciprocita\u0027, fermo ogni altro requisito». \n    Il  meccanismo  disapplicativo  per  contrasto  con  il   diritto\ndell\u0027Unione europea a efficacia diretta ha, tuttavia, incidenza inter\npartes e non erga omnes, impedendo alla norma interna  di  venire  in\nrilievo per  la  definizione  del  contenzioso  pendente  dinanzi  al\ngiudice nazionale. Nel caso di specie, i ricorrenti non  assumono  la\nlesione della  propria  sfera  giuridica  ma,  in  qualita\u0027  di  enti\nrappresentativi,  legittimati  all\u0027azione   ex   art.   28,   decreto\nlegislativo n. 150/2011, agiscono in  funzione  dell\u0027adozione  di  un\npiano di rimozione pro futuro, destinato  a  un\u0027intera  categoria  di\nsoggetti, ovvero i cittadini extra UE,  il  cui  diritto  appare,  in\nforza delle norme  censurate,  condizionato  alla  sussistenza  della\nreciprocita\u0027 nello Stato di provenienza. \n    Sotto  il  profilo  oggettivo,   ovvero   della   tipologia   dei\nprovvedimenti richiesti nell\u0027ambito  del  piano  di  rimozione  della\ndiscriminazione, appare sufficiente richiamare le  motivazioni  della\nsentenza della Corte costituzionale, 12  febbraio  2024,  n.  15,  la\nquale, nel delineare i tratti caratteristici dell\u0027azione ex art.  28,\ndecreto legislativo  n.  150/2011  e  della  pronuncia  inibitoria  e\nripristinatoria adottabile, mediante un piano che puo\u0027 giungere  sino\nal punto di ordinare alla pubblica amministrazione  la  rimozione  di\natti  e  provvedimenti  amministrativi  discriminatori,  «pur   senza\ntratteggiare l\u0027attribuzione, ai sensi  dell\u0027art.  113,  terzo  comma,\nCost.,  di  un  eccezionale  potere  di   annullamento   degli   atti\namministrativi», ha precisato  che  «nel  caso  in  cui,  invece,  la\ndiscriminazione compiuta dalla pubblica amministrazione trovi origine\nnella legge, in quanto e\u0027 quest\u0027ultima a imporre, senza  alternative,\nquella specifica  condotta,  allora  l\u0027attivita\u0027  discriminatoria  e\u0027\nascrivibile alla pubblica amministrazione soltanto in via mediata, in\nquanto alla radice delle scelte amministrative che  si  e\u0027  accertato\nessere discriminatorie sta, appunto, la  legge».  «In  evenienze  del\ngenere, il giudice ordinario non puo\u0027 allora ordinare la modifica  di\nnorme regolamentari che siano riproduttive di norme  legislative,  in\nquanto ordinerebbe alla pubblica  amministrazione  di  adottare  atti\nregolamentari confliggenti con la legge non rimossa.  L\u0027esercizio  di\nun siffatto potere e\u0027, dunque, subordinato all\u0027accoglimento da  parte\ndi questa Corte della questione di legittimita\u0027 costituzionale  sulla\nnorma legislativa che il giudice ritenga essere  causa  della  natura\ndiscriminatoria dell\u0027atto regolamentare». \n    E\u0027 quanto accade nel caso di specie, ove l\u0027azione  amministrativa\nche  si  assume  discriminatoria,  imputabile  al   Ministero   della\ngiustizia e\u0027 meramente attuativa e, dunque, riproduttiva di una norma\nlegislativa dal tenore inequivoco, con la conseguenza che l\u0027esercizio\ndel  potere  ordinatorio   da   parte   dell\u0027autorita\u0027   giudiziaria,\nfunzionale all\u0027inibitoria e rimozione della discriminazione, non puo\u0027\nche  transitare  per  la  questione  di  legittimita\u0027  costituzionale\ndell\u0027art. 7, legge n. 55/2024. \nLa rilevanza in giudizio della prospettata questione di  legittimita\u0027\ncostituzionale. \n    1.  Tale  questione,  prospettata  dalle  parti   ricorrenti   in\nsubordine all\u0027interpretazione costituzionalmente conforme o orientata\no alla disapplicazione della normativa discriminatoria ha, dunque, ad\noggetto l\u0027art. 7, lettera a), legge n. 55/2024, per contrasto con gli\narticoli 3, 4 e 117 della Costituzione (in relazione  alle  direttive\n2003/109/CE, 2018/958/UE e alla convenzione OIL), nella parte in  cui\nrichiede al cittadino straniero, regolarmente soggiornante,  ai  fini\ndell\u0027iscrizione all\u0027albo professionale dei  pedagogisti  e  a  quello\ndegli educatori professionali socio-pedagogici, la sussistenza  della\ncondizione di reciprocita\u0027. \n    Esclusa,  dunque,  la  possibilita\u0027  di  ordinare  un  piano   di\nrimozione per via interpretativa o disapplicativa, soltanto  in  caso\ndi  accoglimento  della  questione  di  legittimita\u0027   costituzionale\nproposta potrebbero trovare accoglimento le domande dei ricorrenti di\naccertamento  del  carattere  discriminatorio  della   condotta   del\nMinistero della giustizia e per esso  dei  Commissari  preposti  alla\nraccolta e pubblicazione delle domande di iscrizione negli  albi  dei\npedagogisti  e  degli   educatori   professionali   socio-pedagogici,\nconcretizzatosi  nella   pedissequa   richiesta   ai   candidati   di\ncittadinanza extra UE della dichiarazione circa la sussistenza  della\ncondizione di reciprocita\u0027. L\u0027accoglimento della questione  potrebbe,\ninoltre, condure  all\u0027adozione  nei  confronti  del  Ministero  della\ngiustizia di un piano di rimozione della discriminazione e  dei  suoi\neffetti che, quale risultato ultimo, comporti  la  parificazione  dei\ncittadini extra UE, regolarmente soggiornanti, ai cittadini  italiani\ne UE, in materia di libero accesso  ed  esercizio  delle  professioni\npedagogiche    (pedagogisti    ed     educatori     socio-pedagogici)\nindipendentemente dalla verifica della  condizione  di  reciprocita\u0027,\nfermo ogni altro requisito. \n    Viceversa, in caso di inammissibilita\u0027 o rigetto della  questione\ndi  legittimita\u0027  costituzionale,  le  domande  dei  ricorrenti   non\npotrebbero trovare positivo riscontro, atteso che  il  comportamento,\nche si assume discriminatorio, del Ministero della giustizia  e,  per\nesso, dei Commissari preposti alla  raccolta  e  pubblicazione  delle\ndomande di iscrizione negli albi dei pedagogisti  e  degli  educatori\nprofessionali  socio-pedagogici,  appare  riproduttivo  e   meramente\nattuativo di una norma di legge che, stante il suo inequivoco tenore,\nnon lascia margine per un\u0027interpretazione difforme o correttiva. \n    Giova, ancora una volta,  ribadire  la  preclusione  in  capo  al\ngiudice ordinario di  ordinare  all\u0027Amministrazione  la  rimozione  o\nmodifica di atti e provvedimenti  che  siano  riproduttivi  di  norme\nlegislative, non potendosi imporre l\u0027adozione  di  atti  confliggenti\ncon la legge non rimossa, essendo l\u0027esercizio del potere  subordinato\nall\u0027accoglimento della questione di legittimita\u0027 costituzionale sulla\nnorma legislativa che il giudice ritenga essere  causa  della  natura\ndiscriminatoria  del  provvedimento  amministrativo  (C.  cost.,   12\nfebbraio 2024, n. 15). \n    E\u0027 evidente, dunque, come il giudizio pendente non  possa  essere\ndefinito  indipendentemente  dalla  risoluzione  della  questione  di\nlegittimita\u0027 costituzionale. \nLa non manifesta infondatezza della questione. \n    1. Si ritiene che la  questione  di  legittimita\u0027  costituzionale\nproposta sia, oltre che rilevante, non manifestamente  infondata  nei\ntermini che si vanno a esporre. \n    2. L\u0027art. 7, comma 1, lettera a), legge n. 55/2024,  nella  parte\nin cui subordina l\u0027iscrizione ai cittadini  extracomunitari  all\u0027albo\ndei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici alla\nsussistenza della condizione di reciprocita\u0027, pare in  contrasto,  in\nprimo   luogo,   con   l\u0027art.   3   della    Costituzione,    ponendo\nun\u0027ingiustificata disparita\u0027 di  trattamento  rispetto  ai  cittadini\nitaliani o di altro Stato membro dell\u0027Unione europea. \n    L\u0027introduzione  normativa  di  criteri  selettivi  fondati  sulla\nprovenienza geografica appare, secondo la giurisprudenza della Corte,\ngiustificata  solo  a  condizione   che   sussista   un   ragionevole\ncollegamento tra il requisito medesimo e la funzione del servizio  al\ncui accesso costituisce filtro (Corte cost.,  numeri  7/2021,  281  e\n44/2020,  168  e  141/2014,  222  e  133/2013).  Il  giudizio   sulla\nsussistenza e sull\u0027adeguatezza di tale collegamento e\u0027 operato  dalla\nCorte «secondo la struttura tipica  del  sindacato  svolto  ai  sensi\ndell\u0027art. 3, primo comma, Cost., che muove dall\u0027identificazione della\nratio della norma di riferimento e  passa  poi  alla  verifica  della\ncoerenza con tale  ratio  del  filtro  selettivo  introdotto»  (Corte\ncost., 9 marzo 2020, n. 44). \n    Con particolare  riferimento  allo  status  civitatis,  e\u0027  stata\nritenuta  fondata  la  questione   di   legittimita\u0027   costituzionale\ndell\u0027art. 80, legge Regione Valle d\u0027Aosta  n.  3/2013,  sollevata  in\nriferimento all\u0027art. 3 Cost., concernente  l\u0027esclusione  dall\u0027accesso\nal finanziamento a tasso  agevolato  dei  soggetti  risultanti  privi\ndella cittadinanza italiana o di uno dei  Paesi  dell\u0027Unione  europea\nsul presupposto che al legislatore (statale o regionale che  sia)  e\u0027\nconsentito  introdurre  regimi  differenziati   di   trattamento   ai\nconsociati  «soltanto  in  presenza  di  una  causa   normativa   non\npalesemente irrazionale o, peggio, arbitraria» (Corte cost., 19 marzo\n2024, n. 53). \n    Il  parametro  ermeneutico  risulta,  per  altro,   espressamente\ncodificato in seno all\u0027art. 3, comma 3, del  decreto  legislativo  n.\n2015/2003, attuativo della direttiva 2000/43/CE  per  la  parita\u0027  di\ntrattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza  e  origine\netnica, secondo cui «nel rispetto dei principi di proporzionalita\u0027  e\nragionevolezza, nell\u0027ambito del rapporto di lavoro  o  dell\u0027esercizio\ndell\u0027attivita\u0027 di impresa, non costituiscono atti di  discriminazione\nai sensi dell\u0027art.  2  quelle  differenze  di  trattamento  dovute  a\ncaratteristiche connesse alla  razza  o  all\u0027origine  etnica  di  una\npersona, qualora, per la natura di un\u0027attivita\u0027 lavorativa o  per  il\ncontesto in cui essa viene espletata, si  tratti  di  caratteristiche\nche costituiscono un requisito  essenziale  e  determinante  ai  fini\ndello svolgimento dell\u0027attivita\u0027 medesima». \n    La  legge  n.  55/2024,  recante  «Disposizioni  in  materia   di\nordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e  istituzione\ndei relativi albi professionali», introduce una  regolamentazione  di\nsettore provvedendo alla definizione delle professioni di pedagogista\ned educatore socio-pedagogico, all\u0027individuazione  dei  requisiti  di\naccesso   alla   professione   ed    esercizio    dell\u0027attivita\u0027    e\nall\u0027istituzione dei relativi albi e ordini professionali. \n    L\u0027istituzione degli albi, in particolare, appare funzionale  alla\nverifica del possesso dei requisiti di accesso, quali  il  titolo  di\nstudio  (art.  2,  comma  1)  e  l\u0027abilitazione  all\u0027esercizio  della\nprofessione (art. 7, comma 1, lettera  c).  Gli  iscritti  agli  albi\ncostituiscono l\u0027Ordine delle professioni  pedagogiche  ed  educative,\narticolato su base regionale (art. 6, comma  1),  ente  pubblico  non\neconomico,  sussidiario  dello  Stato,  preposto  alla  tutela  degli\n«interessi    pubblici,    garantiti    dall\u0027ordinamento,    connessi\nall\u0027esercizio professionale» (art. 6, comma 3). \n    La regolamentazione dell\u0027esercizio  della  professione,  mediante\nl\u0027istituzione degli albi e  la  costituzione  degli  ordini  riveste,\ndunque, una nevralgica funzione di interesse pubblico,  nella  misura\nin cui garantisce l\u0027adeguatezza della formazione, la professionalita\u0027\ne  correttezza  nello  svolgimento   dell\u0027attivita\u0027   attraverso   la\ndefinizione dei profili  professionali,  la  verifica  dei  requisiti\nnecessari, la  formazione  continua,  l\u0027obbligo  di  assicurazione  e\nl\u0027esercizio di funzioni disciplinari. \n    La regolamentazione dell\u0027accesso alle professioni e, in generale,\ndel  mercato  del  lavoro,  ridonda  non  soltanto  a  beneficio  del\nprofessionista, ma anche del beneficiario, assicurando  l\u0027adeguatezza\ndella prestazione: «la garanzia del diritto al  lavoro  non  comporta\nuna generale ed indistinta liberta\u0027 di svolgere  qualsiasi  attivita\u0027\nprofessionale,  spettando  pur  sempre  al  legislatore  di   fissare\ncondizioni  e  limiti  in  vista  della  tutela  di  altri  interessi\nparimenti meritevoli di considerazione e,  piu\u0027  in  particolare,  di\nvalutare, nell\u0027interesse della collettivita\u0027 e dei committenti  [...]\ni requisiti  di  adeguata  preparazione  occorrenti  per  l\u0027esercizio\ndell\u0027attivita\u0027 professionale medesima» (Corte cost. 26 ottobre  2000,\nn. 441). \n    In tale prospettiva, la subordinazione  dell\u0027iscrizione  all\u0027albo\ndei cittadini extracomunitari alla condizione di reciprocita\u0027  appare\nincoerente e illogica e del tutto eccentrica rispetto alle  finalita\u0027\ndella  norma,  nella  misura  in  cui  introduce   un   elemento   di\ndifferenziazione tra  cittadini  italiani  e  stranieri  estraneo  ai\nprofili  della  formazione,  professionalita\u0027   o   deontologia   del\npedagogista o educatore socio-pedagogico (il «requisito essenziale  e\ndeterminante» ai fini dello svolgimento del rapporto di lavoro di cui\nall\u0027art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 2015/2003),  connesso\nalla giuridica  possibilita\u0027  che  il  cittadino  italiano  abbia  di\nesercitare  analoga  professione  nel  paese   di   provenienza   del\nrichiedente  extracomunitario.  L\u0027irragionevolezza  della  previsione\nappare,  per  altro,   ancor   piu\u0027   evidente   considerando   come,\ndall\u0027analisi dei moduli di domanda  versati  in  atti  (cfr.  doc.  1\nfascicolo parte ricorrente), predisposti  dai  Commissari  regionali,\nincomba sui richiedenti l\u0027onere di attestare, ai  sensi  del  decreto\ndel Presidente della Repubblica n.  445/2000,  la  sussistenza  della\ncondizione  di  reciprocita\u0027,  gravandoli  della   conoscenza   delle\ncomplesse norme di regolamentazione degli  ordini  professionali  nei\nPaesi di provenienza. \n    L\u0027estraneita\u0027 della regola alle  finalita\u0027  proprie  della  norma\nappare,  del  resto,  evidente  dalla  lettura  della   comparsa   di\ncostituzione del Ministero della giustizia, che ne individua la ratio\nnell\u0027esigenza  di  evitare  una  «situazione  di  discriminazione   a\ncontrario,  con  effetti  certamente  paradossali  e  antigiuridici»,\ndenotando il reale piano sistematico su cui  la  stessa  si  colloca,\novvero  quello  dei  rapporti  tra   ordinamenti   statuali   e   non\ndell\u0027ordinamento delle professioni. \n    3.  Ulteriore  profilo  di  contrasto  con  l\u0027art.  3  Cost.   e\u0027\nindividuabile nel fatto che l\u0027art. 7 cit.  determina  un  trattamento\nillogicamente   differenziato   tra   gli   educatori   professionali\nsocio-pedagogici  e  gli  educatori   professionali   socio-sanitari,\noperanti sotto la vigilanza della Federazione nazionale degli  Ordini\ndei  tecnici  sanitari  di  radiologia  medica  e  delle  professioni\nsanitarie di riabilitazione, la cui disciplina e\u0027 dettata dal decreto\nministeriale (Min. Sal.) del 13 marzo 2018. \n    Ai sensi dell\u0027art. 2, comma 1,  decreto  ministeriale  cit.,  per\nl\u0027iscrizione  all\u0027albo,  oltre  al  possesso  del  titolo  di  studio\nabilitante  all\u0027esercizio  della  professione  sanitaria,  del  pieno\ngodimento dei diritti  civili,  della  residenza  o  domicilio  nella\ncircoscrizione dell\u0027ordine, e all\u0027assenza  di  carichi  pendenti,  e\u0027\nrichiesta la cittadinanza  italiana  o  di  altro  Paese  dell\u0027Unione\neuropea, salvo quanto previsto dal comma 3. Tale comma prevede che «i\ncittadini non appartenenti a un  Paese  dell\u0027Unione  europea  possono\niscriversi all\u0027albo professionale  se  in  possesso,  oltre  che  dei\nrequisiti di cui al comma 1, del riconoscimento del titolo di  studio\nabilitante all\u0027esercizio della professione sanitaria  effettuato  dal\nMinistero della salute ai sensi degli articoli 49 e 50». \n    La disposizione concorre, dunque, non soltanto a  evidenziare  un\nulteriore profilo di disparita\u0027 di trattamento, ai sensi dell\u0027art.  3\nCost., tra soggetti svolgenti professionalmente attivita\u0027  educative,\nsia pure in diversi ambiti  tipologici,  ma  altresi\u0027  ad  avvalorare\nl\u0027assunto secondo cui la specifica limitazione dell\u0027accesso correlata\nallo status civitatis debba essere giustificata dalle finalita\u0027 della\nregola, evenienza che certamente ricorre per  il  riconoscimento  del\ntitolo di studio abilitante all\u0027esercizio della professione sanitaria\nma non per la condizione di reciprocita\u0027. \n    4. La disciplina si pone poi in contrasto con l\u0027art. 4, comma  1,\ne 35, comma 1 Cost.  secondo  cui,  rispettivamente,  «la  Repubblica\nriconosce a tutti i cittadini il diritto  al  lavoro  e  promuove  le\ncondizioni che rendano effettivo questo diritto» (art.  4,  comma  1,\nCost.) e «tutela il lavoro in tutte le  sue  forme  ed  applicazioni»\n(art. 35, comma 1 Cost.). \n    E\u0027 fuori di dubbio che riconoscimento e tutela  del  fondamentale\ndiritto al lavoro non possano essere confinati ai cittadini  italiani\nma vadano estesi ai cittadini UE ed extra UE legalmente  soggiornanti\nsul territorio italiano, in possesso  dei  titoli  di  studio  e  dei\nrequisiti di accesso alle professioni richiesti dalla  disciplina  di\nregolamentazione del settore. \n    Le  garanzie  legislative  di  parita\u0027  di  trattamento  e  piena\nuguaglianza di diritti per i lavoratori extracomunitari  rispetto  ai\nlavoratori italiani risultano introdotte nel nostro  ordinamento  sin\ndalla legge n.  943/1986  (art.  1,  in  materia  di  collocamento  e\ntrattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati)  e  sono  state\nribadite   e   precisate   nel   testo   unico    sulla    disciplina\ndell\u0027immigrazione e sulla condizione dello straniero,  approvato  con\ndecreto legislativo n. 286/1998 (art. 2, commi 2 e 3). In presenza di\ntali garanzie, una  volta  che  i  lavoratori  extracomunitari  siano\nautorizzati al lavoro  subordinato  stabile  in  Italia,  fruendo  di\nidoneo  permesso  di  soggiorno,  essi  godono  di  tutti  i  diritti\nriconosciuti ai lavoratori italiani  (cfr.  Corte  costituzionale  30\ndicembre  1998,  n.  454).  Il  menzionato  decreto  legislativo   n.\n215/2003,  attuativo  della  direttiva  UE  n.  43/2000,  all\u0027art.  3\nsancisce l\u0027obbligo della parita\u0027 di trattamento tra  individui  senza\ndistinzione di razza e origine etnica per cio\u0027 che riguarda l\u0027accesso\nal lavoro autonomo o dipendente, sia nel settore pubblico nel settore\nprivato. \n    Dovendosi, dunque, concepire il diritto al lavoro,  dipendente  o\nautonomo, pubblico o privato, in termini universali, quale patrimonio\ndei  consociati  a  prescindere  dalla   provenienza   geografica   o\ncittadinanza  e  senza  distinzione  di  razza  e   origine   etnica,\nl\u0027introduzione di limiti o condizioni all\u0027accesso e svolgimento delle\nprofessioni, che non trovino una  ragionevole  giustificazione  nelle\ncaratteristiche della professione, si pone in contrasto con il dovere\ndel legislatore di promuovere le condizioni che rendono effettivo  il\ndiritto (art. 4, comma 1 Cost.) e tutelare il lavoro in tutte le  sue\nforme e  applicazioni  (art.  35,  comma  1  Cost),  configurando  un\nulteriore e concorrenti profilo di incostituzionalita\u0027 della norma. \n    5.  Non  va,  da  ultimo,  trascurato  un  ulteriore  profilo  di\ncontrasto con  gli  articoli  10,  comma  2  e  117,  comma  1  della\nCostituzione.  La  prima  disposizione  precisa  che  la   condizione\ngiuridica dello straniero «e\u0027 regolata  dalla  legge  in  conformita\u0027\ndelle norme e dei trattati internazionali». La seconda stabilisce che\nla potesta\u0027 legislativa e\u0027 esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel\nrispetto della Costituzione e «dei vincoli derivanti dall\u0027ordinamento\ncomunitario e dagli obblighi internazionali». \n    Analizzando   diacronicamente   le   fonti   sovranazionali,   la\ncondizione del lavoratore straniero trova,  innanzitutto,  protezione\nnell\u0027art. 10, Convenzione OIL n. 143 del 24 giugno  1975,  ratificata\ncon legge n. 159/1981, a mente del quale «ogni Membro per il quale la\nconvenzione sia in vigore s\u0027impegna a  formulare  e  ad  attuare  una\npolitica nazionale diretta  a  promuovere  e  garantire,  con  metodi\nadatti  alle  circostanze  ed  agli  usi  nazionali,  la  parita\u0027  di\nopportunita\u0027  e  di  trattamento  in  materia  di  occupazione  e  di\nprofessione, di sicurezza sociale, di diritti sindacali e  culturali,\nnonche\u0027 di liberta\u0027 individuali e collettive per le persone  che,  in\nquanto lavoratori migranti  o  familiari  degli  stessi,  si  trovino\nlegalmente sul suo territorio». La garanzia di condizioni paritarie a\ntutti gli stranieri regolarmente soggiornanti nell\u0027accesso del lavoro\ne delle professioni trova limitazione nell\u0027art. 14 (2) , che consente\nagli Stati membri di precludere l\u0027accesso  a  limitate  categorie  di\noccupazioni e di funzioni solo quando la restrizione  sia  necessaria\nnell\u0027interesse dello Stato. \n    La Direttiva 2003/109/CE, «relativa allo status di  cittadini  di\nPaesi terzi che siano soggiornanti di  lungo  periodo»,  richiede  di\nassicurare al soggiornante di lungo periodo lo stesso trattamento  di\ncui godono i cittadini nazionali con riferimento a:  «a)  l\u0027esercizio\ndi un\u0027attivita\u0027 lavorativa subordinata o autonoma purche\u0027 questa  non\nimplichi nemmeno in via occasionale la  partecipazione  all\u0027esercizio\ndei pubblici poteri (...) g) la liberta\u0027 d\u0027associazione,  adesione  e\npartecipazione a organizzazioni di lavoratori o datori di lavoro o  a\nqualunque  organizzazione  professionale  di  categoria,  compresi  i\nvantaggi che ne derivano, fatte salve le  disposizioni  nazionali  in\nmateria di ordine pubblico e pubblica sicurezza». \n    La direttiva n. 2018/958/UE, recepita nel nostro ordinamento  per\nil  tramite  del  decreto  legislativo  n.  142/2020,   prevede,   al\nconsiderando n. 2: «In assenza nel diritto dell\u0027Unione di  specifiche\ndisposizioni di armonizzazione dei  requisiti  per  l\u0027accesso  a  una\nprofessione regolamentata o il suo esercizio, e\u0027  competenza  di  uno\nStato membro decidere se e come  regolamentare  una  professione  nel\nrispetto dei principi di non discriminazione e di  proporzionalita\u0027»;\nal considerando n. 3: «Il principio di proporzionalita\u0027 rientra tra i\nprincipi  generali  del  diritto  dell\u0027Unione.  Come  risulta   dalla\ngiurisprudenza, i provvedimenti nazionali che  possono  ostacolare  o\nscoraggiare l\u0027esercizio delle  liberta\u0027  fondamentali  garantite  dal\nTrattato sul funzionamento dell\u0027Unione europea dovrebbero  soddisfare\nquattro  condizioni,  vale   a   dire:   applicarsi   in   modo   non\ndiscriminatorio, essere giustificati da motivi di interesse generale,\nessere idonei a garantire il conseguimento dello scopo  perseguito  e\nnon andare oltre quanto necessario  per  il  raggiungimento  di  tale\nobiettivo»; all\u0027art. 5: «al momento di introdurre nuove  disposizioni\nlegislative, regolamentari o amministrative  che  limitano  l\u0027accesso\nalle professioni regolamentate  o  il  loro  esercizio,  o  prima  di\nmodificare quelle esistenti, gli Stati  membri  provvedono  affinche\u0027\ndette  disposizioni   non   siano   direttamente   o   indirettamente\ndiscriminatoria sulla base della nazionalita\u0027 o della residenza». \n    La   disposizione   nazionale   che,   introducendo   un   regime\ndifferenziato di  accesso  all\u0027albo  professionale  richieda,  per  i\ncittadini extracomunitari, la sussistenza nello Stato di  provenienza\ndella condizione di reciprocita\u0027, in assenza di qualsivoglia esigenza\ndi ordine pubblico,  sicurezza,  o  di  corrispondenza  all\u0027interesse\ndello Stato, se non nella logica  puramente  protezionistica  che  la\ncaratterizza, si pone in contrasto con la normativa sovranazionale di\nsettore e, in via indiretta, con gli articoli  10,  comma  2  e  117,\ncomma 1 della Costituzione. \n\n(1) La direttiva n. 2018/958/UE prevede al  considerando  n.  2:  «In\n    assenza nel diritto dell\u0027Unione  di  specifiche  disposizioni  di\n    armonizzazione dei requisiti  per  l\u0027accesso  a  una  professione\n    regolamentata o il suo esercizio,  e\u0027  competenza  di  uno  Stato\n    membro decidere se  e  come  regolamentare  una  professione  nel\n    rispetto   dei   principi   di   non   discriminazione    e    di\n    proporzionalita\u0027» e  al  considerando  n.  3:  «Il  principio  di\n    proporzionalita\u0027 rientra tra  i  principi  generali  del  diritto\n    dell\u0027Unione. Come risulta dalla giurisprudenza,  i  provvedimenti\n    nazionali che possono ostacolare o scoraggiare l\u0027esercizio  delle\n    liberta\u0027 fondamentali garantite dal  Trattato  sul  funzionamento\n    dell\u0027Unione europea  dovrebbero  soddisfare  quattro  condizioni,\n    vale a dire:  applicarsi  in  modo  non  discriminatorio,  essere\n    giustificati da motivi di interesse  generale,  essere  idonei  a\n    garantire il conseguimento dello scopo perseguito  e  non  andare\n    oltre quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo».\n    All\u0027art. 5, rubricato «non discriminazione» si legge: «al momento\n    di introdurre nuove  disposizioni  legislative,  regolamentari  o\n    amministrative   che   limitano   l\u0027accesso   alle    professioni\n    regolamentate o il loro esercizio, o prima di  modificare  quelle\n    esistenti,  gli   Stati   membri   provvedono   affinche\u0027   dette\n    disposizioni   non   siano    direttamente    o    indirettamente\n    discriminatorie sulla base della nazionalita\u0027 o della residenza» \n\n(2) Art. 14. «Ogni Stato membro puo\u0027: a) subordinare la libera scelta\n    dell\u0027occupazione,  pur  garantendo  il  diritto  alla   mobilita\u0027\n    geografica, alla condizione  che  il  lavoratore  migrante  abbia\n    avuto residenza legale nel Paese, ai fini del lavoro, durante  un\n    periodo  prescritto,  non  superiore  a  due  anni   o,   se   la\n    legislazione esige un contratto di una data durata  inferiore  ai\n    due anni, che il primo contratto di lavoro sia scaduto;  b)  dopo\n    opportuna consultazione delle organizzazioni rappresentative  dei\n    datori di lavoro e dei lavoratori,  regolamentare  le  condizioni\n    per  il  riconoscimento  delle  qualifiche   professionali,   ivi\n    compresi  i  certificati  e  diplomi,  acquisite  all\u0027estero;  c)\n    respingere l\u0027accesso a limitate categorie  di  occupazione  e  di\n    funzioni, qualora tale restrizione sia necessaria  nell\u0027interesse\n    dello Stato». \n\n \n                              P. Q. M. \n \n    Il  Tribunale,  visto  l\u0027art.  23,  legge  n.  87/1953,  dichiara\nrilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 7, comma  1,  lettera  a),  della  legge  n.\n55/2024,  nella  parte  in  cui  richiede  al   cittadino   straniero\nregolarmente   soggiornante,   ai   fini   dell\u0027iscrizione   all\u0027albo\nprofessionale  dei   pedagogisti   e   a   quello   degli   educatori\nprofessionali socio-pedagogici, la sussistenza  della  condizione  di\nreciprocita\u0027, per contrasto con gli articoli 3, comma 1, 4, comma 1 e\n35, comma 1, 10, comma 2  e  117,  comma  1  della  Costituzione  (in\nrelazione all\u0027art. 11 della direttiva  n.  2003/109/CE,  all\u0027art.  10\ndella convenzione OIL, al  considerando  2,  3  e  all\u0027art.  5  della\ndirettiva n. 2018/958/UE). \n    Dispone  l\u0027immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte\ncostituzionale. \n    Sospende il giudizio in corso. \n    Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza  sia\ncomunicata alle parti del  giudizio,  notificata  al  Presidente  del\nConsiglio dei ministri, e comunicata ai Presidenti delle  due  Camere\ndel Parlamento. \n        Cosi\u0027 deciso in Milano, in data 20 ottobre 2025. \n \n                        Il Giudice: Lombardi","elencoNorme":[{"id":"63896","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"15/04/2024","data_nir":"2024-04-15","numero_legge":"55","descrizionenesso":"","legge_articolo":"7","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"lett. 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