Reg. ord. n. 234 del 2025 pubbl. su G.U. del n.

Ordinanza del Tribunale di Milano  del 20/10/2025

Tra: CGIL - Confederazione Generale Italiana del Lavoro Lombardia, APN - Avvocati per niente onlus, ASGI - Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione ed altri 1  C/ Ministero della giustizia



Oggetto:

Straniero – Professioni – Albi – Professioni pedagogiche ed educative – Condizioni per l’iscrizione all’albo dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici – Previsione che richiede al cittadino straniero regolarmente soggiornante, ai fini dell’iscrizione ai predetti albi, la sussistenza della condizione di reciprocità – Contrasto con il principio di eguaglianza – Irragionevole disparità di trattamento rispetto ai cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione europea – Irragionevolezza intrinseca della previsione introduttiva di una differenziazione tra cittadini italiani e stranieri estranea ai profili della formazione, professionalità o deontologia del pedagogista o educatore socio-pedagogico – Disparità di trattamento tra gli educatori professionali socio-pedagogici e gli educatori professionali socio-sanitari per i quali, nel caso di cittadini stranieri, non è richiesta la condizione di reciprocità – Lesione del diritto al lavoro – Inosservanza dei vincoli derivanti dalla normativa sovranazionale e dagli obblighi internazionali con riferimento alla condizione giuridica dello straniero.

Norme impugnate:

legge  del 15/04/2024  Num. 55  Art. 7  Co. 1



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.

Costituzione  Art.  Co.

Costituzione  Art. 10   Co.

Costituzione  Art. 35   Co.

Costituzione  Art. 117   Co.

Convenzione OIL n. 143 sui lavoratori migranti (disposizioni complementari)  Art. 10   Co.  

legge  Art.    Co.  

direttiva CE  Art. 11   Co.  

direttiva UE  Art.    Co.  

direttiva UE  Art.    Co.  

direttiva UE  Art.  Co.  



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