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C. contro la Prefettura di Napoli. \n \nCircolazione  stradale  -  Codice  della  strada   -   Condizioni   e\n  limitazioni della circolazione  sulle  autostrade  e  sulle  strade\n  extraurbane principali - Previsione che  subordina  l\u0027attivita\u0027  di\n  soccorso  stradale  e  la  rimozione  dei  veicoli   a   preventiva\n  autorizzazione dell\u0027ente proprietario della strada,  esonerando  da\n  tale obbligo esclusivamente le forze armate e di polizia. \n- Decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della\n  strada), art. 175, comma 12. \n\n\r\n(GU n. 46 del 12-11-2025)\n\r\n \n                UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI \n \n \n                        Prima sezione civile \n \n    Udienza del 12 settembre 2025. \n    Presente per il ricorrente l\u0027Avv  Ciro  Donnarumma  il  quale  si\nriporta  al  ricorso  introduttivo  e  alla  documentazione  ad  esso\nallegata. Conclude per, raccoglimento  integrale  dell\u0027impugnativa  e\nper il  conseguente  annullamento  del  verbale  contestato  e  della\nsanzione accessoria della decurtazione di due punti dalla patente  di\nguida del ricorrente. \n    Vinte le spese, diritti e onorari di  lite,  oltre  accessori  di\nlegge e spese forfettarie con attribuzione allo scrivente procuratore\nper anticipo fattone. \n    Chiede che il contenzioso venga deciso. \n    Il Giudice di Pace letti gli atti \n \n                            Premesso che \n \n    Il presente giudizio ha  per  oggetto  l\u0027annullamento  integrate,\nprevia sospensiva dell\u0027esecutivita\u0027, del verbale n. ...,  elevato  da\npersonale della Polizia di Stato, sezione Polizia Stradale di Napoli,\nalle ore ... circa del ... lungo la  tangenziale  di  ...,  localita\u0027\n..., a carico del carro attrezzi modello «Fiat Iveco» 35 Tg. ..., per\npresunta violazione dell\u0027art. 175, comma 12, del codice della strada,\nin  quanto,  a  giudizio  dei  verbalizzanti,  stava  effettuando  un\nsoccorso stradale non autorizzato dall\u0027ente gestore della strada,  su\napposita piazzola di sosta. \n    Con   ricorso   proposto   da    C    ...    G.    ...    avverso\nl\u0027ordinanza-ingiunzione prefettizia relativa a violazione del  codice\ndella strada, fra le altre questioni, veniva sollevata una violazione\ndelle norme costituzionali concernenti gli artt. 13 e 41, per  quanto\ndisposto dall\u0027art. 175, comma 12, del decreto legislativo  30  aprile\n1992, n. 285 (codice della strada),  nella  parte  in  cui  subordina\nl\u0027attivita\u0027 di  soccorso  stradale  e  la  rimozione  dei  veicoli  a\npreventiva  autorizzazione  dell\u0027ente  proprietario   della   strada,\nesonerando da tale  obbligo  esclusivamente  le  Forze  armate  e  di\npolizia. \n    Per  meglio   precisare,   la   parte   ricorrente   sottolineava\nl\u0027esclusione del cosiddetto soccorso automobilistico effettuato non a\nvantaggio  di  un  veicolo  ampiamente  distrutto/danneggiato  e  non\nmarciante, poiche\u0027 appena coinvolte in un grave  incidente  stradale,\nbensi\u0027 di un veicolo rimasto in avaria (ad esempio, per un improvviso\nguasto al motore o per mancanza di  carburante),  fermo  in  assoluta\nsicurezza nelle pertinenze  della  strada,  ovvero  nella  corsia  di\nemergenza o in piazzola di sosta,  con  il  conducente  presente  sul\nposto e in perfette condizioni  di  salute;  veicolo  che,  in  altri\ntermini, non costituisce alcun intralcio e/o pericolo per  gli  altri\nutenti della strada (cfr. Direttiva del 24 maggio 1999,  n.  4956/26,\nGabinetto Ministero lavori pubblici, lettera c).  Precisava  altresi\u0027\nche i diritti costituzionali non possono essere soppressi  da  alcuna\nnorma legislativa (diritto alla  liberta\u0027  personale  e  di  impresa,\narticoli 13 e 41 Cost.), e che  l\u0027autorizzazione  prevista  dall\u0027art.\n175, comma 12, C.d.S. cede di fronte al diritto dell\u0027automobilista in\navaria di farsi assistere dalla persona  o  dalla  ditta  di  propria\nfiducia, non essendo presente nel nostro ordinamento alcuna norma che\nlo vieti. \n    Sempre parte  ricorrente  richiamava  inoltre  la  Direttiva  del\nMinistero dei lavori pubblici n. 3279 del 24 maggio 1999, punti  3  e\n4, che non solo  definisce il  contenuto  dell\u0027attivita\u0027  oggetto  di\nautorizzazione, ma delimita anche le  condizioni  in  presenza  delle\nquali (veicolo in sosta e in sicurezza, non intralciando la fluidita\u0027\ndel traffico veicolare, con conducente incolume)  l\u0027automobilista  in\npanne e\u0027 libero di  farsi  aiutare  da  un  soccorritore  di  propria\nfiducia. \n \n                            Rilevato che \n \n    Da  una  lettura  degli  atti,  e  del  dettato  normativo  sopra\nrichiamato,  la  questione  evocata  da  parte  ricorrente  circa  il\ncontrasto con alcuni articoli della Costituzione, a parere di  questo\nGiudicante, non e\u0027 manifestamente infondata, in quanto: \n        la norma di cui all\u0027art. 175,  comma  12,  del  codice  della\nstrada e\u0027 chiaramente rilevante ai fini della decisione del  presente\ngiudizio,   e   raccoglimento   della   questione   di   legittimita\u0027\ncomporterebbe   l\u0027illegittimita\u0027   della    sanzione    irrogata    e\nl\u0027annullamento del verbale contravvenzionale impugnato; \n        il citato articolo, come  eccepito  dalla  parte  ricorrente,\nappare in contrasto con  l\u0027art.  41  della  Costituzione,  in  quanto\ncostituisce  una  limitazione  sproporzionata  e  indeterminata  alla\nliberta\u0027   di   iniziativa   economica   privata,   affidando    alla\ndiscrezionalita\u0027 dell\u0027ente proprietario della  strada  il  potere  di\nconcedere o negare autorizzazioni, senza  criteri  oggettivi  fissati\ndalla legge, e senza adeguate garanzie procedimentali; \n        inoltre contrasta, come eccepito sempre da parte  ricorrente,\nanche con l\u0027art.  13  della  Costituzione,  che  sancisce il  diritto\ninviolabile  alla  liberta\u0027  personale,  la  quale  non  puo\u0027  essere\nlimitata se non nei casi e modi previsti dalla legge e  con  garanzie\ndeterminate a tutela dell\u0027interessato. Per meglio dire. La preventiva\nautorizzazione imposta dall\u0027art. 175,  comma  12,  del  codice  della\nstrada - laddove impedisce al cittadino in avaria di farsi  assistere\nliberamente  dalla  persona  o  dalla  ditta  di  propria  fiducia  -\nconfigura una compressione non giustificata e sproporzionata di  tale\nliberta\u0027   personale.   Non    esiste,    infatti,    alcuna    norma\nnell\u0027ordinamento che legittimi tale ingerenza preventiva  nell\u0027ambito\ndi un\u0027attivita\u0027 privata  di  soccorso  tecnico,  specialmente  in  un\ncontesto (come una piazzola di  emergenza)  che  non  compromette  la\nsicurezza della circolazione; \n        inoltre, questo  giudicante  rileva  che  il  sopra  indicato\narticolo contrasti anche con gli articoli 3 e 97  della  Costituzione\nper i motivi di seguito esposti; \n        l\u0027art. 175, comma 12 del codice della strada contrasta con  i\nprincipi  di  imparzialita\u0027   e   buon   andamento   della   pubblica\namministrazione, di cui all\u0027art. 97, primo comma, della Costituzione,\nin quanto prevederebbe una selezione  fra  operatori  autorizzati  al\nsoccorso stradale, tutti in  possesso  delle  medesime  competenze  e\ncapacita\u0027, da applicare  senza  alcun  margine  di  discrezionalita\u0027,\nanche vincolata, che  potrebbe  risultare  inadeguato  rispetto  agli\nscopi perseguiti dal legislatore per la tutela  dell\u0027automobilista  e\ndegli altri utenti della strada; \n        inoltre, sempre  l\u0027art.  175,  comma  12,  del  codice  della\nstrada, appare in contrasto  con  l\u0027art.  3  della  Costituzione,  in\nquanto introduce  un\u0027ingiustificata  disparita\u0027  di  trattamento  tra\nsoggetti economici  privati,  idonei  e  abilitati  allo  svolgimento\ndell\u0027attivita\u0027 di soccorso stradale, e dunque legittimamente operanti\n- nel  settore,  i  quali  tuttavia  non  possono  intervenire  sulle\nautostrade e  sulle  strade  extraurbane  principali  in  assenza  di\npreventiva  autorizzazione  dell\u0027ente  proprietario   della   strada,\nrispetto agli enti autorizzati da tale ente; \n        tali argomentazioni inducono alla verifica sul  corretto  uso\ndel potere normativo, e  implicano  una  analisi  sulle  ragioni  che\nportano  una  determinata  disciplina  ad  operare,  all\u0027interno  del\ntessuto egualitario dell\u0027ordinamento, quella specifica  equiparazione\noppure quella specifica distinzione. In caso contrario; \n        tale disparita\u0027 risulta priva di una  chiara  giustificazione\nriconducibile alla natura del  servizio  prestato,  dal  momento  che\nentrambe le categorie di  operatori  sono  parimenti  abilitate  allo\nsvolgimento delle medesime operazioni di soccorso. \n \n                           Considerato che \n \n    La giurisprudenza costituzionale ha piu\u0027 volte  ribadito  che  le\nlimitazioni  all\u0027iniziativa  economica  devono   essere   necessarie,\nproporzionate  e  sorrette  da  un  interesse  generale   chiaramente\nindividuato, e che le differenziazioni di trattamento  devono  essere\ngiustificate da ragioni oggettive e razionali. \n    La norma (art. 175 comma 12 C.d.S.) non distingue in modo  chiaro\ntra interventi di assistenza tecnica in luogo sicuro (ad es. piazzola\ndi  emergenza)   e   interventi   di   rimozione/traino,   estendendo\nindiscriminatamente il regime autorizzatorio. \n    Tale  interpretazione   comporta   una   lesione   dei   principi\ncostituzionali di uguaglianza (art. 3 Cost.), di  liberta\u0027  personale\n(art. 13 Cost.), di iniziativa  economica  (art.  41  Cost.),  e  una\nviolazione  di  imparzialita\u0027  e  buon   andamento   della   pubblica\namministrazione   (art.   97   Cost.)   poiche\u0027    vengono    vietate\narbitrariamente attivita\u0027 tecniche lecite svolte in contesti che  non\ncompromettono ia sicurezza della circolazione e, allo  stesso,  tempo\nsi determina  una  disparita\u0027  di  trattamento  tra  operatori  dalle\ncaratteristiche simili. \n\n \n                               P. Q .M. \n \n    Visti  gli  articoli  134  della  Costituzione,  1  della   legge\ncostituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953,\nn. 87, dichiara rilevate e non manifestamente infondata la  questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 175, comma 12,  del  decreto\nlegislativo 30  aprile  1992,  n.  285  (codice  della  strada),  per\ncontrasto con gli articoli 3, 13, 41 e 97 della Costituzione; \n    Dispone la trasmissione degli atti alla  Corte  Costituzionale  e\nsospende il presente giudizio fino alla decisione della Corte; \n    Ordina  alla  cancelleria  di  provvedere  alla  notifica   della\npresente ordinanza: \n        alle parti in causa; \n        al Presidente del Consiglio dei Ministri; \n        ai Presidenti della Camera dei Deputati e  del  Senato  della\nRepubblica; \n    Sospende l\u0027efficacia esecutiva del verbale  contravvenzionale  n.\n... elevato da personale della  Polizia  di  Stato,  sezione  Polizia\nStradale di Napoli, alle  ore  ...  circa  del  ... in  attesa  della\ndecisione della Corte Costituzionale e rinvia la causa alla data  del\n16 gennaio 2026 per le determinazioni della predetta Corte; \n    Visti gli atti della causa  intestata  e  visti  gli  artt.  320,\n281-duodecies e 127-ter del codice di procedura civile; \n    Considerata  l\u0027opportunita\u0027   di   sostituire   la   celebrazione\ndell\u0027udienza  mediante il  deposito  telematico   di   note   scritte\ncontenenti le sole istanze e conclusioni. \n \n                               Assegna \n \n    Alle parti termine fino  al  16  gennaio  2026  per  il  deposito\ntelematico delle predette note scritte, da  intitolarsi  come:  «Note\nscritte in sostituzione udienza». \n \n                               Avverte \n \n    Che, previa verifica della rituale comunicazione, il  giudice  di\npace provvede ai sensi dell\u0027art.  127-ter  del  codice  di  procedura\ncivile; \n    Che,  se  nessuna  delle  parti  deposita  le  note  nel  termine\nassegnato, verra\u0027 assegnato nuovo termine perentorio per il  deposito\ndelle note scritte o sara\u0027 fissata udienza  se  nessuna  delle  parti\ndepositera\u0027 le note nel nuovo termine o comparira\u0027 all\u0027udienza, sara\u0027\nordinata  la  cancellazione  della  causa  dal   ruolo   e   dichiara\nl\u0027estinzione del processo; \n    Che ciascuna delle parti  costituite  puo\u0027  opporsi  da  suddetta\ntrattazione  con  modalita\u0027  scritta  entro   cinque   giorni   dalla\ncomunicazione del presente decreto; \n    Che in caso di opposizione alla trattazione scritta,  il  giudice\ndi pace provvedera\u0027 con decreto non impugnabile nei successivi cinque\ngiorni fissando, se necessario, una nuova data di udienza. \n    Si comunichi. \n      Napoli il 12 settembre 2025 \n \n                                         Il Giudice di pace: Restagno","elencoNorme":[{"id":"63821","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"30/04/1992","data_nir":"1992-04-30","numero_legge":"285","descrizionenesso":"","legge_articolo":"175","specificaz_art":"","comma":"12","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art175"}],"elencoParametri":[{"id":"80126","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80127","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"13","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80128","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"41","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80129","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"97","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}"
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