Reg. ord. n. 214 del 2025 pubbl. su G.U. del 12/11/2025 n. 46

Ordinanza del Giudice di pace di Napoli  del 12/09/2025

Tra: G. C.  C/ Prefettura di Napoli



Oggetto:

Circolazione stradale – Codice della strada – Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali – Previsione che subordina l’attività di soccorso stradale e la rimozione dei veicoli a preventiva autorizzazione dell’ente proprietario della strada, esonerando da tale obbligo esclusivamente le forze armate e di polizia – Denunciata sproporzionata e indeterminata limitazione alla libertà di iniziativa economica privata, affidando alla discrezionalità dell’ente proprietario della strada il potere di concedere o negare autorizzazioni, senza criteri oggettivi fissati dalla legge e senza adeguate garanzie procedimentali – Imposizione di un’autorizzazione preventiva, che impedisce al cittadino in avaria di farsi assistere liberamente dalla persona o dalla ditta di propria fiducia – Compressione del diritto inviolabile alla libertà personale – Previsione di una selezione fra operatori autorizzati al soccorso stradale, tutti in possesso delle medesime competenze e capacità, da applicare senza alcun margine di discrezionalità, inadeguato rispetto agli scopi perseguiti dal legislatore per la tutela dell’automobilista e degli altri utenti della strada – Lesione dei principi di buon andamento e imparzialità – Disparità di trattamento ingiustificata tra soggetti economici e privati, idonei e abilitati allo svolgimento dell’attività di soccorso stradale, rispetto a quelli autorizzati dall’ente proprietario. 

Norme impugnate:

decreto legislativo  del 30/04/1992  Num. 285  Art. 175  Co. 12



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.  

Costituzione  Art. 13   Co.  

Costituzione  Art. 41   Co.  

Costituzione  Art. 97   Co.  



Camera di Consiglio del 12 marzo 2026 rel. CASSINELLI


Testo dell'ordinanza

                        N. 214 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 settembre 2025

Ordinanza del 12 settembre 2025 del Giudice di  pace  di  Napoli  nel
procedimento civile promosso da G. C. contro la Prefettura di Napoli. 
 
Circolazione  stradale  -  Codice  della  strada   -   Condizioni   e
  limitazioni della circolazione  sulle  autostrade  e  sulle  strade
  extraurbane principali - Previsione che  subordina  l'attivita'  di
  soccorso  stradale  e  la  rimozione  dei  veicoli   a   preventiva
  autorizzazione dell'ente proprietario della strada,  esonerando  da
  tale obbligo esclusivamente le forze armate e di polizia. 
- Decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
  strada), art. 175, comma 12. 


(GU n. 46 del 12-11-2025)

 
                UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI 
 
 
                        Prima sezione civile 
 
    Udienza del 12 settembre 2025. 
    Presente per il ricorrente l'Avv  Ciro  Donnarumma  il  quale  si
riporta  al  ricorso  introduttivo  e  alla  documentazione  ad  esso
allegata. Conclude per, raccoglimento  integrale  dell'impugnativa  e
per il  conseguente  annullamento  del  verbale  contestato  e  della
sanzione accessoria della decurtazione di due punti dalla patente  di
guida del ricorrente. 
    Vinte le spese, diritti e onorari di  lite,  oltre  accessori  di
legge e spese forfettarie con attribuzione allo scrivente procuratore
per anticipo fattone. 
    Chiede che il contenzioso venga deciso. 
    Il Giudice di Pace letti gli atti 
 
                            Premesso che 
 
    Il presente giudizio ha  per  oggetto  l'annullamento  integrate,
previa sospensiva dell'esecutivita', del verbale n. ...,  elevato  da
personale della Polizia di Stato, sezione Polizia Stradale di Napoli,
alle ore ... circa del ... lungo la  tangenziale  di  ...,  localita'
..., a carico del carro attrezzi modello «Fiat Iveco» 35 Tg. ..., per
presunta violazione dell'art. 175, comma 12, del codice della strada,
in  quanto,  a  giudizio  dei  verbalizzanti,  stava  effettuando  un
soccorso stradale non autorizzato dall'ente gestore della strada,  su
apposita piazzola di sosta. 
    Con   ricorso   proposto   da    C    ...    G.    ...    avverso
l'ordinanza-ingiunzione prefettizia relativa a violazione del  codice
della strada, fra le altre questioni, veniva sollevata una violazione
delle norme costituzionali concernenti gli artt. 13 e 41, per  quanto
disposto dall'art. 175, comma 12, del decreto legislativo  30  aprile
1992, n. 285 (codice della strada),  nella  parte  in  cui  subordina
l'attivita' di  soccorso  stradale  e  la  rimozione  dei  veicoli  a
preventiva  autorizzazione  dell'ente  proprietario   della   strada,
esonerando da tale  obbligo  esclusivamente  le  Forze  armate  e  di
polizia. 
    Per  meglio   precisare,   la   parte   ricorrente   sottolineava
l'esclusione del cosiddetto soccorso automobilistico effettuato non a
vantaggio  di  un  veicolo  ampiamente  distrutto/danneggiato  e  non
marciante, poiche' appena coinvolte in un grave  incidente  stradale,
bensi' di un veicolo rimasto in avaria (ad esempio, per un improvviso
guasto al motore o per mancanza di  carburante),  fermo  in  assoluta
sicurezza nelle pertinenze  della  strada,  ovvero  nella  corsia  di
emergenza o in piazzola di sosta,  con  il  conducente  presente  sul
posto e in perfette condizioni  di  salute;  veicolo  che,  in  altri
termini, non costituisce alcun intralcio e/o pericolo per  gli  altri
utenti della strada (cfr. Direttiva del 24 maggio 1999,  n.  4956/26,
Gabinetto Ministero lavori pubblici, lettera c).  Precisava  altresi'
che i diritti costituzionali non possono essere soppressi  da  alcuna
norma legislativa (diritto alla  liberta'  personale  e  di  impresa,
articoli 13 e 41 Cost.), e che  l'autorizzazione  prevista  dall'art.
175, comma 12, C.d.S. cede di fronte al diritto dell'automobilista in
avaria di farsi assistere dalla persona  o  dalla  ditta  di  propria
fiducia, non essendo presente nel nostro ordinamento alcuna norma che
lo vieti. 
    Sempre parte  ricorrente  richiamava  inoltre  la  Direttiva  del
Ministero dei lavori pubblici n. 3279 del 24 maggio 1999, punti  3  e
4, che non solo  definisce il  contenuto  dell'attivita'  oggetto  di
autorizzazione, ma delimita anche le  condizioni  in  presenza  delle
quali (veicolo in sosta e in sicurezza, non intralciando la fluidita'
del traffico veicolare, con conducente incolume)  l'automobilista  in
panne e' libero di  farsi  aiutare  da  un  soccorritore  di  propria
fiducia. 
 
                            Rilevato che 
 
    Da  una  lettura  degli  atti,  e  del  dettato  normativo  sopra
richiamato,  la  questione  evocata  da  parte  ricorrente  circa  il
contrasto con alcuni articoli della Costituzione, a parere di  questo
Giudicante, non e' manifestamente infondata, in quanto: 
        la norma di cui all'art. 175,  comma  12,  del  codice  della
strada e' chiaramente rilevante ai fini della decisione del  presente
giudizio,   e   raccoglimento   della   questione   di   legittimita'
comporterebbe   l'illegittimita'   della    sanzione    irrogata    e
l'annullamento del verbale contravvenzionale impugnato; 
        il citato articolo, come  eccepito  dalla  parte  ricorrente,
appare in contrasto con  l'art.  41  della  Costituzione,  in  quanto
costituisce  una  limitazione  sproporzionata  e  indeterminata  alla
liberta'   di   iniziativa   economica   privata,   affidando    alla
discrezionalita' dell'ente proprietario della  strada  il  potere  di
concedere o negare autorizzazioni, senza  criteri  oggettivi  fissati
dalla legge, e senza adeguate garanzie procedimentali; 
        inoltre contrasta, come eccepito sempre da parte  ricorrente,
anche con l'art.  13  della  Costituzione,  che  sancisce il  diritto
inviolabile  alla  liberta'  personale,  la  quale  non  puo'  essere
limitata se non nei casi e modi previsti dalla legge e  con  garanzie
determinate a tutela dell'interessato. Per meglio dire. La preventiva
autorizzazione imposta dall'art. 175,  comma  12,  del  codice  della
strada - laddove impedisce al cittadino in avaria di farsi  assistere
liberamente  dalla  persona  o  dalla  ditta  di  propria  fiducia  -
configura una compressione non giustificata e sproporzionata di  tale
liberta'   personale.   Non    esiste,    infatti,    alcuna    norma
nell'ordinamento che legittimi tale ingerenza preventiva  nell'ambito
di un'attivita' privata  di  soccorso  tecnico,  specialmente  in  un
contesto (come una piazzola di  emergenza)  che  non  compromette  la
sicurezza della circolazione; 
        inoltre, questo  giudicante  rileva  che  il  sopra  indicato
articolo contrasti anche con gli articoli 3 e 97  della  Costituzione
per i motivi di seguito esposti; 
        l'art. 175, comma 12 del codice della strada contrasta con  i
principi  di  imparzialita'   e   buon   andamento   della   pubblica
amministrazione, di cui all'art. 97, primo comma, della Costituzione,
in quanto prevederebbe una selezione  fra  operatori  autorizzati  al
soccorso stradale, tutti in  possesso  delle  medesime  competenze  e
capacita', da applicare  senza  alcun  margine  di  discrezionalita',
anche vincolata, che  potrebbe  risultare  inadeguato  rispetto  agli
scopi perseguiti dal legislatore per la tutela  dell'automobilista  e
degli altri utenti della strada; 
        inoltre, sempre  l'art.  175,  comma  12,  del  codice  della
strada, appare in contrasto  con  l'art.  3  della  Costituzione,  in
quanto introduce  un'ingiustificata  disparita'  di  trattamento  tra
soggetti economici  privati,  idonei  e  abilitati  allo  svolgimento
dell'attivita' di soccorso stradale, e dunque legittimamente operanti
- nel  settore,  i  quali  tuttavia  non  possono  intervenire  sulle
autostrade e  sulle  strade  extraurbane  principali  in  assenza  di
preventiva  autorizzazione  dell'ente  proprietario   della   strada,
rispetto agli enti autorizzati da tale ente; 
        tali argomentazioni inducono alla verifica sul  corretto  uso
del potere normativo, e  implicano  una  analisi  sulle  ragioni  che
portano  una  determinata  disciplina  ad  operare,  all'interno  del
tessuto egualitario dell'ordinamento, quella specifica  equiparazione
oppure quella specifica distinzione. In caso contrario; 
        tale disparita' risulta priva di una  chiara  giustificazione
riconducibile alla natura del  servizio  prestato,  dal  momento  che
entrambe le categorie di  operatori  sono  parimenti  abilitate  allo
svolgimento delle medesime operazioni di soccorso. 
 
                           Considerato che 
 
    La giurisprudenza costituzionale ha piu' volte  ribadito  che  le
limitazioni  all'iniziativa  economica  devono   essere   necessarie,
proporzionate  e  sorrette  da  un  interesse  generale   chiaramente
individuato, e che le differenziazioni di trattamento  devono  essere
giustificate da ragioni oggettive e razionali. 
    La norma (art. 175 comma 12 C.d.S.) non distingue in modo  chiaro
tra interventi di assistenza tecnica in luogo sicuro (ad es. piazzola
di  emergenza)   e   interventi   di   rimozione/traino,   estendendo
indiscriminatamente il regime autorizzatorio. 
    Tale  interpretazione   comporta   una   lesione   dei   principi
costituzionali di uguaglianza (art. 3 Cost.), di  liberta'  personale
(art. 13 Cost.), di iniziativa  economica  (art.  41  Cost.),  e  una
violazione  di  imparzialita'  e  buon   andamento   della   pubblica
amministrazione   (art.   97   Cost.)   poiche'    vengono    vietate
arbitrariamente attivita' tecniche lecite svolte in contesti che  non
compromettono ia sicurezza della circolazione e, allo  stesso,  tempo
si determina  una  disparita'  di  trattamento  tra  operatori  dalle
caratteristiche simili. 

 
                               P. Q .M. 
 
    Visti  gli  articoli  134  della  Costituzione,  1  della   legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, dichiara rilevate e non manifestamente infondata la  questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 175, comma 12,  del  decreto
legislativo 30  aprile  1992,  n.  285  (codice  della  strada),  per
contrasto con gli articoli 3, 13, 41 e 97 della Costituzione; 
    Dispone la trasmissione degli atti alla  Corte  Costituzionale  e
sospende il presente giudizio fino alla decisione della Corte; 
    Ordina  alla  cancelleria  di  provvedere  alla  notifica   della
presente ordinanza: 
        alle parti in causa; 
        al Presidente del Consiglio dei Ministri; 
        ai Presidenti della Camera dei Deputati e  del  Senato  della
Repubblica; 
    Sospende l'efficacia esecutiva del verbale  contravvenzionale  n.
... elevato da personale della  Polizia  di  Stato,  sezione  Polizia
Stradale di Napoli, alle  ore  ...  circa  del  ... in  attesa  della
decisione della Corte Costituzionale e rinvia la causa alla data  del
16 gennaio 2026 per le determinazioni della predetta Corte; 
    Visti gli atti della causa  intestata  e  visti  gli  artt.  320,
281-duodecies e 127-ter del codice di procedura civile; 
    Considerata  l'opportunita'   di   sostituire   la   celebrazione
dell'udienza  mediante il  deposito  telematico   di   note   scritte
contenenti le sole istanze e conclusioni. 
 
                               Assegna 
 
    Alle parti termine fino  al  16  gennaio  2026  per  il  deposito
telematico delle predette note scritte, da  intitolarsi  come:  «Note
scritte in sostituzione udienza». 
 
                               Avverte 
 
    Che, previa verifica della rituale comunicazione, il  giudice  di
pace provvede ai sensi dell'art.  127-ter  del  codice  di  procedura
civile; 
    Che,  se  nessuna  delle  parti  deposita  le  note  nel  termine
assegnato, verra' assegnato nuovo termine perentorio per il  deposito
delle note scritte o sara' fissata udienza  se  nessuna  delle  parti
depositera' le note nel nuovo termine o comparira' all'udienza, sara'
ordinata  la  cancellazione  della  causa  dal   ruolo   e   dichiara
l'estinzione del processo; 
    Che ciascuna delle parti  costituite  puo'  opporsi  da  suddetta
trattazione  con  modalita'  scritta  entro   cinque   giorni   dalla
comunicazione del presente decreto; 
    Che in caso di opposizione alla trattazione scritta,  il  giudice
di pace provvedera' con decreto non impugnabile nei successivi cinque
giorni fissando, se necessario, una nuova data di udienza. 
    Si comunichi. 
      Napoli il 12 settembre 2025 
 
                                         Il Giudice di pace: Restagno
                    
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