Reg. ord. n. 214 del 2025 pubbl. su G.U. del 12/11/2025 n. 46
Ordinanza del Giudice di pace di Napoli del 12/09/2025
Tra: G. C. C/ Prefettura di Napoli
Oggetto:
Circolazione stradale – Codice della strada – Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali – Previsione che subordina l’attività di soccorso stradale e la rimozione dei veicoli a preventiva autorizzazione dell’ente proprietario della strada, esonerando da tale obbligo esclusivamente le forze armate e di polizia – Denunciata sproporzionata e indeterminata limitazione alla libertà di iniziativa economica privata, affidando alla discrezionalità dell’ente proprietario della strada il potere di concedere o negare autorizzazioni, senza criteri oggettivi fissati dalla legge e senza adeguate garanzie procedimentali – Imposizione di un’autorizzazione preventiva, che impedisce al cittadino in avaria di farsi assistere liberamente dalla persona o dalla ditta di propria fiducia – Compressione del diritto inviolabile alla libertà personale – Previsione di una selezione fra operatori autorizzati al soccorso stradale, tutti in possesso delle medesime competenze e capacità, da applicare senza alcun margine di discrezionalità, inadeguato rispetto agli scopi perseguiti dal legislatore per la tutela dell’automobilista e degli altri utenti della strada – Lesione dei principi di buon andamento e imparzialità – Disparità di trattamento ingiustificata tra soggetti economici e privati, idonei e abilitati allo svolgimento dell’attività di soccorso stradale, rispetto a quelli autorizzati dall’ente proprietario.
Norme impugnate:
decreto legislativo del 30/04/1992 Num. 285 Art. 175 Co. 12
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3 Co.
Costituzione Art. 13 Co.
Costituzione Art. 41 Co.
Costituzione Art. 97 Co.
Camera di Consiglio del 12 marzo 2026 rel. CASSINELLI
Testo dell'ordinanza
N. 214 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 settembre 2025
Ordinanza del 12 settembre 2025 del Giudice di pace di Napoli nel
procedimento civile promosso da G. C. contro la Prefettura di Napoli.
Circolazione stradale - Codice della strada - Condizioni e
limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade
extraurbane principali - Previsione che subordina l'attivita' di
soccorso stradale e la rimozione dei veicoli a preventiva
autorizzazione dell'ente proprietario della strada, esonerando da
tale obbligo esclusivamente le forze armate e di polizia.
- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), art. 175, comma 12.
(GU n. 46 del 12-11-2025)
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI
Prima sezione civile
Udienza del 12 settembre 2025.
Presente per il ricorrente l'Avv Ciro Donnarumma il quale si
riporta al ricorso introduttivo e alla documentazione ad esso
allegata. Conclude per, raccoglimento integrale dell'impugnativa e
per il conseguente annullamento del verbale contestato e della
sanzione accessoria della decurtazione di due punti dalla patente di
guida del ricorrente.
Vinte le spese, diritti e onorari di lite, oltre accessori di
legge e spese forfettarie con attribuzione allo scrivente procuratore
per anticipo fattone.
Chiede che il contenzioso venga deciso.
Il Giudice di Pace letti gli atti
Premesso che
Il presente giudizio ha per oggetto l'annullamento integrate,
previa sospensiva dell'esecutivita', del verbale n. ..., elevato da
personale della Polizia di Stato, sezione Polizia Stradale di Napoli,
alle ore ... circa del ... lungo la tangenziale di ..., localita'
..., a carico del carro attrezzi modello «Fiat Iveco» 35 Tg. ..., per
presunta violazione dell'art. 175, comma 12, del codice della strada,
in quanto, a giudizio dei verbalizzanti, stava effettuando un
soccorso stradale non autorizzato dall'ente gestore della strada, su
apposita piazzola di sosta.
Con ricorso proposto da C ... G. ... avverso
l'ordinanza-ingiunzione prefettizia relativa a violazione del codice
della strada, fra le altre questioni, veniva sollevata una violazione
delle norme costituzionali concernenti gli artt. 13 e 41, per quanto
disposto dall'art. 175, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (codice della strada), nella parte in cui subordina
l'attivita' di soccorso stradale e la rimozione dei veicoli a
preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada,
esonerando da tale obbligo esclusivamente le Forze armate e di
polizia.
Per meglio precisare, la parte ricorrente sottolineava
l'esclusione del cosiddetto soccorso automobilistico effettuato non a
vantaggio di un veicolo ampiamente distrutto/danneggiato e non
marciante, poiche' appena coinvolte in un grave incidente stradale,
bensi' di un veicolo rimasto in avaria (ad esempio, per un improvviso
guasto al motore o per mancanza di carburante), fermo in assoluta
sicurezza nelle pertinenze della strada, ovvero nella corsia di
emergenza o in piazzola di sosta, con il conducente presente sul
posto e in perfette condizioni di salute; veicolo che, in altri
termini, non costituisce alcun intralcio e/o pericolo per gli altri
utenti della strada (cfr. Direttiva del 24 maggio 1999, n. 4956/26,
Gabinetto Ministero lavori pubblici, lettera c). Precisava altresi'
che i diritti costituzionali non possono essere soppressi da alcuna
norma legislativa (diritto alla liberta' personale e di impresa,
articoli 13 e 41 Cost.), e che l'autorizzazione prevista dall'art.
175, comma 12, C.d.S. cede di fronte al diritto dell'automobilista in
avaria di farsi assistere dalla persona o dalla ditta di propria
fiducia, non essendo presente nel nostro ordinamento alcuna norma che
lo vieti.
Sempre parte ricorrente richiamava inoltre la Direttiva del
Ministero dei lavori pubblici n. 3279 del 24 maggio 1999, punti 3 e
4, che non solo definisce il contenuto dell'attivita' oggetto di
autorizzazione, ma delimita anche le condizioni in presenza delle
quali (veicolo in sosta e in sicurezza, non intralciando la fluidita'
del traffico veicolare, con conducente incolume) l'automobilista in
panne e' libero di farsi aiutare da un soccorritore di propria
fiducia.
Rilevato che
Da una lettura degli atti, e del dettato normativo sopra
richiamato, la questione evocata da parte ricorrente circa il
contrasto con alcuni articoli della Costituzione, a parere di questo
Giudicante, non e' manifestamente infondata, in quanto:
la norma di cui all'art. 175, comma 12, del codice della
strada e' chiaramente rilevante ai fini della decisione del presente
giudizio, e raccoglimento della questione di legittimita'
comporterebbe l'illegittimita' della sanzione irrogata e
l'annullamento del verbale contravvenzionale impugnato;
il citato articolo, come eccepito dalla parte ricorrente,
appare in contrasto con l'art. 41 della Costituzione, in quanto
costituisce una limitazione sproporzionata e indeterminata alla
liberta' di iniziativa economica privata, affidando alla
discrezionalita' dell'ente proprietario della strada il potere di
concedere o negare autorizzazioni, senza criteri oggettivi fissati
dalla legge, e senza adeguate garanzie procedimentali;
inoltre contrasta, come eccepito sempre da parte ricorrente,
anche con l'art. 13 della Costituzione, che sancisce il diritto
inviolabile alla liberta' personale, la quale non puo' essere
limitata se non nei casi e modi previsti dalla legge e con garanzie
determinate a tutela dell'interessato. Per meglio dire. La preventiva
autorizzazione imposta dall'art. 175, comma 12, del codice della
strada - laddove impedisce al cittadino in avaria di farsi assistere
liberamente dalla persona o dalla ditta di propria fiducia -
configura una compressione non giustificata e sproporzionata di tale
liberta' personale. Non esiste, infatti, alcuna norma
nell'ordinamento che legittimi tale ingerenza preventiva nell'ambito
di un'attivita' privata di soccorso tecnico, specialmente in un
contesto (come una piazzola di emergenza) che non compromette la
sicurezza della circolazione;
inoltre, questo giudicante rileva che il sopra indicato
articolo contrasti anche con gli articoli 3 e 97 della Costituzione
per i motivi di seguito esposti;
l'art. 175, comma 12 del codice della strada contrasta con i
principi di imparzialita' e buon andamento della pubblica
amministrazione, di cui all'art. 97, primo comma, della Costituzione,
in quanto prevederebbe una selezione fra operatori autorizzati al
soccorso stradale, tutti in possesso delle medesime competenze e
capacita', da applicare senza alcun margine di discrezionalita',
anche vincolata, che potrebbe risultare inadeguato rispetto agli
scopi perseguiti dal legislatore per la tutela dell'automobilista e
degli altri utenti della strada;
inoltre, sempre l'art. 175, comma 12, del codice della
strada, appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in
quanto introduce un'ingiustificata disparita' di trattamento tra
soggetti economici privati, idonei e abilitati allo svolgimento
dell'attivita' di soccorso stradale, e dunque legittimamente operanti
- nel settore, i quali tuttavia non possono intervenire sulle
autostrade e sulle strade extraurbane principali in assenza di
preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada,
rispetto agli enti autorizzati da tale ente;
tali argomentazioni inducono alla verifica sul corretto uso
del potere normativo, e implicano una analisi sulle ragioni che
portano una determinata disciplina ad operare, all'interno del
tessuto egualitario dell'ordinamento, quella specifica equiparazione
oppure quella specifica distinzione. In caso contrario;
tale disparita' risulta priva di una chiara giustificazione
riconducibile alla natura del servizio prestato, dal momento che
entrambe le categorie di operatori sono parimenti abilitate allo
svolgimento delle medesime operazioni di soccorso.
Considerato che
La giurisprudenza costituzionale ha piu' volte ribadito che le
limitazioni all'iniziativa economica devono essere necessarie,
proporzionate e sorrette da un interesse generale chiaramente
individuato, e che le differenziazioni di trattamento devono essere
giustificate da ragioni oggettive e razionali.
La norma (art. 175 comma 12 C.d.S.) non distingue in modo chiaro
tra interventi di assistenza tecnica in luogo sicuro (ad es. piazzola
di emergenza) e interventi di rimozione/traino, estendendo
indiscriminatamente il regime autorizzatorio.
Tale interpretazione comporta una lesione dei principi
costituzionali di uguaglianza (art. 3 Cost.), di liberta' personale
(art. 13 Cost.), di iniziativa economica (art. 41 Cost.), e una
violazione di imparzialita' e buon andamento della pubblica
amministrazione (art. 97 Cost.) poiche' vengono vietate
arbitrariamente attivita' tecniche lecite svolte in contesti che non
compromettono ia sicurezza della circolazione e, allo stesso, tempo
si determina una disparita' di trattamento tra operatori dalle
caratteristiche simili.
P. Q .M.
Visti gli articoli 134 della Costituzione, 1 della legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, dichiara rilevate e non manifestamente infondata la questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 175, comma 12, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), per
contrasto con gli articoli 3, 13, 41 e 97 della Costituzione;
Dispone la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e
sospende il presente giudizio fino alla decisione della Corte;
Ordina alla cancelleria di provvedere alla notifica della
presente ordinanza:
alle parti in causa;
al Presidente del Consiglio dei Ministri;
ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica;
Sospende l'efficacia esecutiva del verbale contravvenzionale n.
... elevato da personale della Polizia di Stato, sezione Polizia
Stradale di Napoli, alle ore ... circa del ... in attesa della
decisione della Corte Costituzionale e rinvia la causa alla data del
16 gennaio 2026 per le determinazioni della predetta Corte;
Visti gli atti della causa intestata e visti gli artt. 320,
281-duodecies e 127-ter del codice di procedura civile;
Considerata l'opportunita' di sostituire la celebrazione
dell'udienza mediante il deposito telematico di note scritte
contenenti le sole istanze e conclusioni.
Assegna
Alle parti termine fino al 16 gennaio 2026 per il deposito
telematico delle predette note scritte, da intitolarsi come: «Note
scritte in sostituzione udienza».
Avverte
Che, previa verifica della rituale comunicazione, il giudice di
pace provvede ai sensi dell'art. 127-ter del codice di procedura
civile;
Che, se nessuna delle parti deposita le note nel termine
assegnato, verra' assegnato nuovo termine perentorio per il deposito
delle note scritte o sara' fissata udienza se nessuna delle parti
depositera' le note nel nuovo termine o comparira' all'udienza, sara'
ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara
l'estinzione del processo;
Che ciascuna delle parti costituite puo' opporsi da suddetta
trattazione con modalita' scritta entro cinque giorni dalla
comunicazione del presente decreto;
Che in caso di opposizione alla trattazione scritta, il giudice
di pace provvedera' con decreto non impugnabile nei successivi cinque
giorni fissando, se necessario, una nuova data di udienza.
Si comunichi.
Napoli il 12 settembre 2025
Il Giudice di pace: Restagno