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Navigazione - Scuole nautiche - Esercizio dell\u0027attivita\u0027 di\n  scuola nautica nella forma dell\u0027impresa o del consorzio di  imprese\n  - Presentazione alle province, alle  citta\u0027  metropolitane  e  alle\n  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  della  segnalazione\n  certificata di inizio  attivita\u0027  (SCIA)  per  l\u0027esercizio  di  una\n  scuola nautica - Previsione che nel  caso  di  ulteriori  sedi  per\n  l\u0027esercizio di tale attivita\u0027, per ciascuna deve essere  dimostrato\n  il possesso dei requisiti prescritti, ad eccezione della  capacita\u0027\n  finanziaria che deve essere dimostrata per la sola sede centrale  -\n  Previsione che la SCIA  puo\u0027  essere  presentata  da  soggetti  che\n  dispongono, tra l\u0027altro, di adeguata capacita\u0027  patrimoniale  o  di\n  polizza    fideiussoria    -    Previsione    che    con    decreto\n  interministeriale, adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei\n  trasporti,  sono  disciplinati,  tra  l\u0027altro,   i   requisiti   di\n  idoneita\u0027, i  requisiti  minimi  di  capacita\u0027  patrimoniale  e  il\n  tariffario minimo. \n- Decreto  legislativo  12  novembre  2020,  n.   160   (Disposizioni\n  integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n.\n  229, concernente revisione ed integrazione del decreto  legislativo\n  18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto  ed\n  attuazione della direttiva  2003/44/CE,  a  norma  dell\u0027articolo  6\n  della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione  dell\u0027articolo  1,\n  comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167),  art.  23,  comma  1;\n  decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da\n  diporto  ed  attuazione  della  direttiva   2003/44/CE,   a   norma\n  dell\u0027articolo  6  della  legge  8  luglio  2003,  n.   172),   art.\n  49-septies, comma 21, lettere c) e i). \n\n\r\n(GU n. 48 del 26-11-2025)\n\r\n \n         IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO \n \n \n                            Sezione terza \n \n    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di\nregistro  generale  16584  del  2023,  proposto  da  Altura  societa\u0027\nsportiva dilettantistica s.r.l., in persona del legale rappresentante\npro tempore, rappresentata e difesa dall\u0027avvocato Antonino  Galletti,\ncon domicilio digitale  come  da  pec  da  registri  di  giustizia  e\ndomicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Francesco Denza n.\n3; \n    contro Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  Ministero\ndell\u0027economia e delle finanze, Ministero dell\u0027istruzione e del merito\ne Ministero delle imprese  e  del  made  in  Italy,  in  persona  dei\nrispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e  difesi\ndall\u0027Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma,\nvia dei Portoghesi n. 12; \n    e   con   l\u0027intervento   di   ad   opponendum   Conf.A.R.C.A.   -\nConfederazione autoscuole riunite e  consulenti  automobilistici,  in\npersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa\ndall\u0027avvocato Enrico Murmura, con domicilio digitale come da  pec  da\nregistri di giustizia; \n    per  l\u0027annullamento  previa  disapplicazione  delle  disposizioni\nnormative interne incompatibili con il  diritto  eurounitario  ovvero\nrinvio    pregiudiziale    ai    fini    della    dichiarazione    di\nincostituzionalita\u0027  delle   disposizioni   in   contrasto   con   la\nCostituzione: \n        del decreto ministeriale 30 agosto 2023, n.  142,  pubblicato\nnella Gazzetta Ufficiale il 16 ottobre 2023, adottato  dai  Ministeri\nresistenti, in particolare, nella parte in cui, all\u0027art. 20,  prevede\nche le scuole nautiche debbano presentare un tariffario che  rispetti\ngli  importi  minimi  indicati   nell\u0027allegato   III   dello   stesso\nregolamento, nonche\u0027 nella parte in cui, all\u0027art. 4, prevede che,  ai\nfini dell\u0027esercizio dell\u0027attivita\u0027, le scuole nautiche siano tenute a\ndimostrare una capacita\u0027 patrimoniale non inferiore a 50.000 euro; \n        nonche\u0027 di  ogni  altro  atto  e/o  provvedimento  ulteriore,\nantecedente, successivo, connesso  e  lesivo  degli  interessi  della\nricorrente. \n    Visti il ricorso e i relativi allegati; \n    Visti tutti gli atti della causa; \n    Visti gli atti di costituzione in giudizio  del  Ministero  delle\ninfrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell\u0027economia  e  delle\nfinanze, del Ministero dell\u0027istruzione e del merito e  del  Ministero\ndelle imprese e del made in Italy; \n    Relatore nell\u0027udienza pubblica del giorno 18 giugno 2025 il dott.\nLuca Biffaro e uditi per le parti i difensori  come  specificato  nel\nverbale. \nI. I fatti che hanno condotto alla proposizione del ricorso in  esame\ne i provvedimenti impugnati. \n    1. La ricorrente Altura societa\u0027 sportiva dilettantistica  s.r.l.\n(«Altura») ha esposto di  essere  una  societa\u0027  esercente  attivita\u0027\nsportive di tipo dilettantistico connesse alla disciplina della  vela\ne della nautica in generale e di svolgere, ai sensi dell\u0027art.  4  del\nproprio   statuto,   anche   attivita\u0027   didattica    per    l\u0027avvio,\nl\u0027aggiornamento  e  il  perfezionamento  delle  discipline  nautiche,\nnonche\u0027 attivita\u0027  di  scuola  nautica  per  il  conseguimento  della\nrelativa  patente,  essendo  all\u0027uopo  debitamente  autorizzata   con\nprovvedimento rilasciato dalla Provincia di Roma prot. n. 16325 del 5\nfebbraio 2008. \n    1.1. Altura, con riferimento all\u0027attivita\u0027 di scuola nautica,  ha\nevidenziato di aver sempre praticato nei confronti degli iscritti  ai\ncorsi  da  essa   organizzati,   fino   dell\u0027adozione   del   decreto\nministeriale 30 agosto 2023, n. 142, tariffe liberamente determinate. \n    1.2. In data 30 agosto 2023, il Ministero delle infrastrutture  e\ndei trasporti, di concerto con il  Ministero  dell\u0027economia  e  delle\nfinanze, il Ministero dell\u0027istruzione e del  merito  e  il  Ministero\ndelle  imprese  e  del  made  in  Italy,  ha  adottato   il   decreto\nministeriale n. 142 «Regolamento recante la disciplina  delle  scuole\nnautiche», successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della\nRepubblica italiana - Serie generale - n. 242 del 16 ottobre 2023. \n    1.2. Per quel che rileva ai fini del presente giudizio: \n        con l\u0027art. 4  di  tale  regolamento  ministeriale,  rubricato\n«Requisiti minimi di capacita\u0027 patrimoniale o finanziaria», e\u0027  stato\ndisposto che: «1. Ai fini dell\u0027esercizio  dell\u0027attivita\u0027,  la  scuola\nnautica  e\u0027  tenuta  a  dimostrare  una  capacita\u0027  patrimoniale  non\ninferiore a 50.000 euro tramite la presentazione  di  un\u0027attestazione\nrilasciata da un revisore legale, iscritto nel registro dei  revisori\nlegali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. \n        2. In alternativa a quanto previsto dal comma  1,  la  scuola\nnautica puo\u0027 dimostrare una capacita\u0027  finanziaria  non  inferiore  a\n50.000  euro  tramite  la   presentazione   di   un\u0027attestazione   di\naffidamento rilasciata  da  aziende  o  istituti  di  credito  ovvero\nsocieta\u0027 finanziarie ai sensi dell\u0027art. 106 del  decreto  legislativo\n1° settembre 1993, n. 385, utilizzando il modello in allegato I,  che\ncostituisce parte integrante del presente regolamento. \n        3. I requisiti di cui al presente articolo non  si  applicano\nagli istituti tecnici  di  cui  all\u0027art.  49-septies,  comma  9,  del\ncodice, in quanto amministrazioni pubbliche»; \n          con l\u0027art. 20 di tale regolamento  ministeriale,  rubricato\n«Tariffario», e\u0027 stato previsto quanto segue: «1. La  scuola  nautica\npresenta il tariffario all\u0027amministrazione competente per  territorio\nai fini dell\u0027apposizione del visto.  Analoga  procedura  deve  essere\nseguita in caso di modifiche del tariffario. \n          2.  Il  tariffario  deve  rispettare  gli  importi   minimi\nindicati nell\u0027allegato III,  che  costituisce  parte  integrante  del\npresente regolamento. Con decreto del Ministero delle  infrastrutture\ne dei trasporti si puo\u0027 procedere ad aggiornare  le  tariffe  di  cui\nall\u0027allegato III. \n          3. Il tariffario deve indicare: \na)  in  relazione  ad  ogni  tipologia   di   patente   nautica,   il\ncorrispettivo complessivo richiesto per  ciascun  corso,  comprensivo\ndelle lezioni di teoria e di pratica; \nb) per ciascun corso, il numero delle lezioni di  teoria,  il  numero\ndelle esercitazioni a motore ed eventualmente  a  vela  comprese  nel\ncorrispettivo e la durata delle lezioni; \nc) i servizi e le prestazioni compresi nel corrispettivo dovuto  alla\nscuola nautica; \nd) eventuali oneri aggiuntivi non ricompresi nel corrispettivo. \n          4. Le amministrazioni competenti, d\u0027intesa con il Ministero\ndelle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  adottano  un  modello   di\ntariffario che le scuole nautiche sono tenute ad utilizzare»; \n          con l\u0027art. 22 di tale regolamento  ministeriale,  rubricato\n«Regime transitorio», e\u0027 stato disposto che: «1. Le scuole nautiche e\ni consorzi gia\u0027 in esercizio adeguano lo  svolgimento  della  propria\nattivita\u0027 alla disciplina di cui all\u0027art. 49-septies del codice e  al\npresente regolamento, entro due anni dalla data di entrata in  vigore\ndel presente regolamento ovvero, se antecedente,  entro  la  data  di\npresentazione della prima SCIA di variazione.  Con  riferimento  alle\nunita\u0027 da diporto, l\u0027adeguamento e\u0027 conforme a  quanto  previsto  dal\ndecreto  del  Ministro  delle  infrastrutture   e   della   mobilita\u0027\nsostenibili 10 agosto 2021, recante adozione dei programmi  di  esame\nper il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B e  C  e\nmodalita\u0027 di  svolgimento  delle  prove,  pubblicato  nella  Gazzetta\nUfficiale della Repubblica italiana n. 232 del 28 settembre 2021. \n          2. Trascorso il periodo di cui al  comma  1  senza  che  le\nscuole nautiche e i consorzi si siano adeguati alle disposizioni  del\npresente regolamento, l\u0027amministrazione competente invia ai  soggetti\ninteressati una diffida ad adempiere entro l\u0027ulteriore termine di due\nmesi, trascorso il quale  adotta  il  provvedimento  di  interdizione\ndall\u0027esercizio dell\u0027attivita\u0027. \n          3. Con decreto del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei\ntrasporti sono definiti i  dati  che  le  amministrazioni  competenti\ntrasmettono, entro il 31 gennaio  e  con  riferimento  all\u0027annualita\u0027\nprecedente, al medesimo Ministero». \nII.  I  motivi  di  ricorso   articolati   avverso   il   regolamento\nministeriale impugnato e  lo  svolgimento  del  giudizio  dinanzi  al\nTribunale amministrativo regionale per il Lazio. \n    2. Altura, ritenendo che le previsioni dettate dagli articoli  4,\n20 e 22 del decreto ministeriale n. 142/2023 siano  illegittime,  con\nla proposizione del ricorso in esame, affidato a due distinti motivi,\nha   impugnato    tale    regolamento    ministeriale,    chiedendone\nl\u0027annullamento, previa disapplicazione per contrasto con  il  diritto\neurounitario ovvero previa rimessione alla Corte costituzionale della\nquestione di legittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.  49-septies  del\ndecreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dell\u0027art. 34 del  decreto\nlegislativo 3 novembre 2017,  n.  229  e  dell\u0027art.  23  del  decreto\nlegislativo 12 novembre 2020, n. 160, per violazione  degli  articoli\n76 e 77 della Costituzione. \n    2.1. La societa\u0027 ricorrente, con il primo motivo di  ricorso,  ha\nlamentato  l\u0027illegittimita\u0027  del  gravato  decreto  ministeriale  per\n«Violazione dell\u0027art. 15 della direttiva 2006/123/CE. Violazione  dei\nprincipi di proporzionalita\u0027 concorrenziale. Violazione del principio\ndi  necessita\u0027.  Violazione   dei   principi   di   proporzionalita\u0027,\nragionevolezza e logicita\u0027. Violazione  e  falsa  applicazione  degli\narticoli  41  e  97  della  Costituzione.  Illegittimita\u0027  propria  e\nderivata». \n    Con tale mezzo di gravame e\u0027 stato dedotto che la previsione  con\nla quale l\u0027impugnato regolamento ministeriale ha  imposto,  a  carico\ndelle  scuole  nautiche,  l\u0027adozione  di  un  tariffario  minimo,  si\nporrebbe in contrasto con i principi di necessita\u0027 e proporzionalita\u0027\ndi matrice eurounitaria, che l\u0027art. 15, par.  3,  lettere  b)  e  c),\ndella direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel  mercato  interno\n(«direttiva  servizi»)  eleva  a  condizioni  di   legittimita\u0027   per\nl\u0027introduzione  di  requisiti  non  discriminatori  per  l\u0027accesso  o\nl\u0027esercizio di una attivita\u0027 di servizi, giusto quanto  previsto  dal\nparagrafo  2  del  medesimo  art.  15.  Tali   previsioni   normative\neurounitarie, secondo la prospettazione  della  societa\u0027  ricorrente,\nrisulterebbero pienamente applicabili  al  caso  di  specie,  essendo\nl\u0027attivita\u0027 delle scuole nautiche prodromica  rispetto  a  quella  di\ntrasporto,  esclusa,  per  converso,  dall\u0027ambito   di   applicazione\noggettivo della direttiva servizi, giusto  quanto  previsto  dal  suo\nart. 2, par. 2, lettera d). \n    Piu\u0027 in dettaglio,  l\u0027imposizione  dell\u0027obbligo  di  adottare  un\ntariffario minimo non sarebbe  suscettibile  di  essere  giustificata\nsulla scorta di ragioni correlate alla sussistenza di  un  motivo  di\ninteresse generale. Di conseguenza, risulterebbe non  soddisfatta  la\ncondizione legittimante prevista dall\u0027art. 15, par.  3,  lettera  b),\ndella direttiva servizi in relazione al paragrafo 2, lettera  g),  di\ntale previsione di diritto eurounitario derivato. \n    Ad  avviso  della  societa\u0027  ricorrente,  inoltre,   risulterebbe\nviolato anche  il  principio  di  proporzionalita\u0027  «concorrenziale»,\npoiche\u0027  l\u0027imposizione  di  un  siffatto   obbligo   tariffario   non\nrisulterebbe idonea a garantire la realizzazione dell\u0027obiettivo della\nmigliore  formazione  dei  soggetti  che  frequentano  i   corsi   di\npreparazione organizzati dalle  scuole  nautiche  per  conseguire  la\nrelativa patente.  Il  livello  tariffario  imposto  con  il  gravato\nregolamento ministeriale,  infatti,  sarebbe  tale  da  inficiare  la\ncapacita\u0027 concorrenziale delle  scuole  nautiche,  riverberandosi  in\nnegativo anche sulla qualita\u0027 dei  servizi  offerti  ai  consumatori.\nPertanto,  risulterebbe  del  pari  non  soddisfatta  la   condizione\nlegittimante  prevista  dall\u0027art.  15,  par.  3,  lettera  c),  della\ndirettiva servizi sempre in relazione al  paragrafo  2,  lettera  g),\ndella stessa. \n    L\u0027amministrazione   ministeriale,    quindi,    avrebbe    dovuto\ndisapplicare l\u0027art. 49-septies, comma 21,  lettera  i),  del  decreto\nlegislativo 18 luglio 2005, n. 171, nella parte in  cui,  in  seguito\nalle modifiche apportate dall\u0027art.  23  del  decreto  legislativo  n.\n160/2020, ha imposto, a carico delle scuole nautiche,  l\u0027adozione  di\nun  tariffario  minimo  e  non,  invece,  darvi  attuazione  con   le\nprevisioni dettate dall\u0027art. 22 del gravato decreto  ministeriale  n.\n142/2023. \n    Secondo la prospettazione della  societa\u0027  ricorrente,  anche  la\nprevisione   contenuta   nell\u0027art.   4   del   gravato    regolamento\nministeriale,  con  la  quale  e\u0027  stato  imposto  ai  soggetti   che\ngestiscono le scuole nautiche di possedere un  determinato  ammontare\ndi capitale sociale (pari a euro 50.000,00), si porrebbe in contrasto\ncon i principi sanciti dall\u0027art. 15 della direttiva servizi. \n    L\u0027imposizione di un  tale  requisito  patrimoniale,  invero,  non\nrisulterebbe  funzionale  al   conseguimento   di   alcun   obiettivo\nrientrante tra quelli perseguibili dalle  scuole  nautiche,  sia  sul\nversante  didattico,  per  cio\u0027  che  concerne  la  preparazione  dei\ncorsisti, sia sul versante della solvibilita\u0027 economica delle persone\ngiuridiche che gestiscono le scuole medesime. \n    2.2. Con il secondo motivo di ricorso e\u0027 stata invece  contestata\nla legittimita\u0027 del gravato decreto ministeriale n. 142/2023  in  via\nderivata dalla asserita illegittimita\u0027 costituzionale  del  novellato\nart. 49-septies del  decreto  legislativo  n.  171/2005,  cosi\u0027  come\nmodificato dall\u0027art. 23 del  decreto  legislativo  n.  160/2020,  per\ncontrasto con gli articoli 76 e 77 della Costituzione. \n    In primo luogo, e\u0027 stata dedotta la violazione  del  termine  per\nl\u0027esercizio  della  delega  legislativa,  fissato  in   trenta   mesi\ndall\u0027art. 1, comma 5, della legge  7  ottobre  2015,  n.  167  (legge\ndelega per la riforma del codice della nautica da diporto), ritenendo\nche  il  decreto  legislativo  n.   160/2020   sia   stato   adottato\nsuccessivamente alla scadenza del termine previsto dalla legge delega\n(il cui dies a quo era stato individuato nella  data  di  entrata  in\nvigore dei decreti di cui al comma 1 del medesimo art. 1 della  legge\nn. 167/2015). \n    In secondo luogo, secondo  la  tesi  della  societa\u0027  ricorrente,\nl\u0027imposizione a carico delle scuole nautiche dell\u0027obbligo di adottare\nun tariffario minimo, previsto dall\u0027art. 22 del  gravato  regolamento\nministeriale in attuazione di quanto  stabilito  dal  novellato  art.\n49-septies,  comma  21,  lettera  i),  del  decreto  legislativo   n.\n171/2005, risulterebbe costituzionalmente illegittima per eccesso  di\ndelega, in quanto l\u0027art. 1, comma 1,  della  legge  n.  167/2015  non\navrebbe conferito al Governo alcuna mandato legislativo in tal senso. \n    Risulterebbero, del pari, costituzionalmente illegittime tutte le\nprevisioni dettate dal decreto legislativo n. 229/2017,  dal  decreto\nlegislativo n. 160/2020, ivi incluse quelle con  le  quali  e\u0027  stato\nmodificato l\u0027art. 49-septies del decreto legislativo n.  171/2005  al\nfine di introdurre una nuova disciplina dell\u0027attivita\u0027  delle  scuole\nnautiche, anche per cio\u0027 che concerne il conseguimento della  patente\nnautica, trattandosi di materie non rientranti tra quelle delegate al\nGoverno con la legge n. 167/2015. \n    2.3. Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  il\nMinistero dell\u0027economia e delle finanze, il Ministero dell\u0027istruzione\ne del merito e il Ministero delle imprese e del  made  in  Italy,  in\ndata 29 gennaio 2024, si sono costituiti in giudizio per resistere al\npresente ricorso. \n    2.4. Le  amministrazioni  ministeriali  resistenti,  con  memoria\ndepositata in data 16 maggio 2025, hanno eccepito l\u0027infondatezza  del\ngravame  e  l\u0027inammissibilita\u0027  della   questione   di   legittimita\u0027\ncostituzionale riferita  al  gravato  regolamento  ministeriale,  non\ntrattandosi di un atto avente forza di legge, giusto quanto  previsto\ndall\u0027art. 134 della Costituzione. \n    2.4.1. Per cio\u0027 che concerne  il  primo  motivo  di  ricorso,  le\ncensure  in  esso  articolate  sarebbero  destituite  di   fondamento\ninnanzitutto perche\u0027 il  Consiglio  di  Stato,  pronunciandosi  sullo\nschema del gravato regolamento con il parere n. 1350  del  4  ottobre\n2022,  non  ha  ravvisato  la  sussistenza  di  alcuno  dei  vizi  di\nlegittimita\u0027 prospettati dalla societa\u0027 ricorrente. \n    Oltretutto, la  previsione  che  obbliga  le  scuole  nautiche  a\ndimostrare  il  possesso  di  una   disponibilita\u0027   patrimoniale   o\nfinanziaria pari a euro 50.000,00 risulterebbe giustificata dal fatto\nche  tali  soggetti  affrontano  un  rischio  d\u0027impresa  classificato\ndall\u0027ISTAT come medio. Militerebbe, poi, nel senso della legittimita\u0027\ndella  previsione  dettata  dall\u0027art.  4  del   gravato   regolamento\nministeriale, anche il fatto che il medesimo valore economico sarebbe\nstato previsto per la dimostrazione della capacita\u0027 finanziaria delle\nautoscuole. \n    In  proposito,  le   amministrazioni   resistenti   hanno   anche\nevidenziato che il contestato art.  4  del  decreto  ministeriale  n.\n142/2023 fa unicamente riferimento alla capacita\u0027  patrimoniale,  non\nimponendo il possesso di un capitale sociale  di  ammontare  pari  ad\neuro 50.000,00, come asserito dalla societa\u0027 ricorrente. Infatti,  la\ngravata   previsione   regolamentare   prevede,    in    alternativa,\nl\u0027attestazione della capacita\u0027 finanziaria tramite  la  presentazione\ndi un\u0027attestazione di affidamento rilasciata da aziende o istituti di\ncredito ovvero  societa\u0027  finanziarie  ai  sensi  dell\u0027art.  106  del\ndecreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. \n    Per tale ragione, l\u0027obbligo in questione supererebbe il  test  di\nproporzionalita\u0027, risultando, del pari non discriminatorio (in quanto\napplicabile indistintamente a tutte le scuole nautiche) e  necessario\n(atteso che la richiesta di una  determinata  capacita\u0027  patrimoniale\nrisulta giustificata  dalla  esigenza  di  garantire  che  le  scuole\nnautiche dispongano delle risorse finanziarie adeguate  per  fornire,\nnell\u0027interesse generale, una  formazione  sicura  e  di  qualita\u0027  ai\nsoggetti che intendono conseguire la patente nautica). \n    2.4.2.  Il  secondo  motivo   di   ricorso,   oltre   ad   essere\ninammissibile risulterebbe  comunque  infondato  con  riferimento  ad\nentrambi i profili di censura articolati dalla societa\u0027 ricorrente. \n    In primo luogo, il decreto legislativo n.  160/2020  non  sarebbe\nstato adottato oltre il termine di trenta mesi previsto  dalla  legge\ndelega,  tenuto  conto  delle  proroghe  disposte   dalla   normativa\nemergenziale adottata per contrastare  l\u0027emergenza  pandemica  dovuta\nalla diffusione del virus SARS-CoV-2 (art. 1, comma 3, della legge 24\naprile  2020,  n.  27,  di  conversione,   con   modificazioni,   del\ndecreto-legge 17 marzo 2020, n. 18). \n    In secondo  luogo,  le  previsioni  del  decreto  legislativo  n.\n160/2020, alle quali i Ministeri resistenti hanno dato attuazione con\nil   gravato    regolamento    ministeriale,    non    risulterebbero\ncostituzionalmente illegittime  in  quanto  conformi  ai  principi  e\ncriteri direttivi fissati con la legge n. 167/2015. \n    In particolare,  in  seguito  all\u0027abrogazione  dell\u0027art.  42  del\ndecreto ministeriale n. 146/2008, recante la disciplina delle  scuole\nnautiche, per effetto di  quanto  previsto  dall\u0027art.  59,  comma  7,\nlettera b), del decreto legislativo n. 229/2017, l\u0027art. 23, comma  1,\ndel decreto legislativo n. 160/2020 ha  previsto,  con  le  modifiche\napportate all\u0027art. 49-septies del decreto  legislativo  n.  171/2005,\nl\u0027adozione di uno specifico regolamento ministeriale per disciplinare\nla materia delle scuole nautiche e dei centri di  istruzione  per  la\nnautica, ivi incluse le relative figure professionali. \n    Secondo la  tesi  difensiva  delle  amministrazioni  ministeriali\nresistenti,  il  suddetto  intervento  normativo  e  il   susseguente\nintervento regolamentare, sfociato con l\u0027adozione del gravato decreto\nministeriale n. 142/2023, si sarebbero resi  necessari  per  superare\nl\u0027antinomia venutasi a creare tra l\u0027art. 42,  comma  5,  del  decreto\nministeriale n. 146/2008 e l\u0027art.  105,  comma  3,  lettera  a),  del\ndecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il quale alle  regioni\ne agli altri enti locali erano stati  conferiti  funzioni  e  compiti\namministrativi dello Stato in attuazione del Capo I  della  legge  15\nmarzo 1997, n. 59. \n    2.5.  La   Confederazione   autoscuole   riunite   e   consulenti\nautomobilistici, in data 19 maggio 2025, ha  spiegato  intervento  ad\nopponendum nel presente giudizio, eccependo: \n        l\u0027inammissibilita\u0027 del ricorso per mancata notifica ad almeno\nun controinteressato, con conseguente violazione dell\u0027art. 41,  comma\n2, c.p.a.; \n        il  difetto   di   legittimazione   attiva   della   societa\u0027\nricorrente, in quanto dalla documentazione in atti  non  risulterebbe\nche  Altura  possieda  i  requisiti  di  capacita\u0027  finanziaria  gia\u0027\nprevisti dal vigente codice  della  nautica  da  diporto  e  che  sia\nvalidamente autorizzata  per  l\u0027esercizio  dell\u0027attivita\u0027  di  scuola\nnautica; \n        l\u0027infondatezza del gravame. \n    2.6. La societa\u0027 ricorrente, con memoria di replica depositata in\ndata 20 maggio 2025, ha controdedotto alle eccezioni sollevate  dalle\namministrazioni   ministeriali   resistenti   e   ha   instato    per\nl\u0027accoglimento del ricorso. \n    2.7. All\u0027udienza pubblica del 18 giugno 2025 la  causa  e\u0027  stata\ndiscussa e poi e\u0027 stata trattenuta in decisione. \nIII. Il quadro normativo di riferimento. \n    3.  Il  Collegio,  prima  di  procedere  alla  delibazione  della\nquestione di legittimita\u0027 prospettata dalla societa\u0027  ricorrente  con\nil secondo motivo  di  ricorso,  ritiene  necessario  ricostruire  il\nquadro  normativo  rilevante  ai  fini  dell\u0027esame   della   presente\ncontroversia. \n    3.1. Innanzitutto, viene in rilievo quanto previsto  dall\u0027art.  1\ndella legge 7 ottobre 2015, n. 167 recante «Delega al Governo per  la\nriforma del codice della nautica da diporto» - vale a dire  la  legge\ndelega  sulla  scorta  della  quale  e\u0027  stato  adottato  il  decreto\nlegislativo   12   novembre    2020,    n.    160    sospettato    di\nincostituzionalita\u0027 -. \n    3.1.1. Tale disposizione normativa, al comma 1, stabilisce  quali\nsiano  le  materie  che  il  Governo  era   tenuto   a   disciplinare\nnell\u0027esercizio  della   funzione   legislativa   delegata,   all\u0027uopo\nprevedendo  che  «Il  Governo  e\u0027   delegato   ad   adottare,   entro\nventiquattro mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente\nlegge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti\ndi concerto con i Ministri degli affari esteri e  della  cooperazione\ninternazionale, dell\u0027ambiente e della tutela  del  territorio  e  del\nmare, per gli affari europei, dell\u0027economia e  delle  finanze,  della\nsalute, per la semplificazione e la pubblica  amministrazione,  della\ngiustizia, dell\u0027istruzione, dell\u0027universita\u0027 e della  ricerca,  dello\nsviluppo economico e dei beni  e  delle  attivita\u0027  culturali  e  del\nturismo, uno o piu\u0027 decreti legislativi di revisione ed  integrazione\ndel decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice  della\nnautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a  norma\ndell\u0027art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, e  per  la  disciplina\ndelle seguenti materie: \n        a)  regime  amministrativo  e  navigazione  delle  unita\u0027  da\ndiporto, ivi comprese le navi di cui all\u0027art. 3 della legge 8  luglio\n2003, n. 172; \n        b) attivita\u0027 di  controllo  in  materia  di  sicurezza  della\nnavigazione  da  diporto  e  di  prevenzione   degli   incidenti   in\nprossimita\u0027 della costa con l\u0027obiettivo della salvaguardia della vita\numana in  mare  e  nelle  acque  interne,  anche  in  relazione  alle\nattivita\u0027 che si  svolgono  nelle  medesime  acque,  con  particolare\nriferimento all\u0027attivita\u0027 subacquea; \n        c) revisione della disciplina sanzionatoria in relazione alla\ngravita\u0027 e  al  pregiudizio  arrecato  alla  tutela  degli  interessi\npubblici nonche\u0027 alla  natura  del  pericolo  derivante  da  condotte\nillecite al fine di garantire comunque l\u0027effettivita\u0027 degli  istituti\nsanzionatori; \n        d) aggiornamento dei requisiti psicofisici necessari  per  il\nconseguimento della patente nautica; \n        e) procedure per l\u0027approvazione e l\u0027installazione di  sistemi\ndi alimentazione con gas di  petrolio  liquefatto  (GPL),  metano  ed\nelettrici, su unita\u0027 da diporto e relativi motori di propulsione,  di\nnuova costruzione o gia\u0027 immessi sul mercato». \n    3.1.2. L\u0027art. 1, comma 2, della legge delega  ha  poi  fissato  i\nprincipi e i criteri direttivi che il Governo era tenuto ad osservare\nai fini della revisione del codice della  nautica  da  diporto  nelle\nmaterie oggetto di delega legislativa. \n    Tale  disposizione  normativa,  a  tale  precipuo  riguardo,   ha\nstabilito che «I decreti legislativi di cui al comma 1 sono  adottati\nin conformita\u0027 con i criteri di semplificazione delle procedure, tali\nda consentire la revisione  del  codice  della  nautica  da  diporto,\nmantenendone fermi l\u0027assetto e il riparto delle competenze nonche\u0027 al\nfine di migliorare le condizioni di effettiva  concorrenzialita\u0027  del\nsettore nell\u0027ambito della Strategia europea per una maggiore crescita\ne occupazione nel turismo costiero  e  marittimo  (COM(2014)86),  nel\nrispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: \n        a) coordinamento e armonizzazione della normativa in  materia\ndi nautica da diporto  e  di  iscrizione  delle  unita\u0027  da  diporto,\nconiugando la  semplificazione  degli  adempimenti  formali  posti  a\ncarico dell\u0027utenza e delle procedure amministrative e di controllo; \n        b)  semplificazione  del  regime   amministrativo   e   degli\nadempimenti relativi alla  navigazione  da  diporto,  anche  ai  fini\ncommerciali; \n        c)  revisione,  secondo  criteri  di  semplificazione,  della\ndisciplina in materia di navigazione  temporanea  di  imbarcazioni  e\nnavi da diporto non abilitate e non munite dei  prescritti  documenti\novvero abilitate e provviste di documenti di  bordo  ma  affidate  in\nconto vendita o in riparazione e assistenza ai cantieri navali; \n        d) semplificazione  della  procedura  amministrativa  per  la\ndismissione di bandiera; \n        e) regolamentazione dell\u0027attivita\u0027 di locazione dei  natanti,\nsecondo  criteri  di  semplificazione  nel  rispetto  dei   requisiti\ngenerali di sicurezza anche ai fini della salvaguardia delle  persone\ntrasportate; \n        f) previsione, nell\u0027ambito delle  strutture  ricettive  della\nnautica, di un numero congruo di accosti  riservati  alle  unita\u0027  in\ntransito, con particolare attenzione  ai  posti  di  ormeggio  per  i\nportatori di handicap; \n        g)  regolamentazione  puntuale,  allo   scopo   di   tutelare\nl\u0027ecosistema e di vietare l\u0027ancoraggio al fondale nelle  aree  marine\nprotette all\u0027interno del campo boa, dei campi di ormeggio attrezzati,\nanche con l\u0027impiego di tecnologie informatiche e  telematiche,  nelle\nzone di riserva generale (zone B) o di riserva parziale (zone C), per\nle unita\u0027 da diporto autorizzate  alla  navigazione,  prevedendo  una\nriserva di ormeggi alle imbarcazioni a vela; \n        h) destinazione d\u0027uso per la nautica minore  delle  strutture\ndemaniali,   pontili,   arenili   e    piazzali,    che    presentino\ncaratteristiche particolarmente idonee per  essere  utilizzati  quali\nricovero a secco (dry storage) di  piccole  imbarcazioni,  garantendo\ncomunque la fruizione pubblica delle medesime aree; \n        i) revisione della disciplina della mediazione nei  contratti\ndi costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e\nnei contratti di  trasporto  marittimo  al  fine  di  adattarla  alle\nspecifiche esigenze e caratteristiche del settore  della  nautica  da\ndiporto; \n        l) rivalutazione e semplificazione dei requisiti psicofisici,\ncon particolare  riferimento  a  quelli  visivi  e  uditivi,  per  il\nconseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche e  revisione  delle\nprocedure di accertamento e certificazione degli stessi; \n        m)  introduzione  di   una   normativa   semplificata   della\nmediazione nel diporto; \n        n)  revisione  dei  titoli  professionali  del   diporto   in\nrelazione  all\u0027introduzione  di  un  titolo   semplificato   per   lo\nsvolgimento dei servizi di coperta per unita\u0027 da diporto; \n        o) previsione di criteri  di  razionalizzazione  ed  economia\ndelle risorse istituzionali destinate all\u0027attivita\u0027 di  controllo  in\nmateria di sicurezza della navigazione e previsione, in tale  ottica,\ndel Corpo  delle  Capitanerie  di  porto  -  Guardia  costiera  quale\nautorita\u0027 alla quale competono in via esclusiva la pianificazione  ed\nil  coordinamento  dei  controlli,   tenuto   conto   delle   vigenti\nattribuzioni istituzionali in tale settore; \n        p) pieno adeguamento del decreto legislativo 24  marzo  2011,\nn. 53,  alla  direttiva  2009/16/CE  del  Parlamento  europeo  e  del\nConsiglio, del 23 aprile 2009, in materia di attivita\u0027  di  controllo\nda parte dello Stato di approdo, con particolare riguardo al corretto\nrecepimento  della  definizione   di   \"interfaccia   nave/porto\"   e\nall\u0027ambito   di   applicazione   della   normativa   riguardante   le\nimbarcazioni da diporto che si  dedicano  ad  operazioni  commerciali\nrispetto agli obiettivi fissati dalla direttiva; \n        q) revisione della disciplina in materia di  sicurezza  delle\nunita\u0027  e  delle   dotazioni   anche   alla   luce   dell\u0027adeguamento\nall\u0027innovazione tecnologica; \n        r)  equiparazione,  a  tutti  gli  effetti,  alle   strutture\nricettive all\u0027aria aperta, delle strutture organizzate per  la  sosta\ned il pernottamento di turisti all\u0027interno delle proprie imbarcazioni\normeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo  i\nrequisiti  stabiliti  dal  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei\ntrasporti, sentiti i Ministeri dei beni e delle attivita\u0027 culturali e\ndel turismo e dell\u0027ambiente e della tutela del territorio e del mare; \n        s)  eventuale  inserimento   della   cultura   del   mare   e\ndell\u0027insegnamento  dell\u0027educazione  marinara  nei   piani   formativi\nscolastici,  nel  rispetto  dei  principi  costituzionali   e   della\nnormativa vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della\nfinanza pubblica, anche attraverso l\u0027attivazione di specifici corsi e\nl\u0027istituzione della giornata del mare nelle scuole; \n        t) istituzione della figura professionale dell\u0027istruttore  di\nvela nel rispetto dei principi generali  della  sicurezza  nautica  e\ndella  salvaguardia  della  vita  umana  in  mare,  fatte  salve   le\nprerogative costituzionali delle regioni, prevedendo: \n          1) l\u0027istituzione di un elenco nazionale, aggiornato,  degli\nistruttori professionali, consultabile nel sito  istituzionale  della\nFederazione italiana vela (FIV) e della Lega navale italiana (LNI)  e\nnei siti dei comuni nel cui territorio sono presenti centri velici. \n          Gli  oneri  derivanti  dall\u0027istituzione  e   dalla   tenuta\ndell\u0027elenco nazionale di cui  al  precedente  periodo  sono  posti  a\ncarico degli iscritti; \n          2) che  gli  istruttori  di  vela  siano  in  possesso  del\nbrevetto della FIV,  della  Marina  militare  attraverso  le  proprie\ncompetenti articolazioni o della LNI,  rilasciato  nel  rispetto  del\nSistema nazionale di qualifiche (SNaQ) dei tecnici sportivi del  CONI\ne del  Quadro  europeo  delle  qualifiche  -  European  qualification\nframework (EQF) dell\u0027Unione europea; \n        u)  razionalizzazione  delle  attivita\u0027  di  controllo  delle\nunita\u0027 da diporto attraverso metodologie di verifiche atte ad evitare\nforme di accertamenti ripetuti a carico delle stesse unita\u0027 in ambiti\ntemporali limitati nel rispetto della sicurezza nautica; \n        v)  revisione  della  disciplina  sanzionatoria,   aumentando\nl\u0027entita\u0027 delle sanzioni vigenti di un terzo, sia nel minimo che  nel\nmassimo edittale, relativamente alle  violazioni,  commesse  mediante\nl\u0027utilizzo di un\u0027unita\u0027 da diporto, concernenti l\u0027inosservanza di una\ndisposizione  di  legge  o  di  regolamento  o  di  un  provvedimento\nlegalmente emanato dall\u0027autorita\u0027 competente in materia  di  uso  del\ndemanio marittimo, del mare territoriale e delle acque  interne,  ivi\ncompresi i porti, ovvero l\u0027inosservanza di una disposizione di  legge\no di un regolamento in  materia  di  sicurezza  della  navigazione  e\nprevedendo   altresi\u0027   l\u0027inasprimento   delle   sanzioni    relative\nall\u0027inosservanza dei  limiti  di  velocita\u0027,  anche  da  parte  delle\nimbarcazioni commerciali, negli specchi d\u0027acqua portuali, nei  pressi\ndi campi  boa,  di  spiagge  e  di  lidi,  nel  passaggio  vicino  ad\nimbarcazioni alla fonda e nella navigazione all\u0027interno degli specchi\nacquei riservati alla balneazione; \n        z) nell\u0027ambito della revisione della disciplina sanzionatoria\ndi cui alla lettera v), previsione di sanzioni piu\u0027 severe  a  carico\ndi coloro che conducono unita\u0027 da diporto  in  stato  di  ebbrezza  o\nsotto l\u0027effetto di stupefacenti, nonche\u0027 nei confronti di coloro  che\nutilizzando  unita\u0027  da  diporto  causano  danni  ambientali,  ovvero\ndeterminano una situazione  di  grave  rischio  per  la  salvaguardia\ndell\u0027ambiente e dell\u0027ecosistema  marino,  attraverso  misure  che,  a\nseconda della gravita\u0027 della  violazione,  vadano  dal  ritiro  della\npatente al sequestro dell\u0027unita\u0027 da diporto; \n        aa) semplificazione dei procedimenti per l\u0027applicazione e  il\npagamento  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  al  fine   di\ngarantire  l\u0027efficacia  del  sistema  sanzionatorio,  in  particolare\nprevedendo la graduazione delle sanzioni in funzione  della  gravita\u0027\ndelle fattispecie, della frequenza e dell\u0027effettiva pericolosita\u0027 del\ncomportamento,  con  l\u0027introduzione   anche   di   misure   riduttive\ndell\u0027entita\u0027 delle sanzioni in caso di assolvimento dell\u0027obbligo  del\npagamento in tempi ristretti, nonche\u0027 l\u0027ampliamento delle fattispecie\nincidenti nella materia della  sicurezza  nautica  per  le  quali  e\u0027\nprevista la sospensione e la revoca delle patenti nautiche; \n        bb) adeguamento  alla  direttiva  2013/53/UE  del  Parlamento\neuropeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013; \n        cc) abrogazione espressa delle norme incompatibili». \n    3.1.3. Ai fini del presente giudizio assume  poi  rilievo  quanto\nprevisto dall\u0027art. 1, comma 5, della legge delega. \n    Con tale disposizione normativa, in particolare,  il  legislatore\nha fissato in trenta mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore\ndei decreti legislativi delegati di cui al comma 1, il termine  entro\nil quale il Governo era autorizzato ad adottare «uno o  piu\u0027  decreti\nlegislativi contenenti  disposizioni  correttive  e  integrative  dei\ndecreti legislativi medesimi». \n    3.2. Il Governo, per quel che rileva ai fini  della  controversia\nin esame, ha esercitato la delega  legislativa  di  cui  all\u0027art.  1,\ncomma 1, della legge n. 167/2015 adottando il decreto  legislativo  3\nnovembre 2017, n. 229, recante «Revisione ed integrazione del decreto\nlegislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della  nautica  da\ndiporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell\u0027art. 6\ndella legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione  dell\u0027art.  1  della\nlegge 7 ottobre 2015, n. 167». \n    In  particolare,  con  l\u0027art.  34  del  decreto  legislativo   n.\n229/2017, rubricato «Scuole nautiche e Centri di  istruzione  per  la\nnautica», e\u0027 stato inserito, all\u0027interno del Titolo III  del  decreto\nlegislativo 18 luglio 2005, n. 171, il Capo II-ter. \n    Tale Capo II-ter, a sua volta rubricato «Scuole nautiche e Centri\ndi istruzione per la nautica», all\u0027art. 49-septies, rubricato «Scuole\nnautiche», nella formulazione  introdotta  con  il  suddetto  decreto\nlegislativo delegato, aveva previsto quanto segue: \n        «1. Le scuole per l\u0027educazione marinaresca, l\u0027istruzione e la\nformazione dei  candidati  agli  esami  per  il  conseguimento  delle\npatenti nautiche sono denominate scuole nautiche. \n        2.   Le   scuole   nautiche   sono   soggette   a   vigilanza\namministrativa e tecnica da  parte  delle  province  o  delle  citta\u0027\nmetropolitane o delle Province autonome di Trento e  di  Bolzano  del\nluogo in cui hanno la sede principale. \n        3. I compiti delle province o delle  citta\u0027  metropolitane  o\nalle  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  in  materia  di\nsegnalazione  certificata  di  inizio  attivita\u0027   e   di   vigilanza\namministrativa sulle  scuole  nautiche  sono  svolti  sulla  base  di\napposite  direttive  emanate   con   decreto   del   Ministro   delle\ninfrastrutture e dei trasporti. \n        4. Le persone fisiche  o  giuridiche,  le  societa\u0027  ed  enti\npossono presentare  l\u0027apposita  segnalazione  certificata  di  inizio\nattivita\u0027 per la gestione di una  scuola  nautica  alla  provincia  o\ncitta\u0027 metropolitana o alla Province autonome di Trento e di Bolzano.\nIl titolare deve avere la proprieta\u0027 e gestione  diretta,  personale,\nesclusiva e permanente dell\u0027esercizio, nonche\u0027  la  gestione  diretta\ndei beni patrimoniali  della  scuola  nautica,  rispondendo  del  suo\nregolare funzionamento nei confronti dell\u0027autorita\u0027  competente;  nel\ncaso di apertura di ulteriori sedi per l\u0027esercizio dell\u0027attivita\u0027  di\nscuola nautica, per ciascuna deve essere dimostrato  il  possesso  di\ntutti  i  requisiti  prescritti,   ad   eccezione   della   capacita\u0027\nfinanziaria che deve essere dimostrata per  una  sola  sede,  e  deve\nessere  preposto  un  responsabile  didattico,  in   organico   quale\ndipendente o  collaboratore  familiare  ovvero  anche,  nel  caso  di\nsocieta\u0027 di persone o di  capitali,  quale  rispettivamente  socio  o\namministratore, che sia in possesso dei requisiti di cui al comma  6,\nad eccezione della capacita\u0027 finanziaria. \n        5. Gli istituti tecnici del  settore  tecnologico,  indirizzo\ntrasporti e logistica, articolazione conduzione  del  mezzo,  opzioni\nconduzione del mezzo navale  e  di  impianti  e  apparati  marittimi,\npossono presentare la dichiarazione di cui al comma 4 e sono soggetti\nalla   vigilanza   amministrativa    e    tecnica    del    Ministero\ndell\u0027istruzione, dell\u0027universita\u0027 e della ricerca che emana  apposite\ndirettive nelle materie di cui  ai  commi  4  e  14  ed  effettua  le\nverifiche di cui al comma 10. \n        6. La segnalazione certificata di inizio attivita\u0027 di cui  al\ncomma 4 puo\u0027 essere presentata dai soggetti che abbiano compiuto  gli\nanni ventuno e siano in possesso di adeguata  capacita\u0027  finanziaria,\ndi diploma di istruzione di secondo grado e abbiano svolto  attivita\u0027\ndi insegnamento di cui al comma 7 con almeno un\u0027esperienza  biennale,\nmaturata negli ultimi cinque anni,  fermo  restando  quanto  previsto\ndall\u0027art. 508, comma 10, del decreto legislativo 16 aprile  1994,  n.\n297 per i docenti degli istituti tecnici di cui al comma  5.  Per  le\npersone giuridiche i  requisiti  richiesti  dal  presente  comma,  ad\neccezione della capacita\u0027 finanziaria che deve essere posseduta dalla\npersona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante. \n        7. Possono  svolgere  attivita\u0027  di  insegnamento  presso  le\nscuole  nautiche  i  soggetti  in  possesso   dell\u0027abilitazione   non\ninferiore a quella di ufficiale di coperta o di titolo  professionale\ndi capitano  del  diporto  di  cui  all\u0027art.  36-bis,  gli  ufficiali\nsuperiori del Corpo dello Stato maggiore e delle Capitanerie di porto\nche hanno cessato il servizio attivo da almeno  cinque  anni,  coloro\nche hanno conseguito da almeno dieci anni la patente nautica  per  la\nnavigazione senza alcun limite e i docenti degli istituti tecnici  di\ncui al comma 5. L\u0027attivita\u0027 di insegnamento  della  tecnica  di  base\ndella navigazione a vela e\u0027 svolta dall\u0027istruttore  di  vela  di  cui\nall\u0027art.  49-quinquies.  Gli  insegnanti  non  devono  essere   stati\ndichiarati delinquenti abituali,  professionali  o  per  tendenza  ed\nessere sottoposti a misure amministrative di  sicurezza  personali  o\nalle misure di prevenzione e non essere stati condannati a  una  pena\ndetentiva non inferiore a tre anni, salvo che non  siano  intervenuti\nprovvedimenti di riabilitazione. \n        8. La  segnalazione  di  cui  al  comma  4  non  puo\u0027  essere\npresentata da coloro che sono stati dichiarati delinquenti  abituali,\nprofessionali o per tendenza e da coloro che sono sottoposti a misure\namministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione  e\nnon essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a  tre\nanni,   salvo   che   non   siano   intervenuti   provvedimenti    di\nriabilitazione. \n        9. La scuola nautica deve svolgere l\u0027attivita\u0027 di  formazione\ndei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti  nautiche\ndi una o piu\u0027 categorie previste, possedere un\u0027adeguata  attrezzatura\ntecnica e didattica, disporre degli insegnanti di  cui  al  comma  7,\nnonche\u0027 di una adeguata unita\u0027 da diporto, secondo  quanto  stabilito\ndal regolamento di attuazione del presente codice. \n        10. Le province o  le  citta\u0027  metropolitane  o  le  Province\nautonome di Trento e di Bolzano effettuano le verifiche del  possesso\ndei requisiti prescritti da parte delle scuole nautiche  con  cadenza\nalmeno triennale. \n        11. L\u0027attivita\u0027 di scuola nautica e\u0027 sospesa per  un  periodo\nda uno a tre mesi quando: \n          a)  l\u0027attivita\u0027  della  scuola  nautica   non   si   svolge\nregolarmente; \n          b)  il  titolare  non  provvede  alla  sostituzione   degli\ninsegnanti o degli istruttori che  non  sono  piu\u0027  in  possesso  dei\nrequisiti di cui al comma 7; \n          c) il titolare non ottempera alle disposizioni  date  dalle\nprovince o dalle citta\u0027 metropolitane o dalle  Province  autonome  di\nTrento e di Bolzano ai fini del regolare funzionamento  della  scuola\nnautica. \n        12. L\u0027attivita\u0027 della scuola nautica e\u0027 inibita quando: \n          a) sono venuti meno i requisiti morali del  titolare  e  la\ncapacita\u0027 finanziaria; \n          b)  viene  meno  l\u0027attrezzatura  tecnica  o  l\u0027attrezzatura\ndidattica oppure la disponibilita\u0027 dell\u0027adeguata unita\u0027 da diporto di\ncui al comma 9; \n          c)  sono  stati  adottati  piu\u0027  di  due  provvedimenti  di\nsospensione in un quinquennio. \n        13. Nel caso in cui una scuola nautica e\u0027  gestita  senza  la\ndichiarazione di  inizio  attivita\u0027  o  i  requisiti  prescritti,  e\u0027\nprevista la chiusura della stessa  e  la  cessazione  della  relativa\nattivita\u0027, ordinate dalle province o  dalle  citta\u0027  metropolitane  o\ndalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Salva  l\u0027applicazione\ndelle eventuali sanzioni penali previste dalle  disposizioni  vigenti\nin caso di esercizio abusivo  dell\u0027attivita\u0027,  costituisce  esercizio\nabusivo dell\u0027attivita\u0027 di scuola nautica l\u0027istruzione o la formazione\nper le patenti nautiche impartita in forma professionale o, comunque,\na fine di lucro senza il rispetto delle dichiarazioni  dei  requisiti\nprevisti. Chiunque esercita  o  concorre  a  esercitare  abusivamente\nl\u0027attivita\u0027  di  scuola  nautica   e\u0027   punito   con   una   sanzione\namministrativa pecuniaria da 5000 euro a 15000 euro, ai  sensi  della\nlegge 24 novembre 1981, n. 689. \n        14.  Il  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti\nstabilisce, con propri  decreti:  i  requisiti  minimi  di  capacita\u0027\nfinanziaria; i requisiti di idoneita\u0027, le  modalita\u0027  di  svolgimento\ndelle verifiche di cui al comma 10;  le  prescrizioni  sui  locali  e\nsull\u0027arredamento didattico, anche al fine di  consentire  l\u0027eventuale\nsvolgimento degli esami, nonche\u0027 la durata dei corsi; i programmi  di\nesame per il conseguimento della patente nautica. \n        15. Le scuole nautiche nonche\u0027 i centri di istruzione per  la\nnautica di cui all\u0027art. 49-octies presentano le domande di ammissione\nagli esami per i propri  candidati  presso  l\u0027autorita\u0027  marittima  o\nl\u0027ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture  e\ndei trasporti nella cui  giurisdizione  le  medesime  hanno  la  sede\nprincipale. \n        16.  Le  scuole  nautiche  possono  richiedere  all\u0027autorita\u0027\nmarittima o all\u0027ufficio motorizzazione  civile  del  Ministero  delle\ninfrastrutture e dei trasporti, competenti per  territorio,  che  gli\nesami per il conseguimento delle patenti nautiche, con un  numero  di\ncandidati non inferiore a dieci, vengano svolti presso le loro  sedi.\nLe spese di viaggio e di missione per i componenti delle  commissioni\ndi esame sono a carico dei richiedenti. \n        17. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono\nstabilite le modalita\u0027 per  la  segnalazione  certificata  di  inizio\nattivita\u0027, fermo restando quanto previsto dal comma 10». \n    3.2.1. Con  l\u0027art.  59,  comma  5,  del  decreto  legislativo  n.\n229/2017 e\u0027 stata inoltre disposta  l\u0027abrogazione  dell\u0027art.  65  del\ndecreto legislativo n. 171/2005 che, nella sua  versione  originaria,\nprevedeva, inter alia, che il Ministero delle  infrastrutture  e  dei\ntrasporti, di concerto con le amministrazioni interessate,  adottasse\nai sensi dell\u0027art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,\nun decreto ministeriale al fine di  disciplinare  anche  la  seguente\nmateria «Disciplina relativa ai titoli abilitativi per il comando, la\ncondotta e la direzione nautica delle unita\u0027 da diporto, ivi compresa\nl\u0027introduzione di nuovi criteri in materia di requisiti fisici per il\nconseguimento della patente nautica, in particolare  per  le  persone\ndisabili e l\u0027uso obbligatorio di dispositivi elettronici in grado  di\nconsentire, in caso di caduta  in  mare,  oltre  alla  individuazione\ndella persona, la disattivazione del pilota  automatico  e  l\u0027arresto\ndei motori» (art. 65, comma 1, lettera f). \n    Tale  abrogata  previsione   normativa,   tuttavia,   era   stata\nsostanzialmente riproposta dall\u0027art. 59, comma  1,  lettera  i),  del\ndecreto legislativo n. 229/2017, con il qual era stato  previsto  che\nil Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sempre di concerto\ncon altre amministrazioni ministeriali, adottasse un regolamento  con\nil fine  di  disciplinare  secondo  criteri  di  semplificazione  dei\nprocedimenti amministrativi anche la seguente materia «Disciplina dei\nrequisiti soggettivi, fisici, psichici e morali per il conseguimento,\nla convalida e la revisione delle patenti nautiche, anche a favore di\npersone con disabilita\u0027 fisica, psichica  o  sensoriale,  ovvero  con\ndisturbi specifici dell\u0027apprendimento (DSA), nonche\u0027 delle  modalita\u0027\ndi accertamento e di certificazione dei predetti requisiti». \n    3.2.2. L\u0027abrogazione dell\u0027art.  65  del  decreto  legislativo  n.\n171/2005  aveva  altresi\u0027  comportato  l\u0027abrogazione   parziale   del\nregolamento ministeriale adottato  in  sede  di  attuazione  di  tale\ndisposizione normativa, ossia il decreto ministeriale 29 luglio 2008,\nn. 146. \n    In particolare, l\u0027art. 59,  comma  7,  lettera  b),  del  decreto\nlegislativo n. 229/2017, nel prevedere che «A decorrere dalla data di\nentrata in vigore del  presente  decreto  sono  abrogati  i  seguenti\narticoli del regolamento di cui all\u0027art. 65 del  decreto  legislativo\n18 luglio  2005,  n.  171:  [...]  b)  art.  42»,  aveva  determinato\nl\u0027abrogazione della  disciplina  ministeriale  relativa  alle  scuole\nnautiche. \n    Infatti, l\u0027abrogato art. 42 del decreto ministeriale n. 146/2008,\nrubricato  appunto  «Disciplina  delle  scuole  nautiche»,  stabiliva\nquanto segue: «1. I centri per l\u0027educazione marinaresca, l\u0027istruzione\ne la formazione dei candidati agli esami per il  conseguimento  delle\npatenti nautiche sono denominati \"scuole nautiche\". \n    2. Le scuole nautiche sono soggette ad autorizzazione e vigilanza\namministrativa da parte della provincia del luogo  in  cui  hanno  la\nsede principale. \n    3.   Gli   istituti   tecnici    nautici    possono    conseguire\nl\u0027autorizzazione di cui al comma 2. \n    4. L\u0027autorizzazione di cui al comma 2 e\u0027 rilasciata previo parere\nobbligatorio del Capo del compartimento  marittimo  o  del  dirigente\ndella   Direzione   generale   territoriale   del   Ministero   delle\ninfrastrutture e dei trasporti, nella cui giurisdizione la scuola  ha\nla sede principale. \n    5. Le province provvedono a disciplinare con propri regolamenti i\nrequisiti per il rilascio dell\u0027autorizzazione di cui al comma 2. \n    6. Possono svolgere attivita\u0027 di insegnamento  presso  le  scuole\nnautiche i soggetti in possesso  dell\u0027abilitazione  non  inferiore  a\nquella di ufficiale di navigazione di cui all\u0027art. 4 del decreto  del\nMinistro dei trasporti 30 novembre 2007,  pubblicato  nella  Gazzetta\nUfficiale - Supplemento ordinario - n. 13 del 16 gennaio  2008  o  di\ntitolo professionale per i servizi di coperta del diporto, i  docenti\ndegli istituti  nautici  o  professionali  per  la  navigazione,  gli\nufficiali  superiori  del  Corpo  dello  Stato   maggiore   e   delle\nCapitanerie di porto in congedo da  non  oltre  dieci  anni,  nonche\u0027\ncoloro che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente  nautica\nper la navigazione senza alcun limite.  L\u0027attivita\u0027  di  insegnamento\ndella tecnica di base della navigazione a vela e\u0027 svolta  da  esperti\nvelisti riconosciuti idonei dalla Federazione italiana vela  o  dalla\nLega navale italiana. \n    7. Le scuole nautiche presentano le domande  di  ammissione  agli\nesami per i propri candidati presso l\u0027autorita\u0027 marittima o l\u0027ufficio\nmotorizzazione  civile  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei\ntrasporti  nella  cui  giurisdizione  le  medesime  hanno   la   sede\nprincipale». \n    3.3. Il Governo, in attuazione di quanto  previsto  dall\u0027art.  1,\ncomma 5,  della  legge  n.  167/2015,  ha  poi  adottato  il  decreto\nlegislativo 12 novembre 2020, n. 160, cioe\u0027  un  decreto  legislativo\ncorrettivo e  integrativo  del  primo  decreto  legislativo  delegato\n(ossia, il decreto legislativo n. 229/2017). \n    Il  decreto  legislativo  n.  160/2020,  all\u0027art.  23,  rubricato\n«Modifiche all\u0027art. 49-septies  del  decreto  legislativo  18  luglio\n2005,  n.  171»,  ha  sostituito  l\u0027art.   49-septies   del   decreto\nlegislativo n. 171/2005 - che, come evidenziato  in  precedenza,  era\nstato inserito in tale  corpo  normativo  dall\u0027art.  34  del  decreto\nlegislativo n. 229/2017 -. \n    3.3.1. In particolare, per cio\u0027 che rileva ai fini  del  presente\ngiudizio, il novellato art. 49-septies  del  decreto  legislativo  n.\n171/2005, nel modificare la disciplina delle scuole nautiche ha inter\nalia previsto che: «[...] 10. Le scuole nautiche  svolgono  attivita\u0027\ndi formazione e di preparazione  dei  candidati  agli  esami  per  il\nconseguimento delle patenti nautiche di una o  piu\u0027  delle  categorie\npreviste dall\u0027art.  39,  comma  6  del  presente  codice,  possiedono\nun\u0027adeguata  attrezzatura  tecnica  e  didattica,  dispongono   degli\ninsegnanti e degli istruttori di cui ai commi da 11 a 14 del presente\narticolo e hanno la disponibilita\u0027 giuridica di almeno  un\u0027unita\u0027  da\ndiporto adeguata rispetto al tipo di corsi  impartiti.  Le  dotazioni\ncomplessive in personale, attrezzature  e  unita\u0027  da  diporto  delle\nsingole scuole  nautiche  consorziate  possono  essere  adeguatamente\nridotte. [...]. \n    21.  Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei\ntrasporti, adottato di concerto con i Ministri dell\u0027economia e  delle\nfinanze,  dell\u0027istruzione,  dello  sviluppo   economico,   ai   sensi\ndell\u0027art. 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  previa\nintesa con la Conferenza unificata di  cui  all\u0027art.  8  del  decreto\nlegislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del  parere\ndel Garante per la protezione dei dati personali ai  sensi  dell\u0027art.\n36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679, sono disciplinate  le\nseguenti materie, nonche\u0027 i tipi  di  dati  trattati,  le  operazioni\neseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure  di\ntutela degli interessati: \n        a) modalita\u0027 di svolgimento dei controlli di cui al comma 2; \n        b)  modalita\u0027  per  la   presentazione   della   segnalazione\ncertificata  di  inizio  attivita\u0027  per  l\u0027esercizio  di  una  scuola\nnautica; \n        c) requisiti di idoneita\u0027 e  requisiti  minimi  di  capacita\u0027\npatrimoniale; \n        d) prescrizioni sui locali, sugli arredi, sulle  dotazioni  e\nsugli strumenti tecnici e didattici,  nonche\u0027  caratteristiche  delle\nunita\u0027 da diporto nella disponibilita\u0027 giuridica della scuola nautica\nin rapporto ai corsi impartiti; \n        e) modalita\u0027 di svolgimento  delle  attivita\u0027  di  insegnante\nteorico e di istruttore pratico; \n        f) modalita\u0027 di svolgimento dell\u0027attivita\u0027 di formazione e di\npreparazione dei candidati agli  esami  per  il  conseguimento  delle\npatenti  nautiche,  ivi  compresa  la  durata  dei  corsi   e   delle\nesercitazioni pratiche; \n        g) requisiti e modalita\u0027 per lo svolgimento degli esami nelle\nsedi delle scuole nautiche e dei consorzi tra scuole nautiche,  fermo\nrestando quanto previsto dal comma 15; \n        h) disciplina dell\u0027attivita\u0027 pubblicitaria; \n        i) tariffario minimo; \n        l)  disciplina  delle  modalita\u0027  di  diffida  o  sospensione\ndall\u0027esercizio dell\u0027attivita\u0027 di scuola nautica». \n    3.3.2. Rileva, infine, quanto previsto dall\u0027art. 33, comma 2, del\ndecreto  legislativo  n.  160/2020,   a   mente   del   quale   «Fino\nall\u0027emanazione del regolamento previsto dall\u0027art.  49-septies,  comma\n21, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, per quanto non in\ncontrasto  e  per  quanto   non   disciplinato   dalle   disposizioni\nimmediatamente applicabili di cui al  medesimo  articolo,  permangono\nefficaci le leggi regionali e i regolamenti provinciali di disciplina\ndell\u0027attivita\u0027 di scuola nautica e le altre  disposizioni  pertinenti\nvigenti». \n    Tale articolo, infatti, nel  dettare  disposizioni  di  carattere\ntransitorio in  materia  di  disciplina  delle  scuole  nautiche,  ha\nevidenziato come la stessa sia, da tempo, in parte disciplinata anche\nda leggi  regionali  e  dai  regolamenti  provinciali  in  virtu\u0027  di\nprecedenti deleghe legislative di funzioni amministrative. \nIV. Sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della  questione  di\nlegittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.  23,  comma  1,  del  decreto\nlegislativo n. 160/2020 e dell\u0027art. 49-septies, comma 21, lettere  c)\ne i), del decreto legislativo n. 171/2005, in relazione agli articoli\n76,  77,  comma  1,  e   117,   comma   1,   della   Costituzione   e\nsull\u0027impossibilita\u0027 di operare una interpretazione costituzionalmente\nconforme    delle    disposizioni     normative     sospettate     di\nincostituzionalita\u0027. \n    4. Il Collegio, alla luce del  quadro  normativo  di  riferimento\ncosi\u0027 come in precedenza ricostruito, nonche\u0027 della ricostruzione dei\nfatti di causa innanzi esposta, ritiene che l\u0027art. 23, comma  1,  del\ndecreto legislativo n. 160/2020, nel modificare l\u0027art. 49-septies del\ndecreto legislativo n. 171/2015, con particolare riferimento a quanto\ndisposto  dal  comma  21,  lettere  c)   e   i),   abbia   introdotto\nnell\u0027ordinamento previsioni normative che appaiono eccedere i  limiti\ndella delega conferita al Governo con la legge n. 167/2015. \n    Infatti,  come  prospettato  dalla  societa\u0027  ricorrente  con  il\nricorso  in  esame,  la  circostanza  per  cui,  sulla  scorta  delle\nnovellate disposizioni dell\u0027art. 49-septies del  decreto  legislativo\nn. 171/2015, il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  di\nconcerto con le altre amministrazioni ministeriali resistenti,  abbia\nadottato il gravato decreto ministeriale n. 142/2023, imponendo  alle\nscuole nautiche, ai fini dell\u0027esercizio  della  loro  attivita\u0027,  sia\nl\u0027obbligo di dimostrare il possesso di una capacita\u0027 patrimoniale non\ninferiore a 50.000 euro  (art.  4),  sia  l\u0027obbligo  di  adottare  un\ntariffario minimo  (art.  20),  appare  rendere  illegittimo  l\u0027agere\namministrativo  contestato   in   via   derivata   dalla   ipotizzata\nillegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.  23,  comma  1,  del  decreto\nlegislativo  n.  160/2020  e   dell\u0027art.   49-septies   del   decreto\nlegislativo n. 171/2015 per violazione degli articoli 76 e  77  della\nCostituzione. \n    4.1. La questione di legittimita\u0027 costituzionale che il  Collegio\nintende rimettere alla Corte costituzionale con la presente ordinanza\nrisulta fornita di rilevanza nel presente  giudizio,  atteso  che  le\ndisposizioni di cui agli  articoli  4  e  20  dell\u0027impugnato  decreto\nministeriale n. 142/2023 sono state adottate per  dare  attuazione  a\nquanto  previsto  dall\u0027art.  49-septies,  comma   21,   del   decreto\nlegislativo n. 171/2015, come novellato dall\u0027art. 23,  comma  1,  del\ndecreto legislativo n. 160/2020 - a sua volta adottato dal Governo in\nforza di quanto  previsto  dall\u0027art.  1,  comma  5,  della  legge  n.\n167/2015 -  ossia  proprio  per  dare  attuazione  alle  disposizioni\nnormative sospettate di incostituzionalita\u0027. \n    4.2. Pertanto, e\u0027 dall\u0027esito del  giudizio  di  costituzionalita\u0027\ndell\u0027art.  23,  comma  1,  del  decreto  legislativo  n.  160/2020  e\ndell\u0027art. 49-septies del decreto legislativo n. 171/2015 che dipende,\nin parte qua,  lo  scrutinio  di  legittimita\u0027  del  gravato  decreto\nministeriale n. 142/2023, nella misura in cui i Ministeri resistenti,\nproprio in attuazione di quanto previsto dalle predette  disposizioni\nnormative  sospettate  di  incostituzionalita\u0027,  hanno  imposto  alle\nscuole nautiche gli obblighi che la societa\u0027 ricorrente  ha  ritenuto\nillegittimi con la proposizione  del  presente  gravame,  reputandoli\nlesivi della sua sfera giuridica in ragione della incidenza  negativa\nche  la  loro   osservanza   potrebbe   arrecare   allo   svolgimento\ndell\u0027attivita\u0027 di gestione della scuola nautica. \n    4.3. Ad avviso del Collegio, le eccezioni di rito sollevate tanto\ndalle     amministrazioni     ministeriali     resistenti,     quanto\ndall\u0027interventore  ad  opponendum,  non  valgono  ad   escludere   la\nrilevanza della questione di  legittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.\n23,  comma  1,  del  decreto  legislativo  n.  160/2020  e  dell\u0027art.\n49-septies del decreto legislativo n. 171/2015, in quanto: \n        per cio\u0027 che riguarda  l\u0027eccezione  di  inammissibilita\u0027  del\nsecondo motivo di ricorso  sollevata  dai  Ministeri  resistenti,  la\nstessa non si appalesa fondata, in quanto la societa\u0027 ricorrente  non\nha prospettato, in via diretta, la illegittimita\u0027 costituzionale  del\ngravato regolamento ministeriale, che non potrebbe essere  scrutinata\ndalla Corte costituzionale giusto quanto disposto dall\u0027art. 134 della\nCostituzione, bensi\u0027 in via derivata  dalla  asserita  illegittimita\u0027\ncostituzionale dei decreti legislativi delegati per contrasto con  la\nlegge delega, questione questa che, riguardando atti aventi forza  di\nlegge,  rientra  tra  quelle  che  possono  formare  oggetto  di  una\ncontroversia scrutinabile dalla  Corte  costituzionale  a  mente  del\nmedesimo art. 134 della Costituzione; \n        per cio\u0027 che concerne le eccezioni di  rito  sollevate  dalla\nConfederazione interveniente, vale in primo  luogo  evidenziare  che,\nvenendo in rilievo l\u0027impugnazione di un  regolamento  amministrativo,\nnon era esigibile che la notifica del presente ricorso fosse eseguita\nanche nei confronti di almeno un controinteressato, atteso che per la\nancipite natura  dell\u0027atto  impugnato,  i  soggetti  suscettibili  di\nvantare una posizione di controinteresse rispetto a quella dedotta in\ngiudizio  dalla  societa\u0027   ricorrente   non   risultano   facilmente\nindividuabili  ex  ante.   Peraltro,   la   medesima   Confederazione\ninterveniente non puo\u0027 qualificarsi quale  controinteressato,  atteso\nche i gestori di scuole nautiche e le organizzazioni  rappresentative\ne sindacali  di  categoria  degli  operatori  del  settore  risultano\ninteressati dalle disposizioni regolamentari impugnate  nella  stessa\nmisura in cui lo e\u0027 la societa\u0027 ricorrente e, quindi,  risulterebbero\nal piu\u0027 dei cointeressati. Laddove  la  Confederazione  interveniente\nrappresenti, in tutto o in parte, gli interessi di  operatori  attivi\nin settori diversi o contigui a  quello  in  cui  opera  la  societa\u0027\nricorrente, come ad esempio quello in cui  operano  i  gestori  delle\nautoscuole, cio\u0027 non renderebbe la  sua  posizione  processuale,  ne\u0027\nquella dei gestori delle autoscuole, assimiliabile  a  quella  di  un\ncontrointeressato, atteso che le gravate disposizioni ministeriali (e\nquelle normative sospettate  di  incostituzionalita\u0027),  non  incidono\nsulla attivita\u0027 di tali  soggetti  e,  pertanto,  non  si  appalesano\nidonee a lederne la sfera giuridica; \n        in secondo  luogo,  per  cio\u0027  che  concerne  l\u0027eccezione  di\ndifetto di legittimazione attiva della societa\u0027 ricorrente, parimenti\neccepita dalla Confederazione interveniente, neppure  tale  eccezione\nrisulta suscettibile di far venir meno la rilevanza  della  questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale  che  il  Collegio  ritiene  di  dover\nrimettere alla  Corte  costituzionale.  Tale  eccezione,  invero,  si\nappalesa destituita di fondamento in  quanto  poggia  sull\u0027erroneo  e\nindimostrato assunto secondo il  quale  la  societa\u0027  ricorrente  non\npotrebbe vantare la titolarita\u0027 della posizione giuridica  soggettiva\ndi interesse legittimo oppositivo dedotta in giudizio in ragione  del\nmancato possesso dei requisiti di capacita\u0027 finanziaria previsti  dal\ncodice della nautica  da  diporto  e  di  una  valida  autorizzazione\nall\u0027esercizio dell\u0027attivita\u0027 di  scuola  nautica.  In  proposito,  e\u0027\nsufficiente evidenziare come: i) non risulta in atti che  Altura  sia\nstata sanzionata dall\u0027autorita\u0027  amministrativa  all\u0027uopo  competente\nper mancato possesso del  requisito  di  capacita\u0027  finanziaria;  ii)\ndalla  documentazione  in  atti   risulta,   poi,   che   Altura   ha\neffettivamente  conseguito  l\u0027autorizzazione  all\u0027esercizio  di   una\nscuola nautica con provvedimento n. 19 del 5 febbraio  2008  adottato\ndalla  Provincia  di  Roma.  Peraltro,  le   stesse   amministrazioni\nresistenti, con la memoria depositata in data 16 maggio  2025,  hanno\ndato conto del fatto che la societa\u0027 ricorrente risulta iscritta  nel\nregistro  delle  imprese  con  codice  ATECO   85.51,   espressamente\nriconosciuto dalle stesse quale codice idoneo a svolgere  l\u0027attivita\u0027\ndi scuola nautica. \n    4.3.1. In punto di  rilevanza  della  questione  di  legittimita\u0027\ncostituzionale di cui si tratta, inoltre, va aggiunto che  la  stessa\ndeve  necessariamente  essere  circoscritta  alle   sole   previsioni\nnormative suscettibili di riverberarsi in negativo sulla legittimita\u0027\ndelle disposizioni regolamentari precipuamente gravate dalla societa\u0027\nricorrente, vale a dire gli articoli 4 e 20 del decreto  ministeriale\nn.  142/2023,  e  non  anche  sull\u0027intero  complesso  di   previsioni\nnormative introdotto dai Ministeri  resistenti  nell\u0027esercizio  della\npotesta\u0027 normativa delegata di cui si tratta. Infatti, dall\u0027eventuale\ndeclaratoria  di  incostituzionalita\u0027  di  previsioni  normative  non\ndirettamente  incidenti  sulle  specifiche  previsioni  regolamentari\ngravate nel presente giudizio non potrebbe consentire  alla  societa\u0027\nricorrente di  ritrarre  alcuna  utilita\u0027  giuridica,  donde  la  non\nrilevanza delle stesse ai  fini  della  delibazione  del  ricorso  in\nesame. \n    4.4. Il  Collegio  neppure  ritiene  che  sia  possibile  operare\nun\u0027interpretazione conforme alla Costituzione dell\u0027art. 23, comma  1,\ndel decreto  legislativo  n.  160/2020  e  dell\u0027art.  49-septies  del\ndecreto legislativo n. 171/2015, tentativo, questo, che ai fini della\nrimessione alla Corte costituzionale di una questione di legittimita\u0027\ncostituzionale  deve  essere  sempre  effettuato  e,  se  del   caso,\nragionevolmente e consapevolmente escluso (cfr. Corte costituzionale,\nsentenza n. 262/2015; in senso  conforme  sentenze  n.  202/2023,  n.\n139/2022, n. 11/2020, n. 189, n. 133 e n. 78/2019, n. 42/2017). \n    4.4.1. Infatti, se e\u0027  vero  che  «le  leggi  non  si  dichiarano\ncostituzionalmente   illegittime   perche\u0027   e\u0027    possibile    darne\ninterpretazioni incostituzionali [...],  ma  perche\u0027  e\u0027  impossibile\ndarne interpretazioni  costituzionali»  (cfr.  Corte  costituzionale,\nsentenza n. 356/1996),  nel  caso  di  specie,  la  sola,  possibile,\ninterpretazione   costituzionalmente   orientata   delle   previsioni\nnormative sospettate di incostituzionalita\u0027 risulterebbe  quella  che\nle considera del tutto prive di effettualita\u0027. \n    In particolare, l\u0027impossibilita\u0027  di  operare  un\u0027interpretazione\nconforme  alla  Costituzione  delle  predette  previsioni   normative\ndelegate discende dal loro chiaro tenore letterale, traguardato  alla\nluce delle  materie  e  dei  criteri  e  principi  direttivi  sanciti\ndall\u0027art. 1 della legge n. 167/2015. \n    In  proposito  e\u0027  sufficiente  evidenziare  che  il  legislatore\ndelegato, in forza di quanto previsto dall\u0027art. 1, commi  1,  lettera\nd), e 2, lettera l), della legge delega, era legittimato ad  operare,\nper cio\u0027 che  concerne  la  disciplina  dell\u0027attivita\u0027  delle  scuole\nnautiche, una revisione e integrazione  del  decreto  legislativo  n.\n171/2005  solo  relativamente  alla  determinazione   dei   requisiti\npsicofisici necessari per il conseguimento della patente nautica. \n    Diversamente da quanto previsto dalla legge delega, il  novellato\nart. 49-septies del decreto legislativo n.  171/2015,  al  comma  21,\nlettere c) e i), ha previsto che il Ministero delle infrastrutture  e\ndei trasporti, di concerto  con  i  Ministri  dell\u0027economia  e  delle\nfinanze, dell\u0027istruzione,  dello  sviluppo  economico,  adottasse  un\nregolamento  ministeriale  anche  con  il  fine  di  disciplinare   i\nrequisiti minimi di capacita\u0027  patrimoniale  delle  scuole  nautiche,\naltresi\u0027 imponendo l\u0027obbligo di adozione di un tariffario minimo. \n    Tali  previsioni  normative,  alle  quali  il   gravato   decreto\nministeriale n. 142/2023 ha dato concreta attuazione con gli articoli\n4 e 22, esulano dal perimetro oggettivo delineato dall\u0027art.  1  della\nlegge n. 167/2015 e, per  tale  ragione,  non  sono  suscettibili  di\nessere interpretate  in  maniera  conforme  alla  Costituzione  senza\nsnaturare completamente la portata dei principi e  criteri  direttivi\nsanciti dalla legge delega. \n    4.5. Il Collegio, inoltre, ritiene non  manifestamente  infondata\nla questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.  23,  comma  1,\ndel decreto  legislativo  n.  160/2020  e  dell\u0027art.  49-septies  del\ndecreto  legislativo  n.   171/2015,   prospettata   dalla   societa\u0027\nricorrente in relazione  agli  articoli  76  e  77,  comma  1,  della\nCostituzione e ritiene  altresi\u0027  sussistente  e  non  manifestamente\ninfondata  la  questione  di  legittimita\u0027  costituzionale  di   tali\nprevisioni normative per contrasto con quanto disposto dall\u0027art. 117,\ncomma 1, della Costituzione. \n    In   particolare,   il   Collegio   dubita   della   legittimita\u0027\ncostituzionale delle anzidette  disposizioni  normative  delegate  in\nquanto le stesse,  pur  introducendo  una  disciplina  inerente  alle\nmaterie comprese nel codice della nautica da diporto, si  pongono  in\ncontrasto con i principi e i criteri direttivi  sanciti  dalla  legge\ndelega, eccedendo ratione materiae il  mandato  legislativo  che  era\nstato conferito al Governo. \n    4.5.1. Piu\u0027 in dettaglio, per cio\u0027  che  concerne  la  disciplina\ndell\u0027attivita\u0027 delle scuole nautiche, il legislatore delegante si era\nlimitato a conferire al Governo una delega finalizzata ad operare una\nrevisione  del  codice  della  nautica  da  diporto  ai   soli   fini\ndell\u0027aggiornamento dei requisiti psicofisici per il  conseguimento  e\nil rinnovo delle patenti  nautiche,  nonche\u0027  della  revisione  delle\nprocedure di accertamento e certificazione di tali requisiti,  giusto\nquanto previsto dall\u0027art. 1, commi 1, lettera d), e  2,  lettera  l),\ndella legge n. 167/2015. \n    La legge delega, per converso, non aveva delegato  il  Governo  a\ninnovare  l\u0027ordinamento  mediante  l\u0027introduzione  nel  codice  della\nnautica da  diporto  di  ulteriori  previsioni  tese  a  disciplinare\naspetti di natura piu\u0027 marcatamente  economica  dell\u0027attivita\u0027  delle\nscuole nautiche, quali quelli  inerenti  ai  requisiti  di  capacita\u0027\npatrimoniale delle persone giuridiche  che  gestiscono  tali  scuole,\nnonche\u0027 quelli afferenti alla politica tariffaria  delle  prestazioni\nerogate nei confronti dell\u0027utenza finale. \n    4.5.2. Ad avvalorare il prospettato  contrasto  delle  previsioni\nnormative  sospettate  di  incostituzionalita\u0027  rispetto  al  mandato\nlegislativo  contenuto  nella  legge  n.  167/2015  milita  anche  la\nprevisione di cui all\u0027art. 1, comma 6, di tale legge, a  mente  della\nquale «Con uno o piu\u0027 decreti da  adottare  ai  sensi  dell\u0027art.  17,\ncomma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  il  Ministro  delle\ninfrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto   con   i   Ministri\ninteressati, modifica la disciplina prevista dal regolamento  di  cui\nal decreto del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  29\nluglio 2008, n. 146, al fine di assicurare piena  compatibilita\u0027  con\nle innovazioni introdotte nell\u0027esercizio della  delega  di  cui  alla\npresente legge». \n    Da cio\u0027 si  evince  che  il  Governo,  anche  con  riguardo  alla\nadozione di regolamenti ministeriali tesi ad incidere  sul  pregresso\ndecreto ministeriale n. 146/2008, avrebbe dovuto garantire la  «piena\ncompatibilita\u0027 con le  innovazioni  introdotte  nell\u0027esercizio  della\ndelega di cui alla presente legge». Di conseguenza, con  la  adozione\ndi  tali  regolamenti  ministeriali  non  sarebbe   stato   possibile\nintrodurre  disposizioni   finalizzate   a   comprimere   l\u0027autonomia\ntariffaria delle scuole nautiche, ne\u0027 a imporre  specifici  requisiti\ndi capacita\u0027 patrimoniale, trattandosi di ambiti materiali che  oltre\na non rientrare nel perimetro della legge delega, neppure risultavano\ndisciplinati dall\u0027art. 42 del decreto ministeriale  n.  146/2008,  il\nche fa emergere l\u0027assoluta  carenza  del  presupposto  normativo  che\nlegittimava il Governo ad apportare modifiche al  richiamato  decreto\nministeriale n. 146/2008. \n    4.5.3. Il Collegio, sulla scorta delle precedenti considerazioni,\nravvisa la non manifesta infondatezza del prospettato  contrasto  tra\nnorma delegata e norma delegante  per  inosservanza  dei  principi  e\ncriteri direttivi e/o per esorbitanza dall\u0027oggetto  della  delega  di\ncui alla legge n. 167/2015. \n    La sussistenza di un siffatto contrasto, invero,  si  risolve  in\nuna violazione indiretta degli articoli  76  e  77,  comma  1,  della\nCostituzione, integrando la tipica figura del  vizio  di  eccesso  di\ndelega, ravvisabile ogniqualvolta gli atti  legislativi  del  Governo\nmanchino di rispettare  i  limiti  del  potere  legislativo  delegato\nfissati dalla legge di delega. \n    L\u0027eccesso di delega, traducendosi in  un\u0027usurpazione  del  potere\nlegislativo del Parlamento  da  parte  del  Governo,  concretizza  la\nviolazione dei predetti  parametri  di  legittimita\u0027  costituzionale,\natteso che la costituzionalita\u0027 delle disposizioni normative delegate\nrisulta indefettibilmente condizionata dalla sua conformita\u0027  con  il\ncorpo normativo delegante e i principi e criteri  direttivi  in  esso\ncontenuti. \n    4.5.4. Giova, poi, evidenziare che secondo  l\u0027insegnamento  della\ngiurisprudenza costituzionale, il contenuto della legge delega e  dei\nprincipi e criteri direttivi in essa sanciti deve essere identificato\nalla luce del complessivo contesto normativo e  delle  finalita\u0027  che\nhanno condotto al conferimento della delega legislativa in favore del\nGoverno, tenendo conto che i principi posti dal legislatore delegante\ncostituiscono non  solo  la  base  e  il  limite  delle  disposizioni\nnormative delegate, ma  anche  gli  strumenti  per  l\u0027interpretazione\ndella loro portata. \n    Le  disposizioni  normative  delegate,  infatti,  devono   essere\ninterpretate, fintanto che sia possibile, conferendo alle  stesse  un\nsignificato compatibile con i principi fissati dalla legge delega,  i\nquali, a loro volta, devono essere interpretati avendo riguardo  alla\nratio della delega e al complessivo quadro  normativo  nel  quale  si\ninseriscono (cfr.  Corte  costituzionale,  sentenze  n.  10/2018,  n.\n250/2016, n. 59/2016, n.  229/2014,  n.  153/2014,  n.  184/2013,  n.\n272/2012, n. 75/2012,  n.  293/2010,  n.  230/2010,  n.  98/2008,  n.\n341/2007, n. 340/2007, n.  170/2007,  n.  54/2007,  n.  503/2000,  n.\n425/2000 e n. 15/1999; nonche\u0027 ordinanza n. 213/2005). \n    4.5.5. Nel caso di specie, dal dato testuale  e  dalle  finalita\u0027\nrinvenibili dalla legge delega,  alla  luce  del  complessivo  quadro\nnormativo di riferimento come innanzi ricostruito, l\u0027esercizio  della\ndelega legislativa da parte  del  Governo,  tenuto  anche  conto  del\nmargine di discrezionalita\u0027 ad esso attribuito, risulta eccedente  il\nperimetro delineato dalla legge n. 167/2015. \n    Invero, dalla  analisi  congiunta  dei  principi  e  dei  criteri\ndirettivi stabiliti dall\u0027art. 1, commi 1  e  2,  della  legge  delega\nemerge come non sia stata  conferita  alcuna  delega  al  Governo  in\nordine alla introduzione, all\u0027interno del  codice  della  nautica  da\ndiporto, di  una  disciplina  dell\u0027attivita\u0027  delle  scuole  nautiche\nfinalizzata ad imporre ai soggetti che la esercitano  sia  l\u0027adozione\ndi un tariffario minimo, sia il possesso di uno  specifico  requisito\ndi capacita\u0027 patrimoniale. \n    La  pregressa  disciplina  delle  scuole  nautiche,  invero,  non\ndettava alcuna previsione in tal senso, sicche\u0027  in  assenza  di  uno\nspecifico mandato legislativo, il Governo  non  poteva  autonomamente\nintrodurre previsioni di tal guisa nei termini previsti dal novellato\nart. 49-septies, comma 21, del decreto legislativo n.  171/2005.  Sul\npunto,   peraltro,   vale   evidenziare   che   la   legislazione   e\nregolamentazione vigenti disciplinano in maniera puntuale i requisiti\ndi capacita\u0027 patrimoniale solo con  riferimento  al  distinto  ambito\ndelle autoscuole (cfr. il decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 317\ne i successivi decreti ministeriali fino al decreto  ministeriale  12\nmarzo  2015,  n.  46),  sicche\u0027  neppure  appare  ipotizzabile,  come\nsostenuto  dalle   amministrazioni   ministeriali   resistenti,   che\nl\u0027intervento  normativo   sospettato   di   incostituzionalita\u0027   sia\ngiustificabile per esigenze di  riordino  o  per  risolvere  casi  di\nantinomia, che peraltro non appaiono sussistere,  stante  la  diversa\ncollocazione degli atti normativi  e  regolamentari  che  vengono  in\nrilievo  nella  presente   controversia   all\u0027interno   del   sistema\nordinamentale delle fonti del diritto. \n    4.5.6.  Ad  avviso  del  Collegio,  per  cio\u0027  che  concerne   la\nprevisione  dell\u0027obbligo  di  adozione  di  un   tariffario   minimo,\npotenzialmente  incidente  sulle   dinamiche   concorrenziali   degli\noperatori economici che svolgono l\u0027attivita\u0027 di scuola nautica,  vale\npoi aggiungere che il fatto che un tale obbligo sia stato  introdotto\ndal legislatore delegato non solo eccedendo  i  limiti  della  delega\nlegislativa, ma  anche  senza  il  previo  svolgimento  del  test  di\nproporzionalita\u0027 previsto dall\u0027art. 15 della direttiva servizi -  non\nessendovi alcun indice normativo dal quale possa  desumersi  che  una\nsiffatta valutazione  sia  stata  svolta  -  aggrava  il  deficit  di\ncostituzionalita\u0027 dell\u0027art. 23, comma 1, del decreto  legislativo  n.\n160/2020 e dell\u0027art. 49-septies, comma 21, del decreto legislativo n.\n171/2005, dando la stura a un possibile contrasto di tali  previsioni\nnormative anche rispetto a quanto previsto dall\u0027art.  117,  comma  1,\ndella Costituzione. Di conseguenza, anche tale possibile  profilo  di\nincostituzionalita\u0027 merita di essere rimesso al  vaglio  della  Corte\ncostituzionale. \n    4.5.7. A tal proposito, giova aggiungere che  nella  controversia\nin esame, al lume delle censure articolate dalla societa\u0027  ricorrente\ncon il primo motivo di ricorso e del fatto che la stessa  ha  chiesto\nanche  che  la  presente   controversia   fosse   rinviata   in   via\npregiudiziale alla Corte di giustizia della Corte europea in  ragione\ndell\u0027asserito contrasto  delle  previsioni  del  gravato  regolamento\nministeriale con l\u0027art. 15 della direttiva servizi, viene in  rilievo\nuna situazione di doppia pregiudizialita\u0027. \n    Ad  avviso  del  Collegio,  nel  caso  di  specie  una   siffatta\nsituazione deve essere risolta accordando priorita\u0027  alla  rimessione\ndella   questione   di   legittimita\u0027   costituzionale   alla   Corte\ncostituzionale per due ordini di ragioni. \n    In primo luogo, a mente dell\u0027art. 267, par. 2, TFUE, agli  organi\ngiurisdizionali degli Stati membri dell\u0027Unione europea che non  siano\norgani giurisdizionali di  ultima  istanza,  e\u0027  attribuita  la  mera\nfacolta\u0027, e non l\u0027obbligo, di operare il rinvio pregiudiziale dinanzi\nalla Corte  di  giustizia  dell\u0027Unione  europea,  tanto  per  ragioni\ninterpretative, quanto di validita\u0027. \n    In secondo luogo, e con carattere dirimente, nella fattispecie in\nesame la questione di  legittimita\u0027  costituzionale  delle  anzidette\nprevisioni normative delegate assume carattere di priorita\u0027 dal punto\ndi vista logico-giuridico, in quanto venendo in rilievo  una  ipotesi\ndi possibile eccesso di delega legislativa, laddove la  stessa  venga\neffettivamente accertata  dalla  Corte  costituzionale  cio\u0027  farebbe\nradicalmente venire meno la rilevanza della questione  relativa  alla\nviolazione dei principi  di  proporzionalita\u0027  e  necessita\u0027  sanciti\ndall\u0027art. 15 della direttiva servizi. \n    Infatti,  laddove  fosse  accertato  l\u0027eccesso  di   delega,   le\nprevisioni degli articoli 4 e 22 del gravato regolamento ministeriale\nrisulterebbero  illegittime,  non  essendo  i  Ministeri   resistenti\nlegittimati ad introdurre  gli  obblighi  contestati  dalla  societa\u0027\nricorrente; cio\u0027, pertanto, renderebbe del tutto priva di rilievo  la\nquestione inerente all\u0027eventuale  proporzionalita\u0027  e  necessita\u0027  di\ntali obblighi sulla  scorta  dei  dettami  del  diritto  eurounitario\nderivato, trattandosi di obblighi  che  i  Ministeri  resistenti  non\nerano legittimati  a  imporre  a  carico  dei  gestori  delle  scuole\nnautiche. \n    4.6. Il Collegio, per converso, ritiene  che  sia  manifestamente\ninfondata  la  questione  di  legittimita\u0027  costituzionale   relativa\nall\u0027art. 23,  comma  1,  del  decreto  legislativo  n.  160/2020  per\nviolazione delle prescrizioni temporali  che  presiedono  l\u0027esercizio\ndella delega legislativa di cui si tratta. \n    4.6.1. In proposito, sulla scorta di quanto evidenziato  in  sede\ndi  ricostruzione  del  quadro  normativo  rilevante  ai  fini  della\npresente controversia,  e\u0027  necessario  considerare  che  il  decreto\nlegislativo n. 160/2020  costituisce,  a  mente  di  quanto  previsto\ndall\u0027art. 1, comma 5, della legge delega,  un  decreto  correttivo  e\nintegrativo dei decreti legislativi di cui al comma 1 della  medesima\nlegge delega  (quindi,  nella  specie,  del  decreto  legislativo  n.\n229/2017). \n    La stessa legge delega, con precipuo riferimento a  tali  decreti\nlegislativi correttivi e integrativi, aveva previsto che  gli  stessi\nfossero adottati entro il termine di trenta  mesi  dalla  entrata  in\nvigore dei «primi» decreti legislativi delegati  (art.  1,  comma  5,\ndella legge n. 167/2015). \n    Orbene, atteso che il decreto legislativo n. 229/2017 e\u0027  entrato\nin vigore il 13 febbraio 2018 e\u0027 da tale data  che  va  computato  il\ntermine di trenta mesi previsto dall\u0027art. 1,  comma  5,  della  legge\ndelega. \n    Prima che  detto  termine  di  trenta  mesi  giungesse  alla  sua\nnaturale scadenza, tuttavia, e\u0027 intervenuto l\u0027art. 1, comma 3,  della\nlegge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione, con  modificazioni,  del\ndecreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con il quale e\u0027  stato  stabilito\nche «In  considerazione  dello  stato  di  emergenza  sul  territorio\nnazionale [...] i termini per l\u0027adozione di decreti  legislativi  con\nscadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che  non  siano\nscaduti alla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono\nprorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di  ciascuno\ndi essi. I decreti legislativi  di  cui  al  primo  periodo,  il  cui\ntermine di adozione sia scaduto alla data di entrata in vigore  della\npresente legge, possono essere adottati entro tre mesi dalla data  di\nentrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei  principi  e\ncriteri direttivi e delle procedure previsti dalle  rispettive  leggi\ndi delega». \n    Dunque, considerato che alla data del 30 aprile 2020  il  termine\ndi trenta mesi previsto dall\u0027art. 1, comma 5, della legge delega  non\nera ancora scaduto, non puo\u0027 essere messo in dubbio  che  il  decreto\nlegislativo 12 novembre 2020, n. 160 sia stato adottato nel  rispetto\ndei limiti temporali previsti  dal  legislatore  delegante,  trovando\npiena applicazione nella fattispecie in  esame  la  proroga  disposta\ndall\u0027art. 1, comma 3, della legge n. 27/2020. \n    Da  cio\u0027,  quindi,  consegue  la  manifesta  infondatezza   della\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale  della  suddetta  previsione\nnormativa, non risultando violati i limiti temporali per  l\u0027esercizio\ndella delega  legislativa  nella  misura  contestata  dalla  societa\u0027\nricorrente. \nV. Conclusioni. \n    5. Per tutti i motivi sopra richiamati - ritenuta rilevante e non\nmanifestamente infondata la questione di legittimita\u0027  costituzionale\nillustrata  in  parte  motiva  e   constatata   l\u0027impossibilita\u0027   di\nun\u0027interpretazione costituzionalmente adeguata dell\u0027art. 23, comma 1,\ndel decreto legislativo n. 160/2020 e dell\u0027art. 49-septies, comma 21,\nlettere c) e  i),  del  decreto  legislativo  n.  171/2005  -  questo\nTribunale  solleva  la  questione  di   legittimita\u0027   costituzionale\ndell\u0027art.  23,  comma  1,  del  decreto  legislativo  n.  160/2020  e\ndell\u0027art.  49-septies,  comma  21,  lettera  c)  e  i),  del  decreto\nlegislativo n. 171/2005, per violazione degli articoli 76, 77,  comma\n1, e 117, comma 1, della Costituzione. \n    5.1. Ai sensi dell\u0027art. 23, comma 2, della legge 11  marzo  1953,\nn.  87,  il  presente  giudizio  e\u0027  sospeso  fino  alla  definizione\ndell\u0027incidente di costituzionalita\u0027. \n    5.2. Ai sensi dell\u0027art. 23, commi 4 e 5,  della  legge  11  marzo\n1953, n. 87,  la  presente  ordinanza  sara\u0027  comunicata  alle  parti\ncostituite, notificata al Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e\ncomunicata anche al Presidente  del  Senato  della  Repubblica  e  al\nPresidente della Camera dei deputati. \n    5.3. Ogni ulteriore statuizione in rito, in merito  e  in  ordine\nalle spese resta riservata alla decisione definitiva. \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    Il Tribunale  amministrativo  regionale  per  il  Lazio  (Sezione\nterza) non definitivamente  pronunciando  sul  ricorso  in  epigrafe,\nvisti  l\u0027art.  134  della  Costituzione,   l\u0027art.   1   della   legge\ncostituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l\u0027art. 23 della legge 11 marzo\n1953, n. 87: \n        a) dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata  la\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 23, comma  1,  del\ndecreto legislativo n. 160/2020 e  dell\u0027art.  49-septies,  comma  21,\nlettere c) e i), del decreto legislativo n.  171/2005,  in  relazione\nagli articoli 76, 77, comma 1, e 117, comma  1,  della  Costituzione,\nnei termini esposti in motivazione; \n        b) dispone la sospensione del presente giudizio e  ordina  la\nimmediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. \n    Ordina che a cura della  segreteria  della  sezione  la  presente\nordinanza sia notificata alle parti in  causa  e  al  Presidente  del\nConsiglio dei ministri, nonche\u0027 comunicata ai Presidenti della Camera\ndei deputati e del Senato della Repubblica. \n    Riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore  statuizione  in\nrito, nel merito e in ordine alle spese. \n    Cosi\u0027 deciso in Roma nella Camera  di  consiglio  del  giorno  18\ngiugno 2025 con l\u0027intervento dei magistrati: \n        Elena Stanizzi, Presidente \n        Giovanna Vigliotti, primo referendario \n        Luca Biffaro, referendario, estensore \n \n                       Il Presidente: Stanizzi \n \n \n                                                 L\u0027estensore: Biffaro","elencoNorme":[{"id":"63880","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto 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