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Lazio","localita_autorita":"","data_deposito":"23/10/2025","data_emissione":"","data_gazzetta":"26/11/2025","numero_gazzetta":"48","anno_decisione":"","numero_decisione":"","data_seduta":"","descrizione_fissazione":"","stato_fissazione":"","relatore":"","oggetto_lungo":"\u003cp\u003eImpresa – Navigazione – Scuole nautiche – Esercizio dell\u0027attività di scuola nautica nella forma dell\u0027impresa o del consorzio di imprese – Presentazione alle province, alle città metropolitane e alle Province autonome di Trento e di Bolzano della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l’esercizio di una scuola nautica – Previsione che nel caso di ulteriori sedi per l\u0027esercizio di tale attività, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso dei requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per la sola sede centrale – Previsione che la SCIA può essere presentata da soggetti che dispongono, tra l’altro, di adeguata capacità patrimoniale o di polizza fideiussoria – Previsione che con decreto interministeriale, adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinati, tra l’altro, i requisiti di idoneità, i requisiti minimi di capacità patrimoniale e il tariffario minimo – Denunciate disposizioni normative delegate che introducono ulteriori previsioni dirette a disciplinare aspetti economici dell’attività delle scuole nautiche, vale a dire quelli inerenti ai requisiti di capacità patrimoniale delle persone giuridiche che gestiscono tali scuole o quelli afferenti alla politica tariffaria delle prestazioni erogate nei confronti dell’utenza finale – Contrasto con i principi e criteri direttivi della legge delega, per eccesso dal mandato legislativo conferito al Governo – Adozione di un tariffario minimo, potenzialmente incidente sulle dinamiche concorrenziali degli operatori economici che svolgono attività di scuola nautica, introdotto in contrasto con i principi di proporzionalità e necessità di cui all’art. 15 della direttiva servizi – Violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario.\u003c/p\u003e","prima_parte":"Altura Società Sportiva Dilettantistica srl","prima_controparte":"Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Istruzione e del Merito ed altri 2","altre_parti":"","testo_atto":"N. 225 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 ottobre 2025\n\r\nOrdinanza del 23 ottobre 2025 del Tribunale amministrativo regionale\nper il Lazio sul ricorso proposto da Altura societa\u0027 sportiva\ndilettantistica srl contro Ministero delle infrastrutture e dei\ntrasporti e altri . \n \nImpresa - Navigazione - Scuole nautiche - Esercizio dell\u0027attivita\u0027 di\n scuola nautica nella forma dell\u0027impresa o del consorzio di imprese\n - Presentazione alle province, alle citta\u0027 metropolitane e alle\n Province autonome di Trento e di Bolzano della segnalazione\n certificata di inizio attivita\u0027 (SCIA) per l\u0027esercizio di una\n scuola nautica - Previsione che nel caso di ulteriori sedi per\n l\u0027esercizio di tale attivita\u0027, per ciascuna deve essere dimostrato\n il possesso dei requisiti prescritti, ad eccezione della capacita\u0027\n finanziaria che deve essere dimostrata per la sola sede centrale -\n Previsione che la SCIA puo\u0027 essere presentata da soggetti che\n dispongono, tra l\u0027altro, di adeguata capacita\u0027 patrimoniale o di\n polizza fideiussoria - Previsione che con decreto\n interministeriale, adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei\n trasporti, sono disciplinati, tra l\u0027altro, i requisiti di\n idoneita\u0027, i requisiti minimi di capacita\u0027 patrimoniale e il\n tariffario minimo. \n- Decreto legislativo 12 novembre 2020, n. 160 (Disposizioni\n integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n.\n 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo\n 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed\n attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell\u0027articolo 6\n della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell\u0027articolo 1,\n comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167), art. 23, comma 1;\n decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da\n diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma\n dell\u0027articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172), art.\n 49-septies, comma 21, lettere c) e i). \n\n\r\n(GU n. 48 del 26-11-2025)\n\r\n \n IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO \n \n \n Sezione terza \n \n Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di\nregistro generale 16584 del 2023, proposto da Altura societa\u0027\nsportiva dilettantistica s.r.l., in persona del legale rappresentante\npro tempore, rappresentata e difesa dall\u0027avvocato Antonino Galletti,\ncon domicilio digitale come da pec da registri di giustizia e\ndomicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Francesco Denza n.\n3; \n contro Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero\ndell\u0027economia e delle finanze, Ministero dell\u0027istruzione e del merito\ne Ministero delle imprese e del made in Italy, in persona dei\nrispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi\ndall\u0027Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma,\nvia dei Portoghesi n. 12; \n e con l\u0027intervento di ad opponendum Conf.A.R.C.A. -\nConfederazione autoscuole riunite e consulenti automobilistici, in\npersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa\ndall\u0027avvocato Enrico Murmura, con domicilio digitale come da pec da\nregistri di giustizia; \n per l\u0027annullamento previa disapplicazione delle disposizioni\nnormative interne incompatibili con il diritto eurounitario ovvero\nrinvio pregiudiziale ai fini della dichiarazione di\nincostituzionalita\u0027 delle disposizioni in contrasto con la\nCostituzione: \n del decreto ministeriale 30 agosto 2023, n. 142, pubblicato\nnella Gazzetta Ufficiale il 16 ottobre 2023, adottato dai Ministeri\nresistenti, in particolare, nella parte in cui, all\u0027art. 20, prevede\nche le scuole nautiche debbano presentare un tariffario che rispetti\ngli importi minimi indicati nell\u0027allegato III dello stesso\nregolamento, nonche\u0027 nella parte in cui, all\u0027art. 4, prevede che, ai\nfini dell\u0027esercizio dell\u0027attivita\u0027, le scuole nautiche siano tenute a\ndimostrare una capacita\u0027 patrimoniale non inferiore a 50.000 euro; \n nonche\u0027 di ogni altro atto e/o provvedimento ulteriore,\nantecedente, successivo, connesso e lesivo degli interessi della\nricorrente. \n Visti il ricorso e i relativi allegati; \n Visti tutti gli atti della causa; \n Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle\ninfrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell\u0027economia e delle\nfinanze, del Ministero dell\u0027istruzione e del merito e del Ministero\ndelle imprese e del made in Italy; \n Relatore nell\u0027udienza pubblica del giorno 18 giugno 2025 il dott.\nLuca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel\nverbale. \nI. I fatti che hanno condotto alla proposizione del ricorso in esame\ne i provvedimenti impugnati. \n 1. La ricorrente Altura societa\u0027 sportiva dilettantistica s.r.l.\n(«Altura») ha esposto di essere una societa\u0027 esercente attivita\u0027\nsportive di tipo dilettantistico connesse alla disciplina della vela\ne della nautica in generale e di svolgere, ai sensi dell\u0027art. 4 del\nproprio statuto, anche attivita\u0027 didattica per l\u0027avvio,\nl\u0027aggiornamento e il perfezionamento delle discipline nautiche,\nnonche\u0027 attivita\u0027 di scuola nautica per il conseguimento della\nrelativa patente, essendo all\u0027uopo debitamente autorizzata con\nprovvedimento rilasciato dalla Provincia di Roma prot. n. 16325 del 5\nfebbraio 2008. \n 1.1. Altura, con riferimento all\u0027attivita\u0027 di scuola nautica, ha\nevidenziato di aver sempre praticato nei confronti degli iscritti ai\ncorsi da essa organizzati, fino dell\u0027adozione del decreto\nministeriale 30 agosto 2023, n. 142, tariffe liberamente determinate. \n 1.2. In data 30 agosto 2023, il Ministero delle infrastrutture e\ndei trasporti, di concerto con il Ministero dell\u0027economia e delle\nfinanze, il Ministero dell\u0027istruzione e del merito e il Ministero\ndelle imprese e del made in Italy, ha adottato il decreto\nministeriale n. 142 «Regolamento recante la disciplina delle scuole\nnautiche», successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della\nRepubblica italiana - Serie generale - n. 242 del 16 ottobre 2023. \n 1.2. Per quel che rileva ai fini del presente giudizio: \n con l\u0027art. 4 di tale regolamento ministeriale, rubricato\n«Requisiti minimi di capacita\u0027 patrimoniale o finanziaria», e\u0027 stato\ndisposto che: «1. Ai fini dell\u0027esercizio dell\u0027attivita\u0027, la scuola\nnautica e\u0027 tenuta a dimostrare una capacita\u0027 patrimoniale non\ninferiore a 50.000 euro tramite la presentazione di un\u0027attestazione\nrilasciata da un revisore legale, iscritto nel registro dei revisori\nlegali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. \n 2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, la scuola\nnautica puo\u0027 dimostrare una capacita\u0027 finanziaria non inferiore a\n50.000 euro tramite la presentazione di un\u0027attestazione di\naffidamento rilasciata da aziende o istituti di credito ovvero\nsocieta\u0027 finanziarie ai sensi dell\u0027art. 106 del decreto legislativo\n1° settembre 1993, n. 385, utilizzando il modello in allegato I, che\ncostituisce parte integrante del presente regolamento. \n 3. I requisiti di cui al presente articolo non si applicano\nagli istituti tecnici di cui all\u0027art. 49-septies, comma 9, del\ncodice, in quanto amministrazioni pubbliche»; \n con l\u0027art. 20 di tale regolamento ministeriale, rubricato\n«Tariffario», e\u0027 stato previsto quanto segue: «1. La scuola nautica\npresenta il tariffario all\u0027amministrazione competente per territorio\nai fini dell\u0027apposizione del visto. Analoga procedura deve essere\nseguita in caso di modifiche del tariffario. \n 2. Il tariffario deve rispettare gli importi minimi\nindicati nell\u0027allegato III, che costituisce parte integrante del\npresente regolamento. Con decreto del Ministero delle infrastrutture\ne dei trasporti si puo\u0027 procedere ad aggiornare le tariffe di cui\nall\u0027allegato III. \n 3. Il tariffario deve indicare: \na) in relazione ad ogni tipologia di patente nautica, il\ncorrispettivo complessivo richiesto per ciascun corso, comprensivo\ndelle lezioni di teoria e di pratica; \nb) per ciascun corso, il numero delle lezioni di teoria, il numero\ndelle esercitazioni a motore ed eventualmente a vela comprese nel\ncorrispettivo e la durata delle lezioni; \nc) i servizi e le prestazioni compresi nel corrispettivo dovuto alla\nscuola nautica; \nd) eventuali oneri aggiuntivi non ricompresi nel corrispettivo. \n 4. Le amministrazioni competenti, d\u0027intesa con il Ministero\ndelle infrastrutture e dei trasporti, adottano un modello di\ntariffario che le scuole nautiche sono tenute ad utilizzare»; \n con l\u0027art. 22 di tale regolamento ministeriale, rubricato\n«Regime transitorio», e\u0027 stato disposto che: «1. Le scuole nautiche e\ni consorzi gia\u0027 in esercizio adeguano lo svolgimento della propria\nattivita\u0027 alla disciplina di cui all\u0027art. 49-septies del codice e al\npresente regolamento, entro due anni dalla data di entrata in vigore\ndel presente regolamento ovvero, se antecedente, entro la data di\npresentazione della prima SCIA di variazione. Con riferimento alle\nunita\u0027 da diporto, l\u0027adeguamento e\u0027 conforme a quanto previsto dal\ndecreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita\u0027\nsostenibili 10 agosto 2021, recante adozione dei programmi di esame\nper il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B e C e\nmodalita\u0027 di svolgimento delle prove, pubblicato nella Gazzetta\nUfficiale della Repubblica italiana n. 232 del 28 settembre 2021. \n 2. Trascorso il periodo di cui al comma 1 senza che le\nscuole nautiche e i consorzi si siano adeguati alle disposizioni del\npresente regolamento, l\u0027amministrazione competente invia ai soggetti\ninteressati una diffida ad adempiere entro l\u0027ulteriore termine di due\nmesi, trascorso il quale adotta il provvedimento di interdizione\ndall\u0027esercizio dell\u0027attivita\u0027. \n 3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei\ntrasporti sono definiti i dati che le amministrazioni competenti\ntrasmettono, entro il 31 gennaio e con riferimento all\u0027annualita\u0027\nprecedente, al medesimo Ministero». \nII. I motivi di ricorso articolati avverso il regolamento\nministeriale impugnato e lo svolgimento del giudizio dinanzi al\nTribunale amministrativo regionale per il Lazio. \n 2. Altura, ritenendo che le previsioni dettate dagli articoli 4,\n20 e 22 del decreto ministeriale n. 142/2023 siano illegittime, con\nla proposizione del ricorso in esame, affidato a due distinti motivi,\nha impugnato tale regolamento ministeriale, chiedendone\nl\u0027annullamento, previa disapplicazione per contrasto con il diritto\neurounitario ovvero previa rimessione alla Corte costituzionale della\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 49-septies del\ndecreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dell\u0027art. 34 del decreto\nlegislativo 3 novembre 2017, n. 229 e dell\u0027art. 23 del decreto\nlegislativo 12 novembre 2020, n. 160, per violazione degli articoli\n76 e 77 della Costituzione. \n 2.1. La societa\u0027 ricorrente, con il primo motivo di ricorso, ha\nlamentato l\u0027illegittimita\u0027 del gravato decreto ministeriale per\n«Violazione dell\u0027art. 15 della direttiva 2006/123/CE. Violazione dei\nprincipi di proporzionalita\u0027 concorrenziale. Violazione del principio\ndi necessita\u0027. Violazione dei principi di proporzionalita\u0027,\nragionevolezza e logicita\u0027. Violazione e falsa applicazione degli\narticoli 41 e 97 della Costituzione. Illegittimita\u0027 propria e\nderivata». \n Con tale mezzo di gravame e\u0027 stato dedotto che la previsione con\nla quale l\u0027impugnato regolamento ministeriale ha imposto, a carico\ndelle scuole nautiche, l\u0027adozione di un tariffario minimo, si\nporrebbe in contrasto con i principi di necessita\u0027 e proporzionalita\u0027\ndi matrice eurounitaria, che l\u0027art. 15, par. 3, lettere b) e c),\ndella direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno\n(«direttiva servizi») eleva a condizioni di legittimita\u0027 per\nl\u0027introduzione di requisiti non discriminatori per l\u0027accesso o\nl\u0027esercizio di una attivita\u0027 di servizi, giusto quanto previsto dal\nparagrafo 2 del medesimo art. 15. Tali previsioni normative\neurounitarie, secondo la prospettazione della societa\u0027 ricorrente,\nrisulterebbero pienamente applicabili al caso di specie, essendo\nl\u0027attivita\u0027 delle scuole nautiche prodromica rispetto a quella di\ntrasporto, esclusa, per converso, dall\u0027ambito di applicazione\noggettivo della direttiva servizi, giusto quanto previsto dal suo\nart. 2, par. 2, lettera d). \n Piu\u0027 in dettaglio, l\u0027imposizione dell\u0027obbligo di adottare un\ntariffario minimo non sarebbe suscettibile di essere giustificata\nsulla scorta di ragioni correlate alla sussistenza di un motivo di\ninteresse generale. Di conseguenza, risulterebbe non soddisfatta la\ncondizione legittimante prevista dall\u0027art. 15, par. 3, lettera b),\ndella direttiva servizi in relazione al paragrafo 2, lettera g), di\ntale previsione di diritto eurounitario derivato. \n Ad avviso della societa\u0027 ricorrente, inoltre, risulterebbe\nviolato anche il principio di proporzionalita\u0027 «concorrenziale»,\npoiche\u0027 l\u0027imposizione di un siffatto obbligo tariffario non\nrisulterebbe idonea a garantire la realizzazione dell\u0027obiettivo della\nmigliore formazione dei soggetti che frequentano i corsi di\npreparazione organizzati dalle scuole nautiche per conseguire la\nrelativa patente. Il livello tariffario imposto con il gravato\nregolamento ministeriale, infatti, sarebbe tale da inficiare la\ncapacita\u0027 concorrenziale delle scuole nautiche, riverberandosi in\nnegativo anche sulla qualita\u0027 dei servizi offerti ai consumatori.\nPertanto, risulterebbe del pari non soddisfatta la condizione\nlegittimante prevista dall\u0027art. 15, par. 3, lettera c), della\ndirettiva servizi sempre in relazione al paragrafo 2, lettera g),\ndella stessa. \n L\u0027amministrazione ministeriale, quindi, avrebbe dovuto\ndisapplicare l\u0027art. 49-septies, comma 21, lettera i), del decreto\nlegislativo 18 luglio 2005, n. 171, nella parte in cui, in seguito\nalle modifiche apportate dall\u0027art. 23 del decreto legislativo n.\n160/2020, ha imposto, a carico delle scuole nautiche, l\u0027adozione di\nun tariffario minimo e non, invece, darvi attuazione con le\nprevisioni dettate dall\u0027art. 22 del gravato decreto ministeriale n.\n142/2023. \n Secondo la prospettazione della societa\u0027 ricorrente, anche la\nprevisione contenuta nell\u0027art. 4 del gravato regolamento\nministeriale, con la quale e\u0027 stato imposto ai soggetti che\ngestiscono le scuole nautiche di possedere un determinato ammontare\ndi capitale sociale (pari a euro 50.000,00), si porrebbe in contrasto\ncon i principi sanciti dall\u0027art. 15 della direttiva servizi. \n L\u0027imposizione di un tale requisito patrimoniale, invero, non\nrisulterebbe funzionale al conseguimento di alcun obiettivo\nrientrante tra quelli perseguibili dalle scuole nautiche, sia sul\nversante didattico, per cio\u0027 che concerne la preparazione dei\ncorsisti, sia sul versante della solvibilita\u0027 economica delle persone\ngiuridiche che gestiscono le scuole medesime. \n 2.2. Con il secondo motivo di ricorso e\u0027 stata invece contestata\nla legittimita\u0027 del gravato decreto ministeriale n. 142/2023 in via\nderivata dalla asserita illegittimita\u0027 costituzionale del novellato\nart. 49-septies del decreto legislativo n. 171/2005, cosi\u0027 come\nmodificato dall\u0027art. 23 del decreto legislativo n. 160/2020, per\ncontrasto con gli articoli 76 e 77 della Costituzione. \n In primo luogo, e\u0027 stata dedotta la violazione del termine per\nl\u0027esercizio della delega legislativa, fissato in trenta mesi\ndall\u0027art. 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167 (legge\ndelega per la riforma del codice della nautica da diporto), ritenendo\nche il decreto legislativo n. 160/2020 sia stato adottato\nsuccessivamente alla scadenza del termine previsto dalla legge delega\n(il cui dies a quo era stato individuato nella data di entrata in\nvigore dei decreti di cui al comma 1 del medesimo art. 1 della legge\nn. 167/2015). \n In secondo luogo, secondo la tesi della societa\u0027 ricorrente,\nl\u0027imposizione a carico delle scuole nautiche dell\u0027obbligo di adottare\nun tariffario minimo, previsto dall\u0027art. 22 del gravato regolamento\nministeriale in attuazione di quanto stabilito dal novellato art.\n49-septies, comma 21, lettera i), del decreto legislativo n.\n171/2005, risulterebbe costituzionalmente illegittima per eccesso di\ndelega, in quanto l\u0027art. 1, comma 1, della legge n. 167/2015 non\navrebbe conferito al Governo alcuna mandato legislativo in tal senso. \n Risulterebbero, del pari, costituzionalmente illegittime tutte le\nprevisioni dettate dal decreto legislativo n. 229/2017, dal decreto\nlegislativo n. 160/2020, ivi incluse quelle con le quali e\u0027 stato\nmodificato l\u0027art. 49-septies del decreto legislativo n. 171/2005 al\nfine di introdurre una nuova disciplina dell\u0027attivita\u0027 delle scuole\nnautiche, anche per cio\u0027 che concerne il conseguimento della patente\nnautica, trattandosi di materie non rientranti tra quelle delegate al\nGoverno con la legge n. 167/2015. \n 2.3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il\nMinistero dell\u0027economia e delle finanze, il Ministero dell\u0027istruzione\ne del merito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, in\ndata 29 gennaio 2024, si sono costituiti in giudizio per resistere al\npresente ricorso. \n 2.4. Le amministrazioni ministeriali resistenti, con memoria\ndepositata in data 16 maggio 2025, hanno eccepito l\u0027infondatezza del\ngravame e l\u0027inammissibilita\u0027 della questione di legittimita\u0027\ncostituzionale riferita al gravato regolamento ministeriale, non\ntrattandosi di un atto avente forza di legge, giusto quanto previsto\ndall\u0027art. 134 della Costituzione. \n 2.4.1. Per cio\u0027 che concerne il primo motivo di ricorso, le\ncensure in esso articolate sarebbero destituite di fondamento\ninnanzitutto perche\u0027 il Consiglio di Stato, pronunciandosi sullo\nschema del gravato regolamento con il parere n. 1350 del 4 ottobre\n2022, non ha ravvisato la sussistenza di alcuno dei vizi di\nlegittimita\u0027 prospettati dalla societa\u0027 ricorrente. \n Oltretutto, la previsione che obbliga le scuole nautiche a\ndimostrare il possesso di una disponibilita\u0027 patrimoniale o\nfinanziaria pari a euro 50.000,00 risulterebbe giustificata dal fatto\nche tali soggetti affrontano un rischio d\u0027impresa classificato\ndall\u0027ISTAT come medio. Militerebbe, poi, nel senso della legittimita\u0027\ndella previsione dettata dall\u0027art. 4 del gravato regolamento\nministeriale, anche il fatto che il medesimo valore economico sarebbe\nstato previsto per la dimostrazione della capacita\u0027 finanziaria delle\nautoscuole. \n In proposito, le amministrazioni resistenti hanno anche\nevidenziato che il contestato art. 4 del decreto ministeriale n.\n142/2023 fa unicamente riferimento alla capacita\u0027 patrimoniale, non\nimponendo il possesso di un capitale sociale di ammontare pari ad\neuro 50.000,00, come asserito dalla societa\u0027 ricorrente. Infatti, la\ngravata previsione regolamentare prevede, in alternativa,\nl\u0027attestazione della capacita\u0027 finanziaria tramite la presentazione\ndi un\u0027attestazione di affidamento rilasciata da aziende o istituti di\ncredito ovvero societa\u0027 finanziarie ai sensi dell\u0027art. 106 del\ndecreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. \n Per tale ragione, l\u0027obbligo in questione supererebbe il test di\nproporzionalita\u0027, risultando, del pari non discriminatorio (in quanto\napplicabile indistintamente a tutte le scuole nautiche) e necessario\n(atteso che la richiesta di una determinata capacita\u0027 patrimoniale\nrisulta giustificata dalla esigenza di garantire che le scuole\nnautiche dispongano delle risorse finanziarie adeguate per fornire,\nnell\u0027interesse generale, una formazione sicura e di qualita\u0027 ai\nsoggetti che intendono conseguire la patente nautica). \n 2.4.2. Il secondo motivo di ricorso, oltre ad essere\ninammissibile risulterebbe comunque infondato con riferimento ad\nentrambi i profili di censura articolati dalla societa\u0027 ricorrente. \n In primo luogo, il decreto legislativo n. 160/2020 non sarebbe\nstato adottato oltre il termine di trenta mesi previsto dalla legge\ndelega, tenuto conto delle proroghe disposte dalla normativa\nemergenziale adottata per contrastare l\u0027emergenza pandemica dovuta\nalla diffusione del virus SARS-CoV-2 (art. 1, comma 3, della legge 24\naprile 2020, n. 27, di conversione, con modificazioni, del\ndecreto-legge 17 marzo 2020, n. 18). \n In secondo luogo, le previsioni del decreto legislativo n.\n160/2020, alle quali i Ministeri resistenti hanno dato attuazione con\nil gravato regolamento ministeriale, non risulterebbero\ncostituzionalmente illegittime in quanto conformi ai principi e\ncriteri direttivi fissati con la legge n. 167/2015. \n In particolare, in seguito all\u0027abrogazione dell\u0027art. 42 del\ndecreto ministeriale n. 146/2008, recante la disciplina delle scuole\nnautiche, per effetto di quanto previsto dall\u0027art. 59, comma 7,\nlettera b), del decreto legislativo n. 229/2017, l\u0027art. 23, comma 1,\ndel decreto legislativo n. 160/2020 ha previsto, con le modifiche\napportate all\u0027art. 49-septies del decreto legislativo n. 171/2005,\nl\u0027adozione di uno specifico regolamento ministeriale per disciplinare\nla materia delle scuole nautiche e dei centri di istruzione per la\nnautica, ivi incluse le relative figure professionali. \n Secondo la tesi difensiva delle amministrazioni ministeriali\nresistenti, il suddetto intervento normativo e il susseguente\nintervento regolamentare, sfociato con l\u0027adozione del gravato decreto\nministeriale n. 142/2023, si sarebbero resi necessari per superare\nl\u0027antinomia venutasi a creare tra l\u0027art. 42, comma 5, del decreto\nministeriale n. 146/2008 e l\u0027art. 105, comma 3, lettera a), del\ndecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il quale alle regioni\ne agli altri enti locali erano stati conferiti funzioni e compiti\namministrativi dello Stato in attuazione del Capo I della legge 15\nmarzo 1997, n. 59. \n 2.5. La Confederazione autoscuole riunite e consulenti\nautomobilistici, in data 19 maggio 2025, ha spiegato intervento ad\nopponendum nel presente giudizio, eccependo: \n l\u0027inammissibilita\u0027 del ricorso per mancata notifica ad almeno\nun controinteressato, con conseguente violazione dell\u0027art. 41, comma\n2, c.p.a.; \n il difetto di legittimazione attiva della societa\u0027\nricorrente, in quanto dalla documentazione in atti non risulterebbe\nche Altura possieda i requisiti di capacita\u0027 finanziaria gia\u0027\nprevisti dal vigente codice della nautica da diporto e che sia\nvalidamente autorizzata per l\u0027esercizio dell\u0027attivita\u0027 di scuola\nnautica; \n l\u0027infondatezza del gravame. \n 2.6. La societa\u0027 ricorrente, con memoria di replica depositata in\ndata 20 maggio 2025, ha controdedotto alle eccezioni sollevate dalle\namministrazioni ministeriali resistenti e ha instato per\nl\u0027accoglimento del ricorso. \n 2.7. All\u0027udienza pubblica del 18 giugno 2025 la causa e\u0027 stata\ndiscussa e poi e\u0027 stata trattenuta in decisione. \nIII. Il quadro normativo di riferimento. \n 3. Il Collegio, prima di procedere alla delibazione della\nquestione di legittimita\u0027 prospettata dalla societa\u0027 ricorrente con\nil secondo motivo di ricorso, ritiene necessario ricostruire il\nquadro normativo rilevante ai fini dell\u0027esame della presente\ncontroversia. \n 3.1. Innanzitutto, viene in rilievo quanto previsto dall\u0027art. 1\ndella legge 7 ottobre 2015, n. 167 recante «Delega al Governo per la\nriforma del codice della nautica da diporto» - vale a dire la legge\ndelega sulla scorta della quale e\u0027 stato adottato il decreto\nlegislativo 12 novembre 2020, n. 160 sospettato di\nincostituzionalita\u0027 -. \n 3.1.1. Tale disposizione normativa, al comma 1, stabilisce quali\nsiano le materie che il Governo era tenuto a disciplinare\nnell\u0027esercizio della funzione legislativa delegata, all\u0027uopo\nprevedendo che «Il Governo e\u0027 delegato ad adottare, entro\nventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente\nlegge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti\ndi concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione\ninternazionale, dell\u0027ambiente e della tutela del territorio e del\nmare, per gli affari europei, dell\u0027economia e delle finanze, della\nsalute, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della\ngiustizia, dell\u0027istruzione, dell\u0027universita\u0027 e della ricerca, dello\nsviluppo economico e dei beni e delle attivita\u0027 culturali e del\nturismo, uno o piu\u0027 decreti legislativi di revisione ed integrazione\ndel decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della\nnautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma\ndell\u0027art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, e per la disciplina\ndelle seguenti materie: \n a) regime amministrativo e navigazione delle unita\u0027 da\ndiporto, ivi comprese le navi di cui all\u0027art. 3 della legge 8 luglio\n2003, n. 172; \n b) attivita\u0027 di controllo in materia di sicurezza della\nnavigazione da diporto e di prevenzione degli incidenti in\nprossimita\u0027 della costa con l\u0027obiettivo della salvaguardia della vita\numana in mare e nelle acque interne, anche in relazione alle\nattivita\u0027 che si svolgono nelle medesime acque, con particolare\nriferimento all\u0027attivita\u0027 subacquea; \n c) revisione della disciplina sanzionatoria in relazione alla\ngravita\u0027 e al pregiudizio arrecato alla tutela degli interessi\npubblici nonche\u0027 alla natura del pericolo derivante da condotte\nillecite al fine di garantire comunque l\u0027effettivita\u0027 degli istituti\nsanzionatori; \n d) aggiornamento dei requisiti psicofisici necessari per il\nconseguimento della patente nautica; \n e) procedure per l\u0027approvazione e l\u0027installazione di sistemi\ndi alimentazione con gas di petrolio liquefatto (GPL), metano ed\nelettrici, su unita\u0027 da diporto e relativi motori di propulsione, di\nnuova costruzione o gia\u0027 immessi sul mercato». \n 3.1.2. L\u0027art. 1, comma 2, della legge delega ha poi fissato i\nprincipi e i criteri direttivi che il Governo era tenuto ad osservare\nai fini della revisione del codice della nautica da diporto nelle\nmaterie oggetto di delega legislativa. \n Tale disposizione normativa, a tale precipuo riguardo, ha\nstabilito che «I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati\nin conformita\u0027 con i criteri di semplificazione delle procedure, tali\nda consentire la revisione del codice della nautica da diporto,\nmantenendone fermi l\u0027assetto e il riparto delle competenze nonche\u0027 al\nfine di migliorare le condizioni di effettiva concorrenzialita\u0027 del\nsettore nell\u0027ambito della Strategia europea per una maggiore crescita\ne occupazione nel turismo costiero e marittimo (COM(2014)86), nel\nrispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: \n a) coordinamento e armonizzazione della normativa in materia\ndi nautica da diporto e di iscrizione delle unita\u0027 da diporto,\nconiugando la semplificazione degli adempimenti formali posti a\ncarico dell\u0027utenza e delle procedure amministrative e di controllo; \n b) semplificazione del regime amministrativo e degli\nadempimenti relativi alla navigazione da diporto, anche ai fini\ncommerciali; \n c) revisione, secondo criteri di semplificazione, della\ndisciplina in materia di navigazione temporanea di imbarcazioni e\nnavi da diporto non abilitate e non munite dei prescritti documenti\novvero abilitate e provviste di documenti di bordo ma affidate in\nconto vendita o in riparazione e assistenza ai cantieri navali; \n d) semplificazione della procedura amministrativa per la\ndismissione di bandiera; \n e) regolamentazione dell\u0027attivita\u0027 di locazione dei natanti,\nsecondo criteri di semplificazione nel rispetto dei requisiti\ngenerali di sicurezza anche ai fini della salvaguardia delle persone\ntrasportate; \n f) previsione, nell\u0027ambito delle strutture ricettive della\nnautica, di un numero congruo di accosti riservati alle unita\u0027 in\ntransito, con particolare attenzione ai posti di ormeggio per i\nportatori di handicap; \n g) regolamentazione puntuale, allo scopo di tutelare\nl\u0027ecosistema e di vietare l\u0027ancoraggio al fondale nelle aree marine\nprotette all\u0027interno del campo boa, dei campi di ormeggio attrezzati,\nanche con l\u0027impiego di tecnologie informatiche e telematiche, nelle\nzone di riserva generale (zone B) o di riserva parziale (zone C), per\nle unita\u0027 da diporto autorizzate alla navigazione, prevedendo una\nriserva di ormeggi alle imbarcazioni a vela; \n h) destinazione d\u0027uso per la nautica minore delle strutture\ndemaniali, pontili, arenili e piazzali, che presentino\ncaratteristiche particolarmente idonee per essere utilizzati quali\nricovero a secco (dry storage) di piccole imbarcazioni, garantendo\ncomunque la fruizione pubblica delle medesime aree; \n i) revisione della disciplina della mediazione nei contratti\ndi costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e\nnei contratti di trasporto marittimo al fine di adattarla alle\nspecifiche esigenze e caratteristiche del settore della nautica da\ndiporto; \n l) rivalutazione e semplificazione dei requisiti psicofisici,\ncon particolare riferimento a quelli visivi e uditivi, per il\nconseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche e revisione delle\nprocedure di accertamento e certificazione degli stessi; \n m) introduzione di una normativa semplificata della\nmediazione nel diporto; \n n) revisione dei titoli professionali del diporto in\nrelazione all\u0027introduzione di un titolo semplificato per lo\nsvolgimento dei servizi di coperta per unita\u0027 da diporto; \n o) previsione di criteri di razionalizzazione ed economia\ndelle risorse istituzionali destinate all\u0027attivita\u0027 di controllo in\nmateria di sicurezza della navigazione e previsione, in tale ottica,\ndel Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera quale\nautorita\u0027 alla quale competono in via esclusiva la pianificazione ed\nil coordinamento dei controlli, tenuto conto delle vigenti\nattribuzioni istituzionali in tale settore; \n p) pieno adeguamento del decreto legislativo 24 marzo 2011,\nn. 53, alla direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del\nConsiglio, del 23 aprile 2009, in materia di attivita\u0027 di controllo\nda parte dello Stato di approdo, con particolare riguardo al corretto\nrecepimento della definizione di \"interfaccia nave/porto\" e\nall\u0027ambito di applicazione della normativa riguardante le\nimbarcazioni da diporto che si dedicano ad operazioni commerciali\nrispetto agli obiettivi fissati dalla direttiva; \n q) revisione della disciplina in materia di sicurezza delle\nunita\u0027 e delle dotazioni anche alla luce dell\u0027adeguamento\nall\u0027innovazione tecnologica; \n r) equiparazione, a tutti gli effetti, alle strutture\nricettive all\u0027aria aperta, delle strutture organizzate per la sosta\ned il pernottamento di turisti all\u0027interno delle proprie imbarcazioni\normeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i\nrequisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei\ntrasporti, sentiti i Ministeri dei beni e delle attivita\u0027 culturali e\ndel turismo e dell\u0027ambiente e della tutela del territorio e del mare; \n s) eventuale inserimento della cultura del mare e\ndell\u0027insegnamento dell\u0027educazione marinara nei piani formativi\nscolastici, nel rispetto dei principi costituzionali e della\nnormativa vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della\nfinanza pubblica, anche attraverso l\u0027attivazione di specifici corsi e\nl\u0027istituzione della giornata del mare nelle scuole; \n t) istituzione della figura professionale dell\u0027istruttore di\nvela nel rispetto dei principi generali della sicurezza nautica e\ndella salvaguardia della vita umana in mare, fatte salve le\nprerogative costituzionali delle regioni, prevedendo: \n 1) l\u0027istituzione di un elenco nazionale, aggiornato, degli\nistruttori professionali, consultabile nel sito istituzionale della\nFederazione italiana vela (FIV) e della Lega navale italiana (LNI) e\nnei siti dei comuni nel cui territorio sono presenti centri velici. \n Gli oneri derivanti dall\u0027istituzione e dalla tenuta\ndell\u0027elenco nazionale di cui al precedente periodo sono posti a\ncarico degli iscritti; \n 2) che gli istruttori di vela siano in possesso del\nbrevetto della FIV, della Marina militare attraverso le proprie\ncompetenti articolazioni o della LNI, rilasciato nel rispetto del\nSistema nazionale di qualifiche (SNaQ) dei tecnici sportivi del CONI\ne del Quadro europeo delle qualifiche - European qualification\nframework (EQF) dell\u0027Unione europea; \n u) razionalizzazione delle attivita\u0027 di controllo delle\nunita\u0027 da diporto attraverso metodologie di verifiche atte ad evitare\nforme di accertamenti ripetuti a carico delle stesse unita\u0027 in ambiti\ntemporali limitati nel rispetto della sicurezza nautica; \n v) revisione della disciplina sanzionatoria, aumentando\nl\u0027entita\u0027 delle sanzioni vigenti di un terzo, sia nel minimo che nel\nmassimo edittale, relativamente alle violazioni, commesse mediante\nl\u0027utilizzo di un\u0027unita\u0027 da diporto, concernenti l\u0027inosservanza di una\ndisposizione di legge o di regolamento o di un provvedimento\nlegalmente emanato dall\u0027autorita\u0027 competente in materia di uso del\ndemanio marittimo, del mare territoriale e delle acque interne, ivi\ncompresi i porti, ovvero l\u0027inosservanza di una disposizione di legge\no di un regolamento in materia di sicurezza della navigazione e\nprevedendo altresi\u0027 l\u0027inasprimento delle sanzioni relative\nall\u0027inosservanza dei limiti di velocita\u0027, anche da parte delle\nimbarcazioni commerciali, negli specchi d\u0027acqua portuali, nei pressi\ndi campi boa, di spiagge e di lidi, nel passaggio vicino ad\nimbarcazioni alla fonda e nella navigazione all\u0027interno degli specchi\nacquei riservati alla balneazione; \n z) nell\u0027ambito della revisione della disciplina sanzionatoria\ndi cui alla lettera v), previsione di sanzioni piu\u0027 severe a carico\ndi coloro che conducono unita\u0027 da diporto in stato di ebbrezza o\nsotto l\u0027effetto di stupefacenti, nonche\u0027 nei confronti di coloro che\nutilizzando unita\u0027 da diporto causano danni ambientali, ovvero\ndeterminano una situazione di grave rischio per la salvaguardia\ndell\u0027ambiente e dell\u0027ecosistema marino, attraverso misure che, a\nseconda della gravita\u0027 della violazione, vadano dal ritiro della\npatente al sequestro dell\u0027unita\u0027 da diporto; \n aa) semplificazione dei procedimenti per l\u0027applicazione e il\npagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie al fine di\ngarantire l\u0027efficacia del sistema sanzionatorio, in particolare\nprevedendo la graduazione delle sanzioni in funzione della gravita\u0027\ndelle fattispecie, della frequenza e dell\u0027effettiva pericolosita\u0027 del\ncomportamento, con l\u0027introduzione anche di misure riduttive\ndell\u0027entita\u0027 delle sanzioni in caso di assolvimento dell\u0027obbligo del\npagamento in tempi ristretti, nonche\u0027 l\u0027ampliamento delle fattispecie\nincidenti nella materia della sicurezza nautica per le quali e\u0027\nprevista la sospensione e la revoca delle patenti nautiche; \n bb) adeguamento alla direttiva 2013/53/UE del Parlamento\neuropeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013; \n cc) abrogazione espressa delle norme incompatibili». \n 3.1.3. Ai fini del presente giudizio assume poi rilievo quanto\nprevisto dall\u0027art. 1, comma 5, della legge delega. \n Con tale disposizione normativa, in particolare, il legislatore\nha fissato in trenta mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore\ndei decreti legislativi delegati di cui al comma 1, il termine entro\nil quale il Governo era autorizzato ad adottare «uno o piu\u0027 decreti\nlegislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei\ndecreti legislativi medesimi». \n 3.2. Il Governo, per quel che rileva ai fini della controversia\nin esame, ha esercitato la delega legislativa di cui all\u0027art. 1,\ncomma 1, della legge n. 167/2015 adottando il decreto legislativo 3\nnovembre 2017, n. 229, recante «Revisione ed integrazione del decreto\nlegislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da\ndiporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell\u0027art. 6\ndella legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell\u0027art. 1 della\nlegge 7 ottobre 2015, n. 167». \n In particolare, con l\u0027art. 34 del decreto legislativo n.\n229/2017, rubricato «Scuole nautiche e Centri di istruzione per la\nnautica», e\u0027 stato inserito, all\u0027interno del Titolo III del decreto\nlegislativo 18 luglio 2005, n. 171, il Capo II-ter. \n Tale Capo II-ter, a sua volta rubricato «Scuole nautiche e Centri\ndi istruzione per la nautica», all\u0027art. 49-septies, rubricato «Scuole\nnautiche», nella formulazione introdotta con il suddetto decreto\nlegislativo delegato, aveva previsto quanto segue: \n «1. Le scuole per l\u0027educazione marinaresca, l\u0027istruzione e la\nformazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle\npatenti nautiche sono denominate scuole nautiche. \n 2. Le scuole nautiche sono soggette a vigilanza\namministrativa e tecnica da parte delle province o delle citta\u0027\nmetropolitane o delle Province autonome di Trento e di Bolzano del\nluogo in cui hanno la sede principale. \n 3. I compiti delle province o delle citta\u0027 metropolitane o\nalle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di\nsegnalazione certificata di inizio attivita\u0027 e di vigilanza\namministrativa sulle scuole nautiche sono svolti sulla base di\napposite direttive emanate con decreto del Ministro delle\ninfrastrutture e dei trasporti. \n 4. Le persone fisiche o giuridiche, le societa\u0027 ed enti\npossono presentare l\u0027apposita segnalazione certificata di inizio\nattivita\u0027 per la gestione di una scuola nautica alla provincia o\ncitta\u0027 metropolitana o alla Province autonome di Trento e di Bolzano.\nIl titolare deve avere la proprieta\u0027 e gestione diretta, personale,\nesclusiva e permanente dell\u0027esercizio, nonche\u0027 la gestione diretta\ndei beni patrimoniali della scuola nautica, rispondendo del suo\nregolare funzionamento nei confronti dell\u0027autorita\u0027 competente; nel\ncaso di apertura di ulteriori sedi per l\u0027esercizio dell\u0027attivita\u0027 di\nscuola nautica, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di\ntutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacita\u0027\nfinanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve\nessere preposto un responsabile didattico, in organico quale\ndipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di\nsocieta\u0027 di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o\namministratore, che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 6,\nad eccezione della capacita\u0027 finanziaria. \n 5. Gli istituti tecnici del settore tecnologico, indirizzo\ntrasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzioni\nconduzione del mezzo navale e di impianti e apparati marittimi,\npossono presentare la dichiarazione di cui al comma 4 e sono soggetti\nalla vigilanza amministrativa e tecnica del Ministero\ndell\u0027istruzione, dell\u0027universita\u0027 e della ricerca che emana apposite\ndirettive nelle materie di cui ai commi 4 e 14 ed effettua le\nverifiche di cui al comma 10. \n 6. La segnalazione certificata di inizio attivita\u0027 di cui al\ncomma 4 puo\u0027 essere presentata dai soggetti che abbiano compiuto gli\nanni ventuno e siano in possesso di adeguata capacita\u0027 finanziaria,\ndi diploma di istruzione di secondo grado e abbiano svolto attivita\u0027\ndi insegnamento di cui al comma 7 con almeno un\u0027esperienza biennale,\nmaturata negli ultimi cinque anni, fermo restando quanto previsto\ndall\u0027art. 508, comma 10, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.\n297 per i docenti degli istituti tecnici di cui al comma 5. Per le\npersone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad\neccezione della capacita\u0027 finanziaria che deve essere posseduta dalla\npersona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante. \n 7. Possono svolgere attivita\u0027 di insegnamento presso le\nscuole nautiche i soggetti in possesso dell\u0027abilitazione non\ninferiore a quella di ufficiale di coperta o di titolo professionale\ndi capitano del diporto di cui all\u0027art. 36-bis, gli ufficiali\nsuperiori del Corpo dello Stato maggiore e delle Capitanerie di porto\nche hanno cessato il servizio attivo da almeno cinque anni, coloro\nche hanno conseguito da almeno dieci anni la patente nautica per la\nnavigazione senza alcun limite e i docenti degli istituti tecnici di\ncui al comma 5. L\u0027attivita\u0027 di insegnamento della tecnica di base\ndella navigazione a vela e\u0027 svolta dall\u0027istruttore di vela di cui\nall\u0027art. 49-quinquies. Gli insegnanti non devono essere stati\ndichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza ed\nessere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o\nalle misure di prevenzione e non essere stati condannati a una pena\ndetentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti\nprovvedimenti di riabilitazione. \n 8. La segnalazione di cui al comma 4 non puo\u0027 essere\npresentata da coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali,\nprofessionali o per tendenza e da coloro che sono sottoposti a misure\namministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione e\nnon essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre\nanni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di\nriabilitazione. \n 9. La scuola nautica deve svolgere l\u0027attivita\u0027 di formazione\ndei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche\ndi una o piu\u0027 categorie previste, possedere un\u0027adeguata attrezzatura\ntecnica e didattica, disporre degli insegnanti di cui al comma 7,\nnonche\u0027 di una adeguata unita\u0027 da diporto, secondo quanto stabilito\ndal regolamento di attuazione del presente codice. \n 10. Le province o le citta\u0027 metropolitane o le Province\nautonome di Trento e di Bolzano effettuano le verifiche del possesso\ndei requisiti prescritti da parte delle scuole nautiche con cadenza\nalmeno triennale. \n 11. L\u0027attivita\u0027 di scuola nautica e\u0027 sospesa per un periodo\nda uno a tre mesi quando: \n a) l\u0027attivita\u0027 della scuola nautica non si svolge\nregolarmente; \n b) il titolare non provvede alla sostituzione degli\ninsegnanti o degli istruttori che non sono piu\u0027 in possesso dei\nrequisiti di cui al comma 7; \n c) il titolare non ottempera alle disposizioni date dalle\nprovince o dalle citta\u0027 metropolitane o dalle Province autonome di\nTrento e di Bolzano ai fini del regolare funzionamento della scuola\nnautica. \n 12. L\u0027attivita\u0027 della scuola nautica e\u0027 inibita quando: \n a) sono venuti meno i requisiti morali del titolare e la\ncapacita\u0027 finanziaria; \n b) viene meno l\u0027attrezzatura tecnica o l\u0027attrezzatura\ndidattica oppure la disponibilita\u0027 dell\u0027adeguata unita\u0027 da diporto di\ncui al comma 9; \n c) sono stati adottati piu\u0027 di due provvedimenti di\nsospensione in un quinquennio. \n 13. Nel caso in cui una scuola nautica e\u0027 gestita senza la\ndichiarazione di inizio attivita\u0027 o i requisiti prescritti, e\u0027\nprevista la chiusura della stessa e la cessazione della relativa\nattivita\u0027, ordinate dalle province o dalle citta\u0027 metropolitane o\ndalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Salva l\u0027applicazione\ndelle eventuali sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti\nin caso di esercizio abusivo dell\u0027attivita\u0027, costituisce esercizio\nabusivo dell\u0027attivita\u0027 di scuola nautica l\u0027istruzione o la formazione\nper le patenti nautiche impartita in forma professionale o, comunque,\na fine di lucro senza il rispetto delle dichiarazioni dei requisiti\nprevisti. Chiunque esercita o concorre a esercitare abusivamente\nl\u0027attivita\u0027 di scuola nautica e\u0027 punito con una sanzione\namministrativa pecuniaria da 5000 euro a 15000 euro, ai sensi della\nlegge 24 novembre 1981, n. 689. \n 14. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti\nstabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacita\u0027\nfinanziaria; i requisiti di idoneita\u0027, le modalita\u0027 di svolgimento\ndelle verifiche di cui al comma 10; le prescrizioni sui locali e\nsull\u0027arredamento didattico, anche al fine di consentire l\u0027eventuale\nsvolgimento degli esami, nonche\u0027 la durata dei corsi; i programmi di\nesame per il conseguimento della patente nautica. \n 15. Le scuole nautiche nonche\u0027 i centri di istruzione per la\nnautica di cui all\u0027art. 49-octies presentano le domande di ammissione\nagli esami per i propri candidati presso l\u0027autorita\u0027 marittima o\nl\u0027ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e\ndei trasporti nella cui giurisdizione le medesime hanno la sede\nprincipale. \n 16. Le scuole nautiche possono richiedere all\u0027autorita\u0027\nmarittima o all\u0027ufficio motorizzazione civile del Ministero delle\ninfrastrutture e dei trasporti, competenti per territorio, che gli\nesami per il conseguimento delle patenti nautiche, con un numero di\ncandidati non inferiore a dieci, vengano svolti presso le loro sedi.\nLe spese di viaggio e di missione per i componenti delle commissioni\ndi esame sono a carico dei richiedenti. \n 17. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono\nstabilite le modalita\u0027 per la segnalazione certificata di inizio\nattivita\u0027, fermo restando quanto previsto dal comma 10». \n 3.2.1. Con l\u0027art. 59, comma 5, del decreto legislativo n.\n229/2017 e\u0027 stata inoltre disposta l\u0027abrogazione dell\u0027art. 65 del\ndecreto legislativo n. 171/2005 che, nella sua versione originaria,\nprevedeva, inter alia, che il Ministero delle infrastrutture e dei\ntrasporti, di concerto con le amministrazioni interessate, adottasse\nai sensi dell\u0027art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,\nun decreto ministeriale al fine di disciplinare anche la seguente\nmateria «Disciplina relativa ai titoli abilitativi per il comando, la\ncondotta e la direzione nautica delle unita\u0027 da diporto, ivi compresa\nl\u0027introduzione di nuovi criteri in materia di requisiti fisici per il\nconseguimento della patente nautica, in particolare per le persone\ndisabili e l\u0027uso obbligatorio di dispositivi elettronici in grado di\nconsentire, in caso di caduta in mare, oltre alla individuazione\ndella persona, la disattivazione del pilota automatico e l\u0027arresto\ndei motori» (art. 65, comma 1, lettera f). \n Tale abrogata previsione normativa, tuttavia, era stata\nsostanzialmente riproposta dall\u0027art. 59, comma 1, lettera i), del\ndecreto legislativo n. 229/2017, con il qual era stato previsto che\nil Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sempre di concerto\ncon altre amministrazioni ministeriali, adottasse un regolamento con\nil fine di disciplinare secondo criteri di semplificazione dei\nprocedimenti amministrativi anche la seguente materia «Disciplina dei\nrequisiti soggettivi, fisici, psichici e morali per il conseguimento,\nla convalida e la revisione delle patenti nautiche, anche a favore di\npersone con disabilita\u0027 fisica, psichica o sensoriale, ovvero con\ndisturbi specifici dell\u0027apprendimento (DSA), nonche\u0027 delle modalita\u0027\ndi accertamento e di certificazione dei predetti requisiti». \n 3.2.2. L\u0027abrogazione dell\u0027art. 65 del decreto legislativo n.\n171/2005 aveva altresi\u0027 comportato l\u0027abrogazione parziale del\nregolamento ministeriale adottato in sede di attuazione di tale\ndisposizione normativa, ossia il decreto ministeriale 29 luglio 2008,\nn. 146. \n In particolare, l\u0027art. 59, comma 7, lettera b), del decreto\nlegislativo n. 229/2017, nel prevedere che «A decorrere dalla data di\nentrata in vigore del presente decreto sono abrogati i seguenti\narticoli del regolamento di cui all\u0027art. 65 del decreto legislativo\n18 luglio 2005, n. 171: [...] b) art. 42», aveva determinato\nl\u0027abrogazione della disciplina ministeriale relativa alle scuole\nnautiche. \n Infatti, l\u0027abrogato art. 42 del decreto ministeriale n. 146/2008,\nrubricato appunto «Disciplina delle scuole nautiche», stabiliva\nquanto segue: «1. I centri per l\u0027educazione marinaresca, l\u0027istruzione\ne la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle\npatenti nautiche sono denominati \"scuole nautiche\". \n 2. Le scuole nautiche sono soggette ad autorizzazione e vigilanza\namministrativa da parte della provincia del luogo in cui hanno la\nsede principale. \n 3. Gli istituti tecnici nautici possono conseguire\nl\u0027autorizzazione di cui al comma 2. \n 4. L\u0027autorizzazione di cui al comma 2 e\u0027 rilasciata previo parere\nobbligatorio del Capo del compartimento marittimo o del dirigente\ndella Direzione generale territoriale del Ministero delle\ninfrastrutture e dei trasporti, nella cui giurisdizione la scuola ha\nla sede principale. \n 5. Le province provvedono a disciplinare con propri regolamenti i\nrequisiti per il rilascio dell\u0027autorizzazione di cui al comma 2. \n 6. Possono svolgere attivita\u0027 di insegnamento presso le scuole\nnautiche i soggetti in possesso dell\u0027abilitazione non inferiore a\nquella di ufficiale di navigazione di cui all\u0027art. 4 del decreto del\nMinistro dei trasporti 30 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta\nUfficiale - Supplemento ordinario - n. 13 del 16 gennaio 2008 o di\ntitolo professionale per i servizi di coperta del diporto, i docenti\ndegli istituti nautici o professionali per la navigazione, gli\nufficiali superiori del Corpo dello Stato maggiore e delle\nCapitanerie di porto in congedo da non oltre dieci anni, nonche\u0027\ncoloro che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica\nper la navigazione senza alcun limite. L\u0027attivita\u0027 di insegnamento\ndella tecnica di base della navigazione a vela e\u0027 svolta da esperti\nvelisti riconosciuti idonei dalla Federazione italiana vela o dalla\nLega navale italiana. \n 7. Le scuole nautiche presentano le domande di ammissione agli\nesami per i propri candidati presso l\u0027autorita\u0027 marittima o l\u0027ufficio\nmotorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei\ntrasporti nella cui giurisdizione le medesime hanno la sede\nprincipale». \n 3.3. Il Governo, in attuazione di quanto previsto dall\u0027art. 1,\ncomma 5, della legge n. 167/2015, ha poi adottato il decreto\nlegislativo 12 novembre 2020, n. 160, cioe\u0027 un decreto legislativo\ncorrettivo e integrativo del primo decreto legislativo delegato\n(ossia, il decreto legislativo n. 229/2017). \n Il decreto legislativo n. 160/2020, all\u0027art. 23, rubricato\n«Modifiche all\u0027art. 49-septies del decreto legislativo 18 luglio\n2005, n. 171», ha sostituito l\u0027art. 49-septies del decreto\nlegislativo n. 171/2005 - che, come evidenziato in precedenza, era\nstato inserito in tale corpo normativo dall\u0027art. 34 del decreto\nlegislativo n. 229/2017 -. \n 3.3.1. In particolare, per cio\u0027 che rileva ai fini del presente\ngiudizio, il novellato art. 49-septies del decreto legislativo n.\n171/2005, nel modificare la disciplina delle scuole nautiche ha inter\nalia previsto che: «[...] 10. Le scuole nautiche svolgono attivita\u0027\ndi formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il\nconseguimento delle patenti nautiche di una o piu\u0027 delle categorie\npreviste dall\u0027art. 39, comma 6 del presente codice, possiedono\nun\u0027adeguata attrezzatura tecnica e didattica, dispongono degli\ninsegnanti e degli istruttori di cui ai commi da 11 a 14 del presente\narticolo e hanno la disponibilita\u0027 giuridica di almeno un\u0027unita\u0027 da\ndiporto adeguata rispetto al tipo di corsi impartiti. Le dotazioni\ncomplessive in personale, attrezzature e unita\u0027 da diporto delle\nsingole scuole nautiche consorziate possono essere adeguatamente\nridotte. [...]. \n 21. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei\ntrasporti, adottato di concerto con i Ministri dell\u0027economia e delle\nfinanze, dell\u0027istruzione, dello sviluppo economico, ai sensi\ndell\u0027art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa\nintesa con la Conferenza unificata di cui all\u0027art. 8 del decreto\nlegislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere\ndel Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell\u0027art.\n36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679, sono disciplinate le\nseguenti materie, nonche\u0027 i tipi di dati trattati, le operazioni\neseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure di\ntutela degli interessati: \n a) modalita\u0027 di svolgimento dei controlli di cui al comma 2; \n b) modalita\u0027 per la presentazione della segnalazione\ncertificata di inizio attivita\u0027 per l\u0027esercizio di una scuola\nnautica; \n c) requisiti di idoneita\u0027 e requisiti minimi di capacita\u0027\npatrimoniale; \n d) prescrizioni sui locali, sugli arredi, sulle dotazioni e\nsugli strumenti tecnici e didattici, nonche\u0027 caratteristiche delle\nunita\u0027 da diporto nella disponibilita\u0027 giuridica della scuola nautica\nin rapporto ai corsi impartiti; \n e) modalita\u0027 di svolgimento delle attivita\u0027 di insegnante\nteorico e di istruttore pratico; \n f) modalita\u0027 di svolgimento dell\u0027attivita\u0027 di formazione e di\npreparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle\npatenti nautiche, ivi compresa la durata dei corsi e delle\nesercitazioni pratiche; \n g) requisiti e modalita\u0027 per lo svolgimento degli esami nelle\nsedi delle scuole nautiche e dei consorzi tra scuole nautiche, fermo\nrestando quanto previsto dal comma 15; \n h) disciplina dell\u0027attivita\u0027 pubblicitaria; \n i) tariffario minimo; \n l) disciplina delle modalita\u0027 di diffida o sospensione\ndall\u0027esercizio dell\u0027attivita\u0027 di scuola nautica». \n 3.3.2. Rileva, infine, quanto previsto dall\u0027art. 33, comma 2, del\ndecreto legislativo n. 160/2020, a mente del quale «Fino\nall\u0027emanazione del regolamento previsto dall\u0027art. 49-septies, comma\n21, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, per quanto non in\ncontrasto e per quanto non disciplinato dalle disposizioni\nimmediatamente applicabili di cui al medesimo articolo, permangono\nefficaci le leggi regionali e i regolamenti provinciali di disciplina\ndell\u0027attivita\u0027 di scuola nautica e le altre disposizioni pertinenti\nvigenti». \n Tale articolo, infatti, nel dettare disposizioni di carattere\ntransitorio in materia di disciplina delle scuole nautiche, ha\nevidenziato come la stessa sia, da tempo, in parte disciplinata anche\nda leggi regionali e dai regolamenti provinciali in virtu\u0027 di\nprecedenti deleghe legislative di funzioni amministrative. \nIV. Sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 23, comma 1, del decreto\nlegislativo n. 160/2020 e dell\u0027art. 49-septies, comma 21, lettere c)\ne i), del decreto legislativo n. 171/2005, in relazione agli articoli\n76, 77, comma 1, e 117, comma 1, della Costituzione e\nsull\u0027impossibilita\u0027 di operare una interpretazione costituzionalmente\nconforme delle disposizioni normative sospettate di\nincostituzionalita\u0027. \n 4. Il Collegio, alla luce del quadro normativo di riferimento\ncosi\u0027 come in precedenza ricostruito, nonche\u0027 della ricostruzione dei\nfatti di causa innanzi esposta, ritiene che l\u0027art. 23, comma 1, del\ndecreto legislativo n. 160/2020, nel modificare l\u0027art. 49-septies del\ndecreto legislativo n. 171/2015, con particolare riferimento a quanto\ndisposto dal comma 21, lettere c) e i), abbia introdotto\nnell\u0027ordinamento previsioni normative che appaiono eccedere i limiti\ndella delega conferita al Governo con la legge n. 167/2015. \n Infatti, come prospettato dalla societa\u0027 ricorrente con il\nricorso in esame, la circostanza per cui, sulla scorta delle\nnovellate disposizioni dell\u0027art. 49-septies del decreto legislativo\nn. 171/2015, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di\nconcerto con le altre amministrazioni ministeriali resistenti, abbia\nadottato il gravato decreto ministeriale n. 142/2023, imponendo alle\nscuole nautiche, ai fini dell\u0027esercizio della loro attivita\u0027, sia\nl\u0027obbligo di dimostrare il possesso di una capacita\u0027 patrimoniale non\ninferiore a 50.000 euro (art. 4), sia l\u0027obbligo di adottare un\ntariffario minimo (art. 20), appare rendere illegittimo l\u0027agere\namministrativo contestato in via derivata dalla ipotizzata\nillegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 23, comma 1, del decreto\nlegislativo n. 160/2020 e dell\u0027art. 49-septies del decreto\nlegislativo n. 171/2015 per violazione degli articoli 76 e 77 della\nCostituzione. \n 4.1. La questione di legittimita\u0027 costituzionale che il Collegio\nintende rimettere alla Corte costituzionale con la presente ordinanza\nrisulta fornita di rilevanza nel presente giudizio, atteso che le\ndisposizioni di cui agli articoli 4 e 20 dell\u0027impugnato decreto\nministeriale n. 142/2023 sono state adottate per dare attuazione a\nquanto previsto dall\u0027art. 49-septies, comma 21, del decreto\nlegislativo n. 171/2015, come novellato dall\u0027art. 23, comma 1, del\ndecreto legislativo n. 160/2020 - a sua volta adottato dal Governo in\nforza di quanto previsto dall\u0027art. 1, comma 5, della legge n.\n167/2015 - ossia proprio per dare attuazione alle disposizioni\nnormative sospettate di incostituzionalita\u0027. \n 4.2. Pertanto, e\u0027 dall\u0027esito del giudizio di costituzionalita\u0027\ndell\u0027art. 23, comma 1, del decreto legislativo n. 160/2020 e\ndell\u0027art. 49-septies del decreto legislativo n. 171/2015 che dipende,\nin parte qua, lo scrutinio di legittimita\u0027 del gravato decreto\nministeriale n. 142/2023, nella misura in cui i Ministeri resistenti,\nproprio in attuazione di quanto previsto dalle predette disposizioni\nnormative sospettate di incostituzionalita\u0027, hanno imposto alle\nscuole nautiche gli obblighi che la societa\u0027 ricorrente ha ritenuto\nillegittimi con la proposizione del presente gravame, reputandoli\nlesivi della sua sfera giuridica in ragione della incidenza negativa\nche la loro osservanza potrebbe arrecare allo svolgimento\ndell\u0027attivita\u0027 di gestione della scuola nautica. \n 4.3. Ad avviso del Collegio, le eccezioni di rito sollevate tanto\ndalle amministrazioni ministeriali resistenti, quanto\ndall\u0027interventore ad opponendum, non valgono ad escludere la\nrilevanza della questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.\n23, comma 1, del decreto legislativo n. 160/2020 e dell\u0027art.\n49-septies del decreto legislativo n. 171/2015, in quanto: \n per cio\u0027 che riguarda l\u0027eccezione di inammissibilita\u0027 del\nsecondo motivo di ricorso sollevata dai Ministeri resistenti, la\nstessa non si appalesa fondata, in quanto la societa\u0027 ricorrente non\nha prospettato, in via diretta, la illegittimita\u0027 costituzionale del\ngravato regolamento ministeriale, che non potrebbe essere scrutinata\ndalla Corte costituzionale giusto quanto disposto dall\u0027art. 134 della\nCostituzione, bensi\u0027 in via derivata dalla asserita illegittimita\u0027\ncostituzionale dei decreti legislativi delegati per contrasto con la\nlegge delega, questione questa che, riguardando atti aventi forza di\nlegge, rientra tra quelle che possono formare oggetto di una\ncontroversia scrutinabile dalla Corte costituzionale a mente del\nmedesimo art. 134 della Costituzione; \n per cio\u0027 che concerne le eccezioni di rito sollevate dalla\nConfederazione interveniente, vale in primo luogo evidenziare che,\nvenendo in rilievo l\u0027impugnazione di un regolamento amministrativo,\nnon era esigibile che la notifica del presente ricorso fosse eseguita\nanche nei confronti di almeno un controinteressato, atteso che per la\nancipite natura dell\u0027atto impugnato, i soggetti suscettibili di\nvantare una posizione di controinteresse rispetto a quella dedotta in\ngiudizio dalla societa\u0027 ricorrente non risultano facilmente\nindividuabili ex ante. Peraltro, la medesima Confederazione\ninterveniente non puo\u0027 qualificarsi quale controinteressato, atteso\nche i gestori di scuole nautiche e le organizzazioni rappresentative\ne sindacali di categoria degli operatori del settore risultano\ninteressati dalle disposizioni regolamentari impugnate nella stessa\nmisura in cui lo e\u0027 la societa\u0027 ricorrente e, quindi, risulterebbero\nal piu\u0027 dei cointeressati. Laddove la Confederazione interveniente\nrappresenti, in tutto o in parte, gli interessi di operatori attivi\nin settori diversi o contigui a quello in cui opera la societa\u0027\nricorrente, come ad esempio quello in cui operano i gestori delle\nautoscuole, cio\u0027 non renderebbe la sua posizione processuale, ne\u0027\nquella dei gestori delle autoscuole, assimiliabile a quella di un\ncontrointeressato, atteso che le gravate disposizioni ministeriali (e\nquelle normative sospettate di incostituzionalita\u0027), non incidono\nsulla attivita\u0027 di tali soggetti e, pertanto, non si appalesano\nidonee a lederne la sfera giuridica; \n in secondo luogo, per cio\u0027 che concerne l\u0027eccezione di\ndifetto di legittimazione attiva della societa\u0027 ricorrente, parimenti\neccepita dalla Confederazione interveniente, neppure tale eccezione\nrisulta suscettibile di far venir meno la rilevanza della questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale che il Collegio ritiene di dover\nrimettere alla Corte costituzionale. Tale eccezione, invero, si\nappalesa destituita di fondamento in quanto poggia sull\u0027erroneo e\nindimostrato assunto secondo il quale la societa\u0027 ricorrente non\npotrebbe vantare la titolarita\u0027 della posizione giuridica soggettiva\ndi interesse legittimo oppositivo dedotta in giudizio in ragione del\nmancato possesso dei requisiti di capacita\u0027 finanziaria previsti dal\ncodice della nautica da diporto e di una valida autorizzazione\nall\u0027esercizio dell\u0027attivita\u0027 di scuola nautica. In proposito, e\u0027\nsufficiente evidenziare come: i) non risulta in atti che Altura sia\nstata sanzionata dall\u0027autorita\u0027 amministrativa all\u0027uopo competente\nper mancato possesso del requisito di capacita\u0027 finanziaria; ii)\ndalla documentazione in atti risulta, poi, che Altura ha\neffettivamente conseguito l\u0027autorizzazione all\u0027esercizio di una\nscuola nautica con provvedimento n. 19 del 5 febbraio 2008 adottato\ndalla Provincia di Roma. Peraltro, le stesse amministrazioni\nresistenti, con la memoria depositata in data 16 maggio 2025, hanno\ndato conto del fatto che la societa\u0027 ricorrente risulta iscritta nel\nregistro delle imprese con codice ATECO 85.51, espressamente\nriconosciuto dalle stesse quale codice idoneo a svolgere l\u0027attivita\u0027\ndi scuola nautica. \n 4.3.1. In punto di rilevanza della questione di legittimita\u0027\ncostituzionale di cui si tratta, inoltre, va aggiunto che la stessa\ndeve necessariamente essere circoscritta alle sole previsioni\nnormative suscettibili di riverberarsi in negativo sulla legittimita\u0027\ndelle disposizioni regolamentari precipuamente gravate dalla societa\u0027\nricorrente, vale a dire gli articoli 4 e 20 del decreto ministeriale\nn. 142/2023, e non anche sull\u0027intero complesso di previsioni\nnormative introdotto dai Ministeri resistenti nell\u0027esercizio della\npotesta\u0027 normativa delegata di cui si tratta. Infatti, dall\u0027eventuale\ndeclaratoria di incostituzionalita\u0027 di previsioni normative non\ndirettamente incidenti sulle specifiche previsioni regolamentari\ngravate nel presente giudizio non potrebbe consentire alla societa\u0027\nricorrente di ritrarre alcuna utilita\u0027 giuridica, donde la non\nrilevanza delle stesse ai fini della delibazione del ricorso in\nesame. \n 4.4. Il Collegio neppure ritiene che sia possibile operare\nun\u0027interpretazione conforme alla Costituzione dell\u0027art. 23, comma 1,\ndel decreto legislativo n. 160/2020 e dell\u0027art. 49-septies del\ndecreto legislativo n. 171/2015, tentativo, questo, che ai fini della\nrimessione alla Corte costituzionale di una questione di legittimita\u0027\ncostituzionale deve essere sempre effettuato e, se del caso,\nragionevolmente e consapevolmente escluso (cfr. Corte costituzionale,\nsentenza n. 262/2015; in senso conforme sentenze n. 202/2023, n.\n139/2022, n. 11/2020, n. 189, n. 133 e n. 78/2019, n. 42/2017). \n 4.4.1. Infatti, se e\u0027 vero che «le leggi non si dichiarano\ncostituzionalmente illegittime perche\u0027 e\u0027 possibile darne\ninterpretazioni incostituzionali [...], ma perche\u0027 e\u0027 impossibile\ndarne interpretazioni costituzionali» (cfr. Corte costituzionale,\nsentenza n. 356/1996), nel caso di specie, la sola, possibile,\ninterpretazione costituzionalmente orientata delle previsioni\nnormative sospettate di incostituzionalita\u0027 risulterebbe quella che\nle considera del tutto prive di effettualita\u0027. \n In particolare, l\u0027impossibilita\u0027 di operare un\u0027interpretazione\nconforme alla Costituzione delle predette previsioni normative\ndelegate discende dal loro chiaro tenore letterale, traguardato alla\nluce delle materie e dei criteri e principi direttivi sanciti\ndall\u0027art. 1 della legge n. 167/2015. \n In proposito e\u0027 sufficiente evidenziare che il legislatore\ndelegato, in forza di quanto previsto dall\u0027art. 1, commi 1, lettera\nd), e 2, lettera l), della legge delega, era legittimato ad operare,\nper cio\u0027 che concerne la disciplina dell\u0027attivita\u0027 delle scuole\nnautiche, una revisione e integrazione del decreto legislativo n.\n171/2005 solo relativamente alla determinazione dei requisiti\npsicofisici necessari per il conseguimento della patente nautica. \n Diversamente da quanto previsto dalla legge delega, il novellato\nart. 49-septies del decreto legislativo n. 171/2015, al comma 21,\nlettere c) e i), ha previsto che il Ministero delle infrastrutture e\ndei trasporti, di concerto con i Ministri dell\u0027economia e delle\nfinanze, dell\u0027istruzione, dello sviluppo economico, adottasse un\nregolamento ministeriale anche con il fine di disciplinare i\nrequisiti minimi di capacita\u0027 patrimoniale delle scuole nautiche,\naltresi\u0027 imponendo l\u0027obbligo di adozione di un tariffario minimo. \n Tali previsioni normative, alle quali il gravato decreto\nministeriale n. 142/2023 ha dato concreta attuazione con gli articoli\n4 e 22, esulano dal perimetro oggettivo delineato dall\u0027art. 1 della\nlegge n. 167/2015 e, per tale ragione, non sono suscettibili di\nessere interpretate in maniera conforme alla Costituzione senza\nsnaturare completamente la portata dei principi e criteri direttivi\nsanciti dalla legge delega. \n 4.5. Il Collegio, inoltre, ritiene non manifestamente infondata\nla questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 23, comma 1,\ndel decreto legislativo n. 160/2020 e dell\u0027art. 49-septies del\ndecreto legislativo n. 171/2015, prospettata dalla societa\u0027\nricorrente in relazione agli articoli 76 e 77, comma 1, della\nCostituzione e ritiene altresi\u0027 sussistente e non manifestamente\ninfondata la questione di legittimita\u0027 costituzionale di tali\nprevisioni normative per contrasto con quanto disposto dall\u0027art. 117,\ncomma 1, della Costituzione. \n In particolare, il Collegio dubita della legittimita\u0027\ncostituzionale delle anzidette disposizioni normative delegate in\nquanto le stesse, pur introducendo una disciplina inerente alle\nmaterie comprese nel codice della nautica da diporto, si pongono in\ncontrasto con i principi e i criteri direttivi sanciti dalla legge\ndelega, eccedendo ratione materiae il mandato legislativo che era\nstato conferito al Governo. \n 4.5.1. Piu\u0027 in dettaglio, per cio\u0027 che concerne la disciplina\ndell\u0027attivita\u0027 delle scuole nautiche, il legislatore delegante si era\nlimitato a conferire al Governo una delega finalizzata ad operare una\nrevisione del codice della nautica da diporto ai soli fini\ndell\u0027aggiornamento dei requisiti psicofisici per il conseguimento e\nil rinnovo delle patenti nautiche, nonche\u0027 della revisione delle\nprocedure di accertamento e certificazione di tali requisiti, giusto\nquanto previsto dall\u0027art. 1, commi 1, lettera d), e 2, lettera l),\ndella legge n. 167/2015. \n La legge delega, per converso, non aveva delegato il Governo a\ninnovare l\u0027ordinamento mediante l\u0027introduzione nel codice della\nnautica da diporto di ulteriori previsioni tese a disciplinare\naspetti di natura piu\u0027 marcatamente economica dell\u0027attivita\u0027 delle\nscuole nautiche, quali quelli inerenti ai requisiti di capacita\u0027\npatrimoniale delle persone giuridiche che gestiscono tali scuole,\nnonche\u0027 quelli afferenti alla politica tariffaria delle prestazioni\nerogate nei confronti dell\u0027utenza finale. \n 4.5.2. Ad avvalorare il prospettato contrasto delle previsioni\nnormative sospettate di incostituzionalita\u0027 rispetto al mandato\nlegislativo contenuto nella legge n. 167/2015 milita anche la\nprevisione di cui all\u0027art. 1, comma 6, di tale legge, a mente della\nquale «Con uno o piu\u0027 decreti da adottare ai sensi dell\u0027art. 17,\ncomma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle\ninfrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri\ninteressati, modifica la disciplina prevista dal regolamento di cui\nal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29\nluglio 2008, n. 146, al fine di assicurare piena compatibilita\u0027 con\nle innovazioni introdotte nell\u0027esercizio della delega di cui alla\npresente legge». \n Da cio\u0027 si evince che il Governo, anche con riguardo alla\nadozione di regolamenti ministeriali tesi ad incidere sul pregresso\ndecreto ministeriale n. 146/2008, avrebbe dovuto garantire la «piena\ncompatibilita\u0027 con le innovazioni introdotte nell\u0027esercizio della\ndelega di cui alla presente legge». Di conseguenza, con la adozione\ndi tali regolamenti ministeriali non sarebbe stato possibile\nintrodurre disposizioni finalizzate a comprimere l\u0027autonomia\ntariffaria delle scuole nautiche, ne\u0027 a imporre specifici requisiti\ndi capacita\u0027 patrimoniale, trattandosi di ambiti materiali che oltre\na non rientrare nel perimetro della legge delega, neppure risultavano\ndisciplinati dall\u0027art. 42 del decreto ministeriale n. 146/2008, il\nche fa emergere l\u0027assoluta carenza del presupposto normativo che\nlegittimava il Governo ad apportare modifiche al richiamato decreto\nministeriale n. 146/2008. \n 4.5.3. Il Collegio, sulla scorta delle precedenti considerazioni,\nravvisa la non manifesta infondatezza del prospettato contrasto tra\nnorma delegata e norma delegante per inosservanza dei principi e\ncriteri direttivi e/o per esorbitanza dall\u0027oggetto della delega di\ncui alla legge n. 167/2015. \n La sussistenza di un siffatto contrasto, invero, si risolve in\nuna violazione indiretta degli articoli 76 e 77, comma 1, della\nCostituzione, integrando la tipica figura del vizio di eccesso di\ndelega, ravvisabile ogniqualvolta gli atti legislativi del Governo\nmanchino di rispettare i limiti del potere legislativo delegato\nfissati dalla legge di delega. \n L\u0027eccesso di delega, traducendosi in un\u0027usurpazione del potere\nlegislativo del Parlamento da parte del Governo, concretizza la\nviolazione dei predetti parametri di legittimita\u0027 costituzionale,\natteso che la costituzionalita\u0027 delle disposizioni normative delegate\nrisulta indefettibilmente condizionata dalla sua conformita\u0027 con il\ncorpo normativo delegante e i principi e criteri direttivi in esso\ncontenuti. \n 4.5.4. Giova, poi, evidenziare che secondo l\u0027insegnamento della\ngiurisprudenza costituzionale, il contenuto della legge delega e dei\nprincipi e criteri direttivi in essa sanciti deve essere identificato\nalla luce del complessivo contesto normativo e delle finalita\u0027 che\nhanno condotto al conferimento della delega legislativa in favore del\nGoverno, tenendo conto che i principi posti dal legislatore delegante\ncostituiscono non solo la base e il limite delle disposizioni\nnormative delegate, ma anche gli strumenti per l\u0027interpretazione\ndella loro portata. \n Le disposizioni normative delegate, infatti, devono essere\ninterpretate, fintanto che sia possibile, conferendo alle stesse un\nsignificato compatibile con i principi fissati dalla legge delega, i\nquali, a loro volta, devono essere interpretati avendo riguardo alla\nratio della delega e al complessivo quadro normativo nel quale si\ninseriscono (cfr. Corte costituzionale, sentenze n. 10/2018, n.\n250/2016, n. 59/2016, n. 229/2014, n. 153/2014, n. 184/2013, n.\n272/2012, n. 75/2012, n. 293/2010, n. 230/2010, n. 98/2008, n.\n341/2007, n. 340/2007, n. 170/2007, n. 54/2007, n. 503/2000, n.\n425/2000 e n. 15/1999; nonche\u0027 ordinanza n. 213/2005). \n 4.5.5. Nel caso di specie, dal dato testuale e dalle finalita\u0027\nrinvenibili dalla legge delega, alla luce del complessivo quadro\nnormativo di riferimento come innanzi ricostruito, l\u0027esercizio della\ndelega legislativa da parte del Governo, tenuto anche conto del\nmargine di discrezionalita\u0027 ad esso attribuito, risulta eccedente il\nperimetro delineato dalla legge n. 167/2015. \n Invero, dalla analisi congiunta dei principi e dei criteri\ndirettivi stabiliti dall\u0027art. 1, commi 1 e 2, della legge delega\nemerge come non sia stata conferita alcuna delega al Governo in\nordine alla introduzione, all\u0027interno del codice della nautica da\ndiporto, di una disciplina dell\u0027attivita\u0027 delle scuole nautiche\nfinalizzata ad imporre ai soggetti che la esercitano sia l\u0027adozione\ndi un tariffario minimo, sia il possesso di uno specifico requisito\ndi capacita\u0027 patrimoniale. \n La pregressa disciplina delle scuole nautiche, invero, non\ndettava alcuna previsione in tal senso, sicche\u0027 in assenza di uno\nspecifico mandato legislativo, il Governo non poteva autonomamente\nintrodurre previsioni di tal guisa nei termini previsti dal novellato\nart. 49-septies, comma 21, del decreto legislativo n. 171/2005. Sul\npunto, peraltro, vale evidenziare che la legislazione e\nregolamentazione vigenti disciplinano in maniera puntuale i requisiti\ndi capacita\u0027 patrimoniale solo con riferimento al distinto ambito\ndelle autoscuole (cfr. il decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 317\ne i successivi decreti ministeriali fino al decreto ministeriale 12\nmarzo 2015, n. 46), sicche\u0027 neppure appare ipotizzabile, come\nsostenuto dalle amministrazioni ministeriali resistenti, che\nl\u0027intervento normativo sospettato di incostituzionalita\u0027 sia\ngiustificabile per esigenze di riordino o per risolvere casi di\nantinomia, che peraltro non appaiono sussistere, stante la diversa\ncollocazione degli atti normativi e regolamentari che vengono in\nrilievo nella presente controversia all\u0027interno del sistema\nordinamentale delle fonti del diritto. \n 4.5.6. Ad avviso del Collegio, per cio\u0027 che concerne la\nprevisione dell\u0027obbligo di adozione di un tariffario minimo,\npotenzialmente incidente sulle dinamiche concorrenziali degli\noperatori economici che svolgono l\u0027attivita\u0027 di scuola nautica, vale\npoi aggiungere che il fatto che un tale obbligo sia stato introdotto\ndal legislatore delegato non solo eccedendo i limiti della delega\nlegislativa, ma anche senza il previo svolgimento del test di\nproporzionalita\u0027 previsto dall\u0027art. 15 della direttiva servizi - non\nessendovi alcun indice normativo dal quale possa desumersi che una\nsiffatta valutazione sia stata svolta - aggrava il deficit di\ncostituzionalita\u0027 dell\u0027art. 23, comma 1, del decreto legislativo n.\n160/2020 e dell\u0027art. 49-septies, comma 21, del decreto legislativo n.\n171/2005, dando la stura a un possibile contrasto di tali previsioni\nnormative anche rispetto a quanto previsto dall\u0027art. 117, comma 1,\ndella Costituzione. Di conseguenza, anche tale possibile profilo di\nincostituzionalita\u0027 merita di essere rimesso al vaglio della Corte\ncostituzionale. \n 4.5.7. A tal proposito, giova aggiungere che nella controversia\nin esame, al lume delle censure articolate dalla societa\u0027 ricorrente\ncon il primo motivo di ricorso e del fatto che la stessa ha chiesto\nanche che la presente controversia fosse rinviata in via\npregiudiziale alla Corte di giustizia della Corte europea in ragione\ndell\u0027asserito contrasto delle previsioni del gravato regolamento\nministeriale con l\u0027art. 15 della direttiva servizi, viene in rilievo\nuna situazione di doppia pregiudizialita\u0027. \n Ad avviso del Collegio, nel caso di specie una siffatta\nsituazione deve essere risolta accordando priorita\u0027 alla rimessione\ndella questione di legittimita\u0027 costituzionale alla Corte\ncostituzionale per due ordini di ragioni. \n In primo luogo, a mente dell\u0027art. 267, par. 2, TFUE, agli organi\ngiurisdizionali degli Stati membri dell\u0027Unione europea che non siano\norgani giurisdizionali di ultima istanza, e\u0027 attribuita la mera\nfacolta\u0027, e non l\u0027obbligo, di operare il rinvio pregiudiziale dinanzi\nalla Corte di giustizia dell\u0027Unione europea, tanto per ragioni\ninterpretative, quanto di validita\u0027. \n In secondo luogo, e con carattere dirimente, nella fattispecie in\nesame la questione di legittimita\u0027 costituzionale delle anzidette\nprevisioni normative delegate assume carattere di priorita\u0027 dal punto\ndi vista logico-giuridico, in quanto venendo in rilievo una ipotesi\ndi possibile eccesso di delega legislativa, laddove la stessa venga\neffettivamente accertata dalla Corte costituzionale cio\u0027 farebbe\nradicalmente venire meno la rilevanza della questione relativa alla\nviolazione dei principi di proporzionalita\u0027 e necessita\u0027 sanciti\ndall\u0027art. 15 della direttiva servizi. \n Infatti, laddove fosse accertato l\u0027eccesso di delega, le\nprevisioni degli articoli 4 e 22 del gravato regolamento ministeriale\nrisulterebbero illegittime, non essendo i Ministeri resistenti\nlegittimati ad introdurre gli obblighi contestati dalla societa\u0027\nricorrente; cio\u0027, pertanto, renderebbe del tutto priva di rilievo la\nquestione inerente all\u0027eventuale proporzionalita\u0027 e necessita\u0027 di\ntali obblighi sulla scorta dei dettami del diritto eurounitario\nderivato, trattandosi di obblighi che i Ministeri resistenti non\nerano legittimati a imporre a carico dei gestori delle scuole\nnautiche. \n 4.6. Il Collegio, per converso, ritiene che sia manifestamente\ninfondata la questione di legittimita\u0027 costituzionale relativa\nall\u0027art. 23, comma 1, del decreto legislativo n. 160/2020 per\nviolazione delle prescrizioni temporali che presiedono l\u0027esercizio\ndella delega legislativa di cui si tratta. \n 4.6.1. In proposito, sulla scorta di quanto evidenziato in sede\ndi ricostruzione del quadro normativo rilevante ai fini della\npresente controversia, e\u0027 necessario considerare che il decreto\nlegislativo n. 160/2020 costituisce, a mente di quanto previsto\ndall\u0027art. 1, comma 5, della legge delega, un decreto correttivo e\nintegrativo dei decreti legislativi di cui al comma 1 della medesima\nlegge delega (quindi, nella specie, del decreto legislativo n.\n229/2017). \n La stessa legge delega, con precipuo riferimento a tali decreti\nlegislativi correttivi e integrativi, aveva previsto che gli stessi\nfossero adottati entro il termine di trenta mesi dalla entrata in\nvigore dei «primi» decreti legislativi delegati (art. 1, comma 5,\ndella legge n. 167/2015). \n Orbene, atteso che il decreto legislativo n. 229/2017 e\u0027 entrato\nin vigore il 13 febbraio 2018 e\u0027 da tale data che va computato il\ntermine di trenta mesi previsto dall\u0027art. 1, comma 5, della legge\ndelega. \n Prima che detto termine di trenta mesi giungesse alla sua\nnaturale scadenza, tuttavia, e\u0027 intervenuto l\u0027art. 1, comma 3, della\nlegge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione, con modificazioni, del\ndecreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con il quale e\u0027 stato stabilito\nche «In considerazione dello stato di emergenza sul territorio\nnazionale [...] i termini per l\u0027adozione di decreti legislativi con\nscadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano\nscaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono\nprorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno\ndi essi. I decreti legislativi di cui al primo periodo, il cui\ntermine di adozione sia scaduto alla data di entrata in vigore della\npresente legge, possono essere adottati entro tre mesi dalla data di\nentrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e\ncriteri direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi\ndi delega». \n Dunque, considerato che alla data del 30 aprile 2020 il termine\ndi trenta mesi previsto dall\u0027art. 1, comma 5, della legge delega non\nera ancora scaduto, non puo\u0027 essere messo in dubbio che il decreto\nlegislativo 12 novembre 2020, n. 160 sia stato adottato nel rispetto\ndei limiti temporali previsti dal legislatore delegante, trovando\npiena applicazione nella fattispecie in esame la proroga disposta\ndall\u0027art. 1, comma 3, della legge n. 27/2020. \n Da cio\u0027, quindi, consegue la manifesta infondatezza della\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale della suddetta previsione\nnormativa, non risultando violati i limiti temporali per l\u0027esercizio\ndella delega legislativa nella misura contestata dalla societa\u0027\nricorrente. \nV. Conclusioni. \n 5. Per tutti i motivi sopra richiamati - ritenuta rilevante e non\nmanifestamente infondata la questione di legittimita\u0027 costituzionale\nillustrata in parte motiva e constatata l\u0027impossibilita\u0027 di\nun\u0027interpretazione costituzionalmente adeguata dell\u0027art. 23, comma 1,\ndel decreto legislativo n. 160/2020 e dell\u0027art. 49-septies, comma 21,\nlettere c) e i), del decreto legislativo n. 171/2005 - questo\nTribunale solleva la questione di legittimita\u0027 costituzionale\ndell\u0027art. 23, comma 1, del decreto legislativo n. 160/2020 e\ndell\u0027art. 49-septies, comma 21, lettera c) e i), del decreto\nlegislativo n. 171/2005, per violazione degli articoli 76, 77, comma\n1, e 117, comma 1, della Costituzione. \n 5.1. Ai sensi dell\u0027art. 23, comma 2, della legge 11 marzo 1953,\nn. 87, il presente giudizio e\u0027 sospeso fino alla definizione\ndell\u0027incidente di costituzionalita\u0027. \n 5.2. Ai sensi dell\u0027art. 23, commi 4 e 5, della legge 11 marzo\n1953, n. 87, la presente ordinanza sara\u0027 comunicata alle parti\ncostituite, notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e\ncomunicata anche al Presidente del Senato della Repubblica e al\nPresidente della Camera dei deputati. \n 5.3. Ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e in ordine\nalle spese resta riservata alla decisione definitiva. \n\n \n P.Q.M. \n \n Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione\nterza) non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe,\nvisti l\u0027art. 134 della Costituzione, l\u0027art. 1 della legge\ncostituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l\u0027art. 23 della legge 11 marzo\n1953, n. 87: \n a) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 23, comma 1, del\ndecreto legislativo n. 160/2020 e dell\u0027art. 49-septies, comma 21,\nlettere c) e i), del decreto legislativo n. 171/2005, in relazione\nagli articoli 76, 77, comma 1, e 117, comma 1, della Costituzione,\nnei termini esposti in motivazione; \n b) dispone la sospensione del presente giudizio e ordina la\nimmediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. \n Ordina che a cura della segreteria della sezione la presente\nordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del\nConsiglio dei ministri, nonche\u0027 comunicata ai Presidenti della Camera\ndei deputati e del Senato della Repubblica. \n Riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore statuizione in\nrito, nel merito e in ordine alle spese. \n Cosi\u0027 deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 18\ngiugno 2025 con l\u0027intervento dei magistrati: \n Elena Stanizzi, Presidente \n Giovanna Vigliotti, primo referendario \n Luca Biffaro, referendario, estensore \n \n Il Presidente: Stanizzi \n \n \n L\u0027estensore: Biffaro","elencoNorme":[{"id":"63880","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto 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