Reg. ord. n. 225 del 2025 pubbl. su G.U. del 26/11/2025 n. 48

Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio  del 23/10/2025

Tra: Altura Società Sportiva Dilettantistica srl  C/ Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Istruzione e del Merito ed altri 2



Oggetto:

Impresa – Navigazione – Scuole nautiche – Esercizio dell'attività di scuola nautica nella forma dell'impresa o del consorzio di imprese – Presentazione alle province, alle città metropolitane e alle Province autonome di Trento e di Bolzano della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l’esercizio di una scuola nautica – Previsione che nel caso di ulteriori sedi per l'esercizio di tale attività, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso dei requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per la sola sede centrale – Previsione che la SCIA può essere presentata da soggetti che dispongono, tra l’altro, di adeguata capacità patrimoniale o di polizza fideiussoria – Previsione che con decreto interministeriale, adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinati, tra l’altro, i requisiti di idoneità, i requisiti minimi di capacità patrimoniale e il tariffario minimo – Denunciate disposizioni normative delegate che introducono ulteriori previsioni dirette a disciplinare aspetti economici dell’attività delle scuole nautiche, vale a dire quelli inerenti ai requisiti di capacità patrimoniale delle persone giuridiche che gestiscono tali scuole o quelli afferenti alla politica tariffaria delle prestazioni erogate nei confronti dell’utenza finale – Contrasto con i principi e criteri direttivi della legge delega, per eccesso dal mandato legislativo conferito al Governo – Adozione di un tariffario minimo, potenzialmente incidente sulle dinamiche concorrenziali degli operatori economici che svolgono attività di scuola nautica, introdotto in contrasto con i principi di proporzionalità e necessità di cui all’art. 15 della direttiva servizi – Violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario.

Norme impugnate:

decreto legislativo  del 12/11/2020  Num. 160  Art. 23  Co. 1

decreto legislativo  del 18/07/2005  Num. 171  Art. 49  Co. 21

decreto legislativo  del 18/07/2005  Num. 171  Art. 49  Co. 21



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art. 76   Co.  

Costituzione  Art. 77   Co.

Costituzione  Art. 117   Co.

direttiva CE  Art. 15   Co.  

legge  Art.  Co.

legge  Art.  Co.

legge  Art.  Co.




Testo dell'ordinanza

                        N. 225 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 ottobre 2025

Ordinanza del 23 ottobre 2025 del Tribunale amministrativo  regionale
per il  Lazio  sul  ricorso  proposto  da  Altura  societa'  sportiva
dilettantistica srl  contro  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e altri . 
 
Impresa - Navigazione - Scuole nautiche - Esercizio dell'attivita' di
  scuola nautica nella forma dell'impresa o del consorzio di  imprese
  - Presentazione alle province, alle  citta'  metropolitane  e  alle
  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  della  segnalazione
  certificata di inizio  attivita'  (SCIA)  per  l'esercizio  di  una
  scuola nautica - Previsione che nel  caso  di  ulteriori  sedi  per
  l'esercizio di tale attivita', per ciascuna deve essere  dimostrato
  il possesso dei requisiti prescritti, ad eccezione della  capacita'
  finanziaria che deve essere dimostrata per la sola sede centrale  -
  Previsione che la SCIA  puo'  essere  presentata  da  soggetti  che
  dispongono, tra l'altro, di adeguata capacita'  patrimoniale  o  di
  polizza    fideiussoria    -    Previsione    che    con    decreto
  interministeriale, adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei
  trasporti,  sono  disciplinati,  tra  l'altro,   i   requisiti   di
  idoneita', i  requisiti  minimi  di  capacita'  patrimoniale  e  il
  tariffario minimo. 
- Decreto  legislativo  12  novembre  2020,  n.   160   (Disposizioni
  integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n.
  229, concernente revisione ed integrazione del decreto  legislativo
  18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto  ed
  attuazione della direttiva  2003/44/CE,  a  norma  dell'articolo  6
  della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione  dell'articolo  1,
  comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167),  art.  23,  comma  1;
  decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da
  diporto  ed  attuazione  della  direttiva   2003/44/CE,   a   norma
  dell'articolo  6  della  legge  8  luglio  2003,  n.   172),   art.
  49-septies, comma 21, lettere c) e i). 


(GU n. 48 del 26-11-2025)

 
         IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO 
 
 
                            Sezione terza 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro  generale  16584  del  2023,  proposto  da  Altura  societa'
sportiva dilettantistica s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonino  Galletti,
con domicilio digitale  come  da  pec  da  registri  di  giustizia  e
domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Francesco Denza n.
3; 
    contro Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  Ministero
dell'economia e delle finanze, Ministero dell'istruzione e del merito
e Ministero delle imprese  e  del  made  in  Italy,  in  persona  dei
rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e  difesi
dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma,
via dei Portoghesi n. 12; 
    e   con   l'intervento   di   ad   opponendum   Conf.A.R.C.A.   -
Confederazione autoscuole riunite e  consulenti  automobilistici,  in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall'avvocato Enrico Murmura, con domicilio digitale come da  pec  da
registri di giustizia; 
    per  l'annullamento  previa  disapplicazione  delle  disposizioni
normative interne incompatibili con il  diritto  eurounitario  ovvero
rinvio    pregiudiziale    ai    fini    della    dichiarazione    di
incostituzionalita'  delle   disposizioni   in   contrasto   con   la
Costituzione: 
        del decreto ministeriale 30 agosto 2023, n.  142,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale il 16 ottobre 2023, adottato  dai  Ministeri
resistenti, in particolare, nella parte in cui, all'art. 20,  prevede
che le scuole nautiche debbano presentare un tariffario che  rispetti
gli  importi  minimi  indicati   nell'allegato   III   dello   stesso
regolamento, nonche' nella parte in cui, all'art. 4, prevede che,  ai
fini dell'esercizio dell'attivita', le scuole nautiche siano tenute a
dimostrare una capacita' patrimoniale non inferiore a 50.000 euro; 
        nonche' di  ogni  altro  atto  e/o  provvedimento  ulteriore,
antecedente, successivo, connesso  e  lesivo  degli  interessi  della
ricorrente. 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visti gli atti di costituzione in giudizio  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, del Ministero dell'istruzione e del merito e  del  Ministero
delle imprese e del made in Italy; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2025 il dott.
Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori  come  specificato  nel
verbale. 
I. I fatti che hanno condotto alla proposizione del ricorso in  esame
e i provvedimenti impugnati. 
    1. La ricorrente Altura societa' sportiva dilettantistica  s.r.l.
(«Altura») ha esposto di  essere  una  societa'  esercente  attivita'
sportive di tipo dilettantistico connesse alla disciplina della  vela
e della nautica in generale e di svolgere, ai sensi dell'art.  4  del
proprio   statuto,   anche   attivita'   didattica    per    l'avvio,
l'aggiornamento  e  il  perfezionamento  delle  discipline  nautiche,
nonche' attivita'  di  scuola  nautica  per  il  conseguimento  della
relativa  patente,  essendo  all'uopo  debitamente  autorizzata   con
provvedimento rilasciato dalla Provincia di Roma prot. n. 16325 del 5
febbraio 2008. 
    1.1. Altura, con riferimento all'attivita' di scuola nautica,  ha
evidenziato di aver sempre praticato nei confronti degli iscritti  ai
corsi  da  essa   organizzati,   fino   dell'adozione   del   decreto
ministeriale 30 agosto 2023, n. 142, tariffe liberamente determinate. 
    1.2. In data 30 agosto 2023, il Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti, di concerto con il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, il Ministero dell'istruzione e del  merito  e  il  Ministero
delle  imprese  e  del  made  in  Italy,  ha  adottato   il   decreto
ministeriale n. 142 «Regolamento recante la disciplina  delle  scuole
nautiche», successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 242 del 16 ottobre 2023. 
    1.2. Per quel che rileva ai fini del presente giudizio: 
        con l'art. 4  di  tale  regolamento  ministeriale,  rubricato
«Requisiti minimi di capacita' patrimoniale o finanziaria», e'  stato
disposto che: «1. Ai fini dell'esercizio  dell'attivita',  la  scuola
nautica  e'  tenuta  a  dimostrare  una  capacita'  patrimoniale  non
inferiore a 50.000 euro tramite la presentazione  di  un'attestazione
rilasciata da un revisore legale, iscritto nel registro dei  revisori
legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 
        2. In alternativa a quanto previsto dal comma  1,  la  scuola
nautica puo' dimostrare una capacita'  finanziaria  non  inferiore  a
50.000  euro  tramite  la   presentazione   di   un'attestazione   di
affidamento rilasciata  da  aziende  o  istituti  di  credito  ovvero
societa' finanziarie ai sensi dell'art. 106 del  decreto  legislativo
1° settembre 1993, n. 385, utilizzando il modello in allegato I,  che
costituisce parte integrante del presente regolamento. 
        3. I requisiti di cui al presente articolo non  si  applicano
agli istituti tecnici  di  cui  all'art.  49-septies,  comma  9,  del
codice, in quanto amministrazioni pubbliche»; 
          con l'art. 20 di tale regolamento  ministeriale,  rubricato
«Tariffario», e' stato previsto quanto segue: «1. La  scuola  nautica
presenta il tariffario all'amministrazione competente per  territorio
ai fini dell'apposizione del visto.  Analoga  procedura  deve  essere
seguita in caso di modifiche del tariffario. 
          2.  Il  tariffario  deve  rispettare  gli  importi   minimi
indicati nell'allegato III,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente regolamento. Con decreto del Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti si puo' procedere ad aggiornare  le  tariffe  di  cui
all'allegato III. 
          3. Il tariffario deve indicare: 
a)  in  relazione  ad  ogni  tipologia   di   patente   nautica,   il
corrispettivo complessivo richiesto per  ciascun  corso,  comprensivo
delle lezioni di teoria e di pratica; 
b) per ciascun corso, il numero delle lezioni di  teoria,  il  numero
delle esercitazioni a motore ed eventualmente  a  vela  comprese  nel
corrispettivo e la durata delle lezioni; 
c) i servizi e le prestazioni compresi nel corrispettivo dovuto  alla
scuola nautica; 
d) eventuali oneri aggiuntivi non ricompresi nel corrispettivo. 
          4. Le amministrazioni competenti, d'intesa con il Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  adottano  un  modello   di
tariffario che le scuole nautiche sono tenute ad utilizzare»; 
          con l'art. 22 di tale regolamento  ministeriale,  rubricato
«Regime transitorio», e' stato disposto che: «1. Le scuole nautiche e
i consorzi gia' in esercizio adeguano lo  svolgimento  della  propria
attivita' alla disciplina di cui all'art. 49-septies del codice e  al
presente regolamento, entro due anni dalla data di entrata in  vigore
del presente regolamento ovvero, se antecedente,  entro  la  data  di
presentazione della prima SCIA di variazione.  Con  riferimento  alle
unita' da diporto, l'adeguamento e' conforme a  quanto  previsto  dal
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture   e   della   mobilita'
sostenibili 10 agosto 2021, recante adozione dei programmi  di  esame
per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B e  C  e
modalita' di  svolgimento  delle  prove,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 232 del 28 settembre 2021. 
          2. Trascorso il periodo di cui al  comma  1  senza  che  le
scuole nautiche e i consorzi si siano adeguati alle disposizioni  del
presente regolamento, l'amministrazione competente invia ai  soggetti
interessati una diffida ad adempiere entro l'ulteriore termine di due
mesi, trascorso il quale  adotta  il  provvedimento  di  interdizione
dall'esercizio dell'attivita'. 
          3. Con decreto del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti sono definiti i  dati  che  le  amministrazioni  competenti
trasmettono, entro il 31 gennaio  e  con  riferimento  all'annualita'
precedente, al medesimo Ministero». 
II.  I  motivi  di  ricorso   articolati   avverso   il   regolamento
ministeriale impugnato e  lo  svolgimento  del  giudizio  dinanzi  al
Tribunale amministrativo regionale per il Lazio. 
    2. Altura, ritenendo che le previsioni dettate dagli articoli  4,
20 e 22 del decreto ministeriale n. 142/2023 siano  illegittime,  con
la proposizione del ricorso in esame, affidato a due distinti motivi,
ha   impugnato    tale    regolamento    ministeriale,    chiedendone
l'annullamento, previa disapplicazione per contrasto con  il  diritto
eurounitario ovvero previa rimessione alla Corte costituzionale della
questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  49-septies  del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dell'art. 34 del  decreto
legislativo 3 novembre 2017,  n.  229  e  dell'art.  23  del  decreto
legislativo 12 novembre 2020, n. 160, per violazione  degli  articoli
76 e 77 della Costituzione. 
    2.1. La societa' ricorrente, con il primo motivo di  ricorso,  ha
lamentato  l'illegittimita'  del  gravato  decreto  ministeriale  per
«Violazione dell'art. 15 della direttiva 2006/123/CE. Violazione  dei
principi di proporzionalita' concorrenziale. Violazione del principio
di  necessita'.  Violazione   dei   principi   di   proporzionalita',
ragionevolezza e logicita'. Violazione  e  falsa  applicazione  degli
articoli  41  e  97  della  Costituzione.  Illegittimita'  propria  e
derivata». 
    Con tale mezzo di gravame e' stato dedotto che la previsione  con
la quale l'impugnato regolamento ministeriale ha  imposto,  a  carico
delle  scuole  nautiche,  l'adozione  di  un  tariffario  minimo,  si
porrebbe in contrasto con i principi di necessita' e proporzionalita'
di matrice eurounitaria, che l'art. 15, par.  3,  lettere  b)  e  c),
della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel  mercato  interno
(«direttiva  servizi»)  eleva  a  condizioni  di   legittimita'   per
l'introduzione  di  requisiti  non  discriminatori  per  l'accesso  o
l'esercizio di una attivita' di servizi, giusto quanto  previsto  dal
paragrafo  2  del  medesimo  art.  15.  Tali   previsioni   normative
eurounitarie, secondo la prospettazione  della  societa'  ricorrente,
risulterebbero pienamente applicabili  al  caso  di  specie,  essendo
l'attivita' delle scuole nautiche prodromica  rispetto  a  quella  di
trasporto,  esclusa,  per  converso,  dall'ambito   di   applicazione
oggettivo della direttiva servizi, giusto  quanto  previsto  dal  suo
art. 2, par. 2, lettera d). 
    Piu' in dettaglio,  l'imposizione  dell'obbligo  di  adottare  un
tariffario minimo non sarebbe  suscettibile  di  essere  giustificata
sulla scorta di ragioni correlate alla sussistenza di  un  motivo  di
interesse generale. Di conseguenza, risulterebbe non  soddisfatta  la
condizione legittimante prevista dall'art. 15, par.  3,  lettera  b),
della direttiva servizi in relazione al paragrafo 2, lettera  g),  di
tale previsione di diritto eurounitario derivato. 
    Ad  avviso  della  societa'  ricorrente,  inoltre,   risulterebbe
violato anche  il  principio  di  proporzionalita'  «concorrenziale»,
poiche'  l'imposizione  di  un  siffatto   obbligo   tariffario   non
risulterebbe idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo della
migliore  formazione  dei  soggetti  che  frequentano  i   corsi   di
preparazione organizzati dalle  scuole  nautiche  per  conseguire  la
relativa patente.  Il  livello  tariffario  imposto  con  il  gravato
regolamento ministeriale,  infatti,  sarebbe  tale  da  inficiare  la
capacita' concorrenziale delle  scuole  nautiche,  riverberandosi  in
negativo anche sulla qualita' dei  servizi  offerti  ai  consumatori.
Pertanto,  risulterebbe  del  pari  non  soddisfatta  la   condizione
legittimante  prevista  dall'art.  15,  par.  3,  lettera  c),  della
direttiva servizi sempre in relazione al  paragrafo  2,  lettera  g),
della stessa. 
    L'amministrazione   ministeriale,    quindi,    avrebbe    dovuto
disapplicare l'art. 49-septies, comma 21,  lettera  i),  del  decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nella parte in  cui,  in  seguito
alle modifiche apportate dall'art.  23  del  decreto  legislativo  n.
160/2020, ha imposto, a carico delle scuole nautiche,  l'adozione  di
un  tariffario  minimo  e  non,  invece,  darvi  attuazione  con   le
previsioni dettate dall'art. 22 del gravato decreto  ministeriale  n.
142/2023. 
    Secondo la prospettazione della  societa'  ricorrente,  anche  la
previsione   contenuta   nell'art.   4   del   gravato    regolamento
ministeriale,  con  la  quale  e'  stato  imposto  ai  soggetti   che
gestiscono le scuole nautiche di possedere un  determinato  ammontare
di capitale sociale (pari a euro 50.000,00), si porrebbe in contrasto
con i principi sanciti dall'art. 15 della direttiva servizi. 
    L'imposizione di un  tale  requisito  patrimoniale,  invero,  non
risulterebbe  funzionale  al   conseguimento   di   alcun   obiettivo
rientrante tra quelli perseguibili dalle  scuole  nautiche,  sia  sul
versante  didattico,  per  cio'  che  concerne  la  preparazione  dei
corsisti, sia sul versante della solvibilita' economica delle persone
giuridiche che gestiscono le scuole medesime. 
    2.2. Con il secondo motivo di ricorso e' stata invece  contestata
la legittimita' del gravato decreto ministeriale n. 142/2023  in  via
derivata dalla asserita illegittimita' costituzionale  del  novellato
art. 49-septies del  decreto  legislativo  n.  171/2005,  cosi'  come
modificato dall'art. 23 del  decreto  legislativo  n.  160/2020,  per
contrasto con gli articoli 76 e 77 della Costituzione. 
    In primo luogo, e' stata dedotta la violazione  del  termine  per
l'esercizio  della  delega  legislativa,  fissato  in   trenta   mesi
dall'art. 1, comma 5, della legge  7  ottobre  2015,  n.  167  (legge
delega per la riforma del codice della nautica da diporto), ritenendo
che  il  decreto  legislativo  n.   160/2020   sia   stato   adottato
successivamente alla scadenza del termine previsto dalla legge delega
(il cui dies a quo era stato individuato nella  data  di  entrata  in
vigore dei decreti di cui al comma 1 del medesimo art. 1 della  legge
n. 167/2015). 
    In secondo luogo, secondo  la  tesi  della  societa'  ricorrente,
l'imposizione a carico delle scuole nautiche dell'obbligo di adottare
un tariffario minimo, previsto dall'art. 22 del  gravato  regolamento
ministeriale in attuazione di quanto  stabilito  dal  novellato  art.
49-septies,  comma  21,  lettera  i),  del  decreto  legislativo   n.
171/2005, risulterebbe costituzionalmente illegittima per eccesso  di
delega, in quanto l'art. 1, comma 1,  della  legge  n.  167/2015  non
avrebbe conferito al Governo alcuna mandato legislativo in tal senso. 
    Risulterebbero, del pari, costituzionalmente illegittime tutte le
previsioni dettate dal decreto legislativo n. 229/2017,  dal  decreto
legislativo n. 160/2020, ivi incluse quelle con  le  quali  e'  stato
modificato l'art. 49-septies del decreto legislativo n.  171/2005  al
fine di introdurre una nuova disciplina dell'attivita'  delle  scuole
nautiche, anche per cio' che concerne il conseguimento della  patente
nautica, trattandosi di materie non rientranti tra quelle delegate al
Governo con la legge n. 167/2015. 
    2.3. Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  il
Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'istruzione
e del merito e il Ministero delle imprese e del  made  in  Italy,  in
data 29 gennaio 2024, si sono costituiti in giudizio per resistere al
presente ricorso. 
    2.4. Le  amministrazioni  ministeriali  resistenti,  con  memoria
depositata in data 16 maggio 2025, hanno eccepito l'infondatezza  del
gravame  e  l'inammissibilita'  della   questione   di   legittimita'
costituzionale riferita  al  gravato  regolamento  ministeriale,  non
trattandosi di un atto avente forza di legge, giusto quanto  previsto
dall'art. 134 della Costituzione. 
    2.4.1. Per cio' che concerne  il  primo  motivo  di  ricorso,  le
censure  in  esso  articolate  sarebbero  destituite  di   fondamento
innanzitutto perche' il  Consiglio  di  Stato,  pronunciandosi  sullo
schema del gravato regolamento con il parere n. 1350  del  4  ottobre
2022,  non  ha  ravvisato  la  sussistenza  di  alcuno  dei  vizi  di
legittimita' prospettati dalla societa' ricorrente. 
    Oltretutto, la  previsione  che  obbliga  le  scuole  nautiche  a
dimostrare  il  possesso  di  una   disponibilita'   patrimoniale   o
finanziaria pari a euro 50.000,00 risulterebbe giustificata dal fatto
che  tali  soggetti  affrontano  un  rischio  d'impresa  classificato
dall'ISTAT come medio. Militerebbe, poi, nel senso della legittimita'
della  previsione  dettata  dall'art.  4  del   gravato   regolamento
ministeriale, anche il fatto che il medesimo valore economico sarebbe
stato previsto per la dimostrazione della capacita' finanziaria delle
autoscuole. 
    In  proposito,  le   amministrazioni   resistenti   hanno   anche
evidenziato che il contestato art.  4  del  decreto  ministeriale  n.
142/2023 fa unicamente riferimento alla capacita'  patrimoniale,  non
imponendo il possesso di un capitale sociale  di  ammontare  pari  ad
euro 50.000,00, come asserito dalla societa' ricorrente. Infatti,  la
gravata   previsione   regolamentare   prevede,    in    alternativa,
l'attestazione della capacita' finanziaria tramite  la  presentazione
di un'attestazione di affidamento rilasciata da aziende o istituti di
credito ovvero  societa'  finanziarie  ai  sensi  dell'art.  106  del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
    Per tale ragione, l'obbligo in questione supererebbe il  test  di
proporzionalita', risultando, del pari non discriminatorio (in quanto
applicabile indistintamente a tutte le scuole nautiche) e  necessario
(atteso che la richiesta di una  determinata  capacita'  patrimoniale
risulta giustificata  dalla  esigenza  di  garantire  che  le  scuole
nautiche dispongano delle risorse finanziarie adeguate  per  fornire,
nell'interesse generale, una  formazione  sicura  e  di  qualita'  ai
soggetti che intendono conseguire la patente nautica). 
    2.4.2.  Il  secondo  motivo   di   ricorso,   oltre   ad   essere
inammissibile risulterebbe  comunque  infondato  con  riferimento  ad
entrambi i profili di censura articolati dalla societa' ricorrente. 
    In primo luogo, il decreto legislativo n.  160/2020  non  sarebbe
stato adottato oltre il termine di trenta mesi previsto  dalla  legge
delega,  tenuto  conto  delle  proroghe  disposte   dalla   normativa
emergenziale adottata per contrastare  l'emergenza  pandemica  dovuta
alla diffusione del virus SARS-CoV-2 (art. 1, comma 3, della legge 24
aprile  2020,  n.  27,  di  conversione,   con   modificazioni,   del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18). 
    In secondo  luogo,  le  previsioni  del  decreto  legislativo  n.
160/2020, alle quali i Ministeri resistenti hanno dato attuazione con
il   gravato    regolamento    ministeriale,    non    risulterebbero
costituzionalmente illegittime  in  quanto  conformi  ai  principi  e
criteri direttivi fissati con la legge n. 167/2015. 
    In particolare,  in  seguito  all'abrogazione  dell'art.  42  del
decreto ministeriale n. 146/2008, recante la disciplina delle  scuole
nautiche, per effetto di  quanto  previsto  dall'art.  59,  comma  7,
lettera b), del decreto legislativo n. 229/2017, l'art. 23, comma  1,
del decreto legislativo n. 160/2020 ha  previsto,  con  le  modifiche
apportate all'art. 49-septies del decreto  legislativo  n.  171/2005,
l'adozione di uno specifico regolamento ministeriale per disciplinare
la materia delle scuole nautiche e dei centri di  istruzione  per  la
nautica, ivi incluse le relative figure professionali. 
    Secondo la  tesi  difensiva  delle  amministrazioni  ministeriali
resistenti,  il  suddetto  intervento  normativo  e  il   susseguente
intervento regolamentare, sfociato con l'adozione del gravato decreto
ministeriale n. 142/2023, si sarebbero resi  necessari  per  superare
l'antinomia venutasi a creare tra l'art. 42,  comma  5,  del  decreto
ministeriale n. 146/2008 e l'art.  105,  comma  3,  lettera  a),  del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il quale alle  regioni
e agli altri enti locali erano stati  conferiti  funzioni  e  compiti
amministrativi dello Stato in attuazione del Capo I  della  legge  15
marzo 1997, n. 59. 
    2.5.  La   Confederazione   autoscuole   riunite   e   consulenti
automobilistici, in data 19 maggio 2025, ha  spiegato  intervento  ad
opponendum nel presente giudizio, eccependo: 
        l'inammissibilita' del ricorso per mancata notifica ad almeno
un controinteressato, con conseguente violazione dell'art. 41,  comma
2, c.p.a.; 
        il  difetto   di   legittimazione   attiva   della   societa'
ricorrente, in quanto dalla documentazione in atti  non  risulterebbe
che  Altura  possieda  i  requisiti  di  capacita'  finanziaria  gia'
previsti dal vigente codice  della  nautica  da  diporto  e  che  sia
validamente autorizzata  per  l'esercizio  dell'attivita'  di  scuola
nautica; 
        l'infondatezza del gravame. 
    2.6. La societa' ricorrente, con memoria di replica depositata in
data 20 maggio 2025, ha controdedotto alle eccezioni sollevate  dalle
amministrazioni   ministeriali   resistenti   e   ha   instato    per
l'accoglimento del ricorso. 
    2.7. All'udienza pubblica del 18 giugno 2025 la  causa  e'  stata
discussa e poi e' stata trattenuta in decisione. 
III. Il quadro normativo di riferimento. 
    3.  Il  Collegio,  prima  di  procedere  alla  delibazione  della
questione di legittimita' prospettata dalla societa'  ricorrente  con
il secondo motivo  di  ricorso,  ritiene  necessario  ricostruire  il
quadro  normativo  rilevante  ai  fini  dell'esame   della   presente
controversia. 
    3.1. Innanzitutto, viene in rilievo quanto previsto  dall'art.  1
della legge 7 ottobre 2015, n. 167 recante «Delega al Governo per  la
riforma del codice della nautica da diporto» - vale a dire  la  legge
delega  sulla  scorta  della  quale  e'  stato  adottato  il  decreto
legislativo   12   novembre    2020,    n.    160    sospettato    di
incostituzionalita' -. 
    3.1.1. Tale disposizione normativa, al comma 1, stabilisce  quali
siano  le  materie  che  il  Governo  era   tenuto   a   disciplinare
nell'esercizio  della   funzione   legislativa   delegata,   all'uopo
prevedendo  che  «Il  Governo  e'   delegato   ad   adottare,   entro
ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
di concerto con i Ministri degli affari esteri e  della  cooperazione
internazionale, dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, per gli affari europei, dell'economia e  delle  finanze,  della
salute, per la semplificazione e la pubblica  amministrazione,  della
giustizia, dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  dello
sviluppo economico e dei beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo, uno o piu' decreti legislativi di revisione ed  integrazione
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice  della
nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a  norma
dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, e  per  la  disciplina
delle seguenti materie: 
        a)  regime  amministrativo  e  navigazione  delle  unita'  da
diporto, ivi comprese le navi di cui all'art. 3 della legge 8  luglio
2003, n. 172; 
        b) attivita' di  controllo  in  materia  di  sicurezza  della
navigazione  da  diporto  e  di  prevenzione   degli   incidenti   in
prossimita' della costa con l'obiettivo della salvaguardia della vita
umana in  mare  e  nelle  acque  interne,  anche  in  relazione  alle
attivita' che si  svolgono  nelle  medesime  acque,  con  particolare
riferimento all'attivita' subacquea; 
        c) revisione della disciplina sanzionatoria in relazione alla
gravita' e  al  pregiudizio  arrecato  alla  tutela  degli  interessi
pubblici nonche' alla  natura  del  pericolo  derivante  da  condotte
illecite al fine di garantire comunque l'effettivita' degli  istituti
sanzionatori; 
        d) aggiornamento dei requisiti psicofisici necessari  per  il
conseguimento della patente nautica; 
        e) procedure per l'approvazione e l'installazione di  sistemi
di alimentazione con gas di  petrolio  liquefatto  (GPL),  metano  ed
elettrici, su unita' da diporto e relativi motori di propulsione,  di
nuova costruzione o gia' immessi sul mercato». 
    3.1.2. L'art. 1, comma 2, della legge delega  ha  poi  fissato  i
principi e i criteri direttivi che il Governo era tenuto ad osservare
ai fini della revisione del codice della  nautica  da  diporto  nelle
materie oggetto di delega legislativa. 
    Tale  disposizione  normativa,  a  tale  precipuo  riguardo,   ha
stabilito che «I decreti legislativi di cui al comma 1 sono  adottati
in conformita' con i criteri di semplificazione delle procedure, tali
da consentire la revisione  del  codice  della  nautica  da  diporto,
mantenendone fermi l'assetto e il riparto delle competenze nonche' al
fine di migliorare le condizioni di effettiva  concorrenzialita'  del
settore nell'ambito della Strategia europea per una maggiore crescita
e occupazione nel turismo costiero  e  marittimo  (COM(2014)86),  nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
        a) coordinamento e armonizzazione della normativa in  materia
di nautica da diporto  e  di  iscrizione  delle  unita'  da  diporto,
coniugando la  semplificazione  degli  adempimenti  formali  posti  a
carico dell'utenza e delle procedure amministrative e di controllo; 
        b)  semplificazione  del  regime   amministrativo   e   degli
adempimenti relativi alla  navigazione  da  diporto,  anche  ai  fini
commerciali; 
        c)  revisione,  secondo  criteri  di  semplificazione,  della
disciplina in materia di navigazione  temporanea  di  imbarcazioni  e
navi da diporto non abilitate e non munite dei  prescritti  documenti
ovvero abilitate e provviste di documenti di  bordo  ma  affidate  in
conto vendita o in riparazione e assistenza ai cantieri navali; 
        d) semplificazione  della  procedura  amministrativa  per  la
dismissione di bandiera; 
        e) regolamentazione dell'attivita' di locazione dei  natanti,
secondo  criteri  di  semplificazione  nel  rispetto  dei   requisiti
generali di sicurezza anche ai fini della salvaguardia delle  persone
trasportate; 
        f) previsione, nell'ambito delle  strutture  ricettive  della
nautica, di un numero congruo di accosti  riservati  alle  unita'  in
transito, con particolare attenzione  ai  posti  di  ormeggio  per  i
portatori di handicap; 
        g)  regolamentazione  puntuale,  allo   scopo   di   tutelare
l'ecosistema e di vietare l'ancoraggio al fondale nelle  aree  marine
protette all'interno del campo boa, dei campi di ormeggio attrezzati,
anche con l'impiego di tecnologie informatiche e  telematiche,  nelle
zone di riserva generale (zone B) o di riserva parziale (zone C), per
le unita' da diporto autorizzate  alla  navigazione,  prevedendo  una
riserva di ormeggi alle imbarcazioni a vela; 
        h) destinazione d'uso per la nautica minore  delle  strutture
demaniali,   pontili,   arenili   e    piazzali,    che    presentino
caratteristiche particolarmente idonee per  essere  utilizzati  quali
ricovero a secco (dry storage) di  piccole  imbarcazioni,  garantendo
comunque la fruizione pubblica delle medesime aree; 
        i) revisione della disciplina della mediazione nei  contratti
di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e
nei contratti di  trasporto  marittimo  al  fine  di  adattarla  alle
specifiche esigenze e caratteristiche del settore  della  nautica  da
diporto; 
        l) rivalutazione e semplificazione dei requisiti psicofisici,
con particolare  riferimento  a  quelli  visivi  e  uditivi,  per  il
conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche e  revisione  delle
procedure di accertamento e certificazione degli stessi; 
        m)  introduzione  di   una   normativa   semplificata   della
mediazione nel diporto; 
        n)  revisione  dei  titoli  professionali  del   diporto   in
relazione  all'introduzione  di  un  titolo   semplificato   per   lo
svolgimento dei servizi di coperta per unita' da diporto; 
        o) previsione di criteri  di  razionalizzazione  ed  economia
delle risorse istituzionali destinate all'attivita' di  controllo  in
materia di sicurezza della navigazione e previsione, in tale  ottica,
del Corpo  delle  Capitanerie  di  porto  -  Guardia  costiera  quale
autorita' alla quale competono in via esclusiva la pianificazione  ed
il  coordinamento  dei  controlli,   tenuto   conto   delle   vigenti
attribuzioni istituzionali in tale settore; 
        p) pieno adeguamento del decreto legislativo 24  marzo  2011,
n. 53,  alla  direttiva  2009/16/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 23 aprile 2009, in materia di attivita'  di  controllo
da parte dello Stato di approdo, con particolare riguardo al corretto
recepimento  della  definizione   di   "interfaccia   nave/porto"   e
all'ambito   di   applicazione   della   normativa   riguardante   le
imbarcazioni da diporto che si  dedicano  ad  operazioni  commerciali
rispetto agli obiettivi fissati dalla direttiva; 
        q) revisione della disciplina in materia di  sicurezza  delle
unita'  e  delle   dotazioni   anche   alla   luce   dell'adeguamento
all'innovazione tecnologica; 
        r)  equiparazione,  a  tutti  gli  effetti,  alle   strutture
ricettive all'aria aperta, delle strutture organizzate per  la  sosta
ed il pernottamento di turisti all'interno delle proprie imbarcazioni
ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo  i
requisiti  stabiliti  dal  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
trasporti, sentiti i Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
        s)  eventuale  inserimento   della   cultura   del   mare   e
dell'insegnamento  dell'educazione  marinara  nei   piani   formativi
scolastici,  nel  rispetto  dei  principi  costituzionali   e   della
normativa vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica, anche attraverso l'attivazione di specifici corsi e
l'istituzione della giornata del mare nelle scuole; 
        t) istituzione della figura professionale dell'istruttore  di
vela nel rispetto dei principi generali  della  sicurezza  nautica  e
della  salvaguardia  della  vita  umana  in  mare,  fatte  salve   le
prerogative costituzionali delle regioni, prevedendo: 
          1) l'istituzione di un elenco nazionale, aggiornato,  degli
istruttori professionali, consultabile nel sito  istituzionale  della
Federazione italiana vela (FIV) e della Lega navale italiana (LNI)  e
nei siti dei comuni nel cui territorio sono presenti centri velici. 
          Gli  oneri  derivanti  dall'istituzione  e   dalla   tenuta
dell'elenco nazionale di cui  al  precedente  periodo  sono  posti  a
carico degli iscritti; 
          2) che  gli  istruttori  di  vela  siano  in  possesso  del
brevetto della FIV,  della  Marina  militare  attraverso  le  proprie
competenti articolazioni o della LNI,  rilasciato  nel  rispetto  del
Sistema nazionale di qualifiche (SNaQ) dei tecnici sportivi del  CONI
e del  Quadro  europeo  delle  qualifiche  -  European  qualification
framework (EQF) dell'Unione europea; 
        u)  razionalizzazione  delle  attivita'  di  controllo  delle
unita' da diporto attraverso metodologie di verifiche atte ad evitare
forme di accertamenti ripetuti a carico delle stesse unita' in ambiti
temporali limitati nel rispetto della sicurezza nautica; 
        v)  revisione  della  disciplina  sanzionatoria,   aumentando
l'entita' delle sanzioni vigenti di un terzo, sia nel minimo che  nel
massimo edittale, relativamente alle  violazioni,  commesse  mediante
l'utilizzo di un'unita' da diporto, concernenti l'inosservanza di una
disposizione  di  legge  o  di  regolamento  o  di  un  provvedimento
legalmente emanato dall'autorita' competente in materia  di  uso  del
demanio marittimo, del mare territoriale e delle acque  interne,  ivi
compresi i porti, ovvero l'inosservanza di una disposizione di  legge
o di un regolamento in  materia  di  sicurezza  della  navigazione  e
prevedendo   altresi'   l'inasprimento   delle   sanzioni    relative
all'inosservanza dei  limiti  di  velocita',  anche  da  parte  delle
imbarcazioni commerciali, negli specchi d'acqua portuali, nei  pressi
di campi  boa,  di  spiagge  e  di  lidi,  nel  passaggio  vicino  ad
imbarcazioni alla fonda e nella navigazione all'interno degli specchi
acquei riservati alla balneazione; 
        z) nell'ambito della revisione della disciplina sanzionatoria
di cui alla lettera v), previsione di sanzioni piu' severe  a  carico
di coloro che conducono unita' da diporto  in  stato  di  ebbrezza  o
sotto l'effetto di stupefacenti, nonche' nei confronti di coloro  che
utilizzando  unita'  da  diporto  causano  danni  ambientali,  ovvero
determinano una situazione  di  grave  rischio  per  la  salvaguardia
dell'ambiente e dell'ecosistema  marino,  attraverso  misure  che,  a
seconda della gravita' della  violazione,  vadano  dal  ritiro  della
patente al sequestro dell'unita' da diporto; 
        aa) semplificazione dei procedimenti per l'applicazione e  il
pagamento  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  al  fine   di
garantire  l'efficacia  del  sistema  sanzionatorio,  in  particolare
prevedendo la graduazione delle sanzioni in funzione  della  gravita'
delle fattispecie, della frequenza e dell'effettiva pericolosita' del
comportamento,  con  l'introduzione   anche   di   misure   riduttive
dell'entita' delle sanzioni in caso di assolvimento dell'obbligo  del
pagamento in tempi ristretti, nonche' l'ampliamento delle fattispecie
incidenti nella materia della  sicurezza  nautica  per  le  quali  e'
prevista la sospensione e la revoca delle patenti nautiche; 
        bb) adeguamento  alla  direttiva  2013/53/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013; 
        cc) abrogazione espressa delle norme incompatibili». 
    3.1.3. Ai fini del presente giudizio assume  poi  rilievo  quanto
previsto dall'art. 1, comma 5, della legge delega. 
    Con tale disposizione normativa, in particolare,  il  legislatore
ha fissato in trenta mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi delegati di cui al comma 1, il termine  entro
il quale il Governo era autorizzato ad adottare «uno o  piu'  decreti
legislativi contenenti  disposizioni  correttive  e  integrative  dei
decreti legislativi medesimi». 
    3.2. Il Governo, per quel che rileva ai fini  della  controversia
in esame, ha esercitato la delega  legislativa  di  cui  all'art.  1,
comma 1, della legge n. 167/2015 adottando il decreto  legislativo  3
novembre 2017, n. 229, recante «Revisione ed integrazione del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della  nautica  da
diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6
della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione  dell'art.  1  della
legge 7 ottobre 2015, n. 167». 
    In  particolare,  con  l'art.  34  del  decreto  legislativo   n.
229/2017, rubricato «Scuole nautiche e Centri di  istruzione  per  la
nautica», e' stato inserito, all'interno del Titolo III  del  decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, il Capo II-ter. 
    Tale Capo II-ter, a sua volta rubricato «Scuole nautiche e Centri
di istruzione per la nautica», all'art. 49-septies, rubricato «Scuole
nautiche», nella formulazione  introdotta  con  il  suddetto  decreto
legislativo delegato, aveva previsto quanto segue: 
        «1. Le scuole per l'educazione marinaresca, l'istruzione e la
formazione dei  candidati  agli  esami  per  il  conseguimento  delle
patenti nautiche sono denominate scuole nautiche. 
        2.   Le   scuole   nautiche   sono   soggette   a   vigilanza
amministrativa e tecnica da  parte  delle  province  o  delle  citta'
metropolitane o delle Province autonome di Trento e  di  Bolzano  del
luogo in cui hanno la sede principale. 
        3. I compiti delle province o delle  citta'  metropolitane  o
alle  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  in  materia  di
segnalazione  certificata  di  inizio  attivita'   e   di   vigilanza
amministrativa sulle  scuole  nautiche  sono  svolti  sulla  base  di
apposite  direttive  emanate   con   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti. 
        4. Le persone fisiche  o  giuridiche,  le  societa'  ed  enti
possono presentare  l'apposita  segnalazione  certificata  di  inizio
attivita' per la gestione di una  scuola  nautica  alla  provincia  o
citta' metropolitana o alla Province autonome di Trento e di Bolzano.
Il titolare deve avere la proprieta' e gestione  diretta,  personale,
esclusiva e permanente dell'esercizio, nonche'  la  gestione  diretta
dei beni patrimoniali  della  scuola  nautica,  rispondendo  del  suo
regolare funzionamento nei confronti dell'autorita'  competente;  nel
caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attivita'  di
scuola nautica, per ciascuna deve essere dimostrato  il  possesso  di
tutti  i  requisiti  prescritti,   ad   eccezione   della   capacita'
finanziaria che deve essere dimostrata per  una  sola  sede,  e  deve
essere  preposto  un  responsabile  didattico,  in   organico   quale
dipendente o  collaboratore  familiare  ovvero  anche,  nel  caso  di
societa' di persone o di  capitali,  quale  rispettivamente  socio  o
amministratore, che sia in possesso dei requisiti di cui al comma  6,
ad eccezione della capacita' finanziaria. 
        5. Gli istituti tecnici del  settore  tecnologico,  indirizzo
trasporti e logistica, articolazione conduzione  del  mezzo,  opzioni
conduzione del mezzo navale  e  di  impianti  e  apparati  marittimi,
possono presentare la dichiarazione di cui al comma 4 e sono soggetti
alla   vigilanza   amministrativa    e    tecnica    del    Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca che emana  apposite
direttive nelle materie di cui  ai  commi  4  e  14  ed  effettua  le
verifiche di cui al comma 10. 
        6. La segnalazione certificata di inizio attivita' di cui  al
comma 4 puo' essere presentata dai soggetti che abbiano compiuto  gli
anni ventuno e siano in possesso di adeguata  capacita'  finanziaria,
di diploma di istruzione di secondo grado e abbiano svolto  attivita'
di insegnamento di cui al comma 7 con almeno un'esperienza  biennale,
maturata negli ultimi cinque anni,  fermo  restando  quanto  previsto
dall'art. 508, comma 10, del decreto legislativo 16 aprile  1994,  n.
297 per i docenti degli istituti tecnici di cui al comma  5.  Per  le
persone giuridiche i  requisiti  richiesti  dal  presente  comma,  ad
eccezione della capacita' finanziaria che deve essere posseduta dalla
persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante. 
        7. Possono  svolgere  attivita'  di  insegnamento  presso  le
scuole  nautiche  i  soggetti  in  possesso   dell'abilitazione   non
inferiore a quella di ufficiale di coperta o di titolo  professionale
di capitano  del  diporto  di  cui  all'art.  36-bis,  gli  ufficiali
superiori del Corpo dello Stato maggiore e delle Capitanerie di porto
che hanno cessato il servizio attivo da almeno  cinque  anni,  coloro
che hanno conseguito da almeno dieci anni la patente nautica  per  la
navigazione senza alcun limite e i docenti degli istituti tecnici  di
cui al comma 5. L'attivita' di insegnamento  della  tecnica  di  base
della navigazione a vela e' svolta dall'istruttore  di  vela  di  cui
all'art.  49-quinquies.  Gli  insegnanti  non  devono  essere   stati
dichiarati delinquenti abituali,  professionali  o  per  tendenza  ed
essere sottoposti a misure amministrative di  sicurezza  personali  o
alle misure di prevenzione e non essere stati condannati a  una  pena
detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non  siano  intervenuti
provvedimenti di riabilitazione. 
        8. La  segnalazione  di  cui  al  comma  4  non  puo'  essere
presentata da coloro che sono stati dichiarati delinquenti  abituali,
professionali o per tendenza e da coloro che sono sottoposti a misure
amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione  e
non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a  tre
anni,   salvo   che   non   siano   intervenuti   provvedimenti    di
riabilitazione. 
        9. La scuola nautica deve svolgere l'attivita' di  formazione
dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti  nautiche
di una o piu' categorie previste, possedere un'adeguata  attrezzatura
tecnica e didattica, disporre degli insegnanti di  cui  al  comma  7,
nonche' di una adeguata unita' da diporto, secondo  quanto  stabilito
dal regolamento di attuazione del presente codice. 
        10. Le province o  le  citta'  metropolitane  o  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano effettuano le verifiche del  possesso
dei requisiti prescritti da parte delle scuole nautiche  con  cadenza
almeno triennale. 
        11. L'attivita' di scuola nautica e' sospesa per  un  periodo
da uno a tre mesi quando: 
          a)  l'attivita'  della  scuola  nautica   non   si   svolge
regolarmente; 
          b)  il  titolare  non  provvede  alla  sostituzione   degli
insegnanti o degli istruttori che  non  sono  piu'  in  possesso  dei
requisiti di cui al comma 7; 
          c) il titolare non ottempera alle disposizioni  date  dalle
province o dalle citta' metropolitane o dalle  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano ai fini del regolare funzionamento  della  scuola
nautica. 
        12. L'attivita' della scuola nautica e' inibita quando: 
          a) sono venuti meno i requisiti morali del  titolare  e  la
capacita' finanziaria; 
          b)  viene  meno  l'attrezzatura  tecnica  o  l'attrezzatura
didattica oppure la disponibilita' dell'adeguata unita' da diporto di
cui al comma 9; 
          c)  sono  stati  adottati  piu'  di  due  provvedimenti  di
sospensione in un quinquennio. 
        13. Nel caso in cui una scuola nautica e'  gestita  senza  la
dichiarazione di  inizio  attivita'  o  i  requisiti  prescritti,  e'
prevista la chiusura della stessa  e  la  cessazione  della  relativa
attivita', ordinate dalle province o  dalle  citta'  metropolitane  o
dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Salva  l'applicazione
delle eventuali sanzioni penali previste dalle  disposizioni  vigenti
in caso di esercizio abusivo  dell'attivita',  costituisce  esercizio
abusivo dell'attivita' di scuola nautica l'istruzione o la formazione
per le patenti nautiche impartita in forma professionale o, comunque,
a fine di lucro senza il rispetto delle dichiarazioni  dei  requisiti
previsti. Chiunque esercita  o  concorre  a  esercitare  abusivamente
l'attivita'  di  scuola  nautica   e'   punito   con   una   sanzione
amministrativa pecuniaria da 5000 euro a 15000 euro, ai  sensi  della
legge 24 novembre 1981, n. 689. 
        14.  Il  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti
stabilisce, con propri  decreti:  i  requisiti  minimi  di  capacita'
finanziaria; i requisiti di idoneita', le  modalita'  di  svolgimento
delle verifiche di cui al comma 10;  le  prescrizioni  sui  locali  e
sull'arredamento didattico, anche al fine di  consentire  l'eventuale
svolgimento degli esami, nonche' la durata dei corsi; i programmi  di
esame per il conseguimento della patente nautica. 
        15. Le scuole nautiche nonche' i centri di istruzione per  la
nautica di cui all'art. 49-octies presentano le domande di ammissione
agli esami per i propri  candidati  presso  l'autorita'  marittima  o
l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti nella cui  giurisdizione  le  medesime  hanno  la  sede
principale. 
        16.  Le  scuole  nautiche  possono  richiedere  all'autorita'
marittima o all'ufficio motorizzazione  civile  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, competenti per  territorio,  che  gli
esami per il conseguimento delle patenti nautiche, con un  numero  di
candidati non inferiore a dieci, vengano svolti presso le loro  sedi.
Le spese di viaggio e di missione per i componenti delle  commissioni
di esame sono a carico dei richiedenti. 
        17. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono
stabilite le modalita' per  la  segnalazione  certificata  di  inizio
attivita', fermo restando quanto previsto dal comma 10». 
    3.2.1. Con  l'art.  59,  comma  5,  del  decreto  legislativo  n.
229/2017 e' stata inoltre disposta  l'abrogazione  dell'art.  65  del
decreto legislativo n. 171/2005 che, nella sua  versione  originaria,
prevedeva, inter alia, che il Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con le amministrazioni interessate,  adottasse
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
un decreto ministeriale al fine di  disciplinare  anche  la  seguente
materia «Disciplina relativa ai titoli abilitativi per il comando, la
condotta e la direzione nautica delle unita' da diporto, ivi compresa
l'introduzione di nuovi criteri in materia di requisiti fisici per il
conseguimento della patente nautica, in particolare  per  le  persone
disabili e l'uso obbligatorio di dispositivi elettronici in grado  di
consentire, in caso di caduta  in  mare,  oltre  alla  individuazione
della persona, la disattivazione del pilota  automatico  e  l'arresto
dei motori» (art. 65, comma 1, lettera f). 
    Tale  abrogata  previsione   normativa,   tuttavia,   era   stata
sostanzialmente riproposta dall'art. 59, comma  1,  lettera  i),  del
decreto legislativo n. 229/2017, con il qual era stato  previsto  che
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sempre di concerto
con altre amministrazioni ministeriali, adottasse un regolamento  con
il fine  di  disciplinare  secondo  criteri  di  semplificazione  dei
procedimenti amministrativi anche la seguente materia «Disciplina dei
requisiti soggettivi, fisici, psichici e morali per il conseguimento,
la convalida e la revisione delle patenti nautiche, anche a favore di
persone con disabilita' fisica, psichica  o  sensoriale,  ovvero  con
disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), nonche' delle  modalita'
di accertamento e di certificazione dei predetti requisiti». 
    3.2.2. L'abrogazione dell'art.  65  del  decreto  legislativo  n.
171/2005  aveva  altresi'  comportato  l'abrogazione   parziale   del
regolamento ministeriale adottato  in  sede  di  attuazione  di  tale
disposizione normativa, ossia il decreto ministeriale 29 luglio 2008,
n. 146. 
    In particolare, l'art. 59,  comma  7,  lettera  b),  del  decreto
legislativo n. 229/2017, nel prevedere che «A decorrere dalla data di
entrata in vigore del  presente  decreto  sono  abrogati  i  seguenti
articoli del regolamento di cui all'art. 65 del  decreto  legislativo
18 luglio  2005,  n.  171:  [...]  b)  art.  42»,  aveva  determinato
l'abrogazione della  disciplina  ministeriale  relativa  alle  scuole
nautiche. 
    Infatti, l'abrogato art. 42 del decreto ministeriale n. 146/2008,
rubricato  appunto  «Disciplina  delle  scuole  nautiche»,  stabiliva
quanto segue: «1. I centri per l'educazione marinaresca, l'istruzione
e la formazione dei candidati agli esami per il  conseguimento  delle
patenti nautiche sono denominati "scuole nautiche". 
    2. Le scuole nautiche sono soggette ad autorizzazione e vigilanza
amministrativa da parte della provincia del luogo  in  cui  hanno  la
sede principale. 
    3.   Gli   istituti   tecnici    nautici    possono    conseguire
l'autorizzazione di cui al comma 2. 
    4. L'autorizzazione di cui al comma 2 e' rilasciata previo parere
obbligatorio del Capo del compartimento  marittimo  o  del  dirigente
della   Direzione   generale   territoriale   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, nella cui giurisdizione la scuola  ha
la sede principale. 
    5. Le province provvedono a disciplinare con propri regolamenti i
requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2. 
    6. Possono svolgere attivita' di insegnamento  presso  le  scuole
nautiche i soggetti in possesso  dell'abilitazione  non  inferiore  a
quella di ufficiale di navigazione di cui all'art. 4 del decreto  del
Ministro dei trasporti 30 novembre 2007,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale - Supplemento ordinario - n. 13 del 16 gennaio  2008  o  di
titolo professionale per i servizi di coperta del diporto, i  docenti
degli istituti  nautici  o  professionali  per  la  navigazione,  gli
ufficiali  superiori  del  Corpo  dello  Stato   maggiore   e   delle
Capitanerie di porto in congedo da  non  oltre  dieci  anni,  nonche'
coloro che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente  nautica
per la navigazione senza alcun limite.  L'attivita'  di  insegnamento
della tecnica di base della navigazione a vela e' svolta  da  esperti
velisti riconosciuti idonei dalla Federazione italiana vela  o  dalla
Lega navale italiana. 
    7. Le scuole nautiche presentano le domande  di  ammissione  agli
esami per i propri candidati presso l'autorita' marittima o l'ufficio
motorizzazione  civile  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  nella  cui  giurisdizione  le  medesime  hanno   la   sede
principale». 
    3.3. Il Governo, in attuazione di quanto  previsto  dall'art.  1,
comma 5,  della  legge  n.  167/2015,  ha  poi  adottato  il  decreto
legislativo 12 novembre 2020, n. 160, cioe'  un  decreto  legislativo
correttivo e  integrativo  del  primo  decreto  legislativo  delegato
(ossia, il decreto legislativo n. 229/2017). 
    Il  decreto  legislativo  n.  160/2020,  all'art.  23,  rubricato
«Modifiche all'art. 49-septies  del  decreto  legislativo  18  luglio
2005,  n.  171»,  ha  sostituito  l'art.   49-septies   del   decreto
legislativo n. 171/2005 - che, come evidenziato  in  precedenza,  era
stato inserito in tale  corpo  normativo  dall'art.  34  del  decreto
legislativo n. 229/2017 -. 
    3.3.1. In particolare, per cio' che rileva ai fini  del  presente
giudizio, il novellato art. 49-septies  del  decreto  legislativo  n.
171/2005, nel modificare la disciplina delle scuole nautiche ha inter
alia previsto che: «[...] 10. Le scuole nautiche  svolgono  attivita'
di formazione e di preparazione  dei  candidati  agli  esami  per  il
conseguimento delle patenti nautiche di una o  piu'  delle  categorie
previste dall'art.  39,  comma  6  del  presente  codice,  possiedono
un'adeguata  attrezzatura  tecnica  e  didattica,  dispongono   degli
insegnanti e degli istruttori di cui ai commi da 11 a 14 del presente
articolo e hanno la disponibilita' giuridica di almeno  un'unita'  da
diporto adeguata rispetto al tipo di corsi  impartiti.  Le  dotazioni
complessive in personale, attrezzature  e  unita'  da  diporto  delle
singole scuole  nautiche  consorziate  possono  essere  adeguatamente
ridotte. [...]. 
    21.  Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
trasporti, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e  delle
finanze,  dell'istruzione,  dello  sviluppo   economico,   ai   sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  previa
intesa con la Conferenza unificata di  cui  all'art.  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del  parere
del Garante per la protezione dei dati personali ai  sensi  dell'art.
36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679, sono disciplinate  le
seguenti materie, nonche' i tipi  di  dati  trattati,  le  operazioni
eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure  di
tutela degli interessati: 
        a) modalita' di svolgimento dei controlli di cui al comma 2; 
        b)  modalita'  per  la   presentazione   della   segnalazione
certificata  di  inizio  attivita'  per  l'esercizio  di  una  scuola
nautica; 
        c) requisiti di idoneita' e  requisiti  minimi  di  capacita'
patrimoniale; 
        d) prescrizioni sui locali, sugli arredi, sulle  dotazioni  e
sugli strumenti tecnici e didattici,  nonche'  caratteristiche  delle
unita' da diporto nella disponibilita' giuridica della scuola nautica
in rapporto ai corsi impartiti; 
        e) modalita' di svolgimento  delle  attivita'  di  insegnante
teorico e di istruttore pratico; 
        f) modalita' di svolgimento dell'attivita' di formazione e di
preparazione dei candidati agli  esami  per  il  conseguimento  delle
patenti  nautiche,  ivi  compresa  la  durata  dei  corsi   e   delle
esercitazioni pratiche; 
        g) requisiti e modalita' per lo svolgimento degli esami nelle
sedi delle scuole nautiche e dei consorzi tra scuole nautiche,  fermo
restando quanto previsto dal comma 15; 
        h) disciplina dell'attivita' pubblicitaria; 
        i) tariffario minimo; 
        l)  disciplina  delle  modalita'  di  diffida  o  sospensione
dall'esercizio dell'attivita' di scuola nautica». 
    3.3.2. Rileva, infine, quanto previsto dall'art. 33, comma 2, del
decreto  legislativo  n.  160/2020,   a   mente   del   quale   «Fino
all'emanazione del regolamento previsto dall'art.  49-septies,  comma
21, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, per quanto non in
contrasto  e  per  quanto   non   disciplinato   dalle   disposizioni
immediatamente applicabili di cui al  medesimo  articolo,  permangono
efficaci le leggi regionali e i regolamenti provinciali di disciplina
dell'attivita' di scuola nautica e le altre  disposizioni  pertinenti
vigenti». 
    Tale articolo, infatti, nel  dettare  disposizioni  di  carattere
transitorio in  materia  di  disciplina  delle  scuole  nautiche,  ha
evidenziato come la stessa sia, da tempo, in parte disciplinata anche
da leggi  regionali  e  dai  regolamenti  provinciali  in  virtu'  di
precedenti deleghe legislative di funzioni amministrative. 
IV. Sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  23,  comma  1,  del  decreto
legislativo n. 160/2020 e dell'art. 49-septies, comma 21, lettere  c)
e i), del decreto legislativo n. 171/2005, in relazione agli articoli
76,  77,  comma  1,  e   117,   comma   1,   della   Costituzione   e
sull'impossibilita' di operare una interpretazione costituzionalmente
conforme    delle    disposizioni     normative     sospettate     di
incostituzionalita'. 
    4. Il Collegio, alla luce del  quadro  normativo  di  riferimento
cosi' come in precedenza ricostruito, nonche' della ricostruzione dei
fatti di causa innanzi esposta, ritiene che l'art. 23, comma  1,  del
decreto legislativo n. 160/2020, nel modificare l'art. 49-septies del
decreto legislativo n. 171/2015, con particolare riferimento a quanto
disposto  dal  comma  21,  lettere  c)   e   i),   abbia   introdotto
nell'ordinamento previsioni normative che appaiono eccedere i  limiti
della delega conferita al Governo con la legge n. 167/2015. 
    Infatti,  come  prospettato  dalla  societa'  ricorrente  con  il
ricorso  in  esame,  la  circostanza  per  cui,  sulla  scorta  delle
novellate disposizioni dell'art. 49-septies del  decreto  legislativo
n. 171/2015, il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  di
concerto con le altre amministrazioni ministeriali resistenti,  abbia
adottato il gravato decreto ministeriale n. 142/2023, imponendo  alle
scuole nautiche, ai fini dell'esercizio  della  loro  attivita',  sia
l'obbligo di dimostrare il possesso di una capacita' patrimoniale non
inferiore a 50.000 euro  (art.  4),  sia  l'obbligo  di  adottare  un
tariffario minimo  (art.  20),  appare  rendere  illegittimo  l'agere
amministrativo  contestato   in   via   derivata   dalla   ipotizzata
illegittimita' costituzionale dell'art.  23,  comma  1,  del  decreto
legislativo  n.  160/2020  e   dell'art.   49-septies   del   decreto
legislativo n. 171/2015 per violazione degli articoli 76 e  77  della
Costituzione. 
    4.1. La questione di legittimita' costituzionale che il  Collegio
intende rimettere alla Corte costituzionale con la presente ordinanza
risulta fornita di rilevanza nel presente  giudizio,  atteso  che  le
disposizioni di cui agli  articoli  4  e  20  dell'impugnato  decreto
ministeriale n. 142/2023 sono state adottate per  dare  attuazione  a
quanto  previsto  dall'art.  49-septies,  comma   21,   del   decreto
legislativo n. 171/2015, come novellato dall'art. 23,  comma  1,  del
decreto legislativo n. 160/2020 - a sua volta adottato dal Governo in
forza di quanto  previsto  dall'art.  1,  comma  5,  della  legge  n.
167/2015 -  ossia  proprio  per  dare  attuazione  alle  disposizioni
normative sospettate di incostituzionalita'. 
    4.2. Pertanto, e' dall'esito del  giudizio  di  costituzionalita'
dell'art.  23,  comma  1,  del  decreto  legislativo  n.  160/2020  e
dell'art. 49-septies del decreto legislativo n. 171/2015 che dipende,
in parte qua,  lo  scrutinio  di  legittimita'  del  gravato  decreto
ministeriale n. 142/2023, nella misura in cui i Ministeri resistenti,
proprio in attuazione di quanto previsto dalle predette  disposizioni
normative  sospettate  di  incostituzionalita',  hanno  imposto  alle
scuole nautiche gli obblighi che la societa' ricorrente  ha  ritenuto
illegittimi con la proposizione  del  presente  gravame,  reputandoli
lesivi della sua sfera giuridica in ragione della incidenza  negativa
che  la  loro   osservanza   potrebbe   arrecare   allo   svolgimento
dell'attivita' di gestione della scuola nautica. 
    4.3. Ad avviso del Collegio, le eccezioni di rito sollevate tanto
dalle     amministrazioni     ministeriali     resistenti,     quanto
dall'interventore  ad  opponendum,  non  valgono  ad   escludere   la
rilevanza della questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.
23,  comma  1,  del  decreto  legislativo  n.  160/2020  e  dell'art.
49-septies del decreto legislativo n. 171/2015, in quanto: 
        per cio' che riguarda  l'eccezione  di  inammissibilita'  del
secondo motivo di ricorso  sollevata  dai  Ministeri  resistenti,  la
stessa non si appalesa fondata, in quanto la societa' ricorrente  non
ha prospettato, in via diretta, la illegittimita' costituzionale  del
gravato regolamento ministeriale, che non potrebbe essere  scrutinata
dalla Corte costituzionale giusto quanto disposto dall'art. 134 della
Costituzione, bensi' in via derivata  dalla  asserita  illegittimita'
costituzionale dei decreti legislativi delegati per contrasto con  la
legge delega, questione questa che, riguardando atti aventi forza  di
legge,  rientra  tra  quelle  che  possono  formare  oggetto  di  una
controversia scrutinabile dalla  Corte  costituzionale  a  mente  del
medesimo art. 134 della Costituzione; 
        per cio' che concerne le eccezioni di  rito  sollevate  dalla
Confederazione interveniente, vale in primo  luogo  evidenziare  che,
venendo in rilievo l'impugnazione di un  regolamento  amministrativo,
non era esigibile che la notifica del presente ricorso fosse eseguita
anche nei confronti di almeno un controinteressato, atteso che per la
ancipite natura  dell'atto  impugnato,  i  soggetti  suscettibili  di
vantare una posizione di controinteresse rispetto a quella dedotta in
giudizio  dalla  societa'   ricorrente   non   risultano   facilmente
individuabili  ex  ante.   Peraltro,   la   medesima   Confederazione
interveniente non puo' qualificarsi quale  controinteressato,  atteso
che i gestori di scuole nautiche e le organizzazioni  rappresentative
e sindacali  di  categoria  degli  operatori  del  settore  risultano
interessati dalle disposizioni regolamentari impugnate  nella  stessa
misura in cui lo e' la societa' ricorrente e, quindi,  risulterebbero
al piu' dei cointeressati. Laddove  la  Confederazione  interveniente
rappresenti, in tutto o in parte, gli interessi di  operatori  attivi
in settori diversi o contigui a  quello  in  cui  opera  la  societa'
ricorrente, come ad esempio quello in cui  operano  i  gestori  delle
autoscuole, cio' non renderebbe la  sua  posizione  processuale,  ne'
quella dei gestori delle autoscuole, assimiliabile  a  quella  di  un
controinteressato, atteso che le gravate disposizioni ministeriali (e
quelle normative sospettate  di  incostituzionalita'),  non  incidono
sulla attivita' di tali  soggetti  e,  pertanto,  non  si  appalesano
idonee a lederne la sfera giuridica; 
        in secondo  luogo,  per  cio'  che  concerne  l'eccezione  di
difetto di legittimazione attiva della societa' ricorrente, parimenti
eccepita dalla Confederazione interveniente, neppure  tale  eccezione
risulta suscettibile di far venir meno la rilevanza  della  questione
di legittimita' costituzionale  che  il  Collegio  ritiene  di  dover
rimettere alla  Corte  costituzionale.  Tale  eccezione,  invero,  si
appalesa destituita di fondamento in  quanto  poggia  sull'erroneo  e
indimostrato assunto secondo il  quale  la  societa'  ricorrente  non
potrebbe vantare la titolarita' della posizione giuridica  soggettiva
di interesse legittimo oppositivo dedotta in giudizio in ragione  del
mancato possesso dei requisiti di capacita' finanziaria previsti  dal
codice della nautica  da  diporto  e  di  una  valida  autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' di  scuola  nautica.  In  proposito,  e'
sufficiente evidenziare come: i) non risulta in atti che  Altura  sia
stata sanzionata dall'autorita'  amministrativa  all'uopo  competente
per mancato possesso del  requisito  di  capacita'  finanziaria;  ii)
dalla  documentazione  in  atti   risulta,   poi,   che   Altura   ha
effettivamente  conseguito  l'autorizzazione  all'esercizio  di   una
scuola nautica con provvedimento n. 19 del 5 febbraio  2008  adottato
dalla  Provincia  di  Roma.  Peraltro,  le   stesse   amministrazioni
resistenti, con la memoria depositata in data 16 maggio  2025,  hanno
dato conto del fatto che la societa' ricorrente risulta iscritta  nel
registro  delle  imprese  con  codice  ATECO   85.51,   espressamente
riconosciuto dalle stesse quale codice idoneo a svolgere  l'attivita'
di scuola nautica. 
    4.3.1. In punto di  rilevanza  della  questione  di  legittimita'
costituzionale di cui si tratta, inoltre, va aggiunto che  la  stessa
deve  necessariamente  essere  circoscritta  alle   sole   previsioni
normative suscettibili di riverberarsi in negativo sulla legittimita'
delle disposizioni regolamentari precipuamente gravate dalla societa'
ricorrente, vale a dire gli articoli 4 e 20 del decreto  ministeriale
n.  142/2023,  e  non  anche  sull'intero  complesso  di   previsioni
normative introdotto dai Ministeri  resistenti  nell'esercizio  della
potesta' normativa delegata di cui si tratta. Infatti, dall'eventuale
declaratoria  di  incostituzionalita'  di  previsioni  normative  non
direttamente  incidenti  sulle  specifiche  previsioni  regolamentari
gravate nel presente giudizio non potrebbe consentire  alla  societa'
ricorrente di  ritrarre  alcuna  utilita'  giuridica,  donde  la  non
rilevanza delle stesse ai  fini  della  delibazione  del  ricorso  in
esame. 
    4.4. Il  Collegio  neppure  ritiene  che  sia  possibile  operare
un'interpretazione conforme alla Costituzione dell'art. 23, comma  1,
del decreto  legislativo  n.  160/2020  e  dell'art.  49-septies  del
decreto legislativo n. 171/2015, tentativo, questo, che ai fini della
rimessione alla Corte costituzionale di una questione di legittimita'
costituzionale  deve  essere  sempre  effettuato  e,  se  del   caso,
ragionevolmente e consapevolmente escluso (cfr. Corte costituzionale,
sentenza n. 262/2015; in senso  conforme  sentenze  n.  202/2023,  n.
139/2022, n. 11/2020, n. 189, n. 133 e n. 78/2019, n. 42/2017). 
    4.4.1. Infatti, se e'  vero  che  «le  leggi  non  si  dichiarano
costituzionalmente   illegittime   perche'   e'    possibile    darne
interpretazioni incostituzionali [...],  ma  perche'  e'  impossibile
darne interpretazioni  costituzionali»  (cfr.  Corte  costituzionale,
sentenza n. 356/1996),  nel  caso  di  specie,  la  sola,  possibile,
interpretazione   costituzionalmente   orientata   delle   previsioni
normative sospettate di incostituzionalita' risulterebbe  quella  che
le considera del tutto prive di effettualita'. 
    In particolare, l'impossibilita'  di  operare  un'interpretazione
conforme  alla  Costituzione  delle  predette  previsioni   normative
delegate discende dal loro chiaro tenore letterale, traguardato  alla
luce delle  materie  e  dei  criteri  e  principi  direttivi  sanciti
dall'art. 1 della legge n. 167/2015. 
    In  proposito  e'  sufficiente  evidenziare  che  il  legislatore
delegato, in forza di quanto previsto dall'art. 1, commi  1,  lettera
d), e 2, lettera l), della legge delega, era legittimato ad  operare,
per cio' che  concerne  la  disciplina  dell'attivita'  delle  scuole
nautiche, una revisione e integrazione  del  decreto  legislativo  n.
171/2005  solo  relativamente  alla  determinazione   dei   requisiti
psicofisici necessari per il conseguimento della patente nautica. 
    Diversamente da quanto previsto dalla legge delega, il  novellato
art. 49-septies del decreto legislativo n.  171/2015,  al  comma  21,
lettere c) e i), ha previsto che il Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti, di concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e  delle
finanze, dell'istruzione,  dello  sviluppo  economico,  adottasse  un
regolamento  ministeriale  anche  con  il  fine  di  disciplinare   i
requisiti minimi di capacita'  patrimoniale  delle  scuole  nautiche,
altresi' imponendo l'obbligo di adozione di un tariffario minimo. 
    Tali  previsioni  normative,  alle  quali  il   gravato   decreto
ministeriale n. 142/2023 ha dato concreta attuazione con gli articoli
4 e 22, esulano dal perimetro oggettivo delineato dall'art.  1  della
legge n. 167/2015 e, per  tale  ragione,  non  sono  suscettibili  di
essere interpretate  in  maniera  conforme  alla  Costituzione  senza
snaturare completamente la portata dei principi e  criteri  direttivi
sanciti dalla legge delega. 
    4.5. Il Collegio, inoltre, ritiene non  manifestamente  infondata
la questione di legittimita' costituzionale dell'art.  23,  comma  1,
del decreto  legislativo  n.  160/2020  e  dell'art.  49-septies  del
decreto  legislativo  n.   171/2015,   prospettata   dalla   societa'
ricorrente in relazione  agli  articoli  76  e  77,  comma  1,  della
Costituzione e ritiene  altresi'  sussistente  e  non  manifestamente
infondata  la  questione  di  legittimita'  costituzionale  di   tali
previsioni normative per contrasto con quanto disposto dall'art. 117,
comma 1, della Costituzione. 
    In   particolare,   il   Collegio   dubita   della   legittimita'
costituzionale delle anzidette  disposizioni  normative  delegate  in
quanto le stesse,  pur  introducendo  una  disciplina  inerente  alle
materie comprese nel codice della nautica da diporto, si  pongono  in
contrasto con i principi e i criteri direttivi  sanciti  dalla  legge
delega, eccedendo ratione materiae il  mandato  legislativo  che  era
stato conferito al Governo. 
    4.5.1. Piu' in dettaglio, per cio'  che  concerne  la  disciplina
dell'attivita' delle scuole nautiche, il legislatore delegante si era
limitato a conferire al Governo una delega finalizzata ad operare una
revisione  del  codice  della  nautica  da  diporto  ai   soli   fini
dell'aggiornamento dei requisiti psicofisici per il  conseguimento  e
il rinnovo delle patenti  nautiche,  nonche'  della  revisione  delle
procedure di accertamento e certificazione di tali requisiti,  giusto
quanto previsto dall'art. 1, commi 1, lettera d), e  2,  lettera  l),
della legge n. 167/2015. 
    La legge delega, per converso, non aveva delegato  il  Governo  a
innovare  l'ordinamento  mediante  l'introduzione  nel  codice  della
nautica da  diporto  di  ulteriori  previsioni  tese  a  disciplinare
aspetti di natura piu' marcatamente  economica  dell'attivita'  delle
scuole nautiche, quali quelli  inerenti  ai  requisiti  di  capacita'
patrimoniale delle persone giuridiche  che  gestiscono  tali  scuole,
nonche' quelli afferenti alla politica tariffaria  delle  prestazioni
erogate nei confronti dell'utenza finale. 
    4.5.2. Ad avvalorare il prospettato  contrasto  delle  previsioni
normative  sospettate  di  incostituzionalita'  rispetto  al  mandato
legislativo  contenuto  nella  legge  n.  167/2015  milita  anche  la
previsione di cui all'art. 1, comma 6, di tale legge, a  mente  della
quale «Con uno o piu' decreti da  adottare  ai  sensi  dell'art.  17,
comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  il  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto   con   i   Ministri
interessati, modifica la disciplina prevista dal regolamento  di  cui
al decreto del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  29
luglio 2008, n. 146, al fine di assicurare piena  compatibilita'  con
le innovazioni introdotte nell'esercizio della  delega  di  cui  alla
presente legge». 
    Da cio' si  evince  che  il  Governo,  anche  con  riguardo  alla
adozione di regolamenti ministeriali tesi ad incidere  sul  pregresso
decreto ministeriale n. 146/2008, avrebbe dovuto garantire la  «piena
compatibilita' con le  innovazioni  introdotte  nell'esercizio  della
delega di cui alla presente legge». Di conseguenza, con  la  adozione
di  tali  regolamenti  ministeriali  non  sarebbe   stato   possibile
introdurre  disposizioni   finalizzate   a   comprimere   l'autonomia
tariffaria delle scuole nautiche, ne' a imporre  specifici  requisiti
di capacita' patrimoniale, trattandosi di ambiti materiali che  oltre
a non rientrare nel perimetro della legge delega, neppure risultavano
disciplinati dall'art. 42 del decreto ministeriale  n.  146/2008,  il
che fa emergere l'assoluta  carenza  del  presupposto  normativo  che
legittimava il Governo ad apportare modifiche al  richiamato  decreto
ministeriale n. 146/2008. 
    4.5.3. Il Collegio, sulla scorta delle precedenti considerazioni,
ravvisa la non manifesta infondatezza del prospettato  contrasto  tra
norma delegata e norma delegante  per  inosservanza  dei  principi  e
criteri direttivi e/o per esorbitanza dall'oggetto  della  delega  di
cui alla legge n. 167/2015. 
    La sussistenza di un siffatto contrasto, invero,  si  risolve  in
una violazione indiretta degli articoli  76  e  77,  comma  1,  della
Costituzione, integrando la tipica figura del  vizio  di  eccesso  di
delega, ravvisabile ogniqualvolta gli atti  legislativi  del  Governo
manchino di rispettare  i  limiti  del  potere  legislativo  delegato
fissati dalla legge di delega. 
    L'eccesso di delega, traducendosi in  un'usurpazione  del  potere
legislativo del Parlamento  da  parte  del  Governo,  concretizza  la
violazione dei predetti  parametri  di  legittimita'  costituzionale,
atteso che la costituzionalita' delle disposizioni normative delegate
risulta indefettibilmente condizionata dalla sua conformita'  con  il
corpo normativo delegante e i principi e criteri  direttivi  in  esso
contenuti. 
    4.5.4. Giova, poi, evidenziare che secondo  l'insegnamento  della
giurisprudenza costituzionale, il contenuto della legge delega e  dei
principi e criteri direttivi in essa sanciti deve essere identificato
alla luce del complessivo contesto normativo e  delle  finalita'  che
hanno condotto al conferimento della delega legislativa in favore del
Governo, tenendo conto che i principi posti dal legislatore delegante
costituiscono non  solo  la  base  e  il  limite  delle  disposizioni
normative delegate, ma  anche  gli  strumenti  per  l'interpretazione
della loro portata. 
    Le  disposizioni  normative  delegate,  infatti,  devono   essere
interpretate, fintanto che sia possibile, conferendo alle  stesse  un
significato compatibile con i principi fissati dalla legge delega,  i
quali, a loro volta, devono essere interpretati avendo riguardo  alla
ratio della delega e al complessivo quadro  normativo  nel  quale  si
inseriscono (cfr.  Corte  costituzionale,  sentenze  n.  10/2018,  n.
250/2016, n. 59/2016, n.  229/2014,  n.  153/2014,  n.  184/2013,  n.
272/2012, n. 75/2012,  n.  293/2010,  n.  230/2010,  n.  98/2008,  n.
341/2007, n. 340/2007, n.  170/2007,  n.  54/2007,  n.  503/2000,  n.
425/2000 e n. 15/1999; nonche' ordinanza n. 213/2005). 
    4.5.5. Nel caso di specie, dal dato testuale  e  dalle  finalita'
rinvenibili dalla legge delega,  alla  luce  del  complessivo  quadro
normativo di riferimento come innanzi ricostruito, l'esercizio  della
delega legislativa da parte  del  Governo,  tenuto  anche  conto  del
margine di discrezionalita' ad esso attribuito, risulta eccedente  il
perimetro delineato dalla legge n. 167/2015. 
    Invero, dalla  analisi  congiunta  dei  principi  e  dei  criteri
direttivi stabiliti dall'art. 1, commi 1  e  2,  della  legge  delega
emerge come non sia stata  conferita  alcuna  delega  al  Governo  in
ordine alla introduzione, all'interno del  codice  della  nautica  da
diporto, di  una  disciplina  dell'attivita'  delle  scuole  nautiche
finalizzata ad imporre ai soggetti che la esercitano  sia  l'adozione
di un tariffario minimo, sia il possesso di uno  specifico  requisito
di capacita' patrimoniale. 
    La  pregressa  disciplina  delle  scuole  nautiche,  invero,  non
dettava alcuna previsione in tal senso, sicche'  in  assenza  di  uno
specifico mandato legislativo, il Governo  non  poteva  autonomamente
introdurre previsioni di tal guisa nei termini previsti dal novellato
art. 49-septies, comma 21, del decreto legislativo n.  171/2005.  Sul
punto,   peraltro,   vale   evidenziare   che   la   legislazione   e
regolamentazione vigenti disciplinano in maniera puntuale i requisiti
di capacita' patrimoniale solo con  riferimento  al  distinto  ambito
delle autoscuole (cfr. il decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 317
e i successivi decreti ministeriali fino al decreto  ministeriale  12
marzo  2015,  n.  46),  sicche'  neppure  appare  ipotizzabile,  come
sostenuto  dalle   amministrazioni   ministeriali   resistenti,   che
l'intervento  normativo   sospettato   di   incostituzionalita'   sia
giustificabile per esigenze di  riordino  o  per  risolvere  casi  di
antinomia, che peraltro non appaiono sussistere,  stante  la  diversa
collocazione degli atti normativi  e  regolamentari  che  vengono  in
rilievo  nella  presente   controversia   all'interno   del   sistema
ordinamentale delle fonti del diritto. 
    4.5.6.  Ad  avviso  del  Collegio,  per  cio'  che  concerne   la
previsione  dell'obbligo  di  adozione  di  un   tariffario   minimo,
potenzialmente  incidente  sulle   dinamiche   concorrenziali   degli
operatori economici che svolgono l'attivita' di scuola nautica,  vale
poi aggiungere che il fatto che un tale obbligo sia stato  introdotto
dal legislatore delegato non solo eccedendo  i  limiti  della  delega
legislativa, ma  anche  senza  il  previo  svolgimento  del  test  di
proporzionalita' previsto dall'art. 15 della direttiva servizi -  non
essendovi alcun indice normativo dal quale possa  desumersi  che  una
siffatta valutazione  sia  stata  svolta  -  aggrava  il  deficit  di
costituzionalita' dell'art. 23, comma 1, del decreto  legislativo  n.
160/2020 e dell'art. 49-septies, comma 21, del decreto legislativo n.
171/2005, dando la stura a un possibile contrasto di tali  previsioni
normative anche rispetto a quanto previsto dall'art.  117,  comma  1,
della Costituzione. Di conseguenza, anche tale possibile  profilo  di
incostituzionalita' merita di essere rimesso al  vaglio  della  Corte
costituzionale. 
    4.5.7. A tal proposito, giova aggiungere che  nella  controversia
in esame, al lume delle censure articolate dalla societa'  ricorrente
con il primo motivo di ricorso e del fatto che la stessa  ha  chiesto
anche  che  la  presente   controversia   fosse   rinviata   in   via
pregiudiziale alla Corte di giustizia della Corte europea in  ragione
dell'asserito contrasto  delle  previsioni  del  gravato  regolamento
ministeriale con l'art. 15 della direttiva servizi, viene in  rilievo
una situazione di doppia pregiudizialita'. 
    Ad  avviso  del  Collegio,  nel  caso  di  specie  una   siffatta
situazione deve essere risolta accordando priorita'  alla  rimessione
della   questione   di   legittimita'   costituzionale   alla   Corte
costituzionale per due ordini di ragioni. 
    In primo luogo, a mente dell'art. 267, par. 2, TFUE, agli  organi
giurisdizionali degli Stati membri dell'Unione europea che non  siano
organi giurisdizionali di  ultima  istanza,  e'  attribuita  la  mera
facolta', e non l'obbligo, di operare il rinvio pregiudiziale dinanzi
alla Corte  di  giustizia  dell'Unione  europea,  tanto  per  ragioni
interpretative, quanto di validita'. 
    In secondo luogo, e con carattere dirimente, nella fattispecie in
esame la questione di  legittimita'  costituzionale  delle  anzidette
previsioni normative delegate assume carattere di priorita' dal punto
di vista logico-giuridico, in quanto venendo in rilievo  una  ipotesi
di possibile eccesso di delega legislativa, laddove la  stessa  venga
effettivamente accertata  dalla  Corte  costituzionale  cio'  farebbe
radicalmente venire meno la rilevanza della questione  relativa  alla
violazione dei principi  di  proporzionalita'  e  necessita'  sanciti
dall'art. 15 della direttiva servizi. 
    Infatti,  laddove  fosse  accertato  l'eccesso  di   delega,   le
previsioni degli articoli 4 e 22 del gravato regolamento ministeriale
risulterebbero  illegittime,  non  essendo  i  Ministeri   resistenti
legittimati ad introdurre  gli  obblighi  contestati  dalla  societa'
ricorrente; cio', pertanto, renderebbe del tutto priva di rilievo  la
questione inerente all'eventuale  proporzionalita'  e  necessita'  di
tali obblighi sulla  scorta  dei  dettami  del  diritto  eurounitario
derivato, trattandosi di obblighi  che  i  Ministeri  resistenti  non
erano legittimati  a  imporre  a  carico  dei  gestori  delle  scuole
nautiche. 
    4.6. Il Collegio, per converso, ritiene  che  sia  manifestamente
infondata  la  questione  di  legittimita'  costituzionale   relativa
all'art. 23,  comma  1,  del  decreto  legislativo  n.  160/2020  per
violazione delle prescrizioni temporali  che  presiedono  l'esercizio
della delega legislativa di cui si tratta. 
    4.6.1. In proposito, sulla scorta di quanto evidenziato  in  sede
di  ricostruzione  del  quadro  normativo  rilevante  ai  fini  della
presente controversia,  e'  necessario  considerare  che  il  decreto
legislativo n. 160/2020  costituisce,  a  mente  di  quanto  previsto
dall'art. 1, comma 5, della legge delega,  un  decreto  correttivo  e
integrativo dei decreti legislativi di cui al comma 1 della  medesima
legge delega  (quindi,  nella  specie,  del  decreto  legislativo  n.
229/2017). 
    La stessa legge delega, con precipuo riferimento a  tali  decreti
legislativi correttivi e integrativi, aveva previsto che  gli  stessi
fossero adottati entro il termine di trenta  mesi  dalla  entrata  in
vigore dei «primi» decreti legislativi delegati  (art.  1,  comma  5,
della legge n. 167/2015). 
    Orbene, atteso che il decreto legislativo n. 229/2017 e'  entrato
in vigore il 13 febbraio 2018 e' da tale data  che  va  computato  il
termine di trenta mesi previsto dall'art. 1,  comma  5,  della  legge
delega. 
    Prima che  detto  termine  di  trenta  mesi  giungesse  alla  sua
naturale scadenza, tuttavia, e' intervenuto l'art. 1, comma 3,  della
legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione, con  modificazioni,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con il quale e'  stato  stabilito
che «In  considerazione  dello  stato  di  emergenza  sul  territorio
nazionale [...] i termini per l'adozione di decreti  legislativi  con
scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che  non  siano
scaduti alla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di  ciascuno
di essi. I decreti legislativi  di  cui  al  primo  periodo,  il  cui
termine di adozione sia scaduto alla data di entrata in vigore  della
presente legge, possono essere adottati entro tre mesi dalla data  di
entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei  principi  e
criteri direttivi e delle procedure previsti dalle  rispettive  leggi
di delega». 
    Dunque, considerato che alla data del 30 aprile 2020  il  termine
di trenta mesi previsto dall'art. 1, comma 5, della legge delega  non
era ancora scaduto, non puo' essere messo in dubbio  che  il  decreto
legislativo 12 novembre 2020, n. 160 sia stato adottato nel  rispetto
dei limiti temporali previsti  dal  legislatore  delegante,  trovando
piena applicazione nella fattispecie in  esame  la  proroga  disposta
dall'art. 1, comma 3, della legge n. 27/2020. 
    Da  cio',  quindi,  consegue  la  manifesta  infondatezza   della
questione di legittimita' costituzionale  della  suddetta  previsione
normativa, non risultando violati i limiti temporali per  l'esercizio
della delega  legislativa  nella  misura  contestata  dalla  societa'
ricorrente. 
V. Conclusioni. 
    5. Per tutti i motivi sopra richiamati - ritenuta rilevante e non
manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
illustrata  in  parte  motiva  e   constatata   l'impossibilita'   di
un'interpretazione costituzionalmente adeguata dell'art. 23, comma 1,
del decreto legislativo n. 160/2020 e dell'art. 49-septies, comma 21,
lettere c) e  i),  del  decreto  legislativo  n.  171/2005  -  questo
Tribunale  solleva  la  questione  di   legittimita'   costituzionale
dell'art.  23,  comma  1,  del  decreto  legislativo  n.  160/2020  e
dell'art.  49-septies,  comma  21,  lettera  c)  e  i),  del  decreto
legislativo n. 171/2005, per violazione degli articoli 76, 77,  comma
1, e 117, comma 1, della Costituzione. 
    5.1. Ai sensi dell'art. 23, comma 2, della legge 11  marzo  1953,
n.  87,  il  presente  giudizio  e'  sospeso  fino  alla  definizione
dell'incidente di costituzionalita'. 
    5.2. Ai sensi dell'art. 23, commi 4 e 5,  della  legge  11  marzo
1953, n. 87,  la  presente  ordinanza  sara'  comunicata  alle  parti
costituite, notificata al Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e
comunicata anche al Presidente  del  Senato  della  Repubblica  e  al
Presidente della Camera dei deputati. 
    5.3. Ogni ulteriore statuizione in rito, in merito  e  in  ordine
alle spese resta riservata alla decisione definitiva. 

 
                               P.Q.M. 
 
    Il Tribunale  amministrativo  regionale  per  il  Lazio  (Sezione
terza) non definitivamente  pronunciando  sul  ricorso  in  epigrafe,
visti  l'art.  134  della  Costituzione,   l'art.   1   della   legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo
1953, n. 87: 
        a) dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, comma  1,  del
decreto legislativo n. 160/2020 e  dell'art.  49-septies,  comma  21,
lettere c) e i), del decreto legislativo n.  171/2005,  in  relazione
agli articoli 76, 77, comma 1, e 117, comma  1,  della  Costituzione,
nei termini esposti in motivazione; 
        b) dispone la sospensione del presente giudizio e  ordina  la
immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Ordina che a cura della  segreteria  della  sezione  la  presente
ordinanza sia notificata alle parti in  causa  e  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica. 
    Riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore  statuizione  in
rito, nel merito e in ordine alle spese. 
    Cosi' deciso in Roma nella Camera  di  consiglio  del  giorno  18
giugno 2025 con l'intervento dei magistrati: 
        Elena Stanizzi, Presidente 
        Giovanna Vigliotti, primo referendario 
        Luca Biffaro, referendario, estensore 
 
                       Il Presidente: Stanizzi 
 
 
                                                 L'estensore: Biffaro
                    
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