Reg. ord. n. 225 del 2025 pubbl. su G.U. del 26/11/2025 n. 48
Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio del 23/10/2025
Tra: Altura Società Sportiva Dilettantistica srl C/ Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Istruzione e del Merito ed altri 2
Oggetto:
Impresa – Navigazione – Scuole nautiche – Esercizio dell'attività di scuola nautica nella forma dell'impresa o del consorzio di imprese – Presentazione alle province, alle città metropolitane e alle Province autonome di Trento e di Bolzano della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l’esercizio di una scuola nautica – Previsione che nel caso di ulteriori sedi per l'esercizio di tale attività, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso dei requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per la sola sede centrale – Previsione che la SCIA può essere presentata da soggetti che dispongono, tra l’altro, di adeguata capacità patrimoniale o di polizza fideiussoria – Previsione che con decreto interministeriale, adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinati, tra l’altro, i requisiti di idoneità, i requisiti minimi di capacità patrimoniale e il tariffario minimo – Denunciate disposizioni normative delegate che introducono ulteriori previsioni dirette a disciplinare aspetti economici dell’attività delle scuole nautiche, vale a dire quelli inerenti ai requisiti di capacità patrimoniale delle persone giuridiche che gestiscono tali scuole o quelli afferenti alla politica tariffaria delle prestazioni erogate nei confronti dell’utenza finale – Contrasto con i principi e criteri direttivi della legge delega, per eccesso dal mandato legislativo conferito al Governo – Adozione di un tariffario minimo, potenzialmente incidente sulle dinamiche concorrenziali degli operatori economici che svolgono attività di scuola nautica, introdotto in contrasto con i principi di proporzionalità e necessità di cui all’art. 15 della direttiva servizi – Violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario.
Norme impugnate:
decreto legislativo del 12/11/2020 Num. 160 Art. 23 Co. 1
decreto legislativo del 18/07/2005 Num. 171 Art. 49 Co. 21
decreto legislativo del 18/07/2005 Num. 171 Art. 49 Co. 21
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 76 Co.
Costituzione Art. 77 Co. 1
Costituzione Art. 117 Co. 1
direttiva CE Art. 15 Co.
legge Art. 1 Co. 1
legge Art. 1 Co. 5
legge Art. 1 Co. 2
Testo dell'ordinanza
N. 225 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 ottobre 2025
Ordinanza del 23 ottobre 2025 del Tribunale amministrativo regionale
per il Lazio sul ricorso proposto da Altura societa' sportiva
dilettantistica srl contro Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e altri .
Impresa - Navigazione - Scuole nautiche - Esercizio dell'attivita' di
scuola nautica nella forma dell'impresa o del consorzio di imprese
- Presentazione alle province, alle citta' metropolitane e alle
Province autonome di Trento e di Bolzano della segnalazione
certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio di una
scuola nautica - Previsione che nel caso di ulteriori sedi per
l'esercizio di tale attivita', per ciascuna deve essere dimostrato
il possesso dei requisiti prescritti, ad eccezione della capacita'
finanziaria che deve essere dimostrata per la sola sede centrale -
Previsione che la SCIA puo' essere presentata da soggetti che
dispongono, tra l'altro, di adeguata capacita' patrimoniale o di
polizza fideiussoria - Previsione che con decreto
interministeriale, adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sono disciplinati, tra l'altro, i requisiti di
idoneita', i requisiti minimi di capacita' patrimoniale e il
tariffario minimo.
- Decreto legislativo 12 novembre 2020, n. 160 (Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n.
229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed
attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6
della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1,
comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167), art. 23, comma 1;
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da
diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma
dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172), art.
49-septies, comma 21, lettere c) e i).
(GU n. 48 del 26-11-2025)
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
Sezione terza
Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di
registro generale 16584 del 2023, proposto da Altura societa'
sportiva dilettantistica s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonino Galletti,
con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia e
domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Francesco Denza n.
3;
contro Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero
dell'economia e delle finanze, Ministero dell'istruzione e del merito
e Ministero delle imprese e del made in Italy, in persona dei
rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma,
via dei Portoghesi n. 12;
e con l'intervento di ad opponendum Conf.A.R.C.A. -
Confederazione autoscuole riunite e consulenti automobilistici, in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall'avvocato Enrico Murmura, con domicilio digitale come da pec da
registri di giustizia;
per l'annullamento previa disapplicazione delle disposizioni
normative interne incompatibili con il diritto eurounitario ovvero
rinvio pregiudiziale ai fini della dichiarazione di
incostituzionalita' delle disposizioni in contrasto con la
Costituzione:
del decreto ministeriale 30 agosto 2023, n. 142, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale il 16 ottobre 2023, adottato dai Ministeri
resistenti, in particolare, nella parte in cui, all'art. 20, prevede
che le scuole nautiche debbano presentare un tariffario che rispetti
gli importi minimi indicati nell'allegato III dello stesso
regolamento, nonche' nella parte in cui, all'art. 4, prevede che, ai
fini dell'esercizio dell'attivita', le scuole nautiche siano tenute a
dimostrare una capacita' patrimoniale non inferiore a 50.000 euro;
nonche' di ogni altro atto e/o provvedimento ulteriore,
antecedente, successivo, connesso e lesivo degli interessi della
ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle
finanze, del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero
delle imprese e del made in Italy;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2025 il dott.
Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale.
I. I fatti che hanno condotto alla proposizione del ricorso in esame
e i provvedimenti impugnati.
1. La ricorrente Altura societa' sportiva dilettantistica s.r.l.
(«Altura») ha esposto di essere una societa' esercente attivita'
sportive di tipo dilettantistico connesse alla disciplina della vela
e della nautica in generale e di svolgere, ai sensi dell'art. 4 del
proprio statuto, anche attivita' didattica per l'avvio,
l'aggiornamento e il perfezionamento delle discipline nautiche,
nonche' attivita' di scuola nautica per il conseguimento della
relativa patente, essendo all'uopo debitamente autorizzata con
provvedimento rilasciato dalla Provincia di Roma prot. n. 16325 del 5
febbraio 2008.
1.1. Altura, con riferimento all'attivita' di scuola nautica, ha
evidenziato di aver sempre praticato nei confronti degli iscritti ai
corsi da essa organizzati, fino dell'adozione del decreto
ministeriale 30 agosto 2023, n. 142, tariffe liberamente determinate.
1.2. In data 30 agosto 2023, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, il Ministero dell'istruzione e del merito e il Ministero
delle imprese e del made in Italy, ha adottato il decreto
ministeriale n. 142 «Regolamento recante la disciplina delle scuole
nautiche», successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 242 del 16 ottobre 2023.
1.2. Per quel che rileva ai fini del presente giudizio:
con l'art. 4 di tale regolamento ministeriale, rubricato
«Requisiti minimi di capacita' patrimoniale o finanziaria», e' stato
disposto che: «1. Ai fini dell'esercizio dell'attivita', la scuola
nautica e' tenuta a dimostrare una capacita' patrimoniale non
inferiore a 50.000 euro tramite la presentazione di un'attestazione
rilasciata da un revisore legale, iscritto nel registro dei revisori
legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, la scuola
nautica puo' dimostrare una capacita' finanziaria non inferiore a
50.000 euro tramite la presentazione di un'attestazione di
affidamento rilasciata da aziende o istituti di credito ovvero
societa' finanziarie ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, utilizzando il modello in allegato I, che
costituisce parte integrante del presente regolamento.
3. I requisiti di cui al presente articolo non si applicano
agli istituti tecnici di cui all'art. 49-septies, comma 9, del
codice, in quanto amministrazioni pubbliche»;
con l'art. 20 di tale regolamento ministeriale, rubricato
«Tariffario», e' stato previsto quanto segue: «1. La scuola nautica
presenta il tariffario all'amministrazione competente per territorio
ai fini dell'apposizione del visto. Analoga procedura deve essere
seguita in caso di modifiche del tariffario.
2. Il tariffario deve rispettare gli importi minimi
indicati nell'allegato III, che costituisce parte integrante del
presente regolamento. Con decreto del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti si puo' procedere ad aggiornare le tariffe di cui
all'allegato III.
3. Il tariffario deve indicare:
a) in relazione ad ogni tipologia di patente nautica, il
corrispettivo complessivo richiesto per ciascun corso, comprensivo
delle lezioni di teoria e di pratica;
b) per ciascun corso, il numero delle lezioni di teoria, il numero
delle esercitazioni a motore ed eventualmente a vela comprese nel
corrispettivo e la durata delle lezioni;
c) i servizi e le prestazioni compresi nel corrispettivo dovuto alla
scuola nautica;
d) eventuali oneri aggiuntivi non ricompresi nel corrispettivo.
4. Le amministrazioni competenti, d'intesa con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, adottano un modello di
tariffario che le scuole nautiche sono tenute ad utilizzare»;
con l'art. 22 di tale regolamento ministeriale, rubricato
«Regime transitorio», e' stato disposto che: «1. Le scuole nautiche e
i consorzi gia' in esercizio adeguano lo svolgimento della propria
attivita' alla disciplina di cui all'art. 49-septies del codice e al
presente regolamento, entro due anni dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento ovvero, se antecedente, entro la data di
presentazione della prima SCIA di variazione. Con riferimento alle
unita' da diporto, l'adeguamento e' conforme a quanto previsto dal
decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili 10 agosto 2021, recante adozione dei programmi di esame
per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B e C e
modalita' di svolgimento delle prove, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 232 del 28 settembre 2021.
2. Trascorso il periodo di cui al comma 1 senza che le
scuole nautiche e i consorzi si siano adeguati alle disposizioni del
presente regolamento, l'amministrazione competente invia ai soggetti
interessati una diffida ad adempiere entro l'ulteriore termine di due
mesi, trascorso il quale adotta il provvedimento di interdizione
dall'esercizio dell'attivita'.
3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti sono definiti i dati che le amministrazioni competenti
trasmettono, entro il 31 gennaio e con riferimento all'annualita'
precedente, al medesimo Ministero».
II. I motivi di ricorso articolati avverso il regolamento
ministeriale impugnato e lo svolgimento del giudizio dinanzi al
Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.
2. Altura, ritenendo che le previsioni dettate dagli articoli 4,
20 e 22 del decreto ministeriale n. 142/2023 siano illegittime, con
la proposizione del ricorso in esame, affidato a due distinti motivi,
ha impugnato tale regolamento ministeriale, chiedendone
l'annullamento, previa disapplicazione per contrasto con il diritto
eurounitario ovvero previa rimessione alla Corte costituzionale della
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 49-septies del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dell'art. 34 del decreto
legislativo 3 novembre 2017, n. 229 e dell'art. 23 del decreto
legislativo 12 novembre 2020, n. 160, per violazione degli articoli
76 e 77 della Costituzione.
2.1. La societa' ricorrente, con il primo motivo di ricorso, ha
lamentato l'illegittimita' del gravato decreto ministeriale per
«Violazione dell'art. 15 della direttiva 2006/123/CE. Violazione dei
principi di proporzionalita' concorrenziale. Violazione del principio
di necessita'. Violazione dei principi di proporzionalita',
ragionevolezza e logicita'. Violazione e falsa applicazione degli
articoli 41 e 97 della Costituzione. Illegittimita' propria e
derivata».
Con tale mezzo di gravame e' stato dedotto che la previsione con
la quale l'impugnato regolamento ministeriale ha imposto, a carico
delle scuole nautiche, l'adozione di un tariffario minimo, si
porrebbe in contrasto con i principi di necessita' e proporzionalita'
di matrice eurounitaria, che l'art. 15, par. 3, lettere b) e c),
della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno
(«direttiva servizi») eleva a condizioni di legittimita' per
l'introduzione di requisiti non discriminatori per l'accesso o
l'esercizio di una attivita' di servizi, giusto quanto previsto dal
paragrafo 2 del medesimo art. 15. Tali previsioni normative
eurounitarie, secondo la prospettazione della societa' ricorrente,
risulterebbero pienamente applicabili al caso di specie, essendo
l'attivita' delle scuole nautiche prodromica rispetto a quella di
trasporto, esclusa, per converso, dall'ambito di applicazione
oggettivo della direttiva servizi, giusto quanto previsto dal suo
art. 2, par. 2, lettera d).
Piu' in dettaglio, l'imposizione dell'obbligo di adottare un
tariffario minimo non sarebbe suscettibile di essere giustificata
sulla scorta di ragioni correlate alla sussistenza di un motivo di
interesse generale. Di conseguenza, risulterebbe non soddisfatta la
condizione legittimante prevista dall'art. 15, par. 3, lettera b),
della direttiva servizi in relazione al paragrafo 2, lettera g), di
tale previsione di diritto eurounitario derivato.
Ad avviso della societa' ricorrente, inoltre, risulterebbe
violato anche il principio di proporzionalita' «concorrenziale»,
poiche' l'imposizione di un siffatto obbligo tariffario non
risulterebbe idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo della
migliore formazione dei soggetti che frequentano i corsi di
preparazione organizzati dalle scuole nautiche per conseguire la
relativa patente. Il livello tariffario imposto con il gravato
regolamento ministeriale, infatti, sarebbe tale da inficiare la
capacita' concorrenziale delle scuole nautiche, riverberandosi in
negativo anche sulla qualita' dei servizi offerti ai consumatori.
Pertanto, risulterebbe del pari non soddisfatta la condizione
legittimante prevista dall'art. 15, par. 3, lettera c), della
direttiva servizi sempre in relazione al paragrafo 2, lettera g),
della stessa.
L'amministrazione ministeriale, quindi, avrebbe dovuto
disapplicare l'art. 49-septies, comma 21, lettera i), del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nella parte in cui, in seguito
alle modifiche apportate dall'art. 23 del decreto legislativo n.
160/2020, ha imposto, a carico delle scuole nautiche, l'adozione di
un tariffario minimo e non, invece, darvi attuazione con le
previsioni dettate dall'art. 22 del gravato decreto ministeriale n.
142/2023.
Secondo la prospettazione della societa' ricorrente, anche la
previsione contenuta nell'art. 4 del gravato regolamento
ministeriale, con la quale e' stato imposto ai soggetti che
gestiscono le scuole nautiche di possedere un determinato ammontare
di capitale sociale (pari a euro 50.000,00), si porrebbe in contrasto
con i principi sanciti dall'art. 15 della direttiva servizi.
L'imposizione di un tale requisito patrimoniale, invero, non
risulterebbe funzionale al conseguimento di alcun obiettivo
rientrante tra quelli perseguibili dalle scuole nautiche, sia sul
versante didattico, per cio' che concerne la preparazione dei
corsisti, sia sul versante della solvibilita' economica delle persone
giuridiche che gestiscono le scuole medesime.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso e' stata invece contestata
la legittimita' del gravato decreto ministeriale n. 142/2023 in via
derivata dalla asserita illegittimita' costituzionale del novellato
art. 49-septies del decreto legislativo n. 171/2005, cosi' come
modificato dall'art. 23 del decreto legislativo n. 160/2020, per
contrasto con gli articoli 76 e 77 della Costituzione.
In primo luogo, e' stata dedotta la violazione del termine per
l'esercizio della delega legislativa, fissato in trenta mesi
dall'art. 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167 (legge
delega per la riforma del codice della nautica da diporto), ritenendo
che il decreto legislativo n. 160/2020 sia stato adottato
successivamente alla scadenza del termine previsto dalla legge delega
(il cui dies a quo era stato individuato nella data di entrata in
vigore dei decreti di cui al comma 1 del medesimo art. 1 della legge
n. 167/2015).
In secondo luogo, secondo la tesi della societa' ricorrente,
l'imposizione a carico delle scuole nautiche dell'obbligo di adottare
un tariffario minimo, previsto dall'art. 22 del gravato regolamento
ministeriale in attuazione di quanto stabilito dal novellato art.
49-septies, comma 21, lettera i), del decreto legislativo n.
171/2005, risulterebbe costituzionalmente illegittima per eccesso di
delega, in quanto l'art. 1, comma 1, della legge n. 167/2015 non
avrebbe conferito al Governo alcuna mandato legislativo in tal senso.
Risulterebbero, del pari, costituzionalmente illegittime tutte le
previsioni dettate dal decreto legislativo n. 229/2017, dal decreto
legislativo n. 160/2020, ivi incluse quelle con le quali e' stato
modificato l'art. 49-septies del decreto legislativo n. 171/2005 al
fine di introdurre una nuova disciplina dell'attivita' delle scuole
nautiche, anche per cio' che concerne il conseguimento della patente
nautica, trattandosi di materie non rientranti tra quelle delegate al
Governo con la legge n. 167/2015.
2.3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il
Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'istruzione
e del merito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, in
data 29 gennaio 2024, si sono costituiti in giudizio per resistere al
presente ricorso.
2.4. Le amministrazioni ministeriali resistenti, con memoria
depositata in data 16 maggio 2025, hanno eccepito l'infondatezza del
gravame e l'inammissibilita' della questione di legittimita'
costituzionale riferita al gravato regolamento ministeriale, non
trattandosi di un atto avente forza di legge, giusto quanto previsto
dall'art. 134 della Costituzione.
2.4.1. Per cio' che concerne il primo motivo di ricorso, le
censure in esso articolate sarebbero destituite di fondamento
innanzitutto perche' il Consiglio di Stato, pronunciandosi sullo
schema del gravato regolamento con il parere n. 1350 del 4 ottobre
2022, non ha ravvisato la sussistenza di alcuno dei vizi di
legittimita' prospettati dalla societa' ricorrente.
Oltretutto, la previsione che obbliga le scuole nautiche a
dimostrare il possesso di una disponibilita' patrimoniale o
finanziaria pari a euro 50.000,00 risulterebbe giustificata dal fatto
che tali soggetti affrontano un rischio d'impresa classificato
dall'ISTAT come medio. Militerebbe, poi, nel senso della legittimita'
della previsione dettata dall'art. 4 del gravato regolamento
ministeriale, anche il fatto che il medesimo valore economico sarebbe
stato previsto per la dimostrazione della capacita' finanziaria delle
autoscuole.
In proposito, le amministrazioni resistenti hanno anche
evidenziato che il contestato art. 4 del decreto ministeriale n.
142/2023 fa unicamente riferimento alla capacita' patrimoniale, non
imponendo il possesso di un capitale sociale di ammontare pari ad
euro 50.000,00, come asserito dalla societa' ricorrente. Infatti, la
gravata previsione regolamentare prevede, in alternativa,
l'attestazione della capacita' finanziaria tramite la presentazione
di un'attestazione di affidamento rilasciata da aziende o istituti di
credito ovvero societa' finanziarie ai sensi dell'art. 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
Per tale ragione, l'obbligo in questione supererebbe il test di
proporzionalita', risultando, del pari non discriminatorio (in quanto
applicabile indistintamente a tutte le scuole nautiche) e necessario
(atteso che la richiesta di una determinata capacita' patrimoniale
risulta giustificata dalla esigenza di garantire che le scuole
nautiche dispongano delle risorse finanziarie adeguate per fornire,
nell'interesse generale, una formazione sicura e di qualita' ai
soggetti che intendono conseguire la patente nautica).
2.4.2. Il secondo motivo di ricorso, oltre ad essere
inammissibile risulterebbe comunque infondato con riferimento ad
entrambi i profili di censura articolati dalla societa' ricorrente.
In primo luogo, il decreto legislativo n. 160/2020 non sarebbe
stato adottato oltre il termine di trenta mesi previsto dalla legge
delega, tenuto conto delle proroghe disposte dalla normativa
emergenziale adottata per contrastare l'emergenza pandemica dovuta
alla diffusione del virus SARS-CoV-2 (art. 1, comma 3, della legge 24
aprile 2020, n. 27, di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18).
In secondo luogo, le previsioni del decreto legislativo n.
160/2020, alle quali i Ministeri resistenti hanno dato attuazione con
il gravato regolamento ministeriale, non risulterebbero
costituzionalmente illegittime in quanto conformi ai principi e
criteri direttivi fissati con la legge n. 167/2015.
In particolare, in seguito all'abrogazione dell'art. 42 del
decreto ministeriale n. 146/2008, recante la disciplina delle scuole
nautiche, per effetto di quanto previsto dall'art. 59, comma 7,
lettera b), del decreto legislativo n. 229/2017, l'art. 23, comma 1,
del decreto legislativo n. 160/2020 ha previsto, con le modifiche
apportate all'art. 49-septies del decreto legislativo n. 171/2005,
l'adozione di uno specifico regolamento ministeriale per disciplinare
la materia delle scuole nautiche e dei centri di istruzione per la
nautica, ivi incluse le relative figure professionali.
Secondo la tesi difensiva delle amministrazioni ministeriali
resistenti, il suddetto intervento normativo e il susseguente
intervento regolamentare, sfociato con l'adozione del gravato decreto
ministeriale n. 142/2023, si sarebbero resi necessari per superare
l'antinomia venutasi a creare tra l'art. 42, comma 5, del decreto
ministeriale n. 146/2008 e l'art. 105, comma 3, lettera a), del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il quale alle regioni
e agli altri enti locali erano stati conferiti funzioni e compiti
amministrativi dello Stato in attuazione del Capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59.
2.5. La Confederazione autoscuole riunite e consulenti
automobilistici, in data 19 maggio 2025, ha spiegato intervento ad
opponendum nel presente giudizio, eccependo:
l'inammissibilita' del ricorso per mancata notifica ad almeno
un controinteressato, con conseguente violazione dell'art. 41, comma
2, c.p.a.;
il difetto di legittimazione attiva della societa'
ricorrente, in quanto dalla documentazione in atti non risulterebbe
che Altura possieda i requisiti di capacita' finanziaria gia'
previsti dal vigente codice della nautica da diporto e che sia
validamente autorizzata per l'esercizio dell'attivita' di scuola
nautica;
l'infondatezza del gravame.
2.6. La societa' ricorrente, con memoria di replica depositata in
data 20 maggio 2025, ha controdedotto alle eccezioni sollevate dalle
amministrazioni ministeriali resistenti e ha instato per
l'accoglimento del ricorso.
2.7. All'udienza pubblica del 18 giugno 2025 la causa e' stata
discussa e poi e' stata trattenuta in decisione.
III. Il quadro normativo di riferimento.
3. Il Collegio, prima di procedere alla delibazione della
questione di legittimita' prospettata dalla societa' ricorrente con
il secondo motivo di ricorso, ritiene necessario ricostruire il
quadro normativo rilevante ai fini dell'esame della presente
controversia.
3.1. Innanzitutto, viene in rilievo quanto previsto dall'art. 1
della legge 7 ottobre 2015, n. 167 recante «Delega al Governo per la
riforma del codice della nautica da diporto» - vale a dire la legge
delega sulla scorta della quale e' stato adottato il decreto
legislativo 12 novembre 2020, n. 160 sospettato di
incostituzionalita' -.
3.1.1. Tale disposizione normativa, al comma 1, stabilisce quali
siano le materie che il Governo era tenuto a disciplinare
nell'esercizio della funzione legislativa delegata, all'uopo
prevedendo che «Il Governo e' delegato ad adottare, entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, per gli affari europei, dell'economia e delle finanze, della
salute, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della
giustizia, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dello
sviluppo economico e dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, uno o piu' decreti legislativi di revisione ed integrazione
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della
nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma
dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, e per la disciplina
delle seguenti materie:
a) regime amministrativo e navigazione delle unita' da
diporto, ivi comprese le navi di cui all'art. 3 della legge 8 luglio
2003, n. 172;
b) attivita' di controllo in materia di sicurezza della
navigazione da diporto e di prevenzione degli incidenti in
prossimita' della costa con l'obiettivo della salvaguardia della vita
umana in mare e nelle acque interne, anche in relazione alle
attivita' che si svolgono nelle medesime acque, con particolare
riferimento all'attivita' subacquea;
c) revisione della disciplina sanzionatoria in relazione alla
gravita' e al pregiudizio arrecato alla tutela degli interessi
pubblici nonche' alla natura del pericolo derivante da condotte
illecite al fine di garantire comunque l'effettivita' degli istituti
sanzionatori;
d) aggiornamento dei requisiti psicofisici necessari per il
conseguimento della patente nautica;
e) procedure per l'approvazione e l'installazione di sistemi
di alimentazione con gas di petrolio liquefatto (GPL), metano ed
elettrici, su unita' da diporto e relativi motori di propulsione, di
nuova costruzione o gia' immessi sul mercato».
3.1.2. L'art. 1, comma 2, della legge delega ha poi fissato i
principi e i criteri direttivi che il Governo era tenuto ad osservare
ai fini della revisione del codice della nautica da diporto nelle
materie oggetto di delega legislativa.
Tale disposizione normativa, a tale precipuo riguardo, ha
stabilito che «I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati
in conformita' con i criteri di semplificazione delle procedure, tali
da consentire la revisione del codice della nautica da diporto,
mantenendone fermi l'assetto e il riparto delle competenze nonche' al
fine di migliorare le condizioni di effettiva concorrenzialita' del
settore nell'ambito della Strategia europea per una maggiore crescita
e occupazione nel turismo costiero e marittimo (COM(2014)86), nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) coordinamento e armonizzazione della normativa in materia
di nautica da diporto e di iscrizione delle unita' da diporto,
coniugando la semplificazione degli adempimenti formali posti a
carico dell'utenza e delle procedure amministrative e di controllo;
b) semplificazione del regime amministrativo e degli
adempimenti relativi alla navigazione da diporto, anche ai fini
commerciali;
c) revisione, secondo criteri di semplificazione, della
disciplina in materia di navigazione temporanea di imbarcazioni e
navi da diporto non abilitate e non munite dei prescritti documenti
ovvero abilitate e provviste di documenti di bordo ma affidate in
conto vendita o in riparazione e assistenza ai cantieri navali;
d) semplificazione della procedura amministrativa per la
dismissione di bandiera;
e) regolamentazione dell'attivita' di locazione dei natanti,
secondo criteri di semplificazione nel rispetto dei requisiti
generali di sicurezza anche ai fini della salvaguardia delle persone
trasportate;
f) previsione, nell'ambito delle strutture ricettive della
nautica, di un numero congruo di accosti riservati alle unita' in
transito, con particolare attenzione ai posti di ormeggio per i
portatori di handicap;
g) regolamentazione puntuale, allo scopo di tutelare
l'ecosistema e di vietare l'ancoraggio al fondale nelle aree marine
protette all'interno del campo boa, dei campi di ormeggio attrezzati,
anche con l'impiego di tecnologie informatiche e telematiche, nelle
zone di riserva generale (zone B) o di riserva parziale (zone C), per
le unita' da diporto autorizzate alla navigazione, prevedendo una
riserva di ormeggi alle imbarcazioni a vela;
h) destinazione d'uso per la nautica minore delle strutture
demaniali, pontili, arenili e piazzali, che presentino
caratteristiche particolarmente idonee per essere utilizzati quali
ricovero a secco (dry storage) di piccole imbarcazioni, garantendo
comunque la fruizione pubblica delle medesime aree;
i) revisione della disciplina della mediazione nei contratti
di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e
nei contratti di trasporto marittimo al fine di adattarla alle
specifiche esigenze e caratteristiche del settore della nautica da
diporto;
l) rivalutazione e semplificazione dei requisiti psicofisici,
con particolare riferimento a quelli visivi e uditivi, per il
conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche e revisione delle
procedure di accertamento e certificazione degli stessi;
m) introduzione di una normativa semplificata della
mediazione nel diporto;
n) revisione dei titoli professionali del diporto in
relazione all'introduzione di un titolo semplificato per lo
svolgimento dei servizi di coperta per unita' da diporto;
o) previsione di criteri di razionalizzazione ed economia
delle risorse istituzionali destinate all'attivita' di controllo in
materia di sicurezza della navigazione e previsione, in tale ottica,
del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera quale
autorita' alla quale competono in via esclusiva la pianificazione ed
il coordinamento dei controlli, tenuto conto delle vigenti
attribuzioni istituzionali in tale settore;
p) pieno adeguamento del decreto legislativo 24 marzo 2011,
n. 53, alla direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009, in materia di attivita' di controllo
da parte dello Stato di approdo, con particolare riguardo al corretto
recepimento della definizione di "interfaccia nave/porto" e
all'ambito di applicazione della normativa riguardante le
imbarcazioni da diporto che si dedicano ad operazioni commerciali
rispetto agli obiettivi fissati dalla direttiva;
q) revisione della disciplina in materia di sicurezza delle
unita' e delle dotazioni anche alla luce dell'adeguamento
all'innovazione tecnologica;
r) equiparazione, a tutti gli effetti, alle strutture
ricettive all'aria aperta, delle strutture organizzate per la sosta
ed il pernottamento di turisti all'interno delle proprie imbarcazioni
ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i
requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, sentiti i Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
s) eventuale inserimento della cultura del mare e
dell'insegnamento dell'educazione marinara nei piani formativi
scolastici, nel rispetto dei principi costituzionali e della
normativa vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, anche attraverso l'attivazione di specifici corsi e
l'istituzione della giornata del mare nelle scuole;
t) istituzione della figura professionale dell'istruttore di
vela nel rispetto dei principi generali della sicurezza nautica e
della salvaguardia della vita umana in mare, fatte salve le
prerogative costituzionali delle regioni, prevedendo:
1) l'istituzione di un elenco nazionale, aggiornato, degli
istruttori professionali, consultabile nel sito istituzionale della
Federazione italiana vela (FIV) e della Lega navale italiana (LNI) e
nei siti dei comuni nel cui territorio sono presenti centri velici.
Gli oneri derivanti dall'istituzione e dalla tenuta
dell'elenco nazionale di cui al precedente periodo sono posti a
carico degli iscritti;
2) che gli istruttori di vela siano in possesso del
brevetto della FIV, della Marina militare attraverso le proprie
competenti articolazioni o della LNI, rilasciato nel rispetto del
Sistema nazionale di qualifiche (SNaQ) dei tecnici sportivi del CONI
e del Quadro europeo delle qualifiche - European qualification
framework (EQF) dell'Unione europea;
u) razionalizzazione delle attivita' di controllo delle
unita' da diporto attraverso metodologie di verifiche atte ad evitare
forme di accertamenti ripetuti a carico delle stesse unita' in ambiti
temporali limitati nel rispetto della sicurezza nautica;
v) revisione della disciplina sanzionatoria, aumentando
l'entita' delle sanzioni vigenti di un terzo, sia nel minimo che nel
massimo edittale, relativamente alle violazioni, commesse mediante
l'utilizzo di un'unita' da diporto, concernenti l'inosservanza di una
disposizione di legge o di regolamento o di un provvedimento
legalmente emanato dall'autorita' competente in materia di uso del
demanio marittimo, del mare territoriale e delle acque interne, ivi
compresi i porti, ovvero l'inosservanza di una disposizione di legge
o di un regolamento in materia di sicurezza della navigazione e
prevedendo altresi' l'inasprimento delle sanzioni relative
all'inosservanza dei limiti di velocita', anche da parte delle
imbarcazioni commerciali, negli specchi d'acqua portuali, nei pressi
di campi boa, di spiagge e di lidi, nel passaggio vicino ad
imbarcazioni alla fonda e nella navigazione all'interno degli specchi
acquei riservati alla balneazione;
z) nell'ambito della revisione della disciplina sanzionatoria
di cui alla lettera v), previsione di sanzioni piu' severe a carico
di coloro che conducono unita' da diporto in stato di ebbrezza o
sotto l'effetto di stupefacenti, nonche' nei confronti di coloro che
utilizzando unita' da diporto causano danni ambientali, ovvero
determinano una situazione di grave rischio per la salvaguardia
dell'ambiente e dell'ecosistema marino, attraverso misure che, a
seconda della gravita' della violazione, vadano dal ritiro della
patente al sequestro dell'unita' da diporto;
aa) semplificazione dei procedimenti per l'applicazione e il
pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie al fine di
garantire l'efficacia del sistema sanzionatorio, in particolare
prevedendo la graduazione delle sanzioni in funzione della gravita'
delle fattispecie, della frequenza e dell'effettiva pericolosita' del
comportamento, con l'introduzione anche di misure riduttive
dell'entita' delle sanzioni in caso di assolvimento dell'obbligo del
pagamento in tempi ristretti, nonche' l'ampliamento delle fattispecie
incidenti nella materia della sicurezza nautica per le quali e'
prevista la sospensione e la revoca delle patenti nautiche;
bb) adeguamento alla direttiva 2013/53/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013;
cc) abrogazione espressa delle norme incompatibili».
3.1.3. Ai fini del presente giudizio assume poi rilievo quanto
previsto dall'art. 1, comma 5, della legge delega.
Con tale disposizione normativa, in particolare, il legislatore
ha fissato in trenta mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi delegati di cui al comma 1, il termine entro
il quale il Governo era autorizzato ad adottare «uno o piu' decreti
legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei
decreti legislativi medesimi».
3.2. Il Governo, per quel che rileva ai fini della controversia
in esame, ha esercitato la delega legislativa di cui all'art. 1,
comma 1, della legge n. 167/2015 adottando il decreto legislativo 3
novembre 2017, n. 229, recante «Revisione ed integrazione del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da
diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6
della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'art. 1 della
legge 7 ottobre 2015, n. 167».
In particolare, con l'art. 34 del decreto legislativo n.
229/2017, rubricato «Scuole nautiche e Centri di istruzione per la
nautica», e' stato inserito, all'interno del Titolo III del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, il Capo II-ter.
Tale Capo II-ter, a sua volta rubricato «Scuole nautiche e Centri
di istruzione per la nautica», all'art. 49-septies, rubricato «Scuole
nautiche», nella formulazione introdotta con il suddetto decreto
legislativo delegato, aveva previsto quanto segue:
«1. Le scuole per l'educazione marinaresca, l'istruzione e la
formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle
patenti nautiche sono denominate scuole nautiche.
2. Le scuole nautiche sono soggette a vigilanza
amministrativa e tecnica da parte delle province o delle citta'
metropolitane o delle Province autonome di Trento e di Bolzano del
luogo in cui hanno la sede principale.
3. I compiti delle province o delle citta' metropolitane o
alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di
segnalazione certificata di inizio attivita' e di vigilanza
amministrativa sulle scuole nautiche sono svolti sulla base di
apposite direttive emanate con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
4. Le persone fisiche o giuridiche, le societa' ed enti
possono presentare l'apposita segnalazione certificata di inizio
attivita' per la gestione di una scuola nautica alla provincia o
citta' metropolitana o alla Province autonome di Trento e di Bolzano.
Il titolare deve avere la proprieta' e gestione diretta, personale,
esclusiva e permanente dell'esercizio, nonche' la gestione diretta
dei beni patrimoniali della scuola nautica, rispondendo del suo
regolare funzionamento nei confronti dell'autorita' competente; nel
caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attivita' di
scuola nautica, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di
tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacita'
finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve
essere preposto un responsabile didattico, in organico quale
dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di
societa' di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o
amministratore, che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 6,
ad eccezione della capacita' finanziaria.
5. Gli istituti tecnici del settore tecnologico, indirizzo
trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzioni
conduzione del mezzo navale e di impianti e apparati marittimi,
possono presentare la dichiarazione di cui al comma 4 e sono soggetti
alla vigilanza amministrativa e tecnica del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca che emana apposite
direttive nelle materie di cui ai commi 4 e 14 ed effettua le
verifiche di cui al comma 10.
6. La segnalazione certificata di inizio attivita' di cui al
comma 4 puo' essere presentata dai soggetti che abbiano compiuto gli
anni ventuno e siano in possesso di adeguata capacita' finanziaria,
di diploma di istruzione di secondo grado e abbiano svolto attivita'
di insegnamento di cui al comma 7 con almeno un'esperienza biennale,
maturata negli ultimi cinque anni, fermo restando quanto previsto
dall'art. 508, comma 10, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297 per i docenti degli istituti tecnici di cui al comma 5. Per le
persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad
eccezione della capacita' finanziaria che deve essere posseduta dalla
persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante.
7. Possono svolgere attivita' di insegnamento presso le
scuole nautiche i soggetti in possesso dell'abilitazione non
inferiore a quella di ufficiale di coperta o di titolo professionale
di capitano del diporto di cui all'art. 36-bis, gli ufficiali
superiori del Corpo dello Stato maggiore e delle Capitanerie di porto
che hanno cessato il servizio attivo da almeno cinque anni, coloro
che hanno conseguito da almeno dieci anni la patente nautica per la
navigazione senza alcun limite e i docenti degli istituti tecnici di
cui al comma 5. L'attivita' di insegnamento della tecnica di base
della navigazione a vela e' svolta dall'istruttore di vela di cui
all'art. 49-quinquies. Gli insegnanti non devono essere stati
dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza ed
essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o
alle misure di prevenzione e non essere stati condannati a una pena
detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti
provvedimenti di riabilitazione.
8. La segnalazione di cui al comma 4 non puo' essere
presentata da coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali,
professionali o per tendenza e da coloro che sono sottoposti a misure
amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione e
non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre
anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di
riabilitazione.
9. La scuola nautica deve svolgere l'attivita' di formazione
dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche
di una o piu' categorie previste, possedere un'adeguata attrezzatura
tecnica e didattica, disporre degli insegnanti di cui al comma 7,
nonche' di una adeguata unita' da diporto, secondo quanto stabilito
dal regolamento di attuazione del presente codice.
10. Le province o le citta' metropolitane o le Province
autonome di Trento e di Bolzano effettuano le verifiche del possesso
dei requisiti prescritti da parte delle scuole nautiche con cadenza
almeno triennale.
11. L'attivita' di scuola nautica e' sospesa per un periodo
da uno a tre mesi quando:
a) l'attivita' della scuola nautica non si svolge
regolarmente;
b) il titolare non provvede alla sostituzione degli
insegnanti o degli istruttori che non sono piu' in possesso dei
requisiti di cui al comma 7;
c) il titolare non ottempera alle disposizioni date dalle
province o dalle citta' metropolitane o dalle Province autonome di
Trento e di Bolzano ai fini del regolare funzionamento della scuola
nautica.
12. L'attivita' della scuola nautica e' inibita quando:
a) sono venuti meno i requisiti morali del titolare e la
capacita' finanziaria;
b) viene meno l'attrezzatura tecnica o l'attrezzatura
didattica oppure la disponibilita' dell'adeguata unita' da diporto di
cui al comma 9;
c) sono stati adottati piu' di due provvedimenti di
sospensione in un quinquennio.
13. Nel caso in cui una scuola nautica e' gestita senza la
dichiarazione di inizio attivita' o i requisiti prescritti, e'
prevista la chiusura della stessa e la cessazione della relativa
attivita', ordinate dalle province o dalle citta' metropolitane o
dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Salva l'applicazione
delle eventuali sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti
in caso di esercizio abusivo dell'attivita', costituisce esercizio
abusivo dell'attivita' di scuola nautica l'istruzione o la formazione
per le patenti nautiche impartita in forma professionale o, comunque,
a fine di lucro senza il rispetto delle dichiarazioni dei requisiti
previsti. Chiunque esercita o concorre a esercitare abusivamente
l'attivita' di scuola nautica e' punito con una sanzione
amministrativa pecuniaria da 5000 euro a 15000 euro, ai sensi della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
14. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacita'
finanziaria; i requisiti di idoneita', le modalita' di svolgimento
delle verifiche di cui al comma 10; le prescrizioni sui locali e
sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale
svolgimento degli esami, nonche' la durata dei corsi; i programmi di
esame per il conseguimento della patente nautica.
15. Le scuole nautiche nonche' i centri di istruzione per la
nautica di cui all'art. 49-octies presentano le domande di ammissione
agli esami per i propri candidati presso l'autorita' marittima o
l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti nella cui giurisdizione le medesime hanno la sede
principale.
16. Le scuole nautiche possono richiedere all'autorita'
marittima o all'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, competenti per territorio, che gli
esami per il conseguimento delle patenti nautiche, con un numero di
candidati non inferiore a dieci, vengano svolti presso le loro sedi.
Le spese di viaggio e di missione per i componenti delle commissioni
di esame sono a carico dei richiedenti.
17. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono
stabilite le modalita' per la segnalazione certificata di inizio
attivita', fermo restando quanto previsto dal comma 10».
3.2.1. Con l'art. 59, comma 5, del decreto legislativo n.
229/2017 e' stata inoltre disposta l'abrogazione dell'art. 65 del
decreto legislativo n. 171/2005 che, nella sua versione originaria,
prevedeva, inter alia, che il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con le amministrazioni interessate, adottasse
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
un decreto ministeriale al fine di disciplinare anche la seguente
materia «Disciplina relativa ai titoli abilitativi per il comando, la
condotta e la direzione nautica delle unita' da diporto, ivi compresa
l'introduzione di nuovi criteri in materia di requisiti fisici per il
conseguimento della patente nautica, in particolare per le persone
disabili e l'uso obbligatorio di dispositivi elettronici in grado di
consentire, in caso di caduta in mare, oltre alla individuazione
della persona, la disattivazione del pilota automatico e l'arresto
dei motori» (art. 65, comma 1, lettera f).
Tale abrogata previsione normativa, tuttavia, era stata
sostanzialmente riproposta dall'art. 59, comma 1, lettera i), del
decreto legislativo n. 229/2017, con il qual era stato previsto che
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sempre di concerto
con altre amministrazioni ministeriali, adottasse un regolamento con
il fine di disciplinare secondo criteri di semplificazione dei
procedimenti amministrativi anche la seguente materia «Disciplina dei
requisiti soggettivi, fisici, psichici e morali per il conseguimento,
la convalida e la revisione delle patenti nautiche, anche a favore di
persone con disabilita' fisica, psichica o sensoriale, ovvero con
disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), nonche' delle modalita'
di accertamento e di certificazione dei predetti requisiti».
3.2.2. L'abrogazione dell'art. 65 del decreto legislativo n.
171/2005 aveva altresi' comportato l'abrogazione parziale del
regolamento ministeriale adottato in sede di attuazione di tale
disposizione normativa, ossia il decreto ministeriale 29 luglio 2008,
n. 146.
In particolare, l'art. 59, comma 7, lettera b), del decreto
legislativo n. 229/2017, nel prevedere che «A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i seguenti
articoli del regolamento di cui all'art. 65 del decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171: [...] b) art. 42», aveva determinato
l'abrogazione della disciplina ministeriale relativa alle scuole
nautiche.
Infatti, l'abrogato art. 42 del decreto ministeriale n. 146/2008,
rubricato appunto «Disciplina delle scuole nautiche», stabiliva
quanto segue: «1. I centri per l'educazione marinaresca, l'istruzione
e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle
patenti nautiche sono denominati "scuole nautiche".
2. Le scuole nautiche sono soggette ad autorizzazione e vigilanza
amministrativa da parte della provincia del luogo in cui hanno la
sede principale.
3. Gli istituti tecnici nautici possono conseguire
l'autorizzazione di cui al comma 2.
4. L'autorizzazione di cui al comma 2 e' rilasciata previo parere
obbligatorio del Capo del compartimento marittimo o del dirigente
della Direzione generale territoriale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, nella cui giurisdizione la scuola ha
la sede principale.
5. Le province provvedono a disciplinare con propri regolamenti i
requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2.
6. Possono svolgere attivita' di insegnamento presso le scuole
nautiche i soggetti in possesso dell'abilitazione non inferiore a
quella di ufficiale di navigazione di cui all'art. 4 del decreto del
Ministro dei trasporti 30 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - Supplemento ordinario - n. 13 del 16 gennaio 2008 o di
titolo professionale per i servizi di coperta del diporto, i docenti
degli istituti nautici o professionali per la navigazione, gli
ufficiali superiori del Corpo dello Stato maggiore e delle
Capitanerie di porto in congedo da non oltre dieci anni, nonche'
coloro che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica
per la navigazione senza alcun limite. L'attivita' di insegnamento
della tecnica di base della navigazione a vela e' svolta da esperti
velisti riconosciuti idonei dalla Federazione italiana vela o dalla
Lega navale italiana.
7. Le scuole nautiche presentano le domande di ammissione agli
esami per i propri candidati presso l'autorita' marittima o l'ufficio
motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti nella cui giurisdizione le medesime hanno la sede
principale».
3.3. Il Governo, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1,
comma 5, della legge n. 167/2015, ha poi adottato il decreto
legislativo 12 novembre 2020, n. 160, cioe' un decreto legislativo
correttivo e integrativo del primo decreto legislativo delegato
(ossia, il decreto legislativo n. 229/2017).
Il decreto legislativo n. 160/2020, all'art. 23, rubricato
«Modifiche all'art. 49-septies del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171», ha sostituito l'art. 49-septies del decreto
legislativo n. 171/2005 - che, come evidenziato in precedenza, era
stato inserito in tale corpo normativo dall'art. 34 del decreto
legislativo n. 229/2017 -.
3.3.1. In particolare, per cio' che rileva ai fini del presente
giudizio, il novellato art. 49-septies del decreto legislativo n.
171/2005, nel modificare la disciplina delle scuole nautiche ha inter
alia previsto che: «[...] 10. Le scuole nautiche svolgono attivita'
di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il
conseguimento delle patenti nautiche di una o piu' delle categorie
previste dall'art. 39, comma 6 del presente codice, possiedono
un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica, dispongono degli
insegnanti e degli istruttori di cui ai commi da 11 a 14 del presente
articolo e hanno la disponibilita' giuridica di almeno un'unita' da
diporto adeguata rispetto al tipo di corsi impartiti. Le dotazioni
complessive in personale, attrezzature e unita' da diporto delle
singole scuole nautiche consorziate possono essere adeguatamente
ridotte. [...].
21. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze, dell'istruzione, dello sviluppo economico, ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa
intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere
del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art.
36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679, sono disciplinate le
seguenti materie, nonche' i tipi di dati trattati, le operazioni
eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure di
tutela degli interessati:
a) modalita' di svolgimento dei controlli di cui al comma 2;
b) modalita' per la presentazione della segnalazione
certificata di inizio attivita' per l'esercizio di una scuola
nautica;
c) requisiti di idoneita' e requisiti minimi di capacita'
patrimoniale;
d) prescrizioni sui locali, sugli arredi, sulle dotazioni e
sugli strumenti tecnici e didattici, nonche' caratteristiche delle
unita' da diporto nella disponibilita' giuridica della scuola nautica
in rapporto ai corsi impartiti;
e) modalita' di svolgimento delle attivita' di insegnante
teorico e di istruttore pratico;
f) modalita' di svolgimento dell'attivita' di formazione e di
preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle
patenti nautiche, ivi compresa la durata dei corsi e delle
esercitazioni pratiche;
g) requisiti e modalita' per lo svolgimento degli esami nelle
sedi delle scuole nautiche e dei consorzi tra scuole nautiche, fermo
restando quanto previsto dal comma 15;
h) disciplina dell'attivita' pubblicitaria;
i) tariffario minimo;
l) disciplina delle modalita' di diffida o sospensione
dall'esercizio dell'attivita' di scuola nautica».
3.3.2. Rileva, infine, quanto previsto dall'art. 33, comma 2, del
decreto legislativo n. 160/2020, a mente del quale «Fino
all'emanazione del regolamento previsto dall'art. 49-septies, comma
21, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, per quanto non in
contrasto e per quanto non disciplinato dalle disposizioni
immediatamente applicabili di cui al medesimo articolo, permangono
efficaci le leggi regionali e i regolamenti provinciali di disciplina
dell'attivita' di scuola nautica e le altre disposizioni pertinenti
vigenti».
Tale articolo, infatti, nel dettare disposizioni di carattere
transitorio in materia di disciplina delle scuole nautiche, ha
evidenziato come la stessa sia, da tempo, in parte disciplinata anche
da leggi regionali e dai regolamenti provinciali in virtu' di
precedenti deleghe legislative di funzioni amministrative.
IV. Sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 23, comma 1, del decreto
legislativo n. 160/2020 e dell'art. 49-septies, comma 21, lettere c)
e i), del decreto legislativo n. 171/2005, in relazione agli articoli
76, 77, comma 1, e 117, comma 1, della Costituzione e
sull'impossibilita' di operare una interpretazione costituzionalmente
conforme delle disposizioni normative sospettate di
incostituzionalita'.
4. Il Collegio, alla luce del quadro normativo di riferimento
cosi' come in precedenza ricostruito, nonche' della ricostruzione dei
fatti di causa innanzi esposta, ritiene che l'art. 23, comma 1, del
decreto legislativo n. 160/2020, nel modificare l'art. 49-septies del
decreto legislativo n. 171/2015, con particolare riferimento a quanto
disposto dal comma 21, lettere c) e i), abbia introdotto
nell'ordinamento previsioni normative che appaiono eccedere i limiti
della delega conferita al Governo con la legge n. 167/2015.
Infatti, come prospettato dalla societa' ricorrente con il
ricorso in esame, la circostanza per cui, sulla scorta delle
novellate disposizioni dell'art. 49-septies del decreto legislativo
n. 171/2015, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con le altre amministrazioni ministeriali resistenti, abbia
adottato il gravato decreto ministeriale n. 142/2023, imponendo alle
scuole nautiche, ai fini dell'esercizio della loro attivita', sia
l'obbligo di dimostrare il possesso di una capacita' patrimoniale non
inferiore a 50.000 euro (art. 4), sia l'obbligo di adottare un
tariffario minimo (art. 20), appare rendere illegittimo l'agere
amministrativo contestato in via derivata dalla ipotizzata
illegittimita' costituzionale dell'art. 23, comma 1, del decreto
legislativo n. 160/2020 e dell'art. 49-septies del decreto
legislativo n. 171/2015 per violazione degli articoli 76 e 77 della
Costituzione.
4.1. La questione di legittimita' costituzionale che il Collegio
intende rimettere alla Corte costituzionale con la presente ordinanza
risulta fornita di rilevanza nel presente giudizio, atteso che le
disposizioni di cui agli articoli 4 e 20 dell'impugnato decreto
ministeriale n. 142/2023 sono state adottate per dare attuazione a
quanto previsto dall'art. 49-septies, comma 21, del decreto
legislativo n. 171/2015, come novellato dall'art. 23, comma 1, del
decreto legislativo n. 160/2020 - a sua volta adottato dal Governo in
forza di quanto previsto dall'art. 1, comma 5, della legge n.
167/2015 - ossia proprio per dare attuazione alle disposizioni
normative sospettate di incostituzionalita'.
4.2. Pertanto, e' dall'esito del giudizio di costituzionalita'
dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo n. 160/2020 e
dell'art. 49-septies del decreto legislativo n. 171/2015 che dipende,
in parte qua, lo scrutinio di legittimita' del gravato decreto
ministeriale n. 142/2023, nella misura in cui i Ministeri resistenti,
proprio in attuazione di quanto previsto dalle predette disposizioni
normative sospettate di incostituzionalita', hanno imposto alle
scuole nautiche gli obblighi che la societa' ricorrente ha ritenuto
illegittimi con la proposizione del presente gravame, reputandoli
lesivi della sua sfera giuridica in ragione della incidenza negativa
che la loro osservanza potrebbe arrecare allo svolgimento
dell'attivita' di gestione della scuola nautica.
4.3. Ad avviso del Collegio, le eccezioni di rito sollevate tanto
dalle amministrazioni ministeriali resistenti, quanto
dall'interventore ad opponendum, non valgono ad escludere la
rilevanza della questione di legittimita' costituzionale dell'art.
23, comma 1, del decreto legislativo n. 160/2020 e dell'art.
49-septies del decreto legislativo n. 171/2015, in quanto:
per cio' che riguarda l'eccezione di inammissibilita' del
secondo motivo di ricorso sollevata dai Ministeri resistenti, la
stessa non si appalesa fondata, in quanto la societa' ricorrente non
ha prospettato, in via diretta, la illegittimita' costituzionale del
gravato regolamento ministeriale, che non potrebbe essere scrutinata
dalla Corte costituzionale giusto quanto disposto dall'art. 134 della
Costituzione, bensi' in via derivata dalla asserita illegittimita'
costituzionale dei decreti legislativi delegati per contrasto con la
legge delega, questione questa che, riguardando atti aventi forza di
legge, rientra tra quelle che possono formare oggetto di una
controversia scrutinabile dalla Corte costituzionale a mente del
medesimo art. 134 della Costituzione;
per cio' che concerne le eccezioni di rito sollevate dalla
Confederazione interveniente, vale in primo luogo evidenziare che,
venendo in rilievo l'impugnazione di un regolamento amministrativo,
non era esigibile che la notifica del presente ricorso fosse eseguita
anche nei confronti di almeno un controinteressato, atteso che per la
ancipite natura dell'atto impugnato, i soggetti suscettibili di
vantare una posizione di controinteresse rispetto a quella dedotta in
giudizio dalla societa' ricorrente non risultano facilmente
individuabili ex ante. Peraltro, la medesima Confederazione
interveniente non puo' qualificarsi quale controinteressato, atteso
che i gestori di scuole nautiche e le organizzazioni rappresentative
e sindacali di categoria degli operatori del settore risultano
interessati dalle disposizioni regolamentari impugnate nella stessa
misura in cui lo e' la societa' ricorrente e, quindi, risulterebbero
al piu' dei cointeressati. Laddove la Confederazione interveniente
rappresenti, in tutto o in parte, gli interessi di operatori attivi
in settori diversi o contigui a quello in cui opera la societa'
ricorrente, come ad esempio quello in cui operano i gestori delle
autoscuole, cio' non renderebbe la sua posizione processuale, ne'
quella dei gestori delle autoscuole, assimiliabile a quella di un
controinteressato, atteso che le gravate disposizioni ministeriali (e
quelle normative sospettate di incostituzionalita'), non incidono
sulla attivita' di tali soggetti e, pertanto, non si appalesano
idonee a lederne la sfera giuridica;
in secondo luogo, per cio' che concerne l'eccezione di
difetto di legittimazione attiva della societa' ricorrente, parimenti
eccepita dalla Confederazione interveniente, neppure tale eccezione
risulta suscettibile di far venir meno la rilevanza della questione
di legittimita' costituzionale che il Collegio ritiene di dover
rimettere alla Corte costituzionale. Tale eccezione, invero, si
appalesa destituita di fondamento in quanto poggia sull'erroneo e
indimostrato assunto secondo il quale la societa' ricorrente non
potrebbe vantare la titolarita' della posizione giuridica soggettiva
di interesse legittimo oppositivo dedotta in giudizio in ragione del
mancato possesso dei requisiti di capacita' finanziaria previsti dal
codice della nautica da diporto e di una valida autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' di scuola nautica. In proposito, e'
sufficiente evidenziare come: i) non risulta in atti che Altura sia
stata sanzionata dall'autorita' amministrativa all'uopo competente
per mancato possesso del requisito di capacita' finanziaria; ii)
dalla documentazione in atti risulta, poi, che Altura ha
effettivamente conseguito l'autorizzazione all'esercizio di una
scuola nautica con provvedimento n. 19 del 5 febbraio 2008 adottato
dalla Provincia di Roma. Peraltro, le stesse amministrazioni
resistenti, con la memoria depositata in data 16 maggio 2025, hanno
dato conto del fatto che la societa' ricorrente risulta iscritta nel
registro delle imprese con codice ATECO 85.51, espressamente
riconosciuto dalle stesse quale codice idoneo a svolgere l'attivita'
di scuola nautica.
4.3.1. In punto di rilevanza della questione di legittimita'
costituzionale di cui si tratta, inoltre, va aggiunto che la stessa
deve necessariamente essere circoscritta alle sole previsioni
normative suscettibili di riverberarsi in negativo sulla legittimita'
delle disposizioni regolamentari precipuamente gravate dalla societa'
ricorrente, vale a dire gli articoli 4 e 20 del decreto ministeriale
n. 142/2023, e non anche sull'intero complesso di previsioni
normative introdotto dai Ministeri resistenti nell'esercizio della
potesta' normativa delegata di cui si tratta. Infatti, dall'eventuale
declaratoria di incostituzionalita' di previsioni normative non
direttamente incidenti sulle specifiche previsioni regolamentari
gravate nel presente giudizio non potrebbe consentire alla societa'
ricorrente di ritrarre alcuna utilita' giuridica, donde la non
rilevanza delle stesse ai fini della delibazione del ricorso in
esame.
4.4. Il Collegio neppure ritiene che sia possibile operare
un'interpretazione conforme alla Costituzione dell'art. 23, comma 1,
del decreto legislativo n. 160/2020 e dell'art. 49-septies del
decreto legislativo n. 171/2015, tentativo, questo, che ai fini della
rimessione alla Corte costituzionale di una questione di legittimita'
costituzionale deve essere sempre effettuato e, se del caso,
ragionevolmente e consapevolmente escluso (cfr. Corte costituzionale,
sentenza n. 262/2015; in senso conforme sentenze n. 202/2023, n.
139/2022, n. 11/2020, n. 189, n. 133 e n. 78/2019, n. 42/2017).
4.4.1. Infatti, se e' vero che «le leggi non si dichiarano
costituzionalmente illegittime perche' e' possibile darne
interpretazioni incostituzionali [...], ma perche' e' impossibile
darne interpretazioni costituzionali» (cfr. Corte costituzionale,
sentenza n. 356/1996), nel caso di specie, la sola, possibile,
interpretazione costituzionalmente orientata delle previsioni
normative sospettate di incostituzionalita' risulterebbe quella che
le considera del tutto prive di effettualita'.
In particolare, l'impossibilita' di operare un'interpretazione
conforme alla Costituzione delle predette previsioni normative
delegate discende dal loro chiaro tenore letterale, traguardato alla
luce delle materie e dei criteri e principi direttivi sanciti
dall'art. 1 della legge n. 167/2015.
In proposito e' sufficiente evidenziare che il legislatore
delegato, in forza di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, lettera
d), e 2, lettera l), della legge delega, era legittimato ad operare,
per cio' che concerne la disciplina dell'attivita' delle scuole
nautiche, una revisione e integrazione del decreto legislativo n.
171/2005 solo relativamente alla determinazione dei requisiti
psicofisici necessari per il conseguimento della patente nautica.
Diversamente da quanto previsto dalla legge delega, il novellato
art. 49-septies del decreto legislativo n. 171/2015, al comma 21,
lettere c) e i), ha previsto che il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze, dell'istruzione, dello sviluppo economico, adottasse un
regolamento ministeriale anche con il fine di disciplinare i
requisiti minimi di capacita' patrimoniale delle scuole nautiche,
altresi' imponendo l'obbligo di adozione di un tariffario minimo.
Tali previsioni normative, alle quali il gravato decreto
ministeriale n. 142/2023 ha dato concreta attuazione con gli articoli
4 e 22, esulano dal perimetro oggettivo delineato dall'art. 1 della
legge n. 167/2015 e, per tale ragione, non sono suscettibili di
essere interpretate in maniera conforme alla Costituzione senza
snaturare completamente la portata dei principi e criteri direttivi
sanciti dalla legge delega.
4.5. Il Collegio, inoltre, ritiene non manifestamente infondata
la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, comma 1,
del decreto legislativo n. 160/2020 e dell'art. 49-septies del
decreto legislativo n. 171/2015, prospettata dalla societa'
ricorrente in relazione agli articoli 76 e 77, comma 1, della
Costituzione e ritiene altresi' sussistente e non manifestamente
infondata la questione di legittimita' costituzionale di tali
previsioni normative per contrasto con quanto disposto dall'art. 117,
comma 1, della Costituzione.
In particolare, il Collegio dubita della legittimita'
costituzionale delle anzidette disposizioni normative delegate in
quanto le stesse, pur introducendo una disciplina inerente alle
materie comprese nel codice della nautica da diporto, si pongono in
contrasto con i principi e i criteri direttivi sanciti dalla legge
delega, eccedendo ratione materiae il mandato legislativo che era
stato conferito al Governo.
4.5.1. Piu' in dettaglio, per cio' che concerne la disciplina
dell'attivita' delle scuole nautiche, il legislatore delegante si era
limitato a conferire al Governo una delega finalizzata ad operare una
revisione del codice della nautica da diporto ai soli fini
dell'aggiornamento dei requisiti psicofisici per il conseguimento e
il rinnovo delle patenti nautiche, nonche' della revisione delle
procedure di accertamento e certificazione di tali requisiti, giusto
quanto previsto dall'art. 1, commi 1, lettera d), e 2, lettera l),
della legge n. 167/2015.
La legge delega, per converso, non aveva delegato il Governo a
innovare l'ordinamento mediante l'introduzione nel codice della
nautica da diporto di ulteriori previsioni tese a disciplinare
aspetti di natura piu' marcatamente economica dell'attivita' delle
scuole nautiche, quali quelli inerenti ai requisiti di capacita'
patrimoniale delle persone giuridiche che gestiscono tali scuole,
nonche' quelli afferenti alla politica tariffaria delle prestazioni
erogate nei confronti dell'utenza finale.
4.5.2. Ad avvalorare il prospettato contrasto delle previsioni
normative sospettate di incostituzionalita' rispetto al mandato
legislativo contenuto nella legge n. 167/2015 milita anche la
previsione di cui all'art. 1, comma 6, di tale legge, a mente della
quale «Con uno o piu' decreti da adottare ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri
interessati, modifica la disciplina prevista dal regolamento di cui
al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29
luglio 2008, n. 146, al fine di assicurare piena compatibilita' con
le innovazioni introdotte nell'esercizio della delega di cui alla
presente legge».
Da cio' si evince che il Governo, anche con riguardo alla
adozione di regolamenti ministeriali tesi ad incidere sul pregresso
decreto ministeriale n. 146/2008, avrebbe dovuto garantire la «piena
compatibilita' con le innovazioni introdotte nell'esercizio della
delega di cui alla presente legge». Di conseguenza, con la adozione
di tali regolamenti ministeriali non sarebbe stato possibile
introdurre disposizioni finalizzate a comprimere l'autonomia
tariffaria delle scuole nautiche, ne' a imporre specifici requisiti
di capacita' patrimoniale, trattandosi di ambiti materiali che oltre
a non rientrare nel perimetro della legge delega, neppure risultavano
disciplinati dall'art. 42 del decreto ministeriale n. 146/2008, il
che fa emergere l'assoluta carenza del presupposto normativo che
legittimava il Governo ad apportare modifiche al richiamato decreto
ministeriale n. 146/2008.
4.5.3. Il Collegio, sulla scorta delle precedenti considerazioni,
ravvisa la non manifesta infondatezza del prospettato contrasto tra
norma delegata e norma delegante per inosservanza dei principi e
criteri direttivi e/o per esorbitanza dall'oggetto della delega di
cui alla legge n. 167/2015.
La sussistenza di un siffatto contrasto, invero, si risolve in
una violazione indiretta degli articoli 76 e 77, comma 1, della
Costituzione, integrando la tipica figura del vizio di eccesso di
delega, ravvisabile ogniqualvolta gli atti legislativi del Governo
manchino di rispettare i limiti del potere legislativo delegato
fissati dalla legge di delega.
L'eccesso di delega, traducendosi in un'usurpazione del potere
legislativo del Parlamento da parte del Governo, concretizza la
violazione dei predetti parametri di legittimita' costituzionale,
atteso che la costituzionalita' delle disposizioni normative delegate
risulta indefettibilmente condizionata dalla sua conformita' con il
corpo normativo delegante e i principi e criteri direttivi in esso
contenuti.
4.5.4. Giova, poi, evidenziare che secondo l'insegnamento della
giurisprudenza costituzionale, il contenuto della legge delega e dei
principi e criteri direttivi in essa sanciti deve essere identificato
alla luce del complessivo contesto normativo e delle finalita' che
hanno condotto al conferimento della delega legislativa in favore del
Governo, tenendo conto che i principi posti dal legislatore delegante
costituiscono non solo la base e il limite delle disposizioni
normative delegate, ma anche gli strumenti per l'interpretazione
della loro portata.
Le disposizioni normative delegate, infatti, devono essere
interpretate, fintanto che sia possibile, conferendo alle stesse un
significato compatibile con i principi fissati dalla legge delega, i
quali, a loro volta, devono essere interpretati avendo riguardo alla
ratio della delega e al complessivo quadro normativo nel quale si
inseriscono (cfr. Corte costituzionale, sentenze n. 10/2018, n.
250/2016, n. 59/2016, n. 229/2014, n. 153/2014, n. 184/2013, n.
272/2012, n. 75/2012, n. 293/2010, n. 230/2010, n. 98/2008, n.
341/2007, n. 340/2007, n. 170/2007, n. 54/2007, n. 503/2000, n.
425/2000 e n. 15/1999; nonche' ordinanza n. 213/2005).
4.5.5. Nel caso di specie, dal dato testuale e dalle finalita'
rinvenibili dalla legge delega, alla luce del complessivo quadro
normativo di riferimento come innanzi ricostruito, l'esercizio della
delega legislativa da parte del Governo, tenuto anche conto del
margine di discrezionalita' ad esso attribuito, risulta eccedente il
perimetro delineato dalla legge n. 167/2015.
Invero, dalla analisi congiunta dei principi e dei criteri
direttivi stabiliti dall'art. 1, commi 1 e 2, della legge delega
emerge come non sia stata conferita alcuna delega al Governo in
ordine alla introduzione, all'interno del codice della nautica da
diporto, di una disciplina dell'attivita' delle scuole nautiche
finalizzata ad imporre ai soggetti che la esercitano sia l'adozione
di un tariffario minimo, sia il possesso di uno specifico requisito
di capacita' patrimoniale.
La pregressa disciplina delle scuole nautiche, invero, non
dettava alcuna previsione in tal senso, sicche' in assenza di uno
specifico mandato legislativo, il Governo non poteva autonomamente
introdurre previsioni di tal guisa nei termini previsti dal novellato
art. 49-septies, comma 21, del decreto legislativo n. 171/2005. Sul
punto, peraltro, vale evidenziare che la legislazione e
regolamentazione vigenti disciplinano in maniera puntuale i requisiti
di capacita' patrimoniale solo con riferimento al distinto ambito
delle autoscuole (cfr. il decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 317
e i successivi decreti ministeriali fino al decreto ministeriale 12
marzo 2015, n. 46), sicche' neppure appare ipotizzabile, come
sostenuto dalle amministrazioni ministeriali resistenti, che
l'intervento normativo sospettato di incostituzionalita' sia
giustificabile per esigenze di riordino o per risolvere casi di
antinomia, che peraltro non appaiono sussistere, stante la diversa
collocazione degli atti normativi e regolamentari che vengono in
rilievo nella presente controversia all'interno del sistema
ordinamentale delle fonti del diritto.
4.5.6. Ad avviso del Collegio, per cio' che concerne la
previsione dell'obbligo di adozione di un tariffario minimo,
potenzialmente incidente sulle dinamiche concorrenziali degli
operatori economici che svolgono l'attivita' di scuola nautica, vale
poi aggiungere che il fatto che un tale obbligo sia stato introdotto
dal legislatore delegato non solo eccedendo i limiti della delega
legislativa, ma anche senza il previo svolgimento del test di
proporzionalita' previsto dall'art. 15 della direttiva servizi - non
essendovi alcun indice normativo dal quale possa desumersi che una
siffatta valutazione sia stata svolta - aggrava il deficit di
costituzionalita' dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo n.
160/2020 e dell'art. 49-septies, comma 21, del decreto legislativo n.
171/2005, dando la stura a un possibile contrasto di tali previsioni
normative anche rispetto a quanto previsto dall'art. 117, comma 1,
della Costituzione. Di conseguenza, anche tale possibile profilo di
incostituzionalita' merita di essere rimesso al vaglio della Corte
costituzionale.
4.5.7. A tal proposito, giova aggiungere che nella controversia
in esame, al lume delle censure articolate dalla societa' ricorrente
con il primo motivo di ricorso e del fatto che la stessa ha chiesto
anche che la presente controversia fosse rinviata in via
pregiudiziale alla Corte di giustizia della Corte europea in ragione
dell'asserito contrasto delle previsioni del gravato regolamento
ministeriale con l'art. 15 della direttiva servizi, viene in rilievo
una situazione di doppia pregiudizialita'.
Ad avviso del Collegio, nel caso di specie una siffatta
situazione deve essere risolta accordando priorita' alla rimessione
della questione di legittimita' costituzionale alla Corte
costituzionale per due ordini di ragioni.
In primo luogo, a mente dell'art. 267, par. 2, TFUE, agli organi
giurisdizionali degli Stati membri dell'Unione europea che non siano
organi giurisdizionali di ultima istanza, e' attribuita la mera
facolta', e non l'obbligo, di operare il rinvio pregiudiziale dinanzi
alla Corte di giustizia dell'Unione europea, tanto per ragioni
interpretative, quanto di validita'.
In secondo luogo, e con carattere dirimente, nella fattispecie in
esame la questione di legittimita' costituzionale delle anzidette
previsioni normative delegate assume carattere di priorita' dal punto
di vista logico-giuridico, in quanto venendo in rilievo una ipotesi
di possibile eccesso di delega legislativa, laddove la stessa venga
effettivamente accertata dalla Corte costituzionale cio' farebbe
radicalmente venire meno la rilevanza della questione relativa alla
violazione dei principi di proporzionalita' e necessita' sanciti
dall'art. 15 della direttiva servizi.
Infatti, laddove fosse accertato l'eccesso di delega, le
previsioni degli articoli 4 e 22 del gravato regolamento ministeriale
risulterebbero illegittime, non essendo i Ministeri resistenti
legittimati ad introdurre gli obblighi contestati dalla societa'
ricorrente; cio', pertanto, renderebbe del tutto priva di rilievo la
questione inerente all'eventuale proporzionalita' e necessita' di
tali obblighi sulla scorta dei dettami del diritto eurounitario
derivato, trattandosi di obblighi che i Ministeri resistenti non
erano legittimati a imporre a carico dei gestori delle scuole
nautiche.
4.6. Il Collegio, per converso, ritiene che sia manifestamente
infondata la questione di legittimita' costituzionale relativa
all'art. 23, comma 1, del decreto legislativo n. 160/2020 per
violazione delle prescrizioni temporali che presiedono l'esercizio
della delega legislativa di cui si tratta.
4.6.1. In proposito, sulla scorta di quanto evidenziato in sede
di ricostruzione del quadro normativo rilevante ai fini della
presente controversia, e' necessario considerare che il decreto
legislativo n. 160/2020 costituisce, a mente di quanto previsto
dall'art. 1, comma 5, della legge delega, un decreto correttivo e
integrativo dei decreti legislativi di cui al comma 1 della medesima
legge delega (quindi, nella specie, del decreto legislativo n.
229/2017).
La stessa legge delega, con precipuo riferimento a tali decreti
legislativi correttivi e integrativi, aveva previsto che gli stessi
fossero adottati entro il termine di trenta mesi dalla entrata in
vigore dei «primi» decreti legislativi delegati (art. 1, comma 5,
della legge n. 167/2015).
Orbene, atteso che il decreto legislativo n. 229/2017 e' entrato
in vigore il 13 febbraio 2018 e' da tale data che va computato il
termine di trenta mesi previsto dall'art. 1, comma 5, della legge
delega.
Prima che detto termine di trenta mesi giungesse alla sua
naturale scadenza, tuttavia, e' intervenuto l'art. 1, comma 3, della
legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con il quale e' stato stabilito
che «In considerazione dello stato di emergenza sul territorio
nazionale [...] i termini per l'adozione di decreti legislativi con
scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano
scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono
prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno
di essi. I decreti legislativi di cui al primo periodo, il cui
termine di adozione sia scaduto alla data di entrata in vigore della
presente legge, possono essere adottati entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi
di delega».
Dunque, considerato che alla data del 30 aprile 2020 il termine
di trenta mesi previsto dall'art. 1, comma 5, della legge delega non
era ancora scaduto, non puo' essere messo in dubbio che il decreto
legislativo 12 novembre 2020, n. 160 sia stato adottato nel rispetto
dei limiti temporali previsti dal legislatore delegante, trovando
piena applicazione nella fattispecie in esame la proroga disposta
dall'art. 1, comma 3, della legge n. 27/2020.
Da cio', quindi, consegue la manifesta infondatezza della
questione di legittimita' costituzionale della suddetta previsione
normativa, non risultando violati i limiti temporali per l'esercizio
della delega legislativa nella misura contestata dalla societa'
ricorrente.
V. Conclusioni.
5. Per tutti i motivi sopra richiamati - ritenuta rilevante e non
manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale
illustrata in parte motiva e constatata l'impossibilita' di
un'interpretazione costituzionalmente adeguata dell'art. 23, comma 1,
del decreto legislativo n. 160/2020 e dell'art. 49-septies, comma 21,
lettere c) e i), del decreto legislativo n. 171/2005 - questo
Tribunale solleva la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo n. 160/2020 e
dell'art. 49-septies, comma 21, lettera c) e i), del decreto
legislativo n. 171/2005, per violazione degli articoli 76, 77, comma
1, e 117, comma 1, della Costituzione.
5.1. Ai sensi dell'art. 23, comma 2, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, il presente giudizio e' sospeso fino alla definizione
dell'incidente di costituzionalita'.
5.2. Ai sensi dell'art. 23, commi 4 e 5, della legge 11 marzo
1953, n. 87, la presente ordinanza sara' comunicata alle parti
costituite, notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e
comunicata anche al Presidente del Senato della Repubblica e al
Presidente della Camera dei deputati.
5.3. Ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e in ordine
alle spese resta riservata alla decisione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione
terza) non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe,
visti l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo
1953, n. 87:
a) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, comma 1, del
decreto legislativo n. 160/2020 e dell'art. 49-septies, comma 21,
lettere c) e i), del decreto legislativo n. 171/2005, in relazione
agli articoli 76, 77, comma 1, e 117, comma 1, della Costituzione,
nei termini esposti in motivazione;
b) dispone la sospensione del presente giudizio e ordina la
immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Ordina che a cura della segreteria della sezione la presente
ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del
Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica.
Riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore statuizione in
rito, nel merito e in ordine alle spese.
Cosi' deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 18
giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Giovanna Vigliotti, primo referendario
Luca Biffaro, referendario, estensore
Il Presidente: Stanizzi
L'estensore: Biffaro