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\n        Eugenio Musumeci, consigliere; \n        Giancarlo Astegiano, consigliere relatore; \n        Marco Smiroldo, consigliere; \n        Daniele Bertuzzi, consigliere; \n        Maria Cristina Razzano, consigliere; \n        Domenico Cerqua, primo referendario; \n    ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto  al  n.\n853/SR/RIS del registro di segreteria, proposto, ai  sensi  dell\u0027art.\n11, comma 6, lettera b, del decreto legislativo n. 174 del  2016,  da\nFerrovienord S.p.A., rappresentata e difesa, come da procura speciale\nallegata al ricorso, dagli avvocati Damiano Lipani, Francesca  Sbrana\ne Jacopo Polinari, elettivamente domiciliata presso il loro Studio in\nRoma,  Corso  Vittorio  Emanuele   II,   n.   284,   indirizzi   PEC:\ndamianolipani@pec.lipani.it   -    francescasbrana@pec.lipani.it    e\njacopopolinari@pec.it \n    Contro l\u0027Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT, in persona del\nlegale   rappresentante   pro   tempore,   rappresentato   e   difeso\ndall\u0027Avvocatura  generale   dello   Stato,   presso   la   cui   sede\nistituzionale in Roma, via dei  Portoghesi,  n.  12  e\u0027  domiciliato,\nnonche\u0027 nei confronti: \n        della Procura generale della Corte dei conti; \n        del Ministero dell\u0027Economia e delle finanze. \n    Per l\u0027accertamento dell\u0027insussistenza dei presupposti di fatto  e\ndi diritto per la qualificazione della Societa\u0027 nel Settore  S.13,  e\nconseguentemente per l\u0027inclusione della  Societa\u0027  nell\u0027Elenco  delle\namministrazioni pubbliche inserite nel  conto  economico  consolidato\nindividuate ai sensi dell\u0027art. 1, comma 3, della  legge  31  dicembre\n2009, n. 196 e successive  modificazioni,  elaborato  ed  annualmente\naggiornato  da  ISTAT,  per  l\u0027esclusione   dell\u0027applicazione   delle\ndisposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica, nonche\u0027\nper il conseguente annullamento in parte qua  dell\u0027Elenco  aggiornato\nper il 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale  n.\n229 del 30 settembre 2024 (di seguito anche  solo  «Elenco  ISTAT»  o\n«Elenco»). \n    Visti il ricorso e i relativi allegati; \n    Viste le memorie depositate dalle parti; \n    Visti tutti gli atti della causa; \n    Uditi  nell\u0027udienza  pubblica  del  giorno  16  luglio  2025,  il\nrelatore, cons. Giancarlo Astegiano, i difensori di parte ricorrente,\nin persona dell\u0027avv. Damiano  Lipani  e  dell\u0027avv.  Jacopo  Polinari,\nanche per delega  dell\u0027avv.  Francesca  Sbrana,  l\u0027avv.  dello  Stato\nPietro Garofoli per l\u0027ISTAT e il Pubblico  ministero,  nella  persona\ndel vice Procuratore generale Luigi D\u0027Angelo,  come  specificato  nel\nverbale; \n \n                          Premesso in fatto \n \n    1. Con ricorso del 29 novembre 2024, notificato all\u0027ISTAT e  alla\nProcura generale in pari data,  e  depositato  presso  la  Segreteria\ndelle Sezioni riunite  in  data  4  dicembre  2024,  iscritto  al  n.\n853/SR/RIS,  Ferrovienord  S.p.A.  ha  contestato   la   legittimita\u0027\ndell\u0027inserimento della  societa\u0027  nell\u0027elenco  delle  Amministrazioni\nPubbliche per l\u0027anno 2025, predisposto  dall\u0027Istat,  pubblicato nella\nGazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 229, del 30 settembre  2024,\nformulando articolati motivi d\u0027impugnazione. \n    Nell\u0027atto introduttivo del giudizio, la ricorrente ha evidenziato\ndi essere concessionaria della Regione Lombardia per la  gestione  di\n331 km di rete e 124 stazioni, dislocate su cinque linee ferroviarie,\nha richiamato il contenuto della concessione, nonche\u0027  del  Contratto\ndi programma e  del  Contratto  di  servizio,  che  regolamentano  la\ngestione, conclusi con la Regione, ed ha  evidenziato  che  i  rischi\ndell\u0027attivita\u0027   ricadono   sulla   societa\u0027   concessionaria,    che\npresenterebbe i caratteri di autonomia che caratterizzano l\u0027attivita\u0027\ndi un\u0027impresa  privata,  anche  in  base  agli  indici  elaborati  da\nEurostat. \n    Inoltre, richiamando le ordinanze n. 5/2021/RIS e n. 10/2024/RIS,\ncon  le  quali  erano  stati  sospesi  gli  effetti   dell\u0027iscrizione\nnell\u0027Elenco in  relazione  a  precedenti  annualita\u0027,  ha  confermato\nl\u0027esigenza  di  ottenere  una   pronuncia   cautelare,   che   tuteli\ninterinalmente gli interessi  della  societa\u0027  ricorrente  anche  con\nriferimento all\u0027Elenco per il 2025. \n    Ha   concluso,   chiedendo,   previa   rimessione   alla    Corte\ncostituzionale  della  questione   di   legittimita\u0027   costituzionale\ndell\u0027art.  23-quater  del  decreto-legge  n.  137/2020,  che  venisse\ndisposto l\u0027annullamento dell\u0027Elenco ISTAT nella parte in cui  include\nFerrovienord S.p.A. \n    2. Nel giudizio si sono costituite le parti alle quali era  stato\nnotificato l\u0027atto introduttivo. \n    2.1. Con memoria del 2 luglio 2025, la Procura generale presso la\nCorte dei conti  ha  argomentato  in  ordine  all\u0027infondatezza  della\npretesa di Ferrovienord S.p.A., ed ha concluso, in via pregiudiziale,\ncon la richiesta che  venisse  sollevata  questione  di  legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 23-quater del decreto-legge n. 137 del  2020\ne dell\u0027art. 1, comma 2, della legge n. 176/2020, e, nel  merito,  che\nvenisse respinto il  ricorso,  con  la  conferma  dell\u0027inclusione  di\nFerrovienord S.p.A.  nell\u0027elenco  delle  «Amministrazioni  pubbliche»\npubblicato dall\u0027Istat in data 30 settembre 2024. \n    2.2. L\u0027Avvocatura generale dello  Stato  si  e\u0027  costituita,  per\nconto dell\u0027ISTAT, con memoria del 4 luglio  2025,  rilevando  che  la\nsocieta\u0027 era da considerare soggetto produttore di beni e servizi non\ndestinabili  alla  vendita  e  sottoposta  al   controllo   pubblico,\nconcludendo, quindi, per il rigetto della  domanda  cautelare  e  per\nl\u0027inammissibilita\u0027 o comunque infondatezza del ricorso. \n    3. A seguito della fissazione  dell\u0027udienza  di  discussione,  in\ndata 9 luglio 2025 la Procura generale ha depositato note di  udienza\ncon le quali ha confermato le precedenti difese ed ha chiesto, in via\nprincipale, di sollevare, per i motivi  illustrati  negli  atti  gia\u0027\ndepositati, la questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.  5,\ncomma 2, del decreto-legge n. 154/2020 e dell\u0027art. 1, comma 2,  della\nlegge n. 176/2020,  ovvero,  ove  ritenuti  applicabili  al  presente\ngiudizio,  dell\u0027art.  23-quater  del  decreto-legge  n.  137/2020   e\ndell\u0027art. 1,  comma  1,  della  legge  n.  176/2020  e  del  relativo\nallegato; in subordine ha  domandato  alla  Corte  di  sospendere  il\npresente giudizio all\u0027esito della questione di costituzionalita\u0027 gia\u0027\npromossa con le ordinanze nn. 5  e  6  del  2025  di  queste  Sezioni\nriunite. \n    4.  All\u0027udienza  del  16   luglio   2025,   dopo   la   relazione\nintroduttiva,  la  difesa  di  Ferrovienord  S.p.A.   ha   riproposto\nl\u0027istanza cautelare, ha chiesto che il giudizio sia sospeso e che sia\nsollevata  la  questione  di  legittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.\n23-quater,   del   decreto-legge   n.   137/2020,    aderendo    alla\nprospettazione della Procura generale e  alle  motivazioni  formulate\ndalle Sezioni riunite nelle precedenti ordinanze di  rimessione  alla\nCorte costituzionale n. 5 e 6 del 2025, sottolineando,  inoltre,  che\nla  Corte  di  giustizia  U.E.  ha  precisato  che  per  ogni  unita\u0027\nistituzionale,  inclusa  nell\u0027elenco  Istat,  occorre  che  ci   sia,\ncomunque, una tutela giurisdizionale. \n    L\u0027Avvocatura generale dello Stato si e\u0027 opposta alla proposizione\ndi questione di costituzionalita\u0027 della normativa ed ha dichiarato di\nnon opporsi ad una sospensione  impropria  del  giudizio,  in  attesa\ndella decisione del Giudice delle leggi sui casi gia\u0027 pendenti. \n    La Procura generale ha insistito nella richiesta che sia proposta\nla questione di legittimita\u0027  costituzionale,  con  riferimento  alle\nragioni piu\u0027 volte esplicitate negli atti depositati. \n    All\u0027esito della discussione, il giudizio e\u0027  stato  trattenuto  a\ndecisione. \n \n                               Diritto \n \n    1. L\u0027oggetto  del  giudizio  e\u0027  costituito  dalla  richiesta  di\nFerrovienord   S.p.A.   dell\u0027accertamento   dell\u0027insussistenza    dei\npresupposti per l\u0027inclusione della  societa\u0027  ricorrente  nell\u0027Elenco\ndelle  amministrazioni  pubbliche  inserite   nel   conto   economico\nconsolidato, individuate ai sensi dell\u0027art. 1, comma 3,  della  legge\n31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni ed  integrazioni,\nelaborato e aggiornato annualmente dall\u0027ISTAT, e per  il  conseguente\nannullamento dell\u0027Elenco per l\u0027anno  2025,  nella  parte  in  cui  e\u0027\nricompresa la S.p.A. medesima. \n    2. In via preliminare, queste Sezioni riunite  ritengono  che  in\nmerito  all\u0027istanza  cautelare,  formulata   da   parte   ricorrente,\ncontinuino ad essere sussistenti, anche in relazione  all\u0027inserimento\nnell\u0027Elenco per il 2025, i requisiti  del  fumus  boni  iuris  e  del\npericulum in mora, gia\u0027 accertati da  queste  Sezioni  riunite  nelle\nordinanze n. 5 del 2021 e n. 10 del 2024, stante la validita\u0027 annuale\ndell\u0027iscrizione. \n    Conseguentemente, appare necessario estendere all\u0027annualita\u0027 2025\nla tutela cautelare gia\u0027 disposta con i  predetti  provvedimenti  per\ngli anni 2021-2024; si sospende  quindi,  nei  termini  di  cui  alla\nrichiesta di parte ricorrente, l\u0027iscrizione  di  Ferrovienord  S.p.A.\nnell\u0027elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni per l\u0027anno 2025. \n    3.  La  ricorrente  ha  censurato  l\u0027inserimento  nell\u0027elenco  e,\nall\u0027esito  delle  articolate  vicende  che  hanno  caratterizzato  il\ngiudizio, queste Sezioni riunite in speciale  composizione  ritengono\nche,  pregiudiziale  alla  decisione  del  merito,   sia   necessario\nverificare la conformita\u0027 alla Costituzione dell\u0027art.  23-quater  del\ndecreto-legge 28 ottobre  2020,  n.  137,  inserito  dalla  legge  di\nconversione 18 dicembre 2020, n. 176. \n    Con la citata norma il legislatore, intervenendo sulla disciplina\ndegli effetti dell\u0027inserimento nell\u0027elenco ISTAT, previsto  dall\u0027art.\n1, comma 3,  della  legge  n.  196  del  2009,  ha  previsto  che  la\ngiurisdizione  della  Corte  dei  conti  si  esplichi  unicamente  in\nrelazione  alla  verifica  della   legittimita\u0027   delle   limitazioni\namministrative previste per i soggetti inseriti nel citato elenco. \n    4. La rilevanza della questione \n    La  questione   della   legittimita\u0027   costituzionale   dell\u0027art.\n23-quater del decreto-legge n. 137 del 2020 e\u0027 rilevante ai fini  del\npresente giudizio poiche\u0027 il ricorso introduttivo e\u0027  stato  proposto\nda Ferrovienord S.p.A. per  ottenere  l\u0027annullamento  dell\u0027iscrizione\nnell\u0027elenco ISTAT delle unita\u0027 istituzionali appartenenti al  settore\ndelle amministrazioni pubbliche, in relazione all\u0027anno 2025. \n    Conseguentemente, al fine di decidere sulla domanda  proposta  da\nparte ricorrente, deve essere conosciuta non solo  la  norma  che  ha\nprevisto le limitazioni ma anche quella riferita ai presupposti delle\nstesse, vale a dire quella  che  prevede  l\u0027inserimento  nell\u0027elenco,\npoiche\u0027 il riconoscimento della legittimita\u0027 o  meno  dell\u0027iscrizione\ne\u0027  presupposto  per  la  verifica  dell\u0027incidenza  sulle   attivita\u0027\ndell\u0027Ente e, quindi, sull\u0027applicabilita\u0027  o  meno  delle  limitazioni\namministrative. \n    La  cognizione  piena,  infatti,  e\u0027  impedita  dal  citato  art.\n23-quater del decreto-legge n.  137  del  2020,  che  ha  limitato  e\ncircoscritto la cognizione del  giudice  contabile,  escludendola  in\nrelazione all\u0027accertamento  dei  presupposti  per  l\u0027inserimento  nel\ncitato elenco. \n    Infatti, occorre evidenziare  che  le  limitazioni  all\u0027attivita\u0027\nalle quali sono tenuti gli Enti inseriti nell\u0027elenco non sono fini  a\nse\u0027 stesse, ma rispondono all\u0027esigenza  di  contenere  la  spesa  dei\nsoggetti che concorrono a formare il perimetro delle  amministrazioni\npubbliche che  individuano  l\u0027aggregato  nazionale  sul  quale  viene\nvalutata l\u0027osservanza delle regole di finanza pubblica, anche ai fini\nunionali. \n    In conclusione, il requisito  della  rilevanza  della  questione,\npresupposto per la proposizione di costituzionalita\u0027, e\u0027  sicuramente\nsussistente poiche\u0027 dalla decisione sulla  legittimita\u0027  della  norma\ndipende la possibilita\u0027 di  decidere  sulla  domanda  proposta  dalla\nricorrente. \n    5. La non manifesta infondatezza \n    5.1. Al fine  di  meglio  individuare  e  definire  le  questioni\nsottese  alla  ritenuta   illegittimita\u0027   costituzionale   dell\u0027art.\n23-quater del  decreto-legge  n.  137  del  2020,  occorre  non  solo\nesaminare il testo della disposizione, ma anche  delinearne  l\u0027ambito\ndi operativita\u0027 e le finalita\u0027 perseguite dal legislatore. \n    In sede di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,\nrecante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della  salute,\nsostegno  ai  lavoratori  e  alle  imprese,  giustizia  e  sicurezza,\nconnesse all\u0027emergenza epidemiologica da COVID-19», e\u0027 stato inserito\nl\u0027art. 23-quater disciplinante «Unita\u0027 ulteriori che concorrono  alla\ndeterminazione dei saldi di  finanza  pubblica  del  conto  economico\nconsolidato delle amministrazioni pubbliche». \n    La disposizione  prevede  che  «agli  enti  indicati  nell\u0027elenco\nannesso al presente decreto, in quanto unita\u0027  che,  secondo  criteri\nstabiliti  dal  Sistema  europeo  dei  conti  nazionali  e  regionali\nnell\u0027Unione europea  (SEC  2010),  di  cui  al  regolamento  (UE)  n.\n549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio  2013,\nconcorrono alla determinazione dei  saldi  di  finanza  pubblica  del\nconto  economico  consolidato  delle  amministrazioni  pubbliche,  si\napplicano in ogni caso le disposizioni in materia di  equilibrio  dei\nbilanci e sostenibilita\u0027 del debito delle amministrazioni  pubbliche,\nai sensi e per gli effetti degli  articoli  3  e  4  della  legge  24\ndicembre 2012, n. 243, nonche\u0027  quelle  in  materia  di  obblighi  di\ncomunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in  materia  di\nfinanza pubblica» (comma 1). \n    Il secondo comma stabilisce che «all\u0027art. 11,  comma  6,  lettera\nb), del codice della giustizia contabile, di cui  all\u0027allegato  1  al\ndecreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, dopo le parole:  \"operata\ndall\u0027ISTAT\"  sono   aggiunte   le   seguenti:   \",   ai   soli   fini\ndell\u0027applicazione della normativa nazionale  sul  contenimento  della\nspesa pubblica\"». \n    5.2. Al riguardo, occorre precisare  che  la  legge  31  dicembre\n2009, n. 196, recante «Legge di contabilita\u0027 e finanza pubblica»,  ha\nprevisto all\u0027art. 1 che «Le amministrazioni pubbliche  concorrono  al\nperseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in  ambito\nnazionale  in  coerenza  con  le  procedure  e  i  criteri  stabiliti\ndall\u0027Unione europea e ne condividono le conseguenti  responsabilita\u0027.\nIl concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo  i\nprincipi fondamentali dell\u0027armonizzazione dei bilanci pubblici e  del\ncoordinamento della finanza pubblica» (comma 1). \n    La norma medesima, al secondo comma ha delineato il criterio  per\nl\u0027individuazione  del  perimetro   dei   soggetti   definibili   come\namministrazioni pubbliche ai fini  dell\u0027osservanza  delle  regole  di\nfinanza pubblica e,  in  particolare,  dei  parametri  e  vincoli  di\nderivazione dall\u0027Unione europea ed ha richiamato le attivita\u0027  svolte\ndall\u0027ISTAT,  stabilendo,  infine,  che  annualmente   l\u0027istituto   di\nstatistica predisponesse un elenco valido per l\u0027esercizio  successivo\n(comma 3: «La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui  al\ncomma 2 e\u0027 operata annualmente dall\u0027ISTAT con proprio provvedimento e\npubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre»). \n    L\u0027affidamento  all\u0027ISTAT   della   ricognizione   annuale   delle\namministrazioni pubbliche e\u0027 stato  motivato  dalla  circostanza  che\nesso e\u0027 parte integrante del sistema  statistico  europeo  ed  e\u0027  il\nsoggetto chiamato ad applicarne le regole  a  livello  nazionale  per\neffettuare i calcoli  della  contabilita\u0027  nazionale,  in  base  alle\nregole  EUROSTAT,  che  concorrono  a  rendere  omogenei  i  dati  di\ncontabilita\u0027 pubblica degli Stati che compongono l\u0027Unione europea. In\nsostanza,  nella  predisposizione  annuale   dei   conti   nazionali,\napplicando  le  regole  unionali,  l\u0027ISTAT   deve,   preliminarmente,\ndefinire l\u0027ambito delle amministrazioni pubbliche da  considerare  in\nbase alle regole del Sistema nazionale dei conti (SEC 2010, di cui al\nRegolamento UE n. 549/2013, relativo al  Sistema  europeo  dei  conti\nnazionali e regionali dell\u0027Unione europea). \n    Pertanto, l\u0027attribuzione all\u0027ISTAT della predisposizione  annuale\ndell\u0027elenco   dei   soggetti   che   rientrano   nell\u0027ambito    delle\namministrazioni pubbliche non ha mere finalita\u0027  statistiche,  ma  e\u0027\nelemento  costitutivo  dei  conti  della  contabilita\u0027  nazionale  e,\nquindi, serve a definire  tutte  le  grandezze  di  finanza  pubblica\nnazionali, anche per la  verifica  dell\u0027osservanza  dei  parametri  e\nvincoli europei. \n    Le  grandezze  finanziarie  che  caratterizzano  l\u0027attivita\u0027   di\nciascuno dei soggetti  inseriti  nell\u0027elenco  predisposto  dall\u0027ISTAT\nconcorrono a formare i saldi della contabilita\u0027 nazionale. \n    E\u0027 indubbio, quindi, che  la  disciplina  normativa  che  prevede\nl\u0027inserimento, in un elenco annuale, di tutti i soggetti che in  base\nalle regole del SEC 2010 rientrano nell\u0027ambito delle  amministrazioni\npubbliche, ha la finalita\u0027 di definire i conti nazionali e, in ultima\nanalisi   di   assicurare   l\u0027equilibrio   dei   bilanci    pubblici,\nnell\u0027osservanza dei vincoli e parametri  di  appartenenza  all\u0027Unione\neuropea. \n    5.3. Il legislatore del 2020 ha modificato  un  quadro  normativo\nche, a partire dal 2012, aveva previsto  la  giurisdizione  esclusiva\ndella Corte dei conti sull\u0027inclusione degli  Enti  nell\u0027elenco  delle\nAmministrazioni pubbliche, stilato annualmente dall\u0027ISTAT. \n    Infatti, l\u0027art. 1, comma 169, della legge 24  dicembre  2012,  n.\n228, successivamente ripreso dall\u0027art. 11, comma 6, lettera  b),  del\ncodice della giustizia contabile di cui  al  decreto  legislativo  n.\n174/2016, aveva attribuito alla Corte dei conti la  giurisdizione  in\nordine alla  sussistenza  o  meno  della  natura  di  amministrazione\npubblica in  capo  alle  societa\u0027  inserite  annualmente  nell\u0027elenco\npredisposto annualmente dall\u0027ISTAT ed  alle  conseguenti  limitazioni\namministrative previste dal legislatore. \n    Piu\u0027  nello  specifico,  la  disposizione  da  ultimo  richiamata\nprevedeva,  nel  testo  originario,  che   «avverso   gli   atti   di\nricognizione  delle  amministrazioni  pubbliche  operata  annualmente\ndall\u0027ISTAT ai sensi dell\u0027art. 1, comma 3,  della  legge  31  dicembre\n2009, n. 196, e\u0027 ammesso ricorso alle Sezioni riunite della Corte dei\nconti, in speciale composizione,  ai  sensi  dell\u0027art.  103,  secondo\ncomma, della Costituzione». \n    Era quindi affidata alla giurisdizione contabile la decisione  in\nordine alle controversie che  potessero  insorgere  in  relazione  al\nriconoscimento della natura di amministrazione pubblica  in  capo  ad\nEnti o societa\u0027  effettuato  annualmente  dall\u0027ISTAT  ai  fini  della\npredisposizione dei conti annuali. \n    5.4. La scelta operata dal citato art. 1, comma 169, della  legge\nn. 228 del 2012, ripresa poi dall\u0027art. 11 c.g.c., era coerente con il\ndisegno  insito  nella  riforma  costituzionale   del   2012   (legge\ncostituzionale n. 1 del 20 aprile 2012), con la quale,  tra  l\u0027altro,\nsono stati modificati gli articoli 81, 97 e 119 della Costituzione. \n    Nell\u0027ambito della complessiva riforma della finanza  pubblica  si\ncolloca  altresi\u0027  la  direttiva  2011/85/UE,  dell\u00278  novembre  2011\n(relativa  ai  «requisiti  per  i  quadri  di  bilancio  degli  Stati\nmembri»), attuata con decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 54, nonche\u0027\ncon l\u0027art. 30 della legge 30 ottobre 2014, n. 161, che  ha  assegnato\nalla Corte dei conti compiti di  monitoraggio  sull\u0027osservanza  delle\nregole di bilancio delle pubbliche amministrazioni. \n    Inoltre, l\u0027art. 5 della medesima legge costituzionale n.  1/2012,\nnel definire i principi  vincolanti  che  deve  rispettare  la  legge\n«rinforzata» prevista dal comma 6 dell\u0027art. 81 della Costituzione, ha\nprevisto  lo  svolgimento,  in  modo  dinamico,  di  controlli  lungo\nl\u0027intero ciclo finanziario dei bilanci del «complesso delle pubbliche\namministrazioni»,  da  attuare  mediante  «verifiche,  preventive   e\nconsuntive, sugli andamenti di finanza pubblica». \n    Coerentemente  con  tali  presupposti,  l\u0027art.  20  della   legge\nrinforzata 24 dicembre 2012, n. 243, riconosce alla Corte  dei  conti\nil compito di  svolgere  funzioni  di  controllo  sui  bilanci  delle\namministrazioni  pubbliche,  espressamente  ancorate  «ai  fini   del\ncoordinamento della finanza pubblica e dell\u0027equilibrio dei bilanci di\ncui all\u0027art. 97 della Costituzione». \n    E\u0027 indubbio, quindi, che  l\u0027intervento  legislativo  operato  nel\n2020 dall\u0027art. 23-quater del decreto-legge n. 137 del  2020,  che  ha\ncircoscritto e limitato la giurisdizione della Corte dei  conti  alla\nsola   verifica   delle   limitazioni   amministrative    conseguenti\nall\u0027inserimento nell\u0027elenco ISTAT  dei  soggetti  ritenuti  pubblici,\nescludendola, di fatto, in relazione all\u0027inserimento nell\u0027elenco, non\nsolo ha menomato le attribuzioni della Corte dei conti, ma ha violato\nl\u0027art. 81, comma 6, e l\u0027art. 97, comma 1, della Costituzione, poiche\u0027\nha  inciso  negativamente  sulla  possibilita\u0027   di   verificare   il\ncomplessivo equilibrio dei bilanci pubblici, anche  alla  luce  della\ndisciplina eurounitaria. Il legislatore e\u0027 intervenuto nella  materia\ndella contabilita\u0027 pubblica, propria  della  magistratura  contabile,\nescludendo la giurisdizione della Corte dei conti  in  relazione  non\ngia\u0027 alla mera verifica sulla legittimita\u0027 di un atto  amministrativo\n(inserimento nell\u0027elenco ISTAT) ma all\u0027accertamento sostanziale della\nnatura di amministrazione pubblica in  capo  ai  soggetti  risultanti\ndall\u0027elenco. In altri termini, e\u0027 stato inibito al giudice  contabile\ndi verificare se in base alla disciplina di  contabilita\u0027  nazionale,\nche ha recepito a questo fine quella europea (SEC 2010), un  soggetto\nsia qualificabile o meno come amministrazione pubblica, con incidenza\nsui saldi di finanza pubblica della contabilita\u0027 nazionale. \n    La limitazione dell\u0027ambito della giurisdizione contabile  operata\ncon il comma 2 dell\u0027art. 23-quater  del  decreto-legge  n.  137/2020,\ncome  convertito   dalla   legge   n.   176/2020,   «ai   soli   fini\ndell\u0027applicazione della normativa nazionale  sul  contenimento  della\nspesa pubblica», ha sottratto al giudice naturale della  controversia\n- cui  pure  continua  a  riconoscersi  espressamente  la  competenza\n«esclusiva» in tema di contabilita\u0027 pubblica  -  la  possibilita\u0027  di\nerogare una tutela piena alle pretese dei ricorrenti,  in  violazione\ninnanzitutto dell\u0027art. 103, comma 2, in relazione agli articoli 81  e\n97, della Costituzione. \n    La norma, allorche\u0027 esclude  la  giurisdizione  della  Corte  dei\nconti  in  relazione  alla  rilevanza  eurounitaria  degli  atti   di\nricognizione  delle  amministrazioni  pubbliche  operata  annualmente\ndall\u0027ISTAT, interviene su quel nucleo di attribuzioni attinenti  alla\nperimetrazione  delle  amministrazioni  pubbliche  da  cui   derivano\nprecisi obblighi di natura finanziaria, in primo luogo di  concorrere\nalla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico\nconsolidato delle amministrazioni pubbliche, ossia  del  computo  dei\nsaldi sulla base dei quali si sviluppano le relazioni finanziarie tra\ngli Stati membri dell\u0027Unione europea. \n    In questo modo, il legislatore ha impedito al  giudice  contabile\ndi conoscere delle  controversie  riguardanti  i  principali  effetti\ndell\u0027inserimento  nel   citato   elenco,   operando   una   recisione\ndell\u0027unitaria materia contabile in esame, in cui i collegamenti tra i\nprofili di rilevanza interna e quelli  di  rilevanza  sovranazionale,\ndai quali i primi sono condizionati, risultano con ogni evidenza  del\ntutto inscindibili. Oltretutto, e\u0027 stata  limitata  la  giurisdizione\nalla valutazione di effetti che possono  sussistere  solo  se  l\u0027Ente\ninteressato  rientra  fra  le  amministrazioni  pubbliche  ed  appare\nsingolare che  il  giudice  della  contabilita\u0027  pubblica  non  possa\nconoscere del presupposto - la natura di amministrazione pubblica che\nsi basa sulle regole della contabilita\u0027 - ma solo delle conseguenze. \n    L\u0027irrazionalita\u0027 della scelta del legislatore del 2020 appare poi\nevidente, tanto piu\u0027 se si considera che nello stesso art.  23-quater\nha previsto la permanenza della giurisdizione contabile in  relazione\nalle  limitazioni  amministrative  che   conseguono   all\u0027inserimento\nnell\u0027elenco  («ai  soli  fini   dell\u0027applicazione   della   normativa\nnazionale  sul  contenimento  della  spesa  pubblica»).  Cio\u0027,  senza\nevidentemente considerare  che  le  limitazioni  amministrative,  che\nconseguono alla presenza nell\u0027elenco annuale stilato dall\u0027ISTAT, sono\nuna conseguenza diretta dell\u0027inserimento nell\u0027elenco e, pertanto,  la\ndecisione in  ordine  alla  loro  applicazione  e\u0027  conseguente  alla\ndecisione in ordine alla qualifica di amministrazione pubblica. \n    5.5. Un ulteriore elemento deve essere evidenziato. \n    La disciplina risultante dalla novella del 2020 non  ha  indicato\nespressamente quale tutela  sia  riconosciuta  al  soggetto  inserito\nnell\u0027elenco  ISTAT  che  voglia  contestare  la   qualificazione   di\namministrazione  pubblica  per  finalita\u0027  diverse   da   quella   di\napplicazione delle limitazioni amministrative. \n    Al riguardo,  la  Corte  di  cassazione,  investita  in  sede  di\ngiurisdizione, ha asserito che «occorre rilevare,  in  via  generale,\nche l\u0027inclusione nell\u0027elenco ISTAT ha natura provvedimentale, cui  si\ncontrappone, in capo agli enti coinvolti,  una  situazione  giuridica\nsoggettiva di interesse legittimo, ambito che,  in  quanto  tale,  ai\nsensi  dell\u0027art.  7  c.p.a.,   e\u0027   riferibile   alla   giurisdizione\namministrativa»   facendo   riferimento   alla    circostanza    che:\n«anteriormente all\u0027intervento operato con l\u0027art. 1, comma 169,  legge\nn. 228 del 2012 (che ha previsto  il  ricorso  alle  Sezioni  riunite\ndella Corte dei conti), il  relativo  contenzioso  era  pacificamente\ninstaurabile innanzi al giudice amministrativo»  (par.  15),  con  la\nconseguenza  che  a  fronte  della  «contrazione»  dell\u0027ambito  della\ngiurisdizione contabile non vi sarebbe vuoto di tutela in quanto  «si\ndeve ritenere che si sia, contestualmente, riespansa la giurisdizione\ndel giudice amministrativo» (par. 15.3). \n    L\u0027argomentazione svolta dalla Cassazione non  appare  aver  colto\nnel segno in ordine a quale sia la effettiva natura dell\u0027elenco ISTAT\nin base alle specifiche finalita\u0027 cui e\u0027 preordinato, che si  pongono\nsu un piano  diverso  rispetto  alla  semplice  tutela  di  posizioni\nindividuali. \n    Infatti, la  finalita\u0027  dell\u0027elenco  e\u0027  strettamente  dipendente\ndalle  esigenze  di  finanza  pubblica  collegate   alla   assorbente\nnecessita\u0027 di verificare la sussistenza delle condizioni previste dal\nSEC 2010 per individuare il perimetro delle amministrazioni pubbliche\nche concorrono alla formazione dei  saldi  di  finanza  pubblica.  La\nposizione  soggettiva  degli  enti  interessati  deve  essere  vista,\nvalutata e considerata in relazione alla predetta finalita\u0027. \n    In proposito, infatti, non si puo\u0027 ignorare che l\u0027art.  24  della\nCostituzione garantisce a tutti di agire in  giudizio  a  tutela  dei\npropri diritti ed interessi legittimi  e,  analogamente,  l\u0027art.  113\nprecisa  e  delimita  gli  ambiti  di   intervento   giurisdizionale,\nprevedendo che la  legge  determini  quali  organi  di  giurisdizione\npossono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi  e\ncon gli effetti previsti dalla legge stessa, ovviamente nel  rispetto\ndei principi del giusto processo, come richiamati dall\u0027art. 111 della\nCostituzione. \n    La previsione contenuta nell\u0027art. 11, comma  6,  lettera  b)  del\ncodice di giustizia contabile, stabilendo che le Sezioni  riunite  in\nsede giurisdizionale in speciale composizione, «nell\u0027esercizio  della\npropria giurisdizione esclusiva in  tema  di  contabilita\u0027  pubblica,\ndecidono  in  unico  grado  sui  giudizi:  [...]  b)  in  materia  di\nricognizione delle  amministrazioni  pubbliche  operata  dall\u0027ISTAT»,\nsenza ulteriori specificazioni, aveva espressamente  riconosciuto  al\ngiudice contabile la competenza  a  decidere  delle  controversie  in\nesame con il potere di  assicurare  tutte  le  tutele  richieste  dai\nsoggetti  interessati,  ossia  di  statuire  su  tutte   le   domande\nastrattamente proponibili,  con  esclusione  di  altre  giurisdizioni\nconcorrenti, assicurando in tal modo piena tutela giurisdizionale, in\nattuazione degli articoli 24 e 113 della Costituzione. \n    La  disciplina  risultante  dalla  novella  del  2020  viola  gli\narticoli 24 e 111 della Costituzione, che attribuiscono alla funzione\ngiurisdizionale lo scopo di assicurare, attraverso il giudizio, piena\ntutela delle situazioni  soggettive  qualificate,  imponendo  che  la\ndisciplina dei rapporti tra giudici appartenenti a ordini diversi  si\nispiri al principio secondo cui l\u0027individuazione del  giudice  munito\ndi giurisdizione non  deve  sacrificare  il  diritto  delle  parti  a\nottenere una risposta  in  ordine  al  bene  della  vita  oggetto  di\ninteresse, nonche\u0027  dell\u0027art.  113,  primo  e  secondo  comma,  della\nCostituzione, che dell\u0027art. 24 costituisce sostanzialmente  specifica\napplicazione,  secondo   cui   contro   gli   atti   della   pubblica\namministrazione e\u0027  sempre  ammessa  la  tutela  giurisdizionale  dei\ndiritti e degli interessi legittimi e tale tutela giurisdizionale non\npuo\u0027 essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione  o\nper determinate categorie di atti. \n    L\u0027art.  111  della  Costituzione  risulta   violato   anche   con\nriferimento al diverso e  complementare  profilo  della  lesione  del\nprincipio di ragionevole durata del processo, riguardato  nell\u0027ottica\ndel  principio  di  concentrazione  delle  tutele,  ove  si   accolga\nl\u0027opzione ermeneutica  che  ammette  la  possibilita\u0027  di  un  doppio\nricorso, al giudice amministrativo e a quello contabile,  in  materia\ndi elenchi ISTAT, con i rischi e le criticita\u0027 - che saranno a  breve\nesaminati - derivanti dall\u0027eventuale  pendenza  di  due  giudizi  sul\nmedesimo oggetto, con possibili  implicazioni  in  termini  anche  di\nnecessita\u0027  di  sospensione  del  processo  contabile  e  conseguente\ndilatazione  dei   tempi   processuali   del   relativo   contenzioso\n(«dipendente»). \n    Orbene,   il   sistema   risultante   dall\u0027art.   23-quater   del\ndecreto-legge n. 137 del 2020, cosi\u0027 come interpretato dalle  Sezioni\nunite della Cassazione in sede di conflitto di giurisdizione, si pone\nin contrasto con le norme  costituzionali  richiamate  sopra  poiche\u0027\nrende difficoltoso l\u0027accesso alla giurisdizione e il diritto di agire\nin giudizio, rendendo necessario rivolgersi a due giudici diversi per\nottenere l\u0027accertamento della non sussistenza  delle  condizioni  per\nl\u0027inserimento  nell\u0027elenco  ISTAT  e  per  contestare   le   relative\nlimitazioni amministrative. Se pero\u0027 si tiene conto che queste ultime\ndipendono dall\u0027inserimento o meno nell\u0027elenco, appare  evidente  come\nil  sistema  delineato  dalla  norma  sospettata  di   illegittimita\u0027\ncostituzionale sia irrazionale e,  di  fatto,  non  in  linea  con  i\nprecetti costituzionali richiamati sopra. \n    5.6. La limitazione della giurisdizione esclusiva della Corte dei\nconti in materia  di  ricognizione  delle  amministrazioni  pubbliche\noperata dall\u0027ISTAT «ai soli fini  dell\u0027applicazione  della  normativa\nnazionale sul contenimento della spesa pubblica», disposta  dall\u0027art.\n23-quater del decreto-legge  n.  137/2020  come  convertito,  risulta\naltresi\u0027  in  contrasto  con  l\u0027art.  3  della   Costituzione,   data\nl\u0027assoluta irragionevolezza della previsione. \n    I  particolari  connotati  del  giudizio  in  esame   legittimano\nl\u0027attribuzione  delle  relative  controversie   alla   giurisdizione,\nesclusiva ed in unico grado, delle Sezioni riunite  della  Corte  dei\nconti, non limitata  a  una  verifica  sulla  legittimita\u0027  generale,\nbensi\u0027  piena  e  di  merito,  di  accertamento  della  qualita\u0027   di\namministrazione  pubblica  in  capo   ad   una   determinata   unita\u0027\nistituzionale. \n    Nelle controversie in  esame  la  Corte  e\u0027,  cioe\u0027,  chiamata  a\nvalutare le situazioni di fatto alla stregua di  regole  tecniche  di\nparticolare complessita\u0027 - contenute nel SEC 2010 - onde accertare la\nqualita\u0027 di produttore di beni e servizi destinabili alla  vendita  o\nnon destinabili alla vendita. \n    A tali fini, come noto, concorrono un criterio «qualitativo» (che\nimpone di verificare se l\u0027ente interessato si  dedichi  o  meno  alla\nproduzione di servizi ausiliari, sia o meno l\u0027unico fornitore di beni\ne servizi dell\u0027amministrazione pubblica e sia o meno  incentivato  ad\nadeguare l\u0027offerta per realizzare un\u0027attivita\u0027  redditizia,  operando\nalle condizioni di mercato  e  rispettando  le  proprie  obbligazioni\nfinanziarie) e un «test quantitativo» (paragrafi 20.29  e  segg.  del\nSEC) per stabilire se un\u0027unita\u0027 istituzionale produca beni e  servizi\ndestinabili  alla  vendita   (c.d.   criterio   market/non   market),\nincentrato sul rapporto tra vendite e costi di produzione,  esaminato\nper un periodo pluriennale continuativo. \n    Ora, a fronte del riconoscimento  della  giurisdizione  esclusiva\nconformata   nei   termini    finora    rappresentati,    e\u0027    stata\nlegislativamente prevista, con la norma del 2020, una limitazione  al\nsuo ambito di operativita\u0027  che  addirittura  capovolge  l\u0027ordine  di\nrilevanza dei possibili effetti dell\u0027esercizio della  cognizione:  si\nescludono quelli strettamente attinenti alla determinazione dei saldi\ndi  finanza  pubblica   del   conto   economico   consolidato   delle\namministrazioni pubbliche e si consente la  verifica  giudiziaria  ai\nlimitati  fini  dell\u0027applicazione  della  normativa  (peraltro,  solo\nnazionale) sul contenimento della spesa pubblica, ossia per finalita\u0027\npiu\u0027 latamente riguardanti la materia della finanza pubblica  per  le\nquali, ove fosse mancata la previsione di una giurisdizione esclusiva\ndel giudice contabile, la  questione  dell\u0027eventuale  competenza  del\ngiudice amministrativo avrebbe potuto piu\u0027 fondatamente proporsi. \n    L\u0027incostituzionalita\u0027,  conseguente  alla  palese  illogicita\u0027  e\nirragionevolezza della disposizione in esame, emerge altresi\u0027  quando\nsi  consideri  che,  confinando  la  rilevanza  della   giurisdizione\nesclusiva  della  Corte  dei  conti  alla  normativa  nazionale   sul\ncontenimento  della  spesa  pubblica,  ne  deriva  un   significativo\nsvuotamento. \n    Infatti, la legittimita\u0027 costituzionale di tale riparto  potrebbe\nsostenersi solo a condizione che gli effetti del sindacato giudiziale\ndel giudice amministrativo e del giudice contabile  risultassero  tra\nloro  «non  comunicanti»,  essendo  ben  distinte   e   autonome   le\ndisposizioni   normative   operanti   nei   due   diversi    comparti\ngiurisdizionali (SEC 2010 e disposizioni sulla spending review). \n    Al contrario, come  anche  evidenziato  dalla  Procura  generale,\nl\u0027ammissibilita\u0027 di un c.d. doppio ricorso deve  ritenersi  di  fatto\nprecluso rispetto al contenzioso in esame, laddove le  due  normative\napplicabili si  compenetrano  al  punto  che  risulta  di  fatto  non\nipotizzabile, sul piano giuridico, una loro operativita\u0027 «atomistica»\no «irrelata». Cio\u0027,  in  quanto  l\u0027eventuale  sindacato  del  giudice\ncontabile,  nella  prospettiva  dell\u0027operativita\u0027  (o   meno)   delle\ndisposizioni nazionali sul  contenimento  della  spesa  pubblica  nel\nquadro  del  rispetto  degli  obiettivi  di  finanza   pubblica,   e\u0027\nnecessariamente condizionato dalla previa e corretta attribuzione  al\nsoggetto privato di diritto interno della qualificazione eurounitaria\ndi  «pubblica  amministrazione»,  scaturente  dalla  sua   iscrizione\nnell\u0027elenco ISTAT. \n    In  altri  termini,  nel  caso  in  esame,  l\u0027operativita\u0027  della\nnormativa europea SEC 2010 e\u0027 configurata come presupposto legale per\nl\u0027applicazione  (anche)  della  normativa  nazionale  sulla  spending\nreview, il cui dispiegarsi richiede, quindi, che sia stata risolta la\nquestione della qualificazione di  un  soggetto  di  diritto  interno\nquale  pubblica  amministrazione  europea  nella  prospettiva   della\ncontabilita\u0027 pubblica. \n    Sul piano processuale, in caso di pendenza di giudizi  presso  la\ngiurisdizione amministrativa e quella contabile l\u0027ipotizzato  riparto\n- che, non a caso, non e\u0027 stato delineato dal legislatore del 2020  -\ndeterminerebbe il sorgere di  insormontabili  ostacoli  giuridici,  a\nmeno di configurare il giudizio davanti  al  giudice  amministrativo,\ncirca la corretta attribuzione  di  una  soggettivita\u0027  pubblicistica\neuropea all\u0027ente di diritto interno ricorrente  iscritto  nell\u0027elenco\nISTAT, come vera e propria causa pregiudiziale ex art. 295 codice  di\nprocedura civile e art. 106 c.g.c., situazione  non  compatibile  con\nl\u0027ingiustificato aggravio dei poteri di azione  degli  interessati  e\ncon la finalita\u0027 della verifica sul corretto inserimento  nell\u0027elenco\nISTAT, da determinare in base alle regole di contabilita\u0027  e  finanza\npubblica, l\u0027interpretazione delle quali rientra  nella  giurisdizione\nesclusiva della magistratura contabile. \n    In conclusione, l\u0027art. 23-quater del decreto-legge  n.  137/2020,\ncome convertito, presenta insuperabili criticita\u0027  interpretative  in\nragione del suo  significato  non  chiaro,  al  punto  da  indurre  a\nprospettare soluzioni ermeneutiche che giungono a  forzare  i  limiti\nconsentiti dall\u0027enunciato testuale  nel  tentativo  di  offrirne  una\ncoerenza sistematica non consentita dai principi costituzionali,  con\nil rischio che l\u0027attivita\u0027 ermeneutica trasmodi  in  una  sostanziale\nintegrazione normativa, tenuto anche conto che «ciascun consociato ha\nun\u0027ovvia aspettativa a che la legge definisca ex ante, e  in  maniera\nragionevolmente affidabile, i limiti entro i quali i suoi  diritti  e\ninteressi legittimi potranno trovare tutela, si\u0027 da poter compiere su\nquelle basi le proprie libere scelte d\u0027azione» (C. cost., sentenza  5\ngiugno 2023, n. 110). \n    Deve,  pertanto,  ritenersi  che  le  disposizioni   foriere   di\nincertezza nella loro applicazione concreta si pongano  in  contrasto\ncon il canone di ragionevolezza della legge di cui all\u0027art.  3  della\nCostituzione,  nella  misura  in  cui  il  loro  significato  risulti\nradicalmente inintelligibile o particolarmente  ambiguo,  soprattutto\nin materie come quella del riparto di giurisdizione, che attiene a un\npresupposto in senso ampio del processo e presenta  una  rilevanza  -\nper sua natura - pregiudiziale. \n    5.7. La disposizione limitativa contenuta nell\u0027art. 23-quater del\ndecreto-legge n. 137 del 2020,  viola,  altresi\u0027,  l\u0027art.  117  della\nCostituzione, che prevede l\u0027osservanza da parte del  legislatore  dei\nvincoli  derivanti  dall\u0027ordinamento  comunitario  e  dagli  obblighi\ninternazionali, nella parte in cui esclude il sindacato degli effetti\neurounitari dell\u0027iscrizione nell\u0027elenco ISTAT dinanzi ad un giudice. \n    La lettera della disposizione - anche in rapporto  all\u0027art.  103,\ncomma 2, della Costituzione - e gli  stessi  lavori  preparatori  non\nautorizzano a prospettare  una  concorrenza  di  giurisdizioni  sulla\nmateria, in quanto l\u0027effetto innovativo della previsione riguarda non\nl\u0027an, ma il quomodo  della  giurisdizione:  il  legislatore  avrebbe,\ncioe\u0027, ridefinito l\u0027oggetto della tutela (in relazione sia al petitum\nche alla causa petendi), attraverso la limitazione dei «fini» - ossia\ndegli effetti - della giurisdizione contabile. \n    L\u0027illegittimita\u0027   costituzionale   discende,    allora,    dalla\nlimitazione  dell\u0027oggetto  della  tutela   del   giudice   contabile,\ncombinata  con  l\u0027immodificata   (e   immodificabile)   giurisdizione\nesclusiva  sulla  materia  della  ricognizione  operata   dall\u0027ISTAT,\nconforme agli articoli 100 e  103  della  Costituzione.  Infatti,  in\nassenza della tutela disapplicativa (e di annullamento)  del  giudice\ncontabile, il sistema giurisdizionale non assicurerebbe alcun rimedio\ncontro gli effetti antieuropei dell\u0027atto di  ricognizione  dinanzi  a\nqualsiasi altro giudice. \n    In ogni caso, l\u0027art. 117  risulta  comunque  violato  perche\u0027  la\nnovella del 2020 ha imposto agli enti iscritti nell\u0027elenco ISTAT  che\nintendano contestare gli effetti eurounitari della loro  designazione\nquali amministrazioni pubbliche e che abbiano gia\u0027  proposto  ricorso\nal giudice contabile,  di  presentare  necessariamente  due  distinti\nricorsi, il secondo dei quali dinanzi al giudice  amministrativo  per\nchiedere l\u0027annullamento erga omnes della decisione che li ha iscritti\nnell\u0027elenco. \n    Invero, dinanzi alla Corte dei  conti  essi  non  potrebbero  mai\n«contestare le conseguenze della loro iscrizione nell\u0027elenco suddetto\ne ottenere, eventualmente, in maniera incidentale, la disapplicazione\ndi tale iscrizione» (punto 97 della richiamata sentenza  della  Corte\ndi giustizia), posto che tale incidentale disapplicazione rileva,  in\nbase alla novella del 2020, ai soli fini della  disciplina  nazionale\nsul contenimento della spesa pubblica. \n    Tuttavia, la  qualificazione  ai  sensi  del  SEC  2010,  operata\ndall\u0027autorita\u0027 nazionale competente (nel  caso  italiano  dall\u0027ISTAT,\nattraverso la compilazione dell\u0027elenco di cui all\u0027art. 1 della  legge\nn. 196/2009) non puo\u0027 non comportare effetti sia  oggettivi  (vincoli\ndi bilancio su tutte le «amministrazioni pubbliche»,  qualificate  ai\nsensi del SEC  2010)  che  soggettivi  (il  radicarsi  di  situazioni\ngiuridiche sui soggetti classificati, tra cui  quello  alla  corretta\nqualificazione e il connesso diritto ad un ricorso effettivo). \n    Pertanto, escludendo la possibilita\u0027 di  assicurare  il  rispetto\ndel  principio   di   effettivita\u0027   della   tutela   giurisdizionale\n«esclusiva», l\u0027art.  23-quater  impedisce  il  legittimo  dispiegarsi\ndell\u0027effetto utile della normativa  UE,  considerato  che  la  tutela\ngiurisdizionale assicurabile dal giudice contabile  non  soddisfa  il\nprincipio dell\u0027autosufficienza del ricorso, secondo cui  il  soggetto\nqualificato deve poter proporre, con un  unico  ricorso,  la  domanda\ntendente a impedire l\u0027applicazione nei suoi confronti  degli  effetti\ncomunitari dell\u0027iscrizione. \n    6. Alla luce di tutto quanto  sin  qui  esposto  e  motivato,  va\npertanto rimessa alla Corte costituzionale, ai  sensi  dell\u0027art.  134\ndella Costituzione, dell\u0027art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio\n1948, n. 1, e dell\u0027art. 23 della legge  11  marzo  1953,  n.  87,  la\nquestione di  legittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.  23-quater  del\ndecreto-legge 28 ottobre  2020,  n.  137,  inserito  dalla  legge  di\nconversione 18 dicembre 2020, n. 176 per la sospetta violazione degli\narticoli 3, 24, 81, 97, 103, 111, 113 e 117 della Costituzione. \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    La Corte dei conti, a Sezioni riunite in sede giurisdizionale  in\nspeciale composizione, non definitivamente pronunciando: \n        accoglie l\u0027istanza di sospensiva, nei  termini  di  cui  alla\nrichiesta di parte ricorrente; \n        dichiara  rilevante  e  non  manifestamente   infondata,   in\nrelazione agli articoli 3, 24, 81, 97, 103,  111,  113  e  117  della\nCostituzione, la questione di legittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.\n23-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,  inserito  dalla\nlegge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176; \n        dispone la sospensione del  presente  giudizio  e  ordina  la\nimmediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. \n    Ordina che, a cura della Segreteria, la  presente  ordinanza  sia\nnotificata alle parti e al Presidente del Consiglio  dei  ministri  e\ncomunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e  della  Camera\ndei deputati. \n    Riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore  statuizione  in\nrito, nel merito ed in ordine alle spese. \n    Dispositivo letto in udienza ai sensi dell\u0027art. 128, comma 3, del\ncodice di giustizia contabile. \n      Cosi\u0027 deciso in Roma, nella Camera di consiglio del  16  luglio\n2025. \n \n                    Il Presidente: Della Ventura","elencoNorme":[{"id":"63923","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"28/10/2020","data_nir":"2020-10-28","numero_legge":"137","descrizionenesso":"inserito dalla","legge_articolo":"23","specificaz_art":"quater","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2020-10-28;137~art23"},{"id":"63950","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"lcv","denominaz_legge":"legge di conversione","data_legge":"18/12/2020","data_nir":"2020-12-18","numero_legge":"176","descrizionenesso":"","legge_articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge.di.conversione:2020-12-18;176"}],"elencoParametri":[{"id":"80320","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80321","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"24","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80322","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"81","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80323","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"97","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80324","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"103","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80325","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"111","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80326","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"113","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80327","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}"
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