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Norme in\n materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del\n sottosuolo e di risorse idriche), art. 16, comma 1, lettera b),\n come modificato dall\u0027art. 15, comma 4, della legge regionale 7\n agosto 2020, n. 18 (Assestamento al bilancio 2020-2022 con\n modifiche di leggi regionali). \nAmbiente - Rifiuti - Norme della Regione Lombardia - Provvedimento\n autorizzatorio unico regionale (PAUR) - Autorita\u0027 competenti -\n Previsione che le province sono amministrazioni procedenti\n nell\u0027ambito della conferenza di servizi regolata dall\u0027art. 27-bis,\n comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006 e dagli artt. 14 e seguenti\n della legge n. 241 del 1990, la cui determinazione motivata di\n conclusione con esito favorevole costituisce provvedimento\n autorizzatorio unico regionale. \n- Legge della Regione Lombardia 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in\n materia di valutazione di impatto ambientale), art. 2, comma\n 7-quinquies. \n\n\r\n(GU n. 47 del 19-11-2025)\n\r\n \n IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE \n PER LA LOMBARDIA \n Sezione staccata di Brescia (Sezione prima) \n \n Ha pronunciato la presente rdinanza sul ricorso numero di\nregistro generale 508 del 2024, integrato da motivi aggiunti,\nproposto dal Comune di Rezzato, in persona del legale rappresentante\npro tempore, rappresentato e difeso dall\u0027avvocato Mario Gorlani, con\ndomicilio digitale come da pec da Registri di giustizia e domicilio\neletto presso il suo studio in Brescia, via Romanino, 16; \n Contro Provincia di Brescia, in persona del legale rappresentante\npro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Magda Poli e\nRaffaella Rizzardi, con domicilio digitale come da pec da Registri di\ngiustizia e domicilio eletto presso lo studio della prima in Brescia,\nPalazzo Broletto piazza Paolo VI, 29; \n Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro\ntempore, rappresentata e difesa dall\u0027avvocato Piera Pujatti, con\ndomicilio digitale come da pec da Registri di giustizia; \n Nei confronti La Castella S.r.l., in persona del legale\nrappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati\nDomenico Bezzi, Mauro Renna e Nicola Sabbini, con domicilio digitale\ncome da pec da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo\nstudio del primo in Brescia, via Diaz, 13/C; \n Associazione nazionale Legambiente Onlus, A.T.S. Brescia, Arpa\nLombardia - Dipartimento Brescia, Panni S.r.l., non costituiti in\ngiudizio; \n e con l\u0027intervento del Comune di Brescia, in persona del sindaco\npro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Moniga e\nFrancesco Valente, con domicilio digitale come da pec da Registri di\ngiustizia e domicilio eletto presso lo studio della prima in Brescia,\nCorsetto S. Agata, 11/B; \n Comune di Borgosatollo, Comune di Mazzano e Comune di\nCastenedolo, in persona del rispettivo sindaco pro tempore,\nrappresentati e difesi dall\u0027avvocato Mario Gorlani, con domicilio\ndigitale come da pec da Registri di giustizia e domicilio eletto\npresso il suo studio in Brescia, via Romanino, 16; \n Comitato Difesa salute ambiente - Co.Di.Sa. Odv, in persona del\nlegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso\ndall\u0027avvocato Carlo Capretti, con domicilio digitale come da pec da\nRegistri di giustizia. \n Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l\u0027annullamento: \n dell\u0027atto dirigenziale n. 1296/2024 del 10 aprile 2024 della\nProvincia di Brescia, settore Sostenibilita\u0027 ambientale e protezione\ncivile, che ha disposto di adottare, ai sensi dell\u0027art. 27-bis,\ndecreto legislativo n. 152/2006, la determinazione motivata di\nconclusione con esito favorevole della conferenza dei servizi\ndecisoria, costituente provvedimento autorizzatorio unico (PAU) per\nil progetto di un impianto integrato per lo smaltimento (D1) di\nrifiuti non pericolosi per un totale di 905.000 mc sita in Comune di\nRezzato (BS), loc. Cascina Castella; \n di tutte le singole autorizzazioni contestualmente rilasciate\ne ricomprese nel PAU, tra cui la pronuncia di compatibilita\u0027\nambientale, l\u0027Autorizzazione integrata ambientale (AIA) ai sensi\ndegli articoli 29-quater e 29-sexies, decreto legislativo n. 152/2006\nper la categoria di cui al punto 5.4. dell\u0027allegato VIII e per la\nsottocategoria di discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto\norganico o biodegradabile, l\u0027Autorizzazione unica alla costruzione ed\nesercizio di un impianto di produzione FER ai sensi dell\u0027art. 12,\ndecreto legislativo n. 387/2003, il permesso di costruire acquisito\nai sensi dell\u0027art. 14-ter, comma 7, legge n. 241/1990, il giudizio di\nimpatto paesistico; \n delle relazioni tecniche istruttorie denominate «allegato\nVIA», «allegato tecnico AIA», «allegato tecnico Energia», «allegato\nEdilizia» e «allegato Derivazioni acque»; \n di tutti gli atti del procedimento, compresi i verbali delle\nconferenze di servizio del 29 giugno 2021, 1° marzo 2023, 19 luglio\n2023, 27 settembre 2023 e 6 ottobre 2023; \n di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale,\nancorche\u0027 non conosciuto o non espressamente richiamato in questa\nepigrafe. \n Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal Comune di\nRezzato il 1° luglio 2025: per la declaratoria di nullita\u0027 e/o\nl\u0027annullamento: \n dell\u0027atto dirigenziale n. 1296/2024 del 10 aprile 2024 della\nProvincia di Brescia, settore Sostenibilita\u0027 ambientale e protezione\ncivile, che ha disposto di adottare, ai sensi dell\u0027art. 27-bis,\ndecreto legislativo n. 152/2006, la determinazione motivata di\nconclusione con esito favorevole della conferenza dei servizi\ndecisoria, costituente provvedimento autorizzatorio unico (PAU) per\nil progetto di un impianto integrato per lo smaltimento (D1) di\nrifiuti non pericolosi per un totale di 905.000 mc sita in Comune di\nRezzato (BS), loc. 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Odv; \n Visti l\u0027art. 134 della Costituzione, l\u0027art. 1 della legge\ncostituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l\u0027art. 23 della legge 11 marzo\n1953, n. 87; \n Visto l\u0027art. 79, comma 1, cod. proc. amm.; \n Visti tutti gli atti della causa; \n Relatore nell\u0027udienza pubblica del giorno 16 luglio 2025 la\ndott.ssa Francesca Siccardi e uditi per le parti i difensori come\nspecificato nel verbale; \n 1. Nel gennaio 2021 La Castella S.r.l. (gia\u0027 Castella S.r.l.)\ndeposito\u0027 un\u0027istanza per il rilascio di un Provvedimento\nautorizzatorio unico (PAU), ai sensi dell\u0027art. 27-bis del decreto\nlegislativo n. 152/2006, relativo ad un progetto per la realizzazione\ndi un impianto integrato per lo smaltimento (D1) di rifiuti non\npericolosi, con una volumetria complessiva pari a 905.000 mc,\ncomprendente attivita\u0027 di deposito preliminare (D15) dei rifiuti non\npericolosi in ingresso, del percolato e delle acque meteoriche di\nprima pioggia e di recupero energetico da fonti rinnovabili (R1):\ntale PAU avrebbe dovuto includere la pronuncia di compatibilita\u0027\nambientale, l\u0027autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ai sensi\ndell\u0027art. 29-quater e sexties del decreto legislativo n. 152/2006 per\ninstallazione IPPC per la categoria 5.4 dell\u0027allegato VIII alla parte\nII del medesimo testo normativo, nonche\u0027 l\u0027autorizzazione unica alla\ncostruzione e all\u0027esercizio di un nuovo impianto di produzione di\nenergia da fonti rinnovabili (FER) ai sensi dell\u0027art. 12, comma 3,\ndel decreto legislativo n. 387/2003. \n 2.1. L\u0027istanza del 2021 era stata preceduta da due analoghe\nrichieste. \n 2.2. Il 20 luglio 2011, infatti, Castella S.r.l. aveva presentato\nun primo progetto per la realizzazione di un impianto integrato di\nrecupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi, con annesso\nimpianto di smaltimento e di produzione di energia elettrica da fonte\nrinnovabile nel Comune di Rezzato (localita\u0027 La Castella), per una\nvolumetria complessiva di 1.890.000 mc., valutato negativamente,\nsotto il profilo della compatibilita\u0027 ambientale, da Regione\nLombardia con provvedimento dell\u00278 febbraio 2016, impugnato dalla\nsocieta\u0027 presso il Tribunale amministrativo regionale Brescia. \n Il ricorso era stato rigettato con sentenza n. 153 del 2 febbraio\n2017, passata in giudicato, per la quale il provvedimento di diniego\nera immune dai vizi denunciati, in considerazione della\n«delicatissima e fragilissima situazione del territorio coinvolto»,\nche, unitamente alle lacune progettuali, rendeva «la scelta compiuta\nsufficientemente ponderata alla luce dei pregnanti valori in gioco». \n 2.3.1. Successivamente, a dicembre 2016, La Castella S.r.l. (gia\u0027\nCastella S.r.l.) aveva presentato, questa volta alla Provincia di\nBrescia, nel frattempo divenuta competente in tale materia, una\nseconda istanza per la Valutazione di impatto ambientale e la\ncontestuale Autorizzazione integrata ambientale (AIA), per la\nrealizzazione di diversa discarica di rifiuti non pericolosi ed\nannesso impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile,\nda realizzarsi nella medesima localita\u0027 - c.d. Cascina Castella - in\nun lotto confinante con quello oggetto del primo progetto e con\nriduzione della volumetria totale di rifiuti in mc. 905.000. \n 2.3.2. La Provincia accolse la nuova istanza, ma i conseguenti\ndecreti di compatibilita\u0027 ambientale del progetto, l\u0027AIA e\nl\u0027autorizzazione alla discarica furono impugnati dal Comune di\nRezzato dinnanzi a questo Tar, che respinse il ricorso con sentenza\nn. 570 del 13 giugno 2019; questa, tuttavia, venne riformata dal\nConsiglio di Stato con la pronuncia n. 4893 del 3 agosto 2020, che\nannullo\u0027 gli atti impugnati, ravvisando un vizio istruttorio per\n«mancata effettiva ponderazione degli effetti derivanti dalla\nlocalizzazione della discarica di rifiuti non pericolosi rispetto ad\nun contesto territoriale gia\u0027 gravemente pregiudicato a livello\nambientale e sottoposto a fattori di rischio e di pressione\nfortemente impattanti», incompleta valutazione del tema «alternativa\nzero» anche per inadeguato approfondimento circa la possibile\nrealizzazione del termovalorizzatore e carenze motivazionali. \n 3. Il progetto di cui alla terza istanza, di cui si e\u0027 dato atto\nal punto 1, prevede la localizzazione dell\u0027impianto nel medesimo sito\ndelle due richieste precedenti, ovverosia quello della localita\u0027\nCastella, ai mappali 1, 6, 13, 14, 16, 46, 47, 48, 50, 52, 55 e 56\ndel foglio n. 33 del Comune di Rezzato, che ricade all\u0027interno\ndell\u0027ATEg25 del Piano Cave previgente della Provincia di Brescia -\nSettore sabbie e ghiaia, confinante ad ovest con il territorio del\nComune di Brescia, e include altresi\u0027 la realizzazione di una nuova\ninstallazione per la produzione di energia da fonti rinnovabili. \n 4. Il procedimento esitato nell\u0027atto dirigenziale impugnato con\nil ricorso in esame ha avuto una durata di circa tre anni e mezzo,\nessendosi rese necessarie quattro conferenze di servizi, inframezzate\nda diverse sospensioni procedimentali per consentire l\u0027espletamento\ndi indagini ambientali nel sito oggetto di intervento. \n In particolare, per quanto di rilievo ai fini di causa: \n il 29 giugno 2021 si e\u0027 tenuta la prima seduta di conferenza\ndi servizi istruttoria, cui ha fatto seguito, il 12 luglio 2021, un\nsopralluogo presso l\u0027area di localizzazione dell\u0027impianto e la\nproduzione di documentazione integrativa da parte di La Castella\nS.r.l., come richiesto dalla Provincia; \n quest\u0027ultima ha quindi pubblicato un nuovo avviso al\npubblico, in data 22 febbraio 2022, assegnando termine per\nosservazioni; \n il Comitato difesa salute ambiente (d\u0027ora in poi Co.Di.Sa.),\npoi costituitosi nel giudizio, ed i Comuni di Mazzano, Castenedolo,\nBrescia, Borgosatollo e Rezzato hanno proposto osservazioni,\nrappresentando quest\u0027ultimo che, a seguito di campionamenti eseguiti\npresso l\u0027area di cava sarebbe emersa la presenza di materiali\ncontaminati; \n la Provincia di Brescia, pertanto, in data 30 marzo 2022, ha\ndisposto la sospensione del procedimento, riattivato con successiva\nnota del 31 maggio 2022, chiedendo al contempo alla proponente di\nprocedere alla definizione dello stato di fatto dell\u0027area e\nsospendendo nuovamente il procedimento con note del 15 luglio 2022,\n14 ottobre 2022 e 13 dicembre 2022; \n nel frattempo Panni S.r.l. - che svolge l\u0027attivita\u0027\nestrattiva in loco - in contraddittorio con Arpa ha svolto\nun\u0027indagine ambientale avente per oggetto la caratterizzazione dei\nmateriali di riporto presenti sul fondo e dei terreni naturali\nsottostanti, nonche\u0027 delle acque sotterranee, da cui e\u0027 emersa la\npresenza di un quantitativo di riporti pari a 153.490 mc, il\nritrovamento di frammenti di eternit ed il riscontro di superamenti\ndelle CSC della Colonna A della tabella 1 dell\u0027allegato 5 al Titolo V\ndella Parte IV del decreto legislativo n. 152/2006 in alcune trincee\nnell\u0027«area Nord», nonche\u0027 superamenti delle CSC delle acque\nsotterranee per il parametro 1, 2, 3-tricloropropano nel piezometro\nPz.21.r.; \n con nota del 30 dicembre 2022 il Comune di Rezzato ha\npresentato osservazioni sugli esiti dell\u0027indagine ambientale,\nevidenziando la sussistenza di uno stato di fatto dell\u0027area non\nconforme alle autorizzazioni di cava, sia sotto il profilo di fine\nescavazione, sia sotto quello del ripristino del fondo cava\napprovato; \n con nota del 2 febbraio 2023 la Provincia ha riattivato il\nprocedimento, convocando la prima conferenza di servizi decisoria per\nla data del 1° marzo 2023; \n con nota del 28 febbraio 2023 Arpa ha evidenziato che «le\nipotesi tecniche/progettuali sulle quasi si basa l\u0027intero progetto,\nin particolare quelle relative alla definizione del piano di\nriferimento della discarica a partire dalla quota di ripristino della\ncava autorizzata, risultano, alla luce degli approfondimenti\ncondotti, non verificabili e pertanto non valutabili ai fini\nistruttori« e che «i risultati delle indagini, finora eseguite in\nsito, delineano un potenziale scenario amministrativo dagli esiti\nincerti, che potrebbe ridefinire i presupposti ambientali e tecnici\nsu cui il progetto stesso si basa», demandando alla Provincia le\nvalutazioni di detti aspetti; \n nel corso della conferenza di servizi del 1° marzo 2023 la\nProvincia ha ritenuto di non potere ricondurre «l\u0027eventuale\nrisoluzione delle problematiche connesse all\u0027attivita\u0027 di recupero\ndell\u0027area estrattiva all\u0027interno del procedimento di Pau, in quanto\nnon prevista dal progetto e i soggetti coinvolti sono diversi da\nquelli dei soggetti proponenti ... la risoluzione di queste\nproblematiche, una volta terminati tutti gli accertamenti del caso,\ndeve essere valutata da parte delle autorita\u0027 competenti»,\nrichiedendo comunque alla proponente di fornire un cronoprogramma\nrelativo alle tempistiche certe per la realizzazione della discarica\ne la dimostrazione che i presupposti progettuali e di valutazione\nambientale non sono venuti meno e siano confermati; \n in data 4 luglio 2023 e 19 luglio 2023 si sono tenute la\nseconda e la terza seduta della conferenza di servizi decisoria, con\ntrasmissione da parte di Arpa del proprio contributo tecnico\nscientifico e parere sul Piano di Monitoraggio; \n con nota dell\u002711 settembre 2023 il Comune di Rezzato ha\ntrasmesso indicazioni sulle opere compensative, confermando comunque\nla contrarieta\u0027 al progetto, ribadito in via definitiva con nota del\n27 settembre 2023; \n nella data del 27 settembre 2023 si e\u0027 tenuta l\u0027ultima\nconferenza di servizi, poi aggiornata al 6 ottobre 2023; \n infine, il 10 aprile 2024 la Provincia di Brescia ha\nrilasciato il provvedimento autorizzativo 1964/2024, integrato dai\nrelativi allegati tecnici. \n 5. Con ricorso notificato alla Provincia di Brescia, a Regione\nLombardia, nonche\u0027 a La Castella S.r.l. quale controinteressata e\ndandone, altresi\u0027, notizia ai Comuni di Brescia, di Borgosatollo, di\nMazzano, di Castenedolo, al Comitato Difesa Salute Ambiente\n(Co.Di.Sa.), all\u0027Associazione nazionale legambiente Onlus, ad ATS\nBrescia, all\u0027Agenzia regionale protezione ambiente (ARPA) - Lombardia\ned a Panni S.r.l., il Comune di Rezzato ha impugnato l\u0027atto\ndirigenziale n. 1296/2024 del 10 aprile 2024 con cui la Provincia di\nBrescia, Settore sostenibilita\u0027 ambientale e protezione civile ha\nadottato, ex art. 27-bis, decreto legislativo 152/2006, «la\ndeterminazione motivata di conclusione con esito favorevole della\nconferenza dei servizi decisoria, costituente provvedimento\nautorizzatorio unico (PAU) per il progetto di un impianto integrato\nper lo smaltimento (D1) di rifiuti non pericolosi per una volumetria\ncomplessiva pari a 905.000 mc, sito nel Comune di Rezzato (BS) in\nloc. Cascina Castella comprendente attivita\u0027 di deposito preliminare\n(D15) dei rifiuti non pericolosi in ingresso, del percolato e delle\nacque meteoriche di prima pioggia e di recupero energetico da fonti\nnon rinnovabili (R1)», nonche\u0027 le singole autorizzazioni ricomprese\nnel PAU, nonche\u0027 le relazioni tecniche e gli atti del procedimento,\nchiedendone l\u0027annullamento. \n 6. Si sono costituiti in giudizio la Provincia di Brescia,\nRegione Lombardia, La Castella S.r.l., nonche\u0027, con atti di\nsostanziale intervento ad adiuvandum, il Comitato Co.Di.Sa. ed i\nComuni di Brescia, Borgosatollo, Mazzano e Castenedolo. \n 7.1. Successivamente le parti hanno depositato documenti, memorie\ne repliche nei termini di cui all\u0027art. 73 c.p.a. \n 7.2. Il Comune di Rezzato e quello di Brescia, in particolare,\nhanno dato atto dei fatti sopravvenuti all\u0027impugnazione del\nprovvedimento, riferiti al ritrovamento all\u0027interno del sito\nestrattivo ATEg25, attualmente gestito da Panni S.r.l., di riporti\ndifformi dall\u0027autorizzazione per 153.490 mc dallo stesso comune\ncompetente qualificati come rifiuti, in assenza di elementi che ne\ndimostrassero l\u0027origine e cioe\u0027: \n l\u0027emissione, in data 20-25 novembre 2024, delle ordinanze 317\ne 328 di rimozione dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi\nnei confronti di Gaburri S.p.a., ex operatore di cava individuato\ncome responsabile del deposito; \n la proposizione di ricorso, da parte di quest\u0027ultima\nsocieta\u0027, avverso detto provvedimento con ricorso sub RG 139/2025\ndinnanzi al Tribunale amministrativo regionale Brescia, nel corso del\nquale la domanda cautelare e\u0027 stata rinunciata, attesa la sospensione\nprovvisoria dell\u0027esecuzione dei provvedimenti da parte del Comune di\nRezzato; \n la presentazione alla Provincia di Brescia, l\u00278 agosto 2024,\nda parte di Panni S.r.l. di una «istanza di variante non essenziale\nal recupero a destinazione finale dell\u0027area nord de La Castella»\nvolta alla modifica dell\u0027originario piano di recupero del fondo cava,\nal fine di mantenere in loco il quantitativo di rifiuti inerti ivi\npresente, rigettata dalla Provincia per asserita incompetenza,\noggetto di impugnazione dinnanzi al Tribunale amministrativo\nregionale Brescia sub RG 915/2024; \n la presentazione alla Provincia di Brescia, in data 3\nfebbraio 2025, da parte de La Castella S.r.l. di un\u0027istanza di\nautorizzazione ex art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006 per\nl\u0027attivita\u0027 di recupero di circa 158.000 mc di rifiuti inerti, di cui\nal codice EER 170504 (terre e rocce da scavo), depositati a fondo\ncava, finalizzata alla cessazione della qualifica di rifiuto e al\nloro riutilizzo in situ per la ricostruzione del piano di fondo cava,\nsino alla quota di 121,80 m.s.l.m. e di un\u0027istanza di verifica di\nassoggettabilita\u0027 a VIA; \n l\u0027avvio del procedimento da parte della Provincia con nota\ndel 28 febbraio 2025; \n la rappresentazione da parte del Comune di Rezzato\ndell\u0027improcedibilita\u0027 dell\u0027istanza, in quanto finalizzata a una\nmodifica surrettizia delle condizioni previste nel PAU per l\u0027avvio\ndei lavori di realizzazione del nuovo impianto ed al mantenimento in\nsitu di materiale difforme dall\u0027autorizzazione di cava vigente,\nanziche\u0027 al recupero ambientale del fondo cava, con la precisazione\nche gli accertamenti eseguiti documenterebbero che i rifiuti inerti\nsarebbero immersi in falda, per essere la quota d\u0027imposta degli\nstessi inferiore alla quota di massima risalita della falda indicata\ndalla proponente; \n la rappresentazione di analoghe osservazioni critiche anche\nda parte del Comune di Brescia; \n la richiesta rivolta da La Castella S.r.l. alla Provincia, in\ndata 3 marzo 2025, di una proroga di dodici mesi del termine per\nl\u0027avvio dei lavori oggetto di PAU, concessa dall\u0027Amministrazione con\nprovvedimento del 6 maggio 2025; \n l\u0027espletamento di una riunione tecnica, in data 10 aprile\n2025, presso la Provincia di Brescia per la valutazione delle misure\ndi soggiacenza della falda presso l\u0027ATEg25, a seguito dei dati\npiezometrici censiti da Arpa all\u0027interno dell\u0027area ATEg25 e trasmessi\nda Co.Di.Sa., attestanti quale quota massima di escursione della\nfalda, per il mese di luglio 2020, la misura di 122,95 m.s.l.m.,\nsuperiore a quella di 120,20 dichiarata da La Castella S.r.l. ed\nutilizzata per il progetto autorizzativo della discarica. \n 7.3. Nella propria memoria di replica La Castella S.r.l. ha\neccepito: \n i) l\u0027inammissibilita\u0027 degli atti di costituzione dei Comuni\ndi Mazzano, Castenedolo e Borgosatollo, nonche\u0027 di Co.Di.Sa., in\nquanto soggetti che avrebbero potuto proporre autonomamente ricorso\navverso i provvedimenti impugnati, apparendo la notifica effettuata\nnei loro confronti dal Comune di Rezzato un abuso di strumento\nprocessuale; \n ii). l\u0027inammissibilita\u0027 del ricorso per difetto di interesse\nin capo al Comune di Rezzato, che avrebbe potuto formulare il proprio\ndissenso al progetto esclusivamente secondo le forme di cui agli\narticoli 14-quater e quinquies della legge n. 241/1990 e non mediante\nl\u0027impugnativa proposta. \n 8. Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 27 giugno 2025,\nsuccessivamente depositato, il Comune di Rezzato ha impugnato\naltresi\u0027 il provvedimento n. 85192 del 6 maggio 2025 con cui la\nProvincia di Brescia ha concesso la proroga di un anno del termine di\ninizio dei lavori per l\u0027approntamento della discarica gia\u0027\nautorizzata con A.D. n. 1296 del 10 aprile 2024, nonche\u0027 il verbale\ndell\u0027incontro tecnico del 10 aprile 2025 e relativi allegati,\nchiedendone l\u0027annullamento. \n 9. Prima di esaminare le censure di merito, il Collegio rileva\nl\u0027infondatezza dell\u0027eccezione di inammissibilita\u0027 del ricorso\nformulata da La Castella S.r.l.: sussiste, invero, un interesse\nconcreto, diretto ed attuale in capo al Comune di Rezzato, sul cui\nterritorio insiste il progetto de La Castella S.r.l., ritenuto fonte\ndi pregiudizio. \n Inoltre, in disparte l\u0027inconferenza del richiamo all\u0027art.\n14-quinquies, legge n. 241/1990, che disciplina i rimedi per le\namministrazioni portatrici di interessi sensibili espressamente\nindicati, quale non e\u0027 il Comune ricorrente, la possibilita\u0027 di agire\nin giudizio attraverso il rimedio di cui all\u0027art. 29, c.p.a., non\npuo\u0027 essere ricavata per implicito da quanto previsto dal comma II\ndell\u0027art. 14-quater, legge n. 241/1990: quest\u0027ultima norma, come\nemerge dal suo tenore letterale, si limita ad attribuire alle\n«amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione\nmotivata di conclusione della conferenza» la mera facolta\u0027 di\n«sollecitare ... l\u0027amministrazione procedente ad assumere ...\ndeterminazioni in via di autotutela», in ottica deflattiva e coerente\ncon lo spirito di semplificazione proprio del modulo procedimentale\ndella conferenza di servizi, ma non gia\u0027 un rimedio sostitutivo\nrispetto alla proposizione di un\u0027azione giurisdizionale. \n Del resto, l\u0027esclusione della possibilita\u0027 di agire in giudizio\nin capo ad un soggetto - per l\u0027importanza delle conseguenze sulla sua\nsfera giuridica - deve essere oggetto di una previsione esplicita e\npuntuale e non e\u0027 suscettibile di essere ricavata dall\u0027interprete da\nuna norma, quale quella invocata, da cui non pare affatto poter\nessere ricavata l\u0027interpretazione fatta propria da La Castella S.r.l. \n 10.1. Si puo\u0027 cosi\u0027 passare a esaminare il merito della\ncontroversia. \n 10.2. Il ricorso introduttivo contiene undici motivi di\ndoglianza, rivolti avverso il provvedimento autorizzativo provinciale\nn. 1964 del 10 aprile 2024, cosi\u0027 compendiati: \n i) «Eccezioni di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 16,\nlegge regionale n. 26 del 2003, in eventuale combinato disposto con\nl\u0027art. 22 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con\nmodificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. Nullita\u0027 dell\u0027atto\nper incompetenza assoluta derivata»: parte ricorrente ritiene che\nl\u0027art. 16 della legge regionale n. 26/2003 (come modificato dall\u0027art.\n15, comma 4, della legge regionale 7 agosto 2020, n. 18), sulla cui\nbase la Provincia di Brescia ha esercitato le funzioni\nautorizzatorie, sia in contrasto con la Costituzione, con la\nconseguenza che la dichiarazione di incostituzionalita\u0027 della norma\npriverebbe la Provincia del potere di provvedere sull\u0027istanza, con\nconseguente nullita\u0027 dei provvedimenti adottati per difetto assoluto\ndi attribuzione. La censura e\u0027 articolata sotto tre diversi profili: \n a. «Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 16, legge\nregionale n. 26 del 2003, in quanto applicabile ratione temporis, per\nviolazione dell\u0027art. 117, lettera S, in combinato disposto con l\u0027art.\n118, comma primo, e l\u0027art. 9, comma terzo, Cost.»; \n b. «Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 16, legge\nregionale n. 26 del 2003, in combinato disposto con l\u0027art. 22 del\ndecreto-legge n. 104 del 2023, per violazione dell\u0027art. 117, lettera\nS, in combinato disposto con l\u0027art. 118, comma primo, e l\u0027art. 9,\ncomma terzo, Cost., nonche\u0027 per violazione dell\u0027art. 77, commi primo\ne secondo, e 136 Cost. in relazione all\u0027art. 15, comma 2, lettera e)\ndella legge n. 400/1988»; \n c. «Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 16, legge\nregionale n. 26 del 2003, per violazione dell\u0027art. 117, lettera S, in\nriferimento all\u0027art. 22 del decreto-legge n. 104 del 2023»; \n ii) «eccezione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 2,\ncommi 3 e 7-quinquies della legge regionale n. 5/2010, in combinato\ndisposto con l\u0027art. 4, commi 3 e 3-bis, della legge regionale n.\n5/2010, per violazione dell\u0027art. 117, lettera S, e dell\u0027art. 118,\ncomma secondo Cost»; \n iii) «Nullita\u0027 degli atti impugnati per elusione del\ngiudicato amministrativo formatosi sulla sentenza n. 4893 del 2020\ndel Consiglio di Stato e sulla sentenza n. 153 del 2017 del Tribunale\namministrativo regionale Brescia»; \n iv) «Violazione degli articoli 9 e 41 della Costituzione,\ncome modificati dalla legge costituzionale n. 1/2022»; \n v) «Violazione del principio di precauzione di cui all\u0027art.\n3-ter e 301 del decreto legislativo n. 152/2006; violazione del\nprincipio dello sviluppo sostenibile di cui all\u0027art. art. 3-quater\ndel decreto legislativo n. 152/2006; eccesso di potere per difetto di\nistruttoria ovvero travisamento dei fatti»; \n vi) «Contrasto con le previsioni del Parco locale di\ninteresse sovracomunale denominato \"Parco delle Cave\"; eccesso di\npotere per carenza di istruttoria: omessa e/o incompleta analisi\ndell\u0027\"alternativa zero\"»; \n vii) «Contrasto con le previsioni del Piano territoriale di\ncoordinamento provinciale, ovvero contrasto con il Programma\nregionale di gestione dei rifiuti; violazione dell\u0027art. 59, comma\n7-ter, della legge regionale n. 12/2005»; \n viii) «Violazione dell\u0027art. 179, decreto legislativo n.\n152/2006; violazione dell\u0027art. 4 della direttiva 2008/98/CE; eccesso\ndi potere per difetto di istruttoria ovvero travisamento dei fatti»; \n ix) «Eccesso di potere per illogicita\u0027, contraddittorieta\u0027,\nobiettiva perplessita\u0027 del provvedimento; eccesso di potere per\ncarenza d\u0027istruttoria per omessa e/o incompleta analisi dello stato\ndei luoghi, ovvero travisamento dei fatti; nonche\u0027 violazione degli\narticoli 24, 25, 27 e 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006»; \n x) «Eccesso di potere per carenza di istruttoria: omessa e/o\nincompleta analisi della falda e degli aspetti idrogeologici e\nsismici; violazione dell\u0027art. 7 della direttiva (UE) 2020/2184,\nnonche\u0027 violazione dell\u0027art. 1 del decreto legislativo n. 18 del 23\nfebbraio 2023»; \n xi) Eccesso di potere per conflitto di interesse, violazione\nprincipio di imparzialita\u0027 dell\u0027azione amministrativa di cui all\u0027art.\n97 Cost.»; \n 10.3. Il ricorso per motivi aggiunti, proposto per l\u0027annullamento\ndel provvedimento con cui il 6 maggio 2025 la Provincia di Brescia ha\nassentito la proroga del termine di inizio dei lavori per la\nrealizzazione della discarica, nonche\u0027 del verbale dell\u0027incontro\ntecnico del 10 aprile 2025 e relativi allegati, si affida a quattro\nmotivi di censura: \n i) «Violazione falsa applicazione degli articoli 2, 13 e 15\ndel decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001; difetto di\ncompetenza ovvero eccesso di potere per difetto di istruttoria;\nviolazione del principio del contraddittorio procedimentale»; \n ii) «Violazione falsa applicazione dell\u0027art. 15 del decreto\ndel Presidente della Repubblica n. 380/2001 per insussistenza dei\npresupposti per concedere la proroga»; \n iii) «Eccesso di potere per sviamento; eccesso di potere per\nillogicita\u0027 e irragionevolezza ovvero eccesso di potere\ncontraddittorieta\u0027 tra piu\u0027 provvedimenti assunti dalla stessa\nAmministrazione»; \n iv) «Eccesso di potere per carenza d\u0027istruttoria per omessa\ne/o incompleta analisi degli aspetti idrogeologici» (censura rivolta\nal verbale del 10 aprile 2025). \n 11.1. Le questioni principali e potenzialmente assorbenti,\ntraducendosi in un vizio d\u0027incompetenza dell\u0027Autorita\u0027 emanante i\nprovvedimenti impugnati, sono contenute nel I motivo sub c) e nel II\nmotivo del ricorso introduttivo, in cui si chiede al Collegio di\nsollevare questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 16,\ncomma 1, lettera b), della legge regionale n. 26 del 2003 - sotto\ndiversi profili - e dell\u0027art. 2, commi 3 e 7-quinquies, della legge\nregionale n. 5/2010, in combinato disposto con l\u0027art. 4, commi 3 e\n3-bis, della medesima legge. \n 11.2. Andando con ordine, quanto al motivo I, sostiene parte\nricorrente che l\u0027art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale\nn. 26/2003 (come modificato dall\u0027art. 17, comma 1, lettera a), della\nlegge regionale n. 21 maggio 2020, n. 11), secondo cui «Fermo\nrestando quanto stabilito dall\u0027art. 197 del decreto legislativo n.\n152/2006 spetta alle province: b) l\u0027approvazione ai sensi degli\narticoli 208 e 209 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152\n(Norme in materia ambientale) dei progetti di impianti non rientranti\nnella competenza regionale», contrasterebbe con il riparto di\ncompetenze fissato di cui all\u0027art. 117, comma 2, lettera s) Cost.,\nposto che l\u0027art. 208, decreto legislativo n. 152/2006 assegna la\nfunzione di rilascio della «autorizzazione unica per i nuovi impianti\ndi smaltimento e di recupero dei rifiuti» alla Regione e che quanto\nprevisto dall\u0027art. 22 del decreto-legge n. 104/2023 non sarebbe una\nbase legale statale idonea ad autorizzare la delega di funzioni in\nmateria ambientale dalle regioni alle province. \n In particolare: \n (a) Richiamando il principio del tempus regit actum, parte\nricorrente sostiene che non potrebbe interferire su tale profilo il\nfatto che l\u0027art. 22 del decreto-legge n. 104/2023, anche nel testo\nsolo marginalmente modificato dalla legge di conversione n. 136/2023,\nabbia autorizzato le regioni a delegare anche le funzioni\namministrative di cui al predetto art. 208, per la semplice ragione\nche la novella e\u0027 entrata in vigore l\u002711 agosto 2023 e non troverebbe\napplicazione per i procedimenti gia\u0027 in corso, come quello esitato\nnel provvedimento gravato. In proposito, infatti, la stessa Corte\ncostituzionale ha affermato «la predeterminazione normativa della\ndistribuzione dei compiti costituisce una proiezione del principio di\nlegalita\u0027, che, ai sensi dell\u0027art. 97 Cost., regola l\u0027agire\namministrativo, l\u0027attitudine della delega a modificare la competenza\nne giustifica il condizionamento al duplice presupposto della\ntitolarita\u0027 originaria, in capo al conferente, del potere che ne\nforma oggetto e dell\u0027espressa previsione e delimitazione ad opera\ndella stessa fonte normativa che attribuisce la competenza a\ndelegare» (Corte Cost. n. 189 del 7 ottobre 2021); \n (b) in via subordinata, quand\u0027anche dovesse applicarsi l\u0027art.\n22 del decreto-legge n. 104/2023, l\u0027autorizzazione governativa\ncontenuta in detto articolo contrasterebbe con principi\ncostituzionali, con conseguente invalidazione della norma regionale:\nil decreto-legge, infatti, privo di una ratio unitaria, avrebbe\naggirato la consolidata giurisprudenza costituzionale in materia,\nconsentendo alle regioni di trasferire un numero considerevole di\nfunzioni amministrative agli enti locali senza operare alcuna\ndistinzione e con limiti di carattere generale, risultando, quindi,\nintegrato un abuso della decretazione d\u0027urgenza, sub species\nviolazione dell\u0027art. 15, comma 2, lettera e), della legge n. 400/1988\n(«Il Governo non puo\u0027, mediante decreto-legge: ... e) ripristinare\nl\u0027efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte\ncostituzionale per vizi non attinenti al procedimento»). Lo Stato, in\ndefinitiva, si sarebbe spogliato di una competenza legislativa\n(identificare le funzioni amministrative delegabili, in base al\nprincipio di legalita\u0027) che la Costituzione gli ha assegnato in via\nesclusiva anche per ragioni di unitarieta\u0027 dell\u0027ordinamento e della\nspecifica tutela del bene ambientale, senza effettuare un distinguo\ntra le diverse attivita\u0027 connesse alla tutela ambientale e inserite\nnegli articoli citati dall\u0027art. 22 del decreto-legge n. 104/2023. Si\ntratterebbe, quindi, di una delega in bianco alle regioni, che\nviolerebbe anche il principio di sussidiarieta\u0027 nella delicata\nmateria ambientale, non essendo a monte state ponderate le funzioni\nche necessitino di un coordinamento unitario a livello amministrativo\nregionale; \n (c) quand\u0027anche l\u0027art. 22 del decreto-legge n. 104/2023 fosse\nritenuto conforme a Costituzione, comunque l\u0027art. 16, comma 1,\nlettera b), legge regionale n. 26/2003 si porrebbe comunque in\ncontrasto con l\u0027art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione\nproprio con riferimento al contenuto del decreto-legge stesso.\nInfatti, l\u0027art. 22, decreto-legge n. 104/2023, nel prevedere che il\ntrasferimento delle funzioni debba avvenire mediante legge regionale,\nprescrive che «la medesima legge disciplina i poteri di indirizzo,\ncoordinamento e controllo sulle funzioni da parte della Regione, il\nsupporto tecnico-amministrativo agli enti cui sono trasferite le\nfunzioni e l\u0027esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione\nin caso di verificata inerzia nell\u0027esercizio delle medesime»;\ntuttavia la legge regionale n. 26/2023 non disciplinerebbe - nemmeno\ncon indicazioni di massima - i poteri di indirizzo, coordinamento e\ncontrollo da parte della Regione sulle Province nell\u0027esercizio delle\nfunzioni relative ai rifiuti e alle discariche e, soprattutto, non\nprevede alcunche\u0027 in merito ai poteri sostitutivi regionali. \n 11.3. Quanto al motivo II, il Comune di Rezzato contesta la\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 2, commi 3 e 7-quinquies, della\nlegge regionale n. 5/2010, in combinato disposto con l\u0027art. 4, commi\n3 e 3-bis, della medesima legge nella parte in cui individua nella\nProvincia l\u0027autorita\u0027 competente al rilascio del PAUR, stabilendo «3.\nLa provincia sul cui territorio si prevede di realizzare l\u0027intervento\ne\u0027, secondo la decorrenza stabilita dall\u0027art. 14, comma 8, autorita\u0027\ncompetente all\u0027espletamento delle procedure di VIA e di verifica di\nassoggettabilita\u0027 a VIA con riferimento ai progetti di cui all\u0027art.\n1, comma 1: \n a) per i quali e\u0027 competente all\u0027approvazione o\nall\u0027autorizzazione; \n b) individuati nella parte II dell\u0027allegato C; \n c) localizzati nel territorio di piu\u0027 comuni» e «7-quinquies.\nLe autorita\u0027 competenti di cui al presente articolo sono\namministrazioni procedenti nell\u0027ambito della conferenza di servizi di\ncui all\u0027art. 27-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006 e\nagli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990». \n La norma sarebbe in contrasto con gli articoli 117, comma 2,\nlettera s) e 118, comma 2, della Costituzione (come modificati dalla\nlegge costituzionale n. 3/2001), avendo la Regione delegato alle\nprovince le funzioni amministrative in materia di PAUR (come tale\nrientrante nella potesta\u0027 legislativa esclusiva statale ex art. 117,\ncomma 2, lettera «s» Cost., venendo in rilievo la «tutela\ndell\u0027ambiente e dell\u0027ecosistema e dei beni culturali», che\npacificamente ricomprenderebbe la materia della gestione dei rifiuti)\nche il decreto legislativo n. 152/2006, cd. TU dell\u0027Ambiente,\nattribuisce espressamente alle Regioni, in assenza di una espressa\nprevisione normativa a livello statale che consenta tale\nriallocazione. \n Tale delega regionale, quindi, contrasterebbe con il modello di\ndistribuzione delle competenze decisionali stabilite dal legislatore\nnazionale, che ha invece attribuito, con l\u0027art. 27-bis del decreto\nlegislativo n. 152 del 2006, dette competenze esclusivamente alle\nRegioni, senza prevederne una delegabilita\u0027 ulteriore, con\nconseguente violazione della riserva di competenza legislativa\nesclusiva statale stabilita dall\u0027art. 117, comma 2, lettera s), Cost. \n Detta illegittimita\u0027 non potrebbe essere superata dalla\nprevisione di cui al comma 8 dell\u0027art. 7-bis del decreto legislativo\nn. 152/2006 (secondo cui «le Regioni ... disciplinano con proprie\nleggi o regolamenti l\u0027organizzazione e le modalita\u0027 di esercizio\ndelle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA,\nnonche\u0027 l\u0027eventuale conferimento di tali funzioni o di compiti\nspecifici agli altri enti territoriali sub-regionali»), ne\u0027 dalla\nprevisione dell\u0027art. 22 decreto-legge n. 104/2023, nel testo\nconvertito ex legge n. 136/2023 (secondo cui «Le Regioni possono\nconferire, con legge, le funzioni amministrative di cui agli articoli\n194, comma 6, lettera a), 208, 242 e 242-bis del decreto legislativo\n3 aprile 2006, n. 152, agli enti locali di cui all\u0027art. 114 della\nCostituzione, tenendo conto in particolare del principio di\nadeguatezza .... Sono fatte salve le disposizioni regionali, vigenti\nalla data di entrata in vigore della presente disposizione, che hanno\ntrasferito le funzioni amministrative predette»), dal momento che\ntali disposizioni si limitano a facoltizzare le Regioni a delegare le\nproprie competenze esclusivamente in merito al provvedimento di VIA e\nal provvedimento di AIA, ma non consentono di delegare anche la\ncompetenza unitaria al rilascio del piu\u0027 ampio PAUR di cui all\u0027art.\n27-bis, decreto legislativo n. 152/2006. \n Il PAUR, infatti, sarebbe espressione di una nuova competenza a\nse\u0027 stante rispetto alla VIA e all\u0027AIA, che supera e trascende le\ndistinte competenze delle amministrazioni chiamate a partecipare alla\nconferenza di servizi: pertanto, se il legislatore nazionale avesse\ninteso consentire la delega all\u0027adozione del citato provvedimento\nunico, oltre che della VIA e dell\u0027AIA singolarmente considerate, lo\navrebbe dovuto espressamente prevedere. Posto che alcuna disposizione\nnormativa autorizzerebbe alla riallocazione delle funzioni in materia\ndi PAUR, la delega in favore delle province operata dalla legge\nregionale n. 5/2010 contrasterebbe con l\u0027art. 117, comma 2, lettera\ns) e con l\u0027art. 118, comma 2, Cost. \n 12. Il Collegio ritiene rilevanti e non manifestamente infondate\nle questioni di legittimita\u0027 costituzionale prospettate dal Comune di\nRezzato nei motivi I c) e II. \n 13.1. Per cio\u0027 che attiene alla rilevanza nel presente giudizio,\nil Collegio osserva come le censure su cui le questioni di\nlegittimita\u0027 costituzionale prospettate si riverberano siano\nevidentemente prioritarie ed assorbenti, rispetto a ogni altra\ndedotta, sia con il ricorso introduttivo, sia con quello per motivi\naggiunti. \n Il loro carattere pregiudiziale e\u0027, infatti, dato, piuttosto che\ndalla gradazione proposta dalla parte, dalla tipologia del vizio\ncensurato, vale a dire la compatibilita\u0027 della norma attributiva del\npotere esercitato dalla Provincia di Brescia con la Carta\ncostituzionale e, quindi, se sussista la competenza della Provincia\nstessa ad adottare l\u0027autorizzazione impugnata, con la logica\nconseguenza che l\u0027accoglimento di una delle questioni di legittimita\u0027\nformulate, escludendo tale competenza, comporterebbe necessariamente\nquello del ricorso introduttivo e dei successivi motivi aggiunti\nsotto tale profilo, ovverosia per difetto di attribuzione, con\nassorbimento di ogni altra censura formulata e con effetti\ninvalidanti altresi\u0027 del provvedimento di proroga, impugnato con\nricorso per motivi aggiunti. \n 13.2. Tale conclusione e\u0027 del resto coerente con quanto affermato\ndal Consiglio di Stato, per cui lo stesso potere del ricorrente di\ngraduare i motivi di ricorso incontra un limite nel vizio di\nincompetenza per cui «l\u0027accoglimento del ricorso giurisdizionale per\nla riconosciuta sussistenza del vizio di incompetenza comporta\nl\u0027assorbimento degli ulteriori motivi di impugnazione, in quanto la\nvalutazione del merito della controversia si risolverebbe in un\ngiudizio meramente ipotetico sull\u0027ulteriore attivita\u0027 amministrativa\ndell\u0027organo competente, cui spetta l\u0027effettiva valutazione della\nvicenda e che potrebbe emanare, o non, l\u0027atto in questione e\ncomunque, provvedere con un contenuto diverso» (C.d.S., A.P. n. 5 del\n27 aprile 2015). \n 14.1. Quanto al concorrente profilo della non manifesta\ninfondatezza della questione, il Collegio ritiene necessario\neffettuare le seguenti precisazioni. \n 14.2. La riforma del Titolo V della Costituzione, avvenuta con\nlegge Costituzionale n. 3/2001, ha fortemente inciso sul riparto\ndelle competenze legislative tra Stato e Regioni e sull\u0027allocazione\ndelle competenze amministrative. \n In merito al primo aspetto e per quanto di rilievo ai presenti\nfini, l\u0027art. 117, comma 2, lettera «s» della Costituzione attribuisce\nallo Stato la legislazione esclusiva nella materia «tutela\ndell\u0027ambiente, dell\u0027ecosistema e dei beni culturali». \n In merito al secondo profilo, il novellato art. 118 Cost. ha\nsuperato la previgente regola del «parallelismo delle funzioni» (in\nbase al quale il titolare del potere legislativo in una determinata\nmateria era altresi\u0027 titolato garantirne l\u0027esecuzione in via\namministrativa) in favore dell\u0027allocazione delle funzioni\namministrative «ai Comuni salvo che, per assicurarne l\u0027esercizio\nunitario, siano conferite a Province, Citta\u0027 metropolitane, Regioni e\nStato, sulla base dei principi di sussidiarieta\u0027, differenziazione ed\nadeguatezza» (comma I), con la precisazione che «I Comuni, le\nProvince e le Citta\u0027 metropolitane sono titolari di funzioni\namministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o\nregionale, secondo le rispettive competenze» (comma II). \n La giurisprudenza costituzionale, piu\u0027 volte pronunciatasi in\nipotesi di leggi regionali che hanno allocato a livelli inferiori di\nGoverno funzioni alle stesse attribuite dalla normativa statale nella\nmateria della «tutela dell\u0027ambiente» - rientrante nella legislazione\nesclusiva statale ex art. 117, comma 2, lettera «s» Cost., ha\nchiarito che «tale potesta\u0027 esclusiva comporta che il solo\nlegislatore nazionale sia competente a definire l\u0027organizzazione\ndelle corrispondenti funzioni amministrative anche attraverso\nl\u0027allocazione di competenze presso enti diversi dai comuni - ai quali\nesse devono ritenersi generalmente attribuite secondo il criterio\nespresso dall\u0027art. 118 Cost. - tutte le volte in cui l\u0027esigenza di\nesercizio unitario della funzione trascenda il relativo ambito\nterritoriale di Governo» e che cio\u0027 «risponde, del resto, a\nineludibili esigenze di protezione di un bene unitario e di valore\nprimario quale e\u0027 l\u0027ambiente (sentenze n. 246 del 2017 e n. 641 del\n1987), che risulterebbero vanificate ove si riconoscesse alla regione\nla facolta\u0027 di rimetterne indiscriminatamente la cura a un ente\nterritoriale di dimensioni minori, in deroga alla valutazione di\nadeguatezza compiuta dal legislatore statale con l\u0027individuazione del\nlivello regionale (sentenze n. 60 del 2023 e n. 189 del 2021)» (cfr.,\nda ultimo sentenza n. 2/2024, nonche\u0027 precedenti n. 160/2023 e\n189/2021). \n La concreta collocazione delle funzioni, pertanto, non puo\u0027 che\ntrovare base nella legge, con la conseguenza, che «sara\u0027 sempre la\nlegge, statale o regionale, in relazione al riparto delle competenze\nlegislative, a operare la concreta collocazione delle funzioni, in\nconformita\u0027 alla generale attribuzione costituzionale ai comuni o in\nderoga ad essa per esigenze di \"esercizio unitario\", a livello\nsovracomunale, delle funzioni medesime» (Corte Cost. n. 43/2004),\nanche perche\u0027 il conferimento di una funzione amministrativa al\nlivello di Governo ritenuto piu\u0027 adeguato, e\u0027 frutto di una specifica\nvalutazione da parte dell\u0027Ente titolare della competenza legislativa\nin ordine alle «concrete situazioni relative ai diversi settori, alla\nluce dei principi di sussidiarieta\u0027, differenziazione ed adeguatezza\nin riferimento alle caratteristiche proprie del sistema di\namministrazione locale» (Corte Cost., sentenza n. 379 del 2004). \n 14.3.1. Quanto al motivo I c). \n L\u0027art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 26/2003,\nnella versione attualmente vigente, prevede «Fermo restando quanto\nstabilito dall\u0027art. 197 del decreto legislativo n. 152/2006 spetta\nalle province: ... b) l\u0027approvazione ai sensi degli articoli 208 e\n209 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia\nambientale) dei progetti di impianti non rientranti nella competenza\nregionale». \n A livello nazionale, invece, l\u0027art. 208, decreto legislativo n.\n152/2006, assegna la funzione di rilascio della «autorizzazione unica\nper i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti» alla\nRegione. \n Solo in data 11 agosto 2023 e\u0027 entrato in vigore il ripetuto\ndecreto-legge n. 104/2023 («Disposizioni urgenti a tutela degli\nutenti, in materia di attivita\u0027 economiche e finanziarie e\ninvestimenti strategici»), convertito in legge n. 136/2023, che\nall\u0027art. 22 prevede «Le Regioni possono conferire, con legge, le\nfunzioni amministrative di cui agli articoli 194, comma 6, lettera\na), 208, 242 e 242-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.\n152, agli enti locali di cui all\u0027art. 114 della Costituzione, tenendo\nconto in particolare del principio di adeguatezza. La medesima legge\ndisciplina i poteri di indirizzo, coordinamento e controllo sulle\nfunzioni da parte della Regione il supporto tecnico-amministrativo\nagli enti cui sono trasferite le funzioni e l\u0027esercizio dei poteri\nsostitutivi da parte della Regione, in caso di verificata inerzia\nnell\u0027esercizio delle medesime. Sono fatte salve le disposizioni\nregionali, vigenti alla data di entrata in vigore della presente\ndisposizione, che hanno trasferito le funzioni amministrative\npredette». \n La norma - come si legge nel dossier D23104 della Camera,\nreperibile al link\nhttps://documenti.camera.it/leg19/dossier/testi/D23104.htm#_Toc144814\n748 - e\u0027 stata introdotta, in via d\u0027urgenza, al dichiarato fine di\nporre rimedio al vulnus riscontrato dalla Corte costituzionale in\nmateria di delega della competenza amministrativa in materia di\nprocedure di bonifica: la pronuncia 160/2023 aveva, infatti,\nconfermato che la potesta\u0027 legislativa dello Stato in materia\nambientale e\u0027 esclusiva e, quindi, tale da impedire alle Regioni di\nderogarvi, in assenza di una specifica autorizzazione dello Stato in\ntal senso, delegando agli enti locali minori funzioni e poteri in\nquesto ambito. Di conseguenza la disposizione sarebbe «volta a\nfornire una copertura normativa ad un assetto procedimentale ormai\nconsolidato in assenza del quale si rischierebbe ... di registrare un\nblocco delle attivita\u0027 di bonifica», contenendo, altresi\u0027, «una\nclausola di salvaguardia delle disposizioni regionali vigenti alla\ndata di entrata in vigore del decreto-legge in esame, in modo tale\nche sia garantita la prosecuzione dei procedimenti in corso». \n Quest\u0027ultima norma, sopravvenuta in corso di procedimento, se\nastrattamente integra una previsione statale che consenta alla\nRegione - cui la funzione di cui all\u0027art. 208, decreto legislativo n.\n152/2006 e\u0027 stata attribuita dallo Stato in base ad una valutazione\ndi adeguatezza - di delegare detta funzione alle Province, tuttavia\nsi presta al dubbio di legittimita\u0027 costituzionale adombrato dal\nComune di Rezzato sub c) del motivo I. \n 14.3.2. Quanto al profilo sub c), infatti, sussiste il dubbio\ncirca il contrasto tra l\u0027art. 16, comma 1, lettera b), legge\nregionale n. 26/2003 e l\u0027art. 117, comma 2, lettera «s» Cost., dal\nmomento che la previsione normativa regionale, vigente al momento\ndell\u0027adozione del provvedimento impugnato, sfugge all\u0027autorizzazione\nalla delega delle funzioni di cui all\u0027art. 208, decreto legislativo\nn. 52/2006: infatti, l\u0027art. 22 del decreto-legge n. 104/2023, nel\nprevedere che il trasferimento delle funzioni debba avvenire mediante\nlegge regionale, prescrive che «la medesima legge disciplina i poteri\ndi indirizzo, coordinamento e controllo sulle funzioni da parte della\nRegione, il supporto tecnico-amministrativo agli enti cui sono\ntrasferite le funzioni e l\u0027esercizio dei poteri sostitutivi da parte\ndella Regione in caso di verificata inerzia nell\u0027esercizio delle\nmedesime». \n Tuttavia la legge regionale n. 26/2023, ratione temporis vigente,\nnon disciplina - nemmeno con indicazioni di massima - i poteri di\nindirizzo, coordinamento e controllo da parte della Regione sulle\nProvince nell\u0027esercizio delle funzioni relative ai rifiuti e alle\ndiscariche e, soprattutto, non prevede alcunche\u0027 in merito ai poteri\nsostitutivi regionali. \n Ne\u0027 e\u0027 dirimente, in proposito, il richiamo, effettuato da\nRegione Lombardia, all\u0027art. 16-bis della legge regionale n. 26/2003,\nche regolamenta gli aspetti indicati previsti dall\u0027art. 22,\ndecreto-legge n. 104/2023: infatti tale articolo e\u0027 stato introdotto\nnella legge regionale n. 26/2003 soltanto dall\u0027art. 23, comma 1,\nlettera a), della legge regionale n. 6/2024, entrata in vigore il 6\ndicembre 2024, ovverosia successivamente all\u0027adozione del\nprovvedimento impugnato, in data 10 aprile 2024. \n Pertanto, all\u0027epoca dell\u0027adozione del provvedimento detto art.\n16-bis, legge regionale n. 26/2003, non era vigente e, quindi, l\u0027art.\n16, comma 1, lettera b), legge regionale n. 26/2003, non rispettava i\ncriteri stabiliti dalla legge nazionale (cioe\u0027 l\u0027art. 22,\ndecreto-legge n. 104/2023) che ha consentito alla Regione la delega\ndelle funzioni di cui all\u0027art. 208, decreto legislativo n. 152/2006\nagli enti locali di cui all\u0027art. 114 Cost., ponendosi pertanto in\ncontrasto con l\u0027art. 117, comma 2, lettera «s» Cost. \n Neppure pare condivisibile l\u0027affermazione di La Castella S.r.l.,\nsecondo cui la salvezza delle «disposizioni regionali, vigenti alla\ndata di entrata in vigore della presente disposizione, che hanno\ntrasferito le funzioni amministrative predette» non sarebbe soggetta\nalle condizioni di cui al secondo periodo, ovverosia alla «disciplina\ndei poteri di indirizzo, coordinamento e controllo sulle funzioni da\nparte della Regione, il supporto tecnico-amministrativo agli enti cui\nsono trasferite le funzioni e l\u0027esercizio dei poteri sostitutivi da\nparte della Regione»: una siffatta conclusione, infatti, si\npresterebbe a dubbi di costituzionalita\u0027 non soltanto sotto il\nprofilo della intrinseca ragionevolezza (imponendo un trattamento\ndifferenziato alle norme di delega regionali a seconda che siano\nintervenute prima o dopo l\u0027entrata in vigore dell\u0027art. 22,\ndecreto-legge n. 104/2023), ma sarebbe comunque smentita dal tenore\nletterale della disposizione, che si limita a fare «salve» le\ndisposizioni regionali che abbiano trasferito le funzioni\namministrative in essa menzionate, senza l\u0027aggiunta di locuzioni\nquali «comunque» o «in ogni caso», che avrebbero potuto palesare\nun\u0027intentio legis di sanatoria sganciata dalle prescrizioni di cui al\nperiodo che precede. \n 14.3.3. Alla luce delle considerazioni sin qui esposte il\nCollegio sottopone alla Corte il contrasto dell\u0027art. 16, comma 1,\nlettera b), della legge regionale n. 26/2003, ratione temporis\nvigente, con l\u0027art. 117, comma 2, lettera «s» Cost., atteso il\nmancato rispetto dei parametri indicati nell\u0027art. 22, decreto-legge\nn. 104/2023, nella parte in cui attribuisce alle Province le funzioni\namministrative, in materia di Autorizzazione unica per i nuovi\nimpianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, senza disciplinare\n«i poteri di indirizzo, coordinamento e controllo sulle funzioni da\nparte della Regione il supporto tecnico-amministrativo agli enti cui\nsono trasferite le funzioni e l\u0027esercizio dei poteri sostitutivi da\nparte della Regione, in caso di verificata inerzia nell\u0027esercizio\ndelle medesime». \n 14.4. Quanto al motivo II. \n La Regione Lombardia, con l\u0027art. 10, comma 1, lettera b), n. 7),\ndella legge regionale n. 36/2017 ha inserito il comma 7-quinquies\nall\u0027art. 2 della legge regionale n. 5/2010, secondo cui «Le autorita\u0027\ncompetenti di cui al presente articolo sono amministrazioni\nprocedenti nell\u0027ambito della conferenza di servizi di cui all\u0027art.\n27-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006 e agli articoli\n14 e seguenti della legge n. 241/1990», cosi\u0027 ricollegandosi a quanto\nstabilito nel comma 3 in merito alla competenza provinciale,\novverosia che «La provincia sul cui territorio si prevede di\nrealizzare l\u0027intervento e\u0027, secondo la decorrenza stabilita dall\u0027art.\n14, comma 8, autorita\u0027 competente all\u0027espletamento delle procedure di\nVIA e di verifica di assoggettabilita\u0027 a VIA con riferimento ai\nprogetti di cui all\u0027art. 1, comma 1: \n a) per i quali e\u0027 competente all\u0027approvazione o\nall\u0027autorizzazione; \n b) individuati nella parte II dell\u0027allegato C; \n c) localizzati nel territorio di piu\u0027 comuni». \n A livello nazionale, invece, l\u0027art. 27-bis, decreto legislativo\nn. 152/2006 (introdotto dal decreto legislativo n. 104/2017 e\nrubricato «provvedimento autorizzatorio unico regionale») prevede che\n«Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il\nproponente presenta all\u0027autorita\u0027 competente un\u0027istanza» per il\nrilascio del PAUR, cosi\u0027 individuando nella Regione l\u0027autorita\u0027\ncompetente. \n Difetta una espressa previsione normativa di rango statale in\nmerito alla delegabilita\u0027 di dette funzioni da parte delle Regione ad\nenti di livello piu\u0027 prossimo ai cittadini. \n Secondo Regione Lombardia la possibilita\u0027 di delega discenderebbe\ndall\u0027art. 7 bis, comma 8, decreto legislativo n. 152/2006 (parimenti\nintrodotto dal decreto legislativo n. 104/2017): l\u0027Ente sostiene che\n«in assenza di indicazioni normative contrarie, nonche\u0027 in coerenza\ncon l\u0027assetto del riparto delle competenze delineato dal Codice\nAmbiente» si debba ritenere «che il legislatore statale non abbia\ninteso operare alcuna differenza tra autorita\u0027 competente in materia\ndi VIA e autorita\u0027 competente in materia di PAUR e che,\nconseguentemente, abbia confermato l\u0027attribuzione alle Regioni e alle\nProvince autonome la possibilita\u0027 di decentrare anche le funzioni\namministrative in materia di PAUR». A sostegno dell\u0027assunto Regione\nLombardia richiama quanto affermato dal Consiglio di Stato, ovverosia\nche «non vi e\u0027 dubbio che il decreto legislativo n. 104 del 2017,\nnell\u0027attribuire alle Regioni (e alle Province autonome) il potere di\nconferire le funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di\nVIA «agli altri enti territoriali sub-regionali», le abbia\nautorizzate, in astratto, anche a decentrare le funzioni\namministrative in materia di P.A.U.R.» (C.d.S., sez. IV, 6195 del 2\nsettembre 2021). \n Il Collegio, tuttavia, non puo\u0027 escludere come manifestamente\ninfondato, l\u0027ipotizzato contrasto tra l\u0027art. 2, comma 7-quinquies\ndella legge regionale n. 5/2010 e l\u0027art. 117, comma 2, lettera «s»\ndella Costituzione, in quanto: \n l\u0027art. 27-bis, decreto legislativo n. 152/2006, si limita a\nstabilire che «Nel caso di procedimenti di VIA di competenza\nregionale» l\u0027istanza di rilascio del «provvedimento autorizzatorio\nunico regionale» (PAUR) vada proposta all\u0027autorita\u0027 competente,\novverosia alla Regione, senza prevedere alcuna possibilita\u0027 di delega\ndella funzione da parte di quest\u0027ultima; \n l\u0027art. 7-bis, comma 2, decreto legislativo n. 152/2006,\nrubricato «Competenze in materia di VIA e di verifica di\nassoggettabilita\u0027 a VIA», stabilisce «Le Regioni e le Province\nautonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi o\nregolamenti l\u0027organizzazione e le modalita\u0027 di esercizio delle\nfunzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA, nonche\u0027\nl\u0027eventuale conferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli\naltri enti territoriali sub-regionali. La potesta\u0027 normativa di cui\nal presente comma e\u0027 esercitata in conformita\u0027 alla legislazione\neuropea e nel rispetto di quanto previsto nel presente decreto, fatto\nsalvo il potere di stabilire regole particolari ed ulteriori per la\nsemplificazione dei procedimenti, per le modalita\u0027 della\nconsultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici\npotenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e\ndelle autorizzazioni di competenza regionale e locale, nonche\u0027 per la\ndestinazione alle finalita\u0027 di cui all\u0027art. 29, comma 8, dei proventi\nderivanti dall\u0027applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.\nIn ogni caso non sono derogabili i termini procedimentali massimi di\ncui agli articoli 19 e 27-bis»; \n quest\u0027ultima norma prevede che le Regioni (e le Province\nautonome di Trento e Bolzano) disciplinino con leggi o regolamenti\n«l\u0027organizzazione e le modalita\u0027 di esercizio delle funzioni\namministrative ad esse attribuite in materia di VIA», attribuendo\naltresi\u0027 il potere di un «eventuale conferimento di tali funzioni\n(ovverosia in materia di VIA) o di compiti specifici agli altri enti\nterritoriali sub-regionali»; con riferimento alla potesta\u0027 normativa\nil legislatore nazionale ha specificato che essa debba essere\nesercitata in conformita\u0027 alla legislazione europea (essendo il\ndecreto legislativo n. 104/2017 che ha introdotto la previsione in\nesame attuazione della direttiva 2014/52/UE) e nel rispetto del TU\ndell\u0027Ambiente, salva la possibilita\u0027 «di stabilire regole particolari\ned ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per le\nmodalita\u0027 della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti\npubblici potenzialmente interessati, per il coordinamento dei\nprovvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e\nlocale, nonche\u0027 per la destinazione alle finalita\u0027 di cui all\u0027art.\n29, comma 8, dei proventi derivanti dall\u0027applicazione delle sanzioni\namministrative pecuniarie», senza tuttavia poter derogare ai «termini\nprocedimentali massimi di cui agli articoli 19 e 27-bis»; \n difetta una previsione espressa circa la possibilita\u0027 che le\nRegioni (e le Province autonome), titolari della funzione di rilascio\ndel Provvedimento di autorizzazione unica regionale - PAUR, possano,\na loro volta, delegare tali funzioni ad enti di livello di governo\ninferiore; \n tale previsione non pare ricavabile, per implicito, dal\npredetto art. 7-bis, comma 8, decreto legislativo n. 152/2006, in\nquanto: i) secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale\n«Posto che la predeterminazione normativa della distribuzione dei\ncompiti costituisce una proiezione del principio di legalita\u0027, che,\nai sensi dell\u0027art. 97 Cost., regola l\u0027agire amministrativo,\nl\u0027attitudine della delega a modificare la competenza ne giustifica il\ncondizionamento al duplice presupposto della titolarita\u0027 originaria,\nin capo al conferente, del potere che ne forma oggetto e\ndell\u0027espressa previsione e delimitazione ad opera della stessa fonte\nnormativa che attribuisce la competenza a delegare» (§ 6.1. della\nsentenza n. 189/2021); ii) il richiamo che l\u0027ultimo periodo di tale\nnorma effettua all\u0027art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006\ndeve ritenersi riferito alla «potesta\u0027 normativa»\" di Regioni e\nProvince autonome e non gia\u0027 al conferimento delle funzioni\namministrative in materia di VIA, militando in tal senso la lettera\ndella norma (che non consente la deroga dei termini procedimentali,\nchiaramente riferita al potere regolatorio), oltre che il costrutto\nsintattico del periodo; iii) il rilievo che il PAUR sia un\nprocedimento finalizzato a semplificare e velocizzare la VIA di\ncompetenza regionale non consente di affermare che la delegabilita\u0027\ndi quest\u0027ultima - espressamente consentita dal legislatore statale -\nimplichi, per implicito, la delegabilita\u0027 del PAUR stesso, giacche\u0027\n«Esso ha, dunque, una natura per cosi\u0027 dire unitaria, includendo in\nun unico atto i singoli titoli abilitativi emessi a seguito della\nconferenza di servizi che, come noto, riunisce in unica sede\ndecisoria le diverse amministrazioni competenti ... il provvedimento\nunico regionale non e\u0027 quindi un atto sostitutivo, bensi\u0027 comprensivo\ndelle altre autorizzazioni necessarie alla realizzazione del\nprogetto. Evidente, allora, la riconducibilita\u0027 della disposizione\nalla competenza esclusiva in materia ambientale, ai sensi dell\u0027art.\n117, secondo comma, lettera s), Cost.» (Corte Cost., sentenza n.\n198/2018), costituendo un quid pluris rispetto alla VIA. \n Cio\u0027 posto, il Collegio - ritenuto che l\u0027art. 117, comma 2,\nlettera s), Cost. e le norme statali passate in rassegna confermano\nche le Province, nella loro qualita\u0027 di enti esponenziali della\nrelativa comunita\u0027, non sono titolari, in materia ambientale, di\nfunzioni amministrative proprie - e\u0027 dell\u0027avviso che il legislatore\nregionale lombardo, nell\u0027attribuire alle Province le funzioni di\nrilascio del PAUR di cui all\u0027art. 2, comma 7-quinquies, legge\nregionale n. 5/2010, abbia introdotto un modello di distribuzione\ndelle competenze decisionali che viola la riserva della competenza\nlegislativa esclusiva statale in materia di tutela dell\u0027ambiente e\ndell\u0027ecosistema, in quanto contrastante con l\u0027art. 27-bis del decreto\nlegislativo n. 152/2006, che disciplina il provvedimento\nautorizzatorio unico regionale con riferimento ai soli progetti\nsottoposti a VIA di competenza regionale: appare, quindi,\npregiudicata «la legittimazione del solo legislatore nazionale a\ndefinire l\u0027organizzazione delle corrispondenti funzioni\namministrative anche attraverso l\u0027allocazione di competenze presso\nenti diversi dai Comuni - ai quali devono ritenersi generalmente\nattribuite secondo il criterio espresso dall\u0027art. 118, primo comma,\nCost. - tutte le volte in cui l\u0027esigenza di esercizio unitario della\nfunzione trascenda tale ambito territoriale di Governo» (Corte Cost.,\nsentenza n. 189/2021, nonche\u0027 n. 160/2023 e 2/2024). \n L\u0027art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, nello\nstabilire che lo Stato ha legislazione esclusiva nella materia della\n«tutela dell\u0027ambiente, dell\u0027ecosistema e dei beni culturali»,\nfornisce una chiara e univoca indicazione della fonte legislativa\nlegittimata ad operare, in via esclusiva, la distribuzione delle\nconnesse funzioni amministrative tra i vari livelli territoriali,\nsicche\u0027 deve escludersi che il Codice dell\u0027ambiente, nel conferire\nalle Regioni la relativa competenza, ne abbia anche consentito\nl\u0027allocazione ad un diverso livello amministrativo: va esclusa,\npertanto, la possibilita\u0027 di delegare tali funzioni alle Province\ncosti\u0027 insistenti, anche qualora il progetto oggetto di\nautorizzazione unica sia «localizzato nel territorio di piu\u0027 comuni»\n(cfr. art. 2, comma 3, legge regionale n. 5/2010). \n Depone, in tal senso, anche una lettura combinata con l\u0027art. 118\nCost., il quale prevede, infatti, che in generale «le funzioni\namministrative sono attribuite ai Comuni» a meno che le stesse «per\nassicurare l\u0027esercizio unitario, siano conferite a Province, Citta\u0027\nmetropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di\nsussidiarieta\u0027, differenziazione e adeguatezza»: in tal modo il\nlegislatore costituzionale ha inteso introdurre un elemento di\nelasticita\u0027 nell\u0027attribuzione delle funzioni amministrative,\ncorrelato alle esigenze unitarie di esercizio «sovraterritoriale»\ndelle medesime, attraverso la valorizzazione dei predetti canoni di\nsussidiarieta\u0027 verticale, differenziazione e adeguatezza, quali\ncriteri guida della diversa distribuzione delle competenze. \n A supporto della dedotta incompatibilita\u0027 milita anche la gia\u0027\nrichiamata decisione della Corte costituzionale (n. 189/2021), sopra\ncitata, la quale, in omaggio ad un orientamento giurisprudenziale\nconsolidato, ha ribadito che nelle materie riservate dalla\nCostituzione alla competenza legislativa dello Stato, una discrasia\nnormativa tra la norma statale (che stabilisce un determinato assetto\ndi attribuzione delle funzioni) e la norma regionale (che finisce per\nalterarne, entro il proprio ambito territoriale, il riparto)\ngiustifica di per se\u0027 l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale di quest\u0027ultima\nper violazione dell\u0027art. 117, comma 2, lettera s), che a livello\ncostituzionale ne attribuisce la disciplina al legislatore nazionale. \n Quanto fin qui osservato induce a concludere nuovamente che,\nnella materia della «tutela dell\u0027ambiente e dell\u0027ecosistema», non\npossono essere ammesse iniziative del legislatore regionale di\nregolamentazione, nel proprio ambito territoriale, delle funzioni\namministrative che modifichino l\u0027assetto delle competenze come\ndelineato dalla legge statale, ponendosi la relativa normativa quale\nlimite inderogabile anche da parte regioni (cfr. Corte\ncostituzionale, n. 314 del 2009 e n. 62 del 2008). \n Alla luce delle considerazioni sin qui esposte il Collegio\nsottopone alla Corte, poiche\u0027 rilevante e non manifestamente\ninfondata, la questione di legittimita\u0027 costituzionale concernente il\ncontrasto dell\u0027art. 2, comma 7-quinquies, della legge regionale n.\n5/2010 con l\u0027art. 117, comma 2, lettera «s», della Costituzione,\nnella parte in cui attribuisce alle Province le funzioni\namministrative, in materia di rilascio del PAUR, che il legislatore\nstatale ha, con l\u0027art. 27-bis, decreto legislativo n. 152/2006,\nattribuito esclusivamente alle regioni. \n 15. Di conseguenza, il Collegio dispone la sospensione del\npresente giudizio e la rimessione della predetta questione alla Corte\ncostituzionale, ai sensi dell\u0027art. 23 della legge 11 marzo 1953, n.\n87. \n\n \n P. Q. M. \n \n Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sezione\nstaccata di Brescia (Sezione prima) rimette alla Corte costituzionale\nle questioni di legittimita\u0027 costituzionale illustrate in\nmotivazione, relative: \n all\u0027art. 16, comma 1, lettera b), della legge della regione\nLombardia 12 dicembre 2003, n. 26, come modificato dall\u0027art. 15,\ncomma 4, della legge regionale 7 agosto 2020, n. 18; \n all\u0027art. 2, comma 7-quinquies, della legge della Regione\nLombardia 2 febbraio 2010, n. 5. \n Dispone, conseguentemente, la sospensione del presente giudizio,\ncon rinvio al definitivo per ogni ulteriore statuizione in rito, nel\nmerito e sulle spese di lite, e l\u0027immediata trasmissione degli atti\nalla Corte costituzionale. \n Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza venga\nnotificata alle parti in causa e al Presidente della Giunta regionale\ndella Lombardia e che venga comunicata al Presidente del consiglio\nregionale della Lombardia. \n Cosi\u0027 deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 16\nluglio 2025, con l\u0027intervento dei magistrati: \n Angelo Gabbricci, Presidente; \n Alessandro Fede, referendario; \n Francesca Siccardi, referendario, estensore. \n \n Il Presidente: Gabbricci \n \n \n L\u0027estensore: Siccardi","elencoNorme":[{"id":"63841","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"lrlo","denominaz_legge":"legge della Regione Lombardia","data_legge":"12/12/2003","data_nir":"2003-12-12","numero_legge":"26","descrizionenesso":"come modificato da","legge_articolo":"16","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"lett. b)","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":""},{"id":"63877","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"lrlo","denominaz_legge":"legge della Regione Lombardia","data_legge":"07/08/2020","data_nir":"2020-08-07","numero_legge":"18","descrizionenesso":"","legge_articolo":"15","specificaz_art":"","comma":"4","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":""},{"id":"63842","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"lrlo","denominaz_legge":"legge della Regione Lombardia","data_legge":"02/02/2010","data_nir":"2010-02-02","numero_legge":"5","descrizionenesso":"","legge_articolo":"2","specificaz_art":"","comma":"7","specificaz_comma":"quinquies","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":""}],"elencoParametri":[{"id":"80171","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"lett.s)","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80205","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"dl","descriz_costit":"decreto-legge","numero_legge":"104","data_legge":"10/08/2023","articolo":"22","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge;104~art22","unique_identifier":""},{"id":"80206","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"l","descriz_costit":"legge","numero_legge":"136","data_legge":"09/10/2023","articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;136","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"55042","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Regione Lombardia","data_costit_part":"26/11/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"C","descrizione_tipologia_parte":"Controparte","sigla_parte":""},{"id":"55065","num_progressivo":"","nominativo_parte":"La Castella srl","data_costit_part":"05/12/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"C","descrizione_tipologia_parte":"Controparte","sigla_parte":""},{"id":"55069","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Comune di Brescia","data_costit_part":"09/12/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":""},{"id":"55070","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Comune di Rezzato","data_costit_part":"09/12/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":""},{"id":"55071","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Comune di Mezzano","data_costit_part":"09/12/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":""},{"id":"55073","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Comune di Borgosatollo","data_costit_part":"09/12/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":""},{"id":"55074","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Comune di Castenedolo","data_costit_part":"09/12/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":""}]}}" ] ] |
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