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A.. \n \nProcesso penale - Attuazione della legge n.  134  del  2021,  recante\n  delega al Governo per l\u0027efficienza del processo penale, nonche\u0027  in\n  materia di  giustizia  riparativa  e  disposizioni  per  la  celere\n  definizione dei procedimenti giudiziari - Disposizioni  transitorie\n  in materia di semplificazione delle attivita\u0027 di deposito di  atti,\n  documenti  e   istanze   -   Previsione   che   l\u0027impugnazione   e\u0027\n  inammissibile quando l\u0027atto e\u0027 trasmesso a un  indirizzo  di  posta\n  elettronica certificata diverso da  quello  prescritto  (costituito\n  dall\u0027indirizzo assegnato all\u0027ufficio che ha emesso il provvedimento\n  impugnato), pur quando essa pervenga al  giudice  a  quo  entro  il\n  termine perentorio di proposizione . \n- Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge\n  27  settembre  2021,  n.  134,  recante  delega  al   Governo   per\n  l\u0027efficienza del processo penale, nonche\u0027 in materia  di  giustizia\n  riparativa  e  disposizioni   per   la   celere   definizione   dei\n  procedimenti giudiziari), art. 87-bis, commi 7, lettera c), e 8. \n\n\r\n(GU n. 43 del 22-10-2025)\n\r\n \n                   LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE \n                        Prima Sezione penale \n \n    Composta da: \n        Giuseppe Santalucia, Presidente; \n        Paola Masi, relatore; \n        Barbara Calaselice; \n        Eva Toscani; \n        Marco Maria Monaco, \n    ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da: \n        A. D. nato a ... il ... avverso l\u0027ordinanza  del  2  dicembre\n2024 del giudice di sorveglianza di Bologna; \n    udita la relazione svolta dal Consigliere Paola Masi; \n    lette le conclusioni del pubblico ministero,  nella  persona  del\nSostituto procuratore generale Sabrina Passafiume,  che  ha  chiesto,\ncon   requisitoria   scritta,   l\u0027annullamento   senza   rinvio   del\nprovvedimento impugnato, e la trasmissione degli atti al Tribunale di\nsorveglianza di Bologna. \n \n                          Ritenuto in fatto \n \n    1. Con ordinanza emessa in data 2 dicembre 2024 il Magistrato  di\nsorveglianza  di  Bologna  ha  dichiarato  inammissibile  il  reclamo\nproposto dal detenuto D. A. , ai sensi dell\u0027art. 69-bis, legge n. 354\ndel 1975 (ord.  pen.  ),  avverso  l\u0027ordinanza  emessa  dal  medesimo\nmagistrato,  di  rigetto  della  richiesta  di   applicazione   della\nliberazione  anticipata,  perche\u0027  proposto  mediante   PEC   inviata\nall\u0027indirizzo    depositoattipenali.tribsorv.bologna@giustiziacert.it\nriferito al Tribunale di sorveglianza di Bologna e non all\u0027Ufficio di\nsorveglianza che ha  emesso  il  provvedimento,  che  costituisce  un\nufficio  diverso,   al   quale   non   e\u0027   possibile   il   deposito\ndell\u0027impugnazione,  e  avendo  l\u0027art.  87-bis,   comma   7,   decreto\nlegislativo   n.    150/2022    stabilito    l\u0027inammissibilita\u0027    di\nun\u0027impugnazione presentata tramite invio  ad  un  indirizzo  PEC  non\nriferibile all\u0027ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato. \n    2. Avverso l\u0027ordinanza ha proposto ricorso D. A., per  mezzo  del\nsuo difensore avv. Simone Bilotta, articolando due motivi. \n    2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge  penale  e\nprocessuale, con riferimento all\u0027art. 87-bis, comma  7,  lettera  c),\ndecreto legislativo n. 150/2022. \n    L\u0027ordinanza afferma che l\u0027atto e\u0027 stato  inviato  ad  un  ufficio\ndiverso solo perche\u0027  inviato  all\u0027indirizzo  PEC  del  tribunale  di\nsorveglianza, senza considerare che tale indirizzo rientra tra quelli\nriportati nell\u0027elenco del DGSIA come destinato al  deposito  di  atti\ngiudiziari, e che la Corte di cassazione ha affermato che la sanzione\nprocessuale della inammissibilita\u0027  e\u0027  prevista  solo  nel  caso  di\nutilizzo di un indirizzo non compreso nell\u0027elenco fornito dal  DGSIA,\nmentre nel caso di specie tale indirizzo, oltre ad essere compreso in\ndetto elenco, corrisponde al medesimo ufficio di sorveglianza. \n    2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge penale e\nprocessuale, con riferimento agli articoli 178, 179, 591 e 568, comma\n5, codice di procedura penale \n    La declaratoria di inammissibilita\u0027 del reclamo e\u0027  stata  emessa\ndal medesimo magistrato che ha  emesso  il  primo  provvedimento,  il\nquale non aveva il potere di valutarla, spettando  tale  potere  solo\nall\u0027organo collegiale, quindi  al  Tribunale  di  sorveglianza,  come\nprevisto dall\u0027art. 69-bis ordinanza pen., a cui egli  avrebbe  dovuto\ninviare l\u0027atto ai sensi dell\u0027art. 568, comma 5, codice  di  procedura\npenale. \n    3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha  chiesto\nl\u0027annullamento  senza  rinvio  del  provvedimento  impugnato,  e   la\ntrasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Bologna. \n \n                       Considerato in diritto \n \n    1.  La  Corte  ritiene  di  proporre   d\u0027ufficio   questione   di\ncostituzionalita\u0027  delle  disposizioni,  rilevanti  ai   fini   della\ndecisione sul ricorso, contenute nell\u0027art. 87-bis, comma  7,  lettera\nc), e comma 8, decreto  legislativo  n.  150  del  10  ottobre  2022,\nintrodotto dall\u0027art. 5-quinquies del  decreto-legge  n.  162  del  31\nottobre 2022, conv. con legge n. 199 del 30  dicembre  2022,  perche\u0027\nsacrificano irragionevolmente e indebitamente il diritto delle  parti\ndi difendersi adeguatamente in giudizio per mezzo della  proposizione\ndell\u0027impugnazione, in tal modo violando gli articoli  3  e  24  della\nCostituzione. \n    Le disposizioni dell\u0027art. 87-bis, decreto legislativo n. 150  del\n2022 prescrivono che l\u0027atto di impugnazione, inviato tramite PEC,  e\u0027\ninammissibile  quando  «e\u0027  trasmesso  a  un   indirizzo   di   posta\nelettronica certificata non riferibile, secondo quanto  indicato  dal\nprovvedimento  del  direttore  generale  per  i  sistemi  infornativi\nautomatizzati di cui al  comma  1,  all\u0027ufficio  che  ha  emesso,  il\nprovvedimento impugnato», facendo quindi obbligo al  giudice  che  ha\nemesso il provvedimento impugnato di dichiarare, anche d\u0027ufficio, con\nordinanza l\u0027inammissibilita\u0027 dell\u0027impugnazione, e di disporre  quindi\nl\u0027esecuzione del provvedimento impugnato». \n    L\u0027inammissibilita\u0027 dell\u0027impugnazione consegue, secondo una  piana\ninterpretazione letterale, non tanto - e non solo - alla trasmissione\ndell\u0027atto di impugnazione ad un indirizzo  non  compreso  nell\u0027elenco\ndel DGSIA, come gia\u0027 affermato, peraltro in modo non costante,  dalla\ngiurisprudenza  di  legittimita\u0027  -   secondo   cui   «in   tema   di\nimpugnazioni, e\u0027 inammissibile il ricorso per  cassazione  depositato\ntelematicamente presso un indirizzo di posta elettronica  certificata\ndiverso da quello indicato nel decreto del direttore generale  per  i\nsistemi informativi automatizzati di cui all\u0027art.  87-bis,  comma  1,\ndecreto legislativo 10 ottobre 2022,  n.  150.  (In  motivazione,  la\nCorte ha precisato che la ratio, sottesa alla citata disposizione, di\nsemplificazione delle comunicazioni tra parti e uffici  giudiziari  e\ndi  accelerazione  degli  adempimenti  di  cancelleria  non   ammette\ninterpretazioni   che   attenuino   il   rigore   delle   cause    di\ninammissibilita\u0027   previste   dalla   legge,   nemmeno   valorizzando\nl\u0027idoneita\u0027 della notifica al \"raggiungimento dello scopo\")» (Sez. 2,\nn. 11795 del 21 febbraio 2024, Rv. 286141; cosi\u0027 Sez. 4, n. 48804 del\n14 novembre 2023, Rv. 285399 e Sez. 1, n. 47557 del 29 novembre 2024,\nRv. 287294) -; quanto all\u0027invio ad un  indirizzo  non  corrispondente\nall\u0027ufficio del giudice a quo, a cui, secondo  il  quarto  comma  del\nmenzionato articolo, esso deve essere inviato. \n    Nel caso in esame, l\u0027impugnazione avrebbe dovuto  essere  inviata\nal Magistrato  di  sorveglianza  di  Bologna,  che  aveva  emesso  il\nprovvedimento impugnato, al quale il direttore generale  dei  sistemi\ninformativi   ha   assegnato   l\u0027indirizzo   di   posta   elettronica\ndepositoattipenali.uffsorv.bologna@giustiziacert.it   con    evidenza\ndiverso  da  quello  utilizzato  dal  ricorrente,  essendo   peraltro\nl\u0027ufficio  di  sorveglianza,  a  cui  appartiene  il  magistrato   di\nsorveglianza,  un  organo  del  tutto  diverso   dal   tribunale   di\nsorveglianza, e autonomo rispetto a questo. \n    Nonostante   l\u0027errore   in   cui   e\u0027    incorso    l\u0027impugnante,\nl\u0027impugnazione e\u0027 pervenuta, entro il termine di valida proposizione,\nal giudice che ha emesso il provvedimento  oggetto  di  doglianza,  e\ncioe\u0027 il magistrato di sorveglianza, perche\u0027 gli e\u0027 stata  trasmessa,\nper competenza, dal  tribunale  di  sorveglianza  a  cui  era  stata,\nappunto erroneamente, inviata. \n    Il magistrato di sorveglianza ne ha allora dichiarato, in base al\ndato letterale delle disposizioni di legge, l\u0027inammissibilita\u0027. \n    2. Difformemente da  quanto  sostenuto  dal  ricorrente,  occorre\nprecisare che non si sarebbe  potuto  giungere  a  soluzione  diversa\nfacendo applicazione dell\u0027art. 69-bis ordinanza pen., che  stabilisce\nla competenza del tribunale di sorveglianza a decidere ogni questione\nsui  reclami  proposti  avverso  le  ordinanze  del   magistrato   di\nsorveglianza, perche\u0027 la norma in questione deve  ritenersi  superata\nda quella, sopravvenuta e di natura speciale, dell\u0027art. 87-bis, comma\n8, decreto legislativo n. 150/2022, che ha  stabilito  la  competenza\ndel giudice a quo per la declaratoria di inammissibilita\u0027 pronunciata\na seguito del verificarsi  dell\u0027ipotesi  prevista  dall\u0027art.  87-bis,\ncomma 7, decreto legislativo n. 150/2022. \n    Ancora, e\u0027 utile chiarire che non rileva nel  caso  in  esame  la\nnorma, di portata generale, di cui all\u0027art. 568, comma 5,  codice  di\nprocedura penale Essa stabilisce che «l\u0027impugnazione  e\u0027  ammissibile\nindipendentemente dalla qualificazione a essa data  dalla  parte  che\nl\u0027ha  proposta.  Se  l\u0027impugnazione  e\u0027   proposta   a   un   giudice\nincompetente, questi  trasmette  gli  atti  al  giudice  competente».\nQuesta Corte ha sempre ritenuto che essa si applichi  nel  solo  caso\ndella irregolarita\u0027 sostanziale dell\u0027impugnazione, o  perche\u0027  questa\ne\u0027 stata proposta ad un giudice non competente, o  perche\u0027  e\u0027  stato\nutilizzato un mezzo di impugnazione diverso da  quello  previsto  dal\ncodice di rito, ad esempio il ricorso per cassazione nei casi in  cui\ne\u0027 prevista l\u0027opposizione ai sensi dell\u0027art. 667, comma 4, codice  di\nprocedura penale (tra le molte, Sez. 5, n.  42578  del  27  settembre\n2024, Rv. 287234; Sez. 1, ordinanza n. 3063 del  15  settembre  2023,\ndep. 2024, Rv. 285720; Sez. U, n. 1626 del 24  settembre  2020,  dep.\n2021, ..., in motivazione). \n    Deve quindi ritenersi che essa non possa essere invocata nel caso\ndi specie, in cui si e\u0027 verificato un vizio  solo  formale,  che  non\nriguarda la sostanza dell\u0027atto ma solo la sua trasmissione. \n    3. L\u0027interpretazione dell\u0027art. 568, comma 5, codice di  procedura\npenale induce ad escludere che l\u0027obbligo  di  trasmettere  l\u0027atto  di\nimpugnazione   al   giudice   competente   sussista   nel   caso   di\nun\u0027impugnazione proposta  al  giudice  ad  quem,  competente  per  il\ngiudizio di merito, ma presentata  mediante  invio  ad  un  indirizzo\ntelematico non riferibile all\u0027ufficio del giudice  a  quo,  al  quale\nessa deve essere inviata. \n    Lo stesso testo dell\u0027art. 87-bis, comma 7,  lettera  c),  decreto\nlegislativo n. 150/2022,  peraltro,  esclude  tale  possibilita\u0027,  in\nquanto  l\u0027errore  nell\u0027indicazione  dell\u0027indirizzo   telematico   non\nprevede   alternative   alla   conseguenza   della   inammissibilita\u0027\ndell\u0027atto. Il comma 8 della norma, poi, conferma la non operativita\u0027,\nin tale fattispecie, della norma di cui all\u0027art.  568,  comma  5  del\ncodice di procedura penale, in quanto stabilisce  che  il  giudice  a\nquo, quando riceve l\u0027atto, inviato ad un indirizzo telematico  errato\nma evidentemente trasmessogli in quanto giudice competente a ricevere\nl\u0027impugnazione  avverso  un  provvedimento  da   lui   emesso,   deve\ndichiararne l\u0027inammissibilita\u0027,  senza  poterlo  trasmettere,  a  sua\nvolta,  al  giudice  ad  quem,  neppure  se  esso  risulti  pervenuto\ntempestivamente e  non  presenti  alcuna  delle  ulteriori  cause  di\ninammissibilita\u0027, previste dall\u0027art.  591  del  codice  di  procedura\npenale,  come  verificatosi  nella  vicenda  oggetto   del   presente\nprocedimento. \n    Questa Corte, in alcune pronunce (vedi Sez. 5, n.  23192  del  29\naprile 2025, n.m.; Sez. 6, n. 19415 del 17 aprile 2025, Rv.  288084),\nha ritenuto che il rigido formalismo introdotto  gia\u0027  dall\u0027art.  24,\ncomma 6-sexies, decreto-legge n. 137/2020, convertito  con  legge  n.\n176/2020, e ribadito, in termini quasi  identici,  dall\u0027art.  87-bis,\ncommi 7 e 8, decreto legislativo n. 150/2022, possa  essere  superato\nconformandosi ai principi dettati dalla sentenza Sez. U, n. 1626  del\n24 settembre 2020, dep. 2021, ..., Rv. 280167, in particolare  quanto\nalla valorizzazione del  favor  impugnationis  e  del  principio  del\nraggiungimento  dello  scopo   dell\u0027atto,   ritenendo   percio\u0027   che\nl\u0027impugnazione non debba essere dichiarata inammissibile se,  benche\u0027\ninviata al giudice non competente a riceverla, sia  stata  da  questi\ntrasmessa al giudice  competente,  ed  egli  l\u0027abbia  tempestivamente\nricevuta.  Detta  pronuncia,  infatti,   ha   affermato   che   «solo\nl\u0027inosservanza del termine di presentazione  determina,  in  realta\u0027,\nl\u0027inammissibilita\u0027 del ricorso» cautelare perche\u0027, se  esso,  benche\u0027\npresentato in un luogo diverso  da  quello  stabilito,  perviene  nel\ntermine di legge al giudice competente  a  riceverlo,  «non  vi  sono\nragioni sostanziali per negare la validita\u0027 del  ricorso,  in  quanto\n... puo\u0027 ritenersi raggiunta la finalita\u0027 del ricorrente di  attivare\nil sistema impugnatorio». \n    Appare preferibile, pero\u0027,  il  diverso  e  prevalente  indirizzo\ngiurisprudenziale, che nega l\u0027estensibilita\u0027 delle conclusioni  della\ncitata pronuncia alla disciplina introdotta dall\u0027art. 87-bis, commi 7\ne 8, decreto legislativo n. 150/2022. I suoi principi, infatti,  sono\nstati dettati per il deposito dell\u0027impugnazione in forma cartolare  e\nnon telematica, e soprattutto sono stati espressi in un  contesto  di\nregole non segnato, come invece l\u0027attuale, dalla previsione  di\u0027  una\nspecifica causa di  inammissibilita\u0027  per  l\u0027invio  dell\u0027atto  ad  un\nindirizzo telematico non corrispondente all\u0027ufficio del  giudice  che\nha emesso il provvedimento impugnato. \n    Non vi sono dunque margini per tentare, per  via  interpretativa,\nuna  correzione  degli  eccessi  di  formalismo   regolatorio   delle\ndisposizioni in esame, attesa la vincolativita\u0027 del testo  normativo,\nche  non  autorizza  a  soluzioni  diverse.  Vanno  a  tal  proposito\nrichiamate  le  affermazioni  della  stessa  sentenza  Sez.   U,   n.\n1626/2021, ... , secondo cui la valorizzazione delle regole del favor\nimpugnationis e del raggiungimento dello  scopo  «non  puo\u0027  tradursi\nnell\u0027attribuzione al diritto  vivente  di  una  potesta\u0027  integrativa\ndella voluntas  legis,  ne\u0027  quindi  consentire  l\u0027individuazione  di\ndiverse forme di presentazione del ricorso rispetto a  quelle  volute\ndal legislatore», con l\u0027ulteriore precisazione per  la  quale  e  «in\npresenza di un univoco tenore letterale della  norma  deve  ritenersi\nprecluso il ricorso ad un\u0027interpretazione \"adeguatrice\" e,  nel  caso\ndi dubbio circa la  sua  conformita\u0027  ai  principi  costituzionali  o\nconvenzionali internazionali, si  dovrebbe  necessariamente  lasciare\nspazio unicamente al sindacato di legittimita\u0027 costituzionale». \n    4. Si pone, allora, attesa  l\u0027impossibilita\u0027  di  interpretazioni\ncorrettive e conformi ai principi  costituzionali,  la  questione  di\nlegittimita\u0027 dell\u0027art. 87-bis,  comma  7,  lettera  c),  e  comma  8,\ndecreto   legislativo   n.   150/2022   sotto   il   profilo    della\nirragionevolezza e dell\u0027indebito sacrificio del diritto di difesa, in\nragione   della   consegna   alla   inammissibilita\u0027   dell\u0027atto   di\nimpugnazione  pur  quando,  nonostante  l\u0027errore  della  parte  nella\ntrasmissione per via telematica, esso sia pervenuto al giudice a quo,\ne quindi all\u0027organo individuato dalla  legge,  ben  prima  che  siano\ndecorsi i termini per la sua presentazione. \n    5. La questione e\u0027 anzitutto rilevante. \n    Nel presente caso, come  riferito  dal  ricorrente  e  comunicato\ndalla cancelleria del Tribunale del riesame  di  Bologna,  l\u0027atto  di\nimpugnazione presentato da D. A. ,  un  reclamo  ai  sensi  dell\u0027art.\n69-bis, ordinanza pen., e\u0027 pervenuto a detto ufficio,  mediante  PEC,\nin data 11 novembre 2024, e nello stesso giorno e\u0027 stato stampato  in\nforma cartacea  e  consegnato  alla  cancelleria  del  Magistrato  di\nsorveglianza di Bologna mediante trasmissione brevi manu, avendo tale\nufficio  la  medesima  sede  della  cancelleria  del   Tribunale   di\nsorveglianza, ed essendo medesimo anche il personale addetto  ai  due\nuffici. \n    Secondo tale comunicazione, percio\u0027, l\u0027atto  di  impugnazione  e\u0027\npervenuto tempestivamente al giudice a  quo,  risultando  rispettato,\nper quanto rilevabile dagli atti, il termine di impugnazione di dieci\ngiorni dall\u0027ultima notifica del provvedimento  impugnato,  effettuata\nin data 1° novembre 2024; non e\u0027 stata neppure indicata, dal  giudice\nprocedente, la sussistenza di una diversa causa  di  inammissibilita\u0027\ndi detta impugnazione. \n    La questione risulta, percio\u0027, rilevante, perche\u0027 la declaratoria\ndi incostituzionalita\u0027 della norma, nella  parte  in  cui  stabilisce\nl\u0027inammissibilita\u0027   dell\u0027impugnazione   per   il    vizio    formale\nverificatosi, o nella sola parte in cui non esclude tale sanzione nel\ncaso  in  cui  l\u0027atto,  sebbene  viziato,  pervenga   tempestivamente\nnell\u0027ufficio del giudice a quo,  consentirebbe  la  trasmissione  del\nreclamo al giudice ad quem ed il suo esame nel merito. \n    6. La questione e\u0027 anche non manifestamente infondata. Le  norme,\nispirate ad un rigido formalismo,  si  pongono  in  contrasto  con  i\nprincipi del favor impugnationis, declinazione del diritto di difesa,\ne di ragionevolezza, espresso, per l\u0027aspetto che ora interessa, dalla\nsapiente valorizzazione del criterio del raggiungimento  dello  scopo\ndell\u0027atto, similmente a quanto  il  legislatore  del  codice  dispone\nall\u0027art. 568, comma 5, codice di procedura penale,  e  all\u0027art.  184,\ncomma 1, codice di procedura  penale,  in  tema  di  sanatoria  delle\nnullita\u0027  delle  citazioni   e   degli   avvisi,   e   che   sorregge\nl\u0027interpretazione, contenuta nella sentenza  Sez.  U,  n.  1626/2021,\n..., sopra citata, dell\u0027art. 582, comma 2, cod. proc. pen.,  abrogato\ndallo stesso decreto legislativo n. 150/2022 e  sostituito  dall\u0027art.\n111-bis codice di procedura penale. \n    Con l\u0027art. 87-bis, comma 7, lettera c), e comma  8,  del  decreto\nlegislativo  n.  150/2022  si  e\u0027  introdotta  nell\u0027ordinamento   una\ndisciplina che attribuisce  una  non  giustificata  prevalenza  della\ncorrettezza formale dell\u0027atto, rectius delle sue modalita\u0027 di  invio,\nrispetto alla sua correttezza sostanziale, in una  materia  attinente\nall\u0027esercizio dei diritti difensivi, facendo  dipendere  da  un  mero\nerrore, anche se di  fatto  sanato  e  pertanto  privo  di  effettive\nconseguenze,  la  perdita  del  diritto  di  ottenere   dal   giudice\ndell\u0027impugnazione una pronuncia di merito. \n    6.1. Oggetto di violazione e\u0027 il principio  di  cui  all\u0027art.  24\nCost. \n    Non puo\u0027 sfuggire che la diversa disciplina, operante -  come  si\ne\u0027 detto - nei due diversi casi di un atto di  impugnazione  viziato,\ntutela adeguatamente il diritto di impugnazione delle parti a  fronte\ndi un vizio sostanziale dell\u0027atto, mentre  una  pari  tutela  non  e\u0027\naccordata per l\u0027ipotesi di un  vizio  formale,  costituito  dal  mero\nerrore dell\u0027invio ad un indirizzo telematico sbagliato. \n    Nel primo caso, l\u0027art. 568, comma  5,  del  codice  di  procedura\npenale,  in  applicazione  del  principio  del  favor  impugnationis,\nimponendo la trasmissione dell\u0027atto al giudice  competente,  consente\ndi correggere l\u0027errore e di esaminare nel merito l\u0027impugnazione anche\nse essa e\u0027 stata presentata in modo sbagliato, salva  la  sussistenza\ndi altre cause di inammissibilita\u0027. Nel secondo caso, invece,  l\u0027art.\n87-bis, commi 7, lettera c), e 8,  decreto  legislativo  n.  150/2022\nimpone la declaratoria di inammissibilita\u0027,  escludendo  radicalmente\nl\u0027applicabilita\u0027 di tale  principio  anche  in  assenza  delle  cause\npreviste  dall\u0027art.  591  del  codice  di  procedura  penale,  e  non\nprevedendo neppure l\u0027applicabilita\u0027 del  principio  di  conservazione\ndegli atti, qualora l\u0027impugnazione sia pervenuta  tempestivamente  al\ngiudice competente a riceverla. \n    Cio\u0027  si  risolve  in  un  grave  vulnus  per  l\u0027impugnante,  non\ngiustificato dalla diversita\u0027  degli  errori  da  lui  commessi,  non\npotendo  ritenersi  il  vizio  formale  piu\u0027  grave   di   un   vizio\nsostanziale, tanto da risultare in ogni caso non sanabile. \n    6.2. Le disposizioni in esame violano  contestualmente  anche  il\nprincipio  di  cui   all\u0027art.   3   Cost.   che   stabilisce,   oltre\nall\u0027uguaglianza di tutti i cittadini, il dovere  del  legislatore  di\ndisciplinare in modo  analogo  situazioni  analoghe,  ovvero  di  non\ndisciplinare  in  modo  irragionevolmente  diverso   situazioni   che\nrichiedono una analoga tutela. \n    Appaiono irragionevoli, infatti, l\u0027introduzione di una  causa  di\ninammissibilita\u0027 dell\u0027impugnazione penale per un vizio solo  formale,\na fronte dell\u0027esistenza, nel codice di rito, di una norma che esclude\nuna simile inammissibilita\u0027  per  un  vizio  sostanziale,  oltre  che\nl\u0027omessa previsione  della  insussistenza  di  tale  inammissibilita\u0027\nquando l\u0027atto abbia, comunque, raggiunto il suo scopo. \n    L\u0027invio  dell\u0027atto  di  impugnazione  a  un  indirizzo  di  posta\nelettronica  certificata  indicato  dal  DGSIA  ma   non   riferibile\nall\u0027ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato  costituisce  un\nvizio  solo   formale,   potendo   essere   dovuto   ad   un   errore\nnell\u0027individuazione del giudice competente a ricevere  l\u0027atto  o  del\nsuo indirizzo telematico, o addirittura  solo  ad  una  svista  nella\nlettura o nella trascrizione dell\u0027indirizzo stesso, ma non pone dubbi\ncirca la volonta\u0027 del soggetto di proporre  impugnazione  al  giudice\ncompetente. \n    La diversa qualificazione dell\u0027impugnazione, perche\u0027 proposta  ad\nun giudice non competente o con un mezzo diverso da quello stabilito,\ncostituisce invece un,  vizio  sostanziale  dell\u0027atto,  ma  esso  non\ncomporta la declaratoria di  inammissibilita\u0027,  perche\u0027  l\u0027art.  568,\ncomma 5, codice di procedura penale fa obbligo al giudice che  lo  ha\nerroneamente ricevuto di trasmetterlo, previa  eventualmente  la  sua\ndiversa  qualificazione,  al  giudice  competente,  il  quale  potra\u0027\nvalutare la sussistenza solo delle cause di inammissibilita\u0027 previste\ndall\u0027art. 591 del codice di procedura penale. \n    Nel primo caso, pertanto, un atto di impugnazione corretto  nella\nforma e nella sostanza, correttamente qualificato  e  indirizzato  al\ngiudice  competente,  viene  dichiarato  inammissibile  solo  perche\u0027\ntrasmesso ad un indirizzo telematico diverso da quello  indicato  dal\nDGSIA. \n    Nel secondo caso, un atto di impugnazione indirizzato al  giudice\nnon competente, o qualificato erroneamente, e  quindi  viziato  nella\nsua sostanza, produce i\u0027 suoi effetti, in applicazione del  principio\ndel favor impugnationis, e deve essere  fatto  pervenire  al  giudice\ncompetente, il quale deve esaminarlo nel merito. \n    L\u0027irragionevolezza di tale diversa disciplina emerge con evidenza\nnell\u0027ipotesi, verificatasi  nel  presente  caso,  in  cui  l\u0027atto  di\nimpugnazione inviato ad un indirizzo telematico non corrispondente al\ngiudice  a  quo  venga   a   questi   trasmesso,   e   gli   pervenga\ntempestivamente: mentre nel caso di  un\u0027impugnazione  indirizzata  al\ngiudice non competente questa, se trasmessa tempestivamente a  quello\ncompetente, ai sensi dell\u0027art. 568, comma 5, del codice di  procedura\npenale,  verra\u0027  esaminata   e   giudicata   nel   merito,   l\u0027errore\nnell\u0027indirizzo telematico impone al  giudice  a  quo  di  dichiararne\nl\u0027inammissibilita\u0027, benche\u0027 l\u0027atto  abbia  raggiunto  il  suo  scopo,\npervenendo nel termine di legge al giudice a cui deve essere inviato. \n    Questi non puo\u0027 neppure ritenere sussistente alcuna sanatoria, in\napplicazione del principio del raggiungimento dello scopo costituente\nla ratio di una norma quale  l\u0027art.  184,  comma  1,  del  codice  di\nprocedura penale, perche\u0027 non prevista dal legislatore. \n    Sotto  altro  profilo,  appare  irragionevole  che  la   medesima\ntipologia di errore, quale l\u0027invio dell\u0027atto al giudice non  indicato\ndalla legge, produca una conseguenza molto diversa  se  tale  giudice\nnon e\u0027 competente ad esaminare nel merito l\u0027impugnazione,  ovvero  se\ntale giudice, piu\u0027 semplicemente, non e\u0027 competente a riceverla. \n    E\u0027 irragionevole, pertanto, e percio\u0027 in contrasto con  l\u0027art.  3\nCost.,  la  mancata  previsione  di  una  operativita\u0027  dei  predetti\nprincipi del favor impugnationis e della conservazione dell\u0027atto  che\nraggiunge il suo scopo,  nell\u0027ipotesi  di  un  atto  di  impugnazione\nviziato  solo  per  un  errore  formale  nella  sua  trasmissione  ma\npervenuto tempestivamente al giudice a quo, mentre tali principi sono\napplicati dall\u0027ordinamento processuale nell\u0027ipotesi  di  un  atto  di\nimpugnazione che presenta un vizio sostanziale. \n    La questione di costituzionalita\u0027 qui proposta per la  violazione\ndell\u0027art. 3 Cost. appare, percio\u0027, non manifestamente infondata. \n    7. La questione deve ritenersi non manifestamente infondata anche\nse  la  norma  contestata  e\u0027  stata  emessa,  dal  legislatore,   in\napplicazione di  un  diverso  principio  costituzionale,  quello  del\ndiritto ad una ragionevole durata del processo,  stabilito  dall\u0027art.\n111, comma 2, Cost. \n    I  lavori  preparatori  del  decreto  legislativo   n.   150/2022\nchiariscono che l\u0027intera normativa e\u0027 stata dettata in attuazione  di\ntale  principio,  essendo  finalizzata  ad   assicurare   la   celere\ndefinizione  dei   procedimenti   giudiziari,   anche   mediante   la\nsemplificazione di atti e procedure. \n    L\u0027art. 87-bis, introdotto nel  decreto  legislativo  n.  150/2022\ndall\u0027art. 5-quinquies del decreto-legge n. 162/2022,  e\u0027  sicuramente\nfunzionale al rispetto del predetto principio, in quanto fornisce una\ndisciplina organica e dettagliata delle disposizioni  transitorie  in\nmateria di semplificazione  delle  attivita\u0027  di  deposito  di  atti,\ndocumenti e istanze, applicabili sino  alla  piena  operativita\u0027  del\nprocesso penale telematico, ed escludendo il dovere di trasmettere ad\naltri uffici gli atti di impugnazione pervenuti erroneamente  esonera\nle  cancellerie  da  un\u0027attivita\u0027   che   comporta   sicuramente   un\nappesantimento e un rallentamento del loro lavoro.  Il  rispetto  del\nprincipio costituzionale della ragionevole durata  del  processo  non\npuo\u0027, pero\u0027, giustificare l\u0027introduzione  di  norme  processuali  che\nviolano altri principi di pari rango, quali  quelli  stabiliti  dagli\narticoli 3 e 24 Cost. \n    La costituzionalita\u0027 della norma indicata, inoltre,  deve  essere\nvalutata anche alla luce dei principi  convenzionali  internazionali.\nLa Corte europea dei diritti dell\u0027uomo riconosce agli Stati un  ampio\nmargine di apprezzamento, che  consente  l\u0027imposizione  di  requisiti\nformali anche rigorosi per l\u0027ammissibilita\u0027 delle impugnazioni, ma  a\ncondizione che tali requisiti non limitino l\u0027accesso del cittadino al\ngiudice in modo tale da  pregiudicare  in  modo  sostanziale  il  suo\ndiritto, pena la violazione dell\u0027art. 6, par. 1 della Convenzione EDU\n(vedi la decisione n. 55064/11 del 28 ottobre 2021,  Succi  c/Italia,\ned altre precedenti). \n    Occorre percio\u0027 valutare se il rigido formalismo della disciplina\nintrodotta dall\u0027art. 87-bis,  commi  7,  lettera  c),  e  8,  decreto\nlegislativo n. 150/2022, con l\u0027impossibilita\u0027 anche solo di  emendare\no  sanare  un  vizio  puramente  formale,  risulti  porre  un  limite\neccessivo, oltre che ingiustificato, all\u0027esercizio del diritto  a  un\nequo processo, anche nei gradi di giudizio successivi  al  primo,  se\nprevisti dall\u0027ordinamento dello Stato. \n\n \n                                P.Q.M. \n \n    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 87-bis, commi 7, lettera  c)  e\n8, decreto legislativo n. 150 del 2022, in riferimento agli  articoli\n3  e  24  della   Costituzione,   nella   parte   in   cui   sancisce\nl\u0027inammissibilita\u0027 dell\u0027impugnazione trasmessa ad indirizzo di  posta\nelettronica certificata  diverso  da  quello  prescritto  (costituito\ndall\u0027indirizzo assegnato all\u0027ufficio che ha emesso  il  provvedimento\nimpugnato) pur quando essa pervenga al giudice a quo entro il termine\nperentorio di proposizione. \n    Dispone  l\u0027immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte\ncostituzionale e sospende il giudizio in corso. \n    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia\nnotificata al ricorrente, al Procuratore generale presso la Corte  di\ncassazione, al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata\nai Presidenti delle due Camere del Parlamento. \n    Cosi\u0027 deciso il 1° luglio 2025 \n \n                      Il Presidente: Santalucia \n \n \n                                       Il Consigliere estensore: Masi","elencoNorme":[{"id":"63704","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"10/10/2022","data_nir":"2022-10-10","numero_legge":"150","descrizionenesso":"","legge_articolo":"87","specificaz_art":"bis","comma":"7","specificaz_comma":"lett c)","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;150~art87"},{"id":"63705","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"10/10/2022","data_nir":"2022-10-10","numero_legge":"150","descrizionenesso":"","legge_articolo":"87","specificaz_art":"bis","comma":"8","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;150~art87"}],"elencoParametri":[{"id":"80051","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80052","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"24","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}"
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