Reg. ord. n. 201 del 2025 pubbl. su G.U. del 22/10/2025 n. 43
Ordinanza del Corte suprema di cassazione del 01/09/2025
Tra: D. A.
Oggetto:
Processo penale – Attuazione della legge n. 134 del 2021, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari – Disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze – Previsione che l'impugnazione è inammissibile quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello prescritto (costituito dall'indirizzo assegnato all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato), pur quando essa pervenga al giudice a quo entro il termine perentorio di proposizione – Non giustificata prevalenza della correttezza formale dell'atto rispetto alla sua correttezza sostanziale – Diversità di disciplina rispetto a quanto previsto, nel caso di irregolarità sostanziale, dall’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. – Contrasto con i principi del favor impugnationis, declinazione del diritto di difesa, e di ragionevolezza.
Norme impugnate:
decreto legislativo
del 10/10/2022
Num. 150
Art. 87
Co. 7
decreto legislativo
del 10/10/2022
Num. 150
Art. 87
Co. 8
Parametri costituzionali:
Costituzione
Art. 3
Co.
Costituzione
Art. 24
Co.
Oggetto:
Processo penale – Attuazione della legge n. 134 del 2021, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari – Disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze – Previsione che l'impugnazione è inammissibile quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello prescritto (costituito dall'indirizzo assegnato all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato), pur quando essa pervenga al giudice a quo entro il termine perentorio di proposizione – Non giustificata prevalenza della correttezza formale dell'atto rispetto alla sua correttezza sostanziale – Diversità di disciplina rispetto a quanto previsto, nel caso di irregolarità sostanziale, dall’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. – Contrasto con i principi del favor impugnationis, declinazione del diritto di difesa, e di ragionevolezza.