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K.. \n \nStraniero - Immigrazione - Trattenimento disposto  dal  questore  del\n  richiedente la protezione internazionale - Udienza per la convalida\n  -   Omessa   previsione   che   il   richiedente   la    protezione\n  internazionale, prima di essere sentito dall\u0027autorita\u0027  giudiziaria\n  in  sede  di  convalida  del  trattenimento,  sia  avvisato   della\n  possibilita\u0027 che le sue dichiarazioni siano  utilizzate  contro  di\n  lui - Mancata previsione della facolta\u0027 per il medesimo soggetto di\n  non rendere dichiarazioni e di cio\u0027 di essere previamente avvertito\n  - Mancanza di una  disciplina  sulle  conseguenze  derivanti  dalla\n  mancata formulazione di tali avvisi. \n- Decreto legislativo  18  agosto  2015,  n.  142  (Attuazione  della\n  direttiva 2013/33/UE recante  norme  relative  all\u0027accoglienza  dei\n  richiedenti  protezione  internazionale,  nonche\u0027  della  direttiva\n  2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del  riconoscimento  e\n  della revoca dello status di protezione  internazionale),  art.  6,\n  comma 5, in combinato disposto con l\u0027art. 14, comma 4, del  decreto\n  legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle  disposizioni\n  concernenti  la  disciplina   dell\u0027immigrazione   e   norme   sulla\n  condizione dello straniero). \n\n\r\n(GU n. 46 del 12-11-2025)\n\r\n \n                      CORTE D\u0027APPELLO DI TORINO \n                       Sezione settima civile \n \n    Il  consigliere  Giacomo  Marson  ha  pronunciato   la   seguente\nordinanza  premesso  che  il  Questore  di  Torino  ha  disposto   il\ntrattenimento di Y K presso il centro di permanenza per i rimpatri di\nTorino con provvedimento del , ai sensi dell\u0027art. 6, comma 3, decreto\nlegislativo n. 142/2015, chiedendone tempestivamente la  convalida  a\nquesta Corte d\u0027appello; \n \n                               Osserva \n \n    All\u0027udienza del 9 ottobre 2025, fissata  ai  sensi  dell\u0027art.  6,\ncomma 5 del decreto legislativo n. 142/2015,  questo  consigliere  ha\nprovveduto a sentire il  richiedente  la  protezione  internazionale,\ncome previsto dall\u0027art. 14, comma  4,  terz\u0027ultimo  periodo,  decreto\nlegislativo n. 286/1998, espressamente richiamato dall\u0027art. 6 citato. \n    Y K e\u0027 stato trattenuto con provvedimento emesso  dalla  Questura\ndi Torino il , ai sensi dell\u0027art. 6, comma 3, decreto legislativo  n.\n142/2015, sulla base della ritenuta strumentalita\u0027 della  domanda  di\nprotezione internazionale formalizzata dal medesimo in pari data. \n    In occasione dell\u0027udienza del  9  ottobre  2025,  Y  K  e\u0027  stato\nsentito e ha dichiarato di essere in Italia dal e di avere  avuto  il\npermesso di soggiorno, che gli e\u0027  stato  revocato  quando  e\u0027  stata\neseguita la condanna riportata per i  delitti  di  maltrattamenti  in\nfamiglia, atti persecutori e violenza  sessuale,  tutti  commessi  in\ndanno  della  medesima  persona  offesa,  alla   quale   era   legato\nsentimentalmente. \n    Dopo la revoca  del  permesso  di  soggiorno,  Y  K  non  ha  mai\nformalizzato istanza di protezione internazionale,  fino  al  momento\ndella sua liberazione dal carcere, che  e\u0027  concisa  esattamente  con\nl\u0027inizio del trattenimento presso  il  centro  di  permanenza  per  i\nrimpatri. \n    Proprio  per  questo  motivo,  il   richiedente   la   protezione\ninternazionale ha riferito di non avere alcun legame attuale  con  il\nterritorio italiano, ne\u0027 di svolgere  attivita\u0027  lavorativa,  ne\u0027  di\navere una rete familiare che renda ineseguibile il  provvedimento  di\nespulsione dal territorio dello Stato, atto che costituisce il primo,\nindefettibile presupposto del trattenimento. \n    Y K ha dichiarato di avere mantenuto rapporti con il figlio  nato\ndalla relazione con la persona offesa dei  gravi  reati  per  cui  e\u0027\nstato recluso fin dal 4 luglio  2023,  data  in  cui  e\u0027  stata  data\nesecuzione  all\u0027ordine  di  carcerazione,  ma   soltanto   attraverso\nvideochiamate,  senza  che  risulti  ormai  da  anni  instaurata  una\nconvivenza. \n    Inoltre, anche prima di fare ingresso in carcere,  il  trattenuto\nera disoccupato (dal ) e ha dichiarato di aver vissuto «per strada». \n    Considerato il tenore  di  queste  dichiarazioni,  assume  valore\ndecisivo  la  valutazione  della  legittimita\u0027  costituzionale  della\ndisciplina derivante dal combinato disposto degli art.  6,  comma  5,\ndecreto legislativo n. 142/2015 e 14, comma 4, decreto legislativo n.\n286/1998, in relazione all\u0027omessa previsione  della  necessita\u0027  che,\nprima  di  essere  sentito,  il  soggetto  interessato  sia  avvisato\ndell\u0027eventualita\u0027 che  le  sue  dichiarazioni  potrebbero  utilizzate\ncontro  di  lui;  in  relazione  alla  mancata  previsione   che   il\nrichiedente  la  protezione  internazionale  possa  avvalersi   della\nfacolta\u0027 di non rendere dichiarazioni e  di  cio\u0027  venga  previamente\navvertito; nonche\u0027 in relazione alla mancanza di una disciplina sulle\nconseguenze derivanti dalla mancata formulazione di questi avvisi. \n    E\u0027 immediatamente possibile cogliere la rilevanza della questione\nche si intende prospettare rispetto al caso concreto. \n    Sotto un primo profilo,  in  punto  di  diritto,  non  osta  alla\nproposizione del presente incidente di costituzionalita\u0027 la peculiare\nnatura del  procedimento  di  convalida  del  trattenimento,  che  e\u0027\nsottoposto ai brevi termini perentori previsti dal medesimo complesso\ndi norme sospettate di incostituzionalita\u0027 («Il giudice provvede alla\nconvalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive»\nal pervenimento degli atti,  pena  la  cessazione  di  efficacia  del\nprovvedimento del Questore). \n    La sospensione del procedimento ai sensi dell\u0027art. 23,  legge  n.\n87/1953 non consente a questa Corte d\u0027appello di  pronunciarsi  sulla\nconvalida del trattenimento entro il  termine  imposto  dalla  legge,\nragione per cui deve ritenersi cessato ogni effetto del trattenimento\nai sensi del combinato  disposto  degli  art.  6,  comma  5,  decreto\nlegislativo n. 142/2015 e 14,  comma  4,  penultimo  periodo  decreto\nlegislativo n. 286/1998. \n    Per  questo  motivo  merita  precisare  che,  successivamente  al\ndeposito della presente ordinanza, con separato provvedimento, verra\u0027\ndisposto il rilascio di Y K dal centro di permanenza per  i  rimpatri\nove si trova attualmente trattenuto. \n    La questione concernente la possibilita\u0027 di  sollevare  incidente\ndi costituzionalita\u0027 anche in questi casi e\u0027 gia\u0027  stata  piu\u0027  volte\nvalutata e  risolta  positivamente  dalla  Corte  costituzionale,  da\nultimo con la sentenza n. 96  del  2025  (punti  4.  e  seguenti  del\n«Considerato in diritto»). \n    In particolare, merita richiamare in questa sede  il  punto  2.1.\ndel   «Considerato   in   diritto»   della   sentenza   della   Corte\ncostituzionale n. 212 del 2023, al quale puo\u0027 farsi  in  questa  sede\nintegrale  rimando  per  affermare  che:  «va  pertanto   riaffermato\nl\u0027interesse di colui che e\u0027 stato privato della liberta\u0027 personale  a\nuna pronuncia sulla legittimita\u0027 del provvedimento  restrittivo,  pur\navendo egli, nelle more, riacquistato la liberta\u0027 (sentenza n. 54 del\n1993 e ordinanza n. 304 del 1991); e va altresi\u0027 ribadito che, quando\nil giudice dubiti della legittimita\u0027 costituzionale delle  norme  che\nregolano  presupposti  e  condizioni  del  potere  di  convalida,  la\ncessazione dello stato di restrizione non puo\u0027 essere di ostacolo  al\npromovimento della relativa questione di legittimita\u0027  costituzionale\n(sentenza n. 137 del 2020, punto 2.1. del Considerato in diritto)». \n    Sotto un secondo profilo,  occorre  osservare  che  la  normativa\nsospettata di illegittimita\u0027 costituzionale impone al  giudice  della\nconvalida di «sentire» previamente l\u0027interessato, se comparso. \n    Deve ritenersi che  l\u0027interlocuzione  con  questo  soggetto,  pur\nrispondendo a esigenze di garanzia e pur svolgendosi alla presenza di\nun  difensore  che  lo  assiste,  necessariamente  si  risolve  anche\nnell\u0027assunzione  di  informazioni,  veicolate  proprio  dal   diretto\ninteressato,  potenzialmente  nocive  per  lui,   come   puntualmente\navvenuto anche nel caso concreto. \n    In  altre  parole,  una  volta  prevista   l\u0027interlocuzione   con\nl\u0027Autorita\u0027 giudiziaria chiamata a  valutare  la  legittimita\u0027  della\nprivazione della sua liberta\u0027  personale,  si  ritiene  assolutamente\nnecessario tutelare il trattenuto attraverso il riconoscimento di  un\nconsapevole diritto al silenzio, che attualmente non e\u0027 in alcun modo\ncontemplato dall\u0027ordinamento. \n    Tale esigenza di  tutela  appare  particolarmente  stringente  in\nragione della peculiare situazione in cui  versa  il  richiedente  la\nprotezione internazionale, della quale anche la Corte  costituzionale\nsi e\u0027 gia\u0027 mostrata perfettamente consapevole. \n    In  particolare,  nella  sentenza  n.  212  del  2023  la   Corte\ncostituzionale ha avuto  modo  di  sottolineare  che:  «nel  caso  di\nspecie, si e\u0027 di fronte alla fattispecie particolare dello  straniero\nche e\u0027 anche richiedente asilo, il  quale  dunque  si  trova  in  una\nsituazione ancor piu\u0027 delicata, che richiederebbe un  alto  grado  di\nprotezione, secondo le norme del diritto dell\u0027Unione europea (di  cui\nalle direttive 2013/32/UE e 2013/33/UE)». \n    Le medesime norme che impongono al  giudice  della  convalida  di\nsentire il trattenuto sono completamente silenti  a  proposito  delle\ngaranzie che devono presidiare questo incombente. \n    Questo vuoto  normativo  non  si  ritiene  possa  essere  colmato\nattraverso  un\u0027interpretazione  costituzionalmente  orientata   delle\nnorme sospettate di  incostituzionalita\u0027  proprio  in  ragione  della\npeculiare posizione giuridica dello straniero trattenuto  richiedente\nla protezione internazionale e del contesto in cui egli si trova  nel\nmomento in cui deve essere sentito, come nel prosieguo si avra\u0027  modo\ndi specificare piu\u0027 dettagliatamente. \n    In terzo luogo, la non manifesta irrilevanza della  questione  di\nlegittimita\u0027 prospettata puo\u0027 essere ritenuta anche con riferimento a\nconsiderazioni piu\u0027 strettamente attinenti al merito. \n    Deve osservarsi che Y  K  ha  reso  dichiarazioni  dal  contenuto\ninequivocabilmente a se\u0027 sfavorevole, da sole idonee a dimostrare  la\nfondatezza delle ragioni sulla cui base  il  Questore  di  Torino  ha\ndisposto il trattenimento. \n    Alla luce delle dichiarazioni rese dal trattenuto all\u0027udienza  di\nconvalida del 9 ottobre 2025, sopra sommariamente  riportate,  emerge\nevidente la sussistenza di fondati motivi per  ritenere  che  la  sua\ndomanda  di  protezione  internazionale  sia   stata   effettivamente\npresentata  al  solo  scopo  di  ritardare  o  impedire  l\u0027esecuzione\ndell\u0027espulsione. \n    E\u0027 appena il caso di osservare l\u0027irrilevanza del fatto che alcune\ndelle informazioni riferite da Y K sono  desumibili  anche  da  altri\natti del procedimento, questione che,  sotto  alti  profili  comunque\nconnessi alla valutazione  del  diritto  al  silenzio  che  viene  in\nrilievo anche nella presente sede, e\u0027 gia\u0027 stata risolta dalla  Corte\ncostituzionale  con  la  sentenza  n.  111/2023  (punto  3.5.1.   del\n«Considerato in diritto»). \n    Peraltro, molte delle circostanze riportate  dal  trattenuto  nel\ncorso della sua escussione, come, per esempio, quelle  relative  alle\ncondizioni personali precedenti alla carcerazione,  ai  rapporti  col\nfiglio e all\u0027individuazione della persona offesa dei reati per cui e\u0027\nstato  detenuto,  non  erano   desumibili   dagli   atti,   ne\u0027   dal\nprovvedimento  del  Questore,  invero  motivato   facendo   esclusivo\nriferimento a clausole di stile, riproducenti il mero dato normativo. \n    Il vuoto normativo denunciato con la presente  ordinanza  non  si\nritiene colmato neppure dalla previsione della presenza del difensore\nall\u0027udienza in cui il trattenuto deve  essere  sentito,  imposta  dal\ncombinato disposto degli art. 6,  comma  5,  decreto  legislativo  n.\n142/2015 e 14, comma 4, decreto legislativo n. 286/1998. \n    In assenza di una puntuale disciplina che regoli  il  diritto  al\nsilenzio,  infatti,  neppure  tale  presidio  di  legalita\u0027   risulta\nsufficiente a garantire i diritti del soggetto privato della liberta\u0027\npersonale. \n    Occorre anche evidenziare che, con riferimento al caso di specie,\ngli  oneri  informativi  che  si  assumono  violati  non  sono  stati\ngarantiti  nemmeno  nel   corso   del   procedimento   amministrativo\nprodromico al trattenimento oggetto del giudizio che vede coinvolto Y\nK . \n    Il  provvedimento  del  Questore  del  2   ottobre   2015,   gia\u0027\nconvalidato dal Giudice di pace di Torino, fa doverosamente  menzione\nal fatto che all\u0027ingresso nel centro di  permanenza  per  i  rimpatri\n«veerra\u0027 fornito opuscolo informativo di cui all\u0027art.  10,  comma  1,\ndecreto legisltaivo n. 25/2008». \n    Tale  norma  fa  riferimento  al  diritto  del   richiedente   la\nprotezione internazionale a ricevere informazioni a proposito  «della\nprocedura  da  seguire,  dei  suoi  diritti  e  doveri   durante   il\nprocedimento e dei tempi e mezzi a sua disposizione per corredare  la\ndomanda degli elementi utili all\u0027esame». \n    Per  espressa  previsione  normativa,  questo  onere  si  ritiene\nadempiuto attraverso  la  consegna  all\u0027interessato  di  un  opuscolo\nappositamente  redatto  dalla  Commissione  nazionale,  «secondo   le\nmodalita\u0027 definite nel regolamento da adottare ai sensi dell\u0027articolo\n38» (art. 10, comma 2, decreto legislativo n. 25/2008), che,  fra  le\naltre indicazioni, deve prevedere «i principali diritti e doveri  del\nrichiedente durante la procedura di esame della domanda di protezione\ninternazionale» (lettera b). \n    Benche\u0027  l\u0027opuscolo  materialmente  consegnato  a  Y  K  non  sia\nprodotto agli atti del procedimento,  la  consultazione  delle  fonti\naperte di internet consente  di  apprezzare  come  nessun  cenno  sia\ncontenuto in questo opuscolo al diritto al silenzio, ne\u0027  tanto  meno\nalla possibilita\u0027 di comparire davanti all\u0027Autorita\u0027 giudiziaria  per\nessere sentito («Quali sono i  miei  diritti  di  richiedente  asilo?\nEssere informato: l\u0027ufficio di Polizia che riceve la tua  domanda  di\nprotezione internazionale ti informa sui tuoi diritti e doveri  e  su\nogni fase  della  procedura.  Per  qualsiasi  ulteriore  informazione\nrivolgiti ad un operatore legale del  tuo  centro  di  accoglienza  o\ndelle associazioni  di  tutela  dei  richiedenti  asilo  e  rifugiati\npresenti sul territorio. In  qualsiasi  frase  della  procedura  puoi\nsempre contattare anche l\u0027Alto Commissariato delle Nazioni Unite  per\ni Rifugiati - UNHCR»). \n    Risulta per cio\u0027 solo evidente  che  il  trattenuto  non  ha  mai\nricevuto alcuna informazione  su  un  rilevantissimo  corollario  del\nproprio  diritto  a  difendersi,  che  si  ritiene   debba   essergli\nassicurato  proprio  in  virtu\u0027  della  privazione   della   liberta\u0027\npersonale patita. \n    In conclusione, la questione di legittimita\u0027  costituzionale  che\nci  si  appresta  a  formulare  si  palesa  rilevante  nel   presente\nprocedimento, anche perche\u0027  da  ritenersi  decisiva  ai  fini  della\nvalutazione della  fondatezza  del  provvedimento  che  questa  Corte\nd\u0027appello e\u0027 chiamata a convalidare. \n    Per quanto riguarda la non manifesta infondatezza della questione\nproposta, si rende necessaria una premessa di carattere generale. \n    Tanto la giurisprudenza della Corte costituzionale, quanto quella\ndi legittimita\u0027 sono ormai da tempo unanimemente assestate nel  senso\ndi affermare  la  natura  limitativa  della  liberta\u0027  personale  del\ntrattenimento dello straniero. \n    In  particolare,  oltre  alla  recente   sentenza   della   Corte\ncostituzionale n. 96 del 2025,  tale  principio  e\u0027  stato  affermato\nanche nella sentenza n. 212 del 2023, nella sentenza n. 127 del  2022\ne, in precedenza, anche nella sentenza n. 105 del 2001. \n    Nel solco della medesima linea interpretativa si pone la Corte di\ncassazione, che ugualmente,  ancora  piu\u0027  di  recente,  ha  ritenuto\n«pacifico» il fatto che la materia del  trattenimento  delle  persone\nstraniere  «prevedendo  l\u0027intervento  di  atti  che  incidono   sulla\nliberta\u0027 personale, concretizzi una forma di restrizione che presenta\nconnotazioni del tutto analoghe rispetto a  quelle  dettate...  nella\nmateria della liberta\u0027 personale»,  giungendo  a  constatare  che  la\n«sostanziale  assimilabilita\u0027   fra   i   due   moduli   restrittivi»\nrappresenta  «un   dato   ormai   acquisito,   nella   giurisprudenza\ncostituzionale (da ultimo, sentenza n. 96 del 2025) e di legittimita\u0027\n(fra le tante, si richiamano Sez. 1, n. 9556 del 7 marzo 2025  -  Rv.\n287568-03; Sez. 1, n. 15751 del 22 aprile 2025, Rv.  287812-01;  Sez.\n1, n. 15757 del 22 aprile 2025, Rv. 287844-03; Sez. 1, n.  15746  del\n22 aprile 2025, Rv. 287810-01; Sez. 1, n. 15754 del 22  aprile  2025,\nRv. 287842-02)» (Cfr. Corte  di  cassazione,  Sezione  prima  penale,\nordinanza n. 30297 del 4 settembre 2025). \n    Tale ricostruzione trova riscontro anche nella normativa e  nella\ngiurisprudenza comunitarie. \n    In   particolare,   la   direttiva   2008/115/CE    afferma    al\n«considerando» 17 che «i cittadini di paesi terzi che sono trattenuti\ndovrebbero essere trattati in  modo  umano  e  dignitoso,  nel  pieno\nrispetto dei loro diritti fondamentali e in conformita\u0027  del  diritto\nnazionale e internazionale». \n    Partendo da questa premessa, anche la giurisprudenza della  Corte\ndi giustizia dell\u0027Unione europea e\u0027 orientata nel senso  di  ritenere\nche la nozione di trattenimento di un cittadino  di  un  paese  terzo\nimplica il suo confinamento in un luogo  determinato,  che  lo  priva\ndella  liberta\u0027  personale  e,  in  particolare  evidenzia  che  tale\nsituazione implica una grave «ingerenza  nel  diritto  alla  liberta\u0027\nsancito all\u0027art. 6 della Carta dei diritti  fondamentali  dell\u0027Unione\neuropea» (Corte di giustizia UE, grande sezione, sentenza 8  novembre\n2022, cause riunite C-704/20 e C-39/21, Staatssecretaris van Justitie\nen Veiligheid e X, paragrafo 75). \n    Merita richiamare anche  la  sentenza  della  Corte  Europea  dei\nDiritti dell\u0027Uomo del 6 ottobre 2016 - Ricorsi nn. 3342/11,  3391/11,\n3408/11 e 3447/11 - Causa e altri c.  Italia,  che  al  paragrafo  70\nprevede: «quando si tratta  di  una  privazione  della  liberta\u0027,  e\u0027\nparticolarmente importante soddisfare  il  principio  generale  della\ncertezza del diritto. Di conseguenza, e\u0027 essenziale che le condizioni\ndi privazione della liberta\u0027 in  virtu\u0027  del  diritto  interno  siano\ndefinite chiaramente e che la legge stessa sia prevedibile nella  sua\napplicazione, in  modo  da  soddisfare  il  criterio  di  «legalita\u0027»\nstabilito  dalla  Convenzione,  che  esige   che   ogni   legge   sia\nsufficientemente  precisa  per  permettere   al   cittadino   -   che\neventualmente  potra\u0027  avvalersi  di  consulenti  illuminati   -   di\nprevedere, ad un livello ragionevole nelle circostanze  della  causa,\nle  conseguenze  che  possono  derivare  da   un   determinato   atto\n(Baranowski c. Polonia, n. 28358/95, §§ 50-52, CEDU 2000-111,  Je\u0026#x010d;ius\nc. Lituania, n. 34578/97, § 56, CEDU 2000-1X, e  Mooren  c.  Germania\n[GC], n. 11364/03, § 76, 9 luglio 2009)». \n    Muovendo da  tali  premesse,  e\u0027  ineludibile  la  necessita\u0027  di\nvalutare se il sistema normativo  delineato  dal  combinato  disposto\ndegli art. 6, comma 5, decreto legislativo n. 142/2015 e 14, comma 4,\ndecreto legislativo n. 286/1998 risponda a tali principi. \n    In particolare, la questione qui proposta  concerne  l\u0027escussione\ndel cittadino straniero  richiedente  la  protezione  internazionale,\ntrattenuto per ordine  del  Questore,  prevista  dalle  norme  appena\nrichiamate nel corso del procedimento di convalida attualmente svolto\ndavanti alla Corte d\u0027appello in composizione monocratica. \n    Si ritiene che tale disciplina contrasti con i  principi  di  cui\nagli ad. 24 comma 2 e 3 della Costituzione. Sotto il  primo  profilo,\nla  non  manifesta  infondatezza  della  questione  che  si   intende\nsottoporre all\u0027esame della Corte costituzionale puo\u0027 essere affermata\nin relazione al diritto al silenzio, che  costituisce  un  corollario\ndel diritto alla difesa costituzionalmente garantito  e  riconosciuto\nanche dal diritto dell\u0027Unione europea. \n    In  particolare,  la  Corte  europea  dei  diritti  dell\u0027uomo  ha\nrilevato che, benche\u0027 l\u0027ad. 6 della Convenzione per  la  salvaguardia\ndei Diritti dell\u0027Uomo e  delle  Liberta\u0027  fondamentali  non  menzioni\nespressamente il diritto al silenzio,  quest\u0027ultimo  costituisce  una\nnorma internazionale  generalmente  riconosciuta,  che  si  trova  al\ncentro della nozione di equo processo e pone il giudicato  al  riparo\nda una coercizione  abusiva  da  parte  delle  autorita\u0027,  in  quanto\ncontribuisce ad evitare errori giudiziari e a garantire il  risultato\na cui mira tale norma (cfr. sentenza John Murray c.  Regno  Unito,  8\nfebbraio 1996, paragrafo 45). \n    Del resto, nelle gia\u0027 richiamate sentenze Baranowski c.  Polonia,\nn. 28358/95,  paragrafi  50-52;  Je\u0026#x010d;ius  c.  Lituania,  n.  34578/97,\nparagrafo 56; Mooren c. Germania [GC], n. 11364/03, paragrafo 76,  la\nCorte europea dei diritti dell\u0027uomo ha esplicitamente statuito che e\u0027\ndovere della legislazione nazionale quello di porre ogni soggetto che\nviene sottoposto  a  una  privazione  della  liberta\u0027  personale  «di\nprevedere, ad un livello ragionevole nelle circostanze  della  causa,\nle conseguenze che possono derivare da un determinato atto». \n    Il non aver previsto che il trattenuto richiedente la  protezione\ninternazionale, prima di essere sentito  nel  corso  dell\u0027udienza  di\nconvalida del trattenimento, venga avvisato della possibilita\u0027 che le\nsue dichiarazioni vengano  utilizzate  per  motivare  una  privazione\ndella liberta\u0027 personale e della possibilita\u0027, proprio per questo, di\nastenersi  dal  rendere  dichiarazioni  si  ritiene  costituisca   un\npregiudizio del diritto di difesa e, dunque, integri  una  violazione\ndegli art. 24,  comma  2  della  Costituzione  e  dell\u0027art.  6  della\nConvenzione  per  la  salvaguardia  dei  Diritti  dell\u0027Uomo  e  delle\nLiberta\u0027   fondamentali,   applicabile   anche   alla   materia   dei\ntrattenimenti in virtu\u0027  di  quanto  sopra  precisato  attraverso  il\nrimando a pronunce della Corte europea dei diritti dell\u0027uomo. \n    La circostanza che la privazione  della  liberta\u0027  personale  non\nderivi dalla commissione di un  reato  non  puo\u0027  costituire  ragione\nsufficiente a eliminare tale pregiudizio. \n    Muovendo dalla  «sostanziale  assimilabiita\u0027  fra  i  due  moduli\nrestrittivi», gia\u0027 a  piu\u0027  riprese  affermata  dalla  giurisprudenza\ncostituzionale e di legittimita\u0027, deve osservarsi che l\u0027art. 24 della\nCostituzione non pone alcuna distinzione di materia in quanto prevede\nal primo comma il diritto di chiunque ad agire  in  giudizio  per  la\ntutela  dei  propri  diritti  e  interessi  legittimi,  senza  alcuna\nlimitazione  e,  correlativamente,   statuisce   al   secondo   comma\nl\u0027inviolabilita\u0027 del diritto di difesa in  ogni  stato  e  grado  del\nprocedimento, vale a dire, ancora una volta, indipendentemente  dalla\nnatura dei diritti che si intendono tutelare in giudizio. \n    In  altre  parole,  si  ritiene  che  il  diritto  al   silenzio,\nespressione del principio «nemo tenetur se detegere», corollario  dei\ndiritti riconosciuti tanto dalla Costituzione italiana, quanto  dalla\nnormativa  dell\u0027Unione  europea,  trascende  dall\u0027ambito  penalistico\nstrettamente inteso e deve trovare applicazione anche nei casi in cui\nla  limitazione  alla  liberta\u0027  personale  derivi   da   una   fonte\namministrativa,  qual  e\u0027  da   considerare   il   provvedimento   di\ntrattenimento del richiedente la protezione  internazionale  disposto\ndal Questore ai sensi dell\u0027art. 6, decreto legislativo n. 142/2015. \n    Quanto precede pare tanto piu\u0027 vero  se  si  considera  il  grado\nestremamente elevato di pregiudizio per  la  liberta\u0027  personale  che\nimplica il trattenimento nel centro di permanenza per i rimpatri,  il\nfatto che tale misura e\u0027 astrattamente destinata a protrarsi  per  un\nperiodo non certo limitato di tempo  (pari  a  dodici  mesi,  secondo\nquanto  previsto  dall\u0027art.  6,  comma  8,  decreto  legislativo   n.\n142/2015) e, stando a quanto espressamente indicato all\u0027art. 5, comma\n1, lettera F  della  Convenzione  per  la  salvaguardia  dei  Diritti\ndell\u0027Uomo e delle  Liberta\u0027  fondamentali,  legittima  la  privazione\ndella liberta\u0027 in quanto e\u0027 rivolta a «una persona contro la quale e\u0027\nin corso un procedimento d\u0027espulsione o d\u0027estradizione». \n    Non e\u0027 casuale osservare che la disciplina del trattenimento  dei\nrichiedenti la protezione  internazionale,  per  quanto  compatibile,\ncontempla esattamente i medesimi principi sanciti dall\u0027art.  6  della\nConvenzione  per  la  salvaguardia  dei  Diritti  dell\u0027Uomo  e  delle\nLiberta\u0027 fondamentali a garanzia dell\u0027«accusato». \n    In particolare, il comma 3 di questa norma sancisce i  diritti  a\n«(a) essere informato, nel piu\u0027 breve tempo possibile, in una  lingua\na lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei  motivi\ndell\u0027accusa formulata a suo carico; (b) disporre del  tempo  e  delle\nfacilitazioni necessarie a preparare la sua  difesa;  (c)  difendersi\npersonalmente o avere l\u0027assistenza di un difensore di sua  scelta  e,\nse non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito\ngratuitamente  da  un  avvocato  d\u0027ufficio,  quando  lo  esigono  gli\ninteressi  della  giustizia;  (d)  OMISSIS;   (e)   farsi   assistere\ngratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua\nusata in udienza», vale a dire di godere delle medesime garanzie gia\u0027\nattualmente riconosciute al trattenuto. \n    Con il prevedere che «ogni legge sia  sufficientemente  precisa»,\nanche la Corte europea dei diritti dell\u0027uomo ( e altri c. Italia  nn.\n3342/11, 3391/11, 3408/11 e  3447/11,  paragrafo  70,  Baranowski  c.\nPolonia,  n.  28358/95,  paragrafi  50-52;  Je\u0026#x010d;ius  c.  Lituania,  n.\n34578/97,  paragrafo  56;  Mooren  c.  Germania  [GC],  n.  11364/03,\nparagrafo 76) sembra stigmatizzare il vuoto normativo che si sospetta\ndi illegittimita\u0027 costituzionale. \n    Tutto cio\u0027 premesso, come  gia\u0027  accennato,  si  ritiene  che  la\ngaranzia effettiva del diritto a non rendere dichiarazioni contro se\u0027\nstesso esiga la previsione di idonei strumenti  procedurali,  che  ne\nassicurino il rispetto da parte dell\u0027Autorita\u0027 procedente. \n    In analogia con la disciplina penalistica prevista a tutela della\npersona indagata sottoposta a interrogatorio  (art.  64,  commi  3  e\n3-bis del codice di procedura penale), tali strumenti possono  essere\nindividuati, in primo luogo, nell\u0027integrare  la  disciplina  relativa\nalla convalida del trattenimento del cittadino straniero  richiedente\nla protezione internazionale prevedendo esplicitamente la  necessita\u0027\ndi  fornire  al  cittadino  straniero   richiedente   la   protezione\ninternazionale le  necessarie  informazioni,  rendendolo  edotto  del\nfatto che le sue dichiarazioni potrebbero usate contro di lui. \n    In seconda istanza, il  pieno  rispetto  del  diritto  di  difesa\ncostituzionalmente garantito impone di riconoscere  espressamente  al\nsoggetto trattenuto la facolta\u0027 di non essere sentito, pur comparendo\ncome suo diritto, proprio al fine di non trovarsi nella posizione  di\nriferire  circostanze  a  se\u0027  sfavorevoli  e  che  di   cio\u0027   venga\npreviamente avvertito. \n    Tali   profili   si   ritengono   meritevoli    di    particolare\nconsiderazione in rapporto alla  necessita\u0027  di  controbilanciare  la\npressione psicologica che inevitabilmente e\u0027 connessa a un incombente\nche, per espressa previsione normativa, si svolge «ove  possibile,  a\ndistanza mediante un collegamento audiovisivo, tra l\u0027aula d\u0027udienza e\nil centro di cui all\u0027articolo 14 del decreto  legislativo  25  luglio\n1998,  n.  286  nel  quale  egli  [il   richiedente   la   protezione\ninternazionale - n.d.e.] e\u0027 trattenuto». \n    Il pieno rispetto del diritto al  silenzio  impone,  infine,  che\nl\u0027ordinamento preveda la sanzione processuale  dell\u0027inutilizzabilita\u0027\ndi tutte le dichiarazioni  rese  dall\u0027interessato,  allorche\u0027  questi\nobblighi procedurali siano stati violati. \n    Nessuna di queste tutele e\u0027 attualmente contemplata nei  casi  di\ninterlocuzione del richiedente la protezione  internazionale  con  il\ngiudice, nonostante tale incombente sia  normativamente  imposto  nel\ncorso   dell\u0027udienza   di   convalida   del   trattenimento,   quando\nl\u0027interessato sia comparso. \n    Deve ritenersi che da tali omissioni derivino  conseguenze  molto\nrilevanti sui diritti di difesa dell\u0027interessato,  al  quale  non  e\u0027\noggi riconosciuto un consapevole diritto al silenzio,  pur  a  fronte\ndel fatto che tale diritto viene necessariamente in  gioco  tutte  le\nvolte in cui il  richiedente  la  protezione  internazionale  compare\ndavanti alla Corte d\u0027appello per la  convalida  del  trattenimento  e\npotrebbe  trovarsi  nella   condizione   di   rendere   dichiarazioni\nsuscettibili di essere utilizzate nell\u0027ambito di quel procedimento e,\ndunque, di  patire  una  rilevante  menomazione  della  sua  liberta\u0027\npersonale anche motivata dal  contenuto  delle  circostanze  riferite\nquando viene sentito. \n    Discende da cio\u0027 la ritenuta  non  manifesta  infondatezza  della\nquestione  di  legittimita\u0027  costituzionale  appena  prospettata   in\nrelazione  combinato  disposto  degli  art.  6,  comma   5,   decreto\nlegislativo n. 142/2015 e 14 comma 4 decreto legislativo n.  286/1998\nper violazione  dell\u0027art.  24,  comma  2  della  Costituzione,  oltre\ndell\u0027art.  6  della  Convenzione  per  la  salvaguardia  dei  Diritti\ndell\u0027Uomo e delle Liberta\u0027 fondamentali. \n    Sotto altro profilo,  la  «sostanziale  assimilabilita\u0027»  fra  la\nmateria del trattenimento delle  persone  straniere  e  quella  della\nliberta\u0027 personale di matrice  penalistica,  costantemente  affermata\ndalla giurisprudenza costituzionale e di legittimita\u0027  e  data  ormai\nper «pacifica», impone di rilevare come  la  disciplina  prevista  in\ntema di convalida del trattenimento  dei  richiedenti  la  protezione\ninternazionale  presenti  profili  di  irragionevole  disparita\u0027   di\ntrattamento rispetto a quella dettata a tutela delle persone indagate\no imputate nel procedimento penale. \n    Si e\u0027 gia\u0027 avuto modo di evidenziare, ma merita ribadire anche in\nquesta sede, che la Corte  costituzionale  ha  descritto  la  materia\ndisciplinata dall\u0027art. 6, decreto legislativo n.  142/2015  come  una\n«fattispecie particolare dello straniero  che  e\u0027  anche  richiedente\nasilo, il  quale  dunque  si  trova  in  una  situazione  ancor  piu\u0027\ndelicata, che richiederebbe un alto grado di protezione,  secondo  le\nnorme  del  diritto  dell\u0027Unione  europea  (di  cui  alle   direttive\n2013/32/UE e 2013/33/UE)» (cfr.  sentenza  n.  212  del  2023).  Tale\nprecisazione si ritiene particolarmente rilevante in quanto  dimostra\ncon ancora maggiore evidenza il carattere irragionevole della  minore\ntutela che l\u0027ordinamento appresta a questi soggetti rispetto a quella\ndelle persone sottoposte a indagini o imputate, pur  a  fronte  della\nidentica situazione di grave pregiudizio per  la  liberta\u0027  personale\nche tutti questi soggetti si trovano a subire. \n    A causa della sua incompletezza, la disciplina che in questa sede\nsi  intende  censurare  di  illegittimita\u0027  costituzionale  presenta,\npertanto,  profili  di  irragionevole  disparita\u0027   di   trattamento,\ncontrastanti con il principio di cui all\u0027art. 3 della Costituzione. \n    Infatti, il combinato disposto degli art.  6,  comma  5,  decreto\nlegislativo n.  142/2015  e  14,  comma  4,  decreto  legislativo  n.\n286/1998 prevede una disciplina che regola in modo diverso situazioni\ndefinite  anche  dalla  Corte  di  cassazione   come   connotate   da\n«sostanziale  assimilabilita\u0027»,  quanto  meno  con  riferimento  agli\neffetti, o, meglio, omette di prevedere e con  cio\u0027  regola  in  modo\ndiverso. \n    In ragione di cio\u0027,  e\u0027  ragionevole  ritenere  che,  oltre  agli\neffetti, anche le garanzie che assistono i  soggetti  accomunati  dal\nrischio di veder  limitata  la  propria  liberta\u0027  personale  debbano\nessere assicurate in egual misura nel corso dei procedimenti (i  «due\nmoduli   restrittivi»   «sostanzialmente»    assimilabili,    secondo\nl\u0027ordinanza n. 30297 del 4 settembre 2025 della Corte di  cassazione,\nSezione  prima  penale  precedentemente   citata)   che   li   vedono\nrispettivamente coinvolti. \n    In conclusione, alla luce di tutto  quanto  in  qui  esposto,  la\nquestione  di  legittimita\u0027  costituzionale  oggetto  della  presente\nordinanza risulta non manifestamente infondata. \n\n \n                               P. Q. M. \n \n    Visti gli articoli 134  Costituzione  e  23,  legge  n.  87/1953,\ndichiara rilevante e non manifestamente  infondata  la  questione  di\nlegittimita\u0027 costituzionale del  combinato  disposto  degli  art.  6,\ncomma 5, decreto legislativo n.  142/2015  e  14,  comma  4,  decreto\nlegislativo n. 286/1998, nella parte in cui non prevede che, prima di\nessere sentito dall\u0027Autorita\u0027 giudiziaria in sede  di  convalida  del\ntrattenimento,  il  richiedente  la  protezione  internazionale   sia\navvisato della possibilita\u0027 che le sue dichiarazioni siano utilizzate\ncontro di lui; nella parte in  cui  non  riconosce  espressamente  al\nmedesimo soggetto la facolta\u0027 di non essere sentito, pur comparendo e\ndi cio\u0027 venga previamente avvertito; nonche\u0027 nella parte in  cui  non\ndisciplina le conseguenze derivanti  dalla  mancata  formulazione  di\nquesti avvisi, per violazione degli art. 24 comma 2 e  art.  3  della\nCostituzione; \n    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; \n    Sospende il procedimento n. 1245/2025 R.G.C. sino  all\u0027esito  del\ngiudizio incidentale di legittimita\u0027 costituzionale; \n    Ordina la notificazione della presente ordinanza alla  Presidente\ndel Consiglio dei Ministri; \n    Dispone la comunicazione della presente ordinanza  ai  Presidenti\ndelle due Camere del Parlamento; \n    Ordina la notificazione della presente ordinanza alle  parti  del\npresente procedimento; \n    Manda alla cancelleria per quanto di competenza. \n        Torino, 10 ottobre 2025 \n \n                       Il consigliere: Marson","elencoNorme":[{"id":"63822","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"18/08/2015","data_nir":"2015-08-18","numero_legge":"286","descrizionenesso":"in combinato disposto con l\u0027art.","legge_articolo":"6","specificaz_art":"","comma":"5","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;286~art6"},{"id":"63832","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"18/08/2015","data_nir":"2015-08-18","numero_legge":"286","descrizionenesso":"","legge_articolo":"14","specificaz_art":"","comma":"4","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;286~art14"}],"elencoParametri":[{"id":"80130","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80131","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"24","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80184","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"cedu","descriz_costit":"Convenzione per la salvaguardia diritti dell\u0027uomo e libertà fondamentali","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"6","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}"
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