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N.. \n \nCorte  penale  internazionale  -   Norme   per   l\u0027adeguamento   alle\n  disposizioni  dello   statuto   istitutivo   della   Corte   penale\n  internazionale (Statuto di Roma) - Previsione  che  i  rapporti  di\n  cooperazione tra lo Stato italiano e la Corte penale internazionale\n  (CPI) sono curati in via esclusiva dal Ministro della giustizia  al\n  quale compete di ricevere le  richieste  provenienti  dalla  CPI  e\n  darvi seguito - Previsione che  il  Ministro  della  giustizia  da\u0027\n  corso  alle  richieste  formulate  dalla  CPI   trasmettendole   al\n  Procuratore generale presso la Corte d\u0027appello di Roma  perche\u0027  vi\n  dia  esecuzione  -  Modalita\u0027  di  esecuzione  della   cooperazione\n  giudiziaria - Applicazione della misura  cautelare  ai  fini  della\n  consegna - Procedura per la  consegna  -  Disciplina  -  Denunciata\n  omessa previsione che il Procuratore generale  debba  formulare  le\n  sue richieste e la Corte d\u0027appello debba  deliberare  sulle  stesse\n  anche a seguito di diretta trasmissione delle medesime richieste di\n  cooperazione della CPI ai sensi dell\u0027art. 87, paragrafo 1,  lettera\n  b), dello Statuto  di  Roma,  dandone  notizia  al  Ministro  della\n  giustizia. \n- Legge 20 dicembre  2012,  n.  237  (Norme  per  l\u0027adeguamento  alle\n  disposizioni  dello   statuto   istitutivo   della   Corte   penale\n  internazionale), artt. 2, 4, 11 e 13. \n\n\r\n(GU n. 48 del 26-11-2025)\n\r\n \n                     LA CORTE DI APPELLO DI ROMA \n                        Sezione quarta penale \n \n    Composta dai magistrati: \n        Flavio Monteleone, Presidente; \n        Francesco Neri, consigliere; \n        Aldo Morgigni, consigliere relatore; \n    Ha pronunciato la seguente ordinanza  di  rimessione  alla  Corte\ncostituzionale di questione di legittimita\u0027 costituzionale  ai  sensi\ndegli articoli l della legge Costituzionale n.  1/1948  e  23,  terzo\ncomma, della legge n. 87/1957; \n    Nel procedimento a carico di: \n        N... O... A... H..., nato a ... (...)  il  ...,  C.U.I.  ...,\ndetto «...» o «...» «...» (in lingua araba «...»); \n        alias N... O... E... /A...; H... O... A...; N...  O...  A...;\nH... O... A...; \n    Libero  non  comparso  difensore:  Moretti  avv.  Alessandro   di\nufficio; \n    Presente   ricercato   dalla    Corte    penale    internazionale\n(International Criminal Court, L\u0027Aja, NH, di seguito CPI)  a  seguito\ndel mandato di arresto internazionale e di sequestro (di seguito MAI)\nemesso il 18 gennaio 2025 nel  proc.  n.  ICC-01/11  e  corretto  con\nprovvedimento del 24 gennaio 2025 per i seguenti: \n        1. crimini di guerra: \n          a. oltraggi alla  dignita\u0027  personale  ai  sensi  dell\u0027art.\n8(2)(c)(i) dello statuto di Roma della  Corte  penale  internazionale\n(di seguito «lo statuto»); \n          b. trattamento crudele ai sensi dell\u0027art. 8(2)(c)(i)  dello\nstatuto; \n          c. tortura ai sensi dell\u0027art. 8(2)(c)(i) dello statuto; \n          d. violenza sessuale ai sensi dell\u0027art.  8(2)(e)(vi)  dello\nstatuto; \n          e. stupro ai sensi dell\u0027art. 8(2)(e)(vi) dello statuto; \n          f. omicidio ai sensi dell\u0027art. 8(2)(c)(i) dello statuto; \n          g. stupro ai sensi dell\u0027art. 8(2)(e)(vi) dello statuto; \n        commessi nella prigione di ..., ..., dal ... in poi; \n    E per: \n        2. crimini contro l\u0027umanita\u0027: \n          a. reclusione ai sensi dell\u0027art. 7 (l)(e) dello statuto; \n          b. tortura ai sensi dell\u0027art. 7 (l)(f) dello statuto; \n          c. altri atti inumani ai sensi  dell\u0027art.  7  (l)(k)  dello\nstatuto; \n          d. violenza sessuale ai  sensi  dell\u0027art.  7  (l)(g)  dello\nstatuto; \n          e. stupro ai sensi dell\u0027art. 7 (l)(g) dello statuto; \n          f. omicidio ai sensi dell\u0027art. 7 (l)(a) dello statuto; \n          g. persecuzione ai sensi dell\u0027art. 7 (l)(h) dello statuto; \n        commessi nella prigione di ..., ..., dal ... in poi. \n    Letti  gli  atti  del  procedimento  ed  il  mandato  di  arresto\ninternazionale (di seguito MAI) emesso nei  confronti  del  prevenuto\ndalla CPI e la  contestuale  richiesta  di  arresto  e  consegna  con\ncontemporanea richiesta di perquisizione e  sequestro  dei  corpi  di\nreato e delle cose pertinenti al reato; \n    Udita nella odierna Camera di consiglio odierna la relazione  del\nconsigliere Aldo Morgigni; \n \n                    Svolgimento del procedimento \n \n    1. Il 19 gennaio 2025 perveniva a questa Corte ed al  Procuratore\ngenerale  il  verbale  di  arresto  provvisorio  del  prevenuto   con\ncontestuale richiesta di perquisizione e sequestro dei corpi di reato\ne delle cose pertinenti al reato, trasmesso dalla  Squadra  mobile  e\nDIGOS presso la Questura di Torino, unitamente  al  MAI  indicato  in\nepigrafe con il quale  la  CPI  chiedeva  l\u0027arresto  e  consegna  del\nprevenuto e la perquisizione ed il sequestro dei  corpi  di  reato  e\ndelle cose pertinenti al reato ai sensi degli articoli 57(3)a e 89(1)\ndello statuto di Roma della CPI, ratificato dalla legge  n.  232/1999\ned entrato in vigore il 1° luglio 2002. \n    2. Per quanto risulta agli  atti  del  presente  procedimento,  i\nprovvedimenti erano stati trasmessi dalla CPI ed inoltrati  a  questa\nCorte con comunicazione in data 19 gennaio 2025 del Servizio  per  la\ncooperazione internazionale di polizia  che  svolge  le  funzioni  di\nUfficio centrale nazionale Interpol, essendo la Corte di  appello  di\nRoma il giudice di merito con competenza nazionale sulle richieste di\ncooperazione della  CPI,  ed  avendo  ricevuti  tali  atti  il  detto\nServizio tramite Interpol, mediante la quale la CPI  aveva  inoltrato\nla richiesta  di  cooperazione  ai  sensi  dell\u0027art.  87(1)(b)  dello\nstatuto. \n    3. Il 21 gennaio 2025, su richiesta del Procuratore generale e ad\nistanza del difensore del prevenuto, questa  Corte  ne  disponeva  la\nliberazione e ordinava la restituzione  dei  beni  in  sequestro,  in\nquanto - da un lato - non era  applicablle  alla  procedura  prevista\ndalla legge n. 237/2012 l\u0027art. 716 del codice di procedura penale e -\ndall\u0027altro lato - il Procuratore generale  aveva  comunicato  di  non\npotere avanzare la richiesta di applicazione della custodia cautelare\nin carcere, prevista dall\u0027art 11, comma 1, legge n.  237/2012,  e  la\nrichiesta mantenimento della  misura  cautelare  reale  sui  beni  in\nsequestro, in quanto il  Ministro  della  giustizia  non  aveva  dato\nseguito alla richiesta della CPI ai sensi degli articoli 2, comma  1,\n4, 11 e 13 legge n. 237/2012, trasmettendogli i relativi atti. \n    4. Il 27 gennaio 2025 la Corte disponeva la traduzione del MAI ed\nacquisiva dal sito internet pubblico della CPI il provvedimento della\nCPI del 24 gennaio 2025, che  desecretava  il  MAI  e  ne  correggeva\nalcuni errori materiali. \n    5.  In  data  11  febbraio  2025  questa  Corte  trasmetteva   al\nProcuratore generale le copie degli atti che le erano  pervenuti  con\nla traduzione, affinche\u0027 esprimesse le  eventuali  determinazioni  di\nsua competenza. \n    6. Con decreto del 25 luglio 2025 la Corte fissava l\u0027udienza  del\n26 settembre 2025 dovendo essere definito il procedimento pendente in\nrelazione alle richieste di cooperazione della CPI. \n    7. Alla suddetta udienza il Procuratore generale rilevava che non\nera possibile procedere in relazione  alla  richiesta  di  arresto  e\nconsegna del prevenuto, perche\u0027 il Ministro della giustizia non aveva\ndato seguito alla richiesta della CPI trasmettendogli gli atti e che,\nin ogni caso, non poteva essere disposta  l\u0027estradizione  perche\u0027  il\nprevenuto non si trovava piu\u0027 nel territorio dello Stato. \n    8. Alla medesima udienza la difesa si  associava  alle  richieste\ndel Procuratore generale e il rappresentante della CPI prendeva  atto\ndi dette conclusioni specificando, pero\u0027, che la CPI manteneva  ferma\nla propria richiesta di arresto e consegna del prevenuto. \n    9. La Corte si riservava concedendo alle parti termine  di  venti\ngiorni per note e di dieci giorni per repliche e il 14  ottobre  2025\npervenivano le note  della  difesa  del  prevenuto  che  ribadiva  le\nprecedenti conclusioni di non luogo a procedere per  i  motivi  sopra\nindicati. \n    10. Il 27 ottobre 2025, primo giorno non festivo successivo  alla\nscadenza del termine per le repliche, la  Corte  constatava  che  non\nerano pervenuti ulteriori atti delle parti e rilevava, come  emergeva\ndalla fonte aperta indicata al punto n. 2, che il 17 ottobre 2025  la\nCPI  aveva  emesso  una  decisione  che   accertava   l\u0027inadempimento\ndell\u0027Italia  all\u0027obbligo  di   cooperare   con   la   medesima   CPI,\nriservandosi  di  decidere  su  eventuali  sanzioni  dopo   ulteriori\ninformazioni  sull\u0027esito  dei  procedimenti  nazionali  rilevanti  in\nrelazione nel caso de quo, con indicazione «dell\u0027impatto  che  questi\nprocedimenti potrebbero avere sulla futura  cooperazione  dell\u0027Italia\ncon la CPI nell\u0027esecuzione delle  richieste  di  arresto  e  consegna\ndelle persone ricercate dalla CPI». \n \n                       Motivi della decisione \n \n    11.  In  data  odierna  questa  Corte  deliberava  in  Camera  di\nconsiglio, rilevando di ufficio  che  preliminarmente  doveva  essere\nvalutata la legittimita\u0027 costituzionale degli articoli 2, 4, 11 e  13\ndella legge n. 237/2012 in relazione agli articoli  11,  101  e  117,\nprimo comma, della Costituzione come integrati dallo statuto di  Roma\ne dalla decisione 2011/168/PESC del Consiglio,  del  21  marzo  2011,\nsulla Corte penale internazionale e che abroga  la  posizione  comune\n2003/444/PESC. \n    12. Preliminarmente la Corte osserva che  la  richiesta  di  «non\nluogo a  provvedere»  del  Procuratore  generale  per  l\u0027assenza  del\nprevenuto dal territorio dello  Stato  si  fonda  su  un  presupposto\nfattuale che non risulta da alcun atto del  procedimento,  ma  emerge\nsolo in base al fatto notorio  dell\u0027avvenuta  espulsione  dall\u0027Italia\ndel prevenuto da parte del Ministro  dell\u0027interno  lo  stesso  giorno\ndella  liberazione,  ossia  il  21  gennaio  2025  con  trasferimento\ndell\u0027interessato verso il territorio dello Stato della Libia. \n    13. A decorrere da tale data, tuttavia, non  risulta  dagli  atti\nalcuna notizia circa la localizzazione del prevenuto che, al  di  la\u0027\ndelle eventuali conseguenze penali  per  il  rientro  nel  territorio\ndello Stato in violazione del detto decreto  di  espulsione,  risulta\nlibero per l\u0027Italia ai fini della giustizia internazionale. \n    14. Limitatamente alla questione di legittimita\u0027  costituzionale,\nla  suddetta  richiesta  di  non  luogo  a  provvedere  non   risulta\npertinente, solo in relazione alla  ipotizzata  improcedibilita\u0027  per\nl\u0027assenza del prevenuto dal territorio  dello  Stato,  in  quanto  il\npresente procedimento non ha ad oggetto la eventuale pronuncia di una\nsentenza  favorevole  all\u0027estradizione  verso  un  altro  Stato   del\nprevenuto ma il suo arresto ai fini della consegna alla CPI. \n    15. L\u0027art. 102 dello statuto, infatti, definisce espressamente la\n«consegna»  che   e\u0027   un   diverso   istituto   giuridico   rispetto\nall\u0027estradizione  ed  e\u0027  disciplinata  da  norme  speciali  che   si\ncontrappongono proprio a quelle in materia di estradizione. \n    16. Come emerge  dall\u0027art.  89(1)  dello  statuto,  peraltro,  la\nrichiesta di arresto e consegna puo\u0027 essere presentata ad ogni  Stato\nparte «nel cui territorio e\u0027  suscettibile  di  trovarsi  la  persona\nricercata», senza che ne sia richiesto l\u0027accertamento  dell\u0027effettiva\npresenza. \n    17. L\u0027art. 90(1) dello statuto, infine,  disciplina  il  concorso\ntra la presentazione di una richiesta di consegna da parte della  CPI\nad uno Stato parte e di una domanda di estradizione proveniente da un\naltro Stato, distinguendo nettamente i due istituti. \n    18. In ogni caso, al di la\u0027 di  una  decisione  di  merito  sulla\nconsegna, la richiesta di arresto (contestuale a quella di  consegna)\nda parte della  CPI,  alla  quale  conseguirebbe  una  richiesta  del\nProcuratore  generale  di  emissione  di  un\u0027ordinanza  di   custodia\ncautelare, previa trasmissione degli atti da parte del Ministro della\ngiustizia, non  e\u0027  in  alcun  modo  subordinata  alla  presenza  sul\nterritorio  nazionale  della  persona  ricercata,  poiche\u0027  in   caso\ncontrario  l\u0027obbligo  di  cooperazione   verrebbe   frustrato   dalla\nnecessita\u0027 di una  preventiva  e  costante  verifica  della  presenza\ndell\u0027interessato  in  Italia,  in   mancanza   del   cui   anticipato\naccertamento non potrebbe essere nemmeno formulata  la  richiesta  di\ncustodia cautelare, che e\u0027 invece obbligatoria per lo Stato parte  ai\nsensi dello statuto. \n    19. Un siffatto accertamento, peraltro,  non  e\u0027  mai  stato  mai\neffettuato, secondo quanto emerge dagli atti del  procedimento,  dopo\nla detta espulsione (mai formalmente comunicata a questa Corte),  con\nla conseguenza che  il  prevenuto  potrebbe  avere  fatto  rientro  o\npotrebbe  rientrare   in   Italia,   seppure   illecitamente,   senza\nconseguenza alcuna ai fini della giustizia internazionale. \n    20.  Una  tale  evenienza,   unita   all\u0027inapplicabilita\u0027   delle\ndisposizioni in materia di arresto provvisorio ai sensi dell\u0027art. 716\ndel  codice  di  procedura  penale,  vanificherebbe  ogni  tempestiva\ntrasmissione di richiesta di arresto e consegna da  parte  della  CPI\nche, infatti, nel caso di specie aveva inoltrato a sei Stati parte la\nrichiesta di cooperazione proprio in previsione di  una  eventuale  e\nsuccessiva presenza dell\u0027interessato nel territorio di detti Stati. \n    21. La  questione  di  legittimita\u0027  costituzionale,  invece,  e\u0027\nrilevante poiche\u0027 questa Corte deve decidere in via preliminare sulla\nrichiesta del Procuratore generale  di  non  luogo  a  provvedere  in\nguanto il Ministro della giustizia non ha dato seguito alla richiesta\ndi  cooperazione  della  CPI.   non   trasmettendo   formalmente   al\nProcuratore generale i relativi atti. \n    22. Questi ultimi, tuttavia, risultano direttamente pervenuti  al\nProcuratore generale il 19 gennaio 2025 per il tramite della  Squadra\nmobile e della DIGOS presso la Questura di Torino, alla  quale  erano\nstati inoltrati dal Servizio per la  cooperazione  internazionale  di\npolizia  che  svolge  le  funzioni  di  Ufficio  centrale   nazionale\nInterpol. \n    23. A sua volta, la CPI li aveva direttamente  trasmessi  tramite\nInterpol  all\u0027Autorita\u0027  giudiziaria  italiana  ai  sensi   dell\u0027art.\n87(1)(b) dello statuto, oltre ad averli inoltrati al  Ministro  della\ngiustizia per via  diplomatica  ai  sensi  dell\u0027art.  87(1)(a)  dello\nstatuto. \n    24. E\u0027 rilevante, quindi, valutare la legittimita\u0027 costituzionale\ndegli articoli 2, 4, 11 e 13 della legge n. 237/2012 nella  parte  in\ncui, in mancanza di un atto del  Ministro  della  giustizia  che  dia\nseguito alla richiesta della CPI di arresto e consegna e di sequestro\nai sensi degli articoli 56(2)(f), 57(3)(a), 58, 59, 86, 87(1)(b), 88,\n89,  91,  93(1)(b)(h)  dello  statuto  - trasmettendo  gli  atti   al\nProcuratore generale, non  consentono  a  quest\u0027ultimo  di  adempiere\nall\u0027obbligo di cooperazione con la CPI chiedendo nei confronti  della\npersona  ricercata  i  provvedimenti  indicati  nella  richiesta   di\ncooperazione della CPI. \n    25. Tale vulnus  all\u0027obbligo  di  cooperazione  con  la  CPI,  di\nconseguenza, non consente a questa Corte  di  appello  di  deliberare\nsulle medesime richieste,  che  non  possono  essere  presentate  dal\nProcuratore generale non essendo state tramesse  dal  Ministro  della\ngiustizia, sebbene nel caso in esame  la  richiesta  di  cooperazione\ndella CPI sia stata oggetto  di  trasmissione  diretta  all\u0027Autorita\u0027\ngiudiziaria ai sensi dell\u0027art. 87(1)(b) dello statuto per il  tramite\ndell\u0027Interpol, ostandovi gli articoli 2, 4 e 11 legge n. 237/2012. \n    26. La questione di legittimita\u0027 costituzionale  sopra  indicata,\nquindi, e\u0027 rilevante per la Corte di appello di Roma, dovendo  essere\nadottata una decisione per definire il procedimento  riguardante  una\nrichiesta di cooperazione della CPI  non  formalmente  trasmessa  dal\nMinistro della giustizia ma pervenuta ai sensi  del  menzionato  art.\n87(1)(b) dello statuto. \n    27. La questione risulta anche non manifestamente  infondata.  in\nquanto le menzionate disposizioni di legge ordinaria condizionano  la\ntrasmissione delle richieste di cooperazione della CPI ad una  scelta\ndiscrezionale e insindacabile in sede processuale del Ministro  della\ngiustizia,   anche   quando   sussiste   un   obbligo   convenzionale\ninternazionale di cooperazione con la CPI. \n    28. Le norme della cui  legittimita\u0027  costituzionale  si  dubita,\ninfatti, contrastano in primo luogo con il consenso prestato mediante\nla ratifica da  parte  dell\u0027Italia  dello  statuto  che  contiene  le\nlimitazioni di sovranita\u0027 necessarie ad un ordinamento  che  assicuri\nla pace e la giustizia fra le Nazioni, tramite l\u0027adesione alla  detta\nconvenzione  internazionale  che  prevede  l\u0027obbligo  dell\u0027Italia  di\ncooperare con la CPI eseguendo i suoi provvedimenti,  secondo  l\u0027art.\n11 della Costituzione. \n    29.  In  secondo  luogo,  dette  disposizioni   contrastano   con\nl\u0027obbligo dello Stato  di  promuovere  e  favorire  la  CPI,  che  e\u0027\nl\u0027organizzazione internazionale rivolta a tale  scopo  in  quanto  e\u0027\nistituita proprio per punire i crimini di guerra e i  crimini  contro\nl\u0027umanita\u0027, al fine di assicurare la  pace  e  la  giustizia  fra  le\nNazioni, con la conseguenza che rientra tra i doveri della Repubblica\nitaliana di promuovere e favorire la CPI anche il dovere di cooperare\ncon la stessa e di eseguire i suoi provvedimenti, ai sensi  dell\u0027art.\n11 della Costituzione. \n    30. Infine, le disposizioni citate contrastano  direttamente  con\nl\u0027obbligo dello Stato  di  esercitare  la  potesta\u0027  legislativa  nel\nrispetto dei vincoli derivanti dall\u0027ordinamento comunitario  e  dagli\nobblighi internazionali, ai sensi dell\u0027art. 117, primo  comma,  della\nCostituzione, laddove condizionano la trasmissione delle richieste di\ncooperazione della CPI ad una scelta discrezionale e insindacabile in\nsede processuale del Ministro della giustizia. \n    31. Da questo punto di vista lo statuto  di  Roma  ha  valore  di\n«fonte interposta» il cui rispetto per il  legislatore  ordinario  e\u0027\ncostituzionalmente  necessitato,  poiche\u0027  l\u0027art.  86  dello  statuto\nprevede  un  obbligo  generale  per  gli  Stati  parti  di  cooperare\npienamente con la Corte nelle - inchieste ed azioni  giudiziarie  che\nla stessa svolge per reati di sua competenza. \n    32. L\u0027art. 87(7) dello statuto, inoltre,  rafforza  tale  obbligo\nprevedendo che se uno Stato Parte non aderisce ad  una  richiesta  di\ncooperazione della Corte, diversamente da  come  previsto  dal  detto\nstatuto, impedendole in tal modo di esercitare le sue funzioni  ed  i\nsuoi poteri in forza del detto statuto, la Corte puo\u0027 prenderne  atto\ned investire del caso l\u0027Assemblea degli Stati parti o il Consiglio di\nsicurezza se e\u0027 stata adita da quest\u0027ultimo. \n    33. Come rilevato al precedente  punto  n.  10,  la  CPI  con  la\ndecisione  ICC-01/11-209  17  ottobre  2025  1/18  PT  ha   accertato\nl\u0027inadempimento  dell\u0027Italia  a  detto   obbligo,   riservandosi   di\ndeferirla all\u0027Assemblea degli Stati parte o al Consiglio di sicurezza\ndell\u0027ONU  per  eventuali  sanzioni  dopo   l\u0027acquisizione   ulteriori\ninformazioni  sull\u0027esito  dei  procedimenti  interni   rilevanti   in\nrelazione al caso in oggetto, con indicazione dell\u0027impatto che questi\nprocedimenti potrebbero avere sulla futura  cooperazione  dell\u0027Italia\ncon la CPI nell\u0027esecuzione delle  richieste  di  arresto  e  consegna\ndelle persone ricercate dalla CPI. \n    34.  Attesa  la  conoscenza  da  parte  della  CPI  del  presente\nprocedimento, al quale ha preso parte con un suo rappresentante  (che\nha ribadito che la richiesta di cooperazione de qua  resta  vigente),\ne\u0027 pienamente rilevante e non manifestamente  infondato  rilevare  il\ncontrasto delle disposizioni de quibus con la Costituzione e  con  le\ndette «fonti interposte», costituite dallo statuto di  Roma  e  dalla\ndecisione 2011/168/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, sulla Corte\npenale internazionale e che abroga la posizione comune  2003/444/PESC\n(di seguito la «Decisione PESC»). \n    35. Quanto allo statuto di Roma, oltre  al  generale  obbligo  di\ncollaborare  con  la   CPI,   le   norme   della   cui   legittimita\u0027\ncostituzionale questa Corte  dubita,  contrastano  anche  con  l\u0027art.\n91(2)(c) dello  statuto  secondo  il  quale  nell\u0027esecuzione  di  una\nrichiesta di arresto e consegna le esigenze dello Stato richiesto non\ndevono essere piu\u0027 onerose in questo  caso  rispetto  alle  richieste\nd\u0027estradizione presentate in applicazione di  trattati  o  di  intese\nconcluse fra lo Stato richiesto ed altri Stati e dovrebbero  anzi  se\npossibile,  esserlo  di  meno,  in   considerazione   del   carattere\nparticolare della Corte. \n    36. Come e\u0027 noto, l\u0027Italia con la legge n. 69/2005  ha  approvato\nle disposizioni per conformare  il  diritto  interno  alla  decisione\nquadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno  2002,  relativa  al\nmandato d\u0027arresto europeo e alle  procedure  di  consegna  tra  Stati\nmembri dell\u0027Unione europea. \n    37. Questi Stati sono tutti anche Stati parte  dello  statuto  di\nRoma e, in relazione ai mandati di arresto europei, l\u0027art.  9,  comma\nl, ultimo periodo prevede che  essi  vengano  trasmessi  direttamente\ndall\u0027Autorita\u0027 giudiziaria dello Stato di emissione. \n    38. Diversamente, gli\u0027 articoli 2, 4, 11  e  13  della  legge  n.\n237/2012 non solo non  semplificano  il  procedimento  di  esecuzione\ndella  richiesta  di  cooperazione  della  CPI   ma   prevedono   che\nl\u0027esecuzione della richiesta di arresto,  consegna  e  sequestro  sia\npiu\u0027 onerosa rispetto a quella di  un  mandato  di  arresto  europeo,\nimponendo la trasmissione della richiesta di cooperazione  della  CPI\nsolo per il tramite del Ministro della giustizia. \n    39. Non rileva in questa sede ogni questione sulla doverosita\u0027  o\ndiscrezionalita\u0027 agli effetti penali della trasmissione da parte  del\nMinistro della giustizia  della  richiesta  della  CPI  all\u0027Autorita\u0027\ngiudiziaria. \n    40.  Risulta  dal  resoconto  stenografico  dell\u0027Assemblea  della\nCamera dei deputati (seduta n. 545 di giovedi\u0027 9  ottobre  2025)  che\nnon e\u0027 stata concessa l\u0027autorizzazione a procedere nei confronti  del\nMinistro della giustizia,  in  relazione  alla  mancata  trasmissione\ndella  richiesta  della  CPI,  perche\u0027  la  Camera  dei  deputati  ha\nritenuto, tra l\u0027altro, che non sussistesse alcun  obbligo  penalmente\nrilevante del Ministro della giustizia di dare seguito alla richiesta\ndi cooperazione della CPI. \n    41. Trattandosi, quindi, secondo la  legge  n.  237/2012  di  una\nfacolta\u0027  del  Ministro  della  giustizia,  sebbene  le  disposizioni\ninternazionali prevedano l\u0027obbligo di dare seguito alle richieste  di\ncooperazione della CPI, si pone la questione del rimedio  processuale\nalla situazione conseguente alla mancata trasmissione degli atti, con\nsuccessiva impossibilita\u0027 per il Procuratore generale di formulare le\nsue richieste di merito e per la Corte di appello di  deliberarle  in\nadempimento  ai  detti  obblighi  internazionali   richiamati   dalla\nCostituzione. \n    42. L\u0027obbligo  nascente  dallo  statuto  di  Roma,  peraltro,  e\u0027\nrafforzato dall\u0027art. 1, paragrafo 2, della menzionata decisione PESC,\nvincolante per l\u0027Italia, che e\u0027  tenuta  a  sostenere  l\u0027indipendenza\ndella CPI e il suo effettivo ed  efficace  funzionamento,  nonche\u0027  a\nsostenere la cooperazione con la CPI. \n    43. La disposizione di diritto eurounitario  non  costituisce  di\nuna mera ripetizione degli obblighi nascenti dallo statuto di Roma ma\ne\u0027 un «vincolo specifico» per lo Stato  membro  dell\u0027Unione  europea,\nche  e\u0027  tenuto  a  adottare  nel  proprio   diritto   interno   ogni\ndisposizione necessaria per garantire la cooperazione con la CPI. \n    44. L\u0027obbligo di dare  seguito  alle  richieste  di  cooperazione\ndella CPI per gli Stati parte dello statuto (e quindi anche  per  gli\norgani giudiziari degli  stessi),  peraltro,  e\u0027  stato  ribadito  in\ninnumerevoli decisioni della stessa CPI: \n        1)    Pre-Trial    Chamber    I,    12     dicembre     2011,\nICC-02/05-01/09-139-CORR; \n        2)    Pre-Trial    Chamber    I,    13     dicembre     2011,\nICC-02/05-01/09-140-TENG; \n        3) Pre-Trial Chamber II, 26 marzo 2013, ICC-02/05-01/09-151; \n        4) Pre-Trial Chamber II, 9 aprile 2014, ICC-02/05-01/09-195; \n        5)    Pre-Trial    Chamber    II,     11     luglio     2016,\nICC-02/05-01/09-266-ENG; \n        6)    Pre-Trial    Chamber    II,     11     luglio     2016,\nICC-02/05-01/09-267-ENG; \n        7) Pre-Trial Chamber II, 6 luglio 2017, ICC-02/05-01/09-302; \n        8)    Pre-Trial    Chamber    II,    11    dicembre     2017,\nICC-02/05-01/09-309; \n        9) Appeals Chamber, 6 maggio 2019, ICC-02/05-01/09-397-CORR; \n        10)    Pre-Trial    Chamber    I,    10    dicembre     2014,\nICC-01/11-01/11-577; \n        11)    Trial    Chamber    V(B),    19    settembre     2016,\nICC-01/09-02/11-1037-ENG; \n        12) Pre-Trial Chamber II, 24 ottobre 2024, ICC-01/22-90. \n    45. Secondo la giurisprudenza della CPI l\u0027obbligo di cooperazione\ndegli Stati parte con la stessa CPI non e\u0027 politico ma  giuridico  ed\nil suo fondamento e\u0027  sia  convenzionale  -  perche\u0027  deriva  da  uno\nstrumento vincolante (statuto di Roma) - che  sistemico,  perche\u0027  la\ncooperazione  e\u0027  condizione  necessaria  per  l\u0027effettivita\u0027   della\ngiurisdizione penale internazionale per reprimere i reati piu\u0027  gravi\nin assoluto, ossia i crimini di guerra e contro  l\u0027umanita\u0027,  con  la\nconseguenza che le  normative  nazionali  degli  Stati  parte  devono\nassicurare l\u0027esecuzione di quest\u0027obbligo giuridico prevedendo  idonei\nsistemi per evitare che lo Stato parte si  sottragga  alle  richieste\ndella CPI. \n    46. Nel caso in esame, invece, la legge n. 237/2012  non  prevede\nalcun rimedio «processuale» per  la  mancata  trasmissione  da  parte\nMinistro della giustizia delle richieste di cooperazione  della  CPI,\ncon la conseguenza che l\u0027Autorita\u0027  giudiziaria  non  puo\u0027  adempiere\nagli obblighi dello Stato parte dello statuto, che incombono anche su\ndi essa quale espressione di un potere dello Stato parte, pur  quando\nle  richieste  di  cooperazione  della  CPI  le  pervengono   perche\u0027\ndirettamente inoltrate dalla CPI ai sensi  dell\u0027art.  87(1)(b)  dello\nstatuto. \n    47.  L\u0027assenza  di  rimedi  procedimentali,  quali  quello  della\npossibilita\u0027 di procedere anche  nei  casi  di  trasmissione  diretta\ndandone notizia al Ministro della giustizia, come  nella  fattispecie\nprevista dall\u0027art. 9  della  legge  n.  69/2005,  e\u0027  particolarmente\nrilevante in considerazione dell\u0027eccezionale gravita\u0027 dei reati per i\nquali procede la CPI, trattandosi  di  crimini  di  guerra  e  contro\nl\u0027umanita\u0027 che - come nel caso in esame - sono di regola  relativi  a\nmigliaia di vittime. \n    48. E\u0027 bene sottolineare  che,  per  quanto  consta  dagli  altri\nprocedimenti  di  cooperazione  pendenti  e  definiti  presso  questa\nmedesima Corte di appello  di  Roma  su  richiesta  dell\u0027Ufficio  del\nProcuratore presso la CPI e  della  stessa  CPI,  il  Ministro  della\ngiustizia  ha  sempre  trasmesso  tempestivamente  le  richieste   di\nassistenza giudiziaria previste dallo statuto, con la conseguenza che\nla situazione creatasi nel presente  procedimento  si  pone  come  un\nunicum  che  ne  impedisce  la   definizione,   in   mancanza   della\npossibilita\u0027  giuridica  di  adottare  qualsiasi   deliberazione   in\nrelazione ad un eventuale titolo detentivo riguardante  il  prevenuto\nche,  ove  rientrasse  in  Italia,   non   sarebbe   assoggettato   o\nassoggettabile ad alcun  provvedimento  de  libertate  per  giustizia\ninternazionale. \n    23.  In  conclusione,  la  situazione  di  stallo  procedimentale\nvenutasi a creare non solo determina le evidenziate violazioni  dello\nstatuto  di  Roma  (accertate  dalla  decisione  della  CPI  e  dalla\ndecisione PESC) ai sensi degli articoli 11 e 117 primo  comma,  della\nCostituzione,  ma  potrebbe  anche  costituire  una  violazione   del\nprincipio  di  soggezione  del  giudice  alla  sola  legge   previsto\ndall\u0027art.  101  secondo  comma,   della   Costituzione,   in   quanto\nl\u0027attribuzione della  discrezionalita\u0027  politica  al  Ministro  della\ngiustizia nella procedura in esame (conformemente a  quanto  ritenuto\ndalla Camera dei deputati nel diritto vivente dovuto all\u0027esegesi nata\ndal sopra detto diniego dell\u0027autorizzazione a  procedere)  assoggetta\nil giudice ad una scelta discrezionale di natura politica, inibendone\nl\u0027attivita\u0027   giurisdizionale   di   adempimento    degli    obblighi\ninternazionali  previsti  dallo  statuto  di  Roma,  secondo   quanto\nrichiesto  dalla  CPI  come  sostanzialmente  rilevato  anche   dalla\ndecisione ICC-01/11-209 17 ottobre 2025 1/18 PT sopra menzionata. \n    24. Consegue a quanto esposto la sospensione del  procedimento  e\nla trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    1) visti gli articoli 1 e 23 della legge 11 marzo  1953,  n.  87,\ngli articoli 11, 101,  secondo  comma,  e  117,  primo  comma,  della\nCostituzione, lo statuto di Roma ratificato con legge 12 luglio 1999,\nn. 232, e l\u0027accordo UE-CPI  approvato  con  decisione  del  Consiglio\n2011/168/PESC, dichiara di ufficio  rilevante  e  non  manifestamente\ninfondata la questione di legittimita\u0027 costituzionale degli  articoli\n2, 4, 11 e 13 della legge 20 dicembre 2012, n. 237, nei sensi di  cui\nin motivazione e nella parte in cui non prevedono che il  Procuratore\ngenerale debba formulare le sue richieste e la Corte  di  appello  di\nRoma debba  deliberare  sulle  stesse  anche  a  seguito  di  diretta\ntrasmissione delle medesime richieste  di  cooperazione  della  Corte\npenale internazionale ai sensi dell\u0027art. 87(1)(b)  dello  statuto  di\nRoma, dandone notizia al Ministro della giustizia; \n    2) sospende, per l\u0027effetto ai sensi dell\u0027art. 23 della  legge  11\nmarzo 1953, n. 87, il presente  giudizio  previa  trasmissione  degli\natti alla Corte costituzionale  per  la  risoluzione  del  suindicato\nincidente di costituzionalita\u0027; \n    3) ordina che, a cura della cancelleria della Corte di appello di\nRoma, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa,  alla\nCorte  penale  internazionale  per  il  tramite  del  Ministro  della\ngiustizia ed  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  nonche\u0027\ncomunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della\nRepubblica; \n    4) riserva ogni ulteriore statuizione all\u0027esito del  giudizio  di\nlegittimita\u0027 costituzionale. \n        Cosi\u0027 deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno  30\nottobre 2025. \n \n                      Il Presidente: Monteleone \n \n \n                                        I consiglieri: Neri, 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