Reg. ord. n. 227 del 2025 pubbl. su G.U. del 26/11/2025 n. 48

Ordinanza del Corte d'appello di Roma  del 30/10/2025

Tra: O.A.H. N.

Oggetto:

Corte penale internazionale – Norme per l’adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale (Statuto di Roma) – Previsione che i rapporti di cooperazione tra lo Stato italiano e la Corte penale internazionale (CPI) sono curati in via esclusiva dal Ministro della giustizia al quale compete di ricevere le richieste provenienti dalla CPI e darvi seguito – Previsione che il Ministro della giustizia dà corso alle richieste formulate dalla CPI trasmettendole al Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma perché vi dia esecuzione – Modalità di esecuzione della cooperazione giudiziaria – Applicazione della misura cautelare ai fini della consegna – Procedura per la consegna – Disciplina – Denunciata omessa previsione che il Procuratore generale debba formulare le sue richieste e la Corte d’appello debba deliberare sulle stesse anche a seguito di diretta trasmissione delle medesime richieste di cooperazione della CPI ai sensi dell’art. 87, paragrafo 1, lettera b), dello Statuto di Roma, dandone notizia al Ministro della giustizia – Denunciata preclusione per il Procuratore generale di adempiere all’obbligo di cooperazione con la CPI chiedendo nei confronti della persona ricercata i provvedimenti indicati nella richiesta di cooperazione – Denunciata previsione che la trasmissione delle richieste di cooperazione della CPI sia condizionata a una scelta discrezionale e insindacabile in sede processuale del Ministro della giustizia anche quando sussiste un obbligo convenzionale internazionale di cooperazione – Omessa previsione di rimedi procedimentali per la mancata trasmissione da parte del Ministro della giustizia delle richieste di cooperazione – Contrasto con il consenso prestato dallo Stato mediante la ratifica dello Statuto – Violazione del principio secondo cui lo Stato promuove e favorisce le organizzazioni internazionali aventi lo scopo di favorire la pace e la giustizia fra le Nazioni – Inosservanza dell'obbligo discendente dallo Statuto di Roma di cooperazione dello Stato con la CPI – Contrasto con la previsione del medesimo Statuto secondo cui, nell’esecuzione di una richiesta di arresto e consegna, le esigenze dello Stato non devono essere più onerose rispetto alle richieste di estradizione presentate in applicazione di trattati o di intese – Diversità di disciplina rispetto alla legge n. 69 del 2005, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Inosservanza degli obblighi internazionali – Lesione del principio di soggezione del giudice soltanto alla legge.

Norme impugnate:

legge  del 20/12/2012  Num. 237  Art. 2

legge  del 20/12/2012  Num. 237  Art. 4

legge  del 20/12/2012  Num. 237  Art. 11

legge  del 20/12/2012  Num. 237  Art. 13



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art. 11   Co.  

Costituzione  Art. 101   Co.

Costituzione  Art. 117   Co.

Statuto di Roma della Corte penale internazionale  Art. 86   Co.  

Statuto di Roma della Corte penale internazionale  Art. 87   Co.  

Statuto di Roma della Corte penale internazionale  Art. 91   Co.  

legge  Art.    Co.  

Decisione PESC  Art.    Co.  




Testo dell'ordinanza

                        N. 227 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 ottobre 2025

Ordinanza del 30 ottobre 2025  della  Corte  d'appello  di  Roma  nel
procedimento penale a carico di O.A.H. N.. 
 
Corte  penale  internazionale  -   Norme   per   l'adeguamento   alle
  disposizioni  dello   statuto   istitutivo   della   Corte   penale
  internazionale (Statuto di Roma) - Previsione  che  i  rapporti  di
  cooperazione tra lo Stato italiano e la Corte penale internazionale
  (CPI) sono curati in via esclusiva dal Ministro della giustizia  al
  quale compete di ricevere le  richieste  provenienti  dalla  CPI  e
  darvi seguito - Previsione che  il  Ministro  della  giustizia  da'
  corso  alle  richieste  formulate  dalla  CPI   trasmettendole   al
  Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma  perche'  vi
  dia  esecuzione  -  Modalita'  di  esecuzione  della   cooperazione
  giudiziaria - Applicazione della misura  cautelare  ai  fini  della
  consegna - Procedura per la  consegna  -  Disciplina  -  Denunciata
  omessa previsione che il Procuratore generale  debba  formulare  le
  sue richieste e la Corte d'appello debba  deliberare  sulle  stesse
  anche a seguito di diretta trasmissione delle medesime richieste di
  cooperazione della CPI ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1,  lettera
  b), dello Statuto  di  Roma,  dandone  notizia  al  Ministro  della
  giustizia. 
- Legge 20 dicembre  2012,  n.  237  (Norme  per  l'adeguamento  alle
  disposizioni  dello   statuto   istitutivo   della   Corte   penale
  internazionale), artt. 2, 4, 11 e 13. 


(GU n. 48 del 26-11-2025)

 
                     LA CORTE DI APPELLO DI ROMA 
                        Sezione quarta penale 
 
    Composta dai magistrati: 
        Flavio Monteleone, Presidente; 
        Francesco Neri, consigliere; 
        Aldo Morgigni, consigliere relatore; 
    Ha pronunciato la seguente ordinanza  di  rimessione  alla  Corte
costituzionale di questione di legittimita' costituzionale  ai  sensi
degli articoli l della legge Costituzionale n.  1/1948  e  23,  terzo
comma, della legge n. 87/1957; 
    Nel procedimento a carico di: 
        N... O... A... H..., nato a ... (...)  il  ...,  C.U.I.  ...,
detto «...» o «...» «...» (in lingua araba «...»); 
        alias N... O... E... /A...; H... O... A...; N...  O...  A...;
H... O... A...; 
    Libero  non  comparso  difensore:  Moretti  avv.  Alessandro   di
ufficio; 
    Presente   ricercato   dalla    Corte    penale    internazionale
(International Criminal Court, L'Aja, NH, di seguito CPI)  a  seguito
del mandato di arresto internazionale e di sequestro (di seguito MAI)
emesso il 18 gennaio 2025 nel  proc.  n.  ICC-01/11  e  corretto  con
provvedimento del 24 gennaio 2025 per i seguenti: 
        1. crimini di guerra: 
          a. oltraggi alla  dignita'  personale  ai  sensi  dell'art.
8(2)(c)(i) dello statuto di Roma della  Corte  penale  internazionale
(di seguito «lo statuto»); 
          b. trattamento crudele ai sensi dell'art. 8(2)(c)(i)  dello
statuto; 
          c. tortura ai sensi dell'art. 8(2)(c)(i) dello statuto; 
          d. violenza sessuale ai sensi dell'art.  8(2)(e)(vi)  dello
statuto; 
          e. stupro ai sensi dell'art. 8(2)(e)(vi) dello statuto; 
          f. omicidio ai sensi dell'art. 8(2)(c)(i) dello statuto; 
          g. stupro ai sensi dell'art. 8(2)(e)(vi) dello statuto; 
        commessi nella prigione di ..., ..., dal ... in poi; 
    E per: 
        2. crimini contro l'umanita': 
          a. reclusione ai sensi dell'art. 7 (l)(e) dello statuto; 
          b. tortura ai sensi dell'art. 7 (l)(f) dello statuto; 
          c. altri atti inumani ai sensi  dell'art.  7  (l)(k)  dello
statuto; 
          d. violenza sessuale ai  sensi  dell'art.  7  (l)(g)  dello
statuto; 
          e. stupro ai sensi dell'art. 7 (l)(g) dello statuto; 
          f. omicidio ai sensi dell'art. 7 (l)(a) dello statuto; 
          g. persecuzione ai sensi dell'art. 7 (l)(h) dello statuto; 
        commessi nella prigione di ..., ..., dal ... in poi. 
    Letti  gli  atti  del  procedimento  ed  il  mandato  di  arresto
internazionale (di seguito MAI) emesso nei  confronti  del  prevenuto
dalla CPI e la  contestuale  richiesta  di  arresto  e  consegna  con
contemporanea richiesta di perquisizione e  sequestro  dei  corpi  di
reato e delle cose pertinenti al reato; 
    Udita nella odierna Camera di consiglio odierna la relazione  del
consigliere Aldo Morgigni; 
 
                    Svolgimento del procedimento 
 
    1. Il 19 gennaio 2025 perveniva a questa Corte ed al  Procuratore
generale  il  verbale  di  arresto  provvisorio  del  prevenuto   con
contestuale richiesta di perquisizione e sequestro dei corpi di reato
e delle cose pertinenti al reato, trasmesso dalla  Squadra  mobile  e
DIGOS presso la Questura di Torino, unitamente  al  MAI  indicato  in
epigrafe con il quale  la  CPI  chiedeva  l'arresto  e  consegna  del
prevenuto e la perquisizione ed il sequestro dei  corpi  di  reato  e
delle cose pertinenti al reato ai sensi degli articoli 57(3)a e 89(1)
dello statuto di Roma della CPI, ratificato dalla legge  n.  232/1999
ed entrato in vigore il 1° luglio 2002. 
    2. Per quanto risulta agli  atti  del  presente  procedimento,  i
provvedimenti erano stati trasmessi dalla CPI ed inoltrati  a  questa
Corte con comunicazione in data 19 gennaio 2025 del Servizio  per  la
cooperazione internazionale di polizia  che  svolge  le  funzioni  di
Ufficio centrale nazionale Interpol, essendo la Corte di  appello  di
Roma il giudice di merito con competenza nazionale sulle richieste di
cooperazione della  CPI,  ed  avendo  ricevuti  tali  atti  il  detto
Servizio tramite Interpol, mediante la quale la CPI  aveva  inoltrato
la richiesta  di  cooperazione  ai  sensi  dell'art.  87(1)(b)  dello
statuto. 
    3. Il 21 gennaio 2025, su richiesta del Procuratore generale e ad
istanza del difensore del prevenuto, questa  Corte  ne  disponeva  la
liberazione e ordinava la restituzione  dei  beni  in  sequestro,  in
quanto - da un lato - non era  applicablle  alla  procedura  prevista
dalla legge n. 237/2012 l'art. 716 del codice di procedura penale e -
dall'altro lato - il Procuratore generale  aveva  comunicato  di  non
potere avanzare la richiesta di applicazione della custodia cautelare
in carcere, prevista dall'art 11, comma 1, legge n.  237/2012,  e  la
richiesta mantenimento della  misura  cautelare  reale  sui  beni  in
sequestro, in quanto il  Ministro  della  giustizia  non  aveva  dato
seguito alla richiesta della CPI ai sensi degli articoli 2, comma  1,
4, 11 e 13 legge n. 237/2012, trasmettendogli i relativi atti. 
    4. Il 27 gennaio 2025 la Corte disponeva la traduzione del MAI ed
acquisiva dal sito internet pubblico della CPI il provvedimento della
CPI del 24 gennaio 2025, che  desecretava  il  MAI  e  ne  correggeva
alcuni errori materiali. 
    5.  In  data  11  febbraio  2025  questa  Corte  trasmetteva   al
Procuratore generale le copie degli atti che le erano  pervenuti  con
la traduzione, affinche' esprimesse le  eventuali  determinazioni  di
sua competenza. 
    6. Con decreto del 25 luglio 2025 la Corte fissava l'udienza  del
26 settembre 2025 dovendo essere definito il procedimento pendente in
relazione alle richieste di cooperazione della CPI. 
    7. Alla suddetta udienza il Procuratore generale rilevava che non
era possibile procedere in relazione  alla  richiesta  di  arresto  e
consegna del prevenuto, perche' il Ministro della giustizia non aveva
dato seguito alla richiesta della CPI trasmettendogli gli atti e che,
in ogni caso, non poteva essere disposta  l'estradizione  perche'  il
prevenuto non si trovava piu' nel territorio dello Stato. 
    8. Alla medesima udienza la difesa si  associava  alle  richieste
del Procuratore generale e il rappresentante della CPI prendeva  atto
di dette conclusioni specificando, pero', che la CPI manteneva  ferma
la propria richiesta di arresto e consegna del prevenuto. 
    9. La Corte si riservava concedendo alle parti termine  di  venti
giorni per note e di dieci giorni per repliche e il 14  ottobre  2025
pervenivano le note  della  difesa  del  prevenuto  che  ribadiva  le
precedenti conclusioni di non luogo a procedere per  i  motivi  sopra
indicati. 
    10. Il 27 ottobre 2025, primo giorno non festivo successivo  alla
scadenza del termine per le repliche, la  Corte  constatava  che  non
erano pervenuti ulteriori atti delle parti e rilevava, come  emergeva
dalla fonte aperta indicata al punto n. 2, che il 17 ottobre 2025  la
CPI  aveva  emesso  una  decisione  che   accertava   l'inadempimento
dell'Italia  all'obbligo  di   cooperare   con   la   medesima   CPI,
riservandosi  di  decidere  su  eventuali  sanzioni  dopo   ulteriori
informazioni  sull'esito  dei  procedimenti  nazionali  rilevanti  in
relazione nel caso de quo, con indicazione «dell'impatto  che  questi
procedimenti potrebbero avere sulla futura  cooperazione  dell'Italia
con la CPI nell'esecuzione delle  richieste  di  arresto  e  consegna
delle persone ricercate dalla CPI». 
 
                       Motivi della decisione 
 
    11.  In  data  odierna  questa  Corte  deliberava  in  Camera  di
consiglio, rilevando di ufficio  che  preliminarmente  doveva  essere
valutata la legittimita' costituzionale degli articoli 2, 4, 11 e  13
della legge n. 237/2012 in relazione agli articoli  11,  101  e  117,
primo comma, della Costituzione come integrati dallo statuto di  Roma
e dalla decisione 2011/168/PESC del Consiglio,  del  21  marzo  2011,
sulla Corte penale internazionale e che abroga  la  posizione  comune
2003/444/PESC. 
    12. Preliminarmente la Corte osserva che  la  richiesta  di  «non
luogo a  provvedere»  del  Procuratore  generale  per  l'assenza  del
prevenuto dal territorio dello  Stato  si  fonda  su  un  presupposto
fattuale che non risulta da alcun atto del  procedimento,  ma  emerge
solo in base al fatto notorio  dell'avvenuta  espulsione  dall'Italia
del prevenuto da parte del Ministro  dell'interno  lo  stesso  giorno
della  liberazione,  ossia  il  21  gennaio  2025  con  trasferimento
dell'interessato verso il territorio dello Stato della Libia. 
    13. A decorrere da tale data, tuttavia, non  risulta  dagli  atti
alcuna notizia circa la localizzazione del prevenuto che, al  di  la'
delle eventuali conseguenze penali  per  il  rientro  nel  territorio
dello Stato in violazione del detto decreto  di  espulsione,  risulta
libero per l'Italia ai fini della giustizia internazionale. 
    14. Limitatamente alla questione di legittimita'  costituzionale,
la  suddetta  richiesta  di  non  luogo  a  provvedere  non   risulta
pertinente, solo in relazione alla  ipotizzata  improcedibilita'  per
l'assenza del prevenuto dal territorio  dello  Stato,  in  quanto  il
presente procedimento non ha ad oggetto la eventuale pronuncia di una
sentenza  favorevole  all'estradizione  verso  un  altro  Stato   del
prevenuto ma il suo arresto ai fini della consegna alla CPI. 
    15. L'art. 102 dello statuto, infatti, definisce espressamente la
«consegna»  che   e'   un   diverso   istituto   giuridico   rispetto
all'estradizione  ed  e'  disciplinata  da  norme  speciali  che   si
contrappongono proprio a quelle in materia di estradizione. 
    16. Come emerge  dall'art.  89(1)  dello  statuto,  peraltro,  la
richiesta di arresto e consegna puo' essere presentata ad ogni  Stato
parte «nel cui territorio e'  suscettibile  di  trovarsi  la  persona
ricercata», senza che ne sia richiesto l'accertamento  dell'effettiva
presenza. 
    17. L'art. 90(1) dello statuto, infine,  disciplina  il  concorso
tra la presentazione di una richiesta di consegna da parte della  CPI
ad uno Stato parte e di una domanda di estradizione proveniente da un
altro Stato, distinguendo nettamente i due istituti. 
    18. In ogni caso, al di la' di  una  decisione  di  merito  sulla
consegna, la richiesta di arresto (contestuale a quella di  consegna)
da parte della  CPI,  alla  quale  conseguirebbe  una  richiesta  del
Procuratore  generale  di  emissione  di  un'ordinanza  di   custodia
cautelare, previa trasmissione degli atti da parte del Ministro della
giustizia, non  e'  in  alcun  modo  subordinata  alla  presenza  sul
territorio  nazionale  della  persona  ricercata,  poiche'  in   caso
contrario  l'obbligo  di  cooperazione   verrebbe   frustrato   dalla
necessita' di una  preventiva  e  costante  verifica  della  presenza
dell'interessato  in  Italia,  in   mancanza   del   cui   anticipato
accertamento non potrebbe essere nemmeno formulata  la  richiesta  di
custodia cautelare, che e' invece obbligatoria per lo Stato parte  ai
sensi dello statuto. 
    19. Un siffatto accertamento, peraltro,  non  e'  mai  stato  mai
effettuato, secondo quanto emerge dagli atti del  procedimento,  dopo
la detta espulsione (mai formalmente comunicata a questa Corte),  con
la conseguenza che  il  prevenuto  potrebbe  avere  fatto  rientro  o
potrebbe  rientrare   in   Italia,   seppure   illecitamente,   senza
conseguenza alcuna ai fini della giustizia internazionale. 
    20.  Una  tale  evenienza,   unita   all'inapplicabilita'   delle
disposizioni in materia di arresto provvisorio ai sensi dell'art. 716
del  codice  di  procedura  penale,  vanificherebbe  ogni  tempestiva
trasmissione di richiesta di arresto e consegna da  parte  della  CPI
che, infatti, nel caso di specie aveva inoltrato a sei Stati parte la
richiesta di cooperazione proprio in previsione di  una  eventuale  e
successiva presenza dell'interessato nel territorio di detti Stati. 
    21. La  questione  di  legittimita'  costituzionale,  invece,  e'
rilevante poiche' questa Corte deve decidere in via preliminare sulla
richiesta del Procuratore generale  di  non  luogo  a  provvedere  in
guanto il Ministro della giustizia non ha dato seguito alla richiesta
di  cooperazione  della  CPI.   non   trasmettendo   formalmente   al
Procuratore generale i relativi atti. 
    22. Questi ultimi, tuttavia, risultano direttamente pervenuti  al
Procuratore generale il 19 gennaio 2025 per il tramite della  Squadra
mobile e della DIGOS presso la Questura di Torino, alla  quale  erano
stati inoltrati dal Servizio per la  cooperazione  internazionale  di
polizia  che  svolge  le  funzioni  di  Ufficio  centrale   nazionale
Interpol. 
    23. A sua volta, la CPI li aveva direttamente  trasmessi  tramite
Interpol  all'Autorita'  giudiziaria  italiana  ai  sensi   dell'art.
87(1)(b) dello statuto, oltre ad averli inoltrati al  Ministro  della
giustizia per via  diplomatica  ai  sensi  dell'art.  87(1)(a)  dello
statuto. 
    24. E' rilevante, quindi, valutare la legittimita' costituzionale
degli articoli 2, 4, 11 e 13 della legge n. 237/2012 nella  parte  in
cui, in mancanza di un atto del  Ministro  della  giustizia  che  dia
seguito alla richiesta della CPI di arresto e consegna e di sequestro
ai sensi degli articoli 56(2)(f), 57(3)(a), 58, 59, 86, 87(1)(b), 88,
89,  91,  93(1)(b)(h)  dello  statuto  - trasmettendo  gli  atti   al
Procuratore generale, non  consentono  a  quest'ultimo  di  adempiere
all'obbligo di cooperazione con la CPI chiedendo nei confronti  della
persona  ricercata  i  provvedimenti  indicati  nella  richiesta   di
cooperazione della CPI. 
    25. Tale vulnus  all'obbligo  di  cooperazione  con  la  CPI,  di
conseguenza, non consente a questa Corte  di  appello  di  deliberare
sulle medesime richieste,  che  non  possono  essere  presentate  dal
Procuratore generale non essendo state tramesse  dal  Ministro  della
giustizia, sebbene nel caso in esame  la  richiesta  di  cooperazione
della CPI sia stata oggetto  di  trasmissione  diretta  all'Autorita'
giudiziaria ai sensi dell'art. 87(1)(b) dello statuto per il  tramite
dell'Interpol, ostandovi gli articoli 2, 4 e 11 legge n. 237/2012. 
    26. La questione di legittimita' costituzionale  sopra  indicata,
quindi, e' rilevante per la Corte di appello di Roma, dovendo  essere
adottata una decisione per definire il procedimento  riguardante  una
richiesta di cooperazione della CPI  non  formalmente  trasmessa  dal
Ministro della giustizia ma pervenuta ai sensi  del  menzionato  art.
87(1)(b) dello statuto. 
    27. La questione risulta anche non manifestamente  infondata.  in
quanto le menzionate disposizioni di legge ordinaria condizionano  la
trasmissione delle richieste di cooperazione della CPI ad una  scelta
discrezionale e insindacabile in sede processuale del Ministro  della
giustizia,   anche   quando   sussiste   un   obbligo   convenzionale
internazionale di cooperazione con la CPI. 
    28. Le norme della cui  legittimita'  costituzionale  si  dubita,
infatti, contrastano in primo luogo con il consenso prestato mediante
la ratifica da  parte  dell'Italia  dello  statuto  che  contiene  le
limitazioni di sovranita' necessarie ad un ordinamento  che  assicuri
la pace e la giustizia fra le Nazioni, tramite l'adesione alla  detta
convenzione  internazionale  che  prevede  l'obbligo  dell'Italia  di
cooperare con la CPI eseguendo i suoi provvedimenti,  secondo  l'art.
11 della Costituzione. 
    29.  In  secondo  luogo,  dette  disposizioni   contrastano   con
l'obbligo dello Stato  di  promuovere  e  favorire  la  CPI,  che  e'
l'organizzazione internazionale rivolta a tale  scopo  in  quanto  e'
istituita proprio per punire i crimini di guerra e i  crimini  contro
l'umanita', al fine di assicurare la  pace  e  la  giustizia  fra  le
Nazioni, con la conseguenza che rientra tra i doveri della Repubblica
italiana di promuovere e favorire la CPI anche il dovere di cooperare
con la stessa e di eseguire i suoi provvedimenti, ai sensi  dell'art.
11 della Costituzione. 
    30. Infine, le disposizioni citate contrastano  direttamente  con
l'obbligo dello Stato  di  esercitare  la  potesta'  legislativa  nel
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario  e  dagli
obblighi internazionali, ai sensi dell'art. 117, primo  comma,  della
Costituzione, laddove condizionano la trasmissione delle richieste di
cooperazione della CPI ad una scelta discrezionale e insindacabile in
sede processuale del Ministro della giustizia. 
    31. Da questo punto di vista lo statuto  di  Roma  ha  valore  di
«fonte interposta» il cui rispetto per il  legislatore  ordinario  e'
costituzionalmente  necessitato,  poiche'  l'art.  86  dello  statuto
prevede  un  obbligo  generale  per  gli  Stati  parti  di  cooperare
pienamente con la Corte nelle - inchieste ed azioni  giudiziarie  che
la stessa svolge per reati di sua competenza. 
    32. L'art. 87(7) dello statuto, inoltre,  rafforza  tale  obbligo
prevedendo che se uno Stato Parte non aderisce ad  una  richiesta  di
cooperazione della Corte, diversamente da  come  previsto  dal  detto
statuto, impedendole in tal modo di esercitare le sue funzioni  ed  i
suoi poteri in forza del detto statuto, la Corte puo' prenderne  atto
ed investire del caso l'Assemblea degli Stati parti o il Consiglio di
sicurezza se e' stata adita da quest'ultimo. 
    33. Come rilevato al precedente  punto  n.  10,  la  CPI  con  la
decisione  ICC-01/11-209  17  ottobre  2025  1/18  PT  ha   accertato
l'inadempimento  dell'Italia  a  detto   obbligo,   riservandosi   di
deferirla all'Assemblea degli Stati parte o al Consiglio di sicurezza
dell'ONU  per  eventuali  sanzioni  dopo   l'acquisizione   ulteriori
informazioni  sull'esito  dei  procedimenti  interni   rilevanti   in
relazione al caso in oggetto, con indicazione dell'impatto che questi
procedimenti potrebbero avere sulla futura  cooperazione  dell'Italia
con la CPI nell'esecuzione delle  richieste  di  arresto  e  consegna
delle persone ricercate dalla CPI. 
    34.  Attesa  la  conoscenza  da  parte  della  CPI  del  presente
procedimento, al quale ha preso parte con un suo rappresentante  (che
ha ribadito che la richiesta di cooperazione de qua  resta  vigente),
e' pienamente rilevante e non manifestamente  infondato  rilevare  il
contrasto delle disposizioni de quibus con la Costituzione e  con  le
dette «fonti interposte», costituite dallo statuto di  Roma  e  dalla
decisione 2011/168/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, sulla Corte
penale internazionale e che abroga la posizione comune  2003/444/PESC
(di seguito la «Decisione PESC»). 
    35. Quanto allo statuto di Roma, oltre  al  generale  obbligo  di
collaborare  con  la   CPI,   le   norme   della   cui   legittimita'
costituzionale questa Corte  dubita,  contrastano  anche  con  l'art.
91(2)(c) dello  statuto  secondo  il  quale  nell'esecuzione  di  una
richiesta di arresto e consegna le esigenze dello Stato richiesto non
devono essere piu' onerose in questo  caso  rispetto  alle  richieste
d'estradizione presentate in applicazione di  trattati  o  di  intese
concluse fra lo Stato richiesto ed altri Stati e dovrebbero  anzi  se
possibile,  esserlo  di  meno,  in   considerazione   del   carattere
particolare della Corte. 
    36. Come e' noto, l'Italia con la legge n. 69/2005  ha  approvato
le disposizioni per conformare  il  diritto  interno  alla  decisione
quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno  2002,  relativa  al
mandato d'arresto europeo e alle  procedure  di  consegna  tra  Stati
membri dell'Unione europea. 
    37. Questi Stati sono tutti anche Stati parte  dello  statuto  di
Roma e, in relazione ai mandati di arresto europei, l'art.  9,  comma
l, ultimo periodo prevede che  essi  vengano  trasmessi  direttamente
dall'Autorita' giudiziaria dello Stato di emissione. 
    38. Diversamente, gli' articoli 2, 4, 11  e  13  della  legge  n.
237/2012 non solo non  semplificano  il  procedimento  di  esecuzione
della  richiesta  di  cooperazione  della  CPI   ma   prevedono   che
l'esecuzione della richiesta di arresto,  consegna  e  sequestro  sia
piu' onerosa rispetto a quella di  un  mandato  di  arresto  europeo,
imponendo la trasmissione della richiesta di cooperazione  della  CPI
solo per il tramite del Ministro della giustizia. 
    39. Non rileva in questa sede ogni questione sulla doverosita'  o
discrezionalita' agli effetti penali della trasmissione da parte  del
Ministro della giustizia  della  richiesta  della  CPI  all'Autorita'
giudiziaria. 
    40.  Risulta  dal  resoconto  stenografico  dell'Assemblea  della
Camera dei deputati (seduta n. 545 di giovedi' 9  ottobre  2025)  che
non e' stata concessa l'autorizzazione a procedere nei confronti  del
Ministro della giustizia,  in  relazione  alla  mancata  trasmissione
della  richiesta  della  CPI,  perche'  la  Camera  dei  deputati  ha
ritenuto, tra l'altro, che non sussistesse alcun  obbligo  penalmente
rilevante del Ministro della giustizia di dare seguito alla richiesta
di cooperazione della CPI. 
    41. Trattandosi, quindi, secondo la  legge  n.  237/2012  di  una
facolta'  del  Ministro  della  giustizia,  sebbene  le  disposizioni
internazionali prevedano l'obbligo di dare seguito alle richieste  di
cooperazione della CPI, si pone la questione del rimedio  processuale
alla situazione conseguente alla mancata trasmissione degli atti, con
successiva impossibilita' per il Procuratore generale di formulare le
sue richieste di merito e per la Corte di appello di  deliberarle  in
adempimento  ai  detti  obblighi  internazionali   richiamati   dalla
Costituzione. 
    42. L'obbligo  nascente  dallo  statuto  di  Roma,  peraltro,  e'
rafforzato dall'art. 1, paragrafo 2, della menzionata decisione PESC,
vincolante per l'Italia, che e'  tenuta  a  sostenere  l'indipendenza
della CPI e il suo effettivo ed  efficace  funzionamento,  nonche'  a
sostenere la cooperazione con la CPI. 
    43. La disposizione di diritto eurounitario  non  costituisce  di
una mera ripetizione degli obblighi nascenti dallo statuto di Roma ma
e' un «vincolo specifico» per lo Stato  membro  dell'Unione  europea,
che  e'  tenuto  a  adottare  nel  proprio   diritto   interno   ogni
disposizione necessaria per garantire la cooperazione con la CPI. 
    44. L'obbligo di dare  seguito  alle  richieste  di  cooperazione
della CPI per gli Stati parte dello statuto (e quindi anche  per  gli
organi giudiziari degli  stessi),  peraltro,  e'  stato  ribadito  in
innumerevoli decisioni della stessa CPI: 
        1)    Pre-Trial    Chamber    I,    12     dicembre     2011,
ICC-02/05-01/09-139-CORR; 
        2)    Pre-Trial    Chamber    I,    13     dicembre     2011,
ICC-02/05-01/09-140-TENG; 
        3) Pre-Trial Chamber II, 26 marzo 2013, ICC-02/05-01/09-151; 
        4) Pre-Trial Chamber II, 9 aprile 2014, ICC-02/05-01/09-195; 
        5)    Pre-Trial    Chamber    II,     11     luglio     2016,
ICC-02/05-01/09-266-ENG; 
        6)    Pre-Trial    Chamber    II,     11     luglio     2016,
ICC-02/05-01/09-267-ENG; 
        7) Pre-Trial Chamber II, 6 luglio 2017, ICC-02/05-01/09-302; 
        8)    Pre-Trial    Chamber    II,    11    dicembre     2017,
ICC-02/05-01/09-309; 
        9) Appeals Chamber, 6 maggio 2019, ICC-02/05-01/09-397-CORR; 
        10)    Pre-Trial    Chamber    I,    10    dicembre     2014,
ICC-01/11-01/11-577; 
        11)    Trial    Chamber    V(B),    19    settembre     2016,
ICC-01/09-02/11-1037-ENG; 
        12) Pre-Trial Chamber II, 24 ottobre 2024, ICC-01/22-90. 
    45. Secondo la giurisprudenza della CPI l'obbligo di cooperazione
degli Stati parte con la stessa CPI non e' politico ma  giuridico  ed
il suo fondamento e'  sia  convenzionale  -  perche'  deriva  da  uno
strumento vincolante (statuto di Roma) - che  sistemico,  perche'  la
cooperazione  e'  condizione  necessaria  per  l'effettivita'   della
giurisdizione penale internazionale per reprimere i reati piu'  gravi
in assoluto, ossia i crimini di guerra e contro  l'umanita',  con  la
conseguenza che le  normative  nazionali  degli  Stati  parte  devono
assicurare l'esecuzione di quest'obbligo giuridico prevedendo  idonei
sistemi per evitare che lo Stato parte si  sottragga  alle  richieste
della CPI. 
    46. Nel caso in esame, invece, la legge n. 237/2012  non  prevede
alcun rimedio «processuale» per  la  mancata  trasmissione  da  parte
Ministro della giustizia delle richieste di cooperazione  della  CPI,
con la conseguenza che l'Autorita'  giudiziaria  non  puo'  adempiere
agli obblighi dello Stato parte dello statuto, che incombono anche su
di essa quale espressione di un potere dello Stato parte, pur  quando
le  richieste  di  cooperazione  della  CPI  le  pervengono   perche'
direttamente inoltrate dalla CPI ai sensi  dell'art.  87(1)(b)  dello
statuto. 
    47.  L'assenza  di  rimedi  procedimentali,  quali  quello  della
possibilita' di procedere anche  nei  casi  di  trasmissione  diretta
dandone notizia al Ministro della giustizia, come  nella  fattispecie
prevista dall'art. 9  della  legge  n.  69/2005,  e'  particolarmente
rilevante in considerazione dell'eccezionale gravita' dei reati per i
quali procede la CPI, trattandosi  di  crimini  di  guerra  e  contro
l'umanita' che - come nel caso in esame - sono di regola  relativi  a
migliaia di vittime. 
    48. E' bene sottolineare  che,  per  quanto  consta  dagli  altri
procedimenti  di  cooperazione  pendenti  e  definiti  presso  questa
medesima Corte di appello  di  Roma  su  richiesta  dell'Ufficio  del
Procuratore presso la CPI e  della  stessa  CPI,  il  Ministro  della
giustizia  ha  sempre  trasmesso  tempestivamente  le  richieste   di
assistenza giudiziaria previste dallo statuto, con la conseguenza che
la situazione creatasi nel presente  procedimento  si  pone  come  un
unicum  che  ne  impedisce  la   definizione,   in   mancanza   della
possibilita'  giuridica  di  adottare  qualsiasi   deliberazione   in
relazione ad un eventuale titolo detentivo riguardante  il  prevenuto
che,  ove  rientrasse  in  Italia,   non   sarebbe   assoggettato   o
assoggettabile ad alcun  provvedimento  de  libertate  per  giustizia
internazionale. 
    23.  In  conclusione,  la  situazione  di  stallo  procedimentale
venutasi a creare non solo determina le evidenziate violazioni  dello
statuto  di  Roma  (accertate  dalla  decisione  della  CPI  e  dalla
decisione PESC) ai sensi degli articoli 11 e 117 primo  comma,  della
Costituzione,  ma  potrebbe  anche  costituire  una  violazione   del
principio  di  soggezione  del  giudice  alla  sola  legge   previsto
dall'art.  101  secondo  comma,   della   Costituzione,   in   quanto
l'attribuzione della  discrezionalita'  politica  al  Ministro  della
giustizia nella procedura in esame (conformemente a  quanto  ritenuto
dalla Camera dei deputati nel diritto vivente dovuto all'esegesi nata
dal sopra detto diniego dell'autorizzazione a  procedere)  assoggetta
il giudice ad una scelta discrezionale di natura politica, inibendone
l'attivita'   giurisdizionale   di   adempimento    degli    obblighi
internazionali  previsti  dallo  statuto  di  Roma,  secondo   quanto
richiesto  dalla  CPI  come  sostanzialmente  rilevato  anche   dalla
decisione ICC-01/11-209 17 ottobre 2025 1/18 PT sopra menzionata. 
    24. Consegue a quanto esposto la sospensione del  procedimento  e
la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 

 
                               P.Q.M. 
 
    1) visti gli articoli 1 e 23 della legge 11 marzo  1953,  n.  87,
gli articoli 11, 101,  secondo  comma,  e  117,  primo  comma,  della
Costituzione, lo statuto di Roma ratificato con legge 12 luglio 1999,
n. 232, e l'accordo UE-CPI  approvato  con  decisione  del  Consiglio
2011/168/PESC, dichiara di ufficio  rilevante  e  non  manifestamente
infondata la questione di legittimita' costituzionale degli  articoli
2, 4, 11 e 13 della legge 20 dicembre 2012, n. 237, nei sensi di  cui
in motivazione e nella parte in cui non prevedono che il  Procuratore
generale debba formulare le sue richieste e la Corte  di  appello  di
Roma debba  deliberare  sulle  stesse  anche  a  seguito  di  diretta
trasmissione delle medesime richieste  di  cooperazione  della  Corte
penale internazionale ai sensi dell'art. 87(1)(b)  dello  statuto  di
Roma, dandone notizia al Ministro della giustizia; 
    2) sospende, per l'effetto ai sensi dell'art. 23 della  legge  11
marzo 1953, n. 87, il presente  giudizio  previa  trasmissione  degli
atti alla Corte costituzionale  per  la  risoluzione  del  suindicato
incidente di costituzionalita'; 
    3) ordina che, a cura della cancelleria della Corte di appello di
Roma, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa,  alla
Corte  penale  internazionale  per  il  tramite  del  Ministro  della
giustizia ed  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  nonche'
comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica; 
    4) riserva ogni ulteriore statuizione all'esito del  giudizio  di
legittimita' costituzionale. 
        Cosi' deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno  30
ottobre 2025. 
 
                      Il Presidente: Monteleone 
 
 
                                        I consiglieri: Neri, Morgigni
                    

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