Reg. ord. n. 227 del 2025 pubbl. su G.U. del 26/11/2025 n. 48
Ordinanza del Corte d'appello di Roma del 30/10/2025
Tra: O.A.H. N.
Oggetto:
Corte penale internazionale – Norme per l’adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale (Statuto di Roma) – Previsione che i rapporti di cooperazione tra lo Stato italiano e la Corte penale internazionale (CPI) sono curati in via esclusiva dal Ministro della giustizia al quale compete di ricevere le richieste provenienti dalla CPI e darvi seguito – Previsione che il Ministro della giustizia dà corso alle richieste formulate dalla CPI trasmettendole al Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma perché vi dia esecuzione – Modalità di esecuzione della cooperazione giudiziaria – Applicazione della misura cautelare ai fini della consegna – Procedura per la consegna – Disciplina – Denunciata omessa previsione che il Procuratore generale debba formulare le sue richieste e la Corte d’appello debba deliberare sulle stesse anche a seguito di diretta trasmissione delle medesime richieste di cooperazione della CPI ai sensi dell’art. 87, paragrafo 1, lettera b), dello Statuto di Roma, dandone notizia al Ministro della giustizia – Denunciata preclusione per il Procuratore generale di adempiere all’obbligo di cooperazione con la CPI chiedendo nei confronti della persona ricercata i provvedimenti indicati nella richiesta di cooperazione – Denunciata previsione che la trasmissione delle richieste di cooperazione della CPI sia condizionata a una scelta discrezionale e insindacabile in sede processuale del Ministro della giustizia anche quando sussiste un obbligo convenzionale internazionale di cooperazione – Omessa previsione di rimedi procedimentali per la mancata trasmissione da parte del Ministro della giustizia delle richieste di cooperazione – Contrasto con il consenso prestato dallo Stato mediante la ratifica dello Statuto – Violazione del principio secondo cui lo Stato promuove e favorisce le organizzazioni internazionali aventi lo scopo di favorire la pace e la giustizia fra le Nazioni – Inosservanza dell'obbligo discendente dallo Statuto di Roma di cooperazione dello Stato con la CPI – Contrasto con la previsione del medesimo Statuto secondo cui, nell’esecuzione di una richiesta di arresto e consegna, le esigenze dello Stato non devono essere più onerose rispetto alle richieste di estradizione presentate in applicazione di trattati o di intese – Diversità di disciplina rispetto alla legge n. 69 del 2005, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Inosservanza degli obblighi internazionali – Lesione del principio di soggezione del giudice soltanto alla legge.
Norme impugnate:
legge
del 20/12/2012
Num. 237
Art. 2
legge
del 20/12/2012
Num. 237
Art. 4
legge
del 20/12/2012
Num. 237
Art. 11
legge
del 20/12/2012
Num. 237
Art. 13
Parametri costituzionali:
Costituzione
Art. 11
Co.
Costituzione
Art. 101
Co. 2
Costituzione
Art. 117
Co. 1
Statuto di Roma della Corte penale internazionale
Art. 86
Co.
Statuto di Roma della Corte penale internazionale
Art. 87
Co.
Statuto di Roma della Corte penale internazionale
Art. 91
Co.
legge
Art.
Co.
Decisione PESC
Art.
Co.
Testo dell'ordinanza
N. 227 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 ottobre 2025
Ordinanza del 30 ottobre 2025 della Corte d'appello di Roma nel
procedimento penale a carico di O.A.H. N..
Corte penale internazionale - Norme per l'adeguamento alle
disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale
internazionale (Statuto di Roma) - Previsione che i rapporti di
cooperazione tra lo Stato italiano e la Corte penale internazionale
(CPI) sono curati in via esclusiva dal Ministro della giustizia al
quale compete di ricevere le richieste provenienti dalla CPI e
darvi seguito - Previsione che il Ministro della giustizia da'
corso alle richieste formulate dalla CPI trasmettendole al
Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma perche' vi
dia esecuzione - Modalita' di esecuzione della cooperazione
giudiziaria - Applicazione della misura cautelare ai fini della
consegna - Procedura per la consegna - Disciplina - Denunciata
omessa previsione che il Procuratore generale debba formulare le
sue richieste e la Corte d'appello debba deliberare sulle stesse
anche a seguito di diretta trasmissione delle medesime richieste di
cooperazione della CPI ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1, lettera
b), dello Statuto di Roma, dandone notizia al Ministro della
giustizia.
- Legge 20 dicembre 2012, n. 237 (Norme per l'adeguamento alle
disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale
internazionale), artt. 2, 4, 11 e 13.
(GU n. 48 del 26-11-2025)
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione quarta penale
Composta dai magistrati:
Flavio Monteleone, Presidente;
Francesco Neri, consigliere;
Aldo Morgigni, consigliere relatore;
Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte
costituzionale di questione di legittimita' costituzionale ai sensi
degli articoli l della legge Costituzionale n. 1/1948 e 23, terzo
comma, della legge n. 87/1957;
Nel procedimento a carico di:
N... O... A... H..., nato a ... (...) il ..., C.U.I. ...,
detto «...» o «...» «...» (in lingua araba «...»);
alias N... O... E... /A...; H... O... A...; N... O... A...;
H... O... A...;
Libero non comparso difensore: Moretti avv. Alessandro di
ufficio;
Presente ricercato dalla Corte penale internazionale
(International Criminal Court, L'Aja, NH, di seguito CPI) a seguito
del mandato di arresto internazionale e di sequestro (di seguito MAI)
emesso il 18 gennaio 2025 nel proc. n. ICC-01/11 e corretto con
provvedimento del 24 gennaio 2025 per i seguenti:
1. crimini di guerra:
a. oltraggi alla dignita' personale ai sensi dell'art.
8(2)(c)(i) dello statuto di Roma della Corte penale internazionale
(di seguito «lo statuto»);
b. trattamento crudele ai sensi dell'art. 8(2)(c)(i) dello
statuto;
c. tortura ai sensi dell'art. 8(2)(c)(i) dello statuto;
d. violenza sessuale ai sensi dell'art. 8(2)(e)(vi) dello
statuto;
e. stupro ai sensi dell'art. 8(2)(e)(vi) dello statuto;
f. omicidio ai sensi dell'art. 8(2)(c)(i) dello statuto;
g. stupro ai sensi dell'art. 8(2)(e)(vi) dello statuto;
commessi nella prigione di ..., ..., dal ... in poi;
E per:
2. crimini contro l'umanita':
a. reclusione ai sensi dell'art. 7 (l)(e) dello statuto;
b. tortura ai sensi dell'art. 7 (l)(f) dello statuto;
c. altri atti inumani ai sensi dell'art. 7 (l)(k) dello
statuto;
d. violenza sessuale ai sensi dell'art. 7 (l)(g) dello
statuto;
e. stupro ai sensi dell'art. 7 (l)(g) dello statuto;
f. omicidio ai sensi dell'art. 7 (l)(a) dello statuto;
g. persecuzione ai sensi dell'art. 7 (l)(h) dello statuto;
commessi nella prigione di ..., ..., dal ... in poi.
Letti gli atti del procedimento ed il mandato di arresto
internazionale (di seguito MAI) emesso nei confronti del prevenuto
dalla CPI e la contestuale richiesta di arresto e consegna con
contemporanea richiesta di perquisizione e sequestro dei corpi di
reato e delle cose pertinenti al reato;
Udita nella odierna Camera di consiglio odierna la relazione del
consigliere Aldo Morgigni;
Svolgimento del procedimento
1. Il 19 gennaio 2025 perveniva a questa Corte ed al Procuratore
generale il verbale di arresto provvisorio del prevenuto con
contestuale richiesta di perquisizione e sequestro dei corpi di reato
e delle cose pertinenti al reato, trasmesso dalla Squadra mobile e
DIGOS presso la Questura di Torino, unitamente al MAI indicato in
epigrafe con il quale la CPI chiedeva l'arresto e consegna del
prevenuto e la perquisizione ed il sequestro dei corpi di reato e
delle cose pertinenti al reato ai sensi degli articoli 57(3)a e 89(1)
dello statuto di Roma della CPI, ratificato dalla legge n. 232/1999
ed entrato in vigore il 1° luglio 2002.
2. Per quanto risulta agli atti del presente procedimento, i
provvedimenti erano stati trasmessi dalla CPI ed inoltrati a questa
Corte con comunicazione in data 19 gennaio 2025 del Servizio per la
cooperazione internazionale di polizia che svolge le funzioni di
Ufficio centrale nazionale Interpol, essendo la Corte di appello di
Roma il giudice di merito con competenza nazionale sulle richieste di
cooperazione della CPI, ed avendo ricevuti tali atti il detto
Servizio tramite Interpol, mediante la quale la CPI aveva inoltrato
la richiesta di cooperazione ai sensi dell'art. 87(1)(b) dello
statuto.
3. Il 21 gennaio 2025, su richiesta del Procuratore generale e ad
istanza del difensore del prevenuto, questa Corte ne disponeva la
liberazione e ordinava la restituzione dei beni in sequestro, in
quanto - da un lato - non era applicablle alla procedura prevista
dalla legge n. 237/2012 l'art. 716 del codice di procedura penale e -
dall'altro lato - il Procuratore generale aveva comunicato di non
potere avanzare la richiesta di applicazione della custodia cautelare
in carcere, prevista dall'art 11, comma 1, legge n. 237/2012, e la
richiesta mantenimento della misura cautelare reale sui beni in
sequestro, in quanto il Ministro della giustizia non aveva dato
seguito alla richiesta della CPI ai sensi degli articoli 2, comma 1,
4, 11 e 13 legge n. 237/2012, trasmettendogli i relativi atti.
4. Il 27 gennaio 2025 la Corte disponeva la traduzione del MAI ed
acquisiva dal sito internet pubblico della CPI il provvedimento della
CPI del 24 gennaio 2025, che desecretava il MAI e ne correggeva
alcuni errori materiali.
5. In data 11 febbraio 2025 questa Corte trasmetteva al
Procuratore generale le copie degli atti che le erano pervenuti con
la traduzione, affinche' esprimesse le eventuali determinazioni di
sua competenza.
6. Con decreto del 25 luglio 2025 la Corte fissava l'udienza del
26 settembre 2025 dovendo essere definito il procedimento pendente in
relazione alle richieste di cooperazione della CPI.
7. Alla suddetta udienza il Procuratore generale rilevava che non
era possibile procedere in relazione alla richiesta di arresto e
consegna del prevenuto, perche' il Ministro della giustizia non aveva
dato seguito alla richiesta della CPI trasmettendogli gli atti e che,
in ogni caso, non poteva essere disposta l'estradizione perche' il
prevenuto non si trovava piu' nel territorio dello Stato.
8. Alla medesima udienza la difesa si associava alle richieste
del Procuratore generale e il rappresentante della CPI prendeva atto
di dette conclusioni specificando, pero', che la CPI manteneva ferma
la propria richiesta di arresto e consegna del prevenuto.
9. La Corte si riservava concedendo alle parti termine di venti
giorni per note e di dieci giorni per repliche e il 14 ottobre 2025
pervenivano le note della difesa del prevenuto che ribadiva le
precedenti conclusioni di non luogo a procedere per i motivi sopra
indicati.
10. Il 27 ottobre 2025, primo giorno non festivo successivo alla
scadenza del termine per le repliche, la Corte constatava che non
erano pervenuti ulteriori atti delle parti e rilevava, come emergeva
dalla fonte aperta indicata al punto n. 2, che il 17 ottobre 2025 la
CPI aveva emesso una decisione che accertava l'inadempimento
dell'Italia all'obbligo di cooperare con la medesima CPI,
riservandosi di decidere su eventuali sanzioni dopo ulteriori
informazioni sull'esito dei procedimenti nazionali rilevanti in
relazione nel caso de quo, con indicazione «dell'impatto che questi
procedimenti potrebbero avere sulla futura cooperazione dell'Italia
con la CPI nell'esecuzione delle richieste di arresto e consegna
delle persone ricercate dalla CPI».
Motivi della decisione
11. In data odierna questa Corte deliberava in Camera di
consiglio, rilevando di ufficio che preliminarmente doveva essere
valutata la legittimita' costituzionale degli articoli 2, 4, 11 e 13
della legge n. 237/2012 in relazione agli articoli 11, 101 e 117,
primo comma, della Costituzione come integrati dallo statuto di Roma
e dalla decisione 2011/168/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011,
sulla Corte penale internazionale e che abroga la posizione comune
2003/444/PESC.
12. Preliminarmente la Corte osserva che la richiesta di «non
luogo a provvedere» del Procuratore generale per l'assenza del
prevenuto dal territorio dello Stato si fonda su un presupposto
fattuale che non risulta da alcun atto del procedimento, ma emerge
solo in base al fatto notorio dell'avvenuta espulsione dall'Italia
del prevenuto da parte del Ministro dell'interno lo stesso giorno
della liberazione, ossia il 21 gennaio 2025 con trasferimento
dell'interessato verso il territorio dello Stato della Libia.
13. A decorrere da tale data, tuttavia, non risulta dagli atti
alcuna notizia circa la localizzazione del prevenuto che, al di la'
delle eventuali conseguenze penali per il rientro nel territorio
dello Stato in violazione del detto decreto di espulsione, risulta
libero per l'Italia ai fini della giustizia internazionale.
14. Limitatamente alla questione di legittimita' costituzionale,
la suddetta richiesta di non luogo a provvedere non risulta
pertinente, solo in relazione alla ipotizzata improcedibilita' per
l'assenza del prevenuto dal territorio dello Stato, in quanto il
presente procedimento non ha ad oggetto la eventuale pronuncia di una
sentenza favorevole all'estradizione verso un altro Stato del
prevenuto ma il suo arresto ai fini della consegna alla CPI.
15. L'art. 102 dello statuto, infatti, definisce espressamente la
«consegna» che e' un diverso istituto giuridico rispetto
all'estradizione ed e' disciplinata da norme speciali che si
contrappongono proprio a quelle in materia di estradizione.
16. Come emerge dall'art. 89(1) dello statuto, peraltro, la
richiesta di arresto e consegna puo' essere presentata ad ogni Stato
parte «nel cui territorio e' suscettibile di trovarsi la persona
ricercata», senza che ne sia richiesto l'accertamento dell'effettiva
presenza.
17. L'art. 90(1) dello statuto, infine, disciplina il concorso
tra la presentazione di una richiesta di consegna da parte della CPI
ad uno Stato parte e di una domanda di estradizione proveniente da un
altro Stato, distinguendo nettamente i due istituti.
18. In ogni caso, al di la' di una decisione di merito sulla
consegna, la richiesta di arresto (contestuale a quella di consegna)
da parte della CPI, alla quale conseguirebbe una richiesta del
Procuratore generale di emissione di un'ordinanza di custodia
cautelare, previa trasmissione degli atti da parte del Ministro della
giustizia, non e' in alcun modo subordinata alla presenza sul
territorio nazionale della persona ricercata, poiche' in caso
contrario l'obbligo di cooperazione verrebbe frustrato dalla
necessita' di una preventiva e costante verifica della presenza
dell'interessato in Italia, in mancanza del cui anticipato
accertamento non potrebbe essere nemmeno formulata la richiesta di
custodia cautelare, che e' invece obbligatoria per lo Stato parte ai
sensi dello statuto.
19. Un siffatto accertamento, peraltro, non e' mai stato mai
effettuato, secondo quanto emerge dagli atti del procedimento, dopo
la detta espulsione (mai formalmente comunicata a questa Corte), con
la conseguenza che il prevenuto potrebbe avere fatto rientro o
potrebbe rientrare in Italia, seppure illecitamente, senza
conseguenza alcuna ai fini della giustizia internazionale.
20. Una tale evenienza, unita all'inapplicabilita' delle
disposizioni in materia di arresto provvisorio ai sensi dell'art. 716
del codice di procedura penale, vanificherebbe ogni tempestiva
trasmissione di richiesta di arresto e consegna da parte della CPI
che, infatti, nel caso di specie aveva inoltrato a sei Stati parte la
richiesta di cooperazione proprio in previsione di una eventuale e
successiva presenza dell'interessato nel territorio di detti Stati.
21. La questione di legittimita' costituzionale, invece, e'
rilevante poiche' questa Corte deve decidere in via preliminare sulla
richiesta del Procuratore generale di non luogo a provvedere in
guanto il Ministro della giustizia non ha dato seguito alla richiesta
di cooperazione della CPI. non trasmettendo formalmente al
Procuratore generale i relativi atti.
22. Questi ultimi, tuttavia, risultano direttamente pervenuti al
Procuratore generale il 19 gennaio 2025 per il tramite della Squadra
mobile e della DIGOS presso la Questura di Torino, alla quale erano
stati inoltrati dal Servizio per la cooperazione internazionale di
polizia che svolge le funzioni di Ufficio centrale nazionale
Interpol.
23. A sua volta, la CPI li aveva direttamente trasmessi tramite
Interpol all'Autorita' giudiziaria italiana ai sensi dell'art.
87(1)(b) dello statuto, oltre ad averli inoltrati al Ministro della
giustizia per via diplomatica ai sensi dell'art. 87(1)(a) dello
statuto.
24. E' rilevante, quindi, valutare la legittimita' costituzionale
degli articoli 2, 4, 11 e 13 della legge n. 237/2012 nella parte in
cui, in mancanza di un atto del Ministro della giustizia che dia
seguito alla richiesta della CPI di arresto e consegna e di sequestro
ai sensi degli articoli 56(2)(f), 57(3)(a), 58, 59, 86, 87(1)(b), 88,
89, 91, 93(1)(b)(h) dello statuto - trasmettendo gli atti al
Procuratore generale, non consentono a quest'ultimo di adempiere
all'obbligo di cooperazione con la CPI chiedendo nei confronti della
persona ricercata i provvedimenti indicati nella richiesta di
cooperazione della CPI.
25. Tale vulnus all'obbligo di cooperazione con la CPI, di
conseguenza, non consente a questa Corte di appello di deliberare
sulle medesime richieste, che non possono essere presentate dal
Procuratore generale non essendo state tramesse dal Ministro della
giustizia, sebbene nel caso in esame la richiesta di cooperazione
della CPI sia stata oggetto di trasmissione diretta all'Autorita'
giudiziaria ai sensi dell'art. 87(1)(b) dello statuto per il tramite
dell'Interpol, ostandovi gli articoli 2, 4 e 11 legge n. 237/2012.
26. La questione di legittimita' costituzionale sopra indicata,
quindi, e' rilevante per la Corte di appello di Roma, dovendo essere
adottata una decisione per definire il procedimento riguardante una
richiesta di cooperazione della CPI non formalmente trasmessa dal
Ministro della giustizia ma pervenuta ai sensi del menzionato art.
87(1)(b) dello statuto.
27. La questione risulta anche non manifestamente infondata. in
quanto le menzionate disposizioni di legge ordinaria condizionano la
trasmissione delle richieste di cooperazione della CPI ad una scelta
discrezionale e insindacabile in sede processuale del Ministro della
giustizia, anche quando sussiste un obbligo convenzionale
internazionale di cooperazione con la CPI.
28. Le norme della cui legittimita' costituzionale si dubita,
infatti, contrastano in primo luogo con il consenso prestato mediante
la ratifica da parte dell'Italia dello statuto che contiene le
limitazioni di sovranita' necessarie ad un ordinamento che assicuri
la pace e la giustizia fra le Nazioni, tramite l'adesione alla detta
convenzione internazionale che prevede l'obbligo dell'Italia di
cooperare con la CPI eseguendo i suoi provvedimenti, secondo l'art.
11 della Costituzione.
29. In secondo luogo, dette disposizioni contrastano con
l'obbligo dello Stato di promuovere e favorire la CPI, che e'
l'organizzazione internazionale rivolta a tale scopo in quanto e'
istituita proprio per punire i crimini di guerra e i crimini contro
l'umanita', al fine di assicurare la pace e la giustizia fra le
Nazioni, con la conseguenza che rientra tra i doveri della Repubblica
italiana di promuovere e favorire la CPI anche il dovere di cooperare
con la stessa e di eseguire i suoi provvedimenti, ai sensi dell'art.
11 della Costituzione.
30. Infine, le disposizioni citate contrastano direttamente con
l'obbligo dello Stato di esercitare la potesta' legislativa nel
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali, ai sensi dell'art. 117, primo comma, della
Costituzione, laddove condizionano la trasmissione delle richieste di
cooperazione della CPI ad una scelta discrezionale e insindacabile in
sede processuale del Ministro della giustizia.
31. Da questo punto di vista lo statuto di Roma ha valore di
«fonte interposta» il cui rispetto per il legislatore ordinario e'
costituzionalmente necessitato, poiche' l'art. 86 dello statuto
prevede un obbligo generale per gli Stati parti di cooperare
pienamente con la Corte nelle - inchieste ed azioni giudiziarie che
la stessa svolge per reati di sua competenza.
32. L'art. 87(7) dello statuto, inoltre, rafforza tale obbligo
prevedendo che se uno Stato Parte non aderisce ad una richiesta di
cooperazione della Corte, diversamente da come previsto dal detto
statuto, impedendole in tal modo di esercitare le sue funzioni ed i
suoi poteri in forza del detto statuto, la Corte puo' prenderne atto
ed investire del caso l'Assemblea degli Stati parti o il Consiglio di
sicurezza se e' stata adita da quest'ultimo.
33. Come rilevato al precedente punto n. 10, la CPI con la
decisione ICC-01/11-209 17 ottobre 2025 1/18 PT ha accertato
l'inadempimento dell'Italia a detto obbligo, riservandosi di
deferirla all'Assemblea degli Stati parte o al Consiglio di sicurezza
dell'ONU per eventuali sanzioni dopo l'acquisizione ulteriori
informazioni sull'esito dei procedimenti interni rilevanti in
relazione al caso in oggetto, con indicazione dell'impatto che questi
procedimenti potrebbero avere sulla futura cooperazione dell'Italia
con la CPI nell'esecuzione delle richieste di arresto e consegna
delle persone ricercate dalla CPI.
34. Attesa la conoscenza da parte della CPI del presente
procedimento, al quale ha preso parte con un suo rappresentante (che
ha ribadito che la richiesta di cooperazione de qua resta vigente),
e' pienamente rilevante e non manifestamente infondato rilevare il
contrasto delle disposizioni de quibus con la Costituzione e con le
dette «fonti interposte», costituite dallo statuto di Roma e dalla
decisione 2011/168/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, sulla Corte
penale internazionale e che abroga la posizione comune 2003/444/PESC
(di seguito la «Decisione PESC»).
35. Quanto allo statuto di Roma, oltre al generale obbligo di
collaborare con la CPI, le norme della cui legittimita'
costituzionale questa Corte dubita, contrastano anche con l'art.
91(2)(c) dello statuto secondo il quale nell'esecuzione di una
richiesta di arresto e consegna le esigenze dello Stato richiesto non
devono essere piu' onerose in questo caso rispetto alle richieste
d'estradizione presentate in applicazione di trattati o di intese
concluse fra lo Stato richiesto ed altri Stati e dovrebbero anzi se
possibile, esserlo di meno, in considerazione del carattere
particolare della Corte.
36. Come e' noto, l'Italia con la legge n. 69/2005 ha approvato
le disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione
quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al
mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati
membri dell'Unione europea.
37. Questi Stati sono tutti anche Stati parte dello statuto di
Roma e, in relazione ai mandati di arresto europei, l'art. 9, comma
l, ultimo periodo prevede che essi vengano trasmessi direttamente
dall'Autorita' giudiziaria dello Stato di emissione.
38. Diversamente, gli' articoli 2, 4, 11 e 13 della legge n.
237/2012 non solo non semplificano il procedimento di esecuzione
della richiesta di cooperazione della CPI ma prevedono che
l'esecuzione della richiesta di arresto, consegna e sequestro sia
piu' onerosa rispetto a quella di un mandato di arresto europeo,
imponendo la trasmissione della richiesta di cooperazione della CPI
solo per il tramite del Ministro della giustizia.
39. Non rileva in questa sede ogni questione sulla doverosita' o
discrezionalita' agli effetti penali della trasmissione da parte del
Ministro della giustizia della richiesta della CPI all'Autorita'
giudiziaria.
40. Risulta dal resoconto stenografico dell'Assemblea della
Camera dei deputati (seduta n. 545 di giovedi' 9 ottobre 2025) che
non e' stata concessa l'autorizzazione a procedere nei confronti del
Ministro della giustizia, in relazione alla mancata trasmissione
della richiesta della CPI, perche' la Camera dei deputati ha
ritenuto, tra l'altro, che non sussistesse alcun obbligo penalmente
rilevante del Ministro della giustizia di dare seguito alla richiesta
di cooperazione della CPI.
41. Trattandosi, quindi, secondo la legge n. 237/2012 di una
facolta' del Ministro della giustizia, sebbene le disposizioni
internazionali prevedano l'obbligo di dare seguito alle richieste di
cooperazione della CPI, si pone la questione del rimedio processuale
alla situazione conseguente alla mancata trasmissione degli atti, con
successiva impossibilita' per il Procuratore generale di formulare le
sue richieste di merito e per la Corte di appello di deliberarle in
adempimento ai detti obblighi internazionali richiamati dalla
Costituzione.
42. L'obbligo nascente dallo statuto di Roma, peraltro, e'
rafforzato dall'art. 1, paragrafo 2, della menzionata decisione PESC,
vincolante per l'Italia, che e' tenuta a sostenere l'indipendenza
della CPI e il suo effettivo ed efficace funzionamento, nonche' a
sostenere la cooperazione con la CPI.
43. La disposizione di diritto eurounitario non costituisce di
una mera ripetizione degli obblighi nascenti dallo statuto di Roma ma
e' un «vincolo specifico» per lo Stato membro dell'Unione europea,
che e' tenuto a adottare nel proprio diritto interno ogni
disposizione necessaria per garantire la cooperazione con la CPI.
44. L'obbligo di dare seguito alle richieste di cooperazione
della CPI per gli Stati parte dello statuto (e quindi anche per gli
organi giudiziari degli stessi), peraltro, e' stato ribadito in
innumerevoli decisioni della stessa CPI:
1) Pre-Trial Chamber I, 12 dicembre 2011,
ICC-02/05-01/09-139-CORR;
2) Pre-Trial Chamber I, 13 dicembre 2011,
ICC-02/05-01/09-140-TENG;
3) Pre-Trial Chamber II, 26 marzo 2013, ICC-02/05-01/09-151;
4) Pre-Trial Chamber II, 9 aprile 2014, ICC-02/05-01/09-195;
5) Pre-Trial Chamber II, 11 luglio 2016,
ICC-02/05-01/09-266-ENG;
6) Pre-Trial Chamber II, 11 luglio 2016,
ICC-02/05-01/09-267-ENG;
7) Pre-Trial Chamber II, 6 luglio 2017, ICC-02/05-01/09-302;
8) Pre-Trial Chamber II, 11 dicembre 2017,
ICC-02/05-01/09-309;
9) Appeals Chamber, 6 maggio 2019, ICC-02/05-01/09-397-CORR;
10) Pre-Trial Chamber I, 10 dicembre 2014,
ICC-01/11-01/11-577;
11) Trial Chamber V(B), 19 settembre 2016,
ICC-01/09-02/11-1037-ENG;
12) Pre-Trial Chamber II, 24 ottobre 2024, ICC-01/22-90.
45. Secondo la giurisprudenza della CPI l'obbligo di cooperazione
degli Stati parte con la stessa CPI non e' politico ma giuridico ed
il suo fondamento e' sia convenzionale - perche' deriva da uno
strumento vincolante (statuto di Roma) - che sistemico, perche' la
cooperazione e' condizione necessaria per l'effettivita' della
giurisdizione penale internazionale per reprimere i reati piu' gravi
in assoluto, ossia i crimini di guerra e contro l'umanita', con la
conseguenza che le normative nazionali degli Stati parte devono
assicurare l'esecuzione di quest'obbligo giuridico prevedendo idonei
sistemi per evitare che lo Stato parte si sottragga alle richieste
della CPI.
46. Nel caso in esame, invece, la legge n. 237/2012 non prevede
alcun rimedio «processuale» per la mancata trasmissione da parte
Ministro della giustizia delle richieste di cooperazione della CPI,
con la conseguenza che l'Autorita' giudiziaria non puo' adempiere
agli obblighi dello Stato parte dello statuto, che incombono anche su
di essa quale espressione di un potere dello Stato parte, pur quando
le richieste di cooperazione della CPI le pervengono perche'
direttamente inoltrate dalla CPI ai sensi dell'art. 87(1)(b) dello
statuto.
47. L'assenza di rimedi procedimentali, quali quello della
possibilita' di procedere anche nei casi di trasmissione diretta
dandone notizia al Ministro della giustizia, come nella fattispecie
prevista dall'art. 9 della legge n. 69/2005, e' particolarmente
rilevante in considerazione dell'eccezionale gravita' dei reati per i
quali procede la CPI, trattandosi di crimini di guerra e contro
l'umanita' che - come nel caso in esame - sono di regola relativi a
migliaia di vittime.
48. E' bene sottolineare che, per quanto consta dagli altri
procedimenti di cooperazione pendenti e definiti presso questa
medesima Corte di appello di Roma su richiesta dell'Ufficio del
Procuratore presso la CPI e della stessa CPI, il Ministro della
giustizia ha sempre trasmesso tempestivamente le richieste di
assistenza giudiziaria previste dallo statuto, con la conseguenza che
la situazione creatasi nel presente procedimento si pone come un
unicum che ne impedisce la definizione, in mancanza della
possibilita' giuridica di adottare qualsiasi deliberazione in
relazione ad un eventuale titolo detentivo riguardante il prevenuto
che, ove rientrasse in Italia, non sarebbe assoggettato o
assoggettabile ad alcun provvedimento de libertate per giustizia
internazionale.
23. In conclusione, la situazione di stallo procedimentale
venutasi a creare non solo determina le evidenziate violazioni dello
statuto di Roma (accertate dalla decisione della CPI e dalla
decisione PESC) ai sensi degli articoli 11 e 117 primo comma, della
Costituzione, ma potrebbe anche costituire una violazione del
principio di soggezione del giudice alla sola legge previsto
dall'art. 101 secondo comma, della Costituzione, in quanto
l'attribuzione della discrezionalita' politica al Ministro della
giustizia nella procedura in esame (conformemente a quanto ritenuto
dalla Camera dei deputati nel diritto vivente dovuto all'esegesi nata
dal sopra detto diniego dell'autorizzazione a procedere) assoggetta
il giudice ad una scelta discrezionale di natura politica, inibendone
l'attivita' giurisdizionale di adempimento degli obblighi
internazionali previsti dallo statuto di Roma, secondo quanto
richiesto dalla CPI come sostanzialmente rilevato anche dalla
decisione ICC-01/11-209 17 ottobre 2025 1/18 PT sopra menzionata.
24. Consegue a quanto esposto la sospensione del procedimento e
la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
P.Q.M.
1) visti gli articoli 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
gli articoli 11, 101, secondo comma, e 117, primo comma, della
Costituzione, lo statuto di Roma ratificato con legge 12 luglio 1999,
n. 232, e l'accordo UE-CPI approvato con decisione del Consiglio
2011/168/PESC, dichiara di ufficio rilevante e non manifestamente
infondata la questione di legittimita' costituzionale degli articoli
2, 4, 11 e 13 della legge 20 dicembre 2012, n. 237, nei sensi di cui
in motivazione e nella parte in cui non prevedono che il Procuratore
generale debba formulare le sue richieste e la Corte di appello di
Roma debba deliberare sulle stesse anche a seguito di diretta
trasmissione delle medesime richieste di cooperazione della Corte
penale internazionale ai sensi dell'art. 87(1)(b) dello statuto di
Roma, dandone notizia al Ministro della giustizia;
2) sospende, per l'effetto ai sensi dell'art. 23 della legge 11
marzo 1953, n. 87, il presente giudizio previa trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale per la risoluzione del suindicato
incidente di costituzionalita';
3) ordina che, a cura della cancelleria della Corte di appello di
Roma, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, alla
Corte penale internazionale per il tramite del Ministro della
giustizia ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche'
comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
4) riserva ogni ulteriore statuizione all'esito del giudizio di
legittimita' costituzionale.
Cosi' deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 30
ottobre 2025.
Il Presidente: Monteleone
I consiglieri: Neri, Morgigni
Oggetto:
Corte penale internazionale – Norme per l’adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale (Statuto di Roma) – Previsione che i rapporti di cooperazione tra lo Stato italiano e la Corte penale internazionale (CPI) sono curati in via esclusiva dal Ministro della giustizia al quale compete di ricevere le richieste provenienti dalla CPI e darvi seguito – Previsione che il Ministro della giustizia dà corso alle richieste formulate dalla CPI trasmettendole al Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma perché vi dia esecuzione – Modalità di esecuzione della cooperazione giudiziaria – Applicazione della misura cautelare ai fini della consegna – Procedura per la consegna – Disciplina – Denunciata omessa previsione che il Procuratore generale debba formulare le sue richieste e la Corte d’appello debba deliberare sulle stesse anche a seguito di diretta trasmissione delle medesime richieste di cooperazione della CPI ai sensi dell’art. 87, paragrafo 1, lettera b), dello Statuto di Roma, dandone notizia al Ministro della giustizia – Denunciata preclusione per il Procuratore generale di adempiere all’obbligo di cooperazione con la CPI chiedendo nei confronti della persona ricercata i provvedimenti indicati nella richiesta di cooperazione – Denunciata previsione che la trasmissione delle richieste di cooperazione della CPI sia condizionata a una scelta discrezionale e insindacabile in sede processuale del Ministro della giustizia anche quando sussiste un obbligo convenzionale internazionale di cooperazione – Omessa previsione di rimedi procedimentali per la mancata trasmissione da parte del Ministro della giustizia delle richieste di cooperazione – Contrasto con il consenso prestato dallo Stato mediante la ratifica dello Statuto – Violazione del principio secondo cui lo Stato promuove e favorisce le organizzazioni internazionali aventi lo scopo di favorire la pace e la giustizia fra le Nazioni – Inosservanza dell'obbligo discendente dallo Statuto di Roma di cooperazione dello Stato con la CPI – Contrasto con la previsione del medesimo Statuto secondo cui, nell’esecuzione di una richiesta di arresto e consegna, le esigenze dello Stato non devono essere più onerose rispetto alle richieste di estradizione presentate in applicazione di trattati o di intese – Diversità di disciplina rispetto alla legge n. 69 del 2005, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Inosservanza degli obblighi internazionali – Lesione del principio di soggezione del giudice soltanto alla legge.
Norme impugnate:
legge del 20/12/2012 Num. 237 Art. 2
legge del 20/12/2012 Num. 237 Art. 4
legge del 20/12/2012 Num. 237 Art. 11
legge del 20/12/2012 Num. 237 Art. 13
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 11 Co.
Costituzione Art. 101 Co. 2
Costituzione Art. 117 Co. 1
Statuto di Roma della Corte penale internazionale Art. 86 Co.
Statuto di Roma della Corte penale internazionale Art. 87 Co.
Statuto di Roma della Corte penale internazionale Art. 91 Co.
legge Art. Co.
Decisione PESC Art. Co.
Testo dell'ordinanza
N. 227 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 ottobre 2025
Ordinanza del 30 ottobre 2025 della Corte d'appello di Roma nel
procedimento penale a carico di O.A.H. N..
Corte penale internazionale - Norme per l'adeguamento alle
disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale
internazionale (Statuto di Roma) - Previsione che i rapporti di
cooperazione tra lo Stato italiano e la Corte penale internazionale
(CPI) sono curati in via esclusiva dal Ministro della giustizia al
quale compete di ricevere le richieste provenienti dalla CPI e
darvi seguito - Previsione che il Ministro della giustizia da'
corso alle richieste formulate dalla CPI trasmettendole al
Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma perche' vi
dia esecuzione - Modalita' di esecuzione della cooperazione
giudiziaria - Applicazione della misura cautelare ai fini della
consegna - Procedura per la consegna - Disciplina - Denunciata
omessa previsione che il Procuratore generale debba formulare le
sue richieste e la Corte d'appello debba deliberare sulle stesse
anche a seguito di diretta trasmissione delle medesime richieste di
cooperazione della CPI ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1, lettera
b), dello Statuto di Roma, dandone notizia al Ministro della
giustizia.
- Legge 20 dicembre 2012, n. 237 (Norme per l'adeguamento alle
disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale
internazionale), artt. 2, 4, 11 e 13.
(GU n. 48 del 26-11-2025)
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione quarta penale
Composta dai magistrati:
Flavio Monteleone, Presidente;
Francesco Neri, consigliere;
Aldo Morgigni, consigliere relatore;
Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte
costituzionale di questione di legittimita' costituzionale ai sensi
degli articoli l della legge Costituzionale n. 1/1948 e 23, terzo
comma, della legge n. 87/1957;
Nel procedimento a carico di:
N... O... A... H..., nato a ... (...) il ..., C.U.I. ...,
detto «...» o «...» «...» (in lingua araba «...»);
alias N... O... E... /A...; H... O... A...; N... O... A...;
H... O... A...;
Libero non comparso difensore: Moretti avv. Alessandro di
ufficio;
Presente ricercato dalla Corte penale internazionale
(International Criminal Court, L'Aja, NH, di seguito CPI) a seguito
del mandato di arresto internazionale e di sequestro (di seguito MAI)
emesso il 18 gennaio 2025 nel proc. n. ICC-01/11 e corretto con
provvedimento del 24 gennaio 2025 per i seguenti:
1. crimini di guerra:
a. oltraggi alla dignita' personale ai sensi dell'art.
8(2)(c)(i) dello statuto di Roma della Corte penale internazionale
(di seguito «lo statuto»);
b. trattamento crudele ai sensi dell'art. 8(2)(c)(i) dello
statuto;
c. tortura ai sensi dell'art. 8(2)(c)(i) dello statuto;
d. violenza sessuale ai sensi dell'art. 8(2)(e)(vi) dello
statuto;
e. stupro ai sensi dell'art. 8(2)(e)(vi) dello statuto;
f. omicidio ai sensi dell'art. 8(2)(c)(i) dello statuto;
g. stupro ai sensi dell'art. 8(2)(e)(vi) dello statuto;
commessi nella prigione di ..., ..., dal ... in poi;
E per:
2. crimini contro l'umanita':
a. reclusione ai sensi dell'art. 7 (l)(e) dello statuto;
b. tortura ai sensi dell'art. 7 (l)(f) dello statuto;
c. altri atti inumani ai sensi dell'art. 7 (l)(k) dello
statuto;
d. violenza sessuale ai sensi dell'art. 7 (l)(g) dello
statuto;
e. stupro ai sensi dell'art. 7 (l)(g) dello statuto;
f. omicidio ai sensi dell'art. 7 (l)(a) dello statuto;
g. persecuzione ai sensi dell'art. 7 (l)(h) dello statuto;
commessi nella prigione di ..., ..., dal ... in poi.
Letti gli atti del procedimento ed il mandato di arresto
internazionale (di seguito MAI) emesso nei confronti del prevenuto
dalla CPI e la contestuale richiesta di arresto e consegna con
contemporanea richiesta di perquisizione e sequestro dei corpi di
reato e delle cose pertinenti al reato;
Udita nella odierna Camera di consiglio odierna la relazione del
consigliere Aldo Morgigni;
Svolgimento del procedimento
1. Il 19 gennaio 2025 perveniva a questa Corte ed al Procuratore
generale il verbale di arresto provvisorio del prevenuto con
contestuale richiesta di perquisizione e sequestro dei corpi di reato
e delle cose pertinenti al reato, trasmesso dalla Squadra mobile e
DIGOS presso la Questura di Torino, unitamente al MAI indicato in
epigrafe con il quale la CPI chiedeva l'arresto e consegna del
prevenuto e la perquisizione ed il sequestro dei corpi di reato e
delle cose pertinenti al reato ai sensi degli articoli 57(3)a e 89(1)
dello statuto di Roma della CPI, ratificato dalla legge n. 232/1999
ed entrato in vigore il 1° luglio 2002.
2. Per quanto risulta agli atti del presente procedimento, i
provvedimenti erano stati trasmessi dalla CPI ed inoltrati a questa
Corte con comunicazione in data 19 gennaio 2025 del Servizio per la
cooperazione internazionale di polizia che svolge le funzioni di
Ufficio centrale nazionale Interpol, essendo la Corte di appello di
Roma il giudice di merito con competenza nazionale sulle richieste di
cooperazione della CPI, ed avendo ricevuti tali atti il detto
Servizio tramite Interpol, mediante la quale la CPI aveva inoltrato
la richiesta di cooperazione ai sensi dell'art. 87(1)(b) dello
statuto.
3. Il 21 gennaio 2025, su richiesta del Procuratore generale e ad
istanza del difensore del prevenuto, questa Corte ne disponeva la
liberazione e ordinava la restituzione dei beni in sequestro, in
quanto - da un lato - non era applicablle alla procedura prevista
dalla legge n. 237/2012 l'art. 716 del codice di procedura penale e -
dall'altro lato - il Procuratore generale aveva comunicato di non
potere avanzare la richiesta di applicazione della custodia cautelare
in carcere, prevista dall'art 11, comma 1, legge n. 237/2012, e la
richiesta mantenimento della misura cautelare reale sui beni in
sequestro, in quanto il Ministro della giustizia non aveva dato
seguito alla richiesta della CPI ai sensi degli articoli 2, comma 1,
4, 11 e 13 legge n. 237/2012, trasmettendogli i relativi atti.
4. Il 27 gennaio 2025 la Corte disponeva la traduzione del MAI ed
acquisiva dal sito internet pubblico della CPI il provvedimento della
CPI del 24 gennaio 2025, che desecretava il MAI e ne correggeva
alcuni errori materiali.
5. In data 11 febbraio 2025 questa Corte trasmetteva al
Procuratore generale le copie degli atti che le erano pervenuti con
la traduzione, affinche' esprimesse le eventuali determinazioni di
sua competenza.
6. Con decreto del 25 luglio 2025 la Corte fissava l'udienza del
26 settembre 2025 dovendo essere definito il procedimento pendente in
relazione alle richieste di cooperazione della CPI.
7. Alla suddetta udienza il Procuratore generale rilevava che non
era possibile procedere in relazione alla richiesta di arresto e
consegna del prevenuto, perche' il Ministro della giustizia non aveva
dato seguito alla richiesta della CPI trasmettendogli gli atti e che,
in ogni caso, non poteva essere disposta l'estradizione perche' il
prevenuto non si trovava piu' nel territorio dello Stato.
8. Alla medesima udienza la difesa si associava alle richieste
del Procuratore generale e il rappresentante della CPI prendeva atto
di dette conclusioni specificando, pero', che la CPI manteneva ferma
la propria richiesta di arresto e consegna del prevenuto.
9. La Corte si riservava concedendo alle parti termine di venti
giorni per note e di dieci giorni per repliche e il 14 ottobre 2025
pervenivano le note della difesa del prevenuto che ribadiva le
precedenti conclusioni di non luogo a procedere per i motivi sopra
indicati.
10. Il 27 ottobre 2025, primo giorno non festivo successivo alla
scadenza del termine per le repliche, la Corte constatava che non
erano pervenuti ulteriori atti delle parti e rilevava, come emergeva
dalla fonte aperta indicata al punto n. 2, che il 17 ottobre 2025 la
CPI aveva emesso una decisione che accertava l'inadempimento
dell'Italia all'obbligo di cooperare con la medesima CPI,
riservandosi di decidere su eventuali sanzioni dopo ulteriori
informazioni sull'esito dei procedimenti nazionali rilevanti in
relazione nel caso de quo, con indicazione «dell'impatto che questi
procedimenti potrebbero avere sulla futura cooperazione dell'Italia
con la CPI nell'esecuzione delle richieste di arresto e consegna
delle persone ricercate dalla CPI».
Motivi della decisione
11. In data odierna questa Corte deliberava in Camera di
consiglio, rilevando di ufficio che preliminarmente doveva essere
valutata la legittimita' costituzionale degli articoli 2, 4, 11 e 13
della legge n. 237/2012 in relazione agli articoli 11, 101 e 117,
primo comma, della Costituzione come integrati dallo statuto di Roma
e dalla decisione 2011/168/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011,
sulla Corte penale internazionale e che abroga la posizione comune
2003/444/PESC.
12. Preliminarmente la Corte osserva che la richiesta di «non
luogo a provvedere» del Procuratore generale per l'assenza del
prevenuto dal territorio dello Stato si fonda su un presupposto
fattuale che non risulta da alcun atto del procedimento, ma emerge
solo in base al fatto notorio dell'avvenuta espulsione dall'Italia
del prevenuto da parte del Ministro dell'interno lo stesso giorno
della liberazione, ossia il 21 gennaio 2025 con trasferimento
dell'interessato verso il territorio dello Stato della Libia.
13. A decorrere da tale data, tuttavia, non risulta dagli atti
alcuna notizia circa la localizzazione del prevenuto che, al di la'
delle eventuali conseguenze penali per il rientro nel territorio
dello Stato in violazione del detto decreto di espulsione, risulta
libero per l'Italia ai fini della giustizia internazionale.
14. Limitatamente alla questione di legittimita' costituzionale,
la suddetta richiesta di non luogo a provvedere non risulta
pertinente, solo in relazione alla ipotizzata improcedibilita' per
l'assenza del prevenuto dal territorio dello Stato, in quanto il
presente procedimento non ha ad oggetto la eventuale pronuncia di una
sentenza favorevole all'estradizione verso un altro Stato del
prevenuto ma il suo arresto ai fini della consegna alla CPI.
15. L'art. 102 dello statuto, infatti, definisce espressamente la
«consegna» che e' un diverso istituto giuridico rispetto
all'estradizione ed e' disciplinata da norme speciali che si
contrappongono proprio a quelle in materia di estradizione.
16. Come emerge dall'art. 89(1) dello statuto, peraltro, la
richiesta di arresto e consegna puo' essere presentata ad ogni Stato
parte «nel cui territorio e' suscettibile di trovarsi la persona
ricercata», senza che ne sia richiesto l'accertamento dell'effettiva
presenza.
17. L'art. 90(1) dello statuto, infine, disciplina il concorso
tra la presentazione di una richiesta di consegna da parte della CPI
ad uno Stato parte e di una domanda di estradizione proveniente da un
altro Stato, distinguendo nettamente i due istituti.
18. In ogni caso, al di la' di una decisione di merito sulla
consegna, la richiesta di arresto (contestuale a quella di consegna)
da parte della CPI, alla quale conseguirebbe una richiesta del
Procuratore generale di emissione di un'ordinanza di custodia
cautelare, previa trasmissione degli atti da parte del Ministro della
giustizia, non e' in alcun modo subordinata alla presenza sul
territorio nazionale della persona ricercata, poiche' in caso
contrario l'obbligo di cooperazione verrebbe frustrato dalla
necessita' di una preventiva e costante verifica della presenza
dell'interessato in Italia, in mancanza del cui anticipato
accertamento non potrebbe essere nemmeno formulata la richiesta di
custodia cautelare, che e' invece obbligatoria per lo Stato parte ai
sensi dello statuto.
19. Un siffatto accertamento, peraltro, non e' mai stato mai
effettuato, secondo quanto emerge dagli atti del procedimento, dopo
la detta espulsione (mai formalmente comunicata a questa Corte), con
la conseguenza che il prevenuto potrebbe avere fatto rientro o
potrebbe rientrare in Italia, seppure illecitamente, senza
conseguenza alcuna ai fini della giustizia internazionale.
20. Una tale evenienza, unita all'inapplicabilita' delle
disposizioni in materia di arresto provvisorio ai sensi dell'art. 716
del codice di procedura penale, vanificherebbe ogni tempestiva
trasmissione di richiesta di arresto e consegna da parte della CPI
che, infatti, nel caso di specie aveva inoltrato a sei Stati parte la
richiesta di cooperazione proprio in previsione di una eventuale e
successiva presenza dell'interessato nel territorio di detti Stati.
21. La questione di legittimita' costituzionale, invece, e'
rilevante poiche' questa Corte deve decidere in via preliminare sulla
richiesta del Procuratore generale di non luogo a provvedere in
guanto il Ministro della giustizia non ha dato seguito alla richiesta
di cooperazione della CPI. non trasmettendo formalmente al
Procuratore generale i relativi atti.
22. Questi ultimi, tuttavia, risultano direttamente pervenuti al
Procuratore generale il 19 gennaio 2025 per il tramite della Squadra
mobile e della DIGOS presso la Questura di Torino, alla quale erano
stati inoltrati dal Servizio per la cooperazione internazionale di
polizia che svolge le funzioni di Ufficio centrale nazionale
Interpol.
23. A sua volta, la CPI li aveva direttamente trasmessi tramite
Interpol all'Autorita' giudiziaria italiana ai sensi dell'art.
87(1)(b) dello statuto, oltre ad averli inoltrati al Ministro della
giustizia per via diplomatica ai sensi dell'art. 87(1)(a) dello
statuto.
24. E' rilevante, quindi, valutare la legittimita' costituzionale
degli articoli 2, 4, 11 e 13 della legge n. 237/2012 nella parte in
cui, in mancanza di un atto del Ministro della giustizia che dia
seguito alla richiesta della CPI di arresto e consegna e di sequestro
ai sensi degli articoli 56(2)(f), 57(3)(a), 58, 59, 86, 87(1)(b), 88,
89, 91, 93(1)(b)(h) dello statuto - trasmettendo gli atti al
Procuratore generale, non consentono a quest'ultimo di adempiere
all'obbligo di cooperazione con la CPI chiedendo nei confronti della
persona ricercata i provvedimenti indicati nella richiesta di
cooperazione della CPI.
25. Tale vulnus all'obbligo di cooperazione con la CPI, di
conseguenza, non consente a questa Corte di appello di deliberare
sulle medesime richieste, che non possono essere presentate dal
Procuratore generale non essendo state tramesse dal Ministro della
giustizia, sebbene nel caso in esame la richiesta di cooperazione
della CPI sia stata oggetto di trasmissione diretta all'Autorita'
giudiziaria ai sensi dell'art. 87(1)(b) dello statuto per il tramite
dell'Interpol, ostandovi gli articoli 2, 4 e 11 legge n. 237/2012.
26. La questione di legittimita' costituzionale sopra indicata,
quindi, e' rilevante per la Corte di appello di Roma, dovendo essere
adottata una decisione per definire il procedimento riguardante una
richiesta di cooperazione della CPI non formalmente trasmessa dal
Ministro della giustizia ma pervenuta ai sensi del menzionato art.
87(1)(b) dello statuto.
27. La questione risulta anche non manifestamente infondata. in
quanto le menzionate disposizioni di legge ordinaria condizionano la
trasmissione delle richieste di cooperazione della CPI ad una scelta
discrezionale e insindacabile in sede processuale del Ministro della
giustizia, anche quando sussiste un obbligo convenzionale
internazionale di cooperazione con la CPI.
28. Le norme della cui legittimita' costituzionale si dubita,
infatti, contrastano in primo luogo con il consenso prestato mediante
la ratifica da parte dell'Italia dello statuto che contiene le
limitazioni di sovranita' necessarie ad un ordinamento che assicuri
la pace e la giustizia fra le Nazioni, tramite l'adesione alla detta
convenzione internazionale che prevede l'obbligo dell'Italia di
cooperare con la CPI eseguendo i suoi provvedimenti, secondo l'art.
11 della Costituzione.
29. In secondo luogo, dette disposizioni contrastano con
l'obbligo dello Stato di promuovere e favorire la CPI, che e'
l'organizzazione internazionale rivolta a tale scopo in quanto e'
istituita proprio per punire i crimini di guerra e i crimini contro
l'umanita', al fine di assicurare la pace e la giustizia fra le
Nazioni, con la conseguenza che rientra tra i doveri della Repubblica
italiana di promuovere e favorire la CPI anche il dovere di cooperare
con la stessa e di eseguire i suoi provvedimenti, ai sensi dell'art.
11 della Costituzione.
30. Infine, le disposizioni citate contrastano direttamente con
l'obbligo dello Stato di esercitare la potesta' legislativa nel
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali, ai sensi dell'art. 117, primo comma, della
Costituzione, laddove condizionano la trasmissione delle richieste di
cooperazione della CPI ad una scelta discrezionale e insindacabile in
sede processuale del Ministro della giustizia.
31. Da questo punto di vista lo statuto di Roma ha valore di
«fonte interposta» il cui rispetto per il legislatore ordinario e'
costituzionalmente necessitato, poiche' l'art. 86 dello statuto
prevede un obbligo generale per gli Stati parti di cooperare
pienamente con la Corte nelle - inchieste ed azioni giudiziarie che
la stessa svolge per reati di sua competenza.
32. L'art. 87(7) dello statuto, inoltre, rafforza tale obbligo
prevedendo che se uno Stato Parte non aderisce ad una richiesta di
cooperazione della Corte, diversamente da come previsto dal detto
statuto, impedendole in tal modo di esercitare le sue funzioni ed i
suoi poteri in forza del detto statuto, la Corte puo' prenderne atto
ed investire del caso l'Assemblea degli Stati parti o il Consiglio di
sicurezza se e' stata adita da quest'ultimo.
33. Come rilevato al precedente punto n. 10, la CPI con la
decisione ICC-01/11-209 17 ottobre 2025 1/18 PT ha accertato
l'inadempimento dell'Italia a detto obbligo, riservandosi di
deferirla all'Assemblea degli Stati parte o al Consiglio di sicurezza
dell'ONU per eventuali sanzioni dopo l'acquisizione ulteriori
informazioni sull'esito dei procedimenti interni rilevanti in
relazione al caso in oggetto, con indicazione dell'impatto che questi
procedimenti potrebbero avere sulla futura cooperazione dell'Italia
con la CPI nell'esecuzione delle richieste di arresto e consegna
delle persone ricercate dalla CPI.
34. Attesa la conoscenza da parte della CPI del presente
procedimento, al quale ha preso parte con un suo rappresentante (che
ha ribadito che la richiesta di cooperazione de qua resta vigente),
e' pienamente rilevante e non manifestamente infondato rilevare il
contrasto delle disposizioni de quibus con la Costituzione e con le
dette «fonti interposte», costituite dallo statuto di Roma e dalla
decisione 2011/168/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, sulla Corte
penale internazionale e che abroga la posizione comune 2003/444/PESC
(di seguito la «Decisione PESC»).
35. Quanto allo statuto di Roma, oltre al generale obbligo di
collaborare con la CPI, le norme della cui legittimita'
costituzionale questa Corte dubita, contrastano anche con l'art.
91(2)(c) dello statuto secondo il quale nell'esecuzione di una
richiesta di arresto e consegna le esigenze dello Stato richiesto non
devono essere piu' onerose in questo caso rispetto alle richieste
d'estradizione presentate in applicazione di trattati o di intese
concluse fra lo Stato richiesto ed altri Stati e dovrebbero anzi se
possibile, esserlo di meno, in considerazione del carattere
particolare della Corte.
36. Come e' noto, l'Italia con la legge n. 69/2005 ha approvato
le disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione
quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al
mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati
membri dell'Unione europea.
37. Questi Stati sono tutti anche Stati parte dello statuto di
Roma e, in relazione ai mandati di arresto europei, l'art. 9, comma
l, ultimo periodo prevede che essi vengano trasmessi direttamente
dall'Autorita' giudiziaria dello Stato di emissione.
38. Diversamente, gli' articoli 2, 4, 11 e 13 della legge n.
237/2012 non solo non semplificano il procedimento di esecuzione
della richiesta di cooperazione della CPI ma prevedono che
l'esecuzione della richiesta di arresto, consegna e sequestro sia
piu' onerosa rispetto a quella di un mandato di arresto europeo,
imponendo la trasmissione della richiesta di cooperazione della CPI
solo per il tramite del Ministro della giustizia.
39. Non rileva in questa sede ogni questione sulla doverosita' o
discrezionalita' agli effetti penali della trasmissione da parte del
Ministro della giustizia della richiesta della CPI all'Autorita'
giudiziaria.
40. Risulta dal resoconto stenografico dell'Assemblea della
Camera dei deputati (seduta n. 545 di giovedi' 9 ottobre 2025) che
non e' stata concessa l'autorizzazione a procedere nei confronti del
Ministro della giustizia, in relazione alla mancata trasmissione
della richiesta della CPI, perche' la Camera dei deputati ha
ritenuto, tra l'altro, che non sussistesse alcun obbligo penalmente
rilevante del Ministro della giustizia di dare seguito alla richiesta
di cooperazione della CPI.
41. Trattandosi, quindi, secondo la legge n. 237/2012 di una
facolta' del Ministro della giustizia, sebbene le disposizioni
internazionali prevedano l'obbligo di dare seguito alle richieste di
cooperazione della CPI, si pone la questione del rimedio processuale
alla situazione conseguente alla mancata trasmissione degli atti, con
successiva impossibilita' per il Procuratore generale di formulare le
sue richieste di merito e per la Corte di appello di deliberarle in
adempimento ai detti obblighi internazionali richiamati dalla
Costituzione.
42. L'obbligo nascente dallo statuto di Roma, peraltro, e'
rafforzato dall'art. 1, paragrafo 2, della menzionata decisione PESC,
vincolante per l'Italia, che e' tenuta a sostenere l'indipendenza
della CPI e il suo effettivo ed efficace funzionamento, nonche' a
sostenere la cooperazione con la CPI.
43. La disposizione di diritto eurounitario non costituisce di
una mera ripetizione degli obblighi nascenti dallo statuto di Roma ma
e' un «vincolo specifico» per lo Stato membro dell'Unione europea,
che e' tenuto a adottare nel proprio diritto interno ogni
disposizione necessaria per garantire la cooperazione con la CPI.
44. L'obbligo di dare seguito alle richieste di cooperazione
della CPI per gli Stati parte dello statuto (e quindi anche per gli
organi giudiziari degli stessi), peraltro, e' stato ribadito in
innumerevoli decisioni della stessa CPI:
1) Pre-Trial Chamber I, 12 dicembre 2011,
ICC-02/05-01/09-139-CORR;
2) Pre-Trial Chamber I, 13 dicembre 2011,
ICC-02/05-01/09-140-TENG;
3) Pre-Trial Chamber II, 26 marzo 2013, ICC-02/05-01/09-151;
4) Pre-Trial Chamber II, 9 aprile 2014, ICC-02/05-01/09-195;
5) Pre-Trial Chamber II, 11 luglio 2016,
ICC-02/05-01/09-266-ENG;
6) Pre-Trial Chamber II, 11 luglio 2016,
ICC-02/05-01/09-267-ENG;
7) Pre-Trial Chamber II, 6 luglio 2017, ICC-02/05-01/09-302;
8) Pre-Trial Chamber II, 11 dicembre 2017,
ICC-02/05-01/09-309;
9) Appeals Chamber, 6 maggio 2019, ICC-02/05-01/09-397-CORR;
10) Pre-Trial Chamber I, 10 dicembre 2014,
ICC-01/11-01/11-577;
11) Trial Chamber V(B), 19 settembre 2016,
ICC-01/09-02/11-1037-ENG;
12) Pre-Trial Chamber II, 24 ottobre 2024, ICC-01/22-90.
45. Secondo la giurisprudenza della CPI l'obbligo di cooperazione
degli Stati parte con la stessa CPI non e' politico ma giuridico ed
il suo fondamento e' sia convenzionale - perche' deriva da uno
strumento vincolante (statuto di Roma) - che sistemico, perche' la
cooperazione e' condizione necessaria per l'effettivita' della
giurisdizione penale internazionale per reprimere i reati piu' gravi
in assoluto, ossia i crimini di guerra e contro l'umanita', con la
conseguenza che le normative nazionali degli Stati parte devono
assicurare l'esecuzione di quest'obbligo giuridico prevedendo idonei
sistemi per evitare che lo Stato parte si sottragga alle richieste
della CPI.
46. Nel caso in esame, invece, la legge n. 237/2012 non prevede
alcun rimedio «processuale» per la mancata trasmissione da parte
Ministro della giustizia delle richieste di cooperazione della CPI,
con la conseguenza che l'Autorita' giudiziaria non puo' adempiere
agli obblighi dello Stato parte dello statuto, che incombono anche su
di essa quale espressione di un potere dello Stato parte, pur quando
le richieste di cooperazione della CPI le pervengono perche'
direttamente inoltrate dalla CPI ai sensi dell'art. 87(1)(b) dello
statuto.
47. L'assenza di rimedi procedimentali, quali quello della
possibilita' di procedere anche nei casi di trasmissione diretta
dandone notizia al Ministro della giustizia, come nella fattispecie
prevista dall'art. 9 della legge n. 69/2005, e' particolarmente
rilevante in considerazione dell'eccezionale gravita' dei reati per i
quali procede la CPI, trattandosi di crimini di guerra e contro
l'umanita' che - come nel caso in esame - sono di regola relativi a
migliaia di vittime.
48. E' bene sottolineare che, per quanto consta dagli altri
procedimenti di cooperazione pendenti e definiti presso questa
medesima Corte di appello di Roma su richiesta dell'Ufficio del
Procuratore presso la CPI e della stessa CPI, il Ministro della
giustizia ha sempre trasmesso tempestivamente le richieste di
assistenza giudiziaria previste dallo statuto, con la conseguenza che
la situazione creatasi nel presente procedimento si pone come un
unicum che ne impedisce la definizione, in mancanza della
possibilita' giuridica di adottare qualsiasi deliberazione in
relazione ad un eventuale titolo detentivo riguardante il prevenuto
che, ove rientrasse in Italia, non sarebbe assoggettato o
assoggettabile ad alcun provvedimento de libertate per giustizia
internazionale.
23. In conclusione, la situazione di stallo procedimentale
venutasi a creare non solo determina le evidenziate violazioni dello
statuto di Roma (accertate dalla decisione della CPI e dalla
decisione PESC) ai sensi degli articoli 11 e 117 primo comma, della
Costituzione, ma potrebbe anche costituire una violazione del
principio di soggezione del giudice alla sola legge previsto
dall'art. 101 secondo comma, della Costituzione, in quanto
l'attribuzione della discrezionalita' politica al Ministro della
giustizia nella procedura in esame (conformemente a quanto ritenuto
dalla Camera dei deputati nel diritto vivente dovuto all'esegesi nata
dal sopra detto diniego dell'autorizzazione a procedere) assoggetta
il giudice ad una scelta discrezionale di natura politica, inibendone
l'attivita' giurisdizionale di adempimento degli obblighi
internazionali previsti dallo statuto di Roma, secondo quanto
richiesto dalla CPI come sostanzialmente rilevato anche dalla
decisione ICC-01/11-209 17 ottobre 2025 1/18 PT sopra menzionata.
24. Consegue a quanto esposto la sospensione del procedimento e
la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
P.Q.M.
1) visti gli articoli 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
gli articoli 11, 101, secondo comma, e 117, primo comma, della
Costituzione, lo statuto di Roma ratificato con legge 12 luglio 1999,
n. 232, e l'accordo UE-CPI approvato con decisione del Consiglio
2011/168/PESC, dichiara di ufficio rilevante e non manifestamente
infondata la questione di legittimita' costituzionale degli articoli
2, 4, 11 e 13 della legge 20 dicembre 2012, n. 237, nei sensi di cui
in motivazione e nella parte in cui non prevedono che il Procuratore
generale debba formulare le sue richieste e la Corte di appello di
Roma debba deliberare sulle stesse anche a seguito di diretta
trasmissione delle medesime richieste di cooperazione della Corte
penale internazionale ai sensi dell'art. 87(1)(b) dello statuto di
Roma, dandone notizia al Ministro della giustizia;
2) sospende, per l'effetto ai sensi dell'art. 23 della legge 11
marzo 1953, n. 87, il presente giudizio previa trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale per la risoluzione del suindicato
incidente di costituzionalita';
3) ordina che, a cura della cancelleria della Corte di appello di
Roma, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, alla
Corte penale internazionale per il tramite del Ministro della
giustizia ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche'
comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
4) riserva ogni ulteriore statuizione all'esito del giudizio di
legittimita' costituzionale.
Cosi' deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 30
ottobre 2025.
Il Presidente: Monteleone
I consiglieri: Neri, Morgigni