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K.","prima_controparte":"Ministero della Salute","altre_parti":"Regione Lazio, Asl Roma 1","testo_atto":"N. 208 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 settembre 2025\n\r\nOrdinanza  dell\u002711  settembre  2025  del   Tribunale   amministrativo\nregionale per il Lazio sul ricorso proposto da A. K. contro Ministero\ndella salute, Regione Lazio e Asl Roma 1. \n \nIstruzione - Maternita\u0027 e infanzia - Formazione specifica in medicina\n  generale - Previsione che gli impedimenti temporanei  superiori  ai\n  quaranta  giorni  lavorativi  consecutivi,  peraltro,   anche   per\n  gravidanza, sospendono il periodo di formazione, fermo restando che\n  l\u0027intera sua durata non e\u0027 ridotta a causa di  tale  sospensione  -\n  Mancata previsione della retroattivita\u0027 degli effetti giuridici del\n  diploma di formazione in medicina generale alla  data  di  naturale\n  scadenza originaria del triennio formativo. \n- Decreto legislativo  17  agosto  1999,  n.  368  (Attuazione  della\n  direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei  medici  e\n  di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed  altri\n  titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE,  98/63/CE  e  99/46/CE\n  che modificano la direttiva 93/16/CE), art. 24, comma 5. \n\n\r\n(GU n. 44 del 29-10-2025)\n\r\n \n         IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO \n                       (Sezione Terza Quater) \n \n    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di\nregistro generale 13112  del  2024,  integrato  da  motivi  aggiunti,\nproposto da A. K., rappresentato e  difeso  dagli  avvocati  Gabriele\nCacciotti, Pierpaolo Cacciotti, Gabriella De Michele,  con  domicilio\ndigitale come da PEC da Registri di Giustizia; \n    contro  Ministero   della   salute,   in   persona   del   legale\nrappresentante pro tempore, rappresentato  e  difeso  dall\u0027Avvocatura\nGenerale dello  Stato,  domiciliataria  ex  lege  in  Roma,  via  dei\nPortoghesi n. 12; \n    Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro  tempore,\nrappresentato e difeso dall\u0027avvocato Giuseppe Allocca, con  domicilio\neletto presso il suo studio in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27; \n    nei confronti Azienda Sanitaria Locale Roma  1,  in  persona  del\nlegale   rappresentante   pro   tempore,   rappresentato   e   difeso\ndall\u0027avvocato Andrea Mollo, con domicilio digitale  come  da  PEC  da\nRegistri di Giustizia; \n \n                         Per l\u0027annullamento \n \n    con l\u0027atto introduttivo del giudizio: \n      della nota in data..., con cui si respinge  sostanzialmente  la\ndomanda di ammissione con riserva della ricorrente  all\u0027esame  finale\ndel corso di formazione specifica in medicina generale,  nonche\u0027  per\nl\u0027ammissione con riserva al predetto esame e  per  il  riconoscimento\ndel  diritto  alla  retrodatazione  del  convenzionamento   a   tempo\nindeterminato, a fini di pari trattamento della  ricorrente  rispetto\nagli altri iscritti al medesimo corso. \n    Con i motivi aggiunti depositati il 9 dicembre 2024: \n      del diniego di ammissione della ricorrente all\u0027esame finale del\nCorso di Specializzazione...  (Regione  Lazio  -  Registro  Ufficiale\ndel...). \n    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; \n    Visti tutti gli atti della causa; \n    Visti gli atti di costituzione in giudizio  del  Ministero  della\nsalute, della Regione Lazio e dell\u0027Azienda Sanitaria Locale Roma 1; \n    Relatore nell\u0027udienza pubblica  del  giorno  24  giugno  2025  la\ndott.ssa Silvia Piemonte e  uditi  per  le  parti  i  difensori  come\nspecificato nel verbale. \n  1. - I fatti di causa. \n    1.1 La ricorrente, dott.ssa in medicina e  iscritta  al...  corso\ntriennale di formazione specifica  in  Medicina  generale...  bandito\ndalla Regione Lazio, con l\u0027atto introduttivo del giudizio ha  chiesto\nl\u0027annullamento della nota del... con la quale la Regione le ha negato\ndi essere ammessa con riserva a  sostenere  l\u0027esame  finale,  fissato\nnella sessione ordinaria del... per il rilascio del relativo  diploma\ndi formazione specifica in medicina generale,  in  quanto  priva  del\nrequisito di frequenza complessiva del corso pari a trentasei mesi. \n    In particolare la ricorrente risulta aver iniziato  la  frequenza\ndel ridetto corso in  data...  e  averla  sospesa  dal...  al...  per\nastensione facoltativa sempre  per  maternita\u0027  e  dal...  al...  per\nastensione facoltativa sempre per  maternita\u0027.  Pertanto,  avendo  il\ncorso  una  durata  triennale  e  dovendo  il  relativo  periodo   di\nsospensione essere recuperato, la data di ultimazione della frequenza\nrisultava di  fatto  posticipata  a...,  anziche\u0027  a...  per  cui  la\ndottoressa non veniva inclusa nell\u0027elenco dei corsisti  ammessi  alla\nsessione ordinaria dell\u0027esame finale calendarizzata per il... \n    Tuttavia, onde poter  comunque  conseguire  il  relativo  diploma\nentro il mese di..., la dott.ssa ha chiesto  alla  Regione  Lazio  in\ndata... di essere ammessa con  riserva  a  sostenere  l\u0027esame  finale\nnella sessione ordinaria, con  recupero  successivo  della  rimanente\nattivita\u0027 di frequenza. Tanto al fine di non rientrare nel  campo  di\napplicazione della nuova disciplina  di  cui  all\u0027Accordo  Collettivo\nNazionale del 4 aprile 2024 che per i medici di medicina generale  ha\nprevisto l\u0027istituzione di un ruolo unico di assistenza  primaria  con\ninserimento obbligatorio - sia pure a determinate condizioni - per  i\nmedici specializzati in medicina generale dopo il 1° gennaio 2025. \n    1.2 Con successivi motivi aggiunti depositati il 9 dicembre 2024,\nla ricorrente ha  chiesto,  formulando  altresi\u0027  istanza  di  misura\ncautelare monocratica, l\u0027annullamento del  provvedimento  del...  con\ncui la Regione  Lazio  ha  nuovamente  respinto  l\u0027ulteriore  istanza\nformulata dalla ricorrente in data... «di essere ammessa con  riserva\nall\u0027esame finale del Corso di Specializzazione MMG... fissato  per  i\ngiorni...,  fatta  salva  la  disponibilita\u0027  a  svolgere   attivita\u0027\nsupplementare per completare il periodo di durata naturale del corso,\novvero, in via subordinata, di retrodatazione del convenzionamento  a\ntempo determinato, ove l\u0027interessata fosse costretta ad attendere  la\nsuccessiva sessione d\u0027esame». \n    La Regione con tale nota, oltre  a  ribadire  la  necessita\u0027  del\nrecupero del periodo di formazione per i mesi sospesi, ha  negato  la\nretrodatazione  (al...)  degli  effetti   dell\u0027esame   da   sostenere\nsuccessivamente «in quanto fattispecie che configurerebbe un falso in\natto pubblico». \n    Sostiene  parte  ricorrente  l\u0027illegittimita\u0027  del  diniego   per\nviolazione di legge ed  eccesso  di  potere  sia  perche\u0027  la  stessa\navrebbe comunque completato tutta l\u0027attivita\u0027 didattica del  percorso\nformativo,  residuando  soltanto  la  necessita\u0027  di  recuperare   la\nfrequenza per il periodo sospeso, sia perche\u0027 adottato in  violazione\ndell\u0027art. 3 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51 (Testo unico\ndelle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno  della\nmaternita\u0027 e dell\u0027infanzia) e  del  decreto  legislativo  25  gennaio\n2010, n. 5 e successive modificazioni ed integrazioni  (Codice  delle\npari opportunita\u0027 tra  uomo  e  donna)  che  vietano  ogni  forma  di\ndisparita\u0027 di trattamento tra uomo e donna, in particolare in ragione\ndella gravidanza. \n    1.3 Con decreto presidenziale  del  10  dicembre  2024,  n.  5662\nl\u0027istanza cautelare monocratica e\u0027 stata accolta. \n    1.4 Si sono costituiti per  resistere  al  ricorso  il  Ministero\ndella Salute, l\u0027Azienda sanitaria locale (ASL) Roma 1  e  la  Regione\nLazio. \n    Nelle loro memorie la Regione e la ASL Roma 1 hanno sostenuto  la\npiena  legittimita\u0027  degli  atti  impugnati  in  quanto   costituenti\napplicazione dell\u0027art. 24 del decreto legislativo n. 368 del  1999  e\nsuccessive modifiche e integrazioni. \n    Il Ministero della salute  ha  eccepito  in  via  preliminare  il\nproprio difetto  di  legittimazione  passiva,  avendo  il  ricorso  a\noggetto solo provvedimenti di competenza della Regione Lazio,  e  nel\nmerito l\u0027infondatezza del ricorso. \n    1.5 Con memoria di replica dell\u002711 gennaio 2025 parte  ricorrente\nha rappresentato di essere stata  ammessa  a  sostenere  con  riserva\nl\u0027esame in data... in seguito all\u0027accoglimento della misura cautelare\nmonocratica e di averlo superato. \n    1.6 All\u0027esito della camera  di  consiglio  del  14  gennaio  2025\nl\u0027istanza cautelare e\u0027 stata respinta con ordinanza  del  17  gennaio\n2025, n. 322, confermata anche in sede di appello con  ordinanza  del\nConsiglio di Stato, sez. III, del 28 febbraio 2025, n. 788. \n    1.7 Da ultimo, con memoria del 24 maggio 2025,  parte  ricorrente\nha rappresentato di avere, nelle more, proseguito  la  frequenza  con\ncompletamento dei trentasei mesi di corso il... e di aver sostenuto e\nsuperato  l\u0027esame  finale  nella  sessione  straordinaria  del...  Ha\nspecificato parte ricorrente di avere ormai interesse al ricorso  nei\nsoli limiti della questione posta con riferimento alla retrodatazione\ndel diploma finale, insistendo  a  tal  fine  per  un\u0027interpretazione\ncostituzionalmente orientata  dell\u0027art.  24,  comma  5,  del  decreto\nlegislativo n. 368 del 1999 che possa elidere la discriminazione  che\ndiversamente verrebbe a determinarsi a danno delle donne le quali  in\nragione della propria gravidanza si trovano  a  dover  sospendere  la\nfrequenza dei corsi in questione e a sostenere  l\u0027esame  finale  solo\nuna volta recuperato il periodo di sospensione. \n    1.8 Alla pubblica udienza del 24 giugno 2025 la  causa  e\u0027  stata\ntrattenuta in decisione. \n  2. - La rilevanza della questione. \n    2.1 Occorre  premettere  che  l\u0027interesse  al  ricorso  e\u0027  ormai\nlimitato, come dichiarato dalla difesa della ricorrente nella memoria\ndel  24  maggio  2025,  esclusivamente  alla  questione   controversa\nattinente alla legittimita\u0027 della decorrenza degli effetti  giuridici\ndel superamento dell\u0027esame finale del corso triennale  di  formazione\nspecifica  in  medicina  generale...  sostenuto  dalla  stessa  nella\nsessione straordinaria del... \n    2.2 L\u0027Amministrazione nel disporre  la  necessita\u0027  del  recupero\ndella frequenza  del  periodo  di  formazione  sospeso  e  negare  la\nretroattivita\u0027 degli effetti del diploma ha  fatto  applicazione  del\ndisposto di cui all\u0027art. 24, comma  5,  del  decreto  legislativo  17\nagosto 1999, n. 368, che cosi\u0027 recita:  «Gli  impedimenti  temporanei\nsuperiori ai quaranta  giorni  lavorativi  consecutivi  per  servizio\nmilitare, gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione,\nfermo restando che l\u0027intera sua durata non e\u0027 ridotta a  causa  delle\nsuddette sospensioni. Restano ferme le  disposizioni  in  materia  di\ntutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n.  1204,\ne  successive  modificazioni,  nonche\u0027  quelle  sull\u0027adempimento  del\nservizio militare di cui alla legge  24  dicembre  1986,  n.  958,  e\nsuccessive modificazioni.» \n    E\u0027  opinione  del  Tribunale  amministrativo  regionale  che  sia\nrilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita\u0027\ncostituzionale, rilevata d\u0027ufficio, della richiamata disposizione  di\ncui all\u0027art. 24 comma 5 del decreto legislativo  17  agosto  1999  n.\n368, nella parte in cui nel disporre  che  l\u0027assenza  per  gravidanza\nsuperiore ai  quaranta  giorni  lavorativi  consecutivi  sospende  il\nperiodo di formazione e che l\u0027intera durata della formazione  fissata\n- in combinato disposto con il primo comma, nella durata di tre  anni\nnon e\u0027 ridotta, non prevede tuttavia la retroattivita\u0027 degli  effetti\ngiuridici del diploma di formazione in medicina  generale  alla  data\ndella naturale scadenza originaria del triennio formativo (ossia alla\ndata della sessione ordinaria d\u0027esame). \n    In tal modo alla sospensione del periodo di formazione in ragione\ndella  gravidanza  consegue  necessariamente  la  posticipazione  del\nconseguimento del titolo e della produzione  degli  effetti  ad  esso\nriconducibili. \n    2.3 La rilevanza della questione discende dal fatto che l\u0027assenza\ndella previsione della retroattivita\u0027 degli effetti dell\u0027esame finale\nalla naturale scadenza del  corso  triennale  (nel  caso  di  specie:\nsessione  ordinaria  di...),  anziche\u0027  alla  data   di   superamento\neffettivo dell\u0027esame (nel  caso  di  specie:  sessione  straordinaria\ndi...), comporta l\u0027applicazione alla ricorrente di una disciplina del\nrapporto di convenzionamento con il Servizio sanitario nazionale  (di\ncui all\u0027Accordo Collettivo Nazionale del 4  aprile  2024),  che  -  a\nprescindere da valutazioni  sulla  maggiore  o  minore  gravosita\u0027  -\ncomunque si caratterizza per essere diversa da  quella  applicata  ai\ncolleghi  di  corso  della  ricorrente   che,   non   avendo   dovuto\ninterrompere la frequenza per via di  una  gravidanza,  hanno  potuto\nconseguire il relativo diploma entro... \n    Inoltre nel caso di specie, avendo  potuto  la  ricorrente  avere\naccesso  al  conferimento  dell\u0027incarico  temporaneo  di  medico   di\nmedicina generale (determinazione dirigenziale della ASL Roma 1  n...\ndel...) per l\u0027assistenza  primaria,  in  applicazione  dell\u0027art.  33,\ncomma 4 dell\u0027Accordo collettivo nazionale (ACN) 28  aprile  2022  che\nrinvia dell\u0027art. 9, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre  2018,  n.\n135 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio  2019,  n.\n12 e all\u0027art. 12, comma 3, del decreto-legge 30 aprile  2019,  n.  35\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60,  la\nposticipazione del conseguimento del titolo di formazione,  senza  la\nprevisione della retroattivita\u0027 degli effetti dello stesso, determina\naltresi\u0027 la posticipazione a... della trasformazione dell\u0027incarico  a\ntempo indeterminato. \n    2.4 La norma in questione, per la sua chiarezza testuale, non  si\npresta a interpretazioni  adeguatrici,  comportando  il  rigetto  del\nricorso, con conseguente diniego della retroattivita\u0027  degli  effetti\ndel titolo conseguito dalla ricorrente solo in data... \n    La praticabilita\u0027 di  una  lettura  costituzionalmente  orientata\ndella disposizione di cui al  comma  5,  dell\u0027art.  24,  del  decreto\nlegislativo 17 agosto 1999, n. 36, pure  invocata  dalla  ricorrente,\nosta con il dato letterale della  disposizione  che  non  prevede  la\nretroattivita\u0027 degli effetti del diploma conseguito dopo  il  periodo\ndi recupero una volta completata la frequenza di  trentasei  mesi  di\ncorso e ottenuto il giudizio finale formulato  dalla  Commissione  al\ntermine del triennio (art. 29 del  decreto  legislativo  n.  368  del\n1999). La retrodatazione, essendo difatti un istituto  «eccezionale»,\nrichiede per la sua applicazione una espressa previsione  legislativa\n(cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 211 del  2023  che  richiama:\nConsiglio di Stato, Sez. II, sentenze 29 agosto 2022, n. 7498,  e  22\nluglio 2022, n. 6463; sez. IV, 27 novembre 2020, n. 7504; TAR  Lazio,\nsez. I-quater, 29 maggio 2023, n. 9056, e 7 maggio  2019,  n.  5723),\nnon potendosi come fa parte ricorrente - desumersi dal mero  richiamo\ncontenuto  nella  disposizione  in  questione   al   rispetto   delle\ndisciplina normativa a tutela della  maternita\u0027  («Restano  ferme  le\ndisposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla  legge\n30 dicembre 1971, n. 1204...»). \n    Una  diversa  lettura  forzerebbe   inammissibilmente   il   dato\nnormativo, poiche\u0027 questo costituisce il limite cui  deve  arrestarsi\nanche l\u0027interpretazione costituzionalmente orientata, dovendo  essere\nsollevato l\u0027incidente di costituzionalita\u0027 ogni qual volta  l\u0027opzione\nermeneutica  supposta  conforme  alla  Costituzione   sia   incongrua\nrispetto al tenore letterale della norma stessa  (Cass.,  SS.UU.,  1°\ngiugno 2021, n. 15177, e 22 marzo 2019, n. 8230, con richiamo a Corte\nCostituzionale, sentenze n. 78 del 2012, n. 49 del 2015,  n.  36  del\n2016 e n. 82 del 2017). \n  3. - La non manifesta infondatezza della questione. \n    3.1  La  formazione  specifica  in  medicina  generale  e\u0027  stata\ndisciplinata dalla direttiva comunitaria 86/457/CEE,  successivamente\ntrasfusa nella direttiva 93/16/CEE, come modificata dalle  successive\ndirettive 2001/19/CE, 2005/36/CE  e  2013/55/UE,  onde  garantire  la\nlibera   circolazione   dei   professionisti   dell\u0027area    sanitaria\nall\u0027interno dell\u0027Unione europea, fondata sul reciproco riconoscimento\ndei titoli di formazione. \n    La  normativa   comunitaria   e\u0027   stata   recepita   e   attuata\nnell\u0027ordinamento nazionale rispettivamente dal decreto legislativo  8\nagosto 1991, n. 256, (che ha recepito la direttiva 86/457/CEE) e  dal\ndecreto legislativo 17 agosto 1999,  n.  368,  (che  ha  recepito  la\ndirettiva 93/16/CEE), come successivamente modificato e integrato. \n    A norma dell\u0027art. 24 del decreto legislativo n. 368 del  1999  il\ndiploma di formazione specifica in medicina generale  si  consegue  a\nseguito di un corso di  formazione  specifica  in  medicina  generale\ndella durata di  tre  anni,  riservato  ai  laureati  in  medicina  e\nchirurgia, abilitati all\u0027esercizio professionale (comma 1). Il  corso\ncomporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno con obbligo  della\nfrequenza alle attivita\u0027 didattiche teoriche e pratiche e si conclude\ncon il rilascio di un diploma di formazione in medicina  generale  da\nparte delle regioni e delle province autonome,  conforme  al  modello\npredisposto con decreto del Ministro della salute (comma 2). \n    L\u0027articolazione del corso di formazione per un totale  di  almeno\n4800 ore, di  cui  2/3  rivolti  all\u0027attivita\u0027  formativa  di  natura\npratica,  nonche\u0027  gli  obiettivi  didattici,   le   metodologie   di\ninsegnamento-apprendimento e i programmi delle attivita\u0027  teoriche  e\npratiche sono demandati ex art. 26 del decreto legislativo n. 368 del\n1999 a un decreto del Ministro della salute. \n    Con il decreto  ministeriale  7  marzo  2006,  recante  «Principi\nfondamentali per la disciplina  unitaria  in  materia  di  formazione\nspecifica in medicina generale», sono stati dettati i criteri unitari\nper l\u0027organizzazione e l\u0027attivazione da parte delle regioni  e  dalle\nProvince autonome dei predetti corsi. \n    3.2 La necessita\u0027 di unitarieta\u0027 e omogeneita\u0027  della  disciplina\ndei corsi in questione porta a ritenere, in via incidentale in questa\nsede, l\u0027infondatezza della eccezione sollevata in via preliminare dal\nMinistero della salute circa il  proprio  difetto  di  legittimazione\npassiva, sussistendo l\u0027interesse, anche solo quale controinteressato,\na difendere la legittimita\u0027  di  un  provvedimento  che,  per  quanto\nadottato  dalla  Regione,  costituisce  tuttavia   attuazione   della\nrichiamata presupposta disciplina avente carattere nazionale. \n    3.3 Ai fini che qui rilevano, l\u0027art. 24 del  decreto  legislativo\nn. 368 del 1999 dispone che il diploma  di  formazione  specifica  in\nmedicina generale «si consegue a seguito di un  corso  di  formazione\nspecifica  in  medicina  generale  della  durata  di  tre   anni...»,\ncomportando «un impegno dei partecipanti a tempo  pieno  con  obbligo\ndella frequenza alle attivita\u0027 didattiche  teoriche  e  pratiche,  da\nsvolgersi sotto il controllo delle  regioni  e  province  autonome  e\ndegli enti competenti...». \n    Il richiamato comma 5 del medesimo art. 24  stabilisce  che  «Gli\nimpedimenti  temporanei  superiori  ai  quaranta  giorni   lavorativi\nconsecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia,  sospendono\nil periodo di formazione, fermo restando che l\u0027intera sua durata  non\ne\u0027 ridotta a causa  delle  suddette  sospensioni.  Restano  ferme  le\ndisposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla  legge\n30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonche\u0027 quelle\nsull\u0027adempimento del servizio militare di cui alla legge 24  dicembre\n1986, n. 958, e successive modificazioni.» \n    3.4 Rileva il Collegio come il rinvio  alla  normativa  a  tutela\ndella gravidanza debba intendersi nel senso  che  sono  garantiti  ai\ncorsisti i diritti  di  cui  alla  disciplina  in  materia,  tra  cui\nl\u0027astensione  obbligatoria  dal  lavoro  per  le   condizioni   della\ngravidanza, ai sensi dell\u0027art. 17, comma 2, lettera a),  del  decreto\nlegislativo 26 marzo 2001, n. 151, (Testo  unico  delle  disposizioni\nlegislative in materia di tutela e sostegno della maternita\u0027 e  della\npaternita\u0027, a norma dell\u0027art. 15 della legge 8 marzo  2000,  n.  53),\ntrattandosi peraltro di corso di formazione che prevede  un\u0027attivita\u0027\npratica da svolgersi in ambiente ospedaliero e  che  dunque  richiede\nl\u0027applicazione di  tutte  le  cautele  previste  per  le  lavoratrici\nconnesse alla gravidanza. \n    Pertanto  il  richiamo  a  impedimenti  temporanei  superiori  ai\nquaranta giorni lavorativi consecutivi per gravidanza contenuto nella\ndisposizione  censurata  deve  intendersi  riferito   agli   istituti\ndisciplinati dal decreto legislativo n. 151 del  2001,  che  pone  il\ndivieto di adibire al lavoro le donne durante i due  mesi  precedenti\nla data presunta del parto - ovvero, ove il parto avvenga oltre  tale\ndata, anche per il periodo intercorrente tra la data  presunta  e  la\ndata effettiva del parto - nonche\u0027 durante i tre mesi dopo  il  parto\n(art. 16, comma 1, lettere  a),  b)  e  c)  ).  E\u0027  inoltre  prevista\nl\u0027interdizione anticipata dal lavoro, di cui all\u0027art.  17,  comma  2,\ndello stesso decreto legislativo n. 151 del 2001, che prevede per  le\nlavoratrici in stato di gravidanza un ulteriore periodo di astensione\ndal lavoro, che si va ad aggiungere a quello di congedo  obbligatorio\nper maternita\u0027, in caso di gravi o particolari motivi,  valutati  dal\nservizio  ispettivo  del  Ministero  del  lavoro,   avvalendosi   dei\ncompetenti organi del Servizio sanitario nazionale. \n    Il decreto legislativo n. 151 del 2001  contempla  poi  ulteriori\nistituti a tutela della maternita\u0027 e della  paternita\u0027,  tra  cui  un\nperiodo di astensione facoltativa. \n    Nel caso di specie occorre rilevare che, anche solo limitando  la\nrilevanza della questione al periodo di «congedo di maternita\u0027»  pari\na  cinque  mesi,  si   sarebbe   determinato   lo   slittamento   del\ncompletamento del corso nel 2025 anziche\u0027 ad ottobre 2024. \n    3.5 La disposizione di cui al comma 5 dell\u0027art.  24  del  decreto\nlegislativo n. 368 del 1999, dunque, al fine di garantire il  diritto\ndella donna in maternita\u0027 di concludere il percorso di  formazione  e\nconseguire il diploma di medico di medicina  generale,  riconosce  la\npossibilita\u0027 di recuperare il periodo  di  formazione  sospeso  e  di\npoter sostenere l\u0027esame finale in sessioni  straordinarie.  La  norma\nappare volta a garantire il rispetto delle disposizioni in materia di\ntutela della maternita\u0027 e al contempo ad evitare che il godimento  di\ntali diritti si rifletta in danno delle donne corsiste che si trovino\nin ragione della gravidanza nella condizione di dover interrompere la\nfrequenza del corso di formazione. \n    Tuttavia un meccanismo di recupero di tal genere (vincolato  alla\nnecessaria  durata  della  frequenza  protratta  per  un  periodo  di\ntrentasei mesi senza possibilita\u0027  di  altre  forme  di  integrazione\ndell\u0027attivita\u0027 sospesa) che non preveda al contempo la retrodatazione\ndel diploma di formazione  alla  data  della  naturale  scadenza  del\ncorso, finisce per un verso con il lasciare irrisolto un elemento  di\ndifferenziazione rispetto ai colleghi corsisti uomini per i quali non\nsi pone l\u0027obbligo di astensione nei periodi di congedo per maternita\u0027\n(art. 16, decreto legislativo n. 151 del 2001) e per altro verso  per\nprevedere comunque un trattamento meno favorevole  e  discriminatorio\nin ragione della maternita\u0027. \n    3.6 Sorge pertanto il dubbio del contrasto dell\u0027art. 24, comma 5,\ndel decreto legislativo n. 368 del 1999 con i principi costituzionali\nvolti a evitare ogni forma di discriminazione fondata sul sesso  e  a\ngarantire la parita\u0027 di trattamento tra uomo e donna, nonche\u0027  con  i\nprincipi a tutela  della  maternita\u0027  e  della  famiglia  piu\u0027  volte\naffermati con riferimento alle lavoratrici e ai  lavoratori,  ma  che\nappaiono estensibili anche ad altri settori  in  cui  si  esplica  lo\nsviluppo della persona umana come l\u0027attivita\u0027 formativa  propedeutica\nallo svolgimento di un\u0027attivita\u0027 lavorativa, come nel caso di specie. \n    A  questo  riguardo,  va  sottolineato   che   alla   progressiva\naffermazione dei principi di non  discriminazione  e  di  parita\u0027  di\ntrattamento tra uomo e donna,  anche  in  ambito  lavorativo,  si  e\u0027\naccompagnato il divieto di  «qualsiasi  trattamento  meno  favorevole\nriservato ad una donna per ragioni collegate  alla  gravidanza  o  al\ncongedo per maternita\u0027» (art.  2,  paragrafo  2,  lettera  c),  della\ndirettiva n. 2006/54/CE) e di  qualsiasi  discriminazione  diretta  o\nindiretta fondata sul sesso per quanto attiene, non solo  all\u0027accesso\nal lavoro, ma anche alla formazione professionale (art.  14,  lettere\na) e  b),  della  direttiva  citata).  I  principi  posti  da  questa\ndirettiva sono stati recepiti  nel  nostro  ordinamento  dal  decreto\nlegislativo 25  gennaio  2010,  n.  5,  (Attuazione  della  direttiva\n2006/54/CE relativa al principio  delle  pari  opportunita\u0027  e  della\nparita\u0027 di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e\nimpiego), che ha ricompreso nell\u0027ambito applicativo  del  divieto  di\ndiscriminazioni dirette e indirette, di cui all\u0027art. 25  del  decreto\nlegislativo 11 aprile 2006, n. 198, (Codice delle  pari  opportunita\u0027\ntra uomo e donna, a norma dell\u0027art. 6 della legge 28  novembre  2005,\nn. 246), «ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato  di\ngravidanza, nonche\u0027  di  maternita\u0027  o  paternita\u0027,  anche  adottive,\novvero in ragione della titolarita\u0027  e  dell\u0027esercizio  dei  relativi\ndiritti». \n    3.7 La norma  in  esame  appare  in  contrasto  con  i  parametri\ncostituzionali di cui all\u0027art. 3 della Costituzione, che assicura  la\nparita\u0027 tra uomini e  donne,  all\u0027art.  31  della  Costituzione,  che\nqualifica compito della Repubblica  l\u0027agevolazione  della  formazione\ndella famiglia e la protezione della maternita\u0027,  all\u0027art.  32  della\nCostituzione che tutela la salute e all\u0027art.  37  della  Costituzione\nche impone la  fissazione  di  condizioni  di  lavoro  per  la  donna\ncompatibili con l\u0027adempimento della sua funzione familiare. \n    3.8 Sul  piano  dell\u0027eguaglianza  tra  cittadini  (art.  3  della\nCostituzione) la disposizione di legge censurata consente un  effetto\ndistorsivo e penalizzante per la donna rispetto ai colleghi di  sesso\nmaschile poiche\u0027, a parita\u0027 di inizio del  corso  di  formazione,  la\nsospensione della frequenza  determinata  da  ragioni  di  maternita\u0027\ncomporta la posticipazione del  conseguimento  del  relativo  titolo,\nesponendosi al dubbio di non garantire l\u0027uguaglianza e la parita\u0027  di\ntrattamento tra uomo e donna anche  con  riferimento  all\u0027accesso  al\nlavoro e di discriminare le donne a  causa  della  maternita\u0027.  Tanto\nappare ancor piu\u0027 evidente se si ha riguardo al periodo  di  «congedo\ndi maternita\u0027» di cui all\u0027art. 16 del decreto legislativo n. 151  del\n2001 durante il quale vi e\u0027 il divieto di adibire la donna al  lavoro\ne che, in virtu\u0027  del  richiamo  contenuto  nella  stessa  norma  ivi\ncensurata, trova applicazione anche per il  corso  di  formazione  in\nquestione. \n    Conseguendone una condizione di difformita\u0027 di trattamento tra  i\ncorsisti uomini e le corsiste donne, laddove solo per  queste  ultime\nalla sospensione del  corso  per  «congedo  di  maternita\u0027»  consegua\nnecessariamente la posticipazione dell\u0027esame  finale  con  successiva\ndecorrenza degli effetti del titolo finale e decorrenza  dell\u0027accesso\nalla professione. \n    3.9 Con riferimento agli articoli 31, 32 e 37 della  Costituzione\nla  disciplina  in  questione,  pur  affermando  il  rispetto   della\nnormativa  a  tutela  della  gravidanza,  tuttavia  finisce  con   lo\nscoraggiare  il   godimento   dei   relativi   diritti   poiche\u0027   la\nposticipazione dell\u0027esame finale  del  corso  determina  altresi\u0027  la\nposticipazione del conseguimento  del  relativo  titolo  con  effetti\nsulla decorrenza della carriera professionale della donna e nel  caso\ndi specie con effetti anche in termini di  diversa  disciplina  della\nprofessione cui il corso da\u0027 accesso. \n    Come  ha  avuto  piu\u0027  volte   modi   di   affermare   la   Corte\ncostituzionale, a  proposito  della  disciplina  sulla  tutela  della\nmaternita\u0027 introdotta con la legge 30  dicembre  1971,  n.  1204,  la\ngamma dei valori costituzionali perseguiti  dal  legislatore  risulta\nampliata. \n    «Con la nuova normativa si sviluppa  ulteriormente  la  coscienza\ndella funzione sociale della maternita\u0027, del valore  dell\u0027inserimento\ndella donna nel lavoro, e quindi della necessita\u0027 di interventi della\nsocieta\u0027 volti a tutelare la maternita\u0027 stessa. Assieme  alla  tutela\ndella salute e della condizione della  madre,  tuttavia,  emerge  con\ndecisione proprio in quella legge (ma si pensi, nello stesso torno di\ntempo, anche alla prestazione assicurata dalla legge 6 dicembre  1971\nn. 1044, sulla istituzione di asili nido con il concorso dello Stato)\nanche la considerazione  degli  interessi  del  bambino,  che  appare\ndestinatario concorrente, quando  non  prevalente  ed  esclusivo,  di\nsignificative previsioni nella  legge  stessa  rinvenibili.  Potrebbe\nanzi dirsi che, in sostanza,  oggetto  della  protezione  nella  fase\nsuccessiva al parto diviene, al di  la\u0027  dei  casi  di  specifica  ed\nesclusiva considerazione della salute della madre in  connessione  al\nparto stesso, il rapporto madre - bambino,  visto  sotto  il  profilo\ndella attiva ed assidua  partecipazione  della  prima  allo  sviluppo\nfisico e psichico del figlio.» (cosi\u0027 Corte costituzionale,  sentenza\nn. 1 del 1987) \n    Se dunque con gli istituti di cui all\u0027attuale decreto legislativo\nn. 151 del 2001  il  legislatore  mira  a  tutelare  da  un  lato  la\nsicurezza e la salute (art. 32 della Costituzione) delle  lavoratrici\nnel periodo anteriore e successivo al parto, e  per  altri  versi  ad\napprestare la migliore tutela all\u0027interesse del minore (articoli 31 e\n37 della Costituzione) che assume  carattere  assoluto  o,  comunque,\npreminente (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 285 del 2010),  il\nloro mancato godimento - scoraggiato dagli effetti negativi che, come\nnel caso di specie, possono conseguirne in  termini  di  differimento\ndella carriera professionale - finisce col negare  l\u0027effettivita\u0027  di\ntale tutela. \n    Vi e\u0027 dunque un sostanziale rischio di menomazione non solo della\ntutela della salute  della  donna  in  gravidanza,  ma  degli  stessi\ndiritti del minore a godere di una speciale protezione  e  a  vedersi\ngarantita  la  relazione  fisiologica  e  affettiva  con   la   madre\nnecessaria per un sano sviluppo della propria persona. \n    3.10 La Corte costituzionale, sia  pure  con  riferimento  a  una\nquestione  parzialmente  differente  riguardante  le  vincitrici  del\nconcorso a vice Ispettore assenti al  corso  di  formazione  a  causa\ndella maternita\u0027, con la sentenza n. 211 del 2023 ha ritenuto difatti\nche  «L\u0027art.  3  della  Costituzione  e\u0027  violato  poiche\u0027  la  piena\nrealizzazione del diritto fondamentale alla  parita\u0027  di  trattamento\ntra uomini e donne  non  risulta  adeguatamente  garantita  dal  solo\nriconoscimento del diritto a partecipare a  un  corso  di  formazione\norganizzato  in  una  data  successiva   e   incerta,   non   essendo\nl\u0027amministrazione vincolata ad attivare tale corso  secondo  scadenze\nprestabilite. Il ritardo nell\u0027immissione in ruolo si  riflette  nella\ndiscriminazione delle vincitrici assenti dal corso in  considerazione\ndella maternita\u0027 rispetto agli altri vincitori del medesimo concorso.\nNe\u0027 puo\u0027 considerarsi  rispettato  dalle  disposizioni  censurate  il\nprincipio  di   ragionevolezza,   non   essendo   giustificabile   il\npregiudizio  derivante  dalla  negazione  del   diritto   di   essere\ntempestivamente immesse in ruolo, al pari degli altri  vincitori  del\nmedesimo concorso. \n    Al contempo, questa disciplina  viola  i  principi  di  cui  agli\narticoli 31 e 37 della Costituzione, che tutelano  la  maternita\u0027  e,\ncon essa, l\u0027interesse  primario  dei  minori.  La  giurisprudenza  di\nquesta Corte ha da  tempo  riconosciuto  che  «gli  istituti  nati  a\nsalvaguardia della maternita\u0027 non hanno piu\u0027,  come  in  passato,  il\nfine precipuo  ed  esclusivo  di  protezione  della  donna,  ma  sono\ndestinati anche alla garanzia del preminente  interesse  del  minore,\nche va tutelato non soltanto  per  quanto  attiene  ai  bisogni  piu\u0027\npropriamente fisiologici ma anche in  riferimento  alle  esigenze  di\ncarattere relazionale ed affettivo, collegate allo sviluppo della sua\npersonalita\u0027» (sentenza n. 257 del 2012; nello stesso senso, sentenze\nn. 385 del 2005 e n. 179 del 1993). \n    Parimenti con la sentenza n. 200 del 2020 la  Corte  aveva  avuto\nmodo di affermare l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 2,  comma\n2, della legge reg. Liguria n. 29 del 2018 che comprometteva di fatto\nl\u0027assunzione   dei   candidati   che   si   trovavano   nel   periodo\ncorrispondente   all\u0027interdizione    anticipata    dal    lavoro    e\nall\u0027astensione obbligatoria per maternita\u0027 per «insanabile  contrasto\ncon i principi costituzionali che tutelano l\u0027interesse  primario  dei\nminori. I principi gia\u0027 espressi da questa  Corte,  relativamente  al\ndivieto di discriminazioni connesse allo stato di gravidanza  e  alla\nmaternita\u0027, nonche\u0027 alla cura del bambino, intesa come valorizzazione\ndi un peculiare legame affettivo e relazionale (sentenza n.  158  del\n2018, che richiama le sentenze n. 61 del 1991 e n. 423 del 1995).» \n  4. - Conclusioni. \n    4.1 Il presente giudizio va quindi sospeso, con trasmissione,  ai\nsensi dell\u0027art. 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87, degli atti alla\nCorte   costituzionale,   affinche\u0027   decida   della   questione   di\nlegittimita\u0027  costituzionale  che,   con   la   presente   ordinanza,\nincidentalmente si pone. \n    Devono essere infine ordinati gli adempimenti di notificazione  e\ndi comunicazione della presente ordinanza, nei  modi  e  nei  termini\nindicati nel dispositivo. \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Terza\nQuater)  dichiara  rilevante  e  non  manifestamente   infondata   la\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 24, comma  5,  del\ndecreto legislativo n. 368 del 1999 per contrasto con gli articoli 3,\n31, 32 e 37 della Costituzione. \n    Dispone  la  sospensione  del   presente   giudizio   sino   alla\ndefinizione del giudizio incidentale sulla questione di  legittimita\u0027\ncostituzionale. \n    Dispone altresi\u0027 l\u0027immediata trasmissione degli atti  alla  Corte\ncostituzionale. \n    Ordina che a cura della  Segreteria  la  presente  ordinanza  sia\nnotificata alle parti e al Presidente del Consiglio  dei  ministri  e\ncomunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e  della  Camera\ndei Deputati. \n    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all\u0027art.  52,\ncommi 1 e 2, del decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  e\nall\u0027art. 9, paragrafi 1  e  4,  del  Regolamento  (UE)  2016/679  del\nParlamento europeo e del Consiglio del  27  aprile  2016  e  all\u0027art.\n2-septies del decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  come\nmodificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla\nSegreteria di procedere,  in  qualsiasi  ipotesi  di  diffusione  del\npresente provvedimento, all\u0027oscuramento delle generalita\u0027 nonche\u0027  di\nqualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o  di\npersone comunque ivi citate. \n    Cosi\u0027 deciso in Roma nella camera  di  consiglio  del  giorno  24\ngiugno 2025 con l\u0027intervento dei magistrati: \n      Maria Cristina Quiligotti, Presidente; \n      Francesca Ferrazzoli, Primo referendario; \n      Silvia Piemonte, Primo referendario, estensore. \n \n                      Il Presidente: Quiligotti \n \n                                                L\u0027estensore: Piemonte","elencoNorme":[{"id":"63810","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"17/08/1999","data_nir":"1999-08-17","numero_legge":"368","descrizionenesso":"","legge_articolo":"24","specificaz_art":"","comma":"5","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-17;368~art24"}],"elencoParametri":[{"id":"80092","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80093","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"31","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80094","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"32","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80095","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"37","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80122","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"000001","descriz_costit":"direttiva CE","numero_legge":"54","data_legge":"05/07/2006","articolo":"2","specificaz_art":"par. 2","comma":"","specificaz_comma":"lett. c)","descrizionenesso":"","unique_identifier":""},{"id":"80123","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"000001","descriz_costit":"direttiva CE","numero_legge":"54","data_legge":"05/07/2006","articolo":"14","specificaz_art":"par. 1","comma":"","specificaz_comma":"lett. a) e b)","descrizionenesso":"","unique_identifier":""},{"id":"80121","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"dlgs","descriz_costit":"decreto legislativo","numero_legge":"5","data_legge":"25/01/2010","articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo;5","unique_identifier":""},{"id":"80120","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"dlgs","descriz_costit":"decreto legislativo","numero_legge":"198","data_legge":"11/04/2006","articolo":"25","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo;198~art25","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54904","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Regione Lazio","data_costit_part":"","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"C","descrizione_tipologia_parte":"Controparte","sigla_parte":""},{"id":"54905","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Asl Roma 1","data_costit_part":"","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"C","descrizione_tipologia_parte":"Controparte","sigla_parte":""}]}}"
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