Reg. ord. n. 208 del 2025 pubbl. su G.U. del n.
Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio del 11/09/2025
Tra: A. K. C/ Ministero della Salute
Oggetto:
Maternità e infanzia – Istruzione – Formazione – Previsione che gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l'intera sua durata non è ridotta a causa delle suddette sospensioni – Mancata previsione della retroattività degli effetti giuridici del diploma di formazione in medicina generale alla data di naturale scadenza originaria del triennio formativo – Denunciata disposizione che consente un effetto distorsivo e penalizzante per la donna rispetto ai colleghi di sesso maschile, poiché, a parità di inizio del corso di formazione, la sospensione della frequenza determinata da ragioni di maternità comporta la posticipazione del relativo titolo – Lesione dei principi di uguaglianza, di parità di trattamento tra uomo e donna, anche con riferimento all’accesso al lavoro e di non discriminazione – Disciplina che menoma la tutela della gravidanza, provocando effetti sia sulla decorrenza della carriera professionale della donna che in termini di diversa disciplina della professione cui il corso da accesso – Incidenza sui diritti del minore a godere di una speciale protezione – Lesione del principio secondo il quale la Repubblica agevola la formazione della famiglia e protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù – Violazione della tutela della salute – Contrasto con il principio che impone la fissazione di condizioni di lavoro per la donna compatibili con l’adempimento della sua funzione familiare.