Reg. ord. n. 208 del 2025 pubbl. su G.U. del n.

Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio  del 11/09/2025

Tra: A. K.  C/ Ministero della Salute



Oggetto:

Maternità e infanzia – Istruzione – Formazione – Previsione che gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l'intera sua durata non è ridotta a causa delle suddette sospensioni – Mancata previsione della retroattività degli effetti giuridici del diploma di formazione in medicina generale alla data di naturale scadenza originaria del triennio formativo – Denunciata disposizione che consente un effetto distorsivo e penalizzante per la donna rispetto ai colleghi di sesso maschile, poiché, a parità di inizio del corso di formazione, la sospensione della frequenza determinata da ragioni di maternità comporta la posticipazione del relativo titolo – Lesione dei principi di uguaglianza, di parità di trattamento tra uomo e donna, anche con riferimento all’accesso al lavoro e di non discriminazione – Disciplina che menoma la tutela della gravidanza, provocando effetti sia sulla decorrenza della carriera professionale della donna che in termini di diversa disciplina della professione cui il corso da accesso – Incidenza sui diritti del minore a godere di una speciale protezione – Lesione del principio secondo il quale la Repubblica agevola la formazione della famiglia e protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù – Violazione della tutela della salute – Contrasto con il principio che impone la fissazione di condizioni di lavoro per la donna compatibili con l’adempimento della sua funzione familiare.

Norme impugnate:

decreto legislativo  del 17/08/1999  Num. 368  Art. 24  Co. 5



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.  

Costituzione  Art. 31   Co.  

Costituzione  Art. 32   Co.  

Costituzione  Art. 37   Co.  

direttiva CE  Art.  Co.  

direttiva CE  Art. 14   Co.  

decreto legislativo  Art.    Co.  

decreto legislativo  Art. 25   Co.  



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