Reg. Ric. n. 43 del 2025 n° parte 1
pubbl. su G.U. del n.

Ricorrente:Presidente del Consiglio dei ministri

Resistenti: Regione autonoma della Sardegna



Oggetto:

Sanità pubblica – Norme della Regione autonoma Sardegna – Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per l’effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019 – Previsione che la Regione, nel rispetto delle proprie competenze e dei principi stabiliti dalla suddetta sentenza, al fine di garantire la necessaria assistenza sanitaria alle persone che intendono accedere al suicidio medicalmente assistito, definisce tempi e modalità organizzative per l'erogazione dei relativi trattamenti – Ricorso del Governo – Denunciato intervento rivolto a un istituto giuridico che, innovando il diritto civile e trovando applicazione diretta nell’ambito del diritto penale, esula dalle competenze del legislatore regionale, intervenendo in una materia riguardante la responsabilità penale (artt. 579 e 580 cod. pen.), la tutela della vita umana, i principi di autodeterminazione, tutela del consenso e rifiuto dei trattamenti sanitari desumibili dagli artt. 2, 13 e 32 Cost. e dall’art. 5 cod. civ. – Violazione, in via principale, della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale e, in via subordinata, della competenza statale nella materia concorrente della tutela della salute, in relazione alla quale è necessaria la preventiva determinazione dei principi fondamentali – Disparità di trattamento rispetto al restante territorio nazionale – Eccedenza dalle competenze statutarie.

- Legge della Regione Sardegna 18 settembre 2025, n. 26, intero testo e art. 1.

- Costituzione, art. 117, commi secondo, lettera l), e terzo; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), artt. 3 e 4.

 

Sanità pubblica – Norme della Regione autonoma Sardegna – Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per l’effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019 – Previsione che possono accedere alle prestazioni e ai trattamenti relativi al suicidio medicalmente assistito le persone in possesso dei requisiti indicati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale nel rispetto degli artt. 1 e 2 della legge n. 219 del 2017 – Previsione che le prestazioni e i trattamenti nell'ambito del percorso terapeutico-assistenziale del suicidio medicalmente assistito sono gratuiti – Disciplina degli oneri finanziari – Ricorso del Governo – Denunciata non spettanza alle regioni di modificare, limitare o condizionare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto alla vita previsti dalla legislazione statale e segnatamente di regolare casi e procedure in cui si dispone del diritto alla vita – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

- Legge della Regione Sardegna 18 settembre 2025, n. 26, intero testo e artt. 2, 6 e 7.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera m).

 

In via subordinata: Sanità pubblica – Norme della Regione autonoma Sardegna – Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per l’effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019 – Previsione che le aziende sanitarie regionali istituiscono una Commissione multidisciplinare permanente per la verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso al suicidio medicalmente assistito, nonché per la verifica o definizione delle relative modalità di attuazione – Disciplina – Previsione che la Commissione trasmette l’esito degli accertamenti effettuati e le determinazioni assunte al comitato etico territorialmente competente, il quale dispone di dieci giorni per trasmettere alla Commissione il proprio parere – Previsione che il procedimento di verifica dei requisiti si instaura con la presentazione dell’istanza della persona interessa – Previsione che la persona interessata può decidere di sospendere o annullare l’erogazione del trattamento con le modalità e secondo le forme di cui all’art. 1, comma 4, della legge n. 219 del 2017 – Ricorso del Governo – Denunciata attribuzione alla predetta Commissione di compiti e funzioni relativi a diritti e pretese attivabili nei confronti del Servizio sanitario nazionale non previsti e, comunque, non ancora disciplinati da alcuna disposizione di legge statale – Sovrapposizione con le competenze riservate dalla legge statale ai comitati etici territoriali individuati con decreti del Ministro della salute del 23 e 30 gennaio 2023 – Denunciata incidenza delle scelte asseritamente organizzative su decisioni di portata generale circa il modo in cui si intende connotare concretamente l’istituto giuridico del “suicidio medicalmente assistito” – Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile e penale e in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali – Violazione dei principi fondamentali statali nella materia di competenza concorrente della tutela della salute – Eccedenza dalle competenze statutarie.

- Legge della Regione Sardegna 18 settembre 2025, n. 26, artt. 3 e 4.

- Costituzione, art. 117, commi secondo, lettere l) e m), e terzo; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), artt. 3 e 4; legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi 556, 557 e 558; legge 11 gennaio 2018, n. 3, art. 2.

Norme impugnate:

legge della Regione autonoma Sardegna  del 18/09/2025  Num. 26

legge della Regione autonoma Sardegna  del 18/09/2025  Num. 26  Art. 1

legge della Regione autonoma Sardegna  del 18/09/2025  Num. 26  Art. 2

legge della Regione autonoma Sardegna  del 18/09/2025  Num. 26  Art. 3

legge della Regione autonoma Sardegna  del 18/09/2025  Num. 26  Art. 4

legge della Regione autonoma Sardegna  del 18/09/2025  Num. 26  Art. 6

legge della Regione autonoma Sardegna  del 18/09/2025  Num. 26  Art. 7



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art. 117   Co.

Costituzione  Art. 117   Co.

Costituzione  Art. 117   Co.

Statuto speciale per la Sardegna  Art.  Co.  

Statuto speciale per la Sardegna  Art.  Co.  

legge  Art.  Co. 556 

legge  Art.  Co. 557 

legge  Art.  Co. 558 

legge  Art.  Co.  



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