Reg. Ric. n. 43 del 2025 n° parte 1
pubbl. su G.U. del n.
Ricorrente:Presidente del Consiglio dei ministri
Resistenti: Regione autonoma della Sardegna
Oggetto:
Sanità pubblica – Norme della Regione autonoma Sardegna – Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per l’effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019 – Previsione che la Regione, nel rispetto delle proprie competenze e dei principi stabiliti dalla suddetta sentenza, al fine di garantire la necessaria assistenza sanitaria alle persone che intendono accedere al suicidio medicalmente assistito, definisce tempi e modalità organizzative per l'erogazione dei relativi trattamenti – Ricorso del Governo – Denunciato intervento rivolto a un istituto giuridico che, innovando il diritto civile e trovando applicazione diretta nell’ambito del diritto penale, esula dalle competenze del legislatore regionale, intervenendo in una materia riguardante la responsabilità penale (artt. 579 e 580 cod. pen.), la tutela della vita umana, i principi di autodeterminazione, tutela del consenso e rifiuto dei trattamenti sanitari desumibili dagli artt. 2, 13 e 32 Cost. e dall’art. 5 cod. civ. – Violazione, in via principale, della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale e, in via subordinata, della competenza statale nella materia concorrente della tutela della salute, in relazione alla quale è necessaria la preventiva determinazione dei principi fondamentali – Disparità di trattamento rispetto al restante territorio nazionale – Eccedenza dalle competenze statutarie.
- Legge della Regione Sardegna 18 settembre 2025, n. 26, intero testo e art. 1.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lettera l), e terzo; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), artt. 3 e 4.
Sanità pubblica – Norme della Regione autonoma Sardegna – Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per l’effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019 – Previsione che possono accedere alle prestazioni e ai trattamenti relativi al suicidio medicalmente assistito le persone in possesso dei requisiti indicati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale nel rispetto degli artt. 1 e 2 della legge n. 219 del 2017 – Previsione che le prestazioni e i trattamenti nell'ambito del percorso terapeutico-assistenziale del suicidio medicalmente assistito sono gratuiti – Disciplina degli oneri finanziari – Ricorso del Governo – Denunciata non spettanza alle regioni di modificare, limitare o condizionare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto alla vita previsti dalla legislazione statale e segnatamente di regolare casi e procedure in cui si dispone del diritto alla vita – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
- Legge della Regione Sardegna 18 settembre 2025, n. 26, intero testo e artt. 2, 6 e 7.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera m).
In via subordinata: Sanità pubblica – Norme della Regione autonoma Sardegna – Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per l’effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019 – Previsione che le aziende sanitarie regionali istituiscono una Commissione multidisciplinare permanente per la verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso al suicidio medicalmente assistito, nonché per la verifica o definizione delle relative modalità di attuazione – Disciplina – Previsione che la Commissione trasmette l’esito degli accertamenti effettuati e le determinazioni assunte al comitato etico territorialmente competente, il quale dispone di dieci giorni per trasmettere alla Commissione il proprio parere – Previsione che il procedimento di verifica dei requisiti si instaura con la presentazione dell’istanza della persona interessa – Previsione che la persona interessata può decidere di sospendere o annullare l’erogazione del trattamento con le modalità e secondo le forme di cui all’art. 1, comma 4, della legge n. 219 del 2017 – Ricorso del Governo – Denunciata attribuzione alla predetta Commissione di compiti e funzioni relativi a diritti e pretese attivabili nei confronti del Servizio sanitario nazionale non previsti e, comunque, non ancora disciplinati da alcuna disposizione di legge statale – Sovrapposizione con le competenze riservate dalla legge statale ai comitati etici territoriali individuati con decreti del Ministro della salute del 23 e 30 gennaio 2023 – Denunciata incidenza delle scelte asseritamente organizzative su decisioni di portata generale circa il modo in cui si intende connotare concretamente l’istituto giuridico del “suicidio medicalmente assistito” – Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile e penale e in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali – Violazione dei principi fondamentali statali nella materia di competenza concorrente della tutela della salute – Eccedenza dalle competenze statutarie.
- Legge della Regione Sardegna 18 settembre 2025, n. 26, artt. 3 e 4.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lettere l) e m), e terzo; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), artt. 3 e 4; legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi 556, 557 e 558; legge 11 gennaio 2018, n. 3, art. 2.