Reg. ord. n. 6 del 2026 pubbl. su G.U. del n.

Ordinanza del Giudice di Pace di Gaeta  del 12/12/2025

Tra: Costanza Michela Gravina  C/ Ministero della Giustizia



Oggetto:

Ordinamento giudiziario – Giudice onorario – Previsione che ai magistrati onorari del ruolo ad esaurimento, confermati ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 116 del 2017, che esercitano le funzioni in via non esclusiva, è corrisposto un compenso annuo di euro 25.000, al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato, erogato in dodici mensilità – Previsione che sopprime per i magistrati onorari non esclusivisti, l’indennità giudiziaria prevista dal previgente art. 29, comma 7, del decreto legislativo n. 116 del 2017 – Denunciata misura che riducendo il compenso, non presenta i requisisti di temporaneità, generalità e proporzionalità – Riduzione di oltre un quinto del compenso lordo che si traduce in una diminuzione ingiustificata a parità di quantità e qualità del lavoro – Lesione del principio della retribuzione proporzionata e sufficiente – Disparità di trattamento rispetto ad altri magistrati onorari e ordinari che svolgono funzioni comparabili – Ingiustificato svilimento di talune componenti del corpo giudiziario – Contrasto con il principio di indipendenza sostanziale della funzione giurisdizionale – Violazione dei principi di ragionevolezza e non discriminazione – Lesione del principio del buon andamento giurisdizionale – Riduzione rivolta unicamente ai magistrati onorari non esclusivisti del ruolo a esaurimento, che si inserisce in una riforma ordinaria della magistratura onoraria e priva di delimitazione temporale – Contrasto con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, che ritiene compatibili le misure di riduzione remunerativa solo quando siano generali, temporanee, giustificate da circostanze economiche eccezionali e non incidenti sull’indipendenza del giudice – Scelta legislativa di comprimere in modo strutturale il trattamento economico dei magistrati onorari non esclusivisti, senza correlato mutamento delle funzioni, che confligge con la clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale e con il divieto di discriminazione dei lavoratori part-time – Violazione degli obblighi internazionali sul diritto a un equo processo – Cancellazione dell’indennità per i magistrati onorari non esclusivisti analoga a un tributo speciale, incidente su una specifica categoria di percettori di reddito da lavoro, già assoggettati all’imposizione ordinaria sul reddito – Disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di lavoratori pubblici che percepiscono indennità correlate a particolari oneri di servizio, senza essere destinatari di un analogo prelievo speciale – Lesione del principio di uguaglianza e ragionevolezza – Introduzione che non rispetta i principi di generalità e progressività e si applica solo a una ristretta categoria di lavoratori statali, senza un’adeguata giustificazione legata alla diversa capacità contributiva – Violazione del principio di uguaglianza tributaria.

Norme impugnate:

legge  del 15/04/2025  Num. 51  Art. 1

decreto legislativo  del 13/07/2017  Num. 116  Art. 31  Co. 1

legge  del 15/04/2025  Num. 51  Art. 1

decreto legislativo  del 13/07/2017  Num. 116  Art. 29  Co. 7



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.  

Costituzione  Art. 36   Co.  

Costituzione  Art. 53   Co.  

Costituzione  Art. 97   Co.  

Costituzione  Art. 101   Co.  

Costituzione  Art. 106   Co.  

Costituzione  Art. 117   Co.

Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali  Art.  Co.  

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea  Art. 47   Co.  

direttiva CE  Art.    Co.  

Trattato unione europea  Art. 19   Co.  



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