Reg. ord. n. 14 del 2026 pubbl. su G.U. del n.

Ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia  del 12/12/2025

Tra: M. S.

Oggetto:

Reati e pene – Estinzione del reato per condotte riparatorie, nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione – Prevista esclusione della fattispecie di atti persecutori dall’art. 162-ter del codice penale – Denunciata disparità applicativa in relazione ad altre tipologie di reato per le quali l’art. 162-ter del codice penale risulta, invece, applicabile – Disciplina che assimila tra loro ipotesi diverse di atti persecutori ai fini della esclusione dell’applicazione dell’art. 162-ter del codice penale, nonostante divergano, per precise modalità di condotta, nella loro oggettiva gravità e nonostante il diverso regime di procedibilità – Esclusione irragionevole dato che il giudice il quale valuta l’esito positivo delle condotte riparatorie ex art. 162-ter del codice penale è lo stesso chiamato a ricevere la remissione della querela in ipotesi in cui la vittima del reato di atti persecutori abbandoni la volontà punitiva – Violazione del principio di ragionevolezza.

Norme impugnate:

codice penale  del  Num.  Art. 162



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.  



Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #