Reg. ord. n. 14 del 2026 pubbl. su G.U. del n.
Ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia del 12/12/2025
Tra: M. S.
Oggetto:
Reati e pene – Estinzione del reato per condotte riparatorie, nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione – Prevista esclusione della fattispecie di atti persecutori dall’art. 162-ter del codice penale – Denunciata disparità applicativa in relazione ad altre tipologie di reato per le quali l’art. 162-ter del codice penale risulta, invece, applicabile – Disciplina che assimila tra loro ipotesi diverse di atti persecutori ai fini della esclusione dell’applicazione dell’art. 162-ter del codice penale, nonostante divergano, per precise modalità di condotta, nella loro oggettiva gravità e nonostante il diverso regime di procedibilità – Esclusione irragionevole dato che il giudice il quale valuta l’esito positivo delle condotte riparatorie ex art. 162-ter del codice penale è lo stesso chiamato a ricevere la remissione della querela in ipotesi in cui la vittima del reato di atti persecutori abbandoni la volontà punitiva – Violazione del principio di ragionevolezza.
Norme impugnate:
codice penale
del
Num.
Art. 162
Parametri costituzionali:
Costituzione
Art. 3
Co.
Oggetto:
Reati e pene – Estinzione del reato per condotte riparatorie, nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione – Prevista esclusione della fattispecie di atti persecutori dall’art. 162-ter del codice penale – Denunciata disparità applicativa in relazione ad altre tipologie di reato per le quali l’art. 162-ter del codice penale risulta, invece, applicabile – Disciplina che assimila tra loro ipotesi diverse di atti persecutori ai fini della esclusione dell’applicazione dell’art. 162-ter del codice penale, nonostante divergano, per precise modalità di condotta, nella loro oggettiva gravità e nonostante il diverso regime di procedibilità – Esclusione irragionevole dato che il giudice il quale valuta l’esito positivo delle condotte riparatorie ex art. 162-ter del codice penale è lo stesso chiamato a ricevere la remissione della querela in ipotesi in cui la vittima del reato di atti persecutori abbandoni la volontà punitiva – Violazione del principio di ragionevolezza.