Reg. ord. n. 10 del 2026 pubbl. su G.U. del n.
Ordinanza del Tribunale di Siracusa del 16/10/2025
Tra: H.E.F. N.
Oggetto:
Reati e pene – Straniero – Immigrazione – Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina – Fattispecie incriminatrice introdotta dal decreto-legge n. 20 del 2023, come convertito – Trattamento sanzionatorio – Pene minime edittali fissate rispettivamente in venti, quindici e dieci anni di reclusione in funzione della tipologia e del numero di eventi lesivi verificatisi – Divieto di bilanciamento delle circostanze aggravanti con eventuali circostanze attenuanti (diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 114 cod. pen.) – Denunciata previsione di pene minime edittali particolarmente severe – Omessa previsione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, con possibilità di bilanciamento in termini di equivalenza o prevalenza con circostanze aggravanti – Riconducibilità alla fattispecie incriminatrice di condotte di gravità non del tutto sovrapponibili – Ingiustificata maggiore severità rispetto alle pene previste rispetto a fattispecie analoghe – Violazione del principio, codificato anche dall’art. 49, paragrafo 3, CDFUE, di proporzionalità della pena – Contrasto con i principi secondo cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Norme impugnate:
decreto legislativo
del 25/07/1998
Num. 286
Art. 12
Co. 1
decreto legislativo
del 25/07/1998
Num. 286
Art. 12
Co. 3
decreto legislativo
del 25/07/1998
Num. 286
Art. 12
Co. 4
decreto-legge
del 10/03/2023
Num. 20
Art. 8
Co. 1
legge
del 05/05/2023
Num. 50
Parametri costituzionali:
Costituzione
Art. 3
Co.
Costituzione
Art. 11
Co.
Costituzione
Art. 27
Co.
Costituzione
Art. 117
Co. 1
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Art. 49
Co.
Oggetto:
Reati e pene – Straniero – Immigrazione – Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina – Fattispecie incriminatrice introdotta dal decreto-legge n. 20 del 2023, come convertito – Trattamento sanzionatorio – Pene minime edittali fissate rispettivamente in venti, quindici e dieci anni di reclusione in funzione della tipologia e del numero di eventi lesivi verificatisi – Divieto di bilanciamento delle circostanze aggravanti con eventuali circostanze attenuanti (diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 114 cod. pen.) – Denunciata previsione di pene minime edittali particolarmente severe – Omessa previsione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, con possibilità di bilanciamento in termini di equivalenza o prevalenza con circostanze aggravanti – Riconducibilità alla fattispecie incriminatrice di condotte di gravità non del tutto sovrapponibili – Ingiustificata maggiore severità rispetto alle pene previste rispetto a fattispecie analoghe – Violazione del principio, codificato anche dall’art. 49, paragrafo 3, CDFUE, di proporzionalità della pena – Contrasto con i principi secondo cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.