Reg. ord. n. 247 del 2025 pubbl. su G.U. del n.
Ordinanza del Tribunale di Milano del 05/11/2025
Tra: L. T. e altri
Oggetto:
Reati e pene – Reati contro la pubblica amministrazione – Norma interpretativa dell’art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2020, come convertito – Interpretazione nel senso che le attività svolte dalla Fondazione “Milano Cortina 2026” non sono disciplinate da norme di diritto pubblico e che la Fondazione non riveste la qualifica di organismo di diritto pubblico – Denunciata introduzione di una norma extrapenale incidente su elementi normativi delle fattispecie dei delitti di turbativa d’asta e di corruzione relativi alla qualifica soggettiva pubblicistica dell’ente e degli agenti – Ritenuta qualificazione giuridica della Fondazione “Milano Cortina 2026” quale organismo di diritto pubblico – Configurabilità dei delitti di turbativa d’asta e di corruzione connessi, rispettivamente, alla qualifica di organismo di diritto pubblico e all’attribuzione agli indagati della qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio – Incidenza della norma interpretativa con efficacia retroattiva, anche in relazione a procedimenti pendenti – Violazione del principio di eguaglianza – Irragionevole e arbitraria sottrazione della Fondazione dall’applicazione del regime di evidenza pubblica, finalizzato alla tutela di interessi pubblici – Disparità di trattamento rispetto ai dipendenti pubblici delle altre amministrazioni pubbliche – Carenza dei presupposti di necessità e d’urgenza per l’adozione della previsione con decreto-legge – Inosservanza dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali.
Norme impugnate:
decreto-legge
del 11/06/2024
Num. 76
Art. 11
legge
del 08/08/2024
Num. 111
codice penale
del
Num.
Art. 353
codice penale
del
Num.
Art. 319
codice penale
del
Num.
Art. 320
codice penale
del
Num.
Art. 321
Parametri costituzionali:
Costituzione
Art. 3
Co.
Costituzione
Art. 11
Co.
Costituzione
Art. 77
Co.
Costituzione
Art. 117
Co. 1
Convenzione ONU contro la corruzione del 2003
Art. 2
Co.
Convenzione ONU contro la corruzione del 2003
Art. 9
Co.
Convenzione ONU contro la corruzione del 2003
Art. 15
Co.
Convenzione ONU contro la corruzione del 2003
Art. 30
Co.
legge
Art.
Co.
direttiva UE
Art. 2
Co.
Oggetto:
Reati e pene – Reati contro la pubblica amministrazione – Norma interpretativa dell’art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2020, come convertito – Interpretazione nel senso che le attività svolte dalla Fondazione “Milano Cortina 2026” non sono disciplinate da norme di diritto pubblico e che la Fondazione non riveste la qualifica di organismo di diritto pubblico – Denunciata introduzione di una norma extrapenale incidente su elementi normativi delle fattispecie dei delitti di turbativa d’asta e di corruzione relativi alla qualifica soggettiva pubblicistica dell’ente e degli agenti – Ritenuta qualificazione giuridica della Fondazione “Milano Cortina 2026” quale organismo di diritto pubblico – Configurabilità dei delitti di turbativa d’asta e di corruzione connessi, rispettivamente, alla qualifica di organismo di diritto pubblico e all’attribuzione agli indagati della qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio – Incidenza della norma interpretativa con efficacia retroattiva, anche in relazione a procedimenti pendenti – Violazione del principio di eguaglianza – Irragionevole e arbitraria sottrazione della Fondazione dall’applicazione del regime di evidenza pubblica, finalizzato alla tutela di interessi pubblici – Disparità di trattamento rispetto ai dipendenti pubblici delle altre amministrazioni pubbliche – Carenza dei presupposti di necessità e d’urgenza per l’adozione della previsione con decreto-legge – Inosservanza dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali.