Reg. ord. n. 241 del 2025 pubbl. su G.U. del 26/11/2025 n. 48

Ordinanza del Corte dei conti  del 13/11/2025

Tra: Autostrada del Brennero spa  C/ Istituto nazionale di statistica - ISTAT



Oggetto:

Bilancio e contabilità pubblica – Finanza pubblica – Enti indicati nell'elenco 1 annesso al decreto-legge n. 137 del 2020, come convertito, concorrenti, in quanto unità, alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, secondo i criteri stabiliti dal Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (SEC 2010), di cui al regolamento (UE) 2013/549 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 – Previsione che a tali enti si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 4 della legge n. 243 del 2012, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica – Previsione che all'art. 11, comma 6, lettera b), del codice della giustizia contabile, di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo n. 174 del 2016, dopo le parole: “operata dall'ISTAT” sono aggiunte le seguenti: “, ai soli fini dell'applicazione della normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica”.

Norme impugnate:

decreto-legge  del 28/10/2020  Num. 137  Art. 23

legge di conversione  del 18/12/2020  Num. 176



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.  

Costituzione  Art. 24   Co.  

Costituzione  Art. 81   Co.  

Costituzione  Art. 97   Co.  

Costituzione  Art. 103   Co.  

Costituzione  Art. 111   Co.  

Costituzione  Art. 113   Co.  

Costituzione  Art. 117   Co.  

Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali  Art.  Co.  

Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali  Art. 13   Co.  

Trattato unione europea  Art. 19   Co.  

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea  Art. 47   Co.  




Testo dell'ordinanza

                        N. 241 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 novembre 2025

Ordinanza del 13 novembre 2025 della Corte dei conti sezioni  riunite
in  sede  giurisdizionale sul  ricorso  proposto  da  Autostrada  del
Brennero spa contro  Istituto  nazionale  di  statistica  -  ISTAT  e
Ministero dell'economia e delle finanze . 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Finanza pubblica -  Enti  indicati
  nell'elenco 1 annesso  al  decreto-legge  n.  137  del  2020,  come
  convertito, concorrenti, in quanto unita', alla determinazione  dei
  saldi di finanza pubblica del  conto  economico  consolidato  delle
  amministrazioni pubbliche, secondo i criteri stabiliti dal  Sistema
  europeo dei conti nazionali e regionali  nell'Unione  europea  (SEC
  2010), di cui al regolamento (UE) 2013/549 del Parlamento europeo e
  del Consiglio, del 21 maggio 2013 - Previsione che a tali  enti  si
  applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei
  bilanci  e  sostenibilita'   del   debito   delle   amministrazioni
  pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 4 della legge
  n.  243  del  2012,  nonche'  quelle  in  materia  di  obblighi  di
  comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di
  finanza pubblica - Previsione che all'art. 11, comma 6, lettera b),
  del codice della giustizia contabile,  di  cui  all'Allegato  1  al
  decreto legislativo n. 174  del  2016,  dopo  le  parole:  "operata
  dall'ISTAT"  sono  aggiunte  le   seguenti:   ",   ai   soli   fini
  dell'applicazione della normativa nazionale sul contenimento  della
  spesa pubblica". 
- Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti  in
  materia di tutela della  salute,  sostegno  ai  lavoratori  e  alle
  imprese,   giustizia   e    sicurezza,    connesse    all'emergenza
  epidemiologica da COVID-19), convertito, con  modificazioni,  nella
  legge 18 dicembre 2020, n. 176, art. 23-quater. 


(GU n. 48 del 26-11-2025)

 
                          LA CORTE DEI CONTI 
               Sezioni riunite in sede giurisdizionale 
                      in speciale composizione 
 
    Composta dai signori magistrati: 
        Piergiorgio Della Ventura, Presidente; 
        Eugenio Musumeci, consigliere; 
        Giancarlo Astegiano, consigliere; 
        Marco Smiroldo, consigliere; 
        Daniele Bertuzzi, consigliere; 
        Maria Cristina Razzano, consigliere; 
        Domenico Cerqua, primo referendario relatore; 
    Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto  al  n.
804/SR/RIS del registro di segreteria proposto,  ai  sensi  dell'art.
11, comma 6, lettera b), e 123 e ss. del decreto legislativo  n.  174
del 2016, dalla societa' «Autostrada del Brennero S.p.a.», in persona
dell'amministratore delegato e  legale  rappresentante  pro  tempore,
dott. Diego Cattoni, rappresentata e difesa, come da procura in calce
al  ricorso,  dal  prof.  avv.  Damiano   Florenzano,   elettivamente
domiciliata presso il seguente indirizzo PEC, presente  nel  registro
generale          indirizzi          elettronici -           Reginde:
damiano.florenzano@pectrentoavvocati.it 
    Contro l'Istituto nazionale di statistica - ISTAT, in persona del
legale   rappresentante   pro   tempore,   rappresentato   e   difeso
dall'Avvocatura  generale   dello   Stato,   presso   la   cui   sede
istituzionale in Roma, via dei Portoghesi,  n.  12,  e'  domiciliato,
nonche' nei confronti: 
        della Procura generale della Corte dei  conti,  con  sede  in
Roma, alla via A. Baiamonti n. 25; 
        del Ministero dell'economia e delle finanze, rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale  dello  Stato,  presso  la  cui  sede
istituzionale  in  Roma,  alla  via  dei  Portoghesi,   n.   12,   e'
domiciliato; 
    per l'accertamento e per la declaratoria della  non  applicazione
alla ricorrente della «disciplina nazionale  sul  contenimento  della
spesa pubblica» ai sensi dell'art.  11  del  decreto  legislativo  26
agosto  2016,  n.  174  e  s.m.  e  comunque  dell'insussistenza  dei
presupposti   per   la   qualificazione   della    ricorrente    come
«amministrazione pubblica» ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge
31 dicembre 2009, n. 196 e s.m. e del regolamento UE 549/2013  (d'ora
in poi «SEC» o «SEC 2010») 
    e, comunque per l'annullamento, previa sospensione degli effetti,
dell'elenco  delle  amministrazioni  pubbliche  inserite  nel   conto
economico consolidato, individuate ai sensi  dell'art.  1,  comma  3,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. («Legge di contabilita'
e finanza pubblica»), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  -  Serie
generale -  n.  229  del  30  settembre  2022,  nella  parte  in  cui
l'Istituto  nazionale  di  statistica  ha  inserito,  tra  le  «Altre
amministrazioni locali», la societa' Autostrada del  Brennero  S.p.a.
per l'anno 2023, nonche' di ogni altro atto connesso,  presupposto  e
conseguente, tra cui il documento denominato «Le unita' istituzionali
appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche (S13)». 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Viste le memorie depositate dalle parti; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Uditi  nell'udienza  pubblica  del  giorno  16  luglio  2025   il
relatore,  Primo  Ref.  Domenico  Cerqua,  il  difensore   di   parte
ricorrente, in persona dell'avv.  Damiano  Florenzano,  l'avv.  dello
Stato Pietro Garofoli per ISTAT e  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e il pubblico ministero, nella persona del  vice  Procuratore
generale Luigi D'Angelo, come specificato nel verbale; 
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
                                Fatto 
 
    1.  La  «Autostrada  del  Brennero  S.p.a.»  (di  seguito,  anche
«Autobrennero»)   e'   una   societa'   per   azioni   a   prevalente
partecipazione pubblica che ha come oggetto sociale  «la  promozione,
la progettazione, la costruzione e l'esercizio di autostrade compresa
l'autostrada  Brennero-Verona-Modena,  ad  essa  gia'  assentita   in
concessione, nonche' di opere stradali, contigue o complementari e di
opere  pubbliche,  o  di  pubblica  utilita'  accessorie  o  comunque
connesse con l'attivita' autostradale,  affidate  in  concessione  di
costruzione e/o di gestione ai sensi di legge». 
    La societa',  attiva  in  diversi  settori,  gestisce  il  tratto
autostradale A22 (Brennero - Modena), in  attesa  -  al  momento  del
ricorso - dello svolgimento delle procedure per l'assegnazione  della
concessione, a seguito della scadenza della concessione  autostradale
di cui alla  convenzione  sottoscritta  nel  1973  e  dei  suoi  atti
aggiuntivi, oggetto di accordo novativo  e  sostitutivo  sottoscritto
con l'Ente Nazionale per le Strade - ANAS il 29 luglio 1999. 
    E' partecipata per circa l'84,00%  da  amministrazioni  pubbliche
locali,  tra  le  quali  la  Regione  Autonoma  Trentino-Alto   Adige
(32,2893%), la Provincia Autonoma di Trento (7,9326%),  la  Provincia
Autonoma di Bolzano (7,6265%), la Provincia di Verona  (5,5128%),  il
Comune di Verona (5,5087%), la  Provincia  di  Modena  (4,2410%),  il
Comune di Trento  (4,2319%),  il  Comune  di  Bolzano  (4,2268%),  la
Provincia di Mantova (3,1896%), la Camera  di  commercio  di  Mantova
(2,4970%), la Provincia di Reggio Emilia (2,1752  %),  il  Comune  di
Mantova (2,1159%), la Camera di commercio  di  Verona  (1,6972%),  la
Camera di commercio di Bolzano (0,8414%), la Camera di  commercio  di
Trento (0,3370%), l'Azienda consorziale trasporti  di  Reggio  Emilia
(0,3258%). 
    2. Nella Gazzetta Ufficiale -  Serie  generale  n.  229,  del  30
settembre 2022, e'  stato  pubblicato  l'Elenco  per  il  2023  delle
amministrazioni pubbliche inserite nel  conto  economico  consolidato
individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della  legge  31  dicembre
2009, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, elaborato  e
annualmente aggiornato da ISTAT, nel quale risulta  inserita  -  come
per le precedenti annualita' - anche la Autobrennero. 
    In data 11 maggio 2023 la societa' ha depositato ricorso: 
        per  l'accertamento  e  per   la   declaratoria   della   non
applicazione  alla  ricorrente   della   disciplina   nazionale   sul
contenimento della spesa pubblica ai sensi dell'art. 11  del  decreto
legislativo  26  agosto   2016,   n.   174   e   s.m.,   e   comunque
dell'insussistenza  dei  presupposti  per  la  qualificazione   della
ricorrente come «Amministrazione  pubblica»  ai  sensi  dell'art.  1,
comma 3,  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196  e  s.m.  e  del
regolamento UE 549/2013 (d'ora in poi «SEC» o «SEC 2010»); 
        e, comunque  per  l'annullamento,  previa  sospensione  degli
effetti: 
          a) dell'Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3
della legge 31 dicembre 2009,  n.  196  e  ss.mm.,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 229 del 30  settembre  2022,
nella parte in cui l'ISTAT ha inserito la ricorrente  tra  le  «Altre
amministrazioni locali»; 
          b) di ogni altro atto connesso, presupposto e  conseguente,
tra cui il documento denominato «Le unita' istituzionali appartenenti
al settore delle amministrazioni pubbliche (S13)». 
    Con il primo motivo dell'atto introduttivo e' stata  allegata  la
violazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la ritenuta mancata
osservanza, da parte dell'ISTAT, delle regole del giusto procedimento
in  virtu'   dell'asserita   natura   vincolata   del   provvedimento
autoritativo.  Con  i  successivi  motivi  e'  stata  contestata   la
sussistenza dei requisiti  per  essere  qualificata  «amministrazione
pubblica». Infatti, la ricorrente ha argomentato sia in  ordine  alla
carenza del presupposto del controllo pubblico,  richiesto  dal  par.
20.18 dell'allegato A) del Regolamento SEC 2010, sia con  riferimento
alla ritenuta qualita' di soggetto operante nel  mercato  in  ragione
della produzione di beni e servizi destinabili alla vendita ai  sensi
del medesimo SEC 2010, posto che la tariffa autostradale  integra  un
corrispettivo diretto  alla  remunerazione  dei  costi  (non  essendo
decisivo, sul  punto,  il  carattere  regolamentato  di  parte  della
medesima tariffa). 
    3. Il 26 maggio 2023 si  sono  costituiti  in  giudizio,  con  il
patrocinio  dell'Avvocatura  generale  dello  Stato,   il   Ministero
dell'economia e delle finanze e l'ISTAT, opponendosi alla concessione
della misura cautelare e formulando la  richiesta  di  dichiarare  il
ricorso inammissibile e comunque infondato. 
    Con memoria conclusionale del 25 maggio 2023, la Procura generale
della Corte dei conti ha chiesto: 
        in  via  pregiudiziale,   «[...]   sollevare   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 23-quater del decreto-legge  n.
137/2020»; 
        comunque, «respingere il ricorso confermando l'inclusione  di
Autostrada del  Brennero  S.p.a.  nell'Elenco  delle  amministrazioni
Pubbliche pubblicato dall'ISTAT in data  30  settembre  2022,  previo
rigetto dell'istanza cautelare». 
    4. All'esito dell'udienza di discussione del 7 giugno  2023,  con
ordinanza  n.  2/2023/RIS  e'  stata  rigettata   la   richiesta   di
concessione di misure cautelari e disposta la prosecuzione nel merito
del giudizio. Nelle more, e' sopravvenuta la sentenza della Corte  di
giustizia del 13 luglio 2023, Ferrovienord Spa e Federazione Italiana
Triathlon, nelle cause riunite C-363/21  e  C-364/21.  La  decisione,
sulla quale si tornera' nel prosieguo, e' stata pronunciata in  esito
a rinvio ex art. 267 TFUE, disposto da queste Sezioni riunite in sede
giurisdizionale in  speciale  composizione  nell'ambito  di  analoghe
controversie,  riguardante  i  profili  di  compatibilita'   unionale
dell'art. 23-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.  137,  come
introdotto dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176. 
    Successivamente all'udienza di discussione del 5  settembre  2023
e'  stata  depositata  la  sentenza  n.  17/2023/RIS,  che  ha  cosi'
statuito: 
        «disapplica, ai sensi del diritto dell'Unione europea, per le
ragioni di cui in motivazione, l'art. 23-quater del decreto-legge  n.
137/2020 e, per l'effetto, dichiara la propria giurisdizione su tutte
le domande proposte; 
        accerta la sussistenza del controllo pubblico sul ricorrente,
ai sensi del SEC 2010; 
        dispone con  separata  ordinanza  incombenti  istruttori,  ai
sensi degli articoli 94 e  96  c.g.c.,  nonche'  rinvia  il  giudizio
all'udienza che sara' fissata con la stessa ordinanza». 
    Con  l'annunciata,  separata  ordinanza  4/2023/RIS  sono   stati
rivolti specifici quesiti all'Autorita' garante della  concorrenza  e
del mercato, funzionali  alle  acquisizioni  istruttorie  utili  alla
decisione definitiva. 
    Avverso la sentenza n. 17/2023/RIS il Ministero  dell'economia  e
delle finanze e l'ISTAT hanno proposto ricorso per cassazione, cui ha
resistito con controricorso la Autostrade del Brennero S.p.a. (che ha
chiesto il rigetto del ricorso e, in via  subordinata,  di  sollevare
questione di costituzionalita'). 
    Svoltasi, il 6 marzo 2024, nuova udienza  di  discussione  presso
queste  Sezioni  riunite,  e  pur  risultando  esperiti  i   disposti
incombenti istruttori, con ordinanza  n.  7/2024/RIS  (depositata  in
segreteria il 5 aprile 2024) il Collegio ha  sospeso  il  giudizio  e
dato mandato alla segreteria  di  comunicare  alle  parti  gli  esiti
dell'intervenuto deposito della decisione della Corte  di  cassazione
riguardante la sentenza impugnata n. 17/2023/RIS. 
    In data 25 novembre 2024 e' stata depositata  la  sentenza  delle
Sezioni unite della Corte di cassazione n. 30220, con cui: 
        a) il ricordato ricorso e'  stato  dichiarato  inammissibile,
con compensazione delle spese, in considerazione della non  immediata
impugnabilita' della sentenza 17/2023, che aveva  deciso  solo  sulle
questioni  di  giurisdizione  insorte,  senza  definire   -   neppure
parzialmente - la controversia; 
        b) e' stato enunciato,  ai  sensi  dell'art.  363  codice  di
procedura civile, il seguente principio di  diritto:  «[i]n  tema  di
impugnazione    dell'elenco    annuale    ISTAT    delle    pubbliche
amministrazioni predisposto ai sensi del SEC 2010,  l'art.  23-quater
decreto-legge n. 137 del 2020, nel delimitare la giurisdizione  delle
Sezioni riunite della Corte dei conti alla  sola  applicazione  della
disciplina nazionale sul contenimento della spesa  pubblica,  non  ha
determinato un vuoto di tutela o  il  mancato  rispetto  dell'effetto
utile   della   disciplina   unionale,   restando    attribuita    la
giurisdizione, per ogni ulteriore ambito, al giudice amministrativo». 
    5. In data 26 febbraio 2025 la Societa' Autostrada  del  Brennero
S.p.a. ha depositato rituale atto  di  riassunzione  con  istanza  di
fissazione di udienza ex art. 107 c.g.c. 
    Nell'atto, previa integrale trascrizione del ricorso  originario,
sono  state  formulate   le   seguenti   conclusioni:   «Si   chiede,
eventualmente  previa  remissione  della  questione  di  legittimita'
costituzionale dedotta in atti, l'accoglimento  del  ricorso,  e  per
l'effetto la dichiarazione della non iscrivibilita' della  ricorrente
nell'elenco (per l'anno 2023) di cui all'art. 1, comma 3 della  legge
31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. ai sensi e per gli effetti previsti
dall'art. 11, comma 6, lettera b) del decreto legislativo, n. 174 del
26 agosto 2016 e s.m., con la conseguente non  applicabilita'  "della
normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica"». 
    5.1. Con memoria conclusionale depositata il 23  giugno  2025  la
Procura generale  della  Corte  dei  conti  ha  formulato  articolate
conclusioni.  Per  quanto  in  questa  sede  rileva,  ha  chiesto  di
sollevare  la  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.
23-quater del decreto-legge  n.  137/2020  come  convertito.  In  via
subordinata,  ha  sollecitato  l'adozione  di  un  provvedimento   di
sospensione impropria del giudizio,  in  attesa  del  deposito  della
sentenza della Consulta investita  della  questione  di  legittimita'
costituzionale  della  citata  disposizione  con  le   ordinanze   n.
5/2025/RIS e n. 6/2025/RIS di queste Sezioni riunite. 
    In particolare, con  riferimento  alle  riportate  richieste,  la
Parte pubblica  ha  premesso  che  queste  Sezioni  riunite  in  sede
giurisdizionale in speciale composizione, nell'ambito dei giudizi  n.
841/RIS e n. 844/RIS, con le citate  ordinanze  n.  5/2025/RIS  e  n.
6/2025/RIS hanno dichiarato rilevante e non manifestamente  infondata
in relazione  agli  articoli  3,  25,  102,  103,  108  e  111  della
Costituzione, nonche' all'art. 5, comma 1, lettera  a),  della  legge
costituzionale 20 aprile 2012, n. 1,  la  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 23-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020,
n. 137 (inserito dalla legge di  conversione  18  dicembre  2020,  n.
176).  Quindi,  tenuto  conto  che  -  in  coerenza  con  il  ricorso
introduttivo - nelle conclusioni del ricorso in riassunzione anche la
societa'  ricorrente  chiede  l'accoglimento  delle  domande   previa
remissione della questione di legittimita' costituzionale dedotta, la
Procura generale ha ritenuto che si rendesse necessario «prima ancora
di sospendere (anche) detto giudizio in  attesa  del  deposito  della
decisione della Consulta [...] di sollevare, al pari delle  ordinanze
n. 5/2025/RIS e n. 6/2025/RIS, la stessa  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 23-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020,
n. 137 e s.m., al fine di consentire alle parti del presente giudizio
di potersi costituire ovvero  intervenire  nel  processo  incidentale
avanti alla Consulta per l'esercizio del diritto al contraddittorio». 
    5.2. Nella memoria depositata il 4 luglio  2025  la  societa'  ha
nuovamente   concluso   per   l'eventuale   remissione   alla   Corte
costituzionale delle questioni di  legittimita'  illustrate  sia  nel
ricorso che nella memoria medesima. 
    In  particolare,  condividendo  i   profili   di   illegittimita'
costituzionale dell'art. 11, comma 6, lettera  b),  del  c.g.c.  come
modificato dall'art. 23-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020,  n.
137 (come convertito), contenuti nelle ordinanze n. 5 e n. 6  del  21
marzo 2025,  la  ricorrente  ritiene  che  la  disciplina  indubbiata
violerebbe  anche  gli  articoli  24  e  117,   primo   comma   della
Costituzione in riferimento all'art. 47 della Carta di Nizza  e  agli
articoli 6 e 13 della CEDU, nella misura in cui  esclude,  del  tutto
irragionevolmente, la concentrazione della  tutela  presso  un  unico
plesso giudiziario, integrando, rispetto alla previgente  disciplina,
una vera e propria, ingiustificabile, reformatio in peius. 
    L'incostituzionalita' risulterebbe tanto  piu'  evidente  ove  si
considerasse che la segmentazione della  competenza  (su  due  plessi
giudiziari) non integra l'esito di una specifica, ponderata, voluntas
legis, bensi' l'effetto indiretto della novella, assunto in  sede  di
interpretazione «ortopedica» ricostruita, ex post, a correzione di un
intervento legislativo mirato a tutt'altro obiettivo. A confermare la
sua ratio concorrerebbero gli allegati contenuti nei  Final  findings
intercorsi tra l'ISTAT e gli  Uffici  Eurostat  (mai  depositati  nei
precedenti dinanzi a queste Sezioni riunite,  sebbene  acquisiti  nei
giudizi  amministrativi  incardinati  dopo  il  2020).  I  documenti,
infatti, rivelerebbero che l'ISTAT ha operato,  unitamente  ad  altre
Autorita'  ministeriali,  per  sottrarsi  dalla   sindacabilita'   di
qualsiasi giurisdizione. La societa' ha pertanto insistito  affinche'
fosse sollevata specifica questione di  legittimita'  costituzionale,
anche per  le  ragioni  illustrate  dalla  Procura,  con  conseguente
sospensione del giudizio. 
    5.3. Infine, nelle «Note di udienza» depositate il 9 luglio  2025
la  Procura  generale  ha  svolto  considerazioni   integrative   con
riferimento alla richiesta di sollevare la questione di  legittimita'
costituzionale dell'art. 23-quater, comma  2,  del  decreto-legge  28
ottobre 2020, n. 137 (come convertito), con  particolare  riferimento
all'invocato - tra gli altri - parametro della ragionevolezza ex art.
3 della Costituzione. Tra l'altro, la Procura si  e'  soffermata  sul
rischio di contrasto tra giudicati amministrativi e contabili. 
    Sotto altro profilo, il  pubblico  ministero  ha  evidenziato  le
illogiche  e  asistematiche  conseguenze   derivanti   dall'eventuale
ammissione del concorso tra giudizi. 
    Ha aggiunto che, del resto, la normativa europea SEC  2010  e  la
normativa interna sulla spending  review  costituiscono  una  «stessa
materia», sicche' appare intrinsecamente  irragionevole,  ex  art.  3
della Costituzione, la separazione dei giudizi sotto il profilo della
giurisdizione. 
    Infine, la soluzione della doppia giurisdizione e' sospettata  di
violare il principio di ragionevole  durata  del  processo,  tutelato
dall'art. 111 della Costituzione. 
 
                               Diritto 
 
    6. Secondo l'art. 1, comma 169, della legge 24 dicembre 2012,  n.
228,  «[a]vverso  gli  atti  di  ricognizione  delle  amministrazioni
pubbliche operata annualmente dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1,  comma
3, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  e'  ammesso  ricorso  alle
Sezioni riunite della Corte dei conti, in speciale  composizione,  ai
sensi dell'art. 103, secondo comma, della Costituzione». 
    La previsione trovava fondamento nella riconosciuta  esigenza  di
assicurare il  «rispetto  dell'equilibrio  complessivo  del  bilancio
nazionale  in  ragione  dei   vincoli   derivanti   dall'appartenenza
dell'Italia all'U.E.» (Corte  di  cassazione,  SS.UU.,  ordinanza  18
maggio 2017, n. 12.517). 
    Successivamente, l'art. 11, comma  6,  lettera  b),  del  decreto
legislativo 26 agosto 2016,  n.  174,  recependo  i  contenuti  della
precedente normativa, ha delineato - anche ai fini  procedimentali  -
in modo piu' puntuale la portata della  giurisdizione  delle  Sezioni
riunite, che, «nell'esercizio della propria  giurisdizione  esclusiva
in tema  di  contabilita'  pubblica,  decidono  in  unico  grado  sui
giudizi: [...] b) in materia di  ricognizione  delle  amministrazioni
pubbliche operata dall'ISTAT». 
    La cognizione del giudice contabile nella fattispecie in esame e'
stata pacificamente intesa come piena ed esclusiva (cfr.,  ex  plur.,
Corte di cassazione SS.UU., ordinanza 12517/2017, cit.; Id., sentenza
8 novembre 2016, n. 22645), quindi potenzialmente estesa a tutti  gli
eventuali vizi dell'atto e del procedimento. 
    L'ormai consolidato quadro normativo riguardante la giurisdizione
sui ricorsi in materia di elenchi ISTAT e' stato,  piu'  di  recente,
interessato dalla legge 18 agosto 2020, n. 176,  di  conversione  del
decreto-legge 28 ottobre 2020,  n.  137,  recante  «Ulteriori  misure
urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai  lavoratori  e
alle  imprese,  giustizia   e   sicurezza,   connesse   all'emergenza
epidemiologica da COVID-19». 
    La legge ha inserito nel decreto-legge un  nuovo  art.  23-quater
(«Unita' ulteriori che concorrono alla determinazione  dei  saldi  di
finanza   pubblica   del   conto    economico    consolidato    delle
amministrazioni pubbliche»),  il  cui  secondo  comma  ha  modificato
l'art. 11, comma 6, lettera b) del  Codice  di  giustizia  contabile,
limitandone  l'ambito  di  applicazione.  Infatti,  alla   previsione
secondo cui le stesse Sezioni  riunite  in  sede  giurisdizionale  in
speciale composizione, «nell'esercizio  della  propria  giurisdizione
esclusiva in tema di contabilita' pubblica, decidono in  unico  grado
sui  giudizi:   [...]   b)   in   materia   di   ricognizione   delle
amministrazioni pubbliche operata dall'ISTAT» e'  stata  aggiunta  la
seguente specificazione  «,  ai  soli  fini  dell'applicazione  della
normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica». 
    La disposizione deve ritenersi, alla stregua  delle  osservazioni
che saranno di seguito formulate,  in  contrasto  insanabile  con  le
norme costituzionali ed eurounitarie in materia di tutela dei diritti
e dei conti pubblici. 
    7. Sulla rilevanza delle questioni di costituzionalita' 
    La competenza a decidere interamente il  ricorso  proposto  dalla
societa' Autostrada del Brennero S.p.a. presuppone il  riconoscimento
della giurisdizione piena ed esclusiva di queste Sezioni  riunite  su
tutte le domande proposte. 
    Al contrario, la possibilita' di pronunciarsi sulla richiesta  di
accertamento e declaratoria dell'insussistenza dei presupposti per la
qualificazione della ricorrente come  «amministrazione  pubblica»  ai
sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196  e
ss.mm. e del Regolamento UE 549/2013, ovvero di annullamento,  previa
sospensione  degli   effetti,   dell'Elenco   delle   amministrazioni
pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  individuate  ai
sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre  2009,  n.  196  e
ss.mm., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n.  229,
del 30 settembre 2022, nella parte in  cui  l'ISTAT  ha  inserito  la
ricorrente tra le «Altre amministrazioni locali», e'  impedita  dalla
richiamata  disposizione  del  decreto-legge  n.  137/2020,  che   ha
fortemente limitato la cognizione del giudice contabile. 
    La  novella  legislativa   ha,   in   particolare,   escluso   la
possibilita' di attribuire al ricorrente, con la  sentenza,  il  bene
della vita della stabile mancata inclusione nel citato elenco, con la
collegata possibilita' di sottrarsi all'applicazione dei  conseguenti
effetti giuridici. 
    In relazione alla suddetta preclusione appare, quindi, senz'altro
perfezionato il requisito presupposto della rilevanza, che condiziona
la proponibilita'  della  questione  di  legittimita'  costituzionale
della  disposizione  interessata,  dal  momento  che  dal  suo  esito
dipende, sul piano processuale, la possibilita' di coltivare  dinanzi
alle  Sezioni  riunite  le  domande  oggetto  dell'odierno  giudizio.
Infatti, l'eventuale  necessita'  di  perdurante  applicazione  della
normativa  primaria  qui  in  contestazione  comporterebbe   il   non
accoglimento  di  parte  delle  richieste  formulate  dalla  societa'
ricorrente, compresa la domanda principale,  come  conseguenza  della
rilevata carenza di giurisdizione. 
    8.   Non    manifesta    infondatezza    delle    questioni    di
costituzionalita' 
    Riguardo al requisito  della  non  manifesta  infondatezza  della
valutazione  di  incostituzionalita'  della   disposizione,   imposto
dall'art. 23, primo e terzo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.  87
(«Norme  sulla  costituzione  e   sul   funzionamento   della   Corte
costituzionale»), risultano particolarmente evidenti,  ad  avviso  di
queste  Sezioni  riunite,  le  ragioni  del  contrasto  con  numerosi
principi costituzionali. 
    In particolare,  a  carico  dell'art.  23-quater,  comma  2,  del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n.  137,  introdotto  dalla  legge  di
conversione    18    dicembre    2020,    n.    176,    si    ravvisa
l'incostituzionalita' per contrasto con gli articoli 3, 24,  81,  97,
103, 111, 113 e 117 della Carta fondamentale. 
    9. Violazione dell'art. 103 della Costituzione, in relazione agli
articoli 81, 97 e 117 della Costituzione, nonche' all'art. 100  della
Costituzione. 
    Gli articoli 100 e 103 della  Costituzione  italiana  riconoscono
alla Corte dei conti un ruolo sia di organo chiamato  ad  assicurare,
in  posizione  di  indipendenza  e  imparzialita',  il  rispetto  del
principio  di  legalita'  nell'amministrazione,  sia   di   autorita'
giurisdizionale preposta  alla  tutela  delle  situazioni  giuridiche
soggettive. 
    Con particolare riferimento alle funzioni giurisdizionali, l'art.
103, comma 2, della Costituzione dispone che «[l]a Corte dei conti ha
giurisdizione nelle materie di contabilita' pubblica  e  nelle  altre
specificate dalla legge», delineando una competenza  per  materia  di
natura peculiare. 
    Nella soluzione delle questioni di legittimita' costituzionale ha
assunto ben presto  un  rilievo  centrale  la  riflessione  circa  il
significato dell'espressione «nelle materie di contabilita' pubblica»
(in cui il termine «materie» e' indicato nella forma plurale). 
    Orbene, la Corte costituzionale, chiamata piu' volte a  esaminare
la portata dell'art. 103 della Costituzione anche con riferimento  ai
confini tra le giurisdizioni, e' stata interessata esclusivamente  da
questioni aventi per oggetto i limiti della giurisdizione della Corte
dei conti relativa ai giudizi di responsabilita' amministrativa e  di
conto (se si escludono i ricorsi decisi dalla  sentenza  n.  39/2014,
che non si e' comunque pronunciata sul tema della giurisdizione). 
    La consolidata giurisprudenza  costituzionale  ritiene,  infatti,
che «il secondo comma dell'art. 103 della Costituzione, nel riservare
alla giurisdizione della Corte dei conti "le materie di  contabilita'
pubblica", da un lato e sotto l'aspetto oggettivo, ne  abbia  assunto
la nozione tradizionalmente  accolta  nella  legislazione  vigente  e
nella giurisprudenza, comprensiva dei giudizi di conto e di quelli di
responsabilita'; mentre, d'altro lato e sotto  l'aspetto  soggettivo,
ne abbia  allargato  l'ambito  oltre  quello,  cui  aveva  originario
riferimento, dell'amministrazione diretta dello Stato:  tale  essendo
il significato proprio dell'aggettivo "pubblico",  com'e'  confermato
dallo stesso uso fattone in  altre  disposizioni  della  Costituzione
(come ad esempio nell'art. 54, secondo comma, e negli articoli  97  e
98 [...])» (Corte costituzionale, sentenza 5 aprile 1971, n. 68). 
    La  stessa  Corte  costituzionale,  in  esito   a   un'articolata
evoluzione giurisprudenziale, e' giunta a enunciare il principio,  di
rilevanza sistematica, secondo cui la giurisdizione  contabile  nelle
materie di contabilita' pubblica presenta una portata  non  assoluta,
limitandosi a stabilire una  regola  generale  determinativa  di  una
giurisdizione  per  «materia»  (anzi,  per  «materie»),  e   tuttavia
disponibile per il legislatore ordinario, che puo' ampliare il novero
delle stesse o restringerle. Si  tratta  quindi  di  un  criterio  di
riparto, inserito direttamente in Costituzione, per  materie  (quindi
anche esclusivo), ma solo tendenzialmente generale nell'ambito  delle
stesse. 
    Ma tali conclusioni sono state sempre raggiunte  con  riferimento
al perimetro applicativo formato dalle sopra  indicate  tipologie  di
giudizio, come espressamente confermato in molte decisioni: la  Corte
costituzionale, sin dalla sentenza n. 102 del 1977,  ha  ritenuto  il
carattere non cogente ed assoluto, ma solo tendenzialmente  generale,
dell'attribuzione alla Corte dei conti, ad opera dell'art. 103  della
Costituzione,  della  giurisdizione  in   materia   di   contabilita'
pubblica, intesa come comprensiva sia dei giudizi  di  conto  che  di
quelli sulla responsabilita' amministrativa patrimoniale dei pubblici
dipendenti  ed  amministratori  (Corte  costituzionale,  sentenza  29
gennaio 1993, n. 24). 
    Il   legame   tra   determinate   categorie   di   giudizi    (di
responsabilita' amministrativa o di conto) e il  vincolo  legislativo
cui e' ancorata la provvista di giurisdizione e' stato ribadito,  con
particolare  efficacia,  in   una   piu'   recente   decisione:   «La
giurisdizione "nelle materie di contabilita' pubblica", come prevista
dalla Costituzione e alla stregua della sua conformazione storica, e'
dotata infatti non di una "assoluta",  ma  solo  di  una  tendenziale
generalita' (sent. n. 102 del 1977, nonche' sentenza n. 33 del 1968),
in quanto essa e' suscettibile di espansione in  via  interpretativa,
quando  sussistano  i  presupposti  soggettivi  e   oggettivi   della
responsabilita' per danno erariale,  ma  cio'  solo  "in  carenza  di
regolamentazione specifica da  parte  del  legislatore  che  potrebbe
anche  prevedere  la  giurisdizione  ed  attribuirla  ad  un  giudice
diverso" (sent. n. 641 del 1987). In un'occasione recente -  ribadito
"il carattere non 'cogente'  ed  assoluto,  ma  solo  tendenzialmente
generale, dell'attribuzione alla Corte dei conti, ad opera  dell'art.
103  della  Costituzione,   della   giurisdizione   in   materia   di
contabilita' pubblica, intesa come comprensiva  sia  dei  giudizi  di
conto che di quelli sulla responsabilita' amministrativa patrimoniale
dei pubblici dipendenti ed amministratori" - si e' precisato che  "la
concreta attribuzione della giurisdizione, in relazione alle  diverse
fattispecie di responsabilita'  amministrativa,  e'  infatti  rimessa
alla  discrezionalita'  del  legislatore  ordinario   e   non   opera
automaticamente in base all'art. 103 della Costituzione,  richiedendo
l'interpositio legislatoris, al quale sono  rimesse  valutazioni  che
non toccano solo gli aspetti procedimentali del giudizio,  investendo
la stessa disciplina sostanziale della responsabilita'" (sent. n.  24
del 1993) [...]» (Corte costituzionale sentenza 5 novembre  1996,  n.
385). 
    9.1. L'art. 103 della Costituzione, nel menzionare  le  «materie»
di contabilita' pubblica, non procedeva a indicarne piu' puntualmente
i contenuti, ne' nell'ordito costituzionale del 1948  si  rinvenivano
norme che concorressero a specificarne l'oggetto. 
    Di  conseguenza,   la   giurisprudenza   precedentemente   citata
collegava  l'interpretazione   dell'inciso   testuale   «contabilita'
pubblica»  ad  ambiti  materiali  di  disciplina  che   spettava   al
legislatore   ordinario   definire   con   la    sua    interpositio,
nell'esercizio della sua discrezionalita'. 
    Le richiamate  coordinate  ermeneutiche  non  possono,  tuttavia,
trovare  applicazione  rispetto  alle  questioni   di   giurisdizione
interessate dalla presente ordinanza, che non riguardano il  versante
della responsabilita' amministrativo-contabile, ma  sono  relative  a
una   materia   che   rientra   nelle   competenze   naturalmente   e
inderogabilmente ascritte dalla Costituzione al giudice contabile. 
    Giova sottolineare che l'art. 103, comma 2,  della  Costituzione,
nell'attribuire alla Corte dei conti la giurisdizione  nelle  materie
contabili (nonche' «nelle altre specificate dalla legge»), delinea un
criterio di riparto che - diversamente rispetto a quanto previsto dal
primo  comma  -  e'  descritto  non  in  funzione  delle   situazioni
soggettive tutelate, bensi' con riferimento a un complesso di materie
con caratteri comuni, unitariamente considerate in ragione del  comun
denominatore di riguardare la «contabilita' pubblica». 
    Cio' comporta che il regolamento dei confini giurisdizionali  con
le altre magistrature non si svolge sul crinale  della  natura  della
situazione giuridica sottostante,  in  base  alla  dicotomia  diritti
soggettivi - interessi  legittimi,  collegata  a  una  manifestazione
illegittima del potere amministrativo, ne' in  base  all'autorita'  o
potere che ha emesso l'atto  impugnato  (autorita'  amministrativa  o
Sezione  regionale   di   controllo),   ma   opera   sulla   decisiva
individuazione dell'ambito normativo perimetrato, identificabile come
«materia» di contabilita' pubblica (Corte dei conti, Sezioni  riunite
in  spec.  comp.,  sentenza  12  novembre  2020,  n.   32).   Secondo
l'interpretazione  risalente,  la  riportata  formulazione  normativa
attesta che i Costituenti non hanno inteso riservare  alla  Corte  la
competenza a conoscere di tutti i giudizi  «comunque  vertenti  nella
materia della "contabilita' pubblica", [...] il  cui  ambito  non  si
riesce a definire - tanto per cio' che riguarda l'oggetto, quanto per
cio'  che  riguarda  i  soggetti  -  se  non  in  base   a   puntuali
specificazioni legislative» (Corte costituzionale, sentenza 31  marzo
1965, n. 17). 
    Orbene, il  quadro  ordinamentale  nel  quale  si  inscriveva  la
richiamata  giurisprudenza,   che   prendeva   atto   del   carattere
storicamente  non  determinato   della   nozione   di   «contabilita'
pubblica», ha subito radicali modifiche con i  mutamenti  legislativi
intervenuti, in particolare, a partire dalla riforma disposta con  la
legge costituzionale 20 aprile  2012  n.  1,  che  ha  codificato  il
principio dell'equilibrio del bilancio attuando l'impegno, assunto in
sede eurounitaria (patto «Euro Plus», approvato dai Capi di  Stato  e
di Governo della zona euro l'11 marzo 2011 e condiviso dal  Consiglio
europeo il 24-25 marzo 2011), «ad adottare misure volte a  perseguire
gli obiettivi della sostenibilita'  delle  finanze  pubbliche,  della
competitivita', dell'occupazione e della stabilita' finanziaria, e in
particolare a recepire nella  legislazione  nazionale  le  regole  di
bilancio dell'Unione  europea  fissate  nel  patto  di  stabilita'  e
crescita, ferma restando  «la  facolta'  di  scegliere  lo  specifico
strumento giuridico nazionale cui  ricorrere»,  purche'  avente  «una
natura vincolante e sostenibile sufficientemente  forte  (ad  esempio
costituzione o normativa quadro)» e tale da «garantire la  disciplina
di  bilancio  a  livello  sia  nazionale  che  subnazionale»   (Corte
costituzionale sentenza 10 aprile 2014, n. 88). 
    La legge costituzionale  n.  1/2012  contiene  alcune  importanti
disposizioni che arricchiscono sia il testo che  il  contesto  (norme
UE) delle disposizioni costituzionali rilevanti per l'interpretazione
dell'art. 103 della Costituzione, e che stabiliscono,  a  livello  di
fonte che potremmo definire  «superprimaria»,  una  materia  (tra  le
possibili) di contabilita' pubblica. 
    In  particolare,  per  effetto  delle   modifiche   della   Carta
fondamentale contenute nei suoi articoli: 
        l'art. 117  della  Costituzione,  comma  1,  nell'imporre  al
legislatore   ordinario   il   rispetto   dei   «vincoli    derivanti
dall'ordinamento comunitario», ha codificato le stesse diposizioni UE
che definiscono («in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea»:
art. 97, comma 1, della Costituzione) la nozione di  «amministrazione
pubblica»; 
        l'art. 117, comma 2, lettera e), della Costituzione determina
la  competenza  esclusiva  della  legge   statale   in   materia   di
«armonizzazione dei bilanci pubblici»; 
        l'art. 81, comma 6, della Costituzione  individua  una  fonte
speciale che deve disciplinare anche precisi criteri  che  consentono
di perseguire, sul piano sostanziale,  l'«equilibrio  tra  entrate  e
spese» e la «sostenibilita' del debito» per  tutti  i  bilanci  delle
amministrazioni pubbliche. 
    Ancora, l'art. 5 della medesima legge costituzionale  n.  1/2012,
che  -  come  noto  -  reca  disposizioni   non   incorporate   nella
Costituzione, nel definire i principi vincolanti che deve  rispettare
la legge  «rinforzata»  prevista  dal  comma  6  dell'art.  81  della
Costituzione, ha  imposto  (al  comma  1)  lo  svolgimento,  in  modo
dinamico, di controlli lungo l'intero ciclo finanziario  dei  bilanci
del «complesso delle pubbliche amministrazioni», da attuare  mediante
«verifiche, preventive  e  consuntive,  sugli  andamenti  di  finanza
pubblica». 
    Nell'ambito dell'articolato processo di riforma dei  principi  di
finanza pubblica si colloca altresi' la direttiva 2011/85/UE,  dell'8
novembre 2011 (relativa ai «requisiti per i quadri di bilancio  degli
Stati membri»), attuata con decreto legislativo 4 marzo 2014, n.  54,
nonche' con l'art. 30 della legge 30 ottobre 2014,  n.  161,  che  ha
assegnato   alla   Corte   dei   conti   compiti   di    monitoraggio
sull'osservanza   delle   regole   di   bilancio   delle    pubbliche
amministrazioni. 
    Peraltro, la direttiva n. 85/2011/UE - sebbene la sua  attuazione
sia rimessa ad atti di trasposizione nazionale - e' dotata di effetto
diretto,  perche'  si  mostra  sufficientemente  chiara,  precisa  ed
incondizionata,   enunciando   regole   dettagliate   relative   alle
caratteristiche dei quadri  di  bilancio  degli  Stati  membri.  Tali
regole sono necessarie per garantire  il  rispetto,  da  parte  degli
Stati membri,  degli  obblighi  che  incombono  loro  in  virtu'  del
Trattato FUE per quanto  riguarda  l'esigenza  di  evitare  disavanzi
pubblici  eccessivi  (conf.  Corte  di  giustizia,  13  luglio  2023,
Ferrovienord Spa e Federazione Italiana Triathlon, cit.). 
    Coerentemente  con  tali  presupposti,  l'art.  20  della   legge
«rinforzata» 24 dicembre 2012, n. 243, riconosce alla Corte dei conti
il compito di  svolgere  funzioni  di  controllo  sui  bilanci  delle
amministrazioni  pubbliche,  espressamente  ancorate  «ai  fini   del
coordinamento della finanza pubblica e dell'equilibrio dei bilanci di
cui all'art. 97 della Costituzione». 
    La tratteggiata evoluzione del quadro normativo -  pur  limitata,
in questa sede, al richiamo delle  principali  direttrici  normative,
nell'ambito della gerarchia delle fonti -  e'  stata  completata  con
l'entrata in vigore del regolamento (UE) 21 maggio 2013  n.  549/2013
«relativo  al  Sistema  europeo  dei  conti  nazionali  e   regionali
nell'Unione europea», che ha istituito il «Sistema europeo dei  conti
2010 ("SEC 2010" o "SEC")» (cosi' l'art. 1, comma  1).  Tale  Sistema
consente di costruire l'anagrafica  delle  amministrazioni  pubbliche
soggette alle norme di coordinamento dei bilanci degli Stati  membri,
fino  ai  sotto-settori  (direttiva  n.  85/2011)  e  di  perimetrare
l'ambito di applicazione dell'art. 97, comma 1, della Costituzione in
punto  di  obbligo  di  rispettare  i  principi   di   equilibrio   e
sostenibilita' nella formazione dei bilanci. 
    Piu' nel dettaglio, il SEC  2010  «prevede:  a)  una  metodologia
(allegato  A)   relativa   alle   norme,   alle   definizioni,   alle
classificazioni e alle regole contabili  comuni,  che  devono  essere
utilizzate per l'elaborazione di conti e tavole su  basi  comparabili
per le esigenze dell'Unione [...]» (cosi' l'art. 1, comma 2). 
    Il citato allegato A), a sua volta, fin dal suo esordio chiarisce
che «1.01 Il Sistema europeo dei conti ("SEC 2010"  o  "SEC")  e'  un
sistema contabile, comparabile a livello internazionale, che descrive
in maniera sistematica e dettagliata il  complesso  di  una  economia
(ossia una regione, un paese o un gruppo di paesi), le sue componenti
e le sue relazioni con altre economie». Prosegue, poi, illustrando  i
concetti di  base,  i  principali  aggregati  contabili,  le  «unita'
istituzionali utilizzate per misurare l'economia» e le loro modalita'
di classificazione, le operazioni  del  sistema  dei  conti,  nonche'
analizzando tutti i numerosi,  ulteriori  profili  di  rilevanza  del
sistema dei conti. 
    9.2. Il progressivo consolidamento di una componente  legislativa
di rango anche costituzionale, ispirata in sede europea e  completata
dalle fonti del diritto eurounitario con le  quali  era  destinata  a
saldarsi, necessitava di chiare indicazioni in ordine ai soggetti cui
doveva trovare applicazione. 
    Per   il   profilo   in   esame,   la   difficolta'    consisteva
nell'elaborazione  di  regole  comuni,   idonee   a   individuare   i
destinatari ai fini della normativa sia interna che europea. 
    Ebbene, l'ordinamento italiano non ha provveduto a individuare il
perimetro applicativo delle amministrazioni pubbliche rilevante,  con
specifico riferimento alla materia finanziaria e contabile,  mediante
meccanismi di ricezione diretta e testuale delle regole europee. 
    In particolare, il legislatore della riforma  costituzionale  del
2012  ha  perseguito  tale  scopo  in  via  indiretta,  recependo  le
disposizioni interne che, da alcuni  anni,  individuano  un  soggetto
(l'ISTAT) cui spetta il compito  della  ricognizione  annuale  di  un
elenco di amministrazioni e specificano le  procedure  da  seguire  a
tali fini, in conformita' alle norme europee. 
    Invero, l'art. 1, commi 2-3, della legge  31  dicembre  2009,  n.
196, assegna all'ISTAT il  compito  di  procedere  alla  ricognizione
delle amministrazioni pubbliche cui si applicano le  disposizioni  di
finanza  pubblica  con  proprio  elenco  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale.   Si   tratta   di   un   adempimento   funzionale    alla
predisposizione  annuale  del  conto  economico   consolidato   delle
amministrazioni pubbliche, «formato dagli aggregati  contabili  delle
entrate e  delle  spese  di  tali  amministrazioni,  classificati  in
conformita' alle  modalita'  stabilite  dall'ordinamento  dell'Unione
europea» (art. 2, comma 1, legge n. 243/2012). 
    Per la compilazione dell'elenco delle  amministrazioni  pubbliche
l'ISTAT applica i criteri previsti nel citato regolamento dell'Unione
europea n. 549/2013. 
    L'indicata fonte di rango normativo primario (legge n. 196/2009),
come accennato, e' stata «recepita»  dal  legislatore  con  la  legge
costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 e con la  legge  «rinforzata»  24
dicembre 2012 n. 243 (recante «[d]isposizioni  per  l'attuazione  del
principio del pareggio di  bilancio  ai  sensi  dell'art.  81,  sesto
comma, della Costituzione»). 
    Tali conclusioni sono confortate gia'  dall'osservazione  che  la
legge n. 1/2012 ha - tra l'altro - modificato gli articoli 81  e  97,
comma 1, della Costituzione, estendendo sul piano soggettivo l'ambito
applicativo   dei   fondamentali   principi   contabili    da    essa
costituzionalizzati.  Come,  infatti,   sottolineato   in   dottrina,
l'espressione in forma plurale «amministrazioni  pubbliche»  (ovvero,
secondo una  diversa  opzione  interpretativa,  il  «complesso  delle
pubbliche amministrazioni» evocato dall'art.  81,  comma  6,  nonche'
dall'art. 5 della  legge  costituzionale  n.  1/2012)  introduce  una
nozione  ampia  di  amministrazione  pubblica,  in   cui   l'elemento
dell'interesse finanziario pubblico assume un ruolo centrale  per  la
relativa  qualificazione  a  livello  nazionale,  in   coerenza   con
l'ordinamento dell'UE. 
    Inoltre, la legge 24 dicembre 2012, n.  243,  di  attuazione  del
nuovo comma 6  dell'art.  81  della  Costituzione,  ha  espressamente
previsto che «1. Ai fini della presente legge, si intendono:  a)  per
"amministrazioni pubbliche" gli enti individuati con le  procedure  e
gli atti previsti, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea,
dalla normativa  in  materia  di  contabilita'  e  finanza  pubblica,
articolati nei sotto-settori delle  amministrazioni  centrali,  delle
amministrazioni  locali  e  degli  enti  nazionali  di  previdenza  e
assistenza sociale» (art. 2, comma 1, lettera a). 
    Quella che viene a delinearsi anche attraverso  l'art.  1,  commi
2-3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' una nozione di P.A. non
statica  e  formale,  bensi'  dinamica  e  funzionale  (a  «geometrie
variabili»),  di  natura  strettamente  contabile  e  da  perimetrare
secondo i criteri dinamici  e  sostanziali  del  diritto  dell'Unione
europea. 
    Tale fenomeno di ibridazione delle forme  e'  stato  recentemente
rimarcato dalla giurisprudenza di questo Giudice contabile in sede di
giudizio di parificazione sul rendiconto  generale  dello  Stato  per
l'esercizio   finanziario   2024,   osservando   che   la    pubblica
amministrazione non appare oggi piu' riconducibile a un unico modello
qual e' quello delle articolazioni  ministeriali,  ma  evidenzia  una
pluralita' di figure soggettive dai contorni non sempre univoci,  che
diversamente attingono a criteri pubblicistici, e che  comunque  sono
chiamate a svolgere attivita' operative per  l'amministrazione  nella
concreta attuazione di importanti interventi, in particolare  per  lo
sviluppo (v. la Relazione in udienza del Presidente di  coordinamento
delle Sezioni riunite in sede di controllo del 26 giugno 2025). 
    La  giurisprudenza  di  legittimita'  ha  anche  avuto  modo   di
rimarcare che il surriferito  art.  1,  commi  2-3,  della  legge  31
dicembre  2009,  n.  196,  costituisce  chiara  espressione  di  tale
fenomeno, in quanto i criteri utilizzati per la classificazione  sono
di natura statistico-economica e sono  dettati  dalla  necessita'  di
armonizzare,  indipendentemente  dalla  forma  giuridica  assunta,  i
sistemi della finanza  pubblica  a  livello  europeo  ai  fini  della
verifica  da  parte  della  Commissione   degli   eventuali   deficit
eccessivi. L'inserimento di un ente nell'elenco ISTAT  non  e'  altro
che il riflesso della natura pubblica dei fondi di cui dispone l'ente
e della correlata necessita' che esso sia assoggettato alle regole di
redazione del bilancio tipici delle pubbliche amministrazioni  (Corte
di cassazione, Sezioni unite, sentenza 19  aprile  2021,  n.  10244),
regole  sulla  cui   corretta   applicazione,   nell'attuale   quadro
costituzionale, e' chiamata a vigilare la Corte dei conti. 
    Ed  e'  proprio   attraverso   il   recepimento   del   principio
dell'equilibrio di bilancio (di cui all'art. 81 della Costituzione) e
attraverso l'assoggettamento ai  vincoli  europei  che  la  struttura
della P.A. viene ricondotta ad unita', nella misura in  cui  tutti  i
centri decisionali in cui si articola la  Repubblica  sono  chiamati,
attraverso   l'inclusione    nel    settore    istituzionale    delle
amministrazioni pubbliche, sulla cui  base  viene  redatto  il  conto
economico consolidato dello Stato,  a  partecipare  al  rispetto  dei
parametri economici di matrice comunitaria. 
    9.3. Le previsioni costituzionali devono essere lette in  armonia
con il contesto. 
    Occorre,   allora,   prendere   atto    che,    in    conseguenza
dell'evoluzione legislativa intervenuta,  e'  nitidamente  emerso  un
nucleo  contenutistico  essenziale  alla  nozione  di   «contabilita'
pubblica», integrato dalle regole indispensabili alla  formazione  di
un  sistema  contabile,   comparabile   a   livello   internazionale,
comprensivo quantomeno delle amministrazioni  coinvolte  (individuate
in  base  a  particolari   caratteri   economico-finanziari),   della
disciplina dei bilanci, dei principi di  base  anche  in  materia  di
consolidamento dei conti, dei principali aggregati  contabili  e  dei
procedimenti in materia di entrate e spese. 
    Ne consegue che  le  fonti  costituzionali  gia'  riconoscono  la
giurisdizione della Corte dei conti nelle controversie rientranti  in
quel ristretto perimetro  anche  senza  la  necessita'  di  specifica
interpositio legislatoris. 
    Questa  conclusione,  tra  l'altro,  conferma  la  necessita'  di
subordinare   invece   a    puntuali    specificazioni    legislative
l'attribuzione della giurisdizione con riferimento a liti in cui, pur
in  presenza  di  effetti  rientranti  nel  novero   della   «finanza
pubblica», si riscontri un piu' o meno sensibile  allontanamento  dai
contenuti essenziali della stessa, costituiti dalla disciplina  degli
equilibri di bilancio, dei soggetti  e  delle  procedure  finalizzate
alla relativa rappresentazione contabile, interna e sovranazionale. 
    Coerentemente  con  la  prospettazione  finora   illustrata,   la
giurisdizione  in   materia   di   elenchi   ISTAT   deve   ritenersi
inderogabilmente attribuita alla Corte dei conti: di fatto, lo stesso
legislatore con l'art. 1, comma 169, della legge n. 228/2012 - non  a
caso,   approvato   immediatamente   dopo   la   ricordata    riforma
costituzionale e poi confluito nell'art. 11, comma 6, lettera b)  del
decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 - ha tempestivamente  (non
attribuito, ma) riconosciuto tale  competenza  esclusiva  al  giudice
contabile. 
    Del resto, come gia' evidenziato fin dalla prima  sentenza  delle
Sezioni riunite in speciale composizione, le disposizioni  che  hanno
enumerato, nel  tempo,  le  relative  competenze  giurisdizionali  in
materia   di   bilanci   pubblici   evocano,   come   titolo   legale
dell'attribuzione,  direttamente,  l'art.   103,   comma   2,   della
Costituzione (cfr. in tal senso, SS.RR. sentenza n. 2/2013).  E  cio'
vale, in particolare, proprio per l'art. 1, comma 169, della legge n.
228/2012 (ora, si ripete, art. 11, comma 6, lettera b), del c.g.c.). 
    9.3.1.    Pertanto,    non    potrebbe    essere    condivisibile
l'affermazione,  anche  giurisprudenziale,  secondo  cui  il  giudice
amministrativo  sarebbe  ancora  oggi  astrattamente   competente   a
decidere sul contenzioso in oggetto,  assegnando  all'art.  1,  comma
169, della legge n. 228/2012 una natura sostanzialmente innovativa e,
comunque, ritenendo  che  la  sopravvenuta  compressione  dell'ambito
della giurisdizione contabile, operata dall'art. 23-quater, comma  2,
del decreto-legge n. 137 del 2020 (come  introdotto  dalla  legge  di
conversione 137/2020) possa avere comportato una  riespansione  della
giurisdizione amministrativa. 
    Queste conclusioni sono state, tuttavia,  accolte  dalle  Sezioni
unite della Corte di cassazione con la sentenza  30220/2024,  resa  -
come ricordato - tra le parti del presente  giudizio.  La  pronuncia,
pur dichiarando inammissibile il ricorso, ha affermato  il  principio
di diritto secondo cui il citato art. 23-quater del decreto-legge  n.
137/2020 non ha determinato un vuoto di tutela o il mancato  rispetto
dell'effetto utile della disciplina unionale, restando attribuita  la
giurisdizione al giudice amministrativo  per  ogni  ambito  ulteriore
rispetto   alla   competenza   delle   Sezioni   riunite   in    sede
giurisdizionale in speciale composizione. 
    Il principio di  diritto  enunciato  dalle  Sezioni  unite  muove
dall'esplicito intento di  superare  l'ambiguita'  di  fondo  che  ha
caratterizzato l'intervento legislativo del  2020.  In  effetti,  dai
lavori preparatori sembra  emergere  l'obiettivo  di  precludere,  al
giudice contabile, il potere di  annullamento  dell'elenco  ISTAT  in
relazione al contrasto con le disposizioni eurounitarie, tenuto conto
dei problemi collegati agli effetti  delle  decisioni  sui  saldi  di
finanza pubblica. 
    Considerato che, ove cosi' interpretata, la disposizione  avrebbe
implicato  l'esclusione  di  ogni  vaglio  giudiziale,  con  la   non
consentita compressione dei principi costituzionali ed eurounitari in
tema di tutela giurisdizionale, la Cassazione ha dunque  ritenuto  di
offrirne una diversa  lettura  onde  porla  al  riparo  da  possibili
criticita' costituzionali, configurandola come fonte di delimitazione
oggettiva  dell'ambito  di  giurisdizione   esclusiva   del   giudice
contabile, cui corrisponderebbe  il  concorrente  dispiegarsi  di  un
ambito di giurisdizione generale del giudice amministrativo. 
    All'accoglimento di tale opzione interpretativa ostano, tuttavia,
le osservazioni gia' riportate nelle ordinanze  n.  5/2025/RIS  e  n.
6/2025/RIS di queste Sezioni riunite. Con  tali  decisioni  e'  stata
sollevata questione di costituzionalita' del medesimo art.  23-quater
del  decreto-legge  n.  137/2020,  esaminando  gli  argomenti  (cfr.,
soprattutto, parr. 6.3-6-5) che inducono a ritenere  che  la  novella
non abbia inteso in alcun modo attribuire la  tutela  costitutiva  ad
altro organo giurisdizionale, sia per il  contrasto  con  i  principi
costituzionali in materia di riviviscenza di norma abrogate  che  per
il mancato rispetto della necessita' di riserva di legge espressa  in
materia di giurisdizione. In particolare, la Corte ha  richiamato  il
puntuale orientamento della Corte  costituzionale  che,  anche  nella
recente sentenza 26 novembre 2024, n. 185, ha riconosciuto i limitati
ambiti all'interno dei quali puo' operare la  reviviscenza  di  norme
abrogate: «la espressa reviviscenza ex nunc di disposizioni di  legge
abrogate e' una  tecnica  normativa  non  consueta,  ma  in  se'  non
illegittima  nel  senso  che  il  legislatore  [...]  recepisce   per
relationem il contenuto delle disposizioni abrogate riproducendolo in
tal  modo  in  nuove  disposizioni.  La  reviviscenza  sottolinea  la
testuale identita' di vecchie e nuove disposizioni, ma che  rimangono
comunque ben distinte». 
    In  altri  termini,  la  giurisprudenza  costituzionale   ritiene
eccezionalmente  ammissibile  la  reviviscenza  di  norme  di   legge
abrogate,  ma  a  condizione  che   gli   effetti   giuridici   siano
espressamente previsti dalla legge. Nel caso in esame,  l'assenza  di
ogni argomento testuale nella disposizione sopravvenuta  conferma  la
lesione  delle  attribuzioni  del   giudice   contabile,   presidiate
dall'art. 103 della  Costituzione  (violando  altresi'  il  principio
della riserva di legge sull'ordinamento giudiziario, posto a garanzia
dell'indipendenza della magistratura). 
    9.3.2. In  definitiva,  il  sopravvenuto  tentativo  di  limitare
l'ambito  della  giurisdizione  contabile  operato  con  il  comma  2
dell'art. 23-quater del decreto-legge n.  137/2020,  come  convertito
dalla legge n. 176/2020  «,  ai  soli  fini  dell'applicazione  della
normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica», ha inteso
inammissibilmente sottrarre al giudice naturale della res iudicanda -
cui  pure  continua  a  riconoscersi  espressamente   la   competenza
«esclusiva» in tema di contabilita' pubblica  -  la  possibilita'  di
erogare una tutela piena alle pretese dei ricorrenti,  in  violazione
innanzitutto dell'art. 103, comma 2, in relazione agli articoli 81  e
97, della Costituzione. 
    Con la novella, infatti, escludendo la giurisdizione della  Corte
dei conti in relazione alla  rilevanza  eurounitaria  degli  atti  di
ricognizione  delle  amministrazioni  pubbliche  operata  annualmente
dall'ISTAT, il legislatore interviene su quel nucleo di  attribuzioni
attinenti alla perimetrazione delle amministrazioni pubbliche da  cui
derivano precisi obblighi di natura  contabile,  in  primo  luogo  di
concorrere alla determinazione dei  saldi  di  finanza  pubblica  del
conto economico consolidato delle  amministrazioni  pubbliche,  ossia
del computo dei saldi sulla base dei quali si sviluppano le relazioni
finanziarie tra gli Stati membri dell'Unione europea. 
    In altri termini, il legislatore ha sottratto alla  giurisdizione
contabile la possibilita' di conoscere delle controversie riguardanti
l'ambito soggettivo  e  i  principali  effetti  dell'inserimento  nel
citato elenco, operando una recisione dell'unitaria materia contabile
in esame, in cui i collegamenti tra i profili di rilevanza interna  e
quelli  di  rilevanza  sovranazionale,  dai  quali   i   primi   sono
condizionati, risultano con ogni  evidenza  del  tutto  inscindibili.
L'adozione - sul piano interno - di regole di  bilancio  comuni,  con
conseguente assoggettamento degli enti inclusi nell'elenco ai vincoli
di  finanza  pubblica,  e'   infatti   funzionale   alla   successiva
aggregazione dei dati contabili riferibili agli stessi ai fini  della
formazione del conto economico consolidato dello Stato. Ed e' proprio
attraverso l'esame  dei  saldi  emergenti  da  tale  conto  che  puo'
verificarsi il rispetto, o meno, dei parametri economici  di  matrice
eurounitaria,  assicurando  in  tal  modo  la  stabilizzazione  delle
economie dei Paesi appartenenti all'area  Euro,  con  l'obiettivo  di
evitare la verificazione di effetti di «spillover»  e  assicurare  la
massima efficienza sul territorio  comunitario  degli  stabilizzatori
fiscali. Appare quindi evidente che  la  verifica  del  rispetto  dei
vincoli   nazionali   di   finanza   pubblica   non    puo'    essere
artificiosamente disarticolata dalla verifica avente  ad  oggetto  la
corretta formazione del conto economico  consolidato  dello  Stato  -
rilevante sul piano euro-unitario -  trattandosi  sostanzialmente  di
«due facce di una stessa medaglia». 
    9.4. Ove pure l'interprete ritenesse di continuare a  orientarsi,
anche nella  materia  in  argomento,  ricorrendo  alla  su  ricordata
visione   teorica   dell'interpositio   legislatoris,   i   vizi   di
costituzionalita' dell'art. 23-quater, comma 2, del decreto-legge  n.
137 del 2020 (come introdotto dalla legge  di  conversione  137/2020)
resterebbero comunque pienamente confermati. 
    Invero, l'intervenuta violazione dell'art. 103,  comma  2,  della
Costituzione deriva anche dalla lesione dei  principi  costituzionali
cui e' ancorata la giurisdizione esclusiva delle Sezioni  riunite  in
sede giurisdizionale in speciale composizione, poiche' nelle  materie
cui  si  riferiscono  le  fattispecie  espressamente  codificate   si
manifesta l'intento del  legislatore  di  collegare  strettamente  le
funzioni di controllo  con  quelle  giurisdizionali  attribuite  alla
Corte  dei  conti  dal  citato  art.  103  della   Costituzione.   In
particolare, l'art. 100 della  Costituzione  assegna  alla  Corte  di
conti il controllo «successivo  sulla  gestione  del  bilancio  dello
Stato» esterno ed imparziale, da intendersi oggi esteso ai bilanci  e
alla gestione economico-finanziaria di tutti gli enti  pubblici  che,
nel loro  insieme,  concorrono  alla  nozione  di  «finanza  pubblica
allargata» (Corte costituzionale, sentenza 7  giugno  2007,  n.  179;
Id., sentenza 20 luglio 2012, n. 198). 
    Ora,   all'esercizio   di    tale    funzione    di    controllo,
costituzionalmente assegnata e concretamente conformata dalla vigente
trama legislativa, corrisponde la  complementare  previsione  di  una
fattispecie di giurisdizione esclusiva, necessariamente  estesa  agli
atti che definiscono  l'ambito  stesso  dei  soggetti  sottoposti  ai
controlli del giudice contabile,  e  che  a  tale  fine  ricorrono  a
principi e criteri (previsti dal Regolamento SEC  2010)  strettamente
economici e contabili. 
    In altri termini, la  giurisdizione  esclusiva  anche  in  questa
materia e'  espressione  dell'evidente  osmosi  fra  la  funzione  di
controllo e quella  giurisdizionale  della  Corte  dei  conti.  Sotto
questo  profilo  puo',  dunque,  concludersi  che   il   legislatore,
nell'esercitare la sua facolta' di interposizione, ha riconosciuto  e
valorizzato (da ultimo, nel citato  art.  11,  comma  6  del  c.g.c.)
l'indicato collegamento tra  le  funzioni,  sul  quale  pero'  l'art.
23-quater piu' volte citato ha illegittimamente inciso. 
    10. Violazione dell'art. 3 della Costituzione. 
    La limitazione della  giurisdizione  esclusiva  della  Corte  dei
conti in materia  di  ricognizione  delle  amministrazioni  pubbliche
operata dall'ISTAT «ai soli fini  dell'applicazione  della  normativa
nazionale sul contenimento della spesa pubblica», disposta  dall'art.
23-quater, comma 2, del decreto-legge n.  137/2020  come  convertito,
risulta altresi' in contrasto con l'art. 3 della  Costituzione,  data
l'assoluta irragionevolezza della previsione. 
    Come in precedenza osservato, le stesse Sezioni unite della Corte
di cassazione, nella sentenza n.  30220/2024,  hanno  rilevato  (par.
15.1) che il testo della disposizione «ha delle indubbie  ambiguita'.
L'art. 11, comma 6, lettera b), c.g.c.,  dedicato  all'individuazione
delle ipotesi in cui  le  Sezioni  riunite  decidono  "nell'esercizio
della  propria  giurisdizione  esclusiva  in  tema  di   contabilita'
pubblica", prevede, in esito alla  novella,  che  tale  giurisdizione
esclusiva in tema di  elenchi  ISTAT,  e'  confinata  "ai  soli  fini
dell'applicazione della normativa nazionale  sul  contenimento  della
spesa pubblica", dunque limitata ai soli effetti disapplicativi». 
    Si e' tentato di superare gli  ostacoli  ermeneutici  concludendo
per  una  predicata  riespansione  della   competenza   del   giudice
amministrativo sulle domande non riservate dal testo  normativo  alla
cognizione della Corte dei conti; a tali  fini  sono  valorizzati  il
criterio di riparto per blocchi di materie  (che  pero'  non  attiene
all'individuazione delle competenze del giudice contabile, fondata su
una  diversa  ratio  legis:  cfr.  supra,  par.  9.1),   nonche'   la
giurisprudenza formatasi sulle diverse materie della  responsabilita'
amministrativa   e   delle   pensioni   (quest'ultima,   addirittura,
rientrante nella giurisdizione  sulle  «altre  [materie]  specificate
dalla legge», per le quali  non  si  dubita  della  necessita'  della
perimetrazione legislativa della giurisdizione contabile). 
    La comprensibile scelta di farsi carico di una  lettura  ritenuta
compatibile con i principi costituzionali non puo' tuttavia riportare
nei confini della legittimita' costituzionale -  ampiamente  violati,
ad avviso di queste SS.RR.  -  una  disposizione  che,  innanzitutto,
mantiene ferma la giurisdizione esclusiva delle  Sezioni  riunite  in
sede giurisdizionale in speciale composizione della Corte  dei  conti
in materia di elenchi ISTAT. 
    Deve essere, pertanto,  riconosciuta  al  giudice  contabile  una
peculiare  giurisdizione,  nell'esercizio  della  quale   non   trova
applicazione la tradizionale distinzione tra  interesse  legittimo  e
diritto soggettivo, rilevando  -  come  osservato  dalla  consolidata
giurisprudenza di queste SS.RR. (cfr., ex plurimis,  le  sentenze  n.
6/2019, n. 9/2020, n. 14/2020, n. 20/2020, n. 27/2020, n. 38/2020)  -
la diversa esigenza di accertamento di  un  particolare  status,  per
definizione mutevole nel tempo  e  ancorato  a  requisiti  di  natura
economico-finanziaria, in cui la Corte non si limita al  mero  vaglio
di legittimita' del procedimento valutativo, estendendo la cognizione
alla verifica della sussistenza o insussistenza dei  presupposti  per
l'attribuzione dello status di p.a. (e delle  conseguenti  situazioni
giuridiche attive e passive) con valenza di accertamento costitutivo. 
    Proprio  i  particolari   connotati   del   giudizio   in   esame
costituiscono  motivo  legittimante  l'attribuzione  delle   relative
controversie alla giurisdizione esclusiva delle Sezioni riunite della
Corte dei conti,  ossia  a  un  Collegio  singolarmente  qualificato,
chiamato a una verifica non sulla legittimita' generale, bensi' piena
e di  merito,  di  accertamento  della  qualita'  di  amministrazione
pubblica in capo a una determinata unita' istituzionale,  sulla  base
della    valorizzazione    di    specifici    criteri    di    natura
statistico-economica  (cfr.  Corte  di  cassazione,  Sezioni   unite,
sentenza 19 aprile 2021, n. 10244). 
    Nelle controversie in esame la Corte e' cioe' chiamata a valutare
le situazioni di fatto alla stregua di regole tecniche ed  economiche
di particolare complessita' - contenute nel SEC 2010 - onde accertare
la qualita' di  produttore  di  beni  e  servizi  destinabili  o  non
destinabili alla vendita. 
    A tali fini, come noto, concorrono un criterio «qualitativo» (che
impone di verificare se l'ente interessato si  dedichi  o  meno  alla
produzione di servizi ausiliari, sia o meno l'unico fornitore di beni
e servizi dell'amministrazione pubblica e sia o meno  incentivato  ad
adeguare l'offerta per realizzare un'attivita'  redditizia,  operando
alle condizioni di mercato  e  rispettando  le  proprie  obbligazioni
finanziarie) e un «test quantitativo» (paragrafi 20.29 e ss. del SEC)
per stabilire se  un'unita'  istituzionale  produca  beni  e  servizi
destinabili  alla  vendita   (c.d.   criterio   market/non   market),
incentrato sul rapporto tra vendite e costi di produzione,  esaminato
per un periodo pluriennale continuativo. 
    Ora, a fronte del riconoscimento di un'ipotesi  di  giurisdizione
esclusiva conformata nei termini finora rappresentati, con  la  norma
del 2020 e' sopravvenuta una limitazione legislativa al suo ambito di
operativita' che addirittura  allontana  la  sfera  di  giurisdizione
assegnata al giudice contabile dal nucleo centrale della contabilita'
pubblica: si  escludono  gli  effetti  della  pronunzia  strettamente
attinenti alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto
economico consolidato delle amministrazioni pubbliche e  si  consente
la sola verifica giudiziaria ai limitati fini dell'applicazione della
normativa (peraltro, solo nazionale)  sul  contenimento  della  spesa
pubblica, ossia per finalita' piu' latamente riguardanti  la  materia
della finanza pubblica per le quali, ove fosse mancata la  previsione
di una giurisdizione esclusiva del giudice  contabile,  la  questione
dell'eventuale competenza del giudice amministrativo  avrebbe  potuto
forse piu' fondatamente proporsi. 
    10.1. L'illegittimita' costituzionale,  conseguente  alla  palese
illogicita' e irragionevolezza della disposizione  in  esame,  emerge
altresi' quando si  consideri  che,  confinando  la  rilevanza  della
giurisdizione  esclusiva  della  Corte  dei  conti   alla   normativa
nazionale sul contenimento della spesa pubblica,  ne  deriva  il  suo
svuotamento quasi integrale. 
    Sul punto deve innanzitutto ricordarsi  che  le  disposizioni  in
materia di contenimento della spesa che  presuppongono  l'inserimento
nell'elenco ISTAT negli ultimi anni sono state in gran parte abrogate
o dichiarate non piu' applicabili. 
    Basti ricordare, al riguardo, che secondo l'art.  1,  comma  590,
della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  anche  ai  fini  «di  un
miglioramento dei saldi di finanza pubblica,  a  decorrere  dall'anno
2020,  agli  enti  e  agli  organismi,  anche  costituiti  in   forma
societaria, di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
n.  196,  [...]  cessano  di  applicarsi  le  norme  in  materia   di
contenimento e di riduzione della spesa di cui all'allegato A annesso
alla presente legge». L'allegato A), a sua volta, contiene  un  lungo
elenco di previsioni normative di cui e' cessata l'applicazione,  con
conseguente, remota possibilita' di prospettare lesioni da cui  possa
derivare un concreto interesse alla tutela  delle  proprie  posizioni
giuridiche. 
    Analoga sorte ha interessato alcune disposizioni  in  materia  di
limitazioni di spesa contenute nell'art. 5 del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95 (convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.  135),  di  cui
sopravvive l'applicabilita' di limitate e residuali fattispecie. 
    E' ben vero che il citato art.  1,  comma  590,  della  legge  n.
160/2019 conclude precisando che «[r]esta ferma l'applicazione  delle
norme che recano vincoli in materia di spese di personale». Peraltro,
la  norma  intende  riferirsi  alle  disposizioni  che,  in  sede  di
perimetrazione del loro ambito soggettivo di applicazione, richiamino
l'inserimento nell'elenco ISTAT, senza considerare che le  previsioni
in materia di contenimento della spesa di personale sono, di  regola,
dichiarate espressamente applicabili alle  amministrazioni  pubbliche
come definite dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165. 
    Pertanto, pure a voler accogliere, sul piano teorico, la tesi che
ritiene  ammissibile  l'introduzione  legislativa  di   limiti   alla
capacita' espansiva della giurisdizione esclusiva, e' tuttavia  certo
che la discrezionalita' legislativa non potrebbe mai determinarne  il
sostanziale disconoscimento, come  accaduto  nella  fattispecie,  per
effetto di una perimetrazione delle controversie conoscibili  da  cui
derivi la concreta disapplicazione  della  provvista  giurisdizionale
riservata. 
    10.2.  Il  delineato  riparto  della  giurisdizione  tra  giudice
amministrativo  e  giudice  contabile  lascia   emergere   ulteriori,
evidenti  profili   di   intrinseca   irragionevolezza   dell'assetto
ordinamentale prospettato, con palese  contrasto  dell'art.  3  della
Costituzione. 
    Infatti,  la  legittimita'  costituzionale  di  tale  coesistenza
potrebbe sostenersi solo a condizione che gli effetti  del  sindacato
giudiziale  del  giudice  amministrativo  e  del  giudice   contabile
risultassero tra loro  «non  comunicanti»,  essendo  ben  distinte  e
autonome le disposizioni normative operanti nei due diversi  comparti
giurisdizionali (SEC 2010 e disposizioni sulla spending review). 
    Al contrario, come  anche  evidenziato  dalla  Procura  generale,
l'ammissibilita' di un c.d. doppio ricorso deve  ritenersi  di  fatto
precluso  rispetto  al  contenzioso  in  esame,  le   due   normative
applicabili  compenetrandosi  al  punto  che  risulta  di  fatto  non
ipotizzabile, sul piano giuridico, una loro operativita' «atomistica»
o «irrelata». Cio',  in  quanto  l'eventuale  sindacato  del  giudice
contabile,  nella  prospettiva  dell'operativita'  (o   meno)   delle
disposizioni nazionali sul contenimento della spesa  nel  quadro  del
rispetto degli obiettivi  di  finanza  pubblica,  e'  necessariamente
condizionato dalla previa e corretta attribuzione al soggetto privato
di diritto interno della  qualificazione  eurounitaria  di  «pubblica
amministrazione», scaturente dalla sua iscrizione nell'elenco ISTAT. 
    In  altri  termini,  nel  caso  in  esame,  l'operativita'  della
normativa europea SEC 2010 e' configurata come presupposto legale per
l'applicazione  (anche)  della  normativa  nazionale  sulla  spending
review, il cui dispiegarsi richiede, quindi, che sia stata risolta la
questione della qualificazione di  un  soggetto  di  diritto  interno
quale  pubblica  amministrazione  europea  nella  prospettiva   della
contabilita' pubblica. 
    Sul piano processuale, in caso di pendenza di giudizi  presso  la
giurisdizione amministrativa e quella contabile l'ipotizzato  riparto
-  che,  non  a  caso,  non  e'  stato  espressamente  delineato  dal
legislatore del 2020 - determinerebbe il  sorgere  di  insormontabili
ostacoli giuridici, a meno di  configurare  il  giudizio  davanti  al
giudice  amministrativo,  circa  la  corretta  attribuzione  di   una
soggettivita'  pubblicistica  europea  all'ente  di  diritto  interno
ricorrente iscritto nell'elenco ISTAT,  come  vera  e  propria  causa
pregiudiziale ex art. 295 c.p.c. e art. 106. c.g.c. 
    L'inscindibile compenetrazione  tra  le  questioni  normative  e'
illustrata  anche  dalle  conseguenze  del  tutto  irragionevoli  cui
condurrebbe l'ipotizzata separazione tra i giudizi, in caso di previa
pronuncia del giudice amministrativo: 
        a) un  eventuale  giudicato  amministrativo  di  annullamento
dell'iscrizione nell'elenco ISTAT dovrebbe  comportare,  rispetto  al
parallelo  processo  pendente  avanti  al   giudice   contabile,   la
(sopravvenuta) cessazione del materia del contendere, considerato che
le  disposizioni  di  diritto  interno  sulla  spending  review  sono
finalizzate a garantire i saldi e gli obiettivi di  finanza  pubblica
nel quadro della governance economica europea,  dunque  presuppongono
il   previo   e   definitivo   riconoscimento   della   soggettivita'
pubblicistica secondo i parametri della normativa  unionale  del  SEC
2010. Si aggiunge che, in questa prospettiva,  la  giurisdizione  del
giudice  amministrativo  comporterebbe  il  superamento,  sul   piano
pratico, della necessita'  di  esperire  un  doppio  ricorso  per  il
soggetto che voglia contestare l'inclusione nell'elenco  ISTAT  anche
ai  fini  della  disapplicazione  delle  correlate  disposizioni   di
contenimento  della  spesa  pubblica:  l'espunzione  di  un  soggetto
dall'elenco ISTAT per effetto del vittorioso esperimento del  ricorso
innanzi al G.A.  comporterebbe  ipso  iure  l'inapplicabilita'  delle
norme di contenimento della spesa pubblica, svuotando di significato,
anche per questa via, la previsione dell'art. 11, comma 6, del codice
di giustizia contabile di una giurisdizione «esclusiva» delle Sezioni
riunite  in  sede  giurisdizionale  in  speciale  composizione  nella
materia; 
        b) al contrario, un  eventuale  giudicato  amministrativo  di
rigetto del ricorso avverso l'iscrizione nell'elenco ISTAT renderebbe
eccentrica ogni successiva decisione di accoglimento del  ricorso  in
sede di giudizio contabile (con la conseguente  inoperativita'  delle
disposizioni interne sul contenimento della spesa pubblica):  a  meno
di voler ritenere ammissibile,  nonostante  il  primato  del  diritto
europeo, la qualificazione  di  un  ente  di  diritto  interno  quale
pubblica amministrazione europea nel quadro del SEC 2010  -  a  valle
del  giudicato  amministrativo  di  rigetto   del   ricorso   -   ma,
ciononostante,  «immune»  dall'assoggettamento  alle  norme   interne
finalizzate al perseguimento  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica
europea. 
    In definitiva,  postulare  la  contraddittoria  presenza  di  una
giurisdizione esclusiva e al tempo stesso concorrente implica un vero
e proprio cortocircuito logico-semantico che ha, infatti, generato il
conflitto interpretativo e lo stallo della  funzione  giurisdizionale
in danno dei ricorrenti. 
    10.3. In  conclusione,  l'art.  23-quater  del  decreto-legge  n.
137/2020,   come   convertito,   presenta   insuperabili   criticita'
interpretative in ragione del suo significato non chiaro, al punto da
indurre a prospettare soluzioni ermeneutiche che giungono a forzare i
limiti consentiti dall'enunciato testuale, nel tentativo di  offrirne
una coerenza sistematica non consentita dai principi  costituzionali,
con  il  rischio  che  l'attivita'  ermeneutica   trasmodi   in   una
sostanziale integrazione normativa. 
    Sul punto, va ricordato che la Corte costituzionale ha  da  tempo
chiarito che «ciascun consociato ha un'ovvia  aspettativa  a  che  la
legge definisca ex ante, e in maniera ragionevolmente  affidabile,  i
limiti entro i quali i suoi diritti e  interessi  legittimi  potranno
trovare tutela, si' da poter  compiere  su  quelle  basi  le  proprie
libere scelte d'azione»  (Corte  costituzionale,  sentenza  5  giugno
2023, n. 110). 
    Pertanto, le disposizioni  foriere  di  intollerabile  incertezza
nella loro applicazione concreta  si  pongono  in  contrasto  con  il
canone  di  ragionevolezza  della  legge  di  cui  all'art.  3  della
Costituzione,  nella  misura  in  cui  il  loro  significato  risulti
radicalmente inintelligibile o particolarmente  ambiguo,  soprattutto
in tematiche come quella del riparto di giurisdizione, che attiene  a
un presupposto in senso ampio del processo e presenta una rilevanza -
per sua natura - pregiudiziale. 
    11. Violazione degli articoli 24, 111 e 113 della Costituzione 
    Come ripetutamente sottolineato, l'art. 11, comma 6, lettera  b),
del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in cui  e'  confluita
la disposizione dell'art. 1, comma  169,  della  legge  n.  228/2012,
stabilendo che le Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale
composizione, «nell'esercizio della propria  giurisdizione  esclusiva
in tema  di  contabilita'  pubblica,  decidono  in  unico  grado  sui
giudizi: [...] b) in materia di  ricognizione  delle  amministrazioni
pubbliche operata dall'ISTAT», senza ulteriori specificazioni,  aveva
espressamente riconosciuto  al  giudice  contabile  la  competenza  a
decidere delle controversie in esame  con  il  potere  di  assicurare
tutte le tutele richieste dai soggetti interessati, ossia di statuire
su tutte le domande  astrattamente  proponibili,  con  esclusione  di
altre giurisdizioni concorrenti, assicurando in tal modo piena tutela
giurisdizionale  in  attuazione  degli  articoli  24  e   113   della
Costituzione. 
    Su tali premesse, sul piano processuale emerge il  contrasto  del
citato art. 23-quater, comma 2, del decreto-legge  n.  137/2020  come
convertito  con  gli  articoli  24  e  111  della  Costituzione,  che
attribuiscono alla funzione giurisdizionale lo  scopo  di  assicurare
piena tutela, attraverso il  giudizio,  delle  situazioni  soggettive
qualificate, imponendo che la disciplina  dei  rapporti  tra  giudici
appartenenti a ordini diversi si  ispiri  al  principio  secondo  cui
l'individuazione  del  giudice  munito  di  giurisdizione  non   deve
sacrificare il diritto delle parti a ottenere una risposta in  ordine
al bene della vita oggetto di interesse. 
    Risulta, inoltre, violato l'art.  113,  primo  e  secondo  comma,
della Costituzione,  che  dell'art.  24  costituisce  sostanzialmente
specifica applicazione e secondo cui contro gli atti  della  pubblica
amministrazione e'  sempre  ammessa  la  tutela  giurisdizionale  dei
diritti e degli interessi legittimi e tale tutela giurisdizionale non
puo' essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione  o
per determinate categorie di atti, come accade nella fattispecie. 
    La  disposizione  merita  ulteriore  censura  di   illegittimita'
costituzionale per violazione dell'art. 111 della Carta fondamentale,
con riferimento al diverso e complementare profilo della lesione  del
principio di ragionevole durata del processo, riguardato  nell'ottica
del  principio  di  concentrazione  delle  tutele,  ove  si   accolga
l'opzione ermeneutica  che  ammette  la  possibilita'  di  un  doppio
ricorso, al giudice amministrativo e a quello contabile,  in  materia
di elenchi ISTAT. 
    Infatti, i  rischi  e  le  criticita'  gia'  esaminati  derivanti
dall'eventuale pendenza di due  giudizi  sul  medesimo  oggetto,  con
possibili implicazioni in termini anche di necessita' di  sospensione
del  processo  contabile  e   conseguente   dilatazione   dei   tempi
processuali  del  relativo  contenzioso  («dipendente»),  nonche'  di
formazione   di   giudicati   contrastanti,   vulnerano    il    bene
costituzionale dell'efficienza del processo  di  cui  la  ragionevole
durata e' espressione e il  canone  fondamentale  della  razionalita'
delle norme processuali, in assenza di prevalenti esigenze di  tutela
di principi soggetti a concorrente ponderazione. 
    12.  Violazione  dell'art.  117  della  Costituzione,  anche   in
relazione all'art. 19 TUE, all'art. 47 carta dei diritti  UE  e  agli
articoli 6 e 13 CEDU 
    La disposizione  limitativa  contenuta  nell'art.  23-quater  del
decreto-legge  n.  137/2020,  come  convertito,  merita   di   essere
censurata anche per il contrasto con l'art. 117  della  Costituzione,
in ragione della violazione dei  vincoli  derivanti  dall'ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali, nella specie resi chiari
dalla funzione nomofilattica della Corte di giustizia UE. 
    La Corte di giustizia dell'Unione europea, cui le Sezioni riunite
in   speciale   composizione   avevano   chiesto   di   valutare   la
compatibilita' eurounitaria della previsione, evidenziando il rischio
che  avesse  di  fatto  precluso  un  controllo  indipendente   sulle
autorita' di bilancio nazionali e sull'elenco  delle  amministrazioni
pubbliche predisposto dall'STAT, con  la  sentenza  13  luglio  2023,
Ferrovienord  Spa  e  Federazione  Italiana  Triathlon  (nelle  cause
riunite C-363/21 e C-364/21), ha rilevato che «al fine di  assicurare
che  l'autorita'  nazionale  competente  rispetti,  ai   fini   della
qualificazione di un ente come "amministrazione pubblica",  ai  sensi
del regolamento n. 549/2013, la definizione del  diritto  dell'Unione
che vi si collega  e  che  si  impone  nei  suoi  confronti,  la  sua
decisione deve poter  essere  contestata  ed  essere  oggetto  di  un
controllo giurisdizionale. Infatti, in assenza di una possibilita' di
contestare  tale  qualificazione,   l'effetto   utile   del   diritto
dell'Unione non sarebbe garantito. Di conseguenza, l'effetto utile di
detto regolamento osta ad una normativa  nazionale  che  escluda,  di
fatto, qualsiasi  possibilita'  di  controllo  giurisdizionale  della
fondatezza della  qualificazione  di  un  ente  come  amministrazione
pubblica» (punti 69 e 70). 
    La pronuncia e' giunta alle medesime conclusioni con  riferimento
alla  questione  della   compatibilita'   dell'art.   23-quater   del
decreto-legge n.  137/2020,  con  le  prescrizioni  risultanti  dalla
direttiva 2011/85/ UE, dell'8 novembre 2011, relativa  ai  «requisiti
per i quadri di bilancio degli Stati membri» (punti 77 e 78). 
    Ha, poi, aggiunto che quando le disposizioni UE non  disciplinano
le modalita' procedurali dei ricorsi giurisdizionali, in quanto  «non
precisano, segnatamente, quale giudice nazionale deve  assicurare  la
tutela giurisdizionale effettiva», spetta agli Stati membri disegnare
procedimenti che «non siano, nelle situazioni rientranti nel  diritto
dell'Unione, meno favorevoli che in  situazioni  simili  disciplinate
dal diritto interno (principio di equivalenza)»  e  tali  da  rendere
«praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio  dei
diritti   conferiti   dal   diritto   dell'Unione    (principio    di
effettivita')» (punto 89). 
    Con particolare riferimento  al  principio  di  effettivita',  la
Corte ha precisato innanzitutto (punto 92) che il diritto dell'Unione
non impone agli Stati membri di «istituire mezzi di  ricorso  diversi
da quelli stabiliti dal diritto interno, a meno che  dalla  struttura
complessiva dell'ordinamento giuridico nazionale in  discussione  non
risulti  che  non  esiste  alcun  rimedio  giurisdizionale  tale   da
permettere, anche solo in via incidentale, di assicurare il  rispetto
dei diritti riconosciuti ai singoli dal diritto  dell'Unione,  oppure
che l'unico modo per poter adire un giudice da parte  di  un  singolo
sia quello di commettere violazioni del diritto». 
    Ogni caso in cui  si  ponga  la  questione  se  una  disposizione
procedurale nazionale renda impossibile  o  eccessivamente  difficile
l'applicazione del diritto dell'Unione deve essere esaminato  tenendo
conto del posto occupato da tale  disposizione  nel  complesso  della
procedura,  nonche'  dello  svolgimento  e  delle  particolarita'  di
quest'ultima dinanzi ai diversi organi nazionali. 
    Inoltre, ha  proseguito  la  Corte  di  giustizia  UE,  va  fatta
prudentemente «salva la verifica che incombe al giudice  del  rinvio»
sull'indicazione (del Governo italiano all'udienza) secondo cui  «gli
enti iscritti nell'elenco ISTAT  che  intendono  contestare  la  loro
designazione  quali  amministrazioni  pubbliche  non  sono  tenuti  a
presentare due distinti ricorsi, vale a dire uno davanti  al  giudice
amministrativo e un altro davanti alla Corte dei conti», e che «da un
lato,   essi   potrebbero   chiedere   al   giudice    amministrativo
l'annullamento erga omnes della  decisione  che  li  ha  iscritti  in
quest'elenco.  Dall'altro,  dinanzi  alla  Corte  dei   conti,   essi
potrebbero  contestare   le   conseguenze   della   loro   iscrizione
nell'elenco  suddetto   e   ottenere,   eventualmente,   in   maniera
incidentale, la disapplicazione di tale iscrizione» (punto 97). 
    Infine,  la  mera  possibilita'  che  si  verifichino   giudicati
contrastanti sulla fondatezza dell'iscrizione di un ente  nell'elenco
ISTAT non impone di concludere in ogni caso per  l'esistenza  di  una
violazione dell'art. 19 TUE, letto alla luce dell'art. 47 della Carta
e del principio di effettivita', ma solo a condizione  che  «un  ente
che  contesti  la  decisione  di  qualificazione  adottata  nei  suoi
confronti possa limitarsi a  proporre  un  unico  ricorso  per  veder
esaminata la propria domanda» (punto 98). Cio' premesso, la  concreta
verifica del rispetto dei presupposti e limiti posti dalla  Corte  di
giustizia nei citati  punti  97  e  98  della  decisione  conduce  ad
accertare l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  23-quater  per
contrasto con la normativa europea. 
    12.1. Come chiarito  dalla  Corte  costituzionale,  la  normativa
(oggi)  eurounitaria  «entra  e  permane  in   vigore,   nel   nostro
territorio, senza che i suoi  effetti  siano  intaccati  dalla  legge
ordinaria dello Stato; e cio' tutte le volte  che  essa  soddisfa  il
requisito dell'immediata applicabilita'. Questo principio [...]  vale
non soltanto per  la  disciplina  prodotta  dagli  organi  della  CEE
mediante regolamento, ma anche per le  statuizioni  risultanti,  come
nella specie, dalle sentenze interpretative della Corte di giustizia»
(sentenza  23  aprile  1985,  n.  113.   Conf.,   ex   plur.,   Corte
costituzionale, sentenza 11 luglio 1989, n.  389;  Id.,  sentenza  18
aprile  1991,  n.  168;  Id.,  sentenza  16  giugno  1993,  n.  285).
Conseguentemente, tutti i soggetti competenti nel nostro  ordinamento
a dare esecuzione alle leggi (e agli atti aventi forza  o  valore  di
legge) - tanto se dotati di poteri di dichiarazione del diritto, come
gli organi giurisdizionali, quanto se privi di tali poteri, come  gli
organi amministrativi - sono giuridicamente tenuti a disapplicare  le
norme  interne  incompatibili  con  le  norme   dell'ordinamento   UE
nell'interpretazione datane dalla Corte di giustizia  europea  (Corte
costituzionale, sentenza n. 389/1989, cit.). 
    All'interpretazione del quadro normativo in  materia  di  elenchi
ISTAT fornita dalle Sezioni unite della  Corte  di  cassazione  nella
sentenza 30220/2024, che nella specie  costituisce  diritto  vivente,
consegue l'impossibilita' del giudice contabile di  disapplicare  gli
atti ISTAT incompatibili con il diritto  europeo,  sulla  base  delle
conclusioni secondo cui il  giudice  contabile  non  potrebbe,  nella
propria giurisdizione, applicare il diritto UE. 
    Di  fatto,  l'affermazione   delle   SS.UU.   ha   l'effetto   di
disarticolare il primato del diritto comunitario, in quanto la  Corte
dei conti, nonostante un ricorso presentato, non puo'  soddisfare  la
pretesa dei ricorrenti al rispetto del diritto UE. 
    Cio'  conduce  a   denunciare   l'illegittimita'   costituzionale
dell'art. 23-quater per violazione  dell'art.  117,  comma  1,  della
Costituzione, alla luce del contrasto  con  i  principi  del  «giusto
processo»  tutelato  dall'ordinamento   europeo   con   le   seguenti
disposizioni: 
        a) art. 19, par. 1, secondo comma, TUE, secondo cui gli Stati
membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare
una tutela giurisdizionale effettiva  nei  settori  disciplinati  dal
diritto dell'Unione; 
        b) art. 47 della Carta  dei  diritti  UE,  secondo  cui  ogni
persona i cui  diritti  e  le  cui  liberta'  garantiti  dal  diritto
dell'Unione siano stati violati ha diritto a un  «ricorso  effettivo»
dinanzi ad un giudice; 
        c) articoli 6 e 13  della  Convenzione  europea  dei  diritti
dell'uomo, secondo cui ogni persona ha diritto ad  un  processo  equo
(«a che la sua causa  sia  esaminata  equamente»)  e  ad  un  ricorso
effettivo dinanzi a una magistratura nazionale. 
    Dai principi concordemente recepiti nel diritto europeo  e  nella
Costituzione  italiana  discende  la  necessita'  che   il   processo
contabile, da un punto di vista funzionale, assicuri la tutela  piena
ed effettiva del ricorrente. 
    Invero, in una prospettiva funzionale il processo e' «giusto» ove
consenta  adeguate  forme  di  tutela  delle  situazioni   giuridiche
soggettive a fondamento dell'azione  giudiziaria.  La  rilevanza  del
requisito e' tale che secondo la giurisprudenza  europea  l'esistenza
stessa  di  un  controllo  giurisdizionale  effettivo  destinato   ad
assicurare il rispetto del diritto dell'Unione e' intrinseca  ad  uno
Stato di diritto (Corte di giustizia UE,  sentenza  del  21  dicembre
2021, Euro Box Promotion e a., C-357/19, C-379/19, C-547/19, C-811/19
e C-840/19). 
    Secondo la giurisprudenza eurounitaria, il principio della tutela
giurisdizionale effettiva dei diritti spettanti ai singoli  in  forza
del diritto dell'Unione, cui fa riferimento l'art. 19,  paragrafo  1,
secondo comma, TUE - in buona parte sovrapponibile al  diritto  a  un
ricorso effettivo ai sensi dell'art. 47 della Carta - costituisce  un
principio  generale  del  diritto  dell'Unione   che   deriva   dalle
tradizioni costituzionali comuni agli  Stati  membri,  che  e'  stato
sancito agli articoli  6  e  13  della  Convenzione  europea  per  la
salvaguardia dei diritti dell'uomo  e  delle  liberta'  fondamentali,
firmata a Roma il 4 novembre 1950, ai  quali  corrisponde  l'art.  47
della Carta (cfr., ex plur.: Corte di giustizia UE, sentenza 8 maggio
2024, C-53/23, Asociaţia «Forumul Judecătorilor din România»). 
    Nel merito, in  ossequio  al  principio  di  cooperazione  leale,
sancito dall'art.  4,  paragrafo  3,  TUE,  e  come  sopra  ricordato
richiamando la sentenza della Corte  di  Giustizia  13  luglio  2023,
Ferrovienord Spa  e  Federazione  Italiana  Triathlon,  le  modalita'
procedurali dei ricorsi intesi a  garantire  la  tutela  dei  diritti
spettanti ai singoli  in  forza  del  diritto  dell'Unione  risultano
rispettose del principio di effettivita' (e conformi  ai  canoni  del
«giusto  processo»)  ove  non  rendano  praticamente  impossibile   o
eccessivamente   difficile   l'esercizio   dei   diritti    conferiti
dall'ordinamento  giuridico  dell'Unione  (cfr.,  in  questo   senso,
sentenza 24 ottobre 2018, XC e a., C-234/17,  e  sentenza  27  giugno
2013, Agrokonsulting-04, C-93/12). 
    In altri termini, gli Stati membri sono tenuti ad  assicurare  il
rispetto del diritto  a  una  tutela  giurisdizionale  effettiva  dei
diritti  che  i  singoli  traggono  dal  diritto  dell'Unione,  quale
garantito dall'art. 47 della Carta. 
    12.2. Declinando le esposte coordinate ermeneutiche in  relazione
all'assetto normativo conseguente  all'entrata  in  vigore  dell'art.
23-quater del decreto-legge n.  137/2020,  inserito  dalla  legge  di
conversione n.  176/2020,  l'incostituzionalita'  della  disposizione
emerge in primo luogo perche' - come gia' osservato - essa esclude il
sindacato degli effetti eurounitari dell'iscrizione nell'elenco ISTAT
dinanzi ad un giudice. 
    La lettera della disposizione - anche in rapporto  all'art.  103,
comma 2, della Costituzione - e i lavori preparatori non  autorizzano
a prospettare una concorrenza  di  giurisdizioni  sulla  materia,  in
quanto l'effetto innovativo della previsione riguarda non l'an, ma il
quomodo  della  giurisdizione:   il   legislatore   avrebbe,   cioe',
ridefinito l'oggetto della tutela (in relazione sia  al  petitum  che
alla causa petendi), attraverso la limitazione  dei  «fini»  -  ossia
degli effetti - della giurisdizione contabile. 
    L'illegittimita'   costituzionale   discende,    allora,    dalla
limitazione  dell'oggetto  della  tutela   del   giudice   contabile,
combinata  con  l'immodificata   (e   immodificabile)   giurisdizione
esclusiva  sulla  materia  della  ricognizione  operata   dall'ISTAT,
conforme agli articoli 100 e  103  della  Costituzione.  Infatti,  in
assenza della tutela disapplicativa (e di annullamento)  del  giudice
contabile, il sistema giurisdizionale non assicurerebbe alcun rimedio
contro gli effetti antieuropei dell'atto di  ricognizione  dinanzi  a
qualsiasi altro giudice. 
    12.3. In ogni caso, l'art.  117,  comma  1,  anche  in  relazione
all'art. 19 TUE, all'art. 47, paragrafo 2 della Carta di Nizza e agli
articoli 6 e 13 della CEDU, risulta violato perche'  la  novella  del
2020 ha imposto agli enti iscritti nell'elenco  ISTAT  che  intendano
contestare gli effetti  eurounitari  della  loro  designazione  quali
amministrazioni pubbliche e che  abbiano  gia'  proposto  ricorso  al
giudice  contabile,  di  presentare  necessariamente   due   distinti
ricorsi, il secondo dei quali dinanzi al giudice  amministrativo  per
chiedere l'annullamento erga omnes della decisione che li ha iscritti
nell'elenco. 
    Invero, dinanzi alla Corte dei  conti  essi  non  potrebbero  mai
«contestare le conseguenze della loro iscrizione nell'elenco suddetto
e ottenere, eventualmente, in maniera incidentale, la disapplicazione
di tale iscrizione» (punto 97 della richiamata sentenza  della  Corte
di giustizia), posto che tale incidentale disapplicazione rileva,  in
base alla novella del 2020, ai soli fini della  disciplina  nazionale
sul contenimento della spesa pubblica. 
    Tuttavia, la  qualificazione  ai  sensi  del  SEC  2010,  operata
dall'autorita' nazionale competente (nel  caso  italiano  dall'ISTAT,
attraverso la compilazione dell'elenco di cui all'art. 1 della  legge
n. 196/2009) non puo' non comportare effetti sia  oggettivi  (vincoli
di bilancio su tutte le «amministrazioni pubbliche»,  qualificate  ai
sensi del SEC  2010)  che  soggettivi  (il  radicarsi  di  situazioni
giuridiche sui soggetti classificati, tra cui  quella  alla  corretta
qualificazione, con il connesso diritto ad un ricorso effettivo). 
    Pertanto, escludendo la possibilita' di  assicurare  il  rispetto
del  principio   di   effettivita'   della   tutela   giurisdizionale
«esclusiva», l'art.  23-quater  impedisce  il  legittimo  dispiegarsi
dell'effetto utile della normativa  UE,  considerato  che  la  tutela
giurisdizionale assicurabile dal giudice contabile  non  soddisfa  il
principio dell'autosufficienza del ricorso, secondo cui  il  soggetto
qualificato deve poter proporre, con un  unico  ricorso,  la  domanda
tendente a impedire l'applicazione nei suoi confronti  degli  effetti
comunitari dell'iscrizione. 
    13. Conclusioni 
    Alla luce di tutto quanto sin qui esposto e motivato, va pertanto
rimessa alla Corte  costituzionale,  ai  sensi  dell'art.  134  della
Costituzione, dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948,
n. 1, e dell'art. 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la  questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 23-quater del  decreto-legge
28 ottobre 2020, n. 137  (inserito  dalla  legge  di  conversione  18
dicembre 2020, n. 176). 

 
                               P.Q.M. 
 
    La Corte dei conti, a Sezioni riunite in sede giurisdizionale  in
speciale composizione, non definitivamente pronunciando  sul  ricorso
in epigrafe: 
        dichiara  rilevante  e  non  manifestamente   infondata,   in
relazione agli articoli 3, 24, 81, 97, 103,  111,  113  e  117  della
Costituzione, la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.
23-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,  inserito  dalla
legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176; 
        dispone la sospensione del  presente  giudizio  e  ordina  la
immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Ordina che, a cura della Segreteria, la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti e al Presidente del Consiglio  dei  ministri  e
comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e  della  Camera
dei deputati. 
    Riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore  statuizione  in
rito, nel merito ed in ordine alle spese. 
    Dispositivo letto in udienza ai sensi dell'art. 128, comma 3, del
codice di giustizia contabile. 
      Cosi' deciso in Roma, nella Camera di consiglio del  16  luglio
2025. 
 
                    Il Presidente: Della Ventura
                    
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