Reg. ord. n. 231 del 2025 pubbl. su G.U. del 03/12/2025 n. 49
Ordinanza del Corte suprema di cassazione del 16/08/2025
Tra: Radio D. S. spa C/ Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Provinciale del Lavoro
Oggetto:
Spettacolo – Sanzioni amministrative – Certificato di agibilità per i lavoratori dello spettacolo – Illecito amministrativo conseguente alla mancata richiesta del certificato di agibilità – Sostituzione dell’art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708 del 1947 – Esonero, per le imprese di esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi, dall’obbligo della richiesta del certificato di agibilità nei confronti dei lavoratori dello spettacolo, appartenenti a categorie specificamente individuate, con contratto di lavoro subordinato, qualora tali lavoratori siano utilizzati nei locali di proprietà o di cui le predette imprese abbiano un diritto personale di godimento, per i quali le medesime imprese effettuano regolari versamenti contributivi presso l’INPS – Applicazione retroattiva della novella a violazioni pregresse ancora sub iudice – Omessa previsione – Ritenuta qualificazione dell’illecito amministrativo, e della relativa sanzione, come “convenzionalmente penale” alla luce dei cosiddetti criteri Engel – Irragionevolezza della mancata previsione della retroattività della lex mitior – Violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali.