Reg. ord. n. 226 del 2025 pubbl. su G.U. del 26/11/2025 n. 48
Ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Napoli del 14/10/2025
Tra: F. B.
Oggetto:
Misure di sicurezza – Libertà vigilata – Trasgressione degli obblighi imposti – Previsione che il magistrato di sorveglianza può sostituire, in caso di reiterate trasgressioni, alla libertà vigilata l'assegnazione a una casa di lavoro – Contrasto con l’art. 5 della CEDU, secondo cui nessuno può essere privato della libertà se non in seguito a condanna da parte di un tribunale competente, a fronte della denunciata evanescenza del collegamento della misura di sicurezza detentiva con la condanna da parte del tribunale competente, in caso di sostituzione della libertà vigilata con l’assegnazione a una casa di lavoro.
Norme impugnate:
codice penale
del
Num.
Art. 231
Co. 2
Parametri costituzionali:
Costituzione
Art. 11
Co.
Costituzione
Art. 117
Co. 1
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali
Art. 5
Co.
Testo dell'ordinanza
N. 226 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 ottobre 2025
Ordinanza del 14 ottobre 2025 dell'Ufficio di sorveglianza di Napoli
nel procedimento di sorveglianza nei confronti di F. B..
Misure di sicurezza - Liberta' vigilata - Trasgressione degli
obblighi imposti - Previsione che il magistrato di sorveglianza
puo' sostituire, in caso di reiterate trasgressioni, alla liberta'
vigilata l'assegnazione a una casa di lavoro.
- Codice penale, art. 231, secondo comma.
(GU n. 48 del 26-11-2025)
UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI NAPOLI
Ordinanza di remissione alla Corte Costituzionale di questione di
legittimita' costituzionale.
Il Magistrato di sorveglianza
All'udienza del 13 ottobre 2025 con l'intervento del Pubblico
Ministero dr.ssa Alessandra Cataldi, la partecipazione del difensore
avv. Giuseppe Grimaldi assente, sost. ex 97 cod cpp avv. Alessandra
Andolfi e l'assistenza del sottoscritto cancelliere;
sentite le parti;
letti gli atti relativi a B... F... nato a... il...,
assente/presente, sottoposto alla misura di sicurezza della liberta'
vigilata con ordinanza pronunciata all'udienza del 15 gennaio 2025,
in esecuzione dal 17 gennaio 2025;
Osserva
B... F... e' stato detenuto in espiazione di una condanna
definitiva ad anni dodici di reclusione per reati connessi al
traffico di stupefacenti.
In seguito egli e' stato destinatario di misura di sicurezza
dell'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di due anni, in
quanto ritenuto delinquente abituale.
La misura di sicurezza detentiva ha avuto inizio in data 10
novembre 2021 ed e' stata successivamente prorogata fino al 10
novembre 2024.
Permanendo - sebbene in termini attenuati - la pericolosita'
sociale del B..., all'udienza del 15 gennaio 2025 la misura di
sicurezza veniva sostituita con quella della liberta' vigilata per la
durata di un anno.
I carabinieri di... hanno segnalato la reiterata violazione della
prescrizione di non rincasare piu' tardi delle 21,00 e non
allontanarsi dal domicilio prima delle 6,00 - nelle date del ... ,
del... , del..., del... ed infine del...
Per quanto non si tratti di fatti di reato, si tratta tuttavia di
violazioni reiterate.
Questo giudice e' quindi investito della valutazione relativa
all'aggravamento della misura di sicurezza della liberta' vigilata,
disciplinata dall'art. 231, comma, 2 c.p., a norma del quale «avuto
riguardo alla particolare gravita' della trasgressione o al ripetersi
della medesima ... il giudice puo' sostituire alla liberta' vigilata
l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro ... ».
Tuttavia, si ravvisano elementi per dubitare ex officio della
costituzionalita' di tale previsione, ai sensi degli artt. 11 e 117
della Costituzione e 5 della Convenzione Europea per la salvaguardia
dei diritti dell'Uomo, come interpretato dalla giurisprudenza della
Corte EDU.
La questione appare rilevante poiche' proprio la norma oggetto di
scrutinio costituirebbe il fondamento dell'eventuale ripristino della
piu' severa misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di
lavoro.
Essa inoltre appare non manifestamente infondata poiche' l'art. 5
della Convenzione prevede che nessuno puo' essere privato della sua
liberta', eccetto che nei casi previsti dal medesimo articolo e per
via legale. Tra i casi previsti, vi e' quello di chi sia detenuto
legittimamente dopo una condanna da parte di un Tribunale competente.
L'art. 6, comma 2 del Trattato sull'Unione Europea afferma che
l'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali. Tale adesione non
modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati.
La Corte europea per i diritti dell'Uomo ha piu' volte esaminato
l'art. 5, §1, lett. a) chiarendo i criteri che rendono una detenzione
legittima in quanto conseguente ad una sentenza di condanna
legalmente pronunciata da un Tribunale competente.
Le sentenze M. contro Germania (no. 19359/04 del 17 dicembre
2009:); J. contro Germania (sez. V, sent., Pres. Spielman, ric. n.
30060/04); ...contro Italia (6 novembre 1980, § 96, Serie A no. 39)
consentono di affermare - secondo quanto si legge nel paragrafo 31
della decisione J. contro Germania - che l'articolo 5, § l
sub-paragrafi da (a) fino a (f) contiene una esaustiva lista dei
requisiti che legittimano la privazione della liberta', e nessuna
privazione della liberta' puo' definirsi legale a meno che non sia
riconducibile ad uno di quei requisiti.
Con specifico riferimento al sub-paragrafo (a) dell'articolo 5,
la parola «condanna», avuto riguardo al testo in francese
(«condamnation»), deve essere interpretata nel duplice significato di
giudizio di colpevolezza dopo che sia stato accertato, secondo la
legge, che e' stato commesso un reato, e di imposizione di una pena o
di altre misure che comportano la privazione della liberta'.
Inoltre la parola «dopo» nel sub-paragrafo (a) non significa
semplicemente che la «detenzione» debba seguire la «condanna» in
ordine cronologico: la «detenzione» deve scaturire da, seguire e
dipendere da, e verificarsi in forza della «condanna». In breve, deve
esserci una sufficiente connessione causale tra la condanna e la
privazione della liberta' in questione.
Orbene, tornando al caso di specie, in caso di applicazione
dell'art. 231, comma 2, c.p. il B..., verrebbe a trovarsi in una
condizione definita dalla legge come detenzione, in quanto
l'assegnazione ad una casa di lavoro e' classificata tra le misure di
sicurezza detentive.
Cio' comporta che i destinatari di tali misure vengano collocati
all'interno di istituti nei quali sono coattivamente tenuti a
dimorare. Il legislatore definisce tali soggetti con il termine
«internati» per differenziarli da coloro che si trovano reclusi in
esecuzione di una pena detentiva.
La legge di ordinamento penitenziario equipara in numerosi
aspetti i detenuti agli internati.
A mero titolo di esempio, basti considerare che essi sono
sottoposti alle medesime disposizioni in tema di osservazione della
personalita' (art. 13, comma 2, legge n. 354/1975 e art. 27 decreto
del Presidente della Repubblica n. 230/2000); raggruppamento nelle
sezioni (art. 14, legge n. 354/1975 e art. 31 decreto del Presidente
della Repubblica n. 230/2000); sorveglianza particolare (art. 14-bis,
legge n. 354/1975); regime differenziato in situazioni di emergenza
(art. 41-bis, legge n. 354/1975); trasferimenti e traduzioni (artt.
42 e 42-bis, legge n. 354/1975); ammissione allo studio (art. 44
decreto del Presidente della Repubblica n. 230/2000) ed al lavoro
esterno (art. 48 decreto del Presidente della Repubblica n.
230/2000); rapporti con i familiari e comunicazione dell'ingresso in
istituto (art. 45, legge n. 354/1975 e artt. 61 e 62 decreto del
Presidente della Repubblica n. 230/2000); permessi di necessita'
(art. 30, legge n. 354/1975 e art. 64 decreto del Presidente della
Repubblica n. 230/2000);
colloqui e corrispondenza con i familiari e con il magistrato di
sorveglianza (artt. 38, 39, 75 decreto del Presidente della
Repubblica n. 230/2000); ricompense o di sanzioni disciplinari (artt.
76 e segg. decreto del Presidente della Repubblica n.230/2000);
dimissione dall'Istituto (articolo 89 decreto del Presidente della
Repubblica n. 230/2000); in caso di evasione (art. 90 decreto del
Presidente della Repubblica n. 230/2000); qualora abbiano tenuto
condotte di collaborazione con la giustizia (d.m. 144/2006).
Puo' quindi certamente affermarsi che in caso di aggravamento,
conseguente all'applicazione dell'art. 231 comma 2 c.p., il B...,
verrebbe a trovarsi in una condizione di detenzione propriamente
detta.
Tuttavia, in caso di sostituzione della liberta' vigilata con
l'assegnazione ad una casa di lavoro, il collegamento della misura di
sicurezza detentiva con la condanna da parte di un tribunale
competente apparirebbe particolarmente evanescente, posto che, da un
lato, il B ha gia' trascorso un periodo non breve regime di
internamento; dall'altro lato, l'internamento e' stato sostituito con
la liberta' vigilata, ed oggi l'eventuale ripristino di tale regime
discenderebbe non piu' da una sentenza di condanna, come richiesto
dalla Convenzione, bensi' dalla trasgressione ad un regime di
controlli che comunque limita, ma a differenza dell'internamento non
sopprime del tutto, la liberta' personale di chi vi e' sottoposto.
Infine, non appare possibile una interpretazione
costituzionalmente orientata della norma in esame. Sebbene infatti
l'art. 231, comma 2, c.p. affermi che il giudice «puo'» sostituire la
liberta' vigilata con l'assegnazione ad una casa di lavoro, occorre
ammettere che l'esercizio di tale discrezionalita' contiene in se' la
possibilita' che venga adottato un provvedimento in malam partem,
pervenendosi in caso contrario ad una interpretazione abrogativa
della norma.
P. Q. M.
Cio' permesso, ritenuto che di ufficio si debba sollevare
questione di legittimita' costituzionale;
Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della
questione sviluppata;
Solleva nei termini indicati, questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 231, comma 2 c.p., ed eventualmente di ogni
altra norma collegata, per violazione degli articoli 11 e 117 della
Costituzione, con riferimento all'art. 5, § 1, lett. a) della
Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle
Liberta' Fondamentali, nella parte in cui consente la sostituzione
della liberta' vigilata con l'assegnazione ad una casa di lavoro in
caso di reiterate trasgressioni;
Sospende il giudizio in corso sino all'esito del giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale;
Dispone che a cura della cancelleria gli atti siano
immediatamente trasmessi alla Corte Costituzionale e che la presente
ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al pubblico ministero
nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia comunicata
ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei
Deputati.
Napoli, 13 ottobre 2025
Il Magistrato di sorveglianza: Cervo
Oggetto:
Misure di sicurezza – Libertà vigilata – Trasgressione degli obblighi imposti – Previsione che il magistrato di sorveglianza può sostituire, in caso di reiterate trasgressioni, alla libertà vigilata l'assegnazione a una casa di lavoro – Contrasto con l’art. 5 della CEDU, secondo cui nessuno può essere privato della libertà se non in seguito a condanna da parte di un tribunale competente, a fronte della denunciata evanescenza del collegamento della misura di sicurezza detentiva con la condanna da parte del tribunale competente, in caso di sostituzione della libertà vigilata con l’assegnazione a una casa di lavoro.
Norme impugnate:
codice penale del Num. Art. 231 Co. 2
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 11 Co.
Costituzione Art. 117 Co. 1
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali Art. 5 Co.
Testo dell'ordinanza
N. 226 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 ottobre 2025
Ordinanza del 14 ottobre 2025 dell'Ufficio di sorveglianza di Napoli
nel procedimento di sorveglianza nei confronti di F. B..
Misure di sicurezza - Liberta' vigilata - Trasgressione degli
obblighi imposti - Previsione che il magistrato di sorveglianza
puo' sostituire, in caso di reiterate trasgressioni, alla liberta'
vigilata l'assegnazione a una casa di lavoro.
- Codice penale, art. 231, secondo comma.
(GU n. 48 del 26-11-2025)
UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI NAPOLI
Ordinanza di remissione alla Corte Costituzionale di questione di
legittimita' costituzionale.
Il Magistrato di sorveglianza
All'udienza del 13 ottobre 2025 con l'intervento del Pubblico
Ministero dr.ssa Alessandra Cataldi, la partecipazione del difensore
avv. Giuseppe Grimaldi assente, sost. ex 97 cod cpp avv. Alessandra
Andolfi e l'assistenza del sottoscritto cancelliere;
sentite le parti;
letti gli atti relativi a B... F... nato a... il...,
assente/presente, sottoposto alla misura di sicurezza della liberta'
vigilata con ordinanza pronunciata all'udienza del 15 gennaio 2025,
in esecuzione dal 17 gennaio 2025;
Osserva
B... F... e' stato detenuto in espiazione di una condanna
definitiva ad anni dodici di reclusione per reati connessi al
traffico di stupefacenti.
In seguito egli e' stato destinatario di misura di sicurezza
dell'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di due anni, in
quanto ritenuto delinquente abituale.
La misura di sicurezza detentiva ha avuto inizio in data 10
novembre 2021 ed e' stata successivamente prorogata fino al 10
novembre 2024.
Permanendo - sebbene in termini attenuati - la pericolosita'
sociale del B..., all'udienza del 15 gennaio 2025 la misura di
sicurezza veniva sostituita con quella della liberta' vigilata per la
durata di un anno.
I carabinieri di... hanno segnalato la reiterata violazione della
prescrizione di non rincasare piu' tardi delle 21,00 e non
allontanarsi dal domicilio prima delle 6,00 - nelle date del ... ,
del... , del..., del... ed infine del...
Per quanto non si tratti di fatti di reato, si tratta tuttavia di
violazioni reiterate.
Questo giudice e' quindi investito della valutazione relativa
all'aggravamento della misura di sicurezza della liberta' vigilata,
disciplinata dall'art. 231, comma, 2 c.p., a norma del quale «avuto
riguardo alla particolare gravita' della trasgressione o al ripetersi
della medesima ... il giudice puo' sostituire alla liberta' vigilata
l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro ... ».
Tuttavia, si ravvisano elementi per dubitare ex officio della
costituzionalita' di tale previsione, ai sensi degli artt. 11 e 117
della Costituzione e 5 della Convenzione Europea per la salvaguardia
dei diritti dell'Uomo, come interpretato dalla giurisprudenza della
Corte EDU.
La questione appare rilevante poiche' proprio la norma oggetto di
scrutinio costituirebbe il fondamento dell'eventuale ripristino della
piu' severa misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di
lavoro.
Essa inoltre appare non manifestamente infondata poiche' l'art. 5
della Convenzione prevede che nessuno puo' essere privato della sua
liberta', eccetto che nei casi previsti dal medesimo articolo e per
via legale. Tra i casi previsti, vi e' quello di chi sia detenuto
legittimamente dopo una condanna da parte di un Tribunale competente.
L'art. 6, comma 2 del Trattato sull'Unione Europea afferma che
l'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali. Tale adesione non
modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati.
La Corte europea per i diritti dell'Uomo ha piu' volte esaminato
l'art. 5, §1, lett. a) chiarendo i criteri che rendono una detenzione
legittima in quanto conseguente ad una sentenza di condanna
legalmente pronunciata da un Tribunale competente.
Le sentenze M. contro Germania (no. 19359/04 del 17 dicembre
2009:); J. contro Germania (sez. V, sent., Pres. Spielman, ric. n.
30060/04); ...contro Italia (6 novembre 1980, § 96, Serie A no. 39)
consentono di affermare - secondo quanto si legge nel paragrafo 31
della decisione J. contro Germania - che l'articolo 5, § l
sub-paragrafi da (a) fino a (f) contiene una esaustiva lista dei
requisiti che legittimano la privazione della liberta', e nessuna
privazione della liberta' puo' definirsi legale a meno che non sia
riconducibile ad uno di quei requisiti.
Con specifico riferimento al sub-paragrafo (a) dell'articolo 5,
la parola «condanna», avuto riguardo al testo in francese
(«condamnation»), deve essere interpretata nel duplice significato di
giudizio di colpevolezza dopo che sia stato accertato, secondo la
legge, che e' stato commesso un reato, e di imposizione di una pena o
di altre misure che comportano la privazione della liberta'.
Inoltre la parola «dopo» nel sub-paragrafo (a) non significa
semplicemente che la «detenzione» debba seguire la «condanna» in
ordine cronologico: la «detenzione» deve scaturire da, seguire e
dipendere da, e verificarsi in forza della «condanna». In breve, deve
esserci una sufficiente connessione causale tra la condanna e la
privazione della liberta' in questione.
Orbene, tornando al caso di specie, in caso di applicazione
dell'art. 231, comma 2, c.p. il B..., verrebbe a trovarsi in una
condizione definita dalla legge come detenzione, in quanto
l'assegnazione ad una casa di lavoro e' classificata tra le misure di
sicurezza detentive.
Cio' comporta che i destinatari di tali misure vengano collocati
all'interno di istituti nei quali sono coattivamente tenuti a
dimorare. Il legislatore definisce tali soggetti con il termine
«internati» per differenziarli da coloro che si trovano reclusi in
esecuzione di una pena detentiva.
La legge di ordinamento penitenziario equipara in numerosi
aspetti i detenuti agli internati.
A mero titolo di esempio, basti considerare che essi sono
sottoposti alle medesime disposizioni in tema di osservazione della
personalita' (art. 13, comma 2, legge n. 354/1975 e art. 27 decreto
del Presidente della Repubblica n. 230/2000); raggruppamento nelle
sezioni (art. 14, legge n. 354/1975 e art. 31 decreto del Presidente
della Repubblica n. 230/2000); sorveglianza particolare (art. 14-bis,
legge n. 354/1975); regime differenziato in situazioni di emergenza
(art. 41-bis, legge n. 354/1975); trasferimenti e traduzioni (artt.
42 e 42-bis, legge n. 354/1975); ammissione allo studio (art. 44
decreto del Presidente della Repubblica n. 230/2000) ed al lavoro
esterno (art. 48 decreto del Presidente della Repubblica n.
230/2000); rapporti con i familiari e comunicazione dell'ingresso in
istituto (art. 45, legge n. 354/1975 e artt. 61 e 62 decreto del
Presidente della Repubblica n. 230/2000); permessi di necessita'
(art. 30, legge n. 354/1975 e art. 64 decreto del Presidente della
Repubblica n. 230/2000);
colloqui e corrispondenza con i familiari e con il magistrato di
sorveglianza (artt. 38, 39, 75 decreto del Presidente della
Repubblica n. 230/2000); ricompense o di sanzioni disciplinari (artt.
76 e segg. decreto del Presidente della Repubblica n.230/2000);
dimissione dall'Istituto (articolo 89 decreto del Presidente della
Repubblica n. 230/2000); in caso di evasione (art. 90 decreto del
Presidente della Repubblica n. 230/2000); qualora abbiano tenuto
condotte di collaborazione con la giustizia (d.m. 144/2006).
Puo' quindi certamente affermarsi che in caso di aggravamento,
conseguente all'applicazione dell'art. 231 comma 2 c.p., il B...,
verrebbe a trovarsi in una condizione di detenzione propriamente
detta.
Tuttavia, in caso di sostituzione della liberta' vigilata con
l'assegnazione ad una casa di lavoro, il collegamento della misura di
sicurezza detentiva con la condanna da parte di un tribunale
competente apparirebbe particolarmente evanescente, posto che, da un
lato, il B ha gia' trascorso un periodo non breve regime di
internamento; dall'altro lato, l'internamento e' stato sostituito con
la liberta' vigilata, ed oggi l'eventuale ripristino di tale regime
discenderebbe non piu' da una sentenza di condanna, come richiesto
dalla Convenzione, bensi' dalla trasgressione ad un regime di
controlli che comunque limita, ma a differenza dell'internamento non
sopprime del tutto, la liberta' personale di chi vi e' sottoposto.
Infine, non appare possibile una interpretazione
costituzionalmente orientata della norma in esame. Sebbene infatti
l'art. 231, comma 2, c.p. affermi che il giudice «puo'» sostituire la
liberta' vigilata con l'assegnazione ad una casa di lavoro, occorre
ammettere che l'esercizio di tale discrezionalita' contiene in se' la
possibilita' che venga adottato un provvedimento in malam partem,
pervenendosi in caso contrario ad una interpretazione abrogativa
della norma.
P. Q. M.
Cio' permesso, ritenuto che di ufficio si debba sollevare
questione di legittimita' costituzionale;
Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della
questione sviluppata;
Solleva nei termini indicati, questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 231, comma 2 c.p., ed eventualmente di ogni
altra norma collegata, per violazione degli articoli 11 e 117 della
Costituzione, con riferimento all'art. 5, § 1, lett. a) della
Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle
Liberta' Fondamentali, nella parte in cui consente la sostituzione
della liberta' vigilata con l'assegnazione ad una casa di lavoro in
caso di reiterate trasgressioni;
Sospende il giudizio in corso sino all'esito del giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale;
Dispone che a cura della cancelleria gli atti siano
immediatamente trasmessi alla Corte Costituzionale e che la presente
ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al pubblico ministero
nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia comunicata
ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei
Deputati.
Napoli, 13 ottobre 2025
Il Magistrato di sorveglianza: Cervo