Reg. ord. n. 226 del 2025 pubbl. su G.U. del 26/11/2025 n. 48

Ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Napoli  del 14/10/2025

Tra: F. B.

Oggetto:

Misure di sicurezza – Libertà vigilata – Trasgressione degli obblighi imposti – Previsione che il magistrato di sorveglianza può sostituire, in caso di reiterate trasgressioni, alla libertà vigilata l'assegnazione a una casa di lavoro – Contrasto con l’art. 5 della CEDU, secondo cui nessuno può essere privato della libertà se non in seguito a condanna da parte di un tribunale competente, a fronte della denunciata evanescenza del collegamento della misura di sicurezza detentiva con la condanna da parte del tribunale competente, in caso di sostituzione della libertà vigilata con l’assegnazione a una casa di lavoro.

Norme impugnate:

codice penale  del  Num.  Art. 231  Co. 2



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art. 11   Co.  

Costituzione  Art. 117   Co.

Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali  Art.  Co.  




Testo dell'ordinanza

                        N. 226 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 ottobre 2025

Ordinanza del 14 ottobre 2025 dell'Ufficio di sorveglianza di  Napoli
nel procedimento di sorveglianza nei confronti di F. B.. 
 
Misure  di  sicurezza  -  Liberta'  vigilata  -  Trasgressione  degli
  obblighi imposti - Previsione che  il  magistrato  di  sorveglianza
  puo' sostituire, in caso di reiterate trasgressioni, alla  liberta'
  vigilata l'assegnazione a una casa di lavoro. 
- Codice penale, art. 231, secondo comma. 


(GU n. 48 del 26-11-2025)

 
                  UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI NAPOLI 
 
    Ordinanza di remissione alla Corte Costituzionale di questione di
legittimita' costituzionale. 
 
                    Il Magistrato di sorveglianza 
 
    All'udienza del 13 ottobre 2025  con  l'intervento  del  Pubblico
Ministero dr.ssa Alessandra Cataldi, la partecipazione del  difensore
avv. Giuseppe Grimaldi assente, sost. ex 97 cod cpp  avv.  Alessandra
Andolfi e l'assistenza del sottoscritto cancelliere; 
    sentite le parti; 
    letti  gli  atti  relativi  a  B...   F...   nato   a...   il...,
assente/presente, sottoposto alla misura di sicurezza della  liberta'
vigilata con ordinanza pronunciata all'udienza del 15  gennaio  2025,
in esecuzione dal 17 gennaio 2025; 
 
                               Osserva 
 
    B... F...  e'  stato  detenuto  in  espiazione  di  una  condanna
definitiva ad  anni  dodici  di  reclusione  per  reati  connessi  al
traffico di stupefacenti. 
    In seguito egli e' stato  destinatario  di  misura  di  sicurezza
dell'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di due anni, in
quanto ritenuto delinquente abituale. 
    La misura di sicurezza detentiva  ha  avuto  inizio  in  data  10
novembre 2021 ed  e'  stata  successivamente  prorogata  fino  al  10
novembre 2024. 
    Permanendo - sebbene in  termini  attenuati  -  la  pericolosita'
sociale del B..., all'udienza  del  15  gennaio  2025  la  misura  di
sicurezza veniva sostituita con quella della liberta' vigilata per la
durata di un anno. 
    I carabinieri di... hanno segnalato la reiterata violazione della
prescrizione  di  non  rincasare  piu'  tardi  delle  21,00   e   non
allontanarsi dal domicilio prima delle 6,00 - nelle date  del  ...  ,
del... , del..., del... ed infine del... 
    Per quanto non si tratti di fatti di reato, si tratta tuttavia di
violazioni reiterate. 
    Questo giudice e' quindi  investito  della  valutazione  relativa
all'aggravamento della misura di sicurezza della  liberta'  vigilata,
disciplinata dall'art. 231, comma, 2 c.p., a norma del  quale  «avuto
riguardo alla particolare gravita' della trasgressione o al ripetersi
della medesima ... il giudice puo' sostituire alla liberta'  vigilata
l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro ... ». 
    Tuttavia, si ravvisano elementi per  dubitare  ex  officio  della
costituzionalita' di tale previsione, ai sensi degli artt. 11  e  117
della Costituzione e 5 della Convenzione Europea per la  salvaguardia
dei diritti dell'Uomo, come interpretato dalla  giurisprudenza  della
Corte EDU. 
    La questione appare rilevante poiche' proprio la norma oggetto di
scrutinio costituirebbe il fondamento dell'eventuale ripristino della
piu' severa misura di sicurezza  dell'assegnazione  ad  una  casa  di
lavoro. 
    Essa inoltre appare non manifestamente infondata poiche' l'art. 5
della Convenzione prevede che nessuno puo' essere privato  della  sua
liberta', eccetto che nei casi previsti dal medesimo articolo  e  per
via legale. Tra i casi previsti, vi e' quello  di  chi  sia  detenuto
legittimamente dopo una condanna da parte di un Tribunale competente. 
    L'art. 6, comma 2 del Trattato sull'Unione  Europea  afferma  che
l'Unione aderisce alla Convenzione europea per  la  salvaguardia  dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali.  Tale  adesione  non
modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati. 
    La Corte europea per i diritti dell'Uomo ha piu' volte  esaminato
l'art. 5, §1, lett. a) chiarendo i criteri che rendono una detenzione
legittima  in  quanto  conseguente  ad  una  sentenza   di   condanna
legalmente pronunciata da un Tribunale competente. 
    Le sentenze M. contro Germania  (no.  19359/04  del  17  dicembre
2009:); J. contro Germania (sez. V, sent., Pres.  Spielman,  ric.  n.
30060/04);  ...contro Italia (6 novembre 1980, § 96, Serie A no.  39)
consentono di affermare - secondo quanto si legge  nel  paragrafo  31
della  decisione  J.  contro  Germania  -  che  l'articolo  5,  §   l
sub-paragrafi da (a) fino a (f)  contiene  una  esaustiva  lista  dei
requisiti che legittimano la privazione  della  liberta',  e  nessuna
privazione della liberta' puo' definirsi legale a meno  che  non  sia
riconducibile ad uno di quei requisiti. 
    Con specifico riferimento al sub-paragrafo (a)  dell'articolo  5,
la  parola  «condanna»,  avuto  riguardo   al   testo   in   francese
(«condamnation»), deve essere interpretata nel duplice significato di
giudizio di colpevolezza dopo che sia  stato  accertato,  secondo  la
legge, che e' stato commesso un reato, e di imposizione di una pena o
di altre misure che comportano la privazione della liberta'. 
    Inoltre la parola «dopo»  nel  sub-paragrafo  (a)  non  significa
semplicemente che la «detenzione»  debba  seguire  la  «condanna»  in
ordine cronologico: la «detenzione»  deve  scaturire  da,  seguire  e
dipendere da, e verificarsi in forza della «condanna». In breve, deve
esserci una sufficiente connessione causale  tra  la  condanna  e  la
privazione della liberta' in questione. 
    Orbene, tornando al caso  di  specie,  in  caso  di  applicazione
dell'art. 231, comma 2, c.p. il B...,  verrebbe  a  trovarsi  in  una
condizione  definita  dalla  legge   come   detenzione,   in   quanto
l'assegnazione ad una casa di lavoro e' classificata tra le misure di
sicurezza detentive. 
    Cio' comporta che i destinatari di tali misure vengano  collocati
all'interno  di  istituti  nei  quali  sono  coattivamente  tenuti  a
dimorare. Il legislatore  definisce  tali  soggetti  con  il  termine
«internati» per differenziarli da coloro che si  trovano  reclusi  in
esecuzione di una pena detentiva. 
    La  legge  di  ordinamento  penitenziario  equipara  in  numerosi
aspetti i detenuti agli internati. 
    A mero  titolo  di  esempio,  basti  considerare  che  essi  sono
sottoposti alle medesime disposizioni in tema di  osservazione  della
personalita' (art. 13, comma 2, legge n. 354/1975 e art.  27  decreto
del Presidente della Repubblica n.  230/2000);  raggruppamento  nelle
sezioni (art. 14, legge n. 354/1975 e art. 31 decreto del  Presidente
della Repubblica n. 230/2000); sorveglianza particolare (art. 14-bis,
legge n. 354/1975); regime differenziato in situazioni  di  emergenza
(art. 41-bis, legge n. 354/1975); trasferimenti e  traduzioni  (artt.
42 e 42-bis, legge n. 354/1975);  ammissione  allo  studio  (art.  44
decreto del Presidente della Repubblica n.  230/2000)  ed  al  lavoro
esterno  (art.  48  decreto  del  Presidente  della   Repubblica   n.
230/2000); rapporti con i familiari e comunicazione dell'ingresso  in
istituto (art. 45, legge n. 354/1975 e artt.  61  e  62  decreto  del
Presidente della Repubblica  n.  230/2000);  permessi  di  necessita'
(art. 30, legge n. 354/1975 e art. 64 decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 230/2000); 
    colloqui e corrispondenza con i familiari e con il magistrato  di
sorveglianza  (artt.  38,  39,  75  decreto  del   Presidente   della
Repubblica n. 230/2000); ricompense o di sanzioni disciplinari (artt.
76 e segg.  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.230/2000);
dimissione dall'Istituto (articolo 89 decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 230/2000); in caso di evasione  (art.  90  decreto  del
Presidente della Repubblica  n.  230/2000);  qualora  abbiano  tenuto
condotte di collaborazione con la giustizia (d.m. 144/2006). 
    Puo' quindi certamente affermarsi che in  caso  di  aggravamento,
conseguente all'applicazione dell'art. 231 comma  2  c.p.,  il  B...,
verrebbe a trovarsi in  una  condizione  di  detenzione  propriamente
detta. 
    Tuttavia, in caso di sostituzione  della  liberta'  vigilata  con
l'assegnazione ad una casa di lavoro, il collegamento della misura di
sicurezza  detentiva  con  la  condanna  da  parte  di  un  tribunale
competente apparirebbe particolarmente evanescente, posto che, da  un
lato, il  B  ha  gia'  trascorso  un  periodo  non  breve  regime  di
internamento; dall'altro lato, l'internamento e' stato sostituito con
la liberta' vigilata, ed oggi l'eventuale ripristino di  tale  regime
discenderebbe non piu' da una sentenza di  condanna,  come  richiesto
dalla  Convenzione,  bensi'  dalla  trasgressione  ad  un  regime  di
controlli che comunque limita, ma a differenza dell'internamento  non
sopprime del tutto, la liberta' personale di chi vi e' sottoposto. 
    Infine,    non    appare    possibile     una     interpretazione
costituzionalmente orientata della norma in  esame.  Sebbene  infatti
l'art. 231, comma 2, c.p. affermi che il giudice «puo'» sostituire la
liberta' vigilata con l'assegnazione ad una casa di  lavoro,  occorre
ammettere che l'esercizio di tale discrezionalita' contiene in se' la
possibilita' che venga adottato un  provvedimento  in  malam  partem,
pervenendosi in caso  contrario  ad  una  interpretazione  abrogativa
della norma. 

 
                               P. Q. M. 
 
    Cio'  permesso,  ritenuto  che  di  ufficio  si  debba  sollevare
questione di legittimita' costituzionale; 
    Ritenuta la rilevanza  e  la  non  manifesta  infondatezza  della
questione sviluppata; 
    Solleva  nei  termini   indicati,   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 231, comma 2 c.p., ed eventualmente di  ogni
altra norma collegata, per violazione degli articoli 11 e  117  della
Costituzione, con  riferimento  all'art.  5,  §  1,  lett.  a)  della
Convenzione  per  la  Salvaguardia  dei  Diritti  dell'Uomo  e  delle
Liberta' Fondamentali, nella parte in cui  consente  la  sostituzione
della liberta' vigilata con l'assegnazione ad una casa di  lavoro  in
caso di reiterate trasgressioni; 
    Sospende  il  giudizio  in  corso  sino  all'esito  del  giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale; 
    Dispone  che  a   cura   della   cancelleria   gli   atti   siano
immediatamente trasmessi alla Corte Costituzionale e che la  presente
ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al pubblico ministero
nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia comunicata
ai  Presidenti  del  Senato  della  Repubblica  e  della  Camera  dei
Deputati. 
      Napoli, 13 ottobre 2025 
 
                                 Il Magistrato di sorveglianza: Cervo
                    

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #