Reg. ord. n. 216 del 2025 pubbl. su G.U. del 12/11/2025 n. 46
Ordinanza del Tribunale di Milano del 08/09/2025
Tra: D.W.N. K. C/ Regione Lombardia
Oggetto:
Straniero – Sanità pubblica – Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale (SSN) – Iscrizione obbligatoria al SSN/SSR – Individuazione dei cittadini stranieri tenuti all’iscrizione in relazione al rispettivo titolo di soggiorno – Omessa inclusione dei cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva, attribuito in forza della percezione di una prestazione di invalidità e derivante da conversione di altra autorizzazione al soggiorno per la quale era prevista l’iscrizione obbligatoria – Irragionevole disparità di trattamento, nell’accesso al SSN e nell’esercizio del diritto alla salute, tra cittadini italiani e stranieri, nonché tra stranieri abili al lavoro e stranieri disabili – Disparità di trattamento tra cittadini stranieri regolari, con permesso di soggiorno per residenza elettiva, e cittadini stranieri irregolari, ai quali risulta garantito l’accesso alle cure essenziali alla sopravvivenza – Disparità di trattamento, per motivi di nazionalità, tra cittadini italiani e stranieri, in presenza della medesima condizione di disabilità – Violazione del diritto alla salute – Inosservanza dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali.
- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 34, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, commi primo e secondo, 32, in particolare primo comma, e 117, primo comma; Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, artt. 4 e 25; Carta sociale europea [, riveduta, firmata a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 9 febbraio 1999, n. 30], art. 13.
In subordine: Straniero – Sanità pubblica – Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale (SSN) – Previsione per i cittadini stranieri non rientranti nelle categorie tenute all’iscrizione obbligatoria al servizio sanitario nazionale (nel caso di specie: titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva, attribuito in forza della percezione di una prestazione di invalidità) dell’obbligo di assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio o maternità, mediante stipula di apposita polizza assicurativa con istituto assicurativo italiano o straniero, o, in alternativa, della possibilità di iscriversi volontariamente al SSN/SSR pagando una somma che non può essere inferiore a euro 2.000 annui, anziché una somma, proporzionata al reddito effettivo, determinata in base alla formulazione anteriore alla modifica apportata dalla legge n. 213 del 2023 – Irragionevole disparità di trattamento tra cittadini italiani e stranieri in relazione alla previsione, solo per questi ultimi, di un contributo di accesso al SSN incompatibile con condizioni economiche di indigenza – Irragionevolezza dell’imposizione di un contributo di accesso in misura minima fissa, non parametrato al reddito e penalizzante i percettori di redditi più bassi – Violazione del diritto alla salute – Inosservanza dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali.
- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 34, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, commi primo e secondo, 32, in particolare primo comma, e 117, primo comma; Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, artt. 4 e 25; Carta sociale europea, [, riveduta, firmata a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 9 febbraio 1999, n. 30] art. 13.
Norme impugnate:
decreto legislativo del 25/07/1998 Num. 286 Art. 34 Co. 1
decreto legislativo del 25/07/1998 Num. 286 Art. 34 Co. 3
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3 Co. 1
Costituzione Art. 3 Co. 2
Costituzione Art. 32 Co.
Costituzione Art. 32 Co. 1
Costituzione Art. 117 Co. 1
Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità Art. 4 Co.
Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità Art. 25 Co.
legge Art. Co.
Carta sociale europea Art. 13 Co.
legge Art. Co.
Testo dell'ordinanza
N. 216 ORDINANZA (Atto di promovimento) 08 settembre 2025
Ordinanza dell'8 settembre 2025 del Tribunale di Milano nel
procedimento civile promosso da D.W.N. K. e A. M. contro la Regione
Lombardia ed il Ministero della salute .
Straniero - Sanita' pubblica - Assistenza per gli stranieri iscritti
al Servizio sanitario nazionale (SSN) - Iscrizione obbligatoria al
SSN/SSR - Individuazione dei cittadini stranieri tenuti
all'iscrizione in relazione al rispettivo titolo di soggiorno -
Omessa inclusione dei cittadini stranieri titolari di permesso di
soggiorno per residenza elettiva, attribuito in forza della
percezione di una prestazione di invalidita' e derivante da
conversione di altra autorizzazione al soggiorno per la quale era
prevista l'iscrizione obbligatoria.
- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero), art. 34, comma 1.
In subordine: Straniero - Sanita' pubblica - Assistenza per gli
stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale (SSN) -
Previsione per i cittadini stranieri non rientranti nelle categorie
tenute all'iscrizione obbligatoria al servizio sanitario nazionale
(nel caso di specie: titolari di permesso di soggiorno per
residenza elettiva, attribuito in forza della percezione di una
prestazione di invalidita') dell'obbligo di assicurarsi contro il
rischio di malattie, infortunio o maternita', mediante stipula di
apposita polizza assicurativa con istituto assicurativo italiano o
straniero, o, in alternativa, della possibilita' di iscriversi
volontariamente al SSN/SSR pagando una somma che non puo' essere
inferiore a euro 2.000 annui.
- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero), art. 34, comma 3.
(GU n. 46 del 12-11-2025)
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione lavoro
Ordinanza ex art. 23 comma 2 legge 11 marzo 1953, n. 87
Il Giudice dott.ssa Paola Ghinoy, a scioglimento della formulata
riserva, ha pronunciato la seguente ordinanza
Ritenuto in fatto
1. Con ricorso ex art. 281-decies codice di procedura civile e
art. 28 decreto legislativo 150/2011, K. D. W. N. e M. A. hanno
convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano in funzione di
Giudice del lavoro la Regione Lombardia, in persona del Presidente
pro tempore.
K. D. W. N. ha rappresentato:
- di essere cittadino egiziano;
- di aver fatto ingresso in Italia nel 2000 e di essere stato
titolare prima di permesso per lavoro, dal 2003 al 2012, poi di
permesso per attesa occupazione per un anno;
- di non aver piu' potuto svolgere alcuna attivita' lavorativa
dal 2012 in quanto affetto da «sindrome schizoaffettiva con sintomi
psicotici» e da «spondilodiscopatie multiple lombari», patologie per
le quali e' stato riconosciuto dalla Commissione medica per
l'accertamento dell'invalidita' civile, delle condizioni visive e
della sordita' «Invalido con totale e permanente inabilita'
lavorativa: 100% art. 2 e 12 legge n. 118/71» e dalla Commissione
medica per l'accertamento dell'handicap «Portatore di handicap in
situazione di gravita' ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 5
febbraio 1992, n. 104»;
- di avere quale unica fonte di reddito dal 2012 la pensione di
inabilita' erogatagli dall'INPS ai sensi dell'art. 12 legge n.
118/1971; nel 2024 ha inoltre percepito l'Assegno di Inclusione ai
sensi dell'art. 11 legge n. 85/2023;
- di aver ottenuto, a seguito della scadenza del permesso per
attesa occupazione e in quanto titolare di trattamento di
invalidita', un permesso per residenza elettiva, rinnovato piu' volte
sino al 9 agosto 2024;
- di aver dovuto versare, ai fini dell'iscrizione volontaria al
SSN/SSR per l'anno 2024, la somma di euro 2000, su richiesta della
Regione Lombardia, per il tramite di ATS Milano, per non restare
privo di assistenza sanitaria;
- di aver avuto nel 2023 un reddito pari ad euro 18.816,51;
- di avere a carico tre figli e la coniuge, residenti in
Egitto;
- di aver ottenuto con decorrenza dal 3 giugno 2024 permesso di
soggiorno per soggiornanti di lungo periodo CE, e di essere pertanto
iscritto ad oggi obbligatoriamente al SSN/SNR.
M. A. ha riferito quanto segue:
- di essere cittadino pakistano;
- di aver fatto ingresso in Italia nel 2009 con permesso di
soggiorno per motivi umanitari e di essere poi stato titolare di
permesso per lavoro subordinato sino al 2022;
- di non aver piu' potuto svolgere alcuna attivita' lavorativa
dal 2022 in quanto affetto da «Deficit deambulatorio in pregressa
lesione midollare (D6-D7) ischemica post-traumatica con paraparesi
spastica AAII. OSAS moderato-severo in CPAP. Asma bronchiale in
discreto controllo clinico-funzionale», patologie per le quali e'
stato riconosciuto dalla Commissione medica per l'accertamento
dell'handicap «Portatore di handicap in situazione di gravita' ai
sensi dell'art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104» a
decorrere dal 12 ottobre 2022;
- di avere quale unica fonte di reddito la pensione di
inabilita' erogatagli dall'INPS quale invalido civile, di importo
pari a euro 343,66, con maggiorazione sociale di euro 391,39 e
indennita' di euro 531,76, per un reddito annuo pari a euro
15.936,77;
- di avere a proprio carico la coniuge e due figli residenti in
Italia oltre ad un figlio residente in Pakistan;
- di aver ottenuto, a seguito del riconoscimento della
condizione di invalidita' e della relativa pensione, permesso per
residenza elettiva rilasciato in data e con scadenza
al 21 febbraio 2024, rinnovato con decorrenza dal
sino all'11 ottobre 2025;
- di essere stato titolare di tessera sanitaria, alla scadenza
della quale in data non ha piu' potuto fruire di
assistenza sanitaria;
- di essere stato informato dall'ATS competente di dover
versare l'importo di euro 2.000,00 per poter tornare alla condizione
di assistito iscritto al SSN/SSR e di non aver potuto versare tale
importo;
- di essere al momento privo di assistenza sanitaria,
unitamente ai propri familiari, e di non poter pertanto tutelare la
propria salute seguendo le terapie di mantenimento che ridurrebbero
gli effetti della grave patologia da cui e' affetto.
2. I ricorrenti hanno chiesto accertarsi il carattere
discriminatorio della condotta della Regione consistita nel non aver
consentito loro l'iscrizione obbligatoria al SSN ai sensi dell'art.
34 comma 1 TUI e/o nell'aver condizionato l'iscrizione volontaria al
SSN ai sensi dell'art. 34 comma 3 TUI al pagamento di un contributo
economico pari ad euro 2000, anziche' di un contributo commisurato al
reddito effettivo, e conseguentemente adottarsi ogni provvedimento
necessario al fine di rimuovere la predetta discriminazione e farne
cessare gli effetti.
Hanno sostenuto che dell'art. 34 comma 1 TUI debba essere data
un'interpretazione costituzionalmente orientata estensiva, che
consenta l'iscrizione obbligatoria al SSN ai titolari di permesso per
residenza elettiva derivante da conversione di un permesso di
soggiorno che consenta l'iscrizione obbligatoria. Per il caso di
mancato accoglimento di tale interpretazione, hanno dedotto
l'incostituzionalita', per violazione degli articoli 3, commi 1 e 2,
32 e 117, comma 1 (in relazione agli articoli 4 e 25 della citata
Convenzione ONU per il diritto delle persone disabili, all'art. 14
CEDU, all'art. 35 CDFUE e all'art. 13 della Carta sociale europea)
della Costituzione, dell'art. 34, comma 1, d.lgs. 286/1998, o in
subordine dell'art. 34, comma 3, d.lgs. 286/1998, oltre che dell'art.
63, commi 1, 2 e 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
3. La Regione Lombardia si e' costituita in giudizio eccependo
l'inammissibilita' del ricorso per difetto di legittimazione passiva,
in quanto la condotta contestata trova fondamento in disposizioni di
legge nazionale, e chiedendo pertanto l'integrazione del
contraddittorio nei confronti dello Stato. Ha altresi' richiesto il
rigetto del ricorso nel merito e sostenuto l'infondatezza della
questione di legittimita' costituzionale sollevata.
4. All'udienza del 22 maggio 2025 questo Giudice, ritenuto che
l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, oggetto della domanda,
sia questione che attiene alla normativa di indirizzo di competenza
dello Stato e che i suoi effetti abbiano rilevanza ultraregionale,
visto l'art. 102 c.p.c., ha disposto l'integrazione del
contraddittorio nei confronti del Ministero della salute.
5. Il Ministero si e' costituito contestando la legittimazione
passiva del Ministero della salute, essendo il comportamento
censurato riferibile unicamente alla Regione Lombardia e non
essendovi alcun atto riferibile al Ministero della salute. Ha
contestato altresi' l'ammissibilita' dell'azione avversaria per come
prospettata, in quanto l'art. 44 del decreto legislativo 286/1998,
nel definire i presupposti che legittimano il ricorso alla tutela
giudiziaria, si riferisce ad un comportamento e non ad una
disposizione che produca una discriminazione. Ha asserito la carenza
a ricorrere del sig. K. in quanto ad oggi iscritto obbligatoriamente
al SSN, e in ogni caso ha ribadito l'assenza di legittimazione
passiva del Ministero della salute rispetto ad una eventuale pretesa
risarcitoria avente ad oggetto il contributo di euro 2000 versato per
l'anno 2024 alla Regione Lombardia. Nel merito, ha suggerito
un'interpretazione dell'art. 34, comma 1, d.lgs. 286/1998 che
sostiene che l'elenco delle categorie di cittadini stranieri per cui
l'iscrizione al SSN e' obbligatoria non sarebbe tassativo e i
cittadini stranieri che risultavano gia' titolari di una
autorizzazione al soggiorno per la quale era prevista l'iscrizione
obbligatoria potrebbero conservarla alle stesse condizioni (come nel
caso dei permessi per motivi di studio oggetto della Circolare 19
luglio 2007 del Ministero): in ragione di cio', ha concluso che
l'esclusione della categoria di appartenenza dei ricorrenti
dall'iscrizione obbligatoria al SSN sarebbe frutto di una decisione
regionale e non dell'applicazione della legge nazionale.
Considerato in diritto
I. La normativa nazionale rilevante (1)
1. L'iscrizione al SSN per i cittadini stranieri e' disciplinata
dall'art. 34 decreto legislativo 286/1998 (TUI - TU immigrazione),
che distingue tra le ipotesi di iscrizione obbligatoria (commi 1 e 2)
e le ipotesi di iscrizione volontaria, individuate residualmente
rispetto alle prime dall'art. 34, comma 3, d.lgs. cit.
I soggetti tenuti all'iscrizione obbligatoria sono:
«[...] a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano
in corso regolari attivita' di lavoro subordinato o di lavoro
autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;
b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano
chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato,
per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per protezione
sussidiaria, per casi speciali, per protezione speciale, per cure
mediche ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera d-bis), per richiesta
di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della
cittadinanza.
b-bis) i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more
del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni
di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale.»
Inoltre «L'assistenza sanitaria spetta altresi' ai familiari a
carico regolarmente soggiornanti.» (comma 2).
Con riguardo alle ipotesi di iscrizione volontaria, invece,
l'art. 34, comma 3, TUI, nella formulazione vigente sino al 31
dicembre 2023, disponeva quanto segue:
«Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le
categorie indicate nei commi 1 e 2 e' tenuto ad assicurarsi contro il
rischio di malattie, infortunio e maternita' mediante stipula di
apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o
straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante
iscrizione al servizio sanitario nazionale valida anche per i
familiari a carico. Per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale
deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un
contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per
i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nell'anno
precedente in Italia e all'estero. L'ammontare del contributo e'
determinato con decreto del Ministro della sanita', di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e non puo' essere inferiore al contributo minimo previsto dalle norme
vigenti».
2. Il decreto ministeriale emanato in applicazione della norma e'
il decreto del Ministero della Sanita' del 8 ottobre 1986, richiamato
anche dal successivo Accordo Stato-Regioni 20 dicembre 2012, recante
«Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per
l'assistenza sanitaria alla popolazione» Detto decreto ministeriale
era stato a suo tempo predisposto ricalcando le previsioni di cui
alla legge 28 febbraio 1986 n. 41, che fissava il contributo per
commercianti e professionisti e che e' poi stata oggetto della
sentenza della Corte costituzionale n. 431/87 (sulla quale v.oltre);
tale decreto ministeriale stabilisce che l'ammontare del contributo
richiesto allo straniero per l'iscrizione volontaria al SSN non puo'
essere inferiore a euro 387,34, ridotto a euro 149,77 per gli
studenti senza familiari a carico e privi di reddito diverso da borse
di studio o sussidi erogati da enti pubblici italiani e a euro 219,49
per collocati alla pari; fermo tale limite minimo, il contributo
volontario deve essere calcolato secondo le seguenti aliquote:
1 7,50% sino ad un reddito complessivo (italiano ed estero) di
euro 20.658,28;
2 4% sugli importi superiori a euro 20.658,28 e sino alla
soglia del reddito complessivo di euro 51.645,69.
3. La legge 30 dicembre 2023, n. 213, con l'art. 1, comma 240,
lettera a), e' intervenuta modificando il citato comma 3 dell'art.
34. Le parole finali «e non puo' essere inferiore al contributo
minimo previsto dalle norme vigenti» sono ora sostituite dalle
seguenti: «e non puo' essere inferiore a euro 2.000 annui».
Per effetto della novella, a decorrere dall'1 gennaio 2024 lo
straniero che non rientri nelle ipotesi di iscrizione obbligatoria al
SSN di cui all'art. 34, commi 1 e 2, TUI vede applicato un regime di
contributo minimo per l'iscrizione al SSN pari ad oltre il quintuplo
rispetto a quello applicato in forza della precedente
regolamentazione. In particolare, sono sottoposti al pagamento di
almeno euro 2.000,00 euro annui i cittadini extra UE beneficiari di
soli trattamenti di invalidita' e per questo titolari di permesso di
soggiorno rilasciato «per residenza elettiva» (ex art. 11 comma 1
c-quater del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999
n. 394), permesso che non risulta espressamente ricompreso nelle
ipotesi di iscrizione obbligatoria di cui sopra.
II. La natura discriminatoria della situazione prospettata
1. I ricorrenti hanno promosso un'azione civile contro la
discriminazione ai sensi degli articoli 281-decies codice di
procedura civile e 28 decreto legislativo 150/11 denunciando di aver
subito una discriminazione a causa dell'applicazione da parte della
Regione Lombardia dell'art. 34 TU immigrazione, che regola
l'iscrizione al SSN per i cittadini stranieri e distingue tra le
ipotesi di iscrizione obbligatoria (commi 1 e 2) e le ipotesi di
iscrizione volontaria, individuate in via residuale dall'art. 34
comma 3. Ai sensi di tale normativa, come applicata dalla Regione
Lombardia, i ricorrenti sig.ri K. e M. , con riferimento alle
annualita' per ciascuno oggetto di domanda, non rientrano nelle
ipotesi di cui ai commi 1 e 2, ma nell'ipotesi di cui al comma 3, in
quanto pacificamente titolari di permesso per residenza elettiva
ottenuto in forza della percezione di una pensione di inabilita', ai
sensi degli articoli 11, comma 1, lettera c-quater DPR 31 agosto
1999, n. 394, che prevede il rilascio di un permesso di soggiorno per
residenza elettiva «a favore dello straniero titolare di una pensione
percepita in Italia» e 14, lettera d), DPR 394/99, che prevede che
«il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato, autonomo
e per motivi di famiglia puo' essere convertito in permesso di
soggiorno per residenza elettiva di cui all'art. 11, comma 1, lettera
c-quater». Non essendo tale permesso ricompreso tra le categorie di
permesso di soggiorno elencate all'art. 34 comma 1 come titoli cui e'
associato l'obbligo di iscrizione al SSN, ne' trovandosi nelle
condizioni di cui all'art. 34 comma 2, i ricorrenti non hanno avuto
diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN, ma solo all'iscrizione
volontaria di cui al comma 3.
I ricorrenti hanno altresi' dimostrato di essere in una
condizione economica tale per cui il contributo minimo richiesto
dall'art. 34 comma 3 per l'iscrizione volontaria al SSN, di euro 2000
(cifra corrisposta dal sig. K. per l'anno 2024 e che il sig. M. non
e' stato in grado di versare per gli anni 2024 e 2025, implicando
cio' per quest'ultimo l'impossibilita' di iscriversi al SSN e
pertanto di usufruire di copertura sanitaria), rappresenta una
percentuale del reddito percepito nell'anno solare anteriore alla
domanda di iscrizione al SSN superiore all'aliquota del 7,5% prevista
dal decreto ministeriale 8 ottobre 1986 per redditi complessivi fino
a euro 20.658,28.
2. La situazione discriminatoria prospettata dalle parti
ricorrenti appare sussistente, sotto plurimi profili.
In primo luogo, la previsione di cui all'art. 34 comma 1
determina una discriminazione diretta per motivi di disabilita' ai
sensi dell'art. 2 comma 2 legge n. 67/2006 (2) .
La norma identifica infatti quali soggetti all'obbligo di
iscrizione al SSN cittadini stranieri che si presume abbiano un
legame di permanenza e funzionale di particolare rilievo con lo Stato
italiano, presunzione connessa alla titolarita' di permessi di
soggiorno per lavoro o per motivi familiari; al contempo tuttavia
esclude dal novero dei destinatari dell'obbligo soggetti, quali i
ricorrenti, rispetto ai quali e' ragionevole formulare la medesima
presunzione di sussistenza di un forte legame di permanenza con lo
Stato italiano, in quanto sono stati titolari di permessi di
soggiorno cui la presunzione e' connessa, ma che in ragione della
sopravvenuta condizione di disabilita', dimostrata dalla percezione
di pensione di inabilita', non ne hanno potuto ottenere il rinnovo ma
solo la conversione ai sensi dell'art. 14, lettera d), DPR 394/99 in
permesso per residenza elettiva. La condizione di disabilita'
rappresenta dunque ai sensi di tale norma di fatto l'unico elemento
che determina l'esclusione dall'accesso gratuito al SSN di soggetti
che si trovano nella condizione dei ricorrenti; nel caso di specie, i
sig.ri K. e M. non sono stati soggetti all'iscrizione obbligatoria
nel 2024 (e nel 2025 per quanto concerne il solo sig. M. ) proprio in
conseguenza della loro sopravvenuta condizione di disabilita', avendo
potuto invece godere dell'iscrizione obbligatoria in precedenza, nel
periodo in cui, abili al lavoro, erano titolari di un permesso di
soggiorno per lavoro.
3. La discriminazione operata dall'art. 34 comma 1 TU
Immigrazione rispetto agli stranieri non in condizioni di disabilita'
appare duplice, in quanto per i titolari di permesso per residenza
elettiva in forza di percezione di pensione di invalidita'
sussistono, oltre al medesimo legame funzionale e di permanenza degli
stranieri titolari di permesso per lavoro o motivi familiari, anche
particolari ragioni di tutela legate alla stessa condizione di
disabilita', analoghe a quelle che giustificano l'inclusione di
alcune ulteriori categorie di permesso di soggiorno tra quelle cui e'
associata l'iscrizione obbligatoria al SSN anche in assenza di un
legame di permanenza significativo con lo Stato italiano, quale il
permesso per cure mediche o per motivi umanitari.
4. L'esclusione del titolare di permesso per residenza elettiva
frutto di conversione di altra autorizzazione al soggiorno e
attribuito in forza di titolarita' di pensione di invalidita'
dall'iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN produce altresi' di
fatto una discriminazione diretta per motivi di nazionalita' ai sensi
degli articoli 44 del decreto legislativo n. 286 del 1998 (3) e 2
comma 1 lettera a) del decreto legislativo n. 215 del 2003 (4) , tra
cittadini disabili italiani e stranieri, non sussistendo per i
cittadini italiani la necessita' di tale permesso.
5. Un ulteriore profilo di discriminazione e' determinato
dall'art. 34 comma 3 TU Immigrazione, nella parte in cui dispone che
lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le
categorie indicate nei commi 1 e 2, sia «tenuto ad assicurarsi contro
il rischio di malattie, infortunio e maternita' mediante stipula di
apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o
straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante
iscrizione al servizio sanitario nazionale valida anche per i
familiari a carico», ma impone per l'iscrizione volontaria al SSN il
pagamento di un contributo parametrato al reddito, ma con una soglia
minima di euro 2000. L'individuazione di un contributo minimo cosi'
elevato determina una discriminazione diretta nei confronti dei
cittadini stranieri non disabili iscritti obbligatoriamente al SSN,
come gia' rilevato, nonche' una discriminazione nei confronti degli
stranieri disabili non indigenti, per i quali il contributo di euro
2000 risulta adeguato al reddito.
6. Inoltre, si determina una discriminazione indiretta per
ragioni di nazionalita': non rileva infatti che l'art. 34 comma 3
faccia riferimento all' «importo percentuale pari a quello previsto
per i cittadini italiani» perche' per quanto concerne i cittadini
italiani l'art. 63 legge n. 833/78 (5) prevede il versamento di un
contributo annuale esclusivamente per coloro che sono «soggetti
all'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi ai
fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche»; i titolari di
soli redditi esenti, quali sono i disabili titolari della sola
pensione di invalidita', non essendo tenuti alla presentazione della
dichiarazione dei redditi non sono pertanto tenuti a versare alcun
contributo. Al contrario, i cittadini stranieri, quali i ricorrenti,
che in forza della condizione di disabilita' accedono al medesimo
beneficio economico dei cittadini italiani disabili, non hanno
diritto all'iscrizione gratuita al SSN, e sono tenuti pertanto al
pagamento di un contributo ai sensi dell'art. 34 comma 3 TU
Immigrazione.
III La rimozione della discriminazione in via interpretativa -
Esclusione
1. Al fine di rimuovere la discriminazione, non si ritiene
possibile dare dell'art. 34 comma 1 d.lgs. 286/1998
l'interpretazione, suggerita da parte ricorrente e dal Ministero
della salute, tale per cui l'elenco di categorie di stranieri
regolarmente soggiornanti per cui sussiste l'obbligo di iscrizione al
SSN non sarebbe tassativo e non escluderebbe pertanto l'iscrizione
obbligatoria anche di titolari di permessi per residenza elettiva
derivanti da conversione di un permesso che aveva consentito in
precedenza l'iscrizione obbligatoria. Dall'accoglimento di tale tesi
discenderebbe la fondatezza delle domande formulate dai ricorrenti in
via principale tese al riconoscimento del diritto all'iscrizione
obbligatoria al SSN per gli anni 2024 e (solo per quanto concerne il
sig. M. ) 2025 e, pertanto, l'irrilevanza della questione di
costituzionalita' dell'art. 34 d.lgs. 286/1998.
Parte ricorrente ha posto in evidenza come l'accesso
all'iscrizione obbligatoria sia gia' stato esteso con l'Accordo
Stato-Regioni 20 dicembre 2012 (6) citato agli stranieri titolari di
permesso per residenza elettiva che beneficiano di pensione
contributiva italiana, e ha richiamato la circolare del Ministero
della sanita' del 19 luglio 2007 in materia di permesso di studio (7)
, anch'esso non rientrante nell'elenco di cui all'art. 34 comma 1
d.lgs. 286/1998, in cui e' precisato che la pregressa iscrizione a
titolo obbligatorio al SSN da parte di soggetti titolari di tale
tipologia di permesso consente la conservazione dell'iscrizione senza
la corresponsione del contributo richiesto per l'iscrizione
volontaria.
In sede di memoria di costituzione, anche il Ministero della
salute ha proposto di intendere l'elenco di cui all'art. 34 comma 1
TU Immigrazione come non tassativo e soprattutto di considerare i
cittadini stranieri che risultavano gia' titolari di una
autorizzazione al soggiorno per la quale era prevista l'iscrizione
obbligatoria meritevoli di conservarla alle stesse condizioni.
2. Tale interpretazione dell'art. 34 comma 1 tuttavia non
convince, in quanto risulta contraria alla lettera della disposizione
e all'intenzione del legislatore.
Attraverso l'individuazione di specifiche categorie di stranieri
regolarmente soggiornanti sul territorio soggetti all'obbligo di
iscrizione al SSN il legislatore ha compiuto infatti una scelta
discrezionale, nella necessita' di operare un bilanciamento tra i
principi di uguaglianza sostanziale e tutela della salute individuale
da un lato e di tutela della sostenibilita' economica del sistema
sanitario dall'altro, utilizzando un criterio oggettivo rappresentato
dalla titolarita' o dall'attesa della concessione o rinnovo, al
momento della richiesta di iscrizione al SSN per l'anno solare, di
specifiche tipologie di permesso di soggiorno cui sono associati o un
legame con lo Stato italiano funzionale e duraturo, quali i permessi
di soggiorno per lavoro o motivi familiari, o esigenze rafforzate di
tutela, quali i permessi per asilo, protezione sussidiaria,
protezione speciale, cure mediche.
Tra tali categorie di permesso di soggiorno non e' possibile
includere analogicamente il permesso per residenza elettiva, che puo'
si' essere di fatto rilasciato a soggetti per cui sussistono un
legame funzionale e duraturo con lo Stato italiano o particolari
esigenze di tutela, ma che e' rilasciato nella maggior parte dei casi
a soggetti autosufficienti economicamente che scelgono di risiedere
in Italia senza svolgere attivita' lavorativa.
Neppure si puo' ritenere che tale estensione analogica sia
possibile con riguardo alla specifica casistica dello straniero
titolare di permesso per residenza elettiva attribuito in forza di
conversione di permesso di lavoro, com'e' nel caso: la norma di legge
di per se' non attribuisce infatti alcun rilievo alla situazione
precedente a quella per cui lo straniero e' attualmente titolare di
permesso di soggiorno. Di cio' costituisce conferma il fatto che in
caso di rinnovo, conversione o nuova acquisizione di permesso e'
richiesto al titolare di rinnovare l'iscrizione al SSN, oltre che la
circostanza per cui la durata dell'iscrizione al SSN e' normalmente
corrispondente alla durata del permesso di soggiorno (8) .
Nessuna efficacia nel senso dell'estensione dei soggetti
destinatari dell'obbligo di iscrizione di cui all'art. 34 comma 1 TU
Immigrazione si puo' infine attribuire alla circolare del Ministero
del 19 luglio 2007: sul punto e' sufficiente richiamare
l'orientamento consolidato del Consiglio di Stato secondo cui «la
circolare ministeriale, interpretativa di una disposizione di legge,
e', in linea di principio, un atto interno finalizzato ad indirizzare
uniformemente l'azione degli organi amministrativi, privo di effetti
esterni», con la conseguenza che gli ufficiali della pubblica
amministrazione che si limitano a riproporre il contenuto precettivo
di atti normativi in vigore, possono disattenderne l'interpretazione
operata attraverso la circolare senza che cio' comporti
l'illegittimita' dei loro atti per violazione di legge (Consiglio di
Stato, sez. III, 26 ottobre 2016 n. 4478). Tale circolare peraltro
non attiene al permesso per residenza elettiva di cui sono titolari i
ricorrenti, ma ad un permesso con caratteristiche e funzione
differente, ovverosia il permesso per studio.
IV. La rilevanza in giudizio della prospettata questione di
legittimita' costituzionale
1. Viene sollevata dalla parte ricorrente la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 1, decreto
legislativo 286/1998, per contrasto con gli articoli 3 commi 1 e 2
della Costituzione, 32 della Costituzione e 117 comma 1 della
Costituzione (in relazione agli articoli 4 (9) e 25 (10) della
Convenzione ONU per il diritto delle persone disabili, all'art. 13
della Carta sociale europea (11) , all'art. 14 della CEDU (12) ),
nella parte in cui non consente l'iscrizione obbligatoria al SSN/SSR
dei cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per
residenza elettiva, attribuito in forza della percezione di una
prestazione di invalidita' e derivante da conversione di altra
autorizzazione al soggiorno per cui era prevista l'iscrizione
obbligatoria.
2. In subordine, viene sollevata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 34, comma 3 (nel testo modificato dalla
legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, comma 240, lettera a). per
contrasto con i medesimi parametri - nella parte in cui prevede che i
cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per residenza
elettiva attribuito in forza della percezione di una prestazione di
invalidita' debbano iscriversi volontariamente al SSN/SSR pagando una
somma determinata nel minimo in euro 2.000,00, anziche' una somma
commisurata al reddito effettivo e non superiore al 7,5% del reddito
sino ad un reddito complessivo (italiano ed estero) di euro 20.658,28
e non superiore al 4% sugli importi superiori a euro 20.658,28 e sino
alla soglia del reddito complessivo di euro 51.645,69, aliquote
previste dal decreto ministeriale 8 ottobre 1986, emanato in
applicazione dell'art. 34 decreto legislativo 286/1998 nella sua
formulazione previgente alla modifica apportata dalla legge 30
dicembre 2023, n. 213 (13) , e richiamato dall'Accordo Stato-Regioni
20 dicembre 2021, recante «Indicazioni per la corretta applicazione
della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera
da parte delle Regioni e Province autonome.» (14) Per effetto della
novella del 2023, infatti, a decorrere dall'1 gennaio 2024 lo
straniero che non rientri nelle ipotesi di iscrizione obbligatoria al
SSN di cui all'art. 34, commi 1 e 2, TUI vede applicato un regime di
contributo minimo per l'iscrizione al SSN pari ad oltre il quintuplo
rispetto a quello applicato in forza della precedente
regolamentazione.
3. Si rileva preliminarmente che il rapporto tra le due questioni
cosi' sollevate non e' di alternativita' ma e' di consecutivita', per
cui le stesse sono certamente ammissibili ai sensi della consolidata
giurisprudenza della Corte costituzionale secondo la quale «l'esame
di questioni plurime, prospettate in ordine successivo non e' stato
(per evidenti ragioni di economia processuale) mai declinato,
conducendo, nelle varie fattispecie, a seconda dell'accoglimento o
del rigetto della prima impugnativa, a pronunzia ora di assorbimento
(sentt. 107/74; 31/87; 469/88) ora di inammissibilita' (sent. 208/92)
ovvero alla separata delibazione della questione o delle questioni
successive (sentt. 189/81; 343/83; 311/88)» (Corte Cost., sentenza n.
7 del 1993).
4. In caso di accoglimento della prima questione di legittimita'
costituzionale proposta, troverebbero accoglimento le domande dei
ricorrenti di accertamento del carattere discriminatorio della
condotta della Regione consistita nel non aver consentito ai
ricorrenti l'iscrizione obbligatoria al SSN e di rimozione della
discriminazione e dei suoi effetti, dovendosi pertanto accertare il
diritto di entrambi all'iscrizione obbligatoria al SSN per l'anno
2024 e, per il sig. M. , anche per l'anno 2025. Ne discenderebbe
altresi' la condanna della Regione Lombardia a restituire al sig. K.
la somma di euro 2000 versata per l'iscrizione volontaria al SSN per
l'anno 2024.
5. In caso di rigetto della prima questione, ma di accoglimento
della seconda sollevata in via subordinata, troverebbero invece
accoglimento le domande dei ricorrenti di accertamento del carattere
discriminatorio della condotta della Regione consistita nell'aver
richiesto ai ricorrenti per l'iscrizione volontaria al SSN un
contributo di euro 2000 anziche' proporzionato al reddito effettivo e
di rimozione della discriminazione e dei suoi effetti. Ne
discenderebbe dunque l'accertamento del diritto di entrambi
all'iscrizione volontaria al SSN pagando una somma proporzionata al
reddito per l'anno 2024 e, per il sig. M. , per l'anno 2025, e la
condanna della Regione Lombardia a restituire al sig. K. la
differenza tra la somma di euro 2000 versata per l'iscrizione
volontaria al SSN per l'anno 2024 e la minor somma dovuta calcolata
in proporzione al reddito del ricorrente secondo le aliquote di cui
al decreto ministeriale 8 ottobre 1986.
6. In caso di rigetto di entrambe le questioni, le domande dei
ricorrenti non potrebbero trovare accoglimento, derivando il
trattamento di cui i ricorrenti sostengono la natura discriminatoria
dall'applicazione nel caso di specie della normativa vigente che
disciplina l'ipotesi di cui e' causa.
7. La possibilita' (e anzi l'onere) di prospettare la
illegittimita' costituzionale di una condotta amministrativa (nella
specie, la richiesta di pagamento e l'omessa iscrizione al SSN/SSR) e
dei suoi presupposti di legge nel giudizio per la rimozione della
discriminazione, trova conferma nella consolidata giurisprudenza,
anche della Corte di cassazione. Si richiama tra le altre la
motivazione dell'ordinanza interlocutoria n. 20661 del 1° ottobre
2014, secondo la quale «Il giudice comune ha il potere ed il dovere
di uniformare il diritto di cui e' chiamato a dare applicazione al
contenuto precettivo di fonti prevalenti su quelle interpretate:
rientra pertanto tra i suoi compiti ricercare gia' sul piano della
applicazione della legge soluzioni ermeneutiche suscettibili di far
penetrare la Costituzione in profondita' nell'ordinamento e di
armonizzare cosi' le sfere della legalita' ordinaria e della
legalita' costituzionale. E' infatti insegnamento costante della
Corte costituzionale che "in linea di principio, le leggi non si
dichiarano costituzionalmente illegittime perche' e' possibile darne
interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di
darne), ma perche' e' impossibile darne interpretazioni
costituzionali" (cosi' la sentenza n. 356 del 1996; piu' di recente,
la sentenza n. 21 del 2013). Ma l'interpretazione adeguatrice deve
muoversi nel rispetto delle potenzialita' obiettive del dato
testuale. Essa non puo' essere condotta oltre i limiti estremi
segnati dall'univoco tenore della norma interpretata: tale
circostanza segna il "confine", "in presenza del quale il tentativo
interpretativo deve cedere il passo al sindacato di legittimita'
costituzionale" (Corte cost., sentenze n. 219 del 2008, n. 78 del
2012, n. 232 del 2013)».
8. Nel caso in esame, la chiarezza del dettato normativo in base
al quale e' stata realizzata la ritenuta discriminazione impone di
verificarne la conformita' alle norme di rango superiore.
V. La non manifesta infondatezza
1. Si ritiene che entrambe le questioni di legittimita'
costituzionale proposte siano, oltre che rilevanti, non
manifestamente infondate nei termini che si vanno ad esporre.
2. Per quanto concerne l'art. 34, comma 1, decreto legislativo
286/1998, la norma pare in contrasto in primo luogo con gli articoli
3 e 32 Cost., nella parte in cui non consente l'iscrizione
obbligatoria al SSN/SSR dei cittadini stranieri titolari di permesso
di soggiorno per residenza elettiva, attribuito in forza della
percezione di una prestazione di invalidita' e derivante da
conversione di altra autorizzazione al soggiorno per cui era prevista
l'iscrizione obbligatoria, in quanto realizza una differenziazione di
trattamento irragionevole nell'accesso al SSN e, in ultima analisi,
nell'esercizio del diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost.,
innanzitutto tra cittadini italiani e stranieri, e ulteriormente tra
stranieri abili al lavoro e stranieri disabili.
3. La scelta del legislatore compiuta con la formulazione
dell'art. 34 comma 1 d.lgs. 286/1998 nel senso di individuare
tassativamente solo alcune categorie di stranieri, titolari o in
attesa di rinnovo di determinate tipologie di autorizzazioni al
soggiorno, quali soggetti all'obbligo di iscrizione al SSN, e' stata
effettuata nello sforzo di operare un necessario bilanciamento tra
principi e diritti fondamentali (uguaglianza sostanziale e tutela
della salute individuale da un lato e tutela della sostenibilita'
economica del sistema sanitario dall'altro). La disciplina
dell'accesso degli stranieri sul territorio al SSN, come si trae da
ampia giurisprudenza costituzionale, deve essere infatti fondata
sulla necessita' di garantire agli stranieri il diritto alla salute
di cui all'art. 32 Cost., quale fondamentale diritto dell'individuo
inerente alla persona umana in quanto tale a prescindere dallo status
di cittadino o straniero, ma al legislatore non e' precluso di
prevedere diverse modalita' di esercizio di tale diritto agli
stranieri (Corte cost. 252/2001; ribadito in Corte costituzionale
269/2010).
Tali modalita' devono comunque rispettare il canone della
ragionevolezza, espressione del principio di eguaglianza, che, in
linea generale, informa il godimento di tutte le posizioni
soggettive, tanto piu' pregnante quando si verta in materia di
diritti fondamentali, come quello alla salute.
4. Insegna la Corte costituzionale che «il diritto ai trattamenti
sanitari necessari per la tutela della salute e' costituzionalmente
condizionato dalle esigenze di bilanciamento con altri interessi
costituzionalmente protetti, salva, comunque, la garanzia di un
nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla
Costituzione come ambito inviolabile della dignita' umana, il quale
impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela, che
possano appunto pregiudicare l'attuazione di quel diritto» (Corte
cost. 252/2001) e altresi' che «la condizione giuridica dello
straniero non deve essere pertanto considerata - per quanto riguarda
la tutela di tali diritti - come causa ammissibile di trattamenti
diversificati e peggiorativi» (Corte cost., 105/2001 e 249/2010).
Chiarisce ancora Corte costituzionale n. 148 del 2008 che
«Occorre, inoltre, rilevare che lo straniero e' anche titolare di
tutti i diritti fondamentali che la Costituzione riconosce spettanti
alla persona (si vedano, per tutte, le sentenze n. 203 del 1997, n.
252 del 2001, n. 432 del 2005 e n. 324 del 2006). In particolare, per
quanto qui interessa, cio' comporta il rispetto, da parte del
legislatore, del canone della ragionevolezza, espressione del
principio di eguaglianza, che, in linea generale, informa il
godimento di tutte le posizioni soggettive. Peraltro, come questa
Corte ha piu' volte affermato, «la regolamentazione dell'ingresso e
del soggiorno dello straniero nel territorio nazionale e' collegata
alla ponderazione di svariati interessi pubblici, quali, ad esempio,
la sicurezza e la sanita' pubblica, l'ordine pubblico, i vincoli di
carattere internazionale e la politica nazionale in tema di
immigrazione e tale ponderazione spetta in via primaria al
legislatore ordinario, il quale possiede in materia un'ampia
discrezionalita', limitata, sotto il profilo della conformita' a
Costituzione, soltanto dal vincolo che le sue scelte non risultino
manifestamente irragionevoli» (si vedano, per tutte, la sentenza n.
206 del 2006 e, da ultimo, l'ordinanza n. 361 del 2007).»
5. Nel caso di specie, non appare rispondente al criterio di
ragionevolezza ne' necessario alla luce di interessi pubblici
prevalenti escludere dalle categorie cui e' garantito l'accesso al
SSN i cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per
residenza elettiva, ove attribuito in forza della percezione di una
prestazione di invalidita' e derivante da conversione di altra
autorizzazione al soggiorno per cui era prevista l'iscrizione
obbligatoria, in quanto per tale categoria di stranieri sussistono le
medesime condizioni che giustificano l'inclusione tra i destinatari
dell'obbligo di iscrizione al SSN dei titolari dei permessi di
soggiorno elencati all'art. 34 comma 1 TU Immigrazione. Come gia'
evidenziato, tali permessi sono stati individuati quali condizione
per l'accesso al SSN in forza di una tra due condizioni: la
sussistenza di particolari esigenze di tutela connesse alla
condizione personale dello straniero (permessi «per asilo, per
protezione sussidiaria, per casi speciali, per protezione speciale,
per cure mediche ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera d-bis), per
richiesta di asilo») o il riconoscimento di un particolare legame
funzionale e di permanenza sul territorio (permessi «per lavoro
subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari [...], per
attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza»).
Per la categoria di stranieri individuata dall'art. 14, lettera
d), DPR 394/99, che prevede che «il permesso di soggiorno rilasciato
per lavoro subordinato, autonomo e per motivi di famiglia puo' essere
convertito in permesso di soggiorno per residenza elettiva di cui
all'art. 11, comma 1, lettera c- quater», sussiste senza dubbio il
medesimo legame di permanenza e radicamento sul territorio dei
titolari dei permessi per lavoro o motivi familiari, in quanto
trattasi sempre di soggetti che hanno fatto ingresso in Italia per
una di queste motivazioni; si puo' ritenere che rispetto ai titolari
dei permessi identificati dall'art. 34 comma 1 il legame sia financo
rafforzato, in quanto la conversione di un permesso presuppone la
permanenza regolare sul territorio per un determinato periodo e
quindi un radicamento sul territorio anche maggiore di chi e'
titolare di un permesso di soggiorno appena rilasciato.
Oltre a cio', come evidenziato da parte ricorrente, i soggetti
titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva ai sensi
dell'art. 14, lettera d), DPR 394/99, che a sua volta richiama l'art.
11, comma 1, lettera c-quater che prevede il rilascio di un permesso
di soggiorno a tale titolo «a favore dello straniero titolare di una
pensione percepita in Italia», sono solo in numero molto ridotto
stranieri titolari di pensione contributiva, in quanto comunemente lo
straniero ex lavoratore che risiede in Italia e ha raggiunto l'eta'
pensionabile e' familiare di altro straniero regolarmente residente e
soggiorna a tale titolo oppure e' titolare di permesso di lungo
periodo. Il permesso di soggiorno per residenza elettiva riguarda
invece quasi esclusivamente stranieri disabili titolari di pensione
di inabilita', soggetti rispetto ai quali sussistono ragioni di
tutela riconosciute dall'ordinamento, di rilievo non inferiore alle
ragioni che giustificano l'inserimento di permessi di soggiorno quale
quello per cure mediche o per motivi umanitari nell'elenco di cui
all'art. 34 comma 1 TU Immigrazione.
L'esclusione della categoria descritta dall'elencazione tassativa
di cui all'art. 34 comma 1 TU Immigrazione non appare pertanto
conforme al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 comma 1 Cost.,
rappresentando una differenza di trattamento tra categorie di
soggetti omogenee, peraltro basata di fatto sulla condizione
personale di disabilita' dello straniero. Occorre infatti ribadire
come sia in concreto la condizione di disabilita' a determinare
l'esclusione dall'accesso al SSN degli stranieri riconducibili alla
categoria di cui si tratta, in quanto trattasi di stranieri che, in
quanto titolari in precedenza di permessi di soggiorno principalmente
per lavoro, hanno avuto accesso all'iscrizione obbligatoria al SSN,
ma che esclusivamente in ragione della sopravvenuta condizione
sanitaria che li ha resi inabili al lavoro, dimostrata dalla
percezione di pensione di invalidita', non hanno potuto ottenere il
rinnovo del permesso in questione e pertanto dell'iscrizione
obbligatoria all'SSN.
L'esclusione dalla possibilita' di accedere al SSN appare tanto
piu' irragionevole in quanto a coloro che non rientrano tra i
destinatari dell'iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN e non
hanno mezzi adeguati a sostenere il contributo richiesto dall'art. 34
comma 3, la legge non garantisce l'accesso neppure alle cure
essenziali alla sopravvivenza che, invece, l'art. 35 TU Immigrazione
garantisce esplicitamente agli stranieri la cui permanenza sul
territorio e' irregolare (15) , realizzandosi pertanto un'ulteriore
disparita' di trattamento tra cittadini stranieri regolari e
irregolari sul territorio, privilegiandosi la condizione di questi
ultimi.
6. Ulteriore profilo di contrasto con l'art. 3 Cost. e'
individuabile nel fatto che l'art. 34 comma 1 TUI determina un
trattamento differenziato per motivi di nazionalita', tra cittadini
italiani e stranieri, in presenza della medesima condizione di
disabilita'; cio' in quanto, come gia' evidenziato, l'art. 63 legge
n. 833/78 nel regolare l'iscrizione dei cittadini al SSN riconosce le
particolari esigenze di tutela dei soggetti percettori di pensione di
invalidita', prevedendone l'esenzione dal versamento di un contributo
annuale, mentre la norma oggetto di sindacato di costituzionalita',
nel disciplinare l'iscrizione degli stranieri, non offre alcun
riconoscimento alla medesima condizione.
7. Profili di contrasto con l'art. 3 Cost. emergono anche con
riguardo al terzo comma dell'art. 34 decreto legislativo 286/1998,
ove esso contempla per i cittadini stranieri esclusi dal novero dei
destinatari dell'obbligo di iscrizione al SSN un contributo minimo
per l'iscrizione volontaria al SSN di euro 2000; anche tale
previsione realizza una disparita' di trattamento tra cittadini
italiani e stranieri, prevedendo solo per questi ultimi un contributo
di accesso al SSN tale da risultare incompatibile con condizioni
economiche di indigenza. Come evidenziato da parte ricorrente, non
rileva infatti nel senso di escludere la disparita' di trattamento
tra italiani e stranieri che l'art. 34 comma 3 preveda che il
contributo di partecipazione annuale alle spese sia «di importo
percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani, sul
reddito complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia e
all'estero», in quanto per i cittadini italiani beneficiari di
pensione di invalidita' non e' prevista la corresponsione di alcun
contributo, che invece e' posto a carico dei cittadini stranieri che
percepiscono il medesimo trattamento.
8. L'art. 34 comma 3 TUI si pone poi in contrasto con l'art. 3
Cost. anche laddove condiziona l'iscrizione al SSN dello straniero
regolarmente soggiornante, non rientrante tra le categorie indicate
nei commi 1 e 2, al pagamento di un contributo minimo di euro 2000
annui, penalizzando i percettori dei redditi piu' bassi. Infatti, in
ragione della combinazione tra il valore minimo del contributo
imposto e le aliquote previste, e' imposto il medesimo contributo a
chi ha un reddito corrispondente alla sola percezione della pensione
di invalidita' come nel caso dei ricorrenti, e chi invece ha un
reddito molto superiore: come evidenziano le parti ricorrenti in sede
di ricorso, considerando congiuntamente la quota fissa e l'aliquota
fissata, la misura del contributo e' ancorata alla condizione
economica soltanto per coloro che dichiarano un reddito superiore a
euro 31.924,00. Cio' determina una significativa penalizzazione dei
meno abbienti che invece, ai sensi dell'art. 3 Cost., dovrebbero
essere maggiormente tutelati attraverso la rimozione degli «ostacoli
di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta' e
l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana [...]».
In punto di imposizione di quote fisse non parametrate al
reddito, la Corte costituzionale con la sentenza n. 431 del 1987
della Corte costituzionale, ha dichiarato incostituzionale, per
violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 31, n. 10, legge n. 41/86 nella
parte in cui fissava per le prestazioni del servizio sanitario
nazionale per commercianti ed altre categorie professionali una quota
minima di contributo annuale (nel caso, di lire 648.000)
indipendentemente dall'effettivo reddito, senza consentire la prova
contraria del percepimento di un reddito inferiore.
9. La disciplina dell'iscrizione all'SSN degli stranieri
regolarmente soggiornanti di cui agli articoli 34 comma 1 e comma 3
TU Immigrazione si pone altresi', come anticipato, in contrasto con
l'art. 32 comma 1 Cost., secondo cui «La Repubblica tutela la salute
come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della
collettivita', e garantisce cure gratuite agli indigenti». Sia la
mancata previsione dell'iscrizione gratuita al SSN per la categoria
di stranieri gia' delineata all'art. 34 comma 1, sia la fissazione da
parte dell'art. 34 comma 3 anche per tale categoria di un contributo
minimo di accesso al sistema che per gli stranieri in condizione di
indigenza risulta incompatibile con le condizioni economiche,
determinano una violazione del diritto alla salute nel suo «nucleo
irriducibile», che la Costituzione tutela come «ambito inviolabile
della dignita' umana» (Corte cost. 252/2001).
Come si e' detto, per coloro che non rientrano tra i destinatari
dell'iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN e non hanno mezzi
adeguati a sostenere il contributo richiesto dall'art. 34 comma 3, la
legge non garantisce l'accesso neppure alle cure essenziali alla
sopravvivenza della persona che, invece, l'art. 35 TU Immigrazione
garantisce esplicitamente agli stranieri la cui permanenza sul
territorio e' irregolare (v. nota 16).
In merito, si puo' richiamare quanto piu' volte affermato dalla
Corte costituzionale, e ribadito in particolare nella sentenza n.
432/2005, in punto di intangibilita' del nucleo essenziale del
diritto alla salute, inteso come diritto di usufruire delle
cosiddette «cure salvavita», prestazioni indifferibili e urgenti, nel
contesto di un bilanciamento del diritto alla salute con altri
interessi costituzionalmente protetti: «[...] secondo la costante
giurisprudenza di questa Corte, il principio costituzionale di
uguaglianza non tollera discriminazioni fra la posizione del
cittadino e quella dello straniero solo quando venga riferito al
godimento dei diritti inviolabili dell'uomo (v., fra le tante, la
sentenza n. 62 del 1994): cosi' da rendere legittimo, per il
legislatore ordinario, introdurre norme applicabili soltanto nei
confronti di chi sia in possesso del requisito della cittadinanza - o
all'inverso ne sia privo - purche' tali da non compromettere
l'esercizio di quei fondamentali diritti. Al tempo stesso, e sullo
specifico versante del diritto alla salute, questa Corte ha
reiteratamente puntualizzato che «il diritto ai trattamenti sanitari
necessari per la tutela della salute e' "costituzionalmente
condizionato" dalle esigenze di bilanciamento con altri interessi
costituzionalmente protetti, salva, comunque, la garanzia di "un
nucleo irrinunciabile del diritto alla salute protetto dalla
Costituzione come ambito inviolabile della dignita' umana, il quale
impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela, che
possano appunto pregiudicare l'attuazione di quel diritto" [....]
Questo "nucleo irriducibile" di tutela della salute quale diritto
della persona deve percio' essere riconosciuto anche agli stranieri,
qualunque sia la loro posizione rispetto alle norme che regolano
l'ingresso ed il soggiorno nello Stato, pur potendo il legislatore
prevedere diverse modalita' di esercizio dello stesso». Pertanto,
anche lo straniero presente irregolarmente nello Stato «ha diritto di
fruire di tutte le prestazioni che risultino indifferibili ed
urgenti, secondo i criteri indicati dall'art. 35, comma 3 (del
decreto legislativo n. 286 del 1998), trattandosi di un diritto
fondamentale della persona che deve essere garantito, cosi' come
disposto, in linea generale, dall'art. 2 dello stesso decreto
legislativo n. 286 del 1998» (v. sentenza n. 252 del 2001).»
10. In tal senso emerge con evidenza anche il contrasto dell'art.
34 comma 1 e, in subordine, del comma 3 TU Immigrazione con l'art.
117 Cost., con riguardo all'art. 13 della Carta Sociale Europea (la
cui idoneita' a integrare un parametro di costituzionalita' delle
leggi ex art. 117, comma 1, Cost. e' stata confermata dalla sentenza
n. 194 del 2018), ove richiede agli Stati aderenti di assicurare
un'assistenza adeguata e le cure mediche necessarie a coloro che non
dispongono di risorse sufficienti, nella parte in cui le norme in
questione di fatto non offrono garanzia di usufruire delle cure
mediche indispensabili ad un costo accessibile ai cittadini stranieri
in condizione di disabilita' e con un reddito tale per cui il
contributo previsto di euro 2000 per l'accesso al SSN risulta
sproporzionato.
11. Ulteriore profilo di contrasto con l'art. 117 Cost. dei commi
1 e 3 dell'art. 34 TU Immigrazione si ha poi con riguardo alla
normativa sovranazionale in materia di tutela dei diritti delle
persone con disabilita', trattandosi nel caso di specie di violazione
del diritto alla salute, nei termini gia' precisati, mediante non
inclusione tra i destinatari dell'iscrizione obbligatoria al SSN o in
ogni caso mediante imposizione di un contributo minimo non
parametrato al reddito per l'iscrizione volontaria, di cittadini
stranieri che si trovano in condizione di disabilita', attestata
dalla percezione della pensione di inabilita'.
La condizione dello straniero disabile trova protezione nella
Convenzione ONU per il diritto delle persone disabili, cui ha aderito
la UE con decisione 2010/48/CE e che l'Italia ha ratificato con legge
n. 18/2009, ai sensi del cui art. 4 «Gli stati Parti si impegnano a
garantire e promuovere la piena realizzazione di tutti i diritti
umani e delle liberta' fondamentali per tutte le persone con
disabilita'...A tal fine si impegnano a) ad adottare tutte le misure
legislative, amministrative e di altra natura adeguate ad attuare i
diritti riconosciuti nella presente convenzione», e dunque, ai sensi
dell'art. 25, a «fornire alle persone con disabilita' servizi
sanitari gratuiti o a costi accessibili che coprano la stessa
varieta' e che siano della stessa qualita' dei servizi e programmi
forniti alle altre persone».
Le disposizioni nazionali qui censurate appaiono entrambe
incompatibili con tali previsioni, non potendosi ritenere che lo
Stato rispetti gli obblighi ad esso imposti da tale normativa, da un
lato autorizzando la persona in condizione di disabilita' alla
permanenza sul territorio, ma dall'altro rendendo difficoltoso
l'accesso alle cure sanitarie non consentendo l'iscrizione
obbligatoria al SSN e prevedendo un costo significativo, per molti
non sostenibile, per l'iscrizione volontaria.
12. Occorre da ultimo precisare che tali previsioni, non avendo
un contenuto sufficientemente determinato, non possono trovare
applicazione diretta determinando la disapplicazione della normativa
in contrasto con la Convenzione, rendendosi pertanto necessario anche
sotto questo profilo l'incidente di costituzionalita'.
(1) Non si ritiene rilevante, e pertanto non viene qui esaminata, la
questione di legittimita' costituzionale che e' stata proposta in
ricorso in relazione all'art. 63, commi 1, 2 e 3, legge n.
833/78, che riguarda l'iscrizione al SSN dei cittadini italiani,
laddove la normativa sull'iscrizione dei cittadini
extracomunitari e' dettata dal TUI.
(2) (Nozione di discriminazione) «1. Il principio di parita' di
trattamento comporta che non puo' essere praticata alcuna
discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilita'. 2.
Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla
disabilita', una persona e' trattata meno favorevolmente di
quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile
in situazione analoga. 3. Si ha discriminazione indiretta quando
una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un
comportamento apparentemente neutri mettono una persona con
disabilita' in una posizione di svantaggio rispetto ad altre
persone. [...]»
(3) «1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica
amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali,
etnici, linguistici, nazionali, di provenienza geografica o
religiosi, e' possibile ricorrere all'autorita' giudiziaria
ordinaria per domandare la cessazione del comportamento
pregiudizievole e la rimozione degli effetti della
discriminazione. [...]»
(4) (Nozione di discriminazione) «1. Ai fini del presente decreto,
per principio di parita' di trattamento si intende l'assenza di
qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della razza
o dell'origine etnica. Tale principio comporta che non sia
praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta, cosi' come
di seguito definite: a) discriminazione diretta quando, per la
razza o l'origine etnica, una persona e' trattata meno
favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata
un'altra in situazione analoga; b) discriminazione indiretta
quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un
patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le
persone di una determinata razza od origine etnica in una
posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone.
[...]»
(5) Art. 63 - (Assicurazione obbligatoria) «A decorrere dal 1°
gennaio 1980 l'assicurazione contro le malattie e' obbligatoria
per tutti i cittadini. I cittadini che, secondo le leggi vigenti,
non sono tenuti all'iscrizione ad un istituto mutualistico di
natura pubblica sono assicurati presso il servizio sanitario
nazionale nel limite delle prestazioni sanitarie erogate agli
assicurati del disciolto INAM. A partire dalla data di cui al
primo comma i cittadini di cui al comma precedente soggetti
all'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF),
sono tenuti a versare annualmente un contributo per l'assistenza
di malattia, secondo le modalita' di cui ai commi seguenti,
valido anche per i familiari che si trovino nelle condizioni
indicate nel precedente comma. Il contributo dovuto dai cittadini
italiani all'estero anche se non soggetti all'obbligo della
predetta dichiarazione dei redditi e' disciplinato dal decreto di
cui all'art. 37 della presente legge. L'entita' del contributo e
la modalita' di versamento per i cittadini italiani all'estero
anche se non soggetti all'obbligo della predetta dichiarazione
dei redditi sono disciplinate dal decreto di cui all'art. 37
della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Con decreto del Ministro
della sanita', da emanarsi entro il 30 ottobre di ogni anno di
concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio
sanitario nazionale, e' stabilita la quota annuale da porre a
carico degli interessati per l'anno successivo. Detta quota e'
calcolata tenendo conto delle variazioni previste nel costo medio
pro capite dell'anno precedente per le prestazioni sanitarie di
cui al secondo comma. Gli interessati verseranno la quota di cui
al precedente comma mediante accreditamento in conto corrente
postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale di Roma
con imputazione ad apposito capitolo da istituirsi nello stato di
previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.»
(6) Accordo Stato-Regioni 20 dicembre 2012 Art. 1.1.1. Iscrizione
obbligatoria al SSR «Di seguito si specificano i motivi del
soggiorno che determinano l'iscrizione obbligatoria al SSR ai
sensi dell'art. 34, comma 1 del testo unico e successiva
normativa in materia: - lavoro subordinato (anche stagionale) -
lavoro autonomo - motivi familiari (compresi i familiari
ultrasessantacinquenni con ingresso in Italia precedente al 5
novembre 2008) - asilo politico/rifugiato - asilo
umanitario/motivi umanitari/protezione sussidiaria - richiesta di
protezione internazionale - richiesta di asilo (anche
«Convenzione di Dublino») - attesa adozione - affidamento ivi
compresi i minori non accompagnati - richiesta di cittadinanza -
possessori di carta di soggiorno e soggiornanti di lungo periodo
- familiari non comunitari di cittadino comunitario iscritto al
SSR - attesa di occupazione - attesa di regolarizzazione
(iscrizione temporanea, in attesa della definizione della
pratica, per coloro che hanno fatto domanda di regolarizzazione o
emersione dal lavoro nero) - minori stranieri presenti sul
territorio a prescindere dal possesso del permesso di soggiorno -
genitore che svolge attivita' lavorativa con permesso di
soggiorno per assistenza minore - donna in possesso di permesso
di soggiorno per cure, in stato di gravidanza e sino ai sei mesi
successivi alla nascita del figlio cui provvede - motivi di
studio per maggiorenni precedentemente iscritti a titolo
obbligatorio - detenuti negli istituti penitenziari per adulti e
minori e internati negli ospedali psichiatrici giudiziari; in
semiliberta', sottoposti a misure alternative alla pena, con o
senza permesso di soggiorno - permessi per motivi di giustizia -
motivi religiosi per religiosi che svolgono un'attivita'
lavorativa e ricevono una remunerazione soggetta alle ritenute
fiscali (es. parroci) - status di apolide - motivi di studio
qualora siano studenti che svolgono attivita' lavorativa -
residenza elettiva con titolarita' di pensione contributiva
italiana - motivi di salute/umanitari (ad esclusione dei
soggiornanti ai sensi dell'art. 36 del T.U.: ingresso per cure
mediche). Si fa riferimento a permessi di soggiorno per motivi di
salute o motivi umanitari rilasciati in caso di scadenza di
precedente permesso di soggiorno e sopraggiunta malattia o
infortunio che non permettano di lasciare il territorio
nazionale. [...]»
(7) Pg. 2, «Iscrizione al SSN per motivi di studio per assistiti
precedentemente iscritti a titolo obbligatorio «[...] In linea
generale, il cittadino straniero che richieda il visto per motivi
di studio, ai sensi dell'art. 39 del testo unico 286/98 e degli
art. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 394/99,
deve documentare il possesso di determinati requisiti e
condizioni, tra le quali la garanzia di una copertura sanitaria
che puo' essere attestata con l'iscrizione volontaria al SSN. In
relazione alle istanze presentate dai cittadini direttamente
coinvolti, e' opportuno precisare che, per coloro i quali sono
gia' regolarmente soggiornanti in Italia e precedentemente
iscritti a titolo obbligatorio al SSN, non trovano applicazione
le garanzie richieste in sede di rilascio del visto per motivi di
studio, trattandosi di stranieri gia' presenti regolarmente sul
territorio nazionale. Tale condizione fa si' che il permesso di
soggiorno per motivi di studio rilasciato al compimento della
maggiore eta', non debba comportare il pagamento del contributo
al SSN in presenza di una precedente iscrizione a titolo
obbligatorio. La pregressa iscrizione a titolo obbligatorio
consente, infatti, la conservazione dell'iscrizione al Servizio
sanitario nazionale allo stesso titolo cioe' senza il pagamento
del contributo al Servizio sanitario nazionale.»
(8) https://www.salute.gov.it/new/it/tema/iscrizione-al-ssn/iscrizion
e-dei-cittadini-stranieri-al-servizio-sanitario- nazionale-ssn/
(9) Articolo 4 - Obblighi generali "1. Gli Stati Parti si impegnano
ad assicurare e promuovere la piena realizzazione di tutti i
diritti umani e delle liberta' fondamentali per tutte le persone
con disabilita' senza discriminazioni di alcun tipo basate sulla
disabilita'. A tal fine, gli Stati Parti si impegnano: (a) Ad
adottare tutte le misure appropriate legislative, amministrative
e altre misure per realizzare i diritti riconosciuti dalla
presente Convenzione; [...]»
(10) Articolo 25 - Salute «Gli Stati Parti riconoscono che le persone
con disabilita' hanno il diritto di godere del migliore stato di
salute possibile, senza discriminazioni fondate sulla
disabilita'. [...] In particolare, gli Stati Parti devono: (a)
fornire alle persone con disabilita' servizi sanitari gratuiti o
a costi accessibili, che coprano la stessa varieta' e che siano
della stessa qualita' dei servizi e programmi sanitari forniti
alle altre persone, compresi i servizi sanitari nella sfera
della salute sessuale e riproduttiva e i programmi di salute
pubblica destinati alla popolazione; [...]»
(11) Articolo 13 - Diritto all'assistenza sociale e medica «Per
assicurare l'effettivo esercizio del diritto all'assistenza
sociale e medica, le Parti s'impegnano: 1- ad accertarsi che
ogni persona che non dispone di risorse sufficienti o che non e'
in grado di procurarsi tali risorse con i propri mezzi o di
riceverli da un'altra fonte, in particolare con prestazioni
derivanti da un regime di sicurezza sociale, possa ottenere
un'assistenza adeguata e, in caso di malattia, le cure di cui
necessita in considerazione delle sue condizioni; [...]»
(12) Articolo 14 - Divieto di discriminazione «Il godimento dei
diritti e delle liberta' riconosciuti nella presente Convenzione
deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in
particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la
lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro
genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una
minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra
condizione.»
(13) Ministero della Sanita' - decreto 8 ottobre 1986 -
«Determinazione per l'anno 1986 del contributo per l'assistenza
sanitaria a carico dei cittadini stranieri, ai sensi dell'art. 5
del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge
29 febbraio 1980, n. 33.» Art. 1 "I cittadini stranieri
residenti nel territorio nazionale ed in regola con le norme che
disciplinano il soggiorno degli stranieri in Italia, che, ai
sensi dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,
convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 29 febbraio
1980, n. 33, chiedano di fruire nell'anno 1986 dell'assistenza
erogata a tutti i cittadini italiani, sono tenuti al versamento,
a titolo di partecipazione alla spesa sanitaria, di un
contributo nella misura del 7,50 per cento del reddito
complessivo conseguito, nell'anno 1985, in Italia e all'estero,
cosi' come individuato dal successivo art. 3. Il contributo di
cui al comma precedente si applica sulla quota di reddito
complessivo non superiore a L. 40.000.000 annue; sulla quota
eccedente il predetto importo, e fino al limite di L.
100.000.000 annue, e' dovuto un contributo nella misura del 4
per cento. L'ammontare del contributo, salvo quanto disposto dal
successivo art. 2, non puo', in ogni caso, essere inferiore
all'importo di L. 750.000. I contributi versati sono validi
anche per i familiari considerati a carico secondo le
disposizioni di cui al testo unico delle norme concernenti gli
assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed
integrazioni.»
(14) Art. 1.1.2. - Iscrizione volontaria "I cittadini extra UE in
possesso di un permesso di soggiorno di durata superiore a tre
mesi (tranne studenti e collocati alla pari che possono chiedere
iscrizione volontaria anche per periodi inferiori) e che non
rientrano tra coloro che sono di diritto iscritti al SSR, sono
tenuti ad assicurarsi mediante stipula di una polizza
assicurativa con un istituto assicurativo italiano o estero,
valida sul territorio nazionale o, in alternativa, possono
chiedere l'iscrizione volontaria al SSR, previa corresponsione
del contributo dovuto ai sensi del decreto ministeriale 8
ottobre 1986. Di seguito si specificano i motivi del soggiorno
che consentono l'iscrizione volontaria al SSR: - soggiornanti
per motivi di studio - collocati alla pari - residenza elettiva
- personale religioso - stranieri che partecipano a programmi di
volontariato - familiari ultrasessantacinquenni con ingresso in
Italia per ricongiungimento familiare, dopo il 5 novembre 2008 -
dipendenti stranieri di organizzazioni internazionali operanti
in Italia e personale accreditato presso Rappresentanze
diplomatiche ed Uffici Consolari, con esclusione, ovviamente,
del personale assunto a contratto in Italia per il quale e'
obbligatoria l'iscrizione al SSR - altre categorie che possono
essere individuate per esclusione con riferimento a quanto sopra
precisato in materia di iscrizione obbligatoria. Gli importi
sotto riportati devono essere versati tramite conto corrente
postale o F24 individuati dalla Regione o Provincia Autonoma. Si
precisa che l'iscrizione volontaria al SSR fa riferimento
all'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre) a prescindere
dall'eventuale scadenza infra-annuale del permesso di soggiorno,
non e' frazionabile e non ha decorrenza retroattiva.
L'iscrizione volontaria al SSR viene effettuata previa
corresponsione dell'importo minimo di euro 387,34 ed e' valida
anche per i familiari a carico. Per gli studenti senza familiari
a carico e privi di reddito diverso da borse di studio o sussidi
erogati da enti pubblici italiani l'importo e' di euro 149,77.
Per coloro collocati alla pari l'importo e' di euro 219,49. Tale
iscrizione (per studenti e collocati alla pari) non include
eventuali familiari a carico. Per estendere l'assistenza
sanitaria ai familiari a carico, l'importo del versamento dovra'
essere calcolato in base al reddito e non potra' essere
inferiore a euro 387,3458. Il soggetto in possesso di permesso
di soggiorno per motivi di studio che documenti, esibendo
contratto di lavoro, lo svolgimento di attivita' lavorativa, ha
diritto all'iscrizione obbligatoria al SSR.»
(15) Art. 35 - Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al
Servizio sanitario nazionale) «[...] 3. Ai cittadini stranieri
presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme
relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei
presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed
ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorche'
continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i
programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute
individuale e collettiva. Sono, in particolare, garantiti: a) la
tutela sociale della gravidanza e della maternita', a parita' di
trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29
luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del
Ministro della sanita' 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parita' di trattamento con
i cittadini italiani; b) la tutela della salute del minore in
esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20
novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge
27 maggio 1991, n. 176; c) le vaccinazioni secondo la normativa
e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione
collettiva autorizzati dalle regioni; d) gli interventi di
profilassi internazionale; e) la profilassi, la diagnosi e la
cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi
focolai. 4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza
oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse
economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione
alla spesa a parita' con i cittadini italiani. 5. L'accesso alle
strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con
le norme sul soggiorno non puo' comportare alcun tipo di
segnalazione all'autorita', salvo i casi in cui sia obbligatorio
il referto, a parita' di condizioni con il cittadino italiano.
[...]»
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87 dichiara
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale
- dell'art. 34, comma 1, d.lgs. 286/1998, nella parte in cui
non prevede l'iscrizione obbligatoria al SSN/SSR dei cittadini
stranieri titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva,
attribuito in forza della percezione di una prestazione di
invalidita' e derivante da conversione di altra autorizzazione al
soggiorno per cui era prevista l'iscrizione obbligatoria;
- in subordine, dell'art. 34, comma 3, d.lgs. 286/1998 nella
parte in cui prevede che i cittadini stranieri titolari di permesso
di soggiorno per residenza elettiva attribuito in forza della
percezione di una prestazione di invalidita' siano tenuti (in
alternativa alla stipula di apposita polizza assicurativa con un
istituto assicurativo italiano o straniero) ad iscriversi
volontariamente al SSN/SSR pagando una somma che «non puo' essere
inferiore a euro 2.000 annui» per contrasto con gli articoli 3 commi
1 e 2 della Costituzione, 32 della Costituzione e 117 comma 1 della
Costituzione (in relazione agli articoli 4 e 25 della Convenzione ONU
per il diritto delle persone disabili e all'art. 13 della Carta
sociale europea).
Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale;
Sospende il giudizio in corso;
Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche'
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Cosi' deciso in Milano, in data 6 settembre 2025
Il Giudice: Ghinoy