Reg. ord. n. 216 del 2025 pubbl. su G.U. del 12/11/2025 n. 46

Ordinanza del Tribunale di Milano  del 08/09/2025

Tra: D.W.N. K.  C/ Regione Lombardia



Oggetto:

Straniero – Sanità pubblica – Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale (SSN) – Iscrizione obbligatoria al SSN/SSR – Individuazione dei cittadini stranieri tenuti all’iscrizione in relazione al rispettivo titolo di soggiorno – Omessa inclusione dei cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva, attribuito in forza della percezione di una prestazione di invalidità e derivante da conversione di altra autorizzazione al soggiorno per la quale era prevista l’iscrizione obbligatoria – Irragionevole disparità di trattamento, nell’accesso al SSN e nell’esercizio del diritto alla salute, tra cittadini italiani e stranieri, nonché tra stranieri abili al lavoro e stranieri disabili – Disparità di trattamento tra cittadini stranieri regolari, con permesso di soggiorno per residenza elettiva, e cittadini stranieri irregolari, ai quali risulta garantito l’accesso alle cure essenziali alla sopravvivenza – Disparità di trattamento, per motivi di nazionalità, tra cittadini italiani e stranieri, in presenza della medesima condizione di disabilità – Violazione del diritto alla salute – Inosservanza dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 34, comma 1.

- Costituzione, artt. 3, commi primo e secondo, 32, in particolare primo comma, e 117, primo comma; Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, artt. 4 e 25; Carta sociale europea [, riveduta, firmata a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 9 febbraio 1999, n. 30], art. 13.

In subordine: Straniero – Sanità pubblica – Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale (SSN) – Previsione per i cittadini stranieri non rientranti nelle categorie tenute all’iscrizione obbligatoria al servizio sanitario nazionale (nel caso di specie: titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva, attribuito in forza della percezione di una prestazione di invalidità) dell’obbligo di assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio o maternità, mediante stipula di apposita polizza assicurativa con istituto assicurativo italiano o straniero, o, in alternativa, della possibilità di iscriversi volontariamente al SSN/SSR pagando una somma che non può essere inferiore a euro 2.000 annui, anziché una somma, proporzionata al reddito effettivo, determinata in base alla formulazione anteriore alla modifica apportata dalla legge n. 213 del 2023 – Irragionevole disparità di trattamento tra cittadini italiani e stranieri in relazione alla previsione, solo per questi ultimi, di un contributo di accesso al SSN incompatibile con condizioni economiche di indigenza – Irragionevolezza dell’imposizione di un contributo di accesso in misura minima fissa, non parametrato al reddito e penalizzante i percettori di redditi più bassi – Violazione del diritto alla salute – Inosservanza dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 34, comma 3.

- Costituzione, artt. 3, commi primo e secondo, 32, in particolare primo comma, e 117, primo comma; Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, artt. 4 e 25; Carta sociale europea, [, riveduta, firmata a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 9 febbraio 1999, n. 30] art. 13.

Norme impugnate:

decreto legislativo  del 25/07/1998  Num. 286  Art. 34  Co. 1

decreto legislativo  del 25/07/1998  Num. 286  Art. 34  Co. 3



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.

Costituzione  Art.  Co.

Costituzione  Art. 32   Co.  

Costituzione  Art. 32   Co.

Costituzione  Art. 117   Co.

Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità  Art.  Co.  

Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità  Art. 25   Co.  

legge  Art.    Co.  

Carta sociale europea  Art. 13   Co.  

legge  Art.    Co.  




Testo dell'ordinanza

                        N. 216 ORDINANZA (Atto di promovimento) 08 settembre 2025

Ordinanza  dell'8  settembre  2025  del  Tribunale  di   Milano   nel
procedimento civile promosso da D.W.N. K. e A. M. contro  la  Regione
Lombardia ed il Ministero della salute . 
 
Straniero - Sanita' pubblica - Assistenza per gli stranieri  iscritti
  al Servizio sanitario nazionale (SSN) - Iscrizione obbligatoria  al
  SSN/SSR   -   Individuazione   dei   cittadini   stranieri   tenuti
  all'iscrizione in relazione al rispettivo  titolo  di  soggiorno  -
  Omessa inclusione dei cittadini stranieri titolari di  permesso  di
  soggiorno  per  residenza  elettiva,  attribuito  in  forza   della
  percezione  di  una  prestazione  di  invalidita'  e  derivante  da
  conversione di altra autorizzazione al soggiorno per la  quale  era
  prevista l'iscrizione obbligatoria. 
- Decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286  (Testo  unico  delle
  disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione  e  norme
  sulla condizione dello straniero), art. 34, comma 1. 
In subordine: Straniero -  Sanita'  pubblica  -  Assistenza  per  gli
  stranieri  iscritti  al  Servizio  sanitario  nazionale   (SSN)   -
  Previsione per i cittadini stranieri non rientranti nelle categorie
  tenute all'iscrizione obbligatoria al servizio sanitario  nazionale
  (nel  caso  di  specie:  titolari  di  permesso  di  soggiorno  per
  residenza elettiva, attribuito in forza  della  percezione  di  una
  prestazione di invalidita') dell'obbligo di assicurarsi  contro  il
  rischio di malattie, infortunio o maternita', mediante  stipula  di
  apposita polizza assicurativa con istituto assicurativo italiano  o
  straniero, o, in  alternativa,  della  possibilita'  di  iscriversi
  volontariamente al SSN/SSR pagando una somma che  non  puo'  essere
  inferiore a euro 2.000 annui. 
- Decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286  (Testo  unico  delle
  disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione  e  norme
  sulla condizione dello straniero), art. 34, comma 3. 


(GU n. 46 del 12-11-2025)

 
                         TRIBUNALE DI MILANO 
                           Sezione lavoro 
 
    Ordinanza ex art. 23 comma 2 legge 11 marzo 1953, n. 87 
    Il Giudice dott.ssa Paola Ghinoy, a scioglimento della  formulata
riserva, ha pronunciato la seguente ordinanza 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. Con ricorso ex art. 281-decies codice di  procedura  civile  e
art. 28 decreto legislativo 150/2011, K. D.  W.  N.  e  M.  A.  hanno
convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano in  funzione  di
Giudice del lavoro la Regione Lombardia, in  persona  del  Presidente
pro tempore. 
    K. D. W. N. ha rappresentato: 
      - di essere cittadino egiziano; 
      - di aver fatto ingresso in Italia nel 2000 e di  essere  stato
titolare prima di permesso per lavoro,  dal  2003  al  2012,  poi  di
permesso per attesa occupazione per un anno; 
      - di non aver piu' potuto svolgere alcuna attivita'  lavorativa
dal 2012 in quanto affetto da «sindrome schizoaffettiva  con  sintomi
psicotici» e da «spondilodiscopatie multiple lombari», patologie  per
le  quali  e'  stato  riconosciuto  dalla  Commissione   medica   per
l'accertamento dell'invalidita' civile,  delle  condizioni  visive  e
della  sordita'  «Invalido  con  totale   e   permanente   inabilita'
lavorativa: 100% art. 2 e 12 legge n.  118/71»  e  dalla  Commissione
medica per l'accertamento dell'handicap  «Portatore  di  handicap  in
situazione di gravita'  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  3,  legge  5
febbraio 1992, n. 104»; 
      - di avere quale unica fonte di reddito dal 2012 la pensione di
inabilita' erogatagli  dall'INPS  ai  sensi  dell'art.  12  legge  n.
118/1971; nel 2024 ha inoltre percepito l'Assegno  di  Inclusione  ai
sensi dell'art. 11 legge n. 85/2023; 
      - di aver ottenuto, a seguito della scadenza del  permesso  per
attesa  occupazione  e  in  quanto   titolare   di   trattamento   di
invalidita', un permesso per residenza elettiva, rinnovato piu' volte
sino al 9 agosto 2024; 
      - di aver dovuto versare, ai fini dell'iscrizione volontaria al
SSN/SSR per l'anno 2024, la somma di euro 2000,  su  richiesta  della
Regione Lombardia, per il tramite di  ATS  Milano,  per  non  restare
privo di assistenza sanitaria; 
      - di aver avuto nel 2023 un reddito pari ad euro 18.816,51; 
      - di avere a carico  tre  figli  e  la  coniuge,  residenti  in
Egitto; 
      - di aver ottenuto con decorrenza dal 3 giugno 2024 permesso di
soggiorno per soggiornanti di lungo periodo CE, e di essere  pertanto
iscritto ad oggi obbligatoriamente al SSN/SNR. 
    M. A. ha riferito quanto segue: 
      - di essere cittadino pakistano; 
      - di aver fatto ingresso in Italia nel  2009  con  permesso  di
soggiorno per motivi umanitari e di  essere  poi  stato  titolare  di
permesso per lavoro subordinato sino al 2022; 
      - di non aver piu' potuto svolgere alcuna attivita'  lavorativa
dal 2022 in quanto affetto da  «Deficit  deambulatorio  in  pregressa
lesione midollare (D6-D7) ischemica  post-traumatica  con  paraparesi
spastica AAII. OSAS  moderato-severo  in  CPAP.  Asma  bronchiale  in
discreto controllo clinico-funzionale», patologie  per  le  quali  e'
stato  riconosciuto  dalla  Commissione  medica  per   l'accertamento
dell'handicap «Portatore di handicap in  situazione  di  gravita'  ai
sensi dell'art. 3,  comma  3,  legge  5  febbraio  1992,  n.  104»  a
decorrere dal 12 ottobre 2022; 
      - di  avere  quale  unica  fonte  di  reddito  la  pensione  di
inabilita' erogatagli dall'INPS quale  invalido  civile,  di  importo
pari a euro 343,66,  con  maggiorazione  sociale  di  euro  391,39  e
indennita'  di  euro  531,76,  per  un  reddito  annuo  pari  a  euro
15.936,77; 
      - di avere a proprio carico la coniuge e due figli residenti in
Italia oltre ad un figlio residente in Pakistan; 
      -  di  aver  ottenuto,  a  seguito  del  riconoscimento   della
condizione di invalidita' e della  relativa  pensione,  permesso  per
residenza elettiva rilasciato in data                e  con  scadenza
al 21 febbraio 2024,  rinnovato  con  decorrenza  dal                
sino all'11 ottobre 2025; 
      - di essere stato titolare di tessera sanitaria, alla  scadenza
della quale in data                 non  ha  piu'  potuto  fruire  di
assistenza sanitaria; 
      - di  essere  stato  informato  dall'ATS  competente  di  dover
versare l'importo di euro 2.000,00 per poter tornare alla  condizione
di assistito iscritto al SSN/SSR e di non aver  potuto  versare  tale
importo; 
      -  di  essere  al  momento  privo  di   assistenza   sanitaria,
unitamente ai propri familiari, e di non poter pertanto  tutelare  la
propria salute seguendo le terapie di mantenimento  che  ridurrebbero
gli effetti della grave patologia da cui e' affetto. 
    2.  I  ricorrenti   hanno   chiesto   accertarsi   il   carattere
discriminatorio della condotta della Regione consistita nel non  aver
consentito loro l'iscrizione obbligatoria al SSN ai  sensi  dell'art.
34 comma 1 TUI e/o nell'aver condizionato l'iscrizione volontaria  al
SSN ai sensi dell'art. 34 comma 3 TUI al pagamento di  un  contributo
economico pari ad euro 2000, anziche' di un contributo commisurato al
reddito effettivo, e conseguentemente  adottarsi  ogni  provvedimento
necessario al fine di rimuovere la predetta discriminazione  e  farne
cessare gli effetti. 
    Hanno sostenuto che dell'art. 34 comma 1 TUI  debba  essere  data
un'interpretazione  costituzionalmente   orientata   estensiva,   che
consenta l'iscrizione obbligatoria al SSN ai titolari di permesso per
residenza  elettiva  derivante  da  conversione  di  un  permesso  di
soggiorno che consenta l'iscrizione  obbligatoria.  Per  il  caso  di
mancato  accoglimento  di   tale   interpretazione,   hanno   dedotto
l'incostituzionalita', per violazione degli articoli 3, commi 1 e  2,
32 e 117, comma 1 (in relazione agli articoli 4  e  25  della  citata
Convenzione ONU per il diritto delle persone  disabili,  all'art.  14
CEDU, all'art. 35 CDFUE e all'art. 13 della  Carta  sociale  europea)
della Costituzione, dell'art. 34, comma  1,  d.lgs.  286/1998,  o  in
subordine dell'art. 34, comma 3, d.lgs. 286/1998, oltre che dell'art.
63, commi 1, 2 e 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 
    3. La Regione Lombardia si e' costituita  in  giudizio  eccependo
l'inammissibilita' del ricorso per difetto di legittimazione passiva,
in quanto la condotta contestata trova fondamento in disposizioni  di
legge   nazionale,   e   chiedendo   pertanto   l'integrazione    del
contraddittorio nei confronti dello Stato. Ha altresi'  richiesto  il
rigetto del ricorso  nel  merito  e  sostenuto  l'infondatezza  della
questione di legittimita' costituzionale sollevata. 
    4. All'udienza del 22 maggio 2025 questo  Giudice,  ritenuto  che
l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, oggetto della  domanda,
sia questione che attiene alla normativa di indirizzo  di  competenza
dello Stato e che i suoi effetti  abbiano  rilevanza  ultraregionale,
visto   l'art.   102   c.p.c.,   ha   disposto   l'integrazione   del
contraddittorio nei confronti del Ministero della salute. 
    5. Il Ministero si e' costituito  contestando  la  legittimazione
passiva  del  Ministero  della  salute,  essendo   il   comportamento
censurato  riferibile  unicamente  alla  Regione  Lombardia   e   non
essendovi  alcun  atto  riferibile  al  Ministero  della  salute.  Ha
contestato altresi' l'ammissibilita' dell'azione avversaria per  come
prospettata, in quanto l'art. 44 del  decreto  legislativo  286/1998,
nel definire i presupposti che legittimano  il  ricorso  alla  tutela
giudiziaria,  si  riferisce  ad  un  comportamento  e  non   ad   una
disposizione che produca una discriminazione. Ha asserito la  carenza
a ricorrere del sig. K. in quanto ad oggi iscritto  obbligatoriamente
al SSN, e in  ogni  caso  ha  ribadito  l'assenza  di  legittimazione
passiva del Ministero della salute rispetto ad una eventuale  pretesa
risarcitoria avente ad oggetto il contributo di euro 2000 versato per
l'anno  2024  alla  Regione  Lombardia.  Nel  merito,  ha   suggerito
un'interpretazione  dell'art.  34,  comma  1,  d.lgs.  286/1998   che
sostiene che l'elenco delle categorie di cittadini stranieri per  cui
l'iscrizione al  SSN  e'  obbligatoria  non  sarebbe  tassativo  e  i
cittadini  stranieri   che   risultavano   gia'   titolari   di   una
autorizzazione al soggiorno per la quale  era  prevista  l'iscrizione
obbligatoria potrebbero conservarla alle stesse condizioni (come  nel
caso dei permessi per motivi di studio  oggetto  della  Circolare  19
luglio 2007 del Ministero): in  ragione  di  cio',  ha  concluso  che
l'esclusione  della  categoria   di   appartenenza   dei   ricorrenti
dall'iscrizione obbligatoria al SSN sarebbe frutto di  una  decisione
regionale e non dell'applicazione della legge nazionale. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    I. La normativa nazionale rilevante (1) 
    1. L'iscrizione al SSN per i cittadini stranieri e'  disciplinata
dall'art. 34 decreto legislativo 286/1998 (TUI  -  TU  immigrazione),
che distingue tra le ipotesi di iscrizione obbligatoria (commi 1 e 2)
e le ipotesi  di  iscrizione  volontaria,  individuate  residualmente
rispetto alle prime dall'art. 34, comma 3, d.lgs. cit. 
    I soggetti tenuti all'iscrizione obbligatoria sono: 
      «[...] a) gli stranieri regolarmente soggiornanti  che  abbiano
in corso  regolari  attivita'  di  lavoro  subordinato  o  di  lavoro
autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento; 
      b)  gli  stranieri  regolarmente  soggiornanti  o  che  abbiano
chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per  lavoro  subordinato,
per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per  protezione
sussidiaria, per casi speciali, per  protezione  speciale,  per  cure
mediche ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera d-bis), per richiesta
di asilo, per attesa adozione, per affidamento,  per  acquisto  della
cittadinanza. 
      b-bis) i minori stranieri non accompagnati,  anche  nelle  more
del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle  segnalazioni
di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale.» 
    Inoltre «L'assistenza sanitaria spetta altresi'  ai  familiari  a
carico regolarmente soggiornanti.» (comma 2). 
    Con riguardo  alle  ipotesi  di  iscrizione  volontaria,  invece,
l'art. 34, comma 3,  TUI,  nella  formulazione  vigente  sino  al  31
dicembre 2023, disponeva quanto segue: 
      «Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra  le
categorie indicate nei commi 1 e 2 e' tenuto ad assicurarsi contro il
rischio di malattie, infortunio  e  maternita'  mediante  stipula  di
apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o
straniero,  valida  sul   territorio   nazionale,   ovvero   mediante
iscrizione  al  servizio  sanitario  nazionale  valida  anche  per  i
familiari a carico. Per l'iscrizione al servizio sanitario  nazionale
deve essere corrisposto a titolo  di  partecipazione  alle  spese  un
contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per
i cittadini italiani, sul reddito  complessivo  conseguito  nell'anno
precedente in Italia e  all'estero.  L'ammontare  del  contributo  e'
determinato con decreto del Ministro della sanita', di  concerto  con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e non puo' essere inferiore al contributo minimo previsto dalle norme
vigenti». 
    2. Il decreto ministeriale emanato in applicazione della norma e'
il decreto del Ministero della Sanita' del 8 ottobre 1986, richiamato
anche dal successivo Accordo Stato-Regioni 20 dicembre 2012,  recante
«Indicazioni  per  la  corretta  applicazione  della  normativa   per
l'assistenza sanitaria alla popolazione» Detto  decreto  ministeriale
era stato a suo tempo predisposto ricalcando  le  previsioni  di  cui
alla legge 28 febbraio 1986 n. 41,  che  fissava  il  contributo  per
commercianti e professionisti  e  che  e'  poi  stata  oggetto  della
sentenza della Corte costituzionale n. 431/87 (sulla quale  v.oltre);
tale decreto ministeriale stabilisce che l'ammontare  del  contributo
richiesto allo straniero per l'iscrizione volontaria al SSN non  puo'
essere inferiore a  euro  387,34,  ridotto  a  euro  149,77  per  gli
studenti senza familiari a carico e privi di reddito diverso da borse
di studio o sussidi erogati da enti pubblici italiani e a euro 219,49
per collocati alla pari; fermo  tale  limite  minimo,  il  contributo
volontario deve essere calcolato secondo le seguenti aliquote: 
      1 7,50% sino ad un reddito complessivo (italiano ed estero)  di
euro 20.658,28; 
      2 4% sugli importi superiori  a  euro  20.658,28  e  sino  alla
soglia del reddito complessivo di euro 51.645,69. 
    3. La legge 30 dicembre 2023, n. 213, con l'art.  1,  comma  240,
lettera a), e' intervenuta modificando il citato  comma  3  dell'art.
34. Le parole finali «e  non  puo'  essere  inferiore  al  contributo
minimo previsto  dalle  norme  vigenti»  sono  ora  sostituite  dalle
seguenti: «e non puo' essere inferiore a euro 2.000 annui». 
    Per effetto della novella, a decorrere  dall'1  gennaio  2024  lo
straniero che non rientri nelle ipotesi di iscrizione obbligatoria al
SSN di cui all'art. 34, commi 1 e 2, TUI vede applicato un regime  di
contributo minimo per l'iscrizione al SSN pari ad oltre il  quintuplo
rispetto   a   quello   applicato   in   forza    della    precedente
regolamentazione. In particolare, sono  sottoposti  al  pagamento  di
almeno euro 2.000,00 euro annui i cittadini extra UE  beneficiari  di
soli trattamenti di invalidita' e per questo titolari di permesso  di
soggiorno rilasciato «per residenza elettiva» (ex  art.  11  comma  1
c-quater del decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto  1999
n. 394), permesso che  non  risulta  espressamente  ricompreso  nelle
ipotesi di iscrizione obbligatoria di cui sopra. 
    II. La natura discriminatoria della situazione prospettata 
    1.  I  ricorrenti  hanno  promosso  un'azione  civile  contro  la
discriminazione  ai  sensi  degli  articoli  281-decies   codice   di
procedura civile e 28 decreto legislativo 150/11 denunciando di  aver
subito una discriminazione a causa dell'applicazione da  parte  della
Regione  Lombardia  dell'art.  34   TU   immigrazione,   che   regola
l'iscrizione al SSN per i cittadini  stranieri  e  distingue  tra  le
ipotesi di iscrizione obbligatoria (commi 1 e  2)  e  le  ipotesi  di
iscrizione volontaria, individuate  in  via  residuale  dall'art.  34
comma 3. Ai sensi di tale normativa,  come  applicata  dalla  Regione
Lombardia, i ricorrenti  sig.ri  K.  e  M.  ,  con  riferimento  alle
annualita' per ciascuno  oggetto  di  domanda,  non  rientrano  nelle
ipotesi di cui ai commi 1 e 2, ma nell'ipotesi di cui al comma 3,  in
quanto pacificamente titolari  di  permesso  per  residenza  elettiva
ottenuto in forza della percezione di una pensione di inabilita',  ai
sensi degli articoli 11, comma 1,  lettera  c-quater  DPR  31  agosto
1999, n. 394, che prevede il rilascio di un permesso di soggiorno per
residenza elettiva «a favore dello straniero titolare di una pensione
percepita in Italia» e 14, lettera d), DPR 394/99,  che  prevede  che
«il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato, autonomo
e per motivi di  famiglia  puo'  essere  convertito  in  permesso  di
soggiorno per residenza elettiva di cui all'art. 11, comma 1, lettera
c-quater». Non essendo tale permesso ricompreso tra le  categorie  di
permesso di soggiorno elencate all'art. 34 comma 1 come titoli cui e'
associato l'obbligo  di  iscrizione  al  SSN,  ne'  trovandosi  nelle
condizioni di cui all'art. 34 comma 2, i ricorrenti non  hanno  avuto
diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN,  ma  solo  all'iscrizione
volontaria di cui al comma 3. 
    I  ricorrenti  hanno  altresi'  dimostrato  di  essere   in   una
condizione economica tale per  cui  il  contributo  minimo  richiesto
dall'art. 34 comma 3 per l'iscrizione volontaria al SSN, di euro 2000
(cifra corrisposta dal sig. K. per l'anno 2024 e che il sig.  M.  non
e' stato in grado di versare per gli anni  2024  e  2025,  implicando
cio'  per  quest'ultimo  l'impossibilita'  di  iscriversi  al  SSN  e
pertanto  di  usufruire  di  copertura  sanitaria),  rappresenta  una
percentuale del reddito percepito  nell'anno  solare  anteriore  alla
domanda di iscrizione al SSN superiore all'aliquota del 7,5% prevista
dal decreto ministeriale 8 ottobre 1986 per redditi complessivi  fino
a euro 20.658,28. 
    2.  La  situazione  discriminatoria   prospettata   dalle   parti
ricorrenti appare sussistente, sotto plurimi profili. 
    In primo  luogo,  la  previsione  di  cui  all'art.  34  comma  1
determina una discriminazione diretta per motivi  di  disabilita'  ai
sensi dell'art. 2 comma 2 legge n. 67/2006 (2) . 
    La  norma  identifica  infatti  quali  soggetti  all'obbligo   di
iscrizione al SSN cittadini  stranieri  che  si  presume  abbiano  un
legame di permanenza e funzionale di particolare rilievo con lo Stato
italiano,  presunzione  connessa  alla  titolarita'  di  permessi  di
soggiorno per lavoro o per motivi  familiari;  al  contempo  tuttavia
esclude dal novero dei destinatari  dell'obbligo  soggetti,  quali  i
ricorrenti, rispetto ai quali e' ragionevole  formulare  la  medesima
presunzione di sussistenza di un forte legame di  permanenza  con  lo
Stato  italiano,  in  quanto  sono  stati  titolari  di  permessi  di
soggiorno cui la presunzione e' connessa, ma  che  in  ragione  della
sopravvenuta condizione di disabilita', dimostrata  dalla  percezione
di pensione di inabilita', non ne hanno potuto ottenere il rinnovo ma
solo la conversione ai sensi dell'art. 14, lettera d), DPR 394/99  in
permesso  per  residenza  elettiva.  La  condizione  di   disabilita'
rappresenta dunque ai sensi di tale norma di fatto  l'unico  elemento
che determina l'esclusione dall'accesso gratuito al SSN  di  soggetti
che si trovano nella condizione dei ricorrenti; nel caso di specie, i
sig.ri K. e M. non sono stati  soggetti  all'iscrizione  obbligatoria
nel 2024 (e nel 2025 per quanto concerne il solo sig. M. ) proprio in
conseguenza della loro sopravvenuta condizione di disabilita', avendo
potuto invece godere dell'iscrizione obbligatoria in precedenza,  nel
periodo in cui, abili al lavoro, erano titolari  di  un  permesso  di
soggiorno per lavoro. 
    3.  La  discriminazione  operata  dall'art.   34   comma   1   TU
Immigrazione rispetto agli stranieri non in condizioni di disabilita'
appare duplice, in quanto per i titolari di  permesso  per  residenza
elettiva  in  forza  di  percezione  di   pensione   di   invalidita'
sussistono, oltre al medesimo legame funzionale e di permanenza degli
stranieri titolari di permesso per lavoro o motivi  familiari,  anche
particolari ragioni  di  tutela  legate  alla  stessa  condizione  di
disabilita', analoghe  a  quelle  che  giustificano  l'inclusione  di
alcune ulteriori categorie di permesso di soggiorno tra quelle cui e'
associata l'iscrizione obbligatoria al SSN anche  in  assenza  di  un
legame di permanenza significativo con lo Stato  italiano,  quale  il
permesso per cure mediche o per motivi umanitari. 
    4. L'esclusione del titolare di permesso per  residenza  elettiva
frutto  di  conversione  di  altra  autorizzazione  al  soggiorno   e
attribuito  in  forza  di  titolarita'  di  pensione  di  invalidita'
dall'iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN  produce  altresi'  di
fatto una discriminazione diretta per motivi di nazionalita' ai sensi
degli articoli 44 del decreto legislativo n. 286 del  1998  (3)  e  2
comma 1 lettera a) del decreto legislativo n. 215 del 2003 (4) ,  tra
cittadini disabili  italiani  e  stranieri,  non  sussistendo  per  i
cittadini italiani la necessita' di tale permesso. 
    5.  Un  ulteriore  profilo  di  discriminazione  e'   determinato
dall'art. 34 comma 3 TU Immigrazione, nella parte in cui dispone  che
lo  straniero  regolarmente  soggiornante,  non  rientrante  tra   le
categorie indicate nei commi 1 e 2, sia «tenuto ad assicurarsi contro
il rischio di malattie, infortunio e maternita' mediante  stipula  di
apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o
straniero,  valida  sul   territorio   nazionale,   ovvero   mediante
iscrizione  al  servizio  sanitario  nazionale  valida  anche  per  i
familiari a carico», ma impone per l'iscrizione volontaria al SSN  il
pagamento di un contributo parametrato al reddito, ma con una  soglia
minima di euro 2000. L'individuazione di un contributo  minimo  cosi'
elevato determina  una  discriminazione  diretta  nei  confronti  dei
cittadini stranieri non disabili iscritti obbligatoriamente  al  SSN,
come gia' rilevato, nonche' una discriminazione nei  confronti  degli
stranieri disabili non indigenti, per i quali il contributo  di  euro
2000 risulta adeguato al reddito. 
    6.  Inoltre,  si  determina  una  discriminazione  indiretta  per
ragioni di nazionalita': non rileva infatti che  l'art.  34  comma  3
faccia riferimento all' «importo percentuale pari a  quello  previsto
per i cittadini italiani» perche' per  quanto  concerne  i  cittadini
italiani l'art. 63 legge n. 833/78 (5) prevede il  versamento  di  un
contributo annuale  esclusivamente  per  coloro  che  sono  «soggetti
all'obbligo della presentazione della dichiarazione  dei  redditi  ai
fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche»; i  titolari  di
soli redditi esenti,  quali  sono  i  disabili  titolari  della  sola
pensione di invalidita', non essendo tenuti alla presentazione  della
dichiarazione dei redditi non sono pertanto tenuti  a  versare  alcun
contributo. Al contrario, i cittadini stranieri, quali i  ricorrenti,
che in forza della condizione di  disabilita'  accedono  al  medesimo
beneficio  economico  dei  cittadini  italiani  disabili,  non  hanno
diritto all'iscrizione gratuita al SSN, e  sono  tenuti  pertanto  al
pagamento  di  un  contributo  ai  sensi  dell'art.  34  comma  3  TU
Immigrazione. 
    III La rimozione della discriminazione in  via  interpretativa  -
Esclusione 
    1. Al fine  di  rimuovere  la  discriminazione,  non  si  ritiene
possibile   dare   dell'art.   34    comma    1    d.lgs.    286/1998
l'interpretazione, suggerita da  parte  ricorrente  e  dal  Ministero
della salute,  tale  per  cui  l'elenco  di  categorie  di  stranieri
regolarmente soggiornanti per cui sussiste l'obbligo di iscrizione al
SSN non sarebbe tassativo e non  escluderebbe  pertanto  l'iscrizione
obbligatoria anche di titolari di  permessi  per  residenza  elettiva
derivanti da conversione di  un  permesso  che  aveva  consentito  in
precedenza l'iscrizione obbligatoria. Dall'accoglimento di tale  tesi
discenderebbe la fondatezza delle domande formulate dai ricorrenti in
via principale tese  al  riconoscimento  del  diritto  all'iscrizione
obbligatoria al SSN per gli anni 2024 e (solo per quanto concerne  il
sig.  M.  )  2025  e,  pertanto,  l'irrilevanza  della  questione  di
costituzionalita' dell'art. 34 d.lgs. 286/1998. 
    Parte  ricorrente   ha   posto   in   evidenza   come   l'accesso
all'iscrizione obbligatoria  sia  gia'  stato  esteso  con  l'Accordo
Stato-Regioni 20 dicembre 2012 (6) citato agli stranieri titolari  di
permesso  per  residenza  elettiva  che   beneficiano   di   pensione
contributiva italiana, e ha richiamato  la  circolare  del  Ministero
della sanita' del 19 luglio 2007 in materia di permesso di studio (7)
, anch'esso non rientrante nell'elenco di cui  all'art.  34  comma  1
d.lgs. 286/1998, in cui e' precisato che la  pregressa  iscrizione  a
titolo obbligatorio al SSN da parte  di  soggetti  titolari  di  tale
tipologia di permesso consente la conservazione dell'iscrizione senza
la  corresponsione  del   contributo   richiesto   per   l'iscrizione
volontaria. 
    In sede di memoria di  costituzione,  anche  il  Ministero  della
salute ha proposto di intendere l'elenco di cui all'art. 34  comma  1
TU Immigrazione come non tassativo e  soprattutto  di  considerare  i
cittadini  stranieri   che   risultavano   gia'   titolari   di   una
autorizzazione al soggiorno per la quale  era  prevista  l'iscrizione
obbligatoria meritevoli di conservarla alle stesse condizioni. 
    2.  Tale  interpretazione  dell'art.  34  comma  1  tuttavia  non
convince, in quanto risulta contraria alla lettera della disposizione
e all'intenzione del legislatore. 
    Attraverso l'individuazione di specifiche categorie di  stranieri
regolarmente soggiornanti  sul  territorio  soggetti  all'obbligo  di
iscrizione al SSN il  legislatore  ha  compiuto  infatti  una  scelta
discrezionale, nella necessita' di operare  un  bilanciamento  tra  i
principi di uguaglianza sostanziale e tutela della salute individuale
da un lato e di tutela della  sostenibilita'  economica  del  sistema
sanitario dall'altro, utilizzando un criterio oggettivo rappresentato
dalla titolarita' o  dall'attesa  della  concessione  o  rinnovo,  al
momento della richiesta di iscrizione al SSN per  l'anno  solare,  di
specifiche tipologie di permesso di soggiorno cui sono associati o un
legame con lo Stato italiano funzionale e duraturo, quali i  permessi
di soggiorno per lavoro o motivi familiari, o esigenze rafforzate  di
tutela,  quali  i  permessi  per   asilo,   protezione   sussidiaria,
protezione speciale, cure mediche. 
    Tra tali categorie di permesso  di  soggiorno  non  e'  possibile
includere analogicamente il permesso per residenza elettiva, che puo'
si' essere di fatto rilasciato  a  soggetti  per  cui  sussistono  un
legame funzionale e duraturo con  lo  Stato  italiano  o  particolari
esigenze di tutela, ma che e' rilasciato nella maggior parte dei casi
a soggetti autosufficienti economicamente che scelgono  di  risiedere
in Italia senza svolgere attivita' lavorativa. 
    Neppure si  puo'  ritenere  che  tale  estensione  analogica  sia
possibile con  riguardo  alla  specifica  casistica  dello  straniero
titolare di permesso per residenza elettiva attribuito  in  forza  di
conversione di permesso di lavoro, com'e' nel caso: la norma di legge
di per se' non attribuisce  infatti  alcun  rilievo  alla  situazione
precedente a quella per cui lo straniero e' attualmente  titolare  di
permesso di soggiorno. Di cio' costituisce conferma il fatto  che  in
caso di rinnovo, conversione o  nuova  acquisizione  di  permesso  e'
richiesto al titolare di rinnovare l'iscrizione al SSN, oltre che  la
circostanza per cui la durata dell'iscrizione al SSN  e'  normalmente
corrispondente alla durata del permesso di soggiorno (8) . 
    Nessuna  efficacia  nel  senso   dell'estensione   dei   soggetti
destinatari dell'obbligo di iscrizione di cui all'art. 34 comma 1  TU
Immigrazione si puo' infine attribuire alla circolare  del  Ministero
del  19  luglio   2007:   sul   punto   e'   sufficiente   richiamare
l'orientamento consolidato del Consiglio di  Stato  secondo  cui  «la
circolare ministeriale, interpretativa di una disposizione di  legge,
e', in linea di principio, un atto interno finalizzato ad indirizzare
uniformemente l'azione degli organi amministrativi, privo di  effetti
esterni»,  con  la  conseguenza  che  gli  ufficiali  della  pubblica
amministrazione che si limitano a riproporre il contenuto  precettivo
di atti normativi in vigore, possono disattenderne  l'interpretazione
operata   attraverso   la   circolare   senza   che   cio'   comporti
l'illegittimita' dei loro atti per violazione di legge (Consiglio  di
Stato, sez. III, 26 ottobre 2016 n. 4478).  Tale  circolare  peraltro
non attiene al permesso per residenza elettiva di cui sono titolari i
ricorrenti,  ma  ad  un  permesso  con  caratteristiche  e   funzione
differente, ovverosia il permesso per studio. 
    IV. La rilevanza  in  giudizio  della  prospettata  questione  di
legittimita' costituzionale 
    1.  Viene  sollevata  dalla  parte  ricorrente  la  questione  di
legittimita'  costituzionale   dell'art.   34,   comma   1,   decreto
legislativo 286/1998, per contrasto con gli articoli 3 commi  1  e  2
della Costituzione,  32  della  Costituzione  e  117  comma  1  della
Costituzione (in relazione agli  articoli  4  (9)  e  25  (10)  della
Convenzione ONU per il diritto delle persone  disabili,  all'art.  13
della Carta sociale europea (11) , all'art. 14  della  CEDU  (12)  ),
nella parte in cui non consente l'iscrizione obbligatoria al  SSN/SSR
dei  cittadini  stranieri  titolari  di  permesso  di  soggiorno  per
residenza elettiva, attribuito  in  forza  della  percezione  di  una
prestazione di  invalidita'  e  derivante  da  conversione  di  altra
autorizzazione  al  soggiorno  per  cui  era  prevista   l'iscrizione
obbligatoria. 
    2. In subordine, viene sollevata  la  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 34, comma  3  (nel  testo  modificato  dalla
legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, comma 240,  lettera  a).  per
contrasto con i medesimi parametri - nella parte in cui prevede che i
cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno  per  residenza
elettiva attribuito in forza della percezione di una  prestazione  di
invalidita' debbano iscriversi volontariamente al SSN/SSR pagando una
somma determinata nel minimo in euro  2.000,00,  anziche'  una  somma
commisurata al reddito effettivo e non superiore al 7,5% del  reddito
sino ad un reddito complessivo (italiano ed estero) di euro 20.658,28
e non superiore al 4% sugli importi superiori a euro 20.658,28 e sino
alla soglia del  reddito  complessivo  di  euro  51.645,69,  aliquote
previste  dal  decreto  ministeriale  8  ottobre  1986,  emanato   in
applicazione dell'art. 34  decreto  legislativo  286/1998  nella  sua
formulazione  previgente  alla  modifica  apportata  dalla  legge  30
dicembre 2023, n. 213 (13) , e richiamato dall'Accordo  Stato-Regioni
20 dicembre 2021, recante «Indicazioni per la  corretta  applicazione
della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera
da parte delle Regioni e Province autonome.» (14) Per  effetto  della
novella del  2023,  infatti,  a  decorrere  dall'1  gennaio  2024  lo
straniero che non rientri nelle ipotesi di iscrizione obbligatoria al
SSN di cui all'art. 34, commi 1 e 2, TUI vede applicato un regime  di
contributo minimo per l'iscrizione al SSN pari ad oltre il  quintuplo
rispetto   a   quello   applicato   in   forza    della    precedente
regolamentazione. 
    3. Si rileva preliminarmente che il rapporto tra le due questioni
cosi' sollevate non e' di alternativita' ma e' di consecutivita', per
cui le stesse sono certamente ammissibili ai sensi della  consolidata
giurisprudenza della Corte costituzionale secondo la  quale  «l'esame
di questioni plurime, prospettate in ordine successivo non  e'  stato
(per  evidenti  ragioni  di  economia  processuale)  mai   declinato,
conducendo, nelle varie fattispecie, a  seconda  dell'accoglimento  o
del rigetto della prima impugnativa, a pronunzia ora di  assorbimento
(sentt. 107/74; 31/87; 469/88) ora di inammissibilita' (sent. 208/92)
ovvero alla separata delibazione della questione  o  delle  questioni
successive (sentt. 189/81; 343/83; 311/88)» (Corte Cost., sentenza n.
7 del 1993). 
    4. In caso di accoglimento della prima questione di  legittimita'
costituzionale proposta, troverebbero  accoglimento  le  domande  dei
ricorrenti  di  accertamento  del  carattere  discriminatorio   della
condotta  della  Regione  consistita  nel  non  aver  consentito   ai
ricorrenti l'iscrizione obbligatoria al  SSN  e  di  rimozione  della
discriminazione e dei suoi effetti, dovendosi pertanto  accertare  il
diritto di entrambi all'iscrizione obbligatoria  al  SSN  per  l'anno
2024 e, per il sig. M. , anche  per  l'anno  2025.  Ne  discenderebbe
altresi' la condanna della Regione Lombardia a restituire al sig.  K.
la somma di euro 2000 versata per l'iscrizione volontaria al SSN  per
l'anno 2024. 
    5. In caso di rigetto della prima questione, ma  di  accoglimento
della seconda  sollevata  in  via  subordinata,  troverebbero  invece
accoglimento le domande dei ricorrenti di accertamento del  carattere
discriminatorio della condotta  della  Regione  consistita  nell'aver
richiesto  ai  ricorrenti  per  l'iscrizione  volontaria  al  SSN  un
contributo di euro 2000 anziche' proporzionato al reddito effettivo e
di  rimozione  della  discriminazione  e   dei   suoi   effetti.   Ne
discenderebbe  dunque  l'accertamento   del   diritto   di   entrambi
all'iscrizione volontaria al SSN pagando una somma  proporzionata  al
reddito per l'anno 2024 e, per il sig. M. , per  l'anno  2025,  e  la
condanna  della  Regione  Lombardia  a  restituire  al  sig.  K.   la
differenza tra  la  somma  di  euro  2000  versata  per  l'iscrizione
volontaria al SSN per l'anno 2024 e la minor somma  dovuta  calcolata
in proporzione al reddito del ricorrente secondo le aliquote  di  cui
al decreto ministeriale 8 ottobre 1986. 
    6. In caso di rigetto di entrambe le questioni,  le  domande  dei
ricorrenti  non  potrebbero  trovare   accoglimento,   derivando   il
trattamento di cui i ricorrenti sostengono la natura  discriminatoria
dall'applicazione nel caso di  specie  della  normativa  vigente  che
disciplina l'ipotesi di cui e' causa. 
    7.  La  possibilita'  (e  anzi   l'onere)   di   prospettare   la
illegittimita' costituzionale di una condotta  amministrativa  (nella
specie, la richiesta di pagamento e l'omessa iscrizione al SSN/SSR) e
dei suoi presupposti di legge nel giudizio  per  la  rimozione  della
discriminazione, trova  conferma  nella  consolidata  giurisprudenza,
anche della  Corte  di  cassazione.  Si  richiama  tra  le  altre  la
motivazione dell'ordinanza interlocutoria n.  20661  del  1°  ottobre
2014, secondo la quale «Il giudice comune ha il potere ed  il  dovere
di uniformare il diritto di cui e' chiamato a  dare  applicazione  al
contenuto precettivo di  fonti  prevalenti  su  quelle  interpretate:
rientra pertanto tra i suoi compiti ricercare gia'  sul  piano  della
applicazione della legge soluzioni ermeneutiche suscettibili  di  far
penetrare  la  Costituzione  in  profondita'  nell'ordinamento  e  di
armonizzare  cosi'  le  sfere  della  legalita'  ordinaria  e   della
legalita' costituzionale.  E'  infatti  insegnamento  costante  della
Corte costituzionale che "in linea di  principio,  le  leggi  non  si
dichiarano costituzionalmente illegittime perche' e' possibile  darne
interpretazioni  incostituzionali  (e  qualche  giudice  ritenga   di
darne),   ma   perche'   e'   impossibile    darne    interpretazioni
costituzionali" (cosi' la sentenza n. 356 del 1996; piu' di  recente,
la sentenza n. 21 del 2013). Ma  l'interpretazione  adeguatrice  deve
muoversi  nel  rispetto  delle  potenzialita'  obiettive   del   dato
testuale. Essa non  puo'  essere  condotta  oltre  i  limiti  estremi
segnati  dall'univoco   tenore   della   norma   interpretata:   tale
circostanza segna il "confine", "in presenza del quale  il  tentativo
interpretativo deve cedere il  passo  al  sindacato  di  legittimita'
costituzionale" (Corte cost., sentenze n. 219 del  2008,  n.  78  del
2012, n. 232 del 2013)». 
    8. Nel caso in esame, la chiarezza del dettato normativo in  base
al quale e' stata realizzata la ritenuta  discriminazione  impone  di
verificarne la conformita' alle norme di rango superiore. 
    V. La non manifesta infondatezza 
    1.  Si  ritiene  che  entrambe  le  questioni   di   legittimita'
costituzionale   proposte   siano,   oltre   che    rilevanti,    non
manifestamente infondate nei termini che si vanno ad esporre. 
    2. Per quanto concerne l'art. 34, comma  1,  decreto  legislativo
286/1998, la norma pare in contrasto in primo luogo con gli  articoli
3  e  32  Cost.,  nella  parte  in  cui  non  consente   l'iscrizione
obbligatoria al SSN/SSR dei cittadini stranieri titolari di  permesso
di soggiorno  per  residenza  elettiva,  attribuito  in  forza  della
percezione  di  una  prestazione  di  invalidita'  e   derivante   da
conversione di altra autorizzazione al soggiorno per cui era prevista
l'iscrizione obbligatoria, in quanto realizza una differenziazione di
trattamento irragionevole nell'accesso al SSN e, in  ultima  analisi,
nell'esercizio del diritto alla salute  di  cui  all'art.  32  Cost.,
innanzitutto tra cittadini italiani e stranieri, e ulteriormente  tra
stranieri abili al lavoro e stranieri disabili. 
    3.  La  scelta  del  legislatore  compiuta  con  la  formulazione
dell'art. 34  comma  1  d.lgs.  286/1998  nel  senso  di  individuare
tassativamente solo alcune categorie  di  stranieri,  titolari  o  in
attesa di rinnovo  di  determinate  tipologie  di  autorizzazioni  al
soggiorno, quali soggetti all'obbligo di iscrizione al SSN, e'  stata
effettuata nello sforzo di operare un  necessario  bilanciamento  tra
principi e diritti fondamentali  (uguaglianza  sostanziale  e  tutela
della salute individuale da un lato  e  tutela  della  sostenibilita'
economica  del   sistema   sanitario   dall'altro).   La   disciplina
dell'accesso degli stranieri sul territorio al SSN, come si  trae  da
ampia giurisprudenza  costituzionale,  deve  essere  infatti  fondata
sulla necessita' di garantire agli stranieri il diritto  alla  salute
di cui all'art. 32 Cost., quale fondamentale  diritto  dell'individuo
inerente alla persona umana in quanto tale a prescindere dallo status
di cittadino o straniero,  ma  al  legislatore  non  e'  precluso  di
prevedere  diverse  modalita'  di  esercizio  di  tale  diritto  agli
stranieri (Corte cost. 252/2001;  ribadito  in  Corte  costituzionale
269/2010). 
    Tali  modalita'  devono  comunque  rispettare  il  canone   della
ragionevolezza, espressione del principio  di  eguaglianza,  che,  in
linea  generale,  informa  il  godimento  di   tutte   le   posizioni
soggettive, tanto piu'  pregnante  quando  si  verta  in  materia  di
diritti fondamentali, come quello alla salute. 
    4. Insegna la Corte costituzionale che «il diritto ai trattamenti
sanitari necessari per la tutela della salute  e'  costituzionalmente
condizionato dalle esigenze  di  bilanciamento  con  altri  interessi
costituzionalmente protetti,  salva,  comunque,  la  garanzia  di  un
nucleo  irriducibile  del  diritto   alla   salute   protetto   dalla
Costituzione come ambito inviolabile della dignita' umana,  il  quale
impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela, che
possano appunto pregiudicare l'attuazione  di  quel  diritto»  (Corte
cost.  252/2001)  e  altresi'  che  «la  condizione  giuridica  dello
straniero non deve essere pertanto considerata - per quanto  riguarda
la tutela di tali diritti - come  causa  ammissibile  di  trattamenti
diversificati e peggiorativi» (Corte cost., 105/2001 e 249/2010). 
    Chiarisce  ancora  Corte  costituzionale  n.  148  del  2008  che
«Occorre, inoltre, rilevare che lo straniero  e'  anche  titolare  di
tutti i diritti fondamentali che la Costituzione riconosce  spettanti
alla persona (si vedano, per tutte, le sentenze n. 203 del  1997,  n.
252 del 2001, n. 432 del 2005 e n. 324 del 2006). In particolare, per
quanto qui  interessa,  cio'  comporta  il  rispetto,  da  parte  del
legislatore,  del  canone  della  ragionevolezza,   espressione   del
principio  di  eguaglianza,  che,  in  linea  generale,  informa   il
godimento di tutte le posizioni  soggettive.  Peraltro,  come  questa
Corte ha piu' volte affermato, «la regolamentazione  dell'ingresso  e
del soggiorno dello straniero nel territorio nazionale  e'  collegata
alla ponderazione di svariati interessi pubblici, quali, ad  esempio,
la sicurezza e la sanita' pubblica, l'ordine pubblico, i  vincoli  di
carattere  internazionale  e  la  politica  nazionale  in   tema   di
immigrazione  e  tale  ponderazione  spetta  in   via   primaria   al
legislatore  ordinario,  il  quale  possiede  in   materia   un'ampia
discrezionalita', limitata, sotto  il  profilo  della  conformita'  a
Costituzione, soltanto dal vincolo che le sue  scelte  non  risultino
manifestamente irragionevoli» (si vedano, per tutte, la  sentenza  n.
206 del 2006 e, da ultimo, l'ordinanza n. 361 del 2007).» 
    5. Nel caso di specie, non  appare  rispondente  al  criterio  di
ragionevolezza  ne'  necessario  alla  luce  di  interessi   pubblici
prevalenti escludere dalle categorie cui e'  garantito  l'accesso  al
SSN i cittadini stranieri  titolari  di  permesso  di  soggiorno  per
residenza elettiva, ove attribuito in forza della percezione  di  una
prestazione di  invalidita'  e  derivante  da  conversione  di  altra
autorizzazione  al  soggiorno  per  cui  era  prevista   l'iscrizione
obbligatoria, in quanto per tale categoria di stranieri sussistono le
medesime condizioni che giustificano l'inclusione tra  i  destinatari
dell'obbligo di iscrizione  al  SSN  dei  titolari  dei  permessi  di
soggiorno elencati all'art. 34 comma 1  TU  Immigrazione.  Come  gia'
evidenziato, tali permessi sono stati  individuati  quali  condizione
per l'accesso  al  SSN  in  forza  di  una  tra  due  condizioni:  la
sussistenza  di  particolari  esigenze  di   tutela   connesse   alla
condizione  personale  dello  straniero  (permessi  «per  asilo,  per
protezione sussidiaria, per casi speciali, per  protezione  speciale,
per cure mediche ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera d-bis),  per
richiesta di asilo») o il riconoscimento  di  un  particolare  legame
funzionale e di  permanenza  sul  territorio  (permessi  «per  lavoro
subordinato, per lavoro autonomo, per  motivi  familiari  [...],  per
attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza»). 
    Per la categoria di stranieri individuata dall'art.  14,  lettera
d), DPR 394/99, che prevede che «il permesso di soggiorno  rilasciato
per lavoro subordinato, autonomo e per motivi di famiglia puo' essere
convertito in permesso di soggiorno per  residenza  elettiva  di  cui
all'art. 11, comma 1, lettera c- quater», sussiste  senza  dubbio  il
medesimo legame  di  permanenza  e  radicamento  sul  territorio  dei
titolari dei permessi  per  lavoro  o  motivi  familiari,  in  quanto
trattasi sempre di soggetti che hanno fatto ingresso  in  Italia  per
una di queste motivazioni; si puo' ritenere che rispetto ai  titolari
dei permessi identificati dall'art. 34 comma 1 il legame sia  financo
rafforzato, in quanto la conversione di  un  permesso  presuppone  la
permanenza regolare sul  territorio  per  un  determinato  periodo  e
quindi un  radicamento  sul  territorio  anche  maggiore  di  chi  e'
titolare di un permesso di soggiorno appena rilasciato. 
    Oltre a cio', come evidenziato da parte  ricorrente,  i  soggetti
titolari di permesso di soggiorno per  residenza  elettiva  ai  sensi
dell'art. 14, lettera d), DPR 394/99, che a sua volta richiama l'art.
11, comma 1, lettera c-quater che prevede il rilascio di un  permesso
di soggiorno a tale titolo «a favore dello straniero titolare di  una
pensione percepita in Italia», sono  solo  in  numero  molto  ridotto
stranieri titolari di pensione contributiva, in quanto comunemente lo
straniero ex lavoratore che risiede in Italia e ha  raggiunto  l'eta'
pensionabile e' familiare di altro straniero regolarmente residente e
soggiorna a tale titolo oppure  e'  titolare  di  permesso  di  lungo
periodo. Il permesso di soggiorno  per  residenza  elettiva  riguarda
invece quasi esclusivamente stranieri disabili titolari  di  pensione
di inabilita', soggetti  rispetto  ai  quali  sussistono  ragioni  di
tutela riconosciute dall'ordinamento, di rilievo non  inferiore  alle
ragioni che giustificano l'inserimento di permessi di soggiorno quale
quello per cure mediche o per motivi  umanitari  nell'elenco  di  cui
all'art. 34 comma 1 TU Immigrazione. 
    L'esclusione della categoria descritta dall'elencazione tassativa
di cui all'art. 34  comma  1  TU  Immigrazione  non  appare  pertanto
conforme al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 comma 1 Cost.,
rappresentando  una  differenza  di  trattamento  tra  categorie   di
soggetti  omogenee,  peraltro  basata  di  fatto   sulla   condizione
personale di disabilita' dello straniero.  Occorre  infatti  ribadire
come sia in concreto  la  condizione  di  disabilita'  a  determinare
l'esclusione dall'accesso al SSN degli stranieri  riconducibili  alla
categoria di cui si tratta, in quanto trattasi di stranieri  che,  in
quanto titolari in precedenza di permessi di soggiorno principalmente
per lavoro, hanno avuto accesso all'iscrizione obbligatoria  al  SSN,
ma  che  esclusivamente  in  ragione  della  sopravvenuta  condizione
sanitaria  che  li  ha  resi  inabili  al  lavoro,  dimostrata  dalla
percezione di pensione di invalidita', non hanno potuto  ottenere  il
rinnovo  del  permesso  in  questione  e   pertanto   dell'iscrizione
obbligatoria all'SSN. 
    L'esclusione dalla possibilita' di accedere al SSN  appare  tanto
piu' irragionevole in  quanto  a  coloro  che  non  rientrano  tra  i
destinatari dell'iscrizione obbligatoria e  gratuita  al  SSN  e  non
hanno mezzi adeguati a sostenere il contributo richiesto dall'art. 34
comma  3,  la  legge  non  garantisce  l'accesso  neppure  alle  cure
essenziali alla sopravvivenza che, invece, l'art. 35 TU  Immigrazione
garantisce  esplicitamente  agli  stranieri  la  cui  permanenza  sul
territorio e' irregolare (15) , realizzandosi  pertanto  un'ulteriore
disparita'  di  trattamento  tra  cittadini  stranieri   regolari   e
irregolari sul territorio, privilegiandosi la  condizione  di  questi
ultimi. 
    6.  Ulteriore  profilo  di  contrasto  con  l'art.  3  Cost.   e'
individuabile nel fatto che  l'art.  34  comma  1  TUI  determina  un
trattamento differenziato per motivi di nazionalita',  tra  cittadini
italiani e  stranieri,  in  presenza  della  medesima  condizione  di
disabilita'; cio' in quanto, come gia' evidenziato, l'art.  63  legge
n. 833/78 nel regolare l'iscrizione dei cittadini al SSN riconosce le
particolari esigenze di tutela dei soggetti percettori di pensione di
invalidita', prevedendone l'esenzione dal versamento di un contributo
annuale, mentre la norma oggetto di sindacato  di  costituzionalita',
nel  disciplinare  l'iscrizione  degli  stranieri,  non  offre  alcun
riconoscimento alla medesima condizione. 
    7. Profili di contrasto con l'art. 3  Cost.  emergono  anche  con
riguardo al terzo comma dell'art. 34  decreto  legislativo  286/1998,
ove esso contempla per i cittadini stranieri esclusi dal  novero  dei
destinatari dell'obbligo di iscrizione al SSN  un  contributo  minimo
per  l'iscrizione  volontaria  al  SSN  di  euro  2000;  anche   tale
previsione realizza  una  disparita'  di  trattamento  tra  cittadini
italiani e stranieri, prevedendo solo per questi ultimi un contributo
di accesso al SSN tale  da  risultare  incompatibile  con  condizioni
economiche di indigenza. Come evidenziato da  parte  ricorrente,  non
rileva infatti nel senso di escludere la  disparita'  di  trattamento
tra italiani e stranieri  che  l'art.  34  comma  3  preveda  che  il
contributo di partecipazione  annuale  alle  spese  sia  «di  importo
percentuale pari a quello previsto  per  i  cittadini  italiani,  sul
reddito complessivo  conseguito  nell'anno  precedente  in  Italia  e
all'estero», in  quanto  per  i  cittadini  italiani  beneficiari  di
pensione di invalidita' non e' prevista la  corresponsione  di  alcun
contributo, che invece e' posto a carico dei cittadini stranieri  che
percepiscono il medesimo trattamento. 
    8. L'art. 34 comma 3 TUI si pone poi in contrasto  con  l'art.  3
Cost. anche laddove condiziona l'iscrizione al  SSN  dello  straniero
regolarmente soggiornante, non rientrante tra le  categorie  indicate
nei commi 1 e 2, al pagamento di un contributo minimo  di  euro  2000
annui, penalizzando i percettori dei redditi piu' bassi. Infatti,  in
ragione della  combinazione  tra  il  valore  minimo  del  contributo
imposto e le aliquote previste, e' imposto il medesimo  contributo  a
chi ha un reddito corrispondente alla sola percezione della  pensione
di invalidita' come nel caso dei  ricorrenti,  e  chi  invece  ha  un
reddito molto superiore: come evidenziano le parti ricorrenti in sede
di ricorso, considerando congiuntamente la quota fissa  e  l'aliquota
fissata,  la  misura  del  contributo  e'  ancorata  alla  condizione
economica soltanto per coloro che dichiarano un reddito  superiore  a
euro 31.924,00. Cio' determina una significativa  penalizzazione  dei
meno abbienti che invece, ai  sensi  dell'art.  3  Cost.,  dovrebbero
essere maggiormente tutelati attraverso la rimozione degli  «ostacoli
di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta'  e
l'eguaglianza dei cittadini,  impediscono  il  pieno  sviluppo  della
persona umana [...]». 
    In punto  di  imposizione  di  quote  fisse  non  parametrate  al
reddito, la Corte costituzionale con la  sentenza  n.  431  del  1987
della  Corte  costituzionale,  ha  dichiarato  incostituzionale,  per
violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 31, n. 10, legge n. 41/86  nella
parte in cui  fissava  per  le  prestazioni  del  servizio  sanitario
nazionale per commercianti ed altre categorie professionali una quota
minima  di  contributo  annuale   (nel   caso,   di   lire   648.000)
indipendentemente dall'effettivo reddito, senza consentire  la  prova
contraria del percepimento di un reddito inferiore. 
    9.  La  disciplina  dell'iscrizione   all'SSN   degli   stranieri
regolarmente soggiornanti di cui agli articoli 34 comma 1 e  comma  3
TU Immigrazione si pone altresi', come anticipato, in  contrasto  con
l'art. 32 comma 1 Cost., secondo cui «La Repubblica tutela la  salute
come  fondamentale   diritto   dell'individuo   e   interesse   della
collettivita', e garantisce cure gratuite  agli  indigenti».  Sia  la
mancata previsione dell'iscrizione gratuita al SSN per  la  categoria
di stranieri gia' delineata all'art. 34 comma 1, sia la fissazione da
parte dell'art. 34 comma 3 anche per tale categoria di un  contributo
minimo di accesso al sistema che per gli stranieri in  condizione  di
indigenza  risulta  incompatibile  con  le   condizioni   economiche,
determinano una violazione del diritto alla salute  nel  suo  «nucleo
irriducibile», che la Costituzione tutela  come  «ambito  inviolabile
della dignita' umana» (Corte cost. 252/2001). 
    Come si e' detto, per coloro che non rientrano tra i  destinatari
dell'iscrizione obbligatoria e gratuita al  SSN  e  non  hanno  mezzi
adeguati a sostenere il contributo richiesto dall'art. 34 comma 3, la
legge non garantisce l'accesso  neppure  alle  cure  essenziali  alla
sopravvivenza della persona che, invece, l'art.  35  TU  Immigrazione
garantisce  esplicitamente  agli  stranieri  la  cui  permanenza  sul
territorio e' irregolare (v. nota 16). 
    In merito, si puo' richiamare quanto piu' volte  affermato  dalla
Corte costituzionale, e ribadito in  particolare  nella  sentenza  n.
432/2005, in  punto  di  intangibilita'  del  nucleo  essenziale  del
diritto  alla  salute,  inteso  come  diritto  di   usufruire   delle
cosiddette «cure salvavita», prestazioni indifferibili e urgenti, nel
contesto di un  bilanciamento  del  diritto  alla  salute  con  altri
interessi costituzionalmente protetti:  «[...]  secondo  la  costante
giurisprudenza  di  questa  Corte,  il  principio  costituzionale  di
uguaglianza  non  tollera  discriminazioni  fra  la   posizione   del
cittadino e quella dello straniero  solo  quando  venga  riferito  al
godimento dei diritti inviolabili dell'uomo (v.,  fra  le  tante,  la
sentenza n.  62  del  1994):  cosi'  da  rendere  legittimo,  per  il
legislatore ordinario,  introdurre  norme  applicabili  soltanto  nei
confronti di chi sia in possesso del requisito della cittadinanza - o
all'inverso  ne  sia  privo  -  purche'  tali  da  non  compromettere
l'esercizio di quei fondamentali diritti. Al tempo  stesso,  e  sullo
specifico  versante  del  diritto  alla  salute,  questa   Corte   ha
reiteratamente puntualizzato che «il diritto ai trattamenti  sanitari
necessari  per  la  tutela  della   salute   e'   "costituzionalmente
condizionato" dalle esigenze di  bilanciamento  con  altri  interessi
costituzionalmente protetti, salva,  comunque,  la  garanzia  di  "un
nucleo  irrinunciabile  del  diritto  alla  salute   protetto   dalla
Costituzione come ambito inviolabile della dignita' umana,  il  quale
impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela, che
possano appunto pregiudicare l'attuazione  di  quel  diritto"  [....]
Questo "nucleo irriducibile" di tutela  della  salute  quale  diritto
della persona deve percio' essere riconosciuto anche agli  stranieri,
qualunque sia la loro posizione  rispetto  alle  norme  che  regolano
l'ingresso ed il soggiorno nello Stato, pur  potendo  il  legislatore
prevedere diverse modalita' di  esercizio  dello  stesso».  Pertanto,
anche lo straniero presente irregolarmente nello Stato «ha diritto di
fruire  di  tutte  le  prestazioni  che  risultino  indifferibili  ed
urgenti, secondo i  criteri  indicati  dall'art.  35,  comma  3  (del
decreto legislativo n. 286  del  1998),  trattandosi  di  un  diritto
fondamentale della persona che  deve  essere  garantito,  cosi'  come
disposto,  in  linea  generale,  dall'art.  2  dello  stesso  decreto
legislativo n. 286 del 1998» (v. sentenza n. 252 del 2001).» 
    10. In tal senso emerge con evidenza anche il contrasto dell'art.
34 comma 1 e, in subordine, del comma 3 TU  Immigrazione  con  l'art.
117 Cost., con riguardo all'art. 13 della Carta Sociale  Europea  (la
cui idoneita' a integrare un  parametro  di  costituzionalita'  delle
leggi ex art. 117, comma 1, Cost. e' stata confermata dalla  sentenza
n. 194 del 2018), ove richiede  agli  Stati  aderenti  di  assicurare
un'assistenza adeguata e le cure mediche necessarie a coloro che  non
dispongono di risorse sufficienti, nella parte in  cui  le  norme  in
questione di fatto non  offrono  garanzia  di  usufruire  delle  cure
mediche indispensabili ad un costo accessibile ai cittadini stranieri
in condizione di disabilita'  e  con  un  reddito  tale  per  cui  il
contributo previsto  di  euro  2000  per  l'accesso  al  SSN  risulta
sproporzionato. 
    11. Ulteriore profilo di contrasto con l'art. 117 Cost. dei commi
1 e 3 dell'art. 34 TU  Immigrazione  si  ha  poi  con  riguardo  alla
normativa sovranazionale in  materia  di  tutela  dei  diritti  delle
persone con disabilita', trattandosi nel caso di specie di violazione
del diritto alla salute, nei termini  gia'  precisati,  mediante  non
inclusione tra i destinatari dell'iscrizione obbligatoria al SSN o in
ogni  caso  mediante  imposizione  di  un   contributo   minimo   non
parametrato al reddito  per  l'iscrizione  volontaria,  di  cittadini
stranieri che si trovano  in  condizione  di  disabilita',  attestata
dalla percezione della pensione di inabilita'. 
    La condizione dello straniero  disabile  trova  protezione  nella
Convenzione ONU per il diritto delle persone disabili, cui ha aderito
la UE con decisione 2010/48/CE e che l'Italia ha ratificato con legge
n. 18/2009, ai sensi del cui art. 4 «Gli stati Parti si  impegnano  a
garantire e promuovere la piena  realizzazione  di  tutti  i  diritti
umani  e  delle  liberta'  fondamentali  per  tutte  le  persone  con
disabilita'...A tal fine si impegnano a) ad adottare tutte le  misure
legislative, amministrative e di altra natura adeguate ad  attuare  i
diritti riconosciuti nella presente convenzione», e dunque, ai  sensi
dell'art.  25,  a  «fornire  alle  persone  con  disabilita'  servizi
sanitari gratuiti  o  a  costi  accessibili  che  coprano  la  stessa
varieta' e che siano della stessa qualita' dei  servizi  e  programmi
forniti alle altre persone». 
    Le  disposizioni  nazionali  qui  censurate   appaiono   entrambe
incompatibili con tali previsioni,  non  potendosi  ritenere  che  lo
Stato rispetti gli obblighi ad esso imposti da tale normativa, da  un
lato autorizzando  la  persona  in  condizione  di  disabilita'  alla
permanenza  sul  territorio,  ma  dall'altro  rendendo   difficoltoso
l'accesso  alle   cure   sanitarie   non   consentendo   l'iscrizione
obbligatoria al SSN e prevedendo un costo  significativo,  per  molti
non sostenibile, per l'iscrizione volontaria. 
    12. Occorre da ultimo precisare che tali previsioni,  non  avendo
un  contenuto  sufficientemente  determinato,  non  possono   trovare
applicazione diretta determinando la disapplicazione della  normativa
in contrasto con la Convenzione, rendendosi pertanto necessario anche
sotto questo profilo l'incidente di costituzionalita'. 

(1) Non si ritiene rilevante, e pertanto non viene qui esaminata,  la
    questione di legittimita' costituzionale che e' stata proposta in
    ricorso in relazione all'art. 63,  commi  1,  2  e  3,  legge  n.
    833/78, che riguarda l'iscrizione al SSN dei cittadini  italiani,
    laddove    la    normativa    sull'iscrizione    dei    cittadini
    extracomunitari e' dettata dal TUI. 

(2) (Nozione di discriminazione)  «1.  Il  principio  di  parita'  di
    trattamento  comporta  che  non  puo'  essere  praticata   alcuna
    discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilita'.  2.
    Si ha discriminazione diretta quando, per  motivi  connessi  alla
    disabilita', una  persona  e'  trattata  meno  favorevolmente  di
    quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile
    in situazione analoga. 3. Si ha discriminazione indiretta  quando
    una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un
    comportamento  apparentemente  neutri  mettono  una  persona  con
    disabilita' in una posizione  di  svantaggio  rispetto  ad  altre
    persone. [...]» 

(3) «1. Quando il  comportamento  di  un  privato  o  della  pubblica
    amministrazione produce una discriminazione per motivi  razziali,
    etnici,  linguistici,  nazionali,  di  provenienza  geografica  o
    religiosi,  e'  possibile  ricorrere  all'autorita'   giudiziaria
    ordinaria  per  domandare   la   cessazione   del   comportamento
    pregiudizievole   e   la   rimozione    degli    effetti    della
    discriminazione. [...]» 

(4) (Nozione di discriminazione) «1. Ai fini  del  presente  decreto,
    per principio di parita' di trattamento si intende  l'assenza  di
    qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della razza
    o dell'origine  etnica.  Tale  principio  comporta  che  non  sia
    praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta, cosi'  come
    di seguito definite: a) discriminazione diretta  quando,  per  la
    razza  o  l'origine  etnica,  una  persona   e'   trattata   meno
    favorevolmente di  quanto  sia,  sia  stata  o  sarebbe  trattata
    un'altra in  situazione  analoga;  b)  discriminazione  indiretta
    quando una disposizione, un criterio, una  prassi,  un  atto,  un
    patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le
    persone di  una  determinata  razza  od  origine  etnica  in  una
    posizione di particolare svantaggio rispetto  ad  altre  persone.
    [...]» 

(5) Art. 63  -  (Assicurazione  obbligatoria)  «A  decorrere  dal  1°
    gennaio 1980 l'assicurazione contro le malattie  e'  obbligatoria
    per tutti i cittadini. I cittadini che, secondo le leggi vigenti,
    non sono tenuti all'iscrizione ad  un  istituto  mutualistico  di
    natura pubblica sono  assicurati  presso  il  servizio  sanitario
    nazionale nel limite delle  prestazioni  sanitarie  erogate  agli
    assicurati del disciolto INAM. A partire dalla  data  di  cui  al
    primo comma i cittadini  di  cui  al  comma  precedente  soggetti
    all'obbligo della presentazione della dichiarazione  dei  redditi
    ai fini dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche  (IRPEF),
    sono tenuti a versare annualmente un contributo per  l'assistenza
    di malattia, secondo le  modalita'  di  cui  ai  commi  seguenti,
    valido anche per i familiari  che  si  trovino  nelle  condizioni
    indicate nel precedente comma. Il contributo dovuto dai cittadini
    italiani all'estero  anche  se  non  soggetti  all'obbligo  della
    predetta dichiarazione dei redditi e' disciplinato dal decreto di
    cui all'art. 37 della presente legge. L'entita' del contributo  e
    la modalita' di versamento per i  cittadini  italiani  all'estero
    anche se non soggetti all'obbligo  della  predetta  dichiarazione
    dei redditi sono disciplinate dal  decreto  di  cui  all'art.  37
    della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Con  decreto  del  Ministro
    della sanita', da emanarsi entro il 30 ottobre di  ogni  anno  di
    concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  sentito  il  Consiglio
    sanitario nazionale, e' stabilita la quota  annuale  da  porre  a
    carico degli interessati per l'anno successivo.  Detta  quota  e'
    calcolata tenendo conto delle variazioni previste nel costo medio
    pro capite dell'anno precedente per le prestazioni  sanitarie  di
    cui al secondo comma. Gli interessati verseranno la quota di  cui
    al precedente comma mediante  accreditamento  in  conto  corrente
    postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale  di  Roma
    con imputazione ad apposito capitolo da istituirsi nello stato di
    previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.» 

(6) Accordo Stato-Regioni 20 dicembre  2012  Art.  1.1.1.  Iscrizione
    obbligatoria al SSR «Di  seguito  si  specificano  i  motivi  del
    soggiorno che determinano l'iscrizione  obbligatoria  al  SSR  ai
    sensi  dell'art.  34,  comma  1  del  testo  unico  e  successiva
    normativa in materia: - lavoro subordinato (anche  stagionale)  -
    lavoro  autonomo  -  motivi  familiari  (compresi   i   familiari
    ultrasessantacinquenni con ingresso in  Italia  precedente  al  5
    novembre   2008)   -    asilo    politico/rifugiato    -    asilo
    umanitario/motivi umanitari/protezione sussidiaria - richiesta di
    protezione   internazionale   -   richiesta   di   asilo   (anche
    «Convenzione di Dublino») - attesa  adozione  -  affidamento  ivi
    compresi i minori non accompagnati - richiesta di cittadinanza  -
    possessori di carta di soggiorno e soggiornanti di lungo  periodo
    - familiari non comunitari di cittadino comunitario  iscritto  al
    SSR  -  attesa  di  occupazione  -  attesa  di   regolarizzazione
    (iscrizione  temporanea,  in  attesa  della   definizione   della
    pratica, per coloro che hanno fatto domanda di regolarizzazione o
    emersione dal  lavoro  nero)  -  minori  stranieri  presenti  sul
    territorio a prescindere dal possesso del permesso di soggiorno -
    genitore  che  svolge  attivita'  lavorativa  con   permesso   di
    soggiorno per assistenza minore - donna in possesso  di  permesso
    di soggiorno per cure, in stato di gravidanza e sino ai sei  mesi
    successivi alla nascita del  figlio  cui  provvede  -  motivi  di
    studio  per  maggiorenni  precedentemente   iscritti   a   titolo
    obbligatorio - detenuti negli istituti penitenziari per adulti  e
    minori e internati negli  ospedali  psichiatrici  giudiziari;  in
    semiliberta', sottoposti a misure alternative alla  pena,  con  o
    senza permesso di soggiorno - permessi per motivi di giustizia  -
    motivi  religiosi  per  religiosi   che   svolgono   un'attivita'
    lavorativa e ricevono una remunerazione  soggetta  alle  ritenute
    fiscali (es. parroci) - status di  apolide  -  motivi  di  studio
    qualora  siano  studenti  che  svolgono  attivita'  lavorativa  -
    residenza  elettiva  con  titolarita'  di  pensione  contributiva
    italiana  -  motivi  di  salute/umanitari  (ad   esclusione   dei
    soggiornanti ai sensi dell'art. 36 del T.U.:  ingresso  per  cure
    mediche). Si fa riferimento a permessi di soggiorno per motivi di
    salute o motivi umanitari  rilasciati  in  caso  di  scadenza  di
    precedente  permesso  di  soggiorno  e  sopraggiunta  malattia  o
    infortunio  che  non  permettano  di   lasciare   il   territorio
    nazionale. [...]» 

(7) Pg. 2, «Iscrizione al SSN per  motivi  di  studio  per  assistiti
    precedentemente iscritti a titolo obbligatorio  «[...]  In  linea
    generale, il cittadino straniero che richieda il visto per motivi
    di studio, ai sensi dell'art. 39 del testo unico 286/98  e  degli
    art. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica  394/99,
    deve  documentare  il  possesso  di   determinati   requisiti   e
    condizioni, tra le quali la garanzia di una  copertura  sanitaria
    che puo' essere attestata con l'iscrizione volontaria al SSN.  In
    relazione alle  istanze  presentate  dai  cittadini  direttamente
    coinvolti, e' opportuno precisare che, per coloro  i  quali  sono
    gia'  regolarmente  soggiornanti  in  Italia  e   precedentemente
    iscritti a titolo obbligatorio al SSN, non  trovano  applicazione
    le garanzie richieste in sede di rilascio del visto per motivi di
    studio, trattandosi di stranieri gia' presenti  regolarmente  sul
    territorio nazionale. Tale condizione fa si' che il  permesso  di
    soggiorno per motivi di studio  rilasciato  al  compimento  della
    maggiore eta', non debba comportare il pagamento  del  contributo
    al  SSN  in  presenza  di  una  precedente  iscrizione  a  titolo
    obbligatorio.  La  pregressa  iscrizione  a  titolo  obbligatorio
    consente, infatti, la conservazione dell'iscrizione  al  Servizio
    sanitario nazionale allo stesso titolo cioe' senza  il  pagamento
    del contributo al Servizio sanitario nazionale.» 

(8) https://www.salute.gov.it/new/it/tema/iscrizione-al-ssn/iscrizion
    e-dei-cittadini-stranieri-al-servizio-sanitario- nazionale-ssn/ 

(9) Articolo 4 - Obblighi generali "1. Gli Stati Parti  si  impegnano
    ad assicurare e promuovere la  piena  realizzazione  di  tutti  i
    diritti umani e delle liberta' fondamentali per tutte le  persone
    con disabilita' senza discriminazioni di alcun tipo basate  sulla
    disabilita'. A tal fine, gli Stati Parti  si  impegnano:  (a)  Ad
    adottare tutte le misure appropriate legislative,  amministrative
    e altre  misure  per  realizzare  i  diritti  riconosciuti  dalla
    presente Convenzione; [...]» 

(10) Articolo 25 - Salute «Gli Stati Parti riconoscono che le persone
     con disabilita' hanno il diritto di godere del migliore stato di
     salute   possibile,   senza   discriminazioni   fondate    sulla
     disabilita'. [...] In particolare, gli Stati Parti  devono:  (a)
     fornire alle persone con disabilita' servizi sanitari gratuiti o
     a costi accessibili, che coprano la stessa varieta' e che  siano
     della stessa qualita' dei servizi e programmi  sanitari  forniti
     alle altre persone, compresi  i  servizi  sanitari  nella  sfera
     della salute sessuale e riproduttiva e  i  programmi  di  salute
     pubblica destinati alla popolazione; [...]» 

(11) Articolo 13 -  Diritto  all'assistenza  sociale  e  medica  «Per
     assicurare  l'effettivo  esercizio  del  diritto  all'assistenza
     sociale e medica, le Parti s'impegnano:  1-  ad  accertarsi  che
     ogni persona che non dispone di risorse sufficienti o che non e'
     in grado di procurarsi tali risorse con  i  propri  mezzi  o  di
     riceverli da un'altra  fonte,  in  particolare  con  prestazioni
     derivanti da un regime  di  sicurezza  sociale,  possa  ottenere
     un'assistenza adeguata e, in caso di malattia, le  cure  di  cui
     necessita in considerazione delle sue condizioni; [...]» 

(12) Articolo 14 -  Divieto  di  discriminazione  «Il  godimento  dei
     diritti e delle liberta' riconosciuti nella presente Convenzione
     deve  essere  assicurato  senza  nessuna   discriminazione,   in
     particolare quelle fondate sul sesso, la razza,  il  colore,  la
     lingua, la religione, le opinioni politiche o  quelle  di  altro
     genere, l'origine nazionale  o  sociale,  l'appartenenza  a  una
     minoranza nazionale, la ricchezza,  la  nascita  od  ogni  altra
     condizione.» 

(13) Ministero  della  Sanita'   -   decreto   8   ottobre   1986   -
     «Determinazione per l'anno 1986 del contributo per  l'assistenza
     sanitaria a carico dei cittadini stranieri, ai sensi dell'art. 5
     del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in  legge
     29  febbraio  1980,  n.  33.»  Art.  1  "I  cittadini  stranieri
     residenti nel territorio nazionale ed in regola con le norme che
     disciplinano il soggiorno degli stranieri  in  Italia,  che,  ai
     sensi dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre  1979,  n.  663,
     convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 29 febbraio
     1980, n. 33, chiedano di fruire nell'anno  1986  dell'assistenza
     erogata a tutti i cittadini italiani, sono tenuti al versamento,
     a  titolo  di  partecipazione  alla  spesa  sanitaria,   di   un
     contributo  nella  misura  del  7,50  per  cento   del   reddito
     complessivo conseguito, nell'anno 1985, in Italia e  all'estero,
     cosi' come individuato dal successivo art. 3. Il  contributo  di
     cui al comma  precedente  si  applica  sulla  quota  di  reddito
     complessivo non superiore a L.  40.000.000  annue;  sulla  quota
     eccedente  il  predetto  importo,  e  fino   al   limite   di L.
     100.000.000 annue, e' dovuto un contributo nella  misura  del  4
     per cento. L'ammontare del contributo, salvo quanto disposto dal
     successivo art. 2, non puo',  in  ogni  caso,  essere  inferiore
     all'importo di L. 750.000.  I  contributi  versati  sono  validi
     anche  per  i  familiari  considerati  a   carico   secondo   le
     disposizioni di cui al testo unico delle norme  concernenti  gli
     assegni familiari, approvato con decreto  del  Presidente  della
     Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed
     integrazioni.» 

(14) Art. 1.1.2. - Iscrizione volontaria "I  cittadini  extra  UE  in
     possesso di un permesso di soggiorno di durata superiore  a  tre
     mesi (tranne studenti e collocati alla pari che possono chiedere
     iscrizione volontaria anche per periodi  inferiori)  e  che  non
     rientrano tra coloro che sono di diritto iscritti al  SSR,  sono
     tenuti  ad  assicurarsi  mediante   stipula   di   una   polizza
     assicurativa con un istituto  assicurativo  italiano  o  estero,
     valida sul  territorio  nazionale  o,  in  alternativa,  possono
     chiedere l'iscrizione volontaria al SSR,  previa  corresponsione
     del contributo  dovuto  ai  sensi  del  decreto  ministeriale  8
     ottobre 1986. Di seguito si specificano i motivi  del  soggiorno
     che consentono l'iscrizione volontaria al  SSR:  -  soggiornanti
     per motivi di studio - collocati alla pari - residenza  elettiva
     - personale religioso - stranieri che partecipano a programmi di
     volontariato - familiari ultrasessantacinquenni con ingresso  in
     Italia per ricongiungimento familiare, dopo il 5 novembre 2008 -
     dipendenti stranieri di organizzazioni  internazionali  operanti
     in  Italia  e  personale   accreditato   presso   Rappresentanze
     diplomatiche ed Uffici Consolari,  con  esclusione,  ovviamente,
     del personale assunto a contratto in  Italia  per  il  quale  e'
     obbligatoria l'iscrizione al SSR - altre categorie  che  possono
     essere individuate per esclusione con riferimento a quanto sopra
     precisato in materia di  iscrizione  obbligatoria.  Gli  importi
     sotto riportati devono essere  versati  tramite  conto  corrente
     postale o F24 individuati dalla Regione o Provincia Autonoma. Si
     precisa  che  l'iscrizione  volontaria  al  SSR  fa  riferimento
     all'anno  solare  (1°  gennaio  -  31  dicembre)  a  prescindere
     dall'eventuale scadenza infra-annuale del permesso di soggiorno,
     non  e'  frazionabile   e   non   ha   decorrenza   retroattiva.
     L'iscrizione  volontaria  al   SSR   viene   effettuata   previa
     corresponsione dell'importo minimo di euro 387,34 ed  e'  valida
     anche per i familiari a carico. Per gli studenti senza familiari
     a carico e privi di reddito diverso da borse di studio o sussidi
     erogati da enti pubblici italiani l'importo e' di  euro  149,77.
     Per coloro collocati alla pari l'importo e' di euro 219,49. Tale
     iscrizione (per studenti e  collocati  alla  pari)  non  include
     eventuali  familiari  a  carico.  Per   estendere   l'assistenza
     sanitaria ai familiari a carico, l'importo del versamento dovra'
     essere  calcolato  in  base  al  reddito  e  non  potra'  essere
     inferiore a euro 387,3458. Il soggetto in possesso  di  permesso
     di soggiorno  per  motivi  di  studio  che  documenti,  esibendo
     contratto di lavoro, lo svolgimento di attivita' lavorativa,  ha
     diritto all'iscrizione obbligatoria al SSR.» 

(15) Art. 35 - Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al
     Servizio sanitario nazionale) «[...] 3. Ai  cittadini  stranieri
     presenti sul territorio nazionale, non in regola  con  le  norme
     relative all'ingresso ed  al  soggiorno,  sono  assicurate,  nei
     presidi  pubblici  ed  accreditati,  le  cure  ambulatoriali  ed
     ospedaliere   urgenti   o   comunque    essenziali,    ancorche'
     continuative,  per  malattia  ed  infortunio  e  sono  estesi  i
     programmi di medicina preventiva  a  salvaguardia  della  salute
     individuale e collettiva. Sono, in particolare, garantiti: a) la
     tutela sociale della gravidanza e della maternita', a parita' di
     trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle  leggi  29
     luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del
     Ministro della sanita' 6 marzo 1995, pubblicato  nella  Gazzetta
     Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parita' di trattamento con
     i cittadini italiani; b) la tutela della salute  del  minore  in
     esecuzione della Convenzione sui diritti del  fanciullo  del  20
     novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della  legge
     27 maggio 1991, n. 176; c) le vaccinazioni secondo la  normativa
     e  nell'ambito  di  interventi  di   campagne   di   prevenzione
     collettiva autorizzati  dalle  regioni;  d)  gli  interventi  di
     profilassi internazionale; e) la profilassi, la  diagnosi  e  la
     cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi
     focolai. 4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate  senza
     oneri  a  carico  dei  richiedenti  qualora  privi  di   risorse
     economiche sufficienti, fatte salve le quote  di  partecipazione
     alla spesa a parita' con i cittadini italiani. 5. L'accesso alle
     strutture sanitarie da parte dello straniero non in  regola  con
     le norme  sul  soggiorno  non  puo'  comportare  alcun  tipo  di
     segnalazione all'autorita', salvo i casi in cui sia obbligatorio
     il referto, a parita' di condizioni con il  cittadino  italiano.
     [...]» 

 
                                P.Q.M. 
 
    Il Tribunale, visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87 dichiara
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale 
      - dell'art. 34, comma 1, d.lgs. 286/1998, nella  parte  in  cui
non  prevede  l'iscrizione  obbligatoria  al  SSN/SSR  dei  cittadini
stranieri titolari di permesso di soggiorno per  residenza  elettiva,
attribuito  in  forza  della  percezione  di   una   prestazione   di
invalidita' e derivante da conversione  di  altra  autorizzazione  al
soggiorno per cui era prevista l'iscrizione obbligatoria; 
      - in subordine, dell'art. 34, comma 3,  d.lgs.  286/1998  nella
parte in cui prevede che i cittadini stranieri titolari  di  permesso
di  soggiorno  per  residenza  elettiva  attribuito  in  forza  della
percezione  di  una  prestazione  di  invalidita'  siano  tenuti  (in
alternativa alla stipula di  apposita  polizza  assicurativa  con  un
istituto   assicurativo   italiano   o   straniero)   ad   iscriversi
volontariamente al SSN/SSR pagando una somma  che  «non  puo'  essere
inferiore a euro 2.000 annui» per contrasto con gli articoli 3  commi
1 e 2 della Costituzione, 32 della Costituzione e 117 comma  1  della
Costituzione (in relazione agli articoli 4 e 25 della Convenzione ONU
per il diritto delle persone  disabili  e  all'art.  13  della  Carta
sociale europea). 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
    Sospende il giudizio in corso; 
    Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza  sia
notificata  al  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,   nonche'
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
      Cosi' deciso in Milano, in data 6 settembre 2025 
 
                         Il Giudice: Ghinoy
                    
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