Reg. ord. n. 211 del 2025 pubbl. su G.U. del n.
Ordinanza del Tribunale di Brindisi del 29/07/2025
Tra: R.A. S. C/ P. L.
Oggetto:
Processo civile – Esecuzione forzata – Misure di coercizione indiretta – Esercizio, su istanza di parte o d’ufficio, da parte del giudice dell’opposizione a precetto (e, in generale, del giudice dell’esecuzione) del potere di determinare ex post un tetto quantitativo massimo (o di durata) all’applicazione delle misure di coercizione indiretta, in mancanza di predeterminazione da parte del giudice della cautela o del giudice del merito – Omessa previsione – Denunciata introduzione di un vincolo potenzialmente perpetuo – Violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità – Contrasto con il principio della libertà negoziale e con la tutela del diritto di proprietà – Violazione dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali con riferimento al diritto al rispetto dei beni, espresso dal Protocollo addizionale alla CEDU – Violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale e del diritto a un equo processo, tutelati anche a livello convenzionale e sovranazionale – Violazione del principio di eguaglianza, in relazione a fattispecie nelle quali è stata riconosciuta la possibilità di intervento ex officio a tutela dell’equilibrio contrattuale.