Reg. ord. n. 202 del 2025 pubbl. su G.U. del 22/10/2025 n. 43

Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia  del 26/06/2025

Tra: A. G.  C/ Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale - Ater di P.



Oggetto:

Edilizia residenziale pubblica – Assegnazione di alloggi – Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – Requisiti minimi dei beneficiari finali – Previsione che occorre essere anagraficamente residenti nel territorio regionale da almeno cinque anni, anche non continuativi, negli otto anni precedenti – Denunciata disciplina intrinsecamente irragionevole, che prevede un requisito del tutto non correlato con la funzione propria dell'edilizia sociale – Disposizione che determina una ingiustificata diversità di trattamento tra persone che si trovano nelle medesime condizioni di fragilità – Conflitto con il dovere della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana – Violazione dei principi di ragionevolezza, uguaglianza formale e sostanziale.

Norme impugnate:

legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  del 19/02/2016  Num. 1  Art. 29  Co. 1



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.

Costituzione  Art.  Co.



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