Reg. ord. n. 200 del 2025 pubbl. su G.U. del 22/10/2025 n. 43

Ordinanza del Corte suprema di cassazione  del 01/09/2025

Tra: A. P.

Oggetto:

Processo penale - Attuazione della legge n. 134 del 2021, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari - Disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze – Previsione che l'impugnazione è inammissibile quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello prescritto (costituito dall'indirizzo assegnato all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato), pur quando essa pervenga al giudice a quo entro il termine perentorio di proposizione – Non giustificata prevalenza della correttezza formale dell'atto rispetto alla sua correttezza sostanziale - Diversità di disciplina rispetto a quanto previsto, nel caso di irregolarità sostanziale, dall’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. - Contrasto con i principi del favor impugnationis, declinazione del diritto di difesa, e di ragionevolezza. 

Norme impugnate:

decreto legislativo  del 10/10/2022  Num. 150  Art. 87  Co. 7

decreto legislativo  del 10/10/2022  Num. 150  Art. 87  Co. 8



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.  

Costituzione  Art. 24   Co.  



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