Reg. ord. n. 190 del 2025 pubbl. su G.U. del n.
Ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Firenze del 18/07/2025
Tra: M. S.
Oggetto:
Ordinamento penitenziario – Procedimento in materia di liberazione anticipata – Modifiche normative ad opera del decreto-legge n. 92 del 2024, come convertito – Denunciata previsione che il condannato può formulare istanza di liberazione anticipata solo quando abbia indicato espressamente nell'istanza, a pena di inammissibilità, uno specifico interesse diverso da quello di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 69-bis della legge n. 354 del 1975 – Violazione dei principi della finalità rieducativa della pena e di ragionevolezza – Lesione del diritto di difesa.
Norme impugnate:
legge
del 26/07/1975
Num. 354
Art. 69
Co. 3
decreto-legge
del 04/07/2024
Num. 92
Art. 5
Co. 3
legge
del 08/08/2024
Num. 112
Parametri costituzionali:
Costituzione
Art. 3
Co.
Costituzione
Art. 24
Co.
Costituzione
Art. 27
Co.
Oggetto:
Ordinamento penitenziario – Procedimento in materia di liberazione anticipata – Modifiche normative ad opera del decreto-legge n. 92 del 2024, come convertito – Denunciata previsione che il condannato può formulare istanza di liberazione anticipata solo quando abbia indicato espressamente nell'istanza, a pena di inammissibilità, uno specifico interesse diverso da quello di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 69-bis della legge n. 354 del 1975 – Violazione dei principi della finalità rieducativa della pena e di ragionevolezza – Lesione del diritto di difesa.