Reg. Ric. n. 32 del 2025 n° parte 1
pubbl. su G.U. del n.
Ricorrente:Presidente del Consiglio dei ministri
Resistenti: Regione Toscana
Oggetto:
Appalti pubblici – Procedure di affidamento – Norme della Regione Toscana – Modifiche alla legge regionale n. 18 del 2019 – Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori nei contratti pubblici di appalto di competenza regionale – Previsione che i bandi di gara delle procedure ad evidenza pubblica in cui la Regione Toscana, i suoi enti e organismi strumentali, incluse le aziende sanitarie locali e le società in house, siano stazioni appaltanti o enti concedenti, con particolare riguardo agli affidamenti ad alta intensità di manodopera basati sul criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prevedono quale criterio qualitativo premiale l'applicazione di un trattamento economico minimo orario non inferiore a nove euro lordi – Ricorso del Governo – Denunciata incidenza sui criteri di scelta degli operatori economici mediante l’imposizione di un criterio premiale vincolante per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti regionali – Introduzione di criteri premiali ulteriori rispetto a quelli previsti dal codice dei contratti pubblici – Pregiudizio del principio di separazione tra offerta tecnica e offerta economica – Contrasto con l’esigenza di assicurare procedure di evidenza pubblica uniformi su tutto il territorio nazionale, in applicazione dei principi di libera concorrenza e di non discriminazione – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia della tutela della concorrenza.