Reg. ord. n. 172 del 2025 pubbl. su G.U. del n.
Ordinanza del Tribunale di Nola del 15/07/2025
Tra: L. C.
Oggetto:
Processo penale – Giudizio abbreviato – Decisione – Previsione che quando né l'imputato né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione – Mancata previsione che il giudice dell’esecuzione possa applicare la detenzione domiciliare sostitutiva ove la diminuzione automatica di pena per la mancata impugnazione della sentenza di condanna emessa in sede di giudizio abbreviato comporti l’applicazione contenuta nei limiti di legge e ricorrendone gli ulteriori presupposti – Denunciata preclusione del raggiungimento delle finalità rieducative e di deflazione processuale connesse agli istituti coinvolti – Irragionevolezza in relazione al principio della finalità rieducativa della pena e al principio, anche convenzionale, della ragionevole durata del processo.
Norme impugnate:
codice di procedura penale
del
Num.
Art. 442
Co. 2
codice di procedura penale
del
Num.
Art. 676
Co. 3
Parametri costituzionali:
Costituzione
Art. 3
Co.
Costituzione
Art. 27
Co. 1
Costituzione
Art. 27
Co. 3
Costituzione
Art. 111
Co.
Costituzione
Art. 117
Co. 1
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali
Art. 6
Co.
Oggetto:
Processo penale – Giudizio abbreviato – Decisione – Previsione che quando né l'imputato né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione – Mancata previsione che il giudice dell’esecuzione possa applicare la detenzione domiciliare sostitutiva ove la diminuzione automatica di pena per la mancata impugnazione della sentenza di condanna emessa in sede di giudizio abbreviato comporti l’applicazione contenuta nei limiti di legge e ricorrendone gli ulteriori presupposti – Denunciata preclusione del raggiungimento delle finalità rieducative e di deflazione processuale connesse agli istituti coinvolti – Irragionevolezza in relazione al principio della finalità rieducativa della pena e al principio, anche convenzionale, della ragionevole durata del processo.