Reg. ord. n. 171 del 2025 pubbl. su G.U. del n.

Ordinanza del Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Udine  del 03/06/2025

Tra: Acciaierie di Verona spa e altri  C/ Autorità garante della concorrenza e del mercato



Oggetto:

Autorità indipendenti – Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) – Previsione che per assicurare il relativo finanziamento vengono applicati contributi, pari allo 0,8 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato dalla società di capitale, a carico dei soli imprenditori con fatturato superiore a 50 milioni di euro – Previsione che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima - Denunciata disciplina che confligge con il principio della capacità contributiva, dato che il criterio adottato per identificare la platea dei contribuenti non coincide necessariamente con la redditività di un’impresa, potendo, a parità di fatturato, essere ben diversi i profitti e quindi la redditività fra imprese operanti in settori diversi – Contrasto con il principio di progressività poiché i soggetti con maggiore capacità contributiva possono in concreto risultare destinatari di obblighi di contribuzione proporzionalmente minori di quelli gravanti sui contribuenti con minore capacità contributiva, atteso che il massimo importo di detto contributo non può esser superiore a cento volte la misura minima – Scelta legislativa non sorretta da adeguata giustificazione nella parte in cui prevede un’esenzione totale per i contribuenti sotto soglia – Lesione dei principi di ragionevolezza, di proporzionalità ed eguaglianza del trattamento fiscale adottato – Discriminazione tra le società italiane con ricavi superiori a 50 milioni di euro iscritte al registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio italiane e tutte quelle imprese straniere non aventi una rappresentanza stabile in Italia, ma che esercitano attività di impresa nel nostro Paese, usufruendo dei servizi di vigilanza e di regolamentazione della AGCM – Contributo che grava esclusivamente su imprese che si trovano in una situazione fattuale e giuridica analoga a quelle che ne sono esentate e ciò solo in base al fatturato, elemento che non appare un ragionevole parametro discretivo sulla cui base strutturarne la debenza soggettiva - Lesione del principio di non discriminazione, come declinato dalla normativa europea che impone di non trattare in modo diverso situazioni omogenee – Disciplina che lede l’indipendenza dell’AGCM, violando il principio di leale collaborazione imposto agli Stati membri dalla normativa europea interposta, che implica il divieto di adottare misure che rischino di compromettere la realizzazione degli obiettivi di tutela della concorrenza dell’Unione europea.

Norme impugnate:

legge  del 10/10/1990  Num. 287  Art. 10  Co. 7

legge  del 10/10/1990  Num. 287  Art. 10  Co. 7

decreto-legge  del 24/01/2012  Num. 1  Art. 5  Co. 1

legge  del 24/03/2012  Num. 27



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.  

Costituzione  Art. 53   Co.  

Costituzione  Art. 117   Co.

direttiva UE  Art.    Co.  

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  Art. 101   Co.  

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  Art. 102   Co.  

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  Art. 103   Co.  

regolamento CE  Art.    Co.  

Trattato CE  Art. 81   Co.  

Trattato CE  Art. 82   Co.  

Trattato unione europea  Art.  Co.  

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea  Art. 20   Co.  

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea  Art. 21   Co.  



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