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D.A.","altre_parti":"D\u0027amato Oronzo","testo_atto":"N. 182 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 luglio 2025\n\r\nOrdinanza dell\u002711 luglio 2025 della Corte d\u0027appello di Lecce nel\nprocedimento penale a carico di O. D.A.. \n \nReati e pene - Prescrizione - Sospensione del corso della\n prescrizione - Modifiche normative - Disciplina applicabile -\n Denunciata interpretazione del diritto vivente (Corte di\n cassazione, sezioni unite penali, sentenza 12 dicembre 2024-5\n giugno 2025, n. 20989), secondo cui la disciplina della sospensione\n del corso della prescrizione di cui all\u0027art. 159 cod. pen., commi\n secondo, terzo e quarto, nel testo introdotto dalla legge n. 103\n del 2017, si applica ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31\n dicembre 2019, mentre dovrebbe ritenersi definitivamente abrogata\n anche per tali reati. \n- Legge 27 settembre 2021, n. 134 (Delega al Governo per l\u0027efficienza\n del processo penale nonche\u0027 in materia di giustizia riparativa e\n disposizioni per la celere definizione dei procedimenti\n giudiziari), art. 2, comma 1, lettera a), in combinato disposto con\n l\u0027art. 1, comma 2, della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il\n contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonche\u0027 in\n materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei\n partiti e movimenti politici). \n\n\r\n(GU n. 40 del 01-10-2025)\n\r\n \n CORTE DI APPELLO DI LECCE \n Sezione Prima Penale \n \n composta dai sigg.: \n dott. Francesco Ottaviano, Presidente; \n dott. Giuseppe Biondi, consigliere rel; \n dott. Francesco Cacucci, consigliere. \n Letti gli atti del procedimento penale in epigrafe indicato a\ncarico di: \n D\u0027. O. nato a ... il ..., domiciliato in ... alla via ... n.\n..., elettivamente domiciliato presso il proprio difensore ... difeso\ndi fiducia dall\u0027avv. Riccardo Mele del Foro di Brindisi e dall\u0027avv.\nSerena Tucci del Foro di Taranto, imputato art. 641 del codice\npenale, perche\u0027, dissimulando il proprio stato di insolvenza,\ncontraeva obbligazioni nei confronti di ..., con il proposito di non\nadempierle, acquistando 44 44 quintali di cavi di rame per\ncomplessivi euro 16.280,00, pagando l\u0027acconto di euro 1.800,00 e\nomettendo di pagare il saldo. \n In ... il ... e ... \n Parte civile: ..., nato il ... a ... ed ivi residente alla via\n... n. ... - rappresentato e difeso dall\u0027avv. Giovanni Battista Cervo\ndel Foro di Lecce. \n \n Osserva \n \n1. Premessa e svolgimento del processo. \n 1.1. Con sentenza del Tribunale di Lecce, in data 24 maggio 2022,\nD\u0027. O. veniva ritenuto responsabile del reato ascrittogli e veniva\ncondannato alla pena di euro. 516,00 di multa, oltre al pagamento\ndelle spese processuali. Il D\u0027. veniva condannato a risarcire il\ndanno in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in\nseparata sede, nonche\u0027 alla rifusione delle spese processuali dalla\nstessa sostenute. \n 1.2. Avverso la citata sentenza proponeva tempestivo appello il\ndifensore di fiducia dell\u0027imputato, censurando la pronuncia sulla\nbase dei seguenti motivi sintetizzati per quanto di interesse: \n a) con il primo motivo di appello si chiede l\u0027assoluzione\ndell\u0027imputato, anche ai sensi dell\u0027art. 530, comma 2 del codice\nprocedura penale, perche\u0027 il fatto non costituisce reato. Il giudice\ntraeva la prova della sussistenza del reato esclusivamente dalle\nrassicurazioni fornite dal D\u0027. in riferimento al futuro adempimento.\nMa ai fini della sussistenza del reato di cui all\u0027imputazione e\u0027\nrichiesta, in relazione all\u0027elemento soggettivo, la specifica\nintenzione di assumere un\u0027obbligazione con il proposito di non\nadempierla, non essendo sufficiente l\u0027accettazione del rischio di non\nadempiere, e tale circostanza non avrebbe trovato conferma\nnell\u0027istruttoria. Si sarebbe in presenza di un mero inadempimento\ncontrattuale; \n b) con il secondo motivo di impugnazione si chiede\nl\u0027assoluzione dell\u0027imputato ai sensi dell\u0027art. 131-bis del codice\npenale, trattandosi di un episodio isolato. \n 1.3. All\u0027esito dell\u0027udienza dell\u002711 luglio 2025, tenuta in Camera\ndi consiglio ex art. 23-bis, comma l, decreto-legge n. 137/2020,\nconvertito con modifiche dalla legge n. 176/2020, come richiamato\ndall\u0027art. 94, comma 2, del decreto legislativo n. 150/2022, come\nmodificato dalla legge n. 199/2022 di conversione del decreto-legge\nn. 162/2022, e ulteriormente modificato dal decreto-legge n. 75/2023\nconvertito con modifiche dalla legge n. 112/2023, e poi dall\u0027art. 11,\ncomma 7, del decreto-legge n. 215/2023, convertito con modifiche\ndalla legge n. 18/2024, sulle conclusioni scritte rassegnate dalle\nparti (il P.G. ha chiesto la conferma della sentenza impugnata; il\ndifensore della parte civile ha chiesto la conferma della sentenza\nimpugnata e ha depositato conclusioni scritte e nota spese; i\ndifensori dell\u0027imputato hanno chiesto, in accoglimento dei motivi di\nappello, la riforma della sentenza con l\u0027assoluzione dell\u0027imputato\ncon formula di giustizia anche ai sensi dell\u0027art. 530, comma 2 del\ncodice di procedura penale, ovvero dichiarare l\u0027estinzione del reato\nper prescrizione dal 23 febbraio 2025 in mancanza di periodi di\nsospensione, in ulteriore subordine assolvere l\u0027imputato ai sensi\ndell\u0027art. 131-bis del codice penale), e\u0027 stata emessa la seguente\nordinanza, allegata al verbale di udienza e comunicata alle parti. \n2. In punto di rilevanza della questione. \n Come e\u0027 noto, la Cassazione, nella sua piu\u0027 alta ed autorevole\ncomposizione (Cass. pen. sez. un. 12 dicembre 2024-5 giugno 2025, n.\n20989, p. g. in proc. a carico di imp. ...), dirimendo un contrasto\nsorto non solo nella giurisprudenza di merito, ma anche in quella di\nlegittimita\u0027, ha affermato il seguente principio di diritto: «la\ndisciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui\nall\u0027art. 159 del codice penale, nel testo introdotto dalla legge n.\n103 del 2017, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della\nlegge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non\nessendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge n. 3 del\n2019, prima, e dalla legge n. 134 del 2021, poi, mentre per i reati\ncommessi dal 1° gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema\ndalla legge n. 134 del 2021». \n Per effetto della pronuncia sopra indicata, che, provenendo dalle\nSezioni Unite della Cassazione, che hanno, con tale decisione,\nrisolto uno specifico contrasto, costituisce a tutti gli effetti\n«diritto vivente», occorre prendere atto che il reato ascritto\nall\u0027imputato non e\u0027 ancora estinto per prescrizione, cosi\u0027 come\nsostenuto dai difensori dell\u0027appellante nelle conclusioni scritte.\nInvero, dalla data del commesso reato, individuata nel ..., sono\ndecorsi i sette anni e mesi sei, che costituiscono il termine massimo\ndi prescrizione, trattandosi di delitto, non essendovi periodi di\nsospensione del termine prescrizionale in primo grado. Ma va aggiunto\nil periodo di sospensione di cui all\u0027art. 159, comma 2, n. 1), del\ncodice penale, nel testo modificato dalla legge n. 103/2017 (e cioe\u0027\nun anno e mesi sei a fare data dal giorno della pronuncia della\nsentenza in esame con motivazione contestuale). Pertanto, per effetto\ndi questo ulteriore periodo di sospensione, il termine, che sarebbe\nvenuto a scadenza in data 22-23 febbraio 2025, come sostenuto dai\ndifensori dell\u0027appellante, verra\u0027, invece, a maturare in data 22-23\nagosto 2026. \n Cio\u0027 precisato, con l\u0027appello, come visto, da un lato si chiede\nl\u0027assoluzione dell\u0027imputato perche\u0027 il fatto non costituisce reato,\nanche ai sensi dell\u0027art. 530, comma 2 del codice di procedura penale,\ndall\u0027altro si chiede l\u0027assoluzione dell\u0027imputato invocando la causa\ndi non punibilita\u0027 di cui all\u0027art. 131-bis del codice penale. In sede\ndi conclusioni scritte, i difensori dell\u0027appellante hanno chiesto di\ndichiarare l\u0027estinzione del reato per prescrizione. \n Dunque, tenuto conto dei motivi di gravame, questa Corte e\u0027\ntenuta a rilevare l\u0027eventuale causa estintiva della prescrizione del\nreato, ove non dovesse ritenere di assolvere l\u0027imputato ai sensi\ndell\u0027art. 530, comma 2, del codice di procedura penale (ovvero, ove\ndovesse ritenere di assolvere l\u0027imputato ai sensi dell\u0027art. 131-bis\ndel codice penale, essendo, come e\u0027 noto, prevalente la causa\nestintiva del reato: vedi Cassazione pen. sez. I, 28 settembre 2021,\nn. 43700), tenuto conto della presenza della parte civile, facendo\napplicazione dell\u0027art. 578 del codice di procedura penale, come da\nultimo interpretato dalle Sezioni Unite (vedi Cassazione pen. sez.\nun. 28 marzo - 27 settembre 2024, n. 36208, ... - benche\u0027 su questo\naspetto penda altra questione di legittimita\u0027 costituzionale\nsollevata da questa Corte con ordinanza del 13 dicembre 2024,\nquestione che verra\u0027 trattata dalla Consulta alla pubblica udienza\ndel 19 novembre 2025, e che, ove accolta, potrebbe limitare il\ngiudizio di questa Corte alla sola verifica della insussistenza dei\npresupposti per l\u0027assoluzione ai sensi dell\u0027art. 129, comma 2, del\ncodice di procedura penale, demandando ad altra Autorita\u0027 Giudiziaria\nil giudizio sulle statuizioni civili, ove estinto per prescrizione il\nreato). E\u0027 interesse dell\u0027imputato, pertanto, verificare il possibile\nricorrere della causa estintiva del reato. \n Cio\u0027 detto, rileva la Corte che, ove non fosse applicabile la\nsospensione del termine di prescrizione prevista dall\u0027art. 159, comma\n2, n. 1), del codice penale, nel testo introdotto dalla legge n.\n103/2017, cosi\u0027 come sostenuto dall\u0027indirizzo giurisprudenziale non\naccolto dalle Sezioni Unite, il reato ascritto all\u0027appellante sarebbe\neffettivamente estinto per prescrizione dal 22-23 febbraio 2025. \n Tuttavia, le Sezioni Unite hanno statuito il su esposto principio\ndi diritto, che, appunto perche\u0027 affermato dirimendo il contrasto\ngiurisprudenziale sorto sul punto, costituisce «diritto vivente» ai\nsensi dell\u0027art. 65, regio decreto n. 12/1941 e dell\u0027art. 618, comma\n1-bis, del codice di procedura penale. \n Ritiene la Corte che l\u0027interpretazione fornita dalle Sezioni\nUnite delle norme delle leggi n. 103/2017 (legge Orlando), n. 3/2019\n(legge Bonafede) e n. 134/2021 (legge Cartabia), che hanno\ndisciplinato il complesso fenomeno successorio che ha avuto riguardo\nall\u0027istituto della sospensione del termine di prescrizione in\nconseguenza della pronuncia della sentenza di primo grado, si ponga\nin contrasto con l\u0027art. 3 della Costituzione e con il principio di\nlegalita\u0027 penale posto dall\u0027art. 25, comma 2, della Costituzione,\nche, come e\u0027 noto, esprime un principio supremo dell\u0027ordine\ncostituzionale, che si estende anche al regime legale della\nprescrizione (Corte Costituzionale ordinanza n. 24/2017). \n In particolare, si ritiene che l\u0027interpretazione fornita dalle\nSezioni Unite dell\u0027art. 2, comma 1, lettera a) della legge n.\n134/2021 (che prevede l\u0027abrogazione dei commi 2 e 4 dell\u0027art. 159 del\ncodice penale), letto in combinato disposto con l\u0027art. l, comma 2,\ndella legge n. 3/2019 (che statuisce che le disposizioni di cui al\ncomma l, lettera d), e) ed f) della predetta legge entrano in vigore\nil 1° gennaio 2020), secondo la quale l\u0027effetto abrogativo previsto\ndall\u0027art. 2, comma l, lettera a), legge n. 134/2021 non retroagirebbe\nper i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, si pone\nin contrasto con l\u0027art. 25, comma 2, della Costituzione, poiche\u0027\ncostituirebbe interpretazione non in linea con il significato\nletterale delle norme, nonche\u0027 con l\u0027art. 3 della Costituzione,\npoiche\u0027 produttiva di un regime transitorio non previsto dalla legge\ned irragionevole, in quanto generante effetti in malam partem per\nl\u0027imputato. \n Al riguardo, vale la pena rammentare che l\u0027interprete ha\nl\u0027obbligo di confrontarsi con il canone ermeneutico rappresentato, in\nmateria di diritto penale, dal divieto di interpretazioni estensive o\nanalogiche a sfavore del reo, canone affermato a livello di fonti\nprimarie dall\u0027art. 14 delle preleggi, nonche\u0027 - implicitamente -\ndall\u0027art. 1 del codice penale e fondato a livello costituzionale,\ncome detto, sul principio di legalita\u0027 di cui all\u0027art. 25, comma 2,\ndella Costituzione, divieto che non consente di riferire la norma\npenale (fra le quali, come precisato, sono ricomprese anche quelle\nche attengono al regime della prescrizione) a situazioni non\nascrivibili ad alcuno dei suoi possibili significati letterali, e\ncostituisce cosi\u0027 un limite insuperabile rispetto alle opzioni\ninterpretative a disposizione del giudice di fronte al testo\nlegislativo. E cio\u0027 in quanto, nella prospettiva culturale nel cui\nseno e\u0027 germogliato lo stesso principio di legalita\u0027 in materia\npenale, e\u0027 il testo della legge - non gia\u0027 la sua successiva\ninterpretazione ad opera della giurisprudenza - che deve fornire al\nconsociato un chiaro avvertimento circa le conseguenze sanzionatorie\ndelle proprie condotte (cfr. Corte costituzionale n. 98/2021). In\nbuona sostanza, a fronte di significati letterali, chiari e precisi,\ndella norma penale che attiene al regime legale della prescrizione,\nnon e\u0027 consentito, per il rispetto del principio di legalita\u0027 che\nvige nella materia penale, formulare interpretazioni in malam partem\na sfavore dell\u0027imputato, generative di regimi transitori non previsti\ndalla legge e che irragionevolmente impediscono l\u0027efficacia\nretroattiva di una norma di favore (vedi Corte costituzionale n.\n215/2008). \n Ritiene questa Corte che e\u0027 cio\u0027 che e\u0027 avvenuto nel caso di\nspecie, sicche\u0027 reputa doveroso sottoporre d\u0027ufficio la relativa\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale, che, per quanto su esposto,\nappare rilevante. \n3. In punto di non manifesta in fondatezza della questione. \n 3.1. Ricostruzione del quadro normativo. \n E\u0027 necessario procedere ad una breve ricostruzione del quadro\nnormativo. \n Occorre considerare che le tre leggi che si sono succedute nel\ntempo (la legge c.d. Orlando, la legge c.d. Bonafede, la legge c.d.\nCartabia) sono intervenute, fra l\u0027altro, tutte su un istituto di\nnuovo conio per la disciplina della prescrizione del reato, e cioe\u0027\nl\u0027istituto della sospensione del termine di prescrizione per effetto\ndella pronuncia della sentenza (originariamente di condanna) di primo\no di secondo grado. \n In vero, la legge n. 103/2017 ha introdotto l\u0027istituto, inserendo\ni commi 2, 3 e 4 nell\u0027art. 159 del codice penale e abrogando il\nprecedente comma 2 (art. 1, comma 10 della legge n. 103/2017). Per\nespressa previsione normativa (art. 1, comma 15, legge n. 103/2017),\nla disciplina della sospensione del termine di prescrizione per\neffetto della pronuncia della sentenza di condanna di primo o secondo\ngrado si sarebbe applicata ai fatti commessi dopo l\u0027entrata in vigore\ndella legge. \n La legge n. 3/2019 (art. 1, comma 1, lettera e, nn. 1) e 2), e\nlettera f), n. 1) ha modificato l\u0027istituto, abrogando i commi 3 e 4\ndell\u0027art. 159 del codice penale, e, modificando il comma 2,\nstabilendo che il corso della prescrizione sarebbe rimasto sospeso\nsostanzialmente sine die dalla pronuncia della sentenza di primo\ngrado (qualunque sentenza) o dal decreto penale di condanna\n(conseguenzialmente, per effetto dell\u0027abrogazione del comma 1\ndell\u0027art. 160 del codice penale, sia la sentenza, che il decreto\npenale di condanna, non costituivano piu\u0027 atti interruttivi della\nprescrizione; per inciso va anche citata la modifica apportata\ndall\u0027art. 1, comma 1, lettera d) della legge n. 3/2019, all\u0027art. 158,\ncomma 1, del codice penale, che ha previsto nuovamente che per il\nreato permanente o continuato il termine di prescrizione decorre dal\ngiorno in cui e\u0027 cessata la permanenza o la continuazione). Peraltro,\nqueste disposizioni entravano in vigore dal 1° gennaio 2020 (art. 1,\ncomma 2, della legge n. 3/2019). \n La legge n. 134/2021 (art. 2, comma 1, lettera a), b) e c) ha\ndefinitivamente abrogato l\u0027istituto, eliminando il comma 2 dell\u0027art.\n159 del codice penale (nonche\u0027, il comma 4, come risultante per\neffetto delle precedenti abrogazioni e modifiche); ha modificato\nl\u0027art. 160 del codice penale, prevedendo nuovamente il decreto penale\ndi condanna come atto interruttivo della prescrizione; ha introdotto\ncon l\u0027art. 161-bis del codice penale il nuovo istituto della\ncessazione del corso della prescrizione. La legge n. 134/2021 (art.\n2, comma 2, lettera a) ha poi introdotto il nuovo istituto\ndell\u0027improcedibilita\u0027 per superamento dei termini di durata massima\ndel giudizio di impugnazione ai sensi dell\u0027art. 344-bis del codice di\nprocedura penale. Questa nuovo istituto, pero\u0027, si applica ai soli\nprocedimenti di impugnazione che hanno ad oggetto reati commessi a\nfare data dal 1° gennaio 2020 (art. 2, comma 3 della legge n.\n134/2021). \n 3.2. La sentenza delle Sezioni Unite. \n Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 20989/2025) hanno\naffermato che l\u0027impianto della complessiva modificazione\ndell\u0027istituto della prescrizione introdotta con la legge n. 3/2019\norienta nel senso che questa normativa sarebbe stata direttamente\ndettata per disciplinare i reati commessi dal 1° gennaio 2020 in poi\n(vedi punto 6 del Considerato in diritto). In questa direzione,\nsostengono le Sezioni Unite (vedi punto 6.1. del Considerato in\ndiritto), «pure se la locuzione adottata nel testo della legge e\u0027\nletteralmente riferita alla semplice entrata in vigore [la\nsottolineatura e\u0027 di chi scrive], e\u0027 da ritenere che il legislatore\ndel 2019 abbia inteso stabilire che tutte le nuove disposizioni in\nmateria di prescrizione (prima tra tutte la sospensione sine die del\ntermine di prescrizione con la pronuncia della sentenza di primo\ngrado inserita nell\u0027art. 159 del codice penale da quella riforma)\ndebbano trovare applicazione solo in relazione ai reati commessi dal\n1° gennaio 2020. E\u0027 in tale prospettiva che si individua la ragione\ndella forte divaricazione temporale - non di molto inferiore alla\ndurata di un anno (durata sensibilmente piu\u0027 ampia rispetto alla\nvacatio ordinaria di cui agli artt. 73 della Costituzione e 10\npreleggi) - tra l\u0027epoca di produzione dei suoi effetti: essa ha\nsegnato una cesura con la pregressa disciplina, del tutto svincolata\nda reali esigenze di conoscibilita\u0027 del dettato normativo, cosi\u0027 da\nsfociare in un vero e proprio regime transitorio, preclusivo del\nraffronto fra la disciplina con essa introdotta e quelle pregresse».\nSostiene sempre il Supremo Consesso, «osservando il dipanarsi di\nqueste modificazioni normative, si puo\u0027 ragionevolmente evincere che\nl\u0027obiettivo perseguito dal legislatore non e\u0027 identificabile con\nquello (proprio della vacatio legis) di assicurare la conoscibilita\u0027\ndella legge, bensi\u0027 con quello di procrastinare nel tempo gli\neffetti, al fine, del resto non sottaciuto, di adottare in\nquell\u0027intervallo le opportune riforme necessarie per velocizzare il\nprocesso penale, in guisa da evitare, dopo l\u0027introduzione della\nsospensione sine die della prescrizione del reato all\u0027esito della\nsentenza di primo grado (e, si sottolinea, qualunque sia l\u0027esito di\ntale pronuncia sancito), l\u0027ordinaria evenienza di un giudizio di\ncognizione suscettibile di durata indefinita nei gradi successivi».\nOsserva ancora la Cassazione «tornando al rilievo\ndell\u0027inapplicabilita\u0027 della disciplina della sospensione della\nprescrizione prevista dalla legge n. 3 del 2019 per i reati commessi\nin tempo antecedente al 1° gennaio 2020 [ ... ] essa rinviene il suo\ncoerente sviluppo nella disciplina dell\u0027art. 2, comma 3, legge n.\n134/2021, chiaramente coordinato con le innovazioni apportate dalla\nlegge del 2019, con particolare riferimento all\u0027introduzione\ndell\u0027istituto dell\u0027improcedibilita\u0027 riguardante gli stessi reati per\ni quali la legge del 2019 aveva previsto la sospensione indeterminata\ndella prescrizione con la sentenza di primo grado. Ebbene, come si e\u0027\ngia\u0027 osservato, la suddetta norma ha fatto espresso riferimento ai\nreati commessi a fare data dal 1° gennaio 2020, cosi\u0027 manifestando la\nchiara volonta\u0027 di limitare gli effetti a ritroso\ndell\u0027improcedibilita\u0027 ai soli reati commessi a partire da tale data.\nRisulta cosi\u0027 esplicitato lo spartiacque, fissato ratione temporis,\nfra reati commessi fino al 31 dicembre 2019 e reati commessi dal 1°\ngennaio 2020, spartiacque ragionevolmente concepibile soltanto\nmuovendo dal presupposto che la data del 1° gennaio 2020 ha\nidentificato gia\u0027, in materia di prescrizione, la soluzione netta\ndella continuita\u0027 rispetto al passato». Aggiunge, quindi, la Suprema\nCorte, «a questa data si e\u0027, d\u0027altro canto, sincronizzata l\u0027efficacia\ntemporale di operativita\u0027 degli istituti dell\u0027improcedibilita\u0027 e\ndella sospensione sine die del termine di prescrizione del reato con\nla pronuncia della sentenza di primo grado, istituto - quest\u0027ultimo -\nriposizionato dalla legge n. 134 del 2021 nell\u0027art. 161-bis del\ncodice penale, con formula normativa non dissimile dalla precedente\n[la sottolineatura e\u0027 di chi scrive], sia pure con l\u0027inserzione nella\nrubrica della disposizione del piu\u0027 forte riferimento al fenomeno\ndella cessazione della prescrizione, da un lato, e con l\u0027elisione\ndella norma del richiamo (oltre che della sentenza di primo grado,\nanche) del decreto di condanna, ricollocato, nell\u0027art. 160 del codice\npenale, fra gli atti interruttivi del decorso del termine\nprescrizionale». \n La conclusione cui giungono le Sezioni Unite e\u0027 questa: «la\ndisciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla\nlegge n. 3 del 2019 non possiede efficacia retroattiva e si applica\nai soli reati commessi dal 1° gennaio 2020; la legge n. 134 del 2021\ne\u0027 intervenuta a modificare, nella stessa materia, le sole norme\ndettate dalla legge n. 3 del 2019, non quelle dettate dalla legge n.\n103 del 2017, di conseguenza, la legge n. 134 del 2021, nella\nmedesima materia, a sua volta, non dispiega efficacia retroattiva,\napplicandosi ai soli reati commessi dal 1° gennaio 2020. Pertanto, le\ndisposizioni dettate dalla legge n. 3 del 2019 in materia di\nprescrizione, ivi inclusa la sospensione del decorso del relativo\ntermine, hanno assunto efficacia dal 1° gennaio 2020. Esse hanno\ncontinuato a dispiegare la medesima efficacia anche dopo l\u0027entrata in\nvigore della legge n. 134 del 2021 (l\u0027art. 158, primo comma, del\ncodice penale perche\u0027 non interessato dalla nuova legge, e gli artt.\n159 e 160 del codice penale perche\u0027, pur modificati nel testo, non\nhanno visto espressamente mutata dal legislatore la sfera di\napplicazione, non estesa ai reati commessi prima del 1° gennaio\n2020)». \n 3.3. I punti critici del percorso argomentativo della sentenza\ndelle Sezioni Unite. \n Il ragionamento delle Sezioni Unite e\u0027 frutto di una duplice\nforzatura interpretativa di un testo normativo, pervero, chiaro nel\nsuo significato letterale, che conduce alla conclusione esegetica in\nmalam partem, che considera ancora applicabile ai reati commessi a\ncavallo tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, per quanto in\nquesta sede di interesse, l\u0027art. 159, comma 2, n. 1), del codice\npenale nel testo introdotto dalla legge n. 103/2017. \n La prima forzatura interpretativa, che si e\u0027 evidenziata mediante\nla sottolineatura del passo di interesse della motivazione della\nsentenza delle Sezioni Unite, e\u0027 quella che concerne l\u0027art. 1, comma\n2, della legge n. 3/2019. La disposizione testualmente prevede: «le\ndisposizioni di cui al comma 1, lettere d), e) e f), entrano in\nvigore il 1° gennaio 2020». Invero, a differenza dell\u0027art. 1, comma\n15, della legge n. 103/2017, la norma non prevede che le disposizioni\ncitate si applicano «ai reati commessi dal 1° gennaio 2020», ma\nprevede che le disposizioni entrano in vigore dal 1° gennaio 2020.\nNon si ignora che le disposizioni citate prevedono tendenzialmente\nnorme di sfavore, sotto il profilo della disciplina della\nprescrizione, per l\u0027imputato, e, di conseguenza, non avrebbero potuto\ntrovare applicazione se non ai reati commessi dopo la loro entrata in\nvigore (qualche dubbio e\u0027 legittimo porlo per la disposizione -\nl\u0027art. 1, comma 1, lettera f), legge n. 3/2019 - che abrogava il\ncomma 1 dell\u0027art. 160 codice penale, eliminando fra gli atti\ninterruttivi della prescrizione la sentenza di condanna e il decreto\npenale di condanna, norma che avrebbe potuto riverberare i suoi\neffetti favorevoli anche retroattivamente) ma questo e\u0027 frutto\nsemplicemente dell\u0027applicazione degli articoli 1 e 2, comma 4, codice\npenale (espressione del principio di legalita\u0027 in materia penale di\ncui all\u0027art. 25, comma 2 Cost.), cioe\u0027 dell\u0027ordinario fenomeno di\nsuccessione delle leggi penali, che prevede, in caso di successione\nnormativa, la retroattivita\u0027 della legge penale piu\u0027 favorevole e\nl\u0027irretroattivita\u0027 della legge piu\u0027 sfavorevole (valutate, ovviamente\nnel loro complesso, senza collage tra vecchie e nuove disposizioni:\nvedi Cassazione pen. sez. V, 29 ottobre 2014. n. 48753; Cassazione\npen. sez. IV, 27 gennaio 2022, n. 13207). Non e\u0027 frutto di una\nprecisa scelta legislativa di applicare le nuove norme (che, per\nipotesi, avrebbero potuto essere di favore come di sfavore) ai\nfatti-reato commessi da una certa data in poi, scelta insindacabile,\nsotto il profilo costituzionale, anche con riguardo alle norme piu\u0027\nfavorevoli, se non nei limiti della ragionevolezza ai sensi dell\u0027art.\n3 Cost. (Corte cost. n. 393/2006). Una previsione del genere avrebbe\ncomportato l\u0027espressa disciplina di un regime transitorio, che,\ninvece, nel caso di specie, non vi e\u0027 stata, avendo lasciato il\nlegislatore del 2019 che la disciplina transitoria trovasse la «sua»\nregola in quella di carattere generale prevista per la successione\ndelle leggi penali. Del resto, come anche ricordato dalle Sezioni\nUnite, la posticipazione del momento di entrata in vigore delle\ndisposizioni che concernevano piu\u0027 squisitamente le modifiche alla\ndisciplina della prescrizione dei reati da parte della legge c.d.\nBonafede era dichiaratamente ispirata dall\u0027intenzione di intervenire\nnormativamente al fine di predisporre una disciplina acceleratoria\ndel processo penale, una disciplina che servisse a scongiurare il\nrischio di una durata tendenzialmente indefinita del processo penale\nin seguito alla sospensione sine die del termine di prescrizione per\neffetto della pronuncia della sentenza di primo grado. \n La seconda forzatura interpretativa riguarda una sorta di\nsostanziale equiparazione dell\u0027istituto della sospensione del termine\ndi prescrizione, come modificato per effetto della legge c.d.\nBonafede (art. 159, comma 2, codice penale, come modificato dalla\nlegge n. 3/2019), a quello della cessazione del corso della\nprescrizione di cui all\u0027art. 161-bis codice penale, come introdotto\ndalla legge n. 134/2021. Invero, l\u0027istituto della sospensione del\ntermine di prescrizione in conseguenza della pronuncia della\nsentenza, previsto dalla legge c.d. Bonafede, prevedeva una sorta di\nsospensione sine die della prescrizione per effetto della pronuncia\ndella sentenza di primo grado o del decreto penale di condanna. Anche\nin ipotesi di annullamento con regressione del processo al primo\ngrado o a fasi antecedenti, il corso della prescrizione non\nriprendeva a decorrere, essendo stato definitivamente sospeso con la\npronuncia della sentenza di primo grado (o del decreto penale di\ncondanna). Per contro, l\u0027istituto di cui all\u0027art. 161-bis codice\npenale prevede la cessazione del corso della prescrizione con la\npronuncia della sentenza di primo grado (non piu\u0027 con il decreto\npenale di condanna), prescrizione, pero\u0027, che riprende a decorrere in\ncaso di annullamento, che comporti la regressione del procedimento al\nprimo grado o ad una sua fase anteriore, dalla data della pronuncia\ndefinitiva di annullamento. Si tratta, all\u0027evidenza, solo in\napparenza di istituti simili, presentando, al contrario,\nsignificative differenze (a cominciare da quella lessicale), che,\ncome si vedra\u0027, giustificano pienamente che la legge c.d. Cartabia\nabbia previsto, da un lato, l\u0027abrogazione dell\u0027art. 159, comma 2,\ncodice penale, dall\u0027altra, l\u0027inserimento dell\u0027art. 161-bis codice\npenale, un duplice intervento normativo che non avrebbe avuto alcun\nsenso nella prospettiva di considerare l\u0027istituto di cui all\u0027art.\n161-bis codice penale un mero «riposizionamento» di quello della\nsospensione del termine prescrizionale, poiche\u0027, avendo pacificamente\nuna portata piu\u0027 favorevole all\u0027imputato l\u0027istituto della cessazione\ndel corso della prescrizione, se si fosse trattato di una mera\nmodifica del precedente, avrebbe avuto efficacia retroattiva.\nsostanzialmente rendendo inoperativo il precedente istituto. In ogni\ncaso se si fosse trattato di un mero intervento modificativo del\nprimo istituto, il legislatore sarebbe intervenuto a modificare\nnuovamente il comma 2 dell\u0027art. 159 codice penale. Invece, il\nlegislatore e\u0027 intervenuto abrogando il comma 2 dell\u0027art. 159 codice\npenale e inserendo l\u0027art. 161-bis nel codice penale, a dimostrazione\nche la seconda disposizione introduce un diverso istituto, diverso\ndal precedente non solo nel nomen iuris (cessazione del corso della\nprescrizione in luogo di sospensione), ma anche, e soprattutto, nella\ndisciplina giuridica. \n Partendo da questa duplice forzatura interpretativa, la\nCassazione e\u0027 giunta alla conclusione che non fosse possibile\napplicare l\u0027art. 2, comma 1, lettera a) legge n. 134/2021, nella\nparte in cui ha previsto l\u0027abrogazione dell\u0027art. 159, commi 2 e 4.\ncodice penale, anche ai fatti commessi dal 3 agosto 2017 al 31\ndicembre 2019, poiche\u0027 la legge c.d. Cartabia avrebbe, in parte qua,\nabrogato l\u0027art. 159, comma 2 codice penale, come modificato dalla\nlegge n. 3/2019, norma applicabile solo ai reati commessi dal 1°\ngennaio 2020. Pertanto, per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31\ndicembre 2019 si dovrebbe applicare, per quanto di interesse nel caso\ndi specie, l\u0027art. 159, comma 2, n. 1), codice penale nel testo\nintrodotto dalla legge n. 103/2017, mentre per i reati commessi dal\n1° gennaio 2020 troverebbe applicazione, sul piano sostanziale, il\nnuovo istituto della cessazione del corso della prescrizione di cui\nall\u0027 art. 161-bis codice penale, e, sul piano processuale, l\u0027istituto\ndell\u0027improcedibilita\u0027 di cui all\u0027art. 344-bis codice di procedura\npenale, norma espressamente applicabile alle sole impugnazioni\nriguardanti processi per reati commessi dal 1° gennaio 2020. \n 3.4. La prospettazione dell\u0027esegesi compatibile con la\nCostituzione, ma non percorribile in via interpretativa, stante il\n«diritto vivente» rappresentato dalla sentenza delle Sezioni Unite. \n In realta\u0027, come visto, la legge c.d. Bonafede non ha introdotto\nuna specifica disciplina transitoria per le modifiche apportate al\nregime della prescrizione, ma ha soltanto previsto che le relative\ndisposizioni entrassero in vigore dal 1° gennaio 2020. Solo perche\u0027\nsi e\u0027 trattato di modifiche, per lo piu\u0027, in peius la loro\napplicazione ha finito per riguardare i fatti-reato commessi dopo la\nloro entrata in vigore. Pertanto, in parte qua, tra la legge c.d.\nOrlando e la legge c.d. Bonafede si e\u0027 realizzato un ordinario\nfenomeno di successione di leggi penali nel tempo, che ha comportato\nla modifica dell\u0027art. 159, comma 2, codice penale, come a sua volta\nmodificato/introdotto dalla legge c.d. Orlando, e l\u0027abrogazione dei\ncommi 3 e 4 dell\u0027art. 159 codice penale, come introdotti dalla legge\nc.d. Orlando. In buona sostanza, la legge c.d. Orlando ha introdotto\nl\u0027istituto della sospensione del termine di prescrizione del reato\nper effetto della pronuncia della sentenza di condanna di primo e di\nsecondo grado rendendolo applicabile solo ai reati commessi dopo il 3\nagosto 2017; la legge c.d. Bonafede lo ha modificato in peius, con\nmodifiche che, appunto perche\u0027 peggiorative, finivano con\nl\u0027applicarsi solo ai reati commessi dopo l\u0027entrata in vigore delle\nstesse; la legge c.d. Cartabia lo ha abrogato, prevedendo l\u0027espressa\nabrogazione dell\u0027art. 159, comma 2, codice penale (oltre che del\ncomma 4 della citata norma, come risultante per effetto dei predetti\ninterventi normativi - disposizione quest\u0027ultima non toccata ne\u0027\ndalla legge c.d. Orlando, ne\u0027 dalla legge c.d. Bonafede -,\nquest\u0027ultima abrogazione legata, evidentemente, alla nuova disciplina\ndel processo in absentia, come prevista dalla delega contenuta\nnell\u0027art. 1, comma 7, della legge n. 134/2021, poi attuata con il\ndecreto legislativo n. 150/2022). \n La legge c.d. Cartabia non si e\u0027 limitata all\u0027abrogazione\ndell\u0027istituto in esame. Per ovviare al potenziale effetto nefasto\ndella legge c.d. Bonafede, cioe\u0027 il rischio del processo infinito in\nconseguenza della sospensione sine die della prescrizione a seguito\ndella sentenza di primo grado, e, nello stesso tempo, senza ritornare\nal decorso della prescrizione del reato anche nei giudizi di\nimpugnazione, ha poi introdotto due nuovi istituti, l\u0027uno di\ncarattere sostanziale (la cessazione del corso della prescrizione di\ncui all\u0027art. 161-bis codice penale), l\u0027altro di tipo processuale\n(l\u0027improcedibilita\u0027 di cui all\u0027art. 344-bis del codice di procedura\npenale). E\u0027 vero che solo per quest\u0027ultimo e\u0027 stata espressamente\nprevista la sua applicabilita\u0027 ai procedimenti di impugnazione aventi\nad oggetto reati commessi dal 1° gennaio 2020 (in tale modo\nscongiurando l\u0027entrata in vigore della legge c.d. Bonafede con\nriferimento a questi reati, ai quali la stessa sarebbe stata\nsicuramente applicabile), mentre per l\u0027altro, in mancanza di\nspecifica disposizione normativa, l\u0027entrata in vigore coincide\nformalmente con l\u0027entrata in vigore della legge n. 134/2021 (e cioe\u0027\ndal 19 ottobre 2021), ma e\u0027 anche vero che i due istituti, quello di\ntipo sostanziale (art. 161-bis codice penale) e quello di tipo\nprocessuale (art. 344-bis c.p.p.) sono strettamente connessi tra\nloro, poiche\u0027 il primo fa cessare definitivamente la prescrizione con\nla pronuncia della sentenza di primo grado (salvo farne riprendere il\ndecorso in caso di regressione del processo al primo grado o ad una\nfase anteriore, e cio\u0027 a definitiva dimostrazione che la prescrizione\nopera solo fino all\u0027esaurimento del primo grado di giudizio), mentre\nil secondo introduce l\u0027improcedibilita\u0027 per i giudizi di\nimpugnazione. In buona sostanza, e\u0027 indubbio che, sulla base di\nun\u0027interpretazione logica e sistematica, l\u0027operativita\u0027 della\ndisposizione di cui all\u0027art. 161-bis codice penale (che, in ogni\ncaso, determinando un trattamento in malam partem per l\u0027imputato, non\npuo\u0027 che assumere efficacia in relazione ai reati commessi\nsuccessivamente alla sua entrata in vigore) va ancorata\nall\u0027operativita\u0027 della norma di cui all\u0027art. 344-bis c.p.p., e,\ndunque, esplica i suoi effetti con riferimento a tutti i reati\ncommessi dal 1° gennaio 2020 in poi, rispetto ai quali, pertanto, non\nsarebbe immaginabile nei giudizi di impugnazione la contemporanea\ndecorrenza del corso della prescrizione (conseguenza della\ncontemporanea abrogazione dell\u0027art. 159, comma 2, codice penale) e\ndel termine di improcedibilita\u0027. \n Si sono gia\u0027 esplicitate le ragioni che inducono ad escludere\nche, ancora una volta sotto il profilo dei significati letterali\ndelle norme, fra l\u0027istituto di cui all\u0027art. 161-bis codice penale e\nquello di cui all\u0027art. 159, comma 2, codice penale, nel testo\nmodificato dalla legge c.d. Bonafede, vi fosse una sostanziale\nsimilitudine. Trattandosi di due istituti diversi, e\u0027 evidente che il\nlegislatore del 2021, da un lato, ha voluto abrogare del tutto\nl\u0027istituto della sospensione del termine di prescrizione per effetto\ndella pronuncia della sentenza (in origine di condanna di primo e di\nsecondo grado, e poi solo della sentenza di primo grado), come era\nstato dapprima introdotto dalla legge c.d. Orlando, poi modificato\ndalla legge c.d. Bonafede; dall\u0027altra, ha voluto introdurre per i\nreati commessi dal 1° gennaio 2020 i nuovi istituti della cessazione\ndel corso della prescrizione per effetto della sentenza di primo\ngrado ai sensi dell\u0027art. 161-bis codice penale e\ndell\u0027improcedibilita\u0027 dell\u0027azione penale per superamento dei termini\ndi durata massima del giudizio di impugnazione di cui all\u0027art.\n344-bis c.p.p. \n Limitare l\u0027effetto abrogativo dell\u0027art. 159, comma 2, codice\npenale, determinato dall\u0027art. 2, comma 1, lettera a) della legge n.\n134/2021, ai soli reati commessi dal 1° gennaio 2020, in mancanza di\nuna espressa disciplina transitoria, per effetto di una forzatura\nesegetica di un testo normativo, quello di cui all\u0027art. 1, comma 2,\ndella legge n. 3/2019, che, sotto il profilo del significato\nletterale, afferma tutt\u0027altro, senza tenere conto che la norma che si\ne\u0027 abrogata e\u0027 quella che a sua volta era frutto della modifica del\nprecedente testo e dell\u0027abrogazione dei commi 3 e 4 dell\u0027art. 159\ncodice penale (come introdotti dalla legge n. 103/2017), strettamente\nconnessi al comma 2 (nel testo modificato dalla legge n. 103/2017),\ncommi che certamente, una volta abrogati, non potrebbero tornare a\n«rivivere», significa «creare» in via interpretativa un regime\ntransitorio in malam partem in violazione degli articoli 3 e 25,\ncomma 2, Cost. \n Invero, cosi\u0027 facendo, si e\u0027, in maniera «creativa», fatta\n«rivivere» per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019\nl\u0027intera disciplina della sospensione del termine di prescrizione per\neffetto della pronuncia della sentenza di condanna di primo o di\nsecondo grado, prevista dall\u0027art. 159, commi 2, 3 e 4 codice penale,\nnel testo modificato/introdotto dalla legge c.d. Orlando, benche\u0027 i\ncommi 3 e 4 della citata disposizione siano stati espressamente\nabrogati dalla legge c.d. Bonafede e benche\u0027 il comma 2 dell\u0027art. 159\ncodice penale, introdotto dalla legge c.d. Orlando e poi modificato\ndalla legge c.d. Bonafede, sia stato espressamente abrogato dalla\nlegge c.d. Cartabia. \n In buona sostanza, si e\u0027 generato, in via interpretativa, un\nregime transitorio in malam partem e, pertanto, in violazione\ndell\u0027art. 25, comma 2 della Costituzione, oltre che irragionevole ai\nsensi dell\u0027art. 3 Cost., poiche\u0027, nonostante l\u0027espressa abrogazione\ndell\u0027istituto della sospensione del termine di prescrizione per\neffetto della pronuncia della sentenza (di primo grado, per come\nrisultante da ultimo dalle modifiche apportate dalla legge Bonafede),\nha ritenuto di escludere dalla portata abrogativa e, quindi,\nfavorevole, dell\u0027art. 2, comma 1, lettera a), legge n. 134/2021 i\nreati commessi a cavallo tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019,\nsenza alcuna ragionevole giustificazione. Al riguardo, infatti, non\nsi coglie la ragione in base alla quale escludere che il legislatore\ndel 2021 abbia inteso espressamente eliminare l\u0027istituto della\nsospensione del termine di prescrizione in conseguenza della\npronuncia della sentenza, come introdotto dalla legge Orlando e poi\nmodificato dalla legge Bonafede, per tutti i reati commessi prima del\n1° gennaio 2020, introducendo per i reati commessi in epoca\nsuccessiva il regime sostanziale della cessazione del corso della\nprescrizione previsto dall\u0027art. 161-bis codice penale e quello\nprocessuale dell\u0027improcedibilita\u0027 di cui all\u0027art. 344-bis c.p.p. \n La legge c.d. Cartabia, si ribadisce, in parte qua, ha\ncomportato, da un lato, che per i reati commessi dal 1° gennaio 2020\noperano i due nuovi istituti di cui all\u0027art. 161-bis codice penale e\n344-bis c.p.p.; per tutti i reati commessi in precedenza, abrogato\ndefinitivamente cio\u0027 che restava dell\u0027istituto della sospensione del\ntermine di prescrizione in conseguenza della sentenza, istituto, come\ndetto, introdotto dalla legge c.d. Orlando e poi modificato dalla\nlegge c.d. Bonafede, la disciplina del termine di prescrizione e\u0027\nrimasta quella della c.d. legge ex Cirielli, che non prevedeva\nl\u0027istituto della sospensione del termine di prescrizione in\nconseguenza della pronuncia della sentenza (di condanna, di primo e\nsecondo grado, come introdotto dalla legge c.d. Orlando, e poi\nmodificato dalla legge c.d. Bonafede relativamente alla pronuncia\ndella sola sentenza di primo grado). Non si tratta di una sorta di\n«resurrezione» della legge ex Cirielli, perche\u0027 la disciplina della\nprescrizione, come prevista dalla legge n. 251/2005, non e\u0027 mai\ngiuridicamente «morta». L\u0027istituto della sospensione del termine di\nprescrizione in conseguenza della pronuncia della sentenza di\ncondanna di primo e di secondo grado, introdotto dalla legge c.d.\nOrlando (e poi modificato dalla legge c.d. Bonafede), si e\u0027 inserito,\nsi e\u0027 innescato, sulla ordinaria disciplina della prescrizione del\nreato come prevista dalla legge ex Cirielli. Abrogato definitivamente\nil comma 2 dell\u0027art. 159 codice penale, e cioe\u0027 la disposizione che\nera stata modificata dalla legge c.d. Orlando (nel senso che, come\nvisto, la predetta legge aveva eliminato la vecchia disposizione,\ninserendo la nuova disposizione, unitamente ai commi 3 e 4), e poi\nmodificata dalla legge c.d. Bonafede, e\u0027 stato definitivamente\nabrogato l\u0027istituto della sospensione del termine di prescrizione in\nconseguenza della pronuncia della sentenza, che, come detto, era\nstato inserito/innescato sul tessuto normativo della legge ex\nCirielli, aggiungendo, appunto, un\u0027ulteriore ipotesi sospensiva ex\nlege del termine di prescrizione, inizialmente a termine, e poi\ndivenuta, con la legge Bonafede, sine die. \n Al contrario, l\u0027interpretazione delle Sezioni Unite ha\ncomportato, per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre\n2019, la «resurrezione» giuridica dell\u0027istituto della sospensione del\ntermine di prescrizione in conseguenza della pronuncia della\nsentenza, cosi\u0027 come introdotto dalla legge Orlando, benche\u0027 quelle\nnorme (i commi 2, 3 e 4 dell\u0027art. 159 codice penale), siano stati\noggetto di abrogazione e modifiche sia da parte della legge Bonafede\nche, infine, da parte della legge Cartabia. Cosi\u0027 facendo, si\nribadisce, si e\u0027 generato un regime giuridico, per questi reati, che\nnon trova alcun appiglio nella lettera della legge, ma solo\nnell\u0027interpretazione delle Sezioni Unite, un\u0027interpretazione in malam\npartem e, tuttavia, vincolante come autorevole precedente,\ncostituente «diritto vivente», che puo\u0027 essere rimossa solo\nattraverso l\u0027intervento costituzionale. \n\n \n P. Q. M. \n \n La Corte, visto l\u0027art. 23 della legge n. 87/1953, \n solleva, di ufficio, questione di legittimita\u0027 costituzionale, in\nrelazione agli articoli 3 e 25, comma 2, della Costituzione, con\nriferimento al combinato disposto degli articoli 2, comma 1, lettera\na), legge n. 134/2021 e 1, comma 2, legge n. 3/2019, nella parte in\ncui, secondo il «diritto vivente» (Cass. pen. Sez. un. 12 dicembre\n2024-5 giugno 2025, n. 20989), consentono l\u0027interpretazione in base\nalla quale la disciplina della sospensione del corso della\nprescrizione di cui all\u0027art. 159, commi 2, 3 e 4, codice penale, nel\ntesto introdotto dalla legge n. 103/2017, si applica ai reati\ncommessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, mentre, invece,\ndovrebbe ritenersi definitivamente abrogata anche per tali reati. \n Dispone l\u0027immediata trasmissione degli atti alla Corte\ncostituzionale e la sospensione del presente giudizio. \n Dispone che la presente ordinanza sia notificata al sig.\nPresidente del Consiglio dei ministri, nonche\u0027 comunicata al sig.\nPresidente della Camera dei deputati ed al sig. Presidente del\nSenato. \n Manda alla cancelleria per gli adempimenti. \n Cosi\u0027 deciso in Lecce all\u0027esito della Camera di consiglio dell\u002711\nluglio 2025. \n \n Il Presidente: Ottaviano \n \n \n Il consigliere estensore: Biondi","elencoNorme":[{"id":"63784","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"27/09/2021","data_nir":"2021-09-27","numero_legge":"134","descrizionenesso":"in combinato disposto con l\u0027art.","legge_articolo":"2","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"lett. a)","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-09-27;134~art2"},{"id":"63785","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"09/01/2019","data_nir":"2019-01-09","numero_legge":"3","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-01-09;3~art1"}],"elencoParametri":[{"id":"79907","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79908","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"25","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54952","num_progressivo":"","nominativo_parte":"D\u0027amato Oronzo","data_costit_part":"17/10/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":""}]}}" ] ] |
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