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Napoli","localita_autorita":"","data_deposito":"13/06/2025","data_emissione":"","data_gazzetta":"15/10/2025","numero_gazzetta":"42","anno_decisione":"","numero_decisione":"","data_seduta":"24 febbraio 2026","descrizione_fissazione":"Udienza Pubblica","stato_fissazione":"2","relatore":"ANTONINI","oggetto_lungo":"\u003cp\u003eTributi – Imposta municipale propria (IMU) – Previsione che per adeguare la disciplina relativa all\u0027Albo di cui all\u0027art. 53 del d. lgs. n. 446 del 1997, anche alla normativa dell\u0027Unione europea direttamente applicabile, si procede alla revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell\u0027economia e delle finanze n. 101 del 2022, con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 202 del 2024 – Previsione che, a tal fine, le disposizioni di cui agli artt. 52, comma 5, lett. b), n. 1), e 53, comma 1, del d. lgs. n. 446 del 1997, conformemente alla normativa dell\u0027Unione europea direttamente applicabile, si interpretano nel senso che le società di scopo, di cui all\u0027art. 194 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, o di progetto, di cui al previgente art. 184 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, costituite per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto a esse propedeutiche, non sono iscritte nell\u0027Albo di cui all\u0027art. 53 del d. lgs. n. 446 del 1997, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l\u0027affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo risulti già iscritta nel predetto Albo – Previsione che gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell\u0027aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l\u0027adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società – Denunciata norma che non opera alcuna proroga dei termini dell’iscrizione, perché a monte, stabilisce il venir meno dell’obbligo dell’iscrizione all’Albo nel caso di società aggiudicatarie che presentino le indicate condizioni – Eccesso di delega per eccentricità dell’oggetto della norma rispetto al decreto-legge – Legislatore che interviene con una norma dichiaratamente interpretativa sui requisiti per l’iscrizione all’Albo ex art. 553 del d. lgs. n. 446 del 1997 prevedendo, al contempo, che tali requisiti siano oggetto di una revisione in virtù di un futuro regolamento, dando luogo a un ossimoro normativo – Previsione che nulla statuisce in riferimento all’ipotesi in cui il socio iscritto trasferisca ad altri la sua partecipazione – Tenore letterale della norma che, da un lato ,richiama il concetto di obbligazione solidale e, dall’altro, riferisce tale concetto all’esecuzione della prestazione, non permettendo di comprendere quale utilità potrebbe avere la società partecipante a partecipare alla procedura di affidamento con società terza da essa partecipata, qualora fosse tenuta a eseguire le stesse prestazioni della società partecipata – Disposizione che non contiene alcuna indicazione specifica della normativa europea alla quale intende fare riferimento – Disciplina incerta sotto il profilo interpretativo atteso il duplice riferimento alle società di progetto e di scopo, effettuato, in particolare, richiamando una disposizione attualmente vigente, vale a dire l’art. 194 del nuovo codice dei contratti pubblici e una non più vigente ossia l’art. 184 di tale codice nella precedente versione – Oscurità e indeterminatezza della norma – Violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza – Lesione dei principi di legalità, tassatività e determinatezza – Introduzione di un regime differenziato dei requisiti previsti per le società di riscossione irragionevole e ingiustificato, con gravi ripercussioni sulla parità di concorrenza delle imprese – Contrasto con il principio di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione – Violazione della tutela del legittimo affidamento delle altre imprese che hanno partecipato alla gara, ritenendo necessario il possesso dei requisiti previsti dalla legge e in particolare di quelli a cui è condizionata l’iscrizione all’Albo di cui all’art. 53, del decreto legislativo n. 446 del 1997, delle società partecipanti – Previsione che permette alle società già affidatarie del servizio di moltiplicare le loro possibilità di partecipazione, con esito positivo, a gare, avvalendosi della costituzione di società di progetto – Abuso di posizione dominante – Lesione della libertà di iniziativa economica privata – Violazione del diritto della concorrenza tutelato dalla normativa europea di riferimento – Introduzione di una norma di carattere retroattivo, in assenza di imperative ragioni di interesse generale che incide su un giudizio in corso – Disposizione sopravvenuta, funzionale a superare un orientamento giurisprudenziale consolidato a mente del quale l’iscrizione all’Albo è stata sempre ritenuta indispensabile per la legittimazione del concessionario – Intervento legislativo che si colloca a notevole distanza temporale dalle disposizioni oggetto di interpretazione – Violazione del principio della parità delle armi processuali e del giusto processo.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e","prima_parte":"Mario Michelino","prima_controparte":"Municipia spa","altre_parti":"Comune di Napoli, Municipia spa","testo_atto":"N. 192 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 giugno 2025\n\r\nOrdinanza del 13 giugno 2025 della Corte di giustizia tributaria di\nprimo grado di Napoli sul ricorso proposto da Mario Michelino contro\nMunicipia spa. \n \nTributi - Imposta municipale propria (IMU) - Previsione che per\n adeguare la disciplina relativa all\u0027albo di cui all\u0027art. 53 del\n d.lgs. n. 446 del 1997 anche alla normativa dell\u0027Unione europea\n direttamente applicabile, si procede alla revisione del regolamento\n di cui al decreto del Ministro dell\u0027economia e delle finanze n. 101\n del 2022, con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla\n data di entrata in vigore della legge di conversione del\n decreto-legge n. 202 del 2024 - Previsione che, a tal fine, le\n disposizioni di cui agli artt. 52, comma 5, lettera b), numero 1),\n e 53, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997, conformemente alla\n normativa dell\u0027Unione europea direttamente applicabile, si\n interpretano nel senso che le societa\u0027 di scopo, di cui all\u0027art.\n 194 del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 36 del\n 2023, o di progetto, di cui al previgente art. 184 del codice dei\n contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 50 del 2016, costituite per\n svolgere attivita\u0027 di accertamento e di riscossione o attivita\u0027 di\n supporto a esse propedeutiche, non sono iscritte nell\u0027albo di cui\n all\u0027art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997, laddove la societa\u0027\n aggiudicataria del bando di gara per l\u0027affidamento del servizio di\n accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali,\n socia della stessa societa\u0027 di scopo, risulti gia\u0027 iscritta nel\n predetto albo - Previsione che gli atti di accertamento e di\n riscossione emessi dalle societa\u0027 di scopo sono da considerare\n legittimi in quanto emessi in luogo dell\u0027aggiudicatario, comunque\n tenuto a garantire in solido l\u0027adempimento di tutte le prestazioni\n erogate direttamente dalle predette societa\u0027. \n- Legge 21 febbraio 2025, n. 15, art. 3, comma 14-septies (recte:\n decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (Disposizioni urgenti in\n materia di termini normativi), convertito, con modificazioni, nella\n legge 21 febbraio 2025, n. 15, art. 3, comma 14-septies). \n\n\r\n(GU n. 42 del 15-10-2025)\n\r\n \n LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI NAPOLI \n Sezione 1 \n \n Riunita in udienza il 15 maggio 2025 alle ore 9,30, in\ncomposizione monocratica: \n Caputo Luca, Giudice monocratico \n in data 15 maggio 2025 ha pronunciato la seguente ordinanza sul\nricorso n. 24547/2024 depositato il 19 dicembre 2024 proposto da\nMario Michelino - MCHMRA70E29F839Y, difeso da Mario Michelino -\nMCHMRA70E29F839Y ed elettivamente domiciliato presso\nmario@pec.studiomichelino.it \n Contro Municipia Spa - 01973900838 difeso da Fabio Russo -\nRSSFBA73D22B963I ed elettivamente domiciliato presso\nferconsulting@pec.it \n Avente ad oggetto l\u0027impugnazione di: SOLL_PAGAMENTO n.\n20240002140650089459979 TARI 2020 a seguito di discussione in Camera\ndi consiglio e visto il dispositivo n. 9421/2025 depositato il 20\nmaggio 2025 \n \n Elementi in fatto e diritto \n \n Premesso: \n che con ricorso notificato il 10 dicembre 2024 e depositato\nil 19 dicembre 2024, il ricorrente avv. Michelino Mario ha impugnato\nil sollecito di pagamento relativo alla Tari dovuta nell\u0027anno 2020 n.\n20240002140650089459979 del 24 settembre 2024, notificato in data 4\nnovembre 2024, emesso da Napoli Obiettivo Valore s.r.l. e Municipia\nS.p.a., dell\u0027importo complessivo di euro 768,45; \n che, come primo motivo di ricorso, ha dedotto, la nullita\u0027\ndell\u0027atto impugnato perche\u0027 emesso da Napoli Obiettivo Valore s.r.l.,\nsoggetto non iscritto all\u0027albo di cui all\u0027art. 53, decreto\nlegislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (soggetti abilitati alla\nconcessione di attivita\u0027 di accertamento e riscossione dei tributi\nlocali), ne\u0027 nella sezione separata dell\u0027albo introdotta dall\u0027art. 1,\ncomma 805, legge 27 dicembre 2019, n. 160 (soggetti che svolgono\nesclusivamente attivita\u0027 di supporto a quelle di accertamento e\nriscossione); \n che ha dedotto, inoltre, la nullita\u0027 dell\u0027atto perche\u0027 non\naccompagnato dall\u0027allegazione dell\u0027atto di accertamento sottostante,\natto che non sarebbe mai stato notificato; \n che Municipia S.p.a., costituitasi in giudizio, ha eccepito\nl\u0027infondatezza del ricorso e, in particolare, quanto alla pretesa\nnullita\u0027 dell\u0027atto impugnato, che «nessun dubbio» sussista «sulla\nlegittimazione del concessionario ex legge n. 15/2025 e\nCass.14335/25», avendo «L\u0027intervento della Corte (...) chiarito\ndefinitivamente ogni dubbio sulla legittimita\u0027 dell\u0027operato della\nNOV, quale societa\u0027 di progetto di Municipia, riconoscendo la natura\ndi interpretazione autentica e dunque l\u0027efficacia retroattiva della\nnorma intervenuta, per porre fine ad di una situazione di grave\nincertezza che si era verificata»; \n che, inoltre, Municipia S.p.a. ha eccepito l\u0027infondatezza del\nricorso, per intervenuta notifica dell\u0027avviso di accertamento\npregresso, che non sarebbe stato impugnato; \n che il ricorrente, con memoria illustrativa, oltre a eccepire\nla tardivita\u0027 della costituzione in giudizio di Municipia S.p.a. per\nviolazione dei termini ex art. 23, comma 3, decreto legislativo n.\n546/92, ha ribadito l\u0027illegittimita\u0027 dell\u0027atto per assenza del potere\nimpositivo in capo a Napoli Obiettivo Valore s.r.l., deducendo che\n«la medesima carenza di potere e\u0027 ravvisabile anche e viepiu\u0027 in capo\na Municipia S.p.a. Vero e\u0027 che tale societa\u0027 per azioni e\u0027\naggiudicataria, in forza della determinazione dirigenziale n.\nK1086/002 del 20 marzo 2023, della concessione (tra l\u0027altro) delle\nattivita\u0027 di accertamento in favore del Comune di Napoli, ma e\u0027 vero\naltrettanto che, nel concreto, il contratto di concessione con detto\nente locale non e\u0027 stato stipulato dalla aggiudicataria Municipia\nS.p.a., ma dalla sua «societa\u0027 di progetto» Napoli Obiettivo Valore\nS.r.l. (...) ha di fatto comportato la cessazione di ogni effetto\ngiuridico dell\u0027originario rapporto intercorrente tra Municipia S.p.a.\ne il Comune di Napoli»; \n che con ordinanza del 23 maggio 2024, resa nel giudizio n.\n6529/24 r.g., la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di\nNapoli ha disposto il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di\ncassazione, ai sensi dell\u0027art. 363-bis codice di procedura civile,\nper la risoluzione della seguente questione di diritto: «dica la\nCorte di cassazione se, in materia tributaria, secondo la lettura\ncostituzionalmente orientata dell\u0027art. 184 del decreto legislativo n.\n50/2016 (codice degli appalti), sia validamente ed efficacemente\ncostituita una «societa\u0027 di progetto» avente ad oggetto\nl\u0027accertamento e la riscossione fiscale, non iscritta (perche\u0027\nimpossibilitata a farlo) sia nell\u0027albo previsto dall\u0027art. 53 decreto\nlegislato n. 446/1997, che nella relativa sezione separata dell\u0027art.\n1, comma 805, legge 27 dicembre 2019, n. 160, sul presupposto che\nessa mutui dalla societa\u0027 aggiudicataria (iscritta nell\u0027albo predetto\ne socia unica della societa\u0027 di progetto) i requisiti prescritti per\nlegge». \n che, con decreto del 23 luglio 2024, la Prima Presidente\ndella Corte di cassazione ha dichiarato ammissibile la devoluzione\ndella questione alla Suprema Corte, in quanto relativa a fattispecie\nsuscettibile di essere dedotta in un contenzioso vasto e diffuso,\nassegnandola alla Sezione Tributaria per l\u0027enunciazione del principio\ndi diritto; \n che, con ordinanza del 13 marzo 2025, preso atto del fatto\nche tra le questioni oggetto di ricorso vi era anche quella\nconcernente la legittimita\u0027 dell\u0027attivita\u0027 posta in essere da Napoli\nObiettivo Valore s.r.l. e dell\u0027imminenza della decisione della Corte\ndi cassazione, che in data 22 gennaio 2025 aveva trattato la\nquestione oggetto di rinvio pregiudiziale, il procedimento era\nrinviato a nuovo ruolo «al fine di consentire, anche per assicurare\nil rispetto del principio di nomofilachia, che sulla questione\nconcernente la legittimazione di Napoli Obiettivo Valore si pronunci\nla Suprema Corte»; \n che con legge 21 febbraio 2025, n. 15, pubblicata in Gazzetta\nUfficiale del 24 febbraio 2025, n. 45, di conversione del\ndecreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (c.d. decreto «milleproroghe\n2025»), e\u0027 stato previsto, all\u0027art. 3 comma 14-septies, che «Per\nl\u0027anno 2025, il termine del 31 marzo, di cui all\u0027art. 12, comma 1,\nlettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro\ndell\u0027economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, e\u0027 prorogato al\n30 settembre 2025. \n Al fine di adeguare la disciplina relativa all\u0027albo di cui\nall\u0027art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche\nalla normativa dell\u0027Unione europea direttamente applicabile, si\nprocede alla revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro\ndell\u0027economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, con regolamento\nda emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore\ndella legge di conversione del presente decreto. A tal fine, le\ndisposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1),\ne 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, conformemente\nalla disciplina recata dalla normativa dell\u0027Unione europea\ndirettamente applicabile, si interpretano nel senso che le societa\u0027\ndi scopo, di cui all\u0027art. 194 del codice dei contratti pubblici, di\ncui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o di progetto, di\ncui al previgente art. 184 del codice dei contratti pubblici, di cui\nal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituite per svolgere\nattivita\u0027 di accertamento e di riscossione o attivita\u0027 di supporto ad\nesse propedeutiche, non sono iscritte nell\u0027albo di cui all\u0027art. 53\ndel decreto legislativo n. 446 del 1997, laddove la societa\u0027\naggiudicataria del bando di gara per l\u0027affidamento del servizio di\naccertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia\ndella stessa societa\u0027 di scopo risulti gia\u0027 iscritta nel predetto\nalbo. Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle societa\u0027\ndi scopo di cui al precedente periodo sono da considerare legittimi\nin quanto emessi in luogo dell\u0027aggiudicatario, comunque tenuto a\ngarantire in solido l\u0027adempimento di tutte le prestazioni erogate\ndirettamente dalle predette societa\u0027»; \n che, con sentenza n. 7495 del 20 marzo 2025, la Corte di\ncassazione, Sezione tributaria, ha dichiarato inammissibile il rinvio\npregiudiziale proprio in conseguenza dell\u0027entrata in vigore della\ncitata disposizione; infatti, dopo averla richiamata, la Corte di\ncassazione ha osservato che «Il legislatore e\u0027 dunque direttamente\nintervenuto, con norma dichiaratamente interpretativa, a chiarire il\nsignificato e la portata della disposizione oggetto di rinvio\npregiudiziale, in modo tale che quest\u0027ultimo risulta privo, per\neffetto dello jus superveniens, di uno dei suoi presupposti tipici ed\nessenziali, costituito dalla presenza, nella questione dedotta, di\n«gravi difficolta\u0027 interpretative» ex art. 363-bis, primo comma, n.\n2) codice procedura civile»; sulla base di cio\u0027, quindi, la Suprema\nCorte ha dichiarato l\u0027inammissibilita\u0027 del rinvio pregiudiziale\nmedesimo, restituendo gli atti al giudice remittente; \n Considerato: \n che il sollecito di pagamento impugnato nel giudizio e\u0027 stato\nemesso sia da Napoli Obiettivo Valore s.r.l. che da Municpia S.p.a.; \n che il sollecito di pagamento e\u0027 impugnabile innanzi al\ngiudice tributario in virtu\u0027 della previsione espressa contenuta\nnell\u0027art. 19, comma 1, lettera e), decreto legislativo n. 546/92; \n che l\u0027avviso di accertamento esecutivo Tari - anno 2020 per\nomesso/parziale versamento prot. n. 965/19565 del 20 novembre 2023, a\ncui si riferisce il sollecito di pagamento impugnato, risulta emesso\ne notificato esclusivamente da Napoli Obiettivo Valore s.r.l., come\nsi evince agevolmente dall\u0027esame dell\u0027atto, e in particolare\ndall\u0027intestazione e dalla sottoscrizione dello stesso; \n che, nel presente giudizio si chiede in via principale che\nl\u0027adita Corte di giustizia tributaria dichiari la\nnullita\u0027/illegittimita\u0027 dell\u0027atto impugnato perche\u0027 emesso da\nsoggetto, la Napoli Obiettivo Valore s.r.l. non iscritto nell\u0027albo di\ncui all\u0027art. 53, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446\n(soggetti abilitati alla concessione di attivita\u0027 di accertamento e\nriscossione dei tributi locali), ne\u0027 nella sezione separata dell\u0027albo\nintrodotta dall\u0027art. 1, comma 805, legge 27 dicembre 2019, n. 160\n(soggetti che svolgono esclusivamente attivita\u0027 di supporto a quelle\ndi accertamento e riscossione); \n che, in ogni caso, aldila\u0027 della validita\u0027 o meno del\nsollecito di pagamento impugnato, che risulta emesso congiuntamente\nda Napoli Obiettivo Valore s.r.l. e Municipia S.p.a., e\u0027 rilevante e\ndecisiva la questione concernente la validita\u0027 o meno dell\u0027atto di\naccertamento sotteso al sollecito di pagamento, atteso che e\u0027\nspecifico motivo di ricorso la mancata emissione e notifica di valido\navviso di accertamento; \n che l\u0027atto di accertamento sotteso al sollecito impugnato,\ncome evidenziato, risulta emesso e notificato esclusivamente da\nNapoli Obiettivo Valore s.r.l.; \n che anche dopo il deposito di tale atto, parte ricorrente ha\ninsistito nell\u0027accoglimento del ricorso ribadendo, secondo la sua\nprospettazione, la nullita\u0027/illegittimita\u0027 dell\u0027attivita\u0027 di\naccertamento e riscossione posta in essere da Napoli Obiettivo Valore\ns.r.l.; \n che, quindi, la questione concernente la validita\u0027 o meno\ndell\u0027attivita\u0027 di riscossione svolta da Napoli Obiettivo Valore\ns.r.l. e\u0027 certamente rilevante nel caso di specie, atteso che dalla\nrelativa interpretazione dipende l\u0027esito della controversia; \n Considerato che, pertanto, nel presente giudizio trova\napplicazione l\u0027art. 3, comma 14-septies della legge n. 15 del 21\nfebbraio 2025 - il cui contenuto si e\u0027 innanzi integralmente\ntrascritto - e che tale disposizione presenti piu\u0027 profili di\npossibile illegittimita\u0027 costituzionale; \n Ritenuto \n che, piu\u0027 specificatamente, l\u0027art. 3, comma 14-septies della\nlegge n. 15 del 21 febbraio 2025 presenti profili di dubbia\ncostituzionalita\u0027 per i motivi di seguito esposti: \n1 - Violazione art. 76 della Costituzione - Eccesso di delega sub\nspecie di eccentricita\u0027 dell\u0027oggetto della norma rispetto al decreto\nmilleproroghe \n 1a) Com\u0027e\u0027 noto, l\u0027incostituzionalita\u0027 delle leggi per eccesso di\ndelega rappresenta uno dei vizi piu\u0027 significativi nel controllo di\ncostituzionalita\u0027 degli atti normativi del Governo emanati in forza\ndi delegazione legislativa. \n L\u0027eccesso di delega trova il suo fondamento nell\u0027art. 76 della\nCostituzione, secondo cui «l\u0027esercizio della funzione legislativa non\npuo\u0027 essere delegato al Governo se non con determinazione di principi\ne criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti\ndefiniti». \n La ratio dell\u0027eccesso di delega e\u0027 strettamente connessa al fatto\nche la delega legislativa costituisce un\u0027eccezione rispetto al\nprincipio generale secondo cui la funzione legislativa e\u0027 riservata\nalle Camere, in conformita\u0027 con quanto previsto dall\u0027art. 77 della\nCostituzione; cio\u0027 allo scopo di assicurare il rispetto del principio\ndemocratico e della separazione dei poteri, garantendo che le scelte\nlegislative fondamentali siano riservate al Parlamento. \n Come ha osservato la Corte costituzionale nella sentenza n. 22\ndel 2024, infatti, «la delegazione legislativa, possibilita\u0027 prevista\nin Costituzione, si pone come deroga del canone opposto secondo cui,\nin generale, l\u0027esercizio della funzione legislativa non puo\u0027 essere\ndelegato al Governo». \n Passando piu\u0027 specificamente a individuare i possibili limiti che\nincontra la legislazione delegata secondo la ricostruzione operata\ndalla Corte costituzionale, si e\u0027 osservato che «il sindacato\ncostituzionale sulla delega legislativa deve svolgersi attraverso un\nconfronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli,\nriguardanti, da un lato, le disposizioni che determinano l\u0027oggetto, i\nprincipi e i criteri direttivi indicati dalla legge di delegazione e,\ndall\u0027altro, le disposizioni stabilite dal legislatore delegato, da\ninterpretarsi nel significato compatibile con i principi e i criteri\ndirettivi della delega» (Corte costituzionale, sentenza n. 149/2024);\nancora piu\u0027 specificamente, con riferimento alle modalita\u0027 in base\nalle quali deve svolgersi questo confronto, la Corte costituzionale\nha osservato che «il controllo sul superamento dei limiti posti dalla\nlegge di delega va operato partendo dal dato letterale per poi\nprocedere ad una indagine sistematica e teleologica per verificare se\nl\u0027attivita\u0027 del legislatore delegato, nell\u0027esercizio del margine di\ndiscrezionalita\u0027 che gli compete nell\u0027attuazione della legge di\ndelega, si sia inserito in modo coerente nel complessivo quadro\nnormativo, rispettando la ratio della norma delegante» (Corte\ncostituzionale, sentenza n. 7/2024). \n Quanto alla discrezionalita\u0027 di cui gode il legislatore delegato,\nla Corte costituzionale, pur riconoscendo la sussistenza di uno\nspazio per l\u0027attivita\u0027 di «riempimento normativo», ha precisato che\nil legislatore delegato non gode di una discrezionalita\u0027 illimitata,\ndovendo quest\u0027ultima, e il relativo grado di minore o maggiore\nampiezza, essere valutati in relazione al grado di specificita\u0027 dei\ncriteri fissati nella legge delega (Corte costituzionale, sentenza n.\n166/2023); occorrendo, in particolare, per verificare se la norma\ndelegata risulti o meno coerente con la legge delega, accertare in\nvia preliminare la ratio di quest\u0027ultima. \n Inoltre, risulta particolarmente rilevante quanto affermato dalla\ngiurisprudenza della Corte costituzionale secondo cui, in sede di\nconversione di un decreto-legge, il Governo non puo\u0027 inserire\nemendamenti che siano del tutto avulsi dell\u0027originario decreto,\nsottraendo cosi\u0027 alla normale dialettica e confronto parlamentare\nl\u0027innovazione legislativa. \n Cosi\u0027, tra le altre, Corte costituzionale, sentenza n. 2 del\n2012, che ha statuito che «E\u0027 costituzionalmente illegittimo l\u0027art.\n2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,\nconvertito in legge, con modificazioni, dall\u0027art. 1, comma 1, della\nlegge 26 febbraio 2011, n. 10, nella parte in cui introduce comma\n5-quinquies, primo periodo, nell\u0027art. 5 della legge 24 febbraio 1992,\nn. 225 che, per effetto di emendamenti approvati in sede di\nconversione, non facevano parte del testo originario del\ndecreto-legge sottoposto alla firma del Presidente della Repubblica,\nregolando i rapporti finanziari tra Stato e Regioni in materia di\nprotezione civile non con riferimento ad uno o piu\u0027 specifici eventi\ncalamitosi, o in relazione a situazioni gia\u0027 esistenti e bisognose di\nurgente intervento normativo, ma in via generale e ordinamentale per\ntutti i casi futuri di possibili eventi calamitosi, di cui all\u0027art.\n2, comma 1, lettera c), della legge n. 225 del 1992, e dunque una\nnormativa «a regime», del tutto slegata da contingenze particolari,\ninserita tuttavia nella legge di conversione di un decreto-legge\ndenominato «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e\ndi interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle\nimprese e alle famiglie», con palese estraneita\u0027 delle norme\nimpugnate rispetto all\u0027oggetto e alle finalita\u0027 del decreto-legge\ncosiddetto «milleproroghe», trattandosi di un frammento, relativo ai\nrapporti finanziari, della disciplina generale e sistematica, tuttora\nmancante, del riparto delle funzioni e degli oneri tra Stato e\nRegioni in materia di protezione civile; con il che\u0027 l\u0027inserimento\ndelle norme denunciate, stante il loro carattere di eterogeneita\u0027\nrispetto all\u0027oggetto o alla finalita\u0027 del decreto spezza il legame\nlogico-giuridico tra la valutazione fatta dal Governo dell\u0027urgenza\ndel provvedere ed «i provvedimenti provvisori con forza di legge», di\ncui al secondo comma dell\u0027art. 77 della Costituzione, il quale impone\nil collegamento dell\u0027intero decreto-legge al caso straordinario di\nnecessita\u0027 e urgenza, che ha indotto il Governo ad avvalersi\ndell\u0027eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa senza\nprevia delegazione da parte del Parlamento. In definitiva, l\u0027innesto\nnell\u0027iter di conversione dell\u0027ordinaria funzione legislativa puo\u0027\ncertamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale,\na patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione\nd\u0027urgenza e potere di conversione; ne discende che se tale legame\nviene interrotto, la violazione dell\u0027art. 77, secondo comma,\nCostituzione, non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessita\u0027\ne urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere\nestranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali\ncondizioni preliminari, ma per l\u0027uso improprio, da parte del\nParlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con\nspeciali modalita\u0027 di procedura, allo scopo tipico di convertire, o\nnon, in legge un decreto-legge». \n 1b) Cio\u0027 posto sul piano generale, deve osservarsi che nel caso\ndi specie la norma in esame e\u0027 stata inserita in sede di conversione\ndel decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante «Disposizioni\nurgenti in materia di termini normativi» (c.d. Milleproroghe),\ndecreto adottato in via d\u0027urgenza nel presupposto della «(...)\nstraordinaria necessita\u0027 e urgenza di provvedere alla proroga, alla\nrevisione o all\u0027abrogazione di termini di prossima scadenza al fine\ndi garantire la continuita\u0027 dell\u0027azione amministrativa, nonche\u0027 di\nadottare misure essenziali per l\u0027efficienza e l\u0027efficacia dell\u0027azione\ndelle pubbliche amministrazioni». \n Come evidenziato, la norma in questione interviene, per la parte\nche rileva in questa sede, sulla disciplina dei requisiti che devono\npossedere le societa\u0027 iscritte all\u0027albo di cui al decreto legislativo\nn. 446/97, prevedendo, con una disposizione dichiaratamente\ninterpretativa, ma in realta\u0027 palesemente innovativa, che determinati\nsoggetti non debbano essere iscritte al suddetto albo «laddove la\nsocieta\u0027 aggiudicataria del bando di gara per l\u0027affidamento del\nservizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti\nlocali, socia della stessa societa\u0027 di scopo risulti gia\u0027 iscritta\nnel predetto albo». \n E\u0027 evidente, quindi, che la norma in questione non opera alcuna\nproroga dei termini dell\u0027iscrizione, perche\u0027, anzi, a monte,\nstabilisce il venir meno dell\u0027obbligo dell\u0027iscrizione all\u0027albo nel\ncaso di societa\u0027 aggiudicatarie che presentino le condizioni\nindicate. \n Si tratta, quindi, di una norma che non presenta alcuna attinenza\ncon il presupposto stesso, e quindi con l\u0027oggetto della legge delega,\noltre che con le finalita\u0027 perseguite da quest\u0027ultima. \n2 - Violazione degli articoli 3, 25, 76 e 97 della Costituzione -\nOscurita\u0027 e indeterminatezza della norma \n 2a) La norma in questione presenta profili di incostituzionalita\u0027\nanche in termini di oscurita\u0027 e indeterminatezza della stessa. \n Com\u0027e\u0027 noto, la possibilita\u0027 di dichiarare l\u0027incostituzionalita\u0027\ndelle leggi per oscurita\u0027 della norma coinvolge principi cardine\ndello Stato di diritto e in particolare quello della certezza\ngiuridica. \n Dall\u0027esame della giurisprudenza costituzionale e di legittimita\u0027\nemerge la sussistenza di un orientamento consolidato che riconosce\nnell\u0027oscurita\u0027 normativa un vizio di legittimita\u0027 costituzionale. \n Il principio di determinatezza delle norme giuridiche trova il\nsuo fondamento costituzionale negli articoli 3, 25, secondo comma, e\n97 della Costituzione e nell\u0027art. 7 della Convenzione europea dei\ndiritti dell\u0027uomo. \n Ancora, il quadro normativo di riferimento include l\u0027art. 76\ndella Costituzione, che richiede la determinazione di principi e\ncriteri direttivi per la delega legislativa, e l\u0027art. 1 del codice\npenale, che sancisce il principio di legalita\u0027 penale. Inoltre,\nl\u0027art. 2 dello Statuto del contribuente stabilisce specifici obblighi\ndi chiarezza e trasparenza per le disposizioni tributarie. \n In particolare, la Corte costituzionale ha affermato che «una\ndisposizione normativa radicalmente oscura e inintelligibile nel suo\nsignificato precettivo si pone in contrasto con il principio di\nragionevolezza di cui all\u0027art. 3 della Costituzione» (Corte\ncostituzionale, sentenza n. 110/2023). \n Piu\u0027 specificamente, con tale decisione il giudice delle leggi ha\ndichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell\u0027art. 3\ndella Costituzione, l\u0027art. 7, comma 18, della legge regionale Molise\nn. 8 del 2022, disposizione che in materia edilizia consente\ndeterminati interventi «previa V.A.», in quanto «costituita da un\nenunciato affetto da radicale oscurita\u0027, in quanto caratterizzata\ndall\u0027abbondanza di termini imprecisi, senza che si colleghi ad alcun\ncorpo normativo preesistente, impedendo la possibilita\u0027 di utilizzare\nlo strumento dell\u0027interpretazione sistematica, riferendosi a una\nprocedura identificata con un acronimo incomprensibile, il predetto\n\"V.A.\", oggetto di due diverse letture da parte della stessa difesa\nregionale». \n In tale occasione la Corte costituzionale ha osservato che\n«Sebbene ogni enunciato normativo presenti margini piu\u0027 o meno ampi\ndi incertezza circa il suo ambito di applicazione, senza che cio\u0027\ncomporti, di per se\u0027, la sua illegittimita\u0027 costituzionale (e non\npossa, ugualmente, ritenersi contrario all\u0027art. 3 della Costituzione\nil ricorso da parte della legge a clausole generali,\nprogrammaticamente aperte a processi di specificazione e di\nconcretizzazione giurisprudenziale o il ricorso a concetti tecnici o\ndi difficile comprensione per chi non possieda speciali competenze\ntecniche), nel caso in cui il significato delle espressioni\nutilizzate in una disposizione, nonostante ogni sforzo\ninterpretativo, compiuto sulla base di tutti i comuni canoni\nermeneutici, rimanga del tutto oscuro, con il risultato di rendere\nimpossibile all\u0027interprete identificare anche solo un nucleo centrale\ndi ipotesi riconducibili con ragionevole certezza alla fattispecie\nnormativa astratta, si determina un contrasto con i requisiti minimi\ndi razionalita\u0027 dell\u0027azione legislativa necessari alla tutela della\nliberta\u0027 e della sicurezza dei cittadini. In tal caso, l\u0027assoluta\nindeterminatezza dei contorni e i contenuti vaghi e imprecisi pongono\nil destinatario nell\u0027impossibilita\u0027 di rendersi conto del\ncomportamento doveroso cui attenersi per evitare di soggiacere alle\nconseguenze della sua inosservanza, impedendo all\u0027interprete di\nesprimere un giudizio di corrispondenza sorretto da un fondamento\ncontrollabile nella operazione ermeneutica di riconduzione della\nfattispecie concreta alla previsione normativa e minando l\u0027obbligo\nimposto al legislatore di formulare norme concettualmente precise\nsotto il profilo semantico della chiarezza e della intellegibilita\u0027\ndei termini impiegati. Alla stregua di quanto avviene in materia\npenale e in linea con quanto riconosciuto in altri ordinamenti, una\ndisposizione, statale o regionale, che presenti indeterminatezza dei\nsuoi presupposti applicativi, non rimediabile tramite gli strumenti\ndell\u0027interpretazione, non fornisce alcun affidabile criterio guida\nnella valutazione, da parte della pubblica amministrazione, se\nassentire o meno un dato intervento richiesto dal privato, in\ncontrasto con il principio di legalita\u0027 dell\u0027azione amministrativa e\ncon esigenze minime di eguaglianza di trattamento tra i consociati.\nIn questo modo, si rende arduo al privato lo stesso esercizio del\ndiritto di difesa in giudizio contro l\u0027eventuale provvedimento\nnegativo della pubblica amministrazione, in ragione\ndell\u0027indeterminatezza dei presupposti della legge che dovrebbe\nassicurargli tutela contro l\u0027uso arbitrario della discrezionalita\u0027\namministrativa». \n La Corte costituzionale, in sintesi, ha chiarito che, sebbene sia\nfisiologica la presenza negli enunciati normativi di margini di\nincertezza interpretativa e sia consentito il ricorso a clausole\ngenerali e a concetti tecnici, una norma il cui significato rimanga\ndel tutto incomprensibile nonostante ogni sforzo ermeneutico viola i\nrequisiti minimi di razionalita\u0027 dell\u0027azione legislativa. \n Tale limite, come emerge dalla richiamata decisione n. 110 del\n2023 e\u0027 sostanzialmente riconducibile a tre ordini di ragioni: \n la necessita\u0027 di garantire il diritto dei consociati a\nconoscere ex ante e in modo ragionevolmente affidabile i limiti entro\ncui i loro diritti e interessi trovano tutela; \n la necessita\u0027 di assicurare il rispetto del principio di\nlegalita\u0027 e di separazione dei poteri, perche\u0027 una norma radicalmente\noscura vincola solo in maniera apparente il potere amministrativo e\ngiudiziario, violando il principio di legalita\u0027 e la separazione dei\npoteri; \n la necessita\u0027 di assicurare il rispetto del principio di\nparita\u0027 di trattamento, perche\u0027 l\u0027indeterminatezza della norma crea\nle condizioni per un\u0027applicazione diseguale della stessa. \n Si tratta di un principio/limite che trova certamente le maggiori\napplicazioni nell\u0027ambito del diritto penale, in cui si ricollega al\nprincipio di legalita\u0027 e tassativita\u0027 di cui all\u0027art. 25, secondo\ncomma, Costituzione; cio\u0027 e\u0027 stato ribadito, anche recentemente, con\nla sentenza n. 54/2024 della Corte costituzionale, con cui si e\u0027\naffermata la necessita\u0027 di assicurare il rispetto dei requisiti\nminimi di chiarezza e precisione che debbono possedere le\ndisposizioni incriminatrici, «in forza - in particolare - del\nprincipio di legalita\u0027 e tassativita\u0027 di cui all\u0027art. 25, secondo\ncomma, Costituzione», da cui deriva un «imperativo costituzionale,\nrivolto al legislatore, di formulare norme concettualmente precise\nsotto il profilo semantico della chiarezza e dell\u0027intellegibilita\u0027\ndei termini impiegati». \n Del resto, esso trova richiami costanti anche nella\ngiurisprudenza di legittimita\u0027: la Corte di cassazione, Sezioni\nUnite, con la sentenza n. 36258 del 2012 ha affermato che\n«l\u0027indeterminatezza normativa del legislatore costringe il giudice a\nuna inevitabile \"tautologia interpretativa\"», con la conseguenza che\nprecetti penali cosi\u0027 aspecificamente formulati finiscono con\nl\u0027entrare in conflitto anche con l\u0027art. 54 della Costituzione, comma\n1, poiche\u0027 non e\u0027 possibile osservare leggi che non siano chiare e\ncomprensibili nel loro contenuto. \n Ancora, nella sentenza della Corte di cassazione - Quinta sezione\npenale n. 8190/2019 si e\u0027 affermato che la violazione delle\nprescrizioni generiche di «vivere onestamente» e di «rispettare le\nleggi» non configura reato, in quanto «il difetto di determinatezza e\ntassativita\u0027 di tali prescrizioni generiche le rende inidonee a\ninfluire sul comportamento del destinatario e a fondare un addebito\ndi colpevolezza». \n Non mancano, inoltre, applicazioni di questo principio anche in\nmateria tributaria, nella quale la giurisprudenza ha sviluppato il\nconcetto di «incertezza normativa oggettiva» come causa di esenzione\ndalle sanzioni amministrative. Come chiarito dalla recente decisione\nn. 791/2025 della Corte di cassazione, Sezione tributaria,\nl\u0027incertezza normativa oggettiva e\u0027 caratterizzata dalla\nimpossibilita\u0027 di individuare con sicurezza ed univocamente la norma\ngiuridica nel cui ambito il caso di specie e\u0027 sussumibile. \n La Corte di cassazione ha individuato specifici «indici»\nrivelatori dell\u0027incertezza normativa, tra cui: la difficolta\u0027 di\nindividuazione delle disposizioni normative; la difficolta\u0027 di\ndeterminazione del significato della formula dichiarativa; la\nmancanza di informazioni amministrative o la loro contraddittorieta\u0027;\nl\u0027assenza di una prassi amministrativa o la contraddittorieta\u0027 delle\ncircolari; la mancanza di precedenti giurisprudenziali; l\u0027esistenza\ndi orientamenti giurisprudenziali contrastanti. \n 2b) Cio\u0027 posto sul piano generale, e\u0027 opportuno richiamare il\ndato testuale dell\u0027art. 3, comma 14-septies della legge 21 febbraio\n2025; quest\u0027ultimo prevede, per un verso, che, «Al fine di adeguare\nla disciplina relativa all\u0027albo di cui all\u0027art. 53 del decreto\nlegislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche alla normativa\ndell\u0027Unione europea direttamente applicabile, si procede alla\nrevisione del regolamento di cui al decreto del Ministro\ndell\u0027economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, con regolamento\nda emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore\ndella legge di conversione del presente decreto» e, per altro verso,\ncontestualmente dispone che «A tal fine, le disposizioni di cui agli\narticoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del\ndecreto legislativo n. 446 del 1997, conformemente alla disciplina\nrecata dalla normativa dell\u0027Unione europea direttamente applicabile,\nsi interpretano nel senso che (...)». \n Con la disposizione in esame, quindi, il legislatore, da un lato,\nrinvia ad un futuro regolamento ai fini della revisione della\ndisciplina concernente l\u0027albo di cui all\u0027art. 53 del decreto\nlegislativo n. 15 dicembre 1997, n. 446, anche per adeguarla alla\nnormativa dell\u0027Unione europea direttamente applicabile e, dall\u0027altro\nlato, prevede, contestualmente, con una disposizione dichiaratamente\ninterpretativa che, come tale, certamente non puo\u0027 necessitare\ndell\u0027adozione di regolamenti ad hoc per poter avere efficacia, che la\nmedesima disciplina di cui all\u0027art. 53 del decreto legislativo n.\n446/1997 vada interpretata in un determinato modo, ossia nel senso\ndella non necessita\u0027 dell\u0027iscrizione all\u0027albo per determinate\nsocieta\u0027 in presenza delle condizioni previste dalla legge medesima. \n E\u0027 evidente che si e\u0027 in presenza di una palese contraddizione in\ntermini, di una sorta di «ossimoro normativo», laddove il legislatore\ninterviene con una norma dichiaratamente interpretativa sui requisiti\nper l\u0027iscrizione all\u0027albo ex art. 553 del decreto legislativo n.\n446/97 prevedendo, al contempo, che tali requisiti siano oggetto di\nuna revisione in virtu\u0027 di un regolamento che, al momento\ndell\u0027entrata in vigore della norma, e\u0027 aldila\u0027 da venire; si tratta\ndi una situazione di conflitto «interno» al dato letterale che appare\nirrisolvibile in via interpretativa e che determina, quindi, una\nsituazione di assoluta incertezza normativa. \n Inoltre, contribuisce all\u0027incertezza normativa il fatto che nulla\ne\u0027 stato statuito in riferimento all\u0027ipotesi in cui il socio iscritto\ntrasferisca ad altri la sua partecipazione; il che potrebbe, almeno\nastrattamente, avvenire in favore di societa\u0027 non iscritte e alle\nconseguenze che deriverebbero in questi casi; potendosi ipotizzare,\nad esempio, che si configuri un problema di nullita\u0027 sopravvenuta\ndegli atti posti in essere dalla societa\u0027 di riscossione risultata\nnon piu\u0027 iscritta, neanche indirettamente, all\u0027albo istituito presso\nil MEF. \n Ancora, risulta parimenti generica la previsione secondo cui il\nsocio iscritto e\u0027 «tenuto a garantire in solido l\u0027adempimento di\ntutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette societa\u0027»:\nper un verso, infatti, il tenore letterale della norma richiama il\nconcetto di obbligazione solidale e, per altro verso, riferisce pero\u0027\ntale concetto all\u0027esecuzione della prestazione. Non e\u0027 dato\ncomprendere, quindi, sotto questo profilo, quale utilita\u0027 potrebbe\navere per la societa\u0027 partecipante, partecipare alla procedura di\naffidamento con societa\u0027 terza da essa partecipata se si considerasse\ntenuta a eseguire le medesime prestazioni della societa\u0027 partecipata;\ndiversamente, se si interpretasse la norma nel senso di prevedere una\nforma di garanzia delle obbligazioni scaturenti dall\u0027esecuzione delle\nprestazioni dovute e non gia\u0027 come coobbligata ad eseguire queste\nultime, allora dovrebbe ipotizzarsi che la societa\u0027 partecipante\niscritta sia garante non rispetto alla posizione dei contribuenti\nche, almeno sul piano teorico, potrebbero vantare pretese\nrisarcitorie per un utilizzo illecito del potere di\naccertamento/riscossione di una societa\u0027 da parte di una societa\u0027 non\niscritta; societa\u0027 che, alla luce di quanto evidenziato, risulterebbe\nsottratta a forme di controllo diretto e non in possesso, ad esempio,\ndei requisiti finanziari come la presenza di un capitale sociale\nadeguato, previsto anche a tutela dei contribuenti medesimi. \n Inoltre, la norma in esame risulta particolarmente vaga nella\nparte in cui prevede che «Al fine di adeguare la disciplina relativa\nall\u0027albo di cui all\u0027art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,\nn. 446, anche alla normativa dell\u0027Unione europea direttamente\napplicabile (...)»; essa, infatti, non contiene alcuna indicazione\nspecifica della normativa europea alla quale intende fare\nriferimento, il che non consente neanche di comprendere con\nprecisione a quale specifica finalita\u0027 si intenda riferire il\nlegislatore nel richiamare la disciplina europea. \n Il riferimento alla normativa europea risulta ancora piu\u0027 oscuro\nse si considera, come si osservera\u0027 da qui a breve, che la norma\nrichiama l\u0027art. 184 del codice dei contratti pubblici nella\nformulazione introdotta dal decreto legislativo n. 50/2016, in\nrelazione al quale, con riferimento alla previsione di termini minimi\nper la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte\nnelle procedure a fasi successive, si e\u0027 posto un problema di\ncompatibilita\u0027 con i termini minimi stabiliti dalla direttiva\n2014/23/UE, che la norma italiana e\u0027 tenuta a rispettare; tant\u0027e\u0027 che\nla nuova formulazione dell\u0027art. 184 ad opera del nuovo codice dei\ncontratti pubblici (decreto legislativo n. 30/2023) fa ora espresso\nriferimento ai «termini minimi stabiliti ai paragrafi 3 e 4 dell\u0027art.\n39 della direttiva 2014/23/UE», prevedendo, in questo modo, un\nriferimento diretto alla disciplina comunitaria. \n Inoltre, risulta estremamente problematico sul piano\ninterpretativo e applicativo anche il duplice riferimento, contenuto\nnella norma in esame, alle societa\u0027 di progetto e di scopo,\neffettuato in particolare richiamando una disposizione attualmente\nvigente (l\u0027art. 194 del nuovo codice dei contratti pubblici) e una\nnon piu\u0027 vigente (l\u0027art. 184 del codice dei contratti pubblici nella\nprevigente formulazione). \n Il legislatore, infatti, fa contestualmente riferimento alle\nsocieta\u0027 di scopo, cosi\u0027 denominate attualmente dall\u0027art. 194 del\ncodice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 36/23) - che al\nprimo comma, prevede che «1. Per gli affidamenti superiori alla\nsoglia di cui all\u0027art. 14, comma 1, lettera a), il bando di gara per\nl\u0027affidamento di una concessione nella forma della finanza di\nprogetto prevede che l\u0027aggiudicatario costituisca una societa\u0027 di\nscopo in forma di societa\u0027 per azioni o a responsabilita\u0027 limitata,\nanche consortile.» - e alle societa\u0027 di progetto, richiamando la\nformulazione dell\u0027art. 184 ex decreto legislativo n. 50/2016 ora\nabrogata - secondo cui «Il bando di gara per l\u0027affidamento di una\nconcessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o\ndi un nuovo servizio di pubblica utilita\u0027 deve prevedere che\nl\u0027aggiudicatario ha la facolta\u0027, dopo l\u0027aggiudicazione, di costituire\nuna societa\u0027 di progetto in forma di societa\u0027 per azioni o a\nresponsabilita\u0027 limitata, anche consortile». \n3 - Violazione articoli 3 e 97 della Costituzione - Disparita\u0027 di\ntrattamento tra societa\u0027 partecipate e non partecipate e tutela della\nconcorrenza \n 3a) La norma in esame presenta altresi\u0027 profili di\nincostituzionalita\u0027 in relazione agli articoli 3 e 97 della\nCostituzione nella misura in cui determina una disparita\u0027 di\ntrattamento con violazione anche del principio di tutela della\nconcorrenza. \n Sul punto e\u0027 opportuno premettere che la Corte costituzionale ha\naffermato il rilievo centrale della tutela della concorrenza, cui e\u0027\nconnesso e funzionale il principio di parita\u0027 di trattamento, nella\npremessa che si tratti di materia di competenza esclusiva dello Stato\nai sensi dell\u0027art. 117, secondo comma, lettera e), Costituzione. \n In particolare, e\u0027 particolarmente rilevante quanto affermato\nnella sentenza n. 4/2022 della Corte costituzionale - con cui e\u0027\nstato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione\ndell\u0027art. 117, secondo comma, lettera e), Costituzione, l\u0027art. 75\ndella legge regionale Piemonte n. 15 del 2020, che fino al termine\ndello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque fino\nal 31 dicembre 2020, attribuisce punteggi premiali a coloro che, nel\npresentare offerte nelle pubbliche gare, si impegnino a utilizzare in\nmisura prevalente la manodopera o il personale nel territorio\nregionale - con particolare riferimento a quanto osservato in ordine\nalla stretta interconnessione tra la nozione di concorrenza interna e\nquella europea. \n Piu\u0027 specificamente, nella citata decisione si osserva che «La\nnozione di \"concorrenza\" di cui al secondo comma, lettera e),\ndell\u0027art. 117 della Costituzione non puo\u0027 non riflettere quella\noperante in ambito europeo. Essa comprende, pertanto, sia le misure\nlegislative di tutela in senso proprio, intese a contrastare gli atti\ne i comportamenti delle imprese che incidono negativamente\nsull\u0027assetto concorrenziale dei mercati, sia le misure legislative di\npromozione, volte a eliminare limiti e vincoli alla libera\nesplicazione della capacita\u0027 imprenditoriale e della competizione tra\nimprese (concorrenza \"nel mercato\"), ovvero a prefigurare procedure\nconcorsuali di garanzia che assicurino la piu\u0027 ampia apertura del\nmercato a tutti gli operatori economici (concorrenza \"per il\nmercato\"). In questa seconda accezione, attraverso la tutela della\nconcorrenza, vengono perseguite finalita\u0027 di ampliamento dell\u0027area di\nlibera scelta dei cittadini e delle imprese, queste ultime anche\nquali fruitrici, a loro volta, di beni e di servizi». \n Ancora piu\u0027 rilevante risulta, nel caso di specie, quanto\nosservato con riferimento alle procedure di gara; afferma la Corte\ncostituzionale, infatti, che «La disciplina delle procedure di gara,\nla regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti,\ndelle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione mirano\na garantire che le medesime si svolgano nel rispetto delle regole\nconcorrenziali e dei principi comunitari della libera circolazione\ndelle merci, della libera prestazione dei servizi, della liberta\u0027 di\nstabilimento, nonche\u0027 dei principi costituzionali di trasparenza e\nparita\u0027 di trattamento, sicche\u0027 tali discipline, in quanto volte a\nconsentire la piena apertura del mercato nel settore degli appalti,\nsono riconducibili all\u0027ambito della tutela della concorrenza (in\nparticolare: \"per il mercato\"), di esclusiva competenza del\nlegislatore statale, costituendo esse uno strumento indispensabile\nper tutelare e promuovere la concorrenza in modo uniforme sull\u0027intero\nterritorio nazionale. Solo allo Stato spetta la facolta\u0027 di adottare,\nin esito al bilanciamento tra l\u0027interesse alla concorrenza e altri\ninteressi pubblici e nell\u0027ambito di una disciplina uniforme per\nl\u0027intero territorio nazionale, eccezionali restrizioni al libero\naccesso degli operatori economici al mercato, che, ove disposte da\ndifferenti normative regionali, sarebbero suscettibili di creare\ndislivelli di regolazione, produttivi di barriere territoriali. Allo\nStato, spetta, in generale, nell\u0027esercizio della sua competenza\nesclusiva in materia di tutela della concorrenza, definire il punto\ndi equilibrio tra essa e la tutela di altri interessi pubblici con\nesso interferenti». \n La citata decisione, quindi, nel ribadire la competenza esclusiva\ndel legislatore statale della disciplina in materia di tutela della\nconcorrenza (su cui anche Corte costituzionale, sentenza n. 98/2020),\nappare particolarmente rilevante perche\u0027 mette in luce il ruolo\nnevralgico della tutela della concorrenza, ancora di piu\u0027 nella\nprospettiva europea; il che, in correlazione con il principio di buon\nandamento e imparzialita\u0027 dell\u0027azione amministrativa sancito\ndall\u0027art. 97 della Costituzione, impone il divieto di introdurre\nclausole discriminatorie che, pur apparentemente neutre, finiscano\nper avvantaggiare ingiustificatamente alcuni operatori economici a\ndiscapito di altri, garantendo, al contempo, che tutti gli operatori\neconomici siano posti sullo stesso piano nella competizione per\nl\u0027aggiudicazione di contratti pubblici. \n 3b) Cio\u0027 posto sul piano generale, nel caso di specie la norma in\nesame presenta elementi di incostituzionalita\u0027 anche in relazione\nagli articoli 3 e 97 della Costituzione, in quanto introduce, di\nfatto, un regime differenziato dei requisiti previsti per le societa\u0027\ndi riscossione che appare irragionevole e ingiustificato, con gravi\nripercussioni sulla parita\u0027 di concorrenza delle imprese. \n Invero, l\u0027art. 53 decreto legislativo n. 446/97, rubricato «Albo\nper l\u0027accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali»\ndispone che: \n «1. Presso il Ministero delle finanze e\u0027 istituito l\u0027albo dei\nsoggetti privati abilitati ad effettuare attivita\u0027 di liquidazione e\ndi accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di\naltre entrate delle province e dei comuni. Sono escluse le attivita\u0027\ndi incasso diretto da parte dei soggetti di cui all\u0027art. 52, comma 5,\nlettera b), numeri 1), 2) e 4). \n 2. L\u0027esame delle domande di iscrizione, la revisione\nperiodica, la cancellazione e la sospensione dall\u0027albo, la revoca e\nla decadenza della gestione sono effettuate da una apposita\ncommissione in cui sia prevista una adeguata rappresentanza dell\u0027ANCI\ne dell\u0027UPI. \n 3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare ai\nsensi dell\u0027art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,\ntenuto conto delle esigenze di trasparenza e di tutela del pubblico\ninteresse, sentita la Conferenza Stato-citta\u0027, sono definiti le\ncondizioni ed i requisiti per l\u0027iscrizione nell\u0027albo, al fine di\nassicurare il possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la\nsussistenza di sufficienti requisiti morali e l\u0027assenza di cause di\nincompatibilita\u0027 da parte degli iscritti, ed emanate disposizioni in\nordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica\ndei componenti della commissione di cui al comma 2, alla tenuta\ndell\u0027albo, alle modalita\u0027 per l\u0027iscrizione e la verifica dei\npresupposti per la sospensione e la cancellazione dall\u0027albo nonche\u0027\nai casi di revoca e decadenza della gestione. Per i soggetti\naffidatari di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di\ntributi e altre entrate degli enti locali, che svolgano i predetti\nservizi almeno dal 1° gennaio 1997, puo\u0027 essere stabilito un periodo\ntransitorio, non superiore a due anni, per l\u0027adeguamento alle\ncondizioni e ai requisiti per l\u0027iscrizione nell\u0027albo suddetto». \n Quanto ai requisiti previsti ai fini dell\u0027iscrizione all\u0027albo,\nessi sono individuati dal decreto del Ministero dell\u0027economia e della\nfinanze 13 aprile 2022, n. 101, recante «Regolamento relativo alla\ndefinizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in sezione\nseparata dell\u0027albo dei soggetti abilitati ad effettuare attivita\u0027 di\naccertamento e di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle\nprovince e dei comuni, per i soggetti che svolgono esclusivamente le\nfunzioni e le attivita\u0027 di supporto propedeutiche all\u0027accertamento e\nalla riscossione delle entrate degli enti locali e delle societa\u0027 da\nessi partecipate», che prevede, ai fini dell\u0027iscrizione, in\nconformita\u0027 a quanto previsto dall\u0027art. 10 - secondo cui\n«L\u0027iscrizione nell\u0027albo e\u0027 subordinata al riconoscimento da parte\ndella Commissione nei confronti degli organi societari e dei soci\ndelle societa\u0027 dei prescritti requisiti di onorabilita\u0027 e\nprofessionalita\u0027 e dell\u0027assenza di cause di incompatibilita\u0027 di cui\nagli articoli 8 e 9, nonche\u0027, nei confronti delle societa\u0027,\ndell\u0027idoneita\u0027 finanziaria, tecnica e organizzativa alla gestione\ndelle attivita\u0027 di liquidazione e di accertamento dei tributi e di\nquelle di riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti\nlocali di cui agli articoli 6 e 7. L\u0027iscrizione e\u0027 altresi\u0027\nsubordinata alla verifica della sussistenza delle dichiarazioni di\ncui all\u0027art. 5» - il rispetto di determinati requisiti finanziari\n(art. 6) e tecnici (art. 7), oltre che di requisiti di onorabilita\u0027 e\nprofessionalita\u0027 (art. 8). \n Con l\u0027art. 3, comma 14-septies, della legge 21 febbraio 2025, n.\n15 si deroga a tale obbligo e quindi alla necessaria sussistenza dei\nrequisiti per l\u0027iscrizione all\u0027albo, stabilendo che «(...) le\nsocieta\u0027 di scopo, di cui all\u0027art. 194 del codice dei contratti\npubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o di\nprogetto, di cui al previgente art. 184 del codice dei contratti\npubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,\ncostituite per svolgere attivita\u0027 di accertamento e di riscossione o\nattivita\u0027 di supporto ad esse propedeutiche, non sono iscritte\nnell\u0027albo di cui all\u0027art. 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997,\nladdove la societa\u0027 aggiudicataria del bando di gara per\nl\u0027affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle\nentrate degli enti locali, socia della stessa societa\u0027 di scopo\nrisulti gia\u0027 iscritta nel predetto albo. (...)». \n Cio\u0027 comporta, quindi, che se per le societa\u0027 non partecipate i\nrequisiti per potersi iscrivere all\u0027albo di cui all\u0027art. 53, decreto\nlegislativo n. 446/97 continuano a essere quelli previsti\nprecedentemente, diversamente, invece, per effetto della norma in\nesame, non e\u0027 necessario che le societa\u0027 di scopo o di progetto\npartecipate da societa\u0027 iscritte all\u0027albo presentino i requisiti\nrichiesti dalla citata norma, essendo sufficiente che questi ultimi\nsussistano in capo alla societa\u0027 partecipante; il che determinerebbe,\nnelle intenzioni del legislatore, una sorta di passaggio in via di\nosmosi dei requisiti dalla societa\u0027 partecipante alla societa\u0027\npartecipata. \n Tale previsione determina l\u0027introduzione in concreto di un vero e\nproprio doppio regime, - peraltro con efficacia retroattiva stante la\nnatura dichiaratamente interpretativa della norma -, che, per i\nsoggetti non partecipati da altra societa\u0027 iscritta all\u0027albo, impone\nil rispetto di una serie di condizioni, indispensabili per\nl\u0027iscrizione all\u0027albo delle societa\u0027 concessionaria del servizio di\nriscossione, laddove, invece, per i soggetti partecipati da societa\u0027\niscritte all\u0027albo dei concessionari non richiede requisiti\nparticolari, essendo questi ultimi, di fatto, assorbiti dalla\npreventiva iscrizione del socio partecipante. \n E\u0027 evidente, pero\u0027, che in questo modo si determina una forte e\ningiustificata alterazione del principio di parita\u0027 e di libera\nconcorrenza nel mercato perche\u0027 si consente, di fatto, alle societa\u0027\nche gia\u0027 risultano iscritte all\u0027albo di prendere parte a nuove gare\nper l\u0027affidamento del servizio di riscossione dei tributi, tramite\nsocieta\u0027 formalmente da esse distinte e totalmente partecipate, senza\nche pero\u0027 queste ultime debbano essere iscritte all\u0027albo delle\nsocieta\u0027 concessionarie del servizio di riscossione e, quindi,\ndebbano rispettarne i relativi requisiti. \n Ancora piu\u0027 irragionevole risulta la scelta del legislatore, se\nsi considera che la norma in questione e\u0027 dichiaratamente\ninterpretativa e tesa a operare retroattivamente tant\u0027e\u0027 che richiama\nle societa\u0027 di progetto «di cui al previgente art. 184 del codice dei\ncontratti pubblici»; infatti, la possibilita\u0027, introdotta dalla\nnorma, di consentire di acquisire alle societa\u0027 partecipante, di\nriflesso, i requisiti richiesti per l\u0027iscrizione all\u0027albo dalla\nsocieta\u0027 partecipante, non era conosciuta al momento\ndell\u0027introduzione della procedura di gara. La circostanza che tale\npossibilita\u0027 non fosse conosciuta precedentemente, ma consentita di\nfatto solo per effetto dell\u0027intervento operato con la norma in esame\nha determinato, ex post, un\u0027evidente alterazione a monte del processo\ndi formazione della volonta\u0027 di alcuni soggetti in relazione alla\nscelta di partecipare alla procedura di affidamento: questi ultimi,\ninfatti, potrebbero aver consapevolmente desistito dalla\npartecipazione alla gara, perche\u0027 non in possesso dei suddetti\nrequisiti, laddove, invece, avrebbero potuto optare per la\npartecipazione alla gara qualora avessero conosciuto\nl\u0027interpretazione della legge operata dal legislatore. \n Anche sotto tale profilo, quindi, e mettendo in correlazione il\nprincipio di parita\u0027 di trattamento con quello della tutela\ndell\u0027affidamento, la norma in questione risulta irragionevole laddove\ndetermina una lesione della concorrenza in termini di tutela del\nlegittimo affidamento delle altre imprese che hanno partecipato alla\ngara di affidamento del servizio di riscossione nella consapevolezza\nche fosse necessario il possesso dei requisiti previsti dalla legge e\nin particolare di quelli a cui e\u0027 condizionata l\u0027iscrizione all\u0027albo\ndi cui all\u0027art. 53, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446\ndelle societa\u0027 partecipanti. \n Sul punto, deve inoltre osservarsi, a conferma ulteriore della\nnon giustificatezza e dell\u0027irrazionalita\u0027 del doppio regime\nintrodotto, che la norma in esame non ha chiarito come il MEF possa\nesercitare il controllo sulla societa\u0027 di scopo che non e\u0027 iscritta,\ncon la conseguenza che, escludendo la necessita\u0027 che la societa\u0027\npartecipata da quella iscritta debba iscriversi all\u0027albo, l\u0027unica\nforma di controllo che residuerebbe e\u0027 quella indiretto nei confronti\ndella societa\u0027 partecipante iscritta. \n Anche sotto questo profilo e\u0027 evidente la disparita\u0027 di\ntrattamento, laddove si determina un\u0027equiparazione tra due situazioni\nnotevolmente differenti e non assimilabili: in un caso, infatti,\nquello della societa\u0027 non partecipata o anche partecipata ma non da\nsocieta\u0027 gia\u0027 iscritta all\u0027albo, il controllo e\u0027 esercitato\ndirettamente attraverso la verifica del possesso dei requisiti per\nl\u0027iscrizione all\u0027albo; mentre nel caso della societa\u0027 non\npartecipata, il controllo non viene esercitato su quest\u0027ultima ma\nsolo sulla societa\u0027 partecipante. \n4 - Violazione art. 41 della Costituzione in combinato disposto con\nl\u0027art. 102 Trattato sul funzionamento dell\u0027Unione europea e con\nl\u0027art. 3, legge n. 287/1990 Tutela della concorrenza - Abuso di\nposizione dominante \n 4a) La norma in esame presenta altresi\u0027 profili di\nincostituzionalita\u0027 in relazione all\u0027art. 41 della Costituzione,\nladdove favorisce la possibilita\u0027 di dare luogo a una condizione\nprivilegiata per le societa\u0027 gia\u0027 concessionarie dei servizi di\nriscossione dei tributi, iscritte all\u0027albo di cui all\u0027art. 53 decreto\nlegislativo n. 446/97 che partecipino a nuove procedure di\naffidamento di tali servizi. \n Com\u0027e\u0027 noto, l\u0027art. 41 della Costituzione rappresenta il pilastro\nsu cui si fonda l\u0027ordinamento economico nazionale, stabilendo che\n«l\u0027iniziativa economica privata e\u0027 libera»; tale liberta\u0027 non e\u0027\nassoluta, ma trova precisi limiti nel secondo comma della stessa\ndisposizione, che prevede che essa «non puo\u0027 svolgersi in contrasto\ncon l\u0027utilita\u0027 sociale o in modo da recare danno alla salute,\nall\u0027ambiente, alla sicurezza, alla liberta\u0027, alla dignita\u0027 umana»; il\nterzo comma, infine, completa il quadro normativo stabilendo che «la\nlegge determina i programmi e i controlli opportuni perche\u0027\nl\u0027attivita\u0027 economica pubblica e privata possa essere indirizzata e\ncoordinata a fini sociali e ambientali». \n Come osservato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 218\ndel 2021, la liberta\u0027 di iniziativa economica garantita dall\u0027art. 41\ndella Costituzione deve essere necessariamente interpretata «anche\nalla luce dei Trattati e, in generale, del diritto dell\u0027Unione\neuropea», trovando nella tutela della concorrenza il suo fondamento\ncostituzionale. Ancora, sempre con riferimento alla stretta\ncorrelazione tra limiti previsti all\u0027iniziativa economica e tutela\ndella concorrenza, la Corte costituzionale, nella sentenza n.\n393/2000 ha stabilito che «la liberta\u0027 di iniziativa economica, cui\nil precetto costituzionale dell\u0027art. 41 si riferisce, e\u0027 quella che\ntrova il suo normale svolgimento nell\u0027esercizio dell\u0027impresa»,\nprecisando che «anche l\u0027autonomia negoziale e la liberta\u0027 di\niniziativa privata devono cedere di fronte a interessi di ordine\nsuperiore, economici e sociali, rilevanti a livello costituzionale». \n Con piu\u0027 specifico riferimento all\u0027abuso di posizione dominante,\ndeve osservarsi che esso da\u0027 luogo ad una delle principali violazioni\ndel diritto della concorrenza, disciplinata a livello europeo\ndall\u0027art. 102 Trattato sul funzionamento dell\u0027Unione europea e a\nlivello nazionale dall\u0027art. 3 della legge n. 287/1990. \n In particolare, si e\u0027 osservato che la posizione dominante non e\u0027\ndi per se\u0027 illecita, divenendo tale nel momento in cui viene ad\nessere esercitata in modo abusivo; cosi\u0027 in particolare, quanto alla\nspeciale posizione di responsabilita\u0027 che grava sull\u0027impresa che\nversi in posizione dominante, il Giudice amministrativo: «l\u0027impresa\nche detiene una posizione di monopolio legale in un determinato\nmercato assume una \"speciale responsabilita\u0027\" che le impone di\nastenersi da comportamenti che, pur potendo corrispondere a scelte\nimprenditoriali legittime per altri operatori, risultano fonte di\neffetti anticoncorrenziali» (C.d.S. n. 2114/2023 e, in termini\nanaloghi, sulla «speciale responsabilita\u0027» dell\u0027impresa dominante\nC.d.S. n. 9035/2022). \n Quanto ai criteri per stabilire la sussistenza o meno di una\nposizione dominante, il Consiglio di Stato, con la decisione n.\n1580/2023, ha affermato che gli elementi costitutivi della violazione\nsono: «a) la capacita\u0027 della pratica di produrre un effetto\nescludente, rendendo piu\u0027 difficile la penetrazione o il mantenimento\ndei concorrenti nel mercato; b) lo sfruttamento di mezzi diversi da\nquelli propri di una concorrenza basata sui meriti». \n 4b) Cio\u0027 posto sul piano della disciplina generale, nel caso\ndella norma in esame non puo\u0027 non osservarsi che essa rischia\nconcretamente di dare luogo a situazioni di abuso della posizione\ndominante. \n Essa, infatti, nel consentire alle societa\u0027 partecipate di\nrisultare affidatarie, all\u0027esito della gara, del servizio di\naccertamento e riscossione di tributi senza essere tenute\nall\u0027iscrizione all\u0027albo di cui all\u0027art. 53, decreto legislativo 15\ndicembre 1997, n. 446 consente di favorire in concreto la posizione\ndella societa\u0027 aggiudicataria del bando di gara per l\u0027affidamento del\nservizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti\nlocali, che sia gia\u0027 iscritta nel predetto albo e che sia socia della\nsocieta\u0027 di progetto. \n Il rischio concreto e\u0027, in altri termini, che le societa\u0027 gia\u0027\naffidatarie del servizio moltiplichino le loro possibilita\u0027 di\npartecipazione, con esito positivo, a gare, proprio avvalendosi della\ncostituzione di societa\u0027 di progetto e realizzando in questo modo un\nmeccanismo che, specie se applicato reiteratamente - il che e\u0027 reso\nagevole dalla mancanza di limitazioni individuate dal legislatore -,\npotrebbe «sfavorire» nettamente le societa\u0027 non partecipate, che\npotrebbero desistere dal partecipare a un meccanismo concorrenziale\nche richiede solo ad esse, e non alle societa\u0027 partecipate, il\npossesso dei requisiti necessari per l\u0027iscrizione all\u0027albo gestito\ndal MEF. \n E cio\u0027 senza considerare la possibilita\u0027 che le societa\u0027\npartecipate di societa\u0027 gia\u0027 iscritte all\u0027albo presso il MEF si\navvalgano delle strutture della societa\u0027 madre e del relativo\npersonale, il che potrebbe determinare una posizione di ulteriore\n«svantaggio» per le societa\u0027 non partecipate e favorire,\ncontestualmente, un utilizzo abusivo della posizione dominante. \n Ne consegue, quindi, che anche sotto questo profilo la norma in\nesame presenta un profilo di possibile illegittimita\u0027 costituzionale. \n5 - Violazione dell\u0027art. 111 della Costituzione in relazione all\u0027art.\n6 CEDU - violazione dei limiti posti alle norme di interpretazione\nautentica anche alla luce dei principi affermati dalla CEDU. \n 5a) La norma in esame presenta, infine, un ulteriore profilo di\nincostituzionalita\u0027 in considerazione della sua natura\ndichiaratamente interpretativa con efficacia retroattiva. \n Com\u0027e\u0027 noto, il divieto di retroattivita\u0027 della legge costituisce\nun fondamentale valore di civilta\u0027 giuridica. \n Fatta eccezione per l\u0027ambito del diritto penale, rispetto al\nquale tale divieto trova esplicito riconoscimento costituzionale\nnell\u0027art. 25 della Costituzione, e\u0027 consentito al legislatore di\nemanare norme retroattive, nonche\u0027 di interpretazione autentica,\npurche\u0027 cio\u0027 sia giustificato da motivi imperativi di interesse\ngenerale e sia rispettoso di alcuni limiti fondamentali. In questi\ntermini, in particolare, Corte costituzionale, sentenza n. 174/2019,\nche, nel dichiarare costituzionalmente illegittima «(...) per\nviolazione degli articoli 111 e 117, primo comma, della Costituzione,\nquest\u0027ultimo in relazione all\u0027art. 6 CEDU - l\u0027art. 7, commi 28, 29 e\n30, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 2015 che,\nattraverso una interpretazione autentica degli articoli 142 e 143\ndella legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 53 del 1981, esclude\nla valutazione, ai fini della liquidazione dell\u0027indennita\u0027 di\nbuonuscita, del servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo\ndeterminato di diritto privato», ha statuito che «secondo costante\ngiurisprudenza costituzionale, il divieto di retroattivita\u0027 della\nlegge si erge a fondamentale valore di civilta\u0027 giuridica,\nsoprattutto nella materia penale (art. 25 della Costituzione). In\naltri ambiti dell\u0027ordinamento il legislatore e\u0027 libero di emanare\ndisposizioni retroattive, anche di interpretazione autentica, ma la\nretroattivita\u0027 deve trovare adeguata giustificazione sul piano della\nragionevolezza, attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni\nche ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente\ntutelati, al contempo potenzialmente lesi dall\u0027efficacia a ritroso\ndella norma adottata. I limiti posti alle leggi con efficacia\nretroattiva si correlano cosi\u0027 alla salvaguardia dei principi\ncostituzionali dell\u0027eguaglianza e della ragionevolezza, alla tutela\ndel legittimo affidamento, alla coerenza e alla certezza\ndell\u0027ordinamento giuridico, al rispetto delle funzioni\ncostituzionalmente riservate al potere giudiziario» (in questo senso,\nCorte costituzionale, sentenze n. 73 del 2017, n. 127 del 2015, n.\n170 del 2013 e n. 1 del 2011). E ancora, il giudice delle leggi ha\nstatuito, sempre nella citata decisione n. 174/2019, che «Secondo la\ngiurisprudenza costituzionale, i principi della preminenza del\ndiritto e dell\u0027equo processo sono inscindibilmente connessi nel\nsindacato sulle leggi retroattive, data la corrispondenza tra\nprincipi costituzionali interni in materia di parita\u0027 delle parti in\ngiudizio e quelli convenzionali in punto di equo processo (art. 111\ndella Costituzione e art. 6 CEDU). I diritti riconosciuti dalla\nCostituzione, infatti, non possono non interagire con quelli previsti\ndalle fonti sovranazionali e internazionali, in un quadro di\nreciproca integrazione e quindi di bilanciamento» (in questo senso,\nCorte costituzionale, sentenze n. 12 del 2018, n. 127 del 2015, n.\n191 del 2014, n. 264 del 2012, n. 303 del 2011, n. 317 del 2009 e n.\n311 del 2009). \n I limiti individuati dal giudice delle leggi, che deve osservare\nil legislatore allorquando interviene con leggi interpretative,\nconcernono valori fondamentali del nostro ordinamento, come la\nsalvaguardia dei principi di ragionevolezza ed eguaglianza, la tutela\ndel legittimo affidamento dei cittadini, la coerenza e certezza\ndell\u0027ordinamento giuridico e il rispetto delle funzioni\ncostituzionalmente riservate al potere giudiziario. \n In particolare, secondo la citata sentenza n. 174/2019 della\nCorte costituzionale, sono considerati elementi sintomatici di un uso\ndistorto della funzione legislativa: \n l\u0027assenza di contrasti giurisprudenziali o incertezze\ninterpretative da risolvere; \n la circostanza che l\u0027intervento legislativo si collochi a\nnotevole distanza temporale dalle disposizioni oggetto di\ninterpretazione; \n la circostanza che lo Stato o l\u0027amministrazione pubblica\nsiano parti di un giudizio gia\u0027 sorto; \n l\u0027intento di influenzare l\u0027esito di specifiche controversie\npendenti; sul punto, la Corte costituzionale, con sentenza n.\n191/2014, ha affermato che il legislatore non puo\u0027 introdurre una\nnorma al solo fine di determinare l\u0027esito di un giudizio in termini\nfavorevoli allo Stato o a un ente pubblico, in quanto cio\u0027\ncostituirebbe eccesso di potere legislativo censurabile anche in\nrelazione all\u0027art. 6 CEDU; in particolare osserva la Corte che\n«Nell\u0027interpretare l\u0027art. 6 CEDU, la Corte europea dei diritti\ndell\u0027uomo (fra le molte, Corte EDU, sentenza 11 dicembre 2012, Anna\nDe Rosa e altri contro Italia, paragrafo 47) afferma che, in linea di\nprincipio, non e\u0027 vietato al legislatore introdurre nella materia\ncivile disposizioni retroattive, che incidano su diritti attribuiti\nda leggi in vigore. Tuttavia, se non vi sono motivi imperativi di\ninteresse generale, i principi di preminenza del diritto e la nozione\ndi giusto processo precludono l\u0027ingerenza del potere legislativo\nnell\u0027amministrazione della giustizia, quando il fine evidente e\u0027\nquello di influenzare la soluzione di una controversia». \n Deve ritenersi, quindi che non sia consentito «risolvere, con la\nforma della legge, specifiche controversie», perche\u0027 cio\u0027\ndeterminerebbe, sempre secondo l\u0027interpretazione dell\u0027art. 6, CEDU da\nparte della Corte europea dei diritti dell\u0027uomo, una violazione della\n«parita\u0027 delle armi», «che impone di assicurare a ogni parte la\npossibilita\u0027 di presentare la propria causa senza trovarsi in una\nsituazione di svantaggio rispetto alla controparte» (Corte EDU,\nsentenza 9 dicembre 1994, Raffineries grecques Stran e Stratis\nAndreadis contro Grecia, paragrafo 46); il che, peraltro,\ndeterminerebbe, in definitiva, una violazione dei principi relativi\nai rapporti tra potere legislativo e potere giurisdizionale; \n l\u0027assenza di motivi imperativi di interesse generale che\ngiustifichino l\u0027intervento retroattivo; con riferimento a questi\nultimi, come affermato dalla sentenza n. 191/2014 della Corte\ncostituzionale, deve osservarsi che i motivi finanziari o di\ncontenimento della spesa pubblica non sono di per se\u0027 sufficienti a\ngiustificare un intervento legislativo retroattivo che incida su\ngiudizi in corso; e\u0027 necessario, infatti, che le circostanze addotte\nper giustificare misure retroattive siano «trattate con la massima\ncircospezione possibile», specialmente quando l\u0027intervento\nlegislativo finisca per alterare l\u0027esito di una controversia; \n la lesione della tutela dell\u0027affidamento legittimo; come\nosservato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 108/2019,\nl\u0027affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica e\u0027 un aspetto\nfondamentale dello Stato di diritto, ma non e\u0027 tutelato in termini\nassoluti; esso e\u0027 sottoposto al normale bilanciamento con altri\ndiritti e valori costituzionali, fermo restando che le disposizioni\nretroattive non possono trasmodare in un regolamento irrazionale e\narbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere\nda leggi precedenti. \n Ancora, al fine di valutare la legittimita\u0027 dell\u0027intervento\nnormativo retroattivo sul piano della tutela del legittimo\naffidamento, secondo la citata sentenza n. 108/2019, occorre\nconsiderare: il tempo trascorso tra la regolazione originaria e la\nmodifica retroattiva; il grado di consolidamento delle situazioni\nsoggettive coinvolte; la prevedibilita\u0027 della modifica retroattiva;\nla proporzionalita\u0027 dell\u0027intervento legislativo. \n Inoltre, sempre con riferimento ai criteri per stabilire se la\nnorma interpretativa retroattiva che agisca su giudizi in corso sia o\nmeno espressione di un «uso distorto della funzione legislativa», la\nCorte costituzionale, con sentenza n. 4/2024, ha osservato che «A tal\nfine, assumono rilievo - sulla scorta della giurisprudenza della\nCorte europea dei diritti dell\u0027uomo - alcuni \"elementi, ritenuti\nsintomatici dell\u0027uso distorto della funzione legislativa» e\nriferibili principalmente al «metodo e alla tempistica seguiti dal\nlegislatore\"» (in questo senso, Corte costituzionale, sentenza n. 12\ndel 2018 e sentenze n. 145 del 2022 e n. 174 del 2019). Ancora,\nsempre secondo la citata decisione n. 4/2024 «Occorre dunque\neffettuare una verifica di legittimita\u0027 costituzionale che - in\nmaniera non dissimile dal sindacato sull\u0027eccesso di potere\namministrativo mediante l\u0027impiego di figure sintomatiche - assicuri\nuna particolare estensione e intensita\u0027 del controllo sul corretto\nuso del potere legislativo. Tra gli elementi sintomatici dell\u0027uso\ndistorto del potere legislativo, appare innanzitutto significativo il\nfatto che «lo Stato o l\u0027amministrazione pubblica» siano «parti di un\nprocesso gia\u0027 radicato» e che l\u0027intervento legislativo si collochi \"a\nnotevole distanza dall\u0027entrata in vigore delle disposizioni oggetto\ndi interpretazione autentica\"» (in questo senso la gia\u0027 citata\nsentenza della Corte costituzionale n. 174 del 2019). \n Ancora, osserva il Giudice delle Leggi sempre nella decisione n.\n4/2024 che «(...) come evidenziato dalla giurisprudenza\ncostituzionale, la Corte EDU ha ritenuto compatibili con l\u0027art. 6\nCEDU alcuni interventi legislativi retroattivi incidenti su giudizi\nin corso, la\u0027 dove \"i soggetti ricorrenti avevano tentato di\napprofittare dei difetti tecnici della legislazione (sentenza 23\nottobre 1997, National \u0026amp; Provincial Building Society e Yorkshire\nBuilding Society contro Regno Unito, paragrafo 112), o avevano\ncercato di ottenere vantaggi da una lacuna della legislazione\nmedesima, cui l\u0027ingerenza del legislatore mirava a porre rimedio\n(sentenza del 27 maggio 2004, OGIS-Institut Stanislas, OGEC Saint-Pie\nX, Blanche de Castille e altri contro Francia, paragrafo 69)\"\n(sentenza n. 145 del 2022). In un altro caso, e\u0027 stato valorizzato il\nfatto che l\u0027intervento legislativo retroattivo mirava a risolvere una\nserie piu\u0027 ampia di conflitti conseguenti alla riunificazione\ntedesca, al fine di «assicurare in modo duraturo la pace e la\nsicurezza giuridica in Germania» (20 febbraio 2003, ForrerNiedenthal\nc. Germania, paragrafo 64)». \n Particolarmente rilevante e\u0027 poi l\u0027affermazione, contenuta sempre\nnella decisione richiamata in questa sede, secondo cui «Le ragioni\nfinanziarie non sono ragioni sufficienti per giustificare una legge\ninnovativa retroattiva»; sul punto, infatti, si e\u0027 osservato che\n«All\u0027infuori di tali ragioni imperative di interesse generale, la\nCorte EDU ha ritenuto che \"le considerazioni finanziarie non possono,\nda sole, autorizzare il potere legislativo a sostituirsi al giudice\nnella definizione delle controversie\" (sentenza 29 marzo 2006,\nScordino e altri contro Italia, paragrafo 132; sentenza 11 aprile\n2006, Cabourdin c. Francia, paragrafo 37). Anche questa Corte ha\nsottolineato che, in linea di principio, \"i soli motivi finanziari,\nvolti a contenere la spesa pubblica o a reperire risorse per far\nfronte a esigenze eccezionali, non bastano a giustificare un\nintervento legislativo destinato a ripercuotersi sui giudizi in\ncorso» (in questi termini, Corte costituzionale, sentenze n. 174 e n.\n108 del 2019, n. 170 del 2013 e n. 145 del 2022). \n 5b) Cosi\u0027 ricostruiti i principi in materia sul piano generale,\ndeve osservarsi che, nel caso di specie, la norma in esame presenta\nelementi sintomatici di un utilizzo distorto dello strumento della\nlegge di interpretazione autentica. \n Sul punto, deve in primo luogo premettersi che depone nettamente\nnel senso dell\u0027efficacia retroattiva della norma in questione il\nfatto che essa si riferisce espressamente anche alle societa\u0027 di\nprogetto di cui alla formulazione dell\u0027art. 184, decreto legislativo\nn. 50/2016 non piu\u0027 vigente, quindi precedente rispetto alla riforma\ndi cui al decreto legislativo n. 36/2023, con la conseguenza che la\ndisposizione risulta specificamente destinata a regolare rapporti\npregressi alla sua entrata in vigore e ancora in corso. \n In questa prospettiva, quindi, di necessaria applicazione ai\nrapporti in corso - che peraltro e\u0027 specificamente invocata nella\nfattispecie concreta posta all\u0027esame di questo giudice, dalla difesa\ndi Municipia S.p.a. -, e\u0027 evidente allora che la relativa\napplicazione ai giudizi in corso, proposti avverso atti emessi non\nsuccessivamente alla sua entrata in vigore, ma in epoca antecedente\nalla stessa, laddove si contesti, come nel caso di specie, la\nlegittimita\u0027 dell\u0027attivita\u0027 di riscossione proprio perche\u0027 posta in\nessere da societa\u0027 non iscritta all\u0027albo, risolverebbe il contenzioso\ngiurisdizionale in senso favorevole alla parte, per cosi\u0027 dire,\n«pubblica», concessionaria della riscossione, violando, in questo\nmodo, il principio di «parita\u0027 delle armi processuali» e modificando,\nquindi, il possibile esito del giudizio in cui e\u0027 applicato rispetto\na quello, eventuale, che sarebbe potuto derivare qualora tale norma\nnon fosse stata emessa. Il che da\u0027 luogo, in questo modo, a una\npalese violazione del principio di «parita\u0027 delle armi processuali». \n Altra circostanza rilevante e\u0027 rappresentata dal fatto che la\nnorma e\u0027 stata introdotta a notevolissima distanza di tempo, quasi\ntrent\u0027anni, dall\u0027entrata in vigore della disciplina che intende\ninterpretare, ossia l\u0027art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre\n1997, n. 446; circostanza che risulta, per definizione, come chiarito\ndalla stessa Corte costituzionale nelle decisioni innanzi richiamate\n(cfr. in questo senso in particolare la gia\u0027 citata sentenza della\nCorte costituzionale n. 174 del 2019), sintomatica di un utilizzo\n«distorto» dello strumento legislativo. \n Quanto alla sussistenza di un contrasto interpretativo da\nrisolvere, occorre evidenziare che, proprio al fine di prevenirlo e\nrisolverlo, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli\naveva sollevato questione pregiudiziale, investendo, quindi, la Corte\ndi cassazione, mediante rinvio ai sensi dell\u0027art. 363-bis codice di\nprocedura civile, della questione concernente la possibilita\u0027, in\nmateria tributaria, di ritenere validamente ed efficacemente\ncostituita, anche in base a una lettura costituzionalmente orientata\ndell\u0027art. 184 del decreto legislativo n. 50/2016 (codice degli\nappalti), «una \"societa\u0027 di progetto\" avente ad oggetto\nl\u0027accertamento e la riscossione fiscale, non iscritta (perche\u0027\nimpossibilitata a farlo) sia nell\u0027albo previsto dall\u0027art. 53 decreto\nlegislativo n. 446/1997, che nella relativa sezione separata\ndell\u0027art. 1, comma 805, legge 27 dicembre 2019, n. 160, sul\npresupposto che essa mutui dalla societa\u0027 aggiudicataria (iscritta\nnell\u0027albo predetto e socia unica della societa\u0027 di progetto) i\nrequisiti prescritti per legge» (cfr. ordinanza della Corte di\ngiustizia tributaria di primo grado di Napoli del 23 maggio 2024,\nresa nel giudizio n. 6529/24 r.g.). \n In ordine a tale profilo non puo\u0027 non evidenziarsi, a conferma\ndel fatto che con la norma in esame si e\u0027 in presenza di una\ningerenza non consentita del potere legislativo nei giudizi in corso,\nl\u0027assoluta peculiarita\u0027 di quanto accaduto sul piano della scansione\ncronologica degli eventi: infatti, al momento dell\u0027approvazione della\nlegge di conversione (21 febbraio 2025) era gia\u0027 stata calendarizzata\ne celebrata l\u0027udienza presso la Corte di cassazione (infatti\nl\u0027originaria Camera di consiglio e\u0027 datata 22 gennaio 2025 poi\nriconvocata successivamente in data 13 marzo 2025), chiamata a\npronunciarsi, come evidenziato, proprio ai sensi dell\u0027art. 363-bis\ndel codice di procedura civile sulla questione concernente la\npossibilita\u0027 per le societa\u0027 di scopo non iscritte all\u0027albo dei\nconcessionari di effettuare attivita\u0027 di riscossione di tributi. \n Non puo\u0027, quindi, in questa sede non evidenziarsi l\u0027assoluta\nanomalia di un intervento normativo che, nelle intenzioni dichiarate\ndal legislatore, puo\u0027 incidere sull\u0027esito del contenzioso attualmente\npendente innanzi al giudice tributario, oltre ad aver di fatto gia\u0027\ninciso, per effetto della sua entrata in vigore, sull\u0027esito del\nprocedimento per rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis del codice di\nprocedura civile innanzi alla Corte di cassazione, conclusosi con una\npronuncia di inammissibilita\u0027 sopravvenuta della questione sottoposta\nal suo esame motivata proprio dall\u0027entrata in vigore della norma in\nquestione. \n Considerato: \n che, ai sensi dell\u0027art. 134 della Costituzione, la Corte\ncostituzionale giudica sulle controversie relative alla legittimita\u0027\ncostituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello\nStato e delle Regioni; \n che, alla luce dei motivi innanzi evidenziati, la questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale della norma astrattamente applicabile\nnel presente giudizio non appare manifestamente infondata; \n che, inoltre, la questione di legittimita\u0027 costituzionale\ndella norma in questione e\u0027 rilevante nel presente giudizio in virtu\u0027\ndi quanto osservato in premessa, in quanto l\u0027eventuale declaratoria\ndi illegittimita\u0027 o di legittimita\u0027 della stessa potrebbe determinare\nun esito favorevole per la parte ricorrente e sfavorevole per la\nparte resistente o viceversa; \n Ritenuto che, pertanto, la questione di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. all\u0027art. 3, comma 14-septies della legge 21\nfebbraio 2025, n. 15 appare rilevante e non manifestamente infondata\nin riferimento agli articoli 76 della Costituzione, 3, 25, 76 e 97\ndella Costituzione, 3 e 97 della Costituzione, 41 della Costituzione\nin combinato disposto con l\u0027art. 102 Trattato sul funzionamento\ndell\u0027Unione europea e con l\u0027art. 3, legge n. 287/1990, e all\u0027art. 111\ndella Costituzione in combinato disposto con l\u0027art. 6 CEDU; \n Visto l\u0027art. 137 della Costituzione; \n\n \n P. Q. M. \n \n 1. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 3, comma 14-septies della\nlegge 21 febbraio 2025, n. 15 in riferimento agli articoli 76 della\nCostituzione, 3, 25, 76 e 97 della Costituzione, 3 e 97 della\nCostituzione, 41 della Costituzione, quest\u0027ultimo in combinato\ndisposto con l\u0027art. 102 Trattato sul funzionamento dell\u0027Unione\neuropea e con l\u0027art. 3, legge n. 287/1990, e all\u0027art. 111 della\nCostituzione in combinato disposto con l\u0027art. 6 CEDU; \n 2. Dispone l\u0027immediata trasmissione degli atti alla Corte\ncostituzionale; \n 3. Sospende il presente giudizio fino alla decisione della Corte\ncostituzionale; \n 4. Dispone che, a cura della segreteria: \n la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al\nPresidente del Consiglio dei ministri; \n sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; \n gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale. \n Cosi\u0027 deciso in Napoli il 15 maggio - 13 giugno 2025 \n \n Il giudice: Caputo","elencoNorme":[{"id":"63805","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"27/12/2024","data_nir":"2024-12-27","numero_legge":"202","descrizionenesso":"convertito con modificazioni in","legge_articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"14","specificaz_comma":"septies","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2024-12-27;202~art3"},{"id":"63816","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"21/02/2025","data_nir":"2025-02-21","numero_legge":"15","descrizionenesso":"","legge_articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-02-21;15"}],"elencoParametri":[{"id":"79957","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79958","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"25","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79959","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"41","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79960","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"76","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79961","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"97","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79962","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"111","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79963","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"cedu","descriz_costit":"Convenzione per la salvaguardia diritti dell\u0027uomo e libertà fondamentali","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"6","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""},{"id":"79964","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"l","descriz_costit":"legge","numero_legge":"287","data_legge":"10/10/1990","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;287~art3","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54942","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Comune di Napoli","data_costit_part":"16/10/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"I","descrizione_tipologia_parte":"Interveniente","sigla_parte":""},{"id":"54986","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Municipia spa","data_costit_part":"03/11/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"C","descrizione_tipologia_parte":"Controparte","sigla_parte":""}]}}" ] ] |
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