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    "{"dtoRicorso":{"anno":"2025","numero":"27","numero_parte":"1","data_gazzetta":"10/09/2025","numero_gazzetta":"37","data_notifica":"07/08/2025","oggetto_lungo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eSanità pubblica – Impiego pubblico – Norme della Regione siciliana – Istituzione di aree funzionali per l\u0027interruzione volontaria di gravidanza – Previsione che le aziende sanitarie e ospedaliere, nell\u0027ambito delle ordinarie procedure selettive di reclutamento, dotano tali aree funzionali di idoneo personale non obiettore di coscienza – Previsione che qualora le aziende sanitarie e ospedaliere, per effetto della cessazione dei rapporti di lavoro o di successiva obiezione da parte del personale reclutato, rimangano prive di personale non obiettore, le stesse avviano procedure idonee a reintegrare le aree funzionali del personale non obiettore, nei limiti delle disponibilità delle piante organiche, entro 120 giorni dalla data della presentazione della dichiarazione di obiezione o della cessazione del rapporto di lavoro – Ricorso del Governo – Denunciata previsione di future procedure concorsuali riservate al personale non obiettore di coscienza – Esorbitanza dalle competenze statutarie – Contrasto con la normativa statale di riferimento – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia dell’ordinamento civile – Violazione del principio di uguaglianza – Violazione del principio della parità di trattamento nell’accesso agli uffici pubblici, a fronte della esclusione discriminatoria dei candidati obiettori – Violazione del principio del pubblico concorso – Lesione del principio di ragionevolezza e di proporzionalità – Lesione del diritto inviolabile di obiezione di coscienza.\u003c/p\u003e","id_seduta":"4565","stato_fissazione":"2","descrizione_fissazione":"Udienza Pubblica","data_seduta":"10/02/2026","relatore":"ANTONINI","listaSedute":[{"numero_parte":"1","id_seduta":"4565","stato_fissazione":"2","descrizione_fissazione":"Udienza Pubblica","data_seduta":"10/02/2026","relatore":"ANTONINI"}],"ricorrente":"Presidente del Consiglio dei ministri","testo_atto":"N. 27 RICORSO PER LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE 07 agosto 2025\n\r\nRicorso per questione di legittimita\u0027  costituzionale  depositato  in\ncancelleria il 7  agosto  2025  (del  Presidente  del  Consiglio  dei\nministri). \n \nSanita\u0027 pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione siciliana -\n  Istituzione di aree funzionali  per  l\u0027interruzione  volontaria  di\n  gravidanza - Previsione che le  aziende  sanitarie  e  ospedaliere,\n  nell\u0027ambito delle ordinarie procedure  selettive  di  reclutamento,\n  dotano tali aree funzionali di idoneo personale  non  obiettore  di\n  coscienza  -  Previsione  che  qualora  le  aziende   sanitarie   e\n  ospedaliere, per effetto della cessazione dei rapporti di lavoro  o\n  di successiva obiezione da parte del personale reclutato, rimangano\n  prive di personale  non  obiettore,  le  stesse  avviano  procedure\n  idonee  a  reintegrare  le  aree  funzionali  del   personale   non\n  obiettore, nei limiti delle disponibilita\u0027 delle piante  organiche,\n  entro 120 giorni dalla data della presentazione della dichiarazione\n  di obiezione o della cessazione del rapporto di lavoro. \n- Legge della Regione siciliana  5  giugno  2025,  n.  23  (Norme  in\n  materia di sanita\u0027), art. 2, comma 3. \n\n\r\n(GU n. 37 del 10-09-2025)\n\r\n    Ricorso ai sensi dell\u0027art. 127 Cost. del Presidente del Consiglio\ndei ministri, rappresentato e difeso dall\u0027Avvocatura  generale  dello\nStato, nei cui uffici domicilia in Roma, via  dei  Portoghesi,  12  -\npec: roma@mailcert.avvocaturastato.it contro la Regione Siciliana, in\npersona   del   Presidente    della    Regione    in    carica    per\nl\u0027impugnazionedella legge della Regione Siciliana 5 giugno  2025,  n.\n23, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta ufficiale\ndella Regione Siciliana n. 26 del 13 giugno 2025, rubricata «Norme in\nmateria di sanita\u0027», in relazione al suo articolo 2, comma terzo. \nLa disposizione impugnata. \n    Nella seduta del 4 agosto 2025,  il  Consiglio  dei  ministri  ha\ndeliberato di impugnare la legge regionale della Sicilia  n.  23  del\n2025, in relazione al suo articolo 2, comma terzo. \n    La legge regionale siciliana n. 23  del  2025  reca  disposizioni\nvarie in materia di sanita\u0027. \n    L\u0027articolo 2 della legge regionale,  rubricato  «Aree  funzionali\nper l\u0027interruzione volontaria di gravidanza»,  stabilisce,  al  comma\nprimo, che, ai fini dell\u0027applicazione della legge 22 maggio 1978,  n.\n194 e successive modificazioni, le aziende  sanitarie  e  ospedaliere\ndel Servizio sanitario regionale istituiscano, laddove non siano gia\u0027\npresenti, le aree funzionali dedicate all\u0027interruzione volontaria  di\ngravidanza  («IVG»)  in  seno  alle  Unita\u0027  operative  complesse  di\nginecologia e ostetricia. \n    Il  comma  secondo  di  tale  articolo  dispone  che  l\u0027assessore\nregionale  per  la  salute,   con   proprio   decreto   da   emanarsi\nentro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge\nregionale,  definisca  gli  indirizzi  relativi  al  funzionamento  e\nall\u0027organizzazione delle aree funzionali dedicate all\u0027IVG. \n    Nel primo periodo del comma terzo, il medesimo articolo  2  della\nlegge regionale prevede che «[l]e Aziende  sanitarie  e  ospedaliere,\nnell\u0027ambito delle ordinarie procedure selettive di reclutamento  gia\u0027\npreviste nei piani triennali dei fabbisogni di personale,  dotano  le\naree funzionali di cui al comma 1 di idoneo personale  non  obiettore\ndi coscienza». \n    Nel periodo successivo, ultimo di tale comma terzo, l\u0027articolo  2\ndella legge regionale stabilisce, infine, quanto segue: \n      «Qualora le Aziende sanitarie e ospedaliere, per effetto  della\ncessazione dei rapporti di lavoro o di successiva obiezione da  parte\ndel personale reclutato ai sensi del presente comma, rimangano  prive\ndi personale non obiettore, le  stesse  avviano  procedure  idonee  a\nreintegrare le aree  funzionali  del  personale  non  obiettore,  nei\nlimiti delle disponibilita\u0027 delle piante organiche,  entro centoventi\ngiorni  dalla  data  della  presentazione  della   dichiarazione   di\nobiezione o della cessazione del rapporto di lavoro». \nIl quadro normativo di riferimento. \n    La norma impugnata interferisce con ambiti materiali  che,  oltre\nad   essere   evidentemente   presidiati   da   precetti   di   rango\ncostituzionale,   sono   regolati   dalla    legislazione    statale,\nnell\u0027esercizio della competenza esclusiva in materia  di  ordinamento\ncivile, quali l\u0027organizzazione dei servizi sanitari - nella misura in\ncui   questi   siano   chiamati   a    garantire    gli    interventi\ndell\u0027interruzione volontaria della gravidanza nei casi previsti dalla\nlegge, alla luce del  riconoscimento  del  diritto  all\u0027obiezione  di\ncoscienza  -  e  la  disciplina  dell\u0027accesso  agli  impieghi   nelle\npubbliche amministrazioni. \n    Con riferimento al primo di tali settori,  viene  in  rilievo  la\nlegge 22 maggio 1978, n. 194, recante «Norme per  la  tutela  sociale\ndella maternita\u0027 e sull\u0027interruzione volontaria della gravidanza». \n    L\u0027art. 9, comma primo, di tale legge stabilisce che il  personale\nsanitario ed esercente  le  attivita\u0027  ausiliarie  non  e\u0027  tenuto  a\nprendere parte agli interventi per l\u0027interruzione  della  gravidanza,\noltre  che  alle  procedure  ad  essa  preliminari,  quando   sollevi\nobiezione  di   coscienza,   con   preventiva   dichiarazione.   Tale\ndichiarazione deve essere comunicata entro un mese dal  conseguimento\ndell\u0027abilitazione o dall\u0027assunzione presso un ente tenuto  a  fornire\nprestazioni  dirette  alla  interruzione  della  gravidanza  o  dalla\nstipulazione di una convenzione con enti previdenziali  che  comporti\nl\u0027esecuzione di tali prestazioni. \n    Il successivo comma secondo prevede,  tuttavia,  che  l\u0027obiezione\npuo\u0027 sempre essere revocata o venire proposta anche al di  fuori  dei\ntermini di cui al precedente comma, ancorche\u0027 con efficacia temporale\ndifferita. \n    In base  a  un\u0027opinione  comunemente  condivisa,  al  diritto  di\nobiezione di coscienza deve attribuirsi rango  costituzionale,  sulla\nscorta di quanto affermato nella sentenza  n.  467  del  1991,  nella\nquale la Corte - in quel caso, con riguardo al servizio militare - ne\nha riconosciuto la natura di diritto inviolabile dell\u0027uomo, che trova\nfondamento nella liberta\u0027 di coscienza  (1)  e,  segnatamente,  negli\narticoli 2, 19 e 21 della Costituzione. (2) \n    In  ragione  del  riconoscimento  del  diritto  all\u0027obiezione  di\ncoscienza, il comma  quarto  dell\u0027articolo  9  in  esame  stabilisce,\nquindi, che «[g]li enti ospedalieri e le  case  di  cura  autorizzate\nsono tenuti in ogni caso ad assicurare l\u0027espletamento delle procedure\npreviste  dall\u0027art.  7  e   l\u0027effettuazione   degli   interventi   di\ninterruzione della gravidanza richiesti secondo le modalita\u0027 previste\ndagli articoli 5, 7  e  8.  La  regione  ne  controlla  e  garantisce\nl\u0027attuazione anche attraverso la mobilita\u0027 del personale». \n    Venendo  al  tema  dell\u0027accesso  agli  impieghi  nella   pubblica\namministrazione,  occorre  prendere  le   mosse   dalla   consolidata\ngiurisprudenza della Corte che, sul fondamento degli  artt.  97,  51,\ncomma primo e  3  della  Costituzione,  ha  escluso  la  legittimita\u0027\ncostituzionale di procedure  selettive  riservate,  che  escludano  o\nriducano irragionevolmente la possibilita\u0027 di  accesso  dall\u0027esterno,\nviolando il carattere pubblico del concorso (si veda la  sentenza  n.\n227 del 2013 e le sentenze n. 293 del 2009 e nn. 100 e 225 del  2010,\nivi richiamate) e che si  risolvano  in  un  privilegio  indebito  in\nfavore delle persone appartenenti alla  categoria  cui  e\u0027  riservato\nl\u0027accesso all\u0027impego pubblico in questione (si veda la sentenza n. 62\ndel 2012). \n    In continuita\u0027 con tale consolidato orientamento si veda, tra  le\npiu\u0027  recenti,  la  sentenza  n.  227  del  2021,  che  ha   ritenuto\nincostituzionale,  in  base  ai  parametri  sopra   richiamati,   una\ndisposizione di una legge regionale della  Sardegna  che,  prevedendo\nun\u0027ingiustificata deroga al  principio  costituzionale  del  pubblico\nconcorso,  vincolava  un\u0027amministrazione  regionale  a  bandire   una\nprocedura concorsuale secondo modalita\u0027 tali  da  risolversi  in  una\nriserva integrale dei posti messi a concorso  a  favore  di  soggetti\ndeterminati (nella circostanza, i dipendenti di un ente privato). \n    La Corte ha, ben vero, ammesso che  eventuali  restrizioni  della\nplatea dei soggetti legittimati a  partecipare  al  concorso  possano\neccezionalmente considerarsi ragionevoli in presenza di  «particolari\nsituazioni, che possano giustificarle per una migliore  garanzia  del\nbuon andamento dell\u0027amministrazione» (cfr., per tutte, la sentenza n.\n373 del 2002). \n    Ogni eventuale, eccezionale, restrizione deve, tuttavia, superare\nun vaglio di ragionevolezza e proporzionalita\u0027, il quale implica  che\nla restrizione medesima deve essere idonea a  realizzare  l\u0027obiettivo\ndi interesse pubblico perseguito  e  non  deve  andare  oltre  quanto\nnecessario per garantirlo. \n    Nel nostro caso, come si vedra\u0027 piu\u0027 diffusamente infra, la norma\nregionale impugnata non riesce a superare il test di ragionevolezza e\nproporzionalita\u0027, in entrambe le descritte direzioni. La disposizione\nnon e\u0027 sufficiente a garantire lo scopo  che  si  propone.  Ed  essa,\nnondimeno, va oltre  quanto  necessario  per  ottenerlo,  poiche\u0027  le\nfinalita\u0027 che si propone possono essere  conseguite  con  mezzi  meno\nlesivi di altri valori  costituzionali  o  di  situazioni  giuridiche\nindividuali riconosciute dalla Costituzione. \n    Nel giudizio sulla ragionevolezza e proporzionalita\u0027 della norma,\npoi, deve necessariamente inserirsi anche il  bilanciamento  tra  gli\ninteressi  che  vengono  in  gioco  e,  in  questo  contesto,  dovra\u0027\nnecessariamente tenersi conto del fatto che i principi costituzionali\nsacrificati dalla norma regionale non sono esclusivamente quelli  che\nfondano la regola del pubblico concorso, ma anche - come si e\u0027  visto\n- quelli che presiedono al riconoscimento dell\u0027obiezione di coscienza\nquale diritto inviolabile dell\u0027uomo. \n    Trascorrendo agli elementi di diritto positivo rinvenibili  nella\nlegislazione  statale,  il  principio  del  pubblico  concorso  trova\nriscontro nel decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  recante\n«Norme generali sull\u0027ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle\namministrazioni pubbliche», e, in particolare, nell\u0027art. 35, comma 3,\nil quale stabilisce quanto segue: \n      «3.   Le   procedure   di    reclutamento    nelle    pubbliche\namministrazioni si conformano ai seguenti principi: \n        a)  adeguata  pubblicita\u0027  della  selezione  e  modalita\u0027  di\nsvolgimento   che   garantiscano   l\u0027imparzialita\u0027    e    assicurino\neconomicita\u0027  e  celerita\u0027  di  espletamento,  ricorrendo,   ove   e\u0027\nopportuno, all\u0027ausilio di  sistemi  automatizzati,  diretti  anche  a\nrealizzare forme di preselezione; \n        b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti,  idonei  a\nverificare il possesso dei  requisiti  attitudinali  e  professionali\nrichiesti in relazione alla posizione da ricoprire; \n        c) - e-bis) (...)». \n    Il disfavore per i  pubblici  concorsi  interamente  riservati  a\nparticolari categorie e\u0027  ribadito  dal  «Regolamento  recante  norme\nsull\u0027accesso agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le\nmodalita\u0027 di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle\naltre  forme  di  assunzione  nei  pubblici  impieghi»  (decreto  del\nPresidente della Repubblica 24 agosto 1994, n. 497), che all\u0027art.  5,\ncomma 1, stabilisce che «[n]ei pubblici concorsi, le riserve di posti\nin favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate,\nnon possono complessivamente superare la  meta\u0027  dei  posti  messi  a\nconcorso». Benche\u0027 tale regolamento non sia direttamente  applicabile\nal reclutamento del personale del Servizio  sanitario  nazionale,  e\u0027\nevidente che il comma  teste\u0027  trascritto  recepisce  ed  enuncia  un\nprincipio   fondamentale   della   materia,   che   permea   l\u0027intera\nlegislazione statale. \n    La  Corte  ha,  del  resto,   ripetutamente   chiarito   che   le\ndisposizioni contenute nell\u0027art. 35 del decreto  legislativo  n.  165\ndel 2001 e del Regolamento sull\u0027accesso agli impieghi  «esprimono  il\ncarattere indefettibile del  pubblico  concorso,  che  ritrova  nella\nnatura aperta della procedura selettiva, in piu\u0027  occasioni  ribadita\n[dalla] Corte (ex plurimis, sentenze n. 95 del 2021, n. 227 del 2013,\nn. 299 del 2011, n. 225 del 2010 e n. 293 del 2009), un suo  elemento\nessenziale» (cosi\u0027 la sentenza n.  140  del  2023,  punto  7.1  della\nmotivazione in diritto). \n    La disposizione della legge regionale  impugnata  e\u0027  illegittima\nper i seguenti. \n \n                               Motivi \n \n1) In relazione  all\u0027art.  117,  comma  secondo,  lettera  l),  Cost.\nviolazione della potesta\u0027 legislativa  esclusiva  dello  Stato  nella\nmateria dell\u0027«ordinamento  civile».  Violazione  dell\u0027art.  17  della\nlegge  costituzionale   n.  2  del  1948  («Statuto   della   Regione\nSiciliana»). \n    Si e\u0027 visto che l\u0027art. 2, comma  3,  della  legge  della  Regione\nSiciliana  n.  23  del  2025  prescrive  alle  aziende  sanitarie   e\nospedaliere di dotare le aree dedicate all\u0027interruzione volontaria di\ngravidanza di personale non obiettore di coscienza e che tali enti  -\nal ricorrere delle condizioni previste dal medesimo comma  -  debbano\navviano procedure idonee a reintegrare le aree funzionali di medici e\naltro personale sanitarie non obiettore. \n    In altri  termini  -  e  cosi\u0027  evidentemente  esorbitando  dalle\ncompetenze statutarie della Regione Siciliana -  la  norma  censurata\nfinisce per prefigurare future  procedure  concorsuali  riservate  al\npersonale  non  obiettore  di  coscienza,   interferendo,   in   modo\ncostituzionalmente non consentito,  sui  requisiti  di  accesso  agli\nimpieghi pubblici. \n    Ne risulta, conseguentemente, violato l\u0027art. 117, secondo  comma,\nlettera l),  della  Costituzione,  che  attribuisce  alla  competenza\nlegislativa  esclusiva  dello  Stato  la  disciplina  della   materia\ndell\u0027ordinamento  civile,  cui  appartiene   la   definizione   delle\nprocedure e dei requisiti di accesso  agli  impieghi  della  pubblica\namministrazione (si confronti, al riguardo, la sentenza  n.  255  del\n2022), al pari dell\u0027art. 17 dello Statuto  della  Regione  Siciliana,\nche richiama «i limiti dei principi  ed  interessi  generali  cui  si\ninforma la legislazione dello Stato». \n    La  norma  viola,  in  particolare,   il   parametro   interposto\ndell\u0027articolo 35, comma 3, lett. b), del decreto legislativo  n.  165\ndel 2001, nonche\u0027 quello dell\u0027articolo 5, comma 1,  del  decreto  del\nPresidente della Republica 9 maggio 1994, n. 487, in tema di  riserve\nnei concorsi, nella misura in cui, come gia\u0027  condiviso  dalla  Corte\nnella citata sentenza n. 140 del  2023  e  nella  giurisprudenza  ivi\nrichiamata, questo codifica un principio fondamentale  della  materia\ndell\u0027accesso ai pubblici impieghi (e  delle  disposizioni  settoriali\nper l\u0027accesso alle professioni sanitarie). \n    Parimenti violato e\u0027 il parametro interposto costituito dall\u0027art.\n9 della legge n. 194 del 1978, visto che questo non prevede eccezioni\nai descritti principi generali in materia di  accesso  agli  impieghi\npubblici, tanto meno l\u0027indizione di concorsi riservati  al  personale\nnon obiettore,  quale  mezzo  per  assicurare  l\u0027effettuazione  degli\ninterventi di interruzione della gravidanza e le  procedure  ad  essi\npreliminari, ma rinvia a modalita\u0027 diverse,  quali  le  procedure  di\nmobilita\u0027 del personale. \n    Si e\u0027 visto, infatti, che il plesso normativo statale non  impone\nalle regioni di garantire la presenza nei ruoli sanitari di personale\nnon obiettore,  ma  l\u0027obbligo  «di  assicurare  l\u0027espletamento  degli\ninterventi interruttivi richiesti». \n    Tale obbligo puo\u0027 essere assolto anche attraverso  diverse  forme\ndi  rapporto  con  la  pubblica  amministrazione,  che  vanno   dalla\nmobilita\u0027 temporanea, all\u0027utilizzo di forme di lavoro flessibile. \n    In ogni  caso,  anche  nella  denegata  ipotesi  in  cui  volesse\nimmaginarsi per un attimo - la necessita\u0027  di  derogare  ai  principi\nsuddetti mediante una  limitazione  nell\u0027accesso  ai  concorsi,  tale\nrestrizione dovrebbe trovare la propria fonte giustificatrice in  una\nnorma di legge statale, che solo potrebbe giustificare le limitazioni\nde quibus purche\u0027 ricollegabili a esigenze obiettive e comunque volte\na escludere trattamenti  differenziati  (il  diritto  vivente  appare\nconsolidato in tale senso, fin da  Tar  Liguria,  sentenza  3  luglio\n1980, 396). \n    Non v\u0027e\u0027, infatti, chi non  veda  come  la  ricerca  di  un  tale\ndelicato punto di equilibrio spetti in via esclusiva  al  legislatore\nstatale in quanto in condizione di compiere una valutazione globale e\nomnicomprensiva dei molteplici  interessi  rilevanti  e,  quindi,  in\ngrado di assicurare l\u0027effettivita\u0027  e  la  continuita\u0027  del  servizio\nesame in termini uniformi sull\u0027intero territorio nazionale. \n2)  Violazione  degli  artt.  3,  51,  comma  primo,   e   97   della\nCostituzione. \n    Il vizio sopra  denunciato  e\u0027  assorbente  e  si  ritiene  possa\nrendere superfluo l\u0027esame delle ulteriori  censure  che  si  vanno  a\nproporre. \n    In ogni caso, la norma in  esame,  nella  misura  in  cui  incide\nnegativamente sulla possibilita\u0027 di tutti i potenziali  aspiranti  di\npartecipare alle procedure concorsuali, viola, altresi\u0027, il  disposto\ndi cui agli  articoli  3  e  97  della  Costituzione,  oltre  che  il\nprincipio della parita\u0027 di accesso  agli  uffici  pubblici  enunciato\nnell\u0027art. 51, comma primo, Cost.. \n    La prospettata formula concorsuale «riservata», infatti, lede  il\nprincipio fondamentale di eguaglianza, nella misura  in  cui  esclude\ndeterminate categorie di soggetti in ragione delle  loro  convinzioni\npersonali e morali. Ancorche\u0027 la  disciplina  regionale  non  preveda\nespressamente una procedura selettiva riservata  ai  soli  obiettori,\nuna tale riserva risulta giocoforza imposta dalla circostanza che  la\nprocedura e\u0027 avviata per la sola selezione di personale  da  dedicare\nal servizio di interruzione volontaria della gravidanza  (sub  specie\n«di idoneo personale non obiettore di coscienza») e, per cio\u0027 stesso,\nlede la liberta\u0027 di accedere al concorso da parte di chi ritenga tale\npratica  inconciliabile  con  le  ragioni  della  propria  coscienza,\nrisolvendosi   in   un\u0027esclusione   discriminatoria   dei   candidati\nobiettori. \n    In altre parole, il pregiudizio ai suddetti valori costituzionali\n- di per  se\u0027  indotto  dalla  previsione  di  concorsi  riservati  a\nparticolari  categorie  -  e\u0027  aggravato  dalla  circostanza  che   i\nrequisiti sui quali si fonda la selezione degli ammessi  al  concorso\nattiene ad aspetti che coinvolgono scelte fondamentali di  coscienza,\nche - oltre a non poter  essere  oggettivamente  verificati  all\u0027atto\ndella partecipazione al concorso - non riguardano ne\u0027  le  competenze\nprofessionali,  ne\u0027  il  merito.  Individuare  in  tali  aspetti   il\nrequisito per l\u0027accesso al pubblico  impiego  realizza,  quindi,  una\npalese discriminazione fondata sulle convinzioni personali di  natura\netico - morale. \n    E,  per  altro  verso,  tale   restrizione   della   platea   dei\npartecipanti - fondata, come detto,  su  caratteristiche  diverse  da\nquelle professionali e di merito - induce, di per se\u0027, un  vulnus  al\nbuon  andamento  della  pubblica  amministrazione,  poiche\u0027  nega  la\nmassima partecipazione e  preclude,  di  conseguenza,  una  selezione\nottimale delle risorse umane. \n    Lungi  dal  rappresentare   un\u0027equilibrata   soluzione   per   il\ncontemperamento  dei  contrapposti  interessi  in  gioco,  la  misura\nlegislativa   regionale   si   dimostra,   poi,    irragionevole    e\nsproporzionata. \n    Si e\u0027 visto, infatti, che la legge n. 194 del 1978 riconosce  che\nil diritto all\u0027obiezione di coscienza per il personale sanitario puo\u0027\nessere esercitato in qualsiasi momento.  Ne\u0027,  tale  legge,  potrebbe\nprevedere qualcosa di diverso, stante  la  natura  di  incomprimibile\ndiritto  fondamentale,  di  rango  costituzionale,  del  diritto   di\nobiezione di coscienza. \n    Non  e\u0027,  dunque,  in  alcun  modo  evitabile  che   coloro   che\nrisulteranno vincitori delle selezioni  pubbliche  prefigurate  dalla\nlegge regionale in esame possano dichiararsi obiettori in un  momento\nsuccessivo all\u0027assunzione. Il che ben potrebbe  verificarsi  -  anche\nindipendentemente da ogni  dolosa  preordinazione  al  momento  della\npartecipazione al concorso - in ragione del fatto che  si  tratta  di\nscelte di coscienza che possono  maturare  o  mutare  nel  tempo  (in\nrelazione alla formazione individuale,  spirituale  ed  esperienziale\ndell\u0027individuo). \n    Tanto meno il contratto di lavoro potrebbe impedire al medico  di\nmanifestare l\u0027obiezione di coscienza o prevedere la  risoluzione  del\nrapporto in caso di obiezione sopravvenuta. \n    Ne consegue che il ricorso  a  procedure  selettive  come  quelle\ndelineate dalla legge in esame, nonostante l\u0027arrecato  pregiudizio  a\nvalori costituzionali, non sarebbe comunque risolutivo nel  garantire\nil risultato che il legislatore regionale si prefigge. \n    Oltre che sproporzionata, per cosi\u0027 dire, «per difetto», la norma\nlede il principio di  proporzionalita\u0027  anche  per  eccesso,  andando\noltre  quanto  necessario  per  assicurare  i  servizi  sanitari  che\nattengono all\u0027effettuazione degli interventi  di  interruzione  della\ngravidanza all\u0027espletamento delle connesse procedure, come  richiesto\ndall\u0027art. 9, comma quarto, della legge n. 194 del 1978. \n    Risulta, infatti, del tutto indimostrato che l\u0027obiettivo  che  la\nlegge regionale si propone non possa  essere  conseguito  con  misure\nmeno lesive di valori costituzionali - segnatamente, il principio del\npubblico concorso e il diritto inviolabile di obiezione di  coscienza\n- quali, come gia\u0027 rilevato, le procedure di mobilita\u0027 (cui allude il\ncitato art. 9, comma quarto, citato) o il ricorso a forme  di  lavoro\nflessibile. \n3) Violazione degli artt. 2, 19 e 21 della Costituzione. \n    La norma impugnata viola, altresi\u0027, le norme in rubrica, gia\u0027 per\nil fatto di realizzare una discriminazione fondata sulle  convinzioni\npersonali e di coscienza. \n    Ma essa le viola anche nel momento  in  cui  pone  in  insanabile\nconflitto la  liberta\u0027  di  coscienza  -  che  tali  norme  tutelano,\nriconoscendo il diritto di obiezione quale diritto fondamentale  -  e\nil diritto al lavoro, garantito dall\u0027art. 4 della Costituzione. \n    Ammettere che si diano procedure concorsuali riservate ai  medici\ne al personale sanitario non obiettore di  coscienza  vorrebbe  dire,\ninfatti, porre degli individui dinnanzi alla alternativa - per  certi\nversi drammatica - di dover  privilegiare  le  proprie  necessita\u0027  e\naspirazioni personali e di vita rispetto alle ragioni  della  propria\ncoscienza, minando  la  relativa  liberta\u0027,  tutelata  dal  combinato\ndisposto dei richiamati articoli della Costituzione. \n    Cio\u0027 tanto piu\u0027 ove si consideri che - anche a  voler  ipotizzare\nche  il  diritto  inviolabile  in  questione  sia  in  certa   misura\nbilanciabile con altri interessi di rango costituzionale -  la  norma\nregionale impugnata, come piu\u0027 volte evidenziato, individua un  punto\ndi equilibrio del tutto irragionevole,  dimostrandosi  inadeguata  al\nconseguimento di quegli interessi e sproporzionata, nella  misura  in\ncui quei medesimi interessi possono essere conseguiti con mezzi  meno\ninvasivi delle liberta\u0027 degli individui. \n    Anche per  tali  ragioni,  pertanto,  la  disposizione  di  legge\nregionale impugnata deve essere annullata. \n\n(1) Si veda, in tal senso, la sentenza n. 43  del  1997,  secondo  la\n    quale gli «artt. 2, 3, 19 e 21, primo comma,  della  Costituzione\n    (...), come riconosciuto dalla  giurisprudenza  di  questa  Corte\n    (sentenze nn. 196 del 1987 e 467 del 1991), contengono un insieme\n    di elementi normativi convergenti nella  configurazione  unitaria\n    di un  principio  di  protezione  dei  cosiddetti  diritti  della\n    coscienza» (punto 5 della motivazione in diritto). \n\n(2) Nello stesso senso, sempre in  tema  di  obiezione  di  coscienza\n    rispetto al  servizio  militare,  si  vedano,  per  tutte,  Corte\n    europea dei diritti dell\u0027Uomo, 7 luglio 2011, Bayatyan c. Armenia\n    e 7 giugno  2016,  Ydemir  c.  Turchia,  che  fanno  applicazione\n    dell\u0027art.  9  della  Convenzione  («Liberta\u0027  di   pensiero,   di\n    coscienza e di religione»). Il diritto all\u0027obiezione di coscienza\n    e\u0027, del  resto,  riconosciuto  come  diritto  fondamentale  dalla\n    generalita\u0027 delle nazioni civili, sovente in forma espressa nelle\n    Carte costituzionali: cfr., ad esempio, i Paesi Bassi all\u0027art. 99\n    della propria Costituzione, l\u0027Austria all\u0027art. 9, comma terzo, la\n    Spagna all\u0027art. 30, commi secondo e terzo, il Portogallo all\u0027art.\n    41 comma quinto. \n\n \n                               P.Q.M. \n \n     Alla stregua di quanto precede si  confida  che  codesta  Ecc.ma\nCorte  vorra\u0027  dichiarare  l\u0027illegittimita\u0027  dell\u0027articolo  2,  comma\nterzo, legge della Regione Siciliana 5 giugno 2025, n. 23. \n    Con l\u0027originale notificato del ricorso si depositera\u0027  l\u0027estratto\ndella delibera del Consiglio dei ministri del 4 luglio 2025. \n      Roma, 7 luglio 2025 \n \n                 L\u0027Avvocato dello Stato: Fiorentino","elencoResistenti":[{"nominativo":"Regione Siciliana","contenzioso":"","deposito_cost":"28/08/2025"}],"elencoNorme":[{"codice_legge":"lrsi","articolo_legge":"2","data_legge":"05/06/2025","data_nir":"2025-06-05","numero_legge":"23","comma":"3","denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24885","unique_identifier":""}],"elencoParametri":[{"id_parametro":"33501","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"2","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33502","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"3","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33503","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"19","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33504","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"21","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33505","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"51","comma":"1","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33507","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"97","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33508","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"2","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33510","tipo_legge":"dlgs","descrizione_costit":"decreto legislativo","data":"30/03/2001","data_nir":"2001-03-30","numero_parametro":"165","articolo_impugnato":"35","comma":"3","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art35"},{"id_parametro":"33511","tipo_legge":"dpr","descrizione_costit":"decreto del Presidente della Repubblica","data":"09/05/1994","data_nir":"1994-05-09","numero_parametro":"487","articolo_impugnato":"5","comma":"1","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica:1994-05-09;487~art5"},{"id_parametro":"33512","tipo_legge":"l","descrizione_costit":"legge","data":"22/05/1978","data_nir":"1978-05-22","numero_parametro":"194","articolo_impugnato":"9","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-05-22;194~art9"},{"id_parametro":"33513","tipo_legge":"stsi","descrizione_costit":"Statuto della Regione Siciliana","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"17","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""}]}}"
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