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class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eSanità pubblica – Impiego pubblico – Norme della Regione siciliana – Istituzione di aree funzionali per l\u0027interruzione volontaria di gravidanza – Previsione che le aziende sanitarie e ospedaliere, nell\u0027ambito delle ordinarie procedure selettive di reclutamento, dotano tali aree funzionali di idoneo personale non obiettore di coscienza – Previsione che qualora le aziende sanitarie e ospedaliere, per effetto della cessazione dei rapporti di lavoro o di successiva obiezione da parte del personale reclutato, rimangano prive di personale non obiettore, le stesse avviano procedure idonee a reintegrare le aree funzionali del personale non obiettore, nei limiti delle disponibilità delle piante organiche, entro 120 giorni dalla data della presentazione della dichiarazione di obiezione o della cessazione del rapporto di lavoro – Ricorso del Governo – Denunciata previsione di future procedure concorsuali riservate al personale non obiettore di coscienza – Esorbitanza dalle competenze statutarie – Contrasto con la normativa statale di riferimento – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia dell’ordinamento civile – Violazione del principio di uguaglianza – Violazione del principio della parità di trattamento nell’accesso agli uffici pubblici, a fronte della esclusione discriminatoria dei candidati obiettori – Violazione del principio del pubblico concorso – Lesione del principio di ragionevolezza e di proporzionalità – Lesione del diritto inviolabile di obiezione di coscienza.\u003c/p\u003e","id_seduta":"4565","stato_fissazione":"2","descrizione_fissazione":"Udienza Pubblica","data_seduta":"10/02/2026","relatore":"ANTONINI","listaSedute":[{"numero_parte":"1","id_seduta":"4565","stato_fissazione":"2","descrizione_fissazione":"Udienza Pubblica","data_seduta":"10/02/2026","relatore":"ANTONINI"}],"ricorrente":"Presidente del Consiglio dei ministri","testo_atto":"N. 27 RICORSO PER LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE 07 agosto 2025\n\r\nRicorso per questione di legittimita\u0027 costituzionale depositato in\ncancelleria il 7 agosto 2025 (del Presidente del Consiglio dei\nministri). \n \nSanita\u0027 pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione siciliana -\n Istituzione di aree funzionali per l\u0027interruzione volontaria di\n gravidanza - Previsione che le aziende sanitarie e ospedaliere,\n nell\u0027ambito delle ordinarie procedure selettive di reclutamento,\n dotano tali aree funzionali di idoneo personale non obiettore di\n coscienza - Previsione che qualora le aziende sanitarie e\n ospedaliere, per effetto della cessazione dei rapporti di lavoro o\n di successiva obiezione da parte del personale reclutato, rimangano\n prive di personale non obiettore, le stesse avviano procedure\n idonee a reintegrare le aree funzionali del personale non\n obiettore, nei limiti delle disponibilita\u0027 delle piante organiche,\n entro 120 giorni dalla data della presentazione della dichiarazione\n di obiezione o della cessazione del rapporto di lavoro. \n- Legge della Regione siciliana 5 giugno 2025, n. 23 (Norme in\n materia di sanita\u0027), art. 2, comma 3. \n\n\r\n(GU n. 37 del 10-09-2025)\n\r\n Ricorso ai sensi dell\u0027art. 127 Cost. del Presidente del Consiglio\ndei ministri, rappresentato e difeso dall\u0027Avvocatura generale dello\nStato, nei cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12 -\npec: roma@mailcert.avvocaturastato.it contro la Regione Siciliana, in\npersona del Presidente della Regione in carica per\nl\u0027impugnazionedella legge della Regione Siciliana 5 giugno 2025, n.\n23, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta ufficiale\ndella Regione Siciliana n. 26 del 13 giugno 2025, rubricata «Norme in\nmateria di sanita\u0027», in relazione al suo articolo 2, comma terzo. \nLa disposizione impugnata. \n Nella seduta del 4 agosto 2025, il Consiglio dei ministri ha\ndeliberato di impugnare la legge regionale della Sicilia n. 23 del\n2025, in relazione al suo articolo 2, comma terzo. \n La legge regionale siciliana n. 23 del 2025 reca disposizioni\nvarie in materia di sanita\u0027. \n L\u0027articolo 2 della legge regionale, rubricato «Aree funzionali\nper l\u0027interruzione volontaria di gravidanza», stabilisce, al comma\nprimo, che, ai fini dell\u0027applicazione della legge 22 maggio 1978, n.\n194 e successive modificazioni, le aziende sanitarie e ospedaliere\ndel Servizio sanitario regionale istituiscano, laddove non siano gia\u0027\npresenti, le aree funzionali dedicate all\u0027interruzione volontaria di\ngravidanza («IVG») in seno alle Unita\u0027 operative complesse di\nginecologia e ostetricia. \n Il comma secondo di tale articolo dispone che l\u0027assessore\nregionale per la salute, con proprio decreto da emanarsi\nentro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge\nregionale, definisca gli indirizzi relativi al funzionamento e\nall\u0027organizzazione delle aree funzionali dedicate all\u0027IVG. \n Nel primo periodo del comma terzo, il medesimo articolo 2 della\nlegge regionale prevede che «[l]e Aziende sanitarie e ospedaliere,\nnell\u0027ambito delle ordinarie procedure selettive di reclutamento gia\u0027\npreviste nei piani triennali dei fabbisogni di personale, dotano le\naree funzionali di cui al comma 1 di idoneo personale non obiettore\ndi coscienza». \n Nel periodo successivo, ultimo di tale comma terzo, l\u0027articolo 2\ndella legge regionale stabilisce, infine, quanto segue: \n «Qualora le Aziende sanitarie e ospedaliere, per effetto della\ncessazione dei rapporti di lavoro o di successiva obiezione da parte\ndel personale reclutato ai sensi del presente comma, rimangano prive\ndi personale non obiettore, le stesse avviano procedure idonee a\nreintegrare le aree funzionali del personale non obiettore, nei\nlimiti delle disponibilita\u0027 delle piante organiche, entro centoventi\ngiorni dalla data della presentazione della dichiarazione di\nobiezione o della cessazione del rapporto di lavoro». \nIl quadro normativo di riferimento. \n La norma impugnata interferisce con ambiti materiali che, oltre\nad essere evidentemente presidiati da precetti di rango\ncostituzionale, sono regolati dalla legislazione statale,\nnell\u0027esercizio della competenza esclusiva in materia di ordinamento\ncivile, quali l\u0027organizzazione dei servizi sanitari - nella misura in\ncui questi siano chiamati a garantire gli interventi\ndell\u0027interruzione volontaria della gravidanza nei casi previsti dalla\nlegge, alla luce del riconoscimento del diritto all\u0027obiezione di\ncoscienza - e la disciplina dell\u0027accesso agli impieghi nelle\npubbliche amministrazioni. \n Con riferimento al primo di tali settori, viene in rilievo la\nlegge 22 maggio 1978, n. 194, recante «Norme per la tutela sociale\ndella maternita\u0027 e sull\u0027interruzione volontaria della gravidanza». \n L\u0027art. 9, comma primo, di tale legge stabilisce che il personale\nsanitario ed esercente le attivita\u0027 ausiliarie non e\u0027 tenuto a\nprendere parte agli interventi per l\u0027interruzione della gravidanza,\noltre che alle procedure ad essa preliminari, quando sollevi\nobiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione. Tale\ndichiarazione deve essere comunicata entro un mese dal conseguimento\ndell\u0027abilitazione o dall\u0027assunzione presso un ente tenuto a fornire\nprestazioni dirette alla interruzione della gravidanza o dalla\nstipulazione di una convenzione con enti previdenziali che comporti\nl\u0027esecuzione di tali prestazioni. \n Il successivo comma secondo prevede, tuttavia, che l\u0027obiezione\npuo\u0027 sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei\ntermini di cui al precedente comma, ancorche\u0027 con efficacia temporale\ndifferita. \n In base a un\u0027opinione comunemente condivisa, al diritto di\nobiezione di coscienza deve attribuirsi rango costituzionale, sulla\nscorta di quanto affermato nella sentenza n. 467 del 1991, nella\nquale la Corte - in quel caso, con riguardo al servizio militare - ne\nha riconosciuto la natura di diritto inviolabile dell\u0027uomo, che trova\nfondamento nella liberta\u0027 di coscienza (1) e, segnatamente, negli\narticoli 2, 19 e 21 della Costituzione. (2) \n In ragione del riconoscimento del diritto all\u0027obiezione di\ncoscienza, il comma quarto dell\u0027articolo 9 in esame stabilisce,\nquindi, che «[g]li enti ospedalieri e le case di cura autorizzate\nsono tenuti in ogni caso ad assicurare l\u0027espletamento delle procedure\npreviste dall\u0027art. 7 e l\u0027effettuazione degli interventi di\ninterruzione della gravidanza richiesti secondo le modalita\u0027 previste\ndagli articoli 5, 7 e 8. La regione ne controlla e garantisce\nl\u0027attuazione anche attraverso la mobilita\u0027 del personale». \n Venendo al tema dell\u0027accesso agli impieghi nella pubblica\namministrazione, occorre prendere le mosse dalla consolidata\ngiurisprudenza della Corte che, sul fondamento degli artt. 97, 51,\ncomma primo e 3 della Costituzione, ha escluso la legittimita\u0027\ncostituzionale di procedure selettive riservate, che escludano o\nriducano irragionevolmente la possibilita\u0027 di accesso dall\u0027esterno,\nviolando il carattere pubblico del concorso (si veda la sentenza n.\n227 del 2013 e le sentenze n. 293 del 2009 e nn. 100 e 225 del 2010,\nivi richiamate) e che si risolvano in un privilegio indebito in\nfavore delle persone appartenenti alla categoria cui e\u0027 riservato\nl\u0027accesso all\u0027impego pubblico in questione (si veda la sentenza n. 62\ndel 2012). \n In continuita\u0027 con tale consolidato orientamento si veda, tra le\npiu\u0027 recenti, la sentenza n. 227 del 2021, che ha ritenuto\nincostituzionale, in base ai parametri sopra richiamati, una\ndisposizione di una legge regionale della Sardegna che, prevedendo\nun\u0027ingiustificata deroga al principio costituzionale del pubblico\nconcorso, vincolava un\u0027amministrazione regionale a bandire una\nprocedura concorsuale secondo modalita\u0027 tali da risolversi in una\nriserva integrale dei posti messi a concorso a favore di soggetti\ndeterminati (nella circostanza, i dipendenti di un ente privato). \n La Corte ha, ben vero, ammesso che eventuali restrizioni della\nplatea dei soggetti legittimati a partecipare al concorso possano\neccezionalmente considerarsi ragionevoli in presenza di «particolari\nsituazioni, che possano giustificarle per una migliore garanzia del\nbuon andamento dell\u0027amministrazione» (cfr., per tutte, la sentenza n.\n373 del 2002). \n Ogni eventuale, eccezionale, restrizione deve, tuttavia, superare\nun vaglio di ragionevolezza e proporzionalita\u0027, il quale implica che\nla restrizione medesima deve essere idonea a realizzare l\u0027obiettivo\ndi interesse pubblico perseguito e non deve andare oltre quanto\nnecessario per garantirlo. \n Nel nostro caso, come si vedra\u0027 piu\u0027 diffusamente infra, la norma\nregionale impugnata non riesce a superare il test di ragionevolezza e\nproporzionalita\u0027, in entrambe le descritte direzioni. La disposizione\nnon e\u0027 sufficiente a garantire lo scopo che si propone. Ed essa,\nnondimeno, va oltre quanto necessario per ottenerlo, poiche\u0027 le\nfinalita\u0027 che si propone possono essere conseguite con mezzi meno\nlesivi di altri valori costituzionali o di situazioni giuridiche\nindividuali riconosciute dalla Costituzione. \n Nel giudizio sulla ragionevolezza e proporzionalita\u0027 della norma,\npoi, deve necessariamente inserirsi anche il bilanciamento tra gli\ninteressi che vengono in gioco e, in questo contesto, dovra\u0027\nnecessariamente tenersi conto del fatto che i principi costituzionali\nsacrificati dalla norma regionale non sono esclusivamente quelli che\nfondano la regola del pubblico concorso, ma anche - come si e\u0027 visto\n- quelli che presiedono al riconoscimento dell\u0027obiezione di coscienza\nquale diritto inviolabile dell\u0027uomo. \n Trascorrendo agli elementi di diritto positivo rinvenibili nella\nlegislazione statale, il principio del pubblico concorso trova\nriscontro nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante\n«Norme generali sull\u0027ordinamento del lavoro alle dipendenze delle\namministrazioni pubbliche», e, in particolare, nell\u0027art. 35, comma 3,\nil quale stabilisce quanto segue: \n «3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche\namministrazioni si conformano ai seguenti principi: \n a) adeguata pubblicita\u0027 della selezione e modalita\u0027 di\nsvolgimento che garantiscano l\u0027imparzialita\u0027 e assicurino\neconomicita\u0027 e celerita\u0027 di espletamento, ricorrendo, ove e\u0027\nopportuno, all\u0027ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a\nrealizzare forme di preselezione; \n b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a\nverificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali\nrichiesti in relazione alla posizione da ricoprire; \n c) - e-bis) (...)». \n Il disfavore per i pubblici concorsi interamente riservati a\nparticolari categorie e\u0027 ribadito dal «Regolamento recante norme\nsull\u0027accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le\nmodalita\u0027 di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle\naltre forme di assunzione nei pubblici impieghi» (decreto del\nPresidente della Repubblica 24 agosto 1994, n. 497), che all\u0027art. 5,\ncomma 1, stabilisce che «[n]ei pubblici concorsi, le riserve di posti\nin favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate,\nnon possono complessivamente superare la meta\u0027 dei posti messi a\nconcorso». Benche\u0027 tale regolamento non sia direttamente applicabile\nal reclutamento del personale del Servizio sanitario nazionale, e\u0027\nevidente che il comma teste\u0027 trascritto recepisce ed enuncia un\nprincipio fondamentale della materia, che permea l\u0027intera\nlegislazione statale. \n La Corte ha, del resto, ripetutamente chiarito che le\ndisposizioni contenute nell\u0027art. 35 del decreto legislativo n. 165\ndel 2001 e del Regolamento sull\u0027accesso agli impieghi «esprimono il\ncarattere indefettibile del pubblico concorso, che ritrova nella\nnatura aperta della procedura selettiva, in piu\u0027 occasioni ribadita\n[dalla] Corte (ex plurimis, sentenze n. 95 del 2021, n. 227 del 2013,\nn. 299 del 2011, n. 225 del 2010 e n. 293 del 2009), un suo elemento\nessenziale» (cosi\u0027 la sentenza n. 140 del 2023, punto 7.1 della\nmotivazione in diritto). \n La disposizione della legge regionale impugnata e\u0027 illegittima\nper i seguenti. \n \n Motivi \n \n1) In relazione all\u0027art. 117, comma secondo, lettera l), Cost.\nviolazione della potesta\u0027 legislativa esclusiva dello Stato nella\nmateria dell\u0027«ordinamento civile». Violazione dell\u0027art. 17 della\nlegge costituzionale n. 2 del 1948 («Statuto della Regione\nSiciliana»). \n Si e\u0027 visto che l\u0027art. 2, comma 3, della legge della Regione\nSiciliana n. 23 del 2025 prescrive alle aziende sanitarie e\nospedaliere di dotare le aree dedicate all\u0027interruzione volontaria di\ngravidanza di personale non obiettore di coscienza e che tali enti -\nal ricorrere delle condizioni previste dal medesimo comma - debbano\navviano procedure idonee a reintegrare le aree funzionali di medici e\naltro personale sanitarie non obiettore. \n In altri termini - e cosi\u0027 evidentemente esorbitando dalle\ncompetenze statutarie della Regione Siciliana - la norma censurata\nfinisce per prefigurare future procedure concorsuali riservate al\npersonale non obiettore di coscienza, interferendo, in modo\ncostituzionalmente non consentito, sui requisiti di accesso agli\nimpieghi pubblici. \n Ne risulta, conseguentemente, violato l\u0027art. 117, secondo comma,\nlettera l), della Costituzione, che attribuisce alla competenza\nlegislativa esclusiva dello Stato la disciplina della materia\ndell\u0027ordinamento civile, cui appartiene la definizione delle\nprocedure e dei requisiti di accesso agli impieghi della pubblica\namministrazione (si confronti, al riguardo, la sentenza n. 255 del\n2022), al pari dell\u0027art. 17 dello Statuto della Regione Siciliana,\nche richiama «i limiti dei principi ed interessi generali cui si\ninforma la legislazione dello Stato». \n La norma viola, in particolare, il parametro interposto\ndell\u0027articolo 35, comma 3, lett. b), del decreto legislativo n. 165\ndel 2001, nonche\u0027 quello dell\u0027articolo 5, comma 1, del decreto del\nPresidente della Republica 9 maggio 1994, n. 487, in tema di riserve\nnei concorsi, nella misura in cui, come gia\u0027 condiviso dalla Corte\nnella citata sentenza n. 140 del 2023 e nella giurisprudenza ivi\nrichiamata, questo codifica un principio fondamentale della materia\ndell\u0027accesso ai pubblici impieghi (e delle disposizioni settoriali\nper l\u0027accesso alle professioni sanitarie). \n Parimenti violato e\u0027 il parametro interposto costituito dall\u0027art.\n9 della legge n. 194 del 1978, visto che questo non prevede eccezioni\nai descritti principi generali in materia di accesso agli impieghi\npubblici, tanto meno l\u0027indizione di concorsi riservati al personale\nnon obiettore, quale mezzo per assicurare l\u0027effettuazione degli\ninterventi di interruzione della gravidanza e le procedure ad essi\npreliminari, ma rinvia a modalita\u0027 diverse, quali le procedure di\nmobilita\u0027 del personale. \n Si e\u0027 visto, infatti, che il plesso normativo statale non impone\nalle regioni di garantire la presenza nei ruoli sanitari di personale\nnon obiettore, ma l\u0027obbligo «di assicurare l\u0027espletamento degli\ninterventi interruttivi richiesti». \n Tale obbligo puo\u0027 essere assolto anche attraverso diverse forme\ndi rapporto con la pubblica amministrazione, che vanno dalla\nmobilita\u0027 temporanea, all\u0027utilizzo di forme di lavoro flessibile. \n In ogni caso, anche nella denegata ipotesi in cui volesse\nimmaginarsi per un attimo - la necessita\u0027 di derogare ai principi\nsuddetti mediante una limitazione nell\u0027accesso ai concorsi, tale\nrestrizione dovrebbe trovare la propria fonte giustificatrice in una\nnorma di legge statale, che solo potrebbe giustificare le limitazioni\nde quibus purche\u0027 ricollegabili a esigenze obiettive e comunque volte\na escludere trattamenti differenziati (il diritto vivente appare\nconsolidato in tale senso, fin da Tar Liguria, sentenza 3 luglio\n1980, 396). \n Non v\u0027e\u0027, infatti, chi non veda come la ricerca di un tale\ndelicato punto di equilibrio spetti in via esclusiva al legislatore\nstatale in quanto in condizione di compiere una valutazione globale e\nomnicomprensiva dei molteplici interessi rilevanti e, quindi, in\ngrado di assicurare l\u0027effettivita\u0027 e la continuita\u0027 del servizio\nesame in termini uniformi sull\u0027intero territorio nazionale. \n2) Violazione degli artt. 3, 51, comma primo, e 97 della\nCostituzione. \n Il vizio sopra denunciato e\u0027 assorbente e si ritiene possa\nrendere superfluo l\u0027esame delle ulteriori censure che si vanno a\nproporre. \n In ogni caso, la norma in esame, nella misura in cui incide\nnegativamente sulla possibilita\u0027 di tutti i potenziali aspiranti di\npartecipare alle procedure concorsuali, viola, altresi\u0027, il disposto\ndi cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione, oltre che il\nprincipio della parita\u0027 di accesso agli uffici pubblici enunciato\nnell\u0027art. 51, comma primo, Cost.. \n La prospettata formula concorsuale «riservata», infatti, lede il\nprincipio fondamentale di eguaglianza, nella misura in cui esclude\ndeterminate categorie di soggetti in ragione delle loro convinzioni\npersonali e morali. Ancorche\u0027 la disciplina regionale non preveda\nespressamente una procedura selettiva riservata ai soli obiettori,\nuna tale riserva risulta giocoforza imposta dalla circostanza che la\nprocedura e\u0027 avviata per la sola selezione di personale da dedicare\nal servizio di interruzione volontaria della gravidanza (sub specie\n«di idoneo personale non obiettore di coscienza») e, per cio\u0027 stesso,\nlede la liberta\u0027 di accedere al concorso da parte di chi ritenga tale\npratica inconciliabile con le ragioni della propria coscienza,\nrisolvendosi in un\u0027esclusione discriminatoria dei candidati\nobiettori. \n In altre parole, il pregiudizio ai suddetti valori costituzionali\n- di per se\u0027 indotto dalla previsione di concorsi riservati a\nparticolari categorie - e\u0027 aggravato dalla circostanza che i\nrequisiti sui quali si fonda la selezione degli ammessi al concorso\nattiene ad aspetti che coinvolgono scelte fondamentali di coscienza,\nche - oltre a non poter essere oggettivamente verificati all\u0027atto\ndella partecipazione al concorso - non riguardano ne\u0027 le competenze\nprofessionali, ne\u0027 il merito. Individuare in tali aspetti il\nrequisito per l\u0027accesso al pubblico impiego realizza, quindi, una\npalese discriminazione fondata sulle convinzioni personali di natura\netico - morale. \n E, per altro verso, tale restrizione della platea dei\npartecipanti - fondata, come detto, su caratteristiche diverse da\nquelle professionali e di merito - induce, di per se\u0027, un vulnus al\nbuon andamento della pubblica amministrazione, poiche\u0027 nega la\nmassima partecipazione e preclude, di conseguenza, una selezione\nottimale delle risorse umane. \n Lungi dal rappresentare un\u0027equilibrata soluzione per il\ncontemperamento dei contrapposti interessi in gioco, la misura\nlegislativa regionale si dimostra, poi, irragionevole e\nsproporzionata. \n Si e\u0027 visto, infatti, che la legge n. 194 del 1978 riconosce che\nil diritto all\u0027obiezione di coscienza per il personale sanitario puo\u0027\nessere esercitato in qualsiasi momento. Ne\u0027, tale legge, potrebbe\nprevedere qualcosa di diverso, stante la natura di incomprimibile\ndiritto fondamentale, di rango costituzionale, del diritto di\nobiezione di coscienza. \n Non e\u0027, dunque, in alcun modo evitabile che coloro che\nrisulteranno vincitori delle selezioni pubbliche prefigurate dalla\nlegge regionale in esame possano dichiararsi obiettori in un momento\nsuccessivo all\u0027assunzione. Il che ben potrebbe verificarsi - anche\nindipendentemente da ogni dolosa preordinazione al momento della\npartecipazione al concorso - in ragione del fatto che si tratta di\nscelte di coscienza che possono maturare o mutare nel tempo (in\nrelazione alla formazione individuale, spirituale ed esperienziale\ndell\u0027individuo). \n Tanto meno il contratto di lavoro potrebbe impedire al medico di\nmanifestare l\u0027obiezione di coscienza o prevedere la risoluzione del\nrapporto in caso di obiezione sopravvenuta. \n Ne consegue che il ricorso a procedure selettive come quelle\ndelineate dalla legge in esame, nonostante l\u0027arrecato pregiudizio a\nvalori costituzionali, non sarebbe comunque risolutivo nel garantire\nil risultato che il legislatore regionale si prefigge. \n Oltre che sproporzionata, per cosi\u0027 dire, «per difetto», la norma\nlede il principio di proporzionalita\u0027 anche per eccesso, andando\noltre quanto necessario per assicurare i servizi sanitari che\nattengono all\u0027effettuazione degli interventi di interruzione della\ngravidanza all\u0027espletamento delle connesse procedure, come richiesto\ndall\u0027art. 9, comma quarto, della legge n. 194 del 1978. \n Risulta, infatti, del tutto indimostrato che l\u0027obiettivo che la\nlegge regionale si propone non possa essere conseguito con misure\nmeno lesive di valori costituzionali - segnatamente, il principio del\npubblico concorso e il diritto inviolabile di obiezione di coscienza\n- quali, come gia\u0027 rilevato, le procedure di mobilita\u0027 (cui allude il\ncitato art. 9, comma quarto, citato) o il ricorso a forme di lavoro\nflessibile. \n3) Violazione degli artt. 2, 19 e 21 della Costituzione. \n La norma impugnata viola, altresi\u0027, le norme in rubrica, gia\u0027 per\nil fatto di realizzare una discriminazione fondata sulle convinzioni\npersonali e di coscienza. \n Ma essa le viola anche nel momento in cui pone in insanabile\nconflitto la liberta\u0027 di coscienza - che tali norme tutelano,\nriconoscendo il diritto di obiezione quale diritto fondamentale - e\nil diritto al lavoro, garantito dall\u0027art. 4 della Costituzione. \n Ammettere che si diano procedure concorsuali riservate ai medici\ne al personale sanitario non obiettore di coscienza vorrebbe dire,\ninfatti, porre degli individui dinnanzi alla alternativa - per certi\nversi drammatica - di dover privilegiare le proprie necessita\u0027 e\naspirazioni personali e di vita rispetto alle ragioni della propria\ncoscienza, minando la relativa liberta\u0027, tutelata dal combinato\ndisposto dei richiamati articoli della Costituzione. \n Cio\u0027 tanto piu\u0027 ove si consideri che - anche a voler ipotizzare\nche il diritto inviolabile in questione sia in certa misura\nbilanciabile con altri interessi di rango costituzionale - la norma\nregionale impugnata, come piu\u0027 volte evidenziato, individua un punto\ndi equilibrio del tutto irragionevole, dimostrandosi inadeguata al\nconseguimento di quegli interessi e sproporzionata, nella misura in\ncui quei medesimi interessi possono essere conseguiti con mezzi meno\ninvasivi delle liberta\u0027 degli individui. \n Anche per tali ragioni, pertanto, la disposizione di legge\nregionale impugnata deve essere annullata. \n\n(1) Si veda, in tal senso, la sentenza n. 43 del 1997, secondo la\n quale gli «artt. 2, 3, 19 e 21, primo comma, della Costituzione\n (...), come riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte\n (sentenze nn. 196 del 1987 e 467 del 1991), contengono un insieme\n di elementi normativi convergenti nella configurazione unitaria\n di un principio di protezione dei cosiddetti diritti della\n coscienza» (punto 5 della motivazione in diritto). \n\n(2) Nello stesso senso, sempre in tema di obiezione di coscienza\n rispetto al servizio militare, si vedano, per tutte, Corte\n europea dei diritti dell\u0027Uomo, 7 luglio 2011, Bayatyan c. Armenia\n e 7 giugno 2016, Ydemir c. Turchia, che fanno applicazione\n dell\u0027art. 9 della Convenzione («Liberta\u0027 di pensiero, di\n coscienza e di religione»). Il diritto all\u0027obiezione di coscienza\n e\u0027, del resto, riconosciuto come diritto fondamentale dalla\n generalita\u0027 delle nazioni civili, sovente in forma espressa nelle\n Carte costituzionali: cfr., ad esempio, i Paesi Bassi all\u0027art. 99\n della propria Costituzione, l\u0027Austria all\u0027art. 9, comma terzo, la\n Spagna all\u0027art. 30, commi secondo e terzo, il Portogallo all\u0027art.\n 41 comma quinto. \n\n \n P.Q.M. \n \n Alla stregua di quanto precede si confida che codesta Ecc.ma\nCorte vorra\u0027 dichiarare l\u0027illegittimita\u0027 dell\u0027articolo 2, comma\nterzo, legge della Regione Siciliana 5 giugno 2025, n. 23. \n Con l\u0027originale notificato del ricorso si depositera\u0027 l\u0027estratto\ndella delibera del Consiglio dei ministri del 4 luglio 2025. \n Roma, 7 luglio 2025 \n \n L\u0027Avvocato dello Stato: Fiorentino","elencoResistenti":[{"nominativo":"Regione Siciliana","contenzioso":"","deposito_cost":"28/08/2025"}],"elencoNorme":[{"codice_legge":"lrsi","articolo_legge":"2","data_legge":"05/06/2025","data_nir":"2025-06-05","numero_legge":"23","comma":"3","denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24885","unique_identifier":""}],"elencoParametri":[{"id_parametro":"33501","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"2","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33502","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"3","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33503","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"19","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33504","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"21","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33505","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"51","comma":"1","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33507","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"97","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33508","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"2","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33510","tipo_legge":"dlgs","descrizione_costit":"decreto legislativo","data":"30/03/2001","data_nir":"2001-03-30","numero_parametro":"165","articolo_impugnato":"35","comma":"3","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art35"},{"id_parametro":"33511","tipo_legge":"dpr","descrizione_costit":"decreto del Presidente della Repubblica","data":"09/05/1994","data_nir":"1994-05-09","numero_parametro":"487","articolo_impugnato":"5","comma":"1","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica:1994-05-09;487~art5"},{"id_parametro":"33512","tipo_legge":"l","descrizione_costit":"legge","data":"22/05/1978","data_nir":"1978-05-22","numero_parametro":"194","articolo_impugnato":"9","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-05-22;194~art9"},{"id_parametro":"33513","tipo_legge":"stsi","descrizione_costit":"Statuto della Regione Siciliana","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"17","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""}]}}" ] ] |
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