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F.","prima_controparte":"Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS","altre_parti":"Fuschini Daniele, Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS","testo_atto":"N. 30 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 gennaio 2025\n\r\nOrdinanza  del  27  gennaio  2025  del  Tribunale  di   Ravenna   nel\nprocedimento civile promosso da D. F. contro Istituto nazionale della\nprevidenza sociale - INPS. \n \nPrevidenza - Pensioni - Pensione anticipata (cosiddetta \"quota  100\")\n  - Divieto di cumulo con i redditi da lavoro dipendente o  autonomo,\n  ad eccezione di quelli derivanti da  lavoro  autonomo  occasionale,\n  nel limite di 5.000 euro lordi annui - Interpretazione della  Corte\n  di cassazione, assunta come diritto vivente, secondo  la  quale  la\n  violazione del divieto di cumulo tra  redditi  pensionistici  e  da\n  lavoro subordinato  comporta  la  perdita  totale  del  trattamento\n  pensionistico non solo  per  i  mesi  in  cui  e\u0027  stata  espletata\n  l\u0027attivita\u0027  lavorativa,  bensi\u0027  per  tutto   l\u0027anno   solare   di\n  riferimento. \n- Decreto-legge 28  gennaio  2019,  n.  4  (Disposizioni  urgenti  in\n  materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito,  con\n  modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, art. 14, comma 3. \n\n\r\n(GU n. 9 del 26-02-2025)\n\r\n \n                   TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA \n                   sezione civile - settore lavoro \n \n    Il Giudice del lavoro Dario Bernardi; \n    Visti gli atti di provenienza del GOT-GOP, pronuncia la  seguente\nordinanza  di   rimessione   della   questione   della   legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 14, comma 3, del  decreto-legge  28  gennaio\n2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019,\nn. 26 \n \n                               Motivi \n \n1 - Fatto e processo a quo. \n    Con ricorso D. F. domandava:  «In  via  principale:  accertare  e\nquindi dichiarare, anche solo in via incidentale, che il rapporto  di\nlavoro intercorso  tra  l\u0027odierno  ricorrente  e  l\u0027azienda  agricola\nSerasini Giovanni  ...  e\u0027  riconducibile  a  prestazione  di  lavoro\nautonomo occasionale e, conseguentemente, accertatane e  dichiaratane\nl\u0027illegittimita\u0027 alla luce delle ragioni espresse ricorso  ovvero  di\nquelle diverse e/o ulteriori che dovessero  risultare  di  giustizia,\nannullare  integralmente  l\u0027indebito  di  \u0026#x20ac;  23.949,05  accertato  da\nI.N.P.S. su pensione Quota 100 categoria VOCOM n.  36021727  come  in\natti e, per l\u0027effetto, condannare I.N.P.S., Istituto nazionale  della\nprevidenza sociale, in persona del legale rappresentante pro-tempore,\na restituire al ricorrente tutte le somme trattenute per effetto  del\npredetto  accertamento  di  indebito,  in  ogni  caso  maggiorate  di\ninteressi al tasso legale o al diverso tasso ritenuto di giustizia  e\ndi rivalutazione monetaria,  come  per  legge.  In  via  subordinata:\naccertare e quindi dichiarare, alla luce delle  ragioni  espresse  in\nricorso  ovvero  di  quelle  diverse  e/o  ulteriori  che   dovessero\nrisultare di giustizia, l\u0027illegittimita\u0027  parziale  l\u0027indebito  di  \u0026#x20ac;\n23.949,05 accertato da I.N.P.S. su pensione Quota 100 categoria VOCOM\nn. 36021727 nella misura in cui eccede la somma di \u0026#x20ac; 83,91  (pari  al\nreddito di lavoro percepito  dal  ricorrente)  o,  in  via  meramente\nsubordinata, la somma di \u0026#x20ac; 2.021,56 (pari al rateo netto di  pensione\npercepita dal ricorrente  in  costanza  di  rapporto  di  lavoro)  o,\ncomunque, la diversa somma che dovesse risultare di giustizia e,  per\nl\u0027effetto, condannare I.N.P.S., Istituto Nazionale  della  Previdenza\nSociale,  in  persona  del  legale  rappresentante   pro-tempore,   a\nrestituire al ricorrente tutte le somme trattenute  per  effetto  del\npredetto  accertamento  di  indebito,  in  ogni  caso  maggiorate  di\ninteressi al tasso legale o al diverso tasso ritenuto di giustizia  e\ndi rivalutazione monetaria, come per legge». \n    INPS resisteva al ricorso. \n    Il ricorso riguarda un indebito che INPS vanta nei confronti  del\nricorrente,  pensionato  Quota  100,  per  avere  lo  stesso   svolto\nattivita\u0027 lavorativa subordinata. \n    Nello  specifico,  il  ricorrente   percepisce   il   trattamento\npensionistico n. 36021727  categoria  VOCOM  con  decorrenza  dal  1°\nnovembre 2019. \n    Successivamente, il ricorrente sottoscriveva contratto di  lavoro\nsubordinato a tempo determinato  (alle  dipendenze  di  una  societa\u0027\nagricola) avente concretamente ad  oggetto  l\u0027attivita\u0027  di  raccolta\ndell\u0027uva nel periodo compreso tra il  15  settembre  2020  ed  il  30\nsettembre 2020. \n    Tale rapporto di lavoro  si  svolgeva,  esclusivamente,  per  una\ngiornata, pari ad otto ore di lavoro, ed  il  reddito  effettivamente\npercepito dal ricorrente era contenuto in complessivi \u0026#x20ac;  83,91  lordi\n(sul punto vi concordia tra le parti: il dato e\u0027 pacifico, posto  che\nINPS ha ricevuto i contributi  esclusivamente  in  relazione  a  tale\ngiornata). \n    Con  provvedimento  del  9  settembre  2021  INPS  comunicava  al\nricorrente la costituzione di un indebito di \u0026#x20ac; 23.949,05, a titolo di\nsomme non dovute sulla pensione n. 36021727 Categoria  VOCOM  per  il\nperiodo compreso tra il 1° gennaio 2020 ed il 31  dicembre  2020,  in\nragione della seguente motivazione: «variazione dei dati  di  calcolo\nalla decorrenza originaria della pensione;  incumulabilita\u0027  prevista\ndall\u0027articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 4/2019 con i  redditi\nda lavoro dipendente o autonomo. La pensione e\u0027  stata  liquidata  in\napplicazione dell\u0027articolo 14 del decreto-legge n.  4/2019  (pensione\nQuota 100)». \n    In questa  sede,  il  ricorrente  ha  innanzi  tutto  tentato  di\nqualificare la propria attivita\u0027,  nonostante  il  nomen  iuris  dato\ndalle stesse parti, quale attivita\u0027 di lavoro autonomo (poiche\u0027  essa\ne\u0027, come noto, compatibile nel limite di 5000,00 euro annui,  con  la\npensione Quota 100). \n    Tuttavia, l\u0027istruttoria orale svolta sul punto su richiesta della\nparte  (testimonianza  del  datore  di  lavoro)  -  pur  ammissibile:\nCassazione n. 11926/2024 - non appare consentire la  riqualificazione\ndel  rapporto  come  autonomo,  posto  che  gli  elementi  formali  -\nconcordemente fatti propri dalle  parti  all\u0027atto  dell\u0027instaurazione\ndel rapporto di lavoro - risultano qui preponderanti sugli  scarni  e\nnon univoci elementi sostanziali  sul  punto  allegati  e  dimostrati\n(essenzialmente l\u0027avere utilizzato  la  propria  tuta  e  le  proprie\ncesoie e l\u0027avere cessato lo svolgimento della prestazione  dopo  solo\nuna  giornata  di  lavoro   senza   ulteriori   comunicazioni),   non\narrivandosi, pertanto, a quella  soglia  di  gravita\u0027,  precisione  e\nconcordanza ex art. 2729 del codice civile; infatti, la qualifica  di\nlavoro subordinato  data  dalle  parti  e\u0027  compatibile  con  l\u0027avere\nutilizzato il lavoratore i propri indumenti e le proprie  cesoie  per\nsvolgere la raccolta dell\u0027uva (trattandosi di mezzi  invero  minimali\ndi svolgimento della prestazione),  cosi\u0027  come  l\u0027avere  abbandonato\nl\u0027attivita\u0027 lavorativa dopo solo una giornata non puo\u0027  implicare  in\nalcun modo un indice  di  autonomia  (ed  anzi  proprio  per  ovviare\nall\u0027annosa questione dell\u0027abbandono del posto di lavoro da parte  del\nsubordinato, recentemente e\u0027 intervenuto il  legislatore  con  l\u0027art.\n19, legge  n.  203/2024  che  ha  novellato  l\u0027art.  26  del  decreto\nlegislativo n. 151/20215 inserendo il comma 7-bis). \n2 - L\u0027oggetto del giudizio di costituzionalita\u0027: la norma. \n    Viene in rilievo l\u0027art. 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio\n2019,  n.  4  (Disposizioni  urgenti  in  materia   di   reddito   di\ncittadinanza e di pensioni),  convertito,  con  modificazioni,  nella\nlegge 28 marzo 2019, n. 26. \n    Esso  prevede  che  «La  pensione  di  cui  al  comma  1  non  e\u0027\ncumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della  pensione\ne fino alla maturazione dei requisiti per l\u0027accesso alla pensione  di\nvecchiaia,  con  i  redditi  da  lavoro  dipendente  o  autonomo,  ad\neccezione di quelli derivanti da  lavoro  autonomo  occasionale,  nel\nlimite di 5.000 euro lordi annui». \n    La norma specifica che viene in applicazione e\u0027  tuttavia  quella\nlettura - operatane dalla Corte di cassazione - in base alla quale lo\nsvolgimento di un\u0027attivita\u0027 di lavoro subordinato  determina  la  non\nspettanza  (incumulabilita\u0027)  dell\u0027intera  annualita\u0027   di   pensione\nnell\u0027ambito della quale si svolge l\u0027attivita\u0027 di lavoro  subordinato;\nancorche\u0027  tale  attivita\u0027  sia  svolta  per  un  periodo   limitato,\ninferiore (anche di molto) all\u0027anno ed anche se  pari  ad  una  o  ad\nalcune giornate di lavoro. \n3 - I parametri. \n    La norma qui impugnata si ritiene contrastare con gli articoli 2,\n3, 38, 2° comma e 117, 1° comma Cost., quest\u0027ultima  disposizione  in\nrapporto all\u0027art. 1  del  protocollo  addizionale  della  Convenzione\neuropea dei diritti dell\u0027uomo. \n4 - La questione. \n    Lo svolgimento - da parte del  pensionato  Quota  100  -  di  una\ntemporalmente e patrimonialmente limitatissima  attivita\u0027  lavorativa\nsubordinata determina, secondo l\u0027indirizzo della Corte di cassazione,\nla non spettanza di un\u0027intera annualita\u0027 di pensione, cio\u0027  che  crea\nuna conseguenza gravissima per il pensionato. \n    Appare innanzitutto violato l\u0027art. 3 Cost. sotto il profilo della\nragionevolezza/proporzionalita\u0027 di tale conseguenza. \n    Risulta inoltre violato l\u0027art. 38, secondo comma Cost. posto che,\na differenza di quanto prevederebbe la  Costituzione,  il  meccanismo\nlegislativo qui censurato va sostanzialmente a porre  nel  nulla  gli\neffetti  di  tutela   previsti   dal   sistema   previdenziale   (pur\nastrattamente  predisposto)  per  chi  incorre  nell\u0027errore  «fatale»\ncommesso anche dall\u0027odierno ricorrente. \n    Infine, vi e\u0027 questione rilevante ex art. 1 del primo  protocollo\naddizionale della Convenzione europea dei  diritti  dell\u0027uomo,  norma\nche viene in rilievo per il tramite dell\u0027art. 117, primo comma Cost.,\nposto che un diritto pensionistico acquisito  viene  frustrato  nella\nmisura del 100% senza che sussistano le  condizioni  legittimanti  un\ntale prelievo cosi\u0027 come previste dalla  disposizione  internazionale\nrichiamata;  cio\u0027  si   ritiene   correlativamente   incidere   sulla\nprotezione prevista dall\u0027art. 2 Cost. \n    Infine, va osservato che sulla questione qui  sollevata,  codesta\nConsulta non si e\u0027 ancora pronunciata. \n    Infatti, nella  questione  pregiudiziale  decisa  dalla  sentenza\ncostituzionale n. 234/2022, il tema oggetto della presente rimessione\nnon era stato sollevato e la Corte non se ne occupo\u0027 («... Di cio\u0027 e\u0027\nconsapevole il giudice rimettente, il quale, pur adombrando che possa\nritenersi sproporzionata la sospensione del trattamento pensionistico\nper l\u0027intero anno solare in cui  siano  stati  percepiti  redditi  da\nlavoro, specialmente se si tratta di  importi  modesti,  incentra  il\ndubbio di legittimita\u0027 costituzionale sul  regime  differenziato  del\ndivieto di cumulo»: Corte costituzionale n. 234/2022). \n5 - Rilevanza della questione. \n    La questione rileva  nel  presente  giudizio  in  quanto  un  suo\neventuale accoglimento escluderebbe l\u0027esistenza della quasi totalita\u0027\ndel credito INPS per cui e\u0027 causa (in particolare, se la disposizione\nfosse abrogata e sostituita con la previsione della rilevanza mensile\ndell\u0027attivita\u0027 lavorativa, l\u0027indebito del ricorrente sarebbe limitato\nal rateo di pensione percepito nel mese di settembre del  2020,  pari\nad \u0026#x20ac;  2.021,56  netti).  Al  contrario,  il  rigetto  della  presente\nquestione incidentale non potrebbe che condurre al rigetto  integrale\ndel ricorso, posto l\u0027orientamento della S.C. sul punto. \n6 - L\u0027impossibilita\u0027 di una interpretazione adeguatrice. \n    La norma di legge sopra esaminata non  prevede  espressamente  le\nconseguenze della violazione del divieto di cumulo tra pensione Quota\n100 e lo svolgimento di attivita\u0027 lavorativa. \n    Tuttavia,  la  giurisprudenza  di  legittimita\u0027  ritiene  che  la\nconseguenza non possa essere che l\u0027ablazione  dell\u0027intera  annualita\u0027\ndi pensione. \n    Sul punto si fa riferimento a Cass.  n.  30994/2024,  secondo  la\nquale «In tema di pensione anticipata, la violazione del  divieto  di\ncumulo tra redditi pensionistici e da lavoro subordinato -  stabilito\nper la  pensione  cd.  \"Quota  cento\"  dall\u0027art.  14,  comma  3,  del\ndecreto-legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019  -\ncomporta la perdita totale del trattamento  pensionistico,  non  solo\nper i mesi in cui e\u0027 stata espletata l\u0027attivita\u0027  lavorativa,  bensi\u0027\nper tutto l\u0027anno solare di riferimento, in quanto  la  norma  esprime\nuna ratio solidaristica (come affermato nella  sentenza  della  Corte\ncostituzionale  n.  234  del  2022),  ma  in  concorso  con  il  fine\nmacroeconomico di creare nuova  occupazione  ed  assicurare  ricambio\ngenerazionale  nella  cornice  della   sostenibilita\u0027   del   sistema\nprevidenziale, sicche\u0027 l\u0027uscita dal mercato del  lavoro  deve  essere\neffettiva». \n    L\u0027esistenza di un diritto vivente (come  e\u0027  noto,  la  Corte  di\ncassazione sezione lavoro, allorquando pronuncia per la  prima  volta\nsu una questione, adotta una pronuncia dotata di  stabilita\u0027  interna\ned e\u0027 estremamente difficile per non dire impossibile che, in assenza\ndi elementi normativi sopravvenuti, essa muti  la  propria  opinione)\nesonera  il  giudice  dall\u0027onere  di  fornire   una   interpretazione\nadeguatrice (la quale, peraltro,  sarebbe  immancabilmente  riformata\nnelle fasi di gravame). \n    Va  poi  osservato  come  la  Corte  di  cassazione  ha   escluso\nespressamente  l\u0027esistenza  di   un   dubbio   di   costituzionalita\u0027\nnell\u0027interpretazione  dalla   stessa   fornita   della   disposizione\nlegislativa in questione («16.  Ne\u0027  la  privazione  del  trattamento\npensionistico,  per  l\u0027intero  anno  solare,  ridonderebbe   in   una\nviolazione dell\u0027art. 38 Cost.,  perche\u0027  l\u0027intervento  solidaristico,\nall\u0027interno di un sistema  previdenziale  sostenibile,  e\u0027  risultato\ncontraddetto  dall\u0027elemento  fattuale   introdotto   dal   pensionato\nmedesimo. 17. Non si ravvisano, pertanto,  i  dubbi  di  legittimita\u0027\ncostituzionale adombrati dalla parte controricorrente  nella  memoria\nillustrativa»: sempre Cassazione n. 30994/2024). \n    Cio\u0027   toglie,   evidentemente,    spazio    di    manovra    per\nun\u0027interpretazione conforme a Costituzione da parte di questo giudice\ndi merito, come ha gia\u0027 avuto modo  di  ritenere  anche  recentemente\ncodesta  Consulta  (sentenza  n.  208/2024:  «Sebbene  non  si  possa\nritenere che due sole pronunce - rese in un brevissimo arco temporale\n- costituiscano gia\u0027 diritto vivente idoneo  a  essere  assunto  come\noggetto del giudizio di legittimita\u0027 costituzionale, questa Corte non\npuo\u0027 che prendere atto della circostanza che, allo stato, la Corte di\ncassazione ha ritenuto di non poter pervenire  ad  un\u0027interpretazione\ncostituzionalmente  conforme,  nel  senso  appena   indicato,   della\ndisposizione censurata. In considerazione delle esigenze di  certezza\ngiuridica, che sono particolarmente acute nella materia  processuale,\nappare a questo punto opportuno intervenire,  nel  senso  sollecitato\ndal rimettente, ad assicurare il rispetto dei principi costituzionali\nin gioco attraverso una pronuncia di accoglimento additiva  (sentenze\nn. 179 del 2024, punto 7 del Considerato in  diritto,  e  n.  45  del\n2023, punto 10 del Considerato in diritto)»). \n    Si ritiene che cio\u0027 debba valere non solo in materia processuale,\nma pure in ambito previdenziale (rilevante ex art. 38 Cost ma,  vista\nla gravita\u0027 degli effetti nel caso concreto, con  buona  probabilita\u0027\nanche ex art. 2 Cost.), dove ad identiche  esigenze  di  certezza  si\nuniscono  anche  le  ragioni  del  sostentamento   individuale,   non\napparendo giustificato predicarsi il sacrificio di ulteriori  diritti\ndei  singoli  (ossia  la  necessita\u0027   di   ulteriori   sentenze   di\nlegittimita\u0027  che  rigettano  le  domande   dei   pensionati)   quale\nprecondizione processualmente necessaria prima  di  potersi  accedere\nalla eventuale declaratoria di illegittimita\u0027 costituzionale. \n7 - La non manifesta infondatezza della questione. \n    1° Vizio. \n    Viene innanzi tutto in rilievo la violazione  dell\u0027art.  3  Cost.\nsotto il profilo della irragionevolezza degli effetti conseguenti  al\npercepimento da parte del  pensionato  di  un  reddito  da  attivita\u0027\nlavorativa dipendente. \n    Il caso di specie (il ricorrente ha perso 23.949,05 euro a fronte\ndello svolgimento di un\u0027attivita\u0027 lavorativa della durata di un  solo\ngiorno  e  con  un  reddito  percepito  di  \u0026#x20ac;  83,91)  rende  di  una\nplasticita\u0027  tale  la  questione  da  non  richiedere   probabilmente\nulteriori specificazioni. \n    Si  tratta  di  casi,  purtroppo,  non  isolati  (frequenti,  nel\ncircondario ravennate, le questioni  collegate  alla  vendemmia;  non\noggetto del presente  giudizio,  ma  particolarmente  istruttiva,  si\nrivela la questione, legata al ruolo di comparsa, impersonata per  un\npaio di giorni da un pensionato modenese, nel  film  «Enzo  Ferrari»,\nche pero\u0027  gli  costato  loro  il  salatissimo  conto  della  perdita\ndell\u0027intera annualita\u0027 della pensione). \n    E\u0027 tuttavia preferibile evidenziare come nel caso  di  specie  la\nsproporzione assoluta tra la pensione perduta ed il reddito percepito\n(il ricorrente ha perso una somma pari ad oltre 285 volte il  reddito\ndi lavoro percepito in quell\u0027anno, per quella  sola  giornata)  rende\ngli effetti del cumulo draconiani. \n    La norma qui censurata, infatti, in presenza di un reddito  anche\ninfimo,  del  tutto  inadeguato   a   qualsiasi   sostentamento   del\nlavoratore-pensionato, giunge a comminare un  effetto  manifestamente\nsproporzionato, tale da compromettere integralmente il  sostentamento\ndell\u0027individuo, realizzando al contempo una traslazione  patrimoniale\nin  favore  dell\u0027istituto  previdenziale,  che   appare   scarsamente\ngiustificata, sotto tutti i punti di vista. \n    Sia la Corte costituzionale (sentenza n. 234/2022) che  la  Corte\ndi cassazione (n. 30994/2024) hanno evidenziato  le  finalita\u0027  della\nnormativa sulla pensione anticipata  con  Quota  100,  tra  le  quali\nsostanzialmente il ricambio generazionale nel lavoro subordinato. \n    Tuttavia, una  prestazione  lavorativa  contingentata  in  alcune\ngiornate in un anno solare e\u0027,  per  sua  la  natura  e  per  la  sua\nesiguita\u0027 temporale ed economica,  del  tutto  inidonea  ad  incidere\nnelle dinamiche del mercato del lavoro. \n    Piu\u0027 corretto, in tale quadro, sarebbe  limitare  l\u0027ablazione  al\nperiodo (mensile) interessato da un rapporto  di  lavoro,  perche\u0027  -\nevidentemente - solo durante  quel  periodo  il  pensionato  potrebbe\neffettivamente essere accusato di  avere  «sottratto»  lavoro  ad  un\naltro lavoratore o, sotto altra  prospettiva,  «cumulato»  reddito  e\npensione.  Invece,  il  riferimento  fatto  dalla   S.C.   all\u0027intera\nannualita\u0027,  oltre  che  di  appoggio  testuale,  appare   privo   di\nragionevolezza,  anche  considerato  come  e\u0027  la  stessa   normativa\nprimaria    ad    individuare    nell\u0027erogazione    della    pensione\nun\u0027obbligazione di durata a  periodicita\u0027  mensile  («I  titolari  di\npensione  delle  assicurazioni  obbligatorie  per  l\u0027invalidita\u0027,  la\nvecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti,  dei  lavoratori\ndelle miniere, cave e torbiere, dei coltivatori diretti,  mezzadri  e\ncoloni,   degli   artigiani   e    loro    familiari,    disciplinate\nrispettivamente dal regio decreto-legge  4  ottobre  1935,  n.  1827,\ndalla legge 3 gennaio 1960, n. 5, dalla legge  26  ottobre  1957,  n.\n1047, dalla legge 4 luglio 1959, n. 463, e  successive  modificazioni\ned integrazioni, hanno diritto ad una pensione nella misura  di  lire\n12.000 mensili a carico del Fondo sociale di cui al  successivo  art.\n2, a decorrere dal 1° gennaio 1965.  La  pensione  di  cui  sopra  e\u0027\nmaggiorata di un\u0027aliquota pari ad un  dodicesimo  del  suo  ammontare\nannuo da corrispondersi con la rata di dicembre»:  articolo  1  della\nlegge 21 luglio 1965, n. 903). \n    Dunque, l\u0027avere perso  il  ricorrente,  esemplificativamente,  il\ndiritto  alla  pensione  di  gennaio,  per  avere  egli  lavorato   a\nsettembre, non appare sanzionare  il  \"cumulo\"  che  la  norma  vieta\n(perche\u0027 a gennaio il ricorrente non ha cumulato lavoro subordinato e\npensione), bensi\u0027 qualcos\u0027altro  (probabilmente,  si  tratta  di  una\nforma di maxi-sanzione civile). \n    Tali  coordinate  interpretative  non  mutano  nemmeno   ove   si\nravvisasse,  nella  misura  ablativa  individuata  dalla   Corte   di\ncassazione, una vera e propria  sanzione  per  il  comportamento  del\npensionato  (tale  conclusione  parrebbe  invero   confermata   dalla\ndistanza tra la violazione della regola del cumulo e  la  conseguenza\ngiuridica  dell\u0027ablazione  dell\u0027intera  annualita\u0027  della   pensione,\nnonche\u0027 dalla mancanza di stretta consequenzialita\u0027 causale e  logica\ntra la violazione e la  sua  estrema  conseguenza:  come  visto  tale\nmisura ha gli effetti di considerare il cumulo anche  per  i  periodi\nmensili in cui il cumulo stesso non vi e\u0027 stato). \n    Anche in tale caso dovrebbero operare le regole costituzionali di\nproporzione  e  di  non  irragionevolezza  (Corte  costituzionale   n\n254/2014, secondo la quale «In altri  termini,  poiche\u0027  le  sanzioni\ncivili connesse all\u0027omesso versamento di contributi e premi hanno una\nfunzione essenzialmente risarcitoria, essendo volte  a  quantificare,\nin  via  preventiva  e  forfettaria,  il   danno   subito   dall\u0027ente\nprevidenziale, la previsione di una soglia minima  disancorata  dalla\ndurata della prestazione lavorativa accertata,  dalla  quale  dipende\nl\u0027entita\u0027 dell\u0027inadempimento contributivo e del  relativo  danno,  e\u0027\nirragionevole»), ampiamente infrante dalla manifesta sproporzione tra\ni redditi percepiti e la sanzione comminata. \n    Tuttavia, come gia\u0027 evidenziato, i principi di proporzionalita\u0027 e\nragionevolezza informano tutto il sistema e, quindi, la qualifica del\nmeccanismo de quo come sanzione o come semplice effetto giuridico non\nriveste  importanza  dirimente  al  fine  di  risolvere  la  presente\nquestione  di  costituzionalita\u0027:  la  violazione  delle  regole   di\nproporzione e l\u0027irragionevolezza del meccanismo e\u0027 cosi\u0027 manifesta da\nporre comunque - ritiene questo rimettente - lo stesso al di fuori di\nelementari regole di costituzionalita\u0027. \n    2° Vizio. \n    Si ritiene che il diritto vivente contrasti anche con l\u0027art.  38,\nsecondo comma Cost. \n    La Costituzione, infatti, prevede sul  punto  che  «I  lavoratori\nhanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi  adeguati  alle\nloro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidita\u0027  e\nvecchiaia, disoccupazione involontaria». \n    Nel caso di specie la normativa  primaria  prevede  correttamente\nl\u0027esistenza del sistema pensionistico pubblico (a ripartizione) e  la\nnormativa che lo finanzia. \n    E\u0027 nel regolare l\u0027istituto  in  questione,  in  rapporto  con  lo\nsvolgimento dell\u0027attivita\u0027 lavorativa subordinata, che il legislatore\n(nell\u0027interpretazione datane dal diritto vivente)  si  ritiene  avere\ntravalicato il precetto costituzionale, posto che la scelta  ablativa\ndi un anno intero di pensione a fronte dello svolgimento  di  periodi\ndi lavoro limitati ed inferiori all\u0027annualita\u0027 (quasi sempre connesse\ncon  la  percezione  di  somme  anche  estremamente  modeste  se  non\nirrisorie) vale essenzialmente a privare  del  sistema  previdenziale\nl\u0027assicurato  che  pur  ne  avrebbe  diritto  per  avere  versato  la\ncontribuzione necessaria (ex lege) all\u0027attivazione del trattamento. \n    Il trattamento previdenziale acquisito (ex lege) non appare poter\nessere posto nel nulla (per una intera annualita\u0027) a  fronte  di  una\ncondotta  lavorativa  limitata  a  singoli  periodi  o,  addirittura,\nesclusivamente ad alcune giornate di lavoro, posto  che,  altrimenti,\nil legislatore disattuerebbe il disposto del 2° comma dell\u0027art. 38. \n    Con una mano, dunque, creerebbe  il  sistema  previdenziale,  con\nl\u0027altra lo frustrerebbe (in casi come questo), con effetti enormi, in\nassenza di un  motivo  tale  da  giustificare  la  gravita\u0027  di  tali\nconseguenze. \n    Come gia\u0027 visto, infatti, l\u0027obiettivo  di  sistema  del  ricambio\ngenerazionale non e\u0027 frustrato dallo svolgimento da parte  di  uno  o\npiu\u0027 pensionati con Quota 100 di un limitato numero  di  giornate  di\nlavoro nell\u0027arco di un anno. \n    L\u0027art. 38,  secondo  comma  appare  inoltre  violato  perche\u0027  il\nsingolare meccanismo punitivo  previsto  dalla  norma  qui  censurata\ncomporta che, per i soli pensionati con Quota 100  che  hanno  svolto\nuna minima e parziale (sviluppata  non  nell\u0027arco  dell\u0027intero  anno)\nattivita\u0027 lavorativa subordinata - e  per  tale  motivo  siano  stati\nprivati integralmente dell\u0027intero trattamento pensionistico annuale -\nsostanzialmente, la Repubblica  non  ha  preveduto  alcuno  strumento\nprevidenziale. \n    Venendosi cosi\u0027 a creare una sorta di  «esodati»  della  pensione\nQuota 100, privati  dell\u0027intero  trattamento  pensionistico  annuale,\nprivi di qualsiasi reddito (che non hanno  sostanzialmente  ricevuto,\navendo  ricevuto  spesso  pochi  denari)  e  senza  alcun  mezzo   di\nsostentamento  o  alcuno  strumento   previdenziale   loro   dedicato\n(ovviamente a parte quello che gli e\u0027 stato tolto). \n    Evidentemente, all\u0027eta\u0027 del ricorrente (63 anni nel 2020), non ci\nsi puo\u0027 mantenere con meno  di  80  euro  all\u0027anno  e  la  Repubblica\navrebbe dovuto provvedere a tale situazione. \n    3° Vizio. \n    Ai sensi dell\u0027art. 1 del Protocollo addizionale alla  Convenzione\nper  la  salvaguardia  dei  diritti  dell\u0027uomo   e   delle   liberta\u0027\nfondamentali (20 marzo 1952): «Ogni persona  fisica  o  giuridica  ha\ndiritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno puo\u0027 essere privato  della\nsua proprieta\u0027  se  non  per  causa  di  pubblica  utilita\u0027  e  nelle\ncondizioni previste dalla legge e dai principi generali  del  diritto\ninternazionale. \n    Le disposizioni precedenti non  portano  pregiudizio  al  diritto\ndegli Stati di porre in vigore le leggi da essi  ritenute  necessarie\nper disciplinare  l\u0027uso  dei  beni  in  modo  conforme  all\u0027interesse\ngenerale o per assicurare il  pagamento  delle  imposte  o  di  altri\ncontributi o delle ammende». \n    Tale norma viene  in  rilievo  nell\u0027ordinamento  interno  per  il\ntramite dell\u0027art.  117,  primo  comma  Cost.  imponendo  tale  ultima\ndisposizione   in   particolare   il    rispetto    degli    obblighi\ninternazionali, tra i quali rientra anche  il  rispetto  delle  norme\ndella CEDU (Corte costituzionale n. 348 e 349 del 2007). \n    Nel caso di specie siamo in presenza di un diritto acquisito  (in\nbase alla stessa legge che ne prevede  i  presupposti,  nel  caso  di\nspecie  sussistenti,  tanto  che  INPS  ha  erogato  la  pensione  in\nquestione  nel  2019)   ad   una   prestazione   previdenziale,   che\nconseguentemente (sussistendo un legittimo affidamento del  creditore\ncirca l\u0027adempimento della prestazione) appare  rientrare  nell\u0027ambito\ndel concetto di «bene» di cui all\u0027allegato 1, art. 1. \n    L\u0027ablazione totale del trattamento pensionistico (nonostante cio\u0027\nnon sia espressamente previsto dalla norma: ancora  ritorna  il  tema\ndel  legittimo   affidamento   del   pensionato),   cagionato   dallo\nsvolgimento di  un\u0027attivita\u0027  lavorativa  pur  incompatibile,  appare\ncompletamente sproporzionato ed ingiustificato  e  questo  appare  in\ncontrasto con l\u0027art. 1 del protocollo addizionale (v. Sentenza  della\nCorte europea dei diritti dell\u0027uomo del  15  aprile  2014  -  Ricorsi\nnumeri 21838/10, 21849/10, 21852/10,  21855/10,  21860/10,  21863/10,\n21869/10 e 21870/10) Stefanetti e altri c. Italia ed  i  richiami  in\nessa contenuti; in particolare al punto n. 59: «La Corte osserva  che\ne\u0027 probabile che la privazione dell\u0027intera pensione violi la suddetta\ndisposizione (si  vedano,  per  esempio,  Kjartan  Asmundsson,  sopra\ncitata, e Apostolakis c. Grecia, n. 39574/07, 22 ottobre  2009)»;  al\npunto n. 65: «... la maggioranza delle somme in  questione,  che  non\nsuperano euro 1.000 al mese, deve essere ritenuta provvedere solo  ai\ngeneri di prima necessita\u0027. Pertanto le riduzioni hanno indubbiamente\ninciso sullo stile di vita dei ricorrenti e ne  hanno  ostacolato  il\ngodimento in modo sostanziale.»). \n    Nel  caso  di  specie,   l\u0027ablazione   totale   del   trattamento\npensionistico secondo le modalita\u0027 e per  le  ragioni  descritte  nei\nmotivi  precedenti,  rende  evidente  la  totale  frustrazione  delle\nesigenze di vita del pensionato, con  violazione  del  diritto  dello\nstesso   alla   proprieta\u0027,   proprieta\u0027   peraltro   funzionale   al\nsoddisfacimento di esigenze minime di vita ed anzi di  sopravvivenza,\ndal che la lesione anche alla dignita\u0027 dell\u0027individuo. \n    Ne\u0027 tale ablazione integrale  e\u0027  giustificabile  sulla  base  di\nmotivi di «pubblica utilita\u0027»  o  di  «interesse  generale»,  proprio\nperche\u0027 tali esimenti richiedono comunque un equo bilanciamento degli\ninteressi  in  gioco,  cio\u0027  che  qui  e\u0027   escluso   proprio   dalla\nsproporzione assoluta in favore dello Stato ed ai danni del  soggetto\nprivato. \n    Ne\u0027   possono   essere   salvifiche   le   ulteriori   previsioni\ngiustificative legate  ad  «assicurare  il  pagamento  ...  di  altri\ncontributi o delle ammende»: come visto il  tema  contributivo  (come\ntenuta generale del sistema contributivo) in relazione a  prestazioni\nlimitatissime di lavoro appare spropositato  e  quindi  inconferente,\nnon essendo uno o piu\u0027 pensionati che  svolgono  alcune  giornate  di\nlavoro nell\u0027arco di un anno ad impedire il ricambio generazionale nel\nlavoro subordinato; il tema delle sanzioni e delle ammende  sottosta\u0027\nalle stesse regole di proporzionalita\u0027  che  si  ritiene  avere  gia\u0027\ndimostrato che nel caso di specie sono  state  violate  per  cui  sul\npunto non ci si ripetera\u0027. \n    Parimenti, si ritiene che la gravita\u0027 degli  effetti  di  cui  si\ndiscute sia idonea a provocare la lesione anche del parametro di  cui\nall\u0027art. 2 della Costituzione (che qui si sovrappone alle  previsioni\ndella CEDU). \n    Venendo in gioco il diritto ad una intera annualita\u0027 di pensione,\na questo remittente pare  compromesso  il  sostentamento  stesso  del\npensionato e, dunque dell\u0027individuo (zero  e\u0027  ben  al  di  sotto  di\nqualunque minimo vitale, pari peraltro ad euro 689,74  nel  2020,  ex\nart.  545,  settimo  comma,  codice  procedura  civile,   norma   poi\nmodificata nel 2022 con l\u0027introduzione, tra  l\u0027altro,  di  un  minimo\nvitale impignorabile di almeno 1.000,00  euro  mensili  di  pensione:\nquesto  al  solo  fine  di  evidenziare  che  l\u0027ablazione   integrale\ndell\u0027unica forma di reddito incide evidentemente su situazioni vitali\ndell\u0027individuo e, dunque, sui suoi diritti inviolabili). \n    Ed un individuo privato integralmente dallo Stato del  necessario\nsostentamento, al quale avrebbe diritto in forza di legge, senza  una\nvalida (nei termini sopra evidenziati di giustificata, proporzionata)\nragione, appare leso in un suo diritto inviolabile. \n    Qui, dunque, l\u0027art. 2 Cost. in  connessione  all\u0027art.  38  Cost.,\ndovrebbe operare anche a tutela di diritti patrimoniali (a sua  volta\ngarantiti dalla Costituzione), che pero\u0027 sono strettamente  necessari\na garantire dignita\u0027 personale e sociale, quali strumenti  essenziali\nper la liberta\u0027 e l\u0027autonomia individuale. \n    In definitiva, sotto tale profilo,  la  privazione  integrale  ed\ningiustificata (in rapporto alla violazione della regola del  divieto\ndi cumulo) di una intera  annualita\u0027  di  pensione,  quale  forma  di\nsostentamento del pensionato, pare  violare  allo  stesso  tempo  sia\nl\u0027art. 2 Cost., che la CEDU, nei termini appena illustrati. \n8 - Discrezionalita\u0027 legislativa. \n    Evidentemente il legislatore avrebbe potuto regolare come  meglio\ncredeva  la  fattispecie,  seppure  nel  rispetto  dei  limiti  sopra\nesaminati. Ma non lo ha fatto. \n    L\u0027auspicata caducazione della norma  posta  dal  diritto  vivente\npare  importare  la  necessita\u0027  di  individuare  un  meccanismo   di\ndelimitazione nel tempo degli effetti della incumulabilita\u0027. \n    In  questo  senso  si  ritiene   che,   dando   seguito   ad   un\neffetto/conseguenza naturale della norma, debba essere  dato  rilievo\nalla dimensione temporale mensile, ossia al rateo di riferimento. \n    La soluzione naturale appare essere, quindi, quella  di  limitare\nl\u0027incumulabilita\u0027 (e quindi l\u0027indebito) alla  mensilita\u0027  nell\u0027ambito\ndella quale si sono svolte le singole prestazioni lavorative. \n    Infatti, le pensioni vengono erogate per legge mensilmente ed  e\u0027\nquindi naturale che la regola del  cumulo  debba  operare  a  livello\nmensile, privando il pensionato dei ratei nelle sole mensilita\u0027 nelle\nquali egli ha cumulato redditi da lavoro subordinato e pensione Quota\n100  (mentre  come  detto  sarebbe  privo  di  logicita\u0027  privare  il\npensionato P. E. del rateo di gennaio poiche\u0027 egli ha  svolto  alcune\ngiornate di lavoro in settembre). Inoltre, dal punto di  vista  della\nproporzionalita\u0027 e della ragionevolezza, tale soluzione  permette  di\npresidiare sia l\u0027esigenza del ricambio generazionale, che di  evitare\ncomportamenti  elusivi,  mantenendo  inoltre  (laddove  l\u0027effetto  in\nquestione  dovesse  ritenersi  presentare  in  tutto  o  in  parte  i\nconnotati della sanzione) una piu\u0027 che sufficiente dissuasivita\u0027. \n    In questo stesso senso, peraltro,  si  era  espressa  gia\u0027  buona\nparte della giurisprudenza di merito formatasi dopo  la  sentenza  n.\n234/2022 di codesta Consulta, ma prima della S.C. \n    Resterebbe, d\u0027altra parte, intatta la facolta\u0027  del  legislatore,\nqualora lo ritenesse opportuno, di regolare diversamente (ed anche in\nmodo piu\u0027 favorevole) gli effetti  ablativi  della  norma  in  esame,\nstabilendo eventualmente altri regimi (P. E. quello invocato anche in\nquesta sede  dalla  difesa  attorea,  consistente  nella  limitazione\ndell\u0027indebito alla somma percepita a  titolo  di  reddito  da  lavoro\nsubordinato, soluzione minimale che appare, tuttavia, impraticabile a\nlivello interpretativo perche\u0027 dal punto di  vista  previdenziale  il\ndiritto - qui il singolo rateo - spetta o non spetta),  nel  rispetto\ndei limiti di proporzionalita\u0027 e ragionevolezza. \n9 - Conclusioni. \n    Alla luce di tutto  quanto  premesso,  si  domanda  l\u0027abrogazione\ndella norma qui impugnata ed in particolare dell\u0027art.  14,  comma  3,\ndel  decreto-legge  28  gennaio   2019,   n.   4,   convertito,   con\nmodificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, nella parte  in  cui\nesso prevede, nell\u0027interpretazione datane dalla Corte di  cassazione,\nche «la violazione del divieto di cumulo tra redditi pensionistici  e\nda lavoro subordinato ... comporta la perdita totale del  trattamento\npensionistico, non  solo  per  i  mesi  in  cui  e\u0027  stata  espletata\nl\u0027attivita\u0027  lavorativa,  bensi\u0027   per   tutto   l\u0027anno   solare   di\nriferimento» (Cassazione n. 30994/2024). \n\n \n                              P. Q. M. \n \n    Il Tribunale di Ravenna, ritenuta la questione  rilevante  e  non\nmanifestamente infondata dispone, ai sensi e per gli effetti  di  cui\nall\u0027art. 23 della  legge  n.  87/1953,  la  trasmissione  degli  atti\n(comprese le comunicazioni e le notificazioni di  cui  alla  presente\nordinanza)  del  presente  procedimento  alla  Corte   costituzionale\naffinche\u0027 valuti se sia costituzionalmente legittimo, con riferimento\nagli articoli 2,  3,  38,  secondo  comma,  117,  primo  comma  della\nCostituzione, quest\u0027ultimo in relazione  all\u0027art.  1  del  protocollo\naddizionale  alla  Convenzione  per  la  salvaguardia   dei   diritti\ndell\u0027uomo e delle liberta\u0027 fondamentali (20 marzo 1952),  l\u0027art.  14,\ncomma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019,  n.  4,  convertito,  con\nmodificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, nella parte  in  cui\n(nell\u0027interpretazione della Corte  di  cassazione)  prevede  che  «la\nviolazione del divieto di  cumulo  tra  redditi  pensionistici  e  da\nlavoro subordinato ... comporta la  perdita  totale  del  trattamento\npensionistico, non  solo  per  i  mesi  in  cui  e\u0027  stata  espletata\nl\u0027attivita\u0027  lavorativa,  bensi\u0027   per   tutto   l\u0027anno   solare   di\nriferimento». \n    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia\nnotificata alle parti in causa, nonche\u0027 al Presidente  del  Consiglio\ndei ministri. \n    Dispone, altresi\u0027, che la presente ordinanza sia  comunicata  con\nimmediatezza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. \n    Dispone la sospensione del presente giudizio sino alla  decisione\ndella Corte costituzionale. \n    Si comunichi. \n        Ravenna, 27 gennaio 2025 \n \n                        Il Giudice: Bernardi","elencoNorme":[{"id":"62319","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"28/01/2019","data_nir":"2019-01-28","numero_legge":"4","descrizionenesso":"convertito con modificazioni in","legge_articolo":"14","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2019-01-28;4~art14"},{"id":"62320","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"28/03/2019","data_nir":"2019-03-28","numero_legge":"26","descrizionenesso":"","legge_articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-03-28;26"}],"elencoParametri":[{"id":"78929","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"2","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78930","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78931","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"38","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78932","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78933","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"000047","descriz_costit":"Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia diritti dell\u0027uomo e libertà fondamentali","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54481","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Fuschini Daniele","data_costit_part":"13/03/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":""},{"id":"54482","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS","data_costit_part":"14/03/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"C","descrizione_tipologia_parte":"Controparte","sigla_parte":""}]}}"
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