GET https://cc.strategiedigitali.net/scheda-ricorso/2025/3

HTTP Client

1 Total requests
0 HTTP errors

Clients

http_client 1

Requests

POST https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaRicorso/2025/3
Request options
[
  "headers" => [
    "Content-Type" => "application/json"
  ]
  "auth_basic" => [
    "corteservizisito"
    "corteservizisito,2021+1"
  ]
]
Response 200
[
  "info" => [
    "header_size" => 166
    "request_size" => 297
    "total_time" => 0.189092
    "namelookup_time" => 0.00047
    "connect_time" => 0.031209
    "pretransfer_time" => 0.071356
    "size_download" => 22420.0
    "speed_download" => 118624.0
    "starttransfer_time" => 0.071372
    "primary_ip" => "66.22.43.24"
    "primary_port" => 443
    "local_ip" => "65.108.230.242"
    "local_port" => 57412
    "http_version" => 3
    "protocol" => 2
    "scheme" => "HTTPS"
    "appconnect_time_us" => 71282
    "connect_time_us" => 31209
    "namelookup_time_us" => 470
    "pretransfer_time_us" => 71356
    "starttransfer_time_us" => 71372
    "total_time_us" => 189092
    "start_time" => 1757456071.2891
    "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaRicorso/2025/3"
    "pause_handler" => Closure(float $duration) {#830
      class: "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse"
      use: {
        $ch: CurlHandle {#809 …}
        $multi: Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#797 …}
        $execCounter: -9223372036854775808
      }
    }
    "debug" => """
      *   Trying 66.22.43.24...\n
      * TCP_NODELAY set\n
      * Connected to ws.cortecostituzionale.it (66.22.43.24) port 443 (#0)\n
      * ALPN, offering h2\n
      * ALPN, offering http/1.1\n
      * successfully set certificate verify locations:\n
      *   CAfile: /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt\n
        CApath: none\n
      * SSL connection using TLSv1.3 / TLS_AES_256_GCM_SHA384\n
      * ALPN, server accepted to use h2\n
      * Server certificate:\n
      *  subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n
      *  start date: Nov 19 00:00:00 2024 GMT\n
      *  expire date: Dec 20 23:59:59 2025 GMT\n
      *  subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n
      *  issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n
      *  SSL certificate verify ok.\n
      * Using HTTP2, server supports multi-use\n
      * Connection state changed (HTTP/2 confirmed)\n
      * Copying HTTP/2 data in stream buffer to connection buffer after upgrade: len=0\n
      * Using Stream ID: 1 (easy handle 0x2748d60)\n
      > POST /servizisito/rest/atti/schedaRicorso/2025/3 HTTP/2\r\n
      Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n
      Content-Type: application/json\r\n
      Accept: */*\r\n
      Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n
      User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n
      Accept-Encoding: gzip\r\n
      Content-Length: 0\r\n
      \r\n
      * Connection state changed (MAX_CONCURRENT_STREAMS == 128)!\n
      < HTTP/2 200 \r\n
      < content-type: application/json;charset=UTF-8\r\n
      < cache-control: no-cache\r\n
      < pragma: no-cache\r\n
      < content-encoding: UTF-8\r\n
      < date: Tue, 09 Sep 2025 22:14:57 GMT\r\n
      < \r\n
      """
  ]
  "response_headers" => [
    "HTTP/2 200 "
    "content-type: application/json;charset=UTF-8"
    "cache-control: no-cache"
    "pragma: no-cache"
    "content-encoding: UTF-8"
    "date: Tue, 09 Sep 2025 22:14:57 GMT"
  ]
  "response_content" => [
    "{"dtoRicorso":{"anno":"2025","numero":"3","numero_parte":"1","data_gazzetta":"05/02/2025","numero_gazzetta":"6","data_notifica":"15/01/2025","oggetto_lungo":"\u003cp\u003eSanità pubblica – Servizio sanitario regionale (SSR) – Norme della Regione Siciliana – Riconoscimento, a decorrere dall’anno finanziario 2024, dell’adeguamento tariffario alle strutture riabilitative per disabili psico-fisico sensoriali, alle comunità terapeutiche assistite, alle residenze sanitarie assistenziali e ai centri diurni per soggetti autistici, che applicano i CCNL di categoria, nella misura del 7 per cento a valere sui fondi del Servizio sanitario regionale – Ricorso del Governo – Denunciata riproduzione di una disposizione già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte costituzionale n. 197 del 2024 – Erogazione di livelli ulteriori di assistenza rispetto a quelli previsti dalla normativa statale - Contrasto con gli impegni derivanti dal Piano di rientro dal disavanzo sanitario – Contrasto con i criteri stabiliti dalla legislazione statale con riguardo alla remunerazione delle prestazioni – Violazione del principio di copertura delle spese - Lesione della competenza legislativa statale concorrente nelle materie della tutela della salute e del coordinamento della finanza pubblica – Eccedenza dalle competenze statutarie.\u003c/p\u003e","id_seduta":"4524","stato_fissazione":"2","descrizione_fissazione":"Udienza Pubblica","data_seduta":"22/10/2025","relatore":"CASSINELLI","listaSedute":[{"numero_parte":"1","id_seduta":"4524","stato_fissazione":"2","descrizione_fissazione":"Udienza Pubblica","data_seduta":"22/10/2025","relatore":"CASSINELLI"}],"ricorrente":"Presidente del Consiglio dei ministri","testo_atto":"N. 3 RICORSO PER LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE 15 gennaio 2025\n\r\nRicorso per questione di legittimita\u0027  costituzionale  depositato  in\ncancelleria il 15 gennaio 2025  (del  Presidente  del  Consiglio  dei\nministri). \n \nSanita\u0027 pubblica - Servizio sanitario regionale (SSR) -  Norme  della\n  Regione  Siciliana  -   Riconoscimento,   a   decorrere   dall\u0027anno\n  finanziario  2024,  dell\u0027adeguamento  tariffario   alle   strutture\n  riabilitative per disabili psico-fisico-sensoriali, alle  comunita\u0027\n  terapeutiche assistite, alle residenze sanitarie assistenziali e ai\n  centri diurni per soggetti  autistici,  che  applicano  i  CCNL  di\n  categoria, nella misura del 7 per cento  a  valere  sui  fondi  del\n  Servizio sanitario regionale. \n- Legge della Regione Siciliana 18 novembre 2024, n.  28  (Variazioni\n  al Bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024-2026),\n  art. 28, comma 16. \n\n\r\n(GU n. 6 del 05-02-2025)\n\r\n    Ricorso  ai  sensi  dell\u0027art.  127  della  Costituzione  per   il\nPresidente del Consiglio dei ministri (c.f. 80188230587), in  persona\ndel Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentato e  difeso  in\nvirtu\u0027  di  legge  dall\u0027Avvocatura   generale   dello   Stato   (fax:\n06/96514000;  indirizzo   pec:   ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it),\npresso i cui uffici e\u0027 legalmente domiciliato in Roma, alla  via  dei\nPortoghesi n. 12, contro la Regione Siciliana (c.f. 80012000826),  in\npersona del Presidente pro tempore, con  sede  a  Palermo  in  piazza\nIndipendenza n. 21 presso il Palazzo d\u0027Orleans e domiciliata ex  lege\npresso l\u0027Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con  sede  a\nPalermo in via Valerio Villareale n. 6,  per  la  declaratoria  della\nillegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 28,  comma  16,  della  legge\ndella  Regione  Siciliana  n.  28  del  18  novembre  2024,   recante\n«Variazioni al bilancio di previsione della regione per  il  triennio\n2024-2026»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Regione\nSiciliana del 20 novembre  2024,  n.  51,  giusta  deliberazione  del\nConsiglio dei ministri assunta nella seduta  del  giorno  14  gennaio\n2025. \n \n                          Premesse di fatto \n \n    Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana  n.  51  del  20\nnovembre 2024 e\u0027 stata pubblicata la legge regionale  n.  28  del  18\nnovembre 2024, intitolata «Variazioni al bilancio di previsione della\nRegione per il triennio 2024-2026». \n    L\u0027art. 28, comma 16, della suddetta legge regionale dispone  che:\n«L\u0027assessorato regionale della salute  e\u0027  autorizzato,  a  decorrere\ndall\u0027anno finanziario 2024, a  riconoscere  l\u0027adeguamento  tariffario\nalle strutture riabilitative  per  disabili  psico-fisico-sensoriali,\nalle  comunita\u0027  terapeutiche  assistite,  alle  residenze  sanitarie\nassistenziali  e  ai  centri  diurni  per  soggetti  autistici,   che\napplicano i C.C.N.L. di categoria, nella misura del  7  per  cento  a\nvalere sui fondi del Servizio sanitario regionale  nel  rispetto  del\nPiano operativo di consolidamento e sviluppo. L\u0027art. 49  della  legge\nregionale n. 3/2024 e\u0027 abrogato». \n    La  norma  sopra  ritrascritta,  in  violazione   del   giudicato\ncostituzionale di cui alla sentenza di codesta ecc.ma  Corte  n.  197\ndel  24  settembre  2024,  con   cui   e\u0027   stata   gia\u0027   dichiarata\nl\u0027illegittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.  49  della  legge   della\nRegione Siciliana n. 3 del 31 gennaio  2024,  si  pone  anch\u0027essa  in\ncontrasto con gli articoli 81 e 117, comma 3, della Costituzione, per\nil tramite delle «norme interposte» di cui agli articoli  8-quinquies\ne sexies del decreto-legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e 2, comma\n80, della legge 23 dicembre 2009, n.  191;  eccedendo  -  altresi\u0027  -\ndalle competenze legislative attribuite alla Regione Siciliana  dallo\nstatuto speciale di autonomia, approvato con il  regio  decreto-legge\n15 maggio  1946,  n.  455,  convertito  in  legge  costituzionale  26\nfebbraio 1948, n. 2. \n    Pertanto, tale  disposizione  viene  impugnata  con  il  presente\nricorso ex art. 127 della Costituzione, affinche\u0027 ne  sia  dichiarata\nl\u0027illegittimita\u0027 costituzionale e ne sia pronunciato  il  conseguente\nannullamento per i seguenti \n \n                          Motivi di diritto \n \n    Come anticipato, la disposizione oggetto di censura dispone  che:\n«L\u0027assessorato regionale della salute  e\u0027  autorizzato,  a  decorrere\ndall\u0027anno finanziario 2024, a  riconoscere  l\u0027adeguamento  tariffario\nalle strutture riabilitative  per  disabili  psico-fisico-sensoriali,\nalle  comunita\u0027  terapeutiche  assistite,  alle  residenze  sanitarie\nassistenziali  e  ai  centri  diurni  per  soggetti  autistici,   che\napplicano i C.C.N.L. di categoria, nella misura del  7  per  cento  a\nvalere sui fondi del Servizio sanitario regionale  nel  rispetto  del\nPiano operativo di consolidamento e sviluppo. L\u0027art. 49  della  legge\nregionale n. 3/2024 e\u0027 abrogato» (enfasi aggiunte). \n    A sua volta, l\u0027art. 49 della  legge  regionale  n.  3  del  2024,\nrichiamato nella disposizione appena ritrascritta, prevedeva che: «1.\nPer fronteggiare i  maggiori  costi  derivanti  dall\u0027esercizio  delle\nfunzioni rese dalle strutture riabilitative per disabili psico-fisico\nsensoriali, dalle comunita\u0027 terapeutiche assistite,  dalle  residenze\nsanitarie assistenziali e dai centri diurni per  soggetti  autistici,\ne\u0027 riconosciuto l\u0027adeguamento tariffario delle prestazioni rese dalle\nmedesime nella misura del 7 per cento a valere sui fondi del Servizio\nsanitario  regionale  previo  rispetto   dei   contratti   collettivi\nnazionali  di  lavoro  sottoscritti  dalle  organizzazioni  sindacali\nmaggiormente rappresentative. \n    2. Per fronteggiare i  maggiori  costi  derivanti  dall\u0027esercizio\ndelle funzioni rese dai centri dialisi e\u0027 riconosciuto  l\u0027adeguamento\ntariffario delle prestazioni rese dalle medesime nella misura massima\ndel 2 per cento a valere sui fondi del Servizio sanitario regionale. \n    3.  Le  modalita\u0027  attuative  delle  disposizioni  del   presente\narticolo   sono    determinate    con    decreto    interassessoriale\ndell\u0027assessore regionale per la salute e dell\u0027assessore regionale per\nl\u0027economia, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata  in\nvigore della presente legge» (enfasi aggiunte). \n    Essendo ignoti i criteri di calcolo utilizzati per la definizione\ndell\u0027adeguamento tariffario nella misura del 7%, a valere  sui  fondi\ndel Servizio sanitario regionale, e mancando gli elementi informativi\nnecessari per valutare la compatibilita\u0027 del medesimo con il Piano di\nrientro dal disavanzo sanitario, cui e\u0027 tuttora soggetta  la  Regione\nSiciliana, il Presidente del Consiglio dei  ministri  impugnava  tale\ndisposizione con ricorso n. 14  del  2024  per  la  violazione  degli\narticoli 81 e 117, comma 3, della Costituzione. \n    Con la sentenza n. 197 del  24  settembre  2024,  codesta  ecc.ma\nCorte accoglieva il suddetto ricorso,  affermando  che:  «le  regioni\n\"sono chiamate a contribuire  al  raggiungimento  di  un  ragionevole\npunto di equilibrio tra l\u0027esigenza di assicurare (almeno)  i  livelli\nessenziali di assistenza e quella di garantire una piu\u0027 efficiente ed\nefficace  spesa  pubblica,  anch\u0027essa  funzionale  al   perseguimento\ndell\u0027interesse pubblico del settore\" (sentenza n. 76 del 2023,  punto\n6.1.4. del Considerato in diritto). \n    Al riguardo, assumono rilevanza i vincoli che discendono, per  la\nregione che li abbia sottoscritti, dai piani di rientro  dal  deficit\ndi bilancio in materia sanitaria (ex plurimis,  sentenza  n.  20  del\n2023). Essi sono funzionali  al  mantenimento  della  spesa  pubblica\nentro confini certi e predeterminati e, al tempo  stesso,  consentono\ncomunque l\u0027erogazione dei livelli essenziali di assistenza in  favore\ndegli utenti del Servizio  sanitario.  La  disciplina  dei  piani  di\nrientro va, in definitiva, ricondotta, secondo la  giurisprudenza  di\nquesta  Corte,  a  \"un  duplice  ambito   di   potesta\u0027   legislativa\nconcorrente, ai sensi dell\u0027art. 117, terzo comma, della Costituzione:\ntutela della  salute  e  coordinamento  della  finanza  pubblica  (ex\nplurimis, sentenza n. 278 del 2014)\" (sentenza n. 20  del  2023).  Le\nprevisioni dell\u0027art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191  del  2009,\nche riguardano la disciplina dei piani di rientro,  sono  espressione\ndi un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica,\nper effetto del quale \"la regione e\u0027 quindi obbligata a  rimuovere  i\nprovvedimenti, anche legislativi, e a  non  adottarne  di  nuovi  che\nsiano di ostacolo alla  piena  realizzazione  dei  piani  di  rientro\n(sentenze n. 14 del 2017, n.  266  del  2016  e  n.  278  del  2014)\"\n(ancora, sentenza n. 20 del 2023). \n    2.1.2. - Venendo piu\u0027 specificamente  alle  odierne  censure,  e\u0027\nnoto che la Regione Siciliana e\u0027 attualmente  sottoposta  ai  vincoli\ndel Piano di rientro dal disavanzo sanitario:  di  conseguenza,  come\npiu\u0027 volte affermato da questa Corte, \"nel suo bilancio  non  possono\nessere previste spese sanitarie ulteriori rispetto a quelle  inerenti\nai livelli essenziali\" (da ultimo, sentenza n. 1 del 2024). Gli unici\nesborsi consentiti alla regione sono quelli obbligatori derivanti dal\nsoddisfacimento  dei  LEA,  entro  la  cornice  economico-finanziaria\ndelineata appositamente dal Piano di rientro  (sentenza  n.  172  del\n2018). Non sono certamente tali quelli che derivano dall\u0027adozione, da\nparte della regione, di  tariffe  sanitarie  superiori  a  quelle  di\nriferimento, come definite a livello nazionale secondo  le  procedure\npreviste dall\u0027art. 8-sexies, commi 3, 4 e 5, del decreto  legislativo\nn. 502 del 1992, cio\u0027 che e\u0027 proprio quanto deriva dalle disposizioni\nregionali contestate [...]. Deve quindi concludersi che la regione e\u0027\nvenuta meno al divieto di introdurre nuove spese incidenti sulle voci\ndel proprio bilancio relative alla  spesa  sanitaria,  in  violazione\ndell\u0027art. 117, terzo comma,  della  Costituzione  in  relazione  alle\nnorme interposte richiamate nel ricorso, con assorbimento delle altre\ncensure». \n    Ebbene, l\u0027art. 28, comma 16, della legge regionale n. 28 del 2024\nriproduce  -  nella  sostanza  -  la  disposizione  gia\u0027   dichiarata\ncostituzionalmente illegittima da codesta ecc.ma Corte,  nella  parte\nin cui prevede nuovamente un «adeguamento tariffario  alle  strutture\nriabilitative per disabili  psico-fisico-sensoriali,  alle  comunita\u0027\nterapeutiche assistite, alle residenze sanitarie assistenziali  e  ai\ncentri diurni per soggetti autistici, che  applicano  i  C.C.N.L.  di\ncategoria, nella misura del 7  per  cento  a  valere  sui  fondi  del\nServizio sanitario regionale». \n    Pertanto, la norma de qua si pone anch\u0027essa in contrasto con  gli\narticoli 81 e 117, comma 3, della Costituzione, per il tramite  delle\n«norme interposte» di cui agli  articoli  8-quinquies  e  sexies  del\ndecreto-legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e 2,  comma  80,  della\nlegge 23 dicembre 2009, n. 191. \n    In effetti,  la  Regione  Siciliana  e\u0027  tutt\u0027ora  sottoposta  ai\nvincoli del Piano di rientro dal  disavanzo  sanitario,  in  base  al\nquale essa non puo\u0027 erogare livelli ulteriori di assistenza  rispetto\na quelli previsti dalla normativa statale. \n    Ed invero, l\u0027art. 2, comma 80, della legge n. 191  del  2009,  in\nmerito alla cogenza degli interventi individuati dai piani di rientro\ndal disavanzo sanitario regionale, che sono vincolanti per le regioni\ndestinatarie (quale la Regione Siciliana), sancisce espressamente che\nle regioni medesime sono tenute a rimuovere  i  provvedimenti,  anche\nlegislativi, e a non adottarne di nuovi che siano  di  ostacolo  alla\npiena attuazione del suddetto Piano. \n    Di conseguenza, come  piu\u0027  volte  affermato  da  codesta  ecc.ma\nCorte,  gli  «unici  esborsi  consentiti  alla  regione  sono  quelli\nobbligatori derivanti dal soddisfacimento dei LEA, entro  la  cornice\neconomico-finanziaria delineata appositamente dal Piano  di  rientro»\n(cfr. sentenza n. 172 del 2018, enfasi aggiunte), tra i quali non  si\npossono evidentemente annoverare quelli  derivanti  dall\u0027adozione  di\ntariffe sanitarie superiori a quelle di riferimento, come definite  a\nlivello  nazionale  secondo  le  procedure  previste  dagli  articoli\n8-quinquies e sexies, del decreto-legislativo n. 502 del 1992. \n    In effetti, l\u0027art. 8-quinquies  prevede  la  stipula  di  accordi\ncontrattuali con i soggetti che  erogano  le  prestazioni  sanitarie,\ndove la remunerazione delle prestazioni  sia  effettuata  secondo  le\ntariffe determinate, ai sensi del  successivo  art.  8-sexies,  sulla\nbase della  rilevazione  dei  costi  standard  di  produzione  di  un\ncampione rappresentativo  di  soggetti  erogatori  sia  pubblici  che\nprivati. \n    Nel  dettaglio,  la  norma   appena   menzionata   prescrive   la\nremunerazione delle funzioni assistenziali e delle  attivita\u0027  svolte\ndelle strutture accreditate con il Servizio  sanitario  regionale  in\nbase al costo standard di produzione  del  programma  di  assistenza,\novvero in base a tariffe predefinite per prestazione (commi 1  e  4),\nsulla base - le prime - di criteri generali fissati con provvedimento\nstatale «concertato», in sede  di  Conferenza  Stato-regioni,  «sulla\nbase di standard organizzativi e di  costi  unitari  predefiniti  dei\nfattori produttivi, tenendo conto,  quando  appropriato,  del  volume\ndell\u0027attivita\u0027 svolta» (comma 3), ed entro  i  limiti  massimi  -  le\nseconde -  fissati  con  altro  provvedimento  statale  «concertato»,\nsempre in  sede  di  Conferenza  Stato-regioni,  «tenuto  conto,  nel\nrispetto dei principi di efficienza e di economicita\u0027 nell\u0027uso  delle\nrisorse, anche in via alternativa, di: \n        a) costi standard delle prestazioni calcolati in  riferimento\na  strutture   preventivamente   selezionate   secondo   criteri   di\nefficienza, appropriatezza e qualita\u0027 dell\u0027assistenza come risultanti\ndai dati in possesso del sistema informativo sanitario; \n        b) costi standard delle prestazioni gia\u0027  disponibili  presso\nle regioni e le province autonome; \n        c)   tariffari   regionali   e   differenti   modalita\u0027    di\nremunerazione delle funzioni assistenziali attuate  nelle  regioni  e\nnelle province autonome» (comma 5). \n    Ebbene, con la disposizione censurata, la  Regione  Siciliana  ha\nintrodotto un incremento tariffario,  che  prescinde  del  tutto  dai\ncriteri stabiliti nella menzionata  legislazione  statale  e  che  e\u0027\nstato giustificato - come si evince dal riferimento ai  «C.C.N.L.  di\ncategoria» - con l\u0027esigenza  di  introdurre  una  forma  di  «ristoro\neconomico», in favore di determinate strutture  sanitarie,  a  fronte\ndei maggiori costi di personale derivanti  dai  rinnovi  contrattuali\nintervenuti nel periodo 2007-2024. \n    Si tratta, quindi, di un incremento tariffario che  -  nonostante\nil  formale  richiamo   al   «rispetto   del   Piano   operativo   di\nconsolidamento e sviluppo» - si pone in evidente  contrasto  con  gli\nimpegni finanziari assunti  dalla  Regione  Siciliana,  pregiudicando\nl\u0027equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. \n    In altri termini, la resistente, con il menzionato art. 28, comma\n16, della legge n.  28  del  2024,  e\u0027  venuta  meno  al  divieto  di\nintrodurre nuove spese incidenti  sulle  voci  del  proprio  bilancio\nrelative alla spesa sanitaria, in violazione degli articoli 81 e 117,\ncomma  3,  della  Costituzione,  laddove  riserva   allo   Stato   la\ndeterminazione dei principi fondamentali in materia di «tutela  della\nsalute» e «coordinamento della finanza pubblica», in  relazione  alle\nnorme «interposte» di cui agli  articoli  8-quinquies  e  sexies  del\ndecreto-legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e 2,  comma  80,  della\nlegge 23 dicembre 2009, n. 191. \n    Infine, si osserva che l\u0027intervento normativo regionale non trova\nalcun fondamento  normativo  nello  statuto  speciale  di  autonomia,\napprovato  con  il  regio  decreto-legge  15  maggio  1946,  n.  455,\nconvertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2. \n    Difatti, se e\u0027 vero che l\u0027art. 17, comma  1,  lettera  b),  dello\nstatuto di autonomia  consente  alla  regione  di  emanare  leggi  in\nmateria di «igiene e sanita\u0027 pubblica», e\u0027 altrettanto vero che  tale\ncompetenza legislativa deve essere esercitata  «entro  i  limiti  dei\nprincipi ed interessi generali cui si informa la  legislazione  dello\nStato», ai quali si  possono  senz\u0027altro  ricondurre  -  per  univoca\ngiurisprudenza di codesta ecc.ma  Corte  -  anche  le  norme  statali\n«interposte» sopra richiamate (cfr., ex plurimis, sentenza n. 197 del\n2024). \n\n \n                              P. T. M. \n \n    Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  chiede  che  codesta\nEcc.ma  Corte  costituzionale  voglia  dichiarare  costituzionalmente\nillegittimo e conseguentemente annullare, per i motivi sopra indicati\ned illustrati,  l\u0027art.  28,  comma  16,  della  legge  della  Regione\nSiciliana  18  novembre  2024,  n.  28,  pubblicata  nella   Gazzetta\nUfficiale della Regione Siciliana del 20 novembre 2024, n. 51. \n    Con l\u0027originale notificato del ricorso si depositeranno: \n        1. L\u0027attestazione relativa alla approvazione,  da  parte  del\nConsiglio dei ministri nella riunione del  giorno  14  gennaio  2025,\ndella determinazione di impugnare la legge della Regione Siciliana 18\nnovembre 2024, n. 28; \n        2. La copia della legge regionale impugnata pubblicata  nella\nGazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 20 novembre  2024,  n.\n51. \n    Con riserva di illustrare e sviluppare in prosieguo i  motivi  di\nricorso anche alla luce delle difese avversarie. \n        Roma, 15 gennaio 2025 \n \n                    L\u0027Avvocato dello Stato: Feola","elencoResistenti":[{"nominativo":"Regione Siciliana","contenzioso":"","deposito_cost":""}],"elencoNorme":[{"codice_legge":"lrsi","articolo_legge":"28","data_legge":"18/11/2024","data_nir":"2024-11-18","numero_legge":"28","comma":"16","denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24605","unique_identifier":""}],"elencoParametri":[{"id_parametro":"33214","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"81","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33215","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"3","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33219","tipo_legge":"stsi","descrizione_costit":"Statuto della Regione Siciliana","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"17","comma":"1","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33216","tipo_legge":"dlgs","descrizione_costit":"decreto legislativo","data":"30/12/1992","data_nir":"1992-12-30","numero_parametro":"502","articolo_impugnato":"8","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;502~art8"},{"id_parametro":"33217","tipo_legge":"dlgs","descrizione_costit":"decreto legislativo","data":"30/12/1992","data_nir":"1992-12-30","numero_parametro":"502","articolo_impugnato":"8","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;502~art8"},{"id_parametro":"33218","tipo_legge":"l","descrizione_costit":"legge","data":"23/12/2009","data_nir":"2009-12-23","numero_parametro":"191","articolo_impugnato":"2","comma":"80","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-23;191~art2"}]}}"
  ]
]