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e comma 1, lettera b), modificativa dell’ultimo periodo del comma 6 dell’art. 14 del medesimo d.lgs. n. 142 del 2015), 18-bis (, comma 1, lettera a), modificativa dell’art. 10-ter, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), il primo modificativo del primo periodo e il secondo modificativo aggiuntivo di un periodo, dopo il secondo, al comma 6 dell’art. 14 del medesimo d.lgs. n. 286 del 1998), e 19; decreto-legge 17 febbraio 2017, n.13, convertito, con modificazioni, nella legge 13 aprile 2017, n. 46, art. 5-bis.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Costituzione, artt. 3, 72, primo comma, 77, secondo comma, e 111, in particolare primo comma.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eStraniero – Immigrazione – Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale – Trattenimento, disposto dal questore, del richiedente presso un centro di permanenza per i rimpatri (CPR) – Denunciata omessa disciplina dei modi di trattenimento degli stranieri richiedenti protezione internazionale – Denunciato omesso riconoscimento al giudice competente alla convalida di disporre misure alternative e di revocare d’ufficio la misura, se ne vengono meno i presupposti o sono decorsi i termini di durata – Violazione della riserva di legge in riferimento ai modi di limitazione della libertà personale – Denunciata individuazione delle modalità di esecuzione della misura limitativa della libertà personale con atto regolamentare che consente un ampio margine discrezionale all’autorità amministrativa – Denunciata carenza di un controllo giurisdizionale pieno sulla legittimità della misura restrittiva della libertà personale durante la sua effettiva esecuzione e per il corso della stessa.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, artt. 6 e 7; decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, richiamato dall’art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Costituzione, art. 13, e, in particolare, secondo comma.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eStraniero – Immigrazione – Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale – Trattenimento, disposto dal questore, del richiedente presso un centro di permanenza per i rimpatri (CPR) – Procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale – Disposizioni processuali – Disposizioni a garanzia di un accesso effettivo alla difesa e sulla partecipazione del pubblico ministero all’udienza di convalida – Omessa previsione – Denunciata carenza di previsioni, sia prima dell’udienza che in esito alla stessa, a tutela di un pieno, effettivo e immediato accesso alla difesa, di fiducia o d’ufficio, nonché a garanzia della partecipazione del pubblico ministero – Lesione del diritto di difesa – Contrasto con i principi del giusto processo e del contraddittorio.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, art. 6; 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N.","altre_parti":"","testo_atto":"N. 130 ORDINANZA (Atto di promovimento) 05 giugno 2025\n\r\nOrdinanza del 5 giugno  2025  della  Corte  d\u0027appello  di  Lecce  nel\nprocedimento civile promosso dalla Questura di Brindisi contro B. N.. \n \nStraniero  -  Immigrazione  -  Procedimenti  aventi  ad  oggetto   la\n  convalida del provvedimento con il quale  il  questore  dispone  il\n  trattenimento  o  la  proroga  del  trattenimento  del  richiedente\n  protezione internazionale, adottato a norma degli artt. 6, 6-bis  e\n  6-ter del d.lgs. n. 142 del 2015,  e  dell\u0027art.  10-ter,  comma  3,\n  quarto periodo,  del  d.lgs.  n.  286  del  1998,  nonche\u0027  per  la\n  convalida delle misure adottate ai sensi dell\u0027art. 14, comma 6, del\n  citato d.lgs. n. 142 del 2015 [nel caso  di  specie:  trattenimento\n  del  richiedente  protezione  internazionale   disposto   a   norma\n  dell\u0027art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142 del  2015  (sussistenza  di\n  fondati motivi per ritenere che la domanda e\u0027 stata  presentata  al\n  solo scopo di ritardare o impedire l\u0027esecuzione del respingimento o\n  dell\u0027espulsione)] - Attribuzione della  competenza  giurisdizionale\n  alla corte d\u0027appello di cui all\u0027art. 5-bis del decreto-legge n.  13\n  del 2017, come convertito, [ e cioe\u0027 alla corte  d\u0027appello  di  cui\n  all\u0027art. 5, comma 2, della legge n. 69 del 2005, nel cui  distretto\n  ha sede il questore che ha adottato  il  provvedimento  oggetto  di\n  convalida], invece che alla sezione  specializzata  in  materia  di\n  immigrazione, protezione internazionale e libera  circolazione  dei\n  cittadini  dell\u0027Unione  europea,  istituita  presso  il   tribunale\n  distrettuale - Disposizioni transitorie concernenti  l\u0027applicazione\n  della  predetta  disciplina  procedurale  decorsi   trenta   giorni\n  dall\u0027entrata in vigore della legge n. 187 del 2024. \nStraniero - Immigrazione -  Accoglienza  dei  richiedenti  protezione\n  internazionale  -  Trattenimento,  disposto   dal   questore,   del\n  richiedente presso un centro di permanenza per i rimpatri  (CPR)  -\n  Denunciata  omessa  disciplina  dei  modi  di  trattenimento  degli\n  stranieri richiedenti protezione internazionale - Denunciato omesso\n  riconoscimento al giudice competente  alla  convalida  di  disporre\n  misure alternative e di revocare d\u0027ufficio la misura, se ne vengono\n  meno i presupposti o sono decorsi i termini di durata. \nStraniero - Immigrazione -  Accoglienza  dei  richiedenti  protezione\n  internazionale  -  Trattenimento,  disposto   dal   questore,   del\n  richiedente presso un centro di permanenza per i rimpatri  (CPR)  -\n  Procedimenti aventi ad oggetto la convalida del  provvedimento  con\n  il quale il questore dispone il  trattenimento  o  la  proroga  del\n  trattenimento   del   richiedente   protezione   internazionale   -\n  Disposizioni processuali - Disposizioni a garanzia  di  un  accesso\n  effettivo alla difesa e sulla partecipazione del pubblico ministero\n  all\u0027udienza di convalida - Omessa previsione. \n- Decreto-legge 11 ottobre 2024,  n.  145  (Disposizioni  urgenti  in\n  materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela  e\n  assistenza alle vittime  di  caporalato,  di  gestione  dei  flussi\n  migratori e di  protezione  internazionale,  nonche\u0027  dei  relativi\n  procedimenti giurisdizionali), convertito, con modificazioni, nella\n  legge 9 dicembre 2024, n. 187, artt. 16,  17,  18,  18-bis,  e  19;\n  decreto-legge 17 febbraio 2017, n.  13  (Disposizioni  urgenti  per\n  l\u0027accelerazione  dei  procedimenti   in   materia   di   protezione\n  internazionale,  nonche\u0027   per   il   contrasto   dell\u0027immigrazione\n  illegale), convertito, con modificazioni,  nella  legge  13  aprile\n  2017, n. 46, art. 5-bis; decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142\n  (Attuazione  della  direttiva  2013/33/UE  recante  norme  relative\n  all\u0027accoglienza dei richiedenti protezione internazionale,  nonche\u0027\n  della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni  ai  fini  del\n  riconoscimento  e  della  revoca   dello   status   di   protezione\n  internazionale), artt. 6 e 7; decreto legislativo 25  luglio  1998,\n  n. 286 (Testo unico delle disposizioni  concernenti  la  disciplina\n  dell\u0027immigrazione e norme sulla condizione dello  straniero),  art.\n  14. \n\n\r\n(GU n. 27 del 02-07-2025)\n\r\n \n                      CORTE DI APPELLO DI LECCE \n \n    Il Consigliere, dott.ssa Antonia Martalo\u0027, \n    Letti gli atti del  procedimento  in  epigrafe  indicato  per  la\nconvalida del trattenimento ex art. 6 d.lgs. n. 142/2015 disposto dal\nQuestore di Brindisi nei confronti di: \n        N.B., nato in  ...  il  ...,  trattenuto  presso  il  CPR  di\nBrindisi Restinco, \n    Sentite le parti e sciogliendo  la  riserva  assunta  all\u0027odierna\nudienza, \n \n                               Osserva \n \n1. Premessa e svolgimento del procedimento \n    In data ... alle ore  ...  la  Questura  di  Brindisi  depositava\ndecreto di trattenimento disposto in data ... nei confronti di  N.B.,\nsopra generalizzato, difeso di fiducia dall\u0027avv. Giulio Bray del foro\ndi Brindisi. \n    All\u0027odierna udienza, sentito il  trattenuto,  il  suo  difensore,\nnonche\u0027 il rappresentante della Questura  di  Brindisi,  ritenuta  la\npropria competenza, questo Consigliere ha riservato la decisione  nei\ntermini di legge. \n    Risulta dagli atti che: \n        il trattenimento sia stato disposto  ai  sensi  dell\u0027art.  6,\ncomma 3, d.lgs. n.  142/2015  per  pretestuosita\u0027  della  domanda  di\nprotezione internazionale; \n        nei confronti di N.B. il Questore di Cosenza  ha  adottato  e\nnotificato in data ... il trattenimento presso il CPR di Brindisi, ai\nsensi dell\u0027art. 14, comma 1, d.lgs. n. 286/1998 e detto trattenimento\ne\u0027 stato convalidato dal Giudice di  pace  di  Brindisi  in  data  26\naprile 2025; \n        in data  ...  il  predetto  ha  manifestato  la  volonta\u0027  di\nchiedere la protezione internazionale e la relativa domanda e\u0027  stata\nformalizzata dalla Questura con mod. C3 in data ...; \n        pur essendo in Italia dal  ...,  il  predetto  non  aveva  in\nprecedenza depositato domanda di protezione internazionale. \n    Il trattenuto ha dichiarato di essere entrato in Italia  con  una\nbarca nell\u0027anno ..., senza documenti di identificazione,  poiche\u0027  il\npassaporto gli era stato trattenuto dai trafficanti tunisini. \n    Attualmente lavora a ..., come saldatore, «a nero». \n    Ha un fratello che vive a ..., regolarmente in Italia. \n    Ha specificato che  all\u0027arrivo  a  ...  avrebbe  voluto  chiedere\nprotezione internazionale, ma dalla Questura  ha  appreso  che  senza\ndocumenti di identificazione non sarebbe stato possibile. \n    Ha spiegato di non poter tornare in ... perche\u0027 suo padre  e\u0027  un\ntrafficante di droga che gia\u0027 in un\u0027occasione gli  aveva  imposto  di\nassumersi la responsabilita\u0027  della  detenzione  di  una  partita  di\ndroga, quando era minore,  e  per  questo  era  stato  arrestato.  In\ncarcere, dove era rimasto per quattro  mesi,  aveva  subito  violenza\nsessuale. \n    Il difensore ha chiesto  in  primis  di  sollevare  questione  di\nlegittimita\u0027 costituzionale della norma, per le motivazioni  espresse\ndal Consigliere Biondi in altra ordinanza, nota all\u0027ufficio, in  data\n2 maggio 2025. \n    Per la Questura di Brindisi si e\u0027 insistito per la convalida  del\ntrattenimento. \n    Ritiene il Giudice che vada, preliminarmente, proposta  questione\ndi  legittimita\u0027  costituzionale,  con  sospensione   del   giudizio,\ndubitandosi  della  legittimita\u0027  costituzionale  delle   norme   che\ndisciplinano: \n        competenza, presupposti e condizioni del potere di  convalida\ne  di  proroga   del   trattenimento   dei   richiedenti   protezione\ninternazionale da parte della Corte di appello, in contrasto con  gli\nartt. 77, 72,  111  della  Costituzione,  nonche\u0027  per  la  manifesta\nirragionevolezza e contrasto con l\u0027art. 3 della Costituzione; \n        il trattenimento dei  richiedenti  protezione  internazionale\nsenza il rispetto della riserva di legge di  cui  all\u0027art.  13  della\nCostituzione,  oltre  che  per  la  disciplina  dei  casi,  anche  in\nriferimento ai modi di limitazione della liberta\u0027 personale; \n        lo svolgimento dell\u0027udienza di convalida e  del  procedimento\nsenza adeguato rispetto del diritto di  difesa  e  dei  principi  del\ngiusto processo, in contrasto  con  gli  artt.  3,  24  e  111  della\nCostituzione. \n    Deve  al  riguardo  rilevarsi  che  la  sussistenza  di   termini\nperentori per la convalida e la  proroga  non  e\u0027  di  ostacolo  alla\nproposizione  della   questione   di   legittimita\u0027   costituzionale,\nancorche\u0027 la conseguente sospensione riguardi il procedimento  e  non\npossa riferirsi anche al termine perentorio per  la  decisione  sulla\nconvalida/proroga (si veda, con riguardo a questione di  legittimita\u0027\ncostituzionale sollevata nell\u0027ambito di un procedimento di riesame ai\nsensi dell\u0027art. 309 c.p.p., Cass. pen. sez. F., 11  agosto  2015,  n.\n34889). \n    Si intende sottoporre a scrutinio di costituzionalita\u0027  il  nuovo\nsistema normativo, frutto di decretazione di urgenza, che  stabilisce\nla competenza della Corte di appello in  ordine  alla  convalida  dei\nprovvedimenti  che  dispongono  o  prorogano  i   trattenimenti   dei\ncittadini extracomunitari richiedenti protezione  internazionale,  di\ncui si contesta l\u0027assenza  di  giustificazione  circa  i  presupposti\ndella decretazione di urgenza e  la  ragionevolezza  ed  organicita\u0027,\nnonche\u0027 le norme di legge che prevedono, in  caso  di  convalida  e/o\nproroga  dei  trattenimenti,  la  misura  privativa  della   liberta\u0027\npersonale senza il rispetto della riserva di legge anche in relazione\nai modi di  esecuzione  di  tale  misura,  ed  infine  le  norme  che\nriguardano il procedimento e l\u0027udienza di convalida e  che  non  sono\nrispettose dei diritti di difesa e del giusto processo. \n2. La ricostruzione del quadro normativo di  riferimento  applicabile\nnel presente procedimento e la rilevanza della questione \n    Il decreto-legge  11  ottobre  2024,  n.  145,  pubblicato  nella\nGazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  -  Serie  generale  -\ndell\u002711 ottobre  2024,  n.  239,  recante  «disposizioni  urgenti  in\nmateria di ingresso in Italia di lavoratori stranieri,  di  tutela  e\nassistenza  alle  vittime  di  caporalato,  di  gestione  dei  flussi\nmigratori  e  di  protezione  internazionale,  nonche\u0027  dei  relativi\nprocedimenti giurisdizionali»,  al  capo  IV,  ha  introdotto  alcune\ndisposizioni processuali (artt. 16, 17 e 18). \n    In particolare, l\u0027art. 16, rubricato «modifiche al  decreto-legge\n17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni,  dalla  legge\n13 aprile 2017, n. 46»,  modificando  gli  artt.  2  e  3,  comma  4,\ndecreto-legge n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla  legge\nn. 46/2017, ha introdotto il reclamo dinanzi alla  Corte  di  appello\navverso i provvedimenti  adottati  dalle  Sezioni  specializzate,  ai\nsensi dell\u0027art. 35-bis, d.lgs. n. 25/2008, e quelli aventi ad oggetto\nl\u0027impugnazione dei  provvedimenti  adottati  dall\u0027autorita\u0027  preposta\nalla determinazione dello Stato competente all\u0027esame della domanda di\nprotezione internazionale (art. 16, comma 1, lettera b). Aveva,  poi,\nprevisto che i Giudici di appello chiamati a comporre  i  collegi  di\nreclamo avrebbero dovuto curare la propria formazione almeno  annuale\nnella materia della protezione internazionale. \n    L\u0027art. 17 ha apportato modifiche al d.lgs. n. 25/2008 e l\u0027art. 18\nha a sua volta apportato modifiche al d.lgs. n. 150/2011. \n    Ai sensi dell\u0027art. 19 del d.l. n. 145/2024 le disposizioni di cui\nal capo IV si applicavano ai ricorsi presentati ai sensi dell\u0027art. 35\ne dell\u0027art. 3, comma 3-bis, del d.lgs.  n.  25/2008,  decorsi  trenta\ngiorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del\ndecreto stesso. \n    Il  decreto-legge  n.   145/2024   e\u0027   stato   convertito,   con\nmodificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, pubblicata  nella\nGazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale  -  del\n10 dicembre 2024, n. 289. \n    In  particolare,  in  sede  di   conversione,   l\u0027art.   16   del\ndecreto-legge  n.  145/2024  e\u0027  stato  modificato  dalla  legge   n.\n187/2024. \n    Innanzitutto,  e\u0027  stata  modificata  la  rubrica   dell\u0027articolo\n(«modifica  all\u0027art.   3   e   introduzione   dell\u0027art.   5-bis   del\ndecreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni,\ndalla legge 13 aprile 2017, n. 46»). Quindi, con  l\u0027art.  16  citato,\nattraverso  la  modifica  dell\u0027art.   3,   comma   1,   lettera   d),\ndecreto-legge n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla  legge\nn. 46/2017 e  l\u0027introduzione  dell\u0027art.  5-bis  nel  decrto-legge  n.\n13/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  46/2017,  e\u0027\nstata  sottratta   alle   Sezioni   specializzate   in   materia   di\nimmigrazione, protezione internazionale  e  libera  circolazione  dei\ncittadini  dell\u0027Unione  europea,   istituite   presso   i   Tribunali\ndistrettuali, la competenza per i procedimenti aventi ad  oggetto  la\nconvalida del provvedimento con  il  quale  il  Questore  dispone  il\ntrattenimento  o  la  proroga  del  trattenimento   del   richiedente\nprotezione internazionale, adottato a norma  degli  artt.  6,  6-bis,\n6-ter del d.lgs. n. 142/2015, e dall\u0027art.  10-ter,  comma  3,  quarto\nperiodo, del d.lgs. n.  286/1998,  nonche\u0027  per  la  convalida  delle\nmisure adottate ai  sensi  dell\u0027art.  14,  comma  6,  del  d.lgs.  n.\n142/2015, che e\u0027 stata, invece, attribuita alle Corti di  appello  di\ncui all\u0027art. 5, comma 2, della legge n. 69/2005, nel cui distretto ha\nsede  il  Questore  che  ha  adottato  il  provvedimento  oggetto  di\nconvalida, che giudicano, peraltro, in composizione monocratica. \n    L\u0027art.  18  del  d.l.  n.  145/2024  ha  pure  subito   rilevanti\nmodifiche,  a  cominciare  dalla  rubrica  («modifiche   al   decreto\nlegislativo 18  agosto  2015,  n.  142»).  Nel  dettaglio,  e\u0027  stato\nmodificato l\u0027art. 6, comma 5, del d.lgs. n.  142/2015  per  adattarlo\nalla nuova competenza attribuita alla Corte di appello.  E\u0027  previsto\n(primo periodo) che il provvedimento con il quale il Questore dispone\nil trattenimento o la  proroga  del  trattenimento  e\u0027  adottato  per\niscritto, e\u0027 corredato di motivazione e  reca  l\u0027indicazione  che  il\nrichiedente  ha  facolta\u0027   di   presentare   memorie   o   deduzioni\npersonalmente o a mezzo di difensore. Il provvedimento e\u0027  trasmesso,\nsenza ritardo, alla Corte  di  appello  di  cui  all\u0027art.  5-bis  del\ndecreto-legge n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla  legge\nn. 46/2017. \n    All\u0027ultimo periodo dell\u0027art. 6, comma 5, del d.lgs.  n.  142/2015\nle parole «al Tribunale sede della Sezione specializzata  in  materia\ndi immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione  dei\ncittadini dell\u0027Unione europea» sono sostituite dalle seguenti:  «alla\nCorte di appello competente». Dopo il comma 5 dell\u0027art. 6 del  d.lgs.\nn. 142/2015 e\u0027 stato inserito il comma 5-bis che prevede che contro i\nprovvedimenti adottati ai sensi del comma 5 e\u0027  ammesso  ricorso  per\ncassazione ai sensi dell\u0027art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998. Al\ncomma 8 dell\u0027art. 6 d.lgs. n. 142/2015 le parole  «del  Tribunale  in\ncomposizione monocratica»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «della\nCorte di appello». All\u0027art. 14, comma 6, ultimo periodo,  del  d.lgs.\nn. 142/2015 le parole «il Tribunale sede della Sezione  specializzata\nin  materia  di  immigrazione,  protezione  internazionale  e  libera\ncircolazione dei cittadini dell\u0027Unione europea» sono sostituite dalle\nseguenti: «la Corte di appello». Inoltre, la legge  n.  187/2024,  di\nconversione del decreto-legge n. 145/2024, ha inserito l\u0027art. 18-bis,\nrubricato «modifiche agli artt. 10-ter e 14 del testo unico di cui al\ndecreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» che prevede che  all\u0027art.\n10-ter, comma 3, quarto periodo, del d.lgs. n.  286/1998,  le  parole\n«il  Tribunale  sede  della  Sezione  specializzata  in  materia   di\nimmigrazione, protezione internazionale  e  libera  circolazione  dei\ncittadini dell\u0027Unione europea» sono sostituite  dalle  seguenti:  «la\nCorte di appello»; inoltre, prevede all\u0027art. 14, comma 6,  d.lgs.  n.\n286/1998, al  primo  periodo  l\u0027aggiunta,  in  fine,  delle  seguenti\nparole: «, entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per i motivi\ndi cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell\u0027art. 606 del  codice\ndi procedura penale»,  e  dopo  il  secondo  periodo  l\u0027aggiunta  del\nseguente  periodo:  «Si  osservano,   in   quanto   compatibili,   le\ndisposizioni dell\u0027art. 22, comma 5-bis,  secondo  e  quarto  periodo,\ndella legge 22 aprile 2005, n. 69». \n    Infine, l\u0027art. 19 del d.l. n. 145/2024 e\u0027  stato  modificato  nel\nsenso che sono state soppresse le parole «ai  ricorsi  presentati  ai\nsensi dell\u0027art. 35 e dell\u0027art., comma 3-bis, del decreto  legislativo\n28 gennaio 2008, n. 25». \n    In definitiva, con la  legge  n.  187/2024,  di  conversione  del\ndecreto-legge  n.  145/2024,  il  legislatore   ha   realizzato   una\nvariazione di  non  poco  momento  in  punto  di  attribuzione  della\ncompetenza giurisdizionale in tema di procedimenti aventi ad  oggetto\nla convalida del provvedimento con il quale il  Questore  dispone  il\ntrattenimento  o  la  proroga   del   trattenimento   del   cittadino\nextracomunitario richiedente protezione  internazionale,  adottato  a\nnorma degli artt. 6, 6-bis, 6-ter del d.lgs. n. 142/2015, e dall\u0027art.\n10-ter, comma 3, quarto periodo, del d.lgs. n. 286/1998, nonche\u0027  per\nla convalida delle misure adottate ai sensi dell\u0027art.  14,  comma  6,\ndel  d.lgs.  n.  142/2015,  che  e\u0027  stata  sottratta  alle   Sezioni\nspecializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e\nlibera circolazione  dei  cittadini  dell\u0027Unione  europea,  istituite\npresso i Tribunali, per essere attribuita alle Corti  di  appello  di\ncui all\u0027art. 5, comma 2, della legge n. 69/2005, nel cui distretto ha\nsede  il  Questore  che  ha  adottato  il  provvedimento  oggetto  di\nconvalida, che giudicano, peraltro, in composizione  monocratica.  Il\nrelativo provvedimento e\u0027 impugnabile con ricorso per  cassazione  ai\nsensi dell\u0027art. 14, comma  6,  d.lgs.  n.  286/1998,  e,  quindi,  il\nricorso, che non sospende  il  provvedimento,  e\u0027  proponibile  entro\ncinque giorni dalla comunicazione, solo per  i  motivi  di  cui  alle\nlettere a), b) e c) dell\u0027art. 606 c.p.p. e si  osservano,  in  quanto\ncompatibili, le disposizioni dell\u0027art. 22,  comma  5-bis,  secondo  e\nquarto periodo, della legge n. 69/2005. \n    Peraltro, la competenza  cosi\u0027  determinata  ha  avuto  efficacia\ndecorsi trenta giorni dalla pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale\ndella legge n. 187/2024 di conversione del decreto-legge n.  145/2024\n(pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  del  10  dicembre  2024)  per\neffetto dell\u0027art. 19 del decreto-legge n. 145/2024,  come  modificato\ndalla legge n. 187/2024. \n    E non e\u0027 piu\u0027 previsto un  obbligo  in  capo  ai  Consiglieri  di\nappello di curare la propria formazione annuale nella  materia  della\nprotezione internazionale. \n    Secondo l\u0027interpretazione  fatta  propria  sia  dall\u0027Ufficio  del\nmassimario della Corte di cassazione (vedi relazione n.  1/2025)  che\ndalla Corte di legittimita\u0027 (Corte  di  cassazione  I  Sez.  pen.  24\ngennaio 2025, n. 2967  e  successive  conformi),  il  legislatore  ha\nattribuito alle Sezioni penali della Corte di appello  la  competenza\nin materia di convalida dei trattenimenti dei richiedenti  protezione\ninternazionale,  oltre  che  alle  Sezioni  penali  della  Corte   di\nlegittimita\u0027 il ricorso ai  sensi  dell\u0027art.  606  c.p.p.  avverso  i\nprovvedimenti della Corte di appello. \n    Secondo quanto rilevato dalla Corte  di  cassazione,  la  lettura\npiu\u0027 coerente con il dato testuale e\u0027 quella che  la  competenza  sia\nstata attribuita alla Corte di appello e  alla  Corte  di  cassazione\npenali, atteso il riferimento sia alla legge n. 29/2005, relativa  al\nmandato di arresto europeo e alle procedure di consegna, sia all\u0027art.\n606 c.p.p. \n    Giova rappresentare che, con sentenza n. 39 del  2025,  la  Corte\ncostituzionale ha  gia\u0027  dichiarato  l\u0027illegittimita\u0027  costituzionale\ndell\u0027art. 14, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, come modificato  dall\u0027art.\n18-bis, comma 1, lettera b), numero 2) del decreto-legge n. 145/2024,\nconvertito, con modificazioni, dalla legge  n.  187/2024,  richiamato\ndall\u0027art.  6,  comma  5-bis,  d.lgs.  n.  142/2015,  come  introdotto\ndall\u0027art. 18, comma 1, lettera a), numero 2),  del  decreto-legge  n.\n145/2024, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  n.  187/2024,\nnella parte in cui, al  terzo  periodo,  rinvia  all\u0027art.  22,  comma\n5-bis, quarto periodo, della legge n. 69/2005, anziche\u0027 ai commi 3  e\n4 di quest\u0027ultimo articolo. \n    Invero, al fine di assicurare l\u0027effettivita\u0027 del  contraddittorio\nnel giudizio di legittimita\u0027 relativo ai procedimenti di impugnazione\ndei decreti di convalida dei provvedimenti di trattenimento  o  della\nproroga del trattenimento adottati a  norma  degli  artt.  6,  6-bis,\n6-ter del d.lgs. n. 142/2015, e dall\u0027art.  10-ter,  comma  3,  quarto\nperiodo, del d.lgs. n.  286/1998,  nonche\u0027  per  la  convalida  delle\nmisure adottate ai  sensi  dell\u0027art.  14,  comma  6,  del  d.lgs.  n.\n142/2015, la Corte costituzionale ha inteso intervenire nei sensi  di\ncui al su esposto dispositivo. \n    Per  effetto  dell\u0027intervento  «sostitutorio»,  il  processo   di\ncassazione sui decreti di convalida e di  proroga  del  trattenimento\ndella persona straniera -  emessi  dal  Giudice  di  pace,  ai  sensi\ndell\u0027art. 14 del d.lgs. n. 286/1998, o  dalla  Corte  di  appello  in\ncomposizione monocratica, ai sensi dell\u0027art. 6 del d.lgs. n. 142/2015\n- si articola nei seguenti termini: il  giudizio  e\u0027  instaurato  con\nricorso proponibile entro cinque giorni dalla  comunicazione,  per  i\nmotivi di cui alle lettere a), b)  e  c)  dell\u0027art.  606  c.p.p.;  il\nricorso, che non sospende l\u0027esecuzione della  misura,  e\u0027  presentato\nnella  cancelleria  della  Corte  di  appello  che   ha   emesso   il\nprovvedimento, la quale lo trasmette alla Corte  di  cassazione,  con\nprecedenza assoluta su ogni altro affare e comunque entro  il  giorno\nsuccessivo, unitamente al provvedimento impugnato  e  agli  atti  del\nprocedimento; la Corte di cassazione decide con sentenza entro  dieci\ngiorni dalla ricezione degli atti nelle forme  di  cui  all\u0027art.  127\nc.p.p. e, quindi, in un\u0027adunanza camerale nella quale  sono  sentiti,\nse compaiono, il pubblico ministero e  il  difensore;  l\u0027avviso  alle\nparti deve essere notificato o comunicato  almeno  tre  giorni  prima\ndell\u0027udienza e la decisione e\u0027 depositata a conclusione  dell\u0027udienza\ncon  la  contestuale  motivazione;   qualora   la   redazione   della\nmotivazione non risulti possibile, la Corte di cassazione provvede al\ndeposito  della  motivazione  non  oltre  il  secondo  giorno   dalla\npronuncia. \n    L\u0027intervento   normativo   di    urgenza,    che    ha    portato\nall\u0027attribuzione  della  competenza  per  i  procedimenti  aventi  ad\noggetto la convalida del  provvedimento  con  il  quale  il  Questore\ndispone  il  trattenimento  o  la  proroga  del  trattenimento  dello\nstraniero extracomunitario richiedente protezione internazionale alle\nCorti  di  appello,  individuate  ai  sensi   dell\u0027art.   5-bis   del\ndecreto-legge n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla  legge\nn. 46/2017, che giudicano, fra l\u0027altro, in composizione  monocratica,\nrisulta di dubbia  costituzionalita\u0027  e  ha  portato  ad  un  sistema\nnormativo    di    manifesta    irragionevolezza,    tenuto     conto\ndell\u0027inesistenza di  una  plausibile  motivazione  a  sostegno  dello\nstesso,  tale  da  rendere  intellegibili  le  ragioni  e  gli  scopi\nperseguiti dal legislatore, e della frammentazione e  sovrapposizione\ndei diversi Giudici che si occupano della condizione  di  uno  stesso\nsoggetto straniero. \n    Infatti, non appaiono intellegibili e congruenti con  il  sistema\nnormativo nel suo  complesso  e  con  i  principi  costituzionali  le\nragioni poste a fondamento della sottrazione  alla  competenza  delle\nSezioni specializzate dei Tribunali distrettuali dei  procedimenti  -\nquelli appunto sulle  convalide  dei  trattenimenti  dei  richiedenti\nasilo - tipicamente  assegnati  ai  Giudici  civili  di  primo  grado\nspecializzati, e il  loro  affidamento,  per  saltum,  ad  un  organo\ngiudiziario di secondo grado quali le Corti di appello. \n    L\u0027attribuzione della competenza alle Sezioni penali  della  Corte\ndi appello desta ulteriori perplessita\u0027,  poiche\u0027  le  decisioni  sui\ntrattenimenti dei richiedenti asilo si inseriscono nel quadro di  una\nprocedura amministrativa originata dalla  mera  formulazione  di  una\ndomanda di asilo,  secondo  le  regole  del  diritto  costituzionale,\neuropeo e nazionale di recepimento di quest\u0027ultimo;  i  provvedimenti\ndisposti dal Questore e le relative proroghe  non  sono  legati  alla\ncommissione di reati, ma rispondono alle diverse esigenze di cui agli\nartt. 6, 6-bis, 6-ter, d.lgs. n. 142/2015, 10-ter, comma 3, d.lgs. n.\n286/1998 e  14,  comma  6,  d.lgs.  n.  142/2015;  la  decisione  sul\ntrattenimento  ha  natura   incidentale/cautelare   nell\u0027ambito   del\ncomplesso   procedimento   di   riconoscimento    della    protezione\ninternazionale;  e,  per  tale  ragione,  essa  e\u0027  stata  da  sempre\nattribuita alla competenza dei medesimi Giudici che sono  chiamati  a\ndecidere nel merito in ordine alla sussistenza  o  meno  del  diritto\nalla protezione, tanto  in  via  cautelare  (istanze  di  sospensiva)\nquanto in via definitiva; la comune appartenenza di ciascuno di  tali\nprofili (trattenimenti, sospensive, merito)  alla  complessa  materia\ndella  protezione  internazionale  ha,  sino  ad  oggi,  indotto   il\nlegislatore a ritenere  necessaria  l\u0027individuazione  di  un  Giudice\nspecializzato,  tabellarmente  pre-definito,  dotato  di   specifiche\ncompetenze e soggetto a stringenti obblighi formativi. \n    L\u0027intervento legislativo  ha  inciso  sul  carattere  unitario  e\ninscindibile delle questioni attinenti al diritto di  asilo  e  delle\nrelative procedure, operando una sorta di  assimilazione  tra  alcune\nipotesi  di  trattenimento  degli  stranieri  -  gli  extracomunitari\nrichiedenti protezione - e le convalide  degli  arresti  eseguiti  in\nesecuzione di una sentenza straniera esecutiva  di  condanna,  di  un\nprovvedimento cautelare o di qualsiasi  altra  decisione  giudiziaria\nesecutiva che abbia la stessa forza; assimiliazione che non  vi  puo\u0027\nessere, riguardando le convalide dei provvedimenti di trattenimento o\ndi proroga dei trattenimenti,  appunto,  convalide  di  provvedimenti\namministrativi,  che  non   hanno   accertato   la   commissione   di\nfatti-reato. \n    Si e\u0027, inoltre, operata una scissione tra il Giudice competente a\ngiudicare nel merito i provvedimenti relativi al  riconoscimento  del\ndiritto  di   asilo   (le   Sezioni   specializzate   dei   Tribunali\ndistrettuali) e il Giudice competente a giudicare sulla  legittimita\u0027\ndei trattenimenti disposti nell\u0027ambito delle  medesime  procedure  di\nriconoscimento di tale diritto, oltretutto vanificando l\u0027esigenza  di\nspecializzazione dei Giudici. \n    E\u0027 rilevante, pertanto, nel presente giudizio di convalida di  un\ntrattenimento ex art. 6, comma 3, d.lgs. n.  142/2015,  la  questione\ndella  conformita\u0027  di  tale  sistema  normativo,  conseguente   alle\nmodifiche apportate dagli artt. 16, 18, 18-bis e 19 del decreto-legge\nn. 145/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  187/2024,\nin primis, rispetto agli artt. 77, comma 2 e 72, commi 1  e  3  della\nCostituzione;  quindi,  anche  in  riferimento  all\u0027art.   13   della\nCostituzione, nonche\u0027 agli artt. 24 e 111 della Costituzione. \n    La  rilevanza  delle  questioni  e\u0027   determinata,   secondo   la\ngiurisprudenza della Corte costituzionale, dalla necessita\u0027  di  fare\napplicazione nel  giudizio  della  disposizione  censurata  (sentenza\nCorte costituzionale n. 116 del 2024 e precedenti ivi citati). \n    Nel caso di specie, e\u0027 indubitabile che questo Giudice debba fare\napplicazione  della  norma  dell\u0027art.  5-bis  del  decreto-legge   17\nfebbraio 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40/2017,\nnorma aggiunta dall\u0027art. 16, comma 1, lettera b),  del  decreto-legge\n11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9\ndicembre 2024, n. 187, disposizione censurata che stabilisce  la  sua\ncompetenza  a  decidere,  poiche\u0027  «[l]a   stessa   instaurazione   e\nsuccessiva  celebrazione  del  giudizio  avanti  a  una   determinata\nautorita\u0027 giudiziaria, e non ad altra, costituisce momento integrante\ndell\u0027\"applicazione\"  della  disciplina  della  competenza  nel   caso\nconcreto» (sentenza Corte costituzionale n. 163 del 2024 e, in  senso\nanalogo, sentenza n. 5 del 2025). \n    Tanto basta  a  ritenere  rilevanti  le  questioni  sollevate  in\nriferimento all\u0027art. 77, 72, 3  e  111  della  Costituzione  rispetto\nall\u0027attribuzione  della  competenza  a  decidere  sulla  convalida  e\nproroga dei trattenimenti  alla  Corte  di  appello  in  composizione\nmonocratica. \n    E,  parimenti,  e\u0027  indubbio  che  questo   Giudice   deve   fare\napplicazione di norme - artt. 6 e 7 del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142\nche, in caso di convalida, comportano l\u0027applicazione  di  una  misura\nincidente sulla  liberta\u0027  personale,  al  di  fuori  delle  garanzie\npreviste dall\u0027art. 13 della Costituzione, ed, in specie della riserva\ndi legge sia rispetto ai casi, che ai modi di  qualsiasi  restrizione\ndella liberta\u0027 personale  e  priva  di  una  precisa  disciplina  dei\ndiritti dei trattenuti all\u0027interno del centro. \n    Inoltre, in ossequio alle  disposizioni  dell\u0027art.  6  d.lgs.  n.\n142/2015 e 14 d.lgs.  n.  286/1998,  questo  Giudice  e\u0027  chiamato  a\nsvolgere   il   giudizio    finalizzato    alla    decisione    sulla\nconvalida/proroga senza un pieno contraddittorio, senza una  adeguata\npossibilita\u0027 di accesso  alla  difesa  tecnica,  in  funzione  di  un\neffettivo esercizio del diritto di difesa,  senza  la  partecipazione\ndel Procuratore generale. \n    Tanto basta  a  ritenere  rilevanti  le  questioni  sollevate  in\nriferimento all\u0027art. 13 della Costituzione, nonche\u0027 agli artt. 3,  24\ne 111 della Costituzione. \n3. In punto di non manifesta infondatezza della questione \n3.1. Rispetto agli  artt.  77,  comma  2,  72,  comma  1  e  3  della\nCostituzione \n    Le disposizioni degli artt. 16, 17, 18 e 19 del decreto-legge  n.\n145/2024 sono state adottate in assenza dei quei casi straordinari di\nnecessita\u0027  e  urgenza  richiesti  dall\u0027art.  77,   comma   2   della\nCostituzione. \n    Le modificazioni a  tali  disposizioni,  introdotte  in  sede  di\nconversione del decreto-legge, sono  state  apportate  in  violazione\ndell\u0027art. 77, comma 2 e dell\u0027art. 72, comma 1 della Costituzione. \n    Come  e\u0027  noto,   per   costante   giurisprudenza   della   Corte\ncostituzionale (si  veda  Corte  costituzionale  n.  8/2022  e  Corte\ncostituzionale n. 146/2024), la pre-esistenza di  una  situazione  di\nfatto comportante la necessita\u0027 e  l\u0027urgenza  di  provvedere  tramite\nl\u0027utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge,\ncostituisce un requisito di  validita\u0027  costituzionale  dell\u0027adozione\ndel predetto atto, di modo che l\u0027eventuale evidente mancanza di  quel\npresupposto configura tanto un vizio di  legittimita\u0027  costituzionale\ndel  decreto-legge,  adottato   al   di   fuori   dell\u0027ambito   delle\npossibilita\u0027 applicative costituzionalmente previste, quanto un vizio\nin procedendo della stessa legge di conversione. \n    Pertanto,  non  esiste  alcuna  preclusione  affinche\u0027  la  Corte\ncostituzionale proceda all\u0027esame del decreto-legge e/o della legge di\nconversione sotto il profilo del rispetto dei requisiti di  validita\u0027\ncostituzionale  relativi  alla  preesistenza   dei   presupposti   di\nnecessita\u0027 e urgenza, dal momento  che  il  correlativo  esame  delle\nCamere in sede di conversione  comporta  una  valutazione  del  tutto\ndiversa  e,  precisamente,  di  tipo  prettamente  politico  sia  con\nriguardo al contenuto della decisione, sia con riguardo agli  effetti\ndella  stessa.  (Precedente:  S.   29/1995   -   mass.   21561).   Il\ndecreto-legge - la cui adozione e\u0027 ipotesi  eccezionale,  subordinata\nal rispetto di condizioni precise - presenta, nel quadro delle fonti,\nnatura  particolare  come  provvedimento  provvisorio   adottato   in\npresenza di presupposti straordinari, destinato a operare per un arco\ndi tempo  limitato,  venendo  a  perdere  la  propria  efficacia  fin\ndall\u0027inizio in caso di mancata conversione in legge. \n    Nel  sindacato  devoluto  alla  Corte  costituzionale,  un  ruolo\ncruciale compete al requisito dell\u0027omogeneita\u0027, che si atteggia  come\nuno degli indici idonei a rivelare la sussistenza (o, in sua assenza,\nil  difetto)  delle  condizioni  di   validita\u0027   del   provvedimento\ngovernativo.  L\u0027omogeneita\u0027  non  presuppone  che  il   decreto-legge\nriguardi esclusivamente una determinata e  circoscritta  materia,  ma\nche le sue disposizioni si ricolleghino ad  una  finalita\u0027  comune  e\npresentino un\u0027intrinseca coerenza dal punto  di  vista  funzionale  e\nfinalistico. La evidente estraneita\u0027 della norma  censurata  rispetto\nalla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto-legge  in\ncui  e\u0027  inserita  assurge,  pertanto,  a  indice  sintomatico  della\nmanifesta carenza del requisito della straordinarieta\u0027  del  caso  di\nnecessita\u0027 e di urgenza. (Precedenti. S. 151/2023 - mass.  45708;  S.\n137/2018 - mass. 41383; S. 22/2012 - mass. 36070; S. 360/1996 - mass.\n22912;  S.  161/1995  -  mass.  21408).   Quanto   ai   provvedimenti\ngovernativi a contenuto plurimo, le disposizioni, pur eterogenee  dal\npunto di vista materiale, devono essere accomunate  dall\u0027obiettivo  e\ntendere tutte a una finalita\u0027 unitaria, pur se connotata da  notevole\nlatitudine. Per  contro,  un  decreto-legge  che  si  apre  a  «norme\nintruse», estranee alla sua finalita\u0027,  travalica  i  limiti  imposti\nalla  funzione  normativa   del   Governo   e   sacrifica   in   modo\ncostituzionalmente intollerabile il ruolo  attribuito  al  Parlamento\nnel  procedimento  legislativo.  (Precedente:  S.  244/2016  -  mass.\n39155). \n    L\u0027osservanza delle prescrizioni dell\u0027art. 77  della  Costituzione\nimpone  una   intrinseca   coerenza   delle   norme   contenute   nel\ndecreto-legge, o dal punto di vista  oggettivo  e  materiale,  o  dal\npunto di vista funzionale e  finalistico.  L\u0027urgente  necessita\u0027  del\nprovvedere puo\u0027 riguardare, cioe\u0027, una pluralita\u0027 di norme accomunate\no  dalla  natura  unitaria  delle  fattispecie  disciplinate,  ovvero\ndall\u0027intento di fronteggiare una situazione straordinaria complessa e\nvariegata, che  richiede  interventi  oggettivamente  eterogenei,  in\nquanto afferenti a materie diverse, ma  indirizzati  tutti  all\u0027unico\nscopo  di  approntare  urgentemente   rimedi   a   tale   situazione.\n(Precedente: S. 8/2022 - mass. 44472). \n    Inoltre, l\u0027utilizzazione del decreto-legge -  e  l\u0027assunzione  di\nresponsabilita\u0027 che ne consegue per  il  Governo  secondo  l\u0027art.  77\ndella  Costituzione  -  non  puo\u0027  essere  sostenuta  dall\u0027apodittica\nenunciazione dell\u0027esistenza delle ragioni di necessita\u0027 e di urgenza,\nne\u0027 puo\u0027 esaurirsi nella  constatazione  della  ragionevolezza  della\ndisciplina che e\u0027 stata introdotta (vedi sempre Corte  costituzionale\nn. 171/2007 e n. 128/2008). \n    Ed ancora, la Corte costituzionale ha piu\u0027 volte affermato che la\nlegge di conversione riveste i caratteri di una fonte funzionalizzata\ne specializzata, volta alla stabilizzazione del decreto-legge, con la\nconseguenza che non puo\u0027 aprirsi ad  oggetti  eterogenei  rispetto  a\nquelli in esso presenti, ma puo\u0027 solo contenere disposizioni coerenti\ncon quelle originarie dal punto di vista materiale o  finalistico;  e\ncio\u0027 essenzialmente per evitare che il relativo  iter  procedimentale\nsemplificato, previsto dai  regolamenti  parlamentari,  possa  essere\nsfruttato  per  scopi  estranei  a   quelli   che   giustificano   il\ndecreto-legge, a detrimento delle ordinarie  dinamiche  di  confronto\nparlamentare di cui all\u0027art. 72, primo comma della Costituzione,  che\npermette una partecipazione parlamentare ben piu\u0027 efficace. \n    Ne consegue il divieto,  in  sede  di  conversione,  di  alterare\nl\u0027omogeneita\u0027 di fondo della normativa  urgente,  quale  risulta  dal\ntesto originario, pena un vizio della legge di conversione  in  parte\nqua. (Precedenti: S. 113/2023 - mass. 45571; S. 6/2023 - mass. 45283;\nS. 245/2022 - mass. 45226; S. 8/2022 - mass.  44472;  S.  210/2021  -\nmass. 44267; S. 226/2019 - mass. 41887; S. 145/2015 - mass. 38479; S.\n251/2014 - mass. 38159; S. 32/2014 - mass. 37669; S. 128/2008 - mass.\n32359; S. 171/2007 - mass. 31329; S. 29/1995 - mass. 21561).  Non  e\u0027\nconsentito l\u0027uso improprio e strumentale del decreto-legge,  al  fine\ndi  evitare  deviazioni  dal  sistema  costituzionale   delle   fonti\nnormative e dalla centralita\u0027 che e\u0027 propria  della  legge  ordinaria\n(Precedenti: S. 128/2008 - mass. 32359; S. 171/2007 - mass. 31330; S.\n29/1995 - mass. 21561). \n    La coerenza delle disposizioni aggiunte in  sede  di  conversione\nrispetto alla disciplina originaria  del  decreto-legge  puo\u0027  essere\nvalutata sia dal punto di vista oggettivo e materiale, sia dal  punto\ndi vista funzionale e finalistico (Precedenti:  S.  30/2021  -  mass.\n43627; S. 247/2019 - mass. 42854;  S.  226/2019  -  mass.  41886;  S.\n181/2019 - mass. 42797; O. 204/2020 - mass. 42950; O. 93/2020 - mass.\n43421). \n    Per accertare la correlazione tra la disposizione  introdotta  in\nfase di conversione  e  l\u0027originario  decreto-legge,  occorre  tenere\nconto di molteplici indicatori, come la coerenza della norma rispetto\nal  titolo  del   decreto   e   al   suo   preambolo,   l\u0027omogeneita\u0027\ncontenutistica o  funzionale  della  norma  rispetto  al  complessivo\napparato normativo  del  decreto-legge,  lo  svolgimento  dei  lavori\npreparatori, il carattere ordinamentale  o  di  riforma  della  norma\n(Precedenti: S. 186/2020 - mass. 43202; S. 149/2020 - mass. 43409; S.\n288/2019 - mass. 41900; S. 33/2019 - mass. 42327; S. 97/2019 -  mass.\n42213; S. 137/2018 - mass. 41383; S. 99/2018 - mass. 41225; S. 5/2018\n- mass. 39686; S. 220/2013 - mass. 37319). \n    Cio\u0027 detto, nel preambolo del d.l. n. 145/2024, non vi e\u0027  alcuna\nmotivazione delle ragioni di necessita\u0027 e urgenza del  decreto-legge,\nspecie con riguardo alle norme processuali contenute nel capo IV  (si\nlegge  testualmente:  «Considerata  la  straordinaria  necessita\u0027   e\nurgenza di adottare  norme  in  materia  di  ingresso  in  Italia  di\nlavoratori stranieri; Ritenuta la straordinaria necessita\u0027 e  urgenza\ndi prevedere  misure  volte  alla  tutela  dei  lavoratori  stranieri\nvittime dei reati di cui agli artt. 600, 601, 602, 603 e 603-bis  del\ncodice penale e al contrasto del lavoro sommerso; Ritenuta, altresi\u0027,\nla straordinaria necessita\u0027 e urgenza  di  adottare  disposizioni  in\nmateria di gestione dei flussi migratori»). \n    Il decreto-legge aveva attribuito alla Corte di appello  la  sola\ncompetenza in tema di  impugnazione  dei  provvedimenti  emanati  dal\nTribunale    specializzato    nella    materia    della    protezione\ninternazionale,  attraverso  il  reclamo.  Aveva,  poi,  previsto  un\nobbligo per i  Giudici  della  Corte  addetti  alla  trattazione  del\nreclamo di formarsi attraverso  la  frequenza  annuale  di  corsi  di\nformazione nella materia della protezione internazionale. \n    E  tutto  questo  senza  alcuna  motivazione  circa  le   ragioni\nstraordinarie di necessita\u0027  e  urgenza  e  circa  la  omogeneita\u0027  e\ncoerenza funzionale e finalistica di  tale  disposizione  processuale\nrispetto alla necessita\u0027 di adottare norme in materia di ingresso  in\nItalia  di  lavoratori  stranieri,  misure  volte  alla  tutela   dei\nlavoratori stranieri vittime dei reati di cui agli  artt.  600,  601,\n602, 603 e 603-bis del  codice  penale  e  al  contrasto  del  lavoro\nsommerso, disposizioni in materia di gestione dei flussi migratori. \n    Nel corso dei lavori parlamentari relativi al disegno di legge di\nconversone  A.C.  2888,  veniva  presentato  l\u0027emendamento  n.   16.4\nproposto in  I  Commissione,  in  sede  referente,  alla  Camera  dei\ndeputati dalla relatrice, contenente le modifiche agli artt. 16,  17,\n18, nonche\u0027 l\u0027inserimento degli artt. 18-bis e 18-ter. Dalla  lettura\ndel bollettino  delle  Commissioni  parlamentari,  redatto  in  forma\nsintetica (e non  stenografica),  non  emergono  dichiarazioni  della\nrelatrice tese a spiegare le ragioni poste a base dell\u0027emendamento n.\n16.4. Risultano solamente le  dichiarazioni  di  voto  contrarie  dei\nparlamentari dell\u0027opposizione (interventi degli On.li M.E. Boschi, R.\nMagi, F. Zaratti, L. Boldrini, S. Bonafe\u0027, G. Cuperlo, A. Colucci, M.\nMauri, E. Alifano, I.  Carmina:  cfr.  XIX  Legislatura,  Camera  dei\ndeputati, I  Commissione  permanente,  bollettino  di  mercoledi\u0027  20\nnovembre  2024,  32   e   ss.   e   spec.   53   con   l\u0027approvazione\ndell\u0027emendamento,  pubblicato   in   allegato   2).   Dal   resoconto\nstenografico dell\u0027intervento nell\u0027Assemblea  di  Montecitorio  emerge\nche la relatrice si limitava a riferire in aula solo  che  gli  artt.\n18,  18-bis  e  18-ter,  introdotti  nel  corso  dell\u0027esame  in  sede\nreferente, recavano norme di coordinamento con la disposizione di cui\nall\u0027art. 16 del decreto-legge, che attribuiva alla Corte  di  appello\nla competenza per la convalida dei provvedimenti di  trattenimento  e\nproroga del trattenimento del richiedente  protezione  internazionale\ndisposti dal Questore. \n    La legge di conversione,  dunque,  ha  eliminato  il  reclamo  e,\nquindi, la  competenza  della  Corte  in  sede  di  impugnazione  dei\nprovvedimenti  civili  emessi  dal  Tribunale   specializzato   nella\nprotezione internazionale, ma ha attribuito  alla  Corte  di  appello\ncompetente di cui all\u0027art. 5, comma 2, della legge  n.  69/2005  (che\ngiudica  in  composizione  monocratica)  la  competenza  in  tema  di\nconvalida   dei   provvedimenti   questorili   che   dispongono    il\ntrattenimento  o  la  proroga  dei  trattenimenti   degli   stranieri\nextracomunitari richiedenti asilo, senza,  peraltro,  prevedere  piu\u0027\nalcun obbligo di formazione dei  Giudici  di  appello  nella  materia\ndella protezione internazionale. \n    Si e\u0027 inoltre stabilito che il relativo provvedimento della Corte\ndi appello e\u0027 impugnabile con ricorso  per  cassazione  entro  cinque\ngiorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui alle lettere a),\nb)  e  c)  dell\u0027art.  606  c.p.p.  e  con  l\u0027osservanza,  in   quanto\ncompatibili, delle disposizioni dell\u0027art. 22, comma 5-bis, secondo  e\nquarto periodo, della legge n. 69/2005. \n    Si e\u0027 dunque attribuita, senza alcuna motivazione, alla Corte  di\nappello competente di  cui  all\u0027art.  5,  comma  2,  della  legge  n.\n69/2005, ovvero  alla  Corte  di  appello  penale,  la  competenza  a\ndecidere sulle convalide dei provvedimenti questorili che  dispongono\ni trattenimenti e sulle relative proroghe, che  certamente  non  sono\nprocedimenti di impugnazione e non presuppongono  la  commissione  di\nalcun reato. \n    I  provvedimenti  della  Corte  di  appello  sono  poi  diventati\nimpugnabili secondo le norme dei ricorsi per  cassazione  in  materia\npenale, mediante ricorso per esercizio di un potere  riservato  dalla\nlegge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita  ai\npubblici poteri (lettera a), art. 606 c.p.p.), inosservanza o erronea\napplicazione delle legge penale o di altre norme giuridiche di cui si\ndeve tener conto nell\u0027applicazione della legge  penale  (lettera  b),\nart. 606 c.p.p.), inosservanza delle norme  processuali  stabilite  a\npena di nullita\u0027, inutilizzabilita\u0027 inammissibilita\u0027 o  di  decadenza\n(lettera c), art. 606 c.p.p.). \n    Non vi e\u0027 alcuna omogeneita\u0027 e connessione tra tali  disposizioni\ndella  legge  di  conversione  e  la  disposizione  processuale   del\ndecreto-legge, che prevedeva la competenza della  Corte  di  appello,\nchiaramente  civile,  per  i  giudizi  di  secondo  grado  avverso  i\nprovvedimenti  adottati  dalle  Sezioni   specializzate,   ai   sensi\ndell\u0027art. 35-bis d.lgs.  n.  25/2008,  e  quelli  aventi  ad  oggetto\nl\u0027impugnazione dei  provvedimenti  adottati  dall\u0027autorita\u0027  preposta\nalla determinazione dello Stato competente all\u0027esame della domanda di\nprotezione internazionale (art. 16, comma 1, lettera b)). \n    Dunque, l\u0027originaria previsione,  che  gia\u0027  non  si  fondava  su\nalcuna ragione esplicita di straordinaria urgenza  e  necessita\u0027,  e\u0027\nstata stravolta in sede di conversione del decreto-legge,  senza  che\ncio\u0027 fosse giustificato da esplicite ragioni di straordinaria urgenza\ne necessita\u0027, dando luogo ad una riforma ordinamentale in  ambito  di\ncompetenza giudiziaria e di sistema processuale applicabile; si  sono\nintrodotte disposizioni  contenenti  oggetti  eterogenei  rispetto  a\nquelli  presenti  nel  decreto-legge,  e  non  coerenti  con   quelle\noriginarie dal punto di vista materiale e finalistico,  in  tal  modo\nsfruttando l\u0027iter procedimentale semplificato di conversione in legge\ndel decreto-legge per scopi estranei a  quelli  che  giustificano  il\ndecreto-legge, a detrimento delle ordinarie  dinamiche  di  confronto\nparlamentare di cui all\u0027art. 72, primo comma della Costituzione,  che\npermette una partecipazione parlamentare ben piu\u0027 efficace. \n    Ne consegue che si e\u0027 fatto un uso  improprio  del  decreto-legge\nper introdurre disposizioni non sorrette  da  alcuna  motivazione  di\nnecessita\u0027 e di urgenza e che si e\u0027, poi, anche, violato il  divieto,\nin sede di conversione, di  alterare  l\u0027omogeneita\u0027  di  fondo  della\nnormativa risultante dal testo originario del decreto-legge. \n    Del resto,  l\u0027assenza  di  necessita\u0027  e  urgenza  della  riforma\nordinamentale e  processuale  della  materia  dei  trattenimenti  dei\nrichiedenti protezione internazionale e\u0027 dimostrata dalla previsione,\ncontenuta nell\u0027art. 19 del decreto-legge n. 145/2024, mantenuta anche\nin sede  di  conversione  con  modifiche  ad  opera  della  legge  n.\n187/2024, che proprio le disposizioni del capo IV  si  applicano  non\nimmediatamente, il giorno  stesso  della  pubblicazione  del  decreto\nnella  Gazzetta  Ufficiale,  ovvero  il   giorno   successivo,   come\nnormalmente avviene per le norme emanate con decreto-legge, e neppure\nnell\u0027ordinario termine di vacatio legis,  ma  decorsi  trenta  giorni\ndalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del\ndecreto-legge. \n3.2. Rispetto all\u0027art. 3 e 111 della Costituzione \n    Le disposizioni degli artt. 16, 18, 18-bis e 19 del decreto-legge\nn. 145/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  187/2024\nsono  anche  in  contrasto  con  il  principio  di  ragionevolezza  e\nuguaglianza di cui all\u0027art. 3 della Costituzione e quelle del  giusto\nprocesso di cui all\u0027art. 111 della Costituzione. Come ribadito  dalla\nCorte costituzionale nella recente sentenza n. 38 del 2025,  «secondo\nla costante giurisprudenza costituzionale, nella configurazione degli\nistituti processuali il legislatore gode di  ampia  discrezionalita\u0027,\ncensurabile  soltanto  laddove  la  disciplina  palesi   profili   di\nmanifesta irragionevolezza (sentenze n. ex multis 189  e  n.  83  del\n2024, rispettivamente  punto  9  e  punto  5.5.  del  Considerato  in\ndiritto; n. 67 del 2023, punto 6 Considerato in  diritto)».  Come  ha\nchiarito la Corte costituzionale nella sentenza n. 39  del  2025,  il\nlegislatore dispone di un\u0027ampia discrezionalita\u0027 nella  conformazione\ndegli  istituti  processuali,  incontrando  il  solo   limite   della\nmanifesta irragionevolezza o  arbitrarieta\u0027  delle  scelte  compiute.\nNella  materia  processuale,  quindi,  il  metro  del   giudizio   di\nragionevolezza   deve   essere   particolarmente   rispettoso   della\ndiscrezionalita\u0027 legislativa, in quanto la disciplina del processo e\u0027\nfrutto di delicati bilanciamenti tra principi e interessi in naturale\nconflitto  reciproco,  sicche\u0027  ogni  intervento  correttivo  su  una\nsingola disposizione, volto ad assicurare una piu\u0027 ampia tutela a uno\ndi tali principi o  interessi,  rischia  di  alterare  gli  equilibri\ncomplessivi del sistema. Tuttavia,  la  Corte  ha  precisato  che  il\nsuperamento  del  limite  al  sindacato  della  discrezionalita\u0027  del\nlegislatore in materia processuale e\u0027 senz\u0027altro  ravvisabile  quando\nemerga un\u0027ingiustificabile compressione del diritto di difesa  e  del\ncontraddittorio, quale «momento fondamentale del giudizio» e «cardine\ndella ricerca dialettica  della  verita\u0027  processuale,  condotta  dal\nGiudice con la collaborazione delle parti, volta  alla  pronuncia  di\nuna decisione  che  sia  il  piu\u0027  possibile  \"giusta\"»  (vedi  anche\nsentenza n. 96 del 2024). \n    Le    disposizioni    censurate    presentano    una    manifesta\nirragionevolezza poiche\u0027 introducono una competenza  della  Corte  di\nappello, derogatoria rispetto alla ordinaria  competenza  di  secondo\ngrado della Corte di appello, nonche\u0027 una competenza  penale  in  una\nmateria che prescinde completamente dalla  commissione  di  fatti  di\nreato,   ed   oltretutto   vanificano   totalmente   l\u0027esigenza    di\nspecializzazione  nella  materia   della   immigrazione,   protezione\ninternazionale  e  libera   circolazione.   Ed   inoltre,   lasciando\ninalterata  la  competenza  civile  delle  Sezioni  specializzate  in\nmateria  di  immigrazione,   protezione   internazionale   e   libera\ncircolazione dei cittadini dell\u0027Unione europea,  istituite  presso  i\nTribunali e competenti per i giudizi avverso  i  provvedimenti  della\nCommissione territoriale  che  decide  sulle  domande  di  protezione\ninternazionale, danno luogo ad un sistema del tutto  irragionevole  e\nconfuso, con un intreccio e una sovrapposizione di competenze  tra  i\ndiversi organi giurisdizionali e il concreto rischio di intrerferenze\ne contrasti delle decisioni assunte  in  riferimento  ad  uno  stesso\nsoggetto, nonche\u0027 ad una  ingiustificata  disparita\u0027  di  trattamento\nrispetto agli altri casi di convalide dei trattenimenti. \n    Il nuovo sistema normativo di riparto delle competenze,  infatti,\nproduce  significative  incongruenze  e  si  appalesa   assolutamente\nirragionevole. \n    In  primo  luogo,  le  disposizioni  censurate  giungono  ad   un\nrisultato - affatto singolare dal punto di  vista  sistematico  -  di\nstabilire la competenza della Corte di appello in un giudizio che non\ne\u0027 di secondo grado e non ha ad oggetto un  provvedimento  emesso  da\nun\u0027autorita\u0027  giudiziaria  di  primo  grado,   ma   da   un\u0027autorita\u0027\namministrativa. Cio\u0027  determina  un  risultato  del  tutto  distonico\nrispetto  ai  principi  propri  dell\u0027ordinamento  giudiziario  e   al\nprincipio di ragionevolezza, ponendo in essere una deroga  del  tutto\ningiustificata al principio generale di cui all\u0027art. 53  Ord.  Giud.,\nsecondo cui la Corte di appello esercita la giurisdizione nelle cause\ndi appello delle sentenze pronunciate in primo grado dai Tribunali in\nmateria civile e penale. \n    Inoltre,  tale  spostamento  di  competenza  vanifica  del  tutto\nl\u0027esigenza di mantenere una specializzazione  dell\u0027organo  giudicante\nin tutte le decisioni che attengono  alla  materia  della  protezione\ninternazionale. Ne consegue l\u0027evidente incongruita\u0027 della disciplina,\nanche sotto questo profilo, anche considerato che la specializzazione\ndell\u0027organo  giudicante  e\u0027  presidio  del  giusto  processo  di  cui\nall\u0027art. 111, comma 1 della Costituzione. \n    Inoltre,  e\u0027  del  tutto   irragionevole   l\u0027attribuzione   della\ndecisione di  convalida  dei  provvedimenti  di  trattenimento  e  di\nproroga alla Corte di appello competente in materia di convalida  del\nmandati di arresto europeo, ovvero alla Corte di appello penale. \n    Infatti,  non  sussiste  alcuna  affinita\u0027  dei  procedimenti  di\nconvalida   dei   provvedimenti   questorili   che   dispongono    il\ntrattenimento  o  la  proroga  dei  trattenimenti   dei   richiedenti\nprotezione internazionale  con  i  procedimenti  di  convalida  degli\narresti eseguiti dalla polizia giudiziaria  in  esecuzione  dei  MAE,\ncome desumibile dal riferimento all\u0027art. 5, comma 2, della  legge  n.\n69/2005. Invero, alla base del  procedimento  di  convalida  previsto\ndall\u0027art. 13 della legge n. 69/2005 vi e\u0027 l\u0027arresto di  una  persona,\ndi iniziativa della polizia giudiziaria, in esecuzione di un  mandato\ndi arresto europeo esecutivo o cautelare, nel senso che si tratta  di\nun MAE che si fonda o su una sentenza penale di condanna (o decisione\ngiudiziaria) esecutiva o di un provvedimento cautelare  in  relazione\nad un fatto qualificabile come reato. L\u0027arresto viene  convalidato  o\nmeno in vista della consegna dell\u0027arrestato allo Stato che ha  emesso\nil MAE (procedura attiva). Si tratta chiaramente di  un  procedimento\ndi natura penale (tendenzialmente considerato di  natura  penale  nel\ndiritto dell\u0027Unione europea, tanto  da  estendere  l\u0027applicazione  di\nalcune delle direttive «processuali penali» anche al  MAE:  vedi,  ad\nesempio, direttive 2010/64/UE e 2012/13/UE). \n    Per contro,  il  procedimento  che  attiene  alla  convalida  del\nprovvedimento che dispone o proroga il trattenimento del  richiedente\nprotezione  internazionale,   sebbene   riguardi   un   provvedimento\nlimitativo della liberta\u0027 dello straniero richiedente asilo, che deve\nessere adottato nel rispetto delle  garanzie  previste  dall\u0027art.  13\ndella Costituzione (vedi Corte costituzionale n. 105/2001),  tuttavia\nnon e\u0027 stato mai considerato un procedimento di natura penale, ne\u0027 in\nambito nazionale ne\u0027 in ambito  sovranazionale.  Come  opportunamente\nricordato dalla Corte costituzionale  (si  veda  il  punto  3.5.  del\nConsiderato in diritto della sentenza n. 39 del  2025),  storicamente\nla materia in questione e\u0027 sempre stata ritenuta di natura civile, in\nragione  della  natura  delle  situazioni   giuridiche   incise   dal\ntrattenimento, giacche\u0027, sottolineava la Consulta,  «come  confermato\ndalla relazione del Governo illustrativa del disegno di legge n. 3240\ndel 19 febbraio 1997, dal quale ha avuto origine la legge n.  40  del\n1998 - il cui art. 12, come ricordato, e\u0027 confluito nell\u0027art. 14  del\nd.lgs. n. 286 del 1998 - trattandosi di misure amministrative, di per\nse\u0027 estranee al  fatto-reato,  suscettibili  nondimeno  di  intaccare\nanche  posizioni  soggettive  che  la  Costituzione  tutela  in  modo\nparticolare, si e\u0027 ritenuto di attribuire la  competenza  al  pretore\ncivile, con un procedimento rapidissimo, destinato  ad  esaurirsi  in\nquindici giorni, salvo  ulteriore  ricorso  per  Cassazione  e  senza\nescludere   eventuali   provvedimenti   cautelari   (la    cosiddetta\n\u0027sospensiva\u0027). La scelta a favore del Giudice ordinario civile, quale\nautorita\u0027 giurisdizionale  competente  a  decidere  sul  ricorso  con\nl\u0027espulsione, oltre  che  della  legittimita\u0027  della  misura  di  cui\nall\u0027art. 12, risponde a criteri funzionali e sistematici». \n    D\u0027altra parte, e\u0027 notorio che nelle controversie  che  riguardano\nl\u0027ingresso, la  permanenza  o  l\u0027espulsione  di  stranieri  in  Stati\ndiversi di appartenenza non trova applicazione  l\u0027art.  6  CEDU,  ne\u0027\nsotto il suo aspetto civile ne\u0027 in quello penale (Corte  EDU,  grande\ncamera, 5 ottobre 2000, Maaouia  c.  Francia,  dove  si  precisa  che\nl\u0027art. 1 del protocollo n. 7 alla CEDU contiene garanzie  procedurali\napplicabili all\u0027allontanamento degli stranieri). Il trattenimento dei\ncittadini stranieri ricade sotto l\u0027ambito di  applicazione  dell\u0027art.\n5, § 1 lettera f), CEDU (vedi Corte EDU, grande camera,  15  dicembre\n2016, e altri c. Italia), ed e\u0027 accettabile - sottolineava  la  Corte\ndei diritti umani (vedi Corte EDU, 25 giugno 1996, Amuur c.  Francia)\n- solo per consentire agli Stati di prevenire l\u0027immigrazione illegale\nnel rispetto dei propri obblighi internazionali,  in  particolare  ai\nsensi della Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo  status  di\nrifugiati  e,  appunto,  della  CEDU.  Aggiungeva  la  Corte  che  la\nlegittima preoccupazione  degli  Stati  di  contrastare  i  tentativi\nsempre piu\u0027 frequenti di eludere le restrizioni all\u0027immigrazione  non\ndeve privare i richiedenti asilo della  protezione  offerta  da  tali\nconvenzioni, sicche\u0027 il trattenimento non dovrebbe essere  prolungato\neccessivamente, altrimenti si rischierebbe di  trasformare  una  mera\nrestrizione della liberta\u0027 - inevitabile al fine  di  organizzare  il\nrimpatrio dello straniero o,  nel  caso  del  richiedente  asilo,  in\nattesa dell\u0027esame della sua domanda di protezione internazionale - in\nuna privazione della liberta\u0027 personale. A tale  riguardo,  precisava\nla Corte di Strasburgo - punto fondamentale -, occorre  tenere  conto\ndel fatto che la  misura  e\u0027  applicabile  non  a  coloro  che  hanno\ncommesso reati penali, ma agli stranieri che, spesso temendo  per  la\npropria vita, sono fuggiti dal proprio  Paese.  Sicche\u0027,  sebbene  la\ndecisione  di  disporre   il   trattenimento   debba   essere   presa\nnecessariamente dalle autorita\u0027 amministrative o di polizia,  la  sua\nconvalida o  proroga  richiede  un  rapido  controllo  da  parte  dei\nTribunali,  tradizionali  tutori  delle  liberta\u0027  personali,  ed  il\ntrattenimento non deve privare il richiedente asilo  del  diritto  di\naccedere effettivamente alla procedura per la determinazione del  suo\nstatus di rifugiato. Anche la Corte di giustizia dell\u0027Unione  europea\n(Corte di giustizia  UE,  grande  sezione,  8  novembre  2022,  cause\nriunite C-704/20 e  C-39/21,  punti  72-74)  ha  precisato  che  ogni\ntrattenimento di un cittadino di un paese terzo, che avvenga in forza\ndella direttiva 2008/115 nell\u0027ambito di una procedura di rimpatrio  a\nseguito di soggiorno irregolare, sulla base della  direttiva  2013/33\nnell\u0027ambito  del   trattamento   di   una   domanda   di   protezione\ninternazionale, oppure in  forza  del  regolamento  n.  604/2013  nel\ncontesto del trasferimento del richiedente di una siffatta protezione\nverso lo Stato membro  competente  per  l\u0027esame  della  sua  domanda,\ncostituisce un\u0027ingerenza grave nel  diritto  alla  liberta\u0027,  sancito\nall\u0027art. 6 della CDFUE. Infatti, come prevede l\u0027art. 2,  lettera  h),\ndella  direttiva  2013/33,  una  misura  di  trattenimento   consiste\nnell\u0027isolare una persona in un luogo determinato. Emerge  dal  testo,\ndalla genesi e dal contesto di  tale  disposizione,  la  cui  portata\npuo\u0027, peraltro, essere trasferita  alla  nozione  di  «trattenimento»\ncontenuta nella direttiva 2008/115 e nel regolamento n. 604/2013, che\nil trattenimento impone all\u0027interessato di rimanere in  un  perimetro\nristretto e chiuso, isolando cosi\u0027 la persona  di  cui  trattasi  dal\nresto  della  popolazione  e  privandola  della   sua   liberta\u0027   di\ncircolazione. Orbene, la finalita\u0027 delle misure di trattenimento,  ai\nsensi  della  direttiva  2008/115,  della  direttiva  2013/33  e  del\nregolamento n. 604/2013, non e\u0027 il perseguimento o la repressione  di\nreati, bensi\u0027 la realizzazione degli  obiettivi  perseguiti  da  tali\nstrumenti in materia, rispettivamente, di rimpatrio, di  esame  delle\ndomande di protezione internazionale e di trasferimento di  cittadini\ndi paesi terzi. \n    Dunque,  l\u0027asserita  affinita\u0027  tra  procedimento  di   convalida\ndell\u0027arresto  in  esecuzione  del  MAE  (esecutivo  o  cautelare)   e\nprocedimento di convalida del provvedimento questorile che dispone il\ntrattenimento  o  la  proroga  del  trattenimento   del   richiedente\nprotezione internazionale - che dovrebbe essere alla base della nuova\nattribuzione di competenza alle  Corti  di  appello  in  quest\u0027ultima\nmateria e che dovrebbe giustificare la sottrazione di questa  materia\nal Giudice specializzato costituito dalle Sezioni  specializzate  dei\nTribunali distrettuali per affidarla alle Corti di appello  penali  -\nnon appare in alcun modo idonea ad attribuire ragionevolezza a questa\ndecisione del legislatore. \n    Anzi, l\u0027avere sottratto questa materia al Giudice di primo grado,\ncivile e specializzato, che si e\u0027 sempre occupato  dei  trattenimenti\ndei richiedenti protezione, per affidarla ad un Giudice - di  secondo\ngrado, ma in assenza di un  provvedimento  giurisdizionale  di  primo\ngrado di cui valutare la esattezza, - penale, ma in assenza di alcuna\ncondotta penalmente rilevante, - non specializzato, ne\u0027  obbligato  a\nspecializzarsi attraverso un  onere  di  aggiornamento  professionale\nannuale, risulta del tutto privo di ragionevolezza. \n    Ancor di piu\u0027, ove si  consideri  che  avverso  il  provvedimento\ndella Corte di appello che ha deciso sulla convalida o sulla  proroga\nvi e\u0027 la possibilita\u0027 di ricorso per cassazione innanzi alla Corte di\ncassazione penale,  da  proporre  entro  cinque  giorni  e  solo  per\nviolazione delle lettere a), b) e c) dell\u0027art. 606 c.p.p. e non piu\u0027,\ncome era nel sistema normativo previgente,  ai  sensi  dell\u0027art.  360\nc.p.c.  che  consentiva  di  ricorrere  in  cassazione   avverso   il\nprovvedimento di convalida sulla base di  una  piu\u0027  ampia  sfera  di\nmotivi  e  in  un  termine  ben  piu\u0027  ampio  di  quello  attualmente\nintrodotto. Dunque, i termini per presentare il ricorso  si  riducono\nsensibilmente, passando dagli ordinari termini di  presentazione  del\nricorso per cassazione civile -  previsto  in  precedenza  -  di  cui\nall\u0027art.  360  c.p.c.  (sessanta  giorni,  se  il  provvedimento   e\u0027\nnotificato: art. 325 c.p.c.; sei mesi, se non e\u0027 notificato: art. 327\nc.p.c.)   ad   appena   cinque   giorni   dalla   comunicazione   del\nprovvedimento. Inoltre, si modificano e riducono sensibilmente  anche\ni motivi di ricorso, che non sono piu\u0027 quelli previsti dall\u0027art.  360\nc.p.c., ma quelli di cui all\u0027art. 606, lettere a), b) e c) c.p.p. \n    Infatti, la riformulazione  dell\u0027art.  360,  primo  comma,  n.  5\nc.p.c., disposta dall\u0027art. 54 del decreto-legge 22  giugno  2012,  n.\n83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, consente,  secondo  la\ngiurisprudenza di legittimita\u0027, di denunciare in  cassazione  sia  la\n«mancanza assoluta di motivi sotto l\u0027aspetto  materiale  e  grafico»,\nsia  la  «motivazione  apparente»,  il  «contrasto  irriducibile  tra\naffermazioni  inconciliabili»  e   la   «motivazione   perplessa   ed\nobiettivamente  incomprensibile»,  esclusa  qualunque  rilevanza  del\nsemplice difetto di «sufficienza» della motivazione (Cass. civ.  sez.\nun., 7 aprile 2014, n. 8053). Dunque, secondo la giurisprudenza,  nel\nvizio denunciabile ai sensi dell\u0027art. 360, comma 1, n. 5)  c.p.c.  vi\nrientrano anche vizi della motivazione, che nel processo penale  sono\ndenunciabili in Cassazione non ai sensi  dell\u0027art.  606,  lettera  c)\nc.p.p., ma ai sensi dell\u0027art. 606, lettera e)  c.p.p.  -  vedi  Cass.\npen. sez. V, 20 gennaio 2021, n. 19318, Cass. pen. sez. II,  4  marzo\n2010, n. 12329 -, ipotesi non richiamata dalla normativa  oggetto  di\ncensura. \n    Ed ancora, lo spostamento di competenza per il solo  giudizio  di\nconvalida e di proroga dei trattenimenti genera rilevanti  rischi  di\ndecisioni  non  coordinate  ed  anche  contrastanti  con  quelle  del\nTribunale specializzato, attesa la necessaria e  palese  interferenza\ntra i vari procedimenti giudiziari di tutela  afferenti  alla  stessa\nmateria e allo stesso soggetto. Infatti, il giudizio di  convalida  e\ndi proroga possono svolgersi  mentre  e\u0027  in  corso  il  procedimento\ndinanzi alla Sezione specializzata del Tribunale nel giudizio avverso\nla decisione della  Commissione  territoriale  che  ha  rigettato  la\ndomanda  di  protezione  -  che  si  svolge  oltretutto  secondo   le\ndisposizioni processuali civilistiche e le diverse regole  probatorie\nproprie dei procedimenti civili. \n    Infatti, lo spostamento di competenza in relazione alle convalide\ndei provvedimenti questorili che dispongono  il  trattenimento  o  la\nproroga del trattenimento del richiedente  protezione  internazionale\nsottrae  alla  Sezione  specializzata  dei   Tribunali   distrettuali\nsoltanto un frammento delle  decisioni  che  riguardano  il  soggetto\nrichiedente la protezione internazionale,  e,  dato  che  le  Sezioni\nspecializzate continuano ad occuparsi, sia in sede di sospensiva, che\ndi  merito,   delle   decisioni   sulla   richiesta   di   protezione\ninternazionale,  si  possono  generare  decisioni  non  coordinate  e\ncontenenti valutazioni contrastanti, poiche\u0027 lo straniero richiedente\nprotezione  potra\u0027  avere  contemporaneamente  pendente  un  giudizio\ncivile a cognizione piena avverso il diniego della  protezione  e  un\ngiudizio  officioso  sulle  condizioni  di  legalita\u0027  della   misura\nrestrittiva incidente  sulla  liberta\u0027  personale,  che  si  svolgono\ndinanzi ad autorita\u0027 giudiziarie diverse, una di primo grado, civile,\nspecializzata, operante secondo le  norme  civilistiche,  l\u0027altra  di\nsecondo grado, penale e non specializzata. \n    Inoltre, va considerato che richiedente protezione internazionale\ne\u0027  assai  spesso   lo   stesso   straniero   extracomunitario   gia\u0027\ndestinatario di un  decreto  di  espulsione  e  di  provvedimento  di\ntrattenimento ai fini dell\u0027espulsione in un centro di cui all\u0027art. 14\nd.lgs. n. 286/1998, della cui convalida si e\u0027 occupato il Giudice  di\npace;  egli,  dopo  avere   proposto   la   domanda   di   protezione\ninternazionale, viene trattenuto in un centro  in  attesa  dell\u0027esame\ndella domanda con provvedimento che viene convalidato dalla Corte  di\nappello penale; nel momento in  cui  si  vede  respinta  (spesso  con\nprocedura  accelerata)  la  domanda  di  protezione   internazionale,\npropone ricorso alla Sezione specializzata del Tribunale avvero  tale\ndiniego e, nel contempo, chiede la sospensiva e, ove non la  ottenga,\npropone reclamo alla Corte di appello, sezione  civile;  nelle  more,\ndecorso il termine della convalida, viene  disposta  la  proroga  del\ntrattenimento e nuovamente e\u0027  sottoposto  a  giudizio  di  convalida\ndalla Corte di appello penale. \n    Si comprende, allora, come l\u0027operata  scissione  tra  il  Giudice\ncompetente  a  giudicare  nel  merito  i  provvedimenti  relativi  ad\nespulsione  e  riconoscimento  del  diritto  di  asilo  (le   Sezioni\nspecializzate dei Tribunali distrettuali) e il Giudice  competente  a\ngiudicare sulla  legittimita\u0027  dei  trattenimenti  e  delle  proroghe\ndisposte  nell\u0027ambito  delle  procedure  di  riconoscimento  di  tale\ndiritto crei una assoluta irragionevolezza del sistema delle  tutele,\ncomportando per lo straniero richiedente protezione un serio pericolo\ndi decisioni contrastanti e non coordinate. \n    Del resto, l\u0027interferenza tra tutti i vari giudizi e\u0027  insita  al\nsistema normativo delineato, poiche\u0027 uno dei  casi  di  trattenimento\ndei richiedenti protezione e\u0027 quello dell\u0027art. 6, comma 3, del d.lgs.\nn. 142/2015 relativo allo straniero che gia\u0027 si trovi nel  centro  in\nattesa dell\u0027esecuzione di un  provvedimento  di  respingimento  o  di\nespulsione e che presenti domanda di protezione  internazionale,  che\nvi siano motivi per ritenere pretestuosa e proposta al solo  fine  di\nritardare o impedire  il  respingimento  o  l\u0027espulsione;  e  poiche\u0027\nl\u0027art. 6,  comma  5,  d.lgs.  n.  142/2015  prevede  che,  quando  il\ntrattenimento e\u0027 gia\u0027 in corso al momento della  presentazione  della\ndomanda, esso non viene meno  ma  ne  risultano  soltanto  sospesi  i\ntermini di cui all\u0027art. 14, comma 4, d.lgs. n. 286/1998. \n    L\u0027interferenza e\u0027 poi ancor  maggiore  se  si  considera  che  la\ngiurisprudenza di legittimita\u0027 civile era  consolidata  nel  ritenere\nche il Giudice che si occupi della convalida  del  trattenimento  del\nrichiedente protezione  deve  anche  sindacare  la  legittimita\u0027  del\nprovvedimento  di   respingimento,   in   quanto   atto   presupposto\ndell\u0027intera procedura (in tal senso si veda Cass. Sez. 1 -, ordinanza\nn. 30166 del 31 ottobre 2023 (Rv. 669187 -  01):  «Ove  il  cittadino\nstraniero, gia\u0027 presente in un CPR in attesa  dell\u0027esecuzione  di  un\ndecreto di espulsione, sia nuovamente ivi trattenuto ex art. 6, comma\n3, del d.lgs. n. 142 del 2015, per avere presentato  una  domanda  di\nprotezione internazionale, nel corso del procedimento di convalida ex\nart. 6, comma 5,  del  medesimo  decreto,  il  Giudice  e\u0027  tenuto  a\nverificare  la  manifesta   illegittimita\u0027   del   provvedimento   di\nrespingimento,  che  costituisce  il  fondamento  della   regolarita\u0027\ndell\u0027intera procedura, giacche\u0027, in difetto del  primo  trattenimento\nesecutivo del respingimento, convalidato  dal  Giudice  di  pace,  il\ntrattenimento del richiedente asilo puo\u0027 essere disposto soltanto  in\npresenza delle diverse condizioni  previste  dall\u0027art.  6,  comma  2,\ndello stesso decreto»). \n    Cio\u0027  crea  inevitabilmente  il  rischio  di  decisioni  che   si\nsovrappongono e non coordinate, anche per le difficolta\u0027 dei  Giudici\nappartenenti  ad  organi  giudiziari  diversi  di  avere   tempestiva\nconoscenza degli altri  provvedimenti  emessi  aventi  a  oggetto  la\nmedesima materia, o anche in contrasto, con  conseguente  pregiudizio\ndell\u0027esigenza  di  garantire,  nell\u0027immediato,  decisioni  tra   loro\ncoerenti rispetto al singolo soggetto richiedente  protezione  e  che\nsiano comprensibili. \n    Infine, la censurata normativa  appare  violare  l\u0027art.  3  della\nCostituzione e risultare manifestamente irragionevole anche alla luce\ndel fatto che essa non si riferisce  alla  competenza  relativa  alle\nconvalide e proroghe  di  tutti  i  provvedimenti  amministrativi  di\ntrattenimento, atteso che la competenza rispetto ai provvedimenti  di\ntrattenimento/proroga  degli  stranieri  extracomunitari  finalizzati\nall\u0027espulsione sono rimasti alla competenza del Giudice  di  pace  ai\nsensi dell\u0027art. 14 del d.lgs. n. 286/1998 e che la  competenza  delle\nconvalide dei trattenimenti degli stranieri cittadini comunitari sono\nrimaste di competenza delle Sezioni specializzate  del  Tribunale  in\nmateria  di  immigrazione,   protezione   internazionale   e   libera\ncircolazione dei cittadini dell\u0027Unione europea,  ai  sensi  dell\u0027art.\n20-ter del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30. \n    Il che implica  che  tre  distinte  autorita\u0027  giudiziarie  siano\ncompetenti  in  relazione   ai   provvedimenti   di   convalida   dei\ntrattenimenti che, per quanto  abbiano  destinatari  e/o  presupposti\ndifferenti,  hanno  tutti  ad  oggetto   misure   amministrative   di\ntemporanea restrizione della liberta\u0027 personale  dello  straniero  in\nfunzione di uno scopo comune, quello di assicurare l\u0027interesse  dello\nStato ad una effettiva esecuzione dei provvedimenti di espulsione  di\nstranieri dal  territorio  e  possono  anche  riferirsi  allo  stesso\nsoggetto (extracomunitario destinatario sia di  un  trattenimento  ai\nfini di espulsione che di  trattenimento  ai  fini  dell\u0027esame  della\ndomanda di protezione internazionale). \n    In specie, e\u0027 ravvisabile una disparita\u0027 di  trattamento  tra  il\ncittadino comunitario e quello extracomunitario, e cio\u0027  sia  ove  la\nCorte di appello sia ritenuta organo  piu\u0027  qualificato  rispetto  al\nTribunale, in quanto autorita\u0027  giudiziaria  di  secondo  grado,  con\ndisparita\u0027, in questo caso, a detrimento dello straniero comunitario,\nsia ove si ritenga il Tribunale organo piu\u0027  qualificato  in  ragione\ndella sua specializzazione, in tal caso  a  scapito  dello  straniero\nextracomunitario. \n    A parte la mancanza di qualsiasi ragione che potesse giustificare\nlo  spostamento  di  competenza  in  esame,  deve   osservarsi   come\nl\u0027intervento  legislativo  ha  inciso  sul   carattere   unitario   e\ninscindibile delle questioni attinenti  all\u0027immigrazione,  protezione\ninternazionale  e  libera  circolazione  dei  cittadini   dell\u0027Unione\neuropea, creando ingiustificate disparita\u0027  di  trattamento  tra  chi\nvede il proprio decreto di trattenimento convalidato dal  Giudice  di\npace, chi lo  vede  convalidato  dal  Tribunale  specializzato  -  in\nentrambi i casi Giudici civili operanti secondo procedure civili -, e\nchi lo vede convalidato dalla Corte di appello quale Giudice penale. \n    Con l\u0027ulteriore irragionevolezza  che,  ai  sensi  del  novellato\ncomma 6 dell\u0027art. 14 del d.lgs. n.  286/1998,  sono  attribuiti  alla\ncompetenza della Corte di cassazione  penale  per  i  motivi  di  cui\nall\u0027art. 606 c.p.p. e secondo la procedura  della  legge  n.  69/2005\ntanto i provvedimenti di convalida  emessi  dalla  Corte  di  appello\npenale in relazione ai richiedenti protezione internazionale,  quanto\nquelli di convalida finalizzati all\u0027espulsione emessi dal Giudice  di\npace. \n    Ulteriore irragionevolezza  e\u0027  legata  al  fatto  che  la  nuova\nnormativa ha assegnato alle Corti di appello penali la  competenza  a\nprovvedere  sulla  convalida   dei   provvedimenti   questorili   che\ndispongono i  trattenimenti  o  le  proroghe  dei  trattenimenti  dei\nrichiedenti asilo, ma nulla ha previsto rispetto ai  procedimenti  di\n«riesame»  dei  trattenimenti,  che,  secondo  la  giurisprudenza  di\nlegittimita\u0027    della    Cassazione    civile,    espressasi    prima\ndell\u0027approvazione delle norme censurate, vanno  introdotti  e  decisi\nnelle forme del procedimento camerale ex art. 737 c.p.c.  e  sono  di\ncompetenza della Sezione specializzata del Tribunale in  composizione\ncollegiale (Cass. civ., sez. I, 3 febbraio 2021, n. 2457). \n    Sicche\u0027 non e\u0027 chiaro se anche tali procedimenti siano  diventati\ndi  competenza  della  Corte  di  appello  penale  e  secondo   quale\nprocedura, nonche\u0027 se  vi  sia  incompatibilita\u0027,  secondo  le  norme\nprocessuali penali, tra il Giudice che ha provveduto sulla  convalida\ne/o sulla proroga del trattenimento e  il  collegio  che  decide  sul\nriesame. \n3.3. Rispetto all\u0027art. 13 della Costituzione \n    Le norme degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 142/2015 imporrebbero  a\nquesto Giudice, ove decidesse di  convalidare  il  provvedimento  del\nQuestore, ritenendolo adottato in presenza dei  casi  previsti  dalla\nlegge, di convalidare una limitazione della liberta\u0027 personale  dello\nstraniero  richiedente  protezione   internazionale   in   violazione\ndell\u0027art. 13 della Costituzione. \n    Infatti, e\u0027 indubbio che il trattenimento dello straniero  presso\ni centri di permanenza temporanea e assistenza  e\u0027  misura  incidente\nsulla liberta\u0027 personale, che non puo\u0027 essere adottata  al  di  fuori\ndelle garanzie dell\u0027art. 13 della Costituzione. Come ha gia\u0027 chiarito\nla Corte  costituzionale  nella  sentenza  n.  105/2001,  «se  si  ha\nriguardo  al  suo  contenuto,  il  trattenimento  e\u0027  quantomeno   da\nricondurre alle \"altre restrizioni della liberta\u0027 personale\", di  cui\npure si fa menzione nell\u0027art. 13 della Costituzione. Lo si evince dal\ncomma 7 dell\u0027art. 14, secondo il quale il Questore, avvalendosi della\nforza pubblica, adotta efficaci  misure  di  vigilanza  affinche\u0027  lo\nstraniero non si allontani indebitamente  dal  centro  e  provvede  a\nripristinare senza ritardo la misura ove  questa  venga  violata.  Si\ndetermina dunque nel caso del trattenimento, anche quando questo  non\nsia disgiunto da una finalita\u0027 di assistenza,  quella  mortificazione\ndella dignita\u0027  dell\u0027uomo  che  si  verifica  in  ogni  evenienza  di\nassoggettamento fisico all\u0027altrui  potere  e  che  e\u0027  indice  sicuro\ndell\u0027attinenza della misura alla sfera della liberta\u0027 personale.  Ne\u0027\npotrebbe dirsi  che  le  garanzie  dell\u0027art.  13  della  Costituzione\nsubiscano attenuazioni rispetto agli stranieri, in vista della tutela\ndi altri beni costituzionalmente rilevanti. Per quanto gli  interessi\npubblici incidenti sulla materia della immigrazione siano  molteplici\ne per quanto possano  essere  percepiti  come  gravi  i  problemi  di\nsicurezza  e  di  ordine  pubblico  connessi   a   flussi   migratori\nincontrollati, non puo\u0027 risultarne minimamente scalfito il  carattere\nuniversale della liberta\u0027 personale, che, al pari degli altri diritti\nche la Costituzione proclama inviolabili, spetta ai  singoli  non  in\nquanto partecipi di una determinata comunita\u0027 politica, ma in  quanto\nesseri umani. Che un tale ordine di idee abbia ispirato la disciplina\ndell\u0027istituto emerge del resto dallo stesso art.  14  censurato,  la\u0027\ndove, con evidente riecheggiamento  della  disciplina  dell\u0027art.  13,\nterzo comma della Costituzione, e della riserva di  giurisdizione  in\nesso contenuta, si prevede  che  il  provvedimento  di  trattenimento\ndell\u0027autorita\u0027 di pubblica sicurezza  deve  essere  comunicato  entro\nquarantotto ore all\u0027autorita\u0027 giudiziaria e che,  se  questa  non  lo\nconvalida nelle successive quarantotto ore, esso cessa di avere  ogni\neffetto». \n    Ed allora, con riferimento alle specifiche  norme  di  legge  che\nvengono in considerazione nel presente giudizio, quelle degli artt. 6\ne  7  del  d.lgs.  n.  142/2015,  riguardanti  il  trattenimento  del\nrichiedente protezione internazionale, deve rilevarsi come  esse  non\nsiano conformi all\u0027art. 13, comma 2 della Costituzione,  dal  momento\nche la legge disciplina i casi in cui sia  possibile  la  limitazione\ndella liberta\u0027 personale, ma non anche le modalita\u0027 di esecuzione  di\ntale  restrizione  sia  al  momento  in  cui  viene  disposta,   che,\nsoprattutto, durante il tempo della sua esecuzione e non consente  un\ncontrollo giurisdizionale pieno circa la  legittimita\u0027  della  misura\nrestrittiva  della  liberta\u0027  personale  durante  la  sua   effettiva\nesecuzione e per il corso della stessa. Non e\u0027 infatti rispettata  la\nriserva di legge di cui all\u0027art. 13 della Costituzione in riferimento\nai modi di  limitazione  della  liberta\u0027  personale  degli  stranieri\nrichiedenti  protezione  internazionale  trattenuti  nei  centri   di\npermanenza. Le condizioni di permanenza  dello  straniero  trattenuto\nsono delineate in modo assai sintetico e generico dall\u0027art. 7  d.lgs.\nn. 142/2015, che prevede che il richiedente e\u0027 trattenuto nei  centri\ncon modalita\u0027 che assicurano la  necessaria  assistenza  e  il  pieno\nrispetto della sua dignita\u0027, secondo le disposizioni di cui  all\u0027art.\n14 del T.U.  d.lgs.  n.  286/1998  e  all\u0027art.  21  del  decreto  del\nPresidente della Repubblica n. 394/1999 e  successive  modificazioni.\nInoltre, l\u0027art. 7 citato prevede che e\u0027 assicurata in ogni  caso  una\nsistemazione separata nonche\u0027 il rispetto delle differenze di genere,\nche ove possibile e\u0027 assicurata l\u0027unita\u0027  del  nucleo  familiare,  e\u0027\nassicurata la fruibilita\u0027 di spazi all\u0027aria aperta,  la  liberta\u0027  di\ncolloquio all\u0027interno del centro con i rappresentanti  dell\u0027UNHCR,  i\nfamiliari, gli avvocati che assistono lo  straniero,  i  ministri  di\nculto, secondo le direttive del Ministero dell\u0027interno;  prevede  che\nper motivi di sicurezza,  ordine  pubblico  o  comunque  per  ragioni\nconnesse alla corretta gestione amministrativa dei centri,  l\u0027accesso\nai centri puo\u0027 essere limitato, purche\u0027  non  impedito  completamente\nsecondo le  direttive  del  Ministero  dell\u0027interno.  L\u0027art.  21  del\nregolamento testualmente prevede: 1. Le modalita\u0027  del  trattenimento\ndevono garantire, nel rispetto del regolare svolgimento della vita in\ncomune, la  liberta\u0027  di  colloquio  all\u0027interno  del  centro  e  con\nvisitatori provenienti dall\u0027esterno, in particolare con il  difensore\nche assiste lo straniero, e con i ministri di culto, la  liberta\u0027  di\ncorrispondenza, anche telefonica, ed  i  diritti  fondamentali  della\npersona  fermo  restando  l\u0027assoluto  divieto  per  lo  straniero  di\nallontanarsi dal centro. 2. Nell\u0027ambito del centro  sono  assicurati,\noltre ai servizi occorrenti per il mantenimento e l\u0027assistenza  degli\nstranieri trattenuti o ospitati, i servizi sanitari  essenziali,  gli\ninterventi di socializzazione e la  liberta\u0027  del  culto  nei  limiti\nprevisti dalla Costituzione. 3. Allo scopo di assicurare la  liberta\u0027\ndi  corrispondenza  anche  telefonica  con   decreto   del   Ministro\ndell\u0027interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio  e\ndella  programmazione  economica,  sono  definite  le  modalita\u0027  per\nl\u0027utilizzo dei servizi telefonici, telegrafici e postali,  nonche\u0027  i\nlimiti di contribuzione  alle  spese  da  parte  del  centro.  4.  Il\ntrattenimento dello  straniero  puo\u0027  avvenire  unicamente  presso  i\ncentri di permanenza temporanea individuati ai  sensi  dell\u0027art.  14,\ncomma 1, del testo unico, o presso i luoghi di cura in cui lo  stesso\ne\u0027 ricoverato per urgenti necessita\u0027 di soccorso  sanitario.  5.  Nel\ncaso in cui lo straniero debba essere ricoverato in  luogo  di  cura,\ndebba recarsi nell\u0027ufficio giudiziario per essere sentito dal Giudice\nche procede, ovvero presso la competente rappresentanza diplomatica o\nconsolare per espletare  le  procedure  occorrenti  al  rilascio  dei\ndocumenti  occorrenti  per  il  rimpatrio,   il   Questore   provvede\nall\u0027accompagnamento a mezzo della forza  pubblica.  6.  Nel  caso  di\nimminente pericolo di  vita  di  un  familiare  o  di  un  convivente\nresidente  in  Italia  o  per  altri  gravi   motivi   di   carattere\neccezionale,  il  Giudice  che  procede,  sentito  il  Questore  puo\u0027\nautorizzare lo straniero ad allontanarsi  dal  centro  per  il  tempo\nstrettamente  necessario,  informando  il  Questore  che  ne  dispone\nl\u0027accompagnamento. 7. Oltre al personale addetto  alla  gestione  dei\ncentri e agli appartenenti alla forza pubblica, al Giudice competente\ne all\u0027autorita\u0027 di pubblica sicurezza, ai centri possono  accedere  i\nfamiliari conviventi  e  il  difensore  delle  persone  trattenute  o\nospitate, i ministri di  culto,  il  personale  della  rappresentanza\ndiplomatica o consolare, e gli appartenenti ad enti, associazioni del\nvolontariato  e  cooperative  di  solidarieta\u0027  sociale,  ammessi   a\nsvolgervi attivita\u0027 di assistenza a norma dell\u0027art. 22  ovvero  sulla\nbase  di  appositi  progetti  di  collaborazione  concordati  con  il\nPrefetto della provincia  in  cui  e\u0027  istituito  il  centro.  8.  Le\ndisposizioni occorrenti per la regolare  convivenza  all\u0027interno  del\ncentro, comprese le misure strettamente indispensabili per  garantire\nl\u0027incolumita\u0027  delle   persone,   nonche\u0027   quelle   occorrenti   per\ndisciplinare le modalita\u0027 di erogazione dei servizi  predisposti  per\nle esigenze fondamentali di  cura,  assistenza,  promozione  umana  e\nsociale e le modalita\u0027 di svolgimento delle visite, sono adottate dal\nPrefetto, sentito  il  Questore,  in  attuazione  delle  disposizioni\nrecate nel decreto di  costituzione  del  centro  e  delle  direttive\nimpartite dal Ministro dell\u0027interno  per  assicurare  la  rispondenza\ndelle modalita\u0027 di trattenimento alle finalita\u0027 di cui  all\u0027art.  14,\ncomma  2,  del  testo  unico.  9.  Il  Questore  adotta  ogni   altro\nprovvedimento e le misure occorrenti  per  la  sicurezza  e  l\u0027ordine\npubblico nel centro,  comprese  quelle  per  l\u0027identificazione  delle\npersone e di sicurezza all\u0027ingresso del centro,  nonche\u0027  quelle  per\nimpedire l\u0027indebito allontanamento delle  persone  trattenute  e  per\nripristinare  la  misura  nel  caso  che  questa  venga  violata.  Il\nQuestore, anche  a  mezzo  degli  ufficiali  di  pubblica  sicurezza,\nrichiede la necessaria collaborazione da  parte  del  gestore  e  del\npersonale  del  centro  che  sono  tenuti  a  fornirla».  Dunque,  le\nmodalita\u0027  di  esecuzione  della  misura  limitativa  della  liberta\u0027\npersonale non sono precisamente disciplinate dalla legge, ma  da  una\nfonte normativa secondaria, la  quale,  a  sua  volta,  lascia  ampia\ndiscrezionalita\u0027  all\u0027autorita\u0027  amministrativa   circa   l\u0027effettiva\nadozione  delle  modalita\u0027  esecutive  anche  rispetto  al   concreto\nesercizio del diritto  alla  corrispondenza,  alle  telefonate,  alle\nvisite e ai colloqui, che possono essere discrezionalmente e senza un\ncontrollo giudiziario limitate sino a  vanificare,  di  fatto,  detti\ndiritti all\u0027interno del centro. \n    Inoltre,  l\u0027art.  6  del   d.lgs.   n.   142/2015   si   discosta\ndall\u0027accezione del termine \u0027convalida\u0027 cosi\u0027 come prevista  dall\u0027art.\n13 della Costituzione. Secondo  la  disposizione  costituzionale,  la\nconvalida e\u0027 destinata a ratificare un provvedimento gia\u0027 adottato  e\nche  in  mancanza  del  controllo  giurisdizionale  non  puo\u0027   avere\nvalidita\u0027. \n    A differenza di quanto avviene in ambito penale, nel procedimento\nin esame  non  e\u0027  previsto  che  il  provvedimento  che  dispone  la\nrestrizione della liberta\u0027 sia distinto e autonomo rispetto a  quello\nsoggetto alla convalida e  non  e\u0027  previsto  che  il  Giudice,  ove,\nritenga possibile  un  minor  sacrificio  della  liberta\u0027  personale,\nrisultando  adeguata  e  congrua  una  delle  misure  alternative  al\ntrattenimento nel centro, applichi direttamente una  di  tali  misure\npreviste dall\u0027art. 14, comma  1-bis,  del  d.lgs.  n.  286/1998,  non\nconsentendo,  quindi,  di  valutare  la  effettiva  necessita\u0027  della\nmassima   compressione   della    liberta\u0027    personale    e    della\nproporzionalita\u0027 della stessa e  di  applicare,  ove  possibile,  una\nmisura meno gravosa.  Ne\u0027,  successivamente  alla  convalida,  appare\npossibile per il Giudice far cessare il trattenimento,  allorche\u0027  ne\nvenissero meno i presupposti o qualora esso  si  protraesse  oltre  i\ntermini. Le disposizioni appaiono quindi in contrasto con  l\u0027art.  13\ndella Costituzione, anche perche\u0027, come chiarito dalla giurisprudenza\ndella Corte del Lussemburgo (Corte di giustizia UE, Grande sezione, 8\nnovembre 2022, cause riunite  C-704/20  e  C-39/21),  il  legislatore\ndell\u0027Unione non si e\u0027 limitato a stabilire norme comuni  sostanziali,\nma ha altresi\u0027  introdotto  norme  comuni  procedurali,  al  fine  di\ngarantire l\u0027esistenza,  in  ogni  Stato  membro,  di  un  regime  che\nconsenta   all\u0027autorita\u0027   giudiziaria   competente    di    liberare\nl\u0027interessato, se del  caso  dopo  un  esame  d\u0027ufficio,  non  appena\nrisulti che il suo trattenimento non e\u0027, o non e\u0027 piu\u0027, legittimo. \n3.3. Rispetto all\u0027art. 24 e 111 della Costituzione \n    Le norme dell\u0027art. 6 d.lgs. n. 142/2014 e del richiamato art. 14,\ncomma  4,  d.lgs.  n.  286/1998,  in  riferimento  alle  disposizioni\nprocessuali relative allo svolgimento del giudizio di convalida e  di\nproroga del trattenimento di richiedenti  protezione  internazionale,\nsono anche in contrasto con gli artt. 24 e  111  della  Costituzione,\nladdove esse non prevedono una effettiva tutela del diritto di difesa\ne del giusto processo. \n    Infatti, a differenza di quanto avviene nei casi  di  arresto  in\nflagranza di reato e di fermo ai sensi degli artt. 386 e 104  c.p.p.,\nal soggetto richiedente protezione e trattenuto nel centro non  viene\nriconosciuto il diritto, ove non nomini un difensore di  fiducia,  di\nessere immediatamente assistito da un difensore di ufficio,  gia\u0027  al\nmomento in cui il Questore  dispone  il  trattenimento,  giacche\u0027  la\nnomina e\u0027 prevista soltanto ad  opera  del  Giudice,  quando  questi,\nricevuto  il  provvedimento  di  trattenimento,  fissi  l\u0027udienza  di\nconvalida. \n    Dal  momento  che   tale   udienza   viene   fissata   ad   horas\nimmediatamente dopo - attesa la necessita\u0027 di  rispetto  del  termine\nperentorio di quarantotto ore, spesso il trattenuto non  ha  contezza\ndella nomina  del  difensore  di  ufficio  e  non  puo\u0027  avere  alcun\ncolloquio con il difensore nominato prima  dell\u0027udienza,  sicche\u0027  lo\nstesso difensore non e\u0027 in grado, prima dell\u0027udienza di convalida, di\npoter avere contezza della situazione del  proprio  assistito.  Anche\nperche\u0027, inoltre, non e\u0027 previsto, a differenza  di  quanto  disposto\ndall\u0027art. 28 del d.lgs. n. 271/1989, che,  al  momento  della  nomina\nsiano contestualmente comunicati  al  trattenuto  il  nominativo  del\ndifensore di ufficio e i suoi recapiti anche telefonici e telematici;\nne\u0027  e\u0027  previsto,  come  disposto  dall\u0027art.  104  c.p.p.,  che   il\ntrattenuto abbia  il  diritto  di  conferire  con  il  difensore  fin\ndall\u0027inizio del misura privativa delle liberta\u0027 personale e che abbia\ndiritto all\u0027assistenza dell\u0027interprete, ove  non  conosca  la  lingua\nitaliana, anche per poter conferire con il difensore. \n    Inoltre, anche le modalita\u0027 di nomina del difensore di fiducia da\nparte del  soggetto  trattenuto  appaiono  limitative  dell\u0027effettivo\ndiritto di difesa, giacche\u0027 prescrivono che il difensore  di  fiducia\nsia munito di procura speciale e, dunque, non  consentono  la  nomina\ndel difensore mediante dichiarazione orale al Questore che ne dispone\nil trattenimento. Cio\u0027 implica che, al fine di  poter  effettivamente\nnominare il difensore, il trattenuto debba  incontrare  lo  stesso  e\nconferirgli per iscritto la procura speciale, con cio\u0027  pregiudicando\nla possibilita\u0027 di un accesso rapido  ed  effettivo  alla  difesa  di\nfiducia, ovvero che il difensore - come nel caso in esame -  depositi\nuna semplice procura alle liti, rilasciata  in  data  antecedente  al\ntrattenimento disposto e prima dell\u0027insorgenza  del  procedimento  di\nconvalida. \n    In definitiva,  le  norme  censurate  non  consentono  un  pieno,\neffettivo ed immediato accesso alla difesa, di ufficio o di  fiducia;\nne\u0027 assicurano la possibilita\u0027 di avere, nei  ristretti  tempi  della\nconvalida e considerando, oltretutto,  le  difficolta\u0027  linguistiche,\nuna interlocuzione con il proprio difensore prima dell\u0027udienza; e, di\nconseguenza, non consentono  al  difensore  di  poter  preparare  una\nadeguata difesa. \n    Esse, dunque, non consentono lo svolgimento del  procedimento  di\nconvalida  in  modo   da   assicurare   alle   parti   un   effettivo\ncontraddittorio e una parita\u0027 tra le stesse, posto che  il  Questore,\nche  puo\u0027  stare  in  giudizio  personalmente  anche  avvalendosi  di\nfunzionari appositamente delegati, e\u0027 a conoscenza  della  condizione\ndel soggetto e dei  provvedimenti  amministrativi  e  giurisdizionali\ngia\u0027 emessi e che lo riguardano, mentre non lo e\u0027 il  difensore,  che\nnominato in modo estemporaneo per l\u0027udienza si trova ad assistere  un\nsoggetto di cui nulla conosce e con cui non ha potuto interloquire. \n    Peraltro, non e\u0027 neppure previsto il  diritto  del  trattenuto  a\ninterloquire e colloquiare con il  difensore  prima  dell\u0027udienza  di\nconvalida e neppure  in  udienza  cio\u0027  e\u0027  possibile,  dato  che  il\ntrattenuto partecipa all\u0027udienza a  distanza,  mediante  collegamento\naudiovisivo tra  l\u0027aula  e  il  centro  e,  spesso,  si  trova  anche\nfisicamente lontano dal suo difensore - come nel caso in esame  -  ed\nin presenza del solo funzionario della Questura; e  non  e\u0027  previsto\ndall\u0027attuale normativa neppure  che  possa  avere  una  comunicazione\nriservata con il suo difensore  durante  l\u0027udienza,  come  e\u0027  invece\nassicurato agli imputati detenuti che partecipano alle udienze penali\nmediante videoconferenza. \n    Ed ancora, l\u0027art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998, richiamato\ndall\u0027art. 6 d.lgs.  n.  142/2015,  neppure  prevede  il  diritto  del\ntrattenuto,  in  esito  all\u0027udienza,  di  ricevere  la  notifica  del\nprovvedimento  con  cui  il  Giudice  abbia  deciso  in  ordine  alla\nconvalida e, tantomeno, di ricevere il provvedimento  tradotto  nella\nlingua di origine, ovvero in una lingua a  lui  nota.  Con  ulteriore\npregiudizio di un effettivo diritto di difesa. \n    Infine, gli artt. 6 e 14 citati, a differenza di  quanto  avviene\nper l\u0027udienza di convalida dell\u0027arresto e del fermo di  cui  all\u0027art.\n392  c.p.p.,  non  prevedono  che  dell\u0027udienza  di   convalida   del\ntrattenimento sia dato avviso al pubblico  ministero  e,  in  specie,\navuto riguardo alla disposta competenza della Corte  di  appello,  al\nProcuratore generale della Repubblica presso  la  Corte  di  appello;\nsicche\u0027 non prevedono la possibilita\u0027 di  partecipazione  all\u0027udienza\ndel Procuratore generale, che pure e\u0027 prevista  nei  procedimenti  di\nconvalida dei mandati di arresto europeo, cui il  legislatore  sembra\nessersi ispirato, con pregiudizio per la  posizione  del  trattenuto.\nQuesti,  infatti,  non  puo\u0027   giovarsi   della   garanzia   che   la\npartecipazione   al    procedimento    del    Procuratore    generale\nassicurerebbe, quale organo indipendente e imparziale,  ai  fini:  di\nuna maggiore verifica della legittimita\u0027 dell\u0027operato della  Questura\nche ha disposto ed eseguito  il  trattenimento;  dell\u0027acquisizione  e\ndeposito  in  giudizio  di  atti  che  siano  utili  a  valutare   la\nsussistenza dei presupposti della convalida e  che  la  Questura  non\nabbia allegato, non avendovi interesse e  non  avendo  un  dovere  di\nsvolgere accertamenti e acquisire atti che siano anche nell\u0027interesse\ndel trattenuto. Ne consegue un inedito sistema processuale penale, in\ncontrasto con i principi del giusto processo, nel  quale  non  e\u0027  il\nmagistrato del pubblico ministero, autonomo e  indipendente  da  ogni\naltro potere  ai  sensi  dell\u0027art.  104  della  Costituzione,  ma  il\nMinistero  dell\u0027interno  la  parte  pubblica  del   procedimento   di\nconvalida. Ne discende un sistema processuale,  sotto  piu\u0027  profili,\ndel tutto irragionevole e lesivo del diritto di difesa  e  di  quello\ndel giusto processo di cui agli art. 24 e 111 della Costituzione. \n\n \n                              P. Q. M. \n \n    La Corte nella persona del Consigliere di turno; \n    Visto l\u0027art. 23 della legge n. 87/1953; \n    Solleva questione di legittimita\u0027  costituzionale,  in  relazione\nagli artt. 77, comma 2 della Costituzione, 72, comma 1  e  111  della\nCostituzione, nonche\u0027 agli artt. 3, 13, 24, 111  della  Costituzione,\ndegli artt. 16, 17, 18, 18-bis e 19 del  decreto-legge  n.  145/2024,\nconvertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n.  187/2024  e   dei\nnovellati artt.  5-bis  decreto-legge  n.  13/2017,  convertito,  con\nmodificazioni, dalla legge n. 46/2017, e 6 e 7 d.lgs. n.  142/2015  e\n14 d.lgs. n. 286/1998, quest\u0027ultimo in quanto richiamato  dal  citato\nart. 6, nella parte in cui: \n        attribuiscono  la  competenza  giurisdizionale  in  tema   di\nconvalida del provvedimento di trattenimento dello straniero di paesi\nextracomunitari richiedente protezione internazionale e  in  tema  di\nproroga dei trattenimenti ai sensi dell\u0027art. 6, 6-bis e 6-ter  d.lgs.\nn. 142/2015 e dell\u0027art. 10-ter, comma 3, d.lgs. n. 286/1998,  nonche\u0027\nper la convalida delle misure adottate ai sensi dell\u0027art.  14,  comma\n4, d.lgs. n. 142/2015 alla Corte di appello  di  cui  all\u0027art.  5-bis\ndecreto-legge n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla  legge\nn. 46/2017, invece che  alla  Sezione  specializzata  in  materia  di\nimmigrazione, protezione internazionale  e  libera  circolazione  dei\ncittadini  dell\u0027Unione  europea,  istituita   presso   il   Tribunale\ndistrettuale; \n        non disciplinano i modi  del  trattenimento  degli  stranieri\nrichiedenti protezione  internazionale,  non  consentono  al  Giudice\ncompetente  alla  convalida  di  disporre  misure  alternative  e  di\nrevocare d\u0027ufficio la misura, se ne vengono meno i presupposti o sono\ndecorsi i termini di durata; \n        non consentono un pieno ed effettivo esercizio del diritto di\ndifesa, la partecipazione del pubblico ministero e lo svolgimento del\nprocedimento secondo i principi  del  contraddittorio  e  del  giusto\nprocesso. \n    Dispone  l\u0027immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte\ncostituzionale e la sospensione del presente giudizio. \n    Dispone  che  la  presente  ordinanza  sia  notificata  al   sig.\nPresidente del Consiglio dei ministri,  nonche\u0027  comunicata  al  sig.\nPresidente della Camera  dei  deputati  ed  al  sig.  Presidente  del\nSenato. \n    Manda alla cancelleria per gli adempimenti. \n        Cosi\u0027 deciso in Lecce all\u0027esito della Camera di consiglio del\n5 giugno 2025 \n \n                      Il Consigliere: Martalo\u0027","elencoNorme":[{"id":"62803","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"25/07/1998","data_nir":"1998-07-25","numero_legge":"286","descrizionenesso":"in particolare","legge_articolo":"14","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286~art14"},{"id":"63003","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto 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