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A.","oggetto_lungo":"\u003cp\u003eProfessioni – Albi - Ordinamento della professione di psicologo - Sanzioni disciplinari – Previsione che la radiazione è pronunciata di diritto quando l\u0027iscritto, con sentenza passata in giudicato, è stato condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo - Denunciata previsione di un automatismo della sanzione della radiazione irragionevole e contrastante con il principio di proporzione, posto a presidio della razionalità che informa il principio di uguaglianza – Norma che, contemplando la radiazione di diritto solo per gli psicologi, confligge con il principio di uguaglianza, attesa l’intervenuta soppressione\u0026nbsp;dell’istituto della destituzione di diritto nel campo del pubblico impiego.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e","prima_parte":"P.P. A.d.P.","prima_controparte":"Ordine degli psicologi del Lazio","altre_parti":"Ordine degli Psicologi del Lazio, Apuzzo Di Portanova Paul Piero","testo_atto":"N. 32 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 gennaio 2025\n\r\nOrdinanza del 14 gennaio 2025 del Tribunale di Roma nel procedimento\ncivile promosso da P.P.A. d.P. contro Ordine degli psicologi del\nLazio. \n \nProfessioni - Albi - Ordinamento della professione di psicologo -\n Sanzioni disciplinari - Previsione che la radiazione e\u0027 pronunciata\n di diritto quando l\u0027iscritto, con sentenza passata in giudicato, e\u0027\n stato condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per\n reato non colposo. \n- Legge 18 febbraio 1989, n. 56 (Ordinamento della professione di\n psicologo), art. 26, comma 3. \n\n\r\n(GU n. 9 del 26-02-2025)\n\r\n \n IL TRIBUNALE DI ROMA \n Undicesima sezione civile \n \n Riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: \n dott. Giampiero Barrasso - presidente; \n dott.ssa Paola Grimaldi - giudice; \n dott.ssa Clelia Buonocore - giudice relatore. \n Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento iscritto al\nn. 33648/2024 R.G., promosso da dott. P.P.A. d.P., nato a ... il ...\n(codice fiscale ...), elettivamente domiciliato in Roma, al viale\nParioli n. 44, presso lo studio dell\u0027avv. Paolo Mazzoli che, con\nl\u0027avv. Giovanni Caprara, lo rappresenta e difende per mandato in\ncalce al ricorso. \n Ricorrente contro Ordine degli psicologi del Lazio, con sede in\nRoma, alla via del Conservatorio n. 91 (codice fiscale 96251290589),\nin persona del presidente del Consiglio dell\u0027ordine e legale\nrappresentante p.t., dott. Federico Conte, elettivamente domiciliato\nin Roma, alla via Eustachio Manfredi n. 5, presso lo studio dell\u0027avv.\nPaolo Caruso, che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla\ncomparsa di costituzione e risposta. \n Convenuto premesso che con delibera n. ... del ..., il consiglio\ndell\u0027Ordine degli psicologi del Lazio, a definizione del procedimento\ndisciplinare n. ..., ha irrogato al dott. P.P.A. d.P. la sanzione\ndisciplinare della radiazione dall\u0027albo. \n La suindicata sanzione e\u0027 stata irrogata in ossequio al disposto\ndell\u0027art. 26, comma 3 della legge n. 56 del 18 febbraio 1989\n(Ordinamento della professione di psicologo) e sul rilievo che il\ndott. P.P.A. d.P. con sentenza n. 1291/2018 - resa dal GUP del\nTribunale di Roma il 22 giugno 2018 e divenuta irrevocabile il 6\nottobre 2018 - era stato ritenuto responsabile, in concorso con\naltri, del delitto previsto e punito dagli articoli 223, comma 2, n.\n2, e 219, comma 1, L.F. \n Con ricorso depositato il 12 agosto 2024, il dott. P.P.A. d.P. ha\nimpugnato il suindicato provvedimento disciplinare, ponendo, tra\nl\u0027altro, la questione della legittimita\u0027 costituzionale del comma 3\ndell\u0027art. 26 della legge n. 56/1989, in rapporto agli articoli 3, 24,\n27 e 111 della Costituzione «ed ai relativi vincoli comunitari ed\nobblighi internazionali». \n Nel giudizio di impugnazione, si e\u0027 costituito l\u0027Ordine degli\npsicologi del Lazio che, del pari, ha sollecitato la rimessione alla\nConsulta della questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 26,\ncomma 3 della legge n. 56/1989, «per violazione dei principi di\ngradualita\u0027 e proporzionalita\u0027 della sanzione disciplinare e dei\nprincipi di ragionevolezza e di uguaglianza, nella misura in cui la\nnorma introduce un automatismo sanzionatorio sacrificando del tutto\nla valutazione discrezionale dell\u0027organo disciplinare e impedendo di\nvalutare l\u0027adeguatezza della sanzione rispetto all\u0027illecito». \n \n Osserva \n \n Ritiene il collegio che si palesi rilevante e non manifestamente\ninfondata la questione afferente la legittimita\u0027 costituzionale, per\ncontrasto con l\u0027art. 3 della Costituzione, del comma 3 dell\u0027art. 26\ndella legge 18 febbraio 1989, n. 56, che cosi\u0027 recita: «La radiazione\ne\u0027 pronunciata di diritto quando l\u0027iscritto, con sentenza passata in\ngiudicato, e\u0027 stato condannato a pena detentiva non inferiore a due\nanni per reato non colposo». \n La cennata questione e\u0027 indubbiamente rilevante, in quanto la\ndefinizione del giudizio di impugnazione promosso dal dott. P.P.A.\nd.P. non puo\u0027 prescindere dall\u0027applicazione della norma censurata. \n Invero, il consiglio dell\u0027Ordine degli psicologi del Lazio, con\nla delibera oggetto di impugnazione nel presente giudizio, ha\nirrogato al dott. P.P.A. d.P. a la sanzione disciplinare della\nradiazione (ovvero, la piu\u0027 grave tra le sanzioni disciplinari\ncontemplate dall\u0027art. 13 del proprio regolamento disciplinare) sul\nmero rilievo che la stessa conseguiva di diritto - in via del tutto\nautomatica - alla circostanza che il predetto professionista aveva\nriportato una condanna definitiva alla pena detentiva di anni due per\nun reato non colposo (bancarotta fraudolenta aggravata), essendo\nprevista e prescritta, appunto, dal citato comma 3 dell\u0027art. 26 della\nlegge n. 56/1989. \n Ritiene, poi, il collegio che - anche alla luce dei principi da\ntempo espressi dalla consulta in relazione a disposizioni analoghe a\nquella all\u0027attenzione - la questione di legittimita\u0027 costituzionale\nall\u0027attenzione sia, altresi\u0027, non manifestamente infondata. \n In proposito va rammentato che la Corte costituzionale ha gia\u0027\ndichiarato l\u0027illegittimita\u0027, per contrasto con l\u0027art. 3 della\nCostituzione, di norme che, in vari settori, prevedevano l\u0027automatica\ndestituzione di dipendenti pubblici o l\u0027automatica cancellazione di\nprofessionisti dall\u0027albo, in conseguenza della loro condanna in sede\npenale. \n Segnatamente, la consulta, con sentenza n. 971/1988 ha dichiarato\nl\u0027illegittimita\u0027 costituzionale della norma contemplante la\ndestituzione di diritto degli impiegati civili dello Stato e dei\ndipendenti degli enti locali della Regione Siciliana a seguito di\ncondanna per taluni delitti; con sentenza n. 40/1990 e\u0027 intervenuta\nsulla norma contemplante la destituzione automatica dei notai; con\nsentenza n. 158/1990 ha dichiarato l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale\ndella norma relativa alla radiazione automatica dei dottori\ncommercialisti; con sentenza n. 16/1991 ha dichiarato\nl\u0027illegittimita\u0027 della disposizione concernente la destituzione di\ndiritto del dipendente regionale; con sentenza n. 197/1993 si e\u0027\npronunciata sulla destituzione di diritto del personale dipendente\ndelle amministrazioni pubbliche a seguito del passaggio in giudicato\ndella sentenza di condanna per taluni reati, ovvero della\ndefinitivita\u0027 del provvedimento applicativo di una misura di\nprevenzione per appartenenza ad associazione di tipo mafioso; ancora,\ncon sentenza n. 2/1999 ha dichiarato l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale\ndi norma - analoga a quella che ci occupa - contemplante la\nradiazione automatica dall\u0027albo dei ragionieri e periti commerciali;\ncon sentenza n. 268/2016 ha dichiarato l\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale di una disciplina, relativa al personale militare, che\nnon prevedeva l\u0027instaurazione del procedimento disciplinare per la\ncessazione dal servizio per perdita del grado, conseguente alla pena\naccessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici irrogata\ndal giudice penale; piu\u0027 recentemente, con sentenza n. 51/2024 ha\ndichiarato l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 12, comma 5 del\ndecreto legislativo n. 109/2006 in tema di illeciti disciplinari dei\nmagistrati. \n Nelle suindicate pronunce la Corte costituzionale ha evidenziato\ncome sia necessario che le sanzioni destitutive, sia nel campo del\npubblico impiego che in quello delle professioni inquadrate in ordini\no collegi professionali, non siano disposte in modo automatico dalla\nlegge, ma siano irrogate solo a seguito di un procedimento\ndisciplinare che consenta di adeguare la sanzione al caso concreto\nsecondo il principio di proporzione. \n In particolare, con la citata sentenza n. 51/2024 il giudice\ndelle leggi, richiamate le proprie precedenti pronunce rese su\ndisposizioni contemplanti la destituzione o radiazione di diritto del\ndipendente o del professionista, per precedente condanna riportata in\nsede penale, ha rimarcato come, nel vagliare la legittimita\u0027\ncostituzionale delle norme in materia di sanzioni disciplinari, debba\ntenersi conto di due principi essenziali e tra loro in correlazione,\novvero di quello, generale, di proporzionalita\u0027 della sanzione\ndisciplinare rispetto alla gravita\u0027 della condotta, nonche\u0027 del\nprincipio della autonomia della valutazione in sede disciplinare\nrispetto a quella del giudice penale, fatta salva la vincolativita\u0027\ndi quanto accertato in fatto nel giudizio penale. \n Sempre nella pronuncia da ultimo richiamata, la consulta, con\nriferimento al requisito della necessaria proporzionalita\u0027 della\nsanzione disciplinare, ha evidenziato come lo stesso possa\n«normalmente, essere soddisfatto soltanto da una valutazione\nindividualizzata della gravita\u0027 dell\u0027illecito, alla quale la risposta\nsanzionatoria deve essere calibrata [...]. Le sanzioni fisse sono,\nper contro, tendenzialmente in contrasto con questo principio, a meno\nche [...] esse risultino non manifestamente sproporzionate rispetto\nall\u0027intera gamma dei comportamenti riconducibili alla fattispecie\nastratta dell\u0027illecito sanzionato [...] Al di fuori di questa\nipotesi, che presuppone un certo grado di omogeneita\u0027 della\nfattispecie astratta sotto il profilo della gravita\u0027 delle condotte a\nessa riconducibili, il corollario dell\u0027individualizzazione della\nsanzione esige una gradualita\u0027 della risposta, affinche\u0027 essa possa\nrisultare adeguata al concreto disvalore della condotta». \n Nella medesima sentenza n. 51/2024 la Corte costituzionale ha,\npoi, rimarcato «la centralita\u0027 della valutazione discrezionale\ndell\u0027organo disciplinare nell\u0027irrogazione della sanzione che a tale\norgano compete», precisando come «tale valutazione non possa mai\nessere in toto pretermessa, per essere semplicemente surrogata da\nquella del giudice penale. E cio\u0027 specie quando si tratta di\napplicare sanzioni disciplinari definitive come la destituzione o la\ncancellazione dall\u0027albo professionale». \n La consulta, sul punto, ha, in particolare, cosi\u0027 argomentato:\n«Il significato della riserva di uno spazio autonomo di valutazione\nall\u0027organo disciplinare pur a fronte di una condanna penale e\u0027,\nd\u0027altronde, chiaro: spetta a quest\u0027ultimo apprezzare non gia\u0027 la\n(generica) gravita\u0027 dell\u0027illecito commesso, ma - piu\u0027 specificamente\n- la significativita\u0027 di tale illecito rispetto al giudizio di\npersistente idoneita\u0027 dell\u0027interessato a svolgere le proprie funzioni\no la propria professione». \n Cio\u0027 posto, appare evidente come il comma 3 dell\u0027art. 26 della\nlegge n. 56/1989 si ponga non in linea con i principi sopra\nenunciati. \n Infatti, la norma in questione ricollega, in via automatica, la\nradiazione di diritto del professionista alla circostanza che lo\nstesso, con sentenza definitiva, sia stato in precedenza condannato\nad una pena detentiva non inferiore ad anni due, per un qualunque\nreato non colposo; e - come pure gia\u0027 evidenziato dalla consulta in\nfattispecie analoga a quella che ci occupa - un automatismo di tal\nfatta, «ancorato non gia\u0027 a una «species facti», bensi\u0027 a una mera\n«species poenae»», preclude in radice qualunque valutazione di\nproporzionalita\u0027 della sanzione. \n Inoltre, la disposizione censurata sottrae, al consiglio\ndell\u0027Ordine degli psicologi - titolare del potere disciplinare nei\nconfronti dei propri iscritti - ogni margine di apprezzamento sulla\nsanzione da applicare (che il legislatore individua, appunto, nella\nsola radiazione dall\u0027albo). \n E, come ancora evidenziato dalla consulta nella citata sentenza\nn. 51/2024, in forza della norma censurata «non solo l\u0027an ma anche il\nquomodo della responsabilita\u0027 disciplinare sono interamente\ndeterminati dalla previa decisione del giudice penale: al cui\norizzonte conoscitivo e valutativo resta, pero\u0027, del tutto estranea\nla questione se possa considerarsi proporzionata, rispetto allo\nspecifico fascio di interessi di cui si fa carico la responsabilita\u0027\ndisciplinare, la successiva sanzione della» radiazione dello\npsicologo dall\u0027albo «che - pure - discendera\u0027 automaticamente dalla\ncondanna da lui pronunciata». \n In conclusione, dunque, la non manifesta infondatezza della\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale del comma 3 dell\u0027art. 26\ndella legge n. 56/1989, per contrasto con l\u0027art. 3 della\nCostituzione, puo\u0027 apprezzarsi per un duplice profilo: \n a) l\u0027automatismo della sanzione della radiazione, come\nprevisto dalla norma censurata, appare irragionevole, «contrastando\ncon il principio di proporzione che e\u0027 alla base della razionalita\u0027\nche informa il principio di uguaglianza» (cfr. sentenza della Corte\ncostituzionale n. 2/1999); \n b) inoltre, attesa l\u0027intervenuta «soppressione» dell\u0027istituto\ndella destituzione di diritto nel campo del pubblico impiego e della\nradiazione di diritto per talune professioni «protette», appare\ncontraria al principio di uguaglianza una norma che contempli detta\nradiazione di diritto solo per gli esercenti la professione di\npsicologo. \n Pertanto, previa rimessione della causa sul ruolo, va rimessa\nalla consulta la questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.\n26, comma 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56. \n\n \n P. Q. M. \n \n Il Tribunale di Roma, come sopra composto, pronunciando nel\nprocedimento iscritto al n. 33648/2024 R.G., cosi\u0027 provvede: \nprevia rimessione della causa sul ruolo \n Dispone l\u0027immediata trasmissione degli atti alla Corte\ncostituzionale, apparendo, il comma 3 dell\u0027art. 26 della legge 18\nfebbraio 1989, n. 56, in contrasto con l\u0027art. 3 della Costituzione,\nper i motivi e profili indicati in premessa; \n Sospende il presente giudizio; \n Conferma la gia\u0027 disposta sospensione provvisoria della efficacia\nesecutiva del provvedimento impugnato; \n Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia\nnotificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e\nsia, altresi\u0027, comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e\ndel Senato della Repubblica. \n Cosi\u0027 deciso, in Roma, il 13 gennaio 2025. \n \n Il Presidente: Barrasso","elencoNorme":[{"id":"62330","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"18/02/1989","data_nir":"1989-02-18","numero_legge":"56","descrizionenesso":"","legge_articolo":"26","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-02-18;56~art26"}],"elencoParametri":[{"id":"78944","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54465","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Ordine degli Psicologi del Lazio","data_costit_part":"05/03/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"C","descrizione_tipologia_parte":"Controparte","sigla_parte":""},{"id":"54480","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Apuzzo Di Portanova Paul Piero","data_costit_part":"13/03/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":""}]}}" ] ] |