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L.. \n \nStraniero - Espulsione amministrativa dell\u0027imputato straniero -\n Avvenuta esecuzione prima dell\u0027emissione del decreto di citazione\n diretta a giudizio - Omessa previsione, nei casi di decreto che\n dispone il giudizio ai sensi dell\u0027art. 429 cod. proc. pen., che il\n giudice possa rilevare, anche d\u0027ufficio, che l\u0027espulsione\n dell\u0027imputato straniero e\u0027 stata eseguita prima che sia stato\n emesso il provvedimento che dispone il giudizio e che ricorrono\n tutte le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a\n procedere. \nIn subordine: Espulsione amministrativa dell\u0027imputato straniero -\n Avvenuta esecuzione prima dell\u0027emissione del decreto di citazione\n diretta a giudizio - Omessa previsione, nei casi di decreto che\n dispone il giudizio ai sensi dell\u0027art. 429 cod. proc. pen. per\n reati che di per se\u0027 consentirebbero la citazione diretta a\n giudizio, che il giudice possa rilevare, anche d\u0027ufficio, che\n l\u0027espulsione dell\u0027imputato straniero e\u0027 stata eseguita prima che\n sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio e che\n ricorrono tutte le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo\n a procedere. \n- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle\n disposizioni concernenti la disciplina dell\u0027immigrazione e norme\n sulla condizione dello straniero), art. 13, comma 3-quater. \n\n\r\n(GU n. 20 del 14-05-2025)\n\r\n \n TRIBUNALE DI FIRENZE \n Prima Sezione penale \n \n Il Giudice, dott. Franco Attina\u0027, nel procedimento sopra indicato\na carico di L. G., (...), nato in ... il ... elettivamente dom.to\npresso lo studio dell\u0027avv. Antonino Lastoria del Foro di Roma; difeso\nd\u0027ufficio dall\u0027avv. Rossella De Luca del Foro di Firenze; \n Imputato del seguente reato: \n art. 624-bis del codice penale perche\u0027 introducendosi\nmediante effrazione all\u0027interno dell\u0027appartamento sito in viale ...\nnr ... di proprieta\u0027 di C. V. si impossessava di una penna d\u0027oro. \n Commesso in ... tra il ... ed il ..., sentite le parti\nall\u0027udienza odierna; \n Premesso che in ragione del decreto che dispone il giudizio\nemesso dal Gup di Firenze il 14 maggio 2024, pende dinanzi a questo\ngiudice il processo nei confronti del L. per il reato sopra indicato; \n Premesso in particolare che: \n con atto del 23 ottobre 2023 il pubblico ministero presso il\nTribunale di Firenze richiedeva il rinvio a giudizio di L. per il\nreato sopra indicato; seguiva in data 1° dicembre 2023 il decreto di\nfissazione dell\u0027udienza preliminare; \n in data 5 dicembre 2023 il prevenuto, identificato presso il\nCentro di permanenza per il rimpatrio di Ponte Galeria (Roma),\nriceveva la notifica dell\u0027avviso di fissazione dell\u0027udienza\npreliminare e della richiesta di rinvio a giudizio in relazione al\nreato sopra indicato (verbale della Questura di Roma, ufficio\nimmigrazione del 5 dicembre 2023); contestualmente nominava un\ndifensore di fiducia (avv. Antonino Lastoria del Foro di Roma, poi\nrinunciante) ed eleggeva un domicilio per le notifiche; \n in data 14 maggio 2024 all\u0027esito dell\u0027udienza preliminare -\nin cui l\u0027imputato (che aveva ricevuto la notifica a mani dell\u0027avviso\ndi udienza e che era assistito da difensore di fiducia) era rimasto\nassente - il Gup emetteva il decreto ex art. 429 del codice di\nprocedura penale, disponendo che il giudizio proseguisse dinanzi al\npresente giudice all\u0027udienza del 2 dicembre 2024; \n all\u0027udienza del 2 dicembre 2024 il giudice, preso atto della\nrinuncia (intervenuta in data 29 novembre 2024) del difensore di\nfiducia avv. Antonino Lastoria, rinviava il processo al fine di\nconsentire l\u0027individuazione di un difensore d\u0027ufficio; poiche\u0027 nella\ncitata rinuncia il difensore aveva accennato a difficolta\u0027 nel\ncontattare l\u0027assistito, che era stato espulso dal territorio\nitaliano, il giudice disponeva inoltre acquisirsi presso la Questura\ndi Roma - Ufficio immigrazione l\u0027eventuale provvedimento\namministrativo o giudiziario di espulsione dell\u0027imputato e la\ndocumentazione circa la relativa esecuzione; \n in data 18 marzo 2025 perveniva in cancelleria copia degli\natti relativi all\u0027intervenuta espulsione amministrativa del\nprevenuto: dagli stessi emerge che il prevenuto - cittadino\nextracomunitario gia\u0027 irregolarmente presente sul territorio italiano\n- era espulso dalla Questura di Roma dal territorio nazionale in\nforza del provvedimento del 15 novembre 2023 del Prefetto di Roma (ex\nart. 13 decreto legislativo n. 286/1998), con accompagnamento in data\n8 gennaio 2024 alla frontiera aerea e successivo imbarco (gli\noperanti hanno dato atto di avere visto partire l \u0027imputato a bordo\ndi aereo diretto a ... alle ore ... dell\u0027...); \n dai citati atti emerge altresi\u0027 che, prima di dare corso\nall\u0027espulsione, la Questura di Roma - rilevato nella banca dati\ninterforze SDI che a carico del predetto pendeva un (diverso)\nprocedimento presso la Procura di Roma - con nota del 15 novembre\n2023 domandava alla stessa Procura di Roma il nullaosta previsto\ndall\u0027art. 13, comma 3, decreto legislativo n. 286/1998; non risulta\nviceversa che la questura procedente abbia ne\u0027 rilevato la pendenza\ndel presente procedimento (di cui pur in data 5 dicembre 2023\nredigeva il verbale d\u0027identificazione e notificava al prevenuto\nalcuni atti) ne\u0027 conseguentemente richiesto all\u0027autorita\u0027 giudiziaria\nfiorentina il previsto nulla osta; \n all\u0027udienza odierna, preso atto della citata documentazione,\nil giudice interpellava le parti: la difesa (era stato medio tempore\nnominato un difensore d\u0027ufficio) domandava sentenza di non luogo a\nprocedere in ragione dell\u0027intervenuta espulsione: il pubblico\nministero si opponeva e chiedeva procedersi oltre; \n la persona offesa non risulta essere mai comparsa, ne\u0027\n(quanto meno nel fascicolo del dibattimento) sono presenti memorie\ndella medesima; \n non e\u0027 ancora stata dichiarata l\u0027apertura del dibattimento; \n Ritenuto necessario, per poter addivenire ad una corretta\ndecisione circa l\u0027apertura del dibattimento e la successiva\nistruttoria o piuttosto l\u0027emissione immediata di una sentenza di non\nluogo a procedere, il pronunciamento della Corte costituzionale in\nordine alla legittimita\u0027 costituzionale della norma di cui all\u0027art.\n13, comma 3-quater, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998,\nnella parte in cui non prevede che, nei casi di decreto che dispone\nil giudizio ai sensi dell\u0027art. 429 del codice di procedura penale, il\ngiudice possa rilevare, anche d\u0027ufficio, che l\u0027espulsione\ndell\u0027imputato straniero e\u0027 stata eseguita prima che sia stato emesso\nil provvedimento che dispone il giudizio e che ricorrono tutte le\ncondizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere; in\nsubordine, nella parte in cui non prevede che, nei casi di decreto\nche dispone il giudizio ai sensi dell\u0027art. 429 del codice di\nprocedura penale per reati che di per se\u0027 consentirebbero la\ncitazione diretta a giudizio, il giudice possa rilevare, anche\nd\u0027ufficio, che l\u0027espulsione dell\u0027imputato straniero e\u0027 stata eseguita\nprima che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio e\nche ricorrono tutte le condizioni per pronunciare sentenza di non\nluogo a procedere; \n \n Osserva \n \n1. Rilevanza della questione e impossibilita\u0027 di un\u0027interpretazione\nconforme \n 1.1 La citata disposizione di cui all\u0027art. 13, comma 3-quater,\ndecreto legislativo n. 286/1998 prevede che - nei casi di espulsione\namministrativa dello straniero extracomunitario di cui ai commi\nprecedenti - «il giudice, acquisita la prova dell\u0027avvenuta\nespulsione, se non e\u0027 ancora stato emesso il provvedimento che\ndispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere». \n Con sentenza n. 270 del 2019 la Corte costituzionale ha\ndichiarato l\u0027illegittimita\u0027 del citato articolo «nella parte in cui\nnon prevede che, nei casi di decreto di citazione diretta a giudizio\nai sensi dell\u0027art. 550 del codice di procedura penale, il giudice\npossa rilevare, anche d\u0027ufficio, che l\u0027espulsione dell\u0027imputato\nstraniero e\u0027 stata eseguita prima che sia stato emesso il\nprovvedimento che dispone il giudizio e che ricorrono tutte le\ncondizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere». \n Pende peraltro al momento altra questione di legittimita\u0027\ncostituzionale - sollevata dal Gup presso il Tribunale di Pesaro con\nordinanza del 30 ottobre 2024 (Reg. ordinanza n. 216 del 2024) -\navente ad oggetto la mancata previsione di analoga disciplina per\nl\u0027ipotesi in cui il cittadino straniero sia stato espulso in forza di\nun provvedimento giudiziario (la norma censurata e\u0027 l\u0027art. 16, comma\n7, decreto legislativo n. 286/1998). \n 1.2 Nel caso in esame si e\u0027 di fronte ad una espulsione\namministrativa del cittadino extracomunitario (irregolare sul\nterritorio), eseguita dalla Polizia di Stato mediante accompagnamento\nfisico alla frontiera aerea e successivo imbarco. \n 1.3 L\u0027espulsione e\u0027 effettivamente avvenuta (in data 8 gennaio\n2024) prima che fosse emesso il decreto che dispone il giudizio (in\ndata 14 maggio 2024). \n In particolare, il Gup - cui non e\u0027 stato chiesto il previsto\nnulla osta - ha emesso il citato decreto ignorando l\u0027intervenuta\nespulsione. \n 1.4 Il tenore letterale univoco dell\u0027art. 13, comma 3-quater,\ndecreto legislativo n. 286/1998, secondo cui il giudice pronuncia\nsentenza di non luogo a procedere «se non e\u0027 ancora stato emesso il\nprovvedimento che dispone il giudizio», non consente l\u0027applicazione\ndella medesima regola all\u0027ipotesi di specie, in cui il decreto che\ndispone il giudizio - pur a fronte di un\u0027espulsione gia\u0027 intervenuta\n- e\u0027 stato gia\u0027 emesso. \n 1.5 Del resto, la giurisprudenza costante della Corte di\ncassazione (cosi\u0027, tra le altre, Cassazione sez. 3. sentenza n. 29913\ndel 23 giugno 2011 Rv. 250665, Cassazione sez. 6. sentenza n. 12830\ndel 28 marzo 2012 Rv. 252587, Cassazione sez. 1, sentenza n. 47454\ndel 30 ottobre 2013 Rv. 257471, Cassazione sez. 5, sentenza n. 30929\ndel 9 marzo 2016 Rv. 267697), ormai assurta a diritto vivente,\nafferma - in piena aderenza al dato letterale - che «La pronuncia\ndella sentenza di non luogo a procedere a seguito di espulsione dello\nstraniero dal territorio dello Stato non e\u0027 consentita una volta che\nsia stato emesso il decreto che dispone il giudizio o altro\nprovvedimento equipollente». \n 1.6 Ne\u0027 puo\u0027 emettersi nel caso di specie sentenza di non luogo a\nprocedere in forza della citata sentenza n. 270 del 2019, avendo in\ntale occasione la Corte costituzionale esteso l\u0027ambito applicativo\ndella norma censurata all\u0027ipotesi in cui nonostante la gia\u0027\nintervenuta espulsione - sia gia\u0027 stato emesso dal pubblico ministero\nil decreto di citazione diretta a giudizio, laddove nel caso di\nspecie si e\u0027 tenuta l\u0027udienza preliminare e all\u0027esito della stessa il\ngiudice ha emesso il decreto ex art. 429 del codice di procedura\npenale. \n Si tratta di un\u0027ipotesi distinta, per quanto analoga. Il tenore\nletterale della norma, pur oggetto della citata sentenza\nmanipolativa, non pare consentire dunque l\u0027applicazione della\nmedesima regola al caso in cui - nonostante la gia\u0027 intervenuta\nespulsione - sia stato emesso dal Gup un decreto che dispone il\ngiudizio. \n Si tratterebbe di un\u0027applicazione analogica e la giurisprudenza\ndella Corte di cassazione afferma costantemente che la norma in\nquestione, in quanto introduttiva di una causa d\u0027improcedibilita\u0027,\nnon e\u0027 suscettibile di applicazione analogica (la stessa Corte\ncostituzionale, nella sentenza n. 270 del 2019, con riguardo\nall\u0027ipotesi all\u0027epoca sottopostale non riteneva praticabile\nun\u0027interpretazione adeguatrice «cosi\u0027 fortemente manipolativa del\ndato testuale»). \n 1.7 D\u0027altro canto, anche dopo la sentenza della Corte\ncostituzionale n. 270 del 2019, la Corte di cassazione (Sez. 3,\nSentenza n. 7713 del 20 aprile 2023 dep. 22 febbraio 2024 Rv. 285957)\n- in un caso in cui era contestato il reato ex art. 73, comma 1,\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 (e quindi\nverosimilmente si era tenuta l\u0027udienza preliminare, anche se la\nquestione non e\u0027 approfondita nella sentenza) e l\u0027imputato era stato\nespulso prima dell\u0027emissione del decreto ex art. 429 codice di\nprocedura penale - ha disatteso la doglianza difensiva affermando che\nla norma di cui all\u0027art. 13, comma 3-quater, decreto legislativo n.\n286/1998 non poteva trovare applicazione per il motivo che\nl\u0027espulsione era stata eseguita senza che risultasse essere stato\nchiesto all\u0027autorita\u0027 giudiziaria il previsto nulla osta. La Corte di\ncassazione ha dunque implicitamente ritenuto non applicabile al\ncitato caso il principio affermato nella sentenza n. 270 del 2019,\nnella quale la Corte costituzionale aveva affermato che - nei casi di\ncitazione diretta a giudizio in cui l\u0027espulsione sia avvenuta prima\ndell\u0027emissione del decreto - se non e\u0027 stato richiesto il nulla osta\n«non di meno puo\u0027 il giudice - per il rispetto che richiede il\nprincipio di eguaglianza - verificare che sussistevano le condizioni\nperche\u0027 il nulla osta potesse essere assentito, in particolare con\nriferimento all\u0027interesse della persona offesa». \n 1.8 In definitiva, in ragione del tenore letterale della norma e\ndell\u0027interpretazione fornita dalla costante giurisprudenza di\nlegittimita\u0027, non risulta praticabile un\u0027interpretazione\ncostituzionalmente conforme. Pare dunque necessaria - per consentire\nil rispetto dei principi di uguaglianza e ragionevolezza - una\ndichiarazione di illegittimita\u0027 costituzionale. \n 1.9 Un\u0027ulteriore precisazione pare necessaria. Nel caso di specie\n- benche\u0027 fosse fin dal principio oggetto di contestazione il solo\nreato ex art. 624-bis del codice penale, per il quale secondo la\npressoche\u0027 costante giurisprudenza di legittimita\u0027 si procede con\ncitazione diretta a giudizio (si vedano, anche dopo i recenti\ninasprimenti sanzionatori, Cassazione sez. 4, sentenza n. 1792 del 16\nottobre 2018 Rv. 275078 - 01; Cassazione sez. 5, sentenza n. 9601 del\n2021; Cassazione sez. 5, sentenza n. 28694 del 19 maggio 2022 Rv.\n283578 - 01; Cassazione sez. 2, sentenza n. 14509 del 2023) - il\npubblico ministero ha esercitato l\u0027azione penale mediante richiesta\ndi rinvio a giudizio. \n Questo giudice ignora le ragioni di tale scelta, forse legata\nalle incertezze originate nella giurisprudenza di merito dai citati\ninasprimenti sanzionatori; ad ogni modo, nella sede attuale non resta\nche prendere atto del fatto che il pubblico ministero ha optato per\ntale modalita\u0027 di esercizio dell\u0027azione penale e il Gup all\u0027esito\ndell\u0027udienza preliminare ha emesso il decreto che dispone il\ngiudizio; d\u0027altro canto - come ritenuto dalla Corte di cassazione\nnella sentenza n. 14509 del 3 marzo 2023 - in relazione ai reati per\ni quali e\u0027 possibile la citazione diretta a giudizio, la strada\neventualmente seguita della adozione della richiesta di rinvio a\ngiudizio costituisce un\u0027opzione procedimentale che, «pur non prevista\nper i reati per cui si procede, e\u0027 tuttavia maggiormente garantista\nper l\u0027imputato e, per questa ragione, non suscettibile di dar luogo a\nnullita\u0027». \n In ragione di quanto precede, questo giudice non puo\u0027 che\nlimitarsi a prendere atto della circostanza che si sia seguita la\nstrada della richiesta di rinvio a giudizio e quindi dell\u0027udienza\npreliminare e del decreto che dispone il giudizio. A tale\nfattispecie, come si e\u0027 gia\u0027 rilevato, non e\u0027 applicabile la norma\nquale risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 270 del\n2019, che fa riferimento ai procedimenti con citazione diretta a\ngiudizio. \n2. Non manifesta infondatezza \n 2.1 Si dubita della legittimita\u0027 costituzionale della norma di\ncui all\u0027art. 13, comma 3-quater, decreto legislativo n. 286 del 25\nluglio 1998 nella parte in cui non prevede che, nei casi di decreto\nche dispone il giudizio ai sensi dell\u0027art. 429 del codice di\nprocedura penale, il giudice possa rilevare, anche d\u0027ufficio, che\nl\u0027espulsione dell\u0027imputato straniero e\u0027 stata eseguita prima che sia\nstato emesso il provvedimento che dispone il giudizio e che ricorrono\ntutte le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a\nprocedere. \n 2.2 La questione che s\u0027intende sollevare attiene alla violazione\ndell\u0027art. 3 della Costituzione e appare del tutto analoga a quella\ngia\u0027 affrontata e decisa dalla Corte costituzionale con la sentenza\nn. 270 del 2019: in detta occasione la norma era censurata rispetto\nai procedimenti a citazione diretta a giudizio, in particolare con\nriguardo all\u0027ipotesi in cui il giudice del dibattimento rilevasse che\n- nonostante la gia\u0027 intervenuta espulsione - fosse comunque stato\nemesso dal pubblico ministero il decreto di citazione diretta a\ngiudizio, con conseguente preclusione alla pronuncia di una sentenza\ndi non luogo a procedere; ora la norma e\u0027 censurata rispetto ai\nprocedimenti con udienza preliminare, in particolare con riguardo\nall\u0027ipotesi in cui il giudice del dibattimento rilevi che -\nnonostante la gia\u0027 intervenuta espulsione - sia comunque stato emesso\ndal giudice dell\u0027udienza preliminare il decreto che dispone il\ngiudizio, con conseguente preclusione alla pronuncia di una sentenza\ndi non luogo a procedere. \n In quella sede la norma era stata censurata anche con riguardo\nalla dedotta violazione degli articoli 24, 101 e 111 della\nCostituzione (in relazione al fatto che l\u0027atto preclusivo era posto\nin essere dal Pm, prima che la difesa potesse svolgere le proprie\nprerogative), aspetti ora non pertinenti, ma la Corte costituzionale\nnella sentenza n. 270 del 2019 ha ritenuto assorbiti detti ulteriori\nprofili e basato la dichiarazione d\u0027illegittimita\u0027 costituzionale\nsulla sola violazione del principio di eguaglianza e di\nragionevolezza (art. 3 della Costituzione). \n 2.3 Nella citata sentenza n. 270 del 2019 la Corte\ncostituzionale, dopo avere ricostruito il complesso quadro normativo\ndi riferimento, ha ribadito che la norma in esame «prevede in\ngenerale [...] una sopravvenuta condizione di non procedibilita\u0027\ndell\u0027azione penale per il reato commesso nel territorio dello Stato\ndall\u0027immigrato irregolare allorche\u0027 l\u0027esecuzione della sua espulsione\n(amministrativa) intervenga prima dell\u0027emissione del provvedimento\nche dispone il giudizio; espulsione condizionata alla verificata\ninsussistenza delle condizioni ostative previste dal comma 3 della\nstessa disposizione e connesse a specifiche esigenze processuali\nnonche\u0027 all\u0027interesse della persona offesa, che possono giustificare\nil diniego di nulla osta da parte dell\u0027autorita\u0027 giudiziaria\nprocedente. [...] La norma e\u0027 [...] la risultante di un\nbilanciamento, operato dal legislatore, tra l\u0027esigenza di limitare il\nrientro dell\u0027immigrato irregolare nel territorio dello Stato una\nvolta che l\u0027espulsione e\u0027 stata eseguita (stante anche la difficolta\u0027\nconcreta di dar seguito ai rimpatri forzati) e la necessita\u0027 che i\nreati commessi dallo straniero nel territorio dello Stato siano\npuniti. E\u0027 in cio\u0027 che risiede il \"diminuito interesse dello Stato\nalla punizione di soggetti ormai estromessi dal proprio territorio\"\n(ordinanza n. 142 del 2006). Particolarmente indicativo di questo\nbilanciamento e\u0027 che tra le condizioni ostative all\u0027espulsione dello\nstraniero, che possono giustificare il diniego di nulla osta\nall\u0027espulsione da parte dell\u0027autorita\u0027 giudiziaria procedente, vi sia\n- oltre alle specifiche e contingenti esigenze processuali sopra\nrichiamate - anche, piu\u0027 in generale, l\u0027\"interesse della persona\noffesa\", che necessariamente deve essere tenuto in conto\ndall\u0027autorita\u0027 giudiziaria procedente, in occasione del rilascio del\nnulla osta, e poi anche dal giudice chiamato a pronunciare la\nsentenza di non luogo a procedere». \n La Corte ha poi sottolineato che «questa regola di settore -\nossia la sopravvenuta improcedibilita\u0027 dell\u0027azione penale quale\nconseguenza dell\u0027avvenuta esecuzione dell\u0027espulsione dell\u0027immigrato\nirregolare - e\u0027 formulata dalla disposizione censurata in termini\ngenerali, con riferimento a tutti i reati essendo venuta meno\nl\u0027eccezione, originariamente contemplata dal comma 3-sexies dello\nstesso art. 13, per reati particolarmente gravi». \n Dopo avere ricordato che l\u0027interpretazione estensiva e\nadeguatrice della norma aveva consentito l\u0027applicazione della stessa\nanche alle ipotesi di citazione diretta a giudizio, per le ipotesi in\ncui il pubblico ministero non avesse ancora emesso il decreto di\ncitazione, la Corte ha affermato che «la stessa esigenza di\nadeguamento a Costituzione sussiste anche se il decreto di citazione\ndiretta e\u0027 stato emesso benche\u0027 l\u0027esecuzione dell\u0027espulsione sia gia\u0027\navvenuta»; in tal caso - quale che sia la causa (mancata\ncomunicazione del questore al pubblico ministero dell\u0027avvenuta\nesecuzione dell\u0027espulsione o altro) - non si puo\u0027 «giustificare, come\ninconveniente di fatto, un trattamento differenziato, quale sarebbe\nla mancata applicazione della regola dell\u0027improcedibilita\u0027\nsopravvenuta nonostante l\u0027espulsione sia avvenuta prima\ndell\u0027emissione del decreto (di citazione diretta) (1) Le fattispecie\nsono analoghe e pienamente comparabili in ragione del decisivo\nelemento comune costituito dall\u0027esecuzione dell\u0027espulsione prima\ndell\u0027emissione del provvedimento che dispone il giudizio». \n La conseguenza che la Corte riteneva ineluttabile - stante la\nviolazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza e\nl\u0027impossibilita\u0027 di un\u0027interpretazione adeguatrice - era\nl\u0027illegittimita\u0027 costituzionale della norma censurata nella parte in\nquestione. \n 2.4 Gli stessi argomenti paiono suggerire l\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale della norma in questione anche nella parte in cui non\nconsente al giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere\nnelle ipotesi in cui nonostante la gia\u0027 intervenuta espulsione\n(amministrativa) - il giudice dell\u0027udienza preliminare abbia comunque\nemesso il decreto che dispone il giudizio. \n Anche in questo caso - una volta rilevato che, per effetto del\ncitato bilanciamento d\u0027interessi, la regola di settore (ossia la\nsopravvenuta improcedibilita\u0027 dell\u0027azione penale quale conseguenza\ndell\u0027avvenuta esecuzione dell\u0027espulsione dell\u0027immigrato irregolare)\ne\u0027 formulata dalla disposizione censurata in termini generali, con\nriferimento a tutti i reati non pare potersi giustificare, come\ninconveniente di fatto, un trattamento differenziato, quale sarebbe\nla mancata applicazione della regola dell\u0027improcedibilita\u0027\nsopravvenuta nonostante l\u0027espulsione sia avvenuta prima\ndell\u0027emissione del decreto che dispone il giudizio. \n Anche in questo caso le fattispecie sono analoghe e pienamente\ncomparabili in ragione del decisivo elemento comune costituito\ndall\u0027esecuzione dell\u0027espulsione prima dell\u0027emissione del\nprovvedimento che dispone il giudizio. \n 2.5 Anche in questo caso - se la questione sara\u0027 accolta e quindi\nse sara\u0027 rimosso l\u0027impedimento testuale costituito dalla gia\u0027\nintervenuta emissione del decreto che dispone il giudizio - il\ngiudice potra\u0027, secondo le indicazioni fornite dalla Corte\ncostituzionale nella sentenza n. 270 del 2019, accertare le\ncondizioni previste per la pronuncia della sentenza di non luogo a\nprocedere. \n Piu\u0027 precisamente, potra\u0027 - eventualmente anche d\u0027ufficio -\nrilevare che l\u0027espulsione dell\u0027imputato e\u0027 stata eseguita prima\ndell\u0027emissione del decreto che dispone il giudizio e che ricorrono le\nulteriori condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a\nprocedere, in particolare che la richiesta del questore ex art. 13,\ncomma 3, decreto legislativo n. 286/1998 sia stata assentita con il\nnulla osta dell\u0027autorita\u0027 giudiziaria procedente oppure, ove per le\npiu\u0027 varie ragioni la richiesta del questore non vi sia stata (come\nnel caso di specie), potra\u0027 « - per il rispetto che richiede il\nprincipio di eguaglianza - verificare che sussistevano le condizioni\nperche\u0027 il nulla osta potesse essere assentito, in particolare con\nriferimento all\u0027interesse della persona offesa». \n 2.6 In subordine, si ritiene che alla citata conclusione si debba\ngiungere quanto meno nelle ipotesi in cui - per errore o per le piu\u0027\nvarie ragioni - si sia proceduto con richiesta di rinvio a giudizio e\nudienza preliminare in relazione a reati per i quali sarebbe stata\npossibile l\u0027emissione del decreto di citazione diretta a giudizio. \n In questi casi (tra cui quello in esame), se il decreto che\ndispone il giudizio e\u0027 stato emesso nonostante la gia\u0027 intervenuta\nespulsione (amministrativa) dello straniero irregolare, la\ncircostanza che sia stata tenuta l\u0027udienza preliminare non pare\ngiustificare - a parita\u0027 di titolo di reato - un trattamento\ndifferenziato rispetto all\u0027ipotesi in cui vi sia stato un decreto di\ncitazione diretta a giudizio. \n Peraltro nel caso di specie il titolo di reato contestato\nall\u0027imputato e\u0027 il medesimo (furto in abitazione) che era contestato\nnel procedimento in cui era sollevata la questione poi decisa dalla\nCorte costituzionale con la sentenza n. 270 del 2019. \n\n(1) Parentesi dello scrivente. \n\n \n P.Q.M. \n \n Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 ss. legge n.\n87/1953, ritenuta d\u0027ufficio la questione rilevante e non\nmanifestamente infondata: \n Solleva questione di legittimita\u0027 costituzionale - per\nviolazione dell\u0027art. 3 della Costituzione - della norma di cui\nall\u0027art. 13, comma 3-quater, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio\n1998, nella parte in cui non prevede che, nei casi di decreto che\ndispone il giudizio ai sensi dell\u0027art. 429 del codice di procedura\npenale, il giudice possa rilevare, anche d\u0027ufficio, che l\u0027espulsione\ndell\u0027imputato straniero e\u0027 stata eseguita prima che sia stato emesso\nil provvedimento che dispone il giudizio e che ricorrono tutte le\ncondizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere; \n In subordine, della norma di cui all\u0027art. 13, comma 3-quater,\ndecreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998, nella parte in cui non\nprevede che, nei casi di decreto che dispone il giudizio ai sensi\ndell\u0027art. 429 del codice di procedura penale per reati che di per se\u0027\nconsentirebbero la citazione diretta a giudizio, il giudice possa\nrilevare, anche d\u0027ufficio, che l\u0027espulsione dell\u0027imputato straniero\ne\u0027 stata eseguita prima che sia stato emesso il provvedimento che\ndispone il giudizio e che ricorrono tutte le condizioni per\npronunciare sentenza di non luogo a procedere; \n Sospende il giudizio in corso ed i relativi termini di\nprescrizione, fino alla definizione del giudizio incidentale di\nlegittimita\u0027 costituzionale; \n Dispone l\u0027immediata trasmissione alla Corte costituzionale\ndella presente ordinanza e degli atti del procedimento, comprensivi\ndella documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte\ncomunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso; \n Manda alla cancelleria per la notificazione della presente\nordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche\u0027 per la\ncomunicazione ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato\ndella Repubblica e per la successiva trasmissione del fascicolo\nprocessuale alla Corte costituzionale; \n Da\u0027 atto, anche ai fini di cui all\u0027art. 23, comma 4, legge n.\n87/1953, che la presente ordinanza e\u0027 stata letta in udienza e che,\npertanto, essa deve intendersi notificata a coloro che sono o devono\nconsiderarsi presenti, ex art. 148, comma 5 del codice di procedura\npanale. \n Firenze, 24 marzo 2025 \n \n Il Giudice: Attina\u0027","elencoNorme":[{"id":"62436","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"25/07/1998","data_nir":"1998-07-25","numero_legge":"286","descrizionenesso":"","legge_articolo":"13","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":"quater","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286~art13"}],"elencoParametri":[{"id":"79163","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}" ] ] |