GET https://cc.strategiedigitali.net/sfoglia-ordinanze

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obblighi di natura economica concernenti le statuizioni per il mantenimento del coniuge dettate in sede di separazione.\u003c/p\u003e","fissato":"","sommario_gu":"\u003cp\u003eReati e pene – Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio – Mancata previsione della procedibilità a querela della persona offesa in caso di violazione degli obblighi di natura economica concernenti le statuizioni per il mantenimento del coniuge dettate in sede di separazione.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Codice penale, art. 570-bis.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e"},{"anno":"2025","numero":"212","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Tribunale di Padova","oggetto":"\u003cp\u003e\u003cspan style\u003d\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003eLavoro – Licenziamento individuale – Disciplina del contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti – Tutela del lavoratore nei casi di licenziamento ingiustificato intimato da un datore di lavoro che non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all’art. 18, commi ottavo e nono, della legge n. 300 del 1970 – Previsione che l’ammontare delle indennità e dell’importo, previsti dall’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite delle sei mensilità.\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e","fissato":"","sommario_gu":"\u003cp\u003eLavoro – Licenziamento individuale – Disciplina del contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti – Tutela del lavoratore nei casi di licenziamento ingiustificato intimato da un datore di lavoro che non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all’art. 18, commi ottavo e nono, della legge n. 300 del 1970 – Previsione che l’ammontare delle indennità e dell’importo, previsti dall’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite delle sei mensilità.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della\u0026nbsp;legge 10 dicembre 2014, n. 183), art. 9, comma 1.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e"},{"anno":"2025","numero":"211","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Tribunale di Brindisi","oggetto":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003eProcesso civile – Esecuzione forzata – Misure di coercizione indiretta – Esercizio, su istanza di parte o d’ufficio, da parte del giudice dell’opposizione a precetto (e, in generale, del giudice dell’esecuzione) del potere di determinare \u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003eex post\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e un tetto quantitativo massimo (o di durata) all’applicazione delle misure di coercizione indiretta, in mancanza di predeterminazione da parte del giudice della cautela o del giudice del merito – Omessa previsione.\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e","fissato":"","sommario_gu":"\u003cp\u003eProcesso civile – Esecuzione forzata – Misure di coercizione indiretta – Esercizio, su istanza di parte o d’ufficio, da parte del giudice dell’opposizione a precetto (e, in generale, del giudice dell’esecuzione) del potere di determinare ex post un tetto quantitativo massimo (o di durata) all’applicazione delle misure di coercizione indiretta, in mancanza di predeterminazione da parte del giudice della cautela o del giudice del merito – Omessa previsione.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Codice di procedura civile, art. 614-bis, nella formulazione anteriore a quella sostituita dall’art. 3, comma 44, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l\u0027efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata).\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e"},{"anno":"2025","numero":"210","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Corte suprema di cassazione","oggetto":"","fissato":"","sommario_gu":""},{"anno":"2025","numero":"209","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia","oggetto":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003ePrevidenza – Impiego pubblico – Trattamenti di fine servizio, comunque denominati, spettanti nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età – Prevista corresponsione decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro – Riconoscimento del trattamento secondo un meccanismo di rateizzazione, differentemente articolato in base all’ammontare complessivo della 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e malattia, sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l\u0027intera sua durata non è ridotta a causa delle suddette sospensioni – Mancata previsione della retroattività degli effetti giuridici del diploma di formazione in medicina generale alla data di naturale scadenza originaria del triennio formativo.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE), art. 24, comma 5.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e"},{"anno":"2025","numero":"207","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Tribunale di sorveglianza di Napoli","oggetto":"\u003cp\u003eOrdinamento penitenziario – Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza – Procedimento in materia di liberazione anticipata – Denunciata mancata previsione della competenza del giudice dell’esecuzione a valutare la liberazione anticipata nei confronti del condannato alla pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, di cui all’art. 20-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del codice penale.\u003c/p\u003e","fissato":"","sommario_gu":"\u003cp\u003eOrdinamento penitenziario – Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza – Procedimento in materia di liberazione anticipata – Denunciata mancata previsione della competenza del giudice dell’esecuzione a valutare la liberazione anticipata nei confronti del condannato alla pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, di cui all’art. 20-bis del codice penale.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull\u0027ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), artt. 69 e 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del 2003.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Legge 18 giugno 1998, n. 192 (Disciplina della subfornitura nelle attività produttive), art. 9, comma 3, seconda frase (recte: terzo periodo), come modificato dall’art. 33, comma 1, lettera c), della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021).\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e"},{"anno":"2025","numero":"205","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Tribunale amministrativo regionale per il Lazio","oggetto":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eBeni culturali – Uscita dal territorio nazionale – Previsione che è soggetta ad autorizzazione l’uscita definitiva dal territorio delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore, tranne le previste eccezioni, sia superiore ad euro 13.500 – Previsione che non è soggetta all’autorizzazione l’uscita delle medesime cose, il cui valore sia inferiore a euro 13.500 e che in tali casi l\u0027interessato ha l\u0027onere di comprovare al competente ufficio di esportazione, mediante dichiarazione ai sensi del testo unico di cui al d.P.R n. 445 del 2000, che le cose da trasferire all\u0027estero rientrino nelle ipotesi per le quali non è prevista l\u0027autorizzazione – Previsione che colui che intende far uscire in via definitiva dal territorio della Repubblica le cose indicate nell\u0027art. 65, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004, deve farne denuncia e presentarle al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuna di essi, il valore venale, al fine di ottenere l\u0027attestato di libera circolazione – Previsione che l’ufficio esportazione, qualora non abbia già provveduto al rilascio o diniego dell’attestato di libera circolazione, può proporre al Ministero dei ben culturali l’acquisto coattivo della cosa per la quale è richiesto tale attestato.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eBeni culturali – Ingresso nel territorio nazionale – Previsione che la spedizione in Italia da uno Stato membro dell\u0027Unione europea o l\u0027importazione da un Paese terzo delle cose o dei beni indicati nell\u0027art. 65, comma 3, del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono certificati, a domanda, dall\u0027ufficio di esportazione – Denunciata omessa applicazione di tale regime normativo ai beni di cui all’art. 65, commi 4 e 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.lgs. n. 42 del 2004 il cui valore sia inferiore ad euro 13.500.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e","fissato":"","sommario_gu":"\u003cp\u003eBeni culturali – Uscita dal territorio nazionale – Previsione che è soggetta ad autorizzazione l’uscita definitiva dal territorio delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore, tranne le previste eccezioni, sia superiore ad euro 13.500 – Previsione che non è soggetta all’autorizzazione l’uscita delle medesime cose, il cui valore sia inferiore a euro 13.500 e che in tali casi l\u0027interessato ha l\u0027onere di comprovare al competente ufficio di esportazione, mediante dichiarazione ai sensi del testo unico di cui al d.P.R n. 445 del 2000, che le cose da trasferire all\u0027estero rientrino nelle ipotesi per le quali non è prevista l\u0027autorizzazione – Previsione che colui che intende far uscire in via definitiva dal territorio della Repubblica le cose indicate nell\u0027art. 65, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004, deve farne denuncia e presentarle al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuna di esse, il valore venale, al fine di ottenere l\u0027attestato di libera circolazione – Previsione che l’ufficio esportazione, qualora non abbia già provveduto al rilascio o diniego dell’attestato di libera circolazione, può proporre al Ministero dei beni culturali l’acquisto coattivo della cosa per la quale è richiesto tale attestato.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eBeni culturali – Ingresso nel territorio nazionale – Previsione che la spedizione in Italia da uno Stato membro dell\u0027Unione europea o l\u0027importazione da un Paese terzo delle cose o dei beni indicati nell\u0027art. 65, comma 3, del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono certificati, a domanda, dall\u0027ufficio di esportazione – Denunciata omessa applicazione di tale regime normativo ai beni di cui all’art. 65, commi 4 e 4-bis del d.lgs. n. 42 del 2004 il cui valore sia inferiore ad euro 13.500.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Decreto-legislativo 22 gennaio 2004, n 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell\u0027articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), artt. 70, 68 e 65, comma 3, lettera a), secondo periodo, nonché commi 4 e 4-bis; artt. 72 e 65, comma 3, lettera a), secondo periodo, nonché commi 4 e 4-bis.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e"},{"anno":"2025","numero":"204","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Consiglio di Stato","oggetto":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cspan style\u003d\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003eOrdinamento giudiziario – Magistratura onoraria – Contingente a esaurimento dei magistrati onorari in servizio – Procedura di conferma dei magistrati onorari in servizio, introdotta dalla legge n. 234 del 2021 – Previsione che la domanda di partecipazione alle procedure valutative comporta rinuncia a ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso.\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e","fissato":"","sommario_gu":"\u003cp\u003eOrdinamento giudiziario – Magistratura onoraria – Contingente a esaurimento dei magistrati onorari in servizio – Procedura di conferma dei magistrati onorari in servizio, introdotta dalla legge n. 234 del 2021 – Previsione che la domanda di partecipazione alle procedure valutative comporta rinuncia a ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), art. 29, comma 5, come sostituito dall’art. 1, comma 629, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0027anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024).\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e"},{"anno":"2025","numero":"203","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Tribunale amministrativo regionale per la Campania","oggetto":"\u003cp\u003eUniversità e istituzioni di alta cultura – Professori universitari di ruolo – Sanzioni disciplinari – Sospensione dall’ufficio e dallo stipendio fino a un anno – Sanzione accessoria dell’ineleggibilità alle cariche di rettore di Università o di direttore di Istituzione universitaria per dieci anni – Riconoscimento all’organo titolare del potere disciplinare della possibilità, sulla base di una valutazione di proporzionalità, di non applicare la sanzione o di graduarne la durata in base alla gravità della condotta e dei suoi effetti (nel caso di specie: sanzione della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio per un mese) – Omessa previsione.\u003c/p\u003e","fissato":"","sommario_gu":"\u003cp\u003eUniversità e istituzioni di alta cultura – Professori universitari di ruolo – Sanzioni disciplinari – Sospensione dall’ufficio e dallo stipendio fino a un anno – Sanzione accessoria dell’ineleggibilità alle cariche di rettore di Università o di direttore di Istituzione universitaria per dieci anni – Riconoscimento all’organo titolare del potere disciplinare della possibilità, sulla base di una valutazione di proporzionalità, di non applicare la sanzione o di graduarne la durata in base alla gravità della condotta e dei suoi effetti – Omessa previsione.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull\u0027istruzione superiore), art. 89, secondo comma, secondo periodo.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e"},{"anno":"2025","numero":"202","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia","oggetto":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eEdilizia residenziale pubblica – Assegnazione di alloggi – Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – Requisiti minimi dei beneficiari finali – Previsione che occorre essere anagraficamente residenti nel territorio regionale da almeno cinque anni, anche non continuativi, negli otto anni precedenti.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e","fissato":"","sommario_gu":"\u003cp\u003eEdilizia residenziale pubblica – Assegnazione di alloggi – Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – Requisiti minimi dei beneficiari finali – Previsione che occorre essere anagraficamente residenti nel territorio regionale da almeno cinque anni, anche non continuativi, negli otto anni precedenti.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), art. 29, comma 1, lettera c).\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e"},{"anno":"2025","numero":"201","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Corte suprema di cassazione","oggetto":"\u003cp\u003eProcesso penale – Attuazione della legge n. 134 del 2021, recante delega al Governo per l\u0027efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari – Disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze – Previsione che\u0026nbsp;l\u0027impugnazione è inammissibile quando l\u0027atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata\u0026nbsp;diverso da quello prescritto (costituito dall\u0027indirizzo assegnato all\u0027ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato), pur quando essa pervenga al giudice\u003cem\u003e a quo\u003c/em\u003e entro il termine perentorio di proposizione.\u003c/p\u003e","fissato":"","sommario_gu":"\u003cp\u003eProcesso penale – Attuazione della legge n. 134 del 2021, recante delega al Governo per l\u0027efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari – Disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze – Previsione che\u0026nbsp;l\u0027impugnazione è inammissibile quando l\u0027atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata\u0026nbsp;diverso da quello prescritto (costituito dall\u0027indirizzo assegnato all\u0027ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato), pur quando essa pervenga al giudice a quo entro il termine perentorio di proposizione.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l\u0027efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), art. 87-bis, commi 7, lettera c), e 8.\u003c/p\u003e"},{"anno":"2025","numero":"200","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Corte suprema di cassazione","oggetto":"\u003cp\u003eProcesso penale - Attuazione della legge n. 134 del 2021, recante delega al Governo per l\u0027efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari - Disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze – Previsione che\u0026nbsp;l\u0027impugnazione è inammissibile quando l\u0027atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata\u0026nbsp;diverso da quello prescritto (costituito dall\u0027indirizzo assegnato all\u0027ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato), pur quando essa pervenga al giudice a quo entro il termine perentorio di proposizione .\u003c/p\u003e","fissato":"","sommario_gu":"\u003cp\u003eProcesso penale - Attuazione della legge n. 134 del 2021, recante delega al Governo per l\u0027efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari - Disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze – Previsione che\u0026nbsp;l\u0027impugnazione è inammissibile quando l\u0027atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata\u0026nbsp;diverso da quello prescritto (costituito dall\u0027indirizzo assegnato all\u0027ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato), pur quando essa pervenga al giudice a quo entro il termine perentorio di proposizione .\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e-Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l\u0027efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), art. 87-bis, commi 7, lettera c), e 8.\u003c/p\u003e"},{"anno":"2025","numero":"199","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Tribunale di La Spezia","oggetto":"\u003cp\u003eProcesso penale – Sospensione del procedimento con messa alla prova –\u0026nbsp;Reati di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 (reati di “piccolo spaccio”) –\u0026nbsp;Mancato inserimento nel novero dei reati di cui all\u0027art. 550, comma 2, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), cod. proc. pen. (casi di citazione diretta a giudizio), ai fini della possibilità di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova.\u003c/p\u003e","fissato":"","sommario_gu":"\u003cp\u003eProcesso penale – Sospensione del procedimento con messa alla prova –\u0026nbsp;Reati di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 (reati di “piccolo spaccio”) –\u0026nbsp;Mancato inserimento nel novero dei reati di cui all\u0027art. 550, comma 2, lettera c), cod. proc. pen. (casi di citazione diretta a giudizio), ai fini della possibilità di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Codice penale, art. 168-bis, in combinato disposto con l’art. 550 del codice di procedura penale e con l’art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).\u003c/p\u003e"},{"anno":"2025","numero":"198","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Corte d\u0027appello di Lecce","oggetto":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003eStraniero – Immigrazione – Procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottato a norma degli artt. 6, 6-\u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003ebis\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e e 6-\u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003eter\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e del d.lgs. n. 142 del 2015, e dell\u0027art. 10-\u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003eter\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e, comma 3, quarto periodo, del d.lgs. n. 286 del 1998, nonché per la convalida delle misure adottate ai sensi dell\u0027art. 14, comma 6, del citato d.lgs. n. 142 del 2015 [nel caso di specie: convalida del trattenimento del richiedente protezione internazionale disposto a norma dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015 (sussistenza di fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l\u0027esecuzione del respingimento o dell\u0027espulsione)] – Attribuzione della competenza alla Corte d’appello, di cui all’art. 5, comma 2, della legge n. 69 del 2005, nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida, che giudica in composizione monocratica, in luogo della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, istituita presso il Tribunale distrettuale – Impugnazione del provvedimento emesso dalla Corte d’appello con ricorso per cassazione a norma dell’art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, proponibile entro cinque giorni dalla comunicazione solo per i motivi di cui alle lettere \u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003ea\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e), \u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003eb\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e) e \u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003ec\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e) del comma 1 dell’art. 606 cod. proc. pen. e con applicazione, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2025, delle disposizioni dell’art. 22, commi 3 e 4, della legge n. 69 del 2005 – Omessa previsione dell’impugnabilità con ricorso per cassazione nelle forme di cui agli artt. 360 e seguenti cod. proc. civ., come previsto anteriormente alla modifica – Disposizioni transitorie concernenti l’applicazione della predetta disciplina procedurale decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore della legge n. 187 del 2024.\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e","fissato":"","sommario_gu":"\u003cp\u003eStraniero – Immigrazione – Procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottato a norma degli artt. 6, 6-bis e 6-ter del d.lgs. n. 142 del 2015, e dell\u0027art. 10-ter, comma 3, quarto periodo, del d.lgs. n. 286 del 1998, nonché per la convalida delle misure adottate ai sensi dell\u0027art. 14, comma 6, del citato d.lgs. n. 142 del 2015 [nel caso di specie: convalida del trattenimento del richiedente protezione internazionale disposto a norma dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015 (sussistenza di fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l\u0027esecuzione del respingimento o dell\u0027espulsione)] – Attribuzione della competenza alla corte d’appello, di cui all’art. 5, comma 2, della legge n. 69 del 2005, nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida, che giudica in composizione monocratica, in luogo della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, istituita presso il tribunale distrettuale – Impugnazione del provvedimento emesso dalla corte d’appello con ricorso per cassazione a norma dell’art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, proponibile entro cinque giorni dalla comunicazione solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’art. 606 cod. proc. pen. e con applicazione, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2025, delle disposizioni dell’art. 22, commi 3 e 4, della legge n. 69 del 2005 – Omessa previsione dell’impugnabilità con ricorso per cassazione nelle forme di cui agli artt. 360 e seguenti cod. proc. civ., come previsto anteriormente alla modifica – Disposizioni transitorie concernenti l’applicazione della predetta disciplina procedurale decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore della legge n. 187 del 2024.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 (Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali), convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 2024, n. 187, artt. 16, 18, 18-bis, e 19.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e"}]}"
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