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class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eMiniere, cave e torbiere – Concessioni pubbliche – Norme della Regione Toscana – Procedimento per il rilascio della concessione – Modifiche alla legge regionale n. 35 del 2015 – Previsione che il rilascio della concessione è subordinato, tra l’altro, alla stipula di una convenzione che assicuri l\u0027impegno alla lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio nel sistema produttivo locale – Autorizzazione all\u0027esercizio dell\u0027attività estrattiva nei siti in cui non sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune – Previsione che il progetto definitivo di cui all\u0027art. 17, comma 1, della legge regionale n. 35 del 2015, contiene, anche, un piano di utilizzo dei materiali che attesti l\u0027impegno ad avvalersi del sistema produttivo locale per la lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio complessivamente estratto – Coltivazione di siti estrattivi in cui sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune e altri beni – Previsione che ai siti estrattivi in cui l\u0027estensione del bene appartenente al patrimonio indisponibile del comune non è prevalente, la lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio nel sistema produttivo locale è calcolata sul sito estrattivo unitario – Previsione che, qualora l\u0027estensione del bene appartenente al patrimonio indisponibile del comune sia prevalente, l\u0027impegno alla lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio nel sistema produttivo locale di cui all\u0027art. 35, comma 6, della medesima legge regionale, è calcolato sul sito estrattivo unitario – Autorizzazione e concessioni esistenti – Previsione che, nelle ipotesi di cui all\u0027art. 35-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e della legge regionale n. 35 del 2015, l\u0027impegno alla lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio nel sistema produttivo locale, previsto dai commi 5 e 6 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misura rispetto all’obiettivo ambientale dichiarato, eccedente i limiti della competenza regionale – Violazione della libertà di iniziativa economica e della libera circolazione dei beni come tutelata anche dalla normativa europea.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e","id_seduta":"4574","stato_fissazione":"2","descrizione_fissazione":"Udienza Pubblica","data_seduta":"24/03/2026","relatore":"PITRUZZELLA","listaSedute":[{"numero_parte":"1","id_seduta":"4574","stato_fissazione":"2","descrizione_fissazione":"Udienza Pubblica","data_seduta":"24/03/2026","relatore":"PITRUZZELLA"}],"ricorrente":"Presidente del Consiglio dei ministri","testo_atto":"N. 39 RICORSO PER LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE 24 ottobre 2025\n\r\nRicorso per questione di legittimita\u0027 costituzionale depositato in\ncancelleria il 24 ottobre 2025 (del Presidente del Consiglio dei\nministri) . \n \nMiniere, cave e torbiere - Concessioni pubbliche - Norme della\n Regione Toscana - Procedimento per il rilascio della concessione -\n Modifiche alla legge regionale n. 35 del 2015 - Previsione che il\n rilascio della concessione e\u0027 subordinato, tra l\u0027altro, alla\n stipula di una convenzione che assicuri l\u0027impegno alla lavorazione\n di almeno il 50 per cento del materiale da taglio nel sistema\n produttivo locale - Autorizzazione all\u0027esercizio dell\u0027attivita\u0027\n estrattiva nei siti in cui non sono presenti beni appartenenti al\n patrimonio indisponibile del comune - Previsione che il progetto\n definitivo di cui all\u0027art. 17, comma 1, della legge regionale n. 35\n del 2015, contiene, anche, un piano di utilizzo dei materiali che\n attesti l\u0027impegno ad avvalersi del sistema produttivo locale per la\n lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio\n complessivamente estratto - Coltivazione di siti estrattivi in cui\n sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del\n comune e altri beni - Previsione che ai siti estrattivi 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Modifiche alla l.r.\n 35/2015 e alla l.r. 69/2011) art. 4, comma 2, e i collegati artt.\n 5, commi 1 e 2, 6, 9 e 14. \n\n\r\n(GU n. 46 del 12-11-2025)\n\r\n Ricorso ai sensi dell\u0027art. 127 della Costituzione del Presidente\ndel Consiglio dei ministri pt, difeso dall\u0027Avvocatura generale dello\nStato, presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei\nPortoghesi, n. 12 - pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it \n Contro la Regione Toscana in persona del Presidente pt per la\ndeclaratoria dell\u0027illegittimita\u0027 costituzionale, in parte qua, della\nlegge della Regione Toscana 21 agosto 2025, n. 52, Pubblicata nel\nBollettino Ufficiale della regione n. 54, del 28 agosto 2025 recante:\n«Disposizioni in materia di cave e di servizio idrico integrato.\nModifiche alla legge regionale n. 35/2015 e alla legge regionale n.\n69/2011». \n La proposizione del presente ricorso e\u0027 stata deliberata dal\nConsiglio dei ministri nella seduta del 17 ottobre 2025 e si\ndepositano, a tal fine, estratto conforme del verbale e relativo\nallegato. \n La legge della Regione Toscana 21 agosto 2025, n. 52, presenta\nmolteplici profili di illegittimita\u0027 costituzionale, relativamente a\nnumerose disposizioni che, prevedendo l\u0027obbligo di sottoporre a\nlavorazione nel sistema produttivo locale almeno il 50 per cento dei\nmateriali estratti nell\u0027area Apuo-Versiliese (marmo di Carrara)\neccedono dalle competenze regionali, per contrasto: a) con l\u0027art.\n117, comma 2, lettera e), della Costituzione, che attribuisce allo\nStato la competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza;\nb) con l\u0027art. 41 della Costituzione, che tutela la liberta\u0027 di\niniziativa economica e ne ammette limiti solo se funzionali a\nesigenze di utilita\u0027 sociale e, comunque, secondo canoni di\nragionevolezza e proporzionalita\u0027; c) con l\u0027art. 120, primo comma,\ndella Costituzione, che vieta alle regioni di adottare provvedimenti\nche ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone\ne delle cose tra le regioni e che istituiscano dazi di importazione o\nesportazione o transito. \nIl quadro normativo di riferimento. \n In via preliminare, si ritiene necessario definire il quadro\nnormativo di riferimento entro cui si inserisce l\u0027intervento\nlegislativo oggetto, in parte qua, di censura. Nell\u0027ambito\ndell\u0027ordinamento nazionale, le materie concernenti la pianificazione,\nla localizzazione e l\u0027autorizzazione delle attivita\u0027 estrattive\nrientrano nella sfera della funzione di «governo del territorio»,\nattribuita alle regioni ai sensi del Titolo V della Costituzione,\nsempre nel rispetto dei principi fondamentali dettati dallo Stato e\nnel rigoroso rispetto delle liberta\u0027 garantite dal mercato interno,\nsia a livello nazionale che comunitario. \n In tale contesto, la regolamentazione dell\u0027attivita\u0027 estrattiva\nassume rilievo pubblico primario, in quanto concorre a perseguire\nobiettivi essenziali quali: \n la tutela dell\u0027ambiente e del paesaggio; \n la sicurezza delle operazioni di escavazione; \n la continuita\u0027 delle filiere produttive e manifatturiere\nconnesse alla lavorazione dei materiali lapidei. \n Da tali premesse deriva l\u0027esigenza che la disciplina regionale\nsia improntata a criteri di chiarezza, proporzionalita\u0027 e coerenza\ncon il sistema concorrenziale, con particolare riguardo alla fase\nautorizzativa e alle condizioni di esercizio dell\u0027attivita\u0027\nestrattiva. \n L\u0027ordinamento normativo di riferimento e\u0027 costituito dalla legge\nregionale 25 marzo 2015, n. 35, recante «Disposizioni in materia di\ncave», gia\u0027 oggetto di molteplici interventi modificativi. \n Con la legge regionale oggetto di gravame, il legislatore\nregionale e\u0027 nuovamente intervenuto sulla legge regionale n. 35/2015\ne, per profili connessi, sulla legge regionale n. 69/2011,\nintroducendo, tra le altre disposizioni, una clausola di\nobbligatorieta\u0027 della lavorazione in loco del materiale estratto, da\napplicarsi tramite inserimento nei titoli abilitativi. \n In particolare: \n a) l\u0027art. 4, comma 2, legge regionale n. 52/2025 che\nsostituisce l\u0027art. 35, comma 6, della legge regionale n. 35/2015,\nprevede l\u0027obbligo di sottoporre «alla lavorazione di almeno il 50%\ndel materiale da taglio nel sistema produttivo locale» - territorio\ndell\u0027area Apuo-Versiliese. Tale disposizione, collocata nel Capo I\ndella legge regionale, si applica direttamente, con riferimento alle\nconcessioni relative a beni comunali, mediante l\u0027inserimento della\nclausola di lavorazione nei titoli estrattivi. \n Si evidenzia, altresi\u0027, che l\u0027art. 4, comma 2, della legge\nregionale introduce, in via meramente eventuale, la possibilita\u0027 di\nsviluppare un progetto di interesse generale per il territorio, volto\na generare un impatto positivo su occupazione, ambiente e\ninfrastrutture. La natura facoltativa e non vincolante di tale\nprevisione, tuttavia, non appare idonea a garantire il perseguimento\nconcreto di obiettivi di rilevanza pubblica, e finisce per accentuare\nil profilo di illegittimita\u0027 costituzionale, incidendo ulteriormente\nsull\u0027assetto concorrenziale e sulla liberta\u0027 di iniziativa economica\nin assenza di un chiaro fondamento in esigenze pubbliche oggettive e\nverificabili. \n b) L\u0027art. 6 estende l\u0027obbligo della lavorazione in filiera\ncorta di almeno il 50% del materiale estratto nella cave, o parti di\ncava anche ai siti estrattivi che non rientrano nel patrimonio\nindisponibile del comune (c.d. beni estimati di proprieta\u0027 privata),\nattraverso l\u0027inclusione nei piani di utilizzo di un\u0027apposita\nattestazione riguardante la quota di lavorazione locale. \n c) Con gli articoli 5 e 9 per i siti «unitari» a gestione\nmista (comunale e privata), si dispone che la percentuale di\nlavorazione sia calcolata sull\u0027intero compendio, al fine di evitare\nfrazionamenti artificiosi. \n La clausola di filiera viene qualificata quale condizione\nessenziale del titolo estrattivo, la cui violazione determina la\nsospensione o la decadenza del titolo stesso, ai sensi dell\u0027art. 37\ndella legge regionale n. 35/2015. \n d) La normativa prevede, altresi\u0027, con l\u0027art. 14, un regime\ntransitorio che posticipa l\u0027entrata in vigore dell\u0027obbligo al 1°\ngennaio 2035 per i siti privati e per quelli a prevalenza privata,\nmentre per i beni comunali la disciplina trova applicazione\nimmediata. \n Cio\u0027 premesso, sono censurabili le seguenti disposizioni della\nlegge regionale in esame per i seguenti \n \n Motivi \n \n1) Violazione dell\u0027art. 117, secondo comma, lettera e), nonche\u0027 degli\narticoli 41 e 120, comma 1, della Costituzione, in relazione all\u0027art.\n4, comma 2 ed a quelli collegati articoli 5, commi 1 e 2, 6, 9 e 14\ndella legge regionale della Toscana 21 agosto 2025, n. 52. \n La disposizione contenuta nell\u0027art. 4, comma 2, sostituisce il\ncomma 6 dell\u0027art. 35 della legge regionale n. 35/2015, il quale\nprevedeva solamente che «il rilascio della concessione e\u0027 subordinato\nall\u0027approvazione del progetto definitivo», costituendo, invece, la\nlavorazione nella filiera locale dei materiali estratti, un requisito\nvalutativo. \n Con le modifiche apportate, il legislatore regionale trasforma un\nprecedente criterio meramente valutativo, consistente nella\nlocalizzazione della lavorazione dei materiali, in un requisito\nvincolante per il rilascio e la permanenza del titolo estrattivo,\nincidendo in maniera sostanziale sull\u0027organizzazione produttiva delle\nimprese e sulle dinamiche concorrenziali del settore. \n La disciplina introdotta dalla legge regionale in esame\ninterferisce con la competenza esclusiva statale in materia di tutela\ndella concorrenza, di cui all\u0027art. 117, secondo comma, lettera e)\ndella Costituzione, sotto diversi profili, alterando le regole di\ngara che incidono sull\u0027assetto competitivo. L\u0027obbligo di garantire\nuna quota minima del 50% di lavorazione del materiale all\u0027interno del\nterritorio regionale toscano configura una forma di «favor» verso il\nterritorio locale che compromette l\u0027effettiva parita\u0027 concorrenziale\ntra le imprese insediate nel territorio regionale e quelle\nlocalizzate al di fuori di esso. Tale previsione si pone in evidente\ncontrasto con i principi di apertura del mercato e di parita\u0027 di\ntrattamento, fondamentali pilastri della disciplina statale e\ncomunitaria in materia di concorrenza. \n Inoltre, detta disposizione appare potenzialmente confliggente\ncon il parametro di costituzionalita\u0027 delineato dall\u0027art. 120 della\nCostituzione, cosi\u0027 come interpretato dalla Corte costituzionale. Ne\ndiscende la configurabilita\u0027 di un ostacolo alla libera circolazione\ndelle merci e dei servizi, condizione che la giurisprudenza\ncostituzionale ha piu\u0027 volte qualificato come incompatibile con\nl\u0027unita\u0027 economica nazionale. \n Va peraltro osservato che la disciplina delle procedure di gara e\ndei criteri di aggiudicazione rientra nella competenza esclusiva\ndello Stato, in quanto strumentale alla tutela della concorrenza «per\nil mercato», non ammettendo interventi regionali difformi, anche se\nmotivati da finalita\u0027 di carattere ambientale o sociale. \n Dal preambolo al Capo I della normativa in esame emerge\nchiaramente che l\u0027intervento legislativo regionale persegue\nmolteplici obiettivi di pari rilevanza, riconducibili, da un lato,\nalla tutela dell\u0027ambiente e alla sostenibilita\u0027 delle attivita\u0027\nestrattive, e, dall\u0027altro, alla valorizzazione socioeconomica della\nfiliera produttiva nei territori interessati. In particolare, al\npunto 10 del preambolo, si evidenzia come, alla luce dei risultati\npositivi conseguiti con l\u0027applicazione della legge regionale n.\n35/2015, si sia ritenuto opportuno introdurre una disciplina\nfinalizzata a incrementare le ricadute economiche e occupazionali\nlocali, ridurre l\u0027impatto ambientale e promuovere obiettivi di\nsviluppo sostenibile. Da cio\u0027 deriva che il legislatore regionale\nattribuisce pari dignita\u0027 alle finalita\u0027 ambientali e a quelle\neconomico-occupazionali, configurandole quali presupposti fondanti\ndella disciplina introdotta. \n Sotto il profilo della conformita\u0027 ai principi costituzionali e\nall\u0027ordinamento europeo in materia di liberta\u0027 economica e tutela\ndella concorrenza, l\u0027obbligo di effettuare la lavorazione del\nmateriale estratto all\u0027interno del territorio regionale solleva\nrilevanti profili di criticita\u0027. In particolare, rispetto alla\nprecedente formulazione normativa, nella quale la localizzazione\ncostituiva un mero criterio valutativo e non un requisito d\u0027accesso\nvincolante, la disposizione attuale configura una limitazione\nsostanziale alla liberta\u0027 di iniziativa economica e alla libera\ncircolazione delle merci. \n Tale vincolo incide direttamente sull\u0027organizzazione produttiva\ndelle imprese del settore, imponendo una localizzazione obbligata\ndelle lavorazioni, che riserva al territorio regionale una quota\nsignificativa dell\u0027attivita\u0027 economica derivante dall\u0027escavazione.\nPur essendo formalmente giustificata da finalita\u0027 di sostenibilita\u0027\nambientale e di contenimento degli impatti connessi, tale misura\nproduce effetti restrittivi sulla concorrenza, in quanto impedisce\nagli operatori economici di scegliere liberamente i luoghi di\ntrasformazione dei materiali, alterando l\u0027equilibrio competitivo tra\noperatori regionali ed extra-regionali. \n La giurisprudenza costituzionale e comunitaria ha reiteratamente\naffermato che restrizioni di tal genere sono ammissibili solo ove\nstrettamente necessarie e proporzionate rispetto all\u0027obiettivo di\ntutela ambientale perseguito. Nel caso di specie, tuttavia, le\nmotivazioni addotte dal legislatore regionale non risultano\nsufficienti a dimostrare un nesso diretto e necessario tra l\u0027obbligo\ndi lavorazione in loco e la riduzione degli impatti ambientali\nconnessi al trasporto dei materiali. \n Le finalita\u0027 ambientali richiamate nel preambolo sono espresse in\ntermini generali e astratti e appaiono in larga misura subordinate\nalla finalita\u0027 economico-occupazionale di trattenere sul territorio\nil valore aggiunto della filiera estrattiva. L\u0027assenza di una\ndimostrazione chiara e documentata della proporzionalita\u0027 della\nmisura rispetto all\u0027obiettivo ambientale dichiarato induce, pertanto,\na ritenere che la disposizione in esame ecceda i limiti della\ncompetenza regionale, configurandosi come potenziale violazione dei\nprincipi costituzionali di liberta\u0027 di iniziativa economica, libera\nconcorrenza e libera circolazione dei beni sanciti dagli articoli 41\ne 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, nonche\u0027 degli\narticoli 34 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell\u0027Unione\neuropea. \n E\u0027 consolidato orientamento giurisprudenziale che la tutela della\nconcorrenza non si esaurisce nella repressione delle condotte\nanticoncorrenziali, ma investe altresi\u0027 la regolamentazione delle\nprocedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione degli\nappalti pubblici. Tali discipline, come chiarito dalla Corte di\ngiustizia dell\u0027Unione europea, sono finalizzate a garantire lo\nsvolgimento delle gare nel rispetto delle regole concorrenziali e dei\nprincipi comunitari inerenti la libera circolazione delle merci, la\nlibera prestazione dei servizi, la liberta\u0027 di stabilimento, nonche\u0027\ni principi costituzionali di trasparenza e parita\u0027 di trattamento. \n Le condizioni sopra richiamate configurano un\u0027effettiva\ninterferenza sulla concorrenza. In via generale, infatti, non sono\nammesse misure che ostacolino, sotto qualsiasi forma, la libera\ncircolazione all\u0027interno del territorio nazionale. La Corte\ncostituzionale ha piu\u0027 volte censurato una pluralita\u0027 di possibili\nrestrizioni a tale principio, affermando che «la possibilita\u0027 di\nintrodurre, anche in via transitoria, criteri premiali di valutazione\ndelle offerte per far fronte alle ineludibili esigenze sorte\ndall\u0027emergenza sanitaria e\u0027 dunque riservata allo Stato, cui compete,\nnell\u0027esercizio della sua competenza esclusiva in materia di tutela\ndella concorrenza, definire il punto di equilibrio tra essa e la\ntutela di altri interessi pubblici ad essa correlati» (cfr. Corte\ncostituzionale n. 4/2022). In tale pronuncia, la Consulta ha\ndichiarato l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale di una norma regionale che\nprevedeva criteri premiali basati sulla provenienza territoriale,\nritenendo che simili disposizioni incidano direttamente sulla\nconcorrenza e rientrino nella competenza legislativa esclusiva dello\nStato. \n Analogamente, la Corte costituzionale ha annullato disposizioni\nregionali toscane che introducevano premialita\u0027 o riserve economiche\nsu base territoriale, sottolineando come il «favor» territoriale\ndetermini una discriminazione anticoncorrenziale. Con la sentenza n.\n31/2021, la Corte ha rilevato che «pur perseguendo il fine legittimo\ndi valorizzare i prodotti del territorio - non censurato dallo Stato\n- il legislatore regionale realizza tale obiettivo favorendo i\nprodotti e i produttori locali, con una evidente discriminazione nei\nconfronti di coloro che utilizzano prodotti di diversa provenienza». \n Richiamando altresi\u0027 il parametro costituzionale di cui all\u0027art.\n120 della Costituzione, la Corte ha dichiarato «l\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale degli articoli 2, 3 e 4 della legge della Regione\nToscana 10 dicembre 2019, n. 75 (Norme per incentivare l\u0027introduzione\ndei prodotti a chilometro zero provenienti da filiera corta nelle\nmense scolastiche), osservando come tali disposizioni, prevedendo\ntitoli preferenziali per l\u0027utilizzo di prodotti agricoli di origine\nregionale, non solo non favoriscano la concorrenza, ma ne alterino\nl\u0027assetto, privilegiando gli imprenditori che impiegano tali prodotti\nrispetto a quelli che utilizzano prodotti analoghi provenienti da\naltre aree, anche se situate a distanza uguale o inferiore dal luogo\ndi consumo» (cfr. Corte costituzionale n. 209/2013). Tale meccanismo\nsi traduce altresi\u0027 in un ostacolo alla libera circolazione delle\nmerci, alla luce sia dell\u0027art. 120 della Costituzione, sia della\nnormativa europea (cfr. Corte costituzionale n. 292/2013). \n Alla luce di tali principi, la legge regionale in esame impone\ncome condizione essenziale per il rilascio della concessione\nl\u0027impegno a effettuare almeno il 50% della lavorazione del materiale\nda taglio estratto all\u0027interno del sistema produttivo locale, con\nobbligo di tracciabilita\u0027. Tale clausola e\u0027 estesa anche ai siti\nubicati su beni privati e viene garantita da meccanismi sanzionatori\nquali la sospensione o la decadenza del titolo estrattivo in caso di\ninosservanza. \n La previsione in esame introduce un vincolo localizzativo che\nincide direttamente sulla destinazione del bene estratto,\nconfigurandosi, per struttura e finalita\u0027, come una barriera\nregolatoria alla libera circolazione e all\u0027organizzazione della\nfiliera produttiva. \n La Corte costituzionale ha piu\u0027 volte ribadito che gli interventi\nregionali volti a disciplinare le modalita\u0027 di aggiudicazione delle\ngare invadono la competenza esclusiva dello Stato in materia di\ntutela della concorrenza. \n In particolare, la Corte ha affermato che «Sulla scorta della\nnozione di tutela della concorrenza «per il mercato», la disciplina\ndelle procedure di gara, la regolamentazione della qualificazione e\nselezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei\ncriteri di aggiudicazione [...] mirano a garantire che le medesime si\nsvolgano nel rispetto delle regole concorrenziali e dei principi\ncomunitari della libera circolazione delle merci, della libera\nprestazione dei servizi, della liberta\u0027 di stabilimento, nonche\u0027 dei\nprincipi costituzionali di trasparenza e parita\u0027 di trattamento»\n(Corte costituzionale, sentenze n. 431/2007, n. 401/2007, n.\n411/2008). \n Le discipline in esame, finalizzate a garantire la piena apertura\ndel mercato nel settore degli appalti pubblici, rientrano nell\u0027ambito\ndella tutela della concorrenza, materia di esclusiva competenza\nstatale, come ribadito da consolidata giurisprudenza della Corte\ncostituzionale (cfr. sentenze n. 401/2007, n. 345/2004, n. 186/2010,\nn. 2/2014, n. 259/2013 e n. 339/2011). Tali discipline rappresentano\nuno strumento imprescindibile per assicurare e promuovere la\nconcorrenza in modo uniforme sull\u0027intero territorio nazionale. \n Alla luce di tali principi, la giustificazione di natura\nambientale avanzata dal legislatore regionale per la generalizzazione\ndel vincolo della quota minima del 50% di lavorazione risulta\nmanifestamente insufficiente, soprattutto laddove detta misura si\ntraduca in un vincolo territorialmente rigido e generalizzato. Le\nfinalita\u0027 ambientali regionali, per quanto legittime, non possono\ninfatti legittimare un vincolo territoriale sanzionato da misure di\ncarattere espulsivo quali la sospensione o la decadenza della\nconcessione. \n L\u0027imposizione secondo cui almeno la meta\u0027 del materiale estratto\ndebba essere lavorata all\u0027interno del territorio regionale configura\nuna limitazione alla libera circolazione delle merci, che si pone in\nevidente contrasto con la tutela della concorrenza, materia\ntrasversale di esclusiva competenza statale. In tale ambito, infatti,\nnon sono ammesse regolamentazioni regionali difformi che incidano\ndirettamente sulle regole del mercato, come costantemente affermato\ndalla giurisprudenza costituzionale e dall\u0027art. 120 della\nCostituzione nella sua interpretazione estensiva. \n Sulla base delle considerazioni sopra esposte, si ritiene che le\nesigenze ambientali richiamate dal legislatore regionale non\nrisultino idonee, ne\u0027 per contenuto ne\u0027 per grado di necessita\u0027, a\ngiustificare l\u0027adozione di una misura tanto rigida e generalizzata\nquale il vincolo localizzativo previsto dalla normativa regionale. \n Non si ravvisa, pertanto, una giustificazione adeguata e\nproporzionata alla limitazione imposta dalla disposizione in esame.\nNe consegue che la norma che introduce l\u0027obbligo di effettuare la\nlavorazione di almeno il cinquanta per cento del materiale estratto\nnel territorio Apuo-Versiliese risulta suscettibile di censura sotto\nil profilo della violazione dei principi di tutela della concorrenza\ne della liberta\u0027 economica. \n\n \n P.Q.M. \n \n Si confida che codesta Corte vorra\u0027 dichiarare l\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 4, comma 2 e quelli collegati, articoli 5,\ncommi 1 e 2, 6, 9 e 14 della legge regionale della Toscana 21 agosto\n2025, n. 52. \n Si allega: \n estratto conforme del verbale della seduta del Consiglio dei\nministri del 17 ottobre 2025 e relativo allegato. \n Roma, 24 ottobre 2025 \n \n L\u0027Avvocato dello Stato: Messuti","elencoResistenti":[{"nominativo":"Regione Toscana","contenzioso":"","deposito_cost":"03/12/2025"}],"elencoNorme":[{"codice_legge":"lrto","articolo_legge":"4","data_legge":"21/08/2025","data_nir":"2025-08-21","numero_legge":"52","comma":"2","denominazione_legge":"legge della Regione Toscana","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24981","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrto","articolo_legge":"5","data_legge":"21/08/2025","data_nir":"2025-08-21","numero_legge":"52","comma":"1","denominazione_legge":"legge della Regione Toscana","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24982","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrto","articolo_legge":"5","data_legge":"21/08/2025","data_nir":"2025-08-21","numero_legge":"52","comma":"2","denominazione_legge":"legge della Regione Toscana","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24983","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrto","articolo_legge":"6","data_legge":"21/08/2025","data_nir":"2025-08-21","numero_legge":"52","comma":"","denominazione_legge":"legge della Regione Toscana","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24984","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrto","articolo_legge":"9","data_legge":"21/08/2025","data_nir":"2025-08-21","numero_legge":"52","comma":"","denominazione_legge":"legge della Regione Toscana","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24985","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrto","articolo_legge":"14","data_legge":"21/08/2025","data_nir":"2025-08-21","numero_legge":"52","comma":"","denominazione_legge":"legge della Regione Toscana","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24986","unique_identifier":""}],"elencoParametri":[{"id_parametro":"33677","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"41","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33678","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"2","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33679","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"120","comma":"1","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33696","tipo_legge":"000049","descrizione_costit":"Trattato sul funzionamento dell\u0027Unione europea","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"34","comma":"","descrizione_nesso":""}]}}" ] ] |
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