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Sardegna e delle relative norme di attuazione nonché secondo un criterio pianificatorio di sistema che tenga in considerazione la pianificazione energetica e quella di governo del territorio – Previsione che è vietata la realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree non idonee, come individuate dagli allegati A, B, C, D, E e dai commi 9 e 11 dell\u0027art. 1 della legge regionale n. 20 del 2024 – Previsione che tale divieto si applica anche agli impianti e agli accumuli FER la cui procedura autorizzativa e di valutazione ambientale, di competenza regionale o statale, è in corso al momento dell\u0027entrata in vigore della medesima legge regionale – Previsione che non può essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur presentate prima dell\u0027entrata in vigore della legge regionale n. 20 del 2024, risultino in contrasto con essa e ne pregiudichino l\u0027attuazione – Previsione che i provvedimenti autorizzatori e tutti i titoli abilitativi comunque denominati già emanati, aventi ad oggetto gli impianti ricadenti nelle aree non idonee, sono privi di efficacia – Previsione che sono fatti salvi i provvedimenti aventi ad oggetto impianti che hanno già comportato una modificazione irreversibile dello stato dei luoghi – Previsione che, qualora un progetto di impianto ricada su un areale ricompreso, sia nelle aree definite idonee, sia nelle aree definite non idonee, prevale il criterio di non idoneità – Denunciate disposizioni che contrastano con i principi stabiliti dalla legge statale di riferimento e con le norme fondamentali di riforma economico-sociale che, per espressa previsione statutaria, si impongono anche alle Regioni ad autonomia speciale – Disciplina che, nell’individuare le aree idonee e non, ha obliterato la valutazione in concreto, nella sede del procedimento amministrativo, dei diversi interessi in relazione agli impianti localizzati in tali aree non idonee, avendo posto un divieto assoluto di realizzazione di impianti FER – Violazione della riserva di procedimento amministrativo – Previsione di un divieto di realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree individuate dalla normativa regionale come non idonee, che confligge con la normativa interposta – Lesione dei principi di massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili e di contrasto al cambiamento climatico, evincibili dalla disciplina europea di riferimento – Contrasto con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario – Violazione del principio di proporzionalità che, in una delle declinazioni specificata dal diritto europeo derivato, richiede agli stati membri di assicurare che le norme nazionali in materia di procedure autorizzative siano proporzionate, necessarie, trasparenti e non discriminatorie – Irragionevole sacrificio della libertà di iniziativa economica – Incondizionato sacrificio del principio dello sviluppo sostenibile, lesivo della tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi – Contrasto con il principio europeo di integrazione ambientale funzionale a ridurre le pressioni sull’ambiente derivanti dalle politiche e dalle attività di altri settori e a raggiungere gli obiettivi ambientali e climatici – Lesione dei principi di imparzialità e buon andamento, atteso l’impatto della suddetta normativa su procedimenti già definiti che osta a qualsiasi possibilità di realizzare in sede amministrativa l’opportuno bilanciamento degli interessi in gioco.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e","prima_parte":"EF Agri Società Agricola a rl","prima_controparte":"Regione autonoma della Sardegna, Ministero dell\u0027Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura ed altri 2","altre_parti":"EF Agri società agricola a rl, Regione autonoma della Sardegna","testo_atto":"N. 161 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 giugno 2025\n\r\nOrdinanza del 26 giugno 2025 del Tribunale  amministrativo  regionale\nper la Sardegna sul ricorso proposto da EF Agri Societa\u0027  Agricola  a\nr.l. contro la Regione autonoma della Sardegna e altri. \n \nEnergia - Impianti alimentati da  fonti  rinnovabili  -  Norme  della\n  Regione Autonoma Sardegna - Disposizioni  per  l\u0027individuazione  di\n  aree e superfici idonee e non idonee all\u0027installazione di  impianti\n  a fonti di energia rinnovabile (FER)  -  Previsione  che  individua\n  tali aree al fine di favorire la transizione ecologica,  energetica\n  e climatica nel rispetto delle  disposizioni  di  cui  all\u0027art.  9,\n  primo  e  secondo  periodo,  della   Costituzione   nonche\u0027   delle\n  disposizioni di cui all\u0027art. 3, lettera  f),  m)  ed  n),  art.  4,\n  lettera e), dello statuto speciale per la Sardegna e delle relative\n  norme di attuazione nonche\u0027 secondo un criterio  pianificatorio  di\n  sistema che tenga in considerazione la pianificazione energetica  e\n  quella di governo del territorio - Previsione  che  e\u0027  vietata  la\n  realizzazione degli impianti ricadenti nelle  rispettive  aree  non\n  idonee, come individuate dagli allegati A, B, C, D, E e dai commi 9\n  e 11 dell\u0027art. 1 della legge regionale n. 20 del 2024 -  Previsione\n  che tale divieto si applica anche agli impianti e gli accumuli  FER\n  la cui procedura autorizzativa  e  di  valutazione  ambientale,  di\n  competenza regionale o statale, e\u0027 in corso al momento dell\u0027entrata\n  in vigore della medesima legge regionale - Previsione che non  puo\u0027\n  essere  dato  corso  alle  istanze  di  autorizzazione   che,   pur\n  presentate prima dell\u0027entrata in vigore della legge regionale n. 20\n  del 2024, risultino  in  contrasto  con  essa  e  ne  pregiudichino\n  l\u0027attuazione - Previsione che i provvedimenti autorizzatori e tutti\n  i titoli abilitativi comunque denominati gia\u0027  emanati,  aventi  ad\n  oggetto gli impianti ricadenti nelle aree non idonee, sono privi di\n  efficacia - Previsione che sono fatti salvi i provvedimenti  aventi\n  ad oggetto 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integrato  da  motivi  aggiunti,\nproposto da EF Agri Societa\u0027 Agricola a r.l., in persona  del  legale\nrappresentante pro tempore, rappresentata e difesa  dall\u0027avv.  Andrea\nSticchi Damiani con domicilio digitale come da  PEC  da  registri  di\ngiustizia; \n    Contro: \n        Regione  autonoma  della  Sardegna,  in  persona  del  legale\nrappresentante pro tempore, rappresentata  e  difesa  dagli  avvocati\nFloriana Isola e Giovanni Parisi, con domicilio digitale come da  PEC\nda registri di giustizia; \n        Ministero dell\u0027ambiente  e  della  sicurezza  energetica,  in\npersona del Ministro pro tempore, Ministero della cultura, in persona\ndel  Ministro  pro   tempore,   Ministero   dell\u0027agricoltura,   della\nsovranita\u0027 alimentare e delle foreste, in persona  del  Ministro  pro\ntempore; Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  in  persona  del\nPresidente  pro   tempore,   rappresentati   e   difesi   per   legge\ndall\u0027Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari,  con  domicilio\ndigitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio  fisico  ex\nlege presso i suoi uffici in via Nuoro n. 50; \n    Per l\u0027annullamento: \n        quanto al ricorso introduttivo: \n          della nota prot. n. 28950 del 26  settembre  2024,  con  la\nquale l\u0027Assessorato della difesa dell\u0027ambiente della Regione Sardegna\n- Servizio valutazione impatti e incidenze ambientali, ha  comunicato\nla «sospensione del procedimento» di  verifica  di  assoggettabilita\u0027\nalla valutazione di  impatto  ambientale  del  progetto  agrivoltaico\ndella societa\u0027 odierna ricorrente; \n          della  nota  dell\u0027Assessorato  della  difesa  dell\u0027ambiente\ndella Regione Sardegna - Direzione generale  dell\u0027ambiente  prot.  n.\n26528 del 3 settembre 2024, recante in  oggetto  «Applicazione  delle\nmisure  di  salvaguardia  della  legge   regionale   n.   5/2024   ai\nprocedimenti di VIA non ancora conclusi»; \n          il tutto previa, se del caso, disapplicazione  dell\u0027art.  3\ndella legge regionale n. 5 del 3 luglio 2024  per  contrasto  con  la\nnormativa europea, ovvero previa rimessione alla Corte costituzionale\ndella questione di legittimita\u0027  del  medesimo  art.  3  della  legge\nregionale n. 5 del 3 luglio 2024, \n        e per l\u0027accertamento dell\u0027illegittimita\u0027 dell\u0027inerzia serbata\ndall\u0027amministrazione  competente  alla   conclusione   dell\u0027iter   di\nverifica  di  assoggettabilita\u0027  a  V.I.A.,  avviato  con   l\u0027istanza\ntrasmessa dall\u0027odierna ricorrente in data 8 novembre 2023, \n        e  per  la  condanna  dell\u0027amministrazione   alla   sollecita\ndefinizione del procedimento, chiedendo sin d\u0027ora  la  nomina  di  un\ncommissario ad  acta  in  caso  di  perdurante  o  rinnovata  inerzia\ndell\u0027amministrazione a concludere il procedimento; \n        quanto al ricorso per motivi aggiunti: \n          della nota prot. n. 4777 del 13 febbraio 2025, con la quale\nl\u0027Assessorato della difesa dell\u0027ambiente  della  Regione  Sardegna  -\nServizio valutazione impatti e incidenze  ambientali,  ha  comunicato\nl\u0027improcedibilita\u0027 dell\u0027istanza di screening VIA; \n          della nota prot. n. 1841 del 21 gennaio 2025, con la  quale\nl\u0027Assessorato della difesa dell\u0027ambiente  della  Regione  Sardegna  -\nServizio valutazione impatti e incidenze ambientali, ha comunicato il\nriavvio del procedimento di screening VIA al fine  di  «valutare  gli\neffetti della legge  regionale  n.  20/2024  sull\u0027intervento  di  che\ntrattasi»; \n          il tutto previa, se del caso, disapplicazione dell\u0027art.  1,\ncomma 1, lettera a), commi 5 e 7 della legge regionale n.  20  del  5\ndicembre 2024, nonche\u0027 di tutti  gli  allegati  alla  predetta  legge\nregionale n. 20/2024 e, in ogni caso, dell\u0027allegato  B,  lettere  t),\nu), w) punto 12, e bb),  per  contrasto  con  la  normativa  europea,\novvero previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di\nlegittimita\u0027 del medesimo art. 1, comma 1, lettera a), commi  5  e  7\ndella legge regionale n. 5 del 3 luglio 2024 e di tutti gli  allegati\nalla  predetta  legge  regionale  n.  20/2024  e,   in   ogni   caso,\ndell\u0027allegato B, lettere t), u), w) punto 12, e bb); \n          in  via  subordinata,  e  solo  ove  occorrer  possa,   per\nl\u0027annullamento degli articoli 1, comma 2, lettera b); 3, comma  1;  e\n7, comma 2, lettera c), e comma 3 del decreto ministeriale 21  giugno\n2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale -  n.  153\ndel 2 luglio 2024,  adottato  dal  Ministero  dell\u0027ambiente  e  della\nsicurezza energetica di concerto con il Ministero della cultura e  il\nMinistero  dell\u0027agricoltura,  della  sovranita\u0027  alimentare  e  delle\nforeste e avente ad oggetto la «Disciplina  per  l\u0027individuazione  di\nsuperfici e aree idonee  per  l\u0027installazione  di  impianti  a  fonti\nrinnovabili», nella parte in  cui  prevede  la  possibilita\u0027  per  le\nregioni  di  individuare  le  superfici  e  le   aree   «non   idonee\nall\u0027installazione  di  impianti  a  fonti  rinnovabili»,  nonche\u0027  la\n«possibilita\u0027 di fare salve le aree idonee di  cui  all\u0027art.  20  del\ndecreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199»  e  la  possibilita\u0027  di\n«stabilire una fascia di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a\ntutela  di  ampiezza  differenziata  a  seconda  della  tipologia  di\nimpianto, proporzionata al bene oggetto di tutela, fino a un  massimo\ndi 7 chilometri»; \n        e per  l\u0027accertamento  dell\u0027illegittimita\u0027  della  perdurante\ninerzia  serbata  dall\u0027amministrazione  competente  alla  conclusione\ndell\u0027iter di verifica di  assoggettabilita\u0027  a  V.I.A.,  avviato  con\nl\u0027istanza trasmessa dall\u0027odierna ricorrente in data 8 novembre 2023; \n        e  per  la  condanna  dell\u0027amministrazione   alla   sollecita\ndefinizione del procedimento, chiedendo sin d\u0027ora  la  nomina  di  un\ncommissario ad  acta  in  caso  di  perdurante  o  rinnovata  inerzia\ndell\u0027amministrazione a concludere il procedimento. \n    Visti il ricorso introduttivo, il ricorso per motivi aggiunti e i\nrelativi allegati; \n    Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione autonoma\ndella Sardegna, dei Ministeri e della Presidenza  del  Consiglio  dei\nministri, con i relativi allegati; \n    Visti gli articoli 23, comma 3, legge 11 marzo 1953, n.  87,  79,\ncomma 1, c.p.a., e 295 del codice di procedura civile; \n    Visti tutti gli atti della causa; \n    Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; \n    Relatore nell\u0027udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott.\nGabriele Serra e uditi per le parti: l\u0027avv. Mattia  Malinverni  -  in\ndichiarata sostituzione dell\u0027avv. Andrea Sticchi  Damiani  -  per  la\nsocieta\u0027 ricorrente, l\u0027avv. Floriana Isola per la Regione Sardegna  e\nl\u0027avv. dello Stato Annabella  Risi  per  le  amministrazioni  statali\nresistenti; \n \n                       Premesso e considerato \n                            quanto segue: \n \n    1. In data 8 novembre 2023 la societa\u0027 EF AGRI Societa\u0027  agricola\na r.l.  ha  presentato  presso  il  Servizio  valutazione  impatti  e\nincidenze ambientali della Regione Sardegna l\u0027istanza per l\u0027avvio del\nprocedimento di verifica di  assoggettabilita\u0027  alla  Valutazione  di\nimpatto ambientale (c.d. screening VIA) ai sensi degli articoli 19  e\nseguenti del decreto legislativo n. 152/2006, relativa a un  progetto\ndi impianto agri-voltaico sito nei Comuni di Siamaggiore e  Solarussa\n(OR). \n    Ha rappresentato la ricorrente che il progetto, avente a  oggetto\nun intervento «di pubblica utilita\u0027» ed «indifferibile e urgente»  ai\nsensi dell\u0027art. 12, comma 1 del decreto  legislativo  n.  387/2003  e\nart. 7-bis, comma 2-bis  del  decreto  legislativo  n.  152/2006,  e\u0027\nincluso nell\u0027allegato I-bis del  testo  unico  dell\u0027ambiente  -  TUA,\napprovato  con  decreto  legislativo  n.  152  del  2006,  in  quanto\ncostituente opera strategica ai fini dell\u0027implementazione del PNIEC e\ndel PNRR. Il progetto, inoltre, insiste su  «area  idonea»  ai  sensi\ndell\u0027art. 20, comma 8, lettera c-quater) del decreto  legislativo  n.\n199/2021. \n    2. Con nota prot. n. 28950 del 26 settembre 2024 il servizio VIA,\ndecorso il termine perentorio di cui all\u0027art. 19,  comma  6,  decreto\nlegislativo n. 152/2006, ha tuttavia comunicato alla  ricorrente  «la\nsospensione del procedimento in epigrafe, sino  al  termine  previsto\nnella sopraccitata legge regionale n. 5/2024  [...]  considerato  che\ncon l\u0027entrata in vigore della legge regionale 3  luglio  2024,  n.  5\n[...],  la  Regione  Sardegna,  in   attuazione   delle   misure   di\nsalvaguardia ivi previste, ha stabilito  \"il  divieto  di  realizzare\nnuovi impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti\nrinnovabili (F.E.R.)\", negli ambiti territoriali elencati all\u0027art. 3,\ncomma 1 della suddetta legge». \n    La societa\u0027 era, inoltre, venuta a conoscenza del  fatto  che  la\nDirezione  generale  dell\u0027ambiente,  in  seguito   alla   «moratoria»\nintrodotta dalla legge regionale  n.  5/2024  aveva  comunicato  agli\nuffici  di  sospendere  i  procedimenti  di  valutazione  di  impatto\nambientale  di  competenza   regionale   e   relativi   agli   ambiti\nterritoriali   individuati   dalla    medesima    legge    presentate\nsuccessivamente o in corso di istruttoria alla data di  pubblicazione\nnel BURAS della legge regionale (4 luglio 2024). \n    3.  Con  il  ricorso  introduttivo   la   societa\u0027   ha   chiesto\nl\u0027annullamento delle note impugnate, in epigrafe specificate,  previa\ndisapplicazione dell\u0027art. 3  della  legge  regionale  n.  5/2024  per\ncontrasto con la normativa  europea  ovvero  previa  rimessione  alla\nCorte costituzionale della questione  di  legittimita\u0027  del  medesimo\nart.    3,    nonche\u0027     l\u0027accertamento     dell\u0027inerzia     serbata\ndall\u0027amministrazione nel concludere il procedimento. \n    4.  La  ricorrente,  in  particolare,  ha  dedotto  il  vizio  di\nviolazione e falsa applicazione della legge regionale n. 5/2024 e del\nquadro normativo di riferimento in materia di rinnovabili,  deducendo\nche  la  norma  regionale   richiamata   dal   servizio   VIA   fosse\ninapplicabile  al  caso  di  specie,  anche  in  virtu\u0027  di  una  sua\ninterpretazione costituzionalmente orientata, non venendo in  rilievo\nun  impianto  gia\u0027  autorizzato,  ma  un  procedimento  in  corso  di\nsvolgimento per la Verifica di assoggettabilita\u0027 a VIA. \n    4. Con il secondo  motivo  di  ricorso  la  societa\u0027  ha  dedotto\nl\u0027illegittimita\u0027    dei     provvedimenti     impugnati     derivante\ndall\u0027illegittimita\u0027 euro-unitaria dell\u0027art. 3 della  legge  regionale\nn.  5/2024,  disposizione  che,  pertanto,  avrebbe   dovuto   essere\ndisapplicata. \n    4.1. Il divieto di autorizzare  e  realizzare  gli  impianti  FER\nprevisto dall\u0027art.  3,  comma  1  della  legge  regionale  n.  5/2024\navrebbe, infatti, sottratto  in  modo  indiscriminato  il  territorio\nregionale dal  perseguimento  dei  target  vincolanti  per  lo  Stato\nitaliano. In particolare, la direttiva UE 2018/2001,  recepita  dallo\nStato italiano con il decreto  legislativo  n.  199/2021  ha  fissato\nl\u0027obiettivo di riduzione delle emissioni al 2030  pari  al  32%  (poi\naggiornato al 42,5% con la direttiva UE 2023/2413) e, all\u0027art. 15, ha\nprevisto  il  vincolo  per  gli  Stati  membri  di  adottare   misure\nappropriate per assicurare che «a) le procedure amministrative  siano\nrazionalizzate e accelerate  al  livello  amministrativo  adeguato  e\nsiano fissati termini prevedibili per le procedure di  cui  al  primo\ncomma; b) le norme in materia  di  autorizzazione,  certificazione  e\nconcessione di licenze siano oggettive, trasparenti e  proporzionate,\nnon contengano discriminazioni tra partecipanti e tengano  pienamente\nconto delle specificita\u0027 di ogni singola tecnologia  per  le  energie\nrinnovabili», nonche\u0027 l\u0027adozione di zone di accelerazione per  uno  o\npiu\u0027 tipi di energie da fonti rinnovabili. Ugualmente il  regolamento\nUE 2577/2022 ha stabilito il principio, in sede di ponderazione degli\ninteressi  giuridici  nei  singoli  casi,   della   priorita\u0027   della\ncostruzione e dell\u0027esercizio degli impianti di produzione di  energia\nda fonti rinnovabili. \n    4.2. I provvedimenti impugnati, pertanto,  nella  misura  in  cui\nrecepiscono e danno attuazione all\u0027art. 3 della  legge  regionale  n.\n5/2024 si pongono in contrasto con la normativa europea, frustrandone\nl\u0027effetto utile. La normativa regionale, infatti, nella parte in  cui\nvieta l\u0027autorizzazione e la realizzazione di impianti FER si pone  in\ncontrasto  con  il  principio  di  massima  diffusione  delle   fonti\nrinnovabili e coi target stabiliti a  livello  euro-unitario,  con  i\nprincipi  di  semplificazione  dei  procedimenti   autorizzativi   di\nimpianti FER, con la natura di  interesse  pubblico  prevalente  alla\nrealizzazione  di  impianti  FER,  con  l\u0027obiettivo  di  semplificare\nulteriormente  le  procedure  autorizzative  nelle   c.d.   aree   di\naccelerazione, tra cui l\u0027area in esame che si configura  come  idonea\nai sensi  dell\u0027art.  20,  comma  8,  lettera  c-quater)  del  decreto\nlegislativo n. 199/2021, con l\u0027obiettivo di ridurre al minimo le c.d.\nzone di esclusione, che invece vengono estese di fatto alla totalita\u0027\ndel territorio regionale. \n    5. Con  il  terzo  motivo  di  ricorso  la  societa\u0027  ha  dedotto\nl\u0027illegittimita\u0027  dei  provvedimenti  impugnati   in   via   derivata\ndall\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 3 della legge  regionale\nn. 5/2024, ove interpretabile nel senso prospettato  dall\u0027assessorato\nambiente (ovvero che il divieto di realizzare nuovi impianti comporti\nanche la sospensione delle procedure autorizzative in corso). \n    5.1. In primo luogo, infatti, l\u0027art. 3 della legge  regionale  n.\n5/2024 si porrebbe in contrasto con gli articoli 3  e  117,  comma  3\ndella  Costituzione,  poiche\u0027  nel  prevedere  la  c.d.   «moratoria»\ncontrasterebbe con la normativa statale di  riferimento  che  pone  i\nprincipi fondamentali, vincolanti  per  le  regioni,  in  materia  di\n«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell\u0027energia», e  in\nparticolare con  l\u0027art.  20,  comma  6  del  decreto  legislativo  n.\n199/2021 secondo  cui  «Nelle  more  dell\u0027individuazione  delle  aree\nidonee, non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni  dei\ntermini dei procedimenti di autorizzazione». Inoltre,  la  previsione\nimpedirebbe  in  modo   illogico   e   irragionevole   una   adeguata\nponderazione  degli  interessi  coinvolti,  trascurando   l\u0027interesse\npubblico  alla  realizzazione  di  impianti  FER   e   imponendo   la\nsospensione dei procedimenti autorizzativi in  base  alla  loro  mera\npendenza e non per effetto dell\u0027effettiva sussistenza  di  pregiudizi\nderivanti dall\u0027installazione degli impianti. \n    La stessa giurisprudenza costituzionale, secondo  quanto  dedotto\ndalla ricorrente, ha piu\u0027 volte affermato che i principi fondamentali\ndegli impianti FER sul territorio nazionale sono, in primo luogo,  la\ncompatibilita\u0027 ex lege degli impianti con le aree agricole  (ex  art.\n12, comma 7, decreto legislativo n. 387/2003) e,  in  secondo  luogo,\nche il solo potere conferito alle regioni e\u0027  quello  di  individuare\naree non idonee all\u0027installazione di impianti FER con la precisazione\nche si deve trattare di una indicazione di massima da operare con  un\natto di pianificazione da  bilanciare  e  ponderare  nella  sede  del\nprocedimento   amministrativo,   stigmatizzando   invece   interventi\nnormativi volti a precludere la  realizzazione  di  impianti  FER  su\nampie porzioni del territorio regionale. \n    Le disposizioni regionali censurate, vietando l\u0027autorizzazione  e\nla realizzazione di impianti a fonti rinnovabili in aree nelle  quali\nil legislatore statale lo permette e prevedendo che siano le  proprie\n«misure  di  salvaguardia»  a   trovare   applicazione   nelle   more\ndell\u0027approvazione della legge regionale di individuazione delle  aree\nidonee  ex  art.  20,  comma  4,  decreto  legislativo  n.  199/2021,\ncontrastano dunque con la normativa statale stessa  che  non  ammette\ndivieti o moratorie e che, in relazione  alle  aree  non  idonee,  si\nlimita ad attribuire alle regioni il potere di individuare tali  aree\nmediante  strumenti  di  programmazione  senza  che   cio\u0027   comporti\nimpedimenti assoluti alla localizzazione degli impianti FER. \n    In sintesi, dunque, la norma regionale  eccederebbe,  secondo  la\nricorrente, le competenze in materia,  i  cui  principi  fondamentali\nsono stabiliti dallo  Stato  e  rispetto  ai  quali  si  porrebbe  in\nfrontale contrasto. \n    5.2.  Inoltre,  secondo  la  ricorrente,  poiche\u0027  la  disciplina\nstatale  e\u0027  di  derivazione  eurounitaria   sussisterebbe   altresi\u0027\nl\u0027illegittimita\u0027 costituzionale per contrasto con l\u0027art.  117,  primo\ncomma  della  Costituzione,  della  legge  regionale  che,   vietando\nindiscriminatamente l\u0027autorizzazione  e  la  realizzazione  di  nuovi\nimpianti,  e\u0027  idonea  a  pregiudicare  gli  obiettivi  fissati   dal\nlegislatore nazionale in attuazione della disciplina europea. \n    5.3. In terzo luogo, l\u0027art. 3 della legge regionale n. 5/2024  si\nporrebbe in contrasto con l\u0027art. 9 della Costituzione, e, dunque, con\nil principio di tutela dell\u0027ambiente, cui  contribuiscono  in  misura\nrilevante le energie rinnovabili, e con il principio di  integrazione\ndi cui all\u0027art. 11 del  TFUE  (secondo  cui  le  esigenze  di  tutela\ndell\u0027ambiente devono essere integrate nella definizione e  attuazione\ndelle altre pertinenti politiche pubbliche, al fine di promuovere  lo\nsviluppo sostenibile). Le esigenze di tutela dell\u0027ambiente,  inoltre,\nimpongono di operare un bilanciamento dei vari interessi in  concreto\nnell\u0027ambito del  procedimento  amministrativo,  come  chiarito  dalla\ngiurisprudenza amministrativa e costituzionale. La legge regionale  e\ni provvedimenti impugnati, invece, sottrarrebbero alla  sede  propria\ndel procedimento  amministrativo  tale  attivita\u0027  di  bilanciamento,\nintroducendo un  divieto  aprioristico  contrastante  con  l\u0027esigenza\nprioritaria di incrementare la produzione di energia green al fine di\ntutelare l\u0027ambiente. \n    5.4. Inoltre, secondo la ricorrente,  la  disposizione  in  esame\nviolerebbe altresi\u0027 gli articoli 3 e 41  della  Costituzione,  avendo\nintrodotto in modo inaspettato un divieto generale di  autorizzazione\ne  realizzazione  di  impianti  cosi\u0027  sacrificando  la  liberta\u0027  di\niniziativa privata e l\u0027affidamento della societa\u0027 ricorrente;  l\u0027art.\n97 della Costituzione, nella misura in cui, trascurando le  attivita\u0027\namministrative gia\u0027 svolte dalle autorita\u0027 competenti, pregiudica  il\nprincipio di buon  andamento  della  pubblica  amministrazione  e  di\ndoverosita\u0027 dell\u0027azione amministrativa; l\u0027art. 3 della  Costituzione,\nanche   sotto   il   profilo   della   manifesta   sproporzionalita\u0027,\nirrazionalita\u0027, irragionevolezza e arbitrarieta\u0027  della  disposizione\nimpugnata. Infatti, l\u0027opzione perseguita dal legislatore regionale di\nporre  un  generale  ed  indiscriminato  divieto  di  autorizzare   e\nrealizzare iniziative FER risulta viziata,  sotto  il  profilo  della\nproporzionalita\u0027  della  misura  adottata,  in  quanto  destinata  ad\nincidere in maniera pregiudizievole sugli interessi privati  e  sugli\nobiettivi  di  tutela  ambientale   e   paesaggistica   astrattamente\nperseguiti. \n    Cio\u0027  avverrebbe  in  virtu\u0027  dell\u0027obiettivo  di  scongiurare  un\nrischio (l\u0027irreversibilita\u0027 degli impatti  sul  territorio  regionale\nderivanti dalla realizzazione degli impianti FER ex art. 1, comma  2,\nlegge regionale n. 5/2024) oltre che indimostrato, anche  inesistente\nsoprattutto nel caso degli  impianti  agri-voltaici  come  quello  in\nesame. \n    6. Con un  quarto  motivo  di  ricorso  la  societa\u0027  ha  dedotto\nl\u0027illegittimita\u0027    dell\u0027inerzia     serbata     dall\u0027amministrazione\nsull\u0027istanza di verifica di assoggettabilita\u0027 a VIA. \n    L\u0027art. 19 ai commi 6 e 11 del TUA prevede un  termine  perentorio\ndi quarantacinque giorni decorrente dalla  scadenza  del  termine  di\ntrenta  giorni  cui  al  precedente  comma  4  per   l\u0027adozione   del\nprovvedimento di verifica di assoggettabilita\u0027 a  VIA,  termini  che,\nnel  caso  di  specie,  sarebbero  ampiamente   decorsi   in   quanto\nl\u0027amministrazione avrebbe dovuto adottare il provvedimento entro il 5\nfebbraio 2024). \n    7. Con ricorso per  motivi  aggiunti  del  18  febbraio  2025  la\nsocieta\u0027 ricorrente ha chiesto, in primo luogo, l\u0027annullamento  della\nnota in data 21  gennaio  2025  con  la  quale  il  servizio  VIA  ha\ncomunicato il riavvio del procedimento di screening VIA  al  fine  di\n«valutare   gli   effetti   della   legge   regionale   n.    20/2024\nsull\u0027intervento di che trattasi». \n    7.1. Nelle more del giudizio, infatti, la  regione  con  la  nota\nimpugnata, pur comunicando il formale  riavvio  del  procedimento  di\nscreening VIA, ha nella sostanza reiterato la  sospensione  dell\u0027iter\nattivando il suindicato sub-procedimento. In data  6  dicembre  2024,\ninfatti, era entrata in vigore la legge regionale n. 20/2024 con  cui\nil legislatore ha abrogato la precedente legge regionale n. 5/2024  e\nha introdotto una disciplina normativa relativa alle aree non  idonee\n(che,  invece  sarebbe  riservata  a  un   atto   di   programmazione\namministrativa),     introducendo     un     divieto     aprioristico\nall\u0027autorizzazione e alla realizzazione di impianti  FER  localizzati\nin tali aree, senza  peraltro  recepire  le  indicazioni  sulle  aree\nidonee individuate dal legislatore statale e prevedendo  persino  che\nla declaratoria di non idoneita\u0027 prevalga su quella di idoneita\u0027. \n    La regione,  con  la  nota  impugnata,  avrebbe  illegittimamente\naggravato il procedimento con un\u0027attivita\u0027 istruttoria  non  prevista\ndalla normativa statale e finalizzata  a  valutare  gli  effetti  sul\nprogetto della  ricorrente  di  una  legge  regionale  manifestamente\nincostituzionale e anti-comunitaria. \n    7.2. Con lo  stesso  ricorso  per  motivi  aggiunti  la  societa\u0027\nricorrente ha chiesto l\u0027annullamento, quale atto propriamente lesivo,\ndella nota prot. n. 4777  del  13  febbraio  2025  con  la  quale  il\nservizio  VIA  ha  comunicato  gli  esiti   di   tale   asseritamente\nillegittimo    sub-procedimento,    disponendo     l\u0027improcedibilita\u0027\ndell\u0027istanza di screening VIA alla luce del  fatto  che  il  progetto\nricadrebbe in alcune aree non idonee ai sensi dell\u0027allegato  B  della\nlegge  regionale  n.  20/2024   per   l\u0027installazione   di   impianti\nagri-voltaici,  con  conseguente  applicazione  del  divieto  di  cui\nall\u0027art. 1, comma 5 della medesima legge regionale. \n    8. Con  un  primo  motivo,  la  societa\u0027  ricorrente  ha  dedotto\nl\u0027illegittimita\u0027  degli  atti  impugnati  in   via   derivata   dalla\nillegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1, comma 1, lettera a), commi\n5 e 7, legge regionale n. 20/2024 (e dei  relativi  allegati),  nella\nparte in cui - disciplinando in carenza di potere con atto  normativo\nle   aree   non   idonee,   prevedendo   un   divieto    aprioristico\nall\u0027autorizzazione e all\u0027installazione di  impianti  FER  nelle  aree\nqualificate dalla medesima legge come «non idonee»  e  sancendone  la\nprevalenza perfino rispetto alla disciplina delle aree c.d.  «idonee»\n- violerebbe apertamente la normativa primaria di riferimento. \n    8.1. La regione, innanzitutto, con legge regionale (art. 1, comma\n1, lettera a) avrebbe  proceduto  in  via  principale  e  prioritaria\nall\u0027individuazione delle aree  non  idonee  (peraltro  configurandole\ncome divieti preventivi), per poi individuare  anche  quelle  idonee,\nresiduali  sia  nella  loro  entita\u0027  che  negli  effetti  del   loro\nriconoscimento. Cosi\u0027 facendo, l\u0027art.  1  della  legge  regionale  si\nsarebbe posto in contrasto con i principi fondamentali della materia,\ndesumibili  dal  combinato  disposto   dell\u0027art.   12   del   decreto\nlegislativo n. 387/2003 e delle Linee guida nazionali  approvate  con\ndecreto ministeriale 10 settembre 2010 (che configurano le  aree  non\nidonee come strumento di accelerazione, dal contenuto non  vincolante\ne pongono una riserva  di  procedimento  amministrativo  sul  punto),\nnonche\u0027 con il decreto legislativo n. 199/2021, il quale: \n        1) all\u0027art. 20,  comma  4,  accorda  priorita\u0027  e  prevalenza\nall\u0027individuazione delle aree  idonee,  assegnando  alla  Regione  il\ncompito di provvedere con fonte legislativa esclusivamente in  merito\na tale tipologia di aree; \n        2)   all\u0027art.   18,   rinvia   a   un   momento    successivo\nall\u0027individuazione delle  aree  idonee,  a  valle  dell\u0027aggiornamento\ndelle Linee guida nazionali, l\u0027aggiornamento della  disciplina  delle\naree non idonee, confermando la riserva di procedimento. \n    9.1.1. In particolare,  l\u0027art.  12  del  decreto  legislativo  n.\n387/2003 ha fissato il principio di generale utilizzabilita\u0027 di tutti\ni terreni per la realizzazione di impianti FER, salvo il potere delle\nregioni di individuare, nei limiti di  quanto  previsto  dalle  Linee\nguida nazionali emanate a completamento della disciplina primaria, le\naree non idonee.  Queste  ultime  non  si  configurano  come  divieti\npreventivi, ma costituiscono  uno  strumento  di  accelerazione,  non\nvincolante (v. paragrafo 17 e allegato 3 del decreto ministeriale  10\nsettembre 2010), la cui individuazione deve avvenire previa  apposita\nistruttoria e confluire in un atto  di  pianificazione  (a  carattere\namministrativo, dunque,  e  non  normativo),  dovendosi  motivare  la\nincompatibilita\u0027 in relazione a specifiche tipologie  e/o  dimensioni\ndi impianti con riferimento agli obiettivi di protezione  perseguiti.\nL\u0027individuazione delle aree non idonee dovrebbe avvenire, dunque, con\nuno  strumento  amministrativo  flessibile,  in  modo  da   garantire\nl\u0027opportuno bilanciamento degli interessi  in  gioco  nella  concreta\nsede procedimentale. \n    9.1.2. Tale generale impianto normativo ha trovato piena conferma\nanche nel decreto legislativo n. 199/2021. Ed infatti, l\u0027art. 20  del\ndecreto  legislativo  n.  199/2021  stabilisce  espressamente  che  i\ndecreti ministeriali recanti principi e criteri in  materia  di  aree\nidonee e non idonee devono prioritariamente individuare i criteri per\nl\u0027individuazione  delle  aree  idonee,  assegnando  alle  Regioni  il\ncompito di procedere alla piena attuazione della norma  con  atto  di\nfonte legislativa limitatamente alle aree idonee  (comma  4).  L\u0027art.\n20, invece, non attribuirebbe alle regioni il potere  legislativo  in\nmerito alle aree non idonee, cosi\u0027 come  confermato  anche  dall\u0027art.\n18, comma 3, il quale prevede che solo a seguito  dell\u0027individuazione\ndelle aree idonee si potra\u0027 porre in essere  la  valutazione  di  cui\nall\u0027art. 17 delle linee guida che impone alle regioni di  operare  un\ncongruo bilanciamento degli interessi. \n    9.1.3.  Di  qui  la  evidente  incostituzionalita\u0027  della   legge\nregionale  n.  20/2024,  che  si  pone  in  contrasto  coi   principi\nfondamentali  della  materia  stabiliti  dall\u0027art.  12  del   decreto\nlegislativo n. 387/2003, dal decreto ministeriale 10 settembre 2010 e\ndal decreto legislativo n.  199/2021  per  violazione  dell\u0027art.  117\ndella Costituzione. \n    9.2.  Deduce  la  ricorrente  che  la  violazione  dei   principi\nfondamentali della materia e la conseguente incostituzionalita\u0027 della\nlegge  regionale  deriverebbe  anche  dal  divieto  aprioristico   di\nautorizzare e realizzare  impianti  FER  in  aree  non  idonee  posto\ndall\u0027art. 1, commi 5 e 7 della legge regionale n. 20/2024. \n    I principi fondamentali della materia fissati dalla  legislazione\ndello  Stato,  infatti,  costituiscono  attuazione  delle   direttive\ncomunitarie  che  manifestano  un  favor  per  le  fonti  energetiche\nrinnovabili. Tali principi fondamentali,  secondo  la  giurisprudenza\namministrativa e costituzionale, sono costituiti in particolare dalla\ncompatibilita\u0027 ex lege degli impianti con le aree agricole  (ex  art.\n12, comma 7, decreto legislativo  n.  387/2003)  e  il  potere  delle\nregioni di individuare aree non idonee all\u0027installazione di  impianti\nFER, ma mediante una indicazione di massima da operare con un atto di\npianificazione da bilanciare e ponderare nella sede del  procedimento\namministrativo, dovendosi stigmatizzare, invece, interventi normativi\nvolti a precludere la realizzazione di impianti FER su ampie porzioni\ndel territorio regionale. \n    L\u0027art. 1 della legge regionale  n.  20/2024,  nell\u0027introdurre  il\nsuddetto divieto aprioristico si pone in contrasto con tali  principi\nfondamentali, eccedendo  le  competenze  in  materia.  Peraltro,  gli\nallegati, A, B, C, D ed E alla legge regionale individuano una  serie\ndi aree  non  idonee  che  corrispondono  alla  quasi  totalita\u0027  del\nterritorio sardo, introducendo di fatto un divieto generalizzato. \n    La ricorrente, pertanto, ha  chiesto  la  rimessione  alla  Corte\ncostituzionale della questione di legittimita\u0027  costituzionale  della\nlegge regionale n. 20/2024 e, in particolare, degli articoli 1, commi\n5 e 7, in relazione agli articoli 117,  comma  3  della  Costituzione\n(per violazione dei suindicati principi  fondamentali  della  materia\nstabiliti dallo Stato) e all\u0027art. 3 della Costituzione, in quanto  le\nprevisioni  in  questione   impedirebbero,   in   modo   illogico   e\nirragionevole, una  adeguata  ponderazione  di  tutti  gli  interessi\ncoinvolti, trascurando l\u0027interesse  pubblico  alla  realizzazione  di\nimpianti   FER   e   imponendo   l\u0027inefficacia   dei    provvedimenti\nautorizzativi gia\u0027 conseguiti. \n    Inoltre, poiche\u0027 la disciplina di riferimento e\u0027  di  derivazione\neuro-unitaria,  la  ricorrente  ha  dedotto  altresi\u0027  la  violazione\ndell\u0027art. 117, comma 1  della  Costituzione,  essendo  la  disciplina\nregionale idonea a pregiudicare gli obiettivi fissati dal legislatore\nnazionale in attuazione della disciplina unionale sul c.d. Green Deal\neuropeo. \n    9.2.1. Sotto altro profilo,  l\u0027art.  1,  comma  5,  sopra  citato\nsarebbe  incostituzionale  in  quanto  l\u0027inidoneita\u0027   dell\u0027area,   a\ndifferenza di quanto previsto dalla  legge  regionale,  non  comporta\ntout court il divieto di  installazione  di  impianti  FER,  gravando\nsull\u0027amministrazione l\u0027onere di effettuare una  puntuale  istruttoria\nal fine di bilanciare gli interessi coinvolti. \n    Cio\u0027  e\u0027  stabilito  dalle  linee  guida  di   cui   al   decreto\nministeriale 10 settembre 2010 (allegato 3, lettera d)  ed  e\u0027  stato\nchiarito dalla giurisprudenza amministrativa e costituzionale secondo\ncui  anche  nel  caso  di  aree  non  idonee  opera  una  riserva  di\nprocedimento     amministrativo,      sussistendo      il      dovere\ndell\u0027amministrazione procedente di verificare in concreto,  caso  per\ncaso,  se  il  singolo  progetto   sia   o   meno   realizzabile   in\nconsiderazione delle sue caratteristiche e delle caratteristiche  del\nsito interessato. \n    Lo stesso decreto del Ministro dell\u0027ambiente  e  della  sicurezza\nenergetica   del   21   giugno   2024   (recante   «Disciplina    per\nl\u0027individuazione di superfici e aree idonee  per  l\u0027installazione  di\nimpianti a fonti rinnovabili») sulla cui base  e\u0027  stata  emanata  la\nlegge regionale n. 20/2024, non abilita in alcun modo  le  regioni  a\nintrodurre divieti aprioristici di autorizzare e realizzare  impianti\nFER nelle aree individuate come «non idonee». \n    9.3. La ricorrente deduce, poi,  l\u0027illegittimita\u0027  costituzionale\ndegli articoli 1, commi 5 e 7 della legge regionale n. 20/2024 e  dei\nrelativi allegati per  violazione  dei  principi  fondamentali  della\nmateria anche sotto il  profilo  della  violazione  della  disciplina\ndelle aree idonee  ex  art.  20,  comma  8,  decreto  legislativo  n.\n199/2021. \n    9.3.1.  Con  specifico  riferimento  alle  fattispecie   di   non\nidoneita\u0027 di cui  alla  nota  regionale  impugnata  che  ha  disposto\nl\u0027improcedibilita\u0027 dell\u0027istanza della ricorrente, le lettere t), u) e\nw), punto 12, allegato B, prevedono che  sono  aree  non  idonee  per\nl\u0027installazione di impianti agri-voltaici di grande  taglia  «i  beni\nculturali (immobili e aree) sottoposti a tutela ai sensi della  Parte\nII del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42  (Codice  dei  beni\nculturali e del paesaggio, ai sensi dell\u0027art. 10 della legge 6 luglio\n2002, n. 137), ed aree circostanti che distano meno di  7  chilometri\nda essi, in linea d\u0027aria  da  essi»,  gli  «immobili  e  le  aree  di\nnotevole interesse pubblico di cui all\u0027art. 136, comma 1 del  decreto\nlegislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed aree circostanti  che  distano\nmeno  di  7  chilometri  da   essi»,   nonche\u0027   «aree   e   immobili\ncaratterizzati da edifici e manufatti di valenza storico-  culturale,\narchitettonica, archeologica, di cui all\u0027art. 48 delle NTA  del  PPR,\ned aree circostanti che  distano  meno  di  3  chilometri,  in  linea\nd\u0027aria, calcolati a partire dal  perimetro  della  fascia  di  tutela\ncondizionata». \n    Tali norme contrasterebbero, secondo la  ricorrente,  con  l\u0027art.\n20, comma 8, lettera c-quater) del decreto  legislativo  n.  199/2021\nsecondo cui sono considerate aree idonee ex lege quelle che non  sono\n«ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai  sensi  del\ndecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ne\u0027 ricadono nella fascia\ndi rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda\noppure dell\u0027art. 136 del medesimo decreto legislativo. La  fascia  di\nrispetto e\u0027 determinata considerando una distanza dal  perimetro  dei\nbeni  sottoposti  a  tutela  di  [...]  500  m   per   gli   impianti\nfotovoltaici». \n    9.3.2. Anche le ipotesi  di  non  idoneita\u0027  prevista  dalla  bb)\ndell\u0027allegato B alla legge regionale n. 20/2024, riferita alle  «zone\nurbanistiche omogenee E  \"Agricole\"»,  che  sarebbe  illegittima,  in\nquanto sussiste una  compatibilita\u0027  ex  lege  delle  aree  agricole,\nriconosciuta dalla giurisprudenza amministrativa e costituzionale. \n    9.3.3.  Rappresenta  la  ricorrente,  inoltre,  come  lo   stesso\nConsiglio di Stato con ordinanze cautelari n. 4297, n. 4298, n. 4299,\nn. 4300, n. 4301, n. 4302 del 2024 (peraltro  prima  dell\u0027entrata  in\nvigore della legge regionale n. 20/2024)  abbia  sospeso  l\u0027efficacia\ndell\u0027art. 7, comma 2, lettera c) del decreto ministeriale  21  giugno\n2024 che, nel prevedere la «possibilita\u0027 di fare salve le aree idonee\ndi cui all\u0027art. 20, comma 8» del  decreto  legislativo  n.  199/2021,\nconsentiva in astratto  alle  regioni  di  derogare  alla  disciplina\nprimaria sulle aree idonee. \n    9.4. La societa\u0027 ricorrente ha, inoltre, dedotto l\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale del divieto introdotto dall\u0027art. 1, commi 5 e 7, della\nlegge regionale n. 20/2024 per violazione degli articoli 3,  9  e  41\ndella Costituzione. \n    9.4.1. Sotto un primo profilo, infatti,  la  legge  regionale  si\nporrebbe in contrasto con il principio di tutela  dell\u0027ambiente,  cui\ncontribuiscono in maniera rilevante le energie rinnovabili. Anche  il\nregolamento UE n. 2577/2022 ha previsto che  la  realizzazione  degli\nimpianti  FER  debba  essere  considerata  di   «interesse   pubblico\nprevalente ... in sede di ponderazione degli interessi giuridici  nei\nsingoli casi» (art. 3). Pertanto, il  divieto  previsto  dalla  norma\nregionale si porrebbe in contrasto con il principio  di  integrazione\ndelle tutele, riconosciuto anche a livello europeo dall\u0027art.  11  del\nTFUE (secondo cui le esigenze di tutela dell\u0027ambiente  devono  essere\nintegrate nella  definizione  e  attuazione  delle  altre  pertinenti\npolitiche pubbliche, al fine di promuovere lo sviluppo  sostenibile).\nTali  esigenze  di  tutela,  inoltre,   impongono   di   operare   un\nbilanciamento  dei  vari  interessi  in  concreto   nell\u0027ambito   del\nprocedimento  amministrativo,  come  chiarito  dalla   giurisprudenza\namministrativa e costituzionale. La legge regionale e i provvedimenti\nimpugnati, invece, sottrarrebbero alla sede propria del  procedimento\namministrativo  tale  attivita\u0027  di  bilanciamento,  introducendo  un\ndivieto  aprioristico  contrastante  con  l\u0027esigenza  prioritaria  di\nincrementare la produzione di  energia  green  al  fine  di  tutelare\nl\u0027ambiente. \n    9.4.2. Inoltre, secondo la ricorrente, la disposizione  in  esame\nviolerebbe altresi\u0027 l\u0027art. 41 della Costituzione,  avendo  introdotto\nin  modo  inaspettato  un  divieto  generale  di   autorizzazione   e\nrealizzazione  di  impianti,  cosi\u0027  sacrificando  la   liberta\u0027   di\niniziativa privata e l\u0027affidamento della societa\u0027 ricorrente;  l\u0027art.\n97 della Costituzione, nella misura in cui, trascurando le  attivita\u0027\namministrative gia\u0027 svolte dalle autorita\u0027 competenti, pregiudica  il\nprincipio di buon  andamento  della  pubblica  amministrazione  e  di\ndoverosita\u0027 dell\u0027azione amministrativa; l\u0027art. 3 della  Costituzione,\nsotto  il  profilo  della   proporzionalita\u0027,   non   sussistendo   i\npresupposti di necessita\u0027 e idoneita\u0027 della misura adottata  rispetto\nall\u0027obiettivo  asseritamente  perseguito  di  tutela  del  territorio\nagrario. \n    Infatti, l\u0027opzione perseguita dal Legislatore regionale di  porre\nun generale ed indiscriminato divieto  di  autorizzare  e  realizzare\niniziative   FER   risulta   viziata,   sotto   il   profilo    della\nproporzionalita\u0027  della  misura  adottata,  in  quanto  destinata  ad\nincidere in maniera pregiudizievole sugli interessi privati  e  sugli\nobiettivi  di  tutela  ambientale   e   paesaggistica   astrattamente\nperseguiti. \n    Cio\u0027  avverrebbe  in  virtu\u0027  di  un  obiettivo  (di  scongiurare\nl\u0027irreversibilita\u0027 degli impatti sul territorio  regionale  derivanti\ndalla realizzazione degli impianti FER ex art. 1, comma 1, lettere c)\ne d) della legge regionale n. 20/2024) oltre che indimostrato,  anche\ninesistente soprattutto nel caso degli  impianti  agri-voltaici  come\nquello in esame. \n    10. La societa\u0027 ricorrente ha censurato gli atti impugnati  anche\nin  via  autonoma  e   derivata   dalla   contrarieta\u0027   al   diritto\neuro-unitario della legge regionale n. 20/2024. \n    10.1. La disciplina regionale,  infatti,  avrebbe  dovuto  essere\ndisapplicata dall\u0027amministrazione in quanto contraria al principio di\nmassima diffusione delle forme di produzione di  energia  rinnovabile\nsancito dalle norme eurounitarie e, in particolare,  dalle  direttive\n2001/77/CE e 2009/28/CE  nonche\u0027  dalle  piu\u0027  recenti  direttive  UE\n2018/2001 e 2023/2413, come completate dal regolamento UE 2577/2022 e\ndalla recente raccomandazione UE 2024/1343. \n    La nota impugnata, pertanto, sarebbe illegittima in via  autonoma\navendo violato l\u0027obbligo giuridico di disapplicare le  norme  interne\nincompatibili con quelle euro-unitarie. \n    10.2.  In  secondo  luogo,   la   nota   impugnata   risulterebbe\nillegittima anche in via derivata dalla legge regionale  contrastante\ncon la normativa europea. \n    Il divieto posto dalla legge regionale, infatti, sottrae in  modo\nindiscriminato il territorio  regionale  dalla  localizzazione  degli\nimpianti FER, cosi\u0027 impedendo il raggiungimento dei target vincolanti\nper lo Stato italiano fissati dalla normativa europea, oltre a  porsi\nin  contrasto  coi  principi  di  derivazione  europea   di   massima\ndiffusione  delle   fonti   rinnovabili,   di   semplificazione   dei\nprocedimenti autorizzativi,  con  la  natura  di  interesse  pubblico\nprevalente dell\u0027installazione  di  impianti  FER  rispetto  ad  altri\ninteressi in potenziale conflitto, con  l\u0027obiettivo  di  semplificare\nulteriormente  le  procedure  autorizzative  nelle   c.d.   zone   di\naccelerazione, quali le aree idonee ex  art.  20,  comma  8,  decreto\nlegislativo n. 199/2021 e con l\u0027obiettivo di  ridurre  al  minimo  le\nc.d. zone di esclusione. \n    11. Con il terzo  motivo  di  ricorso,  la  societa\u0027  ha  inoltre\ndedotto l\u0027illegittimita\u0027 in parte qua  del  decreto  ministeriale  21\ngiugno 2024 che, al combinato disposto degli  articoli  1,  comma  2,\nlettera b) e 3, comma 1, prevede che le  regioni  con  propria  legge\nindividuino sul rispettivo territorio superfici e aree non idonee. \n    In realta\u0027, evidenzia la ricorrente che, in  via  principale,  il\ndecreto   ministeriale   costituisce   esso   stesso   parametro   di\nincostituzionalita\u0027 della normativa regionale in quanto, a differenza\ndella  legge  regionale  n.  20/2024,  non  prevede  in  alcun   modo\nl\u0027espresso  divieto  generale  e  aprioristico   di   autorizzare   e\nrealizzare impianti fotovoltaici ed eolici in aree c.d. «non idonee»,\nne\u0027 tantomeno prevede la prevalenza della disciplina delle  aree  non\nidonee su quella delle aree c.d. idonee ai  sensi  dell\u0027art.  20  del\ndecreto legislativo n. 199/2021. \n    Inoltre, posto  anche  che  il  Consiglio  di  Stato  ha  sospeso\nl\u0027efficacia  delle  disposizioni  del  decreto  ministeriale,   «solo\nformalmente il decreto costituisce il parametro  sulla  cui  base  e\u0027\nstata adottata la legge regionale, dal momento che l\u0027efficacia  delle\ndisposizioni che in astratto  potevano  consentire  alla  regione  di\nderogare in peius alla normativa statale era stata  (ed  e\u0027  tuttora)\nsospesa  in  data  anteriore   all\u0027emanazione   della   nuova   legge\nregionale». \n    Solo in via ulteriormente subordinata  dunque,  i.e.  laddove  si\nritenesse di  interpretare  il  decreto  ministeriale  nel  senso  di\nabilitare la regione ad intervenire  con  disposizioni  quali  quelle\ndella cui legittimita\u0027 costituzionale si  dubita,  la  ricorrente  lo\nimpugna per i seguenti motivi. \n    11.1. Il decreto ministeriale contrasterebbe, infatti, con l\u0027art.\n20 del decreto legislativo n. 199/2021  e,  in  particolare,  con  il\ncomma  4  che  limiterebbe  la  potesta\u0027  normativa   della   regione\nall\u0027individuazione delle sole aree idonee. \n    11.2.  In  secondo  luogo,  il  Decreto  sarebbe  illegittimo  in\nrelazione a quanto previsto dall\u0027art. 7,  comma  2,  lettera  c)  che\nconferisce alle regioni la possibilita\u0027 di far salve le  aree  idonee\ndi cui all\u0027art. 20, comma 8, decreto legislativo n. 199/2021. \n    L\u0027efficacia di tale disposizione, peraltro, e\u0027 stata sospesa  dal\nConsiglio di Stato, che ha negato spazio  per  una  piu\u0027  restrittiva\ndisciplina regionale rispetto a quella di cui all\u0027art. 20, comma 8. \n    La disposizione regolamentare, dunque, nel consentire in astratto\nalle regioni di  derogare  in  peius  alla  legislazione  statale  in\nmateria di aree  idonee,  si  pone  in  contrasto  con  la  normativa\nprimaria di riferimento. \n    11.3. La ricorrente censura, infine, l\u0027illegittimita\u0027 del Decreto\nanche nella misura in  cui,  anziche\u0027  limitarsi  a  dettare  criteri\nuniformi per i  legislatori  regionali  ai  fini  dell\u0027individuazione\ndelle aree idonee (come prescritto  all\u0027art.  20,  comma  1,  decreto\nlegislativo n. 199/2021), ha direttamente dichiarato la non idoneita\u0027\ndi alcune aree del territorio nazionale, disponendo all\u0027art. 7, comma\n3 che «sono considerate non idonee le superfici e le  aree  che  sono\nricomprese nel perimetro  dei  beni  sottoposti  a  tutela  ai  sensi\ndell\u0027art. 10 e dell\u0027art. 136, comma 1, lettere a) e  b)  del  decreto\nlegislativo 22 gennaio 2004, n. 42». \n    11.4. Tale disposizione, inoltre,  laddove  letta  nel  senso  di\nvietare l\u0027installazione  di  impianti  FER  nelle  aree  non  idonee,\nrisulterebbe  illegittima  anche  per  contrasto   con   i   principi\nfondamentali in materia come sopra richiamati. \n    12. Col quarto motivo del ricorso per motivi aggiunti, infine, la\nsocieta\u0027 ricorrente ha ribadito l\u0027illegittimita\u0027 dell\u0027inerzia serbata\ndall\u0027amministrazione   procedente   sull\u0027istanza   di   verifica   di\nassoggettabilita\u0027 a VIA. \n    13. Si e\u0027  costituita  in  giudizio  la  Regione  autonoma  della\nSardegna, rilevando, innanzitutto, come  con  le  ordinanze  del  TAR\nLazio n.  9164  e  n.  9168  del  2025  sono  state  rimesse  in  via\nincidentale alla Corte costituzionale le  questioni  di  legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 1, commi 2, 5,  7,  8  e  3,  nonche\u0027  degli\nallegati della legge regionale n. 20/2024. \n    13.1. La regione ha, inoltre, dedotto che essa sarebbe dotata  ai\nsensi dell\u0027art. 117, comma 6  della  Costituzione,  e  art.  6  dello\nstatuto   speciale,   di   competenza   legislativa   esclusiva    (e\namministrativa)   nella   materia   di   tutela   e    pianificazione\npaesaggistica e nelle materie dell\u0027urbanistica e  dell\u0027agricoltura  e\nforeste (art. 3, statuto speciale), nonche\u0027 di competenza concorrente\nnella  materia  della  «produzione   e   distribuzione   dell\u0027energia\nelettrica», ai sensi dell\u0027art. 4 dello statuto. \n    13.1.1. In detto contesto, la legge regionale n. 20/2024 e\u0027 stata\nadottata dalla regione nell\u0027esercizio  della  competenza  legislativa\nesclusiva. \n    Tale prospettiva troverebbe conferma anche nella recente sentenza\ndella Corte costituzionale n. 28/2025 laddove si e\u0027 affermato che  le\nregioni, fermi restando i limiti imposti dallo Stato  in  termini  di\nclassificazione e obiettivi annui (cosi\u0027 come stabilito  dal  decreto\nministeriale 21 giugno 2024) fino al 2030, possono esercitare la piu\u0027\nampia discrezionalita\u0027  nel  selezionare  in  quali  aree  consentire\nl\u0027installazione agevolata di impianti FER. \n    13.1.2. La legge regionale, inoltre, avrebbe operato  nei  limiti\ndella  potesta\u0027   legislativa   concorrente   nella   materia   della\n«produzione  e  distribuzione  dell\u0027energia  elettrica».  Il  decreto\nlegislativo n. 199/2021, all\u0027art. 20, comma 1, rimanda a  un  decreto\nministeriale la determinazione dei criteri per  l\u0027individuazione  sia\ndelle  aree  idonee  che  di  quelle   non   idonee.   Tale   decreto\nministeriale, adottato il 21 giugno  2024  avrebbe  disposto  che  le\nregioni definiscano con legge non solo quali sono le aree idonee,  ma\nanche quali quelle non idonee e ordinarie (v. art. 3, mai impugnato). \n    13.1.3. La regione, poi, in  applicazione  dello  stesso  decreto\nlegislativo n.  199/2021,  che  peraltro  salvaguarda  esplicitamente\nall\u0027art. 49 le competenze delle regioni a  statuto  speciale,  tenuto\nconto  dell\u0027obiettivo  concordato  con  lo  Stato  (art.  2,  decreto\nministeriale 2024),  avrebbe  svolto  una  istruttoria  basata  sulle\ncondizioni specifiche del territorio individuando le aree  idonee  in\nmodo tale da garantire  non  solo  il  raggiungimento,  ma  anche  il\nsuperamento degli obiettivi di potenza da raggiungere al 2030. \n    13.1.4.  Con  l\u0027individuazione  delle  aree  idonee  la   regione\navrebbe, dunque, garantito il rispetto  degli  obiettivi  di  potenza\ncomplessiva introducendo una disciplina atta a preservare al  massimo\nil   patrimonio   paesaggistico,   archeologico,   storico-culturale,\nambientale, senza tuttavia escludere del  tutto  la  possibilita\u0027  di\ninstallare nelle  aree  e  superfici  non  idonee  impianti  FER,  in\nossequio al principio della massima diffusione delle fonti di energia\nrinnovabile e fermo restando che ogni altra area (in cui non viga  il\ndivieto di impianti fotovoltaici con moduli a terra)  deve  ritenersi\nresidualmente soggetta al regime autorizzatorio ordinario e potrebbe,\nquindi, ospitare l\u0027installazione di impianti. \n    Cio\u0027 emergerebbe dall\u0027analisi  degli  allegati  in  cui,  tenendo\nconto della rilevanza paesaggistica, culturale, etc., si e\u0027 proceduto\na classificare le aree come non idonee, dopo aver individuato  quelle\nidonee, prevedendo una distinzione tra tipologie e tagli di  impianti\nFER e  consentendone  la  realizzazione  in  seguito  a  un  puntuale\nbilanciamento. \n    13.2.  Anche  gli  assunti  della  ricorrente  in   merito   alla\nprevisione  di  un  divieto   assoluto,   secondo   l\u0027amministrazione\nregionale, sarebbero infondati in  quanto  sarebbero  stati  previsti\nelementi di flessibilita\u0027, da valutare caso per caso anche nelle aree\nnon idonee, tra cui in particolare gli articoli 1, commi 4,  5  e  7,\nultimo capoverso, 3, comma 4, allegato G, comma 2 (che peraltro  alla\nlettera c) prevederebbe misure  di  incentivo  per  la  realizzazione\ndegli impianti agri-voltaici). Inoltre, negli allegati  (lettere  b),\nc), e negli allegati A, B, C) sarebbero consentiti impianti  in  aree\ndefinite non idonee. \n    13.3. La legge regionale  sarebbe  conforme  anche  all\u0027art.  20,\ncomma 8 del decreto legislativo n. 199/2021  che  si  limiterebbe  ad\nelencare una serie di aree da ritenere idonee nelle more  della  loro\nconcreta individuazione da parte  delle  regioni,  sulla  scorta  dei\ncriteri  elencati  nel  decreto  ministeriale  21  giugno  2024.   Si\ntratterebbe,  dunque,  di  una  disposizione  transitoria,  che   non\nindividuerebbe un minimum immodificabile di aree idonee. \n    13.4. Privi di rilievo  sarebbero  i  richiami  effettuati  dalla\nricorrente all\u0027art. 12 del  decreto  legislativo  n.  387/2003  e  al\ndecreto ministeriale del 10 settembre 2010 in quanto  superati  dalla\npiu\u0027 recente normativa statale che, prevedendo come  inderogabile  il\nraggiungimento  di  predefiniti   livelli   di   energia   da   fonti\nrinnovabili, salvaguarderebbe, al contempo, le prerogative  regionali\nin materia paesaggistica, mediante la definizione delle  aree  idonee\ncon legge regionale. \n    13.5. In  relazione  all\u0027affidamento  della  ricorrente  (e  alla\npresunta violazione degli articoli 3, 41 e 97 della Costituzione), la\nregione ha dedotto che  i  commi  2  e  5  dell\u0027art.  1  della  legge\nregionale n. 20/2024 darebbero applicazione al principio generale del\ntempus regit actum e non prevederebbero  un  regolamento  irrazionale\nche frustrerebbe situazioni consolidate e certe, e  cio\u0027  anche  alla\nluce della natura precaria  dello  stesso  regime  autorizzatorio  (e\nancor piu\u0027 nella fase di screening). \n    Neanche il decreto ministeriale del 21 giugno 2024  prevederebbe,\nperaltro, una norma di salvaguardia per i procedimenti  autorizzatori\nin corso al momento della sua  entrata  in  vigore:  pertanto,  alcun\naffidamento poteva essersi consolidato sul tenore delle  disposizioni\nprevigenti, in ragione della transitorieta\u0027 della normativa  e  della\nevoluzione del quadro normativo di riferimento. \n    13.6. Quanto alla dedotta violazione delle  norme  euro-unitarie,\ncon conseguente asserita illegittimita\u0027  costituzionale  della  legge\nregionale n. 20/2024 per violazione  dell\u0027art.  117,  comma  1  della\nCostituzione, secondo la regione non sarebbero  stati  evidenziati  i\nprofili specifici di contrasto con il diritto dell\u0027Unione europea ne\u0027\nindicato in che modo la normativa regionale impedirebbe di rispettare\nl\u0027obiettivo di potenza alla stessa attribuito. \n    14.  Si  sono  costituiti  in  giudizio  altresi\u0027  il   Ministero\ndell\u0027ambiente  e  della  sicurezza  energetica,  il  Ministero  della\ncultura, il ministero dell\u0027agricoltura, della sovranita\u0027 alimentare e\ndelle foreste e la Presidenza del Consiglio dei  ministri,  eccependo\nl\u0027incompetenza territoriale del TAR Sardegna in favore del TAR  Lazio\nin relazione alle censure sollevate avverso il  decreto  ministeriale\n21 giugno 2024, nonche\u0027 il difetto di  legittimazione  passiva  della\nPresidenza del Consiglio dei ministri. \n    15. All\u0027udienza dell\u002711 giugno 2025 la causa e\u0027 stata discussa  e\nquindi trattenuta in decisione. \n    16. Ritiene il collegio rilevanti e non manifestamente  infondate\nle questioni di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.  1,  (comma  1,\nlettere a), e), commi 5 e 7 della  legge  regionale  n.  20/2024  per\ncontrasto con gli articoli 3, 9, 41, 97 e 117,  commi  1  e  3  della\nCostituzione, dedotte dalla ricorrente  con  il  ricorso  per  motivi\naggiunti. Pertanto, si reputa necessario sospendere il  giudizio  per\nconsentire  il  controllo  incidentale  di  costituzionalita\u0027   sulle\nquestioni di seguito indicate. \n    17. Ricorre, innanzitutto, il presupposto della  rilevanza  della\nquestione, ai sensi dell\u0027art. 23, comma 2 della legge 11 marzo  1953,\nn. 87, secondo il quale e\u0027 necessario  che  «il  giudizio  non  possa\nessere definito indipendentemente dalla risoluzione  della  questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale» della disposizione contestata. \n    17.1. In via preliminare, il collegio deve evidenziare  come  sia\ninfondata e da respingere l\u0027eccezione di incompetenza territoriale di\nquesto tribunale, in favore del T.A.R. per il Lazio, sollevata  dalle\namministrazioni statali resistenti. \n    In senso  contrario  infatti,  si  rileva  come  i  provvedimenti\nimpugnati,  in  particolare  con  i  motivi  aggiunti,   si   fondino\nesclusivamente sulla legge regionale n. 20 del 2024 e  non  gia\u0027  sul\ndecreto ministeriale 21 giugno 2024, sicche\u0027 tale decreto non rientra\nnel perimetro delle  questioni  giuridiche  rilevanti  nel  caso  che\noccupa. \n    Invero, la legge regionale n. 20 del 2024 e\u0027  un  atto  di  fonte\nlegislativa espressione della potesta\u0027  legislativa  attribuita  alla\nRegione Sardegna dalle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4  dello\nstatuto speciale, approvato  con  legge  costituzionale  26  febbraio\n1948, n. 3, e cio\u0027 lasciando momentaneamente in disparte la questione\ndel superamento dei limiti da rispettare  indicati  in  Costituzione,\noggetto della verifica di non manifesta infondatezza della  questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale di cui si dira\u0027 tra breve,  senza  che\npercio\u0027 rilevi in via decisiva l\u0027esistenza del  decreto  ministeriale\n21 giugno 2024. \n    D\u0027altronde, a conferma dell\u0027autonomia delle due  fonti,  come  ha\nrilevato il T.A.R. per il Lazio nell\u0027ordinanza n. 9164 del 13  maggio\n2025, con la  quale  sono  state  rimesse  al  giudizio  della  Corte\ncostituzionale alcune  questioni  legittimita\u0027  costituzionale  della\nmedesima  legge  regionale  n.  20  del  2024  (su  cui  v.   infra),\n«l\u0027eventuale annullamento del decreto [decreto ministeriale 21 giugno\n2024] sul punto sarebbe peraltro, allo  stato  e  in  presenza  delle\ndisposizioni recate dalla legge regionale n. 20/2024, privo  di  ogni\nutilita\u0027  per  la  parte  ricorrente.  Essa,  infatti,  non  potrebbe\ncomunque ulteriormente coltivare i progetti sopra citati,  in  quanto\nla disciplina legislativa regionale costituirebbe a tal  riguardo  un\nostacolo assoluto». \n    Peraltro, come rilevato dalla difesa della  parte  ricorrente  in\nsede di discussione orale all\u0027udienza pubblica dell\u002711  giugno  2025,\nEF  Agri  non  ha  piu\u0027  neppure  interesse  alle  censure   inerenti\ndirettamente il decreto ministeriale 21 giugno 2024, proposte in  via\nsubordinata, essendo intervenuto il suo annullamento, almeno in parte\nqua, per via giurisdizionale, ad opera della sentenza  T.A.R.  Lazio,\nsez. III, 13 maggio 2025, n. 9155. \n    17.2. Cio\u0027 posto, e passando adesso al merito, le note  impugnate\ncon il ricorso  per  motivi  aggiunti  e,  in  particolare,  la  nota\ndell\u0027Assessorato regionale della difesa dell\u0027ambiente prot.  n.  4777\ndel 13/2/2025 dell\u0027Assessorato della  difesa  dell\u0027ambiente,  con  la\nquale e\u0027 stata comunicata alla societa\u0027 ricorrente l\u0027improcedibilita\u0027\ndell\u0027istanza di verifica di assoggettabilita\u0027 a VIA, fondano, in  via\nesclusiva, le ragioni del diniego  sull\u0027istanza  facendo  riferimento\nall\u0027entrata in vigore della disciplina recata dalla  legge  regionale\nn. 20/2024 e, nella  specie,  all\u0027introdotto  divieto  di  realizzare\nimpianti FER sulle aree classificate dalla medesima  legge  come  non\nidonee; divieto di realizzazione degli impianti che si applica  anche\ncon riferimento  alle  istanze  di  autorizzazione  presentate  prima\ndell\u0027entrata in vigore della legge (art. 1, comma 5, legge  regionale\nn. 20/2024). \n    Di  conseguenza,  l\u0027eventuale  accertamento   dell\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale della legge regionale  n.  20/2024  determinerebbe  un\nautomatico travolgimento, per  illegittimita\u0027  derivata,  degli  atti\nadottati dall\u0027amministrazione regionale. \n    In particolare, la nota  impugnata  con  il  ricorso  per  motivi\naggiunti proposti il 13 febbraio 2025 ha disposto  l\u0027improcedibilita\u0027\ndell\u0027istanza di c.d. screening VIA della  ricorrente  alla  luce  del\nfatto che l\u0027impianto agrivoltaico in progetto ricadrebbe in aree  non\nidonee, cosi\u0027 come individuate dall\u0027allegato B, lettere t), u), w)  e\nbb) della legge regionale n. 20/2024 e su cui, pertanto, ai sensi del\npredetto art. 1, comma 5, vige il divieto di realizzare impianti  FER\nanche per progetti - come  nel  caso  in  esame  -  presentati  prima\ndell\u0027entrata in vigore della medesima legge regionale. \n    Di qui l\u0027evidente rilevanza, nel caso di specie, della  questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale che si va a sollevare. \n    18. In secondo luogo, il prospettato conflitto dell\u0027art. 1, commi\n5 e 7 della legge regionale n. 20/2024 con i principi radicati  negli\narticoli 3, 9, 41, 97 e, soprattutto, con l\u0027art. 117,  commi  1  e  3\ndella Costituzione, nonche\u0027 con  l\u0027art.  3,  comma  1  dello  statuto\nspeciale per la Regione Sardegna, approvato con legge  costituzionale\n26 febbraio 1948, n. 3, si presenta, ad  avviso  del  collegio,  «non\nmanifestamente infondato» ai sensi del medesimo art. 23  della  legge\nn. 87/1953. \n    19. Preliminarmente, occorre rilevare come l\u0027intervento normativo\ndi cui alla legge regionale n. 20/2024  e\u0027  stato  posto  in  essere,\nsecondo quanto riportato  all\u0027art.  1,  comma  1,  lettera  a)  della\nmedesima legge, al fine di individuare le «aree idonee e le superfici\nidonee, non idonee e ordinarie al fine  di  favorire  la  transizione\necologica, energetica e climatica nel rispetto delle disposizioni  di\ncui all\u0027art. 9, primo e secondo periodo, della  Costituzione  nonche\u0027\ndelle disposizioni di cui all\u0027art. 3, lettere f), m) e  n),  art.  4,\nlettera e) della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto\nspeciale per la Sardegna) e delle disposizioni di cui al decreto  del\nPresidente della Repubblica del 22 maggio 1975, n. 480  (Nuove  norme\ndi attuazione dello statuto speciale  della  Regione  autonoma  della\nSardegna), e secondo un criterio pianificatorio di sistema che  tenga\nin considerazione la pianificazione energetica e  quella  di  governo\ndel territorio». \n    19.1. Quanto all\u0027ambito  di  competenza  legislativa  interessato\ndalla legge regionale, vengono dunque in rilievo, nel caso di specie,\nla  potesta\u0027  legislativa  primaria  in  materia   di   «edilizia   e\nurbanistica»  riconosciuta  dallo  Statuto  speciale  della   Regione\nautonoma della Sardegna all\u0027art. 3,  comma  1,  lettera  f)  -  e  la\ncorrelata «competenza paesaggistica» ai sensi dell\u0027art. 6 del decreto\ndel Presidente della Repubblica n. 480 del  1975,  recante  norme  di\nattuazione dello statuto speciale anzidetto -,  nonche\u0027  la  potesta\u0027\nlegislativa di cui alla lettere m) («esercizio dei diritti  demaniali\ne patrimoniali della regione relativi alle miniere, cave e saline») e\nn) («usi civici») del medesimo art.  4.  Va  richiamata  altresi\u0027  la\npotesta\u0027 legislativa concorrente nella materia «produzione  trasporto\ne distribuzione nazionale dell\u0027energia elettrica», da esercitarsi nel\nlimite dei principi stabiliti dalle  leggi  dello  Stato  e  prevista\nanche  dall\u0027art.  4,  lettera  e),  dello  statuto  -  produzione   e\ndistribuzione dell\u0027energia elettrica. \n    19.2.  L\u0027oggetto  della  legge  regionale  in  discorso  (recante\n«Misure urgenti per l\u0027individuazione di aree e superfici idonee e non\nidonee all\u0027installazione e promozione di impianti a fonti di  energia\nrinnovabile  (FER)  e  per  la   semplificazione   dei   procedimenti\nautorizzativi») e la ratio perseguita (di attuazione  e  comunque  di\nosservanza della disciplina statale sull\u0027individuazione delle aree  e\ndei  siti  sui  quali  possono  essere  installati  gli  impianti  di\nproduzione di energia rinnovabile di cui al  decreto  legislativo  n.\n199/2021) rendono, tuttavia, evidente come il prioritario  ambito  di\npotesta\u0027  legislativa  autonoma  attinto  sia  quello  statutario  in\nmateria di «produzione e distribuzione dell\u0027energia elettrica»  (art.\n4, lettera e dello statuto speciale). \n    19.3. Come osservato,  infatti,  dalla  Corte  costituzionale  in\nrelazione all\u0027abrogata legge regionale n. 5/2024  di  c.d.  moratoria\n(che aveva previsto «misure di salvaguardia comportanti il divieto di\nrealizzare  nuovi  impianti  di  produzione  e  accumulo  di  energia\nelettrica da fonti rinnovabili» e sulla cui base era  stato  adottato\nil  provvedimento  di  sospensione  del  procedimento  di   screening\nimpugnato con il ricorso  principale),  tale  legge  regionale,  «pur\nconseguendo, come detto,  la  finalita\u0027  di  tutelare  il  paesaggio,\nincide in modo significativo sulla disciplina relativa agli «impianti\ndi produzione e accumulo di energia elettrica da fonti  rinnovabili».\nPertanto, la  legge  regionale  afferisce  in  modo  prevalente  alla\ncompetenza statutaria  in  materia  di  «produzione  e  distribuzione\ndell\u0027energia elettrica» (art. 4, lettera e) dello statuto  speciale).\nIn ogni caso, anche laddove non si consideri prevalente uno  dei  due\nambiti statutari, ma si ritenga che  ci  si  trovi  di  fronte  a  un\nintreccio  di  competenze,  nessuna  delle  quali  prevalente,   cio\u0027\nnondimeno entrambe tali competenze - quella primaria  di  tutela  del\npaesaggio e quella concorrente in materia di energia  elettrica  piu\u0027\nvolte  richiamata  -  devono  esercitarsi  «[i]n   armonia   con   la\nCostituzione e i principi dell\u0027ordinamento giuridico della Repubblica\ne col  rispetto  degli  obblighi  internazionali  e  degli  interessi\nnazionali,   nonche\u0027   delle   norme   fondamentali   delle   riforme\neconomico-sociali della Repubblica», oltre che, solo per la  seconda,\nnel piu\u0027 volte ricordato limite «dei principi stabiliti  dalle  leggi\ndello Stato», ai sensi dei medesimi artt. 3  e  4  dello  statuto  di\nautonomia» (Corte costituzionale, n. 28 del 2025). \n    20. Premesso, dunque, che nel caso di specie viene in rilievo una\ncompetenza legislativa  regionale  «di  autonomia»  che  deve  essere\nesercitata, in ogni caso, nel rispetto dei  principi  fondamentali  e\ndelle  «norme  fondamentali  delle  riforme  economico-sociali  della\nRepubblica» di cui e\u0027 espressione la disciplina  statale  di  cui  al\ndecreto  legislativo  n.  199/2021,  ritiene  il  collegio   che   le\ndisposizioni della legge regionale n.  20/2024  e,  segnatamente,  le\ndisposizioni di cui all\u0027art. 1, comma 1, lettera a) e commi 5 e 7,  e\ndi cui agli allegati da A a E della legge della Regione  Sardegna  n.\n20/2024 contrastino coi principi  stabiliti  dalla  legge  statale  e\ndalle  norme  fondamentali  di  riforma  economico-sociale   che   si\nimpongono anche alla Regione autonoma  della  Sardegna  per  espressa\nprevisione statutaria. \n    21. In  primo  luogo,  ritiene  il  collegio  non  manifestamente\ninfondata la questione di  legittimita\u0027  costituzionale  della  legge\nregionale n. 20/2024  con  riferimento  specifico  alle  disposizioni\nsuindicate,  per  violazione  dell\u0027art.  117,  primo   comma,   della\nCostituzione, in relazione  alla  previsione,  con  legge  regionale,\ndelle aree  non  idonee  (che,  come  si  dira\u0027  anche  piu\u0027  avanti,\nriguardano aree vastissime del territorio isolano). \n    Da questo punto di vista, infatti, la disciplina regionale sembra\nporsi  in  conflitto  con  i  principi  fondamentali  della   materia\nindividuati  nell\u0027art.  20,  comma  4  del  decreto  legislativo   n.\n199/2021. \n    21.1. Osserva, infatti, il collegio che l\u0027art. 20,  comma  4  del\ndecreto legislativo n. 199/2021 limita la potesta\u0027 legislativa  delle\nregioni  soltanto  all\u0027individuazione  puntuale  delle  aree  idonee:\n«conformemente ai principi e criteri stabiliti dai decreti di cui  al\ncomma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei\nmedesimi decreti, le regioni individuano con legge  le  aree  idonee,\nanche con il supporto della piattaforma di cui all\u0027art. 21». \n    Su tale base normativa,  questo  tribunale,  nel  rimettere  alla\nCorte costituzionale una  questione  di  legittimita\u0027  costituzionale\nanaloga  alla  presente,  dopo  avere  riepilogato   il   quadro   di\nriferimento normativo europeo e statale in materia, ha gia\u0027  ritenuto\nche  «la  legge  della  Regione  Sardegna  n.  20/2024  ha,   invece,\nintrodotto una disciplina, sulla quale si fondano gli atti  impugnati\nnel presente giudizio, che -  ad  avviso  del  collegio  -  non  pare\nproprio conformarsi al sopra descritto  quadro  normativo  europeo  e\nnazionale, avendo la suddetta legge regionale: \n        individuato molteplici aree inidonee all\u0027installazione  degli\nimpianti, mentre, come  si  e\u0027  detto,  il  compito  del  legislatore\nregionale e\u0027 (soltanto) quello di individuare puntualmente  le  «aree\nidonee» quali beneficiarie di apposita  accelerazione  autorizzativa,\nsenza intaccare l\u0027elenco categoriale di cui all\u0027art. 20, comma 8  del\ndecreto legislativo n. 199/2021 (...)»  (T.A.R.  Sardegna,  sez.  II,\nordinanza 9 giugno 2025, n. 146). \n    21.2. Ritiene il collegio che non conduca a diverso esito neppure\nquanto previsto dal decreto ministeriale 21 giugno 2024,  emanato  in\nattuazione dell\u0027art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo  n.\n199/2021 ed e\u0027 per questo, infatti, che non si pongono  nel  presente\ngiudizio questioni inerenti  alla  (il)legittimita\u0027  del  decreto  in\nparola. \n    Tale decreto ha espressamente  previsto  al  comma  1,  comma  2,\nlettera b), che «In esito al processo definitorio di cui al  presente\ndecreto, le regioni, garantendo l\u0027opportuno coinvolgimento degli enti\nlocali, individuano sul rispettivo territorio ... b) superfici e aree\nnon idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con\nl\u0027installazione  di  specifiche  tipologie  di  impianti  secondo  le\nmodalita\u0027 stabilite dal paragrafo 17 e dall\u0027allegato  3  delle  linee\nguida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo  economico  10\nsettembre 2010, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18  settembre\n2010, n. 219 e successive modifiche e integrazioni» e, all\u0027art. 3  ha\nprevisto che «Per il conseguimento delle finalita\u0027 di cui all\u0027art. 1,\ncomma 1  del  presente  decreto,  le  regioni  individuano  ai  sensi\ndell\u0027art. 20, comma 4 del decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.\n199, con propria  legge,  entro  centottanta  giorni  dalla  data  di\nentrata in vigore del presente decreto, le aree di  cui  all\u0027art.  1,\ncomma 2, secondo i principi e criteri  previsti  dal  Titolo  II  del\npresente decreto». \n    La disposizione da ultimo trascritta  non  e\u0027  in  effetti  stata\noggetto dell\u0027annullamento giurisdizionale parziale che ha interessato\nil decreto ministeriale ad opera della  sentenza  del  T.A.R.  Lazio,\nRoma, n. 9155 del 2025,  che  ha  ritenuto  l\u0027art.  3  legittimo  pur\ninterpretandolo nel senso di consentire alle regioni  di  individuare\ncon legge le aree non idonee. \n    Ritiene invece il collegio che l\u0027art. 3 in esame possa - e  debba\n-  ben  essere  interpretato  nel  senso  di  limitare   l\u0027intervento\nlegislativo  delle  regioni  all\u0027individuazione  delle  aree  idonee,\nnonostante la sua non perspicua formulazione letterale. \n    Ed infatti, se e\u0027 pur vero  che  l\u0027art.  3  cit.  fa  riferimento\nall\u0027individuazione,  da  parte  delle  regioni,  delle  aree  di  cui\nall\u0027art. 1, comma  2  del  medesimo  decreto,  nel  cui  ambito  sono\ndefinite non solo le aree idonee, ma anche quelle non  idonee  (e  in\nrealta\u0027 anche  quelle  ordinarie  e  quelle  in  cui  e\u0027  vietata  la\nrealizzazione di impianti FER), e\u0027 vero anche che il medesimo art. 3,\nal comma  1,  espressamente  limita  tale  individuazione  «ai  sensi\ndell\u0027art. 20, comma 4 del decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.\n199», il quale, come visto, prevede che le  regioni  individuino  con\npropria legge le sole aree idonee. \n    D\u0027altronde,  la  stessa  definizione  di  aree  inidonee  di  cui\nall\u0027art. 1, comma 2 del decreto ministeriale in parola, rimanda  alle\n«modalita\u0027 stabilite dal paragrafo 17 e dall\u0027allegato 3  delle  linee\nguida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo  economico  10\nsettembre 2010, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18  settembre\n2010, n. 219 e successive modifiche e integrazioni». \n    Ed infatti, come peraltro efficacemente evidenziato  dalla  parte\nricorrente, l\u0027art. 18, comma 3 del decreto legislativo  n.  199/2021,\nnel testo  vigente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge\nregionale n. 20/2024, dispone che «a seguito dell\u0027entrata  in  vigore\ndella  disciplina  statale  e  regionale  per   l\u0027individuazione   di\nsuperfici e aree idonee  ai  sensi  dell\u0027art.  20,  con  decreto  del\nMinistero della transizione ecologica, di concerto con  il  Ministero\ndella cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui\nall\u0027art. 8 del decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281  sono\naggiornate le linee guida per l\u0027autorizzazione degli impianti a fonti\nrinnovabili di cui all\u0027art. 12, comma 10 del decreto  legislativo  29\ndicembre 2003, n. 387». \n    Non pare dunque al collegio che le  regioni  possano  individuare\ncon lo strumento legislativo le aree non idonee all\u0027installazione  di\nimpianti FER - inverandosi percio\u0027 i, quantomeno, non  manifestamente\ninfondati  profili  di  illegittimita\u0027  costituzionale  della   legge\nregionale n. 20 del 2024 - poiche\u0027, dal quadro  normativo  descritto,\npare  che  tali  aree  non  idonee  debbano  essere   successivamente\nindividuate, sulla base delle aggiornate linee guida,  approvate  con\nil decreto ministeriale 10 settembre 2010, che prevede, come  dedotto\ndalla ricorrente, che «l\u0027individuazione delle aree \"non idonee\"  deve\nessere preceduta da «un\u0027apposita istruttoria, avente  ad  oggetto  la\nricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell\u0027ambiente,  del\npaesaggio, del  patrimonio  storico  e  artistico,  delle  tradizioni\nagroalimentari locali, della biodiversita\u0027 e  del  paesaggio  rurale»\n(paragrafo 17.1 del decreto ministeriale 10 settembre  2010)  e  deve\nconfluire nell\u0027«atto di  programmazione  con  cui  sono  definite  le\nmisure e gli interventi necessari al raggiungimento  degli  obiettivi\ndi burden sharing fissati in attuazione delle suddette norme». \n    Sotto questo angolo prospettico, possono dunque valere, anche, le\nconsiderazioni che di seguito si vanno  ad  esporre  in  ordine  alla\nviolazione della riserva di procedimento  amministrativo  (in  part.,\ninfra par. 22.4.). \n    22. La disciplina introdotta dal legislatore regionale  presenta,\ninfatti,  in  ogni   caso   ulteriori   profili   di   illegittimita\u0027\ncostituzionale nella parte in cui - non solo non si  e\u0027  limitata  ad\nindividuare le aree idonee e ha individuato anche (o  solo)  le  aree\nnon idonee -, ma ha vieppiu\u0027 impedito  la  valutazione  in  concreto,\nnella sede del procedimento amministrativo, dei diversi interessi  in\nrelazione agli impianti localizzati in tali aree non  idonee,  avendo\nposto un divieto assoluto di realizzazione di impianti FER. \n    La  prospettata  incostituzionalita\u0027  della  legge  regionale  n.\n20/2024 risulta a giudizio del collegio fondata, in particolare,  con\nriferimento alla previsione di  cui  all\u0027art.  1,  comma  5,  ove  si\ndispone che «E\u0027 vietata la  realizzazione  degli  impianti  ricadenti\nnelle  rispettive  aree  non  idonee  cosi\u0027  come  individuate  dagli\nallegati A, B, C, D, E e dai commi 9 e 11». \n    In tal modo il legislatore  regionale  ha  stabilito  un  divieto\nassoluto di autorizzare e realizzare impianti FER localizzati in aree\ndefinite «non idonee», in contrasto con gli  articoli  117,  primo  e\nterzo comma della Costituzione, in relazione all\u0027art. 20 del  decreto\nlegislativo n. 199/2021, alle disposizioni del  decreto  ministeriale\nn. 21/6/2024 (di cui la disciplina regionale e\u0027 attuazione),  nonche\u0027\nal principio di massima diffusione degli impianti da fonti di energia\nrinnovabile come emergente dalla disciplina unionale. \n    22.1. Infatti,  e\u0027  proprio  per  raggiungere  gli  obiettivi  di\ncontrasto al cambiamento climatico e di  uso  dell\u0027energia  da  fonte\nrinnovabile fissati a livello europeo sino  al  2030,  che  lo  Stato\nitaliano ha adottato il decreto legislativo n. 199 del 2021. \n    Tale intervento normativo costituisce attuazione della  direttiva\nUE 2018/2001 sulla promozione dell\u0027uso da fonti rinnovabili e si pone\n(art.  1)  «l\u0027obiettivo  di  accelerare  il  percorso   di   crescita\nsostenibile del Paese, recando disposizioni in materia di energia  da\nfonti  rinnovabili,  in  coerenza  con  gli  obiettivi   europei   di\ndecarbonizzazione del  sistema  energetico  al  2030  e  di  completa\ndecarbonizzazione al 2050», definendo «gli strumenti,  i  meccanismi,\ngli incentivi e il quadro  istituzionale,  finanziario  e  giuridico,\nnecessari per il raggiungimento degli obiettivi di  incremento  della\nquota di energia da fonti rinnovabili al 2030,  in  attuazione  della\ndirettiva (UE) 2018/2001 e nel rispetto  dei  criteri  fissati  dalla\nlegge 22 aprile 2021, n.  53»,  prevedendo  «disposizioni  necessarie\nall\u0027 attuazione  delle  misure  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e\nresilienza (di seguito anche: PNRR) in materia di  energia  da  fonti\nrinnovabili, conformemente al Piano nazionale integrato per l\u0027energia\ne il clima (di seguito anche: PNIEC), con la finalita\u0027 di individuare\nun  insieme  di  misure  e  strumenti  coordinati,   gia\u0027   orientati\nall\u0027aggiornamento degli obiettivi nazionali da stabilire ai sensi del\nregolamento (UE) n. 2021/1119, con il quale si prevede, per  l\u0027Unione\neuropea, un obiettivo vincolante di riduzione delle emissioni di  gas\na effetto serra di almeno il 55 percento rispetto ai livelli del 1990\nentro il 2030». \n    22.2. In particolare,  all\u0027art.  20  il  decreto  legislativo  n.\n199/2021 ha previsto un\u0027apposita disciplina per  l\u0027individuazione  di\nsuperfici e aree idonee  per  l\u0027installazione  di  impianti  a  fonti\nrinnovabili stabilendo per quanto piu\u0027 interessa in questa sede che: \n        con  uno  o  piu\u0027  decreti  del  Ministro  della  transizione\necologica di concerto con il Ministro della cultura,  e  il  Ministro\ndelle politiche agricole, alimentari e forestali,  previa  intesa  in\nsede di Conferenza  unificata,  sono  stabiliti  principi  e  criteri\nomogenei per l\u0027individuazione delle superfici e delle aree  idonee  e\nnon idonee all\u0027installazione di impianti a fonti  rinnovabili  aventi\nuna  potenza  complessiva  almeno  pari  a  quella  individuata  come\nnecessaria  dal  PNIEC  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di\nsviluppo delle fonti rinnovabili, tenuto conto delle aree  idonee  ai\nsensi del comma 8; \n        tali  decreti  definiscono  altresi\u0027  la  ripartizione  della\npotenza installata fra regioni e province autonome; \n        nel dettare la disciplina delle aree idonee  si  tiene  conto\ndelle esigenze di tutela del patrimonio culturale  e  del  paesaggio,\ndelle aree agricole e forestali, della qualita\u0027 dell\u0027aria e dei corpi\nidrici, privilegiando l\u0027utilizzo di superfici di strutture edificate,\nquali  capannoni  industriali  e  parcheggi,  nonche\u0027   di   aree   a\ndestinazione industriale, artigianale, per  servizi  e  logistica,  e\nverificando l\u0027idoneita\u0027 di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi\nincluse le superfici agricole non utilizzabili,  compatibilmente  con\nle caratteristiche e le  disponibilita\u0027  delle  risorse  rinnovabili,\ndelle infrastrutture di  rete  e  della  domanda  elettrica,  nonche\u0027\ntenendo  in  considerazione  la  dislocazione  della   domanda,   gli\neventuali vincoli di rete e il  potenziale  di  sviluppo  della  rete\nstessa; \n        conformemente ai principi e criteri stabiliti dai decreti  di\ncui al comma 1, entro centottanta giorni dalla  data  di  entrata  in\nvigore dei medesimi decreti, le regioni individuano con legge le aree\nidonee; \n        in sede di individuazione delle superfici e delle aree idonee\nper l\u0027installazione di impianti a fonti rinnovabili sono rispettati i\nprincipi  della  minimizzazione  degli  impatti  sull\u0027ambiente,   sul\nterritorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio, fermo  restando\nil vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al\n2030 e tenendo conto della  sostenibilita\u0027  dei  costi  correlati  al\nraggiungimento di tale obiettivo; \n        le aree non incluse tra le aree  idonee  non  possono  essere\ndichiarate non idonee all\u0027installazione di impianti di produzione  di\nenergia rinnovabile, in sede di  pianificazione  territoriale  ovvero\nnell\u0027ambito di singoli procedimenti, in ragione  della  sola  mancata\ninclusione nel novero delle aree idonee. \n    In particolare, l\u0027individuazione delle aree idonee da parte delle\nregioni con un intervento legislativo persegue il  duplice  obiettivo\ndi consentire, da un lato, agli operatori di conoscere in modo chiaro\ne trasparente le aree in cui e\u0027  possibile  installare  impianti  FER\nseguendo una procedura  semplificata;  dall\u0027altro,  di  garantire  il\nrispetto delle prerogative regionali che, nel  selezionare  in  quali\naree consentire l\u0027installazione agevolata di FER, possono  esercitare\nla piu\u0027 ampia discrezionalita\u0027, fermi restando i limiti imposti dallo\nStato in termini di  classificazione  e  obiettivi  annui  di  MW  da\nraggiungere, cosi\u0027 come stabilito dal decreto ministeriale 21  giugno\n2024, fino al  2030  (in  questi  termini,  Corte  costituzionale  n.\n28/2025). \n    22.3. Come  gia\u0027  anticipato  sopra,  le  aree  non  idonee  sono\ndefinite, poi, dal decreto ministeriale 21 giugno 2024 quali «aree  e\nsiti le cui caratteristiche sono incompatibili con l\u0027installazione di\nspecifiche tipologie di impianti secondo le modalita\u0027  stabilite  dal\nparagrafo 17 e dall\u0027allegato 3 delle linee guida emanate con  decreto\ndel Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010,  pubblicato\nnella Gazzetta Ufficiale 18  settembre  2010,  n.  219  e  successive\nmodifiche e integrazioni». \n    22.4. Come rilevato, da ultimo, dal Tar Lazio con l\u0027ordinanza  di\nrimessione n. 9164 del 2025 «il decreto ministeriale 21  giugno  2024\nnon ha innovato il concetto di area non idonea contenuto nelle  linee\nguida di cui al  decreto  ministeriale  10  settembre  2010.  Queste,\ninfatti, continuano  a  configurarsi  come  aree  con  «obiettivi  di\nprotezione non compatibili con  l\u0027insediamento  [...]  di  specifiche\ntipologie  e/o  dimensioni  di  impianti.   Detta   incompatibilita\u0027,\ntuttavia, non si traduce in una preclusione assoluta, bensi\u0027 in  «una\nelevata probabilita\u0027 di esito negativo delle valutazioni, in sede  di\nautorizzazione» (paragrafo 17 delle  linee  guida  del  10  settembre\n2010),  «che  dovra\u0027  comunque  risultare  all\u0027esito   di   specifica\nistruttoria. Ne consegue che,  sotto  tale  profilo,  la  definizione\ncontenuta nel decreto ... non innova in alcun  modo  il  concetto  di\narea non idonea quale gia\u0027 enucleato dalle linee guida». \n    22.4.1.  Anche  sotto  il  vigente  regime   normativo,   dunque,\nl\u0027effetto della qualificazione di una superficie in termini  di  area\nnon idonea e\u0027 unicamente quello di precludere l\u0027accesso al  beneficio\ndell\u0027accelerazione ed agevolazione procedimentale di cui all\u0027art.  22\ndel decreto legislativo n. 199/2021, segnalando la necessita\u0027  di  un\npiu\u0027  approfondito  e  lungo  apprezzamento   delle   amministrazioni\ncompetenti, strumentale a garantire una tutela  piu\u0027  rafforzata  del\npaesaggio, dell\u0027ambiente e del  territorio  nell\u0027ambito  dei  singoli\nprocedimenti amministrativi di autorizzazione degli impianti FER. \n    Le aree non idonee,  pertanto,  non  possono  costituire  divieti\naprioristici e assoluti alla installazione  degli  impianti  FER,  ma\ncome  chiarito  dalla  giurisprudenza  costituzionale,  rappresentano\n«meri  indici  rivelatori  di  possibili  esigenze  di   tutela   del\npaesaggio» (cfr. Corte costituzionale,  sentenza  n.  121/2022,  par.\n5.1.). \n    22.4.2. Le aree non  idonee  svolgono  tale  funzione  anche  nel\nrinnovato  assetto   normativo   e   regolamentare   della   materia,\nindipendentemente dal fatto che l\u0027art. 1, comma  2,  lettera  b)  del\ndecreto ministeriale del 21 giugno 2024 definisca tali superfici come\n«incompatibili  con  l\u0027installazione  di  specifiche   tipologie   di\nimpianti», poiche\u0027 a cio\u0027,  come  detto,  non  risulta  correlato  un\nespresso divieto generalizzato di installazione  degli  impianti  FER\n(cfr. Tar Lazio, ordinanza n. 9155/2025). \n    22.4.3. Infatti, il mero utilizzo del termine «incompatibile» non\naccompagnato da un correlato divieto aprioristico e generalizzato non\nvale a contemplare l\u0027ipotesi di un divieto assoluto e  generalizzato,\ncome quello previsto dalla Regione Sardegna. \n    22.4.4. L\u0027inidoneita\u0027 di una determinata area non  puo\u0027,  dunque,\nderivare da una qualificazione aprioristica, generale ed astratta, ma\npuo\u0027 soltanto conseguire all\u0027esito di un procedimento  amministrativo\nche consenta una valutazione in concreto, in ragione  delle  relative\nspecificita\u0027, della inattitudine del luogo prescelto. \n    La stessa giurisprudenza costituzionale ha  gia\u0027  affermato  come\nanche nel caso di aree non idonee, operi una riserva di  procedimento\namministrativo sussistendo il dovere dell\u0027amministrazione  procedente\ndi verificare in concreto, caso per caso, se il singolo progetto  sia\no meno realizzabile in considerazione  delle  sue  caratteristiche  e\ndelle caratteristiche del sito interessato (cosi\u0027, da  ultimo,  Corte\ncostituzione, sentenza n. 177 del 30  luglio  2021  in  relazione  al\nprecedente quadro normativo che, tuttavia, come detto, non ha  mutato\nil concetto di «area non idonea»). \n    Ancora, come rammentato dalla ricorrente, la Corte costituzionale\nha statuito che «il margine di intervento riconosciuto al legislatore\nregionale non permette che le Regioni  prescrivano  limiti  generali,\nperche\u0027 cio\u0027 contrasta  con  il  principio  fondamentale  di  massima\ndiffusione  delle  fonti  di  energia  rinnovabili,   stabilito   dal\nlegislatore  statale  in  conformita\u0027  alla   normativa   dell\u0027Unione\neuropea» (Corte costituzionale, 2 dicembre 2020,  n.  258,  ma  anche\nsentenze n. 177 del 2018, n. 86, n. 148, n. 286 del 2019, n. 106  del\n2020). \n    22.5. In contrasto rispetto a tali indicazioni l\u0027art. 1, comma  5\ndella legge regionale n. 20/2024, stabilisce, invece, un divieto tout\ncourt di realizzazione di impianti FER in aree qualificate  come  non\nidonee ai sensi della medesima legge regionale. In tal modo,  vengono\nsia violati i principi fondamentali stabiliti dal decreto legislativo\nn. 199/2021 all\u0027art. 20 (come integrato dal decreto  ministeriale  21\ngiugno 2024), sia pregiudicati gli obiettivi vincolanti fissati dalla\nnormativa europea,  con  conseguente  violazione  dei  commi  1  e  3\ndell\u0027art. 117 della Costituzione. \n    22.6.  Peraltro,  le  previsioni  dell\u0027art.  1,  comma  5,  legge\nregionale n. 20/2024, lette in combinato disposto  con  gli  allegati\nalla legge regionale stessa, come dedotto dalla parte ricorrente, non\nsmentita sul punto dall\u0027amministrazione regionale, determinano che le\naree non idonee previste dalla legge regionale comprendono  la  quasi\ntotalita\u0027 del territorio regionale. \n    22.7. Come gia\u0027 rilevato dalla gia\u0027 citata ordinanza n.  146  del\n2025 di questo tribunale, «lo statuto sardo,  all\u0027art.  3,  comma  2,\nlettera f), assegna  alla  Regione  Sardegna  competenza  legislativa\nesclusiva in materia di «edilizia e urbanistica» (che comprende, come\nnoto,  anche  la  «componente  paesaggistica»),  nonche\u0027   competenza\nlegislativa concorrente in materia di «e) produzione e  distribuzione\ndell\u0027energia elettrica». \n    L\u0027art. 117, comma 2, lettera s)  della  Costituzione,  dal  canto\nsuo, attribuisce  allo  Stato  competenza  legislativa  esclusiva  in\nmateria  di  «tutela  dell\u0027ambiente,  dell\u0027ecosistema  e   dei   beni\nculturali», cosi\u0027 come il comma 3 dello stesso art. 117  include  tra\nle materie di competenza concorrente quella relativa  «a  produzione,\ntrasporto e distribuzione nazionale dell\u0027energia». \n    Non vi e\u0027 dubbio, quindi, che, in base a tali criteri di  riparto\ndelle competenze su materie oggettivamente «interferenti»,  lo  Stato\ndisponga di significativi spazi  di  intervento,  potendo  dettare  i\nprincipi quadro in materia produzione energetica, trattandosi di  una\nmateria  oggetto  di  competenza  concorrente,  nonche\u0027  i   principi\nfondamentali e le norme di riforma  economico-sociale  ordinariamente\ncapaci  di  limitare  la  stessa  competenza  legislativa   regionale\nesclusiva (art. 3, comma 1 dello statuto sardo: vedi supra).  Inoltre\nlo stesso legislatore nazionale puo\u0027 interferire in subiecta  materia\nattraverso la propria  potesta\u0027  esclusiva  e  trasversale  a  tutela\ndell\u0027ambiente,  sulla  quale  gli  impianti   energetici   da   fonti\nrinnovabili hanno evidenti ricadute. \n    Orbene tali criteri per la composizione di competenze legislative\ncosi\u0027 «incrociate» tra Stato e  regione  non  sembrano  essere  stati\nrispettati dalla legge regionale ora in esame. \n    Difatti la legge regionale n. 20/2024,  al  dichiarato  scopo  di\ntutelare il paesaggio regionale, ha dettato una disciplina che,  come\nsi e\u0027 visto, appare sotto diversi aspetti  in  contrasto  con  quella\nnazionale di riferimento anche per profili sui quali  il  legislatore\nnazionale, intervenendo a garanzia  della  massima  diffusione  degli\nimpianti energetici da fonti rinnovabili: \n        ha introdotto «principi  quadro»  in  materia  di  produzione\nenergetica, cui il  legislatore  regionale  e\u0027  tenuto  ad  attenersi\nnell\u0027esercitare la relativa competenza concorrente; \n        ha dettato  regole  finalizzate  alla  tutela  dell\u0027ambiente,\nsulla quale dispone di una competenza esclusiva e «trasversale»; \n        ha  prescritto  principi  fondamentali  e  norme  di  riforma\neconomico-sociale che vincolano il legislatore regionale anche  nelle\nmaterie di sua  competenza  esclusiva»  (T.A.R.  Sardegna,  sez.  II,\nordinanza 9 giugno 2025, n. 146). \n    22.8. La disposizione regionale di cui al citato art. 1, comma 5,\nin definitiva, pur finalizzata tra l\u0027altro alla tutela del paesaggio,\nnello stabilire il divieto di realizzare impianti alimentati da fonti\nrinnovabili nelle aree  non  idonee  si  pone  in  contrasto  con  la\nrichiamata normativa statale che, all\u0027art. 20 del decreto legislativo\nn. 199 del 2021, reca principi fondamentali che, in quanto  tali,  si\nimpongono anche alle competenze statutarie in materia  di  produzione\ndell\u0027energia, e si  pone  in  contrasto  inoltre  con  la  disciplina\neuro-unitaria che pone il principio di massima diffusione delle fonti\nrinnovabili (perseguito sia dalla direttiva 2009/28/CE, e gia\u0027  prima\nda quella 2001/77/CE, sia dalla direttiva 2018/2001/UE) e  stabilisce\ndei target vincolanti per lo Stato italiano. \n    22.7.1. Peraltro, come detto, anche prima dell\u0027entrata in  vigore\ndel   decreto   legislativo   n.   199/2021,   l\u0027orientamento   della\ngiurisprudenza costituzionale era nel senso di  ritenere  illegittime\nnorme regionali volte a sancire, in via generale e astratta,  la  non\nidoneita\u0027 di intere aree  di  territorio  o  a  imporre,  in  maniera\ngeneralizzata ed  aprioristica,  limitazioni  (Corte  costituzionale,\nsentenza n. 69 del 2018). Per costante  giurisprudenza  della  Corte,\ninfatti, le regioni e le province autonome sono tenute a rispettare i\nprincipi fondamentali contemplati  dal  legislatore  statale  (v.  ex\nmultis, sentenze n. 11 del 2022, n. 177 del 2021 e n. 106  del  2020)\nprincipi,  nel  caso  di  specie,  racchiusi   nel   citato   decreto\nlegislativo n. 199 del 2021 e nella disciplina di  attuazione  (quale\nil decreto ministeriale aree idonee). \n    22.9. Il divieto posto dall\u0027art. 1, comma 5 della legge regionale\nn. 20/2024  risulta,  poi,  contrastare  anche  con  l\u0027art.  3  della\nCostituzione, e, in particolare, con il principio di proporzionalita\u0027\nche in esso trova fondamento, nonche\u0027  con  il  principio  desumibile\ndall\u0027art. 15 della direttiva UE 2018/2001  che  richiede  agli  Stati\nmembri di assicurare che le norme nazionali in materia  di  procedure\nautorizzative  «siano  proporzionate  e  necessarie»;   la   medesima\ndisposizione inoltre vincola gli Stati  membri  ad  adottare  «misure\nappropriate per assicurare che: a) ...; b) le  norme  in  materia  di\nautorizzazione,  certificazione  e  concessione  di   licenze   siano\noggettive,    trasparenti    e    proporzionate,    non    contengano\ndiscriminazioni tra partecipanti e  tengano  pienamente  conto  delle\nspecificita\u0027 di ogni singola tecnologia per le energie rinnovabili». \n    22.9.1. Il sindacato di proporzionalita\u0027 costituisce, infatti, un\n«aspetto del controllo di ragionevolezza delle leggi  condotto  dalla\ngiurisprudenza costituzionale, onde verificare che  il  bilanciamento\ndegli interessi costituzionalmente rilevanti non sia stato realizzato\ncon modalita\u0027 tali da determinare il sacrificio o la compressione  di\nuno di essi in misura  eccessiva  e  pertanto  incompatibile  con  il\ndettato costituzionale» (v. TAR Lazio,  ordinanza  di  rimessione  n.\n9164/2025,  cit.).  In   particolare,   secondo   la   giurisprudenza\ncostituzionale «il test di proporzionalita\u0027 richiede di  valutare  se\nla norma oggetto di scrutinio,  con  la  misura  e  le  modalita\u0027  di\napplicazione stabilite, sia necessaria e idonea al  conseguimento  di\nobiettivi legittimamente  perseguiti,  in  quanto,  tra  piu\u0027  misure\nappropriate,  prescriva  quella  meno  restrittiva  dei   diritti   a\nconfronto  e  stabilisca  oneri  non   sproporzionati   rispetto   al\nperseguimento di detti obiettivi (ex plurimis, sentenze  n.  137  del\n2018 e n. 272 del 2015)» (Corte costituzionale n. 56/2020). \n    22.9.2. La previsione  di  un  divieto  di  natura  generalizzata\nviola,  dunque,  il   principio   di   necessaria   proporzionalita\u0027,\nsacrificando  in  modo  irragionevole  la  liberta\u0027   di   iniziativa\neconomica e la tutela dell\u0027ambiente (cui la produzione di energia  da\nfonti rinnovabili contribuisce). \n    Tra l\u0027altro, come rilevato da questo tribunale nella  piu\u0027  volte\nricordata ordinanza n. 146 del 2025, la legge  regionale  n.  20  del\n2024 ha «individuato tali nuove aree inidonee in misura molto  ampia,\npari a quasi al 95% dell\u0027intero territorio  regionale  (si  veda,  in\nparticolare, il comma 5 dell\u0027art. 1 della legge regionale n.  20/2024\nin relazione agli allegati da A a G alla stessa legge), anche qui  in\ndiretto contrasto con l\u0027elenco categoriale  di  aree  idonee  dettato\ndall\u0027art. 20, comma 8, lettera c-ter), n. 1 del  decreto  legislativo\nn. 199/2021; per comprendere la portata ostativa di  tale  disciplina\nregionale basti  pensare  che  essa  impedisce  la  realizzazione  di\nimpianti energetici da fonti rinnovabili sulla quasi totalita\u0027  delle\naree agricole sarde». \n    22.10.  Le  suindicate  disposizioni  della  legge  regionale  n.\n20/2024 si pongono in contrasto, inoltre, con il principio di  tutela\ndell\u0027ambiente di cui all\u0027art. 9 della Costituzione,  secondo  cui  la\nRepubblica tutela  l\u0027ambiente,  la  biodiversita\u0027  e  gli  ecosistemi\n«anche nell\u0027interesse delle future generazioni». \n    22.10.1.  Il  sacrificio  incondizionato  di  tale  principio  in\nrelazione  alle  aree  classificate  come  non  idonee  dalla   legge\nregionale,  infatti,  dal  che  consegue  il  divieto   radicale   di\nrealizzare impianti FER appare  al  collegio  del  tutto  evidente  e\ncontrasta, oltre che con  l\u0027art.  3  della  Costituzione,  anche  con\nl\u0027art.   9   della   Costituzione,   ponendosi   in   conflitto   con\nl\u0027orientamento della Corte  costituzionale  consolidatosi  a  partire\ndalla  nota  sentenza  n.  85/2013  secondo  cui  «Tutti  i   diritti\nfondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano  in  rapporto  di\nintegrazione reciproca e non e\u0027 possibile pertanto individuare uno di\nessi che abbia la prevalenza assoluta sugli  altri.  La  tutela  deve\nessere sempre «sistemica e non frazionata in una serie di  norme  non\ncoordinate ed in potenziale conflitto tra loro» (v. sentenza  n.  264\ndel  2012).  Se  cosi\u0027  non  fosse,  si  verificherebbe  l\u0027illimitata\nespansione di uno dei diritti, che diverrebbe «tiranno» nei confronti\ndelle altre situazioni giuridiche costituzionalmente  riconosciute  e\nprotette [...]. La Costituzione italiana, come le altre  Costituzioni\ndemocratiche e  pluraliste  contemporanee,  richiede  un  continuo  e\nvicendevole bilanciamento tra principi e diritti fondamentali,  senza\npretese di assolutezza  per  nessuno  di  essi.  [...]  Il  punto  di\nequilibrio, proprio perche\u0027 dinamico e non  prefissato  in  anticipo,\ndeve essere valutato - dal legislatore nella statuizione delle  norme\ne dal giudice delle leggi in sede di controllo - secondo  criteri  di\nproporzionalita\u0027 e di  ragionevolezza,  tali  da  non  consentire  un\nsacrificio del loro nucleo essenziale». \n    22.10.2. In  tale  contesto,  il  divieto  previsto  dalla  norma\nregionale si pone in contrasto anche con il principio di integrazione\ndelle tutele riconosciuto anche a livello europeo  dall\u0027art.  11  del\nTFUE secondo cui «le esigenze di tutela dell\u0027ambiente  devono  essere\nintegrate nella definizione e nell\u0027attuazione delle altre  pertinenti\npolitiche pubbliche, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo\nsostenibile» (cfr., Cons. St., sentenza n. 8167/2022). \n    La previsione  in  generale  delle  aree  non  idonee  come  zone\nvietate, infatti, solleva sul punto notevoli perplessita\u0027, in  quanto\nnon istituisce alcuna forma di possibile bilanciamento tra  i  valori\nin gioco, sancendo un\u0027indefettibile  prevalenza  dell\u0027interesse  alla\nconservazione dello stato dei luoghi, in contrasto con l\u0027obiettivo di\npromuovere l\u0027uso dell\u0027energia da fonti rinnovabili (in  termini,  TAR\nLazio, ordinanza di rimessione n. 9164/2025). \n    22.10.3. Pertanto, il divieto posto dalla Regione Sardegna e,  in\nparticolare, l\u0027art. 1, comma 5 della legge regionale n. 20/2024  e  i\nrelativi allegati che individuano le aree non idonee, si  pongono  in\ncontrasto anche con gli articoli 3 e 9 della Costituzione. \n    22.11. Da cio\u0027 discende  anche  la  violazione  dei  principi  di\nimparzialita\u0027  e  buon  andamento  dell\u0027amministrazione,   e   quindi\ndell\u0027art. 97 della Costituzione,  in  quanto  viene  in  rilievo  una\nsituazione che osta a qualsivoglia  possibilita\u0027  di  realizzare,  in\nsede amministrativa, il piu\u0027 opportuno bilanciamento degli  interessi\nin gioco. \n    A  tale  riguardo,  appare  opportuno  ribadire  che,  ai   sensi\ndell\u0027art. 20, comma 7, decreto legislativo n. 199/2021, «Le aree  non\nincluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate  non  idonee\nall\u0027installazione di impianti di produzione di  energia  rinnovabile,\nin sede di pianificazione territoriale ovvero nell\u0027ambito di  singoli\nprocedimenti, in ragione della sola  mancata  inclusione  nel  novero\ndelle aree idonee». \n    Il riferimento specifico alla valutazione  operata  «in  sede  di\npianificazione   territoriale   ovvero   nell\u0027ambito    di    singoli\nprocedimenti»,  come  osservato  dal  TAR  Lazio  nelle  piu\u0027   volte\nricordate ordinanze di rimessione  della  questione  di  legittimita\u0027\ndella   medesima,   «attesta   che   la   riserva   di   procedimento\namministrativo per la  dichiarazione  di  non  idoneita\u0027,  oltre  che\nprevista dalle linee  guida,  e\u0027  sancita  a  livello  di  normazione\nprimaria anche nel regime di cui ai decreti ministeriali adottati  ai\nsensi  dell\u0027art.  20,  comma   1   del   decreto,   con   conseguente\nimpossibilita\u0027 per le regioni di impedire  che  tale  valutazione  si\ncompia mediante il divieto, stabilito in via generale e astratta  per\nlegge, di realizzare gli impianti nelle aree non idonee». \n    22.12. I medesimi profili di incostituzionalita\u0027 suesposti  vanno\nravvisati, per identici  motivi,  anche  nella  disposizione  di  cui\nall\u0027art. 1, comma 7 della legge regionale n. 20/2024 ove dispone  che\n«Qualora un progetto di impianto ricada su un areale  ricompreso  sia\nnelle aree definite idonee, di cui all\u0027allegato  F,  sia  nelle  aree\ndefinite non idonee, di cui agli allegati A, B, C, D ed E, prevale il\ncriterio di non idoneita\u0027», e cio\u0027 sia in relazione agli  artt.  117,\nprimo comma e terzo comma (non essendo tale  criterio  di  prevalenza\nprevisto dalla legislazione statale, e determinando  esso  un  vulnus\nulteriore ai principi fissati dalla normativa euro-unitaria), sia  in\nrelazione agli articoli 3, 9 e 97 della Costituzione. \n    22.13. Profili di incostituzionalita\u0027 sussistono,  infine,  anche\nin relazione alla violazione della  disciplina  in  materia  di  aree\nidonee di cui  all\u0027art.  20,  comma  8  del  decreto  legislativo  n.\n199/2021. \n    22.13.1.  In  particolare,  secondo  la  ricorrente,   la   legge\nregionale non avrebbe potuto in alcun modo  prevedere,  pena  la  sua\nincostituzionalita\u0027, un divieto assoluto di realizzare  impianti  FER\nin un\u0027area  idonea  ai  sensi  dell\u0027art.  20,  comma  8  del  decreto\nlegislativo n. 199/2021, ne\u0027 tantomeno ipotesi di  non  idoneita\u0027  in\naree che sono invece idonee ai sensi della normativa nazionale (come,\ninvece, avvenuto rispetto alle aree previste negli allegati A, B,  C,\nD, E ed F e, in particolare, per quanto rileva nel presente  giudizio\nper le lettere t), w), u) e bb) dell\u0027allegato B). \n    Anche in relazione a tale profilo, infatti, risultano  violati  i\nprincipi fondamentali della materia posti dal decreto legislativo  n.\n199/2021. \n    22.13.2. L\u0027art. 20, comma 8,  individua  dalla  lettera  a)  alla\nlettera  c-quater)  una  serie  di  fattispecie   che   «nelle   more\ndell\u0027individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e  delle\nmodalita\u0027 stabiliti dai decreti di cui al comma 1,  sono  considerate\naree idonee». \n    Sebbene tali aree siano definite «idonee ex lege»  apparentemente\nsoltanto in relazione alla fase transitoria fino  all\u0027emanazione  del\ndecreto ministeriale di cui all\u0027art. 20, comma  1,  al  tempo  stesso\nquest\u0027ultima   disposizione   prevede   che   il   suddetto   decreto\nministeriale nello stabilire i principi  e  i  criteri  omogenei  per\nl\u0027individuazione  delle  superfici  e  aree  idonee  e   non   idonee\nall\u0027installazione di impianti a fonti rinnovabili debba tenere  conto\ndelle aree idonee di cui al comma 8 del medesimo art. 20. \n    22.13.3. Il decreto ministeriale 21 giugno 2024 aveva,  peraltro,\nprevisto all\u0027art. 7, comma, 2  lettera  c)  la  possibilita\u0027  per  le\nregioni, nell\u0027individuazione delle aree idonee,  di  «fare  salve  le\naree idonee di cui all\u0027art. 20, comma 8  del  decreto  legislativo  8\nnovembre 2021, n. 199, vigente alla data di  entrata  in  vigore  del\npresente decreto». Tuttavia, la IV sezione del  Consiglio  di  Stato,\ncon le ordinanze cautelari n. 4297, n. 4298, n.  4299,  n.  4300,  n.\n4301, n. 4302 e n. 4304 del 2024 aveva sospeso  l\u0027efficacia  di  tale\ndisposizione, gia\u0027 prima dell\u0027entrata in vigore della legge regionale\nn. 20/2024, rilevando che  «la  norma  appare  [...]  non  pienamente\nconforme all\u0027art. 20, comma 8 del decreto legislativo n. 199/2021, il\nquale gia\u0027 elenca le aree contemplate come idonee: in tale disciplina\ndi livello primario non sembra possa rinvenirsi spazio per  una  piu\u0027\nrestrittiva disciplina regionale». \n    Da ultimo, con sentenza n. 9155/2025, il TAR Lazio  ha  annullato\nl\u0027art. 7, comma 2, lettera c) del decreto ministeriale 21 giugno 2024\nproprio nella parte in cui non aveva  introdotto  una  disciplina  di\nsalvaguardia  delle  aree  idonee  per  i  progetti   in   corso   di\nautorizzazione. \n    22.13.4. Su tali basi, ha evidenziato questo  Tribunale,  con  la\ngia\u0027 citata ordinanza n. 146 del 2025,  che  «il  compito  attribuito\ndalla disciplina statale sopra descritta al legislatore regionale  e\u0027\nlimitato all\u0027individuazione puntuale delle singole  aree  idonee,  ma\nquesto pur  sempre,  nel  rispetto  dell\u0027elenco  categoriale  di  cui\nall\u0027art. 20, comma 8 del decreto  legislativo  n.  199/2021,  con  la\nconseguenza concreta che lo stesso  legislatore  regionale  non  puo\u0027\nlegittimamente vietare  l\u0027installazione  di  impianti  produttivi  da\nfonti rinnovabili su aree rientranti nell\u0027elenco categoriale previsto\ndallo stesso art. 20, comma 8. Limite,  questo,  che  costituisce  un\nindispensabile strumento di attuazione dei sopra  descritti  obblighi\nassunti dall\u0027Italia a  livello  unionale,  certamente  vanificati  se\nciascuna  regione  potesse  liberamente  ridurre   le   aree   idonee\nall\u0027installazione degli impianti, mettendo cosi\u0027 in dubbio la  tenuta\ncomplessiva  del  «sistema»  preordinato  alla  realizzazione   degli\nobiettivi unionali. \n    Tale impostazione ha, poi, trovato  conferma  normativa  espressa\nall\u0027art. 47 del decreto legge 24 febbraio  2023,  n.  13,  convertito\ndalla legge 21 aprile 2023, n. 41, con  cui  e\u0027  stato  espressamente\nprecisato, modificando il tenore testuale dell\u0027art. 20, comma  1  del\ndecreto legislativo n. 199/2021, che l\u0027individuazione puntuale  delle\naree idonee mediante i  decreti  ministeriali  previsti  al  medesimo\ncomma 1 deve avvenire «tenuto conto delle aree idonee  ai  sensi  del\ncomma 8»: poiche\u0027 il legislatore regionale, a sua volta, e\u0027 tenuto  a\nindividuare le aree  idonee  «Conformemente  ai  principi  e  criteri\nstabiliti dai decreti di cui al comma 1» (cosi\u0027  l\u0027incipit  dell\u0027art.\n20, comma 4 dello stesso decreto legislativo n. 199/2021),  anche  la\nsfera decisionale del legislatore regionale non puo\u0027 che  trovare  un\nlimite invalicabile nello stesso elenco categoriale di  cui  all\u0027art.\n20, comma 8 del decreto legislativo n.  199/2021»  (T.A.R.  Sardegna,\nsez. II, ordinanza 9 giugno 2025, n. 146). \n    Nel richiamare la sentenza Corte costituzionale 12 marzo 2025, n.\n28, la  piu\u0027  volte  menzionata  ordinanza  di  questo  Tribunale  ha\naltresi\u0027 messo in luce come  «anche  tale  pronuncia  della  Consulta\nconferma che il legislatore  regionale  -  nell\u0027individuare  le  aree\nidonee alla realizzazione degli  impianti  per  cui  e\u0027  causa  -  e\u0027\nvincolato al minimum legale fissato da quello  statale  all\u0027art.  20,\ncomma 8 del decreto legislativo n. 199/2021, con cui  gia\u0027  e\u0027  stato\noperato un bilanciamento «a monte» tra l\u0027interesse  pubblico  sotteso\nalla  realizzazione  degli  impianti  e   le   esigenze   di   tutela\ndell\u0027ambiente e del paesaggio direttamente incisi dalla realizzazione\ndei nuovi  impianti;  cio\u0027  comporta,  altresi\u0027,  che  la  competenza\nlegislativa esclusiva in materia  di  paesaggio  di  cui  la  Regione\nSardegna trovi un limite nelle norme nazionali espressive, oltre  che\ndei sopra  descritti  impegni  internazionali,  anche  dei  «principi\nfondamentali che, in quanto tali, si impongono anche alle  competenze\nstatutarie» della Regione  Sardegna  (cosi\u0027  la  citata  sentenza  n.\n28/2025 della Consulta)» (ancora T.A.R. Sardegna,  ordinanza  n.  146\ndel 2025, cit.). \n    23. In definitiva, per tutto quanto sopra, va sollevata questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1, comma  1,  lettera  a)  e\ncommi 5 e 7, nonche\u0027 dei relativi allegati A, B, C,  D  ed  E,  della\nRegione autonoma della Sardegna  n.  20/2024,  per  violazione  degli\narticoli 3, 9, 11, 41, 97 e 117, commi  1  e  3  della  Costituzione,\nanche  in  relazione  ai  principi  espressi  dalla  direttiva   (UE)\n2018/2001 come modificata  dalla  direttiva  (UE)  2023/2413,  e  per\nviolazione altresi\u0027 degli articoli 3 e 4 della  legge  costituzionale\nn. 3/1948. \n\n \n                               P. Q. M. \n \n    Il Tribunale amministrativo regionale per  la  Sardegna  (Sezione\nprima), cosi\u0027 dispone: \n        a) dichiara rilevanti e  non  manifestamente  infondate,  nei\ntermini  espressi  in  motivazione,  le  questioni  di   legittimita\u0027\ncostituzionale degli articoli 1, 1, comma 1, lettera a) e commi  5  e\n7, nonche\u0027 dei relativi allegati A, B,  C,  D  ed  E,  della  Regione\nautonoma della Sardegna n. 20/2024, per violazione degli articoli  3,\n9, 11, 41, 97 e 117,  commi  1  e  3  della  Costituzione,  anche  in\nrelazione ai principi espressi dalla direttiva  (UE)  2018/2001  come\nmodificata dalla direttiva (UE) 2023/2413, e altresi\u0027 degli  articoli\n3 e 4 della legge costituzionale n. 3/1948; \n        b) sospende il giudizio  per  le  determinazioni  conseguenti\nalla definizione dell\u0027incidente  di  costituzionalita\u0027  e,  ai  sensi\ndell\u0027art.  23  della  legge  11  marzo  1953,  n.  87,   dispone   la\ntrasmissione degli atti alla Corte costituzionale; \n        c) dispone la comunicazione  della  presente  ordinanza  alle\nparti in causa, nonche\u0027 la  sua  notificazione  al  presidente  della\nRegione autonoma della Sardegna e la sua comunicazione al  presidente\ndel consiglio regionale sardo; \n        d) rinvia ogni ulteriore statuizione all\u0027esito  del  giudizio\nincidentale promosso con la presente ordinanza. \n    Cosi\u0027 deciso in Cagliari nelle camere di consiglio dei giorni  11\ngiugno 2025 e 25 giugno 2025, con l\u0027intervento dei magistrati: \n        Marco Buricelli, presidente; \n        Gabriele Serra, primo referendario, estensore; \n        Roberto Montixi, referendario. \n \n                      Il presidente: Buricelli \n \n \n                                                   L\u0027estensore: Serra","elencoNorme":[{"id":"63399","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"lrsa","denominaz_legge":"legge della Regione autonoma 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